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36.2012.94

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

12 agosto 2013Italiano52 min

Source ti.ch

Fatti

I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella DTF 125 V 351 (= SVR

2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti

allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,

infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro

attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto

di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio

l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari

circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti

circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo stesso vale per le perizie

fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

Le perizie affidate dagli

organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria

amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i

quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati

concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano

indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag.

109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA

I 462/05 del 25 aprile 2007).

Per quel che concerne il Servizio di Accertamento

Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità, l'Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di

rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione

conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7).

In merito al valore probatorio delle

perizie amministrative dei servizi medici di accertamento (SAM), sotto il

profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo e della parità delle armi,

in una sentenza pubblicata in DTF 136 V 376 il Tribunale

Federale ha specificato che la qualità formale di parte dell'organo

esecutivo dell'assicurazione per l'invalidità nella procedura giudiziaria, rispettivamente

la sua legittimazione a presentare ricorso in materia di diritto pubblico, non

consentono di considerare come atti di parte le prove assunte dall'amministrazione

nella precedente fase non contenziosa.

Nella sentenza di principio 9C_243/2010 del 28

giugno 2011 pubblicata in DTF 137 V 210, il Tribunale federale ha preso posizione

sulle critiche della giurisprudenza federale relativa al valore probatorio

delle perizie dei Servizi di accertamento medico (SAM; art. 72 bis cpv. 1 OAI),

dal profilo della conformità alla CEDU e alla Costituzione, formulate soprattutto

nel parere del Prof. Dr. iur. Jörg Paul Müller e del Dr. iur. Johannes

Reich dell'11 febbraio 2010.

L'Alta Corte è arrivata alla conclusione che

l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso

perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell'assicurazione invalidità

svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è di per sé

conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea (consid. 2.1-2.3).

D'altra parte il Tribunale federale ha

riconosciuto che attraverso tali perizie vengono messe in pericolo in modo

latente le garanzie procedurali, visto il potenziale di ricavi dell'attività

dei SAM nei confronti dell'assicurazione invalidità e con ciò anche della loro

dipendenza economica (consid. 2.4). La nostra Massima Istanza ha perciò

ritenuto necessario adottare dei correttivi a livello amministrativo ed a livello

dell'autorità giudiziaria di prima istanza.

Occorre ancora evidenziare che l'allora TFA, in

una decisione del 24 agosto 2006 concernente

un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha

evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità,

sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non

è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell'occasione

l'Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"

(…)

3.2 L'on ne saurait certes

mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre

d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que

l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS

sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR;

toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre

médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire

de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.

La valeur probante des rapports médicaux des uns et

des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels

précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison

d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin

traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui

l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les

médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune

circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de

ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)

Per quel che riguarda i

rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il

giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia

esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in

favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353

consid. 3a)cc); Pratique

VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.

230).

L'Alta Corte, nella sentenza 9C_142/2008

del 16 ottobre 2008 -concetto ribadito ancora nella recente STF 9C_721/2012 del

24 ottobre 2012 in un caso ticinese -, per quanto riguarda le divergenze d'opinioni

tra medici curanti e periti interpellati dall'amministrazione o dal giudice, ha

precisato quanto segue:

"

(…)

On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre

experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de

mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports

médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des

critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de

leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler

qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat

thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR

2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai

2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par

l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul

fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il

n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments

objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui

sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de

l'expert." (…).

Infine, va ricordato che se vi

sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli

si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25

aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Tali criteri di valutazione debbono guidare il Tribunale Cantonale

delle Assicurazioni anche nelle fattispecie rette dalla LCA, come quella in

discussione.

2.11. Dagli atti medici richiamati e messi a disposizione delle parti per osservazioni (doc.

XIX), emerge quindi che il dr. med. __________, specialista FMH in

reumatologia, ha visitato l'attrice il 26 febbraio 2013 e dalla sua valutazione

è emerso che almeno dal 24 maggio 2010 essa era inabile al

lavoro nella misura del 25% nella sua attività di stiratrice, mentre in

attività adeguate al suo stato di salute la capacità lavorativa era totale.

