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Decisione

36.2013.31

Premi arretrati dovuti a scomparsa della persona assicurata. Determinazione del luogo di domicilio. Accertamento dell'affiliazione. Buona fede per la sospensione degli effetti assicurativi da parte de

8 luglio 2014Italiano60 min

Source ti.ch

Fatti

I

rappr. della Cassa rilevano come alla luce degli elementi a loro noti al

momento di queste comunicazioni ed oggi ancora si debba ritenere il sussistere

di un domicilio e quindi dell'obbligo assicurativo in Ticino. In effetti la

sig.ra RI 1. non ha eletto nuovo domicilio comunicandolo, in particolare in __________,

ha ancora i suoi atti depositati presso gli uffici comunali di __________ e per

tale motivo la PI 1 considera il sussistere di un domicilio ticinese.

L'amministrazione

cantonale non ha, ciò che viene qui confermato, emanato formali decisioni

relative all'obbligo ass. della sig.ra RI 1. è vero che l'avv. RA 1 ha scritto

diverse volte a questo proposito contestando l'esistenza di quest'obbligo.

La

Cassa, qualora fosse necessario potrebbe emanare provvedimenti impugnabili

mediante da prima reclamo e poi ricorso sull'obbligo assicurativo della sig.ra RI

1. nel periodo corrente tra il 2003 e 2011 quando la sig.ra ha regolarizzato la

sua posizione. (…)" (doc. XXIII)

I. Per

un migliore e più approfondito accertamento dei fatti il giudice delegato ha

interpellato il commissariato di Polizia di __________ al fine di fornire specifiche

informazioni se possibile (doc. XXIV del 6 novembre 2013, e ciò d'accordo le

parti v. doc. XXIII). Il 6 dicembre 2013 (doc. XXV) la Polizia Cantonale ha

trasmesso le informazioni acquisite tra cui copia di un e-mail da cui emerge

quanto segue (doc. XXV/2 del 6 dicembre 2013):

"

Da contatti avuti con la

Dr.ssa __________, Assistente Sociale dell'Associazione __________ che ha in

affido la signora RI 1, si è appreso che la predetta Signora è ospite presso

quel Centro dall'inizio del mese di marzo dell'anno 2012 e portata presso

quella struttura da personale del Comune di __________ e dai __________. Il suo

tutore legale, l'avvocato svizzero RA 1 è colui che tiene i rapporti tra la

signora ed i figli che vivono in Svizzera e che provvede a pagare la retta

mensile. La signora si trova in buona salute fisica e presso quella struttura

ha trovato una serenità famigliare con gli altri ospiti. (…)"

L. In

data 30 gennaio 2014 (scaduto infruttuoso il termine concesso per esprimersi

sub. doc. XXV) il giudice delegato ha interpellato le parti manifestando l'intenzione

di coinvolgere la PI 1 nella procedura, in particolare indicando:

"

(…)

A seguito del verbale dell’udienza dello scorso 4 novembre

ho chiesto aiuto alla Polizia ed ho ottenuto un rapporto che vi ho trasmesso

per conoscenza ed eventuali osservazioni.

Sempre

in occasione dell’udienza i funzionari della PI 1 hanno precisato di avere

scritto alla Cassa Malati indicando la sospensione prima e la riattivazione

della copertura assicurativa poi, senza però emanare formali decisioni. Essi si

sono dichiarati disposti a procedere all’emanazione di decisioni formali se

richiesto, e l’Avv. RA 1 ha indicato da parte sua che avrebbe valutato il da

farsi.

La

pretesa fatta valere dalla Cassa Malati CO 1 è, di tutta evidenza, la

conseguenza della richiesta dell’assicuratore di riattivare la copertura

assicurativa come a voi noto. L’implicazione nei fatti della PI 1 è quindi

palese ed appare importante un coinvolgimento della stessa nella procedura …

(…)

anche perché l’assicuratore malattia CO 1 ha agito semplicemente a fronte delle

valutazioni dell’autorità cantonale. (…)"

(doc.

XXVII di cui una copia è stata trasmessa alla stessa CO 1 ).

Il

successivo 10 febbraio 2014 CO 1 ha comunicato al TCA (doc. XXX) quanto segue:

"

… qualora la PI 1 ed in

particolare il competente settore dell'obbligo assicurativo fosse d'accordo di

esentare la Signora RI 1 dall'obbligo assicurativo, da parte nostra l'unica

richiesta sarebbe il rimborso delle spese amministrative ed esecutive che

ammonterebbero per il periodo 2008/2011 a fr. 892.-- che in linea di principio

dovrebbero essere rimborsate dall'amministrazione cantonale che ha imposto

l'obbligo assicurativo."

L'assicurata,

per mezzo del proprio curatore, ha preso posizione auspicando la chiamata in

causa della PI 1 (doc. XXXI del 10 febbraio 2014) mentre l’ammini-strazione ha

chiesto la consultazione degli atti cui le parti hanno consentito (doc. XXXIV e

XXXVIII). Gli atti sono stati visionati il 27 febbraio 2014 e la PI 1 ha preso

posizione in merito al 10 marzo 2014 (doc. XXXIX) ricusando la chiamata in causa

ed il suo obbligo ad emanare decisioni.

L'11

febbraio 2014 il giudice delegato ha puntualizzato taluni aspetti (doc. XL) ed

il successivo 26 marzo 2014 la PI 1 ha ribadito la sua posizione.

M. Il

16 aprile 2014 il TCA, per il corretto svolgimento della procedura, in ossequio

ad una giurisprudenza del TFA (H 162/06 del 20 dicembre 2007), ha chiamato in

causa la PI 1 per l’eventuale opponibilità alla stessa del giudizio emanato, e

per permettere dunque alla stessa l’esercizio dei diritti processuali (doc.

XLIII). La decisione non è stata impugnata e, sulla stessa, si sono espresse le

parti (doc. XLIV e XLV). A seguito della chiamata in causa la PI 1 ha fatto

pervenire al Tribunale cantonale delle Assicurazioni un dettagliato scritto

(doc. XLVI del 16 maggio 2014 accompagnato da due annessi) in cui evidenzia i

passaggi che, per completezza d’esposizione, occorre riprodurre in esteso:

"

(…)

La

lite verte sull'incasso dei premi dell'assicurazione delle cure medico-sanitarie

per gli anni dal 2008 al 2011 e vede opposti l'assicuratore malattie CO 1 e la

sua assicurata, signora RI 1, la quale ne contesta il pagamento, adducendo che

nel periodo in cui si è resa irreperibile ella non avrebbe più avuto domicilio

in Svizzera.

