36.2013.35
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28 ottobre 2013Italiano41 min
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Numero d'incarto:
36.2013.35
Data decisione, Autorità:
28.10.2013, TCA
Titolo:
Indennità perdita di guadagno. Fa stato perizia del reumatologo di fiducia dell'assicuratore.I problemi psichici emersi dopo non sono stati esaminati da medici specialistici dell'assicuratore.Va ritenuta l'incapacità lavorativa del 100% x motivi psichici finché provata.Termine x cambiare professione
ASSICURAZIONE COMPLEMENTARE ALL'ASSICURAZIONE MALATTIA
INDENNITÀ GIORNALIERA
VERSAMENTO DI PRESTAZIONI PECUNIARIE
art. 324a CO
art. 61 LCA
Raccomandata
Incarto n.
36.2013.35
TB
Lugano
28 ottobre
2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sulla petizione del 31 maggio
2013 di
AT 1
contro
CO 1
in materia di assicurazione complementare
contro le malattie
ritenuto in
fatto
A. AT
1, 1959, tassista indipendente, è assicurata presso CO 1 per la perdita di guadagno
in caso di malattia con un'assicurazione collettiva d'indennità giornaliera secondo
LCA (__________) (doc. 2).
B. Il
27 giugno 2012 (doc. 4) l'assicurata ha notificato al suo assicuratore che dal
12 giugno precedente era inabile al lavoro al 100% (doc. 5).
Il 21 novembre 2012
(doc. 22) essa ha chiesto all'Ufficio invalidità di beneficiare di prestazioni
dall'assicurazione invalidità.
Esperiti i necessari
accertamenti medici sia presso i curanti (docc. 8, 10) sia sottoponendo l'interessata
ad una visita medico fiduciaria (doc. 12), l'assicuratore le ha versato le
prestazioni contrattualmente previste fino al 30 aprile 2013 (doc. 21).
C. Il
2 maggio 2013 (doc. 23) l'assicuratore malattia ha inviato all'interessata una
presa di posizione, con cui, basandosi sulla perizia del dr. med. __________
che ha attestato un'abilità lavorativa del 70% nella precedente attività ed una
capacità lavorativa residua del 100% in altre attività fermo restando determinate
limitazioni funzionali, le ha ricordato che stante il suo obbligo di limitare
le conseguenze economiche legate al suo stato di salute, doveva utilizzare la
sua capacità lavorativa residua in attività confacenti al suo stato attuale.
L'assicuratore ha quindi
sollecitato un cambio di professione entro quattro mesi (fino al 2 settembre
2013) al fine di ridurre il danno economico, riconoscendole, fino a quel
momento, l'indennità giornaliera piena.
Dopo tale data, ritenuto
che la retribuzione annuale per professioni adeguate ammonta a Fr. 45'536.- tenuto
conto delle sue condizioni personali (riduzione del 15%), mentre lo stipendio
percepito come tassista era di Fr. 60'000.- all'anno, il danno residuo in caso
di cambiamento di attività è pari al 25%. Essendo inferiore al 50% richiesto
dalle Condizioni Generali d'Assicurazione, dopo il 2 settembre 2013 CO 1 avrebbe
sospeso il versamento delle indennità.
Infine, l'assicuratore
l'ha avvisata della possibilità di passare all'assicurazione indennità
giornaliera individuale entro 90 giorni.
D. Con
petizione del 31 maggio 2013 (doc. I) AT 1 si è rivolta al TCA chiedendo che
sia ripristinato il suo diritto alle indennità giornaliere per perdita di
guadagno.
L'attrice ha rilevato
che dal 12 giugno 2013 ha problemi di schiena che le impediscono di riprendere
l'attività lavorativa di tassista. Inoltre, i numerosi impianti di denti e gli
interventi all'osso della mascella le hanno provocato una labirintite cronica.
Tutti questi disturbi l'hanno portata alla depressione e quindi a vedere un
medico psichiatra, che ancora oggi la segue. Di conseguenza, essa contesta la
decisione del suo assicuratore di sospendere il versamento di indennità
giornaliere, giacché il medico fiduciario non avrebbe tenuto in considerazione
tutti i suoi problemi di salute, quali le limitazioni dovute ai problemi alla
schiena, le forti vertigini provocate dalla labirintite e la depressione.
L'assicurata ha in
seguito prodotto il certificato del 12 giugno 2013 (doc. B) del suo medico curante,
dr. med. __________.
E. Nella
risposta del 24 giugno 2013 (doc. V) CO 1 ha chiesto di respingere la petizione e ha confermato integralmente la sua presa di posizione.
L'assicuratore
malattia ha evidenziato che essa è fondata sullo stato di fatto esistente al
momento in cui la decisione litigiosa è stata presa ed al 2 maggio 2013 le certificazioni
mediche prodotte dall'attrice attestavano soltanto una sindrome lombovertebrale
ed una sindrome fibromialgica, mentre non v'era indicazione per una patologia
psichica, che lo stesso medico fiduciario, riprendendo l'affermazione dell'assicurata,
ha escluso.
L'assicuratore
convenuto ha inoltre osservato che l'assicurata non ha contestato le
conseguenze economiche della sua incapacità lavorativa e nemmeno ha messo in
dubbio il principio dell'obbligo di ridurre le conseguenze economiche derivanti
dal danno alla salute mettendo a frutto la sua capacità lavorativa residua in
altre attività adeguate al suo stato di salute (art. 61 LCA).
Nel calcolo della
perdita di guadagno, l'assicuratore malattia ha ritenuto un guadagno annuo dell'attrice
di Fr. 60'000.- nell'attività precedente che, paragonato a quanto potrebbe
guadagnare in un'altra attività dopo i quattro mesi di tempo per cambiare professione,
dà luogo ad un danno economico del 25%, tuttavia non indennizzabile siccome non
raggiunge la percentuale minima del 50% prevista dalle CGA.
F. Il
9 luglio 2013 (doc. VII) l'attrice ha prodotto due nuovi certificati (docc. C1
e C2), sui quali l'assicuratore malattia ha preso posizione affermando che essi
attestano lo stato di salute dell'assicurata in un periodo successivo al
provvedimento in discussione relativo alla malattia notificata il 27 giugno
2012. Pertanto, le conclusioni tratte rimangono tuttora valide, visto che i
pareri dei suoi medici curanti non inficiano la valutazione del medico fiduciario
(doc. IX).
Parte attrice ha
confermato integralmente le sue pretese il 19 agosto 2013 (doc. XI) e ha
precisato che tutti i suoi problemi di salute sono anteriori alla presa di
posizione di CO 1, visto che anche per la sindrome depressiva è stata
inizialmente seguita dal medico curante e solo in un secondo tempo è stata
presa in cura da uno specialista.
L'assicuratore
convenuto non ha formulato ulteriori osservazioni (doc. XII).
considerato in
diritto
in ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove), perciò il TCA può decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF
9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H
180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007).
nel merito
2. Oggetto
del contendere è la questione a sapere se l'attrice ha diritto ad indennità
giornaliere a causa della malattia sorta il 12 giugno 2012 anche dopo il 2
settembre 2013.
3. Per
quanto concerne l'indennità per perdita di guadagno, va innanzitutto rilevato,
come emerge da una sentenza del TF del 26 settembre 2007 (4A_53/2007), che l'art. 324a cpv. 1 CO prevede che se il lavoratore è
impedito senza sua colpa di lavorare, per motivi inerenti alla sua persona,
come la malattia, il datore di lavoro deve pagargli per un tempo limitato il
salario, compresa un'adeguata indennità per perdita del salario in natura, in
quanto il rapporto di lavoro sia durato o sia stato stipulato per più di tre
mesi (sulle condizioni di applicazione di questa norma, Adrian von Kaenel, Verhältnis einer Krankentag-geldlösung zu
Art. 324a OR, in: Krankentaggeldversicherung: Arbeits- und versicherungsrechtliche
Aspekte, Zurigo 2007, pagg. 109-131, in particolare pagg. 111-115).
La durata del pagamento del salario
dipende dalla durata del rapporto di lavoro (art. 324a cpv. 2 CO; sui criteri
usualmente applicati dai tribunali in questi casi, cfr. Adrian von Kaenel, op. cit., pag. 116 seg.).
Salvo pattuizione contraria, l'obbligo
di pagamento del salario in caso di malattia cessa con la fine del rapporto di
lavoro (Hans-Rudolf Müller,
Grundlagen der Krankentaggeldversicherung nach VVG, in:
Krankentaggeldversicherung: Arbeits- und versicherungsrechtliche Aspekte, Zurigo
2007, pagg. 19-45, in particolare pag. 20).
Queste norme configurano il regime
legale di base a tutela del lavoratore, gli garantiscono una protezione minima
alla quale non può essere derogato a suo svantaggio (art. 362 cpv. 1 CO; cfr.
DTF 131 III 263 consid. 2.2 pag. 628).
L'art. 324a cpv. 4 CO prevede la possibilità
di derogare al regime di base legale appena descritto mediante accordo scritto,
contratto normale o contratto collettivo che sancisca un ordinamento almeno
equivalente per il lavoratore (sull'aspetto dell'equivalenza cfr. Adrian von Kaenel, op. cit., pag. 120
segg.). Si tratta, di regola, di un regime che comporta una riduzione delle
prestazioni del datore di lavoro durante il periodo minimo previsto dalla legge,
ma compensa questa riduzione mediante l'estensione del periodo durante il quale
il datore di lavoro procede al versamento (Gabriel
Aubert, in: Commentaire romand, n. 50 ad art. 324a CO).
La deroga al regime di base deve essere pattuita in forma scritta.
Trattandosi di un accordo che concerne
Fatti
i diritti minimi del lavoratore, esso deve menzionare i punti essenziali del
regime convenzionale, quali ad esempio la percentuale del guadagno assicurato,
i rischi coperti, la durata delle prestazioni, se del caso la durata del
periodo di attesa. Qualora – come spesso accade nella pratica - il datore di
lavoro stipuli un'assicurazione d'indennità giornaliere in caso di malattia, l'accordo
indica anche le modalità di finanziamento dei premi assicurativi; per il resto
può rinviare alle condizioni generali di assicurazione o a un altro documento tenuto
a disposizione del lavoratore (DTF 131 III 623 consid. 2.5.1 con numerosi riferimenti
dottrinali).
4. Nella
fattispecie, il contratto assicurativo è retto dalla LCA e dalle Condizioni generali
d'assicurazione (CGA) per l'assicurazione collettiva d'indennità giornaliera __________
secondo la LCA, edizione 2006 (doc. 3), che prevedono all'art. 2 che le basi
del contratto sono la polizza, le dichiarazioni riportate sulla proposta d'assicurazione,
le CGA, la LCA e gli accordi e le convenzioni speciali.
La copertura dell'assicurazione
collettiva d'indennità giornaliera per malattia di cui alla polizza n. __________
(docc. 1 e 2), in essere dal 1° gennaio 2007, prevede in caso di malattia una durata
di prestazioni di 730 giorni per caso, fatto salvo un periodo d'attesa di 14
giorni per caso.
Per l'art. 3.1 CGA, è
considerata malattia qualsiasi danno alla salute fisica, mentale o psichica che
non sia la conseguenza di un infortunio e che richieda un esame o una cura
medica oppure provochi un'incapacità al lavoro.
A norma dell'art. 3.4
CGA, è considerata incapacità al lavoro qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica, di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo d'attività
abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese
in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività.
È considerata
incapacità al guadagno la perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno
sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un
danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto
l'assicurato alle cure e alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili
(art. 3.5 CGA).
Sono assicurate le
persone o i gruppi di persone riportati nel contratto (art. 5.1 CGA).
Secondo l'art. 5.3
CGA, i lavoratori autonomi, i titolari di aziende e i loro familiari, purché
non figurino nella contabilità salariale, sono assicurati soltanto se sono indicati
nominativamente nella polizza.
Giusta l'art. 6.2 CGA,
per i lavoratori autonomi, i titolari di aziende e i loro familiari, purché
questi ultimi non figurino nella contabilità salariale, è assicurato al massimo
il reddito da lavoro indicato nella polizza.
Quanto all'inizio dell'assicurazione,
l'art. 8.3 CGA prevede per i lavoratori autonomi, i titolari di aziende e i
loro familiari, purché non figurino nella contabilità salariale, che l'ammissione
nell'assicurazione deve essere richiesta individualmente.
Le persone che escono
dalla cerchia delle persone assicurate hanno il diritto di passare entro tre
mesi all'assicurazione individuale d'indennità giornaliera secondo la LCA dell'assicuratore,
senza nuovo esame dello stato di salute (art. 11.1 CGA).
Per i lavoratori
autonomi, i titolari di aziende e i loro familiari, purché questi ultimi non
figurino nella contabilità salariale, è determinante un'incapacità lavorativa
di almeno il 50% (art. 12.2 CGA).
In virtù dell'art.
13.2 CGA, la persona assicurata deve dimostrare la perdita di guadagno. Se non
può dimostrare la perdita di guadagno, non sussiste un diritto a prestazioni.
Per l'art. 13.3 CGA,
le persone assicurate devono intraprendere tutto ciò che è atto a favorire la
guarigione ed evitare tutto ciò che la ritardi. In particolare, devono attenersi
alle prescrizioni del medico e del personale sanitario.
A norma dell'art. 13.5
CGA, la persona assicurata che nella sua professione abituale resta
completamente o parzialmente inabile al lavoro, prevedibilmente in modo duraturo,
è tenuta ad impiegare la sua eventuale capacità di guadagno residua anche se
ciò esige un cambio della professione. L'assicuratore esorta la persona assicurata
al cambio di professione e la rende attenta sulle sanzioni previste dal
paragrafo 14.
Secondo l'art. 15.1
CGA, l'obbligo di prestazione inizia dopo la decorrenza del periodo di attesa
convenuto nella polizza. Il periodo d'attesa inizia a decorrere dal primo
giorno dell'incapacità al lavoro confermata dal medico, al più presto comunque
tre giorni prima dell'inizio del trattamento.
Infine, l'indennità
giornaliera si calcola convertendo il salario assicurato in un anno intero e
dividendo la somma annua assicurata per 365 o per 366 negli anni bisestili
(art. 21 CGA).
5. Va
ancora evidenziato che l'assicurazione d'indennità giornaliere
in caso di malattia può essere stipulata nella forma di un'assicurazione di
somme o di un'assicurazione contro i danni (sentenza 4A_53/2007 del 26
settembre 2007, consid. 4.4.2).
L'assicurazione di
somme garantisce una prestazione che è stata definita al momento della
conclusione del contratto e non dipende dal verificarsi di un pregiudizio
economico: essa è dovuta non appena l'evento assicurato si sia verificato
(sentenza 4A_53/2007 del 26 settembre 2007, consid. 4.4.2; cfr. anche, sulla
nozione di assicurazione di somme in relazione a un'assicurazione d'indennità
giornaliere in caso di malattie, la sentenza 4A_168/2007 del 16 luglio 2007,
consid. 3.2.4 e 3.2.5, pubblicata in DTF 133 III 527).
L'assicurazione contro
i danni mira invece a rimborsare il danno: in questo caso il versamento e la
misura delle prestazioni dipendono dalla misura del pregiudizio economico
effettivamente patito dall'assicurato (sentenza 4A_53/2007 del 26 settembre
2007, consid. 4.4.2)
La questione di sapere
se si è in presenza dell'una o dell'altra forma di assicurazione va decisa
mediante l'interpretazione del contratto di assicurazione e delle condizioni
generali d'assicurazione che lo accompagnano (CGA), secondo le regole usuali
dell'interpretazione dei contratti (sui criteri di distinzione fra queste due
modalità di assicurazione, cfr. anche sentenza 4C.83/1998 dell'11 giugno 1998, consid. 3c e 3d e sentenza 5C.243/2006 del 19 aprile 2007).
Nel caso concreto, è
stata conclusa un'assicurazione contro i danni, perché la persona assicurata
deve dimostrare la perdita di guadagno (art. 13.2 CGA) e l'indennità giornaliera
va calcolata sulla base del salario annuo assicurato (art. 21 CGA).
6. Per
quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, il TFA, nell'ambito della sua giurisprudenza
relativa alle assicurazioni sociali, ha stabilito che il danno alla salute
psichica deve essere di gravità tale da non potere esigere dall'assicurato
di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia
persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC
1977 pag. 169; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998 consid. 3b; Pratique VSI
1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; Locher,
Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, pag. 128).
Nella STFA del 29 settembre 1998 (I
148/98), consid. 3b, l'Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
"
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare
un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre
alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a
malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque
non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le
limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando
prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere
apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in
quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute
mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre,
tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere
quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza
di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è
quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa
insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere
che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da
lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF
102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid.
1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate).".
Secondo la giurisprudenza del TFA
siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello
sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la
farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA I 441/99 del 18 ottobre 1999;
STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a
con riferimenti).
Nella DTF 130 V 352 l'Alta Corte ha specificato i criteri per i quali un disturbo da dolore somatoforme provoca un'incapacità
al guadagno duratura (giurisprudenza poi ripresa nelle sentenze I 404/03 del 23
aprile 2004; I 702/03 del 28 maggio 2004; I 770/03 del 16 dicembre 2004; I
873/05 del 19 maggio 2006;9C_35/2007 del 4 aprile 2008).
Da notare come, con un
giudizio relativo ad un caso di invalidità (e quindi emesso nell'ambito delle
assicurazioni sociali) il TF (sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007) ha stabilito
che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare
la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri
posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130
V 396 segg.; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I
621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4).”.
7. Il
Tribunale deve dunque determinare se, a decorrere dal 3 settembre 2013 e fino
al termine dell'inabilità lavorativa, AT 1 abbia (ancora) diritto al versamento
di indennità giornaliere per perdita di guadagno a dipendenza dell'inabilità
lavorativa sorta il 12 giugno 2012.
Nel caso di specie l'assicurata,
attiva professionalmente come tassista indipendente ed assicurata per la perdita
di guadagno tramite contratto collettivo d'indennità giornaliera presso CV 1, il
27 giugno 2012 (doc. 4) si è annunciata come inabile al lavoro al 100% per
malattia dal 12 giugno 2012 e, secondo i referti dei suoi medici curanti
rilasciati nei mesi di giugno (doc. B) e di luglio 2013 (doc. C1), lo sarebbe
tuttora.
Per questo motivo,
parte attrice ritiene di potere rivendicare il diritto alle indennità
giornaliere previste dal contratto assicurativo anche dal 3 settembre 2013, ossia
al termine dei 4 mesi concessi dall'assicuratore convenuto per cambiare
attività lavorativa, visto che la sua malattia (fisica e psichica) perdura e
quindi così pure l'inabilità lavorativa che ne deriva.
L'assicuratore
malattia sostiene invece di nulla dovere corrispondere alla persona assicurata
per la sua incapacità lavorativa del 100% per il periodo in esame, ritenuto che
il calcolo del paragone dei redditi dà luogo ad una perdita di guadagno non indennizzabile
secondo le condizioni contrattuali.
8. Il
3 dicembre 2012 (doc. 11) l'attrice è stata visitata dal medico fiduciario dell'assicuratore
malattie, dr. med. __________, malattie reumatiche, fisiatria e riabilitazione
FMH, medicina manuale, il quale, nel suo referto del 4 dicembre 2012 (doc. 12),
dopo avere descritto l'anamnesi familiare, personale remota, sociale, attuale,
lo stato reumatologico e lo stato neurologico periferico, ha posto la diagnosi
di sindrome toracolombovertebrale cronica in/con turbe statiche modiche del
rachide (scoliosi ad arco grande, destroconvessa in zona toracolombare),
alterazioni degenerative plurisegmentali (condrosi/osteocondrosi tra T11 e L5),
insufficienza del portamento con disequilibrio muscolare nel cinto pelvico;
tendenza alla fibromialgia generalizzata.
Nella sua valutazione,
lo specialista ha indicato che l'incapacità lavorativa dell'assicurata quale
tassista indipendente in essere dal 12 giugno 2012 era dovuta ad una
sintomatologia dolorosa in zona toracolombare, presente da alcuni anni ma, secondo
la paziente, peggiorata nel corso del 2012. A ciò si sono aggiunti dolori inguinali a destra assieme ad una dolenzia più diffusa delle parti molli, in
particolare degli arti inferiori, ma coinvolgendo anche le braccia. La
sintomatologia vertebrale impediva all'interessata di assumere posizioni
corporee statiche con difficoltà a restare seduta, specialmente in automobile,
ma con dolori anche nella messa in moto e durante il riposo notturno. Tutto ciò
le avrebbe creato un continuo cambio della posizione ed i dolori inguinali a
destra si sarebbero accentuati nel camminare. Era quindi impossibilitata a
proseguire il suo lavoro.
Gli accertamenti
radiologici hanno mostrato modiche turbe statiche ed alterazioni degenerative
plurisegmentali coinvolgendo sia il passaggio toracolombare che i segmenti
medio lombari nell'ambito di discopatie senza compressione di strutture
nervali. La radiografia delle anche non ha mostrato alterazioni strutturali coxo-femorali.
La fisioterapia non ha risolto integralmente questi problemi, mentre il dr.
med. __________, reumatologo consultato dall'assicurata, ha considerato questo
quadro come compatibile con una sindrome fibromialgica (in associazione a delle
lombalgie croniche e dolori inguinali di natura spondilogena).
L'esame clinico
effettuato dall'esperto interpellato dall'assicuratore malattia ha rilevato
turbe statiche lievi e limitazioni funzionali contenute al rachide, evidenti al
livello lombare. V'era una notevole irritabilità sia interspinale sia nella muscolatura
nella regione gluteale con inoltre una dolenzia palpatoria delle parti molli anche
periarticolari, più alle gambe che alle braccia. Come evidenziato anche dal
referto RM, lo stato neurologico periferico osservato dallo specialista non
deponeva per complicanze neuro compressive. Alla patologia prettamente funzionale
e strutturale dell'apparato locomotorio si aggiungeva un sovrappeso in particolare
addominale, che contribuiva ad un sovraccarico della muscolatura del
portamento, clinicamente insufficiente.
Secondo l'esperto, la
sintomatologia era di natura mista.
Da una parte in
relazione alle patologie strutturali e funzionali del rachide, d'altra parte
con una componente puramente irritativa delle parti molli nell'ambito di una tendenza
fibromialgica.
La patologia del
rachide determinava una caricabilità fisica ridotta della paziente, con
limitazioni della sua capacità funzionale: capacità normale nel sollevamento e
trasporto di carichi fino a 5 kg, ridotta fino a 10 kg, ma lievemente ridotta se carichi di 5 kg sopra le spalle; capacità normale nel manipolare
oggetti leggeri, esigua se attrezzi pesanti; capacità normale se la posizione
di lavoro era con ginocchia in flessione, lievemente ridotta se a braccia
elevate, seduta e piegata in avanti o inginocchiata, ridotta se la posizione
comportava una rotazione del tronco, o era eretta e piegata in avanti; oltre
mezz'ora l'assicurata non riusciva a mantenere la posizione seduta né quella
eretta; essa poteva camminare normalmente fino a 50 m, mentre oltre la sua capacità era lievemente ridotta, così come su terreno accidentato e nel
salire/scendere le scale, ridotta per lunghi tragitti; infine, l'impiego delle
mani all'altezza di un tavolo era possibile in forma normale e non v'era alcuna
difficoltà nel mantenere l'equilibrio.
Stante l'attività di
tassista che richiede prevalentemente la posizione sedentaria, ciò che
risultava incompatibile con il suo stato di salute, che alla luce del decorso
fino al momento della valutazione era da ritenere stabile senza la prospettiva
di un miglioramento della sofferenza a corto-medio termine, il reumatologo ha
giudicato l'incapacità lavorativa per la sua attività del 70% (riduzione della
presenza con ripetute interruzioni dell'attività sull'arco della giornata),
specificando che si trattava di una valutazione teorica siccome difficilmente
realizzabile a queste condizioni.
In un'attività
lucrativa conforme alle sue risorse sopra descritte l'interessata sarebbe
risultata, dal profilo medico-teorico, abile al lavoro in forma normale ed a
partire da subito (rendimento e presenza).
Infine, il medico ha
riferito che l'assicurata ha negato problematiche di ordine psichico che avrebbero
potuto influenzare le sue condizioni fisiche ed anch'egli ha avuto tale
impressione.
Il certificato del 12
giugno 2013 (doc. B) del dr. med. __________, medicina generale FMH, medico
curante dell'attrice, indica che quest'ultima era in cura medica per sindrome
toraco-lombovertebrale cronica, discopatia lombari, meniscopatia ginocchio
destro, sinusite cronica con labirintite, sindrome fibromialgica, cure
dentistiche d'impianto e sindrome depressiva.
Di conseguenza, era
giustificata un'inabilità lavorativa del 100%.
Pendente causa l'attrice
ha prodotto due nuovi certificati medici.
Il primo, del 20
giugno 2013 (doc. C2), è stato redatto dal dr. med. __________, FMH
reumatologia e medicina interna, che ha diagnosticato una sindrome fibromialgica,
la carenza di vitamina D in via di sostituzione, una discopatia L2/L3, L3/L4 e
L4/L5 nonché una piccola lesione posteriore al menisco mediale del ginocchio destro.
Lo specialista ha
affermato che il quadro clinico era quello di una sindrome polialgica
funzionale con tender points per la fibromialgia tutti positivi (18:18 secondo
criteri ACR) con una chiara allodinia agli arti superiori e inferiori. La
sintomatologia non è stata modificata dalla compensazione della vitamina D. Al
momento della visita, avvenuta il 18 giugno 2013, lo stato osteoarticolare
periferico era oggettivamente normale, la mobilità lombare conservata in tutte
le direzioni e non v'erano segni radicolari irritativi o deficitari. La
paziente era trattata con vitamina D e una fisioterapia combinata per i dolori
lombari. Il reumatologo ha concluso affermando che una definizione precisa
della capacità lavorativa residua per attività leggere e variate era da
prevedere a causa delle alterazioni discali degenerative presenti a livello
lombare e che non ha riscontrato altre patologie di valenza invalidante.
Nel secondo referto, il
dr. med. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, il 4 luglio 2013 (doc.
C1) ha indicato di seguire l'attrice dal 15 maggio 2013 a causa di una sindrome da disadattamento con reazione mista ansioso depressiva insorta negli ultimi
mesi sullo sfondo di importanti problemi ortopedici ed odontoiatrici. La
sintomatologia presentata era composta di umore deflesso, ansia, insonnia, nervosismo,
attacchi di panico con tremori sudorazione ed evitamento. La paziente presentava
pure ritiro sociale, negativismo e preoccupazione per il futuro.
Nell'anamnesi remota,
lo specialista ha segnalato un precedente episodio depressivo concomitante a
difficoltà relazionali nel 1996.
Lo psichiatra ha
evidenziato che l'interessata era seguita con colloqui di sostegno associati ad
Considerandi
una terapia farmacologica antidepressiva ed ansiolitica con Zoloft 50 mg due
volte al giorno e Xanax 0,25 mg due volte al giorno.
Stante questo stato di
malattia, l'assicurata era inabile al lavoro per motivi psichici al 100% dal 15
maggio 2013 e fino a data da stabilire.
9.
Per costante giurisprudenza (cfr. sentenza 9C_13/2007 del 31
marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità,
all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di
documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri
specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo
stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato
è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio
per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato
(DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al
consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare
quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
Quanto alla valenza
probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti
siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su
esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che
sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la
descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito
siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha
valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad
esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I
462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF
125.
V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM
1989.
pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il
suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa,
il TF ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici
specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni
logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi,
fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V
176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329
e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna
1994, p. 332).
In
una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però
ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire
delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie.
In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha
statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione
degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale
le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una
certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale
referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il
contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per
farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella
DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione
deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si
rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di
contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano
dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi
in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di
metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere
delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente
fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI
1993.
pag. 95).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità
(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Per
quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza
della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto
di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di
dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125
V 353 consid. 3a)cc);
Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht,
Zurigo 1997, pag. 230).
L'Alta
Corte, nella sentenza 9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 -concetto ribadito ancora
nella recente STF 9C_721/2012 del 24 ottobre 2012 in un caso ticinese -, per quanto riguarda le divergenze d'opinioni tra medici curanti e periti
interpellati dall'amministrazione o dal giudice, ha precisato quanto segue:
" (…)
On
ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre experts et médecins traitants,
il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle
expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit
bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351
consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A
cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la
jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I
170.
consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références
[arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise
ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles
investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une
opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants
font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre
de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les
conclusions de l'expert." (…).
Infine,
va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non
può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi
per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007
del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Va
ancora rilevato che, affinché un esame medico in ambito
psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, La
promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni
sociali, in: RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag.
628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in
particolare la DTF 127 V 294; cfr. Cattaneo, Le perizie nelle assicurazioni
sociali, in: Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing &
Lichtenhahn, Basilea 2008 pag. 203 e segg. (249-254)).
Per quanto attiene al
disturbo somatoforme la dottrina (Cattaneo, La promozione dell'autonomia del
disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali, loc. cit.) e la
giurisprudenza (DTF 127 V 294) richiamano le considerazioni di Mosimann (Somatoforme Störungen:
Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 segg.). In
sostanza, in ambito psichiatrico l'esperto deve innanzitutto porre una diagnosi
secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività
lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi
criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all'insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto
psicosociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di una rendita
deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i
dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori
la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti
divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi,
il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile,
come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente
psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001, inc. 32.1999.124).
Tali criteri di valutazione debbono
guidare il Tribunale Cantonale delle Assicurazioni anche nelle fattispecie
rette dalla LCA, come quella in discussione.
10.
Alla
luce delle tavole processuali e della documentazione medica prodotta dalle parti,
questo Tribunale, per i seguenti motivi, non ha alcuna ragione per distanziarsi
dalle conclusioni cui è giunto il dr. med. __________, medico fiduciario dell'assicuratore
malattia, il quale ha stabilito nel dicembre 2012 che l'attrice, dal profilo
reumatologico, era completamente abile al lavoro in attività adeguate e
confacenti al suo stato di salute, con le limitazioni ivi descritte.
Questa valutazione è
da considerare dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i parametri
giurisprudenziali ricordati al considerando che precede.
Il dr. med. __________,
specialista FMH in malattie reumatiche, fisiatria e riabilitazione, si è
espresso su tutte le patologie lamentate dall'assicurata, ha esaminato
accuratamente tutta la documentazione messa a sua disposizione ed ha valutato
la capacità lavorativa dell'attrice sulla base delle indicazioni risultanti
dalla visita effettuata.
Il più recente certificato del dr. med.
__________ non è invece di alcun aiuto all'interessata, giacché il reumatologo
che essa ha consultato nel giugno 2013 non si è pronunciato né sulla sua capacità
lavorativa nell'attività di tassista né, soprattutto, sulla sua capacità
lavorativa residua in attività leggere, a causa delle alterazioni discali
degenerative presenti a livello lombare. Egli si è limitato ad esporre la
diagnosi ed il quadro clinico.
Il medico curante, dr. med. __________,
il 12 giugno 2013 ha invece brevemente evidenziato le patologie esistenti, fra
cui quelle attinenti all'ambito reumatologico e psichiatrico, e ha genericamente
giustificato un'incapacità al lavoro del 100%.
In sostanza, però, nessuno dei medici
consultati dall'attrice ha preso posizione sulla perizia del 4 dicembre 2012
del medico a cui si è affidato l'assicuratore malattia per valutare il suo
stato di salute.
Vero è che l'attrice stessa ha espresso le sue lamentele
in proposito nella sua petizione, censure che, occorre però evidenziare, sono
piuttosto di carattere fattuale e forse anche soggettivo, mentre nessuna dettagliata e completa opinione medica,
ossia né da parte di uno specialista del ramo né da parte del suo medico
curante, è stata formulata in merito al summenzionato referto peritale.
Si può dunque
affermare che il parere del perito interpellato dall'assicuratore convenuto,
peraltro esperto in materia, è rimasto incontestato dal profilo specialistico.
E questa circostanza è di fondamentale
importanza.
Di conseguenza, al referto
del medico interpellato dall'assicuratore malattia va dunque attribuita piena
forza probante.
Indubbiamente, però, ciò
vale soltanto per l'ambito reumatologico e non anche per l'aspetto psichiatrico
evidenziato dall'attrice, non essendo egli specialista in questo campo.
Inoltre, il dr. med. __________
si è riferito comunque al momento in cui egli ha peritato l'assicurata e quindi
alla fine dell'anno 2012, mentre i disturbi psichici dell'interessata sarebbero
insorti nel 2013 e sono stati fatti valere con la petizione del maggio 2013.
Pertanto, la sua valutazione,
oltre ad essere stata resa da un medico non specialista per gli aspetti psichici
ed a non potere così beneficiare di pieno valore probatorio (STF
9C_18/2010 del 7 ottobre 2010, consid. 5.3.2; STF 9C_53/2009 del 29 maggio
2009, consid. 4.2 e i riferimenti), è comunque in contrasto
con il successivo rapporto psichiatrico del dottor __________ del 4 luglio
2013.
In merito a questo
referto, il TCA osserva che l'esperto
ha posto la diagnosi di sindrome da disadattamento con reazione mista ansioso
depressiva, evidenziando che era sorta negli ultimi mesi a seguito di
importanti problemi ortopedici ed odontoiatrici.
Questa patologia
presentava una sintomatologia composta di umore deflesso, ansia, insonnia,
nervosismo, attacchi di panico con tremori, sudorazione ed evitamento. Tutto
ciò le causava pure ritiro sociale, negativismo e preoccupazione per il futuro.
Lo specialista è quindi
intervenuto con colloqui di sostegno e con una terapia farmacologica antidepressiva
ed ansiolitica per curare l'assicurata.
Occorre qui rilevare
che l'assicuratore malattia, preso atto di questo certificato medico, si è
limitato ad affermare che l'inabilità dell'interessata attestata dal suo psichiatra
curante dal 15 maggio 2013 fosse posteriore all'emanazione del provvedimento del
2.
maggio 2013 impugnato dall'attrice (doc. IX). A prescindere dalla valenza di
tale obiezione in realtà il dottor __________ afferma chiaramente che la sua
presa a carico dell'assicurata è iniziata il 15 maggio 2013, ma che la sindrome
da disadattamento con reazione mista ansioso depressiva di cui l'interessata
era affetta era insorta già da alcuni mesi.
L'attrice ha confermato
questa circostanza, affermando: "Infatti anche per la sindrome
depressiva sono stata seguita dal Dott. __________ e solo in seguito dallo
specialista Dott. __________." (doc. XI).
Inoltre, questo
Tribunale evidenzia che l'assicuratore convenuto non ha contrapposto al referto
in questione un'altra opinione di un medico specialista, e meglio non ha ritenuto
la necessità di dovere sottoporre l'assicurata ad una visita medica specialistica
alla stessa stregua che per il problema reumatologico.
In queste circostanze, non essendo
stato messo validamente in dubbio dalla controparte, il certificato dello
psichiatra curante acquisisce piena forza probatoria.
In conclusione,
analizzati i pareri medici suesposti, d'avviso di questo Tribunale, l'attrice deve
essere ritenuta inabile al lavoro al 100% in qualsiasi attività lucrativa per
motivi psichici.
11.
Da
quanto precede discende dunque che l'attrice, sulla scorta di questi disturbi
psichici, ha diritto di continuare a percepire indennità giornaliere per
malattia anche dopo il 2 settembre 2013, ossia dopo il termine di quattro mesi
che l'assicuratore malattia le ha concesso per potere cambiare attività
lucrativa stanti i suoi problemi reumatologici che le impedivano di riprendere
l'attività di tassista indipendente.
Infatti, anche nell'ambito
dell'assicurazione d'indennità giornaliera sottoposta alla LCA, in applicazione
del principio secondo cui l'assicurato deve fare tutto quanto da lui esigibile
per ridurre lo scapito economico derivante dal danno alla salute, questi deve
sfruttare la sua residua capacità lavorativa in attività diverse da quella
esercitata al momento del verificarsi del danno alla salute. In caso d'incapacità
lavorativa durevole nell'ambito dell'attività abituale, come nel caso di
specie, in ossequio all'obbligo di ridurre il danno, l'assicurato è tenuto a
cambiare professione (DTF 114 V 283).
Per quanto concerne la
determinazione del termine che può essere assegnato all'assicurato per
procedere al cambiamento di professione, accertata la piena capacità lavorativa
in attività confacenti al suo stato di salute, nell'ambito delle assicurazioni
sociali l'allora Tribunale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale
federale) ha più volte ritenuto adeguati periodi d'adattamento varianti dai 3 ai
5.
mesi dall'intimazione dell'assicuratore per la ricerca di un nuovo impiego (sentenza
K 64/05 del 29 giugno 2006, consid. 4.1; DTF 114 V 289 consid. 5b; DTF 111 V
239.
consid. 2a con riferimenti; RAMI 2000 pag. 123 consid. 3a; RAMI 1987 pag.
108; RAMI 1994 pag. 113 segg.).
Il periodo di adattamento nel singolo
caso può, entro tali limiti (cfr. tuttavia la sentenza del 7 agosto 1998, K
126/97, consid. 2c, solo parzialmente riassunta in RAMI 1998 no. KV 45 pag.
430, nel cui ambito l'Alta Corte ha tutelato l'operato della precedente istanza
che aveva esteso a quasi sette mesi la durata del periodo di adattamento),
essere fissato tenendo conto delle circostanze concrete, quali la difficile
collocabilità sul mercato, l'età dell'assicurato, le capacità (fisiche) residue
in un'attività adatta ecc. (DTF 114 V 289 seg. consid. 5b; SJ 2000 II pag. 440
consid. 2b; cfr. pure la sentenza citata del 7 agosto 1998, consid. 2c). Ai
fini di tale esame non è per contro determinante la durata della precedente
incapacità lavorativa (RAMI 2000 no. KV 112 pag. 123 consid. 3a). Né, per
quanto è dato di vedere, il Tribunale federale delle assicurazioni ha mai fatto
dipendere l'assegnazione di un simile periodo di transizione dall'esistenza, al
momento dell'intimazione da parte dell'assicuratore malattia, di un rapporto di
lavoro (cfr. ad es. i fatti posti a fondamento delle sentenze pubblicate in
RAMI 1989 no. K 812 pag. 255 e in SJ 2000 II pag. 440).
In questo contesto, è
opportuno rammentare che l'assicurato che, incapace nella precedente attività,
non mette a frutto la sua residua capacità lavorativa in un'altra professione,
viene giudicato secondo l'attività professionale che avrebbe potuto esercitare
con uno sforzo di buona volontà, ritenuto che l'assenza di quest'ultima non è scusabile
se non derivante da malattia (DTF 114 V 283 consid. 1d; 111 V 239 consid. 2a;
101.
V 145; RAMI 1987 pag. 106 consid. 2).
Va qui ricordato che
nella sentenza pubblicata in RAMI
2000.
KV 112, pag. 122 seg., l'allora TFA ha stabilito l'applicabilità in ambito
LAMal della giurisprudenza elaborata allorquando ancora era in vigore la LAMI.
La giurisprudenza è stata confermata con sentenza K 64/05 del 29 giugno 2006.
Il Tribunale federale ha applicato la
medesima giurisprudenza alle assicurazioni complementari contro le malattie
rette dal diritto privato (sentenza 5C.74/2002 del 7 maggio 2002). In quel caso,
l'Alta Corte ha ad esempio ritenuto ammissibile assegnare un termine di 3-5
mesi per il riadattamento professionale.
In concreto l'assicuratore, con scritto
del 2 maggio 2013, ha assegnato all'attrice un termine scadente il 2 settembre
2013.
per trovare un'occupazione confacente al suo stato di salute a causa dei
suoi problemi reumatologici.
Stanti però i succitati disturbi
psichici che impediscono all'attrice di svolgere qualsiasi attività lucrativa,
dal 3 settembre 2013 il suo diritto di percepire indennità giornaliere permane
in essere purché la patologia psichica inabilitante comprovata. L'attrice
invierà dunque all'assicuratore malattia dei certificati medici che attestino
il suo stato di salute psichica al mese di settembre 2013 e per il tempo in cui
sarà inabile.
Non va infatti dimenticato che l'ultimo
certificato a disposizione risale ad inizio luglio 2013, ossia nel periodo
durante il quale l'assicuratore continuava sì a versarle dette indennità, ma in
virtù dei quattro mesi di tempo che le sono stati correttamente concessi per
cambiare attività a causa dei disturbi reumatologici.
A quel momento, infatti, i problemi
psichici non erano ancora stati attestati da certificati medici e quindi l'assicuratore
malattia non ne era a conoscenza, perciò non sono stati considerati nella sua
decisione di cambiamento di professione e di obbligo di ridurre lo scapito
economico derivante dal danno alla salute (art. 61 LCA), secondo cui
l'assicurato deve fare tutto quanto da lui esigibile e quindi sfruttare la sua
residua capacità lavorativa in attività diverse da quella esercitata al momento
del verificarsi del danno alla salute (STF 8C_709/2008 del 3 aprile 2009).
12.
L'attrice
ha chiesto al Tribunale di accertare il suo stato di salute qualora non sia ritenuta
la sua inabilità lavorativa in attività leggere (doc. XI).
Questo Tribunale, in
virtù del principio dell'apprezzamento anticipato delle prove, prescinde dal
dare seguito alla richiesta di parte attrice ritenuto, come visto, che la sua (in)capacità
lavorativa dal profilo reumatologico è stata stabilita sulla base della perizia
che l'assicuratore malattia ha richiesto al suo medico fiduciario e che i medici
curanti dell'assicurata non hanno messo validamente in discussione.
Inoltre, secondo la giurisprudenza
federale, l'obbligo di organizzare un dibattimento pubblico ai sensi dell'art.
6.
n. 1 CEDU presuppone una richiesta chiara e inequivocabile di una parte; semplici
domande di assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione personale
o di interrogatorio di parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo,
non bastano per creare un simile obbligo (cfr. sentenza del 21
agosto 2007, I 472/06, consid. 2 che ha confermato questo principio, nonché
DTF 122 V 47; cfr. pure DTF 124 V 90, consid. 6, pag. 94 e il rinvio alla DTF
prima citata).
Quanto all'inabilità lavorativa dovuta
a problemi psichici apparsa nel 2013, spetterà all'attrice dimostrare che, al 3
settembre 2013 ed in seguito, detta problematica sia tuttora presente rispettivamente
all'assicuratore comprovare, in caso di contestazione, che non l'interessata
non sia inabile al lavoro per motivi psichici.
13.
Il
valore di causa è rappresentato dalla somma risultante dalla pretesa dell'attrice
di ottenere il versamento di indennità giornaliere dal 3 settembre 2013 fino
all'esaurimento del suo diritto contrattuale.
Va qui rammentato che
con sentenza 4A_83/2013 del 20 giugno 2013 il TF ha affermato:
" (…)
1.
Il
ricorso è presentato dalla parte soccombente nella sede cantonale (art. 76 cpv.
1.
lett. a LTF), è tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF) ed è volto contro una
sentenza finale (art. 90 LTF) emanata dall'autorità ticinese di ultima istanza
(art. 75 cpv. 1 LTF) in una causa civile (art. 72 cpv. 1 LTF). Esso è ammissibile
a prescindere dal valore litigioso (di soli fr. 1'120.--) poiché, come afferma
correttamente la ricorrente, nel Cantone Ticino le controversie tra assicurati
e assicuratori concernenti le assicurazioni complementari all'assicurazione
contro le malattie sono di competenza del Tribunale cantonale delle
assicurazioni in prima e unica istanza (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF; art. 7 CPC;
art. 75 della legge ticinese di applicazione della LAMal del 26 giugno 1997
[RL/TI 6.4.6.1]; DTF 138 III 799 consid. 1.1)" (…).
Infine, secondo l'art.
49.
cpv. 2 LSA, i tribunali svizzeri devono trasmettere gratuitamente all'autorità
di sorveglianza una copia di tutte le sentenze civili concernenti disposizioni
del diritto in materia di contratto d'assicurazione; s'impone perciò di notificare
all'autorità di sorveglianza anche la presente sentenza.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. La
petizione è accolta.
§ Il
diritto di AT 1 al riconoscimento di indennità giornaliere per malattia
successivamente al 3 settembre 2013 è riconosciuto nella misura in cui essa
comprovi il sussistere di una inabilità al lavoro per problemi psichici.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Non si attribuiscono ripetibili.
3. Comunicazione
alle parti ed all'UFAP, Berna.
Contro la presente
sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna
14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
L'atto di ricorso, in
3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella
impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o
del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata
e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Nelle cause a
carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a
Fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione ed
a Fr. 30'000.- negli altri casi.
Per valori inferiori
il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto
di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un'istanza
cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, ricorso sussidiario in materia
costituzionale (art. 113 e 117 LTF).
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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