Lexipedia

Decisione

36.2013.19

Richiesta di esonero dall'obbligo assicurativo. Ricorso parzialmente accolto per quanto concerne l'inizio dell'obbligo assicurativo. Revisione della precedente decisione tramite la quale l'esonero era

20 giugno 2013Italiano25 min

Source ti.ch

Fatti

di applicazione del presente regolamento all’istituzione competente dello Stato

membro la cui legislazione è applicabile a norma del presente regolamento, la

persona è soggetta alla legislazione di detto Stato membro sin dalla data di

applicazione del presente regolamento. Se la domanda è presentata dopo la

scadenza di tale termine, la persona è soggetta a detta legislazione a

decorrere dal primo giorno del mese successivo.

Per cui, per il periodo

successivo al 1° aprile 2012 trova applicazione il nuovo regolamento (CE)

883/2004.

Il titolo

Considerandi

II del regolamento (CE) n. 1408/71 (art. 13 a 17bis) contiene le regole atte a determinare la legislazione applicabile.

L'art. 13 n. 1 enuncia il principio dell'unicità

della legislazione applicabile in funzione delle regole previste dagli art. 13

n. 2 a 17bis, dichiarando determinanti, di principio e salvo eccezioni, le

disposizioni di un solo Stato membro (principio della lex loci laboris;

art. 13 n. 2 lett. a del regolamento n. 1408/71). Il regolamento (CE) n.

883/2004 prevede lo stesso principio dell’unicità dell’assoggettamento all’art.

11.

ed ha abrogato le eccezioni previste dal regolamento (CE) 1408/71 (cfr. la

lettera dell’UFAS ai Governi cantonali del 9 marzo 2012 [Informations relatives

au nouveau droit européen de coordination des assurances sociales], punto 3.1).

Di

principio, i beneficiari di una rendita sono assoggettati nel loro luogo di

domicilio se percepiscono la prestazione dallo Stato in cui sono domiciliati.

Se lo Stato di domicilio non versa alcuna rendita, i beneficiari sono

assoggettati nello Stato che eroga la prestazione.

A questo

proposito nella lettera ai Governi cantonali del 9 marzo 2012, l’UFAS ha

rammentato:

"

(…)

3.3

Assujettissement des bénéficiaires de rentes et

des membres de leur famille sans activité lucrative

Il n’y a aucun changement par rapport à l’ancien

droit en ce qui concerne l’obligation d’assurance des bénéficiaires de rentes

et des membres de leur famille sans activité lucrative. Les règles valables

jusqu’à présent restent applicables, à savoir:

. Les

rentiers qui bénéficient d’une rente dans leur pays de domicile sont soumis à

l’assurance-maladie obligatoire dans leur pays de domicile, de même que les

membres de leur famille sans activité lucrative.

. Les

rentiers qui ne bénéficient d’aucune rente dans leur pays de domicile sont

soumis à l’assurance-maladie obligatoire dans le pays qui leur verse la rente,

de même que les membres de leur famille sans activité lucrative.

. Les

rentiers qui bénéficient de rentes versées par plusieurs pays sont soumis à

l’assurance-maladie obligatoire dans le pays dans lequel ils ont cotisé le plus

longtemps à la Sécurité sociale, de même que les membres de leur famille sans

activité lucrative.“

Ne

segue che nel caso di specie, di principio, l’insorgente, domiciliato in

Svizzera e beneficiario di una rendita di vecchiaia svizzera dal luglio 2006 e

di una rendita pensionistica __________, va affiliato obbligatoriamente contro

le malattie nel nostro Paese, indipendentemente dall’importo della prestazione

svizzera.

2.4

Va ora esaminato se il ricorrente

può essere esonerato in virtù dell’art. 2 cpv. 7 o 8 OAMal (per il tenore cfr.

consid. 2.2).

L’art. 2 cpv. 7 OAMal non

può trovare applicazione già solo per il fatto che l’insorgente non dispone di

un permesso di dimora in Svizzera, ma di un permesso di domicilio di tipo C dal

1° gennaio 2009 (cfr. doc. I, pag. 2, punto 3).

Circa

l’art. 2 cpv. 8 OAMal con sentenza di principio 36.2003.14 del 3 febbraio 2004

e con riferimento alla sentenza federale K 138/98 del 29 giugno 2000, il TCA ha

già avuto modo di stabilire che prima di accordare un eventuale esonero

dall’assicurazione obbligatoria e dunque prima di esaminare se i presupposti

dell’art. 2 cpv. 8 OAMal sono adempiuti (netto peggioramento della protezione

assicurativa o della copertura dei costi, impossibilità di stipulare

un’assicurazione complementare equiparabile a causa dello stato di salute e/o

età oppure possibilità ma solo a condizioni difficilmente sostenibili), occorre

innanzitutto accertare se l’assicuratore può mantenere le coperture

assicurative estere non assicurabili in Svizzera e, nel contempo, assicurarsi

nel nostro Paese per le cure di base. Se vi è una possibilità in tal senso, un

esonero è escluso.

Nel caso

di specie l’assicuratore __________ ha risposto affermativamente alla domanda “der

mit dem Privatversicherer abgeschlossene Vertrag: 1. Erlaubt eine Kürzung der von der obligatorischen Krankenversicherung

eines ausländischen Staates gedeckten Leistungen mittels der Streichung oder

der vorübergehenden Aussetzung gewisser Leistungen?”

(doc. 4).

L’insorgente

non ha del resto prodotto documentazione atta a smentire la possibilità di

disdire o sospendere le prestazioni già assicurate in Svizzera.

Ne segue che a giusta

ragione l’amministrazione ha negato l’applicazione dell’art. 2 cpv. 8 OAMal e

non ha accordato l’esenzione dall’obbligo assicurativo in Svizzera.

Va ancora evidenziato che

questo TCA ha pure già avuto modo di stabilire, sempre nella sentenza

36.2003.14

del 4 febbraio 2004, al consid. 2.9, con

riferimento alla dottrina (Th. Locher, “Auswirkungen des Freizügigkeits

Abkommens auf das schweizerisches Sozialversicherungsrecht” in “Die

sektoriellen Abkommen Schweiz-EG”, Ed. Stämpfli, Berna 2002, pag. 39 e

seguenti) che l’art. 2 cpv. 8 OAMal realizza il principio della garanzia dei

diritti acquisiti, valido anche nell’ambito del diritto internazionale della

sicurezza sociale.

2.5

Resta da esaminare se la

Cassa poteva rivedere la precedente decisione su reclamo tramite la quale aveva

concesso al ricorrente l’esonero dall’obbligo assicurativo e a partire da

quando l’interessato va affiliato all’assicurazione malattie svizzera.

Analogamente

alla revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione

deve procedere alla revisione di una decisione cresciuta in giudicato quando

sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una

conclusione giuridica differente (art. 53 cpv. 1 LPGA; cfr. STF U 409/06 del 25

giugno 2007, C 128/06 del 10 maggio 2007; SVR 2004 ALV N° 14; DTF 127 V 466 consid.

2c pag. 469 e riferimenti).

Inoltre,

l’amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato

formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza

dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante (art. 53 cpv. 2 LPGA;

cfr. anche la STF U 409/06 del 25 giugno 2007).

Nel caso di specie

l’insorgente dal 1° luglio 2006 è al beneficio di una rendita AVS e dal 1°

gennaio 2009 è detentore del permesso di domicilio di tipo C (cfr. doc. I, pag.

2, punto 3).

La prima circostanza non è

atta a modificare la precedente decisione di esonero, poiché con l’erogazione

della rendita di vecchiaia non sono venute meno le condizioni dell’art. 2 cpv.

7.

OAMal (permesso di dimora quale persona senza attività lucrativa ed

equivalenza dell’assicurazione estera con quella svizzera).

L’ottenimento del permesso

di domicilio “C” è invece un fatto nuovo atto ad indurre una conclusione

giuridica differente, giacché, con la presa di domicilio in Svizzera,

non sono più dati i presupposti per rimanere assicurati unicamente all’estero

in applicazione dell’art. 2 cpv. 7 OAMal (permesso di dimora).

Ne segue che a giusta

ragione la Cassa ha proceduto alla revisione della decisione su reclamo del 27

agosto 2004 (doc. 6/C), ma anche che l’inizio teorico dell’obbligo assicurativo

deve essere fatto risalire al 1° gennaio 2009.

In tal senso la

decisione impugnata va modificata.

2.6

L’insorgente sostiene infine

che l’agire della Cassa viola il principio della proporzionalità e

dell’affidamento ed è arbitrario.

Secondo

la giurisprudenza, di regola un'informazione erronea fornita da

un’amministrazione è vincolante quando l'autorità, intervenendo in una

situazione concreta nei confronti di persone determinate, era competente a

rilasciarla, il cittadino non poteva riconoscerne l'inesattezza e, sempre che

l'ordinamento legale non sia mutato nel frattempo, fidente nell'informazione

ricevuta egli abbia preso delle disposizioni non reversibili senza pregiudizio

(DTF 131 II 636 consid. 6.1, 129 I 170 consid. 4.1, 126 II 387 consid. 3a, 122

II 123 consid. 3b/cc, 121 V 66 consid. 2a; RAMI 2000 no. KV 126 pag. 223).

Nel caso di specie

l’insorgente non può invocare il principio della buona fede, poiché nel

frattempo la sua situazione, con l’ottenimento del permesso di domicilio di

tipo “C” in luogo del permesso di dimora di tipo “B”, è mutata e

pertanto la precedente decisione della Cassa poteva, come visto, essere oggetto

di revisione.

Ne segue che la decisione

impugnata non può essere considerata arbitraria né sproporzionata, e va

tutelata nel suo principio, ossia l’obbligo di assoggettamento in Svizzera

contro le malattie, ritenuto tuttavia che l’inizio, teorico, dell’obbligo

assicurativo decorre dal 1° gennaio 2009.

A questo proposito va

rilevato che di massima e salvo eccezioni, un’affiliazione

retroattiva alla LAMal non è possibile (cfr. DTF 129 V 159 consid. 2.3: “Alla

luce della prassi succitata l'UAM non poteva quindi statuire sull'affiliazione

d'ufficio dell'interessato alla Cassa malati X con effetto dal 1o gennaio 2000,

essendosi egli affiliato spontaneamente, come neppure su un'affiliazione

retroattiva, non essendo essa ammissibile in caso di adesione tardiva. In tale

ipotesi infatti, secondo il chiaro tenore dell'art. 5 cpv. 2 LAMal, gli effetti

dell'assicurazione entrano in vigore solo dall'annuncio all'assicurazione”).

Tuttavia l’accertamento

dell’inizio dell’obbligo assicurativo, di competenza della Cassa di

compensazione, è determinante, di regola e salvo eccezioni, affinché

l’assicuratore possa stabilire la durata e l’ammontare dell’eventuale

supplemento di premio dovuto all’affiliazione tardiva (cfr. art. 5 LAMal e 8

OAMal [per il tenore cfr. consid. 2.2]; cfr. DTF 129 V 159, consid. 2.4: “L'insorgente

contesta pure la competenza del Cantone a statuire in materia di principio e

ammontare del supplemento di premio secondo l'art. 5 cpv. 2 LAMal. Come detto,

secondo questa disposizione in caso di affiliazione tardiva l'assicurazione

inizia dal giorno dell'affiliazione. L'assicurato deve tuttavia pagare un

supplemento di premio se il ritardo non è giustificabile. Il Consiglio federale

ne stabilisce i tassi indicativi, tenendo conto del livello dei premi nel luogo

di residenza dell'assicurato e della durata del ritardo. Se il pagamento del

premio risulta oltremodo gravoso per l'assicurato, l'assicuratore lo riduce,

considerate equamente la situazione dell'assicurato e le circostanze del

ritardo” e consid. 2.5: “(…) Né la legge né la relativa

ordinanza federale si esprimono per contro espressamente sulla competenza a

statuire sull'obbligo del pagamento di detto supplemento in caso di

affiliazione tardiva non scusabile. Dal messaggio del Consiglio federale emerge

in proposito che in caso di affiliazione tardiva non si possono esigere premi

arretrati, "ma l'assicuratore imporrà all'assicurato che si è affiliato

tardivamente un premio più elevato rispetto a quello degli altri suoi

assicurati" (FF 1992 I 114). Dal tenore chiaro del messaggio si può e si

deve quindi dedurre che il legislatore intendeva conferire all'assicuratore non

solo la competenza di fissare l'ammontare e l'eventuale riduzione del

supplemento di premio, ma anche di statuire sull'obbligo stesso (v. sentenza 23

dicembre 2002 in re J., K 97/00; si confronti in tal senso anche MAURER, Das

neue Krankenversicherungsrecht, Basilea 1996, pag. 39).”).

Va infine

segnalata al ricorrente la facoltà, nel caso di difficoltà economiche nel

pagamento del premio dell’assicurazione malattie obbligatoria, di inoltrare una

domanda per il riconoscimento del sussidio per il pagamento del premio. La

richiesta va inoltrata alla Cassa di compensazione nei tempi e nei modi

previsti dalla LCAMal.

2.7

Alla luce di

tutto quanto sopra esposto il ricorso è parzialmente accolto e la decisione

impugnata modificata nel senso che l’obbligo assicurativo ha inizio il 1°

gennaio 2009.

Al

ricorrente, rappresentato da un avvocato, vanno riconosciute ripetibili

parziali (art. 61 LPGA).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è parzialmente accolto ai sensi dei considerandi.

§ La

decisione impugnata è modificata nel senso che l’inizio dell’obbligo

d’assicurazione è fissato a partire dal 1° gennaio 2009. Per il resto il

ricorso è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La Cassa verserà fr. 800 (IVA inclusa) al ricorrente a titolo di ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster