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Decisione

36.2013.47

Pensionato in Italia. Residente in Svizzera. Senza attività lucrativa in Svizzera ma con redditi da capitale. Esenzione dall'obbligo assicurativo

4 novembre 2013Italiano39 min

Source ti.ch

Fatti

Il

giudice delegato ha trasmesso, senza risposta, il seguente scritto al

ricorrente:

"

(…)

Dopo gli accertamenti svolti la Cassa cantonale

di compensazione AVS/AI/IPG propone lo stralcio del ricorso con lettera dello

scorso 9 ottobre giunta oggi cui è annesso uno scritto di pari data a Lei

diretto (non si comprende se questo scritto costituisca una formale decisione

dell’amministrazione).

La proposta di stralcio, in sè, non può essere

accolta nella misura in cui lo stadio della procedura è successivo alla

presentazione della risposta di causa. Lo scritto della Cassa può essere

recepito unicamente quale proposta al Tribunale. (…)" (doc. XXIV)

concedendo

termine per esprimersi in merito.

in

diritto

in

ordine

2.1. La presente

procedura non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria

(STF H 180/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003).

nel

merito

2.2. Oggetto del

contendere è la questione a sapere se il ricorrente, cittadino __________ con

residenza a __________ (__________) beneficiario di un permesso di dimora di

tipo B CE/AEL valido per tutta la Svizzera sino al 2015, ed ottenuto il 23

giugno 2005, sia astretto all’obbligo assicurativo in Svizzera contro le

malattie ai sensi della LAMal.

2.3. Secondo

l'art. 3 LAMal

" Art.

3 Persone tenute ad assicurarsi

1 Ogni persona domiciliata in Svizzera deve assicurarsi o farsi

assicurare dal proprio rappresentante legale per le cure medico-sanitarie entro

tre mesi dall’acquisizione del domicilio o dalla nascita in Svizzera.

2 Il Consiglio federale può prevedere eccezioni all’obbligo

d’assicurazione, segnatamente per le persone beneficiarie di privilegi,

immunità e facilitazioni di cui all’articolo 2 capoverso 2 della legge del 22

giugno 2007 sullo Stato ospite.

3 Può estendere l’obbligo d’assicurazione a persone non aventi il

domicilio in Svizzera, in particolare a quelle che:

a. esercitano un’attività in Svizzera o vi hanno

la propria dimora abituale (art. 13 cpv. 2 LPGA13). (…)"

A

norma dell’art. 5 LAMal:

" 1 Se l’affiliazione è tempestiva (art. 3 cpv.

1), l’assicurazione inizia dall’acquisizione del domicilio o dalla nascita in

Svizzera. Il Consiglio federale stabilisce l’inizio dell’assicurazione delle

persone menzionate nell’articolo 3 capoverso 3.

2 In caso d’affiliazione

tardiva, l’assicurazione inizia dal giorno dell’affiliazione.

L’assicurato deve pagare un supplemento di premio se il ritardo

non è giustificabile.

Il Consiglio federale ne stabilisce i tassi indicativi, tenendo

conto del livello dei premi nel luogo di residenza dell’assicurato e della

durata del ritardo. Se il pagamento del supplemento risulta oltremodo gravoso

per l’assicurato, l’assicuratore lo riduce, considerate equamente la situazione

dell’assicurato e le circostanze del ritardo.

3 L’assicurazione ha termine

quando l’assicurato cessa di essere soggetto all’obbligo d’assicurazione.”

