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Decisione

36.2012.90

Affiliazione all'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie di una cittadina europea al beneficio di un permesso L. Rinvio degli atti all'amministrazione per ulteriori accertamenti atti st

25 gennaio 2013Italiano27 min

Source ti.ch

Fatti

I. Il

13 dicembre 2012 l’insorgente ha prodotto ulteriore documentazione evidenziando

di aver inoltrato la domanda di esenzione nel 2012, quando è intervenuto

l’Ufficio controllo abitanti del Comune di __________. Fino ad allora non era

infatti a conoscenza dell’obbligo assicurativo, essendo residente in __________.

In secondo luogo ha ribadito che la sua attività di ricerca nell’ambito del

progetto “la cultura __________” è tutt’ora in corso (doc. VIII).

Chiamata a presentare osservazioni scritte in merito la Cassa è rimasta silente

(doc. IX).

in

diritto

In ordine

1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un

Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione

giudiziaria (cfr. STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7

novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del

21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4

febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre

2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre

2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Nel

merito

Considerandi

2.

Oggetto

del contendere è la questione di sapere se la ricorrente va affiliata

obbligatoriamente in Svizzera contro le malattie, se può chiedere l’esenzione

dall’obbligo assicurativo in Svizzera sulla base dell’art. 2 cpv. 4bis OAMal e,

semmai, a partire da quando avrebbe dovuto affiliarsi nel nostro Paese.

Ci

si potrebbe chiedere se le parti hanno ancora un interesse alla risoluzione

della questione in esame ritenuto come l’interessata dal 1° dicembre 2012 è

titolare di un permesso per frontalieri ed ha optato per il sistema

assicurativo del suo Paese di residenza di modo che, non essendo, di massima e

salvo eccezioni, possibile un’affiliazione retroattiva alla LAMal (cfr. DTF 129

V 159 consid. 2.3: “Alla luce della prassi succitata l'UAM non poteva quindi

statuire sull'affiliazione d'ufficio dell'interessato alla Cassa malati X con

effetto dal 1o gennaio 2000, essendosi egli affiliato spontaneamente, come

neppure su un'affiliazione retroattiva, non essendo essa ammissibile in caso di

adesione tardiva. In tale ipotesi infatti, secondo il chiaro tenore dell'art. 5

cpv. 2 LAMal, gli effetti dell'assicurazione entrano in vigore solo

dall'annuncio all'assicurazione.”) ed essendo l’accertamento dell’inizio

dell’obbligo assicurativo determinante, di regola e salvo eccezioni, per

stabilire la durata e l’ammontare dell’eventuale supplemento di premio dovuto

all’affiliazione tardiva (cfr. art. 5 LAMal e 8 OAMal; cfr. DTF 129 V 159,

consid. 2.4: “L'insorgente contesta pure la competenza del Cantone a

statuire in materia di principio e ammontare del supplemento di premio secondo

l'art. 5 cpv. 2 LAMal. Come detto, secondo questa disposizione in caso di

affiliazione tardiva l'assicurazione inizia dal giorno dell'affiliazione.

L'assicurato deve tuttavia pagare un supplemento di premio se il ritardo non è

giustificabile. Il Consiglio federale ne stabilisce i tassi indicativi, tenendo

conto del livello dei premi nel luogo di residenza dell'assicurato e della

durata del ritardo. Se il pagamento del premio risulta oltremodo gravoso per

l'assicurato, l'assicuratore lo riduce, considerate equamente la situazione

dell'assicurato e le circostanze del ritardo.” e consid. 2.5: “(…) Né la legge né la relativa ordinanza federale si esprimono per

contro espressamente sulla competenza a statuire sull'obbligo del pagamento di

detto supplemento in caso di affiliazione tardiva non scusabile. Dal messaggio

del Consiglio federale emerge in proposito che in caso di affiliazione tardiva

non si possono esigere premi arretrati, "ma l'assicuratore imporrà

all'assicurato che si è affiliato tardivamente un premio più elevato rispetto a

quello degli altri suoi assicurati" (FF 1992 I 114). Dal tenore chiaro del

messaggio si può e si deve quindi dedurre che il legislatore intendeva conferire

all'assicuratore non solo la competenza di fissare l'ammontare e l'eventuale

riduzione del supplemento di premio, ma anche di statuire sull'obbligo stesso

(v. sentenza 23 dicembre 2002 in re J., K 97/00; si confronti in tal senso

anche MAURER, Das neue Krankenversicherungsrecht, Basilea 1996, pag. 39).”), nel caso di specie la questione potrebbe anche non (più) avere

alcun interesse.

