36.2013.30
Indennità giornaliera x malattia. Dai certificati medici risulta che nel 2012 l'attrice non si è più sottoposta a visite mediche,ma ciò è dovuto alle condizioni di salute psicosomatica.IPG vanno dunque comunque versate.Cassa ha diritto a ridurre le indennità xché attrice si è annunciata tardi all'AI
17 dicembre 2013Italiano53 min
30 agosto 2013 (doc. XIV) l'attrice ha replicato alle affermazioni dell'assicuratore
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Numero d'incarto:
36.2013.30
Data decisione, Autorità:
17.12.2013, TCA
Titolo:
Indennità giornaliera x malattia. Dai certificati medici risulta che nel 2012 l'attrice non si è più sottoposta a visite mediche,ma ciò è dovuto alle condizioni di salute psicosomatica.IPG vanno dunque comunque versate.Cassa ha diritto a ridurre le indennità xché attrice si è annunciata tardi all'AI
ASSICURAZIONE COMPLEMENTARE ALL'ASSICURAZIONE MALATTIA
EVENTO CHE SORGE DURANTE LA COPERTURA ASSICURATIVA
INDENNITÀ GIORNALIERA
art. 324a CO
art. 29 LAI
Raccomandata
Incarto n.
36.2013.30
TB
Lugano
17 dicembre
2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sulla petizione del 27 maggio
2013 di
AT 1
rappr. da: RA 1
contro
CO 1
in materia di assicurazione complementare
contro le malattie
ritenuto in
fatto
A. AT
1, 1980, dal 12 marzo 2010 (doc. A) è stata alle dipendenze dell'__________
quale cameriera e tramite il datore di lavoro era assicurata contro la perdita
di guadagno per malattia presso CO 1 con un'assicurazione collettiva d'indennità
giornaliera secondo LCA (doc. R).
B. Il
5 settembre 2011 (doc. B) il datore di lavoro ha disdetto il rapporto di lavoro,
disdetta che però è stata contestata dall'assicurata (doc. G) con successo
(doc. K), siccome intervenuta in un momento in cui la lavoratrice era ammalata
(art. 336c CO).
L'inabilità lavorativa
del 100% che ne è seguita è stata riconosciuta (doc. C) ed indennizzata (doc.
D) dall'assicuratore malattia.
C. L'assicuratore
malattia ha sottoposto l'interessata a perizie mediche, che hanno confermato un'inabilità
lavorativa totale. Tuttavia, poiché da fine aprile 2012 ad inizio gennaio 2013 l'assicurata non si è più sottoposta ad ulteriori accertamenti o visite mediche specialistiche, il
17 gennaio 2013 (doc. L) CO 1 le ha comunicato che, stante la violazione dell'obbligo
di ridurre il danno (art. 56 CGA), non si assumeva il periodo di malattia dal
1° maggio al 31 dicembre 2012.
Inoltre, giacché l'assicurata
non si è annunciata all'assicurazione invalidità, in virtù degli art. 28 e 59
CGA l'assicuratore malattia si è ritenuto legittimato a ridurre le indennità
giornaliere della parte della presunta rendita d'invalidità che avrebbe potuto
percepire, quindi dal 1° gennaio 2013 ha ridotto l'indennità giornaliera assicurata da Fr. 96,90 a Fr. 37,50, riconoscendole questo importo.
D. Il
24 gennaio 2013 (doc. M) l'assicurata ha contestato questa presa di posizione,
ribadendo il suo dissenso al TCA con petizione del 27 maggio 2013 (doc. I), in
cui ha postulato la condanna dell'assicuratore malattia al versamento sia della
somma di Fr. 23'520.- (Fr. 96.- x 245 giorni [dal 1° maggio al 31 dicembre
2012]), sia di Fr. 66.- al giorno (pari alla differenza di indennità non
riconosciuta) dal 1° gennaio 2013 fino all'esaurimento del suo diritto alle
indennità.
L'attrice, patrocinata
dall'avv. RA 1, ha contestato che non si sarebbe sottoposta alle necessarie
cure mediche per motivi finanziari. Essa ha precisato di essere sempre stata a
disposizione dell'assicuratore per sottoporsi ad una visita ma, a suo dire, quest'ultimo
non l'avrebbe mai chiamata con la scusa della disdetta nulla perché data in
periodo di malattia. Ad ogni buon conto, l'attrice è sempre andata dal medico
e, ad oggi, "è tutt'altro che dimostrato che siano possibili interventi
medici atti a migliorare la situazione." (doc. I pag. 3).
Anche la decurtazione
dell'indennità giornaliera poiché la differenza avrebbe potuto essere ottenuta
dall'assicurazione invalidità se non avesse mancato l'inoltro della domanda, è
stata impugnata dall'attrice. A suo dire, infatti, la domanda AI è stata presentata
tempestivamente nel gennaio 2013, ovvero dopo un anno di attesa da quando era
avvenuto il parto prematuro (24 gennaio 2012). Di conseguenza, parte attrice ha
diritto al riconoscimento della differenza di Fr. 66.- al giorno che le è stata
indebitamente negata dall'assicuratore malattia convenuto.
L'11 febbraio 2013
(doc. Q) l'__________ ha rescisso per il 31 marzo 2013 il contratto di lavoro
in essere con l'attrice.
E. Con
risposta del 3 luglio 2013 (doc. VII) CO 1 ha proposto di respingere la
petizione dell'attrice.
L'assicuratore
malattia ha riassunto gli antefatti medici (anamnesi e diagnosi), ponendo l'accento
sulla circostanza che malgrado il suo stato di salute la rendesse inabile al
lavoro in misura totale, l'attrice non si sia sottoposta a visite mediche specialistiche
in ambito pluridisciplinare, peraltro come consigliatole dal dr. __________
durante la visita medico-fiduciaria del 7 dicembre 2012. Inoltre, altre analisi
e/o interventi consigliati e preannunciati dai medici curanti stessi dell'assicurata
non sono mai avvenuti (quali una cisto-colpo-defecografia ed un esame ginecologico
approfondito), perciò l'interessata non si è fatta curare in modo adeguato,
nemmeno dopo il mese di gennaio 2013.
Anche la visita
medico-fiduciaria dell'11 dicembre 2012 eseguita dalla dr.ssa med. __________
ha rilevato la necessità di una valutazione altamente specialistica e
approfondita con colpografia, costografie e defecografia, che era stata
preventivata per il 10 gennaio 2013 in __________, così pure di un esame ginecologico
approfondito e di una terapia adeguata. Anche dal profilo psicologico l'assicurata
avrebbe dovuto essere assistita. Ad ogni modo, le patologie di cui era affetta
l'attrice rendevano una ripresa lavorativa anche parziale poco probabile, in
quanto qualsiasi sforzo creava nell'assicurata molti disturbi e disagi.
Stanti questi problemi
e l'obbligo di ridurre il danno, l'assicuratore convenuto ha concluso che non
era sufficiente continuare a giustificare la propria incapacità di lavoro
affermando che erano in corso accertamenti, visto che, invece, non sono stati
eseguiti. Infatti, per mesi il medico curante ha attestato la presenza di determinate
patologie che, però, malgrado la stessa dr.ssa __________ abbia indicato la
necessità di procedere con degli esami specialistici, essi non sono mai
avvenuti, ciò che lascia dei dubbi sulla natura e la gravità di questi
disturbi. Il certificato del ginecologo del 20 marzo 2013 non è comunque sufficiente
per ovviare a queste carenze.
In applicazione degli
art. 28 e 56 CGA, l'assicuratore malattia ha così comunicato all'interessata
che poiché non si è sottoposta a visite mediche specialistiche in dispregio sia
dell'obbligo di ridurre il danno sia della necessità stessa attestata dai due
medici fiduciari intervenuti - e nemmeno il medico curante gli ha fornito un rapporto
dettagliato come più volte richiesto -, il convenuto non si assumeva il periodo
di malattia dal 1° maggio al 31 dicembre 2012. Spettava all'assicurata
rivolgersi ai suoi curanti e farsi aiutare, non certo a CO 1, che non è il suo
assicuratore per le cure mediche di base.
È quindi contrario al
principio della buona fede rimproverare all'assicuratore malattia di non avere
attuato ciò che, in realtà, era di responsabilità dell'assicurata stessa e del
suo medico curante.
Quanto alla riduzione
delle indennità giornaliere dal gennaio 2013, l'assicuratore convenuto ha precisato che la domanda AI non è stata presentata per tempo e, dunque, giusta l'art.
