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36.2012.98

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

26 settembre 2013Italiano42 min

Source ti.ch

Fatti

i nomi delle persone coinvolte nella conclusione di detto contratto od altri

indizi che permettano di accertare la volontà soggettiva dell'assicuratore

malattia e dell'assicurata.

In assenza di indicazioni contrarie delle parti relative a

specifiche pattuizioni, occorre ricorrere all'interpretazione oggettiva del contratto,

secondo il principio dell'affidamento. Il TCA deve domandarsi come il

destinatario oggettivo di questa manifestazione di volontà poteva comprenderla

in buona fede, quindi secondo il senso che ogni contraente poteva e doveva

ragionevolmente attribuire alle dichiarazioni dell'altro nelle circostanze

concrete (cfr. sentenza 4A_468/2008 del 20 febbraio 2009, consid. 2.4.1).

La frase che può dare luogo a fraintendimenti è contenuta nell'art.

4 cpv. 1 CGA, ossia:

" Sono

esclusi dal contratto le malattie e gli infortuni dovuti a:

abuso di alcolici, tabacco, medicamenti, droghe e prodotti

chimici.".

L'art. 4 cpv. 1 CGA della versione francese recita:

" Sont exclus du contrat les maladies et accidents dus:

à l'abus d'alcool, de tabac, de médicaments, de

drogues et de produits chimiques."

Nella versione tedesca, il testo è il seguente:

" Vom Vertrag ausgeschlossen sind Krankheiten und Unfälle infolge von:

Missbrauch von Alkohol, Tabak, Medikamenten,

Drogen und Chemikalien."

In concreto si tratta di interpretare l'espressione "abuso di medicamenti",

visto che l'assicuratore convenuto ne

ha ammesso la realizzazione, mentre l'attrice respinge totalmente questa tesi, sostenendo che quanto è

successo il 4 ottobre 2012, e che ha comportato un breve ricovero all'Ospedale __________

di __________, non ha nulla a che vedere con il seguente ricovero presso la

Clinica di __________ per quasi due mesi.

Nell'ambito di un'altra vertenza, portante su un

infortunio (non) riconosciuto per abuso di alcol sulla base dell'art. 4 CGA,

con sentenza del 21 ottobre 2010 (36.2010.56) questo Tribunale, nella sua composizione

completa a tre giudici, si è chinato sull'interpretazione di questo disposto.

Le motivazioni sono successivamente state riprese nella STCA 36.2011.73 del 30

luglio 2012 e nella recente STCA 36.2012.21 del 26 novembre 2012 relative ad un

infortunio (non) avvenuto per colpa dell'assunzione (eccessiva) di alcol.

Il quelle occasioni il TCA ha ritenuto quanto segue:

" (…)

2.5. (…) Secondo il Vocabolario della lingua

italiana, Lo Zingarelli 2009, edizione Zanichelli 2009, il sostantivo

"abuso" è definito come uso cattivo, illecito di qualcosa.

Il Sinonimi e Contrari Zanichelli, Dizionario

fraseologico delle parole equivalenti, analoghe e contrarie, dà i sinonimi di

uso cattivo, illecito, irregolarità, eccesso, intemperanza, sfruttamento,

soperchieria, illegalità, licenza, arbitrio, ingiustizia.

Anche il Dizionario Garzanti definisce la parola

"abuso" come uso cattivo, illecito, smodato di qualcosa (primo significato) e come uso di un diritto o di un potere

oltre i limiti stabiliti dalla legge (secondo significato).

Nell'accezione

comune, una persona abusa dell'alcol

quando eccede nel bere alcolici. Tuttavia, ogni persona, come noto, reagisce in

maniera differente all'assunzione di

alcol, nel senso che le conseguenze del bere alcol variano a dipendenza del

peso del bevitore, del suo metabolismo e della quantità di alcol ingerita.

(…)

2.6. Per interpretare il senso che le parti hanno

inteso dare ai termini impiegati dall'art. 4 CGA può essere fatto ulteriormente

riferimento all'art. 37 cpv. 2 LAINF. Nell'ambito delle assicurazioni sociali

l'art. 21 cpv. 1 LPGA prevede che se l'assicurato ha provocato o

aggravato l'evento assicurato intenzionalmente o commettendo intenzionalmente

un crimine o un delitto, le prestazioni pecuniarie possono essere

temporaneamente o definitivamente ridotte oppure, in casi particolarmente

gravi, rifiutate. Derogando parzialmente a tale principio il legislatore

ha previsto all'art. 37 cpv. 2 LAINF che se l'assicurato ha causato

l'infortunio per negligenza grave, le indennità giornaliere accordate nel

quadro dell'assicurazione contro gli infortuni non professionali sono ridotte

durante i primi due anni successivi all'infortunio. Il cpv. 3 della norma

prevede che le prestazioni in contanti possono essere ridotte, o rifiutate in

casi particolarmente gravi, se l'assicurato ha provocato l'infortunio

commettendo senza dolo un crimine o un delitto.

