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Decisione

36.2013.41

Incasso premi. La Cassa accorda un pagamento rateale. Assicurato non da seguito. Il saldo premi è dovuto

18 luglio 2013Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

i premi e le partecipazioni ai costi in arretrato, gli interessi di mora e le

spese d'esecuzione non sono stati pagati integralmente. Nello stesso tempo

informa della sospensione delle prestazioni l'ufficio cantonale incaricato di

vigilare sul rispetto dell'obbligo di assicurazione. Sono fatte salve le

prescrizioni cantonali che prevedono una notifica ad altri uffici. A norma

dell'art. 64a cpv. 3 LAMal nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2011, se i

premi e le partecipazioni ai costi in arretrato, gli interessi di mora e le

spese d'esecuzione sono pagati integralmente, l'assicuratore deve assumere i

costi delle prestazioni fornite durante la sospensione. Il Consiglio federale

disciplina le modalità d'incasso dei premi e della procedura di diffida e i dettagli

relativi alle conseguenze della mora (art. 64a cpv. 5 LAMal nel tenore in

vigore fino al 31 dicembre 2011);

· che l’art. 90

OAMal prevede che i premi devono essere pagati in anticipo e di regola

mensilmente. A norma dell'art. 105a OAMal, il tasso degli interessi di mora sui

premi scaduti secondo l'articolo 26 capoverso 1 LPGA è del 5 per cento

all'anno. Giusta l'art. 105b cpv. 1 OAMal, nel tenore in vigore dal 1° agosto

2007 al 31 dicembre 2011 applicabile in concreto, i premi e le partecipazioni

ai costi dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie scaduti e

non pagati devono essere oggetto, nei tre mesi che seguono la loro esigibilità,

di una diffida scritta preceduta da almeno un richiamo e distinta da quelle

vertenti su altri eventuali pagamenti arretrati. Con la diffida, l'assicuratore

deve impartire all'assicurato un termine di 30 giorni al fine di permettergli

di adempiere il suo obbligo e attirare la sua attenzione sulle conseguenze in

cui incorre se non paga. L'art. 105b cpv. 2 OAMal prevede che se l'assicurato

non paga entro il termine impartito, l'assicuratore deve avviare una procedura

esecutiva relativa al debito nei quattro mesi successivi, in modo distinto da

altri eventuali pagamenti arretrati. Se l'assicurato cagiona per propria colpa

spese che avrebbero potuto essere evitate con un pagamento tempestivo,

l'assicuratore può riscuotere, in misura appropriata, spese amministrative, se

una misura siffatta è prevista dalle disposizioni generali sui diritti e sugli

obblighi dell'assicurato (art. 105b cpv. 3 OAMal);

· che, in

concreto, i premi chiesti dall’assicuratore all’assicurato e riferiti agli anni

precedenti, ossia 2007, 2008, 2009 e 2010 non sono stati posti in discussione e

contestati nella loro correttezza. Il signor RI 1, dopo averli riconosciuti

successivamente alla prima esecuzione, li ha perlomeno per buona parte pagati

sino a rendere il saldo residuo (preteso) a CHF 4'419.50. I premi sono

adeguatamente resi verosimili dalla documentazione agli atti;

· che con il

suo gravame, il ricorrente evidenzia la sua volontà di non pagare alla luce

della difficoltà di cui versa la sua azienda, e con il rilievo che il Ticino ha

pagato premi in esubero (tema su cui le autorità federali, come noto, stanno

cercando una soluzione d’intesa con assicuratori e cantoni; non potendo

certamente un privato obiettare tale circostanza ad un assicuratore per opporsi

Considerandi

ad un pagamento);

· che il

rimprovero dell’assicurato fatto all’assicuratore di avere guadagnato con lui

in questo contesto (stante la sua buona salute) non gli torna utile, gli

assicuratori avendo sempre meno spese con gli assicurati sani e maggiori spese

con gli assicurati malati, essi debbono applicare i criteri di solidarietà tra

gli assicurati. A prescindere da ciò in concreto l’assicuratore è stato

costretto ad accettare l’assicurato per gli anni dal 2007 al 2010 per obbligo

imposto dal cantone. D’altro canto il signor RI 1 aveva un obbligo assicurativo

per legge, circostanza questa che egli non smentisce;

· che le argomentazioni

sollevate non possono indurre il giudice a ritenere che l’importo chiesto non

sia dovuto e l’asserzione dell’assicurato secondo cui lui avrebbe comunque

pagato dei premi al precedente assicuratore __________ non è stata altrimenti

dimostrata e resa verosimile. Le coperture diverse da quella obbligatoria non

possono comunque entrare in linea di conto;

· che, diverso,

è invece il discorso relativo alla negligenza posta in atto, apparentemente

almeno, da CO 1 nel confermare ad __________ l’affiliazione dell’assicurato

senza darvi seguito concreto, causando così la necessità per l’IAS di emanare

una decisione e di recuperare premi arretrati. Anche se dovesse essere ritenuta

o dimostrata una tale negligenza RI 1 non potrebbe, a fronte della decisione

dell’IAS, trarne beneficio in questa sede, i premi essendo dovuti. L’assicurato

potrebbe semmai fare valere, laddove ne ricorressero i presupposti e secondo i

termini di legge, una responsabilità nei confronti dell’assicuratore stesso per

eventuali danni causati dall’omissio-ne di CO 1. Il tema non è qui oggetto

della decisione sottoposta a giudizio per cui non occorre addentrarsi ulteriormente

su tali aspetti, va ribadito poi che i premi sono comunque dovuti;

· che l’importo

dei premi appare corretto, la cifra chiesta per le spese amministrative è, in

sè, appropriata ed adeguata, purtroppo però, contrariamente all’obbligo che le

incombeva, CO 1 non ha comprovato che le sue condizioni d’assicurazione per

l’obbligatoria negli anni in causa, prevedevano la possibilità di caricare le

spese amministrative qui pretese. Il Giudice ha chiesto all’assicuratore, con

il documento II (intimazione del ricorso), la produzione dell’intero incarto,

mancando tale prova la pretesa di CHF 100.-- e di ulteriori CHF 20.-- non può

essere accolta e su questo aspetto il ricorso va parzialmente accolto. Va

ricordato e ribadito, come già fatto con la decisione del 25 febbraio 2013 TCA

36.2012.89

in re L. che nella DTF 125 V 276, l'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha ricordato che pure sotto l'imperio della nuova LAMal un assicuratore

contro le malattie può esigere il pagamento in adeguata misura delle spese di

diffida così come di spese supplementari cagionate da mora dell'assicurato al

momento del versamento dei premi e della partecipazione ai costi, in quanto

tali spese (alle quali si sarebbe ovviato in caso di versamento tempestivo)

siano addebitabili a colpa dell'interessato e le disposizioni generali sui diritti

e gli obblighi degli assicurati contemplino una regolamentazione al riguardo.

Questo principio è stato inserito nell'art. 105b cpv. 3 OAMal nella versione in

vigore fino al 31 dicembre 2011 (in precedenza, fino al 31 luglio 2007 figurava

nell'art. 90 cpv. 5 OAMal), secondo il quale se l'assicurato cagiona per propria

colpa spese che avrebbero potuto essere evitate con un pagamento tempestivo,

l'assicuratore può riscuotere, in misura appropriata, spese amministrative, se

una misura siffatta è prevista dalle disposizioni generali sui diritti e sugli

obblighi dell'assicurato;

· che

l’assicuratore ha escluso, correttamente, le spese esecutive con la decisione

resa su opposizione tra le sue pretese. Da quanto precede discende che il

signor RI 1 è debitore dell’importo di CHF 4'299.50 sui quali la Cassa non ha

chiesto il versamento di interessi che non sono conseguentemente dovuti.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso del 17 giugno 2013 formulato da RI 1 è parzialmente accolto.

2. Di

conseguenza la decisione impugnata è riformata nel senso che RI 1, __________,

è condannato a versare all’assi-curatore malattie CO 1 Assicurazione Malattie e

Infortuni SA, __________, la somma di CHF 4'299,50.

3. Non

si prelevano tasse e spese e non si attribuiscono ripetibili.

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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