59 CGA l'importo di sua spettanza è stato ridotto.
In conclusione, visto
che le patologie di cui è affetta l'attrice dovrebbero essere esaminate
attentamente da specialisti in materia e che essa non vi si è mai sottoposta
venendo così meno al suo obbligo di ridurre il danno, è corretto che l'assicuratore
malattia abbia sospeso le indennità giornaliere da maggio a dicembre 2012. A ben vedere, tali prestazioni dovrebbero essere sospese anche in seguito e quindi l'assicuratore
dovrebbe chiedere il rimborso delle indennità versate dal 1° gennaio 2013, ma quest'ultimo
rinuncia ad agire in tal senso.
L'assicuratore
convenuto ha pertanto chiesto di produrre eventuali referti medici riguardanti
Fatti
i previsti esami medici e di citare quali esami e quali cure mediche sono stati
eseguiti dal 15 agosto 2011 in poi.
F. Il
30 agosto 2013 (doc. XIV) l'attrice ha replicato alle affermazioni dell'assicuratore
malattia, precisando la questione sia della nullità della disdetta del rapporto
di lavoro, sia delle visite mediche a cui la stessa si è sottoposta, seguendo
poi diligentemente le indicazioni dei curanti (docc. T1-Z) e quindi contestando
l'insinuazione di non essersi curata adeguatamente.
L'attrice ha poi
rimproverato all'assicuratore convenuto di avere colpevolmente dilazionato
questa vertenza a causa del suo atteggiamento defatigatorio, mentre alcun
rimprovero può essere mosso al suo medico curante (dr.ssa __________).
Quanto al ritardo
nella presentazione della domanda AI, parte attrice ha ribadito che la stessa è
avvenuta soltanto dopo un anno di incapacità lavorativa per malattia, mentre nel
periodo precedente era in gravidanza.
G. L'assicuratore
malattia convenuto ha duplicato il 18 settembre 2013 (doc. XVI), puntualizzando
che la problematica della disdetta del contratto di lavoro non è più messa in
discussione, tanto che esso ha riconosciuto ed elargito le indennità
giornaliere pattuite fino al congedo di maternità, ossia dal 24 gennaio al 2
maggio 2012. Per il resto, CO 1 si è riconfermata nella propria risposta,
contestando le tesi attoree.
Il 14 ottobre 2013 (doc.
XVIII) l'attrice ha prodotto altri certificati, sui quali l'assicuratore si è
espresso affermando che essi sono di vecchia data e non aggiungono commenti
medico-specialistici sulla diagnosi né eventuali indicazioni terapeutiche. A suo
dire, inoltre, tali referti dovrebbero invece essere accompagnati da un rapporto
medico pluridisciplinare attuale per stabilire la natura e la terapia della
patologia di cui l'attrice è affetta (doc. XIX).
Il 12 novembre 2013
(doc. XXIII) le parti hanno avuto la possibilità di esprimersi durante
un'udienza di discussione.
considerato in
diritto
in ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove), perciò il TCA può decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF
9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007).
nel merito
Considerandi
2.
Oggetto
del contendere è la questione a sapere se l'attrice ha diritto ad indennità
giornaliere a causa della malattia sorta il 15 agosto 2011 e tuttora presente,
che le ha causato un'inabilità lavorativa del 100%.
Parte attrice ha
chiesto il versamento di Fr. 23'520.- per indennità giornaliere di Fr. 96.- al
giorno a decorrere dal 1° maggio al 31 dicembre 2012, come pure di Fr. 66.- al
dì dal 1° gennaio 2013 fino al termine della scadenza del suo diritto alle
indennità.
L'assicuratore
malattia ha ritenuto non essere dati i presupposti (violazione dell'obbligo di
ridurre il danno rispettivamente mancata tempestiva richiesta di rendita AI)
per procedere in tal senso.
3.
Per
quanto concerne l'indennità per perdita di guadagno, va innanzitutto rilevato,
come emerge da una sentenza del TF del 26 settembre 2007 (4A_53/2007), che l'art. 324a cpv. 1 CO prevede che se il lavoratore è
impedito senza sua colpa di lavorare, per motivi inerenti alla sua persona,
come la malattia, il datore di lavoro deve pagargli per un tempo limitato il
salario, compresa un'adeguata indennità per perdita del salario in natura, in
quanto il rapporto di lavoro sia durato o sia stato stipulato per più di tre
mesi (sulle condizioni di applicazione di questa norma, Adrian von Kaenel, Verhältnis einer Krankentag-geldlösung zu
Art. 324a OR, in: Krankentaggeldversicherung: Arbeits- und versicherungsrechtliche
Aspekte, Zurigo 2007, pagg. 109-131, in particolare pagg. 111-115).
La durata del pagamento del salario
dipende dalla durata del rapporto di lavoro (art. 324a cpv. 2 CO; sui criteri
usualmente applicati dai tribunali in questi casi, cfr. Adrian von Kaenel, op. cit., pag. 116 seg.).
Salvo pattuizione contraria, l'obbligo
di pagamento del salario in caso di malattia cessa con la fine del rapporto di
lavoro (Hans-Rudolf Müller,
Grundlagen der Krankentaggeldversicherung nach VVG, in:
Krankentaggeldversicherung: Arbeits- und versicherungsrechtliche Aspekte, Zurigo
2007, pagg. 19-45, in particolare pag. 20).
Queste norme configurano il regime
legale di base a tutela del lavoratore, gli garantiscono una protezione minima
alla quale non può essere derogato a suo svantaggio (art. 362 cpv. 1 CO; cfr.
DTF 131 III 263 consid. 2.2 pag. 628).
L'art. 324a cpv. 4 CO prevede la
possibilità di derogare al regime di base legale appena descritto mediante
accordo scritto, contratto normale o contratto collettivo che sancisca un
ordinamento almeno equivalente per il lavoratore (sull'aspetto dell'equivalenza
cfr. Adrian von Kaenel, op. cit.,
pag. 120 segg.). Si tratta, di regola, di un regime che comporta una riduzione
delle prestazioni del datore di lavoro durante il periodo minimo previsto dalla
legge, ma compensa questa riduzione mediante l'estensione del periodo durante
il quale il datore di lavoro procede al versamento (Gabriel Aubert, in: Commentaire romand, n. 50 ad art. 324a
CO).
La deroga al regime di base deve essere
pattuita in forma scritta.
Trattandosi di un accordo che concerne
i diritti minimi del lavoratore, esso deve menzionare i punti essenziali del
regime convenzionale, quali ad esempio la percentuale del guadagno assicurato,
i rischi coperti, la durata delle prestazioni, se del caso la durata del periodo
di attesa. Qualora – come spesso accade nella pratica - il datore di lavoro
stipuli un'assicurazione d'indennità giornaliere in caso di malattia, l'accordo
indica anche le modalità di finanziamento dei premi assicurativi; per il resto
può rinviare alle condizioni generali di assicurazione o a un altro documento tenuto
a disposizione del lavoratore (DTF 131 III 623 consid. 2.5.1 con numerosi riferimenti
dottrinali).
4.
Nella
fattispecie, il contratto assicurativo è retto dalla LCA e dalle Condizioni generali
d'assicurazione (CGA) per l'assicurazione collettiva d'indennità giornaliera ai
sensi della LCA, edizione 2006 (doc. R), che prevedono all'art. 1 che le basi
del contratto sono le CGA, la LCA e gli accordi contrattuali fra le parti.
Per l'art. 3 CGA, è
considerata malattia qualsiasi danno alla salute fisica, mentale o psichica che
non sia la conseguenza di un infortunio e che richieda un esame o una cura
medica oppure provochi un'incapacità al lavoro.
Sono assicurati i
gruppi di persone e le persone che figurano nel contratto (art. 5 CGA).
Per gli stranieri
senza permesso di domicilio o di dimora in Svizzera che soggiornano all'estero,
il diritto alle prestazioni si estingue al più tardi alla scadenza del periodo
durante il quale il datore di lavoro ha l'obbligo legale di versare il salario
in caso d'impedimento. Per i frontalieri queste restrizioni hanno validità soltanto
al di fuori del luogo di domicilio e delle immediate vicinanze (art. 8 CGA).
Secondo l'art. 12 CGA,
se in base a quanto constatato dal medico l'assicurato è totalmente inabile al
lavoro, l'assicuratore paga l'indennità giornaliera prevista dal contratto.
In caso di parziale
inabilità al lavoro pari almeno al 25%, l'indennità giornaliera viene erogata
in proporzione al grado d'inabilità lavorativa (art. 13 CGA).