Ritenuto

tuttavia che la ricorrente ha mantenuto il ricorso e che non può essere escluso

che in futuro sia ancora tenuta ad affiliarsi contro le malattie nel nostro

Paese, il TCA entra comunque nel merito dell’impugnativa.

3.

Per l’art.

3.

LAMal:

"

1.

Ogni persona domiciliata in

Svizzera deve assicurarsi o farsi assicurare dal proprio rappresentante legale

per le cure medico-sanitarie entro tre mesi dall’acquisizione del domicilio o

dalla nascita in Svizzera.

2.

Il

Consiglio federale può prevedere eccezioni all’obbligo d’assicurazione,

segnatamente per le persone beneficiarie di privilegi, immunità e facilitazioni

di cui all’articolo 2 capoverso 2 della legge del 22 giugno 2007 sullo Stato ospite.

3.

Può

estendere l’obbligo d’assicurazione a persone non aventi il domicilio in

Svizzera, in particolare a quelle che:

a. esercitano un’attività in Svizzera o vi hanno

la propria dimora abituale (art. 13 cpv. 2 LPGA).

b. lavorano

all’estero per conto di un datore di lavoro con sede in Svizzera.

4.

L’obbligo

d’assicurazione è sospeso per le persone soggette per più di 60 giorni consecutivi

alla legge federale del 19 giugno 1992 sull’assicurazione

militare (LAM). Il Consiglio federale disciplina la procedura.”

A

norma dell’art. 5 LAMal:

"

1.

Se l’affiliazione è tempestiva

(art. 3 cpv. 1), l’assicurazione inizia dall’acquisizione del domicilio o dalla

nascita in Svizzera. Il Consiglio federale stabilisce l’inizio

dell’assicurazione delle persone menzionate nell’articolo 3 capoverso 3.

2.

In caso d’affiliazione tardiva,

l’assicurazione inizia dal giorno dell’affiliazione.

L’assicurato deve pagare un supplemento

di premio se il ritardo non è giustificabile.

Il Consiglio federale ne stabilisce i

tassi indicativi, tenendo conto del livello dei premi nel luogo di residenza

dell’assicurato e della durata del ritardo. Se il pagamento del supplemento

risulta oltremodo gravoso per l’assicurato, l’assicuratore lo riduce,

considerate equamente la situazione dell’assicurato e le circostanze del

ritardo.

3.

L’assicurazione

ha termine quando l’assicurato cessa di essere soggetto all’obbligo

d’assicurazione.”

Secondo

l’art. 1 OAMal:

"

1.

Le persone domiciliate in

Svizzera ai sensi degli articoli 23 a 26 del Codice civile svizzero (CC) sono tenute ad assicurarsi conformemente

all’articolo 3 della legge.

2.

Sono

inoltre tenuti ad assicurarsi:

a. gli stranieri con permesso di soggiorno di

breve durata o di dimora ai sensi degli articoli 32 e 33 della legge federale

del 16 dicembre 2005 sugli stranieri

(LStr), valevole almeno tre mesi;

b. gli

stranieri esercitanti un’attività lucrativa dipendente con permesso di

soggiorno di breve durata valevole meno di tre mesi, se non beneficiano di una

copertura assicurativa equivalente per le cure in Svizzera;

(…)

d. le persone che risiedono in uno Stato membro

dell’Unione europea e sono soggette all’assicurazione svizzera ai sensi

dell’Accordo del 21 giugno 1999 tra la

Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati

membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla

libera circolazione delle persone) e del relativo allegato II, menzionati

nell’articolo 95a lettera

a della legge;

(…)

f. le persone con permesso di dimora di breve

durata o permesso di dimora ai sensi dell’Accordo sulla libera circolazione

delle persone o dell’Accordo AELS, valevole almeno tre mesi;

(…)”

Per

l’art. 2 OAMal:

"

1.