La riduzione non può, però, costituire per l'assicurato colpito

una sanzione a carattere penale (DTF 97 V 230): pertanto, soltanto può essere

sanzionata da una riduzione delle prestazioni la colpa che ha effettivamente

provocato il danno alla salute o il decesso dell'assicurato (Ghélew/Ramelet/Ritter, Commentaire de la

loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, pag. 144 seg.).

Secondo la giurisprudenza, commette una negligenza grave ai sensi

dell'art. 37 cpv. 2 LAINF colui che non osserva una o più regole elementari di

prudenza che ogni persona ragionevole, nella stessa situazione e nelle medesime

circostanze, avrebbe rispettato alfine di evitare le conseguenze dannose che

potevano essere previste secondo il corso normale degli eventi (STFA U 97/05

del 17 novembre 2006; DTF 121 V 45 consid. 3b; RDAT II-1997 pag.

228 consid. 2.5.; RDAT II-1996 pag. 252 consid. 2.2.;

DTF 97 V 210 consid. 2; 105 V 119 consid. 2b; 105 V 213 consid. 1; 106 V 22

consid. 1b; 109 V 150 consid. 1; 111 V 186 consid. 2c; Ghélew/Ramelet/Ritter, op. cit., pag. 147; A. Rumo-Jungo, Die Leistungskürzung oder

-verweigerung gemäss Art. 37-39 UVG, Tesi Friborgo 1993, pag. 145).

Nel campo della circolazione stradale, perché vi sia negligenza

grave ai sensi dell'art. 37 cpv. 2 LAINF, non è necessario che l'assicurato si

sia reso colpevole di una violazione grave delle regole della circolazione

stradale (art. 90 cifra 2 LCStr).

Già l'inosservanza di una regola elementare - ad esempio, non

rispetto di un semaforo, violazione del diritto di priorità (DTF 114 V 315),

mancato allacciamento della cintura di sicurezza (DTF 104 V 38; RAMI 1986 U 9,

pag. 343 segg.) - o di diverse disposizioni importanti della LCStr costituisce,

secondo la giurisprudenza, una negligenza grave (Ghélew/Ramelet/Ritter, op.

cit., pag. 148; Ghélew/Ritter,

Resumé et commentaire de jurisprudence cantonale vaudoise, in: CGRSS n. 8-1992,

pag. 76; A. Bühler, Kürzungspraxis

des EVG wegen grober Fahrlässigkeit bei Verkehrsunfällen, in: SZS 1985, pag.

174). Questi principi sono stati ribaditi dall'Alta Corte in una

sentenza del 17 novembre 2006, U 97/05.

Per interpretare l'art. 4 CGA ci si può quindi riferire all'art.

37 cpv. 2 LAINF ed alla giurisprudenza ad esso relativa in virtù della quale,

come rilevato nei passaggi che precedono, si ha un comportamento gravemente

negligente in caso di violazione delle norme elementari di prudenza che ogni

persona ragionevole seguirebbe. L'assunzione di stupefacenti e di alcol (oltre

ai limiti che consentirebbero la guida) costituisce senza dubbio un abuso

realizzando gli estremi della violazione di elementari norme di prudenza. (…)"

2.6. Nel caso in

esame, per accertare il sussistere di un abuso di farmaci da parte dell'assicurata

e per ricondurre allo stesso il suo ricovero in Clinica per quasi due mesi, è

opportuno analizzare nel dettaglio la documentazione prodotta agli atti dalle

parti.

La domanda di garanzia di assunzione dei costi per

un trattamento psichiatrico allestita il 5 ottobre 2012 (doc. 4) dalla Clinica __________

di __________, indica che l'ammissione dell'attrice avveniva in via stazionaria

ed in reparto privato. La diagnosi di ammissione era di disturbi affettivi (CIM

10 F3), che le causavano depressione, ansia, pensieri di morte passivi.

La richiesta di prolungamento della garanzia di

degenza inoltrata il 30 ottobre 2012 (doc. 6) all'assicuratore malattia recita

che la paziente era al primo ricovero psichiatrico per grave episodio

depressivo con ideazione di morte. Il suo stato psicopatologico, a quel

momento, vedeva una paziente deflessa, erano presenti pensieri di inadeguatezza

e fallimento, di pessimismo per il futuro e di mancanza di progettualità. Era

presente un'ideazione di morte passiva. L'indicazione medica per il

prolungamento del trattamento stazionario acuto prevedeva la titolazione della

terapia antidepressiva in ambiente stazionario ed il reinserimento graduale al

domicilio, la sintomatologia era ancora instabile e acuta. Gli obiettivi terapeutici

erano la stabilizzazione clinica ed il recupero delle abilità di base entro

quattro settimane.

Il 31 ottobre 2012 (doc. 7) l'Ospedale di __________

ha inviato a CO 1 la fattura per il trattamento dell'attrice dal 4 al 5 ottobre

2012 in reparto comune. Il tipo di ricovero era normale, così pure il tipo di

dimissione. La dicitura della fatturazione indica "Avvelenamenti ed

effetti tossici di droghe, farmaci e altre sostanze o conseguenze di

trattamenti medici", per un costo di Fr. 1'312,82.

A seguito di questa informazione, l'assicuratore

convenuto ha subito scritto sia alla Clinica presso cui era degente l'attrice (doc.

8) sia a quest'ultima (doc. 9), rilevando che "i costi per la degenza

nel reparto privato non può essere garantita, causa condizioni di

esclusione dal contratto previste dall'art. 4 CGA (nel caso specifico: tentamen

medic. e conseguenze)".

Il rapporto medico del 2 novembre 2012 (doc. A4)

della dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, che ha avuto in cura

l'attrice presso il reparto di psichiatria della Clinica __________, riferisce

che l'interessata vi è stata ricoverata per una sindrome depressiva ricorrente,

episodio attuale grave senza sintomi psicotici (F 32.3), mai trattata

precedentemente ed esordita verosimilmente da circa un anno in coincidenza

temporale con il matrimonio dei figli e la perdita del lavoro.

La paziente ha riferito nell'ultimo mese un grave

peggioramento timico tale da portarla ad una grave compromissione del

funzionamento globale, ritiro sociale, sentimenti di fallimento e vuoto,

ridotto slancio vitale e iniziativa. In questo quadro psico-patologico sono

stati segnalati, in particolare nell'ultima settimana, pensieri di morte

associati ad un episodio critico di angoscia in cui la paziente avrebbe abusato

di farmaci a scopo sedativo tale da determinare l'accesso in pronto soccorso.

Rispetto all'accaduto, la paziente ha riferito il

gesto come una richiesta di aiuto.

Secondo la specialista, l'attrice necessitava di un

ricovero stazionario per favorire il recupero timico e il reinserimento

domiciliare; era necessaria una terapia farmacologica antidepressiva,

interventi individuali e di gruppo riabilitativi per favorire il recupero del

funzionamento e colloqui familiari per permettere il completo reinserimento a

domicilio e ridurre il rischio di ricadute depressive.

La paziente era collaborante e critica rispetto alla

problematica depressiva ed accettava il ricovero.

L'assicuratore malattia ha così richiamato i rapporti

di degenza e di dimissione dall'Ospedale __________ di __________ (doc. 15) per

poterli sottoporre al suo medico di fiducia.

Il rapporto del 9 ottobre 2012 (doc. 16), allestito

all'indirizzo della Clinica __________, riferisce della degenza dal 4 al 5

ottobre precedente.

La diagnosi era di tentamen medicamentoso su

nota sindrome ansioso depressiva in trattamento con attuale assunzione di 8

compresse di Tranxilium da 20 mg e 10 compresse di Temesta da 1 mg frazionate

in 6 ore, non alterazioni dello stato di coscienza; diabete mellito tipo II trattato

con antidiabetici orali; ipertensione arteriosa in trattamento.

L'anamnesi descriveva una persona affetta da

sindrome ansioso depressiva in trattamento con Tranxilium e Temesta con medico

curante, ma non seguita da uno psicologo o psichiatra, che il 4 ottobre 2012 (ore

17.59) è stata portata dall'ambulanza, allertata dal marito, in pronto

soccorso. Quel giorno, dalle 13 l'assicurata aveva assunto 8 compresse di

Tranxilium 20 mg e 10 compresse di Temesta 1 mg in modo frazionato ad

intervalli di 30-45 minuti. Il trigger che ha condotto la paziente a fare

questo gesto è stato il fatto che ha perso il lavoro e che i due figli si sono

sposati e hanno lasciato la casa. Non è stato necessario un monitoraggio in

cure intense, perché l'assunzione dei farmaci è stata dilazionata nel tempo e

con dosaggio. V'è stata comunque l'indicazione di procedere con il ricovero in

clinica psichiatrica, che è stato attuato (soltanto) l'indomani per mancanza di

posti.

Lo status ha evidenziato una paziente vigile,

lucida, orientata nello spazio e nel tempo, collaborante.

Gli esami paraclinici, ed in particolare delle

urine, hanno dato esito positivo per le benzodiazepine.

Nella discussione, i medici hanno riferito di una

paziente nota per una sindrome ansiosodepressiva in trattamento con Temesta e

Tranxilium ricoverata dopo un tentamen con questi farmaci.

Il giorno seguente l'assicurata è stata trasferita,

in condizioni stabili, presso la Clinica __________ per cure specialistiche.

Infatti, il procedere prevedeva un trattamento psichiatrico.

Alla dimissione (ore 15.45), i due summenzionati

medicamenti non le sono più stati prescritti.

Gli esami di laboratorio eseguiti hanno rivelato la

positività alle sostanze benzodiazepine, mentre le analisi per le droghe erano

negative.

Il certificato medico di uscita del 30 novembre 2012

(doc 17) ha posto (soltanto) la diagnosi di episodio depressivo grave e indica

di avere inviato la paziente al proprio domicilio.