Se l'assicurato è da
considerarsi disoccupato ai sensi dell'art. 10 LADI, l'assicuratore corrisponde
le prestazioni fino a concorrenza dell'indennità di disoccupazione persa, e più
precisamente in caso d'inabilità al lavoro superiore al 25%, la metà dell'indennità
giornaliera; in caso di inabilità al lavoro superiore al 50%, l'intera indennità
giornaliera (art. 14 CGA).
Giusta l'art. 15 CGA,
dopo ogni parto, l'obbligo di prestazione è sospeso per 6 settimane, riservata
l'assicurazione di indennità per parto.
A norma dell'art. 16
CGA, è considerata incapacità al lavoro qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica, di compiere
un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo d'attività abituale.
Dopo 3 mesi d'incapacità al lavoro si prendono in considerazione anche mansioni
esigibili in un'altra professione o in un altro campo d'attività.
Per l'art. 18 CGA, se
l'assicurato diventa inabile al lavoro e se la sua inabilità al lavoro è durata
per il periodo d'attesa contrattuale, viene versata l'indennità giornaliera
convenuta per l'ulteriore durata dell'incapacità al lavoro.
Il periodo d'attesa
inizia il primo giorno in cui viene attestata dal medico un'incapacità
lavorativa di almeno il 25%, ma al più presto 3 giorni prima dell'inizio della
cura medica. Per il calcolo del periodo d'attesa, i giorni in cui l'incapacità
lavorativa parziale è pari almeno al 25% contano come giorni interi (art. 19
CGA).
Per quanto riguarda la
durata delle prestazioni e il periodo d'attesa, la ricomparsa di una malattia
(ricaduta) è considerata come nuova malattia se durante i 12 mesi precedenti l'assicurato
non è stato inabile al lavoro a causa della stessa (art. 20 CGA).
A norma dell'art. 21
CGA, l'indennità giornaliera viene versata al massimo per la durata fissata nel
contratto. Il periodo d'attesa concordato viene computato sulla durata delle
prestazioni. In mancanza di accordi contrattuali di diverso tenore, il raggiungimento
della durata massima delle prestazioni in un caso di malattia comporta l'estinzione
del diritto alle prestazioni per tutte le malattie già sopravvenute o future.
Se durante un caso di
malattia sopravviene un altro caso di malattia, i giorni che danno diritto a
prestazioni del primo caso vengono computati sulla durata delle prestazioni
(art. 22 CGA).
Per l'art. 24 CGA, i
giorni di parziale inabilità al lavoro pari almeno al 25% contano come giorni
interi per il calcolo della durata delle prestazioni.
Secondo l'art. 25 CGA,
con l'estinzione della copertura assicurativa cessa l'obbligo di corrispondere
prestazioni.
Se per la sua malattia
l'assicurato riceve prestazioni di un'assicurazione statale o aziendale, oppure
da un terzo responsabile, al termine del periodo d'attesa CO 1 integra tali
prestazioni fino a concorrenza dell'indennità giornaliera assicurata. Per il
calcolo della durata delle prestazioni e del periodo d'attesa, i giorni con
prestazioni ridotte in ragione delle prestazioni corrisposte da terzi contano
come giorni interi (art. 26 CGA).
In virtù dell'art. 27
CGA, se l'assicuratore malattia corrisponde delle prestazioni in vece di un
terzo responsabile, l'assicurato ha l'obbligo di cedergli le sue pretese fino a
concorrenze delle sue prestazioni.
Per l'art. 28 CGA, se
il diritto alla rendita di un'assicurazione statale o aziendale non è ancora
stato definito, CO 1 può anticipare in via facoltativa l'indennità giornaliera
assicurata. In questo caso, a decorrere dall'inizio del diritto a una rendita l'assicuratore
esige il rimborso delle prestazioni erogate in eccesso. A tale proposito, esso
può scegliere se inoltrare questa richiesta di rimborso alla persona
assicurata, oppure all'assicuratore che versa la rendita. L'eventuale anticipo
di prestazioni è perciò espressamente associato alla riserva di domanda di
rimborso al momento del versamento successivo di una rendita. La domanda di rimborso
avviene per un ammontare equivalente alla rendita assegnata per lo stesso
periodo. La persona assicurata cede a CO 1 le sue pretese nei confronti di
altri assicuratori fino a concorrenza delle prestazioni anticipate da CO 1.
Quale base per il
calcolo delle indennità giornaliere percentuali fa stato l'ultimo salario AVS percepito
prima dell'inabilità lavorativa dovuta a malattia. Tale salario viene
convertito in un salario annuo e diviso per 365 (366 negli anni bisestili). Gli
eventuali aumenti di stipendio durante l'inabilità al lavoro non vengono presi
in considerazione (art. 32 CGA).
Quanto all'inizio dell'assicurazione,
l'art. 38 CGA prevede che la copertura assicurativa inizia per il singolo
assicurato il giorno in cui entra in vigore il suo contratto di lavoro con l'azienda
assicurata, ma al più presto alla data d'inizio del contratto indicata nel
contratto stesso.
Per i singoli
assicurati, la copertura assicurativa si estingue, fra le varie possibilità
indicate per ciò che è qui di interesse, con l'uscita dall'azienda assicurata e
con la disdetta del contratto (art. 42 CGA).
Quanto agli obblighi
dell'assicurato in caso di malattia, egli deve prendere tutte le misure
necessarie per accertare le cause della malattia e le sue conseguenze (art. 52
CGA). Inoltre, non appena si manifesta la malattia, egli deve consultare al più
presto possibile un medico autorizzato e sottoporsi alle cure del caso (art. 54
CGA).
Se una persona
assicurata si sottrae o si oppone a un trattamento ragionevolmente esigibile o
a un reinserimento nella vita professionale che promette un notevole miglioramento
della capacità di guadagno o una nuova possibilità di guadagno, oppure se la
persona assicurata non offre spontaneamente un contributo ragionevolmente
esigibile, le prestazioni possono essere temporaneamente o durevolmente ridotte,
oppure rifiutate (art. 56 CGA).
A norma dell'art. 60 CGA,
se gli obblighi in conformità agli art. 49-59 sono violati in maniera colposa e
se ciò esercita un influsso sfavorevole sull'entità o sull'accertamento delle
conseguenze della malattia, l'assicuratore può ridurre o rifiutare le sue prestazioni,
a meno che lo stipulante rispettivamente l'assicurato dimostri che il
comportamento contrario al contratto non ha influito sulle conseguenze della
malattia o sul suo accertamento.
Infine, le Condizioni
Particolari d'Assicurazione (CPA) __________ prevedono all'art. 7 che l'indennità
giornaliera viene versata complessivamente per una durata di 720 giorni nel
corso di 900 giorni consecutivi, con computo di un eventuale periodo d'attesa,
se convenuto.
5.
Va
ancora evidenziato che l'assicurazione d'indennità giornaliere
in caso di malattia può essere stipulata nella forma di un'assicurazione di
somme o di un'assicurazione contro i danni (sentenza 4A_53/2007 del 26
settembre 2007, consid. 4.4.2).
L'assicurazione di
somme garantisce una prestazione che è stata definita al momento della
conclusione del contratto e non dipende dal verificarsi di un pregiudizio
economico: essa è dovuta non appena l'evento assicurato si sia verificato
(sentenza 4A_53/2007 del 26 settembre 2007, consid. 4.4.2; cfr. anche, sulla
nozione di assicurazione di somme in relazione a un'assicurazione d'indennità
giornaliere in caso di malattie, la sentenza 4A_168/2007 del 16 luglio 2007,
consid. 3.2.4 e 3.2.5, pubblicata in DTF 133 III 527).
L'assicurazione contro
i danni mira invece a rimborsare il danno: in questo caso il versamento e la
misura delle prestazioni dipendono dalla misura del pregiudizio economico
effettivamente patito dall'assicurato (sentenza 4A_53/2007 del 26 settembre
2007, consid. 4.4.2).
La questione di sapere
se si è in presenza dell'una o dell'altra forma di assicurazione va decisa
mediante l'interpretazione del contratto di assicurazione e delle condizioni
generali d'assicurazione che lo accompagnano (CGA), secondo le regole usuali
dell'interpretazione dei contratti (sui criteri di distinzione fra queste due
modalità di assicurazione, cfr. anche sentenza 4C.83/1998 dell'11 giugno 1998, consid. 3c e 3d e sentenza 5C.243/2006 del 19 aprile 2007).
Nel caso concreto, le
parti concordano di avere concluso un'assicurazione contro i danni perché,
secondo contratto, la copertura per l'indennità giornaliera è dell'80% e va
calcolata sulla base dell'ultimo salario AVS annuo (art. 32 CGA).
6.
Il
Tribunale deve dunque determinare se, a decorrere dal 1° maggio 2012 e fino al
termine dell'inabilità, l'attrice abbia diritto al versamento di indennità
giornaliere per perdita di guadagno a dipendenza dell'inabilità lavorativa
sorta il 15 agosto 2011.
Il periodo di
incapacità lavorativa dal 15 agosto 2011 al 30 aprile 2012 è invece già stato
riconosciuto dall'assicuratore malattia.
Nel caso di specie l'assicurata,
dipendente dell'__________ in qualità di cameriera ed assicurata per la perdita
di guadagno tramite contratto collettivo d'indennità giornaliera presso CO 1, è
inabile al lavoro al 100% per malattia dal 15 agosto 2011 (doc. 2).
Per questo motivo,
parte attrice ritiene di potere rivendicare il diritto alle indennità
giornaliere previste dal contratto assicurativo anche dal 1° maggio 2012 al 31
dicembre 2012, vista la sua malattia e la copertura assicurativa, che è quindi
chiamata a rispondere delle prestazioni assicurate.
L'assicuratore
malattia sostiene invece di nulla dovere corrispondere alla persona assicurata
per la sua incapacità lavorativa del 100% per il periodo in esame, dato che l'attrice
non ha dato seguito al suo obbligo contrattuale di ridurre il danno sottoponendosi
a cure e visite mediche specialistiche.
7.
Il
contratto di lavoro tra l'attrice e l'__________ è iniziato il 12 marzo 2010 (doc.
A) ed è terminato il 31 marzo 2013 (doc. Q) - dagli atti non emerge che la
dipendente abbia contestato questa nuova disdetta -, dopo che la precedente
disdetta del 5 settembre 2011 (doc. B) si è rivelata nulla, siccome è stata data
quando l'interessata era malata (doc. K).
Fino al 31 marzo 2013 l'attrice è stata dunque dipendente della succitata ditta. Quando, il 15 agosto 2011 (doc. 2), è
insorta la malattia, essa era una salariata e quindi poteva beneficiare della
copertura assicurativa collettiva presso CO 1. Pertanto, l'obbligo dell'assicuratore
malattia di versare le prestazioni assicurative all'attrice è per principio dato.
8.
Va ora verificata la pretesa di beneficiare di indennità giornaliere
dal 1° maggio 2012.
Occorre osservare che se l'evento sorge durante il periodo di copertura assicurativa collettiva
d'indennità giornaliera, l'assicuratore deve versare le prestazioni pattuite fino
al loro esaurimento, fintanto che sono giustificate in virtù delle clausole
contrattuali. La copertura di un contratto assicurativo LCA è in effetti delimitata
unicamente dalla durata delle prestazioni convenute e non dalla fine delle
relazioni contrattuali (Meuwly, La
durée de la couverture d'assurance privée, tesi, Friburgo 1994, pag. 185).
Pertanto, in assenza
di clausole convenzionali che limitano o sopprimono il diritto alle prestazioni
al di là del periodo di copertura, l'assicurato che, dopo un avvenimento
che dà diritto alle prestazioni, esce da un'assicurazione collettiva perché
cessa di fare parte della cerchia di assicurati definita dal contratto, può fare
valere il diritto alle prestazioni anche per le conseguenze di tale avvenimento
prodottesi dopo l'estinzione del rapporto d'assicurazione (Maurer, Schweizerisches Privatversicherungs-recht,
3a ed., 1995, pag. 240; DTF 128 V 176; DTF 127 III 106).
In DTF 127 III 106 il
TF ha stabilito che nell'ambito di un'assicurazione collettiva di indennità
giornaliera secondo la LCA, il diritto alle prestazioni non dipende dall'affiliazione,
contrariamente all'assicurazione collettiva d'indennità giornaliera prevista
dagli art. 67 segg. LAMal. Pertanto, in assenza di clausole convenzionali che
limitano o sopprimono il diritto alle prestazioni al di là del periodo di
copertura, l'assicurato che, dopo un avvenimento che dà diritto alle prestazioni,
esce da un'assicurazione collettiva perché cessa di far parte della cerchia di
assicurati definita dal contratto, può far valere il diritto alle prestazioni
anche per le conseguenze di tale avvenimento prodottesi dopo l'estinzione del
rapporto di assicurazione.
Se dimostrata una
incapacità al guadagno, di principio, l'attrice ha diritto a percepire tutte le
720.
indennità concordate dal suo datore di lavoro con CO 1, indipendentemente
dal fatto che l'inabilità lavorativa si sia protratta oltre il 31 marzo 2013, momento
in cui il contratto concluso con il datore di lavoro è giunto validamente a
termine.
Occorre però
verificare se esistano clausole contrattuali, alla base della polizza che copre
l'incapacità di lavoro dell'attrice, che limitano questo suo diritto (DTF 127
III 106; STCA 36.2012.94 del 12 agosto 2013; STCA 36.2004.182 del 22 settembre
2005).
9.
Nel
caso in esame, l'evento assicurato è avvenuto per certo quando l'interessata
era ancora coperta dall'assicuratore malattia convenuto, mentre gli effetti
si sarebbero estesi al di là della data per la quale il contratto di
lavoro è stato disdetto.
In virtù dell'art. 25 CGA, con l'estinzione
della copertura assicurativa collettiva cessa l'obbligo dell'assicuratore
malattia di corrispondere prestazioni. Di conseguenza, il diritto dell'attrice
alle prestazioni termina al 31 marzo 2013, indipendentemente dalla circostanza
che essa fosse ancora inabile al lavoro.
Tuttavia, l'art. 43 CGA prevede che in
caso di uscita dalla cerchia degli assicurati, l'assicurato ha il diritto di
passare all'assicurazione individuale entro 90 giorni. Spetta al datore di
lavoro informare il dipendente di questa possibilità (art. 44 CGA). Se al
momento del passaggio l'assicurato è inabile al lavoro, le indennità vengono
computate sulla durata delle prestazioni dell'assicurazione individuale (art.
47.
CGA).
Pertanto, l'assicuratore
malattia, che non contesta questa circostanza, deve continuare a versare all'attrice
le prestazioni di sua spettanza derivanti dal contratto assicurativo per l'indennità
giornaliera, se dimostrata un'inabilità lavorativa ed un danno.
10.
Gli
unici certificati medici prodotti dall'attrice con la petizione si riferiscono
all'anno 2013 ed indicano che la stessa era affetta da collagenopatia del
diaframma urogenitale, che al 1° febbraio 2013 (doc. O) ed al 2 aprile 2013
(doc. P) era ancora in corso di accertamento, perciò l'interessata era inabile
al lavoro al 100%.
Pendente causa l'attrice
ha prodotto un altro certificato della dottoressa __________, medico chirurgo
curante di __________, datato 1° giugno 2013 (doc. T1), che poneva la medesima
diagnosi e prognosi dei precedenti referti.
L'interessata ha
allegato il referto del 17 giugno 2013 (doc. T3) del dr. __________ di __________,
specialista in ginecologia e ostetricia, che ha riferito della visita del 20
marzo 2013 (docc. DD, EE e FF). L'esperto ha confermato la presenza di cistocele
diagnosticata all'inizio dell'anno, ma ha consigliato di rinviare l'intervento
di "pelvic organs prolapse suspension" in laparoscopia proposto all'inizio
del 2013 e di eseguire una valutazione del pavimento pelvico per un'eventuale
ginnastica riabilitativa.
Inoltre, il 30 agosto
2013.
(doc. XIV) l'attrice ha trasmesso al TCA numerosi referti medici portanti
sugli anni dal 2005 ad oggi (docc. T1-Z), mentre il 14 ottobre 2013 (doc.
XVIII) ne ha allegati altri relativi agli anni 2011-2013.
Questi rapporti
riferiscono l'anamnesi e le diagnosi poste delle patologie dell'assicurata e da
essi si rileva che gli attuali disturbi di evacuazione sono emersi nel 2004
(doc. T2), tanto che nel corso del 2007 è stato effettuato un intervento di
plastica rettocele (doc. T4).
Nel 2010 l'interessata è stata visitata per un dolore addominale ipogastrico ed incontinenza urinaria da
stress (doc. T5).
Il 15 agosto 2011
(doc. T6) si è presentata al pronto soccorso dell'Ospedale __________ di __________
per un sospetto stiramento muscolare addominale destro, che l'ha resa inabile
al lavoro al 100% fino al 19 agosto 2011.