Non sono soggetti all’obbligo d’assicurazione:

(…)

c. le persone che, in virtù dell’Accordo sulla

libera circolazione delle persone e del

relativo allegato II, dell’Accordo AELS e

del relativo allegato K e dell’appendice 2 dell’allegato K o di una convenzione

di sicurezza sociale, sottostanno alla normativa di un altro Stato a causa

della loro attività lucrativa in tale Stato;

d. le

persone che, in virtù dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone e del

relativo allegato II o dell’Accordo AELS, del relativo allegato K e dell’appendice

2.

dell’allegato K, sottostanno alla normativa di un altro Stato poiché

percepiscono una prestazione di un’assicurazione estera contro la disoccupazione;

(…)

4bis A

domanda, sono esentati dall’obbligo di assicurazione i docenti e i ricercatori che

soggiornano in Svizzera nell’ambito di un incarico di insegnamento o di una ricerca,

come pure i familiari ai sensi dell’articolo 3 capoverso 2 che li accompagnano,

purché durante l’intera durata di validità dell’esenzione beneficino di una

copertura assicurativa equivalente per le cure in Svizzera. La richiesta dev’essere corredata di un

attestato scritto dell’organo estero competente che dia tutte le informazioni necessarie.

L’autorità cantonale competente può esentare queste persone dall’obbligo di

assicurarsi per tre anni al massimo. A domanda, l’esenzione può essere

prolungata di altri tre anni al massimo. L’interessato non può revocare l’esenzione

o la rinuncia all’esenzione senza un motivo particolare.”

Per

l’art. 7 OAMal:

" 1 I cittadini stranieri con un permesso di

domicilio, con un permesso di dimora oppure con un permesso di dimora di breve

durata ai sensi dell’articolo 1 capoverso 2 lettere a e f sono tenuti ad

assicurarsi entro tre mesi dal momento in cui si sono annunciati presso il competente

ufficio di controllo degli abitanti. Se l’affiliazione è tempestiva,

l’assicurazione inizia dalla data del suddetto annuncio. In caso di

affiliazione tardiva, l’assicurazione inizia dalla data dell’affiliazione.

2.

Gli

stranieri con permesso di soggiorno di breve durata ai sensi dell’articolo 1 capoverso

2.

lettera b devono essere assicurati a partire dalla loro entrata in Svizzera.

(…)

8.

Le

persone tenute ad assicurarsi ai sensi dell’articolo 1 capoverso 2 lettere d ed

e devono assicurarsi entro tre mesi dalla nascita dell’obbligo d’assicurazione

in Svizzera.

Se si assicurano entro questo termine,

l’assicurazione inizia dall’assoggettamento all’assicurazione svizzera. Se si

assicurano più tardi, l’assicurazione inizia dalla data dell’affiliazione. L’assicurazione

cessa se queste persone non adempiono più le condizioni per un assoggettamento

all’assicurazione svizzera conformemente all’Accordo sulla libera circolazione

delle persone e al relativo allegato II o all’Accordo

AELS, al relativo allegato K e all’appendice 2 dell’allegato K.”

4.

In

concreto va ancora rammentato che il 1° giugno 2002 è entrato in vigore

l'"Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una

parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione

delle persone" (RS 0.142.112.681, di seguito: ALC), che rinvia, per

quanto concerne la sicurezza sociale al "Regolamento (CEE) N. 1408/71

del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di

sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro

familiari che si spostano all'interno della Comunità", modificato ed

aggiornato dal regolamento (CE) n. 118/97, regolamento (CE) n. 1290/97,

regolamento (CE) n. 1223/98, regolamento (CE) n. 1606/98 e regolamento (CE) n.

307/1999 e modificato dall'Accordo sulla libera circolazione delle persone tra

la Comunità europea e i suoi Stati membri da una parte e la Svizzera dall'altra

parte.

