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Decisione

36.2013.1

Pagamento di partecipazione ai costi. Sistema del terzo pagante e del terzo garante. Pagamento di fatture di fornitori di prestazioni da parte della Cassa malati e della ricorrente. L'assicurata non h

8 ottobre 2013Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

i particolari.

L'assicuratore

può esigere una diagnosi precisa o ragguagli supplementari di natura medica

(art. 42 cpv. 4 LAMal).

Per l'art. 64 cpv. 1

LAMal, gli assicurati partecipano ai costi delle prestazioni ottenute. La

partecipazione ai costi comprende un importo fisso per anno (franchigia) e il

10 per cento dei costi eccedenti la franchigia (aliquota percentuale) (cpv. 2).

Giusta l'art. 64 cpv.

3 LAMal, il Consiglio federale stabilisce la franchigia e l'importo annuo

massimo dell'aliquota percentuale.

4. Nel

caso di specie l'assicuratore, tramite la decisione su opposizione, afferma che

nessuna pretesa possa essere fatta valere dall'assicurata nei suoi confronti a

dipendenza dei ricoveri dal 16 al 18 aprile 2009 e dal 4 al 6 giugno 2009 presso

l'Ospedale __________ di __________, avendo assunto le relative fatture e

chiesto all'assicurata la partecipazione ai costi come previsto dalla legge.

La ricorrente sostiene,

invece, che la Cassa malati debba rifonderle la somma di Fr. 1'269.- che essa

stessa ha pagato direttamente all'Ospedale in luogo e vece del suo assicuratore

malattia.

Occorre dunque esaminare

se, correttamente, la Cassa malati sia tenuta al pagamento dell'importo di Fr.

1'269,40 per spese di cura ed al rimborso delle spese legali di Fr. 1'658,35 che

l'insorgente ha sostenuto per il tardivo pagamento di alcuni costi fatturatile

direttamente dal predetto nosocomio, oltre a Fr. 280.- di spese esecutive.

Successivamente,

laddove necessario, si dovrà stabilire l'importo del debito rispettivamente del

credito della ricorrente.

5. Al

fine di meglio comprendere questa vertenza, il Tribunale ha interpellato la

Cassa malati resistente, chiedendole di allestire un dettagliato conteggio

delle fatture saldate direttamente dalla ricorrente rispettivamente dall'assicuratore

medesimo, volendo specificare la partecipazione ai costi addebitata all'assicurata

rispettivamente il rimborso di quanto da quest'ultima versato nell'ambito del

sistema del terzo garante (doc. XI).

Da questi ultimi documenti

prodotti dalla Cassa malati risulta dunque che la stessa ha pagato le fatture

di Fr. 2'165,90 del 26 giugno 2009 (doc. 65) e di Fr. 1'538,25 del 3 luglio

2009 (doc. 66) dell'Ospedale __________ di __________ direttamente al fornitore

di prestazioni.

D'altronde, tale

circostanza già risultava dai giustificativi allegati alla risposta di causa, da

cui emerge che l'__________ ha inviato direttamente a CO 1 le summenzionate

fatture per la diretta evasione (docc. 6 e 7).

A sua volta, poi, la

Cassa malati ha informato l'assicurata che essa non doveva pagare alcunché

dalle due degenze ospedaliere del 2009, giacché la partecipazione del 10% che

era a suo carico (Fr. 216,60 per la degenza dal 16 al 18 aprile 2009 e Fr. 153,80

per il ricovero dal 4 al 6 giugno 2009) era stata compensata con un credito a

suo favore (docc. 6 e 7).

Inoltre, il 31 luglio

2009 la Cassa malati ha versato all'assicurata gli ammontari di Fr. 904,45 (doc.

67) e di Fr. 1'142,45 (doc. 68).

Tuttavia, come risulta

dall'estratto del conto bancario della ricorrente (doc. 70), il 12 agosto 2009

la stessa ha ritornato al suo assicuratore queste somme ("retour Zahlung

vom 31.7.09").

Questa circostanza è stata

confermata da CO 1 con una nota in calce allo specchietto riassuntivo allestito

su invito del TCA (doc. 61: "Die VN hat das Guthaben für diesen beiden

Rechnungen von CHF 2'046.90 am 12.8.2009 an die CO 1 zurückvergütet.").

Gli altri

giustificativi prodotti si riferiscono a fatture inviate dall'__________ direttamente

all'assicurata per trattamenti medici nel 2009 (doc. A24: Fr. 96,06, doc. A25: Fr.

59,05, doc. A27: Fr. 932,80 e doc. A23: Fr. 1'269,40), che l'insorgente ha saldato

nel gennaio 2010 (docc. A32 e A33) soltanto dopo essere stata oggetto di una

procedura esecutiva (doc. A31).

A fine aprile 2010 la

Cassa malati ha quindi ricevuto dall'assicurata due di queste fatture per il

rimborso, mentre le altre due fatture, mancanti, l'assicuratore le ha recuperate

presso il fornitore di prestazioni (doc. A39).

Dalla tabella

riassuntiva ("Zahlungsübersicht") allestita il 14 giugno 2013

(doc. 61), emerge che le fatture di Fr. 96,05 e di Fr. 59,05 che mancavano sono

state rimborsate integralmente all'assicurata il 2 giugno 2010 mediante una

compensazione (doc. A46), mentre le altre due fatture di Fr. 932,80 e di Fr.

1'269,40 sono state pagate al fornitore di prestazioni il 18 gennaio 2010 con

parte dell'ammontare che la ricorrente ha restituito alla Cassa malati il 12

agosto 2009.

Infatti, l'importo di

Fr. 1'188,15 (doc. 63) versato dall'assicuratore all'__________ (doc. A33)

proviene dall'avere della ricorrente di Fr. 2'046,90 (Fr. 904,45 + Fr.

1'142,45) che essa ha rimandato alla Cassa malati, non concordando con la

qualità dell'attività svolta dal medico che l'ha curata (doc. XIV). Come tale,

questo pagamento ha permesso di annullare la procedura esecutiva in corso nei

confronti dell'assicurata per il mancato pagamento delle quattro summenzionate

fatture (doc. A31).

Inoltre, come risulta

dai giustificativi prodotti (doc. 63), il credito di Fr. 2'046,90 a favore dell'insorgente è stato utilizzato dalla Cassa malati resistente per pagare anche

delle partecipazioni a carico di quest'ultima.

Per quanto concerne la

fattura di Fr. 96,05 del dr. med. __________ per prestazioni del 27 aprile

2009, CO 1 aveva già chiaramente dimostrato nel conteggio del 7 aprile 2010

(doc. 8) che questo importo, interamente a carico della Cassa malati, era stato

accreditato sull'avere a favore dell'assicurata. Pertanto, spettava a quest'ultima,

come espressamente indicato nel conteggio del 2010, pagare comunque la somma di

Fr. 96,05 direttamente al fornitore di prestazioni.

Lo stesso vale per la

fattura di Fr. 59,05 del dr. med. __________ per prestazioni del 19 maggio 2009

(doc. 9). Compito dell'assicurata era di pagare questa fattura al fornitore di

prestazioni (art. 42 cpv. 1 LAMal) e poi di chiedere alla sua Cassa malati il

rimborso della prestazione quale terzo garante.

Nel caso concreto è

invece capitato il caso contrario - ciò che è andato a favore dell'assicurata -,

ovvero la Cassa malati ha dapprima rimborsato all'assicurata il costo della

prestazione medica e poi la ricorrente, previa una procedura esecutiva avviata

dall'ospedale creditore, ha saldato la fattura al fornitore di prestazioni.

Considerandi

Dalla stampa delle schermate

che la Cassa malati ha trasmesso al Tribunale risulta che in data 2 giugno 2010

(doc. 69) essa ha rimborsato all'assicurata l'importo di Fr. 323,25, pari alla

somma degli ammontari di Fr. 59,05, di Fr. 96,05 e di Fr. 168,15 (doc. 64). Quest'ultimo

importo è stato versato per errore dalla Cassa malati, che però poi non l'ha più

chiesto in restituzione all'assicurata, ma le ha condonato il rimborso (doc.

A46).

Anche la fattura di

Fr. 932,80 per prestazioni del dottor __________ (doc. 62) è stata regolarmente

riconosciuta all'assicurata e quindi la Cassa malati le ha versato il 31 luglio

2009.

il 90% dell'importo totale, ossia Fr. 904,45 (doc. 67).

Lo stesso giorno

l'assicuratore ha riconosciuto e versato all'interessata l'ammontare di Fr.

1'142,45, pari al costo della fattura di Fr. 1'269,40 del dr. __________ a cui

è stata dedotta la partecipazione del 10% (doc. 68).

Se, quindi, la Cassa

malati resistente ha correttamente riconosciuto e versato alla ricorrente tutti

gli ammontari relativi alle fatture per i trattamenti medici di cui quest'ultima

ha beneficiato, è a giusta ragione che l'assicurata, nell'ambito del sistema

del terzo garante giusta l'art. 42 cpv. 1 LAMal, ha dovuto pagare direttamente

al fornitore di prestazioni dette prestazioni.

Al riguardo, dunque,

la ricorrente non può essere tutelata laddove afferma di avere dovuto pagare

personalmente queste quattro fatture, proprio perché è giusto che fosse così e

che, in un secondo tempo, quale terzo garante, la sua Cassa malati le abbia rimborsato

il 90% o il 100% degli importi, a dipendenza dell'esaurimento della partecipazione.

Vero è che poi, però,

il 12 agosto 2009 la ricorrente ha ritornato alla sua Cassa malati gli importi

di Fr. 1'142,45 e di Fr. 904,45.

Il TCA evidenzia in

proposito che, come risulta dai giustificativi prodotti (doc. 63), la Cassa

malati resistente non si è tuttavia arricchita indebitamente di questa somma,

ma ha utilizzato questo credito di Fr. 2'046,90 a favore dell'insorgente per pagare non solo delle partecipazioni a carico di quest'ultima

(doc. 63: per esempio, i Fr. 126,95, i Fr. 216,60 ed i Fr. 153,80 quali partecipazioni

del 10% sulle fatture di Fr. 1'269,40, di Fr. 2'165,90 e di Fr. 1'538,25), ma

anche parte (Fr. 1'188,15) del debito di Fr. 2'357,30 (doc. A31) che l'interessata

aveva con l'__________ (Fr. 96,05 + Fr. 59,05 + Fr. 932,80 + Fr. 1'269,40),

cosicché esso ha potuto essere estinto (doc. A31) e la procedura esecutiva annullata

per intervenuto pagamento del dovuto.

In conclusione, da un

lato la Cassa malati ha correttamente rimborsato all'assicurata le fatture per

i trattamenti medici di aprile, maggio e giugno 2009, e d'altro lato l'Ospedale

è stato regolarmente tacitato dalla ricorrente e dalla Cassa malati stessa.

Quanto l'assicurata ha

ritornato alla sua Cassa malati è servito per pagare le partecipazioni a carico

dell'insorgente, quindi v'è stata una compensazione da parte dell'assicuratore,

senza che, dunque, all'assicurata fosse chiesto un ulteriore pagamento per fare

fronte al suo obbligo di assumersi questi costi.

Di conseguenza, la

pretesa di rimborso della ricorrente nei confronti della Casa malati deve

essere respinta.

Medesima sorte per la

richiesta di riconoscimento della somma di Fr. 1'938,35 oltre interessi del 5%

dal 1° dicembre 2010 per spese legali che l'assicurata si è assunta.

Infatti, come visto,

valendo il sistema del terzo garante, la ricorrente doveva pagare

personalmente le fatture che l'Ospedale le ha inviato e, successivamente,

doveva trasmetterle alla sua Cassa malati per ottenerne il rimborso (art. 42

cpv. 1 LAMal).

Si è detto che CO 1 ha

anticipatamente rimborsato l'assicurata, senza che quest'ultima avesse prima

saldato le fatture.

È quindi unicamente

per scelta propria se l'assicurata ha fatto capo ad un legale per dirimere la questione

con l'__________. Le spese legali ed esecutive che ne sono insorte non possono

essere poste a carico della Cassa malati che, perfino, l'ha rimborsata prima

del dovuto.

Il ricorso va quindi respinto.

6.

Contestualmente

al ricorso, l'assicurata ha chiesto di essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (doc. I).

Di principio, anche se

un assicurato è soccombente, può essere posto al beneficio dell'assistenza

giudiziaria sempre che adempia alle relative condizioni (DTF 124 V 301 consid.

6).

Il diritto all'assistenza

giudiziaria deriva direttamente dall'art. 29 cpv. 3 Cost. fed. e garantisce ad

ogni cittadino, senza riguardo ai suoi mezzi finanziari, le stesse possibilità

di stare in giudizio (DTF 125 V 36; DTF 124 I 304 consid. 2; DTF 115 Ia 193; Borghi/Corti,

Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, ad art. 30 LPamm,

pag. 151; Cocchi/Trezzini, Codice

di procedura civile ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, ad art. 155,

pag. 471, nota 552). Tale diritto è pure sancito espressamente dall'art. 6 cpv.

3.

CEDU.

A livello cantonale, la Costituzione prevede all'art. 10 cpv. 3 che ognuno ha diritto all'assistenza giudiziaria,

gratuita per i meno abbienti.

Ai sensi dell'art. 61 lett. f LPGA, nella procedura

giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se

le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito

patrocinio.

Tale disposto mantiene

il principio che i presupposti del diritto alla concessione dell'assistenza giudiziaria si esaminano sulla base

del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta

al diritto cantonale (DTF 110 V 362, consid. 1b; Kieser, ATSG-Kommentar, 2009, n. 102 ad art. 61, pag. 788).

Per quanto concerne la

procedura per le cause davanti al TCA, l'art. 28 cpv. 2 LPTCA sancisce espressamente che la disciplina della

difesa d'ufficio e del gratuito patrocinio è retta dalla Legge cantonale sul

patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria (ora Legge sull'assistenza

giudiziaria e sul patrocinio d'ufficio (LAG) del 15 marzo 2011, in vigore retroattivamente dal 1° gennaio 2011).

L'art. 2 LAG definisce

il principio secondo cui l'assistenza giudiziaria garantisce a chi non dispone

dei mezzi per assumersi gli oneri della procedura o le spese di patrocinio la

possibilità di tutelare i suoi diritti davanti alle autorità giudiziarie e amministrative.

L'estensione di questo

diritto è regolato dall'art. 3 LAG, che prevede che:

" 1 L'assistenza giudiziaria si estende:

- all'esenzione dagli

anticipi e dalle cauzioni;

- all'esenzione dalle

tasse e spese processuali;

- all'ammissione al

gratuito patrocinio.

2.

L'assistenza giudiziaria è concessa, su istanza, integralmente o in

parte; se ne sono dati i presupposti, l'autorità è tenuta ad accordarla in modo

parziale.

3.

Essa

è esclusa se la procedura non presenta possibilità di esito favorevole per l'istante.".

Nella fattispecie, come

è emerso dalle considerazioni esposte, in virtù dell'art. 42 cpv. 1 LAMal spettava

all'assicurata stessa saldare le quattro fatture di aprile, maggio e giugno

2009.

dell'Ospedale __________ di __________. Solo in un secondo tempo la sua

Cassa malati gliele avrebbe rimborsate in qualità di terzo garante, come poi,

in effetti, ha fatto. È stato unicamente il comportamento di RI 1, semmai, ad

avere creato una confusione contabile. Infatti, l'avere restituito alla sua

Cassa malati gli importi che quest'ultima le ha correttamente rimborsato non è

certo stato di aiuto per capire la contabilizzazione di quelle e delle seguenti

fatture mediche. Ad ogni buono conto, il suo comportamento restìo a capire il

sistema assicurativo svizzero l'ha portata, in modo alquanto azzardato, ad

adire questo Tribunale per fare valere le proprie tesi. Tuttavia, sulla scorta

della documentazione presentata, essa non aveva sin da subito alcuna chance di

successo contro la decisione dell'assicuratore di non doverle più rimborsare

alcunché e men che meno di assumersi delle spese legali indipendenti dal suo

agire.

Alla luce di ciò,

l'istanza di assistenza giudiziaria deve essere respinta.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. L'istanza

di assistenza giudiziaria è respinta.

3. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione

impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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