36.2013.42
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17 dicembre 2013Italiano24 min
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Numero d'incarto:
36.2013.42
Data decisione, Autorità:
17.12.2013, TCA
Titolo:
L'attrice, inabile al lavoro, ha terminato un contratto di lavoro e l'indomani ne ha iniziato un altro presso un nuovo datore di lavoro.Dopo 2 giorni era nuovamente inabile.Per il TCA,l'inabilità era continua,perciò non poteva nemmeno iniziare il nuovo lavoro.No a IPG a carico del nuovo assicuratore
ASSICURAZIONE COMPLEMENTARE ALL'ASSICURAZIONE MALATTIA
INDENNITÀ GIORNALIERA
art. 324a CO
Raccomandata
Incarto n.
36.2013.42
TB
Lugano
17 dicembre
2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sulla petizione del 28 giugno
2013 di
AT 1
rappr. da: RA 1
contro
CO 1
in materia di assicurazione complementare
contro le malattie
ritenuto in
fatto
A. AT
1 è infermiera e fino al 31 luglio 2012 ha lavorato alle dipendenze della casa di cura __________ e come tale era assicurata per la perdita di guadagno in
caso di malattia presso la __________, che fino a quel giorno (doc. 3) le ha riconosciuto
e versato le indennità giornaliere dovute per la malattia in essere dal 25 giugno
2012 (doc. A4).
B. Il
23 luglio 2012 (doc. A2) AT 1 ha sottoscritto con la ditta __________ di __________
un contratto di lavoro come infermiera valido dal 1° agosto 2012 e per una
durata illimitata.
C. L'interessata
ha lavorato il 2 ed il 3 agosto 2012 al 50% (doc. A3) ed il 4 settembre 2012
(doc. A5), unitamente al suo datore di lavoro, ha notificato ad CO 1, presso
cui era assicurata collettivamente per la perdita di guadagno in caso di
malattia secondo la copertura LCA __________ (doc. 6) per il tramite del suo
datore di lavoro, che dal 3 agosto 2012 era inabile al lavoro al 100% per
malattia.
D. Raccolti
Fatti
i certificati medici (docc. 9-15) ed il rapporto intermedio del medico curante
(doc. 16) attestanti l'esistenza di questa inabilità lavorativa totale sin dal
27 luglio 2012, nell'attesa di eseguire un accurato esame del caso il 14 settembre
2012 (doc. 23) l'assicuratore malattia ha informato l'interessata che
sospendeva cautelativamente le sue prestazioni dal 3 agosto 2012.
E. Il
1° ottobre 2012 (doc. 17) CO 1 ha sottoposto l'interessata ad un colloquio con
un'ispettrice dei sinistri.
A seguito di ciò, il
25 ottobre 2012 (doc. A6) l'assicuratore ha informato AT 1 che, poiché i
certificati medici agli atti attestavano che essa era inabile al lavoro dal 27
luglio al 5 novembre 2012 e che quindi al 1° agosto 2012, ossia all'inizio del
nuovo contratto di lavoro, il suo stato di salute non era compatibile con
l'esercizio dell'attività lavorativa come infermiera, in base all'art. 8.4 CGA
l'interessata non poteva essere ammessa nell'assicurazione collettiva fino a
quando era inabile totalmente o parzialmente al lavoro. Di conseguenza, la
dipendente non poteva essere assicurata tramite il contratto assicurativo del
nuovo datore di lavoro e per la malattia sorta il 3 agosto 2012 non aveva quindi
diritto a prestazioni di indennità giornaliere.
F. Con
scritto dell'11 dicembre 2012 (doc. 27) l'interessata, rappresentata dall'RA 1,
ha comunicato all'assicuratore malattia che v'era stato un errore sia di notifica
sull'ultimo giorno lavorativo (il 3 e non il 2 agosto 2012), sia sulla
certificazione da parte dello psichiatra curante in merito al periodo di
inabilità lavorativa, giacché lo specialista ha attestato un arco temporale dal
27 luglio al 5 novembre 2012, mentre dal 1° agosto 2012 ella aveva un nuovo
contratto di lavoro. Pertanto, l'infermiera ha regolarmente diritto alle
indennità per perdita di guadagno dal 4 agosto al 5 novembre 2012, visto che il
6 novembre 2012 ha riacquistato la capacità lavorativa totale.
G. Il
17 gennaio 2013 (doc. 29) CO 1 ha rilevato che poiché i certificati medici
attestano un'inabilità lavorativa dal 27 luglio 2012, allora dal 1° agosto 2012 l'attrice era indubbiamente inabile al lavoro.
Pertanto, in virtù
delle Condizioni Generali d'Assicurazione (art. 8.4) non era possibile
assicurarla tramite il contratto collettivo della ditta __________.
L'assicuratore
malattia ha confermato questa conclusione nella sua presa di posizione del 24
maggio 2013 (doc. A1), che ha fatto in particolare riferimento ai certificati
dei medici curanti che hanno sempre attestato un'incapacità lavorativa totale
dal 27 luglio 2012 in poi. È solo l'ultimo certificato del 21 novembre 2012
(doc. A7) del curante dr. med. __________ che ha riconosciuto dei periodi di
inabilità lavorativa dal 25 giugno al 31 luglio 2012 e dal 4 agosto al 5
novembre 2012, mentre gli atti precedenti hanno sempre attestato un'incapacità
continua dal 27 luglio 2012. Pertanto, lo stato di salute dell'interessata,
stato al 1° agosto 2012, non era sicuramente compatibile con l'esercizio della
sua attività lavorativa quale infermiera. In applicazione dell'art. 8.4 CGA, CO
1 non ha dunque ritenuto corretto di dovere assicurare la lavoratrice tramite
il contratto collettivo della __________. Quindi, per il caso di malattia sorto
il 3 agosto 2012 l'assicuratore ha concluso che non v'era alcun diritto a
prestazioni per l'interessata.
H. Con
petizione del 28 giugno 2013 (doc. I) AT 1, sempre rappresentata da RA 1, ha
chiesto il riconoscimento delle indennità per perdita di guadagno dal 4 agosto
al 5 novembre 2012. L'attrice ha rilevato che fino al 31 luglio 2012 era
inabile al lavoro al 100% a causa dell'ambiente di lavoro, perciò ha dato le
dimissioni per il 31 luglio 2012. Con il nuovo contratto di lavoro in essere
dal 1° agosto 2012 essa ha lavorato il 3 ed il 4 agosto 2012 (recte: il
Considerandi
2.
ed il 3 agosto), dando così avvio alla copertura assicurativa con CO 1,
proprio come previsto dall'art. 8.4 CGA. L'attrice ha spiegato di avere chiuso
la malattia contemporaneamente alla cessazione del precedente rapporto di
lavoro (31 luglio 2012) e di avere iniziato a lavorare il 2 agosto 2012 presso __________
fino al giorno seguente, perciò essa era a tutti gli effetti abile al lavoro al
100% quando ha iniziato l'attività di infermiera dal nuovo datore di lavoro. A
suo dire, quindi, l'ultimo certificato del medico curante ha attestato la
situazione reale, ossia che il 2 ed il 3 agosto 2012 ella era abile al lavoro
al 100%.
I. Nella
risposta del 16 luglio 2013 (doc. III) CO 1 ha proposto di respingere la petizione,
giacché i certificati medici raccolti indicano chiaramente che l'attrice è
stata inabile al lavoro dal 25 giugno al 5 novembre 2012 e quindi non poteva
essere in grado di lavorare il 2 ed il 3 agosto 2012. L'assicuratore malattia ha inoltre rilevato che l'attrice ha sottoscritto il nuovo contratto di
lavoro quando ancora era inabile al lavoro e che, malgrado abbia effettuato due
giorni di prova, dopo poche ore di lavoro si era accorta che anche la nuova attività
non era adatta ed i problemi già esistenti si sono rimanifestati il 27 luglio
2012.
Alla luce di ciò, il convenuto non ritiene di potere affermare che
l'interessata avesse ripreso la piena abilità lavorativa il 2 ed il 3 agosto
2012.
Di fatto, a quel momento, la sua incapacità lavorativa è stata ampiamente
ed incontestabilmente medicalmente accertata, perciò è applicabile l'art. 8.4
CGA, secondo cui i lavoratori inabili al lavoro all'inizio del contratto di
lavoro sono assicurati soltanto dal momento in cui riacquistano la piena
capacità lavorativa secondo il loro contratto di lavoro. Di conseguenza, l'attrice
non è mai entrata a fare parte delle persone assicurate del contratto assicurativo
stipulato da __________, stante una perdurante inabilità lavorativa. L'assicuratore
ha quindi confermato la propria precedente posizione di rifiuto di riconoscere
delle prestazioni per malattia all'attrice dal 4 agosto 2012 al 5 novembre 2012.
L. Con
osservazioni del 26 luglio 2013 (doc. VI) parte attrice ha puntualizzato alcune
affermazioni dell'assicuratore convenuto, rilevando che attualmente lavora come
infermiera visto che il cambio di posto di lavoro era dovuto all'ambiente di
lavoro e non alla professione come tale. A suo dire, dal 2 agosto 2012 era totalmente
abile al lavoro tanto che è andata a lavorare ed il medico curante ha
confermato questa circostanza, dichiarando chiusa la malattia il 31 luglio
2012.
L'assicuratore
malattia ha ribadito la contraddittorietà dei certificati medici, che prima
dichiarano l'attrice inabile al lavoro ininterrottamente dal 27 luglio 2012 e
che poi attestano una capacità lavorativa che è durata poche ore. I fatti farebbero
invece concludere che il 2 agosto 2012 l'interessata fosse inabile al lavoro e che, ciò nonostante, abbia assunto il rischio di lasciare il precedente
datore di lavoro vista la situazione insostenibile (doc. VIII).
L'attrice non ha
prodotto ulteriori mezzi di prova (doc. XII).
considerato in
diritto
in ordine
1.
La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove), perciò il TCA può decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF
9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H
180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007).
nel merito
2.
Oggetto
del contendere è la questione a sapere se l'attrice ha diritto ad indennità
giornaliere a causa di malattia per il periodo dal 4 agosto al 5 novembre 2012.
3.
Per
quanto concerne l'indennità per perdita di guadagno, va innanzitutto rilevato,
come emerge da una sentenza del TF del 26 settembre 2007 (4A_53/2007), che l'art. 324a cpv. 1 CO prevede che se il lavoratore è
impedito senza sua colpa di lavorare, per motivi inerenti alla sua persona,
come la malattia, il datore di lavoro deve pagargli per un tempo limitato il
salario, compresa un'adeguata indennità per perdita del salario in natura, in
quanto il rapporto di lavoro sia durato o sia stato stipulato per più di tre
mesi (sulle condizioni di applicazione di questa norma, Adrian von Kaenel, Verhältnis einer Krankentag-geldlösung zu
Art. 324a OR, in: Krankentaggeldversicherung: Arbeits- und versicherungsrechtliche
Aspekte, Zurigo 2007, pagg. 109-131, in particolare pagg. 111-115).
La durata del pagamento del salario
dipende dalla durata del rapporto di lavoro (art. 324a cpv. 2 CO; sui criteri
usualmente applicati dai tribunali in questi casi, cfr. Adrian von Kaenel, op. cit., pag. 116 seg.).
Salvo pattuizione contraria, l'obbligo
di pagamento del salario in caso di malattia cessa con la fine del rapporto di
lavoro (Hans-Rudolf Müller,
Grundlagen der Krankentaggeldversicherung nach VVG, in:
Krankentaggeldversicherung: Arbeits- und versicherungsrechtliche Aspekte, Zurigo
2007, pagg. 19-45, in particolare pag. 20).
Queste norme configurano il regime
legale di base a tutela del lavoratore, gli garantiscono una protezione minima
alla quale non può essere derogato a suo svantaggio (art. 362 cpv. 1 CO; cfr.
DTF 131 III 263 consid. 2.2 pag. 628).
L'art. 324a cpv. 4 CO prevede la
possibilità di derogare al regime di base legale appena descritto mediante
accordo scritto, contratto normale o contratto collettivo che sancisca un
ordinamento almeno equivalente per il lavoratore (sull'aspetto dell'equivalenza
cfr. Adrian von Kaenel, op. cit.,
pag. 120 segg.). Si tratta, di regola, di un regime che comporta una riduzione
delle prestazioni del datore di lavoro durante il periodo minimo previsto dalla
legge, ma compensa questa riduzione mediante l'estensione del periodo durante
il quale il datore di lavoro procede al versamento (Gabriel Aubert, in: Commentaire romand, n. 50 ad art. 324a
CO).
La deroga al regime di base deve essere
pattuita in forma scritta.
Trattandosi di un accordo che concerne
i diritti minimi del lavoratore, esso deve menzionare i punti essenziali del
regime convenzionale, quali ad esempio la percentuale del guadagno assicurato,
i rischi coperti, la durata delle prestazioni, se del caso la durata del
periodo di attesa. Qualora – come spesso accade nella pratica - il datore di
lavoro stipuli un'assicurazione d'indennità giornaliere in caso di malattia, l'accordo
indica anche le modalità di finanziamento dei premi assicurativi; per il resto
può rinviare alle condizioni generali di assicurazione o a un altro documento tenuto
a disposizione del lavoratore (DTF 131 III 623 consid. 2.5.1 con numerosi riferimenti
dottrinali).
4.
Nella
fattispecie, il contratto assicurativo è retto dalla LCA e dalle Condizioni generali
d'assicurazione (CGA) per l'assicurazione collettiva d'indennità giornaliera __________
secondo la LCA, edizione 2006 (doc. 7), che prevedono all'art. 2 che le basi
del contratto sono la polizza, le dichiarazioni riportate sulla proposta
d'assicurazione, le CGA, la LCA e gli accordi e le convenzioni speciali.
La copertura dell'assicurazione
collettiva d'indennità giornaliera per malattia di cui alla polizza n. __________
(doc. 6), in essere dal 1° gennaio 2011, prevede in caso di malattia una prestazione
del 90% del salario effettivo ed una durata di prestazioni di 730 giorni per
caso, fatto salvo un periodo d'attesa di 14 giorni per caso.
Per l'art. 3.1 CGA, è
considerata malattia qualsiasi danno alla salute fisica, mentale o psichica che
non sia la conseguenza di un infortunio e che richieda un esame o una cura
medica oppure provochi un'incapacità al lavoro.
A norma dell'art. 3.4
CGA, è considerata incapacità al lavoro qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica, di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo
d'attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono
essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra
professione o campo d'attività.
È considerata
incapacità al guadagno la perdita, totale o parziale, della possibilità di
guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata
da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto
l'assicurato alle cure e alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili
(art. 3.5 CGA).
Giusta l'art. 6.2 CGA,
per i dipendenti è assicurata la percentuale del salario AVS effettivo indicata
nella polizza. Quale base per la determinazione delle indennità giornaliere
vale l'ultimo salario percepito prima dell'inizio del caso d'assicurazione. In
caso di reddito irregolare, si considera la media dal momento dell'assunzione,
al massimo comunque degli ultimi 12 mesi.
Quanto all'inizio
dell'assicurazione, l'art. 8.4 CGA prevede che per i nuovi dipendenti
l'assicurazione inizia il giorno in cui essi cominciano a lavorare. Le persone
che alla data d'inizio del contratto di lavoro o dell'assicurazione sono
totalmente o parzialmente inabili al lavoro a causa di una malattia, di un
infortunio o di un'infermità sono assicurate soltanto a partire dal momento in
cui riacquistano la piena capacità lavorativa secondo il loro contratto di
lavoro. L'ammissione nell'assicurazione avviene, per la copertura convenuta,
senza esame dello stato di salute e non ci sono esclusioni per disturbi della
salute ricorrenti o precedenti.
Per i singoli
assicurati la copertura assicurativa si estingue, fra le varie cause, con
l'uscita dalla cerchia delle persone assicurate o con la cessazione del
rapporto di lavoro con il contraente (art. 9.3 lett. a CGA).
L'indennità
giornaliera viene corrisposta, in caso d'incapacità lavorativa di almeno il 25%,
in proporzione al grado dell'incapacità lavorativa stessa (art. 12.2 CGA).
In virtù dell'art.
13.2
CGA, la persona assicurata deve dimostrare la perdita di guadagno. Se non
può dimostrare la perdita di guadagno, non sussiste un diritto a prestazioni.
Secondo l'art. 15.1
CGA, l'obbligo di prestazione inizia dopo la decorrenza del periodo di attesa
convenuto nella polizza. Il periodo d'attesa inizia a decorrere dal primo
giorno dell'incapacità al lavoro confermata dal medico, al più presto comunque
tre giorni prima dell'inizio del trattamento.
Infine, l'indennità
giornaliera si calcola convertendo il salario assicurato in un anno intero e
dividendo la somma annua assicurata per 365 o per 366 negli anni bisestili
(art. 21 CGA).
5.
Va
ancora evidenziato che l'assicurazione d'indennità giornaliere
in caso di malattia può essere stipulata nella forma di un'assicurazione di
somme o di un'assicurazione contro i danni (sentenza 4A_53/2007 del 26
settembre 2007, consid. 4.4.2).
L'assicurazione di
somme garantisce una prestazione che è stata definita al momento della
conclusione del contratto e non dipende dal verificarsi di un pregiudizio
economico: essa è dovuta non appena l'evento assicurato si sia verificato
(sentenza 4A_53/2007 del 26 settembre 2007, consid. 4.4.2; cfr. anche, sulla
nozione di assicurazione di somme in relazione a un'assicurazione d'indennità
giornaliere in caso di malattie, la sentenza 4A_168/2007 del 16 luglio 2007,
consid. 3.2.4 e 3.2.5, pubblicata in DTF 133 III 527).
L'assicurazione contro
i danni mira invece a rimborsare il danno: in questo caso il versamento e la
misura delle prestazioni dipendono dalla misura del pregiudizio economico
effettivamente patito dall'assicurato (sentenza 4A_53/2007 del 26 settembre
2007, consid. 4.4.2).
La questione di sapere
se si è in presenza dell'una o dell'altra forma di assicurazione va decisa
mediante l'interpretazione del contratto di assicurazione e delle condizioni
generali d'assicurazione che lo accompagnano (CGA), secondo le regole usuali
dell'interpretazione dei contratti (sui criteri di distinzione fra queste due
modalità di assicurazione, cfr. anche sentenza 4C.83/1998 dell'11 giugno 1998, consid. 3c e 3d e sentenza 5C.243/2006 del 19 aprile 2007).
Nel caso concreto, è
stata conclusa un'assicurazione contro i danni, perché la persona assicurata
deve dimostrare la perdita di guadagno (art. 13.2 CGA) e l'indennità
giornaliera va calcolata sulla base del salario annuo assicurato (art. 21 CGA).
6.
Il
Tribunale deve dunque determinare se, a decorrere dal 4 agosto 2012 e fino al 5
novembre 2012, AT 1 abbia diritto al versamento di indennità giornaliere per
perdita di guadagno a dipendenza dell'inabilità lavorativa sopraggiunta
quell'estate.
Nel caso di specie
l'assicurata, attiva professionalmente come infermiera ed assicurata per la
perdita di guadagno tramite contratto collettivo d'indennità giornaliera presso
CV 1, il 4 settembre 2012 (doc. A5) si è annunciata come inabile al lavoro al
100% per malattia, indicando il 3 agosto 2012 quale data di inizio della sua
incapacità lavorativa.
Per questo motivo,
parte attrice ritiene di potere rivendicare il diritto alle indennità
giornaliere previste dal contratto assicurativo dal 4 agosto al 5 novembre 2012,
ossia per i tre mesi durante i quali è stata incapace al lavoro al 100% a causa
di una depressione reattiva - burn out legata al posto di lavoro, così
come certificato dai medici curanti.
L'assicuratore
malattia sostiene invece di nulla dovere corrispondere alla persona assicurata
per la sua incapacità lavorativa del 100% per il periodo in esame, ritenuto che
al momento di iniziare l'attività di infermiera presso il nuovo datore di
lavoro ella era ancora incapace al lavoro per malattia e, meglio, lo era sin
dal 27 luglio 2012. Pertanto, un suo intervento prestativo sarebbe potuto comparire
soltanto da quando la dipendente fosse tornata nuovamente abile al lavoro.
7.
In
concreto, dalla documentazione agli atti risulta che già dal 25 giugno 2012 l'attrice era inabile al lavoro e che per questo impedimento l'assicuratore che l'affiliava collettivamente
tramite il precedente datore di lavoro le ha riconosciuto delle indennità
giornaliere per perdita di guadagno fino al termine del contratto di lavoro,
quindi fino al 31 luglio 2012, visto che dal 1° agosto 2012 ha iniziato a lavorare presso __________ (doc. A4).
Il TCA osserva, al
riguardo, che in effetti il 26 giugno 2012 (doc. 9) il medico curante dr. med. __________,
FMH medicina generale, l'ha dichiarata inabile al lavoro al 100% dal 25 al 26
giugno 2012 e nel successivo certificato del 28 giugno 2012 (doc. 10) questa
inabilità è stata attestata dal 28 giugno al 29 luglio 2012. Dopodiché, il 27
luglio 2012 (doc. 11), il medico curante ha certificato che da quel giorno
stesso fino al 15 agosto 2012 l'assicurata era incapace al lavoro e nei suoi
successivi certificati la data di inizio di tale incapacità lavorativa è sempre
stata quella del 27 luglio 2012 (docc. 1, 12 e 16), con una durata ininterrotta
(docc. 13 e 14).
Lo specialista che ha
avuto in cura l'attrice, dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, il
5.
ottobre 2012 (doc. 15) ha dapprima certificato una totale inabilità al lavoro
dal 5 ottobre al 5 novembre 2012. In seguito, nel certificato del 5 novembre
2012.
(doc. 19) all'indirizzo dell'assicurazione contro la disoccupazione lo psichiatra
ha indicato che l'interessata è stata inabile al lavoro dal 27 luglio al 5
novembre 2012.
Sono poi gli ultimi
due referti dei curanti che fanno chiarezza sugli effettivi periodi di
inabilità lavorativa dell'attrice, siccome rilasciati una volta che
quest'ultima ha ripreso la propria attività lucrativa ed il periodo di incapacità
al lavoro è terminato.
Il certificato del 21
novembre 2012 (doc. A7) del dr. med. __________ precisa che l'interessata è
stata inabile al lavoro al 100% dal 25 giugno al 31 luglio 2012 quando lavorava
per la casa anziani __________. Dopodiché, la stessa ha iniziato una (nuova) attività
lucrativa dal 1° agosto 2012 per conto della ditta __________, lavorando fino
al 3 agosto seguente. Poi, l'attrice è stata definita inabile al lavoro al 100%
dal 4 agosto fino al 5 novembre 2012, mentre dal 6 novembre 2012 la paziente era
invece nuovamente capace al lavoro.
Il 12 marzo 2013 (doc.
21) lo psichiatra curante ha specificato di avere avuto in cura l'attrice dal
20.
settembre 2012, a seguito di una depressione nel contesto di uno stress da
super lavoro sviluppata a fine giugno 2012. Nel corso del mese di luglio 2012
la paziente ha presentato anche un aggravamento del suo quadro depressivo,
vivendo un conflitto significativo rispetto alla propria scelta professionale,
in parte sentendo il bisogno di cambiare datore di lavoro ed orientarsi presso
uno nuovo, vivendo uno stato di angoscia e di depressione tale, culminato con
un tentato suicidio attraverso l'ingestione di un'ingente quantità di psicofarmaci.
Nonostante ciò, ha osservato lo specialista, l'interessata, più per forza della
disperazione, il 2 ed il 3 agosto 2012 ha voluto cimentarsi e provare ad iniziare il nuovo lavoro presso __________, ma si è dovuta già da subito
confrontare con il suo stato depressivo, motivo per cui dal 4 agosto 2012 il
medico curante ha nuovamente certificato una malattia del 100% fino al 5
novembre 2012. Dal profilo psichico, l'attrice è risultata incapace al lavoro
dal 20 settembre 2012 al 1° novembre 2012.
Nell'ambito del nuovo
contratto di lavoro, prima ancora che lo stesso esplicasse i suoi effetti il 1°
agosto 2012, l'interessata ha effettuato due giorni di prova non retribuiti, il
26.
ed il 27 luglio 2012, che sono stati molto duri, tanto che "mi sono
resa conto subito che non avevo più le energie per fare questo lavoro e in quel
modo. E rientrando a casa ho preso 2 blister di tranxilium. Ho lavorato il 2 e
il 3/8/2012" (doc. 17).
Dalle tabelle agli
atti emerge che il 2 ed il 3 agosto 2012 l'attrice ha lavorato o, perlomeno, era presente sul posto di lavoro (doc. A3).
Dopodiché, l'interessata
non è più riuscita a tornare al lavoro e, pertanto, dal 4 agosto 2012 è di
nuovo rimasta a casa.
__________ ha infatti
attestato che i giorni di lavoro effettuati prima dell'inabilità lavorativa
sono il 2 ed il 3 agosto 2012 al 50%, per un salario lordo conseguito di Fr.
294,40. In totale, il datore di lavoro ha versato alla sua dipendente l'importo
di Fr. 1'327,65, riconoscendo lo stipendio fino al 18 agosto 2012.
8.
Va
qui ritenuto dunque come i certificati medici prodotti dalle parti, indicano che
l'attrice è stata incapace al lavoro in misura totale (anche) dal 27 luglio
2012.
fino al 5 novembre 2012.
Nessun referto medico attesta
che tra il 31 luglio ed il 4 agosto 2012 l'attrice fosse abile al lavoro. Non è stata medicalmente accertata una ripresa della capacità lavorativa.
Pure i certificati
successivi attestano che tale incapacità era in essere ininterrottamente (precedentemente)
e dal 27 luglio 2012, come a volere dire, quindi, anche durante i giorni 2 e 3
agosto 2012 anche se già quando ha effettuato i due giorni di prova verso fine
luglio l'interessata era medicalmente incapace al lavoro.
Significativo e
fondante questo giudizio è l'attestazione dello psichiatra curante dott. __________
(doc. 21) per il quale l'attrice ha sviluppato nel giugno 2012 uno stress da
super lavoro con aggravamento a luglio 2012 vivendo un conflitto significativo
rispetto alla propria scelta professionale, addirittura culminato con un tentativo
di suicidio. Solo per la forza della disperazione AT 1 ha "voluto
limitarsi e provare a iniziare il nuovo lavoro … dovendosi confrontare già da
subito con il suo stato depressivo" (doc. 21).
L'avere provato per
disperazione, nonostante la grave depressione che pochi giorni prima l'aveva
portata ad un tentamen, ad iniziare un'attività non significa assolutamente che
l'attrice fosse abile al lavoro. Anzi. Proprio l'irragionevole tentativo, dettato
dalla disperazione, è sintomo di quella che il dott. __________ ha ricordato
essere il suo stato depressivo.
Pertanto, è temerario
sostenere che, al momento in cui l'interessata si è presentata il 2 e 3 agosto
2012.
presso __________, fosse capace di lavorare. Prova ne è che dopo un giorno
e mezzo di presenza sul luogo di lavoro la situazione è precipitata e l'attrice
è stata assente per mesi per curarsi confrontata con l'identica patologia (problemi
di disadattamento e born out).
In tali circostanze al
momento dell'inizio della copertura concordata la patologia era già in essere
da tempo e AT 1 non era abile al lavoro.
Costituirebbe soluzione
scioccante quella contraria, ossia di ritenere – per la sola presenza sul luogo
di lavoro durante un limitato periodo – dato l'inizio della copertura.
In concreto dalle
tavole processuali emerge una inabilità continuativa, con peggioramento
significativo a luglio, con miglioramento e ripresa dell'abilità lavorativa a novembre,
si deve applicare l'art. 8.4 CGA citato dall'assicuratore malattia e quest'ultimo
non è pertanto tenuto a riconoscere all'attrice delle indennità giornaliere per
malattia dal 4 agosto al 5 novembre 2012, stante un'inabilità lavorativa totale
debitamente attestata che è sorta a giugno, era in essere il 27 luglio 2012 e
che si è protratta ininterrottamente fino al 5 novembre 2012.
Il fatto di pretendere
indennità per perdita di guadagno unicamente fondandosi su tale limitata
presenza – nonostante una grave malattia che ha necessitato mesi di cure
successive, preceduta da un grave episodio depressivo culminato con un tentamen
– rasenta l'abuso di diritto.
Si prescinde
eccezionalmente dal diritto di tasse di giustizia e spese e dall'attribuzione
di ripetibili che aggraverebbero l'attrice. Il patrocinatore è comunque
avvisato pro futuro.
9.
Il
valore di causa è rappresentato dalla somma risultante dalla pretesa
dell'attrice di ottenere il versamento di indennità giornaliere dal 4 agosto al
5.
settembre 2012 ossia 33 indennità fondate su una retribuzione oraria (doc.
A2) di CHF 33,05. Anche considerando la massima remunerazione conseguibile
l'importo limite per un ricorso in materia civile il TF non appare raggiunto.
Infine, secondo l'art.
49.
cpv. 2 LSA, i tribunali svizzeri devono trasmettere gratuitamente
all'autorità di sorveglianza una copia di tutte le sentenze civili concernenti
disposizioni del diritto in materia di contratto d'assicurazione; s'impone
perciò di notificare all'autorità di sorveglianza anche la presente sentenza.
Per questi
motivi
dichiara e
pronuncia
1.
La
petizione è respinta.
2.
Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.
Comunicazione
alle parti ed alla FINMA, Berna.
Contro la presente
sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna
14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
L'atto di ricorso, in
3.
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella
impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o
del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata
e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Nelle cause a
carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a
Fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione ed
a Fr. 30'000.- negli altri casi.
Per valori inferiori il
ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un'istanza cantonale
unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia ammissibile il ricorso in materia civile
è dato, entro lo stesso termine, ricorso sussidiario in materia costituzionale
(art. 113 e 117 LTF).
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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