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Decisione

36.2013.21

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

26 luglio 2013Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

I

ricorrenti, dopo aver riassunto la fattispecie, ribadiscono di essere stati in

buona fede, rilevando che per donazione intendevano l’atto di ricevere

qualcosa, e dunque di beneficiarne, e non di spossessarsi di un bene. Essi

sostengono di non avere le conoscenze giuridiche per poter comprendere ciò che

intendeva la Cassa, altrimenti non avrebbero avuto alcun motivo per non

segnalare quanto avvenuto.

Gli

insorgenti affermano inoltre di aver chiesto più volte un colloquio per poter

spiegare quanto accaduto, ma di non essere stati convocati.

Gli

assicurati affermano infine di essere a disposizione per fornire ulteriori

spiegazioni, anche di persona.

I. Con

risposta del 17 maggio 2013 l’amministrazione ha proposto la reiezione del

ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di

motivazione (doc. III).

L. Pendente

causa il TCA ha richiamato l’incarto relativo alla richiesta delle prestazioni

complementari dei ricorrenti, ha interpellato la Cassa chiedendo di produrre il

calcolo dell’eventuale diritto alle prestazioni complementari ed al sussidio

sulla base dei nuovi dati (in particolare la donazione alla figlia) ed ha

trasmesso ai ricorrenti le risposte dell’amministrazione, sulle quali hanno

potuto esprimersi in merito (doc. da V a X). Gli interessati hanno chiesto di

poter beneficiare di un condono anche parziale, rilevato che, come già

sottolineato con il ricorso (doc. I), nel frattempo la moglie non lavora più (doc.

X). Gli atti sono stati trasmessi all’amministrazione per conoscenza (doc. XI).

in

diritto

in

ordine

1.La presente vertenza non pone questioni

giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la

difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque

decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv.

Considerandi

2.

della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del

21.

dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18

febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio

2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190

seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

2.

I

ricorrenti affermano di aver più volte chiesto un colloquio per spiegare la

loro posizione ma di non essere stati convocati poiché l’amministrazione lo ha

ritenuto superfluo. Essi fanno implicitamente valere una violazione del loro diritto

di essere sentiti.

Ai

sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno diritto d'essere sentite. Per

costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito deve in particolare

essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di

una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i

fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere

visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di

prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (sentenza del 29 giugno

2006, H 97/04; DTF 129 II 504 consid. 2.2, 127 I 56 consid. 2b, 127 III 578

consid. 2c, 126 V 131 consid. 2b; cfr. riguardo al previgente art. 4 cpv. 1

vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 126 I 16

consid. 2a/aa, 124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b e sentenze ivi citate). Il

diritto di essere sentito comprende l’obbligo per l’autorità di motivare le

proprie decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da un lato, di porre la persona

interessata nelle condizioni di afferrare le ragioni poste a fondamento del

giudizio e di poterlo impugnare con cognizione di causa, e dall’altro, di

permettere all’autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione

medesima. Ciò non significa che l’autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo

esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi

delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad influire sulla

decisione (sentenza del 24 gennaio 2007, U 397/05, con riferimenti; DTF 129 I

232.

consid. 3.2).

Secondo

l’art. 42 LPGA le parti hanno diritto di essere sentite. Non devono

obbligatoriamente essere sentite prima di decisioni impugnabili mediante

opposizione.

In

ogni caso al più tardi durante la procedura di opposizione l'amministrazione

deve dare la possibilità alla parte interessata di pronunciarsi sulle prove e

sulla procedura in forma sufficiente (DTF 132 V 368 consid. 6 pag. 374). L'audizione

delle parti, che costituisce un aspetto del diritto di essere sentito, non è

necessaria nella procedura d'istruzione che precede l'emanazione di decisioni

impugnabili mediante opposizione. La LPGA contiene a questo proposito una

regolamentazione esaustiva (cfr. DTF 132 V 368 consid. 6 pag. 374).

Con

sentenza 9C_694/2008 del 7 ottobre 2009, al consid. 3.2 e seguenti, in ambito

di LAVS, il Tribunale federale ha stabilito che:

"

3.2

Ora, è pacifico che il ricorrente ha avuto modo di fare valere la

sua posizione e pertanto di esprimersi quantomeno nell’ambito della procedura di

opposizione. In questo modo, il diritto di essere sentito è stato

salvaguardato. Resta tutt’al più da esaminare se il ricorrente poteva

pretendere di essere sentito oralmente in sede amministrativa.

3.3

Sennonché, l’art. 29 cpv. 2 Cost.

non conferisce il diritto di essere sentito oralmente, bensì limita la garanzia

alla possibilità di prendere posizione per iscritto, a meno che una norma non

preveda espressamente il diritto a un’audizione orale (sentenza del Tribunale

federale delle assicurazioni C 128/04 de 20 settembre 2005, in: SVR 2006 AIV

no. 5 pag. 15, consid. 1.2 con riferimenti). Ora, né l’art. 42 LPGA, né la PA,

né tanto meno la LAVS prescrivono espressamente un simile diritto (cfr. del

resto sentenza citata C 128/04, ibidem). Insieme alla Corte cantonale si può

pertanto concludere che l’assicurato ha già avuto modo di esprimersi

sufficientemente sulla vertenza in sede amministrativa. E comunque, anche a

prescindere da queste considerazioni, il primo giudice ha giustamente ricordato

che il ricorrente ha in ogni caso avuto la possibilità di (ri)proporre le sue

argomentazioni dinanzi a un’autorità giudiziaria, quale il Tribunale cantonale

delle assicurazioni, dotata di pieno potere cognitivo. In tali condizioni, non

vi è spazio per ammettere una violazione del diritto di essere sentito.”

3.

Alla

luce della citata giurisprudenza, applicata da questo Tribunale anche in ambito

LAMal (cfr. la sentenza 36.2010.119 del 1° giugno 2011), la censura sollevata

dai ricorrenti va respinta.

Gli

insorgenti hanno infatti potuto far valere la loro posizione per iscritto in

sede di reclamo, nel corso del quale hanno potuto produrre tutte le prove

necessarie per far valere i loro diritti (cfr. sentenza 9C_694/2008 del 7

ottobre 2009).

Inoltre

le ragioni alla base della soluzione adottata dall’amministrazione sono

chiare. La Cassa non ha ritenuto adempiuta la condizione della buona fede

poiché nell’ambito della richiesta di prestazioni complementari gli insorgenti

non hanno indicato di aver donato parte della sostanza alla figlia.

I

ricorrenti hanno potuto comprendere la portata delle decisioni, inoltrare reclamo

e, successivamente, impugnare la decisione su reclamo ad un’istanza che dispone

di pieno potere cognitivo, confrontarsi con il suo contenuto e riproporre le

medesime censure (cfr. DTF 133 I 201 consid. 2.2).

Per

cui, un’eventuale violazione del diritto di essere sentiti è comunque stata

sanata in questa sede (cfr. sentenza 9C_738/2007 del 29 agosto 2008; DTF 133 I

201.

consid. 2.2; DTF 127 V 431).

Del

resto, giova inoltre precisare che anche nel caso di una grave violazione del

diritto di essere sentito è possibile prescindere da un rinvio della causa

all'amministrazione, se - come in concreto - una simile operazione si

esaurirebbe in un vuoto esercizio formale e procrastinerebbe inutilmente il

processo in contrasto con l'interesse – di pari rango del diritto di essere

sentito - della parte ad essere giudicata celermente (DTF 132 V 387, consid.

5.1

pag. 390 con riferimenti; sentenza 9C_744/2012 del 15 gennaio 2013, consid.

6.

; sentenza 9C_937/2011 del 9 luglio 2012, consid. 2.3; sentenza 9C_961/2009

del 17 gennaio 2011).

Il TCA

può pertanto entrare nel merito del ricorso.

Nel merito

4.

Oggetto

del contendere è la questione di sapere se sono date le condizioni per poter

ottenere il condono della somma complessiva di fr. 30'982.80 che gli insorgenti

hanno percepito quale sussidio del premio dell’assicurazione malattie dal 1°

gennaio 2008 al 30 giugno 2012 quali beneficiari di prestazioni complementari

limitatamente alla riduzione del premio assicurativo.

Non

contestato è l’obbligo di restituzione, la cui decisione formale del 22 agosto

2012.

è cresciuta in giudicato (cfr. doc. 10: “abbiamo ricevuto la vostra

decisione con quanto vi dobbiamo restituire. Perciò come da voi indicato ci

appelliamo al nostro diritto di far richiesta di condono delle due somme di fr.

15491.

[…]”).

Questo

TCA abbondanzialmente, esaminerà comunque al consid. 6, la decisione di

restituzione, che, come si vedrà, di principio, è corretta.

5.

Per

l’art. 49 cpv. 1 LCAMal, nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2012 (simile

all’art. 59 cpv. 1 LCAMal nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2011), le

riduzioni dei premi indebitamente percepite devono essere restituite dal

beneficiario all’assicuratore presso il quale egli è affiliato, oppure

all’amministrazione cantonale nel caso di pagamenti diretti all’assicurato

giusta la presente legge, o nei casi di perdita della PC AVS/AI. L’art. 49 cpv.

2.

LCAMal, nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2012 (simile all’art. 59 cpv. 2

LCAMal in vigore precedentemente), prevede che per la restituzione o il condono

dell’obbligo di restituzione è applicabile per analogia la legge sulla parte

generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), del 6 ottobre 2000.

Secondo

l’art. 25 LPGA, applicabile in forza dell’art. 49 cpv. 2 LCAMal (e, in

precedenza, dell’art. 59 cpv. 2 vLCAMal), le prestazioni indebitamente riscosse

devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l’interessato

era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà (cpv. 1; cfr. art.

4.

OPGA).

Per

l’art. 25 cpv. 2 LPGA il diritto di esigere la restituzione si estingue dopo un

anno a decorrere dal momento in cui l’istituto d’assicurazione ha avuto conoscenza

del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione. Se

il credito deriva da un atto punibile per il quale il diritto penale prevede un

termine di prescrizione più lungo, quest’ultimo è determinante. I principi

applicabili alla restituzione secondo la LPGA sono dedotti dalla legislazione e

dalla giurisprudenza anteriore che conserva pertanto la sua validità (DTF 130 V

318).

La

restituzione delle prestazioni presuppone, di regola, che siano adempiute le

condizioni di una riconsiderazione o di una revisione processuale della

decisione con la quale le prestazioni litigiose sono state versate (DTF 129 V

110, 126 V 42 consid. 2b; STF 9C_429/2012 del 19 settembre 2012,9C_795/2009

del 21 giugno 2010 pubblicata in SVR 11/2010 EL Nr. 12; STF U 408/06 del 25 giugno

2007, K 147/03 del 12 marzo 2004).

Ciò

non è il caso – e la restituzione non presuppone un motivo e quindi una

decisione di riconsiderazione – allorquando l’assicurato ha beneficiato di una

prestazione alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto (STF

9_C/233/2007 del 28 giugno 2007, consid. 2.3.2 con riferimenti; STCA

32.2011.285

del 14 giugno 2012).

Analogamente

alla revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione

deve procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in

giudicato quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad

indurre ad una conclusione giuridica differente (art. 53 cpv. 1 LPGA; cfr. STF

U 409/06 del 25 giugno 2007, C 128/06 del 10 maggio 2007; SVR 2004 ALV N° 14;

DTF 127 V 466 consid. 2c pag. 469 e riferimenti).

Inoltre,

l’amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato

formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza

dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante (art. 53 cpv. 2 LPGA;

cfr. anche la STF U 409/06 del 25 giugno 2007).

Questi

principi si applicano anche quando delle prestazioni sono state accordate senza

una decisione formale e che il loro versamento ha comunque acquisito forza di

cosa giudicata (STF C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V 110 consid. 1.1).

6.

In

concreto l’amministrazione, dopo aver inizialmente calcolato il diritto alle

prestazioni complementari e, conseguentemente, al sussidio per il pagamento dei

premi dell’assicurazione delle cure medico-sanitarie, sulla base della

documentazione fornita da RI 1 con la richiesta del 16 dicembre 2007 (doc. 1), nell’ambito

della revisione avviata nel febbraio 2012 (doc. 4), ha potuto appurare che

l’interessato, pochi mesi prima della domanda, e meglio il __________ 2007, aveva

donato parte della particella di sua proprietà alla figlia a titolo di anticipo

ereditario (plico doc. 4).

Come

emerge anche dall’accertamento effettuato da questo Tribunale (doc. VII e

VIII), su cui i ricorrenti hanno potuto esprimersi (doc. X), se la donazione

fosse stata dichiarata correttamente, essi non avrebbero avuto diritto neppure

alle prestazioni complementari limitate al pagamento del sussidio di cassa

malati. La Cassa ha infatti evidenziato che “con l’assunzione nel calcolo

PC, dei valori immobiliari rappresentanti la donazione alla figlia (fatto

riscontrato nel corso del 2012 in occasione della revisione periodica) i

coniugi RI 1 escono nettamente dal ruolo di beneficiari PC, con superamenti di

reddito visibili dai fogli di ricalcolo allestiti per i singoli anni. Cade

quindi anche la copertura del premio secondo LAMal” (doc. VIII).

Ne

segue che a giusta ragione la convenuta, in presenza di un fatto nuovo non

segnalato dai ricorrenti nella loro iniziale richiesta di prestazioni, e meglio

la donazione avvenuta pochi mesi prima, ha proceduto alla revisione delle decisioni

(formali ed informali) con le quali l’amministrazione, nel corso degli anni, ha

riconosciuto il sussidio per il pagamento dei premi dell’assicurazione delle

cure medico-sanitarie in qualità di beneficiari di prestazioni complementari

limitatamente a questo aiuto statale ed ha chiesto la restituzione degli

importi indebitamente percepiti.

Ritenuto

che la decisione di restituzione (22 agosto 2012; doc. 9a) è inoltre stata

notificata nel termine relativo di un anno da quando è stato scoperto il fatto

nuovo (marzo/aprile 2012, doc. 4), l’intervento della Cassa è tempestivo e

l’amministrazione può chiedere, come ha fatto, il rimborso dell’importo

indebitamente versato negli ultimi 5 anni (cfr. art. 25 cpv. 2 LPGA), ossia,

complessivamente fr. 30'982.80 (15'491.40 X 2).

Va

ora esaminato se i ricorrenti possono beneficiare del condono.

7.

Per l’art.

4.

OPGA:

"

1.

Se il beneficiario era in buona

fede e si trova in gravi difficoltà, l’assicuratore rinuncia completamente o in

parte alla restituzione delle prestazioni indebitamente concesse.

2.

Determinante

per il riconoscimento di una grave difficoltà è il momento in cui la decisione

di restituzione passa in giudicato.

3.

Le

autorità cui sono state versate prestazioni in virtù dell’articolo 20 LPGA o

delle disposizioni delle singole leggi non possono far valere una grave

difficoltà.

4.

Il

condono è concesso su domanda scritta. La domanda, motivata e corredata dei

necessari giustificativi, deve essere inoltrata entro 30 giorni dal momento in

cui la decisione è passata in giudicato.

5.

Sul

condono è pronunciata una decisione.”

In

ambito di condono, relativamente alla buona fede, la giurisprudenza distingue

la mancanza di coscienza dell’irregolarità commessa, dalla questione di sapere

se, nelle circostanze concrete, l’interessato poteva invocare la buona fede o

avrebbe dovuto, facendo prova dell’attenzione da lui esigibile, riconoscere

l’errore di diritto commesso. La problematica relativa alla coscienza dell'irregolarità

commessa è una questione di fatto, per contro quella concernente l'attenzione

esigibile è di diritto (sentenza 8C_617/2009 del 5 novembre 2009, consid. 5.2; SVR 2007 IV Nr. 13 p.49, 2003 IV Nr. 4 p.10, 2002 EL Nr. 9 p.21;

Pratique VSI 1994 p.126; DTF 122 V 221 = Pratique VSI 1996 p.269). La buona fede non è infatti compatibile con un comportamento di grave

negligenza da parte dell'assicurato (Meyer-Blaser, Die Rückerstattung von

Sozialversicherungsleistungen, in: RSJB 1995, p.481). Compete al giudice, sulla

base di un criterio oggettivo, cioè indipendentemente dalle conoscenze e dalle

attitudini particolari della parte, determinare il grado dell’attenzione

richiesta (DTF 79 II 59). La buona fede deve essere quindi esclusa, qualora i

fatti che hanno determinato l'obbligo di restituire (violazione dell'obbligo di

annunciare o di informare, cfr. art. 31 LPGA) siano imputabili a comportamento

doloso o a negligenza grave dell'interessato. Viceversa, l'assicurato può

prevalersene quando l'atto o l'omissione colpevole siano costitutivi unicamente

di una violazione lieve dell'obbligo di annunciare o di informare (sentenza

8C_617/2009 del 5 novembre 2009, consid. 5.2 e SVR 2007 IV Nr. 13 p. 49

entrambe con riferimenti) oppure se non ha violato tale obbligo. Infatti, la

buona fede presuppone che l'assicurato ignori che una prestazione gli è versata

indebitamente. Di detta ignoranza egli non si può avvalere se la stessa è stata

determinata da sua negligenza.

Il requisito della grave difficoltà ex art. 25 cpv. 1 LPGA è legato

alla situazione economica della persona tenuta a restituire l'indebito e deve

essere valutato in base alle sue capacità finanziarie. Dovrà pertanto essere

stabilito concretamente, tenendo conto della particolare situazione

patrimoniale dell'obbligato al momento di restituire (art. 4 cpv. 2 OPGA). Ai

sensi dell’art. 5 cpv. 1 OPGA la

grave difficoltà è data quando le spese riconosciute a norma della LPC e le

spese supplementari di cui al capoverso 4 superano i redditi determinanti secondo

la LPC.

8.

Gli

insorgenti sostengono di essere in buona fede, rilevando che per donazione

intendevano l’atto di ricevere qualcosa, e dunque di beneficiarne, e non di

spossessarsi di un bene. Per cui non può essere rimproverata loro una

violazione dell’obbligo di informare.

Dalle

tavole processuali emerge che il 16 dicembre 2007 RI 1 ha compilato il

formulario di richiesta di una prestazione complementare alla rendita AVS/AI

(doc. 1). Alla domanda “avete ceduto o venduto dopo il 1964, sostanza

o parte della stessa a terze persone, o avete rinunciato a partecipazioni, a

comunioni ereditarie o a prestazioni periodiche” (sottolineatura del

redattore), l’interessato non ha risposto. Sulla base delle indicazioni fornite

e della tassazione fiscale allegata, la Cassa di compensazione ha così calcolato,

per il 2008, un fabbisogno di fr. 53'038 da cui ha dedotto redditi per fr.

51'998 per un risultato di fr. 1’040, che, dopo aver sottratto il sussidio

cantonale all’assicurazione malattie di fr. 8'400, non dava diritto alla

prestazione complementare ma solo all’aiuto statale per il pagamento del premio

dell’assicurazione malattie (doc. 2).

In seguito all’avvio di una procedura di revisione, RI 1 il 21 marzo

2012.

ha compilato un nuovo formulario dove ha invece correttamente indicato di

aver donato parte della sostanza ed ha allegato l’atto notarile da cui si

evince che il __________ 2007 l’interessato aveva ceduto a titolo gratuito a

sua figlia il foglio PPP no 2, quota di comproprietà di cinquecento millesimi,

del fondo base part. no. __________ del Comune di __________ con diritto

esclusivo sull’appartamento no 2 (allegato al doc. 4).

Il valore commerciale della particella __________ è stato

determinato tramite una perizia del 18 giugno 2012 dell’Ufficio cantonale di

stima in fr. 150'000 (doc. 8).

Sulla base dei dati

corretti, come visto (cfr. consid. 6), i ricorrenti non hanno diritto alle

prestazioni (doc. VIII).

In concreto RI 1, nel formulario sottoscritto il 16 dicembre 2007

(doc. 1), non ha risposto alla domanda relativa alla questione di sapere se

aveva ceduto sostanza o parte di essa a terzi, facendo in questo modo

ritenere all’amministrazione che ciò non fosse il caso, malgrado la donazione,

ossia la cessione di parte della sostanza alla figlia, tramite atto notarile,

fosse avvenuta il __________ 2007, ossia pochi mesi prima della compilazione

del formulario.

La domanda figurante nel questionario è chiara e non è soggetta a

interpretazione. Contrariamente a quanto sembrano sostenere i ricorrenti, non

vi può essere alcuna ambiguità circa i termini utilizzati (“avete ceduto […]

sostanza o parte della stessa a terze persone,[…]) e non vi è alcun motivo

per ritenere l’interpretazione da loro fornita, ossia una comprensione errata

dell’atto della donazione.

In queste circostanze, accertato che l’omissione nel segnalare la

donazione avvenuta pochi mesi prima ha avuto un’influenza diretta sul calcolo

della prestazione (cfr. doc. da V a VIII), e che dunque gli interessati hanno

commesso, perlomeno, una negligenza grave, la buona fede non può essere

riconosciuta.

Alla luce di quanto sopra esposto, senza che sia necessario

esaminare il requisito della grave difficoltà, la domanda di condono deve

essere respinta e non può trovare accoglimento neppure la richiesta di un

condono parziale.

Va

ancora infine evidenziato che l’amministrazione, con la risposta di causa, ha

rammentato ai ricorrenti la possibilità di concordare un pagamento rateale

dell’importo chiesto in restituzione.

9.

In

sede di ricorso gli insorgenti affermano che “se vi servono ulteriori

spiegazioni saremo lieti di darvele volentieri di persona” (doc. I).

Questo

TCA rileva che gli atti prodotti dalle parti ed acquisiti pendente causa sono

sufficienti per statuire nel merito della vertenza in esame, per cui rinuncia

all’assunzione di ulteriori prove.

Circa

l’audizione, va rammentato che essa può essere rifiutata senza per questo

ledere il diritto d’essere sentito, sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. e

dall'art. 6 n. 1 CEDU.

Infatti,

secondo la giurisprudenza federale, l’obbligo di organizzare un dibattimento

pubblico ai sensi dell’art. 6 n. 1 CEDU presuppone una richiesta chiara e

inequivocabile di una parte; semplici domande di assunzione di prove, come ad

esempio istanze di audizione personale o di interrogatorio di parti o di

testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile

obbligo (cfr. sentenza 9C_903/2011 consid. 6.3 del 25 gennaio 2013 che ha confermato questo principio [cfr. anche sentenza del 21

agosto 2007, I 472/06, consid. 2], nonché DTF 122 V 47; cfr. pure DTF

124.

V 90, consid. 6, pag. 94 e il rinvio alla DTF prima citata).

In

concreto, non essendo stata presentata una “domanda espressa di procedere ad

un’udienza pubblica” (gli assicurati si sono detti lieti, se necessario, di

fornire ulteriori spiegazioni di persona [doc. I]), questo TCA rinuncia

all’audizione dei ricorrenti poiché superflua ai fini dell’esito della vertenza

(cfr. sentenza del 21 agosto 2007, I 472/06, consid. 2; cfr. sentenza

9C_578/2008 del 29 maggio 2009 dove la generica richiesta di “vegliare alla

parità delle armi […] e all’applicazione dell’art. 6 CEDU” non è stata

giudicata sufficiente per far sorgere l’obbligo di organizzare un dibattimento

pubblico).

Inoltre

va rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora

l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice,

in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che

altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove;

Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450,

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, 2a

ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege,

2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002, H 103/01; DTF 122 II

469.

consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344

consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una

violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost.

(e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid.

1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

Alla

luce di tutto quanto sopra esposto il ricorso va respinto, mentre la decisione

impugnata merita conferma.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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