La diagnosi posta era di sindrome

cervicovertebrale cronica intermittente in alterazioni degenerative

plurisegmentali del rachide cervicale e disturbi statici del rachide; sindrome

lombovertebrale parzialmente lombospondilogena cronica a destra in alterazioni

degenerative della colonna lombare, disturbi statici del rachide,

decondizionamento e sbilancio muscolare, obesità.

Per il dottor __________, medico chirurgo

curante, la diagnosi era di cervicobrachialgia da ernia discale cervicale.

La divergenza fra le valutazioni del medico

interpellato dall'Ufficio AI e del medico curante, risiede nel grado di

capacità lavorativa dell'attrice

nell'attività precedente. Il primo l'ha fissata al 75%, il secondo nello 0%.

Quanto alla capacità lavorativa residua in altre

attività più leggere, confacenti al suo stato di salute,

il perito l'ha stabilita nel 100%, mentre il medico curante non ha definito un

grado.

Sulla base della descrizione delle limitazioni funzionali del

perito, il suo parere, che conclude per un'abilità lavorativa residua del 100%,

va condiviso.

Tale valutazione è infatti convincente. I certificati generici

agli atti allestiti dal medico curante dell'attrice, per contro, non si esprimono

sul grado di capacità lavorativa residua dell'assicurata, né si dilungano sul

suo reale stato di salute, ma pongono, come visto, soltanto (e semplicemente)

la diagnosi.

Valutati quindi tutti i rapporti medici agli

atti, la scrivente Corte ritiene che le constatazioni

oggettive formulate dal perito, specializzato in reumatologia, siano complete,

convincenti ed esaurienti e certamente più approfondite dei certificati

generali del medico curante dell'attrice, non specialista. Questo Tribunale ritiene di potersi

pertanto attenere e fare affidamento alle conclusioni che il dr. med. __________

ha tratto. Le conclusioni di questo esperto sono infatti ben motivate e sono

sostenute da un attento esame personale dello stato di salute dell'interessata.

Non va inoltre dimenticato che la malattia di cui

è affetta l'assicurata concerne

il rachide, che dà limitazioni funzionali agli arti come descritto

dall'esperto. Queste limitazioni non sono tali da impedire l'attrice nello svolgimento di altre

possibili attività lavorative che sono realizzate senza necessità di eccessivi

sforzi fisici o torsioni. Il reumatologo interpellato dall'Ufficio AI ha

riscontrato una capacità lavorativa normale nello svolgimento di attività che

comportino la necessità di sollevare e trasportare carichi fino a 10 kg, sopra le spalle se inferiori a 5 kg, per manipolare oggetti, attrezzi e pulsantiere di peso

medio, per stare seduta e piegata in avanti, con ginocchia in flessione e per

camminare per lunghi tragitti.

La capacità funzionale residua era invece

lievemente ridotta nella manipolazione di oggetti pesanti, nell'eseguire lavori

inginocchiata, per mantenere posizioni statiche seduta ed eretta, per camminare

su terreni accidentati e per salire/scendere le scale.

Ridotta è stata giudicata la capacità residua nel

sollevare carichi superiori a 5 kg sopra le spalle, nel manipolare oggetti

molto pesanti, nel lavorare a braccia elevate, con rotazione, in posizione

eretta e piegata in avanti.

L'impiego delle due mani e lo stare in equilibrio

è stato giudicato possibile normalmente.

In conclusione, esaminati i pareri medici

suesposti, d'avviso di questo Tribunale, l'attrice non ha saputo giustificare,

a mano di dettagliata documentazione medica e/o descrizioni di esami clinici

effettuati, che il suo stato di salute fosse difforme da quello ritenuto dal

perito neutro interpellato dall'UAI e che le sue valutazioni non sarebbero

corrette.

Ne segue che l'interessata va ritenuta inabile al

lavoro al 25% nella sua precedente attività di stiratrice, mentre in attività

confacenti al suo stato di salute, con le limitazioni descritte dal medico

interpellato dall'Ufficio AI, è completamente abile al lavoro.

