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Decisione

36.2013.10

Petizione per versamento di IPG causa malattia contro assicuratore non LAMal. Irricevibile

26 febbraio 2013Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

36.2013.10

Data decisione, Autorità:

26.02.2013, TCA

Titolo:

Petizione per versamento di IPG causa malattia contro assicuratore non LAMal. Irricevibile

ASSICURAZIONE COMPLEMENTARE ALL'ASSICURAZIONE MALATTIA

IRRICEVIBILITÀ

art. 19 cpv. 3 LAMAL

art. 75 LCAMAL

art. 76 LCAMAL

Raccomandata

Incarto n.

36.2013.10-11

IR/sc

Lugano

26 febbraio 2013

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

statuendo sulla petizione dell'11/12

febbraio 2013 di

RI 1

e

PI 1 c/o RI

1

contro

CO 1

in materia di assicurazione contro le

malattie

considerato in

fatto ed in diritto

· che con atto

pervenuto il 12 febbraio 2013 al Tribunale cantonale delle Assicurazioni la RI

1 impugna una “decisione” della CO 1 con cui sono negate prestazioni assicurative

in favore del signor PI 1 a seguito di inabilità lavorativa conseguente a malattia;

· che a

fondamento della richiesta è il rapporto di collaborazione tra RI 1 ed il

signor PI 1 iniziato il 1° settembre 2012. Il 13 settembre successivo il

signor PI 1, con certificazione del dott. __________, annunciava la sua

incapacità lavorativa a seguito dell'insorgere di una patologia;

· che la RI 1,

il successivo 25 settembre 2012, annunciava l’evento al proprio assicuratore

contro il rischio di malattia CO 1 con la quale ha sottoscritto una polizza che

prevede, previa decorrenza di un termine d'attesa di 30 giorni, il versamento per

730 giorni massimi, dell'80% del salario assicurato. In concreto PI 1 beneficia

di un salario di CHF 25'000.-- mensili versati 12 volte annualmente;

· che il 31

ottobre 2012 la collaboratrice di CO 1 responsabile del dossier ha chiesto la

trasmissione di documentazione ed il successivo 30 novembre 2012 è stata convocata

una visita medica di controllo presso il dott. __________, medico fiduciario

dell’assicu-ratore;

· che il 19

dicembre 2012 il datore di lavoro ha sollecitato una presa di posizione da

parte dell’assicuratore e l’11 gennaio 2013 CO 1 ha negato prestazioni

assicurative alla luce dell’esito della visita di controllo. CO 1 non ha inteso

modificare la sua presa di posizione nonostante la contestazione del datore di

lavoro dell’assicurato;

· che,

ritenendo il sussistere di una patologia inabilitante sufficientemente comprovata,

RI 1 e PI 1 hanno postulato al Tribunale cantonale delle assicurazioni il riconoscimento

del diritto ad indennità dal 13 settembre 2012 sino al termine della malattia

il 17 febbraio 2013;

· che gli

attori hanno pure chiesto l’apertura di una “inchiesta nei confronti del

dott. __________ per non avere ottemperato ai suoi doveri di medico, ed in

questo caso di medico di terzietà …” nonché la condanna della responsabile

del dossier in seno all’assicuratore per “negligenze professionali” e

che “vengano segnalati eventuali abusi di carattere penale … al Ministero Pubblico”;

· che il

giudice delegato ha scritto il 14 febbraio 2013 una lettera all’indirizzo di

parte attrice, per sè e per il collaboratore direttore PI 1, con cui ha

evidenziato quanto segue:

" il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha

ricevuto un atto datato 11 febbraio 2013 redatto da parte della RI 1 e

sottoscritto anche dal Direttore signor __________ quale dipendente

interessato, avverso una “decisione 11 gennaio 2013 di non entrare nel merito

da parte di CO 1”. Il tema è quello relativo alle indennità per il caso di malattia

che l’assicuratore CO 1 rifiuta di versare a seguito della segnalata incapacità

lavorativa del Direttore PI 1. L’atto non giustifica minimamente la competenza di questo TCA. Mi

corre l’obbligo di informarvi che la competenza di questo Tribunale cantonale

delle Assicurazioni non sembra data in concreto alla luce dell’art. 75 LCAMal.

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni è infatti competente a giudicare

fattispecie sottoposte dalle parti nella misura in cui l’assicuratore coinvolto

nel versamento di indennità per perdita di guadagno secondo un contratto retto

dalla Legge sul contratto d’assicurazione (LCA) rispettivamente ai sensi della

LAMal, sia un assicuratore autorizzato quale ai sensi della LAMal ed operi

nell’assicurazione sociale contro le malattie. Gli assicuratori autorizzati

sono pubblicati nel sito del BAG (Ufficio federale della salute). Tra essi non

risulta la CO 1. Per una verifica si faccia riferimento al sito: www.bag.admin.ch”

· che agli

Considerandi

attori, è stato concesso un termine scadente il 22 febbraio 2013 per esprimersi

in merito e per specificare i motivi per cui sarebbe data una competenza del

Tribunale cantonale delle Assicurazioni in materia;

· che il

termine è stato indicato quale perentorio ed a fronte di insufficiente motivazione

o in assenza di una presa di posizione la procedura sarebbe stata dichiarata

irricevibile (doc. II);

· che PI 1 ha

comunicato al TCA, con scritto 22 febbraio 2013, che la competenza della Corte

adita era data stante l'oggetto del litigio rimettendosi comunque alla prudente

valutazione della Corte (doc. III);

· che la

presente procedura non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria

(STF H 180/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003);

· che la

petizione in discussione è stata sottoscritta sia dal datore di lavoro che dal

lavoratore Direttore signor PI 1 personalmente. Per tale motivo sono state

registrate due distinte procedure stanti i due attori, procedure che – vista

l’identità della materia e l’unicità del contratto – occorre in questa sede congiungere

per evaderle con un unico provvedimento;

· che questo

Tribunale cantonale delle Assicurazioni deve analizzare anzitutto se è data una

competenza dello stesso in materia. Come evocato nello scritto (doc. II)

trasmesso il 14 febbraio 2013 a parte attrice, il Tribunale cantonale delle

Assicurazioni è competente, per quanto concerne l’inabilità lavorativa conseguente

a malattia ed inabilitante l’esercizio dell’attività lavorativa, a giudicare a

fronte di ricorsi (se i provvedimenti emanati sulla scorta della LAMal) o

petizioni (se le pretese fondate sulla legge sul contratto d'assicurazione,

LCA), a fronte di prese di posizione degli assicuratori, quando emanati da

assicuratori abilitati all’esercizio della LAMal;

· che in

concreto non v’è dubbio che il caso tratti dell’ipotesi di malattia che

l’assicuratore CO 1 non intende riconoscere ed onorare e non v’è dubbio che CO

1.

non sia elencata tra gli assicuratori malattia autorizzati all'esercizio

della LAMal;

· che questo

Tribunale cantonale delle Assicurazioni, nella decisione 14 giugno 2012 in re X. (inc. 36.2012.43), già si era espresso in merito a situazioni quali quella in

discussione nei seguenti termini:

· che secondo quanto

disposto dall'art. 1a cpv. 1 LAMal l'assicurazione sociale contro le malattie

comprende l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e

l'assicurazione d'indennità giornaliera facoltativa;

· che la LAMal si

applica soltanto all'assicurazione malattia sociale. Le assicurazioni

complementari offerte dalle casse malati sono rette dal diritto privato ed in

particolare, in applicazione dell'art. 12 cpv. 3 LAMal, dalla legge federale

sul contratto d'assicurazione (LCA);

· che, in ambito

cantonale, la LCAMal all'art. 75 prevede che le contestazioni relative alle

assicurazioni complementari all'assicurazione sociale contro le malattie

praticate da assicuratori autorizzati all'esercizio ai sensi della LAMal sono

decise dal TCA, che applicherà, per analogia, la Legge di procedura per le

cause davanti al TCA (Lptca);

· che, in concreto, la

causa concerne una vertenza relativa ad indennità giornaliere derivanti da un

contratto d’assicurazione complementare retto dalla LCA e praticato da un

assicuratore che non risulta però essere un assicuratore sociale autorizzato

all’esercizio ai sensi della LAMal. Gli assicuratori sociali autorizzati

compaiono in un elenco pubblicato, ed aggiornato, dal Bundesamt für Gesundheit

(BAG) e, come comunicato al rappresentante del signor X., tra di essi non

figura la società assicuratrice convenuta in causa;

· che non è data

quindi una competenza di questo Tribunale cantonale delle Assicurazioni a

giudicare la fattispecie, la petizione risulta pertanto irricevibile così come

ritiene anche il rappresentante stesso dell’attore;

· che alla luce di

quanto precede si prescinde dal caricare tassa di giustizia e spese a parte

attrice cui gli atti vengono immediatamente retrocessi per, eventualmente,

introdurre l’atto alla competente autorità giudiziaria civile.

· che le

medesime argomentazioni debbono valere nel caso concreto. CO 1 è assicuratrice

che copre il rischio malattia inabilitante la capacità lavorativa, con un

termine d’attesa, per il personale della RI 1. Il contratto è entrato in vigore

il 1 settembre 2012, la polizza data del 3 agosto 2012 (doc. A). La malattia subentrata

il 13 settembre 2012 del signor PI 1 è stata notificata il 25 settembre 2012 da

parte del datore di lavoro all’assicuratore (doc. B). Il dott. __________ ha

attestato lo stato di malattia del direttore generale PI 1 (doc. C). Il 31

ottobre 2012 CO 1 ha chiesto il completamento degli atti alla RI 1, ha fatto

allestire un Rapporto dell’ispettore sinistri a seguito della visita al

paziente del 27 novembre 2012 ed ha convocato il signor PI 1 per una visita di

controllo fissata l’11 dicembre 2012 presso il dr. __________. L’11 gennaio

2013.

CO 1 ha comunicato alla RI 1 che, secondo sua valutazione, non

sussistevano gli estremi per il versamento di indennità per perdita di guadagno

in assenza di malattia invalidante (doc. L). Il referto del dott. __________

non risulta essere stato trasmesso al datore di lavoro (doc. M e N);

· che, a non

averne dubbio, in discussione è qui una indennità per perdita di guadagno in

conseguenza a malattia del direttore signor PI 1;

· che in

discussione vi sono indennità per perdita di guadagno che dovrebbero essere

erogate da CO 1 che non è assicuratore malattie autorizzato ai sensi della LAMal.

In effetti nel sito della salute pubblica dell’amministrazione federale che

elenca gli assicuratori autorizzati secondo LAMal CO 1 non è contemplata;

· che, a seguito

di ciò, non può essere riconosciuta una competenza del Tribunale cantonale

delle Assicurazioni a giudicare sulle richieste formulate dal PI 1 e dal suo

datore di lavoro RI 1. Competenza va invece ammessa per le autorità giudiziarie

civili cui gli attori, se lo riterranno, vorranno rivolgersi;

· che la

petizione ricordata in entrata va conseguentemente dichiarata irricevibile e

gli atti retrocessi agli attori;

· che, a norma

dell'art. 49 cpv. 2 LSA copia del presente giudizio deve essere trasmesso

all'autorità di sorveglianza. S'impone perciò di notificare a detta autorità anche

copia del presente giudizio in forma elettronica e senza il nominativo degli

attori;

· che il valore

della petizione corrisponde alla pretesa dell'80% della somma di CHF 25'000.--

per il periodo corrente tra il 13 settembre 2012 ed il 17 febbraio 2013 (dedotti

30.

giorni di attesa).

L'importo

di CHF 30'000.-- per potere inoltrare un ricorso in materia civile al Tribunale

federale in funzione del valore litigioso è raggiunto (art. 74 cpv. 1 litt. b

LTF);

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. La

petizione 11/12 febbraio 2013 formulata da RI 1 e da PI 1, RI 1, contro CO 1, è

irricevibile per incompetenza del tribunale adito.

2. Non

si prelevano tasse e spese e non si attribuiscono ripetibili in questa sede.

3. Gli

atti vengono retrocessi immediatamente alla parte attrice in uno con il

presente decreto.

4. Comunicazione

alle parti ed alla FINMA, Berna.

Contro il presente

giudizio è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione.

L'atto di ricorso, in

3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella

impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o

del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata

e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Nelle cause di

carattere pecuniario il ricorso è ammissibile soltanto se il valore litigioso

ammonta almeno a:

a. Fr. 15'000.- nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di

locazione;

b. Fr.

30'000.- in tutti gli altri

casi.

Quando il valore

litigioso non raggiunge l’importo determinante secondo il punto precedente, il

ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale.

5. Qualora

non sia ammissibile il ricorso in materia civile, contro la presente decisione

è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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