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Decisione

36.2013.16

Pagamento di premi in arretrato. Accertamento del domicilio del ricorrente che afferma di essere stato all'estero per alcuni mesi

11 novembre 2013Italiano54 min

Source ti.ch

Fatti

I. Il

5 marzo 2011 CO 1 trasmesso all’assicurato il conteggio del premio del 2011,

secondo la tariffa valida per i domiciliati nel Canton Ticino, pari a fr.

2'609.40 (doc. 14, inc. 36.2012.59).

L. Il

20 maggio 2011 l’UEF di __________ ha spiccato il precetto esecutivo n. __________6

nei confronti dell'assicurato, chiedente il pagamento di Fr. 213,45 per il

premio annuo LAMal residuo per il 2010 oltre interessi del 5% dal 16 novembre

2010 e Fr. 60.- per le spese (doc. 18, inc. 36.2012.59).

M. Il

7 ottobre 2011 l’UEF di __________ ha spiccato un ulteriore precetto esecutivo

(n__________0) nei confronti di RI 1, per un importo complessivo di fr.

2'609,40 pari ai premi dovuti nel 2011, oltre interessi al 5% dal 12 aprile

2011 e fr. 80 di spese (doc. 20, inc. 36.2012.59).

N. Con

decisioni formali del 21 luglio 2011 e del 15 novembre 2011, la Cassa ha

fissato gli arretrati dovuti dall’assicurato nel 2010, e meglio dal 29

settembre al 31 dicembre (doc. 21, inc. 36.2012.59), rispettivamente nel 2011

(doc. 23, inc. 36.2012.59) ed ha rigettato le opposizioni ai precetti

esecutivi.

O. In

seguito alle censure sollevate da RI 1, l’assicuratore con decisione su

opposizione del 6 giugno 2012 (doc. 27, inc. 36.2012.59), rispettivamente

dell’8 giugno 2012 (doc. 29, inc. 36.2012.59), ha confermato l’ammontare dei

premi ancora dovuti dall’interessato.

P. Con

due distinti ricorsi del 3 luglio 2012 RI 1 è insorto al TCA contro le predette

decisioni su opposizione (doc. I, inc. 36.2012.59 e inc. 36.2012.60).

Il

ricorrente sosteneva che CO 1 non avrebbe rispettato le promesse, ciò che lo

avrebbe indotto ad affiliarsi presso un altro assicuratore per il 2010. Egli

affermava che il contratto con CO 1 “non era valido fin quando il Tribunale

cantonale delle assicurazioni non ha deciso che tale inganno verso i assicurati

è legittimo, in quanto le condizioni poste da TERZ 1 promesse inizialmente

avrebbero violato le leggi”. L’insorgente evidenziava che l’assicuratore aveva

emesso una fattura per “un fittizio cambiamento di domicilio. Il contratto

prevedeva a quel punto l’obbligo di recarsi dal medico preciso stabilito da CO

1. Questo si trovava nel Canton __________. Nella lettera comunicavano che il premio

aumenta e il medico rimane il medesimo nel Canton __________”.

L’assicurato

rilevava inoltre di aver trasferito il domicilio nel Canton Ticino solo

temporaneamente per vacanze e di essersi poi recato a __________ dal 10 ottobre

2010 dove sarebbe rimasto fino alla fine del 2011. L’interessato rilevava

inoltre che “poiché ero assicurato presso un’altra assicurazione contro le

malattie, ho informato CO 1soltanto sul cambiamento di domicilio da __________

a __________ e non su quello verso il Ticino”. L’interessato in conclusione

affermava che, essendo domiciliato nel Canton __________ la fattura relativa ai

premi ancora dovuti nel 2010 non era giustificata. Per quanto concerneva il

2011 l’insorgente sosteneva invece che alla luce della circostanza che il

contratto assicurativo era limitato a un anno e che CO 1 aveva confermato lo

scioglimento del contratto assicurativo, la fattura emessa andava annullata.

Q. In

seguito ad una lunga e minuziosa istruttoria, il TCA, dopo aver congiunto i

ricorsi, con sentenza 36.2012.59+60 del 1° febbraio 2013, li ha respinti,

accertando il domicilio dell’interessato in Ticino. La pronunzia è cresciuta

incontestata in giudicato.

R. Il

2 luglio 2012 l’UEF di __________ ha spiccato il precetto esecutivo n. __________9

nei confronti dell'assicurato, chiedente il pagamento di Fr. 2'577.95 pari al

premio annuo LAMal 2012, oltre interessi del 5% dal 31 gennaio 2012 e Fr. 80.-

per le spese (doc. 5).

S. Con

decisione formale del 28 agosto 2012 l’assicuratore ha rigettato l’opposizione

al citato precetto esecutivo (doc. 6).

T. Il

10 settembre 2012 RI 1 ha inoltrato opposizione evidenziando che erano ancora

pendenti le cause 36.2012.59+60 e che comunque è stato costretto a trasferirsi

in __________ per motivi di lavoro (doc. 11).

U. Il

17 novembre 2012 l’assicurato ha scritto un e-mail alla Cassa affermando di

essere domiciliato a __________ (__________; doc. 13). L’assicuratore ha

risposto affermando:

“Secondo

l’attestazione di partenza al estero stabilità dal comune di __________, le

confermiamo aver disdetto il suo contratto assicurativo per la data del

31.07.2012. La invitiamo perciò a non prendere in considerazione tutta la

corrispondenza o conteggio stabiliti in data ulteriore. La sua assicurazione

non sarà ritenuta per l’inizio del prossimo anno” (doc. 13)

V. Dopo

aver appreso che in realtà l’interessato è sempre stato domiciliato a __________

(cfr. doc. 14: “[…] In data 13.12.2012 ho chiamato il comune di __________

per chiedere se il nostro assicurato è partito per la __________ o meno. Mi

avevano spiegato che inizialmente aveva richiesto la dichiarazione di partenza

per la __________, poi però aveva richiamato per dire che aveva cambiato idea e

che quindi voleva rimanere domiciliato a __________”), il 1° febbraio 2013

l’assicuratore ha informato RI 1 della riattivazione della copertura dal 1°

agosto 2012 (doc. 16).

Z. Con

decisione su opposizione del 6 marzo 2013 CO 1 ha confermato la precedente

decisione formale ed ha condannato RI 1 a pagare l’importo complessivo di fr.

2'657.95 oltre interessi al 5% dal 31 gennaio 2012 sui premi ed ha rigettato

l’opposizione al PE n. __________9. L’assicuratore ha affermato:

" (…)

Circa il trasferimento

di domicilio in __________ dal 01.08.2012: da accertamenti effettuati, risulta

che dopo aver ottenuto la dichiarazione del comune di __________ del 13.07.2012

con cui si attestava la partenza dal comune dal 31.07.2012, RI 1 comunicava di

rimanere a __________, di non lasciare il domicilio. Le sue intenzioni,

corroborate dai fatti, non erano quindi mirate a cambiare domicilio per

costituirne uno nuovo all’estero. Con attestati del 27.11.2012 e 21.01.2013 il

Comune di __________ confermava che l’insorgente è tutt’ora iscritto al

registro controllo abitanti. A queste condizioni, atteso che anche il TCA ha

accertato nelle sentenze indicate che il ricorrente ha domicilio in Ticino dal

29.09.2010, e che la corrispondenza con lo stesso veniva indirizzata

all’indirizzo di __________ la costituzione di un nuovo domicilio all’estero

per asseriti motivi di lavoro, non risulta dimostrata (…)”

AA. Con

ricorso del 25 marzo 2013 RI 1ndelli è insorto al TCA contro la predetta

decisione su opposizione (doc. I). L’insorgente, dopo aver riassunto la

fattispecie, afferma che l’Ufficio delle assicurazioni sociali ha confermato il

sussidio per il pagamento dei premi del 2012 e che “per motivi di lavoro era

previsto di andare per 4 mesi in __________. Per cui mi sono presentato in

comune e ho annunciato la mia partenza. Per poter partire dovevo subito pagare

le tasse e passare all’ufficio tassazione a __________. Loro a sua volta hanno

mi hanno suggerito di non spostare il domicilio per soli 4 mesi ma di costruire

un domicilio provvisorio. Per cui ho informato l’ufficio comunale“.

L’insorgente evidenzia che CO 1 ha confermato la disdetta via e-mail e che poi

ha cambiato opinione e che non avendo mai emesso una polizza, una fattura, un

richiamo, non può avviare alcun precetto esecutivo. Inoltre, ritenuto che ha

ricevuto un sussidio per fr. 594.20 e che è stato all’estero, l’importo del

precetto non è giustificato. L’insorgente ritiene pertanto che la disdetta

confermatagli per la fine 2012 resta valida.

BB. Con

risposta del 29 aprile 2013 l’assicuratore propone di accogliere parzialmente

il ricorso, riducendo l’importo dovuto a fr. 2'437.45 (doc. III).

CC. Con

scritto 8 maggio 2013, pervenuto al TCA il 16 maggio 2013, l’insorgente ha

trasmesso ulteriori osservazioni (doc. V). Il 21 maggio 2013 il Giudice

delegato del TCA ha ingiunto al ricorrente di presentare le osservazioni

emendate dai termini sconvenienti ivi contenuti con l’avvertenza che, trascorso

infruttuoso il termine assegnato, esse sarebbero state dichiarate irricevibili

(doc.VI).

DD. Con

scritto, emendato, del 23 maggio 2013, l’assicurato ha affermato che occorre

esaminare l’importo dovuto nel 2012 ed un’eventuale affiliazione forzata per il

2013 poiché nel frattempo ha stipulato un contratto per il 2013 con la __________,

alla quale chiede di trasmettere la sentenza per stabilire la validità o meno

del contratto con loro. Esso contesta ancora l’importo dovuto e conclude

affermando che “il ricorso dev’essere accolto in quanto sono da pagare

unicamente i premi del 2012 di 2577.95 – 1% di sconto per il pagamento annuale

– 297.10 – 594.20 confermato dall’IAS – 80.- di spese amministrative mie.

Chiedo pertanto la fattura di 1580.90 e lo scioglimento del contratto

assicurativo con CO 1 per il 31.12.2012” (doc. VII)

EE. Il

13 giugno 2013 l’assicuratore ha prodotto ulteriori osservazioni, prendendo atto

che l’insorgente contesta ormai solo l’ammontare dell’importo dovuto e che

ammette che per poter cambiare assicuratore deve pagare tutti gli arretrati. CO

1 rileva che nel frattempo ha ricevuto ulteriori sussidi dall’IAS per il

pagamento del premio 2012 dell’insorgente, evidenzia tuttavia che gli importi

figuranti sulle decisioni dei sussidi prodotte dall’assicurato non

corrispondono alle somme ottenute, chiede di ridurre l’importo dovuto dal

ricorrente a fr. 2'216.95 e domanda che ai sensi dell’art. 29 cpv. 3 Lptca

vengano poste tasse e spese a carico dell’interessato (doc. IX).

FF. Con

osservazioni del 26 giugno 2013 l’assicurato sostiene di poter cambiare

assicuratore per fine 2012 poiché CO 1 stessa ha confermato la fine

dell’affiliazione. Conferma che con __________ ha solo stipulato una proposta,

ma rileva che anche con CO 1 ha stipulato una proposta simile ed è stata

ritenuta valida. Se un cambiamento per il 2013 non è possibile, l’assicuratore

convenuto dovrà risarcire i danni (doc. XI).

GG. Il

4 luglio 2013 il TCA ha assegnato un termine al ricorrente per produrre un

attestato da cui emerge il nome del datore di lavoro del 2012 e il luogo di

lavoro nel 2012 fino ad oggi. Se ha lavorato all’estero per un datore di lavoro

svizzero, gli è stato chiesto di indicare se lo ha fatto come lavoratore

distaccato o in altra forma (doc. XII). Lo stesso giorno è stato richiamato

l’incarto fiscale 2012 del ricorrente ed è stata interpellata la Cassa TERZ 1

di compensazione cui è stato chiesto:

" Nell’ambito

di un’altra causa (nostro inc. 36.2012.59), ci avevate a suo tempo trasmesso la

documentazione inerente le richieste di sussidio inoltrate dall’interessato dal

2010 (vostro invio del 20 dicembre 2012).

Nel caso che questo

Tribunale sta ora esaminando, il ricorrente ha prodotto due vostre decisioni

relative ai sussidi assegnati nel 2012. La prima, datata 30 novembre 2012, dove

figura un importo Ripam di fr. 594.20 per il periodo 11-12 (doc. B3) e la

seconda, datata 31 marzo 2013, dove figura un importo Ripam di fr. 297.10 per

il periodo 07-07 (doc. B2).

Da parte sua

l’assicuratore malattie CO 1 afferma di aver ricevuto, quale sussidio a favore

di RI 1 per il 2012, fr. 220.50 per il mese di luglio 2012 e, l’8 giugno 2013,

ulteriori fr. 220.50 per il mese di agosto 2012.

Ai fini del giudizio

vi chiediamo di voler precisare:

- a quanto ammonta

effettivamente l’importo del sussidio per il pagamento del premio

dell’assicurazione obbligatoria di RI 1 per il 2012 e per quali mesi è stato

erogato?

a cosa sono dovute

queste apparenti incongruenze (sia per quanto concerne gli importi che per

quanto concerne i periodi) tra le decisioni qui allegate e le somme che

l’assicuratore afferma di aver ricevuto?

Vi chiediamo inoltre

di trasmetterci l’incarto di RI 1 con i documenti successivi a quelli a noi già

trasmessi il 20 dicembre 2012.” (doc. XIII)

HH. Il

5 luglio 2013 l’UT di __________ ha affermato che l’insorgente non ha ancora

inoltrato la dichiarazione fiscale 2012, avendo chiesto una proroga (doc. XV).

Considerandi

II. Con

decreto dell’11 luglio 2013 il Giudice delegato del TCA ha chiamato in causa la

Cassa TERZ 1 di compensazione (doc. XVI).

LL. Il

12.

luglio 2013 RI 1 ha scritto al TCA affermando che “come da richiesta la

invio volentieri il documento relativo al datore di lavoro e la sua sede”

(doc. XVI) ed ha prodotto il certificato di salario per il periodo dal 1°

gennaio 2012 al 31 agosto 2012 della __________ di __________ (____________________).

MM. Il 24 luglio

2013.

il TCA ha scritto al ricorrente affermando:

" (…)

con riferimento alla

vertenza a margine ed al suo scritto del 12 luglio 2013 al quale ha allegato il

certificato di salario per il lavoro svolto dal 1° gennaio 2012 al 31 agosto

2012.

per la ditta __________ di __________ (__________), le comunichiamo quanto

segue.

Nell’ambito della

precedente vertenza (36.2012.59+60), sfociata nella sentenza del 1° febbraio

2013, come indicatole nel nostro scritto del 2 gennaio 2013 (doc. XIV, inc.

36.2012

+60), avevamo richiamato, tra l’altro, il suo incarto relativo alla

richiesta di sussidio per il premio dell’assicurazione obbligatoria delle cure

medico-sanitarie per gli anni dal 2010 in poi.

Quest’ultimo incarto è

ora stato acquisito anche per la procedura in esame.

Dal medesimo emerge

che nel corso del mese di luglio 2012 ha sottoscritto un contratto di lavoro, valido dal 1° settembre 2012, con la __________ SA di __________

Le chiediamo di

prendere posizione in merito.” (doc. XVIII)

NN. L’8

agosto 2012 l’insorgente ha affermato che “come sempre dichiarato, la posso

confermare l’esattezza dei dati a quanto corrisponde con la ditta __________

con sede principale a __________ (__________) in __________ e __________ SA”

(doc. XIX).

OO. Il

24.

settembre 2013 la Cassa TERZ 1 di compensazione ha chiesto di poter visionare

alcuni documenti (doc. XXI), trasmessile il 1° ottobre 2013 (doc. XXII).

PP. Con

presa di posizione del 9 ottobre 2013 la Cassa TERZ 1 di compensazione ha

affermato:

" (…)

In considerazione

delle informazioni desunte dalla documentazione allegata al formulario di

richiesta, la Cassa ha stabilito il diritto alla RIPAM per il periodo

novembre-dicembre 2012. La richiesta di RIPAM è dunque stata evasa con

decisione positiva il 30.11.2012 e l’importo concesso per il periodo

novembre-dicembre 2012 ammonta a fr. 594.20 (fr. 297.10 mensili; cfr. doc. B3).

La CO 1 è stata

informata dalla Cassa in data 01.12.2012 tramite procedura informatizzata in

merito all’importo di RIPAM da concedere al signor RI 1.

(…)

La CO 1, dopo aver

ricevuto la nostra comunicazione elettronica del 01.12.2012, in data 06.12.2012

ha inviato alla Cassa il formulario di verifica, indicando che l’assicurato RI

1.

risultava uscito dalla CO 1 in data 01.08.2012 per partenza all’estero (cfr.

allegato a doc. 1).

Sulla base di questa

informazione, durante il mese di marzo 2013 la Cassa ha aggiornato i propri

dati ed in data 31.03.2013 ha trasmesso una nuova decisione all’assicurato, con

l’indicazione che il diritto alla RIPAM era dato unicamente per il mese di

luglio 2012, per un importo pari a fr. 297.10 (cfr. doc. B2). La CO 1 è stata

informata dalla Cassa in merito all’importo di RIPAM da concedere al signor RI

1.

in data 01.04.2013 tramite procedura informatizzata. A tutt’oggi non ci

risulta che la CO 1 abbia spedito alla nostra Cassa il formulario di verifica

relativo alla trasmissione dei dati del 01.04.2013.