L’art. 1

OAMal precisa l’estensione di tale obbligo includendovi ulteriori categorie di

persone aventi, con il nostro Paese, legami particolari. La norma prevede

infatti che sono obbligatoriamente assicurati:

a. gli

stranieri con permesso di soggiorno di breve durata o di dimora ai sensi degli

articoli 32 e 33 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri

(LStr), valevole almeno tre mesi;

b. gli

stranieri esercitanti un’attività lucrativa dipendente con permesso di

soggiorno di breve durata valevole meno di tre mesi, se non beneficiano di una

copertura assicurativa equivalente per le cure in Svizzera;

c. le persone

che hanno presentato una domanda d’asilo in Svizzera conformemente all’articolo

18 della legge del 26 giugno 1998 sull’asilo (LAsi), le persone cui è stata

concessa la protezione provvisoria secondo l’articolo 66 LAsi nonché le

persone, per le quali è stata decisa l’ammissione provvisoria conformemente

all’articolo 83 LStr;

d. le persone

che risiedono in uno Stato membro dell’Unione europea e sono soggette

all’assicurazione svizzera ai sensi dell’Accordo del 21 giugno 1999 tra la

Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati

membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla

libera circolazione delle persone) e del relativo allegato II, menzionati nell’articolo

95a lettera a della legge;

e. le persone

che risiedono in Islanda o in Norvegia e sono soggette all’assicurazione

svizzera ai sensi dell’Accordo del 21 giugno 2001 di emendamento della

Convenzione istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio (Accordo

AELS), del relativo allegato K e dell’appendice 2 dell’allegato K, menzionati

nell’articolo 95a lettera b della legge;

f. le

persone con permesso di dimora di breve durata o permesso di dimora ai sensi

dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone o dell’Accordo AELS,

valevole almeno tre mesi;

g. le persone

che esercitano un’attività lucrativa in Svizzera per un periodo inferiore ai

tre mesi e che conformemente all’Accordo sulla libera circolazione delle

persone o all’Accordo AELS non necessitano di un permesso di dimora, sempre che

per i trattamenti in Svizzera non dispongano di una copertura assicurativa

equivalente.

In

concreto non è contestato che il ricorrente benefici di un permesso di dimora

di tipo B rilasciato in virtù dell’Accordo sulla libera circolazione delle

persone (di seguito: ALC; RS 0.142.112.681), in vigore dal 2005 e con validità

sino al 2015. Occorre allora esaminare se sussista un obbligo per RI 1 di

assicurarsi in Svizzera contro le malattie.

L'art. 3

cpv. 2 e 3 LAMal conferisce facoltà al Consiglio federale di prevedere

eccezioni all'obbligo di assicurazione, segnatamente per le persone che possono

godere dei privilegi del diritto internazionale, in particolare i dipendenti di

organizzazioni internazionali e di stati esteri. Facendo uso della delega di cui all'art. 3 cpv.

2 LAMal, il Consiglio federale ha emanato l'art. 2 OAMal che prevede diverse

ipotesi di eccezione all'obbligo di assicurazione. Tale disposto ha subito

un'importante modifica con l'entrata in vigore, il 1° giugno 2002, dell’ALC.

L'art. 2

OAMal prevede:

" Art.

2 Eccezioni all'obbligo d'assicurazione

1 Non

sono soggetti all'obbligo d'assicurazione:

a. gli agenti

della Confederazione, in attività o in pensione, sottoposti all'assicurazione

militare ai sensi dell'articolo 1 a capoverso 1 lettera b numeri 1 a 7 e dell'articolo 2 della legge federale del 19 giugno 199215 sull'assicurazione

militare (LAM);

b. le persone

che soggiornano in Svizzera al solo scopo di seguire un trattamento medico o

una cura;

c. le persone che, in virtù dell'Accordo

sulla libera circolazione delle persone e del relativo allegato II,

dell'Accordo AELS e del relativo allegato K e dell'appendice 2 dell'allegato K

o di una convenzione di sicurezza sociale, sottostanno alla normativa di un

altro Stato a causa della loro attività lucrativa in tale Stato;

d. le persone

che, in virtù dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone e del

relativo allegato II o dell'Accordo AELS, del relativo allegato K e dell'appendice