Dal 3 dicembre 2012 (doc. 18) l'attrice avrebbe

iniziato un trattamento integrato di trenta giorni che prevedeva interventi

riabilitativi individuali e di gruppo per potere essere reinserita al domicilio.

La Clinica psichiatrica di giorno __________ ha chiesto all'assicuratore

malattia la garanzia per questo trattamento.

Nel rapporto del 7 dicembre 2012 (doc. A7) la dr.ssa

med. __________ ha confermato all'assicuratore malattia che l'attrice era

ricoverata presso la Clinica __________ per una sindrome depressiva ricorrente,

episodio attuale grave senza sintomi psicotici (F 32.3), mai trattata

precedentemente ed esordita verosimilmente da circa un anno in coincidenza

temporale con il matrimonio dei figli e la perdita del lavoro. La gravità del

quadro depressivo sicuramente rendeva necessario un ricovero in regime

stazionario. Il tentamen suicidale era pertanto da considerarsi un

epifenomeno non determinante nella richiesta di ricovero stazionario

psichiatrico e nel proseguo dello stesso. La specialista ha inoltre evidenziato

che questo tentamen è stato curato nel ricovero di cure intense e

l'indicazione per un successivo ricovero psichiatrico era determinata dalla

gravità del quadro depressivo.

2.7. Il pomeriggio

del 4 ottobre 2012, fra le ore 13 e le 18, AT 1 ha assunto 18 pastiglie fra

Tranxilium (8 da 20 mg) e Temesta (10 da 1 mg) e grazie all'intervento del

marito e della ambulanza l'attrice è stata ricoverata in tempo al pronto

soccorso dell'Ospedale __________ di __________.

Le analisi effettuate hanno confermato la positività

a sostanze benzodiazepine, contenute nei due farmaci che normalmente già

assumeva su prescrizione medica (doc. 16).

Dalla documentazione raccolta dall'assicuratore

convenuto, risulta che la diagnosi posta dal nosocomio che ha ricoverato l'attrice

il 4 ottobre 2012 era di tentativo di suicidio medicamentoso su nota sindrome

ansioso depressiva in trattamento.

È emerso che l'interessata era affetta da una

sindrome ansioso depressiva ed era trattata con Tranxilium e Temesta prescritti

dal suo medico curante, mentre non era in cura né da uno psicologo né da uno psichiatra.

Quel giorno, l'attrice ha ecceduto nell'assunzione

di questi due farmaci. Anziché limitarsi ad una pastiglia di Tranxilium da 20

mg prima di andare a letto ed a due di Temesta da 1 mg prima di coricarsi (doc.

16), l'assicurata ha ingoiato in modo frazionato ad intervalli di 30-45 minuti

8 pastiglie di Tranxilium e 10 di Temesta. Infatti, le analisi delle urine

hanno dato uno screening positivo per le benzodiazepine (Tranxilium).

Il parere dei medici che l'hanno curata all'Ospedale

di __________ è chiaro: tentamen con questi farmaci, ossia tentativo di

suicidio.

Anche la fatturazione del loro intervento indica

avvelenamenti ed effetti tossici di droghe, farmaci e altre sostanze (doc. 7).

Questo Tribunale osserva, tuttavia, che malgrado la

suindicata diagnosi, durante la degenza ospedaliera nessuno specifico

trattamento specifico è stato messo in atto per curare l'attrice. Come evidenziato,

infatti, essa è stata ricoverata presso il reparto di medicina interna e lì è

stata posta (soltanto) sotto osservazione. Previo consulto con il centro

tossicologico, un monitoraggio in cure intense non è stato però ritenuto necessario,

giacché l'assunzione dei due summenzionati medicamenti è stata dilazionata nel

tempo e con dosaggio.

Il ricovero della paziente in clinica psichiatrica è

avvenuto il giorno seguente.

La psichiatra curante ha ammesso che l'attrice, da

un anno, soffriva di una sindrome ansioso depressiva ricorrente, episodio

attuale grave senza sintomi psicotici, mai trattata precedentemente. Secondo la

dr.ssa med. __________, la gravità del quadro depressivo rendeva sicuramente

necessario un ricovero in regime stazionario, perciò il tentativo di suicidio

era da considerare come un epifenomeno (ovvero un fenomeno

secondario che accompagna o segue un fenomeno primario senza apparente

necessario rapporto con esso) non determinante nella richiesta di

ricovero stazionario psichiatrico e nel proseguo dello stesso (doc. A7).

Inoltre, la specialista ha evidenziato che nell'ultimo mese prima

dell'evento l'attrice aveva subìto un grave peggioramento timico, tale da

portarla ad una grave compromissione del funzionamento globale, ritiro sociale,

sentimenti di fallimento e vuoto, ridotto slancio vitale e iniziativa.

