36.2013.21
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26 luglio 2013Italiano23 min
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Numero d'incarto:
36.2013.21
Data decisione, Autorità:
26.07.2013, TCA
Titolo:
Restituzione del sussidio per il pagamento del premio dell'assicurazione obbligatoria di beneficiari di prestazioni complementari (non è stata segnalata una donazione effettuata pochi mesi prima). Reiezione della domanda di condono in assenza di buona fede
APPREZZAMENTO ANTICIPATO DELLE PROVE
BUONA FEDE
DIRITTO DI ESSERE SENTITO
RESTITUZIONE DI PRESTAZIONI
REVISIONE
art. 49 LCAMAL
art. 25 LPGA
art. 42 LPGA
art. 53 LPGA
art. 4 OPGA
Raccomandata
Incarto n.
36.2013.21
cs
Lugano
26 luglio
2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 30 aprile 2013 di
1. RI 1
2. RI 2
contro
la decisione su reclamo del 12 aprile
2013 emanata da
Cassa cantonale di compensazione
Ufficio delle prestazioni, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto, in
fatto
A. Il
16 dicembre 2007, in seguito alla soppressione, con effetto dal 1° gennaio
2008, della rendita completiva per la moglie, RI 1, beneficiario di una rendita
d’invalidità, ha inoltrato una richiesta per l’ottenimento di una prestazione
complementare (doc. 1). Alla domanda “Avete ceduto o venduto dopo il 1964,
sostanza o parte della stessa a terze persone, o avete rinunciato a
partecipazioni, a comunioni ereditarie o a prestazioni periodiche?”,
l’interessato non ha risposto (pag. 7, doc. 1, domanda 59).
B. Con
decisione del 13 febbraio 2008 la Cassa cantonale di compensazione lo ha messo
al beneficio, insieme alla moglie, di una prestazione complementare
limitatamente al pagamento del premio dell’assicurazione malattie obbligatoria
(doc. 2 e 8). Il diritto al sussidio è stato confermato anche negli anni
successivi.
C. Il
27 febbraio 2012 la Cassa cantonale di compensazione ha trasmesso ad RI 1 il
formulario per la revisione delle prestazioni complementari (doc. 4). Alla
domanda “ha eseguito lei o altri componenti della famiglia, dopo la
richiesta PC dall’ultimo formulario di revisione, vendite, cessioni o donazioni
di sostanza?”, ha risposto affermativamente ed ha prodotto il contratto di
donazione, per anticipo ereditario, in favore di sua figlia, del __________
2007.
D. Con
decisione del 22 giugno 2012, dopo aver riesaminato l’intera fattispecie, la
Cassa cantonale di compensazione ha soppresso il diritto alle prestazioni complementari
con effetto dal 1° luglio 2012 (doc. 5).
E. Con
due distinte decisioni del 22 agosto 2012 la Cassa cantonale di compensazione
ha chiesto ad RI 1, rispettivamente alla moglie RI 2, la restituzione
dell’importo di fr. 15'491.40 (complessivamente fr. 30'982.80), corrispondente
all’ammontare di fr. 20'256 di riduzione per i premi LAMal versati dal 1°
gennaio 2008 al 30 giugno 2012, dedotto l’importo di fr. 4'764.60 pari alla
riduzione di premio effettivamente dovuta. Contestualmente gli interessati sono
stati informati della possibilità di chiedere, per iscritto, il condono delle prestazioni
ottenute in buona fede, ciò nel caso in cui il beneficiario si trovasse in
gravi difficoltà. Essi sono stati resi attenti del fatto che la domanda doveva
essere presentata nel termine di 30 giorni dal momento del passaggio in
giudicato della decisione di restituzione (doc. 9a e 9b).
F. Il
30 agosto 2012 i coniugi RI 1 e RI 2 hanno scritto alla Cassa cantonale di
compensazione chiedendo il condono della somma chiesta in restituzione (doc.
10).
G. Con
decisione formale del 18 dicembre 2012 (doc. 15), confermata dalla decisione su
reclamo del 12 aprile 2013 (doc. 18), la Cassa cantonale di compensazione, in
applicazione dell’art. 25 cpv. 1 LPGA, ha respinto la richiesta, rilevando
l’assenza di buona fede poiché gli interessati non hanno informato il Servizio
prestazioni complementari della donazione della sostanza immobiliare.
H. RI
1 e RI 2 sono insorti al TCA contro la predetta decisione su reclamo (doc. I).
Fatti
I
ricorrenti, dopo aver riassunto la fattispecie, ribadiscono di essere stati in
buona fede, rilevando che per donazione intendevano l’atto di ricevere
qualcosa, e dunque di beneficiarne, e non di spossessarsi di un bene. Essi
sostengono di non avere le conoscenze giuridiche per poter comprendere ciò che
intendeva la Cassa, altrimenti non avrebbero avuto alcun motivo per non
segnalare quanto avvenuto.
Gli
insorgenti affermano inoltre di aver chiesto più volte un colloquio per poter
spiegare quanto accaduto, ma di non essere stati convocati.
Gli
assicurati affermano infine di essere a disposizione per fornire ulteriori
spiegazioni, anche di persona.
I. Con
risposta del 17 maggio 2013 l’amministrazione ha proposto la reiezione del
ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di
motivazione (doc. III).
L. Pendente
causa il TCA ha richiamato l’incarto relativo alla richiesta delle prestazioni
complementari dei ricorrenti, ha interpellato la Cassa chiedendo di produrre il
calcolo dell’eventuale diritto alle prestazioni complementari ed al sussidio
sulla base dei nuovi dati (in particolare la donazione alla figlia) ed ha
trasmesso ai ricorrenti le risposte dell’amministrazione, sulle quali hanno
potuto esprimersi in merito (doc. da V a X). Gli interessati hanno chiesto di
poter beneficiare di un condono anche parziale, rilevato che, come già
sottolineato con il ricorso (doc. I), nel frattempo la moglie non lavora più (doc.
X). Gli atti sono stati trasmessi all’amministrazione per conoscenza (doc. XI).
in
diritto
in
ordine
1.La presente vertenza non pone questioni
giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la
difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque
decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv.
Considerandi
2.
della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del
21.
dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18
febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio
2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190
seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
2.
I
ricorrenti affermano di aver più volte chiesto un colloquio per spiegare la
loro posizione ma di non essere stati convocati poiché l’amministrazione lo ha
ritenuto superfluo. Essi fanno implicitamente valere una violazione del loro diritto
di essere sentiti.
Ai
sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno diritto d'essere sentite. Per
costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito deve in particolare
essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di
una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i
fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere
visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di
prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (sentenza del 29 giugno
2006, H 97/04; DTF 129 II 504 consid. 2.2, 127 I 56 consid. 2b, 127 III 578
consid. 2c, 126 V 131 consid. 2b; cfr. riguardo al previgente art. 4 cpv. 1
vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 126 I 16
consid. 2a/aa, 124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b e sentenze ivi citate). Il
diritto di essere sentito comprende l’obbligo per l’autorità di motivare le
proprie decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da un lato, di porre la persona
interessata nelle condizioni di afferrare le ragioni poste a fondamento del
giudizio e di poterlo impugnare con cognizione di causa, e dall’altro, di
permettere all’autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione
medesima. Ciò non significa che l’autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo
esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi
delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad influire sulla
decisione (sentenza del 24 gennaio 2007, U 397/05, con riferimenti; DTF 129 I
232.
consid. 3.2).
Secondo
l’art. 42 LPGA le parti hanno diritto di essere sentite. Non devono
obbligatoriamente essere sentite prima di decisioni impugnabili mediante
opposizione.
In
ogni caso al più tardi durante la procedura di opposizione l'amministrazione
deve dare la possibilità alla parte interessata di pronunciarsi sulle prove e
sulla procedura in forma sufficiente (DTF 132 V 368 consid. 6 pag. 374). L'audizione
delle parti, che costituisce un aspetto del diritto di essere sentito, non è
necessaria nella procedura d'istruzione che precede l'emanazione di decisioni
impugnabili mediante opposizione. La LPGA contiene a questo proposito una
regolamentazione esaustiva (cfr. DTF 132 V 368 consid. 6 pag. 374).
