36.2013.1
Pagamento di partecipazione ai costi. Sistema del terzo pagante e del terzo garante. Pagamento di fatture di fornitori di prestazioni da parte della Cassa malati e della ricorrente. L'assicurata non h
8 ottobre 2013Italiano21 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
36.2013.1
Data decisione, Autorità:
08.10.2013, TCA
Titolo:
Pagamento di partecipazione ai costi. Sistema del terzo pagante e del terzo garante. Pagamento di fatture di fornitori di prestazioni da parte della Cassa malati e della ricorrente. L'assicurata non ha diritto ad alcun rimborso da parte della Cassa,che ha correttamente saldato tutte le fatture
ASSISTENZA GIUDIZIARIA
MANCATO PAGAMENTO DEL PREMIO O DELLA PARTECIPAZIONE AI COSTI
PAGAMENTO
PARTECIPAZIONE AI COSTI O ALLA FRANCHIGIA
art. 42 LAMAL
art. 64 LAMAL
Raccomandata
Incarto n.
36.2013.1
TB
Lugano
8 ottobre
2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 2 gennaio 2013 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 15
novembre 2012 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto in
fatto
A. RI
1, nata nel 1963, dal 2009 è affiliata presso CO 1 Cassa malati per l'assicurazione
malattia obbligatoria (doc. A26).
B. Dal
16 al 18 aprile 2009 (doc. A70) e dal 4 al 6 giugno 2009 (doc. A72) l'assicurata
è stata degente presso l'Ospedale __________ di __________, dove ha subìto un
intervento di rimozione di calcoli biliari rispettivamente dove è stata
ricoverata d'urgenza per dolori all'addome.
La Cassa malati ha
assunto i costi ospedalieri di Fr. 2'165,90 (doc. 6) e di Fr. 1'538,25 (doc. 7)
quale terzo pagante e ha quindi fatturato all'assicurata le partecipazioni ai
costi del 10%, scalandole dall'avere sulla fattura LF-0373-6013 (docc. 6 e 7).
Le singole prestazioni
dei medici curanti sono invece state direttamente fatturate dall'Ospedale all'assicurata
nell'ambito del sistema del terzo garante (docc. A23: Fr. 1'269,40, A24: Fr.
96,05, A25: Fr. 59,05 e A27: Fr. 932,80). Non adempiendo all'obbligo di saldarle,
l'assicurata è stata dapprima escussa dal nosocomio (doc. A31) ed in seguito è
stata oggetto di un procedimento civile, poi stralciato dai ruoli il 24
febbraio 2010 (doc. A22) visto l'intervenuto pagamento di quanto dovuto (doc.
A29).
Il 7 aprile 2010 (docc.
8 e 9) la Cassa malati ha quindi potuto conteggiare all'assicurata anche le
prestazioni di Fr. 96,05 e di Fr. 59,05, compensandole con precedenti crediti.
Nel frattempo, con
conteggio del 30 luglio 2009 la Cassa malati aveva già evaso la fattura di Fr.
1'269,40 per prestazioni del 3 giugno 2009 del dr. med. __________ (doc. 10) e quella
di Fr. 932,80 per prestazioni, sempre del 3 giugno 2009, fornite dal dr. med. __________
(doc. 11) all'interessata.
C. L'assicurata
ha scritto numerose lettere al suo assicuratore malattia lamentando errori
medici, errate fatturazioni ed errati conteggi. La Cassa malati ha fornito le
sue spiegazioni al riguardo.
Il 3 maggio 2012 RI 1
si è rivolta a questo Tribunale segnalando che l'atteggiamento avuto dalla sua
Cassa malati l'avrebbe danneggiata anche economicamente.
Considerato questo
scritto come un ricorso per denegata giustizia (36.2012.45), il giudice
delegato ha assegnato alla ricorrente un patrocinatore d'ufficio (doc. A9) e
con sentenza del 9 agosto 2012 ha stralciato la causa dai ruoli, giacché il 19
luglio 2012 (doc. A6) CO 1 Cassa malati ha nel frattempo emesso la decisione
formale.
A ciò ha fatto
seguito, il 15 novembre 2012 (doc. A1), la decisione su opposizione che riassume
gli antefatti fra le parti e quindi la diversa corrispondenza intercorsa fra di
esse.
In particolare, la
Cassa malati ha ricordato di non potere entrare nel merito della pretesa di
risarcimento contro il medico curante e l'ospedale per asserito trattamento
medico errato, dovendosi, l'assicurata, rivolgere al giudice civile. Ciò
nonostante, un'attenta verifica da parte del medico fiduciario ha concluso che
non vi sono stati errori medici e quindi non v'è una responsabilità civile.
Inoltre, i due
ricoveri ospedalieri per malattia - e non infortunio - sono stati correttamente
conteggiati dalla Cassa malati e quindi entrambi i casi di degenza sono stati
chiusi. In nessun modo essa sarebbe quindi debitrice dell'assicurata di Fr. 3'886,45
oltre spese legali di Fr. 1'658,35 a seguito di questi ricoveri ospedalieri.
Nemmeno lo scritto dell'avv. RA 1 chiarirebbe i motivi di questo credito né
sarebbe dimostrato un doppio pagamento delle fatture dell'Ospedale __________
da parte dell'assicurata. In tale evenienza, comunque, l'interessata dovrebbe
reclamare il dovuto direttamente al nosocomio e non al suo assicuratore
malattia.
D. Con
ricorso del 2 gennaio 2013 (doc. I) l'assicurata, patrocinata dall'avv. RA 1, ha
chiesto la rifusione da parte della sua Cassa malati delle spese di cura per complessivi
Fr. 1'269.- che essa ha personalmente sostenuto ed il rimborso delle spese
legali insorte a causa del mancato pagamento, da parte di CO 1, di prestazioni ospedaliere
rispettivamente per la mancata informazione sulla procedura da seguire, pari a
Fr. 1'658,35, oltre a Fr. 180.- di spese esecutive e Fr. 100.- di spese di
giustizia.
Secondo la ricorrente,
malgrado i suoi numerosi scritti inviati alla Cassa malati tesi ad ottenere sia
delle informazioni sia la rifusione delle spese di cure che aveva personalmente
sostenuto, essi non sono comunque serviti per ottenere una valida e pertinente
risposta. A causa di questo atteggiamento passivo della Cassa malati, l'insorgente
ha dovuto subire una procedura esecutiva, rivolgersi ad un legale e sostenere
spese esecutive e di giustizia.
L'assicurata ha quindi
quantificato in Fr. 1'938,35 il danno subìto.
In conclusione, la
ricorrente ha preteso dall'assicuratore il pagamento di Fr. 3'886,45 oltre
spese legali per Fr. 1'938,35 ed interessi di mora del 5% dal 1° dicembre 2010.
E. Chiesta
(doc. III) ed ottenuta una proroga (doc. IV), con risposta del 1° febbraio 2013
(doc. V) la Cassa malati CO 1 si è riconfermata nella decisione su opposizione,
ricordando di avere trasmesso all'avvocato della ricorrente le fatture richieste
ed evidenziando di avere regolarmente conteggiato e quindi chiuso entrambi i
ricoveri ospedalieri, oltre alle fatture dei medici dr. __________, __________
e __________. Pertanto, non v'è alcun motivo per cui la Cassa malati debba
essere debitrice nei confronti della ricorrente di Fr. 3'886,45 oltre a spese
legali di Fr. 1'938,35.
Il 5 marzo 2013 (doc.
IX) l'insorgente ha affermato "di non aver ricevuto alcun bonifico, né
tutti gli "abbuoni", né conteggi completi e/o comprensibile da parte
di CO 1, in relazione agli importi pagati dall'assicurata (in virtù del
principio del terzo garante).".
La ricorrente ha
quindi confermato le proprie affermazioni e chiesto, qualora dovesse avere
torto, che la sua Cassa malati sia condannata al pagamento dell'importo
richiesto a titolo risarcitorio, così come al pagamento di eventuali spese di
giudizio e di ripetibili, stante la sua attitudine defatigatoria e dilatoria.
Il 7 giugno 2013 (doc.
XI) il TCA ha interpellato la Cassa malati chiedendole un dettagliato conteggio
degli importi versati alla e dalla ricorrente a dipendenza delle due degenze in
questione.
CO 1 Cassa malati ha
prodotto il 19 giugno 2013 (doc. XII) al Tribunale la documentazione richiesta
(docc. 61-75), concludendo di avere regolarmente conteggiato e quindi chiuso
entrambi i ricoveri ospedalieri della ricorrente. Inoltre, la Cassa malati ha
precisato di non essere al corrente in quale modo l'assicuratore __________ privato
sia coinvolto nella causa e neppure se ed in quale misura l'assicurata ha pagato
le fatture dell'__________, visto che il rapporto fra l'insorgente e l'Ospedale
non la concerne. Infatti, qualora l'interessata abbia effettuato un doppio pagamento,
la stessa dovrebbe rivolgersi direttamente all'Ospedale per ottenere il
rimborso di quanto pagato in eccesso, mentre CO 1 è estranea a tutto ciò e non
ha alcun debito nei di lei confronti.
Il patrocinatore della
ricorrente ha osservato che sì la Cassa malati ha pagato all'Ospedale in
questione gli importi di Fr. 1'269,40 e di Fr. 932,80, ma poi l'assicurata ha
riversato alla Cassa malati la somma di Fr. 2'046,90, pari agli importi
ricevuti, poiché ella contestava la qualità dell'attività svolta dal medico e
aveva chiesto al suo assicuratore di verificare il diritto del medico a percepire
l'onorario a fronte di un'asserita carente attività. La ricorrente ha quindi
dovuto pagare personalmente le fatture direttamente all'__________, mentre non
ha ricevuto in restituzione dalla sua Cassa malati gli importi da lei pagati al
citato nosocomio (doc. XIV).
La Cassa malati
resistente si è riconfermata nella sua posizione (doc. XVI).
considerato in
diritto
in ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 8C_855/2010
dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del
7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007).
nel merito
2. Oggetto
del contendere è la pretesa di versamento della ricorrente di Fr. 3'886,45,
oltre spese legali per Fr. 1'938,35 a cui si aggiungono interessi di ritardo
del 5% dal 1° dicembre 2010, per prestazioni da essa assunte in luogo e vece
della sua Cassa malati a dipendenza dei due ricoveri dell'aprile e del giugno
2009.
3. Per
determinare chi è debitore della remunerazione nei confronti del prestatore di
servizi, l'art. 42 cpv. 1 LAMal (nella versione in essere nel 2009) ha
stabilito il principio secondo cui se assicuratori e fornitori di
prestazioni non hanno convenuto altrimenti, l'assicurato è debitore della
rimunerazione nei confronti del fornitore di prestazioni. In questo caso l'assicurato
ha diritto di essere rimborsato dal suo assicuratore (sistema del terzo garante). In deroga all'articolo 22 cpv. 1 LPGA,
tale diritto è cedibile al fornitore di prestazioni.
Secondo l'art. 42 cpv.
2 LAMal, gli assicuratori e i fornitori di prestazioni possono convenire
che l'assicuratore è il debitore della rimunerazione (sistema del terzo pagante).
In deroga al capoverso 1, in caso di cura ospedaliera l'assicuratore è debitore
della sua parte di remunerazione.
A norma dell'art. 42
cpv. 3 LAMal, il fornitore di prestazioni deve consegnare al debitore
della remunerazione una fattura dettagliata e comprensibile. Deve pure trasmettergli
tutte le indicazioni necessarie per poter verificare il calcolo della
remunerazione e l'economicità della prestazione. Nel sistema
del terzo pagante l'assicurato riceve una copia della fattura che è stata
inviata all'assicuratore. In caso di cura ospedaliera, l'ospedale attesta separatamente
la quotaparte del Cantone e quella dell'assicuratore. Il Consiglio federale disciplina
Fatti
i particolari.
L'assicuratore
può esigere una diagnosi precisa o ragguagli supplementari di natura medica
(art. 42 cpv. 4 LAMal).
Per l'art. 64 cpv. 1
LAMal, gli assicurati partecipano ai costi delle prestazioni ottenute. La
partecipazione ai costi comprende un importo fisso per anno (franchigia) e il
10 per cento dei costi eccedenti la franchigia (aliquota percentuale) (cpv. 2).
Giusta l'art. 64 cpv.
3 LAMal, il Consiglio federale stabilisce la franchigia e l'importo annuo
massimo dell'aliquota percentuale.
4. Nel
caso di specie l'assicuratore, tramite la decisione su opposizione, afferma che
nessuna pretesa possa essere fatta valere dall'assicurata nei suoi confronti a
dipendenza dei ricoveri dal 16 al 18 aprile 2009 e dal 4 al 6 giugno 2009 presso
l'Ospedale __________ di __________, avendo assunto le relative fatture e
chiesto all'assicurata la partecipazione ai costi come previsto dalla legge.
La ricorrente sostiene,
invece, che la Cassa malati debba rifonderle la somma di Fr. 1'269.- che essa
stessa ha pagato direttamente all'Ospedale in luogo e vece del suo assicuratore
malattia.
Occorre dunque esaminare
se, correttamente, la Cassa malati sia tenuta al pagamento dell'importo di Fr.
1'269,40 per spese di cura ed al rimborso delle spese legali di Fr. 1'658,35 che
l'insorgente ha sostenuto per il tardivo pagamento di alcuni costi fatturatile
direttamente dal predetto nosocomio, oltre a Fr. 280.- di spese esecutive.
Successivamente,
laddove necessario, si dovrà stabilire l'importo del debito rispettivamente del
credito della ricorrente.
5. Al
fine di meglio comprendere questa vertenza, il Tribunale ha interpellato la
Cassa malati resistente, chiedendole di allestire un dettagliato conteggio
delle fatture saldate direttamente dalla ricorrente rispettivamente dall'assicuratore
medesimo, volendo specificare la partecipazione ai costi addebitata all'assicurata
rispettivamente il rimborso di quanto da quest'ultima versato nell'ambito del
sistema del terzo garante (doc. XI).
Da questi ultimi documenti
prodotti dalla Cassa malati risulta dunque che la stessa ha pagato le fatture
di Fr. 2'165,90 del 26 giugno 2009 (doc. 65) e di Fr. 1'538,25 del 3 luglio
2009 (doc. 66) dell'Ospedale __________ di __________ direttamente al fornitore
di prestazioni.
D'altronde, tale
circostanza già risultava dai giustificativi allegati alla risposta di causa, da
cui emerge che l'__________ ha inviato direttamente a CO 1 le summenzionate
fatture per la diretta evasione (docc. 6 e 7).
A sua volta, poi, la
Cassa malati ha informato l'assicurata che essa non doveva pagare alcunché
dalle due degenze ospedaliere del 2009, giacché la partecipazione del 10% che
era a suo carico (Fr. 216,60 per la degenza dal 16 al 18 aprile 2009 e Fr. 153,80
per il ricovero dal 4 al 6 giugno 2009) era stata compensata con un credito a
suo favore (docc. 6 e 7).
Inoltre, il 31 luglio
2009 la Cassa malati ha versato all'assicurata gli ammontari di Fr. 904,45 (doc.
67) e di Fr. 1'142,45 (doc. 68).
Tuttavia, come risulta
dall'estratto del conto bancario della ricorrente (doc. 70), il 12 agosto 2009
la stessa ha ritornato al suo assicuratore queste somme ("retour Zahlung
vom 31.7.09").
Questa circostanza è stata
confermata da CO 1 con una nota in calce allo specchietto riassuntivo allestito
su invito del TCA (doc. 61: "Die VN hat das Guthaben für diesen beiden
Rechnungen von CHF 2'046.90 am 12.8.2009 an die CO 1 zurückvergütet.").
Gli altri
giustificativi prodotti si riferiscono a fatture inviate dall'__________ direttamente
all'assicurata per trattamenti medici nel 2009 (doc. A24: Fr. 96,06, doc. A25: Fr.
59,05, doc. A27: Fr. 932,80 e doc. A23: Fr. 1'269,40), che l'insorgente ha saldato
nel gennaio 2010 (docc. A32 e A33) soltanto dopo essere stata oggetto di una
procedura esecutiva (doc. A31).
A fine aprile 2010 la
Cassa malati ha quindi ricevuto dall'assicurata due di queste fatture per il
rimborso, mentre le altre due fatture, mancanti, l'assicuratore le ha recuperate
presso il fornitore di prestazioni (doc. A39).
Dalla tabella
riassuntiva ("Zahlungsübersicht") allestita il 14 giugno 2013
(doc. 61), emerge che le fatture di Fr. 96,05 e di Fr. 59,05 che mancavano sono
state rimborsate integralmente all'assicurata il 2 giugno 2010 mediante una
compensazione (doc. A46), mentre le altre due fatture di Fr. 932,80 e di Fr.
1'269,40 sono state pagate al fornitore di prestazioni il 18 gennaio 2010 con
parte dell'ammontare che la ricorrente ha restituito alla Cassa malati il 12
agosto 2009.
Infatti, l'importo di
Fr. 1'188,15 (doc. 63) versato dall'assicuratore all'__________ (doc. A33)
proviene dall'avere della ricorrente di Fr. 2'046,90 (Fr. 904,45 + Fr.
1'142,45) che essa ha rimandato alla Cassa malati, non concordando con la
qualità dell'attività svolta dal medico che l'ha curata (doc. XIV). Come tale,
questo pagamento ha permesso di annullare la procedura esecutiva in corso nei
confronti dell'assicurata per il mancato pagamento delle quattro summenzionate
fatture (doc. A31).
Inoltre, come risulta
dai giustificativi prodotti (doc. 63), il credito di Fr. 2'046,90 a favore dell'insorgente è stato utilizzato dalla Cassa malati resistente per pagare anche
delle partecipazioni a carico di quest'ultima.
Per quanto concerne la
fattura di Fr. 96,05 del dr. med. __________ per prestazioni del 27 aprile
2009, CO 1 aveva già chiaramente dimostrato nel conteggio del 7 aprile 2010
(doc. 8) che questo importo, interamente a carico della Cassa malati, era stato
accreditato sull'avere a favore dell'assicurata. Pertanto, spettava a quest'ultima,
come espressamente indicato nel conteggio del 2010, pagare comunque la somma di
Fr. 96,05 direttamente al fornitore di prestazioni.
Lo stesso vale per la
fattura di Fr. 59,05 del dr. med. __________ per prestazioni del 19 maggio 2009
(doc. 9). Compito dell'assicurata era di pagare questa fattura al fornitore di
prestazioni (art. 42 cpv. 1 LAMal) e poi di chiedere alla sua Cassa malati il
rimborso della prestazione quale terzo garante.
Nel caso concreto è
invece capitato il caso contrario - ciò che è andato a favore dell'assicurata -,
ovvero la Cassa malati ha dapprima rimborsato all'assicurata il costo della
prestazione medica e poi la ricorrente, previa una procedura esecutiva avviata
dall'ospedale creditore, ha saldato la fattura al fornitore di prestazioni.
Considerandi
Dalla stampa delle schermate
che la Cassa malati ha trasmesso al Tribunale risulta che in data 2 giugno 2010
(doc. 69) essa ha rimborsato all'assicurata l'importo di Fr. 323,25, pari alla
somma degli ammontari di Fr. 59,05, di Fr. 96,05 e di Fr. 168,15 (doc. 64). Quest'ultimo
importo è stato versato per errore dalla Cassa malati, che però poi non l'ha più
chiesto in restituzione all'assicurata, ma le ha condonato il rimborso (doc.
A46).
Anche la fattura di
Fr. 932,80 per prestazioni del dottor __________ (doc. 62) è stata regolarmente
riconosciuta all'assicurata e quindi la Cassa malati le ha versato il 31 luglio
2009.
il 90% dell'importo totale, ossia Fr. 904,45 (doc. 67).
Lo stesso giorno
l'assicuratore ha riconosciuto e versato all'interessata l'ammontare di Fr.
1'142,45, pari al costo della fattura di Fr. 1'269,40 del dr. __________ a cui
è stata dedotta la partecipazione del 10% (doc. 68).
Se, quindi, la Cassa
malati resistente ha correttamente riconosciuto e versato alla ricorrente tutti
gli ammontari relativi alle fatture per i trattamenti medici di cui quest'ultima
ha beneficiato, è a giusta ragione che l'assicurata, nell'ambito del sistema
del terzo garante giusta l'art. 42 cpv. 1 LAMal, ha dovuto pagare direttamente
al fornitore di prestazioni dette prestazioni.
Al riguardo, dunque,
la ricorrente non può essere tutelata laddove afferma di avere dovuto pagare
personalmente queste quattro fatture, proprio perché è giusto che fosse così e
che, in un secondo tempo, quale terzo garante, la sua Cassa malati le abbia rimborsato
il 90% o il 100% degli importi, a dipendenza dell'esaurimento della partecipazione.
Vero è che poi, però,
il 12 agosto 2009 la ricorrente ha ritornato alla sua Cassa malati gli importi
di Fr. 1'142,45 e di Fr. 904,45.
Il TCA evidenzia in
proposito che, come risulta dai giustificativi prodotti (doc. 63), la Cassa
malati resistente non si è tuttavia arricchita indebitamente di questa somma,
ma ha utilizzato questo credito di Fr. 2'046,90 a favore dell'insorgente per pagare non solo delle partecipazioni a carico di quest'ultima
(doc. 63: per esempio, i Fr. 126,95, i Fr. 216,60 ed i Fr. 153,80 quali partecipazioni
del 10% sulle fatture di Fr. 1'269,40, di Fr. 2'165,90 e di Fr. 1'538,25), ma
anche parte (Fr. 1'188,15) del debito di Fr. 2'357,30 (doc. A31) che l'interessata
aveva con l'__________ (Fr. 96,05 + Fr. 59,05 + Fr. 932,80 + Fr. 1'269,40),
cosicché esso ha potuto essere estinto (doc. A31) e la procedura esecutiva annullata
per intervenuto pagamento del dovuto.
In conclusione, da un
lato la Cassa malati ha correttamente rimborsato all'assicurata le fatture per
i trattamenti medici di aprile, maggio e giugno 2009, e d'altro lato l'Ospedale
è stato regolarmente tacitato dalla ricorrente e dalla Cassa malati stessa.
Quanto l'assicurata ha
ritornato alla sua Cassa malati è servito per pagare le partecipazioni a carico
dell'insorgente, quindi v'è stata una compensazione da parte dell'assicuratore,
senza che, dunque, all'assicurata fosse chiesto un ulteriore pagamento per fare
fronte al suo obbligo di assumersi questi costi.
Di conseguenza, la
pretesa di rimborso della ricorrente nei confronti della Casa malati deve
essere respinta.
Medesima sorte per la
richiesta di riconoscimento della somma di Fr. 1'938,35 oltre interessi del 5%
dal 1° dicembre 2010 per spese legali che l'assicurata si è assunta.
Infatti, come visto,
valendo il sistema del terzo garante, la ricorrente doveva pagare
personalmente le fatture che l'Ospedale le ha inviato e, successivamente,
doveva trasmetterle alla sua Cassa malati per ottenerne il rimborso (art. 42
cpv. 1 LAMal).
Si è detto che CO 1 ha
anticipatamente rimborsato l'assicurata, senza che quest'ultima avesse prima
saldato le fatture.
È quindi unicamente
per scelta propria se l'assicurata ha fatto capo ad un legale per dirimere la questione
con l'__________. Le spese legali ed esecutive che ne sono insorte non possono
essere poste a carico della Cassa malati che, perfino, l'ha rimborsata prima
del dovuto.
Il ricorso va quindi respinto.
6.
Contestualmente
al ricorso, l'assicurata ha chiesto di essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (doc. I).
Di principio, anche se
un assicurato è soccombente, può essere posto al beneficio dell'assistenza
giudiziaria sempre che adempia alle relative condizioni (DTF 124 V 301 consid.
6).
Il diritto all'assistenza
giudiziaria deriva direttamente dall'art. 29 cpv. 3 Cost. fed. e garantisce ad
ogni cittadino, senza riguardo ai suoi mezzi finanziari, le stesse possibilità
di stare in giudizio (DTF 125 V 36; DTF 124 I 304 consid. 2; DTF 115 Ia 193; Borghi/Corti,
Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, ad art. 30 LPamm,
pag. 151; Cocchi/Trezzini, Codice
di procedura civile ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, ad art. 155,
pag. 471, nota 552). Tale diritto è pure sancito espressamente dall'art. 6 cpv.
3.
CEDU.
A livello cantonale, la Costituzione prevede all'art. 10 cpv. 3 che ognuno ha diritto all'assistenza giudiziaria,
gratuita per i meno abbienti.
Ai sensi dell'art. 61 lett. f LPGA, nella procedura
giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se
le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito
patrocinio.
Tale disposto mantiene
il principio che i presupposti del diritto alla concessione dell'assistenza giudiziaria si esaminano sulla base
del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta
al diritto cantonale (DTF 110 V 362, consid. 1b; Kieser, ATSG-Kommentar, 2009, n. 102 ad art. 61, pag. 788).
Per quanto concerne la
procedura per le cause davanti al TCA, l'art. 28 cpv. 2 LPTCA sancisce espressamente che la disciplina della
difesa d'ufficio e del gratuito patrocinio è retta dalla Legge cantonale sul
patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria (ora Legge sull'assistenza
giudiziaria e sul patrocinio d'ufficio (LAG) del 15 marzo 2011, in vigore retroattivamente dal 1° gennaio 2011).
L'art. 2 LAG definisce
il principio secondo cui l'assistenza giudiziaria garantisce a chi non dispone
dei mezzi per assumersi gli oneri della procedura o le spese di patrocinio la
possibilità di tutelare i suoi diritti davanti alle autorità giudiziarie e amministrative.
L'estensione di questo
diritto è regolato dall'art. 3 LAG, che prevede che:
" 1 L'assistenza giudiziaria si estende:
- all'esenzione dagli
anticipi e dalle cauzioni;
- all'esenzione dalle
tasse e spese processuali;
- all'ammissione al
gratuito patrocinio.
2.
L'assistenza giudiziaria è concessa, su istanza, integralmente o in
parte; se ne sono dati i presupposti, l'autorità è tenuta ad accordarla in modo
parziale.
3.
Essa
è esclusa se la procedura non presenta possibilità di esito favorevole per l'istante.".
Nella fattispecie, come
è emerso dalle considerazioni esposte, in virtù dell'art. 42 cpv. 1 LAMal spettava
all'assicurata stessa saldare le quattro fatture di aprile, maggio e giugno
2009.
dell'Ospedale __________ di __________. Solo in un secondo tempo la sua
Cassa malati gliele avrebbe rimborsate in qualità di terzo garante, come poi,
in effetti, ha fatto. È stato unicamente il comportamento di RI 1, semmai, ad
avere creato una confusione contabile. Infatti, l'avere restituito alla sua
Cassa malati gli importi che quest'ultima le ha correttamente rimborsato non è
certo stato di aiuto per capire la contabilizzazione di quelle e delle seguenti
fatture mediche. Ad ogni buono conto, il suo comportamento restìo a capire il
sistema assicurativo svizzero l'ha portata, in modo alquanto azzardato, ad
adire questo Tribunale per fare valere le proprie tesi. Tuttavia, sulla scorta
della documentazione presentata, essa non aveva sin da subito alcuna chance di
successo contro la decisione dell'assicuratore di non doverle più rimborsare
alcunché e men che meno di assumersi delle spese legali indipendenti dal suo
agire.
Alla luce di ciò,
l'istanza di assistenza giudiziaria deve essere respinta.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. L'istanza
di assistenza giudiziaria è respinta.
3. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione
impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Gianluca
Menghetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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