Riguardo

a tale aspetto, si rileva innanzitutto come le argomentazioni della ricorrente

cambino a seconda delle circostanze e delle necessità. Come si evince dalla documentazione

agli atti, se, da un lato, l'insorgente ritiene dato il domicilio per rivendicare

prestazioni (vedi rendita Al; cfr. doc. XVI e meglio relativo doc. 6 allegato alla

lettera 18 settembre 2013 dell'__________ a questo Tribunale) e in ambito fiscale

(cfr. notifiche di tassazione passate in giudicato incontestate), dall'altro,

nega la sua esistenza nel contesto

dell'assicurazione

obbligatoria delle cure medico-sanitarie, pur pagando i relativi premi a

decorrere dal 1. gennaio 2012 a fronte di una situazione immutata: la signora RI

1 si trova, infatti, perlomeno dall'anno in cui è stata rintracciata, ancora

all'estero e attualmente presso una casa famiglia in __________, senza avere però

costituito alcun altro domicilio (art. 24 cpv. 1 CC) rispetto all'ultimo conosciuto

(__________).

Tale

domicilio ha, peraltro, sempre fatto stato pure per l'AVS presso la quale ella

è rimasta assoggettata quale persona senza attività lucrativa ininterrottamente

dal 1988 sino al 2012, anno in cui è intervenuto lo stralcio per raggiungimento

dell'età di pensionamento che le ha valso una rendita AVS priva di lacune

contributive per il periodo in questione (cfr. doc. B con eventuale richiamo,

rimettendoci al giudizio di questo Tribunale, della documentazione relativa

alla signora RI 1 agli incarti della PI 1 presso l'Ufficio contributi (Servizio

affiliazione e contributi e Servizio conti); e ciò sempreché sia confermato il domicilio

che si determina come in ambito LAMal. Se così non fosse, l'assoggettamento

dovrà essere annullato con conseguente ricalcolo della rendita AVS e

conseguente riduzione della stessa in proporzione degli anni mancanti).

Inoltre,

proprio in virtù del domicilio, è data la competenza della Commissione tutoria

regionale n. __________ (dal 1. gennaio 2013: Autorità regionale di protezione __________),

che su questo presupposto ha validamente potuto procedere con le nomine, nel

corso degli anni, di più curatori, di cui l'ultimo nella persona dell'Avv. RA 1

che è tuttora in funzione a seguito di tacito rinnovo per assenza di decisione

contraria della competente Autorità.

Riguardo

all'obbligo assicurativo ai sensi LAMal, una sua interruzione è data solo qualora

una delle condizioni poste dall'art. 5 cpv. 3 LAMal sia adempiuta, ossia in caso

di morte o in caso di trasferimento all'estero che l'autorità cantonale

riconosce solo con la notifica della partenza da parte del Comune di domicilio.

Nel

concreto caso, la signora RI 1 si è resa irreperibile, ma né ha trasferito il

domicilio (nessuna partenza è mai stata notificata dal Comune di __________,

dove risulta tuttora domiciliata) né è stata dichiarata formalmente

"scomparsa" secondo l'art. 35 segg. CC, così da poterla ritenere come

deceduta conformemente all'art. 38 CC rispettivamente giustificare

un'interruzione dell'obbligo assicurativo

ex

art. 5 cpv. 3 LAMal.

Pertanto,

a fronte di un rapporto assicurativo in essere, si resta affiliati all'assicuratore

malattie e né quest'ultimo né l'autorità cantonale possono porre termine a tale

rapporto, ad eccezione del caso particolare previsto dall'art. 92d OAMal.

In tal senso, indicazioni della Cassa (rispettivamente

dell'allora Ufficio dell'assicurazione malattia) agli assicuratori malattie in

base alla vecchia Circolare __________ n. 1/99 e meglio al punto 4.3. non

implicavano né una revoca né tantomeno un'interruzione dell'obbligo

assicurativo giusta l'art. 5 cpv. 3 LAMal e si riferivano unicamente a quei

casi - come il presente e da qui lo scambio di corrispondenza intercorso dopo

richiesta - di "Assicurati di nazionalità svizzera ancora

domiciliati nel Cantone Ticino, ma irreperibili" nel contesto degli assicurati

morosi/insolventi per i quali il Cantone Ticino sino al 31 dicembre 2011 si è

assunto, a determinate condizioni, il rimborso degli oneri LAMal (vedi

denominazione di tale Circolare rivolta agli assicuratori malattie riconosciuti

e operanti nel Cantone Ticino:

"Assicurati

in mora: Direttive per la richiesta di pagamento allo Stato dei premi LAMal e

delle partecipazioni alle spese di cura legate all'assicurazione obbligatoria di

base", doc. A1).

Resta inteso che contestazioni in merito e più in generale sull'obbligo di

assicurazione/affiliazione sono di competenza dell'assicuratore malattie che,

in caso di disaccordo, è tenuto ad emanare una decisione (cfr. combinati art.

51 cpv. 2 LPGA e 80 LÀMal e quanto esposto più sotto con riferimento al caso di

specie).

L'obbligo

d'assicurazione della signora RI 1 ad un assicuratore malattie svizzero è,

quindi, sempre stato mantenuto (e diversamente, come detto, non avrebbe potuto

essere) e l'assicuratore in questione continua ad essere tale e garantisce -

come d'altra parte sarebbe stato tenuto a fare anche per gli anni 2008-2011 -

copertura (cfr. succitata Circolare __________ n. 1/99 punto 4.3., doc. A1).

È

bene evidenziare che l'avvio delle procedure esecutive per i premi ancora scoperti

e relativi agli anni dal 2008 al 2011 - che hanno dato luogo alla presente vertenza

- è stato preceduto dalla comunicazione 7 marzo 2012 dell'assicuratore malattie,

indirizzata al curatore della qui ricorrente, Avv. RA 1, e atta a confermare l’ affiliazione (con l'indicazione

sulle conseguenze; cfr. doc. 6 prodotto con la risposta di causa), che, per

mancato esercizio della facoltà prevista dall'art. 51

cpv. 2 LPGA, è assurta a decisione passata in giudicato (per

i termini, più stretti per persone cognite della materia, cfr. STCA 27 ottobre

2011 ine. n. 30.2011.22/36 consid. 2.4). Inutile rimettere in discussione in

questa sede rispettivamente nella (preannunciata nonché conseguente) fase di

incasso una circostanza peraltro assodata nei differenti ambiti interessati

(vedi p. es. AVS, fisco e Autorità di protezione degli adulti) e mai

precedentemente contestata.

Dall'anno 2012, come detto, alle medesime condizioni degli

anni precedenti (assicurata all'estero), si è provveduto al pagamento delle relative

fatture (cfr. allegato scritto 16 aprile 2013 dell'Avv. RA 1 alla Cassa con

copia all'assicuratore malattie (doc. A2) e risposta di cui alla lettera

e) dello scritto del 14 febbraio 2013 Avv. RA 1 / Cassa): non v'è quindi

ragione di trarre conclusioni diverse in merito all'obbligo assicurativo per

gli anni precedenti al 2012 e qui di interesse. Ciò che anzi equivarrebbe,

oltre alle citate conseguenze, a rimettere in discussione l'obbligo

assicurativo odierno rispettivamente l'affiliazione presso la CO 1.

Va da sé che un rapporto assicurativo comporta in ogni caso,

da un lato, precisi obblighi per l'assicurato, quali il pagamento dei premi e

più in generale degli oneri LAMal, e dall'altro il dovere per l'assicuratore

malattie di procedere alla loro riscossione anche retroattivamente.

Visto quanto precede, preso atto della decisione di questo

Tribunale di comunque chiamare in causa la Cassa nella sua veste di autorità

preposta al controllo dell'obbligo assicurativo per le implicazioni del

giudizio nei suoi confronti come pure dell'esistenza del domicilio dell'assicurata

in Svizzera (e, qualora, malgrado quanto previsto dall'art. 24 CC, dovesse

ancora sussistere un dubbio in merito, le surriferite circostanze rivestono

pieno valore indiziario al riguardo, così come richiesto dalla giurisprudenza),

la signora RI 1 rimane affiliata all'assicuratore malattie; a maggior ragione

se si considera che, come confermato dall'Associazione __________, ossia la

struttura __________ presso la quale la ricorrente è tuttora ospite, la medesima

non ha residenza in __________ e neppure dispone di una tessera sanitaria (cfr.

doc. H4

e conferma

con risposta di cui alla lettera e) dello scritto del 14 febbraio 2013 Avv. RA

1 / Cassa)." (doc. XLVI)

Anche

in questa circostanza le parti sono state messe a conoscenza del contenuto

dello scritto che d’altra parte ricapitola in maniera più dettagliata quanto

esposto in precedenza dalla medesima amministrazione (doc. XLVII del 19 maggio

2014). Non sono state acquisite ulteriori prove e le parti non hanno fatto valere

ulteriori osservazioni spontanee o richieste probatorie ulteriori.

in

diritto

in

ordine

1. La

presente procedura non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria

(STF H 180/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003);

Considerandi

2.

Il

ricorso, presentato nel termine di 30 giorni dall’intimazione della decisione

resa su opposizione è tempestivo e contiene una sufficiente esposizione dei

fatti, una motivazione adeguata e conclusioni precise a seguito del decreto di

completazione citato. Il gravame è quindi ricevibile in questa sede;

3.

Nel

caso di specie, visto che i ricorsi formulati da RI 1 sono diretti contro

quattro decisioni su opposizione simili nel loro contenuto, anche se relative a

premi riferiti a periodi diversi, emesse dallo stesso assicuratore e che

pongono le medesime questioni giuridiche, deve essere ammessa la loro la

connessione tra loro.

Per

tutte le 4 procedure il Tribunale cantonale delle Assicurazioni ha, come indicato

nelle considerazioni che precedono, chiamato in causa la PI 1. Per economia

processuale le procedure ricorsuali vanno conseguentemente tutte congiunte in

un unico procedimento giudiziario ed evase con il presente unico giudizio (cfr.

sentenze 9C_37/2012 e 9C_106/2012 del 16 gennaio 2013, consid. 1; sentenze C

203/06 e 292/06 del 29 agosto 2007; SVR 2005 AHV N. 15 pag. 48; STFA C 23/04 e

C 26/04 del 26 agosto 2005; STFA K 150/04 e K 151/04 del 4 agosto 2005; DTF 128

V 126; DTF 127 V 157; DTF 127 V 33; STFA K 52/00, K 53/00, 54/00 consid. 1 del

16.

ottobre 2000; STFA K 139+142/97 consid. 1 del 29 settembre 1998; DTF 123 V

215.

consid. 1).

4.

Per costante giurisprudenza federale, la decisione impugnata costituisce

il presupposto ed il contenuto della contestazione sottoposta all'esame

giudiziale (cfr. SVR 2005 AHV Nr. 19; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a,

DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294).

Se non è stata emessa nessuna decisione, la contestazione non ha oggetto e non

può dunque essere pronunciata una sentenza nel merito (cfr. STF C 22/06 del 5

gennaio 2007; DTF 131 V 164 consid. 2.1; DTF 125 V 414

consid. 1A; DTF 119 Ib 36 consid. 1b). In concreto va anticipato come,

presupposto per la possibilità di esigere in via giudiziaria l’incasso di premi

assicurativi arretrati, è la sussistenza di un rapporto assicurativo il quale,

a sua volta, presuppone l’esigenza di un domicilio (o di altro legame sufficiente

come imposto dalla LAMal o dall’ALC). In questo contesto la necessità della

verifica del domicilio dell’assicurata, elemento fattuale contestato dalla

stessa, è divenuto oggetto dell’istruttoria svolta, nell’ambito della quale è

risultata necessaria la chiamata in causa della Cassa Cantonale di

Compensazione AVS AI IPG quale autorità di sorveglianza dell’obbligo assicurativo,

ciò in ottica anche dei provvedimenti da essa adottati. Il Tribunale cantonale

delle Assicurazioni deve, in concreto, limitarsi comunque ad accertare se nel

corso degli anni correnti dal 2008 al 2011 la signora RI 1 aveva il proprio

domicilio in Svizzera e sussisteva, nei suoi riguardi, un obbligo assicurativo.

Il Tribunale cantonale delle Assicurazioni non deve invece valutare – al di

fuori di quanto evidenziato - natura e correttezza delle comunicazioni

rispettivamente dei pronunciamenti dell’amministrazione cantonale (Cassa

Cantonale di Compensazione AVS AI IPG).

nel

merito

5.

Giusta

l'art. 61 LAMal, l'assicuratore stabilisce l'ammontare dei premi dei propri

assicurati. Sempreché la legge non preveda eccezioni, l'assicuratore riscuote

dai propri assicurati premi uguali (cpv. 1).

L'assicuratore può graduare i premi se

è provato che i costi differiscono secondo i Cantoni e le regioni. Determinante

è il luogo di domicilio dell'assicurato. L'Ufficio federale stabilisce in modo

unitario le regioni per l'insieme degli assicuratori (cpv. 2).

Per gli assicurati che non hanno ancora

compiuto 18 anni (minorenni), l'assicuratore deve fissare un premio più basso

rispetto a quello degli assicurati d'età superiore (adulti). Egli è legittimato

a fare altrettanto nel caso di assicurati che non hanno ancora compiuto 25 anni

(giovani adulti; cpv. 3).

Il Consiglio federale può stabilire le

riduzioni di premio di cui al capoverso 3 (cpv. 3bis).

Per gli assicurati residenti in uno

Stato membro della Comunità europea, in Islanda o in Norvegia i premi sono

calcolati in funzione dello Stato di residenza. Il Consiglio federale emana prescrizioni

sulla determinazione e l'incasso dei premi di questi assicurati (cpv. 4).

L'ammontare dei premi

dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie deve essere

approvato dal Consiglio federale. Prima dell'approvazione, i Cantoni possono

prendere posizione in merito alle tariffe dei premi previste per la loro

popolazione; la procedura d'approvazione non deve esserne ritardata (cpv. 5).