La dr.ssa __________,
medico chirurgo di __________ e suo medico curante, il 19 agosto 2011 (doc. T7)
ha diagnosticato rettocele e sospetta lassità dei legamenti vescicali,
prevedendo una prognosi di 7 giorni.
Il Prof. __________ di
__________ ha visitato l'attrice il 24 agosto 2011 (doc. T8) e ha posto la
diagnosi di stipsi terminale ed incontinenza urinaria, prescrivendole degli
esami (cistocolpodefecografia, studio uro dinamico).
L'indomani (doc. T9)
il suo medico curante ha fatto richiesta per una cistocolpodefecografia stante
il perineo disceso e il colpocele e nel frattempo, il 2 settembre 2011 (doc.
T10), ha certificato un'inabilità lavorativa del 100% per 15 giorni a causa del
rettocele e della sospetta lassità dei legamenti vescicali.
Il 30 settembre 2011
(doc. T) l'attrice ha effettuato delle analisi all'Ospedale __________ di __________
e il 5 ottobre 2011 (doc. T12) vi avrebbe dovuto effettuare la defecografia, ma
è emerso che era incinta (doc. U).
Il giorno seguente
(doc. T13) è quindi stata visitata dal dottor __________ di __________ ed il 7
ottobre 2011 (doc. T14) la dottoressa __________ ha ribadito l'inabilità totale
al lavoro.
Il ginecologo ha
attestato il 13 ottobre 2011 (docc. T15 e T16) che la paziente era incinta di 7
settimane e che era affetta da collagenopatia del diaframma urogenitale, che
nel 2005 le aveva già provocato un aborto al 5° mese di gestazione. Le ha quindi
prescritto riposo assoluto ed una terapia.
A seguito di questo
referto medico, la dr.ssa __________ ha certificato che degli accertamenti
specialistici (urologici e ginecologici) erano in corso e che, stante la
gravidanza all'8a settimana ed i problemi già emersi nel 2005, si consigliava
riposo assoluto almeno fino alla data del parto prevista per il 28 maggio 2012
(doc. T17).
Il 18 gennaio 2012
(doc. T19) il medico curante ha riferito che l'assicurata, gravida alla 21esima
settimana, stante la minaccia di aborto era ricoverata in ospedale dal 20
dicembre 2011 e poi dal 27 dicembre 2011 (doc. T20).
Il doc. U1 del 26
gennaio 2012 attesta che l'attrice ha partorito il 24 gennaio 2012 - ossia alla
22esima settimana - un maschio, che è deceduto lo stesso giorno (doc. U2).
Il 27 febbraio 2012
(doc. U2) la dr.ssa __________ ha affermato che l'assicurata era ancora affetta
da sindrome ansioso-depressiva post partum e da collagenopatia del diaframma urogenitale
in corso di accertamento, motivo per cui era ancora inabile al lavoro al 100%
per altri 30 giorni.
I certificati del 27
marzo 2012, del 26 aprile 2012 e del 25 maggio 2012 (prognosi di 60 giorni) sono
identici al precedente (doc. U2), mentre il 25 luglio 2012, il 24 settembre
2012.
ed il 3 novembre 2012 il medico curante ha diagnosticato (solo) la collagenopatia
del diaframma urogenitale in accertamento, che dava luogo ad un'inabilità lavorativa
del 100% (doc. U2).
Il 10 aprile 2012
(docc. V e Z) l'interessata è stata visitata al pronto soccorso dell'Ospedale
di __________ per dolore pelvico con perdite ematiche in probabile gravidanza e
il 13 aprile 2012 (doc. BB) è stato eseguito un intervento di salpingectomia
sinistra siccome affetta da gravidanza ectopica tubarica sinistra (doc. U3).
Il 23 novembre 2012
(doc. U2) la dr.ssa __________ ha ricordato che dal 20 al 25 dicembre 2011 e
dal 27 dicembre 2011 al 26 gennaio 2012 l'assicurata è stata ricoverata all'Ospedale di __________ perché affetta da minaccia di aborto. Il 24 gennaio 2012 ha partorito prematuramente (alla 22° settimana) un bambino maschio deceduto poche ore dopo il
parto, ciò che ha comportato l'insorgenza di una sindrome depressiva di tipo
reattivo.
Nel medesimo
certificato il medico curante ha indicato che il 13 aprile 2012 l'interessata è stata ricoverata d'urgenza per la succitata gravidanza extra-uterina.
La curante ha inoltre osservato
che la paziente era sempre affetta da sospetta collagenopatia del diaframma
urogenitale che era tuttora in corso di accertamento diagnostico; presentava un
rettocele con colpocele ed incontinenza da sforzo, necessitava di aiuto manuale
per l'evacuazione.
Il 7 gennaio 2013
(doc. V) è stata eseguita la defecografia, la cistografia e la colpografia
presso gli Istituti __________ di __________, mentre il 15 gennaio 2013 (doc.
W) sono state prenotate una visita proctologica ed una uroginecologica, che
sono avvenute il 26 febbraio 2013 (doc. Z), durante le quali è stato proposto
un ricovero ordinario per un intervento di POPS VLS per la correzione del
prolasso pelviperineale sintomatico previa rettoscopia.
Poi, il 1° febbraio
2013.
(doc. O) ed il 2 aprile 2013 (doc. P) la dr. ssa __________ ha certificato
un'inabilità lavorativa del 100% per collagenopatia del diaframma urogenitale
in accertamento.
Come detto, il 20
marzo 2013 (docc. DD, EE e FF) l'assicurata si è sottoposta ad una visita
ginecologica dal dottor __________.
Infine, il 2 aprile
2013.
(doc. GG) l'attrice ha eseguito delle analisi del sangue all'Ospedale __________
di __________, mentre il 27 agosto 2013 (doc. II) è stata vista da un
reumatologo.
Dal canto suo, l'assicuratore
malattia ha in sostanza prodotto al TCA i medesimi certificati medici, oltre ai
rapporti dei medici fiduciari che hanno visitato l'assicurata su suo mandato.
Il dr. med. __________,
specialista FMH in medicina interna, ha visitato l'attrice il 1° settembre 2011
(doc. 5) e nel suo rapporto di pari data (doc. 7) ha riassunto l'anamnesi, ha
esposto lo status, le conclusioni (dolori addominali/pelvici da indagare, incontinenza
da stress stadio II-III, stato da operazione per rettocele nel 2007) e ha riferito
delle problematiche soggettive (addominalgie inferiori a destra al minimo sforzo,
incontinenza urinaria, dispareunia, pollachiuria) ed oggettive (dolore alla
palpazione in fossa iliaca destra).
Quali impedimenti
oggettivi che rendevano inabile l'assicurata al 100% v'erano questi dolori
addominali in fossa iliaca destra al minimo sforzo così pure l'incontinenza da
stress. Per almeno 3-4 settimane si giustificava un'inabilità lavorativa.
Secondo l'esperto, era
necessario un bilancio diagnostico comprensivo di esami di laboratorio, TAC
addominale, ecografia trans vaginale e consulto ginecologico, colonscopia.
Stante la continua
inabilità lavorativa (post-parto), l'assicuratore malattia ha chiesto al suo
medico di fiducia di rivedere per una seconda visita specialistica l'assicurata,
incontro che ha avuto luogo il 21 giugno 2012 e che ha dato luogo ad un referto
di pari data (doc. 30).
Dopo avere riassunto quanto
occorso alla peritanda dalla fine del 2011 fino a quel momento ed esposto lo
status, nelle sue conclusioni l'internista ha posto la diagnosi di dolori addominali/pelvici,
probabile rettocele (recidiva), colpocele; incontinenza da stress stadio
II-III; stato da parto prematuro (24.01.2012); stato da laparoscopia
operativa-salpingectomia sinistra per gravidanza extra-uterina (13.04.2012).
Secondo il perito, la sintomatologia
presentata era invariata rispetto al precedente consulto del 1° settembre 2011,
caratterizzata da incontinenza da stress stadio II-III, dolori addominali ai
quadranti inferiori e algia pelvica, estrema difficoltà all'evacuazione che veniva
di regola effettuata con ausilio manuale. L'esame di cisto-colpo-defecografia
previsto era stato rinviato ed era in base all'esito di questo esame diagnostico
che era possibile porre una diagnosi precisa, anche se un nuovo intervento chirurgico
era da ritenere probabilmente indicato. Anche un'indagine del rachide lombare
poteva essere utile. Pertanto, egli ha suggerito un approccio pluridisciplinare
in un centro specializzato.
Lo specialista ha
giustificato l'incapacità lavorativa dell'interessata per due mesi, data sia dalla
problematica sorta già nel 2010 ed accentuatasi nell'agosto 2011, sia dalle due
gravidanze.