Giusta

l’art. 1 cpv. 1 dell’Allegato II ALC, elaborato sulla base dell’art. 8 ALC e

facente parte integrante dello stesso (art. 15 ALC), in unione con la sezione A

di tale allegato, le parti contraenti applicano nell’ambito delle loro

relazioni in particolare il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14

giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai

lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si

spostano all’interno della Comunità (in seguito: regolamento n. 1408/71 [RS

0.831.109.268

]), come pure il regolamento (CEE) n. 574/72, oppure

disposizioni equivalenti. Anche la LAMal rinvia, al suo art. 95a (lett. a),

all’ALC e a questi due regolamenti di coordinamento.

La

regolamentazione poc’anzi menzionata è applicabile alla fattispecie in esame

pure da un punto di vista personale e materiale. Di cittadinanza __________, la

ricorrente è infatti una lavoratrice che è o è stata soggetta alla legislazione

di uno o più Stati membri (art. 2 n. 1 del regolamento n. 1408/71). Inoltre

l’oggetto del contendere riguarda l’applicazione di legislazioni (sul concetto

v. art. 1 lett. j del regolamento n. 1408/71) relative a uno dei rischi

enumerati espressamente all’art. 4 n. 1 del regolamento n. 1408/71 e più

precisamente alla sua lettera a (prestazioni di malattia e di maternità; cfr.

DTF 135 V 339 consid. 4.2 pag. 343; 131 V 202 consid. 2.2 pag. 204 seg.).

In

concreto trovano pertanto applicazione sia le norme dell’ALC che del

regolamento (CE) n. 1408/71.

Va

ancora evidenziato che dal 1° aprile 2012 anche per la Svizzera è applicabile

il regolamento (CE) n. 883/2004, che sostituisce il regolamento (CE) n.

1408/71.

Le

direttive sull’assoggettamento all’assicurazione obbligatoria (DOA),

nell’introduzione alla nuova versione in vigore dal 1° aprile 2012, prevedono:

« Le règlement (CE) n° 883/2004 (R 883/2004) et le règlement

d’application (CE) n° 987/2009 (R 987/2009) entrent en vigueur au 1er avril 2012. Ils

impliquent plusieurs modifications en matière d’assujettissement.

En

particulier, une personne ne peut désormais plus qu’être assujet-tie à la

législation d’un seul Etat membre ou de la Suisse. En cas d’activité salariée

et indépendante simultanée, la législation de l’Etat membre ou de la Suisse

dans lequel l’activité salariée est exercée est applicable.

Lorsqu’une

personne exerce une activité lucrative pour un em-ployeur dans plusieurs Etats

membres et/ou en Suisse, elle est soumise à la législation de son Etat de

résidence si elle y exerce une partie substantielle de ses activités. Si tel

n’est pas le cas, cette personne salariée est soumise à la législation de

l’Etat dans lequel l’employeur a son siège.

L’assujettissement

des employés des entreprises de transport inter-national se détermine selon les

règles générales de coordination (cf. paragraphe précédent).

Les

indépendants qui travaillent dans plusieurs Etats membres et/ou en Suisse sont

soumis à la législation de leur Etat de résidence lorsqu’ils y exercent une

partie substantielle de leur activité. Si tel n’est pas le cas, ils sont soumis

à la législation de l’Etat dans lequel se trouve le centre d’intérêt de leurs

activités.

(…)

Pour

les états de faits qui se sont produits avant le 1er avril 2012, le règlement (CEE)

n° 1408/71 (R 1408/71) continue d’être applicable en ce qui concerne

l’assujettissement jusqu’à ce que l’état de fait se modifie mais au maximum

pendant 10 ans. Les assurés peuvent toutefois demander l’application du nouveau

règlement.»

A

questo proposito l’art. 87 cpv. 8 del regolamento (CE) n. 883/2004 prevede che

se, in conseguenza del presente regolamento, una persona è soggetta alla

legislazione di uno Stato membro diverso da quello alla cui legislazione è

soggetta a norma del titolo II del regolamento (CE) n. 1408/71, tale persona

continua ad essere soggetta a quest’ultima legislazione fino a quando la situazione

rimane invariata e comunque per non più di dieci anni dalla data di

applicazione del presente regolamento, a meno che essa non presenti una domanda

per essere assoggettata alla legislazione applicabile a norma del presente

regolamento. Se la domanda è presentata entro un termine di tre mesi dalla data

di applicazione del presente regolamento all’istituzione competente dello Stato

membro la cui legislazione è applicabile a norma del presente regolamento, la

persona è soggetta alla legislazione di detto Stato membro sin dalla data di

applicazione del presente regolamento. Se la domanda è presentata dopo la

scadenza di tale termine, la persona è soggetta a detta legislazione a

decorrere dal primo giorno del mese successivo.

Il

titolo II del regolamento (CE) n. 1408/71 (art. 13 a 17bis) contiene le regole atte a determinare la legislazione applicabile.

L'art. 13 n. 1 enuncia

il principio dell'unicità della legislazione applicabile in funzione delle

regole previste dagli art. 13 n. 2 a 17bis, dichiarando determinanti, di

principio e salvo eccezioni, le disposizioni di un solo Stato membro (principio

della lex loci laboris; art. 13 n. 2 lett. a del regolamento n.

1408/71).

L'art. 13 del regolamento (CE) n. 1408/71

prevede:

"1. Le

persone per cui è applicabile il presente regolamento sono soggette alla

legislazione di un solo Stato membro, fatti salvi gli articoli 14quater e

14septies. Tale legislazione è determinata in base alle disposizioni del

presente titolo.

2.

Con riserva degli articoli da 14 a 17:

a) la

persona che esercita un'attività subordinata nel territorio di uno Stato membro

è soggetta alla legislazione di tale Stato anche se risiede nel territorio di

un altro Stato membro o se l'impresa o il datore di lavoro da cui dipende ha la

propria sede o il proprio domicilio nel territorio di un altro Stato membro;

b)

la persona che esercita un'attività autonoma nel territorio di uno Stato

membro è soggetta alla legislazione di tale Stato anche se risiede nel

territorio di un altro Stato membro;

(…)

f)

la persona cui cessi d'essere applicabile le legislazione di uno Stato membro

senza che ad essa divenga applicabile la legislazione di un altro Stato membro

in forza di una delle norme enunciate alle precedenti lettere o di una delle

eccezioni o norme specifiche di cui agli articoli da 14 a 17, è soggetta alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio risiede, in conformità

delle disposizioni di questa sola legislazione."

A

norma dell’art. 14 paragrafo 2 lett. b regolamento (CE) n. 1408/71:

"

b) la persona che non rientra nei casi previsti alla lettera a) è

soggetta:

i) alla

legislazione dello Stato membro nel cui territorio risiede, se esercita parte

della sua attività in tale territorio e se dipende da più imprese o da più

datori di lavoro aventi la propria sede o il proprio domicilio nel territorio

di diversi Stati membri;

ii) alla

legislazione dello Stato membro nel cui territorio l'impresa o il datore di

lavoro da cui dipende ha la propria sede o il proprio domicilio, se non risiede

nel territorio di uno degli Stati membri nel quale esercita la sua attività.”

Va ancora evidenziato che il TF ha emanato numerose sentenze

relative all’esercizio del diritto di opzione dei frontalieri (cfr. in

particolare la sentenza 9C_1042/2009 del 7 settembre 2010 pubblicata in DTF 136

V 295, la sentenza 9C_1089/2009 del 21 gennaio 2011 e la sentenza 9C_211/2010

del 18 febbraio 2011) e che ai sensi dell’art. 1 lett. h del regolamento

(CE) n. 1408/71 il termine “residenza” indica la dimora abituale, mentre per

l’art. 1 lett. i del regolamento (CE) n. 1408/71 il termine “dimora” indica la

dimora temporanea (cfr. sentenza 9C_474/2011 del 17 febbraio 2012 pubblicata in

DTF 138 V 186 e DTF 131 V 222, consid. 7.4).

