36.2013.41
Incasso premi. La Cassa accorda un pagamento rateale. Assicurato non da seguito. Il saldo premi è dovuto
18 luglio 2013Italiano13 min
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Numero d'incarto:
36.2013.41
Data decisione, Autorità:
18.07.2013, TCA
Titolo:
Incasso premi. La Cassa accorda un pagamento rateale. Assicurato non da seguito. Il saldo premi è dovuto
INCASSO PREMI
PAGAMENTO
PREMIO
art. 61 LAMAL
art. 64A LAMAL
art. 105a OAMAL
art. 105b OAMAL
Raccomandata
Incarto n.
36.2013.41
IR/sc
Lugano
18 luglio
2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 17 giugno 2013 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 31 maggio
2013 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
considerato in fatto
· che RI 1 è
stato assicurato contro le malattie, per la copertura obbligatoria delle cure
medico sanitarie, presso __________ sino alla fine del 2006. Egli ha
annunciato la sua dimissione per un’affiliazione presso CO 1 con effetto al 1
gennaio 2007. Con scritto del 6 aprile 2007 CO 1 ha confermato al precedente assicuratore
l’avvenuto passaggio;
· che, per un
disguido interno a CO 1 la richiesta di adesione del qui ricorrente RI 1 non è
stata trasmessa dall’agenzia di __________ della CO 1 alla sede centrale. Per
tale motivo, nonostante la comunicazione all'assicuratore precedente RI 1 non sarebbe
stato affiliato a CO 1;
· che il 23
luglio 2010 l’affiliazione del ricorrente è stata formalizzata e CO 1 lo ha
fatto aderire con effetto dal 1 gennaio 2011, ciò con parallela comunicazione
alla __________;
· che la Cassa __________
di Compensazione AVS AI IPG è intervenuta, nella sua qualità di autorità
preposta alla verifica dell’obbligo assicurativo, per imporre una copertura
assicurativa dal 1 gennaio 2007 presso CO 1 e non solo dal 1 gennaio 2011;
· che in questo
senso l’amministrazione cantonale ha emanato una formale decisione (doc. A2 del
18 marzo 2011) che non risulta esser stata impugnata dal ricorrente e neppure
da CO 1;
· che, alla
luce di tale decisione, CO 1 era astretta ad incassare i premi pregressi non
soluti per il periodo dal 1.1.2007 al 31.12.2010 (doc. 6 e 35) per un totale di
CHF 10'245.60;
· che RI 1 ha
inizialmente omesso il pagamento ed è stato diffidato a norma dell’art. 64a
LCAMal. Successivamente egli ha pagato parte dei premi come rilevabile dalla
decisione 6 marzo 2012 dell’assicuratore, in particolare egli ha versato complessivi
CHF 2'556.50;
· che non
pagando ulteriormente CO 1 ha escusso il debitore ed ha rigettato l’opposizione
interposta al PE __________ del 2 gennaio 2012 dell’ __________;
· che
l’assicuratore e l’assicurato hanno concluso un accordo di pagamento rateale
del debito motivo per cui CO 1 ha rinunciato a domandare il proseguimento
dell’esecuzione;
· che RI 1 ha
pagato diverse rate sino ad un debito residuo di CHF 4'492.50 comprensivi di
spese amministrative per CHF 100.--, spese d’esecuzione per CHF 73.-- e spese
di diffida per CHF 20.--;
· che, avendo RI
1 cessato il versamento delle rate residue, l’assicuratore lo ha escusso nuovamente
per l’importo indicato mediante PE __________ del 1 marzo 2013 dell’ __________;
· che RI 1 ha
interposto opposizione a PE (del 7 marzo 2013) che l’assicuratore ha rigettato
con decisione formale e quindi con decisione resa su opposizione del 31 maggio
2013 (doc. 36);
· che il 17
giugno 2013 RI 1 ha impugnato al Tribunale cantonale delle Assicurazioni la