Alla domanda "Con
una cura adeguata quanto sarebbe durata l'inabilità lavorativa", il
medico fiduciario non ha potuto rispondere, giacché l'interessata aveva dovuto
forzatamente rinunciare all'indagine di cisto-colpo-defecografia prevista il 5
ottobre 2011 per una sopraggiunta gravidanza che ha avuto esito infausto e
successivamente per un'altra gravidanza extra-uterina. Una visita specialistica
in ginecologia è stata suggerita dall'internista.
Il 6 dicembre 2012
(doc. 48) il dr. med. __________ ha peritato per la terza volta l'attrice ed il
12.
dicembre 2012 (doc. 50) è spettato alla dr.ssa med. __________, FMH ginecologia
e ostetricia, pronunciarsi sullo stato di salute dell'assicurata.
Nel suo referto del 7
dicembre 2012 (doc. 52) il dr. med. __________ ha esposto l'anamnesi, lo status
e la diagnosi in cui, rispetto al precedente referto, ha aggiunto lo stato da
plastica rettocele vaginale più prollassectomia interna secondo Delorme (2007)
e una condropatia femoro-rotulea al ginocchio sinistro.
Rispondendo alle
domande dell'assicuratore malattia che l'ha interpellato, lo specialista ha
rilevato che la situazione attuale era sovrapponibile a quella riscontrata durante
la visita del 21 giugno 2012, ossia quale cameriera l'assicurata era da considerare
inabile al 100% per un periodo non ancora definibile giacché doveva essere
ancora sottoposta ad accertamenti pre-operatori previsti per il 7 gennaio 2013.
Pertanto, verosimilmente la paziente non sarebbe stata in grado di riprendere l'attività
lavorativa prima di una cura di tipo chirurgico da valutare in ambito
pluridisciplinare (chirurgica colorettale, ginecologia), che normalmente comporta
una prognosi di 2-3 mesi. La cura adeguata che le avrebbe permesso di
riprendere l'attività lavorativa sarebbe verosimilmente stata un trattamento
chirurgico in un centro altamente specializzato e pluridisciplinare. Le
problematiche oggettive erano il prolasso anale ed i dolori alla palpazione dei
quadranti addominali inferiori. Infine, l'internista ha osservato che le
artralgie agli arti superiori e la condropatia femoro-rotulea sinistra non
erano verosimilmente espressione di una malattia sistemica (collagenosi), ma
era tuttavia utile un approfondimento diagnostico tramite esami di laboratorio.
Il parere del 21
dicembre 2012 (doc. 53) della dr.ssa med. __________ riassume brevemente l'anamnesi,
espone l'anamnesi attuale e lo status ginecologico.
La ginecologa ha riferito
che l'incontinenza al minimo sforzo molto invalidante e la dispareunia
superficiale e profonda con prolasso anale riducibile necessitavano di una
valutazione altamente specialistica, prevista per il 10 gennaio 2013 presso il
prof. __________ di __________ per una valutazione approfondita con colpografia,
cistografia e defecografia.
La specialista ha
concluso che visto lo stato in cui si è presentata l'assicurata, che ha
manifestato momenti di angoscia e di pianto corrispondenti ad uno stato ansioso-depressivo
probabilmente in relazione agli avvenimenti occorsile, sarebbe stato opportuno
che l'interessata consultasse uno specialista in materia.
Sulla scorta di quanto
ha constatato, l'esperta ha ritenuto poco probabile una ripresa lavorativa
anche parziale, giacché qualsiasi sforzo anche minimo creava nella paziente
parecchi disturbi e disagi. A livello strettamente ginecologico il medico fiduciario
ha confermato la presenza di una patologia pelvica che necessitava sicuramente
di un approfondimento adeguato e di una terapia.
A suo dire, un'inabilità
lavorativa al 100% era giustificata fino alla terapia adeguata ed una
rivalutazione era possibile dopo quest'ultima.
Infine, il dr. med. __________,
a cui l'assicuratore malattia si è rivolto per una valutazione dell'assicurata,
il 27 settembre 2011 ha confermato che la malattia dell'attrice sarebbe stata
una cosa lunga, motivo per cui era necessario ottenere dei certificati medici
precisi con la diagnosi ed il procedere.
L'8 gennaio 2013 (doc.
54) egli ha rilevato che dal maggio 2012 al gennaio 2013 è stata certificata un'inabilità
lavorativa per malattia con la precisazione che erano in corso degli
accertamenti, mentre in realtà non ne sono stati fatti (la paziente avrebbe
così riferito al dr. __________). Pertanto, tutti questi mesi hanno ritardato
la diagnosi ed anche l'eventuale terapia.
11.
Per costante giurisprudenza (cfr. sentenza 9C_13/2007 del 31
marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità,
all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di
documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri
specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo
stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato
è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio
per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato
(DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al
consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare
quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
Quanto alla valenza
probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti
siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su
esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che
sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la
descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito
siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha
valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad
esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF
125.
V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM
1989.
pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il
suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa,
il TF ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici
specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni
logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi,
fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V
176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329
e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna
1994, p. 332).
In
una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però
ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire
delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie.
In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha
statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione
degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale
le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una
certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale
referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il
contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per
farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella
DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione
deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si
rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di
contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano
dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi
in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di
metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere
delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente
fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI
1993.
pag. 95).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità
(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Per
quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza
della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto
di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di
dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125
V 353 consid. 3a)cc);
Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht,
Zurigo 1997, pag. 230).
L'Alta
Corte, nella sentenza 9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 -concetto ribadito ancora
nella recente STF 9C_721/2012 del 24 ottobre 2012 in un caso ticinese -, per quanto riguarda le divergenze d'opinioni tra medici curanti e periti
interpellati dall'amministrazione o dal giudice, ha precisato quanto segue:
" (…)
On ajoutera qu'en cas de
divergence d'opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de
manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La
valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier
au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui
permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient
de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un
mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175;
SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25
mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration
ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou
plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va
différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement
vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment
pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert." (…).
Infine,
va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non
può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi
per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007
del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Tali criteri di valutazione debbono
guidare il Tribunale Cantonale delle Assicurazioni anche nelle fattispecie
rette dalla LCA, come quella in discussione.
12.
Dagli
atti medici messi a disposizione dalle parti emerge
quindi che dal 15 agosto 2011 l'attrice era inabile al lavoro in misura totale
per malattia. Entrambe le parti concordano su questo stato di fatto, visto che anche
i medici interpellati dall'assicuratore malattia hanno sempre confermato tale
incapacità lavorativa, sia già nel settembre 2011 sia ancora nel giugno e nel
dicembre 2012.
In discussione, infatti, non è l'esistenza
di una malattia invalidante, bensì la condizione applicata dall'assicuratore
malattia convenuto secondo cui l'assicurata non si sarebbe sottoposta agli
accertamenti medici necessari e quindi non avrebbe intrapreso le terapie
indispensabili per migliorare la sua capacità lavorativa. In sostanza, dunque,
parte attrice avrebbe violato il suo obbligo di ridurre il danno (art. 56 CGA),
motivo per cui l'assicuratore malattia non ha più preso a carico il periodo di
malattia dal 1° maggio al 31 dicembre 2012. In tale periodo, né un rapporto medico dettagliato allestito dalla dr.ssa curante __________ è stato inviato all'assicuratore
malgrado le diverse richieste in tal senso, né tanto meno sono stati forniti dei
rapporti di esami specialistici, peraltro ritenuti necessari dagli stessi medici
fiduciari interpellati.
D'avviso del TCA, l'assicuratore
malattia non può però essere seguito nelle sue severe conclusioni.
Se è vero, da un lato, che l'attrice
non ha tempestivamente trasmesso al suo assicuratore tutti i certificati medici
in suo possesso man mano che si sottoponeva a visite mediche, d'altro lato va
però osservato che il 29 novembre 2012 (doc. U) il legale dell'assicurata ha spedito
a CO 1 una serie di certificati medici (docc. U1-U3).
Essi consistono nel referto relativo alla
degenza ospedaliera ed al contestuale parto del 24 gennaio 2012 (doc. U1), negli
attestati rilasciati dalla dr.ssa __________ durante tutto l'anno 2012 (doc.
U2), nel referto concernente la salpingectomia sinistra avvenuta il 13 aprile
2012.
(doc. U3) a causa della gravidanza extra-uterina e nella prenotazione del
24.
novembre 2012 per la colpografia, la cistografia e la defecografia avvenuta
il 7 gennaio 2013.