Per l'art. 64 cpv. 1 LAMal, gli

assicurati partecipano ai costi delle prestazioni ottenute. La partecipazione

ai costi comprende un importo fisso per anno (franchigia) e il 10 per cento dei

costi eccedenti la franchigia (aliquota percentuale) (cpv. 2). Gli assicurati

pagano inoltre un contributo ai costi di degenza ospedaliera, graduato secondo

gli oneri familiari. Il Consiglio federale ne stabilisce l'ammontare (cpv. 5).

A norma dell'art. 64a cpv. 1 LAMal se l'assicurato non paga premi o partecipazioni ai costi entro la

scadenza prevista, l'assicuratore deve diffidarlo per scritto, assegnargli un

termine supplementare di 30 giorni e indicargli le conseguenze della mora (cpv.

2).

L'art. 64a cpv. 2 LAMal

prevede che se, nonostante la diffida, l'assicurato non paga e se è già stata

depositata una domanda di continuazione dell'esecuzione per debiti,

l'assicuratore sospende l'assunzione dei costi delle prestazioni finché i premi

e le partecipazioni ai costi in arretrato, gli interessi di mora e le spese d'esecuzione

non sono stati pagati integralmente.

Nello stesso tempo

informa della sospensione delle prestazioni l'ufficio cantonale incaricato di

vigilare sul rispetto dell'obbligo di assicurazione. Sono fatte salve le

prescrizioni cantonali che prevedono una notifica ad altri uffici.

A norma dell'art. 64a

cpv. 3 LAMal se i premi e le partecipazioni ai costi in arretrato, gli

interessi di mora e le spese d'esecuzione sono pagati integralmente, l'assicuratore

deve assumere i costi delle prestazioni fornite durante la sospensione.

L'art. 64a cpv. 4 LAMal

prevede che in deroga all'articolo 7, gli assicurati in mora non possono

cambiare assicuratore finché non hanno pagato integralmente i premi e le

partecipazioni ai costi in arretrato, gli interessi di mora e le spese d'esecuzione.

È fatto salvo l'articolo 7 capoversi 3 e 4.

Il Consiglio federale

disciplina le modalità d'incasso dei premi e della procedura di diffida e i

dettagli relativi alle conseguenze della mora (art. 64a cpv. 5 LAMal).

L'art. 90 OAMal prevede che i premi

devono essere pagati in anticipo e di regola mensilmente.

A norma dell'art. 105a OAMal, il tasso degli interessi di mora sui premi scaduti secondo l'articolo

26.

capoverso 1 LPGA è del 5 per cento all'anno.

Per l'art. 105b cpv. 1

OAMal i premi e le partecipazioni ai costi dell'assicurazione obbligatoria

delle cure medico-sanitarie scaduti e non pagati devono essere oggetto, nei tre

mesi che seguono la loro esigibilità, di una diffida scritta preceduta da

almeno un richiamo e distinta da quelle vertenti su altri eventuali pagamenti

arretrati. Con la diffida, l'assicuratore deve impartire all'assicurato un

termine di 30 giorni al fine di permettergli di adempiere il suo obbligo e

attirare la sua attenzione sulle conseguenze in cui incorre se non paga.

L'art. 105b cpv. 2 OAMal

prevede che se l'assicurato non paga entro il termine impartito, l'assicuratore

deve avviare una procedura esecutiva relativa al debito nei quattro mesi

successivi, in modo distinto da altri eventuali pagamenti arretrati.

Per l'art. 105b cpv. 3

OAMal se l'assicurato cagiona per propria colpa spese che avrebbero potuto

essere evitate con un pagamento tempestivo, l'assicuratore può riscuotere, in

misura appropriata, spese amministrative, se una misura siffatta è prevista

dalle disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi dell'assicurato.

Come rammenta l'art. 105d

cpv. 1 OAMal sul cambiamento di assicuratore in caso di mora, l'assicurato è in mora ai sensi dell'articolo 64a cpv. 4 LAMal a decorrere dalla notifica della diffida scritta di cui

all'art. 105b capoverso 1.

Per l'art. 105d cpv. 2

OAMal, se l'assicurato in mora disdice il rapporto assicurativo, l'assicuratore

deve informarlo che la disdetta non ha alcun effetto se i premi, le

partecipazioni ai costi e gli interessi di mora oggetto di una diffida fino a

un mese prima della scadenza del termine di disdetta o le spese d'esecuzione accumulate

fino a tale momento non sono integralmente pagate prima della scadenza di detto

termine.

Giusta l'art. 105d cpv. 3

OAMal, se le somme in arretrato conformemente al capoverso 2 non sono pervenute

all'assicuratore entro la scadenza del termine di disdetta, quest'ultimo deve informare

l'assicurato che egli continua ad essere assicurato presso di lui e che può

cambiare assicuratore soltanto al successivo termine previsto nell'articolo 7

capoversi 1 e 2 della legge.

6.

I premi sono dovuti nella misura in cui sussista

un obbligo assicurativo. Per l’art. 3 LAMal sono tenute ad assicurarsi in

applicazione della LAMal stessa:

" 1 Ogni persona domiciliata in Svizzera

deve assicurarsi o farsi assicurare dal proprio rappresentante legale per le

cure medico-sanitarie entro tre mesi dall’acquisizione del domicilio o dalla

nascita in Svizzera.

2Il

Consiglio federale può prevedere eccezioni all’obbligo d’assi-curazione, segnatamente

per le persone beneficiarie di privilegi, immunità e facilitazioni di cui

all’articolo 2 capoverso 2 della legge del 22 giugno 2007 sullo Stato ospite.

La

legge (art. 3 cpv. 3 LAMal) prevede la possibilità per l’esecutivo federale di

estendere l’obbligo assicurativo a persone che non hanno il domicilio in Svizzera

purché però vi esercitino un’attività, vi abbiano una dimora abituale o

lavorino all’estero per una azienda avente la sua sede in Svizzera.

Come

ricordato nelle recenti sentenze 36.2012.59+60 del 1° febbraio 2013, e

36.2013.16

dell’11 novembre 2013 entrambe in re T., che hanno analizzato

l’aspetto del domicilio dell’assicurato e del suo conseguente obbligo di versamento

dei premi, va evidenziato che a norma dell’art. 1 cpv. 1 OAMal:

"

1.

Le persone domiciliate in

Svizzera ai sensi degli articoli 23 a 26 del Codice civile svizzero (CC) sono

tenute ad assicurarsi conforme-mente all’articolo 3 della legge.”

L’art. 23 CC prevede che:

" 1 Il domicilio di una persona è nel luogo

dove essa dimora con l’intenzione di stabilirvisi durevolmente.

2.

Nessuno può avere contemporaneamente il suo domicilio in più luoghi.

3.

Questa disposizione non si applica al domicilio d’affari.”