Dopo ricezione della

nostra decisione del 31.03.2013 il signor RI 1 ha trasmesso alla Cassa una

comunicazione via e-mail (cfr. doc. 2), alla quale ha allegato una

dichiarazione del Comune di __________ attestante che durante il periodo del

suo soggiorno in __________ dal 01.08.2012 al 30.11.2012 il suo domicilio era

tuttavia da considerare nel Comune di __________ (cfr. doc. 2.1).

A seguito di questa

nuova informazione, la Cassa ha rivisto la pratica di RIPAM 2012 ed ha concesso

il diritto per il periodo luglio-agosto 2012, per un importo di fr. 594.20 (fr.

297.10

mensili), inviando la relativa decisione datata 31.05.2013

all’assicurato (doc. 3) e informando la CO 1 in data 01.06.2013. A tutt’oggi

non ci risulta che la CO 1 abbia spedito alla nostra Cassa il formulario di

verifica relativo alla trasmissione dei dati del 01.06.2013.

(…)

La Cassa rileva che

secondo l’art. 38 cpv. 2 LCAMal l’importo di riduzione dei premi non può

oltrepassare l’ammontare del premio effettivo a carico dei membri dell’unità di

riferimento.

Nel caso di specie,

secondo quanto comunicato telefonicamente in data 09.07.2013 dalla CO 1 alla

Cassa, il premio mensile LAMal per l’anno 2012 a carico dell’assicurato ammonta a fr. 220.50, dal momento che l’assicurato ha optato per una

copertura secondo il modello medico di famiglia, con franchigia di fr. 2'500.-

e senza copertura del rischio d’infortunio (premio valido per la regione 1).

L’importo di fr.

297.10

mensili di RIPAM comunicato dalla Cassa non poteva dunque essere

concesso dalla CO 1, la quale ha correttamente concesso quale RIPAM l’importo

di fr. 220.50. La CO 1 avrebbe tuttavia dovuto informare la Cassa del fatto che

l’importo di RIPAM comunicato era superiore al premio effettivo a carico

dell’assicurato, mediante l’invio del formulario di verifica ed indicazione

della situazione specifica al p.to 2 dello stesso (cfr. doc. 1).

La Cassa evidenzia che

correttamente la CO 1 ha dunque concesso all’assicurato la RIPAM per il periodo

luglio-agosto 2012, per un importo mensile pari a fr. 220.50.

La Cassa rileva

inoltre che il diritto alla RIPAM può essere concesso unicamente alle persone

assicurate obbligatoriamente ai sensi della LAMal. La Cassa rileva altresì che

qualora vi fossero delle indicazioni da parte di questo TCA relative al fatto

che l’obbligo assicurativo LAMal del signor RI 1i deve estendersi anche oltre

il mese di agosto 2012, a condizione che a partire da tale periodo le

condizioni economiche dell’assicurato lo giustifichino, nel caso di specie il

diritto alla RIPAM potrebbe essere esteso di conseguenza.” (doc. XXIII)

QQ. Le

parti sono state chiamate ad esprimersi in merito entro il 23 ottobre 2013

(doc. XXIV).

RR. Il

23.

ottobre 2013 CO 1 ha preso posizione, affermando tra l’altro che “l’assicurato,

riconoscendo la correttezza della pretesa fatta valere da CO 1, ha frattanto,

incondizionatamente, interamente saldato l’arretrato premi scoperto oggetto

della presente procedura. Attualmente egli non ha debiti nei confronti di CO 1

(cfr. estratto informatico allegato, doc. 27). CO 1 ha già provveduto a

ritirare l’esecuzione avviata presso l’UEF di __________ (PE nr. __________9) e

ha preso posizione circa la sua disdetta per fine 2013 (doc. 28 e 29). In

conclusione, a mente di CO 1 si è quindi in presenza di acquiescenza e la causa

va stralciata dai ruoli (art. 31 LPTCA e art. 241 CPC). La questione del

domicilio e l’assoggettamento alla LAMal è pertanto pure da ritenersi questione

non più litigiosa” (doc. XXV).

SS. Interpellato

dal TCA (doc. XXVI), con due distinti scritti del 25 ottobre 2013 l’insorgente

ha rilevato che intende mantenere la causa, che ha pagato unicamente per non

più essere vincolato con CO 1 ed ha domandato l’apertura di un nuovo incarto

per l’esecuzione __________4 (doc. XXVIII e XXIX).

in

diritto

in ordine

1.

La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF 8C_855/2010

dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del

7.

novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007).

2.

Il ricorrente ha chiesto l’apertura di un altro incarto per l’esecuzione __________4

(doc. XXIX). L’incarto, cui è stato dato il numero 36.2013.68, sarà oggetto di

una procedura e sentenza separata.

3.

L’assicuratore

chiede lo stralcio della causa poiché l’insorgente ha nel frattempo soluto

l’intero debito oggetto del contendere (doc. XXV).

Interpellato

in merito l’assicurato ha affermato di voler mantenere il ricorso e di aver

pagato solo per non più essere vincolato alla convenuta e poter cambiare

liberamente l’assicuratore (doc. XXVIII).

Con

sentenza 9C_864/2007 del 30 aprile 2008 il TF, in un caso relativo alla

contestazione del pagamento di interessi di mora in ambito di AVS, che l’insorgente

nel frattempo aveva pagato, ha affermato:

"

(…)

2.

Nel ritenere priva di oggetto

l'opposizione interposta dall'assicurato e di conseguenza infondata

l'impugnativa contro la decisione su opposizione, il giudice cantonale si è fra

le altre cose richiamato alle considerazioni espresse dal Tribunale federale

delle assicurazioni nella sentenza H 321/02 del 20 agosto 2003. In quella occasione si era trattato di esaminare la ricevibilità e la fondatezza del gravame di

una società contro una decisione di multa che le era stata inflitta dalla cassa

di compensazione e che era stata confermata in primo grado dall'autorità

giudiziaria cantonale. In sede federale la cassa aveva censurato la

ricevibilità del ricorso per il fatto che la ricorrente, nelle more istruttorie,

aveva effettuato il pagamento della multa.

Orbene, pur domandandosi, con riferimento a precedenti sentenze (DTF 99 V 78 consid.

1b pag. 80; sentenza inedita H 205/00 del 5 febbraio 2001), se la società

potesse ancora fare valere un interesse pratico e attuale all'annullamento

della decisione in esame, il Tribunale federale delle assicurazioni aveva

ritenuto di potere lasciare indecisa la questione poiché ad ogni modo

l'impugnativa era infondata e andava respinta.

3.

Il ricorrente osserva come la presente

fattispecie differisca sostanzialmente da quella esaminata nella sentenza H

321/02, non fosse altro perché il pagamento

sarebbe avvenuto prima dell'impugnativa e comunque quando il termine per

l'opposizione non era ancora scaduto. In tali condizioni, esclude che da tale

comportamento si possa inferire un'acquiescenza o desistenza giustificante lo stralcio della causa. Ricorda del resto come - per

evitare che gli vengano addebitati oneri supplementari - egli abbia l'abitudine

di pagare i tributi pubblici non appena gli vengono notificati. Di conseguenza,

il pagamento effettuato prima della crescita

in giudicato della decisione amministrativa non potrebbe in alcun modo essere

interpretato quale rinuncia esplicita e incondizionata a prevalersi dei rimedi

giuridici disponibili e non ancora utilizzati. E anche qualora si intendesse,

per denegata ipotesi, ravvisare nel pagamento

un indizio di acquiescenza, la presentazione dell'impugnativa prima della

decorrenza del termine smentirebbe chiaramente siffatta ipotesi.

4.

4.1

Durante la procedura

amministrativa, la lite verteva sull'obbligo di versamento di interessi di

mora, conformemente a quanto statuito con le decisioni del 5 dicembre 2006.

Dal momento che un'eventuale

opposizione contro tali provvedimenti, poi effettivamente intrapresa, avrebbe

comunque - in assenza di una decisione contraria da parte dell'amministrazione

(art. 97 LAVS) - esplicato effetto sospensivo, l'assicurato avrebbe potuto

anche non versare (subito) gli interessi moratori reclamati. Agendo in tal

modo, egli si sarebbe tuttavia assunto il rischio di dovere pagare degli

interessi supplementari, qualora l'esito dell'impugnativa gli si fosse rivelato

sfavorevole. Ed è proprio quanto il ricorrente, pagando l'importo richiesto e

poi contestato nei termini di legge (art. 52 cpv. 1 LPGA), voleva evitare che

si realizzasse (v. sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni H 252/00

del 14 febbraio 2001, consid. 1a).

4.2

In quest'ultima sentenza (H 252/00), dovendo statuire sul ricorso di un'assicurata che, dopo avere versato, pendente

lite (dopo la presentazione del gravame), l'importo richiestole

dall'amministrazione a titolo di interessi moratori su contributi arretrati, si

era vista stralciare, per ragioni analoghe a

quelle addotte dal Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino nella

presente vertenza, la causa dall'autorità giudiziaria di prima istanza, il

Tribunale federale delle assicurazioni, dando ragione all'interessata, ha

precisato che un ricorso non può essere ritirato tacitamente, un ritiro

necessitando di una dichiarazione esplicita e incondizionata (DTF 119 V 36 consid.

1b pag. 38; 111 V 156 consid. 3b pag. 158).

4.3

Similmente, lo stesso Tribunale,

pur ammettendo la possibilità di rinunciare a prevalersi di un rimedio

giuridico nella misura in cui una simile dichiarazione venga espressa

esplicitamente e durante il termine di impugnazione (una rinuncia non può per

contro essere validamente espressa prima che si abbia conoscenza della

decisione impugnabile: RAMI 2003 no. U 474 pag. 53 consid. 2.3 con riferimenti

[U 139/02]; cfr. pure sentenza A.203/1985 del 1° ottobre 1985, pubblicata in

ASA 59 pag. 204, consid. 2), ha escluso che una rinuncia a ricorrere possa

essere espressa tacitamente (sentenza inedita C 2/95 del 26 luglio 1995,

consid. 1). In quest'ultima occasione, il Tribunale federale delle

assicurazioni ha in particolare avuto modo di stabilire che il pagamento dell'indennità di parte dovuta alla

controparte a seguito della soccombenza nella procedura cantonale non osta alla

ricevibilità di un ricorso all'istanza superiore.

4.4

Stante quanto precede, non potendo

considerare il pagamento effettuato dal

ricorrente in data 18 dicembre 2006 alla stregua di una rinuncia esplicita (e

incondizionata) a fare valere il diritto all'impugnazione - diritto peraltro

poi esercitato nei termini di legge - delle decisioni amministrative del 5

dicembre 2006, il giudizio impugnato dev'essere annullato. Gli atti vanno di

conseguenza rinviati al Tribunale cantonale affinché statuisca sul merito della

causa.”

Analogamente,

nel caso di specie, l’insorgente ha esplicitamente affermato di intendere

mantenere il ricorso e di aver pagato unicamente per potersi svincolare

definitivamente da CO 1.

In

assenza di un ritiro esplicito dell’impugnativa e delle giustificazioni addotte

dall’insorgente, questo TCA deve entrare nel merito del ricorso.

4.

L’assicurato

ha chiesto di notificare la sentenza anche all’assicuratore __________,

essendosi affiliato nel 2013 presso questa cassa malati.

Per costante giurisprudenza federale, la decisione impugnata costituisce

il presupposto ed il contenuto della contestazione sottoposta all'esame

giudiziale (cfr. SVR 2005 AHV Nr. 19; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a,

DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294).

Se non è

stata emessa nessuna decisione, la contestazione non ha oggetto e non può

dunque essere pronunciata una sentenza nel merito (cfr. STF C 22/06 del 5

gennaio 2007; DTF 131 V 164 consid. 2.1; DTF 125 V 414

consid. 1A; DTF 119 Ib 36 consid. 1b).

In concreto il TCA può pronunciarsi esclusivamente sul tema oggetto

della decisione impugnata, ossia il suo obbligo assicurativo nel 2012 e l’ammontare

esatto del premio da lui dovuto alla convenuta nel corso di quell’anno (cfr.

punto 2.1 doc. A1: “Nella fattispecie è litigiosa la questione a sapere se

nella decisione contestata CO 1 abbia a giusto titolo condannato RI 1 al

pagamento dell’importo di CHF 2'577.95 – cui si aggiungono le spese

amministrative di CHF 80.00 e l’interesse di mora del 5% dal 31.01.2012 – per

premi LAMal del periodo gennaio/dicembre 2012 e se abbia correttamente

rigettato l’opposizione all’esecuzione nr. __________9 dell’UEF di”). Non

fa invece parte della decisione su opposizione un’eventuale doppia

assicurazione relativa al 2013.

Del

resto, dagli atti emerge che l’insorgente, che nel ricorso del 25 marzo 2013

non sostiene di aver concluso un’altra assicurazione, ha sottoscritto la

proposta d’assicurazione della __________, prodotta solo l’8 maggio 2013 (doc.

V) e nella quale peraltro ha espressamente indicato di essere attualmente

assicurato presso CO 1 (doc. B4), il 28 marzo 2013, ossia dopo

l’emissione della decisione impugnata del 6 marzo 2013.

Ora,

per costante giurisprudenza l'autorità giudicante deve

limitare l'esame del caso alla situazione effettiva che si presenta all'epoca

in cui è stata resa la decisione impugnata, in concreto il 6 marzo 2013

(doc. A; cfr. fra le tante: DTF

121.

V 366 consid. 1b; 116 V 248 consid. 1a), ritenuto che fatti verificatisi

ulteriormente possono influire quali elementi di accertamento retrospettivo

della situazione anteriore alla decisione stessa. I fatti accaduti

posteriormente e che hanno modificato questa situazione devono di regola formare

oggetto di un nuovo procedimento.

Per

cui la questione relativa all’assoggettamento del 2013 deve semmai

essere oggetto di un’altra decisione. In concreto potrà solo essere deciso se,

come sostenuto in sede di ricorso, egli da agosto 2012 non è più affiliato

presso la convenuta a causa della sua partenza per l’estero. Altre questioni

mai sollevate in precedenza e intervenute solo dopo l’emissione della

decisione impugnata non possono essere prese in considerazione nella presente

procedura.

Infine,

come rileva giustamente l’assicuratore, va abbondanzial-mente evidenziato che

l’interessato ha prodotto unicamente una proposta d’assicurazione, firmata da

lui stesso, ma nessuna conferma di assicurazione (doc. B4).

nel merito

5.

L’assicurato

contesta l’ammontare del premio dovuto nel 2012, affermando di essersi

domiciliato all’estero e di aver ricevuto dalla convenuta la conferma di essere

liberato dal pagamento dei premi e dal vincolo assicurativo con la sua partenza

da __________. In particolare fa riferimento all’e-mail del novembre 2012 dove

l’assicuratore ha affermato:

" Secondo

l’attestazione di partenza al estero stabilità dal comune di __________, le

confermiamo aver disdetto il suo contratto assicurativo per la data del

31.07.2012

La invitiamo perciò a non prendere in considerazione tutta la

corrispondenza o conteggio stabiliti in data ulteriore. La sua assicurazione

non sarà ritenuta per l’inizio del prossimo anno” (doc. 13)

6.

Come

già spiegato nella sentenza 36.2012.59+60 del 1° febbraio 2013, circa il

domicilio va evidenziato che a norma dell’art. 1 cpv. 1 OAMal:

" 1 Le persone domiciliate in Svizzera ai sensi

degli articoli 23 a 26 del Codice civile svizzero

(CC) sono tenute ad assicurarsi conforme-mente all’articolo 3 della

legge.”

L’art. 23 CC prevede che:

"

1.

Il domicilio di una persona è nel

luogo dove essa dimora con l’intenzione di stabilirvisi durevolmente.

2.

Nessuno

può avere contemporaneamente il suo domicilio in più luoghi.

3.

Questa

disposizione non si applica al domicilio d’affari.”

Per

l’art. 24 CC

"

1.

Il domicilio di una persona,

stabilito che sia, continua a sussistere fino a che essa non ne abbia

acquistato un altro.

2.

Si

considera come domicilio di una persona il luogo dove dimora, quando non possa

essere provato un domicilio precedente o quando essa abbia abbandonato il suo

domicilio all’estero senza averne stabilito un altro nella Svizzera.”

La

nozione di domicilio presuppone la realizzazione di due condizioni cumulative:

la prima, oggettiva, di residenza effettiva, e la seconda, soggettiva,

dell'intenzione di stabilirsi durevolmente. Quest'ultima condizione è tuttavia

unicamente di rilievo nella misura in cui risulta riconoscibile. Determinante è

il luogo in cui si trova il centro degli interessi. Quest'ultimo si trova abitualmente

nel luogo di abitazione, vale a dire dove si dorme, si trascorre il tempo

libero, dove si trovano gli effetti personali, dove solitamente esiste un

allacciamento telefonico e un recapito postale. L'intenzione, riconoscibile

all'esterno, deve essere orientata nel senso di una residenza durevole.

Tuttavia, l'intenzione di lasciare più tardi un luogo, non esclude la

possibilità di stabilirvi il domicilio. Valore indiziario per la risoluzione

della questione rivestono l'annuncio e il deposito dei documenti, l'esercizio

dei diritti politici, il pagamento delle imposte, eventuali autorizzazioni di

polizia degli stranieri ecc. (cfr. sentenza C 101/04 del 9 maggio 2007,

pubblicata parzialmente in DTF 133 V 367; DTF 127 V 237 consid. 1 pag. 238; 125

V 76 consid. 2a pag. 77 con riferimenti; cfr. pure la sentenza del Tribunale

federale delle assicurazioni P 21/04 dell'8 agosto 2005, consid. 4.1.1,

pubblicata in SVR 2006 EL no. 7 pag. 25).

7.

In

concreto dagli atti emerge univocamente che l’insorgente, nel periodo oggetto

del contendere, è rimasto domiciliato a __________ e non ha mai trasferito il

domicilio in __________.

