36.2012.90
Affiliazione all'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie di una cittadina europea al beneficio di un permesso L. Rinvio degli atti all'amministrazione per ulteriori accertamenti atti st
25 gennaio 2013Italiano27 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
36.2012.90
Data decisione, Autorità:
25.01.2013, TCA
Titolo:
Affiliazione all'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie di una cittadina europea al beneficio di un permesso L. Rinvio degli atti all'amministrazione per ulteriori accertamenti atti stabilire, in particolare, il tipo di attività svolta ed il luogo di lavoro
AFFILIAZIONE D'UFFICIO IN SVIZZERA
ESONERO DALL'OBBLIGO ASSICURATIVO
art. 13 CEE1408/71
art. 14 cpv. 2 let. b CEE1408/71
art. 3 LAMAL
art. 5 LAMAL
art. 1 OAMAL
art. 2 cpv. 4bis OAMAL
Raccomandata
Incarto n.
36.2012.90
cs
Lugano
25 gennaio
2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 12 novembre 2012
di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 15 ottobre
2012 emanata da
Cassa cantonale di compensazione Ufficio
dei contributi,
6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto, in
fatto
A. Il
16 aprile 2012 la Cassa cantonale di compensazione ha scritto a RI 1, cittadina
__________, titolare di un permesso “L” valido dal 1° dicembre 2008 al
27 novembre 2012, e dipendente a tempo parziale (50%) della __________ __________,
con un salario mensile lordo di fr. 2’300, invitandola ad iscriversi entro 20
giorni presso un assicuratore malattie riconosciuto (doc. 2).
B. Il
27 aprile 2012 RI 1 ha chiesto l’esonero dall’obbligo assicurativo LAMal ai
sensi dell’art. 2 cpv. 4bis OAMal, facendo valere di essere
assistente-ricercatrice presso la __________ (doc. 4).
C. Con
decisione dell’11 luglio 2012 la Cassa cantonale di compensazione ha respinto
la domanda di esenzione poiché svolge l’attività di assistente di direzione e non
un incarico straordinario di ricerca, ha fissato al 1° dicembre 2008 l’obbligo
di assicurazione alla LAMal ed ha assegnato a RI 1 un termine di 30 giorni per
produrre un documento atto a comprovare l’avvenuta iscrizione presso un
assicuratore riconosciuto (doc. 5).
D. Con
opposizione del 31 luglio 2012 l’interessata ha contestato la decisione
formale, poiché la sua reale funzione è quella di ricerca e assistenza in
progetti di ricerca (doc. 6). RI 1 evidenzia di partecipare ad un progetto
finanziato anche dal __________ e rileva che le 21 ore settimanali non sono
svolte esclusivamente in Svizzera poiché spesso l’attività viene esercitata
pure all’estero. Essa era pertanto inconsapevole dell’obbligo di stipulare
necessariamente un’assicurazione malattie in Svizzera, avendo mantenuto la
residenza in ____________________, così come la copertura assicurativa.
L’opponente evidenzia inoltre che il contratto di affitto a __________ ha
iniziato a decorrere dal gennaio 2011, mentre in precedenza dormiva di tanto in
tanto in strutture alberghiere per le due notti a settimana che soggiornava in
Svizzera. Se l’obbligo assicurativo è legato al domicilio, allora esso dovrebbe
semmai iniziare solo da tale data.
E. Tramite
decisione su reclamo del 15 ottobre 2012 l’amministra-zione ha respinto le
censure di RI 1 (doc. 7). La Cassa rammenta che l’interessata è titolare di un permesso
di dimora temporaneo “L” UE/AELS valido fino al 27 novembre 2012, con
limitazione a 180 giorni su 364 allo scopo di esercitare un’attività lucrativa
dipendente e che ai sensi degli art. 3 cpv. 1 LAMal e 1 dell’OAMal tutte le
persone residenti in Svizzera per un periodo di almeno 3 mesi devono assicurarsi
per le cure medico-sanitarie entro 3 mesi presso un assicuratore riconosciuto.
La condizione principale posta dall’art. 2 cpv. 4bis OAMal prevede che i
docenti e i ricercatori soggiornino in Svizzera nell’ambito di un incarico di
insegnamento o di una ricerca. Considerato che il contratto di lavoro non è
stato siglato allo scopo di eseguire una ricerca specifica ma che l’interessata
è stata assunta quale assistente di direzione, non sono dati i presupposti per
l’esonero dall’obbligo assicurativo. Accertato che il permesso L è
valido dal 1° dicembre 2008, è a partire da tale data che inizia l’obbligo
assicurativo.