Per

l’art. 24 CC

" 1 Il domicilio di una persona, stabilito

che sia, continua a sussistere fino a che essa non ne abbia acquistato un

altro.

2.

Si considera come domicilio di una persona il luogo dove dimora, quando non possa

essere provato un domicilio precedente o quando essa abbia abbandonato il suo

domicilio all’estero senza averne stabilito un altro nella Svizzera.”

La

nozione di domicilio presuppone la realizzazione di due condizioni cumulative:

la prima, oggettiva, di residenza effettiva, e la seconda, soggettiva,

dell'intenzione di stabilirsi durevolmente.

Quest'ultima

condizione è tuttavia unicamente di rilievo nella misura in cui risulta

riconoscibile. Determinante è il luogo in cui si trova il centro degli

interessi. Quest'ultimo si trova abitualmente nel luogo di abitazione, vale a

dire dove si dorme, si trascorre il tempo libero, dove si trovano gli effetti

personali, dove solitamente esiste un allacciamento telefonico e un recapito

postale. L'intenzione, riconoscibile all'esterno, deve essere orientata nel senso

di una residenza durevole. Tuttavia, l'intenzione di lasciare più tardi un

luogo, non esclude la possibilità di stabilirvi il domicilio. Valore indiziario

per la risoluzione della questione rivestono l'annuncio e il deposito dei

documenti, l'esercizio dei diritti politici, il pagamento delle imposte,

eventuali autorizzazioni di polizia degli stranieri ecc. (cfr. sentenza C

101/04 del 9 maggio 2007, pubblicata parzialmente in DTF 133 V 367; DTF 127 V

237.

consid. 1 pag. 238; 125 V 76 consid. 2a pag. 77 con riferimenti; cfr. pure

la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni P 21/04 dell'8 agosto

2005, consid. 4.1.1, pubblicata in SVR 2006 EL no. 7 pag. 25). Per l’interesse

del tema qui in discussione va rilevato come il TF si sia occupato del tenore

dell’art. 24 cpv. 1 CCS per cui il domicilio di una

persona, stabilito che sia, continua a sussistere fino a che essa non ne abbia

acquistato un altro, in una sentenza del 24 luglio 2010 (DTF 136 II 405) in cui

ha evidenziato la delicatezza della questione relativa al mantenimento del

domicilio in Svizzera quando una persona non vi abiti più, l’Alta Corte si è

così espressa in merito:

" la conservation du domicile aussi

longtemps que la personne ne s'en n'est pas créé un nouveau, telle que prévue

par l'art. 24 al. 1 CC, pourrait se révéler délicate lorsque la personne ne vit

plus en Suisse”

La questione, in quel caso, era riferita all’acquisto di immobili da

parte di persone con domicilio all’estero ed il tema non ha dovuto essere approfondito.

Sempre in quel giudizio il TF ha ribadito come:

"

Le domicile d'une

personne se trouve ainsi au lieu avec lequel elle a les relations les plus

étroites, compte tenu de l'ensemble des circonstances (ATF 135 I 233 consid. 5.1 p. 249; ATF 132 I 29 consid. 4 p. 36). Le lieu où les

papiers d'identité ont été déposés ou celui figurant dans des documents

administratifs, comme des attestations de la police des étrangers, des

autorités fiscales ou des assurances sociales constituent des indices qui ne

sauraient toutefois l'emporter sur le lieu où se focalise un maximum d'éléments

concernant la vie personnelle, sociale et professionnelle de l'intéressé (ATF 125 III 100 consid. 3 p. 101 ss.).

In

ambito fiscale l’Alta Corte ha ritenuto, in una sentenza relativa al cantone di

Basilea Campagna pubblicata in DTF 138 II 300 e ss, in particolare nel consid.

3.3

come:

" Das Bundesgericht hat weiter in

konstanter Praxis ausgeführt, dass für eine Wohnsitzverlegung ins Ausland nicht

genügt, die Verbindungen zum bisherigen Wohnsitz zu lösen; entscheidend ist vielmehr,

dass nach den gesamten Umständen ein neuer Wohnsitz begründet worden ist."

Nell’ambito più specifico delle assicurazioni sociali, ed in specie in

quello dell’assicurazione malattie, il TF ha emanato il 12 agosto 2013 una

sentenza 9C_293/2013 in cui ha evidenziato (consid. 2.2.) come:

"

Der Wohnsitz

einer Person bestimmt sich nach den Artikeln 23-26 des Zivilgesetzbuches (Art.

13.

Abs. 1 ATSG). Der Wohnsitz einer Person befindet sich an dem Ort, wo sie

sich mit der Absicht dauernden Verbleibens aufhält. Niemand kann an mehreren Orten

zugleich seinen Wohnsitz haben (Art. 23 Abs. 1 und 2 ZGB). Der einmal begründete

Wohnsitz einer Person bleibt bestehen bis zum Erwerb eines neuen Wohnsitzes

(Art. 24 Abs. 1 ZGB). Wo eine Person ihren Wohnsitz hat, beurteilt sich nicht

in erster Linie nach deren inneren Willen, sondern nach den objektiven

Umständen. Entscheidend ist mit anderen Worten, ob die Person den Ort, an dem

sie weilt, in einer für Dritte, insbesondere auch für Behörden und Ämter

erkennbaren Weise zum Mittelpunkt ihrer Lebensinteressen gemacht hat oder zu machen

beabsichtigt. Verlässt eine Person ihren Wohnsitz, darf nicht leichthin

angenommen werden, sie habe am neuen Aufenthaltsort einen Wohnsitz begründet;

ein entsprechender Wille muss sich deutlich manifestiert haben (Urteil 5A_733/2012

vom 16. November 2012

E. 2.1; ZAK 1990 S. 247, H 57/89 E. 3a; BGE 99 V 106 E. 2 S.

108). (sottolineatura del redattore).

7.

Va rammentato che dall’entrata in vigore l’accordo sulla

libera circolazione delle persone tra la Svizzera e l’Unione Europea, di

principio gli assicurati sono soggetti alla legislazione di un solo Stato

membro, di regola quella dello Stato in cui lavorano (principio

dell'assoggettamento contributivo). Nell’ambito dell’assog-gettamento

all'assicurazione malattie, per alcuni Paesi vige tuttavia il diritto di opzione,

nel senso che i cittadini di Paesi membri dell'Unione europea residenti in

questi Paesi (tra cui l’__________) possono scegliere l'assicurazione del loro

luogo di residenza. Il tema non va approfondito oltre in questa sede, infatti l’insorgente non fa valere le norme sulla libera circolazione delle

persone che prevedono, di principio e salvo le eccezioni appena indicate,

l’affiliazione al luogo di lavoro (cfr. DTF 136 V 295). La signora RI 1 era al

beneficio di una rendita AI da tempo, al momento della sua sparizione dal

territorio cantonale e nazionale, non esercitava una attività lavorativa, e per

quanto è stato possibile accertare mediante l’istruttoria non è dimostrato

l’esercizio di nessuna attività lavorativa all’estero. Dall’istruttoria non è

assolutamente emerso che l’assicurata disponesse di una nazionalità altra che quella

svizzera.