decisione resa su opposizione contestando di dovere pagare degli arretrati, senza
comunque avere impugnato la decisione dell’IAS / Cassa Cantonale di Compensazione
AVS AI IPG del 18 marzo 2011 e senza avere nella sostanza sollevato obiezioni
in precedenza, pagando anzi premi arretrati per cifre di tutto rispetto;
· che
l’assicurato rileva che l’assicuratore ha tratto un guadagno da questi
arretrati, cui è stata astretta dall’ente cantonale preposto alla sorveglianza
dell’obbligo assicurativo, e fa valere difficoltà economiche subentrate
nell’ambito della sua attività professionale. Nelle sue conclusioni RI 1 chiede
l’annullamento della decisione del 31 maggio 2013 resa su opposizione
dall’assicuratore;
· che CO 1
propone la reiezione dell’impugnativa con argomentazioni che, laddove necessario,
saranno riprese in corso di motivazione (doc. III);
· che
all’assicurato è stata offerta la possibilità di domandare l’acquisizione di
nuove prove e di esprimersi ulteriormente sugli atti di causa. Con scritto 15
luglio 2013 l’assicurato ha ribadito la sua posizione lamentando il fatto che CO
1 non abbia impugnato la decisione dell’IAS in materia di sua copertura
retroattiva, ha evidenziato nuovamente l’onere derivante dai premi alla luce delle
sue entrate, ha invocato la sua buona fede e l’errore in cui è incorso
l’assicuratore che ha provocato il problema;
in
diritto
· che, in
ordine, la presente procedura non pone questioni giuridiche di principio e non
è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o
della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione
di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge
sull'organizzazione giudiziaria (STF H 180/06 del 21 dicembre 2007; STFA I
707/00 del 21 luglio 2003);
· che, sempre
per quanto attiene agli aspetti formali, il ricorso, presentato nel termine di
30 giorni dall’intimazione della decisione resa su opposizione è tempestivo e
contiene una sufficiente esposizione dei fatti, una motivazione adeguata e
conclusioni precise a seguito del decreto di completazione citato. Il gravame è
quindi ricevibile in questa sede;
· che il
giudice deve limitare il suo esame alla decisione impugnata che costituisce il
presupposto ed il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale
(DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 cons. 2a, DTF 110 V 51 cons. 3b e giurisprudenza
ivi citata; SVR 2005 AHV Nr. 19; SVR 1997 UV Nr. 81, pag. 294);
· che in
concreto la decisione impugnata è riferita all’incasso di premi arretrati,
basati su una decisione dell’IAS in ambito di obbligo assicurativo, che non è
stata contestata ed è cresciuta in giudicato e non è sindacabile in questa
sede. Ne discende che il Tribunale cantonale delle Assicurazioni deve
verificare se l’importo richiesto dall’assicuratore è corretto (l’onere della
prova incombe all’assicuratore in questo caso) e se così è, se l’assicurato non
abbia già soluto i premi (ed in questa costellazione l’onere probatorio è a
carico dell’assicurato stesso);
· che, nel
merito, giusta l'art. 61 LAMal, l'assicuratore stabilisce l'ammontare dei premi
dei propri assicurati. Sempreché la legge non preveda eccezioni, l'assicuratore
riscuote dai propri assicurati premi uguali (cpv. 1). L'assicuratore può
graduare i premi se è provato che i costi differiscono secondo i Cantoni e le
regioni. Determinante è il luogo di domicilio dell'assicurato. L'Ufficio federale
stabilisce in modo unitario le regioni per l'insieme degli assicuratori (cpv.
2). L'art. 64a LAMal, introdotto con una modifica legislativa del 18 marzo
2005, nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2011, applicabile
in concreto, prevedeva al cpv. 1 che se l'assicurato non paga premi o
partecipazioni ai costi entro la scadenza prevista, l'assicuratore deve
diffidarlo per scritto, assegnargli un termine supplementare di 30 giorni e indicargli
le conseguenze della mora (cpv. 2). Per l'art. 64a cpv. 2 LAMal nel tenore in
vigore fino al 31 dicembre 2011, se, nonostante diffida, l'assicurato non paga
e se è già stata depositata una domanda di continuazione dell'esecuzione per
debiti, l'assicuratore sospende l'assunzione dei costi delle prestazioni finché
Fatti
i premi e le partecipazioni ai costi in arretrato, gli interessi di mora e le
spese d'esecuzione non sono stati pagati integralmente. Nello stesso tempo
informa della sospensione delle prestazioni l'ufficio cantonale incaricato di
vigilare sul rispetto dell'obbligo di assicurazione. Sono fatte salve le
prescrizioni cantonali che prevedono una notifica ad altri uffici. A norma
dell'art. 64a cpv. 3 LAMal nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2011, se i
premi e le partecipazioni ai costi in arretrato, gli interessi di mora e le
spese d'esecuzione sono pagati integralmente, l'assicuratore deve assumere i
costi delle prestazioni fornite durante la sospensione. Il Consiglio federale
disciplina le modalità d'incasso dei premi e della procedura di diffida e i dettagli
relativi alle conseguenze della mora (art. 64a cpv. 5 LAMal nel tenore in
vigore fino al 31 dicembre 2011);
· che l’art. 90
OAMal prevede che i premi devono essere pagati in anticipo e di regola
mensilmente. A norma dell'art. 105a OAMal, il tasso degli interessi di mora sui
premi scaduti secondo l'articolo 26 capoverso 1 LPGA è del 5 per cento
all'anno. Giusta l'art. 105b cpv. 1 OAMal, nel tenore in vigore dal 1° agosto
2007 al 31 dicembre 2011 applicabile in concreto, i premi e le partecipazioni
ai costi dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie scaduti e
non pagati devono essere oggetto, nei tre mesi che seguono la loro esigibilità,
di una diffida scritta preceduta da almeno un richiamo e distinta da quelle
vertenti su altri eventuali pagamenti arretrati. Con la diffida, l'assicuratore
deve impartire all'assicurato un termine di 30 giorni al fine di permettergli
di adempiere il suo obbligo e attirare la sua attenzione sulle conseguenze in
cui incorre se non paga. L'art. 105b cpv. 2 OAMal prevede che se l'assicurato
non paga entro il termine impartito, l'assicuratore deve avviare una procedura
esecutiva relativa al debito nei quattro mesi successivi, in modo distinto da
altri eventuali pagamenti arretrati. Se l'assicurato cagiona per propria colpa
spese che avrebbero potuto essere evitate con un pagamento tempestivo,
l'assicuratore può riscuotere, in misura appropriata, spese amministrative, se
una misura siffatta è prevista dalle disposizioni generali sui diritti e sugli
obblighi dell'assicurato (art. 105b cpv. 3 OAMal);
· che, in
concreto, i premi chiesti dall’assicuratore all’assicurato e riferiti agli anni
precedenti, ossia 2007, 2008, 2009 e 2010 non sono stati posti in discussione e
contestati nella loro correttezza. Il signor RI 1, dopo averli riconosciuti
successivamente alla prima esecuzione, li ha perlomeno per buona parte pagati
sino a rendere il saldo residuo (preteso) a CHF 4'419.50. I premi sono
adeguatamente resi verosimili dalla documentazione agli atti;
· che con il
suo gravame, il ricorrente evidenzia la sua volontà di non pagare alla luce
della difficoltà di cui versa la sua azienda, e con il rilievo che il Ticino ha
pagato premi in esubero (tema su cui le autorità federali, come noto, stanno
cercando una soluzione d’intesa con assicuratori e cantoni; non potendo
certamente un privato obiettare tale circostanza ad un assicuratore per opporsi
Considerandi
ad un pagamento);
· che il
rimprovero dell’assicurato fatto all’assicuratore di avere guadagnato con lui
in questo contesto (stante la sua buona salute) non gli torna utile, gli
assicuratori avendo sempre meno spese con gli assicurati sani e maggiori spese
con gli assicurati malati, essi debbono applicare i criteri di solidarietà tra
gli assicurati. A prescindere da ciò in concreto l’assicuratore è stato
costretto ad accettare l’assicurato per gli anni dal 2007 al 2010 per obbligo
imposto dal cantone. D’altro canto il signor RI 1 aveva un obbligo assicurativo
per legge, circostanza questa che egli non smentisce;
· che le argomentazioni
sollevate non possono indurre il giudice a ritenere che l’importo chiesto non
sia dovuto e l’asserzione dell’assicurato secondo cui lui avrebbe comunque
pagato dei premi al precedente assicuratore __________ non è stata altrimenti
dimostrata e resa verosimile. Le coperture diverse da quella obbligatoria non
possono comunque entrare in linea di conto;
· che, diverso,
è invece il discorso relativo alla negligenza posta in atto, apparentemente
almeno, da CO 1 nel confermare ad __________ l’affiliazione dell’assicurato
senza darvi seguito concreto, causando così la necessità per l’IAS di emanare
una decisione e di recuperare premi arretrati. Anche se dovesse essere ritenuta
o dimostrata una tale negligenza RI 1 non potrebbe, a fronte della decisione
dell’IAS, trarne beneficio in questa sede, i premi essendo dovuti. L’assicurato
potrebbe semmai fare valere, laddove ne ricorressero i presupposti e secondo i
termini di legge, una responsabilità nei confronti dell’assicuratore stesso per
eventuali danni causati dall’omissio-ne di CO 1. Il tema non è qui oggetto
della decisione sottoposta a giudizio per cui non occorre addentrarsi ulteriormente
su tali aspetti, va ribadito poi che i premi sono comunque dovuti;
· che l’importo
dei premi appare corretto, la cifra chiesta per le spese amministrative è, in
sè, appropriata ed adeguata, purtroppo però, contrariamente all’obbligo che le
incombeva, CO 1 non ha comprovato che le sue condizioni d’assicurazione per
l’obbligatoria negli anni in causa, prevedevano la possibilità di caricare le
spese amministrative qui pretese. Il Giudice ha chiesto all’assicuratore, con
il documento II (intimazione del ricorso), la produzione dell’intero incarto,
mancando tale prova la pretesa di CHF 100.-- e di ulteriori CHF 20.-- non può
essere accolta e su questo aspetto il ricorso va parzialmente accolto. Va
ricordato e ribadito, come già fatto con la decisione del 25 febbraio 2013 TCA
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in re L. che nella DTF 125 V 276, l'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha ricordato che pure sotto l'imperio della nuova LAMal un assicuratore
contro le malattie può esigere il pagamento in adeguata misura delle spese di
diffida così come di spese supplementari cagionate da mora dell'assicurato al
momento del versamento dei premi e della partecipazione ai costi, in quanto
tali spese (alle quali si sarebbe ovviato in caso di versamento tempestivo)
siano addebitabili a colpa dell'interessato e le disposizioni generali sui diritti
e gli obblighi degli assicurati contemplino una regolamentazione al riguardo.
Questo principio è stato inserito nell'art. 105b cpv. 3 OAMal nella versione in
vigore fino al 31 dicembre 2011 (in precedenza, fino al 31 luglio 2007 figurava
nell'art. 90 cpv. 5 OAMal), secondo il quale se l'assicurato cagiona per propria
colpa spese che avrebbero potuto essere evitate con un pagamento tempestivo,
l'assicuratore può riscuotere, in misura appropriata, spese amministrative, se
una misura siffatta è prevista dalle disposizioni generali sui diritti e sugli
obblighi dell'assicurato;
· che
l’assicuratore ha escluso, correttamente, le spese esecutive con la decisione
resa su opposizione tra le sue pretese. Da quanto precede discende che il
signor RI 1 è debitore dell’importo di CHF 4'299.50 sui quali la Cassa non ha
chiesto il versamento di interessi che non sono conseguentemente dovuti.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso del 17 giugno 2013 formulato da RI 1 è parzialmente accolto.
2. Di
conseguenza la decisione impugnata è riformata nel senso che RI 1, __________,
è condannato a versare all’assi-curatore malattie CO 1 Assicurazione Malattie e
Infortuni SA, __________, la somma di CHF 4'299,50.
3. Non
si prelevano tasse e spese e non si attribuiscono ripetibili.
4. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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