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36.2013.14

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22 aprile 2014Italiano79 min

Source ti.ch

Fatti

I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U

329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V

31; RAMI 1993 pag. 95).

Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in

sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA

I 462/05 del 25 aprile 2007).

Per quel che concerne il Servizio di

Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità, l'Alta Corte nella DTF

132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di

rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione

conferiti dall'art. 44

LPGA (consid. 6 e 7).

In merito al valore

probatorio delle perizie amministrative dei servizi medici di accertamento

(SAM), sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo e della parità

delle armi, in una sentenza pubblicata in DTF 136 V 376 il Tribunale

Federale ha specificato che la qualità formale di parte dell'organo

esecutivo dell'assicurazione per l'invalidità nella procedura giudiziaria, rispettivamente

la sua legittimazione a presentare ricorso in materia di diritto pubblico, non

consentono di considerare come atti di parte le prove assunte dall'amministrazione

nella precedente fase non contenziosa.

Nella sentenza di principio 9C_243/2010

del 28 giugno 2011 pubblicata in DTF 137 V 210, il Tribunale federale ha preso

posizione sulle critiche della giurisprudenza federale relativa al valore

probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico (SAM; art. 72 bis

cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla Costituzione,

formulate soprattutto nel parere del Prof. Dr. iur. Jörg Paul

Müller e del Dr. iur. Johannes Reich dell'11 febbraio 2010.

L'Alta Corte è arrivata alla

conclusione che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una

decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM

nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure

giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea

(consid. 2.1-2.3).

D'altra parte il Tribunale federale ha

riconosciuto che attraverso tali perizie vengono messe in pericolo in modo

latente le garanzie procedurali, visto il potenziale di ricavi dell'attività

dei SAM nei confronti dell'assicurazione invalidità e con ciò anche della loro

dipendenza economica (consid. 2.4). La nostra Massima Istanza ha perciò

ritenuto necessario adottare dei correttivi a livello amministrativo ed a livello

dell'autorità giudiziaria di prima istanza.

Occorre ancora evidenziare che l'allora

TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni

espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità,

sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR

non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In

quell'occasione l'Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

" (…)

3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise

émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence

a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et

de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le

SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion

entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire

de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.

La

valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt

s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf.

consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR

ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif

que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du

déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu

de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre

à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de

tel." (…)

Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale

esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce

del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,

in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile

2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht,

Zurigo 1997, pag. 230).

L'Alta Corte, nella sentenza 9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 -concetto

ribadito ancora nella STF 9C_721/2012 del 24 ottobre 2012 in un caso ticinese -, per quanto riguarda le divergenze d'opinioni tra medici curanti e periti

interpellati dall'amministrazione o dal giudice, ha precisato quanto segue:

" (…)

On

ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre experts et médecins traitants,

il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle

expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit

bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351

consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A

cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence

entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4

p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I

514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée

par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du

seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire.

Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments

objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui

sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de

l'expert." (…).

Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori,

il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed

indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un

altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile

2007).

Tali criteri di

valutazione debbono guidare il Tribunale Cantonale delle Assicurazioni anche

nelle fattispecie rette dalla LCA, come quella in discussione.

9. Dai

suesposti atti medici risulta dunque che fino al 3 dicembre 2012 l'attore era completamente inabile al lavoro e che l'assicuratore convenuto ha poi prorogato

questo termine fino al 19 dicembre seguente.

La questione è quindi

quella di sapere se dal 20 dicembre 2012 in poi l'interessato debba essere giudicato abile al lavoro come ritenuto dall'assicuratore malattia oppure inabile

al lavoro come sostenuto dall'attore.

Il Tribunale, alla luce dei certificati

prodotti dalle parti e della perizia pluridisciplinare fatta esperire

dall'Ufficio AI, ritiene che l'attore sia totalmente inabile al lavoro di muratore/macchinista,

traxista ed autista anche dopo il 19 dicembre 2012.

Lasciati da parte i certificati mensili

del medico curante dottor __________, che nemmeno specificano la patologia di

cui sarebbe (stato) affetto l'attore né il grado di incapacità lavorativa, ma

si limitano ad indicare che quest'ultimo necessitava di trenta giorni, il TCA

ritiene in primo luogo che il parere del dr. med. __________ sia invece

illuminante sullo stato di salute dell'assicurato.

Infatti, lo specialista in medicina

interna ha esposto un chiaro quadro dello stato di salute dell'assicurato, ricordando

in primo luogo che sin dal 1987 sono state riscontrate all'interessato un'infezione

da HIV e poi da epatite B e C, che hanno avuto ripercussioni sul fegato.

Inoltre, dal 2010 l'assicurato soffre di ipertensione arteriosa e di ipertrofia

ventricolare sinistra, come pure di cervicalgia e lombalgia cronificizzate. La

radiografia della colonna cervicale, dorsale e lombosacrale ha in effetti

documentato la presenza di discopatie a livello C5/C6, spondilosi osteofitosica

C6 e C5, oltre ad un'importante discopatia L5/S1 con sclerosi dei piatti

somatici contrapposti, degenerazione vacuolare del nucleo polposo, artrosi interapofisaria

distale. La TAC lombosacrale eseguita nel 2012 mostrava a livello di L5/S1 un

disco nettamente assottigliato per severo processo degenerativo, a livello di

L3/L4 una discopatia con parziale impegno intraforaminale sinistra ed a livello

di L4/L5 una discopatia con Bulging disco mediano-paramediano intraforaminale

sinistro determinante impronta a livello dell'emergenza radicolare omolaterale

e compressione sul sacco durale.

Queste costatazioni oggettive hanno

portato l'attore a lamentare, negli ultimi due anni, dei disturbi quali

lombalgia cronica, gonalgia sinistra, precordialgie, astenia, affaticabilità e

ridotta tolleranza allo sforzo.

Il TCA rileva che anche il neurologo

che ha visitato l'attore nel novembre 2012 su mandato dell'assicuratore

malattia ha in sostanza riscontrato le medesime patologie, giungendo però ad

una conclusione un po' diversa.

A questo proposito, va osservato che il

dr. med. __________ si è (giustamente) pronunciato sullo stato di salute e sulla

capacità lavorativa dell'assicurato unicamente dal punto di vista neurologico

(doc. H).

Infatti, egli ha riferito che le

infezioni conosciute dal 1987 non facevano sospettare una patologia neurologica

soggiacente a loro associata. Anche per i disturbi lombovertebrali non sono stati

trovati deficit neurologici di tipo radicolare, sebbene la TAC lombare

mostrasse un'importante discopatia con alterazioni degenerative a livello L5/S1

e una netta stenosi del forame di coniugazione a questo livello a sinistra, ma

che fino a quel momento non aveva causato associati deficit. L'esame clinico

esperito non ha neppure dato una risposta alla sensazione generale di affaticamento

e di debolezza lamentata dall'interessato, non avendo rilevato reperti

oggettivi. Per questi motivi, egli ha evidenziato che la sintomatologia del

paziente era aspecifica e probabilmente di origine multifattoriale, ma dal

punto di vista strettamente neurologico ha concluso che non v'erano reperti determinanti

un'incapacità lavorativa, stante anche l'esercizio di una attività lavorativa

fino a due mesi prima.

Tuttavia, onde dare una spiegazione ai

dolori ed agli impedimenti fisici lamentati dall'assicurato, il neurologo si è

comunque pronunciato sulle possibili cause della stanchezza cronica reclamata

dall'attore, affermando che l'ipotisi - formulata da altri esperti - secondo

cui tale stato fosse riferito all'infetto da HIV era sicuramente plausibile.

L'esperto ha però anche rilevato che v'erano altre problematiche specialistiche,

che non avevano nulla a che fare con le sue competenze strettamente

neurologiche, ma che andavano indagate, quali la problematica reumatologica

riferibile alla sindrome lombovertebrale e la gonalgia a sinistra, la problematica

legata all'infetto da HIV e la cardiopatia ischemica.

Questo Tribunale osserva che malgrado

queste indicazioni finali, peraltro pronunciate dal suo medico fiduciario,

l'assicuratore convenuto non ha tuttavia proceduto a dare seguito ai necessari

accertamenti medici suggeriti dallo specialista. Men che meno si è preoccupato

di attuarli il medico di fiducia che per primo ha visitato l'attore (dr. med. __________),

che nel suo parere del 13 dicembre 2012 (doc. I) si è sostanzialmente limitato a

riassumere gli atti medici a sua disposizione e, nel merito, a riprendere le

valutazioni del neurologo dottor __________, ignorando, però, la parte in cui l'esperto

ha suggerito di indagare gli altri ambiti medici che esulavano dalla neurologia,

peraltro ben specificati.

Il medico generalista, dal suo esame

obiettivo, ha concluso che non v'erano patologie oggettivabili, ossia che non sono

emersi deficit neurologici di rilievo per quanto attiene la sindrome lombovertebrale

cronica, anche se la TAC lombare ha mostrato importanti discopatie con

alterazioni degenerative a livello di L5/S1 e una netta stenosi del forame di

coniugazione a questo livello a sinistra.

Riguardo all'esito di questo esame

oggettivo, va qui evidenziato che la citata valutazione del medico generalista riprende

tale e quale l'opinione del neurologo e nulla aggiunge alla stessa "di

suo", se non che i valori pressori sono apparsi del tutto normali e che le

indagini cardiologiche non hanno evidenziato nulla di rilievo.

La stessa conclusione va tratta in

merito alla questione dell'affaticamento e della debolezza lamentati

dall'interessato, così pure per i capogiri mal sistematizzati.

Infine, non rilevando alcun impedimento

a continuare ad esercitare un'attività lucrativa sebbene l'assicurato fosse

portatore di un'infezione da immunodeficienza acquisita associata ad una

epatopatia cronica, a una cardiopatia ipertensiva e ad una sindrome lombovertebrale

cronica senza deficit neurologici, riconosciute dallo stesso, il dr. med. __________

non ha posto alcuna diagnosi nel suo referto.

Da ultimo, va osservato che anche il medico

generalista, come il dr. med. __________, ha però riconosciuto che l'assunzione

di medicamenti antiretrovirali per quindici anni possa avere portato allo stato

di stanchezza cronica, di spossatezza e di affaticamento dell'attore.

Quanto al parere del dottor __________,

che ha visitato l'interessato il 13 dicembre 2012, esso si sofferma sullo

status dell'assicurato per quanto concerne l'infezione da HIV, da epatite B e

C, come pure sull'esame clinico personale effettuato sul paziente, sicuramente

più dettagliato e completo di quello eseguito dal collega dottor __________, il

quale si è limitato a rilevare l'altezza, il peso, la pressione arteriosa e la

frequenza cardiaca. Infatti, il medico internista ha riscontrato una

lipodistrofia, ha esaminato il fegato, il rachide lombare ed il ginocchio sinistro

e ha posto una diagnosi che portava sulle patologie concomitanti e cronicizzate

rilevate, la cui evoluzione, anche a medio-lungo termine, non sarebbe stata

favorevole.

I disturbi evidenziati (infezione HIV e

HCV, epatopatia cronica con marcata fibrosi e cirrosi, astenia, lombalgia cronica)

hanno portato l'attore ad una marcata ridotta tolleranza allo sforzo e quindi

all'impossibilità di svolgere l'attività di muratore.

Dai certificati esposti emerge che la

divergenza fra le valutazioni dei medici interpellati dall'assicuratore

malattia e dei medici curanti risiede nel grado di capacità lavorativa dell'attore

nell'attività precedente. I primi l'hanno

fissata al 100%, i secondi nello 0%.

Quanto alla capacità lavorativa residua

in altre attività più leggere, confacenti allo stato di salute

dell'assicurato, nessuno dei medici intervenuti l'ha definita

espressamente, sebbene per i medici di fiducia di parte convenuta sia

sottointeso che se l'interessato va ritenuto abile al 100% nell'attività

(pesante) di muratore, allora lo sarà sicuramente anche per un'attività più

leggera.

Al fine di fare luce sul reale stato di

salute dell'attore l'Ufficio AI, al quale l'interessato, nell'ottobre 2012, ha chiesto delle prestazioni di invalidità, ha disposto un accertamento pluridisciplinare che

il __________ ha realizzato nel quarto trimestre del 2013.

Come detto, cinque specialisti hanno

visitato personalmente l'assicurato e si sono pronunciati sulle sue condizioni

di salute, ponendo la diagnosi e pronunciandosi sia sul grado di capacità lavorativa

nell'attività da ultimo svolta, sia in altre più adeguate al suo stato di

salute.

D'avviso del TCA, questi referti

peritali sono chiari, dettagliati e completi, avendo preso in considerazione

tutti i precedenti pareri medici e l'esito degli esami a cui l'interessato è

stato sottoposto, siano essi di laboratorio e radiologici.

La valutazione globale medico-teorica

della capacità lavorativa (residua) dell'attore è stata attentamente valutata

di concerto fra i cinque specialisti che sono intervenuti.

A prima vista, ed è ciò che ha concluso

il medico fiduciario dell'assicuratore malattia (doc. GG), sembrerebbe vi sia

una discrepanza fra le singole valutazioni mediche e la conclusione tratta dal

perito del __________.

In realtà, però, ogni singola

valutazione sul grado di capacità lavorativa dell'assicurato nella precedente

rispettivamente in altre attività più adatte al suo stato di salute è stata

discussa all'interno del gremio di esperti (doc. FF1 pag. 23). Tutto ben

considerato, essi sono giunti alla conclusione che, complessivamente, dall'attore

non era più esigibile l'esercizio dell'attività di muratore-macchinista svolta

fino al 20 settembre 2012, siccome attività troppo pesante che richiede sforzi

fisici, resistenza e lavori inergonomici sull'arco della giornata lavorativa da

una persona che, a causa della cirrosi epatica conclamata, subisce un'importante

diminuzione della riserva energetica per il corpo. Anche la presenza della malattia

retrovirale HIV gli diminuisce la capacità lavorativa con l'aumentata affaticabilità,

l'astenia ed i disturbi di attenzione e di concentrazione, che escludono la

continuazione dello svolgimento dell'attività esercitata in precedenza, sia per

la sua sicurezza personale sia per quella degli altri, in particolare

nell'esecuzione dell'attività di autista o di mansioni in equilibrio in

altezza.

D'altronde, gli stessi medici fiduciari

(generalista e neurologo) avevano ritenuto possibili degli esiti di spossatezza

e di affaticabilità da parte dell'assicurato a causa della malattia retrovirale

HIV e del lungo trattamento farmacologico da oltre 15 anni, senza però

quantificarne l'incidenza sulla capacità lavorativa.

A ciò ci hanno pensato gli esperti

interpellati dall'UAI, in particolare l'epatologo e l'infettivologa.

Il primo, dr. med. __________, ha

giudicato l'assicurato inabile al lavoro in misura del 70-80% rispettivamente

abile al 20-30% in attività non fisiche, per esempio per un lavoro senza sforzi

fisici come un lavoro manuale all'interno, in un ambiente caldo, da seduto.

La seconda, dottoressa __________, ha

attribuito alla malattia HIV ed alle sue terapie la lipodistrofia e parte dei

disturbi di astenia, affaticabilità e probabilmente anche delle difficoltà di

attenzione e di concentrazione, giudicandolo incapace al lavoro al 30%.

Per contro, in attività pesanti ed

impegnative come quella di muratore-macchinista, a suo dire l'assicurato non è

più in grado di lavorare. In attività meno pesanti ed impegnative non solo sul

piano fisico, ma anche per quanto concerne l'attenzione, l'attore potrebbe

invece raggiungere una capacità lavorativa del 50%.

Lo psichiatra ed il cardiologo non

hanno invece riscontrato delle patologie tali da motivare delle incapacità

lavorative, sebbene il dr. med. __________ abbia evidenziato come i malesseri

recidivanti lamentati dall'assicurato costituiscano un fattore limitante per lo

svolgimento di professioni a rischio quali quella di autista o di porsi in

condizioni di pericolo per l'altezza e l'equilibrio.

Quanto alla perizia reumatologica, i

cui risultati sono stati sposati dal medico fiduciario interpellato

dall'assicuratore malattia, il dr. med. __________ ha auspicato un

ricondizionamento del corsetto muscolare addominale e lombare volto ad

aumentare la resistenza agli sforzi fisici e quindi ad un miglioramento della

qualità di vita dell'assicurato, ma non necessariamente un aumento della sua

capacità funzionale e di carico. Lo specialista ha giudicato l'attore abile

come manovale sull'arco di una normale giornata lavorativa, ma tenendo conto di

una diminuzione del rendimento del 40%, mentre in attività adeguate alle sue

condizioni di salute la capacità dell'assicurato è totale.

Come detto, questi gradi di

(in)capacità non devono essere presi singolarmente, bensì valutati nel loro

insieme, ciò che hanno fatto i periti intervenuti ai quali, secondo questo

Tribunale, ci si può con tranquillità riferire per la determinazione della

capacità lavorativa dell'attore nell'attività da ultimo esercitata

rispettivamente in altre attività più adatte al suo stato di salute.

D'altronde, essi sono tutti specialisti del ramo e quindi (più) cogniti in

materia, mentre il medico a cui in più occasioni si è rivolto l'assicuratore

convenuto è un medico generalista.

Nonostante la perizia pluridisciplinare

richiamata dal TCA sia stata sottoposta all'assicuratore per osservazioni, quest'ultimo

non ha ritenuto di porle in discussione chiedendo una nuova valutazione specialistica,

ma si è affidato ad un medico generalista.

Infatti, le valutazioni della

psichiatra, del cardiologo, dell'infettivologa, dell'epatologo e del

reumatologo non sono state smentite da certificazione specialistica di senso

contrario, ma solo contestate con allegazioni non specialistiche da CV 1non

avente conoscenze approfondite sulle specifiche patologie emerse.

Parte convenuta cerca così di fondare la

sua tesi sulla base di dichiarazioni di parte non specialistiche (dal profilo

della disciplina medica in esame), che avrebbero dovuto imporre

di chiedere una ulteriore valutazione specialistica ad altri esperti (STF

9C_18/2010 del 7 ottobre 2010, consid. 5.3.1), visto che l'assicuratore

malattia stesso non era d'accordo con le conclusioni del __________.

Infatti, il dr. med. __________, richiesto

da CV 1 di esprimersi da ultimo sulle perizie e sui referti dei medici curanti,

è specialista FMH per la medicina generale. Le sue valutazioni di medico non

specialista per gli aspetti in discussione non hanno pieno valore probatorio (STF 9C_18/2010 del 7 ottobre 2010, consid. 5.3.2; STF 9C_53/2009 del 29

maggio 2009, consid. 4.2 e i riferimenti; STCA 36.2012.70 del 24 aprile 2013; STCA

36.2011.48 del 18 maggio 2012). Dette valutazioni sono in contrasto non

solo con la perizia dell'11 dicembre 2013 del __________, ma anche con i pareri

dei curanti __________ dell'attore, specialisti in materia (docc. FF9-FF20) e

con il neurologo interpellato dall'assicuratore malattia stesso.

Considerandi

L'assicuratore convenuto avrebbe dovuto

semplicemente sottoporre tutta la documentazione medica a dei medici con specializzazione

pari a quella degli esperti dell'Ufficio AI e non ad un suo collaboratore (esterno),

con il diploma di medico e la specializzazione FMH in medicina generale. La

giurisprudenza citata è infatti chiara al riguardo (STCA 36.2012.70 del 24

aprile 2013).

Anche a prescindere dalle qualifiche

mediche, l'opinione espressa dal dr. med. __________ non è in grado di

contrastare né i referti peritali né tanto meno i pareri dei medici curanti

che, essi pure, forniscono comunque il quadro della situazione dell'attore e,

soprattutto, sono stati allestiti da specialisti in materia. Il medico

fiduciario collaboratore dell'assicuratore non ha condiviso l'esito della

perizia pluridisciplinare, senza tuttavia fornire per le sue conclusioni un

valido sostrato, se non considerazioni teoriche ed aleatorie (STCA 36.2012.70

del 24 aprile 2013), come l'apparente discrepanza rilevata fra le conclusioni

del __________ sulla capacità lavorativa dell'attore nell'attività precedente

(nulla) e quella residua in altre attività (25%).

10.

Richiamata

la suesposta giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici

ed attentamente esaminata la documentazione medica presente all'inserto e sopra

esposta, questo Tribunale non può confermare l'operato dell'assicuratore

malattia convenuto.

Infatti, l'attore presenta una serie di

problematiche di salute che perdurano al di là del 19 dicembre 2012 e che gli

continuano a cagionare un'inabilità lavorativa secondo i gradi attestati dai

periti del __________.

Valutati quindi tutti i referti medici

agli atti, la scrivente Corte ritiene che le recenti constatazioni

oggettive formulate dagli specialisti dell'UAI siano (più) complete,

convincenti ed esaurienti. Questo Tribunale ritiene di potersi pertanto

attenere e fare affidamento alle conclusioni che i periti hanno tratto. Esse

sono infatti ben motivate e sono sostenute da un attento esame personale dello

stato di salute dell'interessato.

Stanti le condizioni di salute

dell'attore così esposte, peraltro (in parte) riscontrate anche dai medici

fiduciari intervenuti, d'avviso del Tribunale si deve concludere che,

effettivamente, l'attività di muratore-macchinista non sia più esercitabile, siccome

troppo pesante dal profilo fisico per l'interessato.

Quanto alla capacità lavorativa residua

medico-teorica globale in altre attività più leggere, confacenti

al suo stato di salute, va ritenuta la valutazione del perito del __________,

che l'ha stabilita nel 25% a decorrere dal 20 settembre 2012.

11.

Riconosciuto

il valore invalidante delle affezioni di cui soffre l'attore, resta

ora da determinare se egli ha diritto di continuare a percepire indennità

giornaliere per malattia anche dopo il 19 dicembre 2012, tenuto conto

della sua capacità residua del 25%.

Infatti, anche nell'ambito

dell'assicurazione d'indennità giornaliera sottoposta alla LCA, l'obbligo

dell'assicurato di mettere a frutto la sua residua capacità lavorativa in altri

ambiti lavorativi discende dall'art. 61 LCA. Pertanto, in applicazione del

principio secondo cui l'assicurato deve fare tutto quanto da lui esigibile per

ridurre lo scapito economico derivante dal danno alla salute, questi deve

sfruttare la sua residua capacità lavorativa in attività diverse da quella

esercitata al momento del verificarsi del danno alla salute (STF 8C_709/2008

del 3 aprile 2009). In caso d'incapacità lavorativa durevole nell'ambito

dell'attività abituale, come nel caso di specie, in ossequio all'obbligo di

ridurre il danno, l'assicurato è tenuto a cambiare professione (DTF 114 V 283).

Per quanto concerne la determinazione

del termine che può essere assegnato all'assicurato per procedere al

cambiamento di professione, accertata la piena capacità lavorativa in attività

confacenti al suo stato di salute, nell'ambito delle assicurazioni sociali

l'allora Tribunale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale

federale) ha più volte ritenuto adeguati periodi d'adattamento varianti dai 3

ai 5 mesi dall'intimazione dell'assicuratore per la ricerca di un nuovo impiego

(sentenza K 64/05 del 29 giugno 2006, consid. 4.1; DTF 114 V 289 consid. 5b;

DTF 111 V 239 consid. 2a con riferimenti; RAMI 2000 pag. 123 consid. 3a; RAMI

1987.

pag. 108; RAMI 1994 pag. 113 segg.).

In questo contesto, è opportuno

rammentare che l'assicurato che, incapace nella precedente attività, non mette

a frutto la sua residua capacità lavorativa in un'altra professione, viene

giudicato secondo l'attività professionale che avrebbe potuto esercitare con

uno sforzo di buona volontà, ritenuto che l'assenza di quest'ultima non è

scusabile se non derivante da malattia (DTF 114 V 283 consid. 1d; 111 V 239 consid.

2a; 101 V 145; RAMI 1987 pag. 106 consid. 2).

Il Tribunale federale ha

applicato la medesima giurisprudenza alle assicurazioni complementari contro le

malattie rette dal diritto privato (sentenza 5C.74/2002 del 7 maggio 2002). In quel caso, l'Alta Corte ha ad esempio ritenuto ammissibile assegnare un termine di

3-5 mesi per il riadattamento professionale.

In concreto

l'assicuratore non ha concesso all'interessato un termine per cambiare

professione, visto che, dopo tre mesi di inabilità totale per la quale ha

versato le indennità dovute (dal 20 settembre al 19 dicembre 2012), l'ha ritenuto

sempre abile al 100% nell'attività esercitata rispettivamente al 50% dopo che

il suo medico fiduciario ha preso atto della perizia pluridisciplinare del __________.

Visto l'esito della

petizione, questa questione, peraltro non sollevata dall'attore, non va esaminata

oltre.

Dalla persona assicurata

possono tuttavia essere pretesi unicamente provvedimenti esigibili che tengano

conto delle circostanze oggettive e soggettive del caso concreto, quali la sua

capacità lavorativa residua, le ulteriori circostanze personali, l'età, la situazione

professionale, i legami presso il luogo di domicilio, il mercato del lavoro

equilibrato e la presumibile durata dell'attività lavorativa (DTF 113 V 22

consid. 4a pag. 28; cfr. pure VSI 2001 pag. 279 consid. 5a/aa e 5a/bb).

Occorre anche ricordare

che il concetto d'invalidità è riferito ad un mercato del lavoro equilibrato,

nozione quest'ultima teorica ed astratta implicante da una parte un certo

equilibrio tra offerta e domanda di manodopera e, dall'altra, un mercato del

lavoro strutturato in modo tale da offrire una gamma di posti di lavoro diversificati.

Secondo questi criteri si dovrà di caso in caso stabilire se l'invalido possa

mettere a profitto le sue residue capacità di guadagno e conseguire un reddito

tale da escludere il diritto a rendita. In particolare, l'esistenza di una simile

opportunità dovrà essere negata qualora le attività esigibili dall'interessato

lo siano in una forma talmente ristretta da non rientrare più nell'offerta lavorativa

generale o siano reperibili solo in misura molto ridotta cosicché le

possibilità occupazionali appaiono sin dall'inizio escluse o perlomeno non

realistiche (DTF 110 V 273 consid. 4b pag. 276; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b e

1989.

pag. 331 consid. 4a; Plädoyer 1995 no. 1 pag. 67 consid. 5c).

Per determinare il

reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla

salute (reddito da valido), occorre stabilire quanto la stessa, nel momento determinante

(corrispon-dente all'inizio dell'eventuale diritto alla rendita),

guadagnerebbe, secondo il grado di verosimiglianza preponderante, quale persona

sana (DTF 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224 con riferimento). Tale reddito deve essere

determinato il più concretamente possibile. Di regola ci si fonderà sull'ultimo

reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se

del caso adeguato al rincaro e all'evoluzione reale dei salari (cfr. ancora DTF

129.

V 222 consid. 4.3.1 pag. 224), o comunque sul salario che potrebbe essere

conseguito in un posto di lavoro identico nella stessa azienda o in un'azienda

simile. Nel caso in cui non fosse possibile quantificare in maniera attendibile

il reddito ipotetico che l'assicurato avrebbe potuto conseguire senza l'invalidità,

si farà riferimento a valori empirici o statistici (VSI 1999 pag. 248 consid.

3b). Per il resto, occorre tenere conto del principio secondo cui - in assenza

di indizi concreti che impongano una diversa valutazione - la persona

assicurata avrebbe di regola, e conformemente all'esperienza generale,

continuato l'attività precedentemente svolta senza invalidità (RAMI 2000 U 400

pag. 381 consid. 2a). In tale contesto la normale evoluzione professionale va

senz'altro considerata. Tuttavia gli indizi che l'assicurato avrebbe intrapreso

una carriera e percepito un salario più elevato devono essere concreti (DTF 96

V 29 pag. 30; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b). La mera dichiarazione d'intenti

non è pertanto sufficiente; necessario è infatti che tale intenzione sia

suffragata da passi concreti, quale ad esempio la partecipazione a corsi, ecc.

(VSI 2002 pag. 161 consid. 3b [I 357/01] e dottrina citata).

Un salario di punta può essere ammesso

solo se vi sono circostanze particolari che lo giustificano (RCC 1980 pag. 560

pag. 560 con riferimenti). I salari medi pagati nel settore hanno in ogni caso

la precedenza sui salari fissati in base a contratti collettivi di lavoro (RCC

1986.

pag. 434 consid. 3b).

Siccome di norma una simile valutazione

professionale parte dal presupposto che, senza il danno alla salute,

l'assicurato avrebbe continuato ad esercitare la precedente attività lucrativa,

devono essere considerati eventuali adeguamenti ed aumenti salariali (RAMI 1993

U 168 pag. 100 consid. 3b, ZAK 1990 pag. 519 consid. 3c).

Si tratta quindi ora di esaminare dal

profilo economico le conseguenze del danno alla salute subìto dall'assicurato.

12.

Accertata

quindi dagli specialisti del __________ una capacità lavorativa residua del 25%

dal 20 settembre 2012 in attività lucrativa adeguata rispettosa dei limiti

funzionali, l'Ufficio AI ha utilizzato, per la determinazione del grado

d'invalidità, il consueto metodo ordinario mettendo a confronto il reddito che

l'assicurato avrebbe conseguito senza il danno alla salute nella professione

precedente (reddito da valido) con quello risultante da un'attività leggera non

qualificata desunto dai salari statistici (reddito da invalido) e, riducendo

quest'ultimo dato dell'8% e del 13% per motivi personali, ha ottenuto un grado

d'invalidità dell'81%. Con il progetto di assegnazione di rendita del 19 marzo

2014.

(doc. XXXVIbis) l'UAI ha quindi attribuito all'assicurato una rendita intera

di invalidità dal 1° settembre 2013, ossia dopo un anno dall'insorgenza

dell'incapacità al lavoro (art. 28 LAI).

13.

Riguardo

al reddito da valido, dall'annuncio di malattia emerge che il

salario orario versato dalla ditta __________ all'attore nel 2012 era di

Fr. 28,61 per 44 ore di lavoro settimanali. Riportato su 52 settimane, si

ottiene un salario annuo di Fr. 65'460.-, dato che corrisponde all'importo

ritenuto dall'Ufficio AI nel suo progetto di decisione.

14.

Per

quanto concerne il reddito da invalido, la giurisprudenza

federale si fonda sui criteri fissati nella sentenza pubblicata in DTF 126 V

75, che al considerando 3b/aa

ha stabilito che ai fini della fissazione del reddito da invalido

è determinante la situazione professionale

concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in

maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito

derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un

salario sociale ("Soziallohn").

Qualora difettino

indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza,

essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali ufficiali, edite dall'Ufficio federale di statistica, che

si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di

lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485

consid. 3b).

Inoltre, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati

che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti,

età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di

occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità

residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere

il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione

percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al

riguardo, come una deduzione massima del 25% del salario statistico permettesse

di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito

del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato,

nella medesima sentenza che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale,

la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente

motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo

apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80

consid. 5b/cc).

Al fine di non

discriminare gli assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i salari sono

notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale, visto che il reddito da

non invalido è quello che verrebbe effettivamente percepito dagli assicurati

nel nostro Cantone senza il danno alla salute, da alcuni anni questo Tribunale aveva

deciso che nell'applicazione dei dati statistici per determinare il reddito da

invalido - se necessaria la sua determinazione teorica - occorreva utilizzare

la tabella che rifletteva i salari versati nella nostra regione (TA 13).

L'Alta Corte ha però stabilito che sono

esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i

dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell'inchiesta

sulla struttura dei salari edita dall'Ufficio federale di statistica e non i

valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione

alle grandi regioni (SVR 2007 UV Nr. 17, STFA I 222/04 del 5 settembre 2006).

Con sentenza del 7 aprile 2008

(32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza federale U 8/07 del 20

febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito

in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale

in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella

medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art. cit., in RtiD II-2006

pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

Questo tema è stato di definitivamente

risolto dalla nostra Massima Istanza, la quale nella sentenza 8C_44/2009 del 3

giugno 2009 ha ricordato che:

" 3.3 In una recente sentenza 8C_652/2008 dell'8 maggio 2009,

non ancora pubblicata nella Raccolta ufficiale, il Tribunale federale, precisando

la propria giurisprudenza, ha stabilito che quando il reddito effettivamente

conseguito differisce di almeno il 5% rispetto al salario statistico riconosciuto

nel corrispondente settore economico, esso deve essere considerato considerevolmente

inferiore alla media nel senso della DTF 134 V 322 e può - in caso di

adempimento degli altri presupposti - giustificare un parallelismo dei redditi

di raffronto (consid. 6.1.2). A questo parallelismo si procederà però soltanto

limitatamente alla parte percentuale eccedente la soglia determinante del 5%

(consid. 6.1.3). Questa Corte ha nella stessa sentenza confermato che i fattori

estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il parallelismo

non possono essere presi in considerazione una seconda volta nell'ambito della

deduzione per circostanze personali e professionali." (…).

15.

In

ossequio alla più recente giurisprudenza federale, occorre, in assenza di dati

salariali concreti, basarsi sui dati statistici nazionali. Dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari 2010, ultima edizione disponibile (cfr., a quest'ultimo proposito, DTF 128

V 174 = RAMI 2002 U 467 pag. 511 segg.), edita dall'Ufficio federale di

statistica, più precisamente dalla

citata tabella TA1, si osserva che il salario lordo mediamente percepito in

quell'anno dagli uomini per un'attività leggera e

ripetitiva (ossia il livello 4 di qualificazione) di 40 ore settimanali nel settore

privato (circa la rilevanza delle condizioni salariali nel settore

privato, cfr. RAMI 2001 U 439 pag. 347 segg. e SVR 2002 UV 15 pag. 47

segg.), corrisponde ad un importo

di Fr. 58'812.- (Fr. 4'901.- x 12 mesi).

Adattando all'evoluzione dei salari

nominali questo dato fino a porsi

al momento in cui l'assicurato dovrebbe ricevere delle indennità per perdita di

guadagno (DTF 126 V 81 consid. 7a; STF U 8/07 del 20 febbraio 2008; STCA

36.2008.148

del 12 dicembre 2008; STCA

del 13 febbraio 2006, 36.2005.55), per l'indicizzazione dei salari

nell'ambito dell'accertamento del reddito ipotetico da invalido si ha per gli

uomini un indice totale pari al 100 per il 2010 e al 101,7 per il 2012 (cfr.

Tabella B10.4 pubblicata in: La Vie économique, 1/2-2004, pag. 96 e Tabella

T1.1.10 Indice dei salari nominali, secondo il sesso, 2011-2012, pubblicata

dall'Ufficio federale di statistica, Indice svizzero dei salari per ramo, in: http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/it/index/themen/03/04/blank/data/02.html).

Il salario statistico svizzero adeguato

al rincaro ammonta a Fr. 59'811,80 nel 2012 (Fr. 58'812.- : 100 x

101,7), quindi a Fr. 4'984,32 al mese.

Questi dati si riferiscono, però, ad un

tempo lavorativo di 40 ore alla settimana.

Riportando così queste cifre su un

orario medio di lavoro settimanale di 41,7 ore computabili nel 2012 (cfr. per questo aspetto, STFA I 203/03

del 21 luglio 2003, consid. 4.4; cfr. anche sentenza U 8/07 del 20 febbraio

2008.

e la

tabella B9.2 pubblicata in: La Vie économique, 1/2-2014, pag. 94), il salario lordo medio ipotetico da invalido ammonta nel 2012 a Fr. 62'353,80 (Fr. 59'811,80 : 40 x 41,7), ritenuto che la

quota di tredicesima è già compresa (STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid.

3a).

L'assicurato, quale muratore-macchinista

presso la ditta __________ di __________, guadagnava da sano nel 2012 un

salario annuo di Fr. 65'460.- (cfr.

consid. 13) per un'occupazione a tempo pieno, corrispondenti ad uno stipendio

di Fr. 5'455.- al mese (Fr. 65'460.- : 12 mesi).

Tale reddito si situa sotto la

media dei salari svizzeri per un'attività equivalente svolta da un uomo

nel 2012 al 100%; essa prevede infatti un reddito mensile medio lordo di Fr.

5'602,78 per un'attività esercitata per 41,5 ore alla settimana nel

2012.

nel settore delle costruzioni, livello di esigenze 4 (Tabella TA1 2010, categoria

professionale 41-43 "Costruzioni", livello di qualifica

4.

per 40 ore di lavoro: Fr. 5'310.- [salario mensile lordo] x 12 mesi [importo

già comprensivo della tredicesima] = Fr. 63'720.-. Per l'indicizzazione dei

salari nell'ambito dell'accertamento del reddito ipotetico da invalido occorre

fondarsi sui dati statistici disponibili per i settori specifici o quantomeno

per analoghi generi di attività (STF 8C_671/2013 del 20 febbraio 2014 consid.

4.

; STF 9C_748/2009 del 16 aprile 2010 consid. 4.5 pubblicata in RtiD II-2010

pag. 194; STCA 36.2013.82 del 18 marzo 2014; STCA 32.2012.315 del 30 settembre

2013; STCA 36.2013.8/9 del 20 giugno 2013; STCA 32.2010.313 del 25 maggio

2011). Per l'attività nelle costruzioni (ramo F), uomini, si ha un indice pari

al 100 per il 2010 e al 101,7 per il 2012 (cfr Tabella B10.4 pubblicata in: La

Vie économique, 3-2014, pag. 90 e Tabella T1.1.10 Indice dei salari nominali,

secondo il sesso, 2011-2012, pubblicata dall'Ufficio federale di statistica,

Indice svizzero dei salari per ramo: http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/it/index/themen/03/04/blank/data/02.html).

Di conseguenza, il salario medio

svizzero debitamente adeguato al rincaro da utilizzare per il calcolo

riguardante il gap salariale ammonta in concreto a Fr. 64'803,24 (Fr. 63'720.-

: 100 x 101,7), importo che a sua volta va riportato su 41,5 ore/settimana

(cfr. tabella B9.2, pubblicata in: La Vie économique, 3-2014,

pag. 88) per un tempo di lavoro medio esigibile nel 2012 nello specifico

settore "F" delle costruzioni (STF 9C_748/2009 del 16 aprile 2010,

consid. 4.5; STF 8C_771/2008 del 3 giugno 2009, consid. 4.1; STCA 36.2013.82

del 18 marzo 2014; STCA 32.2012.315 del 30 settembre 2013; STCA 36.2013.8/9 del

20.

giugno 2013; STCA 32.2010.313 del 25 maggio 2011; STCA 32.2010.133 del 22 novembre

2010). Si ottiene così un importo annuo di Fr. 67'233,36 (Fr. 64'803,24 :

40.

x 41,5), ovvero un salario mensile di Fr. 5'602,78, quindi di poco superiore

al reddito da valido che l'assicurato conseguiva alle stesse condizioni nel

2012).

Più precisamente, il reddito che

l'assicurato ha percepito lavorando a tempo pieno nel 2012 come

muratore-macchinista presso il summenzionato datore di lavoro è inferiore dello

2,64% ([Fr. 67'233,36 – Fr. 65'460.-]

x 100 : Fr. 67'233,36) rispetto

a quello statistico svizzero del settore professionale.

Pertanto, posto che dall'incarto non

emergono indizi a favore del fatto che fosse intenzione dell'assicurato

accontentarsi di un guadagno (più) modesto, sono realizzati i presupposti per

ridurre il reddito statistico da invalido che egli avrebbe potuto

realizzare nel 2012 lavorando a tempo pieno in un'altra attività confacente al

suo stato di salute, in applicazione della citata giurisprudenza (STF U 8/07).

Di conseguenza, il reddito

statistico lordo da invalido relativo all'anno 2012 va ridotto dello 2,64%,

per attestarsi quindi a Fr. 60'707,66 (Fr. 62'353,80 - [Fr. 62'353,80 x 2,64 :

100]).

Secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della

particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età,

nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non

possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in

lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello

medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul

salario teorico statistico.

L'Alta Corte ha precisato, al riguardo,

come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse

di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito

del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale

procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il

giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello

degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

Con sentenza 9C_179/2013 del 26 agosto 2013, a proposito della riduzione del salario statistico tramite l'utilizzo di multipli di 5, il

Tribunale federale ha affermato:

" 5.4 Contrariamente al potere di apprezzamento del Tribunale federale,

quello dell'autorità giudiziaria di primo grado non è per contro limitato alla

violazione del diritto (compreso l'eccesso e l'abuso del potere di

apprezzamento), ma si estende ugualmente all'esame di adeguatezza della

decisione amministrativa (“Angemessenheitskontrolle”). In tale contesto l'esame

verte sulla questione di sapere se un'altra soluzione non sarebbe stata più

opportuna rispetto a quella adottata, in un caso concreto, dall'autorità nell'ambito

del proprio potere di apprezzamento e pur nel rispetto dei principi generali

del diritto. A tal proposito, il giudice delle assicurazioni sociali non può, senza

valido motivo, sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione;

deve piuttosto fondarsi su circostanze tali da fare apparire il proprio

apprezzamento come quello maggiormente appropriato (DTF 126 V 75 consid. 6 pag.

81; DTF 137 V 71 consid. 5.2 pag. 73 seg.).

5.5

La

decisione del Tribunale cantonale di distanziarsi dalla deduzione operata dall'UAI

a titolo di circostanze particolari non viola il diritto federale né configura

altrimenti un abuso o un eccesso nell'esercizio del potere di apprezzamento

poiché poggia su un valido motivo. Come fanno giustamente notare i giudici di

prime cure, nella sua prassi il Tribunale federale applica infatti abitualmente

a questo genere di deduzioni dei multipli di 5 quando non si limita semplicemente

ad avallare – a causa dell'ininfluenza del calcolo per l'esito della

valutazione – il giudizio dell'istanza precedente. L'applicazione di tassi più

frazionati si rivelerebbe invece problematica poiché siffatte riduzioni

sarebbero difficilmente concretizzabili e quindi anche difficilmente

verificabili in sede giudiziaria (cfr. Ulrich Meyer, Bundesgesetz über die

Invalidenversicherung [IVG], in: Murer/Stauffer [ed.], Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2a ed. 2010, pag. 314). (…)”

Nel caso di specie, l'Ufficio AI ha

applicato una riduzione dell'8% dovuta alla necessità di svolgere unicamente

attività e leggere ed una riduzione del 13% per svantaggi salariali derivanti

da contingenze particolari, ritenuta pure la capacità lavorativa ridotta del

75%.

In concreto, in virtù della citata

giurisprudenza, tenuto conto delle importanti limitazioni funzionali occorre

prendere in considerazione delle diminuzioni del 10% e del 15%, peraltro più

favorevoli alla ricorrente, ossia una diminuzione globale massima del 25%.

Ne segue che il reddito ipotetico da

invalido rivalutato ammontante a Fr. 60'707,66 nel

2012.

va ritenuto nella misura del

25% (Fr. 60'707,66 x 25 : 100 = Fr. 15'176,91) stante la ridotta capacità lavorativa esigibile in altre

attività adeguate ed in seguito questo nuovo reddito va diminuito del 25%

(Fr. 15'176,91 - [Fr. 15'176,91 x

25.

: 100]) per tenere conto

delle circostanze personali,

ottenendo così l'importo di Fr. 11'382,68.

Il reddito ipotetico da invalido dell'assicurato di Fr.

11'382,69 va confrontato con l'ammontare di Fr. 65'460.- corrispondente

al reddito che l'assicurato avrebbe conseguito da valido

nell'anno 2012 per un'attività a tempo pieno senza il danno

alla salute, da cui risulta un'incapacità al

guadagno dell'82,61%

([Fr. 65'460.- - Fr. 11'382,68] : Fr. 65'460.- x 100), che deve essere arrotondata all'83% (DTF 130 V 121).

Questa incapacità al guadagno (ossia il danno residuo o grado

d'invalidità, da non confondere con la nozione d'incapacità al lavoro), determinata

confrontando il reddito che l'assicurato avrebbe conseguito nel 2012 se non

fosse intervenuta la malattia, con il reddito che egli avrebbe potuto percepire

quello stesso anno svolgendo al 100% un'altra attività confacente al suo stato

di salute, risulta essere dell'83% e quindi superiore al grado del 25%

richiesto dalle CGA (art. 8.1.5).

In queste circostanze, dal 20 dicembre 2012 l'assicuratore malattia deve versare all'attore delle indennità giornaliere dell'83% per la

perdita di guadagno causata dalla malattia che dal 20 settembre 2012 gli

provoca un'inabilità lavorativa totale nella sua precedente attività lucrativa

e ciò fino all'esaurimento del suo diritto.

La petizione deve quindi

essere integralmente accolta, con conseguente versamento di ripetibili

all'attore, siccome patrocinato.

Alla luce di ciò, le richieste

dell'attore di allestire un rapporto peritale giudiziale per accertare il suo

stato di salute e di sentire il dottor __________ previo richiamo della

cartella medica dei medici intervenuti (doc. XI), sono state superate

dall'allestimento della perizia pluridisciplinare del __________, che il TCA ha

fatto propria ponendo alla base del presente giudizio le valutazioni degli

specialisti intervenuti.

16.

Parallelamente

alla petizione, l'attore ha chiesto di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria con

gratuito patrocinio del suo legale (doc. II).

In virtù della costante giurisprudenza federale, l'assegnazione di ripetibili rende priva d'oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria

con gratuito patrocinio (DTF 124 V 309 consid. 6, STF 8C_32/2012 del 14 maggio

2012; STF 9C_335/2011 del 14 marzo 2012; STF I 748/06 del 2 novembre 2007; STFA

U 164/02 del 9 aprile 2003; STCA 33.2012.8 del 17 dicembre 2012; STCA

33.2010.13

del 10 gennaio 2011; STCA 32.2008.179 del 5 giugno 2009; STCA

32.2008.115

del 26 marzo 2009).

17.

Il

valore di causa è rappresentato dalla somma risultante dalla pretesa

dell'attore esposta con la petizione di beneficiare di indennità giornaliere

del 100% dal 20 dicembre 2012 fino ad esaurimento del suo diritto.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. La

petizione è accolta.

§ L'assicuratore

malattia è condannato a versare all'attore delle indennità giornaliere per

perdita di guadagno nella misura dell'83% a decorrere dal 20 dicembre 2012 e

fino ad esaurimento del suo diritto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

L'assicuratore malattia verserà

all'attore delle indennità per ripetibili ammontanti a Fr. 3'500.- (IVA

inclusa), ciò che rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria.

3. Comunicazione

alle parti ed alla FINMA, Berna.

Contro la presente sentenza è dato

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve

indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una

breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Nelle cause a carattere pecuniario il

ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a Fr. 15'000.- nelle

vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione ed a Fr. 30'000.-

negli altri casi.

Per valori inferiori il ricorso è

ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale o se una legge federale prescrive un'istanza cantonale unica (art.

74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia ammissibile il ricorso in materia civile è

dato, entro lo stesso termine, ricorso sussidiario in materia costituzionale

(art. 113 e 117 LTF).

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il giudice delegato Il

segretario

Ivano Ranzanici Gianluca

Menghetti