2 dell'allegato K, sottostanno alla normativa di un altro Stato poiché

percepiscono una prestazione di un'assicurazione estera contro la

disoccupazione;

e. le

persone che non hanno diritto a una rendita svizzera ma hanno diritto a una

rendita di uno Stato membro della Comunità europea in virtù dell'Accordo sulla

libera circolazione delle persone e del relativo allegato II o a una rendita

islandese o norvegese in virtù dell'Accordo AELS, del relativo allegato K e

dell'appendice 2 dell'allegato K;

f. le persone che sono incluse

nell'assicurazione malattie estera di una delle persone di cui alle lettere c,

d o e quali suoi familiari e hanno diritto all'aiuto reciproco.

g. le persone

che sono incluse nell’assicurazione malattie estera di una persona quali suoi

familiari e hanno diritto all’assistenza reciproca in materia di prestazioni.

2 A domanda, sono esentate dall'obbligo

d'assicurazione le persone obbligatoriamente assicurate contro le malattie in

virtù del diritto di uno Stato con il quale non sussiste alcuna normativa

concernente la delimitazione dell'obbligo di assicurazione, se

l'assoggettamento all'assicurazione svizzera costituirebbe un doppio onere e se

esse beneficiano di una copertura assicurativa equivalente per le cure in

Svizzera. Alla domanda va accluso un attestato scritto dell'organo estero

competente che dia tutte le informazioni necessarie.

3 …

4 A domanda, sono esentate dall’obbligo di

assicurazione le persone che soggiornano in Svizzera nell’ambito di una

formazione o di un perfezionamento, quali studenti, allievi, praticanti e

stagisti, come pure i familiari ai sensi dell’articolo 3 capoverso 2 che li

accompagnano, purché durante l’intera durata di validità dell’esenzione

beneficino di una copertura assicurativa equivalente per le cure in Svizzera. La domanda dev’essere corredata di un attestato

scritto dell’organo estero competente che dia tutte le informazioni necessarie.

L’autorità cantonale competente può esonerare queste persone dall’obbligo di

assicurarsi per al massimo tre anni. A domanda, l’esenzione può essere

prolungata di altri tre anni al massimo. L’interessato non può revocare

l’esenzione o la rinuncia all’esenzione senza un motivo particolare.

4bis A domanda, sono esentati dall’obbligo di

assicurazione i docenti e i ricercatori che soggiornano in Svizzera nell’ambito

di un incarico di insegnamento o di una ricerca, come pure i familiari ai sensi

dell’articolo 3 capoverso 2 che li accompagnano, purché durante l’intera durata

di validità dell’esenzione beneficino di una copertura assicurativa equivalente

per le cure in Svizzera. La richiesta

dev’essere corredata di un attestato scritto dell’organo estero competente che

dia tutte le informazioni necessarie. L’autorità cantonale competente può

esentare queste persone dall’obbligo di assicurarsi per tre anni al massimo. A

domanda, l’esenzione può essere prolungata di altri tre anni al massimo.

L’interessato non può revocare l’esenzione o la rinuncia all’esenzione senza un

motivo particolare.

5 Su domanda, sono

esentati dall'obbligo d'assicurazione i lavoratori distaccati in Svizzera non

tenuti a pagare i contributi dell'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti

e l'invalidità (AVS/AI) in virtù di una convenzione internazionale di sicurezza

sociale come pure i loro familiari ai sensi dell'articolo 3 capoverso 2, se il

datore di lavoro provvede affinché durante l'intera durata di validità

dell'esenzione siano almeno coperte le prestazioni secondo la LAMal per le cure

in Svizzera. Questa norma si applica per analogia ad altre persone non tenute a

pagare contributi dell'AVS/AI in caso di soggiorno temporaneo in Svizzera in

virtù di un'autorizzazione prevista da una convenzione internazionale.

L'interessato e il suo datore di lavoro non può revocare l'esenzione o la

rinuncia all'esenzione.

