36.2013.47
Pensionato in Italia. Residente in Svizzera. Senza attività lucrativa in Svizzera ma con redditi da capitale. Esenzione dall'obbligo assicurativo
4 novembre 2013Italiano39 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
36.2013.47
Data decisione, Autorità:
04.11.2013, TCA
Titolo:
Pensionato in Italia. Residente in Svizzera. Senza attività lucrativa in Svizzera ma con redditi da capitale. Esenzione dall'obbligo assicurativo
ESONERO DALL'OBBLIGO ASSICURATIVO
OBBLIGO DI ASSICURAZIONE
art. 13 ALC
art. 14 ALC
art. 15 ALC
art. 16 ALC
art. 17 ALC
art. 17bis ALC
art. 3 LAMAL
art. 5 LAMAL
art. 1 OAMAL
art. 2 OAMAL
art. 7 OAMAL
art. 8 OAMAL
accomandata
Incarto n.
36.2013.47
IR/sc
Lugano
4 novembre
2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano
Ranzanici
statuendo sul ricorso del 13 luglio 2013 di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 14 giugno
2013 emanata da
Cassa CO 1
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto, in
fatto
1.1. RI 1,
cittadino __________ titolare di un permesso di dimora B CE/AELS dal 2005, nato
il __________ 1935, coniugato, è al beneficio di una rendita pensionistica __________
e non percepisce rendite pensionistiche in Svizzera. RI 1 ha costituito, nel
1993, una società, la __________ con sede inizialmente a __________, quindi a __________
e poi a __________, egli è imposto in Ticino (doc. VIII): nel 2005 l’Ufficio di
Tassazione di __________ (UT qui di seguito) ha ritenuto (decisione emanata
dopo reclamo il 28 ottobre 2009) un reddito conseguito in Svizzera di CHF
33'900 ed una sostanza in Svizzera superiore al milione. Per il reddito l’UT ha
considerato una aliquota basata su di un reddito complessivo di CHF 171'900.
Analogamente per la sostanza l’aliquota è fondata su CHF 2'316'000. Le
tassazioni successive (riferite agli anni 2006 – 2009) presentano situazione
analoga anche se importi diversi, cresciuti nel corso degli anni (con una
flessione del reddito per il solo 2008).
1.2. A seguito di
segnalazione del Comune di __________ (doc. 1) pervenuta all’Ufficio Contributi
della Cassa Cantonale di Compensazione AVS AI IPG di Bellinzona il 19 luglio
2010, quest’ultima ha avviato accertamenti per verificare il sussistere di un
obbligo assicurativo di RI 1 sollecitando la trasmissione di informazioni
relative all’attività lavorativa svolta in Svizzera ed al beneficio di rendite
straniere (doc. 2).
Il
successivo 14 gennaio 2011 l’amministrazione ha richiamato la trasmissione
delle informazioni necessarie allo straniero (doc. 3) mentre il successivo 23
marzo 2011, sempre in assenza di una reazione da parte del signor RI 1,
l’amministrazione lo ha diffidato ad assicurarsi presso un assicuratore
riconosciuto ed a trasmettere nel termine di 30 giorni un documento a comprova
dell’avvenuta iscrizione (doc. 4). Anche questa sollecitazione è rimasta senza
seguito cosicché l’amministrazione ne ha sollecitato, l’11 maggio 2011,
l’evasione (doc. 5). Il 23 maggio 2011 è pervenuto all’Ufficio contributi un
invio del signor __________ (doc. 6), e meglio questi ha rispedito
all’amministrazione la diffida 11 maggio 2011 con annotazioni di suo pugno
sulla stessa (“Vedi allegati, … dal ottobre 2005 depositate dovuti x
copertura assicurativa …” (così letteralmente per quanto comprensibile),
producendo copia di uno scritto fotocopiato male, da cui si rileva che un ente __________
avrebbe trasmesso al signor RI 1, in data che non si riesce a desumere per la
composizione della fotocopia, una “carta regionale dei servizi” con
scadenza apparente al 3 dicembre 2016, nonché uno scritto standard datato
dicembre 2010 della __________ e relativo alla “CRS” (carta regionale servizi).
1.3. Il 6 giugno
2011 l’Ufficio contributi della Cassa ha trasmesso il formulario modello TI 4
con invito a compilarlo ed a ritrasmetterlo alla cassa, rispettivamente ha
invitato il signor RI 1 a trasmettere l’originale del modello europeo E121 alla
Istituzione comune LAMal a Soletta (doc. 8). Il 18 agosto 2011
l’amministrazione ha sollecitato evasione del suo precedente scritto 6 giugno
2011 (doc. 9). Con invio pervenuto all’amministrazione il 7 settembre 2011
(doc. 10) RI 1 ha ritrasmesso alla Cassa il formulario TI4 in precedenza
ricevuto con annotazioni non sempre comprensibili (“Vedi allegati copia …(?)
Assenza (?) sanitaria __________ __________ – __________”) e producendo
nuovamente i due documenti già prodotti con l’invio doc. 6. Ritenendo il
formulario TI4 incompleto la Cassa ha chiesto nuovo invio e trasmissione del
formulario europeo E121 in tempi brevi (20 giorni) con scritto 12 gennaio 2012
(doc. 11), a ciò ha fatto seguito un sollecito del 4 aprile 2012 ed uno
successivo del 31 maggio 2012. Vista l’assenza di reazione l’amministrazione ha
ulteriormente sollecitato gli invii necessari con scritto 13 luglio 2012 e 11
settembre 2012 (doc. 12 – 15). Rimasti tutti senza seguito i solleciti
l’amministrazione ha sollecitato il 22 ottobre 2012 il signor RI 1 con termine
sino al “7 novembre 2012” per dare seguito alle richieste. Vista la
totale assenza di contatto, di presa di posizione, di reazione dello straniero,
la Cassa ha emanato una decisione formale in data 6 dicembre 2012 con cui ha
iscritto RI 1 d’ufficio per l’assicurazione obbligatoria presso la __________
con inizio teorico della copertura al 23 giugno 2005 (doc. 17).
