36.2013.16
Pagamento di premi in arretrato. Accertamento del domicilio del ricorrente che afferma di essere stato all'estero per alcuni mesi
11 novembre 2013Italiano54 min
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AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
36.2013.16
Data decisione, Autorità:
11.11.2013, TCA
Titolo:
Pagamento di premi in arretrato. Accertamento del domicilio del ricorrente che afferma di essere stato all'estero per alcuni mesi
BUONA FEDE
INCASSO PREMI
MANCATO PAGAMENTO DEL PREMIO O DELLA PARTECIPAZIONE AI COSTI
art. 23 CC
art. 24 CC
art. 61 LAMAL
art. 64 LAMAL
art. 1 cpv. 1 OAMAL
art. 105a OAMAL
art. 105b OAMAL
comandata
Incarto n.
36.2013.16+67
cs
Lugano
11 novembre
2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 25 marzo 2013 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 6 marzo
2013 emanata da
parte chiamata in causa:
CO 1
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
Cassa TERZ 1
ritenuto, in
fatto
A. Nel
2009 RI 1, nato nel 1984, era affiliato presso la Cassa malati __________ per
l’assicurazione malattia delle cure medico-sanitarie.
B. Il
4 dicembre 2009 l'assicurato ha sottoscritto una proposta per un'assicurazione
malattie presso l'assicuratore CO 1, chiedendo di essere assicurato dal 1° gennaio
2010 per l'assicurazione malattia di base con l'opzione medico di famiglia e
con la franchigia annua di Fr. 2'500.-, ciò che comportava il pagamento di un
premio di Fr. 131,20 al mese.
C. Il
22 ottobre 2010 l'UEF di __________ ha spiccato il precetto esecutivo n. __________2
nei confronti dell'assicurato, chiedente il pagamento di Fr. 1'574,40 per il
premio annuo LAMal per il 2010 oltre interessi del 5% dal 2 marzo 2010, Fr.
80.- per spese amministrative.
D. L'opposizione
dell'assicurato al citato PE è stata rigettata dalla Cassa malati con decisione
del 19 gennaio 2011, con cui CO 1 ha anche invitato il debitore a saldare l'importo
totale di Fr. 1'866,05 (Fr. 1'558,65 [premi LAMal 2010] + Fr. 15,75 [sconto
dell'1% sul pagamento annuo] + Fr. 116.- [spese] + Fr. 69,65 [interessi di mora
dal 2 marzo 2010]).
E. Con
decisione su opposizione del 18 agosto 2011 la Cassa malati ha respinto
l'opposizione dell'interessato, il quale ha sostenuto la non esistenza di un
contratto valido con l'assicuratore malattia.
F. RI
1 è insorto al TCA contro la predetta decisione su opposizione ribadendo di non
essere assicurato presso CO 1. Con sentenza 36.2011.71 del 2 febbraio 2012
questo Tribunale ha respinto l’impugnativa, accertando che “il nuovo
assicuratore ha pertanto agito correttamente nei confronti del ricorrente.
Così, dal 1° gennaio 2010 quest'ultimo è stato legittimamente affiliato alla
Cassa malati resistente per l'assicurazione malattia obbligatoria LAMal”
(consid. 5 in fine).
G. Il
ricorso inoltrato al TF è stato dichiarato inammissibile con pronunzia del 4
maggio 2012 (inc.9C_202/2012).
H. Dopo
aver accertato che RI 1 è domiciliato in Ticino, il 9 ottobre 2010 TERZ 1 ha
chiesto all’assicurato la differenza tra il premio calcolato secondo il
domicilio __________ ed il premio calcolato sulla base del domicilio ticinese,
pari ad un importo di fr. 213.45 per il periodo dal 29 settembre 2010 al 31
dicembre 2010 (doc. 11, inc. 36.2012.59).
Fatti
I. Il
5 marzo 2011 CO 1 trasmesso all’assicurato il conteggio del premio del 2011,
secondo la tariffa valida per i domiciliati nel Canton Ticino, pari a fr.
2'609.40 (doc. 14, inc. 36.2012.59).
L. Il
20 maggio 2011 l’UEF di __________ ha spiccato il precetto esecutivo n. __________6
nei confronti dell'assicurato, chiedente il pagamento di Fr. 213,45 per il
premio annuo LAMal residuo per il 2010 oltre interessi del 5% dal 16 novembre
2010 e Fr. 60.- per le spese (doc. 18, inc. 36.2012.59).
M. Il
7 ottobre 2011 l’UEF di __________ ha spiccato un ulteriore precetto esecutivo
(n__________0) nei confronti di RI 1, per un importo complessivo di fr.
2'609,40 pari ai premi dovuti nel 2011, oltre interessi al 5% dal 12 aprile
2011 e fr. 80 di spese (doc. 20, inc. 36.2012.59).
N. Con
decisioni formali del 21 luglio 2011 e del 15 novembre 2011, la Cassa ha
fissato gli arretrati dovuti dall’assicurato nel 2010, e meglio dal 29
settembre al 31 dicembre (doc. 21, inc. 36.2012.59), rispettivamente nel 2011
(doc. 23, inc. 36.2012.59) ed ha rigettato le opposizioni ai precetti
esecutivi.
O. In
seguito alle censure sollevate da RI 1, l’assicuratore con decisione su
opposizione del 6 giugno 2012 (doc. 27, inc. 36.2012.59), rispettivamente
dell’8 giugno 2012 (doc. 29, inc. 36.2012.59), ha confermato l’ammontare dei
premi ancora dovuti dall’interessato.
P. Con
due distinti ricorsi del 3 luglio 2012 RI 1 è insorto al TCA contro le predette
decisioni su opposizione (doc. I, inc. 36.2012.59 e inc. 36.2012.60).
Il
ricorrente sosteneva che CO 1 non avrebbe rispettato le promesse, ciò che lo
avrebbe indotto ad affiliarsi presso un altro assicuratore per il 2010. Egli
affermava che il contratto con CO 1 “non era valido fin quando il Tribunale
cantonale delle assicurazioni non ha deciso che tale inganno verso i assicurati
è legittimo, in quanto le condizioni poste da TERZ 1 promesse inizialmente
avrebbero violato le leggi”. L’insorgente evidenziava che l’assicuratore aveva
emesso una fattura per “un fittizio cambiamento di domicilio. Il contratto
prevedeva a quel punto l’obbligo di recarsi dal medico preciso stabilito da CO
1. Questo si trovava nel Canton __________. Nella lettera comunicavano che il premio
aumenta e il medico rimane il medesimo nel Canton __________”.
L’assicurato
rilevava inoltre di aver trasferito il domicilio nel Canton Ticino solo
temporaneamente per vacanze e di essersi poi recato a __________ dal 10 ottobre
2010 dove sarebbe rimasto fino alla fine del 2011. L’interessato rilevava
inoltre che “poiché ero assicurato presso un’altra assicurazione contro le
malattie, ho informato CO 1soltanto sul cambiamento di domicilio da __________
a __________ e non su quello verso il Ticino”. L’interessato in conclusione
affermava che, essendo domiciliato nel Canton __________ la fattura relativa ai
premi ancora dovuti nel 2010 non era giustificata. Per quanto concerneva il
2011 l’insorgente sosteneva invece che alla luce della circostanza che il
contratto assicurativo era limitato a un anno e che CO 1 aveva confermato lo
scioglimento del contratto assicurativo, la fattura emessa andava annullata.
Q. In
seguito ad una lunga e minuziosa istruttoria, il TCA, dopo aver congiunto i
ricorsi, con sentenza 36.2012.59+60 del 1° febbraio 2013, li ha respinti,
accertando il domicilio dell’interessato in Ticino. La pronunzia è cresciuta
incontestata in giudicato.
R. Il
2 luglio 2012 l’UEF di __________ ha spiccato il precetto esecutivo n. __________9
nei confronti dell'assicurato, chiedente il pagamento di Fr. 2'577.95 pari al
premio annuo LAMal 2012, oltre interessi del 5% dal 31 gennaio 2012 e Fr. 80.-
per le spese (doc. 5).
S. Con
decisione formale del 28 agosto 2012 l’assicuratore ha rigettato l’opposizione
al citato precetto esecutivo (doc. 6).
T. Il
10 settembre 2012 RI 1 ha inoltrato opposizione evidenziando che erano ancora
pendenti le cause 36.2012.59+60 e che comunque è stato costretto a trasferirsi
in __________ per motivi di lavoro (doc. 11).
U. Il
17 novembre 2012 l’assicurato ha scritto un e-mail alla Cassa affermando di
essere domiciliato a __________ (__________; doc. 13). L’assicuratore ha
risposto affermando:
“Secondo
l’attestazione di partenza al estero stabilità dal comune di __________, le
confermiamo aver disdetto il suo contratto assicurativo per la data del
31.07.2012. La invitiamo perciò a non prendere in considerazione tutta la
corrispondenza o conteggio stabiliti in data ulteriore. La sua assicurazione
non sarà ritenuta per l’inizio del prossimo anno” (doc. 13)
V. Dopo
aver appreso che in realtà l’interessato è sempre stato domiciliato a __________
(cfr. doc. 14: “[…] In data 13.12.2012 ho chiamato il comune di __________
per chiedere se il nostro assicurato è partito per la __________ o meno. Mi
avevano spiegato che inizialmente aveva richiesto la dichiarazione di partenza
per la __________, poi però aveva richiamato per dire che aveva cambiato idea e
che quindi voleva rimanere domiciliato a __________”), il 1° febbraio 2013
l’assicuratore ha informato RI 1 della riattivazione della copertura dal 1°
agosto 2012 (doc. 16).
Z. Con
decisione su opposizione del 6 marzo 2013 CO 1 ha confermato la precedente
decisione formale ed ha condannato RI 1 a pagare l’importo complessivo di fr.
2'657.95 oltre interessi al 5% dal 31 gennaio 2012 sui premi ed ha rigettato
l’opposizione al PE n. __________9. L’assicuratore ha affermato:
" (…)
Circa il trasferimento
di domicilio in __________ dal 01.08.2012: da accertamenti effettuati, risulta
che dopo aver ottenuto la dichiarazione del comune di __________ del 13.07.2012
con cui si attestava la partenza dal comune dal 31.07.2012, RI 1 comunicava di
rimanere a __________, di non lasciare il domicilio. Le sue intenzioni,
corroborate dai fatti, non erano quindi mirate a cambiare domicilio per
costituirne uno nuovo all’estero. Con attestati del 27.11.2012 e 21.01.2013 il
Comune di __________ confermava che l’insorgente è tutt’ora iscritto al
registro controllo abitanti. A queste condizioni, atteso che anche il TCA ha
accertato nelle sentenze indicate che il ricorrente ha domicilio in Ticino dal
29.09.2010, e che la corrispondenza con lo stesso veniva indirizzata
all’indirizzo di __________ la costituzione di un nuovo domicilio all’estero
per asseriti motivi di lavoro, non risulta dimostrata (…)”
AA. Con
ricorso del 25 marzo 2013 RI 1ndelli è insorto al TCA contro la predetta
decisione su opposizione (doc. I). L’insorgente, dopo aver riassunto la
fattispecie, afferma che l’Ufficio delle assicurazioni sociali ha confermato il
sussidio per il pagamento dei premi del 2012 e che “per motivi di lavoro era
previsto di andare per 4 mesi in __________. Per cui mi sono presentato in
comune e ho annunciato la mia partenza. Per poter partire dovevo subito pagare
le tasse e passare all’ufficio tassazione a __________. Loro a sua volta hanno
mi hanno suggerito di non spostare il domicilio per soli 4 mesi ma di costruire
un domicilio provvisorio. Per cui ho informato l’ufficio comunale“.
L’insorgente evidenzia che CO 1 ha confermato la disdetta via e-mail e che poi
ha cambiato opinione e che non avendo mai emesso una polizza, una fattura, un
richiamo, non può avviare alcun precetto esecutivo. Inoltre, ritenuto che ha
ricevuto un sussidio per fr. 594.20 e che è stato all’estero, l’importo del
precetto non è giustificato. L’insorgente ritiene pertanto che la disdetta
confermatagli per la fine 2012 resta valida.
BB. Con
risposta del 29 aprile 2013 l’assicuratore propone di accogliere parzialmente
il ricorso, riducendo l’importo dovuto a fr. 2'437.45 (doc. III).
CC. Con
scritto 8 maggio 2013, pervenuto al TCA il 16 maggio 2013, l’insorgente ha
trasmesso ulteriori osservazioni (doc. V). Il 21 maggio 2013 il Giudice
delegato del TCA ha ingiunto al ricorrente di presentare le osservazioni
emendate dai termini sconvenienti ivi contenuti con l’avvertenza che, trascorso
infruttuoso il termine assegnato, esse sarebbero state dichiarate irricevibili
(doc.VI).
DD. Con
scritto, emendato, del 23 maggio 2013, l’assicurato ha affermato che occorre
esaminare l’importo dovuto nel 2012 ed un’eventuale affiliazione forzata per il
2013 poiché nel frattempo ha stipulato un contratto per il 2013 con la __________,
alla quale chiede di trasmettere la sentenza per stabilire la validità o meno
del contratto con loro. Esso contesta ancora l’importo dovuto e conclude
affermando che “il ricorso dev’essere accolto in quanto sono da pagare
unicamente i premi del 2012 di 2577.95 – 1% di sconto per il pagamento annuale
– 297.10 – 594.20 confermato dall’IAS – 80.- di spese amministrative mie.
Chiedo pertanto la fattura di 1580.90 e lo scioglimento del contratto
assicurativo con CO 1 per il 31.12.2012” (doc. VII)
EE. Il
13 giugno 2013 l’assicuratore ha prodotto ulteriori osservazioni, prendendo atto
che l’insorgente contesta ormai solo l’ammontare dell’importo dovuto e che
ammette che per poter cambiare assicuratore deve pagare tutti gli arretrati. CO
1 rileva che nel frattempo ha ricevuto ulteriori sussidi dall’IAS per il
pagamento del premio 2012 dell’insorgente, evidenzia tuttavia che gli importi
figuranti sulle decisioni dei sussidi prodotte dall’assicurato non
corrispondono alle somme ottenute, chiede di ridurre l’importo dovuto dal
ricorrente a fr. 2'216.95 e domanda che ai sensi dell’art. 29 cpv. 3 Lptca
vengano poste tasse e spese a carico dell’interessato (doc. IX).
FF. Con
osservazioni del 26 giugno 2013 l’assicurato sostiene di poter cambiare
assicuratore per fine 2012 poiché CO 1 stessa ha confermato la fine
dell’affiliazione. Conferma che con __________ ha solo stipulato una proposta,
ma rileva che anche con CO 1 ha stipulato una proposta simile ed è stata
ritenuta valida. Se un cambiamento per il 2013 non è possibile, l’assicuratore
convenuto dovrà risarcire i danni (doc. XI).
GG. Il
4 luglio 2013 il TCA ha assegnato un termine al ricorrente per produrre un
attestato da cui emerge il nome del datore di lavoro del 2012 e il luogo di
lavoro nel 2012 fino ad oggi. Se ha lavorato all’estero per un datore di lavoro
svizzero, gli è stato chiesto di indicare se lo ha fatto come lavoratore
distaccato o in altra forma (doc. XII). Lo stesso giorno è stato richiamato
l’incarto fiscale 2012 del ricorrente ed è stata interpellata la Cassa TERZ 1
di compensazione cui è stato chiesto:
" Nell’ambito
di un’altra causa (nostro inc. 36.2012.59), ci avevate a suo tempo trasmesso la
documentazione inerente le richieste di sussidio inoltrate dall’interessato dal
2010 (vostro invio del 20 dicembre 2012).
Nel caso che questo
Tribunale sta ora esaminando, il ricorrente ha prodotto due vostre decisioni
relative ai sussidi assegnati nel 2012. La prima, datata 30 novembre 2012, dove
figura un importo Ripam di fr. 594.20 per il periodo 11-12 (doc. B3) e la
seconda, datata 31 marzo 2013, dove figura un importo Ripam di fr. 297.10 per
il periodo 07-07 (doc. B2).
Da parte sua
l’assicuratore malattie CO 1 afferma di aver ricevuto, quale sussidio a favore
di RI 1 per il 2012, fr. 220.50 per il mese di luglio 2012 e, l’8 giugno 2013,
ulteriori fr. 220.50 per il mese di agosto 2012.
Ai fini del giudizio
vi chiediamo di voler precisare:
- a quanto ammonta
effettivamente l’importo del sussidio per il pagamento del premio
dell’assicurazione obbligatoria di RI 1 per il 2012 e per quali mesi è stato
erogato?
a cosa sono dovute
queste apparenti incongruenze (sia per quanto concerne gli importi che per
quanto concerne i periodi) tra le decisioni qui allegate e le somme che
l’assicuratore afferma di aver ricevuto?
Vi chiediamo inoltre
di trasmetterci l’incarto di RI 1 con i documenti successivi a quelli a noi già
trasmessi il 20 dicembre 2012.” (doc. XIII)
HH. Il
5 luglio 2013 l’UT di __________ ha affermato che l’insorgente non ha ancora
inoltrato la dichiarazione fiscale 2012, avendo chiesto una proroga (doc. XV).
Considerandi
II. Con
decreto dell’11 luglio 2013 il Giudice delegato del TCA ha chiamato in causa la
Cassa TERZ 1 di compensazione (doc. XVI).
LL. Il
12.
luglio 2013 RI 1 ha scritto al TCA affermando che “come da richiesta la
invio volentieri il documento relativo al datore di lavoro e la sua sede”
(doc. XVI) ed ha prodotto il certificato di salario per il periodo dal 1°
gennaio 2012 al 31 agosto 2012 della __________ di __________ (____________________).
MM. Il 24 luglio
2013.
il TCA ha scritto al ricorrente affermando:
" (…)
con riferimento alla
vertenza a margine ed al suo scritto del 12 luglio 2013 al quale ha allegato il
certificato di salario per il lavoro svolto dal 1° gennaio 2012 al 31 agosto
2012.
per la ditta __________ di __________ (__________), le comunichiamo quanto
segue.
Nell’ambito della
precedente vertenza (36.2012.59+60), sfociata nella sentenza del 1° febbraio
2013, come indicatole nel nostro scritto del 2 gennaio 2013 (doc. XIV, inc.
36.2012
+60), avevamo richiamato, tra l’altro, il suo incarto relativo alla
richiesta di sussidio per il premio dell’assicurazione obbligatoria delle cure
medico-sanitarie per gli anni dal 2010 in poi.
Quest’ultimo incarto è
ora stato acquisito anche per la procedura in esame.
Dal medesimo emerge
che nel corso del mese di luglio 2012 ha sottoscritto un contratto di lavoro, valido dal 1° settembre 2012, con la __________ SA di __________
Le chiediamo di
prendere posizione in merito.” (doc. XVIII)
NN. L’8
agosto 2012 l’insorgente ha affermato che “come sempre dichiarato, la posso
confermare l’esattezza dei dati a quanto corrisponde con la ditta __________
con sede principale a __________ (__________) in __________ e __________ SA”
(doc. XIX).
OO. Il
24.
settembre 2013 la Cassa TERZ 1 di compensazione ha chiesto di poter visionare
alcuni documenti (doc. XXI), trasmessile il 1° ottobre 2013 (doc. XXII).
PP. Con
presa di posizione del 9 ottobre 2013 la Cassa TERZ 1 di compensazione ha
affermato:
" (…)
In considerazione
delle informazioni desunte dalla documentazione allegata al formulario di
richiesta, la Cassa ha stabilito il diritto alla RIPAM per il periodo
novembre-dicembre 2012. La richiesta di RIPAM è dunque stata evasa con
decisione positiva il 30.11.2012 e l’importo concesso per il periodo
novembre-dicembre 2012 ammonta a fr. 594.20 (fr. 297.10 mensili; cfr. doc. B3).
La CO 1 è stata
informata dalla Cassa in data 01.12.2012 tramite procedura informatizzata in
merito all’importo di RIPAM da concedere al signor RI 1.
(…)
La CO 1, dopo aver
ricevuto la nostra comunicazione elettronica del 01.12.2012, in data 06.12.2012
ha inviato alla Cassa il formulario di verifica, indicando che l’assicurato RI
1.
risultava uscito dalla CO 1 in data 01.08.2012 per partenza all’estero (cfr.
allegato a doc. 1).
Sulla base di questa
informazione, durante il mese di marzo 2013 la Cassa ha aggiornato i propri
dati ed in data 31.03.2013 ha trasmesso una nuova decisione all’assicurato, con
l’indicazione che il diritto alla RIPAM era dato unicamente per il mese di
luglio 2012, per un importo pari a fr. 297.10 (cfr. doc. B2). La CO 1 è stata
informata dalla Cassa in merito all’importo di RIPAM da concedere al signor RI
1.
in data 01.04.2013 tramite procedura informatizzata. A tutt’oggi non ci
risulta che la CO 1 abbia spedito alla nostra Cassa il formulario di verifica
relativo alla trasmissione dei dati del 01.04.2013.
Dopo ricezione della
nostra decisione del 31.03.2013 il signor RI 1 ha trasmesso alla Cassa una
comunicazione via e-mail (cfr. doc. 2), alla quale ha allegato una
dichiarazione del Comune di __________ attestante che durante il periodo del
suo soggiorno in __________ dal 01.08.2012 al 30.11.2012 il suo domicilio era
tuttavia da considerare nel Comune di __________ (cfr. doc. 2.1).
A seguito di questa
nuova informazione, la Cassa ha rivisto la pratica di RIPAM 2012 ed ha concesso
il diritto per il periodo luglio-agosto 2012, per un importo di fr. 594.20 (fr.
297.10
mensili), inviando la relativa decisione datata 31.05.2013
all’assicurato (doc. 3) e informando la CO 1 in data 01.06.2013. A tutt’oggi
non ci risulta che la CO 1 abbia spedito alla nostra Cassa il formulario di
verifica relativo alla trasmissione dei dati del 01.06.2013.
(…)
La Cassa rileva che
secondo l’art. 38 cpv. 2 LCAMal l’importo di riduzione dei premi non può
oltrepassare l’ammontare del premio effettivo a carico dei membri dell’unità di
riferimento.
Nel caso di specie,
secondo quanto comunicato telefonicamente in data 09.07.2013 dalla CO 1 alla
Cassa, il premio mensile LAMal per l’anno 2012 a carico dell’assicurato ammonta a fr. 220.50, dal momento che l’assicurato ha optato per una
copertura secondo il modello medico di famiglia, con franchigia di fr. 2'500.-
e senza copertura del rischio d’infortunio (premio valido per la regione 1).
L’importo di fr.
297.10
mensili di RIPAM comunicato dalla Cassa non poteva dunque essere
concesso dalla CO 1, la quale ha correttamente concesso quale RIPAM l’importo
di fr. 220.50. La CO 1 avrebbe tuttavia dovuto informare la Cassa del fatto che
l’importo di RIPAM comunicato era superiore al premio effettivo a carico
dell’assicurato, mediante l’invio del formulario di verifica ed indicazione
della situazione specifica al p.to 2 dello stesso (cfr. doc. 1).
La Cassa evidenzia che
correttamente la CO 1 ha dunque concesso all’assicurato la RIPAM per il periodo
luglio-agosto 2012, per un importo mensile pari a fr. 220.50.
La Cassa rileva
inoltre che il diritto alla RIPAM può essere concesso unicamente alle persone
assicurate obbligatoriamente ai sensi della LAMal. La Cassa rileva altresì che
qualora vi fossero delle indicazioni da parte di questo TCA relative al fatto
che l’obbligo assicurativo LAMal del signor RI 1i deve estendersi anche oltre
il mese di agosto 2012, a condizione che a partire da tale periodo le
condizioni economiche dell’assicurato lo giustifichino, nel caso di specie il
diritto alla RIPAM potrebbe essere esteso di conseguenza.” (doc. XXIII)
QQ. Le
parti sono state chiamate ad esprimersi in merito entro il 23 ottobre 2013
(doc. XXIV).
RR. Il
23.
ottobre 2013 CO 1 ha preso posizione, affermando tra l’altro che “l’assicurato,
riconoscendo la correttezza della pretesa fatta valere da CO 1, ha frattanto,
incondizionatamente, interamente saldato l’arretrato premi scoperto oggetto
della presente procedura. Attualmente egli non ha debiti nei confronti di CO 1
(cfr. estratto informatico allegato, doc. 27). CO 1 ha già provveduto a
ritirare l’esecuzione avviata presso l’UEF di __________ (PE nr. __________9) e
ha preso posizione circa la sua disdetta per fine 2013 (doc. 28 e 29). In
conclusione, a mente di CO 1 si è quindi in presenza di acquiescenza e la causa
va stralciata dai ruoli (art. 31 LPTCA e art. 241 CPC). La questione del
domicilio e l’assoggettamento alla LAMal è pertanto pure da ritenersi questione
non più litigiosa” (doc. XXV).
SS. Interpellato
dal TCA (doc. XXVI), con due distinti scritti del 25 ottobre 2013 l’insorgente
ha rilevato che intende mantenere la causa, che ha pagato unicamente per non
più essere vincolato con CO 1 ed ha domandato l’apertura di un nuovo incarto
per l’esecuzione __________4 (doc. XXVIII e XXIX).
in
diritto
in ordine
1.
La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF 8C_855/2010
dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del
7.
novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007).
2.
Il ricorrente ha chiesto l’apertura di un altro incarto per l’esecuzione __________4
(doc. XXIX). L’incarto, cui è stato dato il numero 36.2013.68, sarà oggetto di
una procedura e sentenza separata.
3.
L’assicuratore
chiede lo stralcio della causa poiché l’insorgente ha nel frattempo soluto
l’intero debito oggetto del contendere (doc. XXV).
Interpellato
in merito l’assicurato ha affermato di voler mantenere il ricorso e di aver
pagato solo per non più essere vincolato alla convenuta e poter cambiare
liberamente l’assicuratore (doc. XXVIII).
Con
sentenza 9C_864/2007 del 30 aprile 2008 il TF, in un caso relativo alla
contestazione del pagamento di interessi di mora in ambito di AVS, che l’insorgente
nel frattempo aveva pagato, ha affermato:
"
(…)
2.
Nel ritenere priva di oggetto
l'opposizione interposta dall'assicurato e di conseguenza infondata
l'impugnativa contro la decisione su opposizione, il giudice cantonale si è fra
le altre cose richiamato alle considerazioni espresse dal Tribunale federale
delle assicurazioni nella sentenza H 321/02 del 20 agosto 2003. In quella occasione si era trattato di esaminare la ricevibilità e la fondatezza del gravame di
una società contro una decisione di multa che le era stata inflitta dalla cassa
di compensazione e che era stata confermata in primo grado dall'autorità
giudiziaria cantonale. In sede federale la cassa aveva censurato la
ricevibilità del ricorso per il fatto che la ricorrente, nelle more istruttorie,
aveva effettuato il pagamento della multa.
Orbene, pur domandandosi, con riferimento a precedenti sentenze (DTF 99 V 78 consid.
1b pag. 80; sentenza inedita H 205/00 del 5 febbraio 2001), se la società
potesse ancora fare valere un interesse pratico e attuale all'annullamento
della decisione in esame, il Tribunale federale delle assicurazioni aveva
ritenuto di potere lasciare indecisa la questione poiché ad ogni modo
l'impugnativa era infondata e andava respinta.
3.
Il ricorrente osserva come la presente
fattispecie differisca sostanzialmente da quella esaminata nella sentenza H
321/02, non fosse altro perché il pagamento
sarebbe avvenuto prima dell'impugnativa e comunque quando il termine per
l'opposizione non era ancora scaduto. In tali condizioni, esclude che da tale
comportamento si possa inferire un'acquiescenza o desistenza giustificante lo stralcio della causa. Ricorda del resto come - per
evitare che gli vengano addebitati oneri supplementari - egli abbia l'abitudine
di pagare i tributi pubblici non appena gli vengono notificati. Di conseguenza,
il pagamento effettuato prima della crescita
in giudicato della decisione amministrativa non potrebbe in alcun modo essere
interpretato quale rinuncia esplicita e incondizionata a prevalersi dei rimedi
giuridici disponibili e non ancora utilizzati. E anche qualora si intendesse,
per denegata ipotesi, ravvisare nel pagamento
un indizio di acquiescenza, la presentazione dell'impugnativa prima della
decorrenza del termine smentirebbe chiaramente siffatta ipotesi.
4.
4.1
Durante la procedura
amministrativa, la lite verteva sull'obbligo di versamento di interessi di
mora, conformemente a quanto statuito con le decisioni del 5 dicembre 2006.
Dal momento che un'eventuale
opposizione contro tali provvedimenti, poi effettivamente intrapresa, avrebbe
comunque - in assenza di una decisione contraria da parte dell'amministrazione
(art. 97 LAVS) - esplicato effetto sospensivo, l'assicurato avrebbe potuto
anche non versare (subito) gli interessi moratori reclamati. Agendo in tal
modo, egli si sarebbe tuttavia assunto il rischio di dovere pagare degli
interessi supplementari, qualora l'esito dell'impugnativa gli si fosse rivelato
sfavorevole. Ed è proprio quanto il ricorrente, pagando l'importo richiesto e
poi contestato nei termini di legge (art. 52 cpv. 1 LPGA), voleva evitare che
si realizzasse (v. sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni H 252/00
del 14 febbraio 2001, consid. 1a).
4.2
In quest'ultima sentenza (H 252/00), dovendo statuire sul ricorso di un'assicurata che, dopo avere versato, pendente
lite (dopo la presentazione del gravame), l'importo richiestole
dall'amministrazione a titolo di interessi moratori su contributi arretrati, si
era vista stralciare, per ragioni analoghe a
quelle addotte dal Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino nella
presente vertenza, la causa dall'autorità giudiziaria di prima istanza, il
Tribunale federale delle assicurazioni, dando ragione all'interessata, ha
precisato che un ricorso non può essere ritirato tacitamente, un ritiro
necessitando di una dichiarazione esplicita e incondizionata (DTF 119 V 36 consid.
1b pag. 38; 111 V 156 consid. 3b pag. 158).
4.3
Similmente, lo stesso Tribunale,
pur ammettendo la possibilità di rinunciare a prevalersi di un rimedio
giuridico nella misura in cui una simile dichiarazione venga espressa
esplicitamente e durante il termine di impugnazione (una rinuncia non può per
contro essere validamente espressa prima che si abbia conoscenza della
decisione impugnabile: RAMI 2003 no. U 474 pag. 53 consid. 2.3 con riferimenti
[U 139/02]; cfr. pure sentenza A.203/1985 del 1° ottobre 1985, pubblicata in
ASA 59 pag. 204, consid. 2), ha escluso che una rinuncia a ricorrere possa
essere espressa tacitamente (sentenza inedita C 2/95 del 26 luglio 1995,
consid. 1). In quest'ultima occasione, il Tribunale federale delle
assicurazioni ha in particolare avuto modo di stabilire che il pagamento dell'indennità di parte dovuta alla
controparte a seguito della soccombenza nella procedura cantonale non osta alla
ricevibilità di un ricorso all'istanza superiore.
4.4
Stante quanto precede, non potendo
considerare il pagamento effettuato dal
ricorrente in data 18 dicembre 2006 alla stregua di una rinuncia esplicita (e
incondizionata) a fare valere il diritto all'impugnazione - diritto peraltro
poi esercitato nei termini di legge - delle decisioni amministrative del 5
dicembre 2006, il giudizio impugnato dev'essere annullato. Gli atti vanno di
conseguenza rinviati al Tribunale cantonale affinché statuisca sul merito della
causa.”
Analogamente,
nel caso di specie, l’insorgente ha esplicitamente affermato di intendere
mantenere il ricorso e di aver pagato unicamente per potersi svincolare
definitivamente da CO 1.
In
assenza di un ritiro esplicito dell’impugnativa e delle giustificazioni addotte
dall’insorgente, questo TCA deve entrare nel merito del ricorso.
4.
L’assicurato
ha chiesto di notificare la sentenza anche all’assicuratore __________,
essendosi affiliato nel 2013 presso questa cassa malati.
Per costante giurisprudenza federale, la decisione impugnata costituisce
il presupposto ed il contenuto della contestazione sottoposta all'esame
giudiziale (cfr. SVR 2005 AHV Nr. 19; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a,
DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294).
Se non è
stata emessa nessuna decisione, la contestazione non ha oggetto e non può
dunque essere pronunciata una sentenza nel merito (cfr. STF C 22/06 del 5
gennaio 2007; DTF 131 V 164 consid. 2.1; DTF 125 V 414
consid. 1A; DTF 119 Ib 36 consid. 1b).
In concreto il TCA può pronunciarsi esclusivamente sul tema oggetto
della decisione impugnata, ossia il suo obbligo assicurativo nel 2012 e l’ammontare
esatto del premio da lui dovuto alla convenuta nel corso di quell’anno (cfr.
punto 2.1 doc. A1: “Nella fattispecie è litigiosa la questione a sapere se
nella decisione contestata CO 1 abbia a giusto titolo condannato RI 1 al
pagamento dell’importo di CHF 2'577.95 – cui si aggiungono le spese
amministrative di CHF 80.00 e l’interesse di mora del 5% dal 31.01.2012 – per
premi LAMal del periodo gennaio/dicembre 2012 e se abbia correttamente
rigettato l’opposizione all’esecuzione nr. __________9 dell’UEF di”). Non
fa invece parte della decisione su opposizione un’eventuale doppia
assicurazione relativa al 2013.
Del
resto, dagli atti emerge che l’insorgente, che nel ricorso del 25 marzo 2013
non sostiene di aver concluso un’altra assicurazione, ha sottoscritto la
proposta d’assicurazione della __________, prodotta solo l’8 maggio 2013 (doc.
V) e nella quale peraltro ha espressamente indicato di essere attualmente
assicurato presso CO 1 (doc. B4), il 28 marzo 2013, ossia dopo
l’emissione della decisione impugnata del 6 marzo 2013.
Ora,
per costante giurisprudenza l'autorità giudicante deve
limitare l'esame del caso alla situazione effettiva che si presenta all'epoca
in cui è stata resa la decisione impugnata, in concreto il 6 marzo 2013
(doc. A; cfr. fra le tante: DTF
121.
V 366 consid. 1b; 116 V 248 consid. 1a), ritenuto che fatti verificatisi
ulteriormente possono influire quali elementi di accertamento retrospettivo
della situazione anteriore alla decisione stessa. I fatti accaduti
posteriormente e che hanno modificato questa situazione devono di regola formare
oggetto di un nuovo procedimento.
Per
cui la questione relativa all’assoggettamento del 2013 deve semmai
essere oggetto di un’altra decisione. In concreto potrà solo essere deciso se,
come sostenuto in sede di ricorso, egli da agosto 2012 non è più affiliato
presso la convenuta a causa della sua partenza per l’estero. Altre questioni
mai sollevate in precedenza e intervenute solo dopo l’emissione della
decisione impugnata non possono essere prese in considerazione nella presente
procedura.
Infine,
come rileva giustamente l’assicuratore, va abbondanzial-mente evidenziato che
l’interessato ha prodotto unicamente una proposta d’assicurazione, firmata da
lui stesso, ma nessuna conferma di assicurazione (doc. B4).
nel merito
5.
L’assicurato
contesta l’ammontare del premio dovuto nel 2012, affermando di essersi
domiciliato all’estero e di aver ricevuto dalla convenuta la conferma di essere
liberato dal pagamento dei premi e dal vincolo assicurativo con la sua partenza
da __________. In particolare fa riferimento all’e-mail del novembre 2012 dove
l’assicuratore ha affermato:
" Secondo
l’attestazione di partenza al estero stabilità dal comune di __________, le
confermiamo aver disdetto il suo contratto assicurativo per la data del
31.07.2012
La invitiamo perciò a non prendere in considerazione tutta la
corrispondenza o conteggio stabiliti in data ulteriore. La sua assicurazione
non sarà ritenuta per l’inizio del prossimo anno” (doc. 13)
6.
Come
già spiegato nella sentenza 36.2012.59+60 del 1° febbraio 2013, circa il
domicilio va evidenziato che a norma dell’art. 1 cpv. 1 OAMal:
" 1 Le persone domiciliate in Svizzera ai sensi
degli articoli 23 a 26 del Codice civile svizzero
(CC) sono tenute ad assicurarsi conforme-mente all’articolo 3 della
legge.”
L’art. 23 CC prevede che:
"
1.
Il domicilio di una persona è nel
luogo dove essa dimora con l’intenzione di stabilirvisi durevolmente.
2.
Nessuno
può avere contemporaneamente il suo domicilio in più luoghi.
3.
Questa
disposizione non si applica al domicilio d’affari.”
Per
l’art. 24 CC
"
1.
Il domicilio di una persona,
stabilito che sia, continua a sussistere fino a che essa non ne abbia
acquistato un altro.
2.
Si
considera come domicilio di una persona il luogo dove dimora, quando non possa
essere provato un domicilio precedente o quando essa abbia abbandonato il suo
domicilio all’estero senza averne stabilito un altro nella Svizzera.”
La
nozione di domicilio presuppone la realizzazione di due condizioni cumulative:
la prima, oggettiva, di residenza effettiva, e la seconda, soggettiva,
dell'intenzione di stabilirsi durevolmente. Quest'ultima condizione è tuttavia
unicamente di rilievo nella misura in cui risulta riconoscibile. Determinante è
il luogo in cui si trova il centro degli interessi. Quest'ultimo si trova abitualmente
nel luogo di abitazione, vale a dire dove si dorme, si trascorre il tempo
libero, dove si trovano gli effetti personali, dove solitamente esiste un
allacciamento telefonico e un recapito postale. L'intenzione, riconoscibile
all'esterno, deve essere orientata nel senso di una residenza durevole.
Tuttavia, l'intenzione di lasciare più tardi un luogo, non esclude la
possibilità di stabilirvi il domicilio. Valore indiziario per la risoluzione
della questione rivestono l'annuncio e il deposito dei documenti, l'esercizio
dei diritti politici, il pagamento delle imposte, eventuali autorizzazioni di
polizia degli stranieri ecc. (cfr. sentenza C 101/04 del 9 maggio 2007,
pubblicata parzialmente in DTF 133 V 367; DTF 127 V 237 consid. 1 pag. 238; 125
V 76 consid. 2a pag. 77 con riferimenti; cfr. pure la sentenza del Tribunale
federale delle assicurazioni P 21/04 dell'8 agosto 2005, consid. 4.1.1,
pubblicata in SVR 2006 EL no. 7 pag. 25).
7.
In
concreto dagli atti emerge univocamente che l’insorgente, nel periodo oggetto
del contendere, è rimasto domiciliato a __________ e non ha mai trasferito il
domicilio in __________.
In
primo luogo, chiamato a precisare presso quale datore di lavoro ha lavorato nel
2012, l’interessato, come già accertato nella sentenza 36.2012.59+60 del 1°
febbraio 2013 per il 2011, ha confermato che fino al 31 agosto 2012 è stato
dipendente di una società sita nel Canton __________i (doc. XVII/C). Ora, come
già rilevato nella precedente sentenza egli soggiornava in settimana nel Canton
__________ per poi passare i week end in __________ dove era domiciliato (cfr.
sentenza 36.2012.59+60 del 1° febbraio 2013).
L’insorgente
non ha invece prodotto spontaneamente alcuna documentazione circa il periodo
successivo.
Tuttavia,
dall’incarto relativo alla richiesta per il sussidio dei premi del 2013 è
emerso che dal 1° settembre 2012 egli lavora per la __________ a __________
Chiamato
dal TCA a presentare osservazioni in merito, l’interessato ha confermato
l’esattezza dei dati (doc. XIX). L’insorgente ha sottoscritto il contratto con
la citata ditta già in data 13 luglio 2012 ed il 19 settembre 2012 il datore di
lavoro ha trasmesso all’indirizzo di __________ il conteggio dello stipendio di
settembre (cfr. il dossier richiamato nella presente procedura come indicato al
ricorrente nello scritto del 24 luglio 2013, doc. XVIII).
Sempre
nel medesimo incarto vi sono numerose ulteriori corrispondenze del periodo
settembre 2012-dicembre 2012 con l’indicazione dell’indirizzo di __________ e
in una richiesta di riduzione del premio per il 2012 del ricorrente, datata 8
ottobre 2012 e pervenuta alla Cassa di compensazione il 16 ottobre 2012, lo
stesso insorgente ha espressamente affermato che “dal 2004 non abito più con
i miei genitori ma da solo nell’abitazione secondaria dei miei genitori”
(sottolineatura del redattore), ossia a __________ (cfr. doc. 13: notifica di
partenza del 13 luglio 2012 del Comune di __________, dove in calce figura: “Recycle
card rimane a RI 1 e __________ (residenza secondaria) […]”) ed ha indicato
la CO 1 quale suo assicuratore attuale. Nessun accenno alla __________.
Egli
del resto, malgrado abbia ricevuto all’indirizzo di __________ la conferma per
il sussidio del pagamento dei premi per i mesi di novembre e dicembre 2012
(doc. B3, prodotti dal medesimo insorgente), non ha informato la cassa di
compensazione di un eventuale errore nel riconoscimento del sussidio dovuto
alla sua asserita partenza per l’estero. Neppure, ha contestato, in data 31
maggio 2013, di ricevere il sussidio per il mese di agosto 2012, allorché all’assicuratore
aveva affermato di essere stato all’estero proprio a partire da quel mese.
A
questo proposito va pure rilevato che nell’ambito della procedura
36.2012
+60, terminata il 1° febbraio 2013, l’interessato non ha mai
notificato a questo Tribunale alcun cambiamento di indirizzo e/o domicilio ed
anzi ancora nella corrispondenza del 10 settembre 2012 forniva l’indirizzo di __________
(doc. V, inc. 36.2012.59+60).
Del
resto la circostanza che l’interessato non ha mai lasciato il domicilio ticinese
emerge anche dalle attestazioni del medesimo Comune.
Certo
il 13 luglio 2012 un funzionario aveva certificato che l’insorgente “ha
notificato il trasferimento del proprio domicilio per il seguente indirizzo: __________
– __________ (__________) con effetto dal 01 agosto 2012” (doc. A6). Tuttavia già il
31.
luglio 2012 il Comune di domicilio ha rilasciato un altro certificato da cui
emerge il “trasferimento di residenza provvisorio” in __________ dal
1° agosto 2012 a fine novembre 2012, con la precisazione che “il domicilio
rimane tuttavia __________ __________ – __________” (doc. A4). Il 1° marzo
2013.
il medesimo Comune ha dichiarato che la residenze provvisoria è poi stata
prolungata fino al 31 dicembre 2012, ma che il domicilio è sempre rimasto a __________no
(doc. A5).
Abbondanzialmente
va del resto evidenziato che con e-mail dell’8 maggio 2013 alla Cassa di
compensazione, in ambito di sussidi, l’interessato ha trasmesso la sopra citata
documentazione del Comune di __________ aggiungendo che “non so quale
documento vi ha trasmesso CO 1 ma confermo come spiegato al telefono che l’intenzione
era di spostare il domicilio per 4 mesi all’estero. Facendo quello ero poi
obbligato a passare all’ufficio di tassazione dove mi hanno raccomandato di annullare
il trasferimento, spiegandomi che esiste anche la possibilità di trasferirsi
anche solo provvisorio per tempi brevi all’estero. Poiché l’atto amministrativo
non vale la pena. Per cui ho informato sia il comune che la cassa quale ritiene
che se il domicilio rimane in svizzera persiste l’obbligo d’affiliazione anche
se ci si trova all’estero” e ammette perlomeno implicitamente di non aver
trasferito il domicilio all’estero.
Del
resto agli atti non vi è nessun indizio circa la creazione di un domicilio
altrove, ma semmai la conferma dell’intenzione oggettiva e soggettiva di
mantenere il proprio domicilio a __________.
In
queste condizioni, accertato che le condizioni cumulative (soggettiva ed
oggettiva) per costituire il domicilio in Ticino sono adempiute, è a giusta
ragione che l’assicuratore ha chiesto al ricorrente il pagamento dei premi fino
al 31 dicembre 2012.
Non
va poi dimenticato che l’insorgente, giustamente, non fa neppure valere le
norme sulla libera circolazione delle persone che prevedono, di principio e
salvo eccezioni, l’affiliazione al luogo di lavoro (cfr. DTF 136 V 295).
Infatti il TCA ha chiesto all’insorgente il 4 luglio 2013 (doc. XII) di
precisare i nomi dei datori di lavoro per i quali ha svolto un’attività nel
2012.
e di indicare se ha lavorato all’estero come lavoratore distaccato od in
altra forma (doc. XII). Il ricorrente si è limitato a produrre il certificato
di salario della società __________ (doc. XVII) e neppure quando è stato
interpellato circa il suo lavoro alla __________ di __________ ha aggiunto né
comprovato alcunché (doc. XIX).
L’insorgente
non può neppure far valere una sua buona fede in relazione con l’e-mail del 19
novembre 2012 della Cassa che confermava la disdetta per il 31 luglio 2012
(doc. 13, cfr. consid. U), giacché dagli atti emerge che quando ha informato
l’assicuratore della sua partenza per l’estero, ha prodotto una certificazione di
partenza del 13 luglio 2012 (doc. 13), emessa dal Comune di __________
in seguito alla prima attestazione del medesimo giorno (doc. A6), ma che poi,
come visto sopra, è stata rettificata il 31 luglio 2011 (doc. A4 e A5) e da cui
effettivamente figurava la sua partenza per il 31 luglio 2012. Lo stesso
insorgente ammette, perlomeno implicitamente, in sede di ricorso, di aver
trasmesso all’assicuratore solo il primo documento e non i successivi (doc. I: “[…]
1.
CO 1 ha poi cambiato l’opinione e riteneva che la disdetta non abbia
effetto in quanto il primo documento per la partenza in __________ è stato
ritirato. 1.11. Ho inoltrato a CO 1 il secondo documento ottenuto in
cancelleria comunale e ho chiesto se il documento li va bene. Su questo punto
non ho più ricevuto risposta”).
Ne
segue che l’e-mail del 19 novembre 2012 con cui l’assicura-tore ha preso atto
della partenza per l’estero del ricorrente ed ha confermato la disdetta del
contratto assicurativo per il 31 luglio 2012 non ha alcuna validità e
l’insorgente deve di conseguenza pagare i premi fino alla fine del mese di
dicembre 2012.
Accertato
che l’insorgente è stato domiciliato a __________ per tutto il 2012 ed è
debitore dei premi per tutto l’anno, va ora esaminato a quanto ammonta
l’importo rimasto insoluto.
8.
Giusta
l'art. 61 LAMal, l'assicuratore stabilisce l'ammontare dei premi dei propri
assicurati. Sempreché la legge non preveda eccezioni, l'assicuratore riscuote
dai propri assicurati premi uguali (cpv. 1).
L'assicuratore può
graduare i premi se è provato che i costi differiscono secondo i Cantoni e le regioni.
Determinante è il luogo di domicilio dell'assicurato. L'Ufficio federale
stabilisce in modo unitario le regioni per l’insieme degli assicuratori (cpv.
2).
Per gli assicurati che
non hanno ancora compiuto 18 anni (minorenni), l'assicuratore deve fissare un
premio più basso rispetto a quello degli assicurati d'età superiore (adulti).
Egli è legittimato a fare altrettanto nel caso di assicurati che non hanno
ancora compiuto 25 anni (giovani adulti; cpv. 3).
Per l'art. 64 cpv. 1
LAMal, gli assicurati partecipano ai costi delle prestazioni ottenute. La
partecipazione ai costi comprende un importo fisso per anno (franchigia) e il
10.
per cento dei costi eccedenti la franchigia (aliquota percentuale) (cpv. 2).
Giusta l'art. 64 cpv.
3.
LAMal, il Consiglio federale stabilisce la franchigia e l'importo annuo
massimo dell'aliquota percentuale.
A
norma dell'art. 64a cpv. 1 LAMal se l'assicurato non paga premi o
partecipazioni ai costi entro la scadenza prevista, l'assicuratore, dopo almeno
un sollecito scritto, deve diffidarlo assegnandogli un termine supplementare di
30.
giorni e indicandogli le conseguenze della mora (cpv. 2). Se,
nonostante la diffida, l'assicurato non paga i premi, le partecipazioni ai
costi e gli interessi di mora entro il termine assegnato, l'assicuratore deve
richiedere l'esecuzione. Il Cantone può esigere che l'assicuratore comunichi
all'autorità cantonale competente il nome dei debitori escussi (art. 64a cpv. 2
LAMal).
A norma dell'art. 105a
OAMal, il tasso degli interessi di mora sui premi scaduti secondo
l'articolo 26 capoverso 1 LPGA è del 5 per cento all'anno.
Per
l'art. 105b cpv. 1 OAMal, in caso di mancato pagamento dei premi e delle
partecipazioni ai costi, l'assicuratore invia la diffida al più tardi entro tre
mesi dall'esigibilità degli stessi. Egli la presenta separatamente da eventuali
altri pagamenti in arretrato.
A
norma dell’art. 105b cpv. 2 OAMal se l'assicurato causa per propria colpa spese
che avrebbero potuto essere evitate con un pagamento tempestivo, l'assicuratore
può riscuotere adeguate spese amministrative, se una misura siffatta è prevista
dalle disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi dell'assicurato
9.
In
concreto nel 2012 il premio mensile ammontava a fr. 217 (cfr. doc. 3, polizza
2012; prodotta dallo stesso ricorrente nell’ambito della richiesta dei
sussidi), ossia fr. 2'604 all’anno, cui l’assicuratore ha dedotto uno sconto
dell’1%, pari a fr. 26.05, per complessivi fr. 2'577.95. Da tale importo vanno
ancora dedotti i sussidi che la Cassa cantonale ha confermato in fr. 220.50 al
mese per luglio ed agosto 2012 (doc. XXIII), rilevando che eventuali sussidi
dovuti per i mesi successivi saranno semmai verificati al termine della
presente procedura.
L’importo
di cui il ricorrente è debitore ammonta così a fr. 2'136.95 (2'577.95 – 220.50
– 220.50).
10.
L’insorgente
sostiene di non aver ricevuto polizza, fatture e richiami.
La convenuta, con la
risposta di causa, ha prodotto la documentazione che sostiene di aver inviato
al ricorrente, e meglio, la polizza del 2012 (doc. 3), il conteggio premi del
10.
dicembre 2011, relativo al 2012 (doc. 5), il sollecito del 18 febbraio 2012
(doc. 6), la diffida del 17 marzo 2012 (doc. 7).
Per quanto concerne la
polizza assicurativa, nell’ambito della richiesta di sussidio 2012 l’interessato,
con lettera del 5 giugno 2012, nonché con la richiesta per il sussidio per il
2013, il 29 luglio 2012, ha prodotto all’autorità cantonale la polizza 2012
emessa il 5 ottobre 2011. Del resto, nello scritto del 25 ottobre 2013
l’insorgente ritiene che non sia corretto obbligarlo a recarsi da un dottore
che dista ben 270 km dal suo luogo di domicilio. Ora, il nome del medico di
famiglia, che dista 270 km dal suo domicilio, figura proprio sulla polizza
d’assicurazione.
A
questo proposito, circa l’obiezione sollevata solo il 25 ottobre 2013 ma già
risolta nella precedente procedura secondo cui il ricorrente non trova corretto
che il medico di famiglia figurante nelle polizze assicurative non abbia sede
in Ticino, il TCA evidenzia che questa circostanza non ha alcuna influenza
sull’ammontare dei premi dovuti dall’interessato ed esula dall’oggetto del
contendere e che lo stesso insorgente ha scelto, al momento della stipulazione
del contratto, questo medico e non può rimproverare alla Cassa di non aver
proceduto ad un cambiamento che lui stesso avrebbe dovuto e potuto chiedere
(cfr. sentenza 36.2012.59+60 del 1° febbraio 2013).
Per
contro l’assicuratore, pur avendo prodotto copia del conteggio del premio, del
sollecito e della diffida, non ha comprovato, e neppure reso verosimile, la
loro notifica all’insorgente. Del resto nell’indirizzo non figura che gli atti siano
stati inviati per raccomandata (cfr. doc. 5, 6 e 7), contrariamente, ad
esempio, alla decisione del 28 agosto 2012 (doc. 10).
Ora,
con sentenza 9C_744/2012 del 15 gennaio 2013, in ambito di assicurazione federale per l’invalidità, in un caso in cui un assicurato affermava
di non aver ricevuto due decisioni dell’UAI, il TF ha rammentato:
"
5.2
Il ricorrente per contro ribadisce anche in sede federale che le due
decisioni del 12 novembre 2004 e del 15 dicembre 2005 non gli sono mai state
notificate. Lamenta di conseguenza una violazione del diritto per quel che
concerne l'onere della prova nonché un accertamento inesatto dei fatti. In
considerazione della comunicazione della Cassa cantonale di compensazione del
18.
ottobre 2004, che non vincolava ad alcun limite temporale il riconoscimento
di una invalidità del 100% dal 1° dicembre 2003, l'insorgente sostiene che non vi sarebbe stata alcuna riscossione indebita ai sensi dell'art.
25.
LPGA.
5.3
La comunicazione di una decisione è
un atto ricettizio unilaterale e in quanto tale esplica i propri effetti
soltanto col e dal momento della sua notifica regolare, indipendentemente dal
fatto che il destinatario prenda conoscenza del contenuto (DTF 119 V 89 consid.
4c pag. 95 con riferimenti). La prova della notifica come pure del suo momento
incombe secondo giurisprudenza all'autorità che vi procede, la quale sopporta
il relativo onere della prova (DTF 124 V 400 consid. 2a pag. 402; 117 V 261
consid. 3b pag. 264 con riferimenti). Le circostanze rilevanti per la notifica
di decisioni amministrative devono essere stabilite con il grado della
verosimiglianza preponderante (DTF 124 V 400 consid. 2b pag. 402; 121 V 5
consid. 3b pag. 6). Tuttavia ciò presuppone di regola l'intimazione della
decisione per atto raccomandato poiché, per giurisprudenza, l'amministrazione
non è in grado di fornire la prova della verosimiglianza necessaria per la
notifica della decisione accennando semplicemente all'ordinario svolgimento dei
suoi compiti (RCC 1984 pag. 127 consid. 1). Se la notifica o la sua data sono
contestate e se esistono effettivamente dubbi a tale proposito, ci si baserà
sulle dichiarazioni del destinatario dell'invio (DTF 129 I 8 consid. 2.2 pag.
10; 124 V 400 consid. 2a pag. 402 con riferimenti). La spedizione con la posta
normale non consente in genere di stabilire se la comunicazione sia pervenuta
al destinatario. La prova della notifica di un atto può però risultare da altri
indizi o dall'insieme delle circostanze, quali lo scambio di corrispondenza o
la mancata protesta da parte di una persona che riceve dei richiami (cfr. DTF
105.
III 43 consid. 3 pag. 46; cfr. pure DTF 136 V 295 consid. 5.9 pag. 309).
Tuttavia, la semplice presenza nel fascicolo della copia dell'invio non è
sufficiente a dimostrare che tale scritto sia stato effettivamente spedito e
ricevuto (DTF 101 Ia 7 consid. 1 pag. 8). In effetti, capita talvolta che una
lettera vada smarrita (DTF 106 II 173 seg.). Inoltre, non si possono escludere
errori da parte del mittente della comunicazione (sentenza 2A.500/1996 del 28
febbraio 1997 consid. 4b).
5.4
Anche se, come rilevato dai giudici
cantonali, secondo l'andamento ordinario delle cose e l'esperienza generale
della vita appare poco probabile - ma non impossibile - che due successive
decisioni correttamente indirizzate non giungano a destinazione, ciò non basta
per mettere in dubbio la dichiarazione del ricorrente, la cui buona fede è
presunta, e ammettere che l'autorità amministrativa abbia fornito la prova
necessaria circa la notifica di questi invii (sentenza citata 2A.500/1996, in
cui il Tribunale federale è giunto a tale conclusione in una vertenza in cui
l'amministrato aveva contestato di avere ricevuto un atto giudiziario
asseritamente inviato per ben tre volte per posta semplice; cfr. pure sentenza
del Tribunale federale delle assicurazioni I 353/01 del 25 febbraio 2003
consid. 4.1.1). E anche qualora si volesse - nella qui denegata ipotesi -
ritenere avvenuta la notifica delle decisioni, si osserva che il provvedimento
del 15 dicembre 2005, oltre ad avere sostituito quello precedente del 12
novembre 2004, non prevedeva alcuna limitazione temporale della rendita, ma
anzi nel suo conteggio sul retro quantificava il conguaglio per le prestazioni
dovute dal 1° dicembre 2003 a fine 2005, precisando che la rendita per la
figlia sarebbe stata versata fino al mese di agosto 2006. Per quanto inoltre
indicato in maniera inequivocabile dall'amministrazione il 16 aprile 2012, lo
scritto denominato "Decisione - Parte 2: attribuzione di una rendita
d'invalidità" era parte integrante della decisione emessa il 12 novembre
2004, ma non di quella successiva del 15 dicembre 2005 - come erroneamente
affermato dalla Corte cantonale il cui accertamento va rettificato in base
all'art. 105 cpv. 2 LTF - la quale si è limitata a modificare gli importi delle
prestazioni, ma non anche gli altri parametri. Ciò significa che in ogni caso,
sia che le prestazioni fossero state fornite senza una (valida, poiché non
notificata) decisione formale (fattispecie allora sussumibile sotto la DTF 129
V 110), sia che la decisione del 15 dicembre 2005 - in sostituzione di quella
precedente del 12 novembre 2004 - fosse stata effettivamente notificata (nel
qual caso era essa stessa ad essere eventualmente errata), la domanda di
restituzione non poteva prescindere dall'esame delle condizioni della
riconsiderazione. Ciò che però né l'UAI né il Tribunale cantonale hanno fatto.
Già solo per questo motivo, la pronuncia impugnata andrebbe annullata e
rinviata per difetto di motivazione, e più precisamente per non avere esposto
chiaramente le condizioni (art. 53 cpv. 2 LPGA), i motivi e - in definitiva -
nemmeno gli effetti della rettifica (cfr. SVR 2012 IV n. 35 pag. 136
[9C_678/2011] consid. 5.3 e 5.4).”
Analogamente,
nel caso di specie, pur se appare singolare che l’insorgente non abbia ricevuto
il conteggio del premio, il sollecito e la diffida, non può neppure essere escluso
che esse non siano mai giunte a destinazione.
Ora,
come emerge dalla sentenza 36.2009.177 del 28 aprile 2010, emessa nella
composizione completa del TCA, in DTF 131 V 147 l’allora
Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: TF), a proposito
dell’art. 9 cpv. 1 prima frase OAMal in vigore fino al 31 dicembre 2002 (RU
2002.
3908) che prevedeva che se nonostante diffida l’assicurato non paga premi
o partecipazioni ai costi scaduti, l’assicuratore deve promuovere una procedura
esecutiva, ha stabilito che l’obbligo previsto dall’ordinanza di procedere a
una diffida per premi e partecipazioni prima di promuovere la procedura
esecutiva è conforme alla Costituzione ed alla legge.
L’Alta
Corte ha in sostanza confermato la sentenza del Tribunale cantonale che aveva
rigettato l’opposizione al precetto esecutivo solo per quei premi che erano
stati oggetto di una previa diffida.
Il
TF ha affermato:
" 6.2 Das Eidgenössische Versicherungsgericht hat bereits an anderer
Stelle entschieden, dass auf Grund dieser Gesetzeslage neben der
Zwangsvollstreckung nach SchKG in der KVV keine weiteren Formen des
Vollzugszwangs eingeführt werden dürfen (BGE 125 V 266, insbesondere 272 ff.
Erw. 6).
Die im SchKG geregelte
Ordnung der Zwangsvollstreckung von Geldforderungen verlangt für die Erteilung
der Rechtsöffnung nur, dass die betriebene Forderung fällig ist
(STAEHELIN/BAUER/ STAEHELIN [Hrsg.], Kommentar zum
Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, SchKG I, Art. 1-87, Basel 1998,
N 39 zu Art. 80 und N 77 zu Art. 82, je mit Hinweisen). Alt Art. 9 Abs. 1 Satz
1.
KVV bestimmt dagegen, dass fällige Prämien und Kostenbeteiligungen erst nach
vorgängiger Mahnung der Zwangsvollstreckung nach SchKG zugeführt werden dürfen.
Damit wird jedoch keine neue Form der Zwangsvollstreckung geschaffen, sondern
es werden lediglich deren Modalitäten für Prämien und Kostenbeteiligungen näher
umschrieben. Der Gläubiger ist gefordert, neben dem geltend gemachten Ausstand
dessen Mahnung durch Urkunde nachzuweisen, es sei denn, beides werde von der
Gegenpartei ausdrücklich anerkannt oder wenn beides notorisch oder
gerichtsnotorisch ist (in diesem Sinne ebenso bei zur Vollstreckung anstehenden
suspensiv bedingten Forderungen: PETER STÜCHELI, Die Rechtsöffnung, Diss.
Zürich 2000, S. 116 und 203; STAEHELIN/BAUER/STAEHELIN, a.a.O., N 44 zu Art.
80). Macht die Verwaltungsbehörde dagegen von der weitaus häufiger
anzutreffenden Möglichkeit Gebrauch, einen im Rahmen des von ihr eingeleiteten
Betreibungsverfahrens erhobenen Rechtsvorschlag selbst als ordentlicher Richter
im Sinne von Art. 79 SchKG zu beseitigen (BGE 119 V 331 Erw. 2b, BGE 128 III 41
Erw. 2; Pra 2003 Nr. 31 S. 159 Erw. 4; vgl. ROTH, Die Krankenkasse als
Rechtsöffnungsrichterin in eigener Sache, in: Festschrift 75 Jahre Konferenz
der Betreibungs- und Konkursbeamten der Schweiz, Basel 2000, S. 235, sowie
grundsätzlich AMONN/WALTHER, Grundriss des Schuldbetreibungs- und
Konkursrechts, 7. Aufl. 2003, § 19 Rz 15 u. 15a), wird sie dies ebenfalls nur
tun dürfen, falls vorgängig gemahnt worden ist. Alt Art. 9 Abs. 1 Satz 1 KVV
verstösst entgegen der von der Beschwerdeführerin vertretenen Auffassung ebenso
wenig gegen betreibungsrechtliche Grundsätze. Zwar mag darin ein gewisser
Widerspruch zur für privatrechtliche Rechtsverhältnisse geltenden Regelung
erblickt werden, wonach die Mahnung einer fälligen Forderung im
Rechtsöffnungsverfahren nur dann von selbstständiger Bedeutung ist, wenn
Verzugszinsen im Streit stehen (Art. 102 in Verbindung mit Art. 104 Abs. 1 OR; vgl. BGE 129 III 541 Erw. 3.2). In Frage steht indessen die
öffentlichrechtliche "Zwangsversicherung" und das KVG schreibt keine
analoge Anwendung des OR oder einzelner seiner Bestimmungen vor.“
L’art. 9 cpv. 1
OAMal è stato sostituito, dal 1° gennaio 2003 (RU 2002 3908,
pag. 3909), dall’art. 90 cpv. 3 OAMal in vigore fino al
31.
dicembre 2005 (RU 2005 5639 pag. 5640) che prevedeva
che se, nonostante diffida, l’assicurato non paga premi o partecipazioni ai
costi scaduti, l’assicuratore deve promuovere una procedura esecutiva. Se questa
sfocia in un attestato di carenza beni, l’assicuratore ne informa la competente
autorità d’assistenza sociale. Sono salve le disposizioni cantonali che
prevedono la previa notifica all’autorità preposta alla riduzione dei premi.
Con
l’entrata in vigore, il 1° gennaio 2006, dell’art. 64a cpv. 1 LAMal, il
legislatore ha inserito nella legge il medesimo principio della diffida
preventiva all’avvio della procedura esecutiva, previsto fino al 31 dicembre
2005.
dall’art. 90 cpv. 3 OAMal, precisando che con la diffida l’assicuratore
deve assegnare un termine supplementare di 30 giorni.
Contestualmente
è stato modificato anche il tenore dell’art. 90 cpv. 3 OAMal (RU 2005 5639,
pag. 5640), il quale, fino al 31 luglio 2007 (RU 2007 3573, pag. 3577), prevedeva
che i premi e le partecipazioni dovuti dell’assicurazione obbligatoria delle
cure medico-sanitarie devono essere oggetto di una diffida e di una procedura
di esecuzione per debiti separate da eventuali altri pagamenti arretrati. A
norma dell’art. 90 cpv. 4 OAMal, in vigore dal 1° gennaio 2006 (RU 2005 5639,
pag. 5640) fino al 31 luglio 2007 (RU 2007 3573, pag. 3577), se l’assicurato è
in mora con il pagamento di tre premi mensili ed è stato diffidato senza
successo, deve essere avviata in merito una procedura di esecuzione per debiti,
al più tardi 40 giorni dopo l’ultima diffida infruttuosa.
Con
il 1° agosto 2007 sono entrati in vigore gli art. 105a OAMal e seguenti (RU
2007.
3573, pag. 3577) che hanno sostituito in particolare l’art. 90 cpv. 3 e 4
OAMal.
Infine,
dal 1° gennaio 2012 l’art. 64a cpv. 2 LAMal prevede che se,
nonostante la diffida, l'assicurato non paga i premi, le partecipazioni ai
costi e gli interessi di mora entro il termine assegnato, l'assicuratore deve
richiedere l'esecuzione. Il Cantone può esigere che l'assicuratore comunichi
all'autorità cantonale competente il nome dei debitori escussi (cfr. anche il
nuovo art. 105b OAMal).
Nelle
sentenze successive, relative alla legislazione in vigore fino al 31 dicembre
2011, il TF ha confermato la giurisprudenza di cui alla DTF 131 V 146,
evidenziando che i termini figuranti negli articoli di legge e nelle ordinanze
sopra citate circa il periodo entro il quale spiccare il precetto esecutivo, di
principio, sono termini d’ordine che la Cassa deve rispettare solo laddove
intende sospendere l’assicurato, così come la seconda diffida. A questo
proposito va segnalata la già citata sentenza cantonale 36.2009.177 del 28
aprile 2010 dove il TCA, nella composizione a tre giudici, ha descritto l’istoriato
della giurisprudenza federale.
Con
sentenza 9C_742/2011 del 17 novembre 2011 il TF ha confermato:
« 5.1
Le financement de l'assurance-maladie sociale repose sur les assurés et les
pouvoirs publics. Il dépend donc étroitement de l'exécution de leurs
obligations pécuniaires par les assurés. Ces derniers sont ainsi légalement
tenus de s'acquitter du paiement des primes (cf. art. 61 LAMal) et des
participations aux coûts (cf. art. 64 LAMal). Respectivement, les assureurs ne
sont pas libres de recouvrir ou non les arriérés de primes et participations
aux coûts. Au contraire et au regard des principes de mutualité et d'égalité de
traitement prévalant dans le domaine de l'assurance-maladie sociale (art. 13
al. 2 let. a LAMal), ils sont tenus de faire valoir leurs prétentions découlant
des obligations financières des assurés par la voie de l'exécution forcée selon
la LP (art. 105b OAMal). Par conséquent, si l'assureur est au bénéfice d'un
jugement exécutoire au sens de l'art. 80 LP, auquel est assimilée une décision
ou une décision sur opposition exécutoire portant condamnation à payer une
somme d'argent ou à fournir des sûretés (art. 54 al. 2 LPGA), il peut requérir
du juge la mainlevée définitive de l'opposition ; s'il ne dispose pas d'un tel
titre de mainlevée, il doit faire valoir le bien-fondé de sa prétention par la
voie de la procédure administrative, conformément à l'art. 79 LP (voir ATF 131 V 147).
5.2
L'art. 105b OAMal prévoit que les primes et
les participations aux coûts de l'assurance obligatoire des soins échues et
impayées doivent faire l'objet, dans les trois mois qui suivent leur
exigibilité, d'une sommation écrite qui sera précédée d'au moins un rappel et
qui sera distincte de celles portant sur d'autres retards de paiement
éventuels. Avec la sommation, l'assureur doit impartir à l'assuré un délai de
30.
jours pour remplir son obligation et attirer son attention sur les
conséquences qu'il encourt s'il n'effectue pas le paiement (al. 1). Si l'assuré
ne s'exécute pas dans le délai imparti, l'assureur doit mettre la créance en
poursuite dans les quatre mois qui suivent, de manière distincte des autres
retards de paiement éventuels (al. 2).
Les
délais précités sont des prescriptions d'ordre, dont l'inobservation n'entraîne
pas la péremption du droit aux arriérés ou de la procédure de poursuite.
L'assureur n'est pas tenu non plus de procéder à une nouvelle sommation s'il
entend faire valoir ses droits par la voie de la poursuite. La seule
conséquence que la loi attache à l'inobservation de ces délais est que la
sanction prévue à l'art. 64a al. 2 LAMal ne prend pas effet (à l'inverse de
celle prévue à l'art. 64a al. 4 LAMal). L'art. 105b al. 1 et 2 OAMal vise en
effet à empêcher que les assureurs ne tardent trop avant d'entreprendre les
démarches nécessaires au recouvrement des primes dues (arrêt 9C_786/2008 du 31
octobre 2008 consid. 3 ; GEBHARD EUGSTER,
Krankenversicherung, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale
Sicherheit, 2ème éd., 2007, p. 747 n. 1028).»
In
concreto l’assicuratore non ha comprovato di aver previa-mente diffidato
l’insorgente. Ne segue che non avrebbe potuto procedere tramite una decisione
di rigetto dell’opposizione al precetto esecutivo n__________9 (DTF 131 V 146).
Ritenuto
tuttavia che l’assicurato ha già pagato e che l’assicuratore afferma di aver “provveduto
a ritirare l’opposizione avviata tramite l’UEF di __________”, ciò ha
conseguenze unicamente circa le spese esecutive, che del resto non sono oggetto
della procedura di rigetto dell’opposizione (cfr. sentenza K
114/03 del 22 luglio 2005, nonché la sentenza 36.2012.59+60 del 1° febbraio
2013) e sulle spese amministrative di fr. 80 che la Cassa ha chiesto
all’insorgente per i costi della procedura.
Infatti,
nella DTF 125 V 276, l'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha
ricordato che pure sotto l'imperio della nuova LAMal un assicuratore contro le
malattie può esigere il pagamento in adeguata misura delle spese di diffida
così come di spese supplementari cagionate da mora dell'assicurato al momento
del versamento dei premi e della partecipazione ai costi, in quanto tali spese
(alle quali si sarebbe ovviato in caso di versamento tempestivo) siano
addebitabili a colpa dell'interessato e le disposizioni generali sui diritti e
gli obblighi degli assicurati contemplino una regolamentazione al riguardo.
Questo
principio è stato inserito nell'art. 105b cpv. 2 OAMal nella versione in
vigore dal 1° gennaio 2012 (in precedenza fino al 31 dicembre 2011 figurava nell’art.
105b cpv. 3 OAMal e, prima, fino al 31 luglio 2007 nell'art. 90 cpv. 5 OAMal), secondo
il quale se l'assicurato causa per propria colpa spese che
avrebbero potuto essere evitate con un pagamento tempestivo, l'assicuratore può
riscuotere adeguate spese amministrative, se una misura siffatta è prevista
dalle disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi dell'assicurato.
In concreto, il
Regolamento delle Assicurazioni secondo la LAMal in vigore dal 1.1.2012 prevede
all’art. 14.1 che la persona assicurata ha l'obbligo di pagare in
anticipo i premi secondo la polizza corrispondenti alla sua assicurazione e
alla sua ripartizione. Per l'art. 14.3, le spese dell’assicuratore
per richiami ed esecuzioni sono a carico della persona assicurata (cfr. www. CO
1.
ch/it/home/versicherungen/okp.html).
Ritenuto che nel caso
di specie non è reso verosimile che l’interessato ha ricevuto richiami e
solleciti, le spese amministrative non sono dovute.
11.
L'assicuratore
ha chiesto anche il pagamento di interessi di mora del 5% dal 31 gennaio 2012.
Gli interessi sono
dovuti quando l'assicurato è in ritardo con il pagamento dei premi, che di
principio vanno pagati in anticipo e di regola mensilmente (art. 90 OAMal).
Per l'art. 26 cpv. 1
LPGA i crediti di contributi dovuti o di contributi indebitamente riscossi
sottostanno rispettivamente a interessi di mora o rimunerativi. Il Consiglio
federale può prevedere eccezioni per importi esigui e termini di breve durata.
Il tasso per gli
interessi di mora sui premi scaduti ai sensi dell'articolo 26 capoverso 1 LPGA
è del 5 per cento all'anno (art. 105a OAMal).
In specie, gli
interessi, chiesti a partire dallo scadere del termine di pagamento, sono
dovuti poiché l’interessato si era obbligato a pagare l’intero premio annuale in
un’unica soluzione (cfr. doc. 2).
12.
In
queste condizioni, alla luce di quanto sopra esposto, il ricorso va
parzialmente accolto e la decisione impugnata modificata nel senso che il
ricorrente va condannato a versare l’importo di fr. 2'136.95, oltre ad interessi
al 5% dal 31 gennaio 2012.
Nella misura in cui il
PE n. n. __________9 dell’UEF di __________ del 2 luglio 2012 fosse ancora
pendente, la sua opposizione va mantenuta.
Alla luce dell’esito
del ricorso, non può invece essere ritenuta la richiesta della Cassa di considerare
l’impugnativa temeraria.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.Il ricorso è parzialmente accolto. Di conseguenza:
1.1. La
decisione impugnata è modificata nel senso che il ricorrente è condannato a
pagare all’assicuratore fr. 2'136.95, oltre interessi al 5% dal 31 gennaio
2012.
1.2. Nella
misura in cui la questione non sia divenuta priva d'oggetto, è mantenuta
l’opposizione al PE n. __________9 dell’UEF di __________ del 2 luglio 2012.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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