8.

In

concreto occorre quindi esaminare se la signora RI 1 era domiciliata in Svizzera

nel corso degli anni per i quali l’assicuratore pretende il versamento dei

premi assicurativi. Dagli atti e dalla laboriosa indagine svolta è emerso che

l’assicurata era domiciliata a __________ prima della sua scomparsa segnalata

con certo ritardo alla Polizia. Essa non ha segnalato alle autorità

amministrative comunali la sua intenzione di spostare il suo domicilio e

neppure quella di andare a risiedere all’estero. La sua scomparsa è stata

inopinata. Al momento della segnalazione della stessa, a prescindere dai

compiti svolti dalla Polizia cantonale per la sua ricerca, le autorità

amministrative preposte ed all’epoca competenti, hanno imposto la nomina di un

curatore (nelle considerazioni relative ai fatti sono dettagliatamente specificati

i nomi dei diversi curatori che si sono susseguiti e la durata dei loro

mandati). Non solo, sempre in ottica amministrativa le dichiarazioni fiscali relative

all’assicurata sono sempre state compilate e prodotte all’autorità, la signora RI

1.

è sempre rimasta un soggetto fiscale ticinese e di __________ in particolare,

anche se il luogo del suo soggiorno non era noto all’autorità municipale ed a

quella fiscale così come alla Polizia. La ricorrente è inoltre sempre stata

ritenuta, appunto per il sussistere di un domicilio, quale obbligatoriamente

affiliata all'AVS quale persona senza attività lucrativa (e, grazie a ciò oggi

beneficia di rendita calcolata in base anche agli anni dal 2003). In sostanza,

per quanto è stato possibile accertare, l’assicurata si è allontanata (e tutto

lascia intendere che ciò sia avvenuto volontariamente e senza l’intervento di

terzi) dalla sua casa ed è partita all’estero. L’istruttoria condotta non ha

permesso, nonostante gli sforzi profusi, di accertare che la signora RI 1 abbia

costituito all’estero una residenza ed abbia fatto di un preciso luogo il

centro della sua esistenza. Non è noto dove essa abbia trascorso questi anni,

chi l’abbia ospitata, dove quando e come, chi l’abbia aiutata per il

sostentamento, se abbia esercitato una qualsivoglia attività (ciò che la sua

invalidità e la sua età tendono ad escludere). Per quanto riferito dal curatore

RI 1 ha girato in vari luoghi (non specificati), verosimilmente in Italia,

vivendo di elemosina e carità. I legami affettivi, per quanto accertabile, sono

sempre rimasti in Ticino, a __________. Dalle tavole processuali emerge che RI

1.

è sposata (separata) in Ticino, è madre del figlio che ne ha segnalato la

scomparsa e che ne è stato designato primo curatore.

9.

Dalle

tavole processuali è stato unicamente possibile accertare che l’assicurata è stata

ritrovata, in circostanze non precisate nel dettaglio, a __________ in __________

(__________) e condotta in una casa accoglienza. Da questi elementi non si può

certo ritenere che essa abbia quindi costituito un nuovo domicilio all’estero

in particolare. Il domicilio mendrisiense, per il principio espresso all’art.

24.

cpv. 1 CCS, continua quindi a sussistere in difetto di costituzione di uno

nuovo. A dimostrazione di questo fatto è la circostanza per cui l’assicurata,

essendosi trovata bene presso la casa accoglienza di __________, ha deciso di

rimanervi quale ospite. Nonostante la signora RI 1 risieda in __________ presso

una struttura di accoglienza, il suo domicilio è chiaramente, oggi ancora quello

svizzero e ticinese di __________.

10.

Il

fatto che l’assicurata si sia allontanata da casa senza dare sue notizie e

senza farsi ritrovare per anni, verosimilmente ciò è avvenuto anche alla luce

delle condizioni psichiche in cui si trovava, non comporta necessariamente che

essa abbia effettivamente costituito un nuovo domicilio in altro luogo. Un

luogo di dimora stabile e durevole (all’estero) dove la signora RI 1 avesse

l’intenzione di risiedere in maniera stabile non solo non è comprovato ma

verosimilmente neppure esiste per il girovagare in diversi luoghi. E’ possibile

che l’assicurata abbia trascorso periodi in luoghi precisi, ma è altrettanto

possibile che essa abbia cambiato spesso città e posti, e luoghi di abitazione.

Nonostante l’istruttoria condotta, le informazioni postulate direttamente al curatore

dell’assicurata e l’aiuto richiesto alla Polizia Cantonale nonché le

informazioni acquisite in __________, non è stato possibile accertare dove la

signora RI 1 abbia trascorso il suo tempo, cosa abbia fatto, quali fossero i

suoi interessi e dove avesse il centro dei suoi interessi. Non è neppure escluso

che essa abbia trascorso una parte, se non gran parte, del suo tempo,

all’interno della Svizzera e addirittura del Comune di __________ pur non

volendo più un contatto con i famigliari che ne hanno segnalato la scomparsa. L’assenza

di esplicita e chiara costituzione di un domicilio all’estero è pure confermata

dalle persone che si occupano di lei in Sicilia per le quali, ancora oggi, non

esiste una residenza italiana dell'assicurata. L’esistenza del domicilio

fiscale ed amministrativo in Ticino (dove le dichiarazioni d’imposta sono state

allestite e dove i documenti ufficiali dell’assicurata sono rimasti

depositati), il beneficio di una rendita AI sino alla revoca dovuta alla

mancata collaborazione, il sussistere comunque di un legame coniugale e la

presenza di un figlio sono tutti elementi che indiziano il sussistere di un

domicilio a __________. La stessa ricorrente non ha portato utili elementi per

decidere altrimenti pur dovendo sapere cosa ha fatto in questi anni e dove ha

trascorso il suo tempo.

11.

Da

quanto precede discende che l’assicurata, come ha indicato nei suoi allegati di

causa anche la PI 1, è rimasta domiciliata a Mendrisio e perciò aveva un obbligo

assicurativo negli anni per i quali ora CO 1 chiede il versamento dei premi.

Stante l’obbligo assicurativo discende, di principio, l’obbligo di versamento

dei premi.

12.

Prima

di esaminare se i premi sono effettivamente dovuti occorre chinarsi sui

provvedimenti amministrativi, rispettivamente sulle comunicazioni dell’autorità

preposta al controllo degli assicurati, oggi attività svolta da un ufficio in

seno alla PI 1 ed in precedenza veniva svolto dall’Ufficio dell’Assicurazione

Malattia. V’è infatti da chiedersi se, in particolare dalla comunicazione della

Cassa all’assicuratore, con l’obbligo assicurativo dell’assicurata è stato

sospeso, l’assicurata possa trarre diritti.

13.

Come

descritto nelle considerazioni di fatto, e come desumibile dalle tavole processuali

(in particolare dall’intero incarto trasmesso dalla PI 1, doc. VII), l’autorità

ticinese preposta alla verifica dell’obbligo contributivo ha comunicato il 12

ottobre 2007 all’assicuratore della signora RI 1 (allora denominato __________,

divenuto nel frattempo CO 1) che il rapporto assicurativo in essere tra la qui

ricorrente e l’assicuratore poteva essere “interrotto” nei suoi effetti alla

luce dell’eccezionalità della fattispecie e della sua particolarità (derivata

dalla partenza senza lasciare informazioni della signora RI 1). La

comunicazione è stata sollecitata dall’assicura-tore stesso a mezzo della presentazione,

il 2 ottobre 2007, di un formulario intestato “Modulo per la richiesta di

interruzione temporanea della copertura delle cure medico-sanitarie” (doc.

VII/1) con cui veniva postulata, alla luce della situazione creatasi e della

cessazione dei pagamenti dei premi a partire dall’agosto 2005, appunto una

interruzione temporanea della copertura. L’interruzione della copertura è stata

confermata ad CO 1 (e meglio da __________) il successivo 17 ottobre 2007 (doc.

VII/6) con formulario di dimissione utilizzato in maniera impropria (la data

dell’uscita è indicata nel 1.06.2003 mentre, come visto, i premi sono stati

pagati – anche grazie al sussidio – sino all’agosto 2005). Con e-mail del 24 febbraio

2011.

è stato segnalato alla PI 1 servizio del controllo degli assicurati che in

favore di RI 1 era stata istituita da tempo una curatela. Questo elemento ha

dato spunto a nuove verifiche (doc. VII/8/9/10) e ad uno specifico contatto con

il servizio del controllo abitanti di Mendrisio. Il 18 marzo 2011 mediante

comunicazione all’assicu-ratore trasmessa in copia all’avv. RA 1, suo curatore,

le responsabili del settore obbligo assicurativo della PI 1 hanno informato

l’assicuratore che l’interruzione della copertura assicurativa, che trova una

base di natura amministrativa nella circolare IAS 1/99 del 31 maggio 1999

concernente l’incasso dei premi LAMal nei confronti degli assicurati morosi. In

particolare il punto 4.3. di detta circolare specifica quanto, per completezza,

occorre riportare in esteso qui di seguito:

"

(…)

Nel

caso in cui l'assicurato fosse irreperibile da almeno 1 anno, l'assicuratore malattie

può chiedere all'Ufficio dell'assicurazione malattia (UAM) l'interruzione temporanea

del rapporto assicurativo.

Rendiamo

però attenti che qualora l'assicurato necessitasse di cure medico-sanitarie e

nel contempo risultasse ancora domiciliato nel Cantone Ticino, l'assicuratore

sarà tenuto al ripristino della copertura assicurativa retroattivamente alla

data di interruzione e all'assunzione delle prestazioni ai sensi di legge.

(…)" (doc. XLVII/A1)

La

circolare tende sostanzialmente a fare in modo che non vengano impiegate

energie e mezzi finanziari per l’incasso di premi da parte di persone che sono

irreperibili senza possibilità di effettivo incasso. La circolare richiama

comunque il principio secondo cui eventuali cure debbono essere prese a carico

dall’assicura-tore ciò che conferma il sussistere dell'obbligo assicurativo. La

comunicazione della fine dell’interruzione, stante un recapito (quello del

curatore), ha fatto oggetto di una reazione da parte del curatore che ha

chiesto esplicitamente all’amministrazione cantonale di volere emanare una

decisione formale di ripristino della copertura. L’Ufficio cantonale ha svolto

alcune indagini (lettera 8 febbraio 2013 al curatore, doc. VII/19; cui è stata

data risposta il successivo 14 febbraio 2013, doc. VII/20) e la Cassa ha quindi

ribadito – con lettera del 5 aprile 2013 (doc. VII/22) – il sussistere della

copertura assicurativa obbligatoria. A questa lettera ha fatto seguito la

reazione dell’avv. RA 1 che ha precisato come effettivamente la sua curatelata

è “sempre stata domiciliata a __________” ma che la stessa era comunque

scomparsa e l’obbligo assicurativo sarebbe destituito, in tale circostanza, di

logica. A questa lettera di contestazione il 12 luglio 2013 la Cassa ha

risposto con laconica lettera in cui ha ribadito la sua posizione. Non v’è

dubbio che l’assicurata, per il tramite del curatore ha chiesto l’emanazione di

una formale decisione che la Cassa non ha emanato.

Agli

atti della PI 1 sono consegnati comunque anche gli atti relativi alla revoca

del versamento della rendita AI, e meglio uno scritto dell’avv. RA 1, curatore,

con cui questi protesta e chiede il versamento della rendita AI stante il

continuativo domicilio dell’assicurata a __________ ritenuto

dall’amministrazione (doc. 16/2) e la comunicazione dell’addetto agli

assicurati dell’UAI che ha ribadito l’assenza di collaborazione dell’assicurata

quale motivo che ha condotto alla revoca.

Come

indicato in entrata delle considerazioni di diritto, questo Tribunale cantonale

delle Assicurazioni non può e non deve esaminare il tema della correttezza

della decisione di sospensione della rendita in difetto di una decisione

formale impugnabile, rispettivamente la correttezza e l’adeguatezza della

comunicazione della Cassa in materia di interruzione e revoca dell’interru-zione

della copertura assicurativa. L’analisi deve essere limitata al contesto

dell’incasso dei premi in discussione la cui premessa è il sussistere di un

obbligo assicurativo. Dalle comunicazioni dell’amministrazione (PI 1) comunque

l’assicurata non può trarre beneficio, in ottica in particolare della

protezione della sua buona fede. Secondo la giurisprudenza, di regola

un'informazione erronea fornita da un’amministrazione è vincolante quando

l'autorità, intervenendo in una situazione concreta nei confronti di persone

determinate, era competente a rilasciarla, il cittadino non poteva riconoscerne

l'inesattezza e, sempre che l'ordinamento legale non sia mutato nel frattempo,

fidente nell'informazione ricevuta egli abbia preso delle disposizioni non

reversibili senza pregiudizio (DTF 131 II 636 consid. 6.1, 129 I 170 consid.

4.