1.4. Il 31
dicembre 2012 il signor RI 1i ha infine reagito, contestando la decisione,
indicandosi come beneficiario di una rendita pensionistica __________ (__________)
e segnalando di avere trasmesso “nel 2005” documenti al Comune di __________. Lo straniero ha indicato di avere il suo domicilio stabile in __________ e
di avere fondato la __________I con sede a __________, di cui ha trasmesso
copia dell’estratto RC (doc. 18).
1.5. Alla luce
del reclamo formulato da RI 1 contro la decisione del precedente 6 dicembre
2012 (doc. 17) l’amministrazione ha chiesto all’opponente di volere trasmettere
le copie delle notifiche di tassazione dal 2006 al 2010, la dichiarazione 2011
e la “copia dell’allegato 5 alla dichiarazione d’imposta della __________
concernente gli importi pagati ai membri del consiglio d’amministrazione e agli
organi della direzione degli anni 2005 a oggi”, il tutto in un termine di 20 giorni (doc. 21), trascorso infruttuoso. Il 22 marzo ed il 16 maggio 2013
l’amministrazione ha sollecitato l’invio (doc. 22 e 23), senza successo. In
assenza di collaborazione la Cassa ha valutato la situazione sulla scorta della
documentazione acquisita. Il 14 giugno 2013 ha quindi emanato una decisione su reclamo con cui ha ritenuto:
"
(…)
7. L'art.
16 del Regolamento (CE) n. 883/2004 stabilisce che una persona che riceve una
pensione o pensioni dovute ai sensi della legislazione di uno o più Stati
membri e che risiede in un altro Stato membro, può essere esentato, su una
richiesta, dall'applicazione della legislazione di quest'ultimo Stato, a
condizione che non sia soggetto a detta legislazione a causa dell'esercizio di
un'attività subordinata o autonoma.
(…)
10. Secondo
l'art. 2 cpv. 1 lett. e) OAMal le persone che non hanno diritto a una rendita
svizzera ma hanno diritto a una rendita di uno Stato membro della Comunità
europea in virtù dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone e del
relativo allegato II o a una rendita islandese o norvegese in virtù
dell'Accordo AELS, del relativo allegato K e dell'appendice 2 dell'allegato K,
non sono soggette all'obbligo d'assicurazione in Svizzera.
11. Preso
atto delle informazioni fornite dal signor RI 1 nel reclamo del 21 dicembre
2012, la Cassa con scritti dell'8 febbraio 2013, 22 marzo 2013 e 16 maggio 2013 ha invitato il reclamante a voler fornire ulteriori documenti comprovanti l'attività lavorativa
da lui svolta presso la società __________ di __________, al fine di poter
effettuare un accertamento completo dell'obbligo d'assicurazione contro le
malattie ed appurare se il domicilio dell'interessato dovesse essere
considerato in Svizzera o in un altro Stato. Nonostante i vari tentativi della
Cassa, il signor RI 1 è rimasto sempre silente.
12. Considerate
le infruttuose richieste di informazione, la Cassa si è vista costretta ad
effettuare una valutazione dell'obbligo d'assicurazione delle cure
medico-sanitarie in base alla poca documentazione presentata dal reclamante;
dalla quale è scaturito quanto segue:
a) nonostante il signor RI 1 affermasse di essere al beneficio
di una rendita sociale __________, alcun attestato a comprova di ciò è mai
stato trasmesso alla Cassa;
b) il signor RI 1, sebbene sia in possesso di un permesso di
dimora (B UE/AELS), nei suoi scritti ha dichiarato di essere residente a tutti
gli effetti in __________ e di aver richiesto il permesso di dimora unicamente
per questioni lavorative.
Tuttavia
l'interessato non ha mai prodotto alcun documento a giustificazione delle sue
affermazioni;
c) come più volte ribadito dal reclamante e comprovato in
fase di reclamo tramite la copia dell'estratto del Registro di commercio del
Cantone Ticino, egli risulta essere socio e gerente della società __________ di
__________.
Sulla base alle
informazioni e dei documenti prodotti alla Cassa, è dunque possibile stabilire
con certezza che il signor RI 1 è in possesso di un permesso di dimora B
UE/AELS e che è socio e gerente della società __________ di __________.
Ne consegue che, in
base all'art. 11 cpv. 3 lett. a) del Regolamento (CE) n. 883/2004, nonché ai
sensi dei combinati articoli 3 cpv. 1 LAMal e 1 OAMal, la Casa non può far
altro che confermare l'obbligo d'assicurazione contro le malattie in
Svizzera." (Doc. 26)
1.6. Il 13 luglio
2013 RI 1 ha impugnato la decisione al Tribunale cantonale delle Assicurazioni
(doc. I) indicando il suo domicilio in __________, di avere a __________
unicamente una dimora d’affari, di essere pensionato __________ e di non dovere
essere astretto all’obbligo assicurativo svizzero. Mettendosi a “disposizione”
per eventuali ragguagli lo straniero ha chiesto l’annullamento della decisione
impugnata producendo una circolare informativa della __________ __________
relativa all’esenzione del pagamento “del ticket su esami e visite
specialistiche”, una lettera dell’__________ sede di __________ del 16
aprile 2012 con cui vengono fornite informazioni relative alla pensione __________
(si tratta in sostanza di una circolare). Nulla più.
1.7. La Cassa
Cantonale di Compensazione AVS AI IPG Ufficio contributi ha risposto con allegato
del 2 agosto 2013 postulando la reiezione del ricorso con argomenti che,
laddove necessario, saranno ripresi in corso d’argomentazione (doc. III).