Va ricordato che, nell'ambito

dell'assicurazione d'indennità giornaliera, è fatto obbligo

all’assicurato di ridurre, per quanto pretendibile, l’entità del danno.

L’assicurato deve quindi mettere a frutto la sua residua capacità lavorativa in

altri ambiti lavorativi discende dall'art. 61 LCA. Le CGA applicabili in

concreto, all'art. 13, prevedono il medesimo concetto. Infatti, per l'art. 13.3

CGA le persone assicurate devono intraprendere tutto ciò che è atto a favorire

la guarigione ed evitare tutto ciò che la ritardi. In particolare, devono

attenersi alle prescrizioni del medico e del personale sanitario. A norma

dell'art. 13.5 CGA, la persona assicurata che nella sua professione abituale resta

completamente o parzialmente inabile al lavoro, prevedibilmente in modo

duraturo, è tenuta ad impiegare la sua eventuale capacità di guadagno residua

anche se ciò esige un cambio della professione. L'assicuratore esorta la persona

assicurata al cambio di professione e la rende attenta sulle sanzioni previste

dall'art. 14.

Dunque, anche nell'ambito dell'assicurazione

d'indennità giornaliera sottoposta alla LCA, in applicazione del principio

secondo cui l'assicurato deve fare tutto quanto da lui esigibile per ridurre lo

scapito economico derivante dal danno alla salute, questi deve sfruttare la sua

residua capacità lavorativa in attività diverse da quella esercitata al momento

del verificarsi del danno alla salute (STF 8C_709/2008 del 3 aprile 2009).

A norma

dell’art. 6 LPGA in caso di incapacità di lunga durata possono essere prese in

considerazione altre attività lavorative o professioni ragionevolmente

Considerandi

esigibili. In concreto la materia, come ampiamente indicato, è retta dalla LCA

e non dalle norme del diritto pubblico e quindi dalla LPGA, nondimeno il

principio contenuto all’art. 6 LPGA ha valenza generale e deve essere applicato

anche nei casi come quello di specie. Esso è comunque ripreso nelle CGA come

visto nelle considerazioni che precedono. Un cambiamento di attività lavorativa

teso alla diminuzione del danno non può essere preteso, anche nell’ambito della

LCA, se non successivamente ad un periodo di incapacità lavorativa di lunga

durata.

Nel caso in esame non può certo essere ammessa

una incapacità al guadagno di lunga durata. L’inabilità è iniziata il 24 maggio

2010.

per terminare nel gennaio 2011.

2.12

Per

riassumere nel caso in esame la signora AT 1, come appare dalla documentazione

acquisita dall’Ufficio AI e consegnata agli atti, soffriva – come ha ritenuto

la perizia affidata al dott. __________, reumatologo – di patologie che hanno

cagionato una incapacità al guadagno del 25%, si tratta (art. 12.1 CGA) dell’inabilità

minima indennizzabile da parte dell’assicuratore. Occorre ora analizzare se un

indennizzo è effettivamente dovuto dall’assicuratore.

2.13

L’attrice ha

chiesto il versamento di indennità per perdita di guadagno per una patologia

che ha impedito la sua piena capacità lavorativa subentrata e concretizzatasi

nell’assenza dal lavoro dopo lo scioglimento del rapporto di lavoro stesso

(come descritto in dettaglio nelle considerazioni precedenti). In questa

costellazione occorre verificare se essa ha diritto al versamento preteso, ed

eventualmente in quale misura. Il problema va esaminato alla luce del fatto che

l’interruzione del rapporto lavorativo, ossia la disdetta del contratto è, come

accennato, antecedente al manifestarsi degli effetti della malattia. In merito

occorre fare riferimento alla più recente giurisprudenza federale in materia

emanata nell’ambito dell’assicurazione sociale. Con sentenza emanata dal

Tribunale Federale il 25 marzo 2013,9C_24/2013 (consid. 4.), l’Alta Corte ha

evidenziato infatti di avere:

"

… già avuto modo di stabilire in SVR 1998 KV n.