, 126 II 387 consid. 3a, 122 II 123 consid. 3b/cc, 121 V 66 consid. 2a; RAMI

2000.

no. KV 126 pag. 223). Ebbene in concreto la comunicazione di interruzione

discussa in precedenza e rilasciata dalla Cassa è diretta all’assicuratore, non

è stata comunicata all’assicura-ta stessa, è stata emessa per evitare che i

costi di procedura lievitassero inutilmente ed appare chiara nei suoi intendimenti:

non costituisce una decisione che revoca l'obbligo assicurativo ma autorizza

l'assicuratore a, sostanzialmente, congelarne gli effetti. E’ stato inoltre

accertato che, vista l’esi-stenza dell’obbligo assicurativo in costanza di un

domicilio, ed in assenza soprattutto di costituzione di un nuovo domicilio

fuori dalla Svizzera, la copertura assicurativa obbligatoria doveva sussistere

ed andava mantenuta, da ciò discende l’obbligo di versare i premi. La comunicazione

del 12 ottobre 2007, che – lo si ribadisce – trova il suo fondamento nella circolare

__________ 1/1999 – non annulla l’obbligo assicurativo accertando la costituzione

di un domicilio all’estero, ma si limita ad interrompere gli effetti del rapporto

assicurativo, ossia a sospenderne l’effetto dell’incasso dei premi alla luce

dei costi di incasso e degli oneri amministrativi che una tale procedura causa.

La circolare citata precisa infatti che, in caso di spese mediche o di

ospedalizzazione, è dato il ripristino della copertura. La copertura rimane in

sostanza “latente”. Si ribadisce che da queste circostanze l’assicurata non può

trarre beneficio alcuno.

14.

L’obbligo

assicurativo qui confermato alla luce del domicilio in Ticino in maniera continuativa

da parte dell’assicurata e con il rilievo dell’assenza di costituzione di un

nuovo domicilio estero, comporta l’obbligo di pagare i premi che la Cassa Malati

ha determinato in maniera in sé corretta e comunque non contestata da parte

dell’assicurata. Gli importi ritenuti nelle decisioni contestate vanno quindi

confermati: per l’anno 2008 il premio complessivo assomma a CHF 4'444,80 (doc.

11.

inc. 36.2013.31), per il 2009 assomma a CHF4’471,20 (doc. 11 inc.

36.2013

), per il 2010 assomma a CHF 4'550,40 (doc. 11 inc. 36.2013.33) e per

l’anno 2011 a CHF 4'319,40 (doc. 11 inc. 36.2011.34).

15.

Con tutte le decisioni impugnate l’assicuratore ha chiesto anche il

versamento delle spese amministrative. CO 1 ha chiesto il versamento, per ogni

anno dell’importo di fr. 30 quali spese di richiamo e fr. 120 per le spese

amministrative sopportate (frais ouverture du dossier).

Nella

DTF 125 V 276, l'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha ricordato che pure

sotto l'imperio della nuova LAMal un assicuratore contro le malattie può

esigere il pagamento in adeguata misura delle spese di diffida così come di

spese supplementari cagionate da mora dell'assicurato al momento del versamento

dei premi e della partecipazione ai costi, in quanto tali spese (alle quali si

sarebbe ovviato in caso di versamento tempestivo) siano addebitabili a colpa dell'interessato

e le disposizioni generali sui diritti e gli obblighi degli assicurati

contemplino una regolamentazione al riguardo.

Questo

principio è stato inserito nell'art. 105b cpv. 3 OAMal nella versione in vigore

fino al 31 dicembre 2011 (in precedenza, fino al 31 luglio 2007 figurava

nell'art. 90 cpv. 5 OAMal), secondo il quale se l'assicurato cagiona per

propria colpa spese che avrebbero potuto essere evitate con un pagamento tempestivo,

l'assicuratore può riscuotere, in misura appropriata, spese amministrative, se

una misura siffatta è prevista dalle disposizioni generali sui diritti e sugli

obblighi dell'assicurato. Ebbene diligentemente l’assicuratore ha prodotto al

Tribunale cantonale delle Assicurazioni, per tutti gli incarti in discussione,

le Condizioni d’assicurazione che prevedono, all’art. 3, la percezione di spese

amministrative in caso di ritardo nei pagamenti. Le spese cifrate annualmente in

complessivi CHF 150.-- appaiono ancora rispettose della proporzionalità che le

stesse debbono comunque mantenere con l’ammontare dei premi richiesti. La posta

è dunque pacificamente dovuta. Così come sono pure dovuti gli interessi.

Infatti per quanto attiene agli interessi di ritardo va osservato come per

l'art. 26 cpv. 1 LPGA i crediti di contributi dovuti o di contributi

indebitamente riscossi sottostanno rispettivamente a interessi di mora o

rimunerativi. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni per importi esigui

e termini di breve durata. Il tasso per gli interessi di mora sui premi scaduti

ai sensi dell’articolo 26 capoverso 1 LPGA è del 5 per cento all’anno (per gli

anni qui d’interesse si faccia riferimento all’art. 105a OAMal). In concreto i

premi per i quali gli interessi moratori sono richiesti sono tutti scaduti. Per

tutti i premi (2008, 2009, 2010 e 2011) l’assicuratore ha chiesto interessi a

decorrere da data successiva alle effettive scadenze ossia dal 31 agosto 2012.

Gli interessi vanno quindi ammessi a partire dalla data della domanda

dell’assicuratore.

16.

Con

i suoi ricorsi l’assicurata ha chiesto di essere messa al beneficio

dell’assistenza giudiziaria siccome priva di entrate e potendo contare solo su

somme messe a disposizione dal figlio. Ebbene il curatore non ha presentato il

promesso certificato municipale limitandosi a trasmettere la decisione di tassazione

IFD relativa al 2011 da cui emerge un reddito imponibile di poco conto.

L’assicurata non ha invece prodotto atti più attuali, non ha prodotto in particolare

la decisione di fissazione della rendita AVS per vecchiaia che nel frattempo ha

maturato e percepisce (la signora RI 1 è nata nel 1948), non è stato precisato

l’ammontare del credito (residuo) nei confronti del figlio ad estinzione del

debito causato da atto illecito (come al DA 7 maggio 2007 del Ministero

Pubblico consegnato agli atti, doc. E da cui emerge che il figlio

dell’assicurata si è ripetutamente appropriato indebitamente per complessivi

CHF 44'418.--), non è precisato se il marito di RI 1 sia separato di fatto o

per giudizio del giudice civile, se debba o meno procedere al versamento di

importi alla moglie e se il regime matrimoniale sia stato sciolto. Neppure sono

state comprovate le necessità e le spese dell’assicurata che, per quanto noto,

continua la sua vita in seno alla casa a __________ che l’ha accolta. L’assenza

di elementi di valutazione, che il giudice delle assicurazioni non deve certo

sollecitare ad un legale che svolge una funzione di curatore, non permette di

rendere verosimile che la signora RI 1 si trovi in condizione di indigenza e

non sia in grado di onorare eventuali spese giudiziarie, comunque qui non

percepite dal Tribunale cantonale delle Assicurazioni.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. I

ricorsi formulati da RI 1, , in data 27 maggio 2013 sono congiunti.

2. Tutti

i ricorsi sono respinti.

3. La

domanda di assistenza giudiziaria è respinta siccome un’indigenza non dimostrata.

4. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

5. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato Il

segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti