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Decisione

36.2013.20

Incasso premi. Eccezione di falsificazione di una firma sulla domanda di affiliazione. Ricorso respinto

13 novembre 2013Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

i Cantoni e le regioni. Determinante è il luogo di domicilio dell'assicurato.

L'Ufficio federale stabilisce in modo unitario le regioni per l’insieme degli

assicuratori (cpv. 2). Per gli assicurati che non hanno ancora compiuto 18 anni

(minorenni), l'assicuratore deve fissare un premio più basso rispetto a quello

degli assicurati d'età superiore (adulti). Egli è legittimato a fare

altrettanto nel caso di assicurati che non hanno ancora compiuto 25 anni (giovani

adulti; cpv. 3).

In

virtù dell’art. 64 cpv. 1 LAMal, gli assicurati partecipano ai costi delle

prestazioni ottenute. La partecipazione ai costi comprende un importo fisso per

anno (franchigia) e il 10 per cento dei costi eccedenti la franchigia (aliquota

percentuale) (cpv. 2). Giusta l'art. 64 cpv. 3 LAMal, il Consiglio federale

stabilisce la franchigia e l'importo annuo massimo dell'aliquota percentuale. A

norma dell'art. 64a cpv. 1 LAMal se l'assicurato non paga premi o

partecipazioni ai costi entro la scadenza prevista, l'assicuratore, dopo almeno

un sollecito scritto, deve diffidarlo assegnandogli un termine supplementare di

30 giorni e indicandogli le conseguenze della mora (cpv. 2). Se,

nonostante la diffida, l'assicurato non paga i premi, le partecipazioni ai

costi e gli interessi di mora entro il termine assegnato, l'assicuratore deve

richiedere l'esecuzione. Il Cantone può esigere che l'assicuratore comunichi

Considerandi

all'autorità cantonale competente il nome dei debitori escussi (art. 64a cpv. 2

LAMal). Secondo l'art. 105a OAMal, il tasso degli

interessi di mora sui premi scaduti secondo l'articolo 26 capoverso 1 LPGA è

del 5 per cento all'anno. Per l'art. 105b cpv. 1 OAMal, in caso di mancato

pagamento dei premi e delle partecipazioni ai costi, l'assicuratore invia la

diffida al più tardi entro tre mesi dall'esigibilità degli stessi. Egli la

presenta separatamente da eventuali altri pagamenti in arretrato. A norma

dell’art. 105b cpv. 2 OAMal se l'assicurato causa per propria colpa spese che

avrebbero potuto essere evitate con un pagamento tempestivo, l'assicuratore può

riscuotere adeguate spese amministrative, se una misura siffatta è prevista

dalle disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi dell'assicurato

6.

In

concreto questo giudice ritiene che, per le modalità di sottoscrizione della

richiesta di affiliazione ad CO 1, per le informazioni di dettaglio contenute

nell’offerta, per quanto indicato dalla testimone signora __________, alla luce

della mancata reazione del ricorrente al ricevimento di specifici atti e del

possesso da parte dello stesso della tessera assicurativa CO 1, senza obiezione

alcuna formulata in merito precedentemente alla causa, è dimostrato con il

grado della verosimiglianza preponderante valido in materia che RI 1 ha chiesto

la sua adesione all’assicuratore malattia CO 1, e da tale adesione, e per obbligo

di legge, egli deve onorare i premi che l’assicuratore ha fatturato e non sono

stati corrisposti. Nulla permette di ritenere che la fatturazione dei premi non

sia conforme e corretta. Per tale motivo il ricorso del signor RI 1 deve essere

respinto. Si prescinde, visto l’abbandono del territorio svizzero senza

indicazione alcuna circa un nuovo recapito, dal carico di tassa e spese al

ricorrente (un incasso comporterebbe un quasi certo insuccesso e costi inutili).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso formulato in data 11 aprile 2013 da RI 1, già residente a __________ in

__________ ed ora di ignota dimora, è respinto.

2. Non

si prelevano tasse di giustizia e spese e non si attribuiscono ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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