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Decisione

36.2013.3

Richiesta di assunzione dei costi di un intervento al cuore effettuato in un Paese dell'UE a causa di un'urgenza. Dagli atti emerge che l'operazione era stata programmata. L'assicuratore svizzero non

8 aprile 2013Italiano31 min

Source ti.ch

Fatti

i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72 nella

loro versione aggiornata (let. a) e la

Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva

dell’Associazione europea di libero scambio nella versione dell’Accordo del 21

giugno 2001 che emenda la Convenzione, il suo allegato K, l’appendice 2

dell’allegato K e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72 nella loro versione

aggiornata (let. b).

L'art. 22

del regolamento n. 1408/71 (Dimora fuori dello Stato competente –

Ritorno o trasferimento di residenza in un altro Stato membro durante una

malattia o una maternità – Necessità di recarsi in un altro Stato per ricevere

le cure adeguate) nel tenore modificato dalla decisione n.

1/2006 del Comitato misto UE-Svizzera del 6 luglio 2006, in vigore per la Svizzera dal 6 luglio 2006 (RU 2008 4273), prevede:

" 1.

Il lavoratore subordinato o autonomo che soddisfa le condizioni richieste dalla

legislazione dello Stato competente per aver diritto alle prestazioni, tenuto

conto eventualmente di quanto disposto dall’articolo 18, e:

a) il cui stato di salute

richieda prestazioni in natura che si rendono necessarie sotto il profilo medico

nel corso della dimora nel territorio di un altro Stato membro, tenuto conto

della natura delle prestazioni e della durata prevista della dimora, oppure

b) che, dopo essere stato ammesso al beneficio delle prestazioni a

carico dell’istituzione competente, è autorizzato da tale istituzione a

ritornare nel territorio dello Stato membro in cui risiede ovvero a trasferire

la residenza nel territorio di un altro Stato membro, oppure

c) che è autorizzato dall’istituzione competente a recarsi nel

territorio di un altro Stato membro per ricevere le cure adeguate al suo stato,

ha diritto:

i) alle prestazioni in natura erogate, per conto dell’istituzione

competente, dall’istituzione del luogo di dimora o di residenza secondo le

disposizioni della legislazione che essa applica, come se fosse ad essa

iscritto;

tuttavia, la durata dell’erogazione delle prestazioni è

determinata dalla legislazione dello Stato competente,

ii) alle prestazioni in denaro erogate dall’istituzione competente

secondo le disposizioni della legislazione che essa applica. Tuttavia, previo

accordo tra l’istituzione competente e l’istituzione del luogo di dimora o di

residenza, le prestazioni possono essere erogate anche da quest’ultima

istituzione per conto della prima, secondo le disposizioni della legislazione

dello Stato competente.

1.bis La commissione

amministrativa elabora un elenco delle prestazioni in natura che, per essere

corrisposte nel corso della dimora in un altro Stato membro, necessitano per

motivi pratici dell’accordo preventivo tra la persona interessata e

l’istituzione che presta le cure.

Considerandi

2.

L’autorizzazione richiesta ai sensi del paragrafo 1 lettera b)

non può essere rifiutata se non quando è accertato che lo spostamento

dell’interessato è tale da compromettere il suo stato di salute o

l’applicazione delle cure mediche. L’autorizzazione richiesta a norma del

paragrafo 1 lettera c) non può essere rifiutata quando le cure di cui trattasi

figurano fra le prestazioni previste dalla legislazione dello Stato membro, nel

cui territorio l’interessato risiede, se le cure stesse, tenuto conto dello

stato di salute dello stesso nel periodo in questione e della probabile

evoluzione della malattia, non possono essergli praticate entro il lasso di

tempo normalmente necessario per ottenere il trattamento in questione nello

Stato membro di residenza.

3.

I paragrafi 1, 1bis e 2 si

applicano per analogia ai familiari di un lavoratore subordinato o autonomo.

Tuttavia, per l’applicazione del paragrafo 1 lettere a) e c) punto

i), ai familiari di cui all’articolo 19 paragrafo 2, residenti nel territorio

di uno Stato membro diverso da quello nel cui territorio il lavoratore

subordinato o autonomo risiede:

a) le prestazioni in natura sono erogate, per conto

dell’istituzione dello Stato membro nel cui territorio risiedono i familiari,

dall’istituzione del luogo di dimora, secondo le disposizioni della

legislazione che essa applica, come se il lavoratore subordinato o autonomo

fosse ad essa iscritto. La durata dell’erogazione delle prestazioni è

determinata tuttavia dalla legislazione dello Stato membro nel cui territorio

risiedono i familiari;

b) l’autorizzazione prescritta ai sensi del paragrafo 1 lettera c)

è rilasciata dall’istituzione dello Stato membro nel cui territorio risiedono i

familiari.

4.

Il fatto che il lavoratore subordinato o autonomo beneficia

delle disposizioni del paragrafo 1 non pregiudica il diritto dei suoi familiari

alle prestazioni."

In altre

parole per l'art. 22 n. 1 lett. a punto i del regolamento 1408/71, il

lavoratore subordinato o autonomo che soddisfa le condizioni richieste dalla

legislazione dello Stato competente per aver diritto alle prestazioni (…) e il

cui stato di salute richieda prestazioni in natura che si rendono necessarie

sotto il profilo medico nel corso della dimora nel territorio di un altro Stato

membro, tenuto conto della natura delle prestazioni e della durata prevista

della dimora, ha diritto alle prestazioni in natura erogate, per conto

dell'istituzione competente, dall'istituzione del luogo di dimora o di residenza

secondo le disposizioni della legislazione che essa applica, come se fosse ad

essa iscritto; tuttavia, la durata dell'erogazione delle prestazioni è

determinata dalla legislazione dello Stato competente (sentenza 9C_562/2010 del

29.

aprile 2011; sul tema cfr. Silvia Bucher, Le droit aux soins en cas de

séjour temporaire dans un pays européen in: Olivier Guillod/Dominique

Sprumont/Béatrice Despland [a cura di], Droit aux soins, Berna 2007, pag. 84

segg.; Beat Meyer, Auslandsleistungen nach KVG und im Bereich der Bilateralen

Abkommen, in: Jahrbuch des Schweizerischen Konsumentenrechts 2003, pag. 67

segg.; Christian Schürer, Die Durchführung der Kranken- und Unfallversicherung

gemäss Abkommen EU/CH über die Personenfreizügigkeit [APF], in: René Schaffhauser/Christian

Schürer [a cura di], Die Durchführung des Abkommens EU/CH über die

Personenfreizügigkeit [Teil Soziale Sicherheit] in der Schweiz, 2001, pag. 139

segg.).

Da

rilevare che con il 1° aprile 2012 è entrato in vigore nei rapporti tra la

Svizzera e l’UE il regolamento (CE) n. 883/2004 che sostituisce il regolamento

(CE) n. 1409/71, ma che nel caso di specie non è applicabile, giacché lo stato

di fatto per il quale vengono richieste prestazioni si è prodotto e concluso

nel corso del 2009.

2.4

Nella più

volte citata sentenza 9C_562/2010 del 29 aprile 2011, ai consid. 5.1.e 5.2, il

TF ha rammentato che il diritto nazionale è applicabile nella misura in cui non

intervengono disposizioni sull'assistenza reciproca internazionale in materia

di prestazioni. È quanto riserva del resto espressamente l'art. 36 cpv. 5

OAMal. L'ALC si propone di garantire agli assicurati la necessaria copertura

medica in caso di malattia anche durante un soggiorno all'estero. Questa

garanzia si concretizza attraverso l'aiuto dell'assicuratore malattia estero o

del sistema sanitario nazionale a favore e a carico dell'assicuratore malattia

o del sistema sanitario nazionale dello Stato competente per la sicurezza

sociale del paziente (Gebhard Eugster, Die obligatorische Krankenpflegeversicherung,

in: Ulrich Meyer, [editore], Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV,

Soziale Sicherheit [SBVR], 2a ed., no. 488 pag. 564). L'art. 22 n. 1 lett. a

regolamento n. 1408/71 disciplina l'assistenza reciproca in materia di prestazioni

in natura nel caso di persone che dimorano in uno Stato membro diverso da

quello competente. L'esistenza dell'evento assicurato malattia non si determina

in base alla regolamentazione dello Stato competente (sul concetto v. art. 1

lett. q regolamento n. 1408/71), bensì dello Stato che presta l'assistenza.

Similmente e per motivi pratici, ritenuto che l'istituzione che presta

assistenza sarebbe altrimenti confrontata con l'arduo compito di applicare il

diritto estero in materia di prestazioni, la loro concessione - come del resto

anche la partecipazione alle spese dell'assicurato (sentenza 9C_61/2007 del 25

febbraio 2008 consid. 3) - avviene nelle forme e secondo le disposizioni

dell'istituzione che presta l'aiuto. In caso di assistenza fornita all'estero è

dunque irrilevante che la prestazione costituisca una prestazione obbligatoria

in Svizzera. Per contro, chi fa valere il diritto a prestazioni dev'essere

assicurato contro le malattie conformemente al diritto dello Stato competente

(Eugster, op. cit., no. 495 - 498 pag. 566).

Il

diritto nazionale e in particolare l'art. 36 cpv. 2 OAMal ritornano invece

applicabili laddove lo strumento dell'assistenza reciproca internazionale in

materia di prestazioni, quale è quello sancito dall'art. 22 n. 1 lett. a regolamento

n. 1408/71, non dovesse funzionare. Ciò si verifica in particolare se la

persona assicurata si fa curare da un fornitore di prestazioni non ammesso ad

esercitare secondo il sistema statale estero di copertura sanitaria (Eugster,

op. cit., no. 504 pag. 569). Le prestazioni in natura sono infatti erogate

secondo le disposizioni legali, il catalogo delle prestazioni e le tariffe

(sociali) dello Stato di dimora e sono a carico dell'istituzione competente. Ora,

il fatto che si applichino le tariffe legali del luogo di dimora implica

ugualmente che il fornitore di prestazioni estero debba fornire le prestazioni

nell'ambito dell'assicurazione sociale contro le malattie. Se il fornitore di

prestazioni estero è un operatore privato che non dispensa cure per

l'assicurazione malattie legale, esso è libero in questo caso di applicare le

proprie tariffe di diritto privato. In siffatta evenienza non vi è più spazio

per un'assistenza reciproca ai sensi dell'art. 22 n. 1 regolamento n. 1408/71 e

ritorna applicabile esclusivamente la legislazione svizzera. Il che significa

che un rimborso dei costi da parte dell'assicuratore malattia svizzero può

intervenire solo nell'ambito e nei limiti dell'art. 36 OAMal (Eugster, op.

cit., no. 539 pag. 577).

2.5

In concreto

l’assicurato afferma di essere stato in vacanza a __________ (__________)

presso suo zio, il dr. __________, __________ di __________ e che “tra il 6 novembre

2009.

ed il 9 novembre 2009” si è “sentito male ed è stato accolto in casa”

a __________ (__________), da __________. “L’improvviso peggioramento dello

stato di salute del ricorrente ne ha richiesto l’immediato ricovero presso il __________

__________ dove, dal 9 novembre al 10 novembre 2009, egli è stato sottoposto ad

un intervento di angioplastica coronarica” (doc. I).

A

proposito del soggiorno in __________ il ricorrente ha prodotto una

dichiarazione del 1° agosto 2012 di __________, di __________ (__________), la

quale ha affermato che l’insorgente, “nel periodo in cui è stato in vacanza

in __________, dal 25 Ottobre 2009 sino al giorno 9 Novembre 2009, ha soggiornato presso lo zio dott. __________, dove mi sono recata più volte a trovarlo. Negli

ultimi due tre giorni del riferito periodo (dal 6 al 9 Novembre), dato che il

dott. __________ si sentiva spesso male e non voleva restare solo, dato che lo

zio era quasi sempre fuori casa, svolgendo le funzioni di __________ di __________,

l’ho accolto anche nella mia casa __________ (__________), alla __________,

sino a che non è stato ricoverato per i gravi problemi cardiaci di cui è stato

vittima” (doc. A).

L’insorgente,

sulla base di queste dichiarazioni e di eventuali ulteriori prove, tra cui

oltre all’allestimento di una perizia, anche l’audizione quale teste del dott. __________,

ritiene che nel caso di specie il ricovero sia stato urgente ed in ogni caso

necessario per la continuazione del suo soggiorno all’estero.

Sennonché,

dagli atti emerge uno svolgimento della fattispecie diverso da quello descritto

in sede di ricorso e che fa ritenere che l’intervento presso il __________ __________

sia stato programmato.

Innanzitutto

il 20 ottobre 2009, prima che l’interessato il 25 ottobre dello stesso anno

iniziasse il periodo di vacanza presso il proprio zio a __________ (doc. A: “nel

periodo in cui è stato in vacanza in __________, dal 25 Ottobre 2009 sino al

giorno 9 Novembre 2009, ha soggiornato presso lo zio dott. __________”), il

legale __________ del ricorrente, l’avv. __________, si era messo in contatto

telefonicamente con la __________ di __________ per ottenere le coordinate

dell’assicurazione del ricorrente, fornitegli il medesimo giorno tramite fax (doc.

3).

Il 4

novembre 2009, ossia, secondo la versione fornita dal ricorrente stesso, due

giorni prima che il medesimo insorgente si sentisse male e si trasferisse

presso __________ (doc. I, pag. 2:”Tra il 6 novembre 2009 ed il 9 novembre

2009.

il Signor RI 1 si è sentito male […]” e doc. IX: “[…] la sua

audizione permetterà inoltre di confermare che tra il 6 novembre 2009 ed il 9

novembre 2009 il Signor RI 1 si è sentito male […]”), il Prof. __________

del __________ __________ ha certificato che RI 1 “necessita di ricovero per

completamento di rivascolarizzazione coronarica per via percutanea” (doc.

4); a mano figura: “ricovero per il 9/11/09” e: “si prega di inviare

lettera di “presa in carico” delle spese di ricovero al seguente fax: +__________

Sig.ra __________” (doc. 4).

Il

5.

novembre 2009, vigilia del giorno in cui l’interessato si è sentito male (doc.

I, pag. 2:”Tra il 6 novembre 2009 ed il 9 novembre 2009 il Signor RI 1 si è

sentito male […]”), l’avv. __________ di __________ (__________) ha scritto

un fax ad CO 1 affermando:

"

Nell’interesse per conto del controscritto mio

assistito, Vi invito e diffido ad autorizzare il pronto ricovero del medesimo

presso il __________ __________ sito in __________ nell’ambito della copertura

assicurativa in essere.

A tal riguardo tengo a rappresentarVi che

l’assicurato trovasi attualmente in __________ e che l’intervento, cui deve

essere sottoposto, ha carattere di assoluta urgenza in relazione alle

condizioni fisiche del soggetto, il quale non è trasportabile in Svizzera,

accusando costanti dolori anginosi ed affanno anche per un benché minimo sforzo

fisico” (doc. 6)

Il 6

novembre 2009 CO 1 ha risposto indicando di non poter ancora fornire alcuna

garanzia essendo necessarie informazioni complementari (doc. 7, cfr. anche doc.

8).

Già solo

sulla base di quanto accaduto nei giorni precedenti il ricovero, tutti gli

elementi convergono nel senso di una programmazione del ricovero presso il

nosocomio __________.

Ciò viene

inoltre suffragato dal contenuto della documentazione del __________ __________

(__________).

Da un

documento dell’ospedale __________ emerge che il medico curante, circa il tipo

di ricovero effettuato dal ricorrente, ha evidenziato la casella “programmato”,

lasciando in bianco gli spazi relativi a “urgente”, ¿i>T.S.O” e “prog.

con pre ricov.” (plico doc. 9). Analogamente, per quanto concerne la “provenienza

del paziente”, lo stesso medico ha evidenziato la casella “ricovero

programmato” lasciando libere le altre possibilità. Quale diagnosi

principale è stata indicata un’ ”angina stabile” (plico doc. 9).

Il 9

novembre 2009, presso il citato istituto, è stata effettuata la raccolta

anamnestica, da cui tra l’altro emerge che nell’aprile del 2009 l’insorgente

aveva subito un’IMA posteriore trattato mediante PCI e impianto di bare metal

stent (Vision 23 mm, 3.0) su ramo marginale e che “alla coronografia

residuava stenosi significativa a carico di a. discendente anteriore media,

coinvolgente la biforcazione con il ramo diagonale per cui veniva sottoposto a

completamento della rivascolarizzazione miocardica presso il ns centro nel

maggio 2009” (doc. 42/12).

Dopo aver

descritto l’esito degli esami, figura che “si ricovera per una rivalutazione

delle condizioni cardiocircolatorie” (doc. 42/12).

Il 10

novembre 2009 il Prof. __________ ha affermato di dimettere il ricorrente,

ricoverato per “essere sottoposto a coronografia in seguito a recrudescenza

di sintomatologia anginosa da sforzo”. Dopo aver descritto l’intervento

effettuato in primavera, lo specialista ha affermato:

"

All’ingresso in reparto il paziente era in buon

compenso cardiocircolatorio. La pressione arteriosa era pari a 130/80 mmHg e

nei limiti della norma risultava l’obiettività cardiopolmonare. L’ECG basale

era caratterizzato da ritmo sinusale, normale conduzione atrioventricolare,

assenti alterazioni della ripolarizzazione indicative di ischemia acuta in

atto. I comuni esami ematochimici erano nei limiti della norma; si segnala

unicamente il rilievo di microematuria. La radiografia del torace risultava

normale. L’esame angiografico, eseguito in data 9/11 u.s., ha documentato la

pervietà degli stent precedentemente impiantati su ramo marginale, a.

discendente anteriore e I° ramo diagonale e progressione di patologia

aterosclerotica ostruttiva in corrispondenza del ramo intermedio e del tratto

medio e distale della coronaria destra condizionante stenosi critiche, come confermato

dall’indagine ultrasonografica intravascolare. Tali stenosi sono state trattate

con successo mediante impianto di stent a rilascio di everolimus. Alla fine

della procedura è stata ottenuta emostasi femorale sinistra mediante AngioSeal 6F. La procedura e la successiva degenza in reparto si sono svolte in assenza di complicanze.

Alla luce delle attuali buone condizioni cliniche

possiamo oggi dimettere il Sig. RI 1 (…)” (plico doc. 42)

Infine,

anche il medico fiduciario della Cassa, dr. med. __________ (cfr. a proposito

delle valutazioni dei medici fiduciari l’art. 57 cpv. 4 e 5 LAMal), ha potuto

rilevare in base agli esami medici effettuati il 9 novembre 2009, l’assenza di

qualsiasi urgenza o necessità di intervenire immediatamente (doc. 43: “Zusammenfassend

kann somit festgestellt werden, dass aus den hier einsehbaren Unterlagen nicht

ersichtlich ist, dass eine Notfallbehandlung stattgefunden hat. Ferner lässt sich den Unterlagen ebenfalls keine dringende

Behandlungspflichtigkeit des Versicherten im oben genannten Fall erkennen.

Meines Erachtens handelt es sich um eine vorgeplante elektive

Kontrollangiographie, wie dies auch auf dem Herzkatheter-Protokoll vermerkt

ist. Diese hätte, innerhalb eines gewissen Zeitraums nach Implantation der

Stents im Frühjahr 2009, ebenso gut in der Schweiz in einem kardiologischen

Zentrum stattfinden können. Somit sehe ich keine zwingende

Behandlungsnotwendigkeit im angegebenen Zeitraum für eine Auslandsbehandlung“).

Alla luce della chiara ed univoca documentazione agli atti non vi è pertanto

dubbio alcuno che il trattamento effettuato presso il __________ __________ (__________)

dal 9 novembre 2009 al 10 novembre 2009 era stato programmato e che pertanto

l’insorgente non può prevalersi né dell’urgenza né della necessità del ricovero

per la continuazione del suo soggiorno all’estero.

Nella

misura in cui un trattamento all’estero è programmato e l’assicuratore

non ha rilasciato alcuna garanzia di copertura dei costi, le spese restano a

carico della persona assicurata (cfr. art. 36 OAMal e art. 22 regolamento (CE)

n. 1408/71).

Non può trovare

accoglimento neppure la tesi secondo cui l’assicuratore dovrebbe rimborsare i

costi della degenza sulla base dell’art. 22 paragrafo 2 seconda frase del

regolamento (CE) n. 1408/71 secondo la quale l’autorizzazione richiesta a norma

del paragrafo 1 lettera c) non può essere rifiutata quando le cure di cui

trattasi figurano fra le prestazioni previste dalla legislazione dello Stato

membro, nel cui territorio l’interessato risiede, se le cure stesse, tenuto

conto dello stato di salute dello stesso nel periodo in questione e della

probabile evoluzione della malattia, non possono essergli praticate entro il

lasso di tempo normalmente necessario per ottenere il trattamento in questione

nello Stato membro di residenza.

Il ricorrente, infatti,

non ha fatto valere questa precisa fattispecie quando ancora si trovava in

Svizzera e, comunque, non ha reso verosimile che nel nostro Paese non avrebbe

potuto ottenere le medesime cure in un lasso di tempo ragionevole. Dagli atti

emerge, al contrario, che lo stesso trattamento è eseguibile in Svizzera “in

einem kardiologischen Zentrum” (doc. 43, presa di posizione del medico

fiduciario, dr. med. __________). Del resto, è notorio, che nel Canton Ticino

ha sede il __________ che offre cure di altissimo livello in ambito cardiaco

(cfr. anche www.__________.__________:

“Il __________

è oggi uno tra i più importanti centri svizzeri del cuore, una clinica

universitaria moderna e di alta specializzazione, in grado di reggere il

confronto con le strutture internazionali più prestigiose e qualificate”). Nulla avrebbe di conseguenza impedito al ricorrente di

effettuare il medesimo intervento nel nostro Cantone, dove è domiciliato (cfr.

anche sentenza 9C_479/2008 del 30 dicembre 2008 dove il TF al consid. 6.1 ha rammentato che „Auf Art. 22 Abs.

1.

lit. c VO 1408/71 kann sich nicht berufen, wer nicht um Erteilung der

Genehmigung des zuständigen Trägers (hier der Beschwerdegegnerin) nachgesucht

hat, sich in das Gebiet eines anderen Abkommensstaats zu begeben, um dort eine

seinem Zustand angemessene Behandlung zu erhalten (GEBHARD EUGSTER,

Krankenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], S. 578

Rz. 541). Zudem müsste eine solche Genehmigung nach Art. 22 Ziff. 2 Abs. 2 VO

1408/71 nur dann erteilt werden, wenn die betreffende Behandlung nach den

Rechtsvorschriften des Wohnsitzstaates vorgesehen wäre, aber hier nicht innert

nützlicher Frist erhältlich ist. Da jedoch die SIRT nach schweizerischem

Recht nicht indiziert gewesen ist und kein Behandlungsanspruch gegeben war,

besteht auch nach Art. 22 VO 1408/71 kein Recht auf eine solche im

ausländischen Abkommensstaat“, sottolineatura del redattore).

Va

a questo proposito ribadito che, oltre all’urgenza e a quanto previsto

dall’art. 22 del regolamento (CE) n. 1408/71, di norma, soltanto

gravi lacune nell'offerta di cura ("Versorgungslücke")

giustificano di distanziarsi dal principio della territorialità (sentenza K

60/06 del 28 giugno 2007, consid. 4.2; Gebhard Eugster,

Krankenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale

Sicherheit, 2a edizione, n. 482). Si tratta, di norma,

di cure che richiedono delle tecniche altamente specializzate o di trattamenti

complessi di malattie rare, per le quali, proprio in ragione di questa rarità,

la Svizzera non dispone di un'esperienza diagnostica o terapeutica sufficiente

(Eugster, op. cit., n. 480 segg.; DTF 134 V 330).

Ciò

non è manifestamente il caso di specie (cfr. doc. 43).

In DTF

134.

V 330 il TF ha rammentato che i "motivi d'ordine medico"

di cui all’art. 34 cpv. 2 LAMal vanno interpretati in maniera rigorosa (DTF 131

V 271 consid. 3.2 pag. 275 con riferimento a GUY LONGCHAMP,

Conditions et étendue du droit aux prestations de l'assurance-maladie sociale,

tesi Losanna 2004, pag. 262). Occorre infatti evitare che i pazienti

ricorrano su grande scala a una forma di "turismo medico" a carico

dell'assicurazione malattia obbligatoria. A tal proposito va ricordato che il

sistema della LAMal si basa su un regime di convenzioni tariffarie con gli

stabilimenti ospedalieri. Una parte del finanziamento ospedaliero si fonda su

tali convenzioni (art. 49 LAMal). Orbene, volere

riconoscere agli assicurati il diritto di farsi curare a spese

dell'assicurazione obbligatoria presso uno stabilimento altamente specializzato

all'estero alfine di ottenere - comprensibilmente - le migliori possibilità di

guarigione oppure di farsi curare dai migliori specialisti all'estero per la

cura di una patologia in particolare significherebbe minare nelle sue

fondamenta questo sistema di finanziamento e, di conseguenza, anche la

pianificazione ospedaliera che gli è intrinsecamente connessa. Con il tempo,

ciò potrebbe in effetti compromettere il mantenimento di una offerta

terapeutica di qualità in Svizzera, essenziale per la sanità pubblica (DTF 131

V consid. 3.2 pag. 276 con riferimento alle analoghe considerazioni espresse in

materia, ma in ambito comunitario, dalla Corte di giustizia delle Comunità

europee [CGCE] per giustificare delle restrizioni alla libera prestazione dei

servizi: v. sentenze del 13 maggio 2003, Müller-Fauré e Van Riet,

C-385/99, Racc. 2003, pag. I-4509, n. 72 segg. e del 12 luglio 2001, Smits e

Peerbooms, C-157/99, Racc. 2001, pag. I-5473, n. 72 segg.). È d'altronde

questa una delle ragioni per le quali l'assicurato, in assenza di motivi

medici, non ha diritto al rimborso di un importo equivalente delle spese che

sarebbero occorse per la realizzazione del trattamento in Svizzera. In questi casi,

l'assicurato non può prevalersi del diritto alla sostituzione della prestazione

(DTF 131 V 271 consid. 3.2 ibidem con riferimento).

2.6

Alla luce di quanto sopra

esposto, la richiesta del ricorrente di assumere ulteriori prove va respinta.

In particolare, rilevato

che l’assicuratore ha prodotto l’intera documentazione relativa alla vertenza

in esame, e alla luce dei documenti allegati dal ricorrente, per le ragioni

esposte al considerando precedente (in particolare: programmazione

dell’intervento), non vi sono motivi per far allestire una perizia atta a

stabilire l’opportunità dal punto di vista medico di soprassedere

all’intervento in esame per compierlo (in data da stabilire) in Ticino.

Inutile risulta pure

l’audizione, quali testi, del dott. __________, __________ di __________ e di __________.

Accertato che nel caso di specie non vi è urgenza e che l’intervento era

programmato, la circostanza che l’interessato era in vacanza presso suo zio a __________

(__________) e che tra il 6 ed il 9 novembre 2009, successivamente alla

fissazione della data del ricovero (doc. 4), sostiene di essersi sentito male,

non modifica comunque l’esito dell’impugnativa.

Non è neppure necessario

sentire il prof. __________ del __________ __________, ritenuto come la

documentazione agli atti è esaustiva e conferma che l’intervento era

programmato (cfr. in particolare il doc. 4, datato 4 novembre 2009: “si

certifica che il signor RI 1 necessita di ricovero per completamento di

rivascolarizzazione coronarica per via cutanea”, con l’aggiunta a mano: “ricovero

per il 9/11/09”).

Va qui

rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora

l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice,

in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che

altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove;

Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450,

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a

ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege,

2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H

103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid.

2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce

una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2

Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162

consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

2.7

Alla luce di

tutto quanto esposto il ricorso va respinto e la decisione impugnata va annullata.

Visto

l’esito dell’impugnativa l’insorgente non ha neppure diritto alla rifusione

delle spese legali sostenute in precedenza, che ha lui stesso valutato in fr.

15'000.--.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

é respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

Non si assegnano ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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