Addirittura, nell'ultima settimana erano apparsi persino pensieri di morte

associati ad un episodio critico di angoscia. Tale situazione l'ha condotta ad

abusare di farmaci a scopo sedativo (doc. A4).

Per meglio capire l'origine e l'insorgenza della problematica

psichiatrica che affliggeva l'attrice, pendente causa il TCA ha

interpellato il suo medico curante, dr. med. __________, sottoponendogli il 10

giugno 2013 (doc. V) i seguenti quesiti:

" (…)

1. Da quanto tempo AT

1 è sua paziente?

Considerandi

2.

Quando e per

quale motivo le ha prescritto l'assunzione di psicofarmaci? Quale diagnosi

aveva posto?

3.

È giusto che le

ha ordinato (quando?) l'assunzione, al dì, di 1 pastiglia di Tranxilium 20 mg e

di 2 di Temesta 1 mg?

4.

Con quale

frequenza la visitava rispettivamente aveva sue notizie per quanto concerne la

problematica psichica?

5.

Non le ha mai

consigliato rispettivamente non ha ritenuto necessario, vista la sindrome

ansioso depressiva in atto da tempo, di sottoporsi ad un consulto specialistico

rispettivamente di beneficiare di una degenza in ambito psichiatrico?

6.

A sua conoscenza,

la paziente si è mai sottoposta a cure psicoterapiche o psichiatriche prima del

summenzionato ricovero specialistico?

7.

La degenza

specialistica in parola ha fatto seguito al ricovero avvenuto il giorno

precedente presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale __________ di __________,

dove AT 1 è stata trasportata in ambulanza per avere ecceduto nell'assunzione

dei due succitati farmaci (8 compresse di Tranxilium e 10 pastiglie di

Temesta). A suo modo di vedere, era prevedibile che l'assicurata eccedesse

nell'assunzione di questi o altri medicamenti? Come interpreta e come dovrebbe

essere interpretato, a suo dire, questo gesto?

8.

Eventuali sue

osservazioni sull'evento del 4 ottobre 2012 (ricovero all'Ospedale di __________)

e sul successivo ricovero di due mesi nel reparto psichiatrico della Clinica __________."

Il 2 luglio 2013 (doc. VI) lo specialista FMH medicina generale ha

così risposto alle domande del Tribunale:

" (…)

1.

conosco e seguo

la signora AT 1 dal 1989

2.

la signora mi ha

consultato per un problema di tipo depressivo la prima volta in data 7.8.2012

ed in quella occasione ho prescritto un antidepressivo serale (Remeron 15mg

alla sera) e una benzodiazepina (Temesta 1mg la sera). Ho rivisto la paziente

in data 21.8.2012 che mi ha comunicato l'inefficacia e la relativa sospensione

del farmaco Remeron e del Temesta; ho quindi provveduto a prescrivere un

antidepressivo diurno (Sertralina 25mg/die) e un'altra benzodiazepina diurna e

serale (Tranxilium 10mg mezzogiorno e sera). Rivedo la signora in data

24.9.2012

aggiustando la terapia con aumento dell'antidepressivo (Sertralina

50mg/die) chiudendo nel contempo una inabilità lavorativa iniziata il 17.9.2012

con abilità totale dal 24.9.2012. Nella stessa occasione la paziente aveva

proposto di riprendere contatto con lo psicologo __________ che aveva già

seguito la paziente in seguito all'elaborazione del lutto conseguente alla

morte della madre nel 1996. A posteriori so che lo stesso non è mai stato

contattato dalla paziente. In data 4.10.2012 vengo avvisato telefonicamente

dall'équipe dell'ambulanza che stanno trattando la paziente per un'assunzione

inadeguata di farmaci.

3.

vedi sopra

4.

vedi sopra

5.

vedi sopra

6.

vedi sopra

7.

la paziente

presentava una sindrome depressiva di media entità e lo spirito, seppur

depresso, era collaborativo e rivolto alla guarigione. Spesso risulta

difficile, se non manifestati, scoprire sentimenti suicidali che in questo caso

non sono mai stati espressi al sottoscritto. Personalmente interpreto il gesto

come dimostrativo e non realmente suicidale (pochezza della dose assunta e

modalità diurne di assunzione).

8.

vedi sopra."

Prendendo posizione su queste risposte, il medico di

fiducia di CO 1 (doc. X) ha contestato la circostanza che il curante ha

sminuito i fatti avvenuti, quindi non ha condiviso l'opinione del dr. med. __________,

osservando, invece, che bisogna attenersi alle dichiarazioni della prima ora,

in particolare al referto del 9 ottobre 2012,

in cui si esplicita essersi trattato di un tentativo di suicidio medicamentoso.

A suo dire, poi, il ricovero presso la struttura

psichiatrica è avvenuto a seguito di questo tentativo di suicidio, in cui

l'attrice ha assunto nel lasso di tempo di qualche ora la dose di farmaci pari

a quella che avrebbe dovuto assumere in sei giorni. Anche il prolungamento della

garanzia per la degenza nel mese di novembre 2012 indica che si trattava di un

grave episodio depressivo con ideazione di morte. Secondo il dr. med. __________,

quindi, ciò che è accaduto non può essere banalizzato in un "gesto da

interpretare come una richiesta di aiuto", come indicato dalla dr.ssa __________

della Clinica specialistica (doc. A4) e dal medico curante dr. med. __________

(doc. VI).

Malgrado queste affermazioni, il TCA è dell'avviso

che non si possa ignorare lo status psichico di parte attrice antecedente

l'evento del 4 ottobre 2012, evidenziato sia dal medico curante sia dalla

psichiatra che ha avuto in cura l'interessata durante i due mesi di degenza in

Clinica.

Anzi.

Questo periodo è determinante proprio per capire ciò

che è occorso quel pomeriggio.

È innegabile che prima del 4 ottobre 2012

l'assicurata soffrisse di depressione. Questa diagnosi è stata posta tanto dal

dr. __________ quanto dalla dr.ssa med. __________, così pure dai medici che l'hanno

accolta quel giorno al pronto soccorso.

Il curante ha osservato che l'attrice l'aveva

consultato per la prima volta il 7 agosto 2012 proprio per questo problema,

mentre la specialista ha affermato che la sindrome depressiva ricorrente

verosimilmente era esordita un anno prima del ricovero ospedaliero, ossia in

coincidenza con il matrimonio dei figli e la perdita del lavoro. I medici

ospedalieri hanno rilevato che la paziente era affetta da una sindrome ansioso

depressiva in trattamento con Tranxilium e Temesta dal medico curante.

La psichiatra curante ha riferito che, nel mese

precedente l'evento in discussione v'era stato un grave peggioramento timico,

che ha portato ad una grave compromissione del funzionamento globale, ritiro

sociale, sentimenti di fallimento e vuoto, ridotto slancio vitale e iniziativa.

Questo quadro clinico collima con quello descritto

dal medico curante, il quale ad inizio agosto 2012

ha prescritto alla paziente un antidepressivo serale ed una benzodiazepina che

però, alla successiva visita due settimane dopo, a dire di parte attrice non

avrebbe dato gli effetti sperati, tanto che il dr. med. __________ le ha

prescritto un antidepressivo diurno ed un'altra benzodiazepina diurna e serale.

Un mese dopo, a fine settembre 2012, la terapia è stata modificata aumentando il

quantitativo di antidepressivo diurno (Sertralina 50 mg). Addirittura,

l'interessata medesima aveva proposto al curante di farsi visitare da uno

psicologo segno che, dal profilo psichico, la situazione era piuttosto grave -

ed essa ne era cosciente - tanto che, una decina di giorni dopo, è precipitata

con il ricovero d'urgenza in ospedale.

Ne discende che la situazione psichica

dell'attrice era a tal punto precipitata fino a condurla a tutti gli effetti ad

un tentamen, stanti anche i pensieri di morte che si erano manifestati

soprattutto nella settimana antecedente il noto abuso di medicamenti.

2.8

In concreto dunque la signora AT 1 era da tempo gravemente sofferente

psichicamente. La sofferenza psichica, come ben attestano gli atti acquisiti,

non è la conseguenza dell’uso smodato di medicamenti del pomeriggio del 4

ottobre 2012, sussisteva ormai da un anno, dal matrimonio dei figli, dalla

perdita del lavoro e si è acuita nel tempo come dettagliatamente spiegato dalla

dott. ______________. La conseguenza di tale sofferenza è stata un uso smodato

di medicamenti che l’assicuratore ritiene elemento tale da poter negare il suo

intervento come specificato nelle considerazioni che precedono, per tutto il

periodo di ricovero che ha portato al miglioramento delle condizioni di salute

dell’attrice.

Va qui osservato che le CGA in discussione, all’art.

4, prevedono l’esclusione dal contratto delle “malattie e gli infortuni dovuti

a … abusi di medicamenti … o il tentato suicidio”. La norma va evidentemente

interpretata, secondo i criteri esposti in precedenza, siccome non

particolarmente felice nella sua formulazione. Il senso che va dato alla stessa

è che CV 1 esclude l’assunzione a suo carico delle spese cagionate da ricoveri

e cure nelle ipotesi in cui le stesse siano state causate dagli elencati abusi,

dalle situazioni di pericolo (concretizzatesi), rispettivamente dal tentamen.

Si tratta di tutta evidenza delle spese di cura rispettivamente ricovero che

sono da porsi direttamente in relazione all’abuso, che abbiano con lo stesso un

nesso causale adeguato. In altri termini, se partecipando ad un atto temerario

(una delle ipotesi dell’art. 4 CGA) l’assicurato si ferisce, o se abusando di

alcol egli precipita da una scala (ipotesi trattata da questo Tribunale

cantonale delle Assicurazioni nella sentenza del 21 ottobre 2010, inc.

36.2010

) od incendia la propria stanza cagionando gravi ferite che conducano

alla morte (ipotesi trattata nella STCA del 26 novembre 2012 inc. 36.2012.21) le

spese derivate dalle cure rispettivamente dal ricovero conseguenti all’atto

abusivo non sono prese a carico. Ciò significa che, a titolo di mero esempio,

se una persona abusa di tabacco, ma vien ricoverato per una rottura di un arto

causata da una caduta, la Cassa non potrà ricusare il pagamento invocando

l’art. 4 CGA. L’art. 4 CGA non costituisce, in altri termini, una liberatoria

da ogni responsabilità per la CV 1 nel caso in cui il paziente abbia abusato di

medicamenti, droghe, alcool … rispettivamente abbia posto in essere un atto

auto lesivo. Si ribadisce che il senso della regola contrattuale è che sussista

un nesso causale tra l’evento assicurato, ossia le spese per cure

rispettivamente ricovero, conseguenti a malattia od infortunio a sua volta

diretta conseguenza dell’abuso di alcool, medicamenti, tabacco, droghe, atti

temerari, ecc..

Il ricovero del 4 ottobre 2012 non può

assolutamente essere considerato come un ricovero per curare le conseguenze

di un uso smodato di medicamenti o di un tentamen, come sostenuto

dall'assicuratore convenuto, bensì per curare le origini della preesistente

patologia psichiatrica di cui era affetta l'attrice. La situazione psichica

dell'assicurata era da un anno talmente grave (è stata diagnosticata una

sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale grave senza sintomi psicotici,

F 32.3), che i medici che l'hanno accolta in ospedale per l'eccessiva

assunzione di farmaci l'hanno immediatamente dimessa in assenza di conseguenze

fisiche del tentamen, per procedere ad un ricovero in ambiente psichiatrico,

possibile solo il giorno successivo. Essi hanno quindi indirizzato la paziente

presso una struttura specializzata per favorirne il recupero timico ed il

reinserimento domiciliare. Pertanto, è stata la sindrome depressiva esordita un

anno prima, che ha portato ad un grave peggioramento timico nell'ultimo mese precedente

il ricovero tanto da condurre l'attrice ad una grave compromissione del suo funzionamento

globale, che ha causato l’uso smodato di medicamenti. Il ricovero presso la

Clinica __________ è stata necessaria per lenire le sofferenze della malattia

psichica che da tempo affliggeva l’attrice. In altri termini é la preesistente

patologia psichica che ha provocato il realizzarsi dell'evento (ricovero) e non

l’uso smodato di medicamenti.

La grave depressione che ha colpito l'attrice negli

ultimi mesi non è stata, e non poteva assolutamente essere, la conseguenza del preteso

tentativo di suicidio rispettivamente dello smodato uso di medicamenti, ma il

contrario, ovvero ne era l'origine.

A seguito dell’uso smodato di medicamenti l’attrice

non ha ricevuto cure, essa è stata invece curata per una depressione severa

preesistente alla Clinica ____________. Ciò emerge chiaramente dai due

certificati della dr.ssa med. __________ che le valutazioni del medico fiduciario

(per quanto riportato dal doc. X) non possono seriamente porre in discussione. Il

ricovero di due mesi nel reparto di psichiatria è la conseguenza della sindrome

ansioso depressiva, e non dalla cura delle conseguenze dell'abuso di

medicamenti.

2.9

Alla luce delle

considerazioni che precedono, il costo della camera privata fatturato dalla

Clinica __________ il 6 novembre 2012 (doc. A8/2: Fr. 8'451.-) ed il 4 dicembre

2012.

(doc. A8/3: Fr. 6'744.-) deve essere regolarmente assunto

dall'assicuratore malattia convenuto in virtù della copertura complementare di

cui beneficiava l'attrice nel 2012 per le spese di ospedalizzazione in reparto

privato.

Non è infatti a causa dell'abuso di farmaci commesso

dall'attrice il 4 ottobre 2012 che la stessa è stata degente in ambito privato dal

5.

ottobre al 30 novembre 2012 nel reparto di psichiatria della Clinica __________,

bensì, come visto, per una sindrome ansioso depressiva con episodio attuale grave

senza sintomi psicotici. È dunque esclusa l'applicazione dell'art. 4 cpv. 1 CGA.

Per gli stessi motivi, il TCA neppure concorda dunque

con la tesi dell'assicuratore malattia, secondo cui la non assunzione dei costi

cagionati dal soggiorno per 57 giorni in reparto privato è data

dall'applicazione dell'art. 4 cpv. 2 CGA, laddove sono esclusi dal contratto le

malattie e gli infortuni dovuti al suicidio o al tentato suicidio. Va ribadito,

infatti, che la degenza di quasi due mesi dell'attrice in una clinica specializzata

era dovuta alla sindrome ansioso depressiva esistente da quasi un anno e non

all'evento occorsole il 4 ottobre 2012, che va quindi considerato come un

episodio a sé stante.

In tali circostanze, si deve dunque concludere che il tentativo

suicidale dell'attrice compiuto mediante l'assunzione eccessiva di farmaci non

deve influire sull'obbligo dell'assicuratore malattia di assumersi i costi ospedalieri

qui in discussione. In effetti, il ricovero in camera privata e tutte le

prestazioni a cui l'assicurata avrebbe avuto diritto a dipendenza della

copertura in essere delle spese di ospedalizzazione non sono stati cagionati

da questi comportamenti, ma sono dipesi da una patologia psichica già esistente

che è stata, essa stessa, appositamente curata durante la degenza di due mesi

che si è resa necessaria stante le sue precarie condizioni psichiche. Quindi, alla

Clinica __________ né è stato curato l'abuso di medicamenti né il tentamen

come tale.

In altri termini, non va tutelata la tesi

dell'assicuratore secondo cui lo stato alterato dell'attrice, quel giorno, ha

concorso al ricovero in una struttura specializzata per quasi due mesi.

Le condizioni dell'art. 4 cpv. 1 CGA e dell'art. 4

cpv. 2 CGA non sono conseguentemente adempiute e, pertanto,

l'assicuratore malattia deve rimborsare all'attrice il costo della degenza ospedaliera

in camera privata dal 5 ottobre al 30 novembre 2012 nel reparto psichiatrico

della Clinica __________ di __________.

2.10

Da ultimo, il

TCA rileva che l'osservazione dell'assicuratore convenuto, secondo cui esso non

ha mai concesso all'attrice una garanzia incondizionata dei costi in reparto

privato, è del tutto priva di valore ed ininfluente. Quando il 5 ottobre 2012

(doc. A1) il citato nosocomio ha chiesto a CV 1 la garanzia per tali costi,

quest'ultimo ha risposto il 12 ottobre seguente (doc. A2) indicando che nessuna

garanzia veniva concessa per gli avvenimenti ed i costi non assicurati ai sensi

dell'art. 4 CGA. In un secondo tempo, il 31 ottobre 2012, una volta ricevuta la

fattura dell'Ospedale di __________, l'assicuratore ha negato definitivamente

l'assunzione dei costi nel reparto privato.

Anche la richiesta di prolungamento della garanzia

di degenza è stata evasa negativamente il 2 novembre 2012 (doc. 10) per quanto

concerne la camera privata e questo rifiuto è stato pure confermato il 12

novembre 2012 (doc. 14), con il beneficio, però, di prendere prima atto del

rapporto di degenza dal 4 al 5 ottobre 2012. Non appena l'assicuratore ha preso

atto del contenuto del citato rapporto, il 5 dicembre 2012 (doc. 21) ha

definitivamente rifiutato la presa a carico dei costi cagionati dalla degenza

in reparto privato, in quanto risultavano realizzate le condizioni di esclusione

previste dall'art. 14 LCA e dall'art. 4 cpv. 2 CGA.

Tuttavia, viste le argomentazioni sopra esposte

riguardo alla preesistente patologia psichica che ha comportato la necessità,

per l'attrice, di essere ricoverata in una struttura specializzata

indipendentemente dal gesto commesso il 4 ottobre 2012,

l'obiezione sollevata dall'assicuratore malattia non porta a modificare le conclusioni

tratte a favore dell'interessata.

2.11

Stante quanto

precede, la richiesta dell'attrice di

condannare CO 1 a pagare la somma di Fr. 15'195.- fatturata dalla Clinica __________

per la differenza tra la degenza in reparto comune ed in reparto privato deve

essere integralmente accolta.

Malgrado sia vincente in causa, non essendo

patrocinata l'attrice non ha diritto al riconoscimento di indennità per

ripetibili.

Il valore di causa è rappresentato dalla somma risultante dalla

pretesa dell'attrice di annullare i costi posti a suo carico a seguito del

rifiuto dell'assicuratore di assumersi tale incombenza sorta a causa della sua degenza

in reparto privato dal 5 ottobre al 30 novembre 2012 presso il predetto

istituto di cura.

Infine, secondo l'art. 49 cpv. 2 LSA, i tribunali svizzeri devono

trasmettere gratuitamente all'autorità di sorveglianza una copia di tutte le

sentenze concernenti disposizioni del diritto in materia di contratto

d'assicurazione; s'impone di notificare all'autorità di sorveglianza anche la

presente sentenza in forma anonima.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. La petizione è accolta.

§ CO 1 è condannata a pagare la somma di Fr. 15'195.- per la differenza di classe tra la

degenza in reparto comune ed in reparto privato fatturata dalla Clinica __________

per il ricovero dell'attrice dal 5 ottobre al 30 novembre 2012.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si assegnano

ripetibili.

3. Comunicazione alle parti ed

alla FINMA, Berna.

Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

entro 30 giorni dalla notificazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è

chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare

la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere

allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il

valore litigioso ammonta a Fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto

del lavoro e di locazione ed a Fr. 30'000.- negli altri casi.

Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge

federale prescrive un'istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non

sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine,

ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e 117 LTF).

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti