36.2013.10
Petizione per versamento di IPG causa malattia contro assicuratore non LAMal. Irricevibile
26 febbraio 2013Italiano11 min
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Numero d'incarto:
Fatti
36.2013.10
Data decisione, Autorità:
26.02.2013, TCA
Titolo:
Petizione per versamento di IPG causa malattia contro assicuratore non LAMal. Irricevibile
ASSICURAZIONE COMPLEMENTARE ALL'ASSICURAZIONE MALATTIA
IRRICEVIBILITÀ
art. 19 cpv. 3 LAMAL
art. 75 LCAMAL
art. 76 LCAMAL
Raccomandata
Incarto n.
36.2013.10-11
IR/sc
Lugano
26 febbraio 2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sulla petizione dell'11/12
febbraio 2013 di
RI 1
e
PI 1 c/o RI
1
contro
CO 1
in materia di assicurazione contro le
malattie
considerato in
fatto ed in diritto
· che con atto
pervenuto il 12 febbraio 2013 al Tribunale cantonale delle Assicurazioni la RI
1 impugna una “decisione” della CO 1 con cui sono negate prestazioni assicurative
in favore del signor PI 1 a seguito di inabilità lavorativa conseguente a malattia;
· che a
fondamento della richiesta è il rapporto di collaborazione tra RI 1 ed il
signor PI 1 iniziato il 1° settembre 2012. Il 13 settembre successivo il
signor PI 1, con certificazione del dott. __________, annunciava la sua
incapacità lavorativa a seguito dell'insorgere di una patologia;
· che la RI 1,
il successivo 25 settembre 2012, annunciava l’evento al proprio assicuratore
contro il rischio di malattia CO 1 con la quale ha sottoscritto una polizza che
prevede, previa decorrenza di un termine d'attesa di 30 giorni, il versamento per
730 giorni massimi, dell'80% del salario assicurato. In concreto PI 1 beneficia
di un salario di CHF 25'000.-- mensili versati 12 volte annualmente;
· che il 31
ottobre 2012 la collaboratrice di CO 1 responsabile del dossier ha chiesto la
trasmissione di documentazione ed il successivo 30 novembre 2012 è stata convocata
una visita medica di controllo presso il dott. __________, medico fiduciario
dell’assicu-ratore;
· che il 19
dicembre 2012 il datore di lavoro ha sollecitato una presa di posizione da
parte dell’assicuratore e l’11 gennaio 2013 CO 1 ha negato prestazioni
assicurative alla luce dell’esito della visita di controllo. CO 1 non ha inteso
modificare la sua presa di posizione nonostante la contestazione del datore di
lavoro dell’assicurato;
· che,
ritenendo il sussistere di una patologia inabilitante sufficientemente comprovata,
RI 1 e PI 1 hanno postulato al Tribunale cantonale delle assicurazioni il riconoscimento
del diritto ad indennità dal 13 settembre 2012 sino al termine della malattia
il 17 febbraio 2013;
· che gli
attori hanno pure chiesto l’apertura di una “inchiesta nei confronti del
dott. __________ per non avere ottemperato ai suoi doveri di medico, ed in
questo caso di medico di terzietà …” nonché la condanna della responsabile
del dossier in seno all’assicuratore per “negligenze professionali” e
che “vengano segnalati eventuali abusi di carattere penale … al Ministero Pubblico”;
· che il
giudice delegato ha scritto il 14 febbraio 2013 una lettera all’indirizzo di
parte attrice, per sè e per il collaboratore direttore PI 1, con cui ha
evidenziato quanto segue:
" il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha
ricevuto un atto datato 11 febbraio 2013 redatto da parte della RI 1 e
sottoscritto anche dal Direttore signor __________ quale dipendente
interessato, avverso una “decisione 11 gennaio 2013 di non entrare nel merito
da parte di CO 1”. Il tema è quello relativo alle indennità per il caso di malattia
che l’assicuratore CO 1 rifiuta di versare a seguito della segnalata incapacità
lavorativa del Direttore PI 1. L’atto non giustifica minimamente la competenza di questo TCA. Mi
corre l’obbligo di informarvi che la competenza di questo Tribunale cantonale
delle Assicurazioni non sembra data in concreto alla luce dell’art. 75 LCAMal.
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni è infatti competente a giudicare
fattispecie sottoposte dalle parti nella misura in cui l’assicuratore coinvolto
nel versamento di indennità per perdita di guadagno secondo un contratto retto
dalla Legge sul contratto d’assicurazione (LCA) rispettivamente ai sensi della
LAMal, sia un assicuratore autorizzato quale ai sensi della LAMal ed operi
nell’assicurazione sociale contro le malattie. Gli assicuratori autorizzati
sono pubblicati nel sito del BAG (Ufficio federale della salute). Tra essi non
risulta la CO 1. Per una verifica si faccia riferimento al sito: www.bag.admin.ch”
· che agli
Considerandi
attori, è stato concesso un termine scadente il 22 febbraio 2013 per esprimersi
in merito e per specificare i motivi per cui sarebbe data una competenza del
Tribunale cantonale delle Assicurazioni in materia;
· che il
termine è stato indicato quale perentorio ed a fronte di insufficiente motivazione
o in assenza di una presa di posizione la procedura sarebbe stata dichiarata
irricevibile (doc. II);
· che PI 1 ha
comunicato al TCA, con scritto 22 febbraio 2013, che la competenza della Corte
adita era data stante l'oggetto del litigio rimettendosi comunque alla prudente
valutazione della Corte (doc. III);
· che la
presente procedura non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria
(STF H 180/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003);
· che la
petizione in discussione è stata sottoscritta sia dal datore di lavoro che dal
lavoratore Direttore signor PI 1 personalmente. Per tale motivo sono state
registrate due distinte procedure stanti i due attori, procedure che – vista
l’identità della materia e l’unicità del contratto – occorre in questa sede congiungere
per evaderle con un unico provvedimento;
· che questo
Tribunale cantonale delle Assicurazioni deve analizzare anzitutto se è data una
competenza dello stesso in materia. Come evocato nello scritto (doc. II)
trasmesso il 14 febbraio 2013 a parte attrice, il Tribunale cantonale delle
Assicurazioni è competente, per quanto concerne l’inabilità lavorativa conseguente
a malattia ed inabilitante l’esercizio dell’attività lavorativa, a giudicare a
fronte di ricorsi (se i provvedimenti emanati sulla scorta della LAMal) o
petizioni (se le pretese fondate sulla legge sul contratto d'assicurazione,
LCA), a fronte di prese di posizione degli assicuratori, quando emanati da
assicuratori abilitati all’esercizio della LAMal;
· che in
concreto non v’è dubbio che il caso tratti dell’ipotesi di malattia che
l’assicuratore CO 1 non intende riconoscere ed onorare e non v’è dubbio che CO
1.
non sia elencata tra gli assicuratori malattia autorizzati all'esercizio
della LAMal;
· che questo
Tribunale cantonale delle Assicurazioni, nella decisione 14 giugno 2012 in re X. (inc. 36.2012.43), già si era espresso in merito a situazioni quali quella in
discussione nei seguenti termini:
· che secondo quanto
disposto dall'art. 1a cpv. 1 LAMal l'assicurazione sociale contro le malattie
comprende l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e
l'assicurazione d'indennità giornaliera facoltativa;
· che la LAMal si
applica soltanto all'assicurazione malattia sociale. Le assicurazioni
complementari offerte dalle casse malati sono rette dal diritto privato ed in
particolare, in applicazione dell'art. 12 cpv. 3 LAMal, dalla legge federale
sul contratto d'assicurazione (LCA);
· che, in ambito
cantonale, la LCAMal all'art. 75 prevede che le contestazioni relative alle
assicurazioni complementari all'assicurazione sociale contro le malattie
praticate da assicuratori autorizzati all'esercizio ai sensi della LAMal sono
decise dal TCA, che applicherà, per analogia, la Legge di procedura per le
cause davanti al TCA (Lptca);
· che, in concreto, la
causa concerne una vertenza relativa ad indennità giornaliere derivanti da un
contratto d’assicurazione complementare retto dalla LCA e praticato da un
assicuratore che non risulta però essere un assicuratore sociale autorizzato
all’esercizio ai sensi della LAMal. Gli assicuratori sociali autorizzati
compaiono in un elenco pubblicato, ed aggiornato, dal Bundesamt für Gesundheit
(BAG) e, come comunicato al rappresentante del signor X., tra di essi non
figura la società assicuratrice convenuta in causa;
· che non è data
quindi una competenza di questo Tribunale cantonale delle Assicurazioni a
giudicare la fattispecie, la petizione risulta pertanto irricevibile così come
ritiene anche il rappresentante stesso dell’attore;
· che alla luce di
quanto precede si prescinde dal caricare tassa di giustizia e spese a parte
attrice cui gli atti vengono immediatamente retrocessi per, eventualmente,
introdurre l’atto alla competente autorità giudiziaria civile.
· che le
medesime argomentazioni debbono valere nel caso concreto. CO 1 è assicuratrice
che copre il rischio malattia inabilitante la capacità lavorativa, con un
termine d’attesa, per il personale della RI 1. Il contratto è entrato in vigore
il 1 settembre 2012, la polizza data del 3 agosto 2012 (doc. A). La malattia subentrata
il 13 settembre 2012 del signor PI 1 è stata notificata il 25 settembre 2012 da
parte del datore di lavoro all’assicuratore (doc. B). Il dott. __________ ha
attestato lo stato di malattia del direttore generale PI 1 (doc. C). Il 31
ottobre 2012 CO 1 ha chiesto il completamento degli atti alla RI 1, ha fatto
allestire un Rapporto dell’ispettore sinistri a seguito della visita al
paziente del 27 novembre 2012 ed ha convocato il signor PI 1 per una visita di
controllo fissata l’11 dicembre 2012 presso il dr. __________. L’11 gennaio
2013.
CO 1 ha comunicato alla RI 1 che, secondo sua valutazione, non
sussistevano gli estremi per il versamento di indennità per perdita di guadagno
in assenza di malattia invalidante (doc. L). Il referto del dott. __________
non risulta essere stato trasmesso al datore di lavoro (doc. M e N);
· che, a non
averne dubbio, in discussione è qui una indennità per perdita di guadagno in
conseguenza a malattia del direttore signor PI 1;
· che in
discussione vi sono indennità per perdita di guadagno che dovrebbero essere
erogate da CO 1 che non è assicuratore malattie autorizzato ai sensi della LAMal.
In effetti nel sito della salute pubblica dell’amministrazione federale che
elenca gli assicuratori autorizzati secondo LAMal CO 1 non è contemplata;
· che, a seguito
di ciò, non può essere riconosciuta una competenza del Tribunale cantonale
delle Assicurazioni a giudicare sulle richieste formulate dal PI 1 e dal suo
datore di lavoro RI 1. Competenza va invece ammessa per le autorità giudiziarie
civili cui gli attori, se lo riterranno, vorranno rivolgersi;
· che la
petizione ricordata in entrata va conseguentemente dichiarata irricevibile e
gli atti retrocessi agli attori;
· che, a norma
dell'art. 49 cpv. 2 LSA copia del presente giudizio deve essere trasmesso
all'autorità di sorveglianza. S'impone perciò di notificare a detta autorità anche
copia del presente giudizio in forma elettronica e senza il nominativo degli
attori;
· che il valore
della petizione corrisponde alla pretesa dell'80% della somma di CHF 25'000.--
per il periodo corrente tra il 13 settembre 2012 ed il 17 febbraio 2013 (dedotti
30.
giorni di attesa).
L'importo
di CHF 30'000.-- per potere inoltrare un ricorso in materia civile al Tribunale
federale in funzione del valore litigioso è raggiunto (art. 74 cpv. 1 litt. b
LTF);
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. La
petizione 11/12 febbraio 2013 formulata da RI 1 e da PI 1, RI 1, contro CO 1, è
irricevibile per incompetenza del tribunale adito.
2. Non
si prelevano tasse e spese e non si attribuiscono ripetibili in questa sede.
3. Gli
atti vengono retrocessi immediatamente alla parte attrice in uno con il
presente decreto.
4. Comunicazione
alle parti ed alla FINMA, Berna.
Contro il presente
giudizio è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione.
L'atto di ricorso, in
3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella
impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o
del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata
e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Nelle cause di
carattere pecuniario il ricorso è ammissibile soltanto se il valore litigioso
ammonta almeno a:
a. Fr. 15'000.- nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di
locazione;
b. Fr.
30'000.- in tutti gli altri
casi.
Quando il valore
litigioso non raggiunge l’importo determinante secondo il punto precedente, il
ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale.
5. Qualora
non sia ammissibile il ricorso in materia civile, contro la presente decisione
è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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