4.

pag. 9 consid. 2b - sotto l'egida della LAMaI, ma enunciando principi che

rimangono validi anche sotto la LAMal (DTF 128 V 149 consid. 2a pag. 152) - che

subisce in particolare una perdita di guadagno il dipendente, nei cui confronti

non è (ancora) stato pronunciato il licenziamento ("in ungekündigter

Stellung"), che diventa incapace al lavoro a causa di malattia e che non

percepisce più il salario dal datore di lavoro. In questi casi, se la persona

assicurata perde (in seguito) il proprio posto a causa dell'incapacità di

lavoro, la perdita di guadagno consiste (anche dopo il termine di disdetta)

nella perdita di salario. In simile evenienza vale infatti la presunzione che

detta persona non avrebbe perso l'occupazione se non fosse diventata inabile al

lavoro (Gebhard Eugster, Vergleich der Krankentaggeldversicherung nach KVG und

nach VVG [in seguito: Vergleich], in: Adrian von Kaenel [ed.],

Krankentaggeldversicherung: Arbeits- und versicherungsrechtliche Aspekte,

Zurigo 2007, pag. 80; inoltre Eugster, Bundesgesetz über die

Krankenversicherung, 2010, pag. 500).”

… La situazione si presenta invece diversamente

se il datore di lavoro pronuncia il licenziamento prima che il lavoratore

diventa (recte: diventi) inabile al lavoro per malattia. In tale evenienza la

predetta presunzione non si giustifica più. Il lavoratore perderebbe in ogni

caso la propria occupazione, a prescindere dalla successiva incapacità

lavorativa, la quale in questo modo non assurge più a causa primaria per la

perdita di salario dopo la scadenza contrattuale. Al pari del lavoratore

disoccupato avente di principio diritto a indennità di disoccupazione ma che a

causa della malattia risulta temporaneamente non collocabile e che pertanto non

può riscuotere tali indennità (v. DTF 102 V 83), la persona diventata inabile

al lavoro dopo avere ricevuto (o espresso lei stessa) il licenziamento subisce

ugualmente una perdita di guadagno a carico dell'assicurazione d'indennità

giornaliera in caso di malattia. Tuttavia - in entrambe le situazioni - la

perdita di guadagno indennizzabile corrisponde (al termine della scadenza

contrattuale e sempre che la copertura assicurativa lo preveda) alla perdita

dell'indennità di disoccupazione (sul coordinamento tra assicurazione malattia

e assicurazione disoccupazione nello specifico contesto cfr. art. 73 LAMal e

art. 28 LADI; DTF 102 V 83 segg.; RAMI 1998 no. KV 43 pag. 420 consid. 3a con

riferimenti). È riservato il caso in cui la persona interessata è comunque in

grado di dimostrare che senza l'inabilità al lavoro avrebbe trovato con ogni

verosimiglianza un posto nuovo, concretamente definito (cfr. sentenza citata

9C_311/2010 consid. 1.2 in fine,9C_332/2007 del 29 maggio 2008 consid. 2.2 in fine e RJAM 1983 n. K 526 pag. 81).

… Dalla situazione appena descritta in cui la

persona assicurata vanta di principio il diritto a indennità di disoccupazione

ma a causa della malattia non è (temporaneamente) collocabile e non le può

riscuotere va infine distinta quella del disoccupato che non può invece neppure

rivendicare siffatto diritto, vuoi perché esso si è esaurito o perché la

persona interessata non adempie le condizioni relative alla durata contributiva

(RAMI 1998 no. KV 43 pag. 420 consid. 3b; cfr. pure sentenza K 121/06 del 16

agosto 2007 consid. 2). In questa ipotesi, l'interessato che diventa inabile al

lavoro non può di principio neppure rivendicare, per la mancata perdita di un

reddito sostitutivo, il diritto a indennità giornaliere di malattia, a meno che

non fornisca la prova che senza la malattia avrebbe iniziato a lavorare in un

posto ben definito (cfr. Eugster, Vergleich, pag. 80 seg. con i rigerimenti

alla giurisprudenza in materia). In quest'ultimo caso la perdita di guadagno

consisterebbe nella perdita di salario."

2.14

Nel caso di

specie il Pretore, nel giudizio reso nell’ambito della vertenza civile che

opponeva l’assicurata alla ex datrice di lavoro (doc. 1, sentenza 22 maggio

2012.

pag. 5 inc. SE.2011.197), ha evidenziato che l’inabilità al lavoro

dell’assicurata “è subentrata poco prima della cessazione del rapporto di

lavoro …”. Il medesimo giudice civile, in maniera precisa ed incontestata

dalle parti alla procedura, ha considerato come lo scioglimento del rapporto di

lavoro sia avvenuto per volontà dell’assicurata medesima il 21 maggio 2010.

Intenzione della signora AT 1 era quella di disdire il rapporto di lavoro

rispettando i termini legali, quindi cessare l’attività per la fine di giugno

2010.

(doc. 1 pag. 7 consid. 13). Questo Tribunale cantonale delle

Assicurazioni, nonostante la cautelare impugnativa del giudizio civile, non ha

motivo di scostarsi da questi accertamenti siccome frutto di istruttoria

attenta e circostanze che le parti neppure hanno contestato.

Dai

rilievi che precedono emerge che l’inabilità lavorativa della signora AT 1 è

subentrata successivamente alla disdetta del rapporto di lavoro (da essa stessa

inoltrata al datore di lavoro) ma prima della fine di esso. L'assicurata ha

quindi correttamente beneficiato del salario nel corso del mese di giugno 2010.

Per i mesi successivi la signora AT 1 non ha invece prodotto alcuna prova, tale

da rendere perlomeno preponderantemente verosimile che essa avrebbe iniziato

nuova attività lavorativa confacente allo stato di salute. Non solo. Dagli atti

trasmessi dall’UAI (doc. XVIII) sembra emergere che la signora AT 1 si sia

annunciata all’Ufficio di collocamento competente __________, essa non

risultava quindi non essere stata collocabile per ragioni connesse allo stato

di salute. Dall'incarto AI richiamato dal Tribunale cantonale delle

Assicurazioni emerge l’indicazione contraria, ossia che AT 1 ha beneficiato di

prestazioni per disoccupazione (doc. 137, inc. UAI). Questa circostanza ha

indotto i funzionari dell’UAI a domandare chiarimenti e specifiche (doc.

134-136) cui l'assicurata non ha fornito sostanziali risposte, motivo per cui

un’udienza di discussione della causa è stata indetta il 24 luglio 2013. Nel

corso della stessa l’attrice ha ribadito il suo buon diritto ad indennità, ha

segnalato le sue gravi difficoltà finanziarie (vive grazie al sostegno dei

fratelli e con lavori sporadici in __________ soprattutto). Il giudice delegato

ha eseguito la verifica nel dettaglio dell’attività svolta dalla signora AT 1

successivamente alla cessazione del lavoro presso il datore di lavoro “__________”.

Dal verbale d’udienza (doc.XXIII) può essere ritenuto quanto segue:

"

La sig.ra AT 1 mostra un'attestazione di salario

relativa al febbraio 2012 mese in cui ha lavorato per la __________ per una

paga oraria decisamente bassa (5 euro per ora) e si tratta dell'unico lavoro

dichiarato, fatto in maniera regolare in territorio __________, mentre per il

resto la signora ha svolto attività non ufficializzate in __________ …

Successivamente alla cessazione dell'attività

presso la ditta __________ la signora AT 1 non ha svolto altra attività in

Svizzera salvo un periodo di 5 mesi tra maggio e settembre 2012 a __________ presso una famiglia …

In __________ non ha beneficiato di prestazioni

della Cassa __________ o della disoccupazione come d'altra parte neppure in

territorio svizzero. È stata iscritta all'ufficio di collocamento soltanto

dall'anno scorso nonostante ciò il lavoro presso __________ lo ha trovato

autonomamente”.

2.15

Da quanto emerso

in corso d’udienza l’assicurata successivamente all’interruzione del lavoro

presse la ditta “__________” ha svolto attività lavorative in__________ non

regolarmente segnalate ed al nero, si è annunciata all’agenzia di collocamento,

non avendo svolto un’attività lavorativa correttamente denunciata per il

periodo previsto dalla legislazione __________ e, comunque, non adempiendo i

presupposti legali per prestazioni della cassa __________ __________ essa non

ha beneficiato di prestazioni. Come indicato AT 1 si è annunciata però

all’agenzia per il collocamento senza che la stessa l’abbia aiutata a reperire

una attività. La signora ha reperito essa stessa un lavoro regolare in ____________________

per la durata di qualche mese.

2.16

Dagli atti discende che l’attrice ha subito un danno alla salute

solo (teoricamente) parzialmente indennizzabile (25%) mediante il versamento di

indennità per perdita di guadagno coperta dall’assicurazione __________ di CV 1.

Come evidenziato nelle considerazioni del punto precedente un indennizzo deve

essere ammesso solo se un danno economico è dimostrato da parte della signoraAT

1.

cui incombe l’onere in caso di mancata prova. Un danno non è stato comprovato

e neppure l’udienza indetta il 24 luglio 2013 ha permesso di accertare, secondo il principio probatorio della verosimiglianza preponderante,

l’esistenza di un danno economico. In altri termini la presunzione posta dalla

giurisprudenza, che conduce ad un sostanziale rovesciamento dell’onere

probatorio se la incapacità lavorativa subentra successivamente alla disdetta

del rapporto di lavoro (la signora AT 1 ha essa stessa interrotto il rapporto

di collaborazione con il datore di lavoro prima dell’inabilità), non è

rovesciata dalla dimostrazione che l’assicurata ha effettivamente subito una

perdita di guadagno successivamente alla fine del mese di giugno 2010.

L’istruttoria non ha dimostrato che l’assicurata avrebbe iniziato altra

attività lavorativa dopo l’interruzione del rapporto di lavoro con __________,

e non abbia potuto farlo (o non abbia potuto farlo al 100%) a causa della sua

malattia. Neppure è stato possibile dimostrare che la signora avrebbe ottenuto

delle indennità per la sua disoccupazione in __________ non ottenendole per

malattia, siccome essa non ne aveva diritto. In più l’assicurata ha indicato di

essersi annunciata al collocamento ma in data imprecisata dimostrandosi

collocabile. Essa non ha portato elementi relativi alla ricerca di attività

professionale, ed ha specificato di avere comunque lavorato al nero in __________.

2.17

Da quanto precede discende che all’attrice non può essere

riconosciuto nessun indennizzo a carico dell’assicuratore siccome un danno

economico non è stato comprovato. Lo scioglimento del rapporto di lavoro da

parte dell’assicurata stessa il 21 maggio 2010 e la malattia che è subentrata

successivamente alla disdetta impongono la dimostrazione, da parte

dell'assicurata stessa, del sussistere di un danno, ossia che un nuovo lavoro

sarebbe stato concretamente assunto in caso di assenza di malattia o che una

indennità di disoccupazione sarebbe stata versata (siccome l’assicurata

collocabile) in assenza dell’inabilità. La prova non è riuscita e le

conseguenze di questa assenza probatoria ricadono, come ricorda il Tribunale

Federale nella sua sentenza del 25 marzo 2013,9C_24/2013 (consid. 4.),

sull’assicurata.

2.18

Le prove acquisite su questo aspetto sono quelle possibili, le altre

generiche prove offerte dalla signora AT 1 (“testimoni, edizione di documenti”)

appaiono decisamente vaghe ed imprecise e non tali da sovvertire la

presunzione. La signora AT 1 ha chiesto l’acquisizione dell’incarto della causa

civile che l’ha opposta al suo datore di lavoro: di tale procedura è stata

acquisita la decisione nella sua versione completa (doc. III/bis), le

deposizioni raccolte da parte della giudice civile (in particolare: doc. CC,

DD, EE e FF). L’attrice ha pure chiesto l’acquisizione della polizza

assicurativa (acquisita sub. doc. XX), oltre all’acquisizione delle CGA (doc.

2). La signora AT 1 è stata sentita in corso dell’udienza del 24 luglio 2013

dettagliatamente.

Nel suo allegato di

ricorso (doc. I) l’assicurata, patrocinata da un legale, ha pure domandato che

fossero acquisiti ulteriori “documenti, testimoni, … (e) edizione di

documenti”. Va ricordato qui che conformemente alla costante giurisprudenza,

qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il

giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione

che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e

che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove;

Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450,

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a

ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege,

2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H

103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid.

2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce

una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2

Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162

consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

Gli atti

appaiono completi mentre non può essere dato seguito ad una generica richiesta

di “edizione di documenti” rispettivamente di acquisizione di imprecisati

“documenti” nonché alla richiesta di audizione di testimoni non nominativamente

indicati e senza precisazione dell’oggetto sul quale essi sarebbero chiamati a

deporre.

2.19

Da quanto

precede discende che CV 1 non è tenuta a versare all'attrice delle indennità

giornaliere a dipendenza della sua malattia sorta il 24 maggio 2010. La

petizione deve pertanto essere respinta quo alla richiesta di condannare

l'assicuratore a versarle l'importo di Fr. 16'800.-, pari a 7 mesi di indennità

giornaliere per malattia oltre interessi di mora (doc. I).

2.20

Con

la sua petizione l’attrice ha chiesto di essere posta al beneficio

dell’assistenza giudiziaria. I presupposti (cumulativi) per la concessione

dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se l’istante si trova nel

bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se

il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF

125.

V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti, cfr. anche artt. 2 e 3

Lag.).

Nel

caso di specie l’istruttoria nel suo insieme ha dimostrato ampiamente

l’indigenza in cui versa l’attrice. Sfrattata dal suo domicilio, vive grazie

alla disponibilità dei fratelli, lavora quando e dove capita senza continuità,

in territorio __________ senza regolarizzazione della posizione, e

saltuariamente ha svolto attività in Ticino per periodi brevi o relativamente

brevi. Non dispone di beni e si sposta con una autovettura del 1999 intestata

al fratello. L’intervento dell’avv. RA 1 è certamente da considerare come

necessario. La causa presentava diversi aspetti complessi, il tema

dell’annuncio tempestivo, dell’estensione del diritto alle prestazioni, le

questioni civili legate al contratto di lavoro e la loro incidenza nella

presente vertenza, il tema dell’interruzione del lavoro a causa della malattia ma

solo successivamente alla disdetta del rapporto di lavoro. Il patrocinio era

quindi necessario e la causa indubbiamente non demunita sin dall’inizio di

possibilità di esito favorevole. L’istruttoria non ha permesso di apportare la

prova del danno, ne consegue che l’assenza di tale prova ricade sull’attrice

come indicato dalla giurisprudenza federale ricordata nelle considerazioni

precedenti. AT 1 va certamente posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria e

la nota del patrocinatore sarà tassata con decreto separato a cura del giudice

delegato.

2.21

Il valore di

causa è rappresentato dalle conclusioni rimaste litigiose fra le parti e

postulate dall'attrice nel presente giudizio (STF 4A_81/2011 del 28 aprile

2011, consid. 1.2), quindi dalle indennità giornaliere pretese ammontanti a Fr.

16'800.--.

Secondo l'art. 49 cpv. 2 LSA, i tribunali

svizzeri devono trasmettere gratuitamente all'autorità di sorveglianza una

copia di tutte le sentenze concernenti disposizioni del diritto in materia di

contratto d'assicurazione; s'impone perciò di notificare all'autorità di

sorveglianza anche la presente sentenza in forma elettronica.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.La petizione è respinta.

2.

La domanda di assistenza giudiziaria formulata

da AT 1 è accolta.

3. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

4. Comunicazione

alle parti ed alla FINMA, Berna.

Contro il presente

giudizio è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione.

L'atto di ricorso, in

3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella

impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o

del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata

e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è

ammissibile se il valore litigioso ammonta a Fr. 15'000.- nelle vertenze in

materia di diritto del lavoro e di locazione ed a Fr. 30'000.- negli altri

casi.

Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se

la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o

se una legge federale prescrive un'istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2

LTF). Qualora non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo

stesso termine, ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e 117

LTF).

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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