Con
sentenza 9C_694/2008 del 7 ottobre 2009, al consid. 3.2 e seguenti, in ambito
di LAVS, il Tribunale federale ha stabilito che:
"
3.2
Ora, è pacifico che il ricorrente ha avuto modo di fare valere la
sua posizione e pertanto di esprimersi quantomeno nell’ambito della procedura di
opposizione. In questo modo, il diritto di essere sentito è stato
salvaguardato. Resta tutt’al più da esaminare se il ricorrente poteva
pretendere di essere sentito oralmente in sede amministrativa.
3.3
Sennonché, l’art. 29 cpv. 2 Cost.
non conferisce il diritto di essere sentito oralmente, bensì limita la garanzia
alla possibilità di prendere posizione per iscritto, a meno che una norma non
preveda espressamente il diritto a un’audizione orale (sentenza del Tribunale
federale delle assicurazioni C 128/04 de 20 settembre 2005, in: SVR 2006 AIV
no. 5 pag. 15, consid. 1.2 con riferimenti). Ora, né l’art. 42 LPGA, né la PA,
né tanto meno la LAVS prescrivono espressamente un simile diritto (cfr. del
resto sentenza citata C 128/04, ibidem). Insieme alla Corte cantonale si può
pertanto concludere che l’assicurato ha già avuto modo di esprimersi
sufficientemente sulla vertenza in sede amministrativa. E comunque, anche a
prescindere da queste considerazioni, il primo giudice ha giustamente ricordato
che il ricorrente ha in ogni caso avuto la possibilità di (ri)proporre le sue
argomentazioni dinanzi a un’autorità giudiziaria, quale il Tribunale cantonale
delle assicurazioni, dotata di pieno potere cognitivo. In tali condizioni, non
vi è spazio per ammettere una violazione del diritto di essere sentito.”
3.
Alla
luce della citata giurisprudenza, applicata da questo Tribunale anche in ambito
LAMal (cfr. la sentenza 36.2010.119 del 1° giugno 2011), la censura sollevata
dai ricorrenti va respinta.
Gli
insorgenti hanno infatti potuto far valere la loro posizione per iscritto in
sede di reclamo, nel corso del quale hanno potuto produrre tutte le prove
necessarie per far valere i loro diritti (cfr. sentenza 9C_694/2008 del 7
ottobre 2009).
Inoltre
le ragioni alla base della soluzione adottata dall’amministrazione sono
chiare. La Cassa non ha ritenuto adempiuta la condizione della buona fede
poiché nell’ambito della richiesta di prestazioni complementari gli insorgenti
non hanno indicato di aver donato parte della sostanza alla figlia.
I
ricorrenti hanno potuto comprendere la portata delle decisioni, inoltrare reclamo
e, successivamente, impugnare la decisione su reclamo ad un’istanza che dispone
di pieno potere cognitivo, confrontarsi con il suo contenuto e riproporre le
medesime censure (cfr. DTF 133 I 201 consid. 2.2).
Per
cui, un’eventuale violazione del diritto di essere sentiti è comunque stata
sanata in questa sede (cfr. sentenza 9C_738/2007 del 29 agosto 2008; DTF 133 I
201.
consid. 2.2; DTF 127 V 431).
Del
resto, giova inoltre precisare che anche nel caso di una grave violazione del
diritto di essere sentito è possibile prescindere da un rinvio della causa
all'amministrazione, se - come in concreto - una simile operazione si
esaurirebbe in un vuoto esercizio formale e procrastinerebbe inutilmente il
processo in contrasto con l'interesse – di pari rango del diritto di essere
sentito - della parte ad essere giudicata celermente (DTF 132 V 387, consid.
5.1
pag. 390 con riferimenti; sentenza 9C_744/2012 del 15 gennaio 2013, consid.
6.
; sentenza 9C_937/2011 del 9 luglio 2012, consid. 2.3; sentenza 9C_961/2009
del 17 gennaio 2011).
Il TCA
può pertanto entrare nel merito del ricorso.
Nel merito
4.
Oggetto
del contendere è la questione di sapere se sono date le condizioni per poter
ottenere il condono della somma complessiva di fr. 30'982.80 che gli insorgenti
hanno percepito quale sussidio del premio dell’assicurazione malattie dal 1°
gennaio 2008 al 30 giugno 2012 quali beneficiari di prestazioni complementari
limitatamente alla riduzione del premio assicurativo.
Non
contestato è l’obbligo di restituzione, la cui decisione formale del 22 agosto
2012.
è cresciuta in giudicato (cfr. doc. 10: “abbiamo ricevuto la vostra
decisione con quanto vi dobbiamo restituire. Perciò come da voi indicato ci
appelliamo al nostro diritto di far richiesta di condono delle due somme di fr.
15491.
[…]”).
Questo
TCA abbondanzialmente, esaminerà comunque al consid. 6, la decisione di
restituzione, che, come si vedrà, di principio, è corretta.
5.
Per
l’art. 49 cpv. 1 LCAMal, nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2012 (simile
all’art. 59 cpv. 1 LCAMal nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2011), le
riduzioni dei premi indebitamente percepite devono essere restituite dal
beneficiario all’assicuratore presso il quale egli è affiliato, oppure
all’amministrazione cantonale nel caso di pagamenti diretti all’assicurato
giusta la presente legge, o nei casi di perdita della PC AVS/AI. L’art. 49 cpv.
2.
LCAMal, nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2012 (simile all’art. 59 cpv. 2
LCAMal in vigore precedentemente), prevede che per la restituzione o il condono
dell’obbligo di restituzione è applicabile per analogia la legge sulla parte
generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), del 6 ottobre 2000.
Secondo
l’art. 25 LPGA, applicabile in forza dell’art. 49 cpv. 2 LCAMal (e, in
precedenza, dell’art. 59 cpv. 2 vLCAMal), le prestazioni indebitamente riscosse
devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l’interessato
era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà (cpv. 1; cfr. art.
4.
OPGA).
Per
l’art. 25 cpv. 2 LPGA il diritto di esigere la restituzione si estingue dopo un
anno a decorrere dal momento in cui l’istituto d’assicurazione ha avuto conoscenza
del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione. Se
il credito deriva da un atto punibile per il quale il diritto penale prevede un
termine di prescrizione più lungo, quest’ultimo è determinante. I principi
applicabili alla restituzione secondo la LPGA sono dedotti dalla legislazione e
dalla giurisprudenza anteriore che conserva pertanto la sua validità (DTF 130 V
318).
La
restituzione delle prestazioni presuppone, di regola, che siano adempiute le
condizioni di una riconsiderazione o di una revisione processuale della
decisione con la quale le prestazioni litigiose sono state versate (DTF 129 V
110, 126 V 42 consid. 2b; STF 9C_429/2012 del 19 settembre 2012,9C_795/2009
del 21 giugno 2010 pubblicata in SVR 11/2010 EL Nr. 12; STF U 408/06 del 25 giugno
2007, K 147/03 del 12 marzo 2004).
Ciò
non è il caso – e la restituzione non presuppone un motivo e quindi una
decisione di riconsiderazione – allorquando l’assicurato ha beneficiato di una
prestazione alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto (STF
9_C/233/2007 del 28 giugno 2007, consid. 2.3.2 con riferimenti; STCA
32.2011.285
del 14 giugno 2012).
Analogamente
alla revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione
deve procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in
giudicato quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad
indurre ad una conclusione giuridica differente (art. 53 cpv. 1 LPGA; cfr. STF
U 409/06 del 25 giugno 2007, C 128/06 del 10 maggio 2007; SVR 2004 ALV N° 14;
DTF 127 V 466 consid. 2c pag. 469 e riferimenti).
Inoltre,
l’amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato
formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza
dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante (art. 53 cpv. 2 LPGA;
cfr. anche la STF U 409/06 del 25 giugno 2007).
Questi
principi si applicano anche quando delle prestazioni sono state accordate senza
una decisione formale e che il loro versamento ha comunque acquisito forza di
cosa giudicata (STF C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V 110 consid. 1.1).
6.
In
concreto l’amministrazione, dopo aver inizialmente calcolato il diritto alle
prestazioni complementari e, conseguentemente, al sussidio per il pagamento dei
premi dell’assicurazione delle cure medico-sanitarie, sulla base della
documentazione fornita da RI 1 con la richiesta del 16 dicembre 2007 (doc. 1), nell’ambito
della revisione avviata nel febbraio 2012 (doc. 4), ha potuto appurare che
l’interessato, pochi mesi prima della domanda, e meglio il __________ 2007, aveva
donato parte della particella di sua proprietà alla figlia a titolo di anticipo
ereditario (plico doc. 4).
Come
emerge anche dall’accertamento effettuato da questo Tribunale (doc. VII e
VIII), su cui i ricorrenti hanno potuto esprimersi (doc. X), se la donazione
fosse stata dichiarata correttamente, essi non avrebbero avuto diritto neppure
alle prestazioni complementari limitate al pagamento del sussidio di cassa
malati. La Cassa ha infatti evidenziato che “con l’assunzione nel calcolo
PC, dei valori immobiliari rappresentanti la donazione alla figlia (fatto
riscontrato nel corso del 2012 in occasione della revisione periodica) i
coniugi RI 1 escono nettamente dal ruolo di beneficiari PC, con superamenti di
reddito visibili dai fogli di ricalcolo allestiti per i singoli anni. Cade
quindi anche la copertura del premio secondo LAMal” (doc. VIII).
Ne
segue che a giusta ragione la convenuta, in presenza di un fatto nuovo non
segnalato dai ricorrenti nella loro iniziale richiesta di prestazioni, e meglio
la donazione avvenuta pochi mesi prima, ha proceduto alla revisione delle decisioni
(formali ed informali) con le quali l’amministrazione, nel corso degli anni, ha
riconosciuto il sussidio per il pagamento dei premi dell’assicurazione delle
cure medico-sanitarie in qualità di beneficiari di prestazioni complementari
limitatamente a questo aiuto statale ed ha chiesto la restituzione degli
importi indebitamente percepiti.
Ritenuto
che la decisione di restituzione (22 agosto 2012; doc. 9a) è inoltre stata
notificata nel termine relativo di un anno da quando è stato scoperto il fatto
nuovo (marzo/aprile 2012, doc. 4), l’intervento della Cassa è tempestivo e
l’amministrazione può chiedere, come ha fatto, il rimborso dell’importo
indebitamente versato negli ultimi 5 anni (cfr. art. 25 cpv. 2 LPGA), ossia,
complessivamente fr. 30'982.80 (15'491.40 X 2).
Va
ora esaminato se i ricorrenti possono beneficiare del condono.
7.
Per l’art.
4.
OPGA:
"
1.
Se il beneficiario era in buona
fede e si trova in gravi difficoltà, l’assicuratore rinuncia completamente o in
parte alla restituzione delle prestazioni indebitamente concesse.
2.
Determinante
per il riconoscimento di una grave difficoltà è il momento in cui la decisione
di restituzione passa in giudicato.
3.
Le
autorità cui sono state versate prestazioni in virtù dell’articolo 20 LPGA o
delle disposizioni delle singole leggi non possono far valere una grave
difficoltà.
4.
Il
condono è concesso su domanda scritta. La domanda, motivata e corredata dei
necessari giustificativi, deve essere inoltrata entro 30 giorni dal momento in
cui la decisione è passata in giudicato.
5.
Sul
condono è pronunciata una decisione.”
In
ambito di condono, relativamente alla buona fede, la giurisprudenza distingue
la mancanza di coscienza dell’irregolarità commessa, dalla questione di sapere
se, nelle circostanze concrete, l’interessato poteva invocare la buona fede o
avrebbe dovuto, facendo prova dell’attenzione da lui esigibile, riconoscere
l’errore di diritto commesso. La problematica relativa alla coscienza dell'irregolarità
commessa è una questione di fatto, per contro quella concernente l'attenzione
esigibile è di diritto (sentenza 8C_617/2009 del 5 novembre 2009, consid. 5.2; SVR 2007 IV Nr. 13 p.49, 2003 IV Nr. 4 p.10, 2002 EL Nr. 9 p.21;
Pratique VSI 1994 p.126; DTF 122 V 221 = Pratique VSI 1996 p.269). La buona fede non è infatti compatibile con un comportamento di grave
negligenza da parte dell'assicurato (Meyer-Blaser, Die Rückerstattung von
Sozialversicherungsleistungen, in: RSJB 1995, p.481). Compete al giudice, sulla
base di un criterio oggettivo, cioè indipendentemente dalle conoscenze e dalle
attitudini particolari della parte, determinare il grado dell’attenzione
richiesta (DTF 79 II 59). La buona fede deve essere quindi esclusa, qualora i
fatti che hanno determinato l'obbligo di restituire (violazione dell'obbligo di
annunciare o di informare, cfr. art. 31 LPGA) siano imputabili a comportamento
doloso o a negligenza grave dell'interessato. Viceversa, l'assicurato può
prevalersene quando l'atto o l'omissione colpevole siano costitutivi unicamente
di una violazione lieve dell'obbligo di annunciare o di informare (sentenza
8C_617/2009 del 5 novembre 2009, consid. 5.2 e SVR 2007 IV Nr. 13 p. 49
entrambe con riferimenti) oppure se non ha violato tale obbligo. Infatti, la
buona fede presuppone che l'assicurato ignori che una prestazione gli è versata
indebitamente. Di detta ignoranza egli non si può avvalere se la stessa è stata
determinata da sua negligenza.
Il requisito della grave difficoltà ex art. 25 cpv. 1 LPGA è legato
alla situazione economica della persona tenuta a restituire l'indebito e deve
essere valutato in base alle sue capacità finanziarie. Dovrà pertanto essere
stabilito concretamente, tenendo conto della particolare situazione
patrimoniale dell'obbligato al momento di restituire (art. 4 cpv. 2 OPGA). Ai
sensi dell’art. 5 cpv. 1 OPGA la
grave difficoltà è data quando le spese riconosciute a norma della LPC e le
spese supplementari di cui al capoverso 4 superano i redditi determinanti secondo
la LPC.
8.
Gli
insorgenti sostengono di essere in buona fede, rilevando che per donazione
intendevano l’atto di ricevere qualcosa, e dunque di beneficiarne, e non di
spossessarsi di un bene. Per cui non può essere rimproverata loro una
violazione dell’obbligo di informare.
Dalle
tavole processuali emerge che il 16 dicembre 2007 RI 1 ha compilato il
formulario di richiesta di una prestazione complementare alla rendita AVS/AI
(doc. 1). Alla domanda “avete ceduto o venduto dopo il 1964, sostanza
o parte della stessa a terze persone, o avete rinunciato a partecipazioni, a
comunioni ereditarie o a prestazioni periodiche” (sottolineatura del
redattore), l’interessato non ha risposto. Sulla base delle indicazioni fornite
e della tassazione fiscale allegata, la Cassa di compensazione ha così calcolato,
per il 2008, un fabbisogno di fr. 53'038 da cui ha dedotto redditi per fr.
51'998 per un risultato di fr. 1’040, che, dopo aver sottratto il sussidio
cantonale all’assicurazione malattie di fr. 8'400, non dava diritto alla
prestazione complementare ma solo all’aiuto statale per il pagamento del premio
dell’assicurazione malattie (doc. 2).
In seguito all’avvio di una procedura di revisione, RI 1 il 21 marzo
2012.
ha compilato un nuovo formulario dove ha invece correttamente indicato di
aver donato parte della sostanza ed ha allegato l’atto notarile da cui si
evince che il __________ 2007 l’interessato aveva ceduto a titolo gratuito a
sua figlia il foglio PPP no 2, quota di comproprietà di cinquecento millesimi,
del fondo base part. no. __________ del Comune di __________ con diritto
esclusivo sull’appartamento no 2 (allegato al doc. 4).
Il valore commerciale della particella __________ è stato
determinato tramite una perizia del 18 giugno 2012 dell’Ufficio cantonale di
stima in fr. 150'000 (doc. 8).
Sulla base dei dati
corretti, come visto (cfr. consid. 6), i ricorrenti non hanno diritto alle
prestazioni (doc. VIII).
In concreto RI 1, nel formulario sottoscritto il 16 dicembre 2007
(doc. 1), non ha risposto alla domanda relativa alla questione di sapere se
aveva ceduto sostanza o parte di essa a terzi, facendo in questo modo
ritenere all’amministrazione che ciò non fosse il caso, malgrado la donazione,
ossia la cessione di parte della sostanza alla figlia, tramite atto notarile,
fosse avvenuta il __________ 2007, ossia pochi mesi prima della compilazione
del formulario.
La domanda figurante nel questionario è chiara e non è soggetta a
interpretazione. Contrariamente a quanto sembrano sostenere i ricorrenti, non
vi può essere alcuna ambiguità circa i termini utilizzati (“avete ceduto […]
sostanza o parte della stessa a terze persone,[…]) e non vi è alcun motivo
per ritenere l’interpretazione da loro fornita, ossia una comprensione errata
dell’atto della donazione.
In queste circostanze, accertato che l’omissione nel segnalare la
donazione avvenuta pochi mesi prima ha avuto un’influenza diretta sul calcolo
della prestazione (cfr. doc. da V a VIII), e che dunque gli interessati hanno
commesso, perlomeno, una negligenza grave, la buona fede non può essere
riconosciuta.
Alla luce di quanto sopra esposto, senza che sia necessario
esaminare il requisito della grave difficoltà, la domanda di condono deve
essere respinta e non può trovare accoglimento neppure la richiesta di un
condono parziale.
Va
ancora infine evidenziato che l’amministrazione, con la risposta di causa, ha
rammentato ai ricorrenti la possibilità di concordare un pagamento rateale
dell’importo chiesto in restituzione.
9.
In
sede di ricorso gli insorgenti affermano che “se vi servono ulteriori
spiegazioni saremo lieti di darvele volentieri di persona” (doc. I).
Questo
TCA rileva che gli atti prodotti dalle parti ed acquisiti pendente causa sono
sufficienti per statuire nel merito della vertenza in esame, per cui rinuncia
all’assunzione di ulteriori prove.
Circa
l’audizione, va rammentato che essa può essere rifiutata senza per questo
ledere il diritto d’essere sentito, sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. e
dall'art. 6 n. 1 CEDU.
Infatti,
secondo la giurisprudenza federale, l’obbligo di organizzare un dibattimento
pubblico ai sensi dell’art. 6 n. 1 CEDU presuppone una richiesta chiara e
inequivocabile di una parte; semplici domande di assunzione di prove, come ad
esempio istanze di audizione personale o di interrogatorio di parti o di
testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile
obbligo (cfr. sentenza 9C_903/2011 consid. 6.3 del 25 gennaio 2013 che ha confermato questo principio [cfr. anche sentenza del 21
agosto 2007, I 472/06, consid. 2], nonché DTF 122 V 47; cfr. pure DTF
124.
V 90, consid. 6, pag. 94 e il rinvio alla DTF prima citata).
In
concreto, non essendo stata presentata una “domanda espressa di procedere ad
un’udienza pubblica” (gli assicurati si sono detti lieti, se necessario, di
fornire ulteriori spiegazioni di persona [doc. I]), questo TCA rinuncia
all’audizione dei ricorrenti poiché superflua ai fini dell’esito della vertenza
(cfr. sentenza del 21 agosto 2007, I 472/06, consid. 2; cfr. sentenza
9C_578/2008 del 29 maggio 2009 dove la generica richiesta di “vegliare alla
parità delle armi […] e all’applicazione dell’art. 6 CEDU” non è stata
giudicata sufficiente per far sorgere l’obbligo di organizzare un dibattimento
pubblico).
Inoltre
va rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora
l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice,
in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la
probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che
altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si
rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove;
Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450,
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, 2a
ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege,
2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002, H 103/01; DTF 122 II
469.
consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344
consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una
violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost.
(e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid.
1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).
Alla
luce di tutto quanto sopra esposto il ricorso va respinto, mentre la decisione
impugnata merita conferma.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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