Inoltre, a comprova del fatto che si è
sempre sottoposta ad ogni visita predisposta dai medici che l'avevano in cura,
pendente causa l'attrice ha prodotto al TCA una trentina di certificati.
Tuttavia, essi si riferiscono ad un
lasso di tempo antecedente o successivo al periodo posto in discussione dall'assicuratore
malattia (cfr. consid. 2.9), fatta eccezione per i referti rilasciati dalla
dottoressa curante che, però, durante il 2012 ha attestato che l'attrice era affetta da sindrome ansioso-depressiva post-parto e da collagenopatia
del diaframma urogenitale in corso di accertamento. Quest'ultima diagnosi, come
ha osservato l'assicuratore convenuto, era però praticamente presente in ogni
suo certificato medico, ma durante il 2012 nessun accertamento specialistico è tuttavia
stato effettuato, tanto che anche nel suo rapporto un po' più dettagliato del 23
novembre 2012 (doc. U2) non si accenna a nuovi accertamenti medici.
Si è dovuto attendere il mese di
gennaio 2013 (doc. V) affinché l'interessata si sottoponesse ad una
cistocolpodefecografia prescritta il 16 novembre 2012 (doc. U3). L'esito di
questo triplice esame ha poi dato luogo alla prescrizione, il 15 gennaio 2013
(doc. W), di una visita proctologica e di una uroginecologica, che hanno avuto
luogo il 26 febbraio 2013 (doc. Z).
A loro volta, le conclusioni
diagnostiche hanno proposto un ricovero ordinario in chirurgia per un
intervento di correzione del prolasso pelviperineale sintomatico (POPS VLS)
previa rettoscopia, necessitante prima una proctosigmoidoscopia fissata l'indomani
dalla dr.ssa __________.
Il 20 marzo 2013 (docc. DD-FF)
l'assicurata si è sottoposta ad un esame ginecologico più approfondito.
Stanti così le cose, questo Tribunale
osserva che, in effetti, dall'aprile 2012 al mese di novembre 2012 l'attrice non ha più spontaneamente consultato degli specialisti al fine di sottoporsi a visite
più mirate tese ad ottenere un miglioramento del suo stato di salute, se non
per le tre visite fiduciarie imposte da CO 1.
Tuttavia, va qui anche evidenziato che
le condizioni di salute dell'assicurata - sia dal profilo fisico sia psichico -
verosimilmente non le permettevano di interpellare dei medici specialisti e di eseguire
delle analisi, vista anche la particolarità della sua patologia.
Non va infatti dimenticato che, dopo
essere stata degente in ospedale per un mese, nel gennaio 2012 l'interessata ha partorito un bambino che è deceduto dopo poche ore e che nemmeno tre mesi dopo,
nell'aprile 2012, l'attrice è stata pure ricoverata d'urgenza per un intervento
di salpingectomia sinistra siccome affetta da gravidanza extra-uterina.
Sommati ai noti problemi di rettocele
con colpocele e di incontinenza urinaria da sforzo, non si può qui certo negare
come l'avere perso un figlio in grembo ed uno appena nato nell'arco di alcuni
mesi possa avere destabilizzato l'assicurata non solo dal lato somatico, ma
anche da quello psichico, tanto che dopo il primo parto le è stata
diagnosticata una sindrome depressiva reattiva post-parto, e così pure nel dicembre
2012, quando è stata visitata dalla dr.ssa med. __________ su richiesta dell'assicuratore
malattia.
Pertanto, in queste circostanze l'attrice
si è limitata a vedere il suo medico curante (la dottoressa __________), che ha
continuato a certificare, nel corso dell'anno 2012, che la patologia di
collagenopatia del diaframma urogenitale era in corso di accertamento. E questo
accertamento, ovvero l'esame di cistocolpodefecografia, è poi stato richiesto
il 16 novembre 2012 (doc. U3) ed eseguito il 7 gennaio 2013 (doc. V).
Altri esami (visita proctologica e
uroginecologica) sono stati prescritti il 15 gennaio 2013 (doc. W) ed
effettuati il 26 febbraio 2013 ed altri ancora (sigmoidoscopia con endoscopio
flessibile) già richiesti l'indomani. Un'approfondita visita ginecologica è poi
stata effettuata il 20 marzo 2013.
Stanti le circostanze esposte, a mente
di questo Tribunale non è dunque possibile imputare all'attrice un
comportamento passivo a tal punto da rifiutarle le prestazioni a seguito di
malattia, tanto più che l'assicuratore malattia nemmeno l'ha mai avvisata in
tal senso, ossia che se non si fosse sottoposta a determinate cure e
trattamenti medici non avrebbe più avuto diritto alle prestazioni.
In effetti, è solo l'8 novembre 2012
(doc. 42) che l'assicuratore malattia le ha chiesto di trasmettergli tutta la
documentazione medica in suo possesso, visto che, fino a quel momento, il convenuto
aveva rifiutato di assumersi il caso, ciò che in seguito si è rivelato essere
errato, siccome CO 1 era partita da un presupposto sbagliato, ovvero che l'attrice
fosse ancora alle dipendenze dell'__________.
Va ancora evidenziato che l'attrice si
è sempre sottoposta alle visite medico-fiduciarie richieste dal suo assicuratore
malattia e che tali controlli sono peraltro avvenuti proprio nel periodo oggetto
di discussione.
Vanno infatti qui ricordate le visite
peritali del 21 giugno 2012 e del 7 dicembre 2012 effettuate dal dr. med. __________,
come pure l'esame del 12 dicembre 2012 della dr.ssa med. __________.
Inoltre, se nel giugno
2012.
il medico fiduciario dell'assicuratore malattia ha stabilito che l'inabilità
lavorativa dell'attrice era, a quel momento, del 100% con prognosi non
inferiore a due mesi, l'assicuratore convenuto non può ora ignorare il parere
del medico a cui si è affidato per peritare l'interessata e concludere che dal
1° maggio 2012 non si fa luogo a versare indennità giornaliere per malattia a
motivo che l'assicurata non si sarebbe sottoposta a visite e trattamenti
medici.
D'altronde, questa
opinione medica è ancora stata confermata nel mese di dicembre 2012 sia dal
perito internista sia anche dalla ginecologa che, su mandato dell'assicuratore,
ha visitato l'interessata ed entrambi hanno concluso per una totale inabilità
lavorativa della stessa, con necessità di espletare degli approfondimenti
medici di alto livello, ciò che è stato realizzato subito dopo.
In conclusione, l'incapacità lavorativa
del 100% dell'attrice va qui senza dubbio confermata anche per il periodo dal
1° maggio al 31 dicembre 2012, oltre che dal 1° gennaio 2013 in poi, siccome ampiamente ammessa - e mai contestata dall'assicuratore malattia - anche dai due
medici fiduciari a cui si è rivolta CO 1.
Non trova dunque manifestamente applicazione
l'art. 56 CGA ritenuto dall'assicuratore malattia, dato che quest'ultimo
neppure ha imposto nulla all'interessata, non l'ha diffidata a sottoporsi a
visite mediche ed è quindi malvenuta a rimproverare all'attrice un'omissione nelle
cure necessarie per migliorare la sua capacità lavorativa.
Al riguardo, va infatti rilevato che
l'attrice non si è né sottratta né opposta ad un trattamento ragionevolmente
esigibile o ad un reinserimento nella vita professionale che promette un
notevole miglioramento della capacità di guadagno (art. 56 CGA).
In conclusione, tutto quanto prodotto
dall'attrice ed acquisito dall'assicuratore malattia porta a riconoscere all'assicurata
il versamento di piene indennità giornaliere per malattia.
Di conseguenza, nessun rifiuto di
prestazioni per violazione dell'obbligo di ridurre il danno può dunque essere confermato
in concreto.
La petizione deve essere accolta su
questo punto.
13.
Quanto
alla diminuzione delle indennità giornaliere riconosciute dall'assicuratore malattia
dal 1° gennaio 2013 in poi a motivo che l'attrice si sarebbe tardivamente
annunciata all'assicurazione invalidità, con conseguente impegno da parte dell'assicuratore
malattia di continuare a versare indennità giornaliere in luogo e vece di un
assicuratore statale, la posizione di CO 1 va parzialmente tutelata.
L'art. 59 CGA recita
che se l'assicurato omette di annunciarsi all'assicurazione disoccupazione
rispettivamente all'assicurazione invalidità, CO 1 è autorizzata a sospendere
le prestazioni d'indennità giornaliera.
Il calcolo di
eventuali prestazioni avviene considerando le prestazioni che devono
presumibilmente essere erogate da queste assicurazioni.
In concreto, l'attrice
si è annunciata all'assicurazione invalidità nel mese di gennaio 2013 (doc. 57),
ossia espressamente dopo un anno di incapacità lavorativa per malattia sorta, a
suo dire, il 25 gennaio 2012, giacché nel periodo precedente (da ottobre 2011
al 24 gennaio 2012) era in gravidanza (doc. E).
Tuttavia, questa
soluzione si basa sul diritto in vigore fino al 31 dicembre 2007 (art. 29 cpv.
1.
lett. b vLAI), mentre con il nuovo art. 29 cpv. 1 LAI il diritto alla rendita
nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in cui l'assicurato ha rivendicato
il diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA, ma al più
presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni.
Ciò significa che, in
specie, qualora l'Ufficio AI dovesse accordare all'assicurata una rendita di
invalidità, la stessa le potrebbe essere concessa (solo) dal 1° luglio 2013
(art. 29 cpv. 3 LAI) e non antecedentemente con un onere maggiore per
l'assicuratore convenuto che si vedrebbe pregiudicato nel suo diritto di compensare
l'eventuale rendita AI con le indennità versate.
Se l'interessata si
fosse annunciata all'assicurazione invalidità prima, almeno il 3 dicembre 2012
(doc. 47) quando l'assicuratore malattia l'aveva invitata ad agire in tal senso,
CO 1 avrebbe potuto compensare anzitempo le prestazioni dovute con l'eventuale
diritto dell'assicurata ad una rendita AI.
Va ricordato come, dal
1° gennaio 2008, per potere ottenere una rendita di invalidità - se dati i
presupposti legali - dopo un anno di inabilità lavorativa di almeno il 40% come
prevede l'art. 28 cpv. 1 lett. b LAI, l'interessata avrebbe dovuto depositare
la sua domanda AI dopo sei mesi dall'inizio della sua incapacità lavorativa.
Sia quel che sia, indipendentemente
da quando l'assicuratore avrebbe potuto sospendere le sue prestazioni
conformemente all'art. 59 CGA, ad ogni modo ciò che conta è che esso ha deciso
di ridurre le sue prestazioni a partire dal gennaio 2013.
Di principio, quindi, CO
1.
era legittimata a procedere in tal senso, visto che l'attrice ha tardato effettivamente
a richiedere delle prestazioni dall'assicurazione invalidità.
L'assicuratore
malattia ha riconosciuto il 17 gennaio 2013 (doc. 55) di dovere versare all'assicurata
l'importo di Fr. 37,50 dal 1° gennaio 2013 sulla base dell'art. 59 CGA (Fr.
96,90 [indennità giornaliera assicurata] - Fr. 59,40 [presunta rendita AI mensile
di Fr. 1'782.- : 30 giorni]).
Come visto,
l'assicuratore malattia era legittimato a penalizzare l'attrice per il suo ritardo
nell'inoltro della domanda di prestazioni dall'assicurazione invalidità.
Quanto all'importo
della riduzione adottata, secondo questo Tribunale il calcolo proposto
dall'assicuratore convenuto va ritenuto verosimile per quanto concerne la rendita
d'invalidità.
Pertanto, dal 1°
gennaio 2013, è a buon diritto che CO 1 ha ridotto l'importo di spettanza
dell'attrice quale prestazione di indennità giornaliera per malattia.
Ciò a prescindere
dalla concessione o meno della rendita. L'omissione della richiesta costituisce
una violazione degli obblighi contrattuali per la quale è prevista una
riduzione delle indennità giornaliere di malattia.
Ne discende che va
dunque confermata l'indennità giornaliera di Fr. 37,50, siccome l'incapacità
lavorativa dell'attrice non è stata messa in discussione dall'assicuratore malattia.
14.
L'attrice
ha chiesto al Tribunale di fare esperire una perizia specialistica approfondita
riguardante le affezioni di cui soffre, come pure di sentire il suo medico
curante quale teste (doc. XIV).
Questo Tribunale, in
virtù del principio dell'apprezzamento anticipato delle prove, prescinde dal
dare seguito alla richiesta di parte attrice ritenuto, come visto, che la sua
incapacità lavorativa è stata stabilita anche sulla base delle perizie che l'assicuratore
malattia ha richiesto ai suoi medici fiduciari, i quali hanno confermato i certificati
del medico curante, ammettendo quindi l'esistenza di un'inabilità lavorativa
totale dal 15 agosto 2011.
Per gli stessi motivi,
può essere rifiutata anche la richiesta di sentire la dr.ssa __________ come
teste, senza per questo ledere il diritto d'essere sentito, sancito dall'art.
29.
cpv. 2 Cost. fed. e dall'art. 6 n. 1 CEDU.
Inoltre, secondo la giurisprudenza
federale, l'obbligo di organizzare un dibattimento pubblico ai sensi dell'art.
6.
n. 1 CEDU presuppone una richiesta chiara e inequivocabile di una parte; semplici
domande di assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione personale
o di interrogatorio di parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo,
non bastano per creare un simile obbligo (cfr. sentenza del 21
agosto 2007, I 472/06, consid. 2 che ha confermato questo principio, nonché
DTF 122 V 47; cfr. pure DTF 124 V 90, consid. 6, pag. 94 e il rinvio alla DTF
prima citata).
In concreto, non
essendo stata presentata una “domanda espressa di procedere ad un'udienza
pubblica”, questo TCA rinuncia all'audizione del suo medico curante, poiché
superflua ai fini dell'esito della vertenza (cfr. sentenza del 21 agosto 2007,
I 472/06, consid. 2; cfr. sentenza 9C_578/2008 del 29 maggio 2009 dove la
generica richiesta di “vegliare alla parità delle armi […] e all'applicazione
dell'art. 6 CEDU” non è stata giudicata sufficiente per far sorgere l'obbligo
di organizzare un dibattimento pubblico).
15.
Contestualmente
al ricorso, l'assicurata ha chiesto di essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio del suo legale (doc.
I).
In
virtù della costante giurisprudenza federale, l'assegnazione di ripetibili
rende priva d'oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria con gratuito
patrocinio (DTF 124 V 309 consid. 6, STF 8C_32/2012 del 14 maggio 2012; STF
9C_335/2011 del 14 marzo 2012; STF I 748/06 del 2 novembre 2007; STFA U 164/02 del 9 aprile 2003; STCA 33.2012.8 del 17 dicembre
2012; STCA 33.2010.13 del 10 gennaio 2011; STCA 32.2008.179 del 5 giugno 2009;
STCA 32.2008.115 del 26 marzo 2009).
Parzialmente vincente
in causa, l'attrice,
patrocinata da un avvocato, ha diritto ad un'indennità per ripetibili parziali che, in via eccezionale, copre
anche la parte, minima, in cui l'attrice è soccombente, giacché l'esame di questa
tematica non ha comportato per il suo legale un particolare aggravio lavorativo
né di dispendio di tempo.
Non si fa quindi luogo
all'esame delle condizioni di concessione dell'assistenza giudiziaria.
16.
Il
valore di causa è rappresentato dalla somma risultante dalla pretesa dell'attrice
di ottenere il versamento di indennità giornaliere dal 1° maggio 2012 fino all'esaurimento
del suo diritto contrattuale.
Infine, secondo l'art.
49.
cpv. 2 LSA, i tribunali svizzeri devono trasmettere gratuitamente all'autorità
di sorveglianza una copia di tutte le sentenze civili concernenti disposizioni
del diritto in materia di contratto d'assicurazione; s'impone perciò di notificare
all'autorità di sorveglianza anche la presente sentenza.
Per questi
motivi
dichiara e
pronuncia
1.
La
petizione è parzialmente accolta.
Di
conseguenza CO 1 è condannata a versare all'attrice indennità giornaliere di
Fr. 96,90 dal 1° maggio 2012 al 31 dicembre 2012 stante un'inabilità lavorativa
totale. Per il resto la petizione è respinta.
2.
Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La Cassa malati
verserà all'assicurata l'importo di Fr. 1'500.- a titolo di ripetibili (IVA
inclusa), ciò che rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria.
3.
Comunicazione
alle parti ed alla FINMA, Berna.
Contro la presente
sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna
14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
L'atto di ricorso, in
3.
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella
impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o
del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata
e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Nelle cause a
carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a
Fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione ed
a Fr. 30'000.- negli altri casi.
Per valori inferiori
il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto
di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un'istanza
cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, ricorso sussidiario in materia
costituzionale (art. 113 e 117 LTF).
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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