F. RI
1 è insorta al TCA contro la predetta decisione su reclamo (doc. I). La
ricorrente evidenzia di aver sempre mantenuto la sua residenza in __________,
di aver soggiornato, nel corso del primi due anni di contratto, in albergo o
presso stretti conoscenti residenti a __________ (__________), scegliendo solo
in un secondo tempo di avere un punto di appoggio stabile a __________. Dopo aver
preso domicilio a __________ nel 2011, dopo aver consultato i competenti Uffici
dell’__________ __________, “su loro suggerimento ho quindi inviato (27
aprile 2012) una richiesta di esenzione (modello TI 7.1) in quanto assistente –
ricercatore presso la __________ __________”.
L’interessata
evidenzia che le sue funzioni sono soprattutto quelle di ricerca e assistenza
in progetti di ricerca. L’__________ __________ è infatti un istituto di
ricerca __________, ne affianca e rafforza l’attività didattica e scientifica.
In
conclusione l’interessata afferma:
" Avendo
quindi recepito che, nonostante le funzioni di ricerca da me svolte, l’elemento
determinante è la dicitura presente sul contratto, e che, in base ad essa, non
sembrano sussistere le condizioni per una mia esenzione,
chiedo
di poter regolarizzare
la mia situazione, tenendo presente che il contratto di locazione (Allegato 6)
è stato stipulato solo il 15.06.2010 e come affermato anche al punto 5 della
decisione su reclamo allegata, il “termine inizia a decorrere dal momento
dell’acquisizione del domicilio”
Sottolineo infine che
ho lasciato l’appartamento di via __________ dal settembre 2012” (doc. I)
G. Con
scritto del 27 novembre 2012 la ricorrente ha informato il TCA che la sua situazione
lavorativa è recentemente cambiata. Nel nuovo contratto di lavoro, valido dal
1° dicembre 2012, figura che la sua funzione è quella di ricercatore (recte: ricercatrice).
Inoltre da fine novembre 2012 ha trasformato il suo permesso da L a G
(frontaliera) ed ha optato per mantenere l’assicurazione obbligatoria nel suo
Paese di residenza (doc. III). Essa fa poi valere di aver percepito un salario
mensile netto di soli fr. 2'027 e chiede di poter essere messa al beneficio del
sussidio per il pagamento dei premi dell’assicurazione obbligatoria.
H. Con
risposta del 30 novembre 2012 la Cassa ha proposto la reiezione del ricorso con
argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione
(doc. V). Con complemento del 6 dicembre 2012 l’amministrazione, preso atto
della nuova documentazione prodotta dalla ricorrente, ha evidenziato che dal 1°
dicembre 2012 l’interessata non sottostà più all’obbligo assicurativo in
Svizzera (doc. VI).
Fatti
I. Il
13 dicembre 2012 l’insorgente ha prodotto ulteriore documentazione evidenziando
di aver inoltrato la domanda di esenzione nel 2012, quando è intervenuto
l’Ufficio controllo abitanti del Comune di __________. Fino ad allora non era
infatti a conoscenza dell’obbligo assicurativo, essendo residente in __________.
In secondo luogo ha ribadito che la sua attività di ricerca nell’ambito del
progetto “la cultura __________” è tutt’ora in corso (doc. VIII).
Chiamata a presentare osservazioni scritte in merito la Cassa è rimasta silente
(doc. IX).
in
diritto
In ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione
giudiziaria (cfr. STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7
novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del
21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4
febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre
2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre
2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
Considerandi
2.
Oggetto
del contendere è la questione di sapere se la ricorrente va affiliata
obbligatoriamente in Svizzera contro le malattie, se può chiedere l’esenzione
dall’obbligo assicurativo in Svizzera sulla base dell’art. 2 cpv. 4bis OAMal e,
semmai, a partire da quando avrebbe dovuto affiliarsi nel nostro Paese.
Ci
si potrebbe chiedere se le parti hanno ancora un interesse alla risoluzione
della questione in esame ritenuto come l’interessata dal 1° dicembre 2012 è
titolare di un permesso per frontalieri ed ha optato per il sistema
assicurativo del suo Paese di residenza di modo che, non essendo, di massima e
salvo eccezioni, possibile un’affiliazione retroattiva alla LAMal (cfr. DTF 129
V 159 consid. 2.3: “Alla luce della prassi succitata l'UAM non poteva quindi
statuire sull'affiliazione d'ufficio dell'interessato alla Cassa malati X con
effetto dal 1o gennaio 2000, essendosi egli affiliato spontaneamente, come
neppure su un'affiliazione retroattiva, non essendo essa ammissibile in caso di
adesione tardiva. In tale ipotesi infatti, secondo il chiaro tenore dell'art. 5
cpv. 2 LAMal, gli effetti dell'assicurazione entrano in vigore solo
dall'annuncio all'assicurazione.”) ed essendo l’accertamento dell’inizio
dell’obbligo assicurativo determinante, di regola e salvo eccezioni, per
stabilire la durata e l’ammontare dell’eventuale supplemento di premio dovuto
all’affiliazione tardiva (cfr. art. 5 LAMal e 8 OAMal; cfr. DTF 129 V 159,
consid. 2.4: “L'insorgente contesta pure la competenza del Cantone a
statuire in materia di principio e ammontare del supplemento di premio secondo
l'art. 5 cpv. 2 LAMal. Come detto, secondo questa disposizione in caso di
affiliazione tardiva l'assicurazione inizia dal giorno dell'affiliazione.
L'assicurato deve tuttavia pagare un supplemento di premio se il ritardo non è
giustificabile. Il Consiglio federale ne stabilisce i tassi indicativi, tenendo
conto del livello dei premi nel luogo di residenza dell'assicurato e della
durata del ritardo. Se il pagamento del premio risulta oltremodo gravoso per
l'assicurato, l'assicuratore lo riduce, considerate equamente la situazione
dell'assicurato e le circostanze del ritardo.” e consid. 2.5: “(…) Né la legge né la relativa ordinanza federale si esprimono per
contro espressamente sulla competenza a statuire sull'obbligo del pagamento di
detto supplemento in caso di affiliazione tardiva non scusabile. Dal messaggio
del Consiglio federale emerge in proposito che in caso di affiliazione tardiva
non si possono esigere premi arretrati, "ma l'assicuratore imporrà
all'assicurato che si è affiliato tardivamente un premio più elevato rispetto a
quello degli altri suoi assicurati" (FF 1992 I 114). Dal tenore chiaro del
messaggio si può e si deve quindi dedurre che il legislatore intendeva conferire
all'assicuratore non solo la competenza di fissare l'ammontare e l'eventuale
riduzione del supplemento di premio, ma anche di statuire sull'obbligo stesso
(v. sentenza 23 dicembre 2002 in re J., K 97/00; si confronti in tal senso
anche MAURER, Das neue Krankenversicherungsrecht, Basilea 1996, pag. 39).”), nel caso di specie la questione potrebbe anche non (più) avere
alcun interesse.
Ritenuto
tuttavia che la ricorrente ha mantenuto il ricorso e che non può essere escluso
che in futuro sia ancora tenuta ad affiliarsi contro le malattie nel nostro
Paese, il TCA entra comunque nel merito dell’impugnativa.
3.
Per l’art.
3.
LAMal:
"
1.
Ogni persona domiciliata in
Svizzera deve assicurarsi o farsi assicurare dal proprio rappresentante legale
per le cure medico-sanitarie entro tre mesi dall’acquisizione del domicilio o
dalla nascita in Svizzera.
2.
Il
Consiglio federale può prevedere eccezioni all’obbligo d’assicurazione,
segnatamente per le persone beneficiarie di privilegi, immunità e facilitazioni
di cui all’articolo 2 capoverso 2 della legge del 22 giugno 2007 sullo Stato ospite.
3.
Può
estendere l’obbligo d’assicurazione a persone non aventi il domicilio in
Svizzera, in particolare a quelle che:
a. esercitano un’attività in Svizzera o vi hanno
la propria dimora abituale (art. 13 cpv. 2 LPGA).
b. lavorano
all’estero per conto di un datore di lavoro con sede in Svizzera.
4.
L’obbligo
d’assicurazione è sospeso per le persone soggette per più di 60 giorni consecutivi
alla legge federale del 19 giugno 1992 sull’assicurazione
militare (LAM). Il Consiglio federale disciplina la procedura.”
A
norma dell’art. 5 LAMal:
"
1.
Se l’affiliazione è tempestiva
(art. 3 cpv. 1), l’assicurazione inizia dall’acquisizione del domicilio o dalla
nascita in Svizzera. Il Consiglio federale stabilisce l’inizio
dell’assicurazione delle persone menzionate nell’articolo 3 capoverso 3.
2.
In caso d’affiliazione tardiva,
l’assicurazione inizia dal giorno dell’affiliazione.
L’assicurato deve pagare un supplemento
di premio se il ritardo non è giustificabile.
Il Consiglio federale ne stabilisce i
tassi indicativi, tenendo conto del livello dei premi nel luogo di residenza
dell’assicurato e della durata del ritardo. Se il pagamento del supplemento
risulta oltremodo gravoso per l’assicurato, l’assicuratore lo riduce,
considerate equamente la situazione dell’assicurato e le circostanze del
ritardo.
3.
L’assicurazione
ha termine quando l’assicurato cessa di essere soggetto all’obbligo
d’assicurazione.”
Secondo
l’art. 1 OAMal:
"
1.
Le persone domiciliate in
Svizzera ai sensi degli articoli 23 a 26 del Codice civile svizzero (CC) sono tenute ad assicurarsi conformemente
all’articolo 3 della legge.
2.
Sono
inoltre tenuti ad assicurarsi:
a. gli stranieri con permesso di soggiorno di
breve durata o di dimora ai sensi degli articoli 32 e 33 della legge federale
del 16 dicembre 2005 sugli stranieri
(LStr), valevole almeno tre mesi;
b. gli
stranieri esercitanti un’attività lucrativa dipendente con permesso di
soggiorno di breve durata valevole meno di tre mesi, se non beneficiano di una
copertura assicurativa equivalente per le cure in Svizzera;
(…)
d. le persone che risiedono in uno Stato membro
dell’Unione europea e sono soggette all’assicurazione svizzera ai sensi
dell’Accordo del 21 giugno 1999 tra la
Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati
membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla
libera circolazione delle persone) e del relativo allegato II, menzionati
nell’articolo 95a lettera
a della legge;
(…)
f. le persone con permesso di dimora di breve
durata o permesso di dimora ai sensi dell’Accordo sulla libera circolazione
delle persone o dell’Accordo AELS, valevole almeno tre mesi;
(…)”
Per
l’art. 2 OAMal:
"
1.
Non sono soggetti all’obbligo d’assicurazione:
(…)
c. le persone che, in virtù dell’Accordo sulla
libera circolazione delle persone e del
relativo allegato II, dell’Accordo AELS e
del relativo allegato K e dell’appendice 2 dell’allegato K o di una convenzione
di sicurezza sociale, sottostanno alla normativa di un altro Stato a causa
della loro attività lucrativa in tale Stato;
d. le
persone che, in virtù dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone e del
relativo allegato II o dell’Accordo AELS, del relativo allegato K e dell’appendice
2.
dell’allegato K, sottostanno alla normativa di un altro Stato poiché
percepiscono una prestazione di un’assicurazione estera contro la disoccupazione;
(…)
4bis A
domanda, sono esentati dall’obbligo di assicurazione i docenti e i ricercatori che
soggiornano in Svizzera nell’ambito di un incarico di insegnamento o di una ricerca,
come pure i familiari ai sensi dell’articolo 3 capoverso 2 che li accompagnano,
purché durante l’intera durata di validità dell’esenzione beneficino di una
copertura assicurativa equivalente per le cure in Svizzera. La richiesta dev’essere corredata di un
attestato scritto dell’organo estero competente che dia tutte le informazioni necessarie.
L’autorità cantonale competente può esentare queste persone dall’obbligo di
assicurarsi per tre anni al massimo. A domanda, l’esenzione può essere
prolungata di altri tre anni al massimo. L’interessato non può revocare l’esenzione
o la rinuncia all’esenzione senza un motivo particolare.”
Per
l’art. 7 OAMal:
" 1 I cittadini stranieri con un permesso di
domicilio, con un permesso di dimora oppure con un permesso di dimora di breve
durata ai sensi dell’articolo 1 capoverso 2 lettere a e f sono tenuti ad
assicurarsi entro tre mesi dal momento in cui si sono annunciati presso il competente
ufficio di controllo degli abitanti. Se l’affiliazione è tempestiva,
l’assicurazione inizia dalla data del suddetto annuncio. In caso di
affiliazione tardiva, l’assicurazione inizia dalla data dell’affiliazione.
2.
Gli
stranieri con permesso di soggiorno di breve durata ai sensi dell’articolo 1 capoverso
2.
lettera b devono essere assicurati a partire dalla loro entrata in Svizzera.
(…)
8.
Le
persone tenute ad assicurarsi ai sensi dell’articolo 1 capoverso 2 lettere d ed
e devono assicurarsi entro tre mesi dalla nascita dell’obbligo d’assicurazione
in Svizzera.
Se si assicurano entro questo termine,
l’assicurazione inizia dall’assoggettamento all’assicurazione svizzera. Se si
assicurano più tardi, l’assicurazione inizia dalla data dell’affiliazione. L’assicurazione
cessa se queste persone non adempiono più le condizioni per un assoggettamento
all’assicurazione svizzera conformemente all’Accordo sulla libera circolazione
delle persone e al relativo allegato II o all’Accordo
AELS, al relativo allegato K e all’appendice 2 dell’allegato K.”
4.
In
concreto va ancora rammentato che il 1° giugno 2002 è entrato in vigore
l'"Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una
parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione
delle persone" (RS 0.142.112.681, di seguito: ALC), che rinvia, per
quanto concerne la sicurezza sociale al "Regolamento (CEE) N. 1408/71
del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di
sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro
familiari che si spostano all'interno della Comunità", modificato ed
aggiornato dal regolamento (CE) n. 118/97, regolamento (CE) n. 1290/97,
regolamento (CE) n. 1223/98, regolamento (CE) n. 1606/98 e regolamento (CE) n.
307/1999 e modificato dall'Accordo sulla libera circolazione delle persone tra
la Comunità europea e i suoi Stati membri da una parte e la Svizzera dall'altra
parte.
Giusta
l’art. 1 cpv. 1 dell’Allegato II ALC, elaborato sulla base dell’art. 8 ALC e
facente parte integrante dello stesso (art. 15 ALC), in unione con la sezione A
di tale allegato, le parti contraenti applicano nell’ambito delle loro
relazioni in particolare il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14
giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai
lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si
spostano all’interno della Comunità (in seguito: regolamento n. 1408/71 [RS
0.831.109.268
]), come pure il regolamento (CEE) n. 574/72, oppure
disposizioni equivalenti. Anche la LAMal rinvia, al suo art. 95a (lett. a),
all’ALC e a questi due regolamenti di coordinamento.
La
regolamentazione poc’anzi menzionata è applicabile alla fattispecie in esame
pure da un punto di vista personale e materiale. Di cittadinanza __________, la
ricorrente è infatti una lavoratrice che è o è stata soggetta alla legislazione
di uno o più Stati membri (art. 2 n. 1 del regolamento n. 1408/71). Inoltre
l’oggetto del contendere riguarda l’applicazione di legislazioni (sul concetto
v. art. 1 lett. j del regolamento n. 1408/71) relative a uno dei rischi
enumerati espressamente all’art. 4 n. 1 del regolamento n. 1408/71 e più
precisamente alla sua lettera a (prestazioni di malattia e di maternità; cfr.
DTF 135 V 339 consid. 4.2 pag. 343; 131 V 202 consid. 2.2 pag. 204 seg.).
In
concreto trovano pertanto applicazione sia le norme dell’ALC che del
regolamento (CE) n. 1408/71.
Va
ancora evidenziato che dal 1° aprile 2012 anche per la Svizzera è applicabile
il regolamento (CE) n. 883/2004, che sostituisce il regolamento (CE) n.
1408/71.
Le
direttive sull’assoggettamento all’assicurazione obbligatoria (DOA),
nell’introduzione alla nuova versione in vigore dal 1° aprile 2012, prevedono:
« Le règlement (CE) n° 883/2004 (R 883/2004) et le règlement
d’application (CE) n° 987/2009 (R 987/2009) entrent en vigueur au 1er avril 2012. Ils
impliquent plusieurs modifications en matière d’assujettissement.
En
particulier, une personne ne peut désormais plus qu’être assujet-tie à la
législation d’un seul Etat membre ou de la Suisse. En cas d’activité salariée
et indépendante simultanée, la législation de l’Etat membre ou de la Suisse
dans lequel l’activité salariée est exercée est applicable.
Lorsqu’une
personne exerce une activité lucrative pour un em-ployeur dans plusieurs Etats
membres et/ou en Suisse, elle est soumise à la législation de son Etat de
résidence si elle y exerce une partie substantielle de ses activités. Si tel
n’est pas le cas, cette personne salariée est soumise à la législation de
l’Etat dans lequel l’employeur a son siège.
L’assujettissement
des employés des entreprises de transport inter-national se détermine selon les
règles générales de coordination (cf. paragraphe précédent).
Les
indépendants qui travaillent dans plusieurs Etats membres et/ou en Suisse sont
soumis à la législation de leur Etat de résidence lorsqu’ils y exercent une
partie substantielle de leur activité. Si tel n’est pas le cas, ils sont soumis
à la législation de l’Etat dans lequel se trouve le centre d’intérêt de leurs
activités.
(…)
Pour
les états de faits qui se sont produits avant le 1er avril 2012, le règlement (CEE)
n° 1408/71 (R 1408/71) continue d’être applicable en ce qui concerne
l’assujettissement jusqu’à ce que l’état de fait se modifie mais au maximum
pendant 10 ans. Les assurés peuvent toutefois demander l’application du nouveau
règlement.»
A
questo proposito l’art. 87 cpv. 8 del regolamento (CE) n. 883/2004 prevede che
se, in conseguenza del presente regolamento, una persona è soggetta alla
legislazione di uno Stato membro diverso da quello alla cui legislazione è
soggetta a norma del titolo II del regolamento (CE) n. 1408/71, tale persona
continua ad essere soggetta a quest’ultima legislazione fino a quando la situazione
rimane invariata e comunque per non più di dieci anni dalla data di
applicazione del presente regolamento, a meno che essa non presenti una domanda
per essere assoggettata alla legislazione applicabile a norma del presente
regolamento. Se la domanda è presentata entro un termine di tre mesi dalla data
di applicazione del presente regolamento all’istituzione competente dello Stato
membro la cui legislazione è applicabile a norma del presente regolamento, la
persona è soggetta alla legislazione di detto Stato membro sin dalla data di
applicazione del presente regolamento. Se la domanda è presentata dopo la
scadenza di tale termine, la persona è soggetta a detta legislazione a
decorrere dal primo giorno del mese successivo.
Il
titolo II del regolamento (CE) n. 1408/71 (art. 13 a 17bis) contiene le regole atte a determinare la legislazione applicabile.
L'art. 13 n. 1 enuncia
il principio dell'unicità della legislazione applicabile in funzione delle
regole previste dagli art. 13 n. 2 a 17bis, dichiarando determinanti, di
principio e salvo eccezioni, le disposizioni di un solo Stato membro (principio
della lex loci laboris; art. 13 n. 2 lett. a del regolamento n.
1408/71).
L'art. 13 del regolamento (CE) n. 1408/71
prevede:
"1. Le
persone per cui è applicabile il presente regolamento sono soggette alla
legislazione di un solo Stato membro, fatti salvi gli articoli 14quater e
14septies. Tale legislazione è determinata in base alle disposizioni del
presente titolo.
2.
Con riserva degli articoli da 14 a 17:
a) la
persona che esercita un'attività subordinata nel territorio di uno Stato membro
è soggetta alla legislazione di tale Stato anche se risiede nel territorio di
un altro Stato membro o se l'impresa o il datore di lavoro da cui dipende ha la
propria sede o il proprio domicilio nel territorio di un altro Stato membro;
b)
la persona che esercita un'attività autonoma nel territorio di uno Stato
membro è soggetta alla legislazione di tale Stato anche se risiede nel
territorio di un altro Stato membro;
(…)
f)
la persona cui cessi d'essere applicabile le legislazione di uno Stato membro
senza che ad essa divenga applicabile la legislazione di un altro Stato membro
in forza di una delle norme enunciate alle precedenti lettere o di una delle
eccezioni o norme specifiche di cui agli articoli da 14 a 17, è soggetta alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio risiede, in conformità
delle disposizioni di questa sola legislazione."
A
norma dell’art. 14 paragrafo 2 lett. b regolamento (CE) n. 1408/71:
"
b) la persona che non rientra nei casi previsti alla lettera a) è
soggetta:
i) alla
legislazione dello Stato membro nel cui territorio risiede, se esercita parte
della sua attività in tale territorio e se dipende da più imprese o da più
datori di lavoro aventi la propria sede o il proprio domicilio nel territorio
di diversi Stati membri;
ii) alla
legislazione dello Stato membro nel cui territorio l'impresa o il datore di
lavoro da cui dipende ha la propria sede o il proprio domicilio, se non risiede
nel territorio di uno degli Stati membri nel quale esercita la sua attività.”
Va ancora evidenziato che il TF ha emanato numerose sentenze
relative all’esercizio del diritto di opzione dei frontalieri (cfr. in
particolare la sentenza 9C_1042/2009 del 7 settembre 2010 pubblicata in DTF 136
V 295, la sentenza 9C_1089/2009 del 21 gennaio 2011 e la sentenza 9C_211/2010
del 18 febbraio 2011) e che ai sensi dell’art. 1 lett. h del regolamento
(CE) n. 1408/71 il termine “residenza” indica la dimora abituale, mentre per
l’art. 1 lett. i del regolamento (CE) n. 1408/71 il termine “dimora” indica la
dimora temporanea (cfr. sentenza 9C_474/2011 del 17 febbraio 2012 pubblicata in
DTF 138 V 186 e DTF 131 V 222, consid. 7.4).
Nel
diritto interno svizzero, con riferimento agli art. 23 e 24 CC, la nozione di
domicilio presuppone la realizzazione di due condizioni cumulative: la prima,
oggettiva, di residenza effettiva, e la seconda, soggettiva, dell'intenzione di
stabilirsi durevolmente. Quest'ultima condizione è tuttavia unicamente di
rilievo nella misura in cui risulta riconoscibile. Determinante è il luogo in
cui si trova il centro degli interessi. Quest'ultimo si trova abitualmente nel
luogo di abitazione, vale a dire dove si dorme, si trascorre il tempo libero, dove
si trovano gli effetti personali, dove solitamente esiste un allacciamento
telefonico e un recapito postale. L'intenzione, riconoscibile all'esterno, deve
essere orientata nel senso di una residenza durevole. Tuttavia, l'intenzione di
lasciare più tardi un luogo, non esclude la possibilità di stabilirvi il
domicilio. Valore indiziario per la risoluzione della questione rivestono
l'annuncio e il deposito dei documenti, l'esercizio dei diritti politici, il
pagamento delle imposte, eventuali autorizzazioni di polizia degli stranieri
ecc. (cfr. sentenza C 101/04 del 9 maggio 2007, pubblicata parzialmente in DTF
133.
V 367; DTF 127 V 237 consid. 1 pag. 238; 125 V 76 consid. 2a pag. 77 con
riferimenti; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni P
21/04 dell'8 agosto 2005, consid. 4.1.1, pubblicata in SVR 2006 EL no. 7 pag.
25).
5.
In
concreto, questo Tribunale, chiamato a stabilire se l’amministrazione ha
correttamente esaminato la situazione della ricorrente fino al momento
determinante della decisione impugnata, per i motivi che seguono, rileva che la
Cassa, malgrado le contestazioni dell’interessata in sede di reclamo, non ha
effettuato i necessari accertamenti volti a stabilire se l’insorgente,
detentrice di un permesso “L” limitatamente a 180 giorni su 364, va
affiliata nel nostro Paese per l’assicurazione obbligatoria contro le malattie
per tutto il periodo preso in considerazione.
In
concreto, nella domanda di esenzione dall’obbligo assicurativo del 27 aprile
2012, l’insorgente ha indicato di essere residente all’estero, a __________, e di
avere la dimora in Svizzera a __________ (doc. 6).
Essa,
già in sede di reclamo, ha sostenuto di esercitare la propria attività di
ricerca anche all’estero (doc. 6, pag. 2: “(…) e che, inoltre, le “21 ore
settimanali in media” del mio lavoro non sono esclusivamente svolte in
Svizzera, poiché spesso la mia attività di ricerca si svolge all’estero”)
ed ha allegato una scheda da cui emerge che “parte fondamentale della
ricerca è costituita dallo studio della documentazione conservata a __________,
presso gli __________” (allegato 2 al doc. 6) e di collaborare con
professori dell’Università degli Studi di __________. L’interessata ha pure
rilevato di aver soggiornato in albergo fino a quando ha sottoscritto il
contratto di locazione valido dal giugno 2010 a __________.
Infine,
sempre in sede di reclamo, la ricorrente ha evidenziato di lavorare al 50% e di
non essere stata informata circa la necessità di stipulare un’assicurazione
malattia obbligatoria in Svizzera allorché aveva mantenuto la residenza in __________
dove già beneficia di una copertura completa contro il rischio di malattia.
L’interessata
ha poi espressamente affermato, se necessario, di poter fornire “un’attestazione
della Direzione del luogo di lavoro (__________) e del Responsabile del
personale dell’__________ per attestare che quanto sopra affermato è vero”
(doc. 6).
Infine,
l’insorgente, anche in sede di reclamo, aveva prodotto solo il contratto di
lavoro relativo al periodo dal 1° dicembre 2011 al 30 novembre 2012, allorché
l’affiliazione da parte della Cassa è avvenuta già con effetto dal 1° dicembre
2008.
Ora dalla documentazione della __________ prodotta in sede di ricorso dalla
ricorrente emerge che mentre per il periodo dal 18 novembre 2011 quale
professione è stato indicato: “assistente di direzione” (doc. A2), per
il periodo precedente figura: “ricercatrice” (doc. A1).
Malgrado
queste circostanze l’amministrazione non ha effettuato alcun accertamento atto
a stabilire se l’interessata prima del 1° dicembre 2011 (doc. A3), era “solo”
ricercatrice, se nel periodo in esame l’interessata ha svolto nel restante 50%
altre attività in altri Paesi dell’UE ed in particolare nel suo Paese di
residenza (__________) o se comunque parte dell’attività (in quale misura) per
la quale è stata assunta in Svizzera è stata esercitata in __________, ciò che
potrebbe essere determinante, in applicazione dell’art. 14 paragrafo 2 lett. b
del regolamento (CE) n. 1408/71, per stabilire il Paese d’affiliazione.
L’amministrazione
avrebbe dovuto chiedere i precedenti contratti di lavoro sottoscritti
dall’interessata, informarsi presso la __________ per stabilire per quale
motivo l’interessata ha ottenuto il permesso “L”, interpellare il datore
di lavoro della ricorrente in Svizzera per stabilire dove viene effettivamente
svolta l’attività della ricorrente e con quali modalità. La Cassa avrebbe
inoltre dovuto chiedere all’interessa-ta se, oltre all’attività per la quale è
stata assunta in Svizzera al 50%, svolge altri lavori in altri Paesi dell’UE,
segnatamente nel suo Paese di residenza (__________) o percepisce delle
pensioni/ rendite da un Paese dell’UE.
Questo
TCA rileva che, a parte il doc. A1 dove figura che l’interessata e il suo
datore di lavoro avevano indicato la professione di ricercatrice per il periodo
dal 24 novembre 2008, prodotto solo con il ricorso, l’amministrazione aveva già
altri elementi che avrebbero dovuto indurla a procedere con gli accertamenti sopra
descritti.
Il
Tribunale è ben cosciente della grande mole di lavoro cui è soggetta la Cassa,
ma evidenzia che l’accertamento dei fatti incombe in primo luogo
all’amministrazione (cfr. art. 43 LPGA; nonché sentenza 9C_675/2009 del 28
maggio 2010 e, per analogia, la sentenza 8C_122/2008 del 10 marzo 2008 consid.
3), la quale non può rimandare gli approfondimenti necessari all’accertamento
dei fatti determinanti alla procedura di opposizione (rispettivamente reclamo) e
tanto meno a quella giudiziaria di ricorso senza in questo modo contravvenire
allo scopo perseguito dalle relative disposizioni che è quello di sgravare in
definitiva i Tribunali (cfr. DTF 132 V 368 consid. 5 pag. 374; sentenza
9C_678/2009 del 28 maggio 2010; cfr. pure RAMI 1999 n. U 342 pag. 410 [U
51/98]).
Ciò
vale a maggior ragione nel caso di specie laddove in sede di reclamo sono state
sollevate censure rilevanti per l’esito della procedura.
In
queste condizioni, in accoglimento del ricorso, la decisione impugnata va
annullata e l’incarto rinviato all’amministrazione affinché, dopo aver
richiamato tutti i contratti di lavoro stipulati dalla ricorrente dal 2008 e la
documentazione relativa alla richiesta e all’ottenimento del permesso “L” dalla
__________ ed aver interpellato il datore di lavoro, accerti l’attività
effettivamente svolta dalla ricorrente dal 1° dicembre 2008 (ricercatrice o,
come dal 1° dicembre 2011, assistente di direzione [doc. A3]) ed il luogo in
cui questa attività è stata svolta. Successivamente, a dipendenza dell’esito
degli accertamenti, la Cassa emetterà una nuova decisione tramite la quale statuirà
nuovamente circa l’obbligo assicurativo, l’inizio del medesimo e l’eventuale
diritto all’esenzione.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione impugnata è
annullata e l’incarto rinviato all’amministrazione per ulteriori accertamenti.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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