In

primo luogo, chiamato a precisare presso quale datore di lavoro ha lavorato nel

2012, l’interessato, come già accertato nella sentenza 36.2012.59+60 del 1°

febbraio 2013 per il 2011, ha confermato che fino al 31 agosto 2012 è stato

dipendente di una società sita nel Canton __________i (doc. XVII/C). Ora, come

già rilevato nella precedente sentenza egli soggiornava in settimana nel Canton

__________ per poi passare i week end in __________ dove era domiciliato (cfr.

sentenza 36.2012.59+60 del 1° febbraio 2013).

L’insorgente

non ha invece prodotto spontaneamente alcuna documentazione circa il periodo

successivo.

Tuttavia,

dall’incarto relativo alla richiesta per il sussidio dei premi del 2013 è

emerso che dal 1° settembre 2012 egli lavora per la __________ a __________

Chiamato

dal TCA a presentare osservazioni in merito, l’interessato ha confermato

l’esattezza dei dati (doc. XIX). L’insorgente ha sottoscritto il contratto con

la citata ditta già in data 13 luglio 2012 ed il 19 settembre 2012 il datore di

lavoro ha trasmesso all’indirizzo di __________ il conteggio dello stipendio di

settembre (cfr. il dossier richiamato nella presente procedura come indicato al

ricorrente nello scritto del 24 luglio 2013, doc. XVIII).

Sempre

nel medesimo incarto vi sono numerose ulteriori corrispondenze del periodo

settembre 2012-dicembre 2012 con l’indicazione dell’indirizzo di __________ e

in una richiesta di riduzione del premio per il 2012 del ricorrente, datata 8

ottobre 2012 e pervenuta alla Cassa di compensazione il 16 ottobre 2012, lo

stesso insorgente ha espressamente affermato che “dal 2004 non abito più con

i miei genitori ma da solo nell’abitazione secondaria dei miei genitori”

(sottolineatura del redattore), ossia a __________ (cfr. doc. 13: notifica di

partenza del 13 luglio 2012 del Comune di __________, dove in calce figura: “Recycle

card rimane a RI 1 e __________ (residenza secondaria) […]”) ed ha indicato

la CO 1 quale suo assicuratore attuale. Nessun accenno alla __________.

Egli

del resto, malgrado abbia ricevuto all’indirizzo di __________ la conferma per

il sussidio del pagamento dei premi per i mesi di novembre e dicembre 2012

(doc. B3, prodotti dal medesimo insorgente), non ha informato la cassa di

compensazione di un eventuale errore nel riconoscimento del sussidio dovuto

alla sua asserita partenza per l’estero. Neppure, ha contestato, in data 31

maggio 2013, di ricevere il sussidio per il mese di agosto 2012, allorché all’assicuratore

aveva affermato di essere stato all’estero proprio a partire da quel mese.

A

questo proposito va pure rilevato che nell’ambito della procedura

36.2012

+60, terminata il 1° febbraio 2013, l’interessato non ha mai

notificato a questo Tribunale alcun cambiamento di indirizzo e/o domicilio ed

anzi ancora nella corrispondenza del 10 settembre 2012 forniva l’indirizzo di __________

(doc. V, inc. 36.2012.59+60).

Del

resto la circostanza che l’interessato non ha mai lasciato il domicilio ticinese

emerge anche dalle attestazioni del medesimo Comune.

Certo

il 13 luglio 2012 un funzionario aveva certificato che l’insorgente “ha

notificato il trasferimento del proprio domicilio per il seguente indirizzo: __________

– __________ (__________) con effetto dal 01 agosto 2012” (doc. A6). Tuttavia già il

31.

luglio 2012 il Comune di domicilio ha rilasciato un altro certificato da cui

emerge il “trasferimento di residenza provvisorio” in __________ dal

1° agosto 2012 a fine novembre 2012, con la precisazione che “il domicilio

rimane tuttavia __________ __________ – __________” (doc. A4). Il 1° marzo

2013.

il medesimo Comune ha dichiarato che la residenze provvisoria è poi stata

prolungata fino al 31 dicembre 2012, ma che il domicilio è sempre rimasto a __________no

(doc. A5).

Abbondanzialmente

va del resto evidenziato che con e-mail dell’8 maggio 2013 alla Cassa di

compensazione, in ambito di sussidi, l’interessato ha trasmesso la sopra citata

documentazione del Comune di __________ aggiungendo che “non so quale

documento vi ha trasmesso CO 1 ma confermo come spiegato al telefono che l’intenzione

era di spostare il domicilio per 4 mesi all’estero. Facendo quello ero poi

obbligato a passare all’ufficio di tassazione dove mi hanno raccomandato di annullare

il trasferimento, spiegandomi che esiste anche la possibilità di trasferirsi

anche solo provvisorio per tempi brevi all’estero. Poiché l’atto amministrativo

non vale la pena. Per cui ho informato sia il comune che la cassa quale ritiene

che se il domicilio rimane in svizzera persiste l’obbligo d’affiliazione anche

se ci si trova all’estero” e ammette perlomeno implicitamente di non aver

trasferito il domicilio all’estero.

Del

resto agli atti non vi è nessun indizio circa la creazione di un domicilio

altrove, ma semmai la conferma dell’intenzione oggettiva e soggettiva di

mantenere il proprio domicilio a __________.

In

queste condizioni, accertato che le condizioni cumulative (soggettiva ed

oggettiva) per costituire il domicilio in Ticino sono adempiute, è a giusta

ragione che l’assicuratore ha chiesto al ricorrente il pagamento dei premi fino

al 31 dicembre 2012.

Non

va poi dimenticato che l’insorgente, giustamente, non fa neppure valere le

norme sulla libera circolazione delle persone che prevedono, di principio e

salvo eccezioni, l’affiliazione al luogo di lavoro (cfr. DTF 136 V 295).

Infatti il TCA ha chiesto all’insorgente il 4 luglio 2013 (doc. XII) di

precisare i nomi dei datori di lavoro per i quali ha svolto un’attività nel

2012.

e di indicare se ha lavorato all’estero come lavoratore distaccato od in

altra forma (doc. XII). Il ricorrente si è limitato a produrre il certificato

di salario della società __________ (doc. XVII) e neppure quando è stato

interpellato circa il suo lavoro alla __________ di __________ ha aggiunto né

comprovato alcunché (doc. XIX).

L’insorgente

non può neppure far valere una sua buona fede in relazione con l’e-mail del 19

novembre 2012 della Cassa che confermava la disdetta per il 31 luglio 2012

(doc. 13, cfr. consid. U), giacché dagli atti emerge che quando ha informato

l’assicuratore della sua partenza per l’estero, ha prodotto una certificazione di

partenza del 13 luglio 2012 (doc. 13), emessa dal Comune di __________

in seguito alla prima attestazione del medesimo giorno (doc. A6), ma che poi,

come visto sopra, è stata rettificata il 31 luglio 2011 (doc. A4 e A5) e da cui

effettivamente figurava la sua partenza per il 31 luglio 2012. Lo stesso

insorgente ammette, perlomeno implicitamente, in sede di ricorso, di aver

trasmesso all’assicuratore solo il primo documento e non i successivi (doc. I: “[…]

1.

CO 1 ha poi cambiato l’opinione e riteneva che la disdetta non abbia

effetto in quanto il primo documento per la partenza in __________ è stato

ritirato. 1.11. Ho inoltrato a CO 1 il secondo documento ottenuto in

cancelleria comunale e ho chiesto se il documento li va bene. Su questo punto

non ho più ricevuto risposta”).

Ne

segue che l’e-mail del 19 novembre 2012 con cui l’assicura-tore ha preso atto

della partenza per l’estero del ricorrente ed ha confermato la disdetta del

contratto assicurativo per il 31 luglio 2012 non ha alcuna validità e

l’insorgente deve di conseguenza pagare i premi fino alla fine del mese di

dicembre 2012.

Accertato

che l’insorgente è stato domiciliato a __________ per tutto il 2012 ed è

debitore dei premi per tutto l’anno, va ora esaminato a quanto ammonta

l’importo rimasto insoluto.

8.

Giusta

l'art. 61 LAMal, l'assicuratore stabilisce l'ammontare dei premi dei propri

assicurati. Sempreché la legge non preveda eccezioni, l'assicuratore riscuote

dai propri assicurati premi uguali (cpv. 1).

L'assicuratore può

graduare i premi se è provato che i costi differiscono secondo i Cantoni e le regioni.

Determinante è il luogo di domicilio dell'assicurato. L'Ufficio federale

stabilisce in modo unitario le regioni per l’insieme degli assicuratori (cpv.

2).

Per gli assicurati che

non hanno ancora compiuto 18 anni (minorenni), l'assicuratore deve fissare un

premio più basso rispetto a quello degli assicurati d'età superiore (adulti).

Egli è legittimato a fare altrettanto nel caso di assicurati che non hanno

ancora compiuto 25 anni (giovani adulti; cpv. 3).

Per l'art. 64 cpv. 1

LAMal, gli assicurati partecipano ai costi delle prestazioni ottenute. La

partecipazione ai costi comprende un importo fisso per anno (franchigia) e il

10.

per cento dei costi eccedenti la franchigia (aliquota percentuale) (cpv. 2).