6 A domanda, sono esentate dall’obbligo

d’assicurazione le persone residenti in uno Stato membro dell’Unione europea,

purché possano esservi esentate conformemente all’Accordo sulla libera

circolazione delle persone e al relativo allegato II e dimostrino di essere

coperte in caso di malattia sia nello Stato di residenza sia durante un

soggiorno in un altro Stato membro dell’Unione europea o in Svizzera

7 A

domanda, sono esentate dall'obbligo d'assicurazione le persone che dispongono

di un permesso di dimora per persone senza attività lucrativa secondo l'Accordo

sulla libera circolazione delle persone o l'Accordo AELS, purché durante

l'intera validità dell'esenzione beneficino di una copertura assicurativa

equivalente per le cure in Svizzera. La domanda dev'essere corredata di un

attestato scritto dell'organo estero competente che dia tutte le informazioni

necessarie. L'interessato non può revocare l'esenzione o la rinuncia

all'esenzione senza un motivo particolare.

8 A domanda, sono

esentate dall'obbligo d'assicurazione le persone a cui l'assoggettamento

all'assicurazione svizzera provoca un netto peggioramento della protezione

assicurativa o della copertura dei costi e che a causa della loro età e/o del

loro stato di salute non possono stipulare un'assicurazione complementare

equiparabile o lo possono fare solo a condizioni difficilmente sostenibili. La

domanda dev'essere corredata di un attestato scritto dell'organo estero

competente che dia tutte le informazioni necessarie. L'interessato non può

revocare l'esenzione o la rinuncia all'esenzione senza un motivo

particolare."

Per

l’art. 7 cpv. 1 OAMal:

"

1 I cittadini stranieri con un permesso di domicilio, con un permesso

di dimora oppure con un permesso di dimora di breve durata ai sensi dell’articolo

1 capoverso 2 lettere a e f sono tenuti ad assicurarsi entro tre mesi dal

momento in cui si sono annunciati presso il competente ufficio di controllo

degli abitanti. Se l’affiliazione è tempestiva, l’assicurazione inizia dalla

data del suddetto annuncio. In caso di affiliazione tardiva, l’assicurazione

inizia dalla data dell’affiliazione."

A norma

dell’art. 8 OAMal:

" 1 Il

supplemento di premio in caso di affiliazione tardiva, previsto nell’articolo 5

capoverso 2 della legge, è riscosso per una durata pari ad doppio di quella del

ritardo di affiliazione, al massimo però per cinque anni. Esso è compreso tra il 30 ed il 50 per cento

del premio. L’assicuratore stabilisce il supplemento secondo la situazione

finanziaria dell’assicurato. Se il pagamento del supplemento risulta oltremodo

gravoso per l’assicurato, l’assicuratore stabilisce un tasso inferiore al 30

per cento, considerate equamente la situazione dell’assicurato e le

circostanze del ritardo.

2 Non è riscosso alcun supplemento se i premi sono

assunti da un’autorità d’assistenza sociale.

3 Se l’assicurato cambia assicuratore,

l’assicuratore precedente deve comunicare al nuovo assicuratore il supplemento

di premio nell’ambito della comunicazione giusta l’articolo 7 capoverso 5 della

legge. Il supplemento di premio stabilito dal primo assicuratore è vincolante

anche per gli assicuratori successivi.”

2.4. Va ancora

rammentato, come già nel caso 36.2013.19 giudicato dal Tribunale cantonale

delle Assicurazioni nella sua composizione completa il 20 giugno 2013, che il

1° giugno 2002 è entrato in vigore l'"Accordo tra la Comunità europea ed i

suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra,

sulla libera circolazione delle persone" (RS 0.142.112.681, di seguito:

ALC), che rinvia, per quanto concerne la sicurezza sociale, al

"Regolamento (CEE) N. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo

all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai

lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della

Comunità", modificato ed aggiornato dal regolamento (CE) n. 118/97,

regolamento (CE) n. 1290/97, regolamento (CE) n. 1223/98, regolamento (CE) n.

1606/98 e regolamento (CE) n. 307/1999 e modificato dall'Accordo sulla libera

circolazione delle persone tra la Comunità europea e i suoi Stati membri da una

parte e la Svizzera dall'altra parte. Giusta l’art. 1 cpv. 1 dell’Allegato II

ALC, elaborato sulla base dell’art. 8 ALC e facente parte integrante dello

stesso (art. 15 ALC), in unione con la sezione A di tale allegato, le parti

contraenti applicano nell’ambito delle loro relazioni in particolare il

regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo

all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai

lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della

Comunità (in seguito: regolamento n. 1408/71 [RS 0.831.109.268.1]), come pure

il regolamento (CEE) n. 574/72, oppure disposizioni equivalenti. Anche la LAMal rinvia, al suo art. 95a (lett. a), all’ALC e a questi due regolamenti di coordinamento.

La

regolamentazione poc’anzi menzionata è applicabile alla fattispecie in esame da

un punto di vista personale e materiale. Di cittadinanza italiana, il

ricorrente è infatti un pensionato dello Stato italiano che è o è stato

soggetto alla legislazione di uno o più Stati membri (art. 2 n. 1 del

regolamento n. 1408/71). L’oggetto del contendere si riferisce poi

all’applicazione di legislazioni (sul concetto v. art. 1 lett. j del regolamento

n. 1408/71) relative a uno dei rischi enumerati espressamente all’art. 4 n. 1

del regolamento n. 1408/71 e più precisamente alla sua lettera a (prestazioni

di malattia e di maternità; cfr. DTF 135 V 339 consid. 4.2 pag. 343; 131 V 202

consid. 2.2 pag. 204 seg.).

Trovano

pertanto applicazione sia le norme dell’ALC che del regolamento (CE) n.

1408/71. Va ancora evidenziato che dal 1° aprile 2012 anche per la Svizzera è

applicabile il regolamento (CE) n. 883/2004, che sostituisce il regolamento

(CE) n. 1408/71. Le direttive sull’assoggettamento all’assicurazione

obbligatoria (DOA), nell’introduzione alla nuova versione in vigore dal 1°

aprile 2012, prevedono:

« Le

règlement (CE) n° 883/2004 (R 883/2004) et le règlement d’application (CE) n°

987/2009 (R 987/2009) entrent en vigueur au 1er avril 2012. Ils impliquent

plusieurs modifications en matière d’assujettissement.

En particulier, une

personne ne peut désormais plus qu’être assujettie à la législation d’un seul

Etat membre ou de la Suisse. En cas d’activité salariée et indépendante

simultanée, la législation de l’Etat membre ou de la Suisse dans lequel

l’activité salariée est exercée est applicable. Lorsqu’une personne exerce une

activité lucrative pour un employeur dans plusieurs Etats membres et/ou en

Suisse, elle est soumise à la législation de son Etat de résidence si elle y

exerce une partie substantielle de ses activités. Si tel n’est pas le cas,

cette personne salariée est soumise à la législation de l’Etat dans lequel

l’employeur a son siège.

L’assujettissement des

employés des entreprises de transport inter-national se détermine selon les

règles générales de coordination (cf. paragraphe précédent).

Les indépendants qui

travaillent dans plusieurs Etats membres et/ou en Suisse sont soumis à la

législation de leur Etat de résidence lorsqu’ils y exercent une partie

substantielle de leur activité. Si tel n’est pas le cas, ils sont soumis à la

législation de l’Etat dans lequel se trouve le centre d’intérêt de leurs

activités.

(…)

Pour les états de faits

qui se sont produits avant le 1er avril 2012, le règlement (CEE) n° 1408/71 (R 1408/71) continue d’être

applicable en ce qui concerne l’assujettissement jusqu’à ce que l’état de fait

se modifie mais au maximum pendant 10 ans. Les assurés peuvent toutefois

demander l’application du nouveau règlement.»

A questo proposito l’art.

87 cpv. 8 del regolamento (CE) n. 883/2004 prevede che se, in conseguenza del

presente regolamento, una persona è soggetta alla legislazione di uno Stato

membro diverso da quello alla cui legislazione è soggetta a norma del titolo II

del regolamento (CE) n. 1408/71, tale persona continua ad essere soggetta a

quest’ultima legislazione fino a quando la situazione rimane invariata e

comunque per non più di dieci anni dalla data di applicazione del presente

regolamento, a meno che essa non presenti una domanda per essere assoggettata

alla legislazione applicabile a norma del presente regolamento. Se la domanda è

presentata entro un termine di tre mesi dalla data di applicazione del presente

regolamento all’istituzione competente dello Stato membro la cui legislazione è

applicabile a norma del presente regolamento, la persona è soggetta alla

legislazione di detto Stato membro sin dalla data di applicazione del presente

regolamento. Se la domanda è presentata dopo la scadenza di tale termine, la

persona è soggetta a detta legislazione a decorrere dal primo giorno del mese

successivo.

Per cui, per il periodo

successivo al 1° aprile 2012 trova applicazione il nuovo regolamento (CE)

883/2004.

Il titolo

Considerandi

II del regolamento (CE) n. 1408/71 (art. 13 a 17bis) contiene le regole atte a determinare la legislazione applicabile.

L'art. 13

n. 1 enuncia il principio dell'unicità della legislazione applicabile in

funzione delle regole previste dagli art. 13 n. 2 a 17bis, dichiarando determinanti, di principio e salvo eccezioni, le disposizioni di un solo Stato

membro (principio della lex loci laboris; art. 13 n. 2 lett. a del

regolamento n. 1408/71). Il regolamento (CE) n. 883/2004 prevede lo stesso

principio dell’unicità dell’assoggettamento all’art. 11 ed ha abrogato le

eccezioni previste dal regolamento (CE) 1408/71 (cfr. la lettera dell’UFAS ai

Governi cantonali del 9 marzo 2012 [Informations relatives au nouveau droit

européen de coordination des assurances sociales], punto 3.1).

Di

principio, i beneficiari di una rendita sono assoggettati nel loro luogo di

domicilio se percepiscono la prestazione dallo Stato in cui sono domiciliati.

Se lo Stato di domicilio non versa alcuna rendita, i beneficiari sono

assoggettati nello Stato che eroga la prestazione.

A questo

proposito nella lettera ai Governi cantonali del 9 marzo 2012, l’UFAS ha

rammentato:

"

(…)

3.3

Assujettissement des bénéficiaires de rentes et

des membres de leur famille sans activité lucrative

Il n’y a aucun changement par rapport à l’ancien

droit en ce qui concerne l’obligation d’assurance des bénéficiaires de rentes

et des membres de leur famille sans activité lucrative. Les règles valables

jusqu’à présent restent applicables, à savoir:

. Les rentiers qui bénéficient

d’une rente dans leur pays de domicile sont soumis à l’assurance-maladie

obligatoire dans leur pays de domicile, de même que les membres de leur famille

sans activité lucrative.

. Les rentiers qui ne bénéficient

d’aucune rente dans leur pays de domicile sont soumis à l’assurance-maladie

obligatoire dans le pays qui leur verse la rente, de même que les membres de

leur famille sans activité lucrative.

. Les rentiers qui bénéficient

de rentes versées par plusieurs pays sont soumis à l’assurance-maladie

obligatoire dans le pays dans lequel ils ont cotisé le plus longtemps à la

Sécurité sociale, de même que les membres de leur famille sans activité

lucrative."

Per quanto attiene invece i

beneficiari di una pensione, o di pensioni, dovute ai senso della legislazione

di uno o di più Stati membri e che risiede in un altro Stato membro, può essere

esentato, su sua richiesta, dall’applicazione della legislazione di

quest’ultimo Stato, a condizione che non sia oggetto a detta legislazione a causa

dell’esercizio di una attività subordinata o autonoma (art. 16 R 883/2004).

Questa regola costituisce un’eccezione rispetto al principio della

subordinazione alla legislazione dello Stato che versa la rendita. In sostanza

ancorché al beneficio di una rendita, qualora il beneficiario eserciti attività

autonoma o salariata, egli sarà soggetto alla legislazione di quest’ultimo

Stato.

Per il R 1408/1971 la

situazione era regolata del tutto analogamente, ossia:

"

Il titolare di una pensione o di una rendita

spettante in forza della legislazione di uno Stato membro o di pensioni o di

rendite spettanti in forza delle legislazioni di più Stati membri, che risiede

nel territorio di un altro Stato membro, può essere esonerato, a sua richiesta,

dall'applicazione della legislazione di quest'ultimo Stato, a condizione che

non sia soggetto a detta legislazione a causa dell'esercizio di un'attività

professionale."

Nel caso

in esame occorre quindi stabilire se il ricorrente, che beneficia di un

permesso di soggiorno come visto in precedenza, debba essere assoggettato alla

legislazione svizzera contro le malattie.

2.5

Va anzitutto

evidenziato come solo a fronte di una complessa ed articolata istruttoria

eseguita dal Tribunale cantonale delle Assicurazioni si sono potuti accertare i

fatti, non senza fatica. Il minimo che si può dire è che il ricorrente è stato

poco collaborativo, recalcitrante a trasmettere documentazione utile. Egli ha

operato sempre secondo la legge del minimo sforzo. Va qui rammentato che

l'amministrazione e il giudice debbono accertare i fatti ed applicare d'ufficio

il diritto ma l'assicurato ha un attivo obbligo di collaborazione. Si evince dall'istruttoria

che il signor RI 1, diversamente rispetto alla moglie che risiede in effetti in

__________ (doc. X/3), risiede a tutti gli effetti in territorio svizzero. Qui

egli beneficia a titolo personale, di una quota di comproprietà del 30%

dell’immobile acquistato a __________, il resto della proprietà è invece della __________

di cui il ricorrente è socio gerente e direttore.

Al

momento del rilascio del permesso di soggiorno per una durata superiore ai 3

mesi, il signor RI 1 ha prodotto alle autorità dell’Ufficio della migrazione

del Cantone Ticino una dichiarazione dei suoi redditi (doc. X/26 – 33) ed una

attestazione dell’____________________ del 13 luglio 2000 avente per oggetto la

“Liquidazione di pensione di vecchiaia n. __________ cat. __________” da cui si

possa dedurre come egli fosse sia beneficio di una rendita statale __________

versata dall’__________. Sempre in quell’occasione, ossia il 23 giugno 2005, il

qui ricorrente ha attestato formalmente che la sua permanenza in Svizzera

sarebbe stata superiore ai 6 mesi nel corso dell’anno civile (doc. X/38).

Dagli

atti dell’Ufficio della migrazione emerge un verbale di interrogatorio del

signor RI 1 reso il 12 giugno 2001 alla Polizia Cantonale secondo cui “… nel

1993.

con i miei figli … istituivamo la ditta __________ … scopo … era di aprire

saloni da parrucchiere, gestirli o farli gestire. A partire dal 1994 furono

aperti 2 saloni, uno a __________ e uno a __________ e una profumeria …

attualmente chiusi (…) è mia intenzione … riprendere l’attività … attualmente

stiamo sviluppando la trasformazione di quattro negozi a __________ … I miei

figli non svolgono nessuna attività in Svizzera, loro sono impegnati in __________”

In quell’occasione il ricorrente ha indicato la sua “premura (di) … fare

richiesta” dei permessi per lavorare in Svizzera. Dagli atti appare che RI

1.

avrebbe svolto la sua attività a __________ ma ha pure svolto tramite la __________,

a __________ dove era stato acquistato un immobile, successivamente venduto, per

poi acquistarne uno a __________ in cui ha sede un salone di parrucchiere.

