36.2013.37
Assicuratore (terzo pagante) aziona assicurato per l'incasso di franchigia pattuita. Accolta la petizione
3 settembre 2013Italiano10 min
Assicuratore (terzo pagante) aziona assicurato per l'incasso di franchigia pattuita. Accolta la petizione
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Numero d'incarto:
Fatti
36.2013.37
Data decisione, Autorità:
03.09.2013, TCA
Titolo:
Assicuratore (terzo pagante) aziona assicurato per l'incasso di franchigia pattuita. Accolta la petizione
ASSICURAZIONE COMPLEMENTARE ALL'ASSICURAZIONE MALATTIA
art. 12 cpv. 3 LAMAL
art. 1seg LCA
art. 75 LCAMAL
Raccomandata
Incarto n.
36.2013.37
IR/sc
Lugano
3 settembre 2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 31 maggio 2013 di
AT 1
contro
CV 1
in materia di assicurazione contro le
malattie
considerato in fatto
ed in diritto
1. Dal
2007 CV 1, , è assicurato presso AT 1 per le coperture complementari all'assicurazione
obbligatoria delle cure medico sanitarie. In particolare CV 1 dispone di una
copertura TOP integrativa per prestazioni speciali, HOSPITAL FLEX per le cure
ospedaliere, scelta reparto e HOSPITAL FLEX modulo integrativo e aiuto domiciliare
(doc. A1).
Le
coperture sono regolare dalla CGA e dalla CSA (doc. A2 e A3). La HOSPITAL FLEX
ha in particolare specifiche condizioni prodotte dall'assicuratore sub. doc.
A4.
Considerandi
2.
CV
1.
ha subìto, presso __________sano, un intervento chirurgico il 14 dicembre
2011.
per il quale è stato esposto, dal prestatore di servizi sanitari, un
importo complessivo di CHF 11'675.-- solo per la "differenza di
classe" (fattura 30 dicembre 2011, doc. A5). Con conteggio 21 gennaio 2012
AT 1 ha posto a carico dell'assicurato una partecipazione complessiva di CHF
2'626.30. L'assicuratore ha soluto direttamente l'importo alla __________.
Più
specificatamente per il ricovero, durato 7 giorni, AT 1 ha chiesto all'assicurato, in virtù dell'assicurazione di base, il versamento di CHF 105.-- (7 x
15.--) e la residua franchigia di CHF 521.30. Per quanto attiene le prestazioni
complementari ha chiesto il pagamento di un'aliquota di CHF 2'000.-- in base
alla copertura Hospital.
3.
L'importo
non è stato pagato nonostante un sollecito del 20 marzo 2012 sicché AT 1 ha chiesto l'emanazione di un PE nei confronti di CV 1 (doc. A8). AL PE __________ dell'UE di __________
del 19 aprile 2012 l'escusso ha formulato opposizione (doc. A10).
4.
Con
istanza 31 maggio 2013 AT 1, ha chiesto la condanna di CV 1 al pagamento di CHF
2'000.-- oltre interessi al 5% dal 20 febbraio 2012 ed accessori.
La
petizione è stata intimata all'assicurato con l'assegnazione del termine di
Legge per la presentazione della risposta di causa (doc. II del 4 giugno 2013).
Vista l'assenza di reazione all'assicurato è stato concesso il termine di
grazia di 15 giorni con atto del 5 luglio 2013 (doc. III) contenente l'avvertenza
secondo cui, trascorso infruttuoso il termine, il Tribunale cantonale delle
assicurazioni avrebbe deciso sulla base degli atti contenuti nell'incarto.
L'assicurato
non ha reagito.
5.
La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione
giudiziaria (cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00
del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4
febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre
2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre
2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
6.
Secondo
quanto disposto dall'art. 1a cpv. 1 LAMal, l'assicurazione sociale contro le
malattie comprende l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e
l'assicurazione d'indennità giornaliera facoltativa.
La LAMal si applica
soltanto all'assicurazione malattia sociale. Le assicurazioni complementari
offerte dalle casse malati sono rette dal diritto privato ed in particolare, in
applicazione dell'art. 12 cpv. 3 LAMal, dalla legge federale sul contratto
d'assicurazione (LCA).
In ambito cantonale, la
LCAMal all'art. 75 prevede che le contestazioni relative alle assicurazioni
complementari all'assicurazione sociale contro le malattie praticate da
assicuratori autorizzati all'esercizio ai sensi della LAMal sono decise dal
TCA.
In
concreto, non v'è dubbio che la
vertenza in esame concerne un contratto relativo a coperture complementari
dell'assicurazione obbligatoria malattia retto dalla LCA e praticato da un
assicuratore sociale autorizzato all’esercizio ai sensi della LAMal.
Questo
Tribunale è pertanto competente a decidere nel merito della petizione.
7.
Rilevanti per la verifica della fondatezza delle pretese dell’attrice sono le
Condizioni generali d’assicurazione (in seguito: CGA), la polizza
d’assicurazione, nonché la LCA che costituisce il fondamento legale su cui
poggia il rapporto fra le parti ed il CO (cfr. art. 100 cpv. 1 LCA).
Nel
caso in esame è fuori di dubbio, anche perché non contestato dal convenuto (si
veda comunque il doc. A1) che CV 1 ha concluso con AT 1, un contratto ex LCA di
copertura di costi di ospedalizzazione Hospital Flex in virtù del quale, in
caso di ospedalizzazione in reparto semi-privato, AT 1 assume i costi del
reparto ritenuto un'aliquota del 20% a carico dall'assicurato sino ad un
massimale di CHF 2'000.--.
In
particolare le CSA e le CGA citate in precedenza prevedono (art. 14 CGA) l'obbligo
per l'assicurato, in caso di pagamenti diretti dell'assicuratore, di rimborsare
"entro 30 giorni dalla fatturazione" le aliquote percentuali
concordate.
8.
In
concreto CV 1 non ha contestato il sussistere di detta aliquota ed il fatto che
la stessa sia dovuta. Egli non ha comprovato di averla versata.
Il
credito di AT 1, rappresentata dal suo ufficio giuridico di __________, è
pertanto pacifico, comprovato dagli atti di causa ed è rimasto assolutamente incontestato.
Su
questo punto la pretesa di parte attrice va accolta. Avendo versato oltre CHF
11'000.-- il 20% dovuto dal sig. CV 1 supererebbe il massimale convenuto di CHF
2'000.-- che diviene pertanto esigibile.
9.
AT
1.
chiede inoltre il versamento di interessi moratori al 5% dal 20 febbraio
2012, ossia 30 giorni dopo la fatturazione del 21 gennaio 2012.
Con
sentenza 4A_468/2008 del 20 febbraio 2009 il TF, a proposito del pagamento di
interessi, ha affermato:
" II
Tribunale cantonale delle assicurazioni gli ha accordato interessi di mora del
5.
% sulla somma residua di fr. 68'420.10 (137'065 ./. 68'644.90) dall'8
febbraio 2008 al 29 febbraio 2008, cioè dal giorno della prima interpellazione
(art. 102 cpv. 1 CO) al giorno della ricezione del pagamento. Il ricorrente
obietta che gli interessi di mora andrebbero riconosciuti dal 24 dicembre 2006,
momento nel quale, a suo dire, la prestazione assicurata avrebbe dovuto
essergli versata. A torto. Gli interessi di ritardo del 5 % (art. 104 cpv. 1
CO) sono dovuti dal giorno dell'interpellazione del creditore, che mette in
mora il debitore (art. 102 cpv. 1 CO). Queste norme si applicano anche al contratto
d'assicurazione (JÜRG NEF, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über den
Versicherungsvertrag, 2001, n. 20 art. 41 LCA). Dato che il ricorrente non
contesta la data della prima messa in mora considerata nel giudizio impugnato,
la Corte ticinese ha applicato correttamente il diritto federale. La censura
dell'attore, che parrebbe conferire rilevanza, sotto il profilo degli interessi
di mora, al momento in cui il credito dell'assicurato diviene esigibile (cfr.
art. 41 cpv. 1 LCA), è infondata.”
In
concreto dal 20 febbraio 2012, in virtù dell'art. 14 CGA, la pretesa di rimborso
di AT 1 è divenuta esigibile. Solo con lo scadere del termine concesso il 20
marzo 2012 con la diffida di pagamento doc. A7, ossia dal 26 marzo 2012, sono
dovuti interessi al 5% sull'importo preteso.
10.
AT
1.
chiede il versamento di un importo per spese amministrative di CHF 60.--. Per
le CSA Hospital Flex in caso di pagamenti diretti dell'assicuratore ai
fornitori di prestazioni l'assicurato deve rimborsare AT 1 entro 30 giorni
(art. 30 in fine CSA). In caso di inadempimento, per l'art. 19 CSA, AT 1 esorta
l'assicurato concedendogli un ulteriore termine di pagamento mediante
sollecito.
In
caso di ulteriore mancato pagamento "Il contraente è tenuto a risarcire
all'assicuratore, con un importo di almeno CHF 50.--, l'onere amministrativo
supplementare causato dalla procedura di sollecito". In concreto l'importo
di CHF 60.-- trova quindi sufficiente base contrattuale e va confermato.
11.
Infine
AT 1 chiede il pagamento di spese per CHF 83,30 "spese precetto e tassa
d'incasso". Le spese esecutive vere e proprie che non formano oggetto
della sentenza di rigetto, ma seguono le sorti dell'esecuzione per la quale è
stato concesso il rigetto (sentenza del 22 luglio 2005, K 114/03; STCA del 14
settembre 2004, 36.2004.79; RAMI 2003 no. KV 251 pag. 226 consid. 4; SZS 2001
pag. 568 consid. 5 con riferimenti; Panchaud/Caprez, La mainlevée de
l'opposition, §164, pag. 414; K. Ammon, Grundriss des Schuldbetreibungs-und
konkursrechts, Berna 1983, p. 106). Non essendo oggetto della procedura
di rigetto dell’opposizione, sull’importo relativo a queste spese non è ammissibile
pronunciare il rigetto (sentenza del 22 luglio 2005, K 114/03,
sentenza del 26 agosto 2004 K 68/04 e del 18 giugno 2004 K 144/03).
12.
Da
quanto precede la petizione va parzialmente accolta e CV 1 __________, condannato
al pagamento di CHF 2'060.-- oltre interessi al 5% dal 26 marzo 2012 sull'importo
di CHF 2'000.--. Per tale complessiva somma l'opposizione formulata da CV 1 al
PE __________ del 19 aprile 2012 dell'UE di __________ è rigettata in via
definitiva.
Non
si attribuiscono ripetibili comunque non richieste.
13.
Il
valore di causa è rappresentato dalla pretesa di AT 1 nettamente inferiore
all'importo di CHF 30'000.-- per inoltrare un ricorso in materia civile al
Tribunale federale (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF),
Secondo l'art. 49 cpv.
2.
LSA, i tribunali svizzeri trasmettono gratuitamente alla FINMA una copia di
tutte le sentenze concernenti disposizioni del diritto in materia di contratto
d'assicurazione; s'impone perciò di notificare alla FINMA anche la presente sentenza.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.La petizione 31 maggio 2013 formulata da AT 1 è parzialmente
accolta.
Di conseguenza:
1.1. CV 1, , è condannato
a versare ad AT 1, l'importo di CHF 2'060.-- oltre interessi al 5% dal 26 marzo
2012 su CHF 2'000.--.
1.2. Per l'importo di cui
sub. 1.1. è rigettata in via definitiva l'opposizione 3 luglio 2012 interposto
al PE __________ dell'Ufficio esecuzioni di __________ del 19 aprile 2012.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Non si assegnano ripetibili.
3. Comunicazione
alle parti ed alla FINMA, Berna.
Contro il presente
giudizio è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione.
L'atto di ricorso, in
3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella
impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o
del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata
e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Nelle cause di
carattere pecuniario il ricorso è ammissibile soltanto se il valore litigioso
ammonta almeno a:
a. Fr. 15'000.- nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di
locazione;
b. Fr.
30'000.- in tutti gli altri
casi.
Quando il valore
litigioso non raggiunge l’importo determinante secondo il punto precedente, il
ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale.
4. Qualora
non sia ammissibile il ricorso in materia civile, contro la presente decisione
è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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