Giusta l'art. 64 cpv.

3.

LAMal, il Consiglio federale stabilisce la franchigia e l'importo annuo

massimo dell'aliquota percentuale.

A

norma dell'art. 64a cpv. 1 LAMal se l'assicurato non paga premi o

partecipazioni ai costi entro la scadenza prevista, l'assicuratore, dopo almeno

un sollecito scritto, deve diffidarlo assegnandogli un termine supplementare di

30.

giorni e indicandogli le conseguenze della mora (cpv. 2). Se,

nonostante la diffida, l'assicurato non paga i premi, le partecipazioni ai

costi e gli interessi di mora entro il termine assegnato, l'assicuratore deve

richiedere l'esecuzione. Il Cantone può esigere che l'assicuratore comunichi

all'autorità cantonale competente il nome dei debitori escussi (art. 64a cpv. 2

LAMal).

A norma dell'art. 105a

OAMal, il tasso degli interessi di mora sui premi scaduti secondo

l'articolo 26 capoverso 1 LPGA è del 5 per cento all'anno.

Per

l'art. 105b cpv. 1 OAMal, in caso di mancato pagamento dei premi e delle

partecipazioni ai costi, l'assicuratore invia la diffida al più tardi entro tre

mesi dall'esigibilità degli stessi. Egli la presenta separatamente da eventuali

altri pagamenti in arretrato.

A

norma dell’art. 105b cpv. 2 OAMal se l'assicurato causa per propria colpa spese

che avrebbero potuto essere evitate con un pagamento tempestivo, l'assicuratore

può riscuotere adeguate spese amministrative, se una misura siffatta è prevista

dalle disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi dell'assicurato

9.

In

concreto nel 2012 il premio mensile ammontava a fr. 217 (cfr. doc. 3, polizza

2012; prodotta dallo stesso ricorrente nell’ambito della richiesta dei

sussidi), ossia fr. 2'604 all’anno, cui l’assicuratore ha dedotto uno sconto

dell’1%, pari a fr. 26.05, per complessivi fr. 2'577.95. Da tale importo vanno

ancora dedotti i sussidi che la Cassa cantonale ha confermato in fr. 220.50 al

mese per luglio ed agosto 2012 (doc. XXIII), rilevando che eventuali sussidi

dovuti per i mesi successivi saranno semmai verificati al termine della

presente procedura.

L’importo

di cui il ricorrente è debitore ammonta così a fr. 2'136.95 (2'577.95 – 220.50

– 220.50).

10.

L’insorgente

sostiene di non aver ricevuto polizza, fatture e richiami.

La convenuta, con la

risposta di causa, ha prodotto la documentazione che sostiene di aver inviato

al ricorrente, e meglio, la polizza del 2012 (doc. 3), il conteggio premi del

10.

dicembre 2011, relativo al 2012 (doc. 5), il sollecito del 18 febbraio 2012

(doc. 6), la diffida del 17 marzo 2012 (doc. 7).

Per quanto concerne la

polizza assicurativa, nell’ambito della richiesta di sussidio 2012 l’interessato,

con lettera del 5 giugno 2012, nonché con la richiesta per il sussidio per il

2013, il 29 luglio 2012, ha prodotto all’autorità cantonale la polizza 2012

emessa il 5 ottobre 2011. Del resto, nello scritto del 25 ottobre 2013

l’insorgente ritiene che non sia corretto obbligarlo a recarsi da un dottore

che dista ben 270 km dal suo luogo di domicilio. Ora, il nome del medico di

famiglia, che dista 270 km dal suo domicilio, figura proprio sulla polizza

d’assicurazione.

A

questo proposito, circa l’obiezione sollevata solo il 25 ottobre 2013 ma già

risolta nella precedente procedura secondo cui il ricorrente non trova corretto

che il medico di famiglia figurante nelle polizze assicurative non abbia sede

in Ticino, il TCA evidenzia che questa circostanza non ha alcuna influenza

sull’ammontare dei premi dovuti dall’interessato ed esula dall’oggetto del

contendere e che lo stesso insorgente ha scelto, al momento della stipulazione

del contratto, questo medico e non può rimproverare alla Cassa di non aver

proceduto ad un cambiamento che lui stesso avrebbe dovuto e potuto chiedere

(cfr. sentenza 36.2012.59+60 del 1° febbraio 2013).

Per

contro l’assicuratore, pur avendo prodotto copia del conteggio del premio, del

sollecito e della diffida, non ha comprovato, e neppure reso verosimile, la

loro notifica all’insorgente. Del resto nell’indirizzo non figura che gli atti siano

stati inviati per raccomandata (cfr. doc. 5, 6 e 7), contrariamente, ad

esempio, alla decisione del 28 agosto 2012 (doc. 10).

Ora,

con sentenza 9C_744/2012 del 15 gennaio 2013, in ambito di assicurazione federale per l’invalidità, in un caso in cui un assicurato affermava

di non aver ricevuto due decisioni dell’UAI, il TF ha rammentato:

"

5.2

Il ricorrente per contro ribadisce anche in sede federale che le due

decisioni del 12 novembre 2004 e del 15 dicembre 2005 non gli sono mai state

notificate. Lamenta di conseguenza una violazione del diritto per quel che

concerne l'onere della prova nonché un accertamento inesatto dei fatti. In

considerazione della comunicazione della Cassa cantonale di compensazione del

18.

ottobre 2004, che non vincolava ad alcun limite temporale il riconoscimento

di una invalidità del 100% dal 1° dicembre 2003, l'insorgente sostiene che non vi sarebbe stata alcuna riscossione indebita ai sensi dell'art.

25.

LPGA.

5.3

La comunicazione di una decisione è

un atto ricettizio unilaterale e in quanto tale esplica i propri effetti

soltanto col e dal momento della sua notifica regolare, indipendentemente dal

fatto che il destinatario prenda conoscenza del contenuto (DTF 119 V 89 consid.

4c pag. 95 con riferimenti). La prova della notifica come pure del suo momento

incombe secondo giurisprudenza all'autorità che vi procede, la quale sopporta

il relativo onere della prova (DTF 124 V 400 consid. 2a pag. 402; 117 V 261

consid. 3b pag. 264 con riferimenti). Le circostanze rilevanti per la notifica

di decisioni amministrative devono essere stabilite con il grado della

verosimiglianza preponderante (DTF 124 V 400 consid. 2b pag. 402; 121 V 5

consid. 3b pag. 6). Tuttavia ciò presuppone di regola l'intimazione della

decisione per atto raccomandato poiché, per giurisprudenza, l'amministrazione

non è in grado di fornire la prova della verosimiglianza necessaria per la

notifica della decisione accennando semplicemente all'ordinario svolgimento dei

suoi compiti (RCC 1984 pag. 127 consid. 1). Se la notifica o la sua data sono

contestate e se esistono effettivamente dubbi a tale proposito, ci si baserà

sulle dichiarazioni del destinatario dell'invio (DTF 129 I 8 consid. 2.2 pag.

10; 124 V 400 consid. 2a pag. 402 con riferimenti). La spedizione con la posta

normale non consente in genere di stabilire se la comunicazione sia pervenuta

al destinatario. La prova della notifica di un atto può però risultare da altri

indizi o dall'insieme delle circostanze, quali lo scambio di corrispondenza o

la mancata protesta da parte di una persona che riceve dei richiami (cfr. DTF

105.

III 43 consid. 3 pag. 46; cfr. pure DTF 136 V 295 consid. 5.9 pag. 309).

Tuttavia, la semplice presenza nel fascicolo della copia dell'invio non è

sufficiente a dimostrare che tale scritto sia stato effettivamente spedito e

ricevuto (DTF 101 Ia 7 consid. 1 pag. 8). In effetti, capita talvolta che una

lettera vada smarrita (DTF 106 II 173 seg.). Inoltre, non si possono escludere

errori da parte del mittente della comunicazione (sentenza 2A.500/1996 del 28

febbraio 1997 consid. 4b).

5.4

Anche se, come rilevato dai giudici

cantonali, secondo l'andamento ordinario delle cose e l'esperienza generale

della vita appare poco probabile - ma non impossibile - che due successive

decisioni correttamente indirizzate non giungano a destinazione, ciò non basta

per mettere in dubbio la dichiarazione del ricorrente, la cui buona fede è

presunta, e ammettere che l'autorità amministrativa abbia fornito la prova

necessaria circa la notifica di questi invii (sentenza citata 2A.500/1996, in

cui il Tribunale federale è giunto a tale conclusione in una vertenza in cui

l'amministrato aveva contestato di avere ricevuto un atto giudiziario

asseritamente inviato per ben tre volte per posta semplice; cfr. pure sentenza

del Tribunale federale delle assicurazioni I 353/01 del 25 febbraio 2003

consid. 4.1.1). E anche qualora si volesse - nella qui denegata ipotesi -

ritenere avvenuta la notifica delle decisioni, si osserva che il provvedimento

del 15 dicembre 2005, oltre ad avere sostituito quello precedente del 12

novembre 2004, non prevedeva alcuna limitazione temporale della rendita, ma

anzi nel suo conteggio sul retro quantificava il conguaglio per le prestazioni

dovute dal 1° dicembre 2003 a fine 2005, precisando che la rendita per la

figlia sarebbe stata versata fino al mese di agosto 2006. Per quanto inoltre

indicato in maniera inequivocabile dall'amministrazione il 16 aprile 2012, lo

scritto denominato "Decisione - Parte 2: attribuzione di una rendita

d'invalidità" era parte integrante della decisione emessa il 12 novembre

2004, ma non di quella successiva del 15 dicembre 2005 - come erroneamente

affermato dalla Corte cantonale il cui accertamento va rettificato in base

all'art. 105 cpv. 2 LTF - la quale si è limitata a modificare gli importi delle

prestazioni, ma non anche gli altri parametri. Ciò significa che in ogni caso,

sia che le prestazioni fossero state fornite senza una (valida, poiché non

notificata) decisione formale (fattispecie allora sussumibile sotto la DTF 129

V 110), sia che la decisione del 15 dicembre 2005 - in sostituzione di quella

precedente del 12 novembre 2004 - fosse stata effettivamente notificata (nel

qual caso era essa stessa ad essere eventualmente errata), la domanda di

restituzione non poteva prescindere dall'esame delle condizioni della

riconsiderazione. Ciò che però né l'UAI né il Tribunale cantonale hanno fatto.

Già solo per questo motivo, la pronuncia impugnata andrebbe annullata e

rinviata per difetto di motivazione, e più precisamente per non avere esposto

chiaramente le condizioni (art. 53 cpv. 2 LPGA), i motivi e - in definitiva -

nemmeno gli effetti della rettifica (cfr. SVR 2012 IV n. 35 pag. 136

[9C_678/2011] consid. 5.3 e 5.4).”

Analogamente,

nel caso di specie, pur se appare singolare che l’insorgente non abbia ricevuto

il conteggio del premio, il sollecito e la diffida, non può neppure essere escluso

che esse non siano mai giunte a destinazione.

Ora,

come emerge dalla sentenza 36.2009.177 del 28 aprile 2010, emessa nella

composizione completa del TCA, in DTF 131 V 147 l’allora

Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: TF), a proposito

dell’art. 9 cpv. 1 prima frase OAMal in vigore fino al 31 dicembre 2002 (RU

2002.

3908) che prevedeva che se nonostante diffida l’assicurato non paga premi

o partecipazioni ai costi scaduti, l’assicuratore deve promuovere una procedura

esecutiva, ha stabilito che l’obbligo previsto dall’ordinanza di procedere a

una diffida per premi e partecipazioni prima di promuovere la procedura

esecutiva è conforme alla Costituzione ed alla legge.

L’Alta

Corte ha in sostanza confermato la sentenza del Tribunale cantonale che aveva

rigettato l’opposizione al precetto esecutivo solo per quei premi che erano

stati oggetto di una previa diffida.

Il

TF ha affermato:

" 6.2 Das Eidgenössische Versicherungsgericht hat bereits an anderer

Stelle entschieden, dass auf Grund dieser Gesetzeslage neben der

Zwangsvollstreckung nach SchKG in der KVV keine weiteren Formen des

Vollzugszwangs eingeführt werden dürfen (BGE 125 V 266, insbesondere 272 ff.

Erw. 6).

Die im SchKG geregelte

Ordnung der Zwangsvollstreckung von Geldforderungen verlangt für die Erteilung

der Rechtsöffnung nur, dass die betriebene Forderung fällig ist

(STAEHELIN/BAUER/ STAEHELIN [Hrsg.], Kommentar zum

Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, SchKG I, Art. 1-87, Basel 1998,

N 39 zu Art. 80 und N 77 zu Art. 82, je mit Hinweisen). Alt Art. 9 Abs. 1 Satz

1.

KVV bestimmt dagegen, dass fällige Prämien und Kostenbeteiligungen erst nach

vorgängiger Mahnung der Zwangsvollstreckung nach SchKG zugeführt werden dürfen.

Damit wird jedoch keine neue Form der Zwangsvollstreckung geschaffen, sondern

es werden lediglich deren Modalitäten für Prämien und Kostenbeteiligungen näher

umschrieben. Der Gläubiger ist gefordert, neben dem geltend gemachten Ausstand

dessen Mahnung durch Urkunde nachzuweisen, es sei denn, beides werde von der

Gegenpartei ausdrücklich anerkannt oder wenn beides notorisch oder

gerichtsnotorisch ist (in diesem Sinne ebenso bei zur Vollstreckung anstehenden

suspensiv bedingten Forderungen: PETER STÜCHELI, Die Rechtsöffnung, Diss.

Zürich 2000, S. 116 und 203; STAEHELIN/BAUER/STAEHELIN, a.a.O., N 44 zu Art.

80). Macht die Verwaltungsbehörde dagegen von der weitaus häufiger

anzutreffenden Möglichkeit Gebrauch, einen im Rahmen des von ihr eingeleiteten

Betreibungsverfahrens erhobenen Rechtsvorschlag selbst als ordentlicher Richter

im Sinne von Art. 79 SchKG zu beseitigen (BGE 119 V 331 Erw. 2b, BGE 128 III 41

Erw. 2; Pra 2003 Nr. 31 S. 159 Erw. 4; vgl. ROTH, Die Krankenkasse als

Rechtsöffnungsrichterin in eigener Sache, in: Festschrift 75 Jahre Konferenz

der Betreibungs- und Konkursbeamten der Schweiz, Basel 2000, S. 235, sowie

grundsätzlich AMONN/WALTHER, Grundriss des Schuldbetreibungs- und

Konkursrechts, 7. Aufl. 2003, § 19 Rz 15 u. 15a), wird sie dies ebenfalls nur

tun dürfen, falls vorgängig gemahnt worden ist. Alt Art. 9 Abs. 1 Satz 1 KVV

verstösst entgegen der von der Beschwerdeführerin vertretenen Auffassung ebenso

wenig gegen betreibungsrechtliche Grundsätze. Zwar mag darin ein gewisser

Widerspruch zur für privatrechtliche Rechtsverhältnisse geltenden Regelung

erblickt werden, wonach die Mahnung einer fälligen Forderung im

Rechtsöffnungsverfahren nur dann von selbstständiger Bedeutung ist, wenn

Verzugszinsen im Streit stehen (Art. 102 in Verbindung mit Art. 104 Abs. 1 OR; vgl. BGE 129 III 541 Erw. 3.2). In Frage steht indessen die

öffentlichrechtliche "Zwangsversicherung" und das KVG schreibt keine

analoge Anwendung des OR oder einzelner seiner Bestimmungen vor.“

L’art. 9 cpv. 1

OAMal è stato sostituito, dal 1° gennaio 2003 (RU 2002 3908,

pag. 3909), dall’art. 90 cpv. 3 OAMal in vigore fino al

31.

dicembre 2005 (RU 2005 5639 pag. 5640) che prevedeva

che se, nonostante diffida, l’assicurato non paga premi o partecipazioni ai

costi scaduti, l’assicuratore deve promuovere una procedura esecutiva. Se questa

sfocia in un attestato di carenza beni, l’assicuratore ne informa la competente

autorità d’assistenza sociale. Sono salve le disposizioni cantonali che

prevedono la previa notifica all’autorità preposta alla riduzione dei premi.

Con

l’entrata in vigore, il 1° gennaio 2006, dell’art. 64a cpv. 1 LAMal, il

legislatore ha inserito nella legge il medesimo principio della diffida

preventiva all’avvio della procedura esecutiva, previsto fino al 31 dicembre

2005.

dall’art. 90 cpv. 3 OAMal, precisando che con la diffida l’assicuratore

deve assegnare un termine supplementare di 30 giorni.

Contestualmente

è stato modificato anche il tenore dell’art. 90 cpv. 3 OAMal (RU 2005 5639,

pag. 5640), il quale, fino al 31 luglio 2007 (RU 2007 3573, pag. 3577), prevedeva

che i premi e le partecipazioni dovuti dell’assicurazione obbligatoria delle

cure medico-sanitarie devono essere oggetto di una diffida e di una procedura

di esecuzione per debiti separate da eventuali altri pagamenti arretrati. A

norma dell’art. 90 cpv. 4 OAMal, in vigore dal 1° gennaio 2006 (RU 2005 5639,

pag. 5640) fino al 31 luglio 2007 (RU 2007 3573, pag. 3577), se l’assicurato è

in mora con il pagamento di tre premi mensili ed è stato diffidato senza

successo, deve essere avviata in merito una procedura di esecuzione per debiti,

al più tardi 40 giorni dopo l’ultima diffida infruttuosa.

Con

il 1° agosto 2007 sono entrati in vigore gli art. 105a OAMal e seguenti (RU

2007.

3573, pag. 3577) che hanno sostituito in particolare l’art. 90 cpv. 3 e 4

OAMal.

Infine,

dal 1° gennaio 2012 l’art. 64a cpv. 2 LAMal prevede che se,

nonostante la diffida, l'assicurato non paga i premi, le partecipazioni ai

costi e gli interessi di mora entro il termine assegnato, l'assicuratore deve

richiedere l'esecuzione. Il Cantone può esigere che l'assicuratore comunichi

all'autorità cantonale competente il nome dei debitori escussi (cfr. anche il

nuovo art. 105b OAMal).

Nelle

sentenze successive, relative alla legislazione in vigore fino al 31 dicembre

2011, il TF ha confermato la giurisprudenza di cui alla DTF 131 V 146,

evidenziando che i termini figuranti negli articoli di legge e nelle ordinanze

sopra citate circa il periodo entro il quale spiccare il precetto esecutivo, di

principio, sono termini d’ordine che la Cassa deve rispettare solo laddove

intende sospendere l’assicurato, così come la seconda diffida. A questo

proposito va segnalata la già citata sentenza cantonale 36.2009.177 del 28

aprile 2010 dove il TCA, nella composizione a tre giudici, ha descritto l’istoriato

della giurisprudenza federale.

Con

sentenza 9C_742/2011 del 17 novembre 2011 il TF ha confermato:

« 5.1

Le financement de l'assurance-maladie sociale repose sur les assurés et les

pouvoirs publics. Il dépend donc étroitement de l'exécution de leurs

obligations pécuniaires par les assurés. Ces derniers sont ainsi légalement

tenus de s'acquitter du paiement des primes (cf. art. 61 LAMal) et des

participations aux coûts (cf. art. 64 LAMal). Respectivement, les assureurs ne

sont pas libres de recouvrir ou non les arriérés de primes et participations

aux coûts. Au contraire et au regard des principes de mutualité et d'égalité de

traitement prévalant dans le domaine de l'assurance-maladie sociale (art. 13

al. 2 let. a LAMal), ils sont tenus de faire valoir leurs prétentions découlant

des obligations financières des assurés par la voie de l'exécution forcée selon

la LP (art. 105b OAMal). Par conséquent, si l'assureur est au bénéfice d'un

jugement exécutoire au sens de l'art. 80 LP, auquel est assimilée une décision

ou une décision sur opposition exécutoire portant condamnation à payer une

somme d'argent ou à fournir des sûretés (art. 54 al. 2 LPGA), il peut requérir

du juge la mainlevée définitive de l'opposition ; s'il ne dispose pas d'un tel

titre de mainlevée, il doit faire valoir le bien-fondé de sa prétention par la

voie de la procédure administrative, conformément à l'art. 79 LP (voir ATF 131 V 147).

5.2

L'art. 105b OAMal prévoit que les primes et

les participations aux coûts de l'assurance obligatoire des soins échues et

impayées doivent faire l'objet, dans les trois mois qui suivent leur

exigibilité, d'une sommation écrite qui sera précédée d'au moins un rappel et

qui sera distincte de celles portant sur d'autres retards de paiement

éventuels. Avec la sommation, l'assureur doit impartir à l'assuré un délai de

30.

jours pour remplir son obligation et attirer son attention sur les

conséquences qu'il encourt s'il n'effectue pas le paiement (al. 1). Si l'assuré

ne s'exécute pas dans le délai imparti, l'assureur doit mettre la créance en

poursuite dans les quatre mois qui suivent, de manière distincte des autres

retards de paiement éventuels (al. 2).

Les

délais précités sont des prescriptions d'ordre, dont l'inobservation n'entraîne

pas la péremption du droit aux arriérés ou de la procédure de poursuite.

L'assureur n'est pas tenu non plus de procéder à une nouvelle sommation s'il

entend faire valoir ses droits par la voie de la poursuite. La seule

conséquence que la loi attache à l'inobservation de ces délais est que la

sanction prévue à l'art. 64a al. 2 LAMal ne prend pas effet (à l'inverse de

celle prévue à l'art. 64a al. 4 LAMal). L'art. 105b al. 1 et 2 OAMal vise en

effet à empêcher que les assureurs ne tardent trop avant d'entreprendre les

démarches nécessaires au recouvrement des primes dues (arrêt 9C_786/2008 du 31

octobre 2008 consid. 3 ; GEBHARD EUGSTER,

Krankenversicherung, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale

Sicherheit, 2ème éd., 2007, p. 747 n. 1028).»

In

concreto l’assicuratore non ha comprovato di aver previa-mente diffidato

l’insorgente. Ne segue che non avrebbe potuto procedere tramite una decisione

di rigetto dell’opposizione al precetto esecutivo n__________9 (DTF 131 V 146).

Ritenuto

tuttavia che l’assicurato ha già pagato e che l’assicuratore afferma di aver “provveduto

a ritirare l’opposizione avviata tramite l’UEF di __________”, ciò ha

conseguenze unicamente circa le spese esecutive, che del resto non sono oggetto

della procedura di rigetto dell’opposizione (cfr. sentenza K

114/03 del 22 luglio 2005, nonché la sentenza 36.2012.59+60 del 1° febbraio

2013) e sulle spese amministrative di fr. 80 che la Cassa ha chiesto

all’insorgente per i costi della procedura.

Infatti,

nella DTF 125 V 276, l'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha

ricordato che pure sotto l'imperio della nuova LAMal un assicuratore contro le

malattie può esigere il pagamento in adeguata misura delle spese di diffida

così come di spese supplementari cagionate da mora dell'assicurato al momento

del versamento dei premi e della partecipazione ai costi, in quanto tali spese

(alle quali si sarebbe ovviato in caso di versamento tempestivo) siano

addebitabili a colpa dell'interessato e le disposizioni generali sui diritti e

gli obblighi degli assicurati contemplino una regolamentazione al riguardo.

Questo

principio è stato inserito nell'art. 105b cpv. 2 OAMal nella versione in

vigore dal 1° gennaio 2012 (in precedenza fino al 31 dicembre 2011 figurava nell’art.

105b cpv. 3 OAMal e, prima, fino al 31 luglio 2007 nell'art. 90 cpv. 5 OAMal), secondo

il quale se l'assicurato causa per propria colpa spese che

avrebbero potuto essere evitate con un pagamento tempestivo, l'assicuratore può

riscuotere adeguate spese amministrative, se una misura siffatta è prevista

dalle disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi dell'assicurato.

In concreto, il

Regolamento delle Assicurazioni secondo la LAMal in vigore dal 1.1.2012 prevede

all’art. 14.1 che la persona assicurata ha l'obbligo di pagare in

anticipo i premi secondo la polizza corrispondenti alla sua assicurazione e

alla sua ripartizione. Per l'art. 14.3, le spese dell’assicuratore

per richiami ed esecuzioni sono a carico della persona assicurata (cfr. www. CO

1.

ch/it/home/versicherungen/okp.html).

Ritenuto che nel caso

di specie non è reso verosimile che l’interessato ha ricevuto richiami e

solleciti, le spese amministrative non sono dovute.

11.

L'assicuratore

ha chiesto anche il pagamento di interessi di mora del 5% dal 31 gennaio 2012.

Gli interessi sono

dovuti quando l'assicurato è in ritardo con il pagamento dei premi, che di

principio vanno pagati in anticipo e di regola mensilmente (art. 90 OAMal).

Per l'art. 26 cpv. 1

LPGA i crediti di contributi dovuti o di contributi indebitamente riscossi

sottostanno rispettivamente a interessi di mora o rimunerativi. Il Consiglio

federale può prevedere eccezioni per importi esigui e termini di breve durata.

Il tasso per gli

interessi di mora sui premi scaduti ai sensi dell'articolo 26 capoverso 1 LPGA

è del 5 per cento all'anno (art. 105a OAMal).

In specie, gli

interessi, chiesti a partire dallo scadere del termine di pagamento, sono

dovuti poiché l’interessato si era obbligato a pagare l’intero premio annuale in

un’unica soluzione (cfr. doc. 2).

12.

In

queste condizioni, alla luce di quanto sopra esposto, il ricorso va

parzialmente accolto e la decisione impugnata modificata nel senso che il

ricorrente va condannato a versare l’importo di fr. 2'136.95, oltre ad interessi

al 5% dal 31 gennaio 2012.

Nella misura in cui il

PE n. n. __________9 dell’UEF di __________ del 2 luglio 2012 fosse ancora

pendente, la sua opposizione va mantenuta.

Alla luce dell’esito

del ricorso, non può invece essere ritenuta la richiesta della Cassa di considerare

l’impugnativa temeraria.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.Il ricorso è parzialmente accolto. Di conseguenza:

1.1. La

decisione impugnata è modificata nel senso che il ricorrente è condannato a

pagare all’assicuratore fr. 2'136.95, oltre interessi al 5% dal 31 gennaio

2012.

1.2. Nella

misura in cui la questione non sia divenuta priva d'oggetto, è mantenuta

l’opposizione al PE n. __________9 dell’UEF di __________ del 2 luglio 2012.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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