Come si

evidenzia dal doc. IX, attestazione del Comune di __________, il ricorrente

risiede stabilmente a __________, dove tra l’altro si era impegnato a risiedere

conformemente alla dichiarazione ricordata (doc. X/38) e conformemente alla

stessa. A __________ egli onora le tasse locali vincolate alla proprietà

immobiliare. Nella sua audizione in corso d’udienza il ricorrente, a

complemento delle informazioni rilasciate con il gravame, ha precisato che

l’operazione “__________” ossia la trasformazione di spazi commerciali in

un salone solo da parrucchiere ed appartamenti “non è conclusa”

rilevando di avere acquistato comunque gli immobili a nome suo e non

dell’azienda. Il signor RI 1 ha precisato di ricevere in __________ la sua

prestazione __________, di non essere stipendiato e risultare unicamente

imprenditore, precisando di essere imposto fiscalmente per quanto conseguito

con la sua società “… poca roba”.

Soltanto

con la trasmissione e le informazioni di dettaglio ottenute dall'Ufficio di

tassazione delle persone giuridiche e dalle emergenze comunicate in dettagli

dall'Ufficio tassazione di __________ è emerso che il sig. RI 1 vive della resa

dei suoi investimenti, in particolare della resa dell'immobile di sua proprietà

e di proprietà della __________. Dagli atti non emerge lo svolgimento in

Svizzera di attività lucrativa. I redditi ritenuti in sede fiscale sono tutti

riconducibili a resa del capitale.

Dall'istruttoria

si deve quindi ritenere che il ricorrente consegue unicamente una pensione __________

e beneficia dei frutti della sua sostanza.

Dai

risultati dell'istruttoria processuale la CCC AVS ha preso, correttamente, atto

il 9 ottobre 2013 comunicando al ricorrente:

"

(…)

Preso atto che, come dichiarato dall'Ufficio di

tassazione di __________, lei non ha conseguito alcun reddito da attività lavorativa

in Svizzera e ritenuto che le è al beneficio unicamente di una rendita sociale __________,

richiamato l'art. 2 cpv. 1 lett. e) OAMal, la Cassa cantonale di compensazione

AVS/AI/IPG (in seguito: Cassa) conferma che, in applicazione degli Accordi

bilaterali CH/UE, non è soggetto all'obbligo assicurativo in Svizzera ai sensi

della LAMal.

In considerazione di quanto precede, la decisione

del 6 dicembre 2012 di iscrizione d'ufficio alla Cassa malati __________ e la decisione

su reclamo del 14 giugno 2013 vengono completamente annullate. (…)" (Doc.

XXIII/bis)

La

conclusione cui è pervenuta la Cassa, che costituisce proposta formulata al

Tribunale, va pienamente condivisa e fatta propria da questa Corte alla luce

delle argomentazioni giuridiche esposte in precedenza.

Il

ricorrente deve quindi essere esentato dall'obbligo assicurativo in Svizzera

con il rilievo – contenuto sempre nello scritto 9 ottobre della Cassa – che il

sig. RI 1 non ha mai presentato il modello S1 ma solo "... copia della

tessera europea di assicurazione malattie __________. Al proposito la rendiamo

attenta sul fatto che, non avendo presentato il modello europeo S1, che

garantisce in Svizzera la copertura completa delle cure medico-sanitarie secondo

la legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal), non potrà accedere a

tutte le prestazioni medico-sanitarie in Svizzera, ma potrà beneficiare solamente

di prestazioni di carattere necessario (sono quindi escluse le cure

pianificate e di lunga durata), Ne consegue che eventuali prestazioni

medico-sanitarie non riconosciute dalla tessera europea di assicurazione

malattie__________ saranno a suo carico" (doc. XXIII/bis).

Circostanza

di cui è il sig. RI 1 va congruamente informato.

Per i

motivi che precedono la decisione impugnata è annullata.

Si

prescinde dal carico di tasse e spese e dall'attribuzione di ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

é accolto.

1.1. La decisione

su reclamo emessa il 14 giugno 2013 della Cassa cantonale di compensazione

AVS/AI/IPG, Ufficio contributi è annullata.

2. Non si

prelevano tasse e spese e non si attribuiscono ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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