Nel

diritto interno svizzero, con riferimento agli art. 23 e 24 CC, la nozione di

domicilio presuppone la realizzazione di due condizioni cumulative: la prima,

oggettiva, di residenza effettiva, e la seconda, soggettiva, dell'intenzione di

stabilirsi durevolmente. Quest'ultima condizione è tuttavia unicamente di

rilievo nella misura in cui risulta riconoscibile. Determinante è il luogo in

cui si trova il centro degli interessi. Quest'ultimo si trova abitualmente nel

luogo di abitazione, vale a dire dove si dorme, si trascorre il tempo libero, dove

si trovano gli effetti personali, dove solitamente esiste un allacciamento

telefonico e un recapito postale. L'intenzione, riconoscibile all'esterno, deve

essere orientata nel senso di una residenza durevole. Tuttavia, l'intenzione di

lasciare più tardi un luogo, non esclude la possibilità di stabilirvi il

domicilio. Valore indiziario per la risoluzione della questione rivestono

l'annuncio e il deposito dei documenti, l'esercizio dei diritti politici, il

pagamento delle imposte, eventuali autorizzazioni di polizia degli stranieri

ecc. (cfr. sentenza C 101/04 del 9 maggio 2007, pubblicata parzialmente in DTF

133.

V 367; DTF 127 V 237 consid. 1 pag. 238; 125 V 76 consid. 2a pag. 77 con

riferimenti; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni P

21/04 dell'8 agosto 2005, consid. 4.1.1, pubblicata in SVR 2006 EL no. 7 pag.

25).

5.

In

concreto, questo Tribunale, chiamato a stabilire se l’amministrazione ha

correttamente esaminato la situazione della ricorrente fino al momento

determinante della decisione impugnata, per i motivi che seguono, rileva che la

Cassa, malgrado le contestazioni dell’interessata in sede di reclamo, non ha

effettuato i necessari accertamenti volti a stabilire se l’insorgente,

detentrice di un permesso “L” limitatamente a 180 giorni su 364, va

affiliata nel nostro Paese per l’assicurazione obbligatoria contro le malattie

per tutto il periodo preso in considerazione.

In

concreto, nella domanda di esenzione dall’obbligo assicurativo del 27 aprile

2012, l’insorgente ha indicato di essere residente all’estero, a __________, e di

avere la dimora in Svizzera a __________ (doc. 6).

Essa,

già in sede di reclamo, ha sostenuto di esercitare la propria attività di

ricerca anche all’estero (doc. 6, pag. 2: “(…) e che, inoltre, le “21 ore

settimanali in media” del mio lavoro non sono esclusivamente svolte in

Svizzera, poiché spesso la mia attività di ricerca si svolge all’estero”)

ed ha allegato una scheda da cui emerge che “parte fondamentale della

ricerca è costituita dallo studio della documentazione conservata a __________,

presso gli __________” (allegato 2 al doc. 6) e di collaborare con

professori dell’Università degli Studi di __________. L’interessata ha pure

rilevato di aver soggiornato in albergo fino a quando ha sottoscritto il

contratto di locazione valido dal giugno 2010 a __________.

Infine,

sempre in sede di reclamo, la ricorrente ha evidenziato di lavorare al 50% e di

non essere stata informata circa la necessità di stipulare un’assicurazione

malattia obbligatoria in Svizzera allorché aveva mantenuto la residenza in __________

dove già beneficia di una copertura completa contro il rischio di malattia.

L’interessata

ha poi espressamente affermato, se necessario, di poter fornire “un’attestazione

della Direzione del luogo di lavoro (__________) e del Responsabile del

personale dell’__________ per attestare che quanto sopra affermato è vero”

(doc. 6).

Infine,

l’insorgente, anche in sede di reclamo, aveva prodotto solo il contratto di

lavoro relativo al periodo dal 1° dicembre 2011 al 30 novembre 2012, allorché

l’affiliazione da parte della Cassa è avvenuta già con effetto dal 1° dicembre

2008.

Ora dalla documentazione della __________ prodotta in sede di ricorso dalla

ricorrente emerge che mentre per il periodo dal 18 novembre 2011 quale

professione è stato indicato: “assistente di direzione” (doc. A2), per

il periodo precedente figura: “ricercatrice” (doc. A1).

Malgrado

queste circostanze l’amministrazione non ha effettuato alcun accertamento atto

a stabilire se l’interessata prima del 1° dicembre 2011 (doc. A3), era “solo”

ricercatrice, se nel periodo in esame l’interessata ha svolto nel restante 50%

altre attività in altri Paesi dell’UE ed in particolare nel suo Paese di

residenza (__________) o se comunque parte dell’attività (in quale misura) per

la quale è stata assunta in Svizzera è stata esercitata in __________, ciò che

potrebbe essere determinante, in applicazione dell’art. 14 paragrafo 2 lett. b

del regolamento (CE) n. 1408/71, per stabilire il Paese d’affiliazione.

L’amministrazione

avrebbe dovuto chiedere i precedenti contratti di lavoro sottoscritti

dall’interessata, informarsi presso la __________ per stabilire per quale

motivo l’interessata ha ottenuto il permesso “L”, interpellare il datore

di lavoro della ricorrente in Svizzera per stabilire dove viene effettivamente

svolta l’attività della ricorrente e con quali modalità. La Cassa avrebbe

inoltre dovuto chiedere all’interessa-ta se, oltre all’attività per la quale è

stata assunta in Svizzera al 50%, svolge altri lavori in altri Paesi dell’UE,

segnatamente nel suo Paese di residenza (__________) o percepisce delle

pensioni/ rendite da un Paese dell’UE.

Questo

TCA rileva che, a parte il doc. A1 dove figura che l’interessata e il suo

datore di lavoro avevano indicato la professione di ricercatrice per il periodo

dal 24 novembre 2008, prodotto solo con il ricorso, l’amministrazione aveva già

altri elementi che avrebbero dovuto indurla a procedere con gli accertamenti sopra

descritti.

Il

Tribunale è ben cosciente della grande mole di lavoro cui è soggetta la Cassa,

ma evidenzia che l’accertamento dei fatti incombe in primo luogo

all’amministrazione (cfr. art. 43 LPGA; nonché sentenza 9C_675/2009 del 28

maggio 2010 e, per analogia, la sentenza 8C_122/2008 del 10 marzo 2008 consid.

3), la quale non può rimandare gli approfondimenti necessari all’accertamento

dei fatti determinanti alla procedura di opposizione (rispettivamente reclamo) e

tanto meno a quella giudiziaria di ricorso senza in questo modo contravvenire

allo scopo perseguito dalle relative disposizioni che è quello di sgravare in

definitiva i Tribunali (cfr. DTF 132 V 368 consid. 5 pag. 374; sentenza

9C_678/2009 del 28 maggio 2010; cfr. pure RAMI 1999 n. U 342 pag. 410 [U

51/98]).

Ciò

vale a maggior ragione nel caso di specie laddove in sede di reclamo sono state

sollevate censure rilevanti per l’esito della procedura.

In

queste condizioni, in accoglimento del ricorso, la decisione impugnata va

annullata e l’incarto rinviato all’amministrazione affinché, dopo aver

richiamato tutti i contratti di lavoro stipulati dalla ricorrente dal 2008 e la

documentazione relativa alla richiesta e all’ottenimento del permesso “L” dalla

__________ ed aver interpellato il datore di lavoro, accerti l’attività

effettivamente svolta dalla ricorrente dal 1° dicembre 2008 (ricercatrice o,

come dal 1° dicembre 2011, assistente di direzione [doc. A3]) ed il luogo in

cui questa attività è stata svolta. Successivamente, a dipendenza dell’esito

degli accertamenti, la Cassa emetterà una nuova decisione tramite la quale statuirà

nuovamente circa l’obbligo assicurativo, l’inizio del medesimo e l’eventuale

diritto all’esenzione.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La decisione impugnata è

annullata e l’incarto rinviato all’amministrazione per ulteriori accertamenti.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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