Al
ricorrente è stata concessa la possibilità di produrre nuove prove e di
esprimersi sulla risposta di causa ed in generale sul tema del contendere il 6
agosto 2013 (doc. IV). Il giudice delegato ha chiesto parallelamente al
municipio di __________ (doc. V) informazioni precise relative all’arrivo del
cittadino straniero nel Comune e relative all’immobile di sua proprietà, ha
chiesto all’Ufficio della migrazione la trasmissione dell’intero dossier
relativo al ricorrente (doc. VI del 6 agosto 2013) ed all’UT di __________ gli
atti relativi alle tassazioni recenti dell’assicurato (doc. VII del 7 agosto
2013). L’UT ha immediatamente risposto con la trasmissione di atti 8 agosto
2013 (doc. VIII 1-5), così come il Comune di __________ (doc. IX dell’8 agosto
2013). Il 13 agosto è stato acquisito il fascicolo prodotto dall’Ufficio della
migrazione (doc. X 1-68) ed il 14 agosto 2013 il giudice delegato ha indetto
un’udienza fissata per il 5 settembre 2013 informando le parti delle
acquisizioni con messa a disposizione del ricorrente degli atti acquisiti
presso la Cancelleria del Tribunale cantonale delle Assicurazioni nei normali
orari di sportello (doc. XI del 14 agosto 2013). Con invio 14 agosto 2013
(pervenuto il 19 agosto successivo) RI 1 ha comunicato di avere acquistato nel
2005 l’immobile di __________ “con la relativa attività … in seguito fatta
gestire da terzi”, con la precisazione che le attività commerciali in
essere nello stabile sono state gestite e locate a terzi, precisando di venire
in Svizzera per gestire il disbrigo delle attività postali ed eventuali
bancarie”. In __________ indica di essere socio della __________. di cui è pure
amministratore (doc. XII con annessi). Il ricorrente ha poi prodotto uno
scritto 12 agosto 2013 (doc. B1) indicante che egli con la moglie __________, è
iscritto all’anagrafe del Comune di __________ proveniente da __________ il 10
gennaio 2013 ed un verbale del’assemblea della __________ (doc. b2) da cui
risulta che il 30 giugno 2013 erano presenti RI 1 titolare del 45.34% del
capitale sociale e la moglie __________ titolare della restante percentuale.
Nulla più.
La Cassa
Cantonale di Compensazione AVS AI IPG ha preso posizione in merito evidenziando
come:
"
(…)
Dal certificato di stato di famiglia e di
residenza si evince che il signor __________ è residente nel Comune di __________
dal 10 gennaio 2013 in provenienza da Morbio Superiore. A mente della Cassa,
tale attestazione conferma l'ipotesi secondo la quale il ricorrente, almeno
fino al 9 gennaio 2013, era residente a tutti gli effetti in Svizzera.
Teniamo comunque a precisare che, nonostante il
signor RI 1 abbia eletto la sua residenza nel Comune di __________ non è stata
notificata alcuna partenza né all'ufficio del controllo abitanti del Comune di __________
né alla Sezione della popolazione.
Il ricorrente con scritto del 14 agosto 2013 al
punto 2) ha dichiarato che la sua "permanenza è limitata di poche ore
il tempo disbrigo Postale ed eventuali pratiche Bancarie". A tal
proposito, nonostante l'interessato abbia precisato "di non esercitare
alcun lavoro", essendo il signor Redaelli socio e gerente della __________,
la Cassa reputa tali attività quali incarichi dovuti allo statuto di lavoratore
dipendente.
Riguardo alla società __________, per la quale il
signor RI 1 dichiara di essere socio e amministratore unico, la Cassa precisa
quanto segue. Ritenuto che l'attività di socio e gerente di una Sagl svolta in
Svizzera è considerata un'attività di tipo salariato mentre la posizione quale
socio di __________ dovrebbe essere considerata di carattere indipendente, in
base all'art. 13 cpv. 3 del Regolamento (CE) n. 883/2004, il reclamante è
soggetto alla legislazione dello Stato membro in cui esercita l'attività
subordinata, vale a dire in Svizzera. Ne consegue che, fintanto che il signor RI
1 non produrrà degli attestati ufficiali a comprova dell'eventuale attività
lavorativa dipendente svolta in __________ (ad esempio: A1 rilasciato
dall'Autorità competente __________), l'interessato, nonostante il suo
trasferimento in __________, rimarrà comunque soggetto all'obbligo assicurativo
contro le malattie in Svizzera." (Doc. XIV)
1.8. In occasione
dell’udienza del 5 settembre 2013 il ricorrente ha escluso e negato l’esercizio
di una attività dipendente, ha ribadito la sua residenza a __________, di
venire in Svizzera esclusivamente 2 giorni la settimana per poche ore senza
dormire in Ticino. Il ricorrente ha ribadito di ritenere la residenza in
Svizzera quale residenza d’affari. In corso d’udienza a RI 1 è stato letto il
tenore del doc. IX scritto del Comune di __________ secondo cui egli è
dimorante a __________ “proprietario dell’immobile in cui vive”. La
circostanza è stata smentita dal ricorrente. L’udienza ha permesso di accertare
che, prima di recarsi a __________, RI 1 era a __________, dove egli aveva
acquistato un immobile successivamente venduto (l’ipotesi di conseguimento di
un reddito proveniente da commercio d’immobili è stata abbandonata dall’UT __________
come rilevato in corso d’udienza). Il signor RI 1 ha precisato, sempre durante
l’udienza, di essere stato imposto in Svizzera per i redditi qui conseguiti che
ritiene però frutto dei capitali (reddito locativo, reddito da titoli) “e
dall’attività commerciale”. Ha precisato di disporre in __________ di un
appartamento a __________ e come nello stabile fosse presente pure una
profumeria della __________, ora ceduta al figlio. Il ricorrente ha ancora
precisato che l’estratto della __________ di __________ lo indica quale
domiciliato in Ticino, ciò che sarebbe frutto del fatto che egli si trovava in
Ticino in quel periodo. Egli è socio gerente della __________ società che,
oggi, è proprietaria di un immobile a __________ (mappale 100 RF __________)
per il 70%, per il rimanente è di proprietà del signor RI 1 personalmente (doc.
IX/2) che in precedenza era a __________ dove “avevamo nell’immobile la
profumeria, un negozio di parrucchiera e 2 appartamenti che usavamo come
ufficio”, alla società è intestata una vettura con targhe del Cantone
Ticino, vettura che viene condotta personalmente dal ricorrente. Il signor RI 1
ha ulteriormente precisato che in I__________ beneficia di una pensione di 750
euro, non svolge attività dipendente in __________, viene imposto fiscalmente
per gli introiti societari __________, per il 2011 l’imposizione __________ è
avvenuta in conseguenza alla cessione della __________, in __________ il ricorrente
è imposto per “poca roba” cavandosela, con la moglie “con i redditi …
dalla pensione”. Egli ha, in conclusione, precisato che:
"
(…)
Anche se a livello fiscale ticinese risulta la
fissazione di un reddito da attività dipendente principale del contribuente
conseguita in __________ in realtà in __________ non conseguo redditi da
attività dipendente.
Il mio trasferimento annunciato all'__________ lo
scorso anno è stato spontaneo anche perché la __________ alla dogana __________
svizzera aveva trovato su di me dei documenti che sembravano indicare un mio
possesso di danaro in Banca Svizzera, ma si trattava di un fraintendimento, per
cui io ho annunciato all'__________ la questione. Questo ho avuto ripercussioni
sulla mia copertura sanitaria in __________ e il 10.1.2013 ho ripristinato la
mia situazione di prima. (…)" (Doc. XVI)
Al
ricorrente ed all’amministrazione sono stati consegnati, all’udienza, i
documenti VIII, IX, X e XIV con un termine scadente il 20 settembre 2013 per
presentati eventuali osservazioni non formulate. Il Giudice delegato ha
ulteriormente acquisito, con scritto del 22 settembre 2013 documentazione
relativa alla __________ concernente i versamenti eseguiti – dal 2005 in avanti – ai membri della direzione rispettivamente agli amministratori della __________.
1.9. Il 24
settembre 2013 (doc. XVII) il giudice delegato ha chiesto l'invio di
documentazione da parte dell'Ufficio di tassazione delle persone giuridiche ed
ha chiesto specifiche informazioni all'Ufficio tassazione di __________ (doc.
XVIII).
Con
grande solerzia e competenza l'Ufficio di tassazione di __________ ha fornito
il 30 settembre 2013 le risposte necessarie al chiarimento dei fatti producendo
corposa documentazione (doc. XIX) così come ha fatto, il 2 ottobre 2013, l'Ufficio tassazione persone giuridiche (doc. XXI).
Invitati
a prendere posizione in merito le parti solo la Cassa ha reagito comunicando:
"
… vista l'annessa lettera raccomandata del 9
ottobre 2013 indirizzata al signor RI 1, con la quale viene resa priva di
oggetto la decisione impugnata del 14 giugno 2013, proponiamo lo stralcio del
ricorso." (doc. XXIII)
Fatti
Il
giudice delegato ha trasmesso, senza risposta, il seguente scritto al
ricorrente:
"
(…)
Dopo gli accertamenti svolti la Cassa cantonale
di compensazione AVS/AI/IPG propone lo stralcio del ricorso con lettera dello
scorso 9 ottobre giunta oggi cui è annesso uno scritto di pari data a Lei
diretto (non si comprende se questo scritto costituisca una formale decisione
dell’amministrazione).
La proposta di stralcio, in sè, non può essere
accolta nella misura in cui lo stadio della procedura è successivo alla
presentazione della risposta di causa. Lo scritto della Cassa può essere
recepito unicamente quale proposta al Tribunale. (…)" (doc. XXIV)
concedendo
termine per esprimersi in merito.
in
diritto
in
ordine
2.1. La presente
procedura non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria
(STF H 180/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003).
nel
merito
2.2. Oggetto del
contendere è la questione a sapere se il ricorrente, cittadino __________ con
residenza a __________ (__________) beneficiario di un permesso di dimora di
tipo B CE/AEL valido per tutta la Svizzera sino al 2015, ed ottenuto il 23
giugno 2005, sia astretto all’obbligo assicurativo in Svizzera contro le
malattie ai sensi della LAMal.
2.3. Secondo
l'art. 3 LAMal
" Art.
3 Persone tenute ad assicurarsi
1 Ogni persona domiciliata in Svizzera deve assicurarsi o farsi
assicurare dal proprio rappresentante legale per le cure medico-sanitarie entro
tre mesi dall’acquisizione del domicilio o dalla nascita in Svizzera.
2 Il Consiglio federale può prevedere eccezioni all’obbligo
d’assicurazione, segnatamente per le persone beneficiarie di privilegi,
immunità e facilitazioni di cui all’articolo 2 capoverso 2 della legge del 22
giugno 2007 sullo Stato ospite.
3 Può estendere l’obbligo d’assicurazione a persone non aventi il
domicilio in Svizzera, in particolare a quelle che:
a. esercitano un’attività in Svizzera o vi hanno
la propria dimora abituale (art. 13 cpv. 2 LPGA13). (…)"
A
norma dell’art. 5 LAMal:
" 1 Se l’affiliazione è tempestiva (art. 3 cpv.
1), l’assicurazione inizia dall’acquisizione del domicilio o dalla nascita in
Svizzera. Il Consiglio federale stabilisce l’inizio dell’assicurazione delle
persone menzionate nell’articolo 3 capoverso 3.
2 In caso d’affiliazione
tardiva, l’assicurazione inizia dal giorno dell’affiliazione.
L’assicurato deve pagare un supplemento di premio se il ritardo
non è giustificabile.
Il Consiglio federale ne stabilisce i tassi indicativi, tenendo
conto del livello dei premi nel luogo di residenza dell’assicurato e della
durata del ritardo. Se il pagamento del supplemento risulta oltremodo gravoso
per l’assicurato, l’assicuratore lo riduce, considerate equamente la situazione
dell’assicurato e le circostanze del ritardo.
3 L’assicurazione ha termine
quando l’assicurato cessa di essere soggetto all’obbligo d’assicurazione.”
L’art. 1
OAMal precisa l’estensione di tale obbligo includendovi ulteriori categorie di
persone aventi, con il nostro Paese, legami particolari. La norma prevede
infatti che sono obbligatoriamente assicurati:
a. gli
stranieri con permesso di soggiorno di breve durata o di dimora ai sensi degli
articoli 32 e 33 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri
(LStr), valevole almeno tre mesi;
b. gli
stranieri esercitanti un’attività lucrativa dipendente con permesso di
soggiorno di breve durata valevole meno di tre mesi, se non beneficiano di una
copertura assicurativa equivalente per le cure in Svizzera;
c. le persone
che hanno presentato una domanda d’asilo in Svizzera conformemente all’articolo
18 della legge del 26 giugno 1998 sull’asilo (LAsi), le persone cui è stata
concessa la protezione provvisoria secondo l’articolo 66 LAsi nonché le
persone, per le quali è stata decisa l’ammissione provvisoria conformemente
all’articolo 83 LStr;
d. le persone
che risiedono in uno Stato membro dell’Unione europea e sono soggette
all’assicurazione svizzera ai sensi dell’Accordo del 21 giugno 1999 tra la
Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati
membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla
libera circolazione delle persone) e del relativo allegato II, menzionati nell’articolo
95a lettera a della legge;
e. le persone
che risiedono in Islanda o in Norvegia e sono soggette all’assicurazione
svizzera ai sensi dell’Accordo del 21 giugno 2001 di emendamento della
Convenzione istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio (Accordo
AELS), del relativo allegato K e dell’appendice 2 dell’allegato K, menzionati
nell’articolo 95a lettera b della legge;
f. le
persone con permesso di dimora di breve durata o permesso di dimora ai sensi
dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone o dell’Accordo AELS,
valevole almeno tre mesi;
g. le persone
che esercitano un’attività lucrativa in Svizzera per un periodo inferiore ai
tre mesi e che conformemente all’Accordo sulla libera circolazione delle
persone o all’Accordo AELS non necessitano di un permesso di dimora, sempre che
per i trattamenti in Svizzera non dispongano di una copertura assicurativa
equivalente.
In
concreto non è contestato che il ricorrente benefici di un permesso di dimora
di tipo B rilasciato in virtù dell’Accordo sulla libera circolazione delle
persone (di seguito: ALC; RS 0.142.112.681), in vigore dal 2005 e con validità
sino al 2015. Occorre allora esaminare se sussista un obbligo per RI 1 di
assicurarsi in Svizzera contro le malattie.
L'art. 3
cpv. 2 e 3 LAMal conferisce facoltà al Consiglio federale di prevedere
eccezioni all'obbligo di assicurazione, segnatamente per le persone che possono
godere dei privilegi del diritto internazionale, in particolare i dipendenti di
organizzazioni internazionali e di stati esteri. Facendo uso della delega di cui all'art. 3 cpv.
2 LAMal, il Consiglio federale ha emanato l'art. 2 OAMal che prevede diverse
ipotesi di eccezione all'obbligo di assicurazione. Tale disposto ha subito
un'importante modifica con l'entrata in vigore, il 1° giugno 2002, dell’ALC.
L'art. 2
OAMal prevede:
" Art.
2 Eccezioni all'obbligo d'assicurazione
1 Non
sono soggetti all'obbligo d'assicurazione:
a. gli agenti
della Confederazione, in attività o in pensione, sottoposti all'assicurazione
militare ai sensi dell'articolo 1 a capoverso 1 lettera b numeri 1 a 7 e dell'articolo 2 della legge federale del 19 giugno 199215 sull'assicurazione
militare (LAM);
b. le persone
che soggiornano in Svizzera al solo scopo di seguire un trattamento medico o
una cura;
c. le persone che, in virtù dell'Accordo
sulla libera circolazione delle persone e del relativo allegato II,
dell'Accordo AELS e del relativo allegato K e dell'appendice 2 dell'allegato K
o di una convenzione di sicurezza sociale, sottostanno alla normativa di un
altro Stato a causa della loro attività lucrativa in tale Stato;
d. le persone
che, in virtù dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone e del
relativo allegato II o dell'Accordo AELS, del relativo allegato K e dell'appendice
2 dell'allegato K, sottostanno alla normativa di un altro Stato poiché
percepiscono una prestazione di un'assicurazione estera contro la
disoccupazione;
e. le
persone che non hanno diritto a una rendita svizzera ma hanno diritto a una
rendita di uno Stato membro della Comunità europea in virtù dell'Accordo sulla
libera circolazione delle persone e del relativo allegato II o a una rendita
islandese o norvegese in virtù dell'Accordo AELS, del relativo allegato K e
dell'appendice 2 dell'allegato K;
f. le persone che sono incluse
nell'assicurazione malattie estera di una delle persone di cui alle lettere c,
d o e quali suoi familiari e hanno diritto all'aiuto reciproco.
g. le persone
che sono incluse nell’assicurazione malattie estera di una persona quali suoi
familiari e hanno diritto all’assistenza reciproca in materia di prestazioni.
2 A domanda, sono esentate dall'obbligo
d'assicurazione le persone obbligatoriamente assicurate contro le malattie in
virtù del diritto di uno Stato con il quale non sussiste alcuna normativa
concernente la delimitazione dell'obbligo di assicurazione, se
l'assoggettamento all'assicurazione svizzera costituirebbe un doppio onere e se
esse beneficiano di una copertura assicurativa equivalente per le cure in
Svizzera. Alla domanda va accluso un attestato scritto dell'organo estero
competente che dia tutte le informazioni necessarie.
3 …
4 A domanda, sono esentate dall’obbligo di
assicurazione le persone che soggiornano in Svizzera nell’ambito di una
formazione o di un perfezionamento, quali studenti, allievi, praticanti e
stagisti, come pure i familiari ai sensi dell’articolo 3 capoverso 2 che li
accompagnano, purché durante l’intera durata di validità dell’esenzione
beneficino di una copertura assicurativa equivalente per le cure in Svizzera. La domanda dev’essere corredata di un attestato
scritto dell’organo estero competente che dia tutte le informazioni necessarie.
L’autorità cantonale competente può esonerare queste persone dall’obbligo di
assicurarsi per al massimo tre anni. A domanda, l’esenzione può essere
prolungata di altri tre anni al massimo. L’interessato non può revocare
l’esenzione o la rinuncia all’esenzione senza un motivo particolare.
4bis A domanda, sono esentati dall’obbligo di
assicurazione i docenti e i ricercatori che soggiornano in Svizzera nell’ambito
di un incarico di insegnamento o di una ricerca, come pure i familiari ai sensi
dell’articolo 3 capoverso 2 che li accompagnano, purché durante l’intera durata
di validità dell’esenzione beneficino di una copertura assicurativa equivalente
per le cure in Svizzera. La richiesta
dev’essere corredata di un attestato scritto dell’organo estero competente che
dia tutte le informazioni necessarie. L’autorità cantonale competente può
esentare queste persone dall’obbligo di assicurarsi per tre anni al massimo. A
domanda, l’esenzione può essere prolungata di altri tre anni al massimo.
L’interessato non può revocare l’esenzione o la rinuncia all’esenzione senza un
motivo particolare.
5 Su domanda, sono
esentati dall'obbligo d'assicurazione i lavoratori distaccati in Svizzera non
tenuti a pagare i contributi dell'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti
e l'invalidità (AVS/AI) in virtù di una convenzione internazionale di sicurezza
sociale come pure i loro familiari ai sensi dell'articolo 3 capoverso 2, se il
datore di lavoro provvede affinché durante l'intera durata di validità
dell'esenzione siano almeno coperte le prestazioni secondo la LAMal per le cure
in Svizzera. Questa norma si applica per analogia ad altre persone non tenute a
pagare contributi dell'AVS/AI in caso di soggiorno temporaneo in Svizzera in
virtù di un'autorizzazione prevista da una convenzione internazionale.
L'interessato e il suo datore di lavoro non può revocare l'esenzione o la
rinuncia all'esenzione.
6 A domanda, sono esentate dall’obbligo
d’assicurazione le persone residenti in uno Stato membro dell’Unione europea,
purché possano esservi esentate conformemente all’Accordo sulla libera
circolazione delle persone e al relativo allegato II e dimostrino di essere
coperte in caso di malattia sia nello Stato di residenza sia durante un
soggiorno in un altro Stato membro dell’Unione europea o in Svizzera
7 A
domanda, sono esentate dall'obbligo d'assicurazione le persone che dispongono
di un permesso di dimora per persone senza attività lucrativa secondo l'Accordo
sulla libera circolazione delle persone o l'Accordo AELS, purché durante
l'intera validità dell'esenzione beneficino di una copertura assicurativa
equivalente per le cure in Svizzera. La domanda dev'essere corredata di un
attestato scritto dell'organo estero competente che dia tutte le informazioni
necessarie. L'interessato non può revocare l'esenzione o la rinuncia
all'esenzione senza un motivo particolare.
8 A domanda, sono
esentate dall'obbligo d'assicurazione le persone a cui l'assoggettamento
all'assicurazione svizzera provoca un netto peggioramento della protezione
assicurativa o della copertura dei costi e che a causa della loro età e/o del
loro stato di salute non possono stipulare un'assicurazione complementare
equiparabile o lo possono fare solo a condizioni difficilmente sostenibili. La
domanda dev'essere corredata di un attestato scritto dell'organo estero
competente che dia tutte le informazioni necessarie. L'interessato non può
revocare l'esenzione o la rinuncia all'esenzione senza un motivo
particolare."
Per
l’art. 7 cpv. 1 OAMal:
"
1 I cittadini stranieri con un permesso di domicilio, con un permesso
di dimora oppure con un permesso di dimora di breve durata ai sensi dell’articolo
1 capoverso 2 lettere a e f sono tenuti ad assicurarsi entro tre mesi dal
momento in cui si sono annunciati presso il competente ufficio di controllo
degli abitanti. Se l’affiliazione è tempestiva, l’assicurazione inizia dalla
data del suddetto annuncio. In caso di affiliazione tardiva, l’assicurazione
inizia dalla data dell’affiliazione."
A norma
dell’art. 8 OAMal:
" 1 Il
supplemento di premio in caso di affiliazione tardiva, previsto nell’articolo 5
capoverso 2 della legge, è riscosso per una durata pari ad doppio di quella del
ritardo di affiliazione, al massimo però per cinque anni. Esso è compreso tra il 30 ed il 50 per cento
del premio. L’assicuratore stabilisce il supplemento secondo la situazione
finanziaria dell’assicurato. Se il pagamento del supplemento risulta oltremodo
gravoso per l’assicurato, l’assicuratore stabilisce un tasso inferiore al 30
per cento, considerate equamente la situazione dell’assicurato e le
circostanze del ritardo.
2 Non è riscosso alcun supplemento se i premi sono
assunti da un’autorità d’assistenza sociale.
3 Se l’assicurato cambia assicuratore,
l’assicuratore precedente deve comunicare al nuovo assicuratore il supplemento
di premio nell’ambito della comunicazione giusta l’articolo 7 capoverso 5 della
legge. Il supplemento di premio stabilito dal primo assicuratore è vincolante
anche per gli assicuratori successivi.”
2.4. Va ancora
rammentato, come già nel caso 36.2013.19 giudicato dal Tribunale cantonale
delle Assicurazioni nella sua composizione completa il 20 giugno 2013, che il
1° giugno 2002 è entrato in vigore l'"Accordo tra la Comunità europea ed i
suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra,
sulla libera circolazione delle persone" (RS 0.142.112.681, di seguito:
ALC), che rinvia, per quanto concerne la sicurezza sociale, al
"Regolamento (CEE) N. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo
all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai
lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della
Comunità", modificato ed aggiornato dal regolamento (CE) n. 118/97,
regolamento (CE) n. 1290/97, regolamento (CE) n. 1223/98, regolamento (CE) n.
1606/98 e regolamento (CE) n. 307/1999 e modificato dall'Accordo sulla libera
circolazione delle persone tra la Comunità europea e i suoi Stati membri da una
parte e la Svizzera dall'altra parte. Giusta l’art. 1 cpv. 1 dell’Allegato II
ALC, elaborato sulla base dell’art. 8 ALC e facente parte integrante dello
stesso (art. 15 ALC), in unione con la sezione A di tale allegato, le parti
contraenti applicano nell’ambito delle loro relazioni in particolare il
regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo
all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai
lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della
Comunità (in seguito: regolamento n. 1408/71 [RS 0.831.109.268.1]), come pure
il regolamento (CEE) n. 574/72, oppure disposizioni equivalenti. Anche la LAMal rinvia, al suo art. 95a (lett. a), all’ALC e a questi due regolamenti di coordinamento.
La
regolamentazione poc’anzi menzionata è applicabile alla fattispecie in esame da
un punto di vista personale e materiale. Di cittadinanza italiana, il
ricorrente è infatti un pensionato dello Stato italiano che è o è stato
soggetto alla legislazione di uno o più Stati membri (art. 2 n. 1 del
regolamento n. 1408/71). L’oggetto del contendere si riferisce poi
all’applicazione di legislazioni (sul concetto v. art. 1 lett. j del regolamento
n. 1408/71) relative a uno dei rischi enumerati espressamente all’art. 4 n. 1
del regolamento n. 1408/71 e più precisamente alla sua lettera a (prestazioni
di malattia e di maternità; cfr. DTF 135 V 339 consid. 4.2 pag. 343; 131 V 202
consid. 2.2 pag. 204 seg.).
Trovano
pertanto applicazione sia le norme dell’ALC che del regolamento (CE) n.
1408/71. Va ancora evidenziato che dal 1° aprile 2012 anche per la Svizzera è
applicabile il regolamento (CE) n. 883/2004, che sostituisce il regolamento
(CE) n. 1408/71. Le direttive sull’assoggettamento all’assicurazione
obbligatoria (DOA), nell’introduzione alla nuova versione in vigore dal 1°
aprile 2012, prevedono:
« Le
règlement (CE) n° 883/2004 (R 883/2004) et le règlement d’application (CE) n°
987/2009 (R 987/2009) entrent en vigueur au 1er avril 2012. Ils impliquent
plusieurs modifications en matière d’assujettissement.
En particulier, une
personne ne peut désormais plus qu’être assujettie à la législation d’un seul
Etat membre ou de la Suisse. En cas d’activité salariée et indépendante
simultanée, la législation de l’Etat membre ou de la Suisse dans lequel
l’activité salariée est exercée est applicable. Lorsqu’une personne exerce une
activité lucrative pour un employeur dans plusieurs Etats membres et/ou en
Suisse, elle est soumise à la législation de son Etat de résidence si elle y
exerce une partie substantielle de ses activités. Si tel n’est pas le cas,
cette personne salariée est soumise à la législation de l’Etat dans lequel
l’employeur a son siège.
L’assujettissement des
employés des entreprises de transport inter-national se détermine selon les
règles générales de coordination (cf. paragraphe précédent).
Les indépendants qui
travaillent dans plusieurs Etats membres et/ou en Suisse sont soumis à la
législation de leur Etat de résidence lorsqu’ils y exercent une partie
substantielle de leur activité. Si tel n’est pas le cas, ils sont soumis à la
législation de l’Etat dans lequel se trouve le centre d’intérêt de leurs
activités.
(…)
Pour les états de faits
qui se sont produits avant le 1er avril 2012, le règlement (CEE) n° 1408/71 (R 1408/71) continue d’être
applicable en ce qui concerne l’assujettissement jusqu’à ce que l’état de fait
se modifie mais au maximum pendant 10 ans. Les assurés peuvent toutefois
demander l’application du nouveau règlement.»
A questo proposito l’art.
87 cpv. 8 del regolamento (CE) n. 883/2004 prevede che se, in conseguenza del
presente regolamento, una persona è soggetta alla legislazione di uno Stato
membro diverso da quello alla cui legislazione è soggetta a norma del titolo II
del regolamento (CE) n. 1408/71, tale persona continua ad essere soggetta a
quest’ultima legislazione fino a quando la situazione rimane invariata e
comunque per non più di dieci anni dalla data di applicazione del presente
regolamento, a meno che essa non presenti una domanda per essere assoggettata
alla legislazione applicabile a norma del presente regolamento. Se la domanda è
presentata entro un termine di tre mesi dalla data di applicazione del presente
regolamento all’istituzione competente dello Stato membro la cui legislazione è
applicabile a norma del presente regolamento, la persona è soggetta alla
legislazione di detto Stato membro sin dalla data di applicazione del presente
regolamento. Se la domanda è presentata dopo la scadenza di tale termine, la
persona è soggetta a detta legislazione a decorrere dal primo giorno del mese
successivo.
Per cui, per il periodo
successivo al 1° aprile 2012 trova applicazione il nuovo regolamento (CE)
883/2004.
Il titolo
Considerandi
II del regolamento (CE) n. 1408/71 (art. 13 a 17bis) contiene le regole atte a determinare la legislazione applicabile.
L'art. 13
n. 1 enuncia il principio dell'unicità della legislazione applicabile in
funzione delle regole previste dagli art. 13 n. 2 a 17bis, dichiarando determinanti, di principio e salvo eccezioni, le disposizioni di un solo Stato
membro (principio della lex loci laboris; art. 13 n. 2 lett. a del
regolamento n. 1408/71). Il regolamento (CE) n. 883/2004 prevede lo stesso
principio dell’unicità dell’assoggettamento all’art. 11 ed ha abrogato le
eccezioni previste dal regolamento (CE) 1408/71 (cfr. la lettera dell’UFAS ai
Governi cantonali del 9 marzo 2012 [Informations relatives au nouveau droit
européen de coordination des assurances sociales], punto 3.1).
Di
principio, i beneficiari di una rendita sono assoggettati nel loro luogo di
domicilio se percepiscono la prestazione dallo Stato in cui sono domiciliati.
Se lo Stato di domicilio non versa alcuna rendita, i beneficiari sono
assoggettati nello Stato che eroga la prestazione.
A questo
proposito nella lettera ai Governi cantonali del 9 marzo 2012, l’UFAS ha
rammentato:
"
(…)
3.3
Assujettissement des bénéficiaires de rentes et
des membres de leur famille sans activité lucrative
Il n’y a aucun changement par rapport à l’ancien
droit en ce qui concerne l’obligation d’assurance des bénéficiaires de rentes
et des membres de leur famille sans activité lucrative. Les règles valables
jusqu’à présent restent applicables, à savoir:
. Les rentiers qui bénéficient
d’une rente dans leur pays de domicile sont soumis à l’assurance-maladie
obligatoire dans leur pays de domicile, de même que les membres de leur famille
sans activité lucrative.
. Les rentiers qui ne bénéficient
d’aucune rente dans leur pays de domicile sont soumis à l’assurance-maladie
obligatoire dans le pays qui leur verse la rente, de même que les membres de
leur famille sans activité lucrative.
. Les rentiers qui bénéficient
de rentes versées par plusieurs pays sont soumis à l’assurance-maladie
obligatoire dans le pays dans lequel ils ont cotisé le plus longtemps à la
Sécurité sociale, de même que les membres de leur famille sans activité
lucrative."
Per quanto attiene invece i
beneficiari di una pensione, o di pensioni, dovute ai senso della legislazione
di uno o di più Stati membri e che risiede in un altro Stato membro, può essere
esentato, su sua richiesta, dall’applicazione della legislazione di
quest’ultimo Stato, a condizione che non sia oggetto a detta legislazione a causa
dell’esercizio di una attività subordinata o autonoma (art. 16 R 883/2004).
Questa regola costituisce un’eccezione rispetto al principio della
subordinazione alla legislazione dello Stato che versa la rendita. In sostanza
ancorché al beneficio di una rendita, qualora il beneficiario eserciti attività
autonoma o salariata, egli sarà soggetto alla legislazione di quest’ultimo
Stato.
Per il R 1408/1971 la
situazione era regolata del tutto analogamente, ossia:
"
Il titolare di una pensione o di una rendita
spettante in forza della legislazione di uno Stato membro o di pensioni o di
rendite spettanti in forza delle legislazioni di più Stati membri, che risiede
nel territorio di un altro Stato membro, può essere esonerato, a sua richiesta,
dall'applicazione della legislazione di quest'ultimo Stato, a condizione che
non sia soggetto a detta legislazione a causa dell'esercizio di un'attività
professionale."
Nel caso
in esame occorre quindi stabilire se il ricorrente, che beneficia di un
permesso di soggiorno come visto in precedenza, debba essere assoggettato alla
legislazione svizzera contro le malattie.
2.5
Va anzitutto
evidenziato come solo a fronte di una complessa ed articolata istruttoria
eseguita dal Tribunale cantonale delle Assicurazioni si sono potuti accertare i
fatti, non senza fatica. Il minimo che si può dire è che il ricorrente è stato
poco collaborativo, recalcitrante a trasmettere documentazione utile. Egli ha
operato sempre secondo la legge del minimo sforzo. Va qui rammentato che
l'amministrazione e il giudice debbono accertare i fatti ed applicare d'ufficio
il diritto ma l'assicurato ha un attivo obbligo di collaborazione. Si evince dall'istruttoria
che il signor RI 1, diversamente rispetto alla moglie che risiede in effetti in
__________ (doc. X/3), risiede a tutti gli effetti in territorio svizzero. Qui
egli beneficia a titolo personale, di una quota di comproprietà del 30%
dell’immobile acquistato a __________, il resto della proprietà è invece della __________
di cui il ricorrente è socio gerente e direttore.
Al
momento del rilascio del permesso di soggiorno per una durata superiore ai 3
mesi, il signor RI 1 ha prodotto alle autorità dell’Ufficio della migrazione
del Cantone Ticino una dichiarazione dei suoi redditi (doc. X/26 – 33) ed una
attestazione dell’____________________ del 13 luglio 2000 avente per oggetto la
“Liquidazione di pensione di vecchiaia n. __________ cat. __________” da cui si
possa dedurre come egli fosse sia beneficio di una rendita statale __________
versata dall’__________. Sempre in quell’occasione, ossia il 23 giugno 2005, il
qui ricorrente ha attestato formalmente che la sua permanenza in Svizzera
sarebbe stata superiore ai 6 mesi nel corso dell’anno civile (doc. X/38).
Dagli
atti dell’Ufficio della migrazione emerge un verbale di interrogatorio del
signor RI 1 reso il 12 giugno 2001 alla Polizia Cantonale secondo cui “… nel
1993.
con i miei figli … istituivamo la ditta __________ … scopo … era di aprire
saloni da parrucchiere, gestirli o farli gestire. A partire dal 1994 furono
aperti 2 saloni, uno a __________ e uno a __________ e una profumeria …
attualmente chiusi (…) è mia intenzione … riprendere l’attività … attualmente
stiamo sviluppando la trasformazione di quattro negozi a __________ … I miei
figli non svolgono nessuna attività in Svizzera, loro sono impegnati in __________”
In quell’occasione il ricorrente ha indicato la sua “premura (di) … fare
richiesta” dei permessi per lavorare in Svizzera. Dagli atti appare che RI
1.
avrebbe svolto la sua attività a __________ ma ha pure svolto tramite la __________,
a __________ dove era stato acquistato un immobile, successivamente venduto, per
poi acquistarne uno a __________ in cui ha sede un salone di parrucchiere.
Come si
evidenzia dal doc. IX, attestazione del Comune di __________, il ricorrente
risiede stabilmente a __________, dove tra l’altro si era impegnato a risiedere
conformemente alla dichiarazione ricordata (doc. X/38) e conformemente alla
stessa. A __________ egli onora le tasse locali vincolate alla proprietà
immobiliare. Nella sua audizione in corso d’udienza il ricorrente, a
complemento delle informazioni rilasciate con il gravame, ha precisato che
l’operazione “__________” ossia la trasformazione di spazi commerciali in
un salone solo da parrucchiere ed appartamenti “non è conclusa”
rilevando di avere acquistato comunque gli immobili a nome suo e non
dell’azienda. Il signor RI 1 ha precisato di ricevere in __________ la sua
prestazione __________, di non essere stipendiato e risultare unicamente
imprenditore, precisando di essere imposto fiscalmente per quanto conseguito
con la sua società “… poca roba”.
Soltanto
con la trasmissione e le informazioni di dettaglio ottenute dall'Ufficio di
tassazione delle persone giuridiche e dalle emergenze comunicate in dettagli
dall'Ufficio tassazione di __________ è emerso che il sig. RI 1 vive della resa
dei suoi investimenti, in particolare della resa dell'immobile di sua proprietà
e di proprietà della __________. Dagli atti non emerge lo svolgimento in
Svizzera di attività lucrativa. I redditi ritenuti in sede fiscale sono tutti
riconducibili a resa del capitale.
Dall'istruttoria
si deve quindi ritenere che il ricorrente consegue unicamente una pensione __________
e beneficia dei frutti della sua sostanza.
Dai
risultati dell'istruttoria processuale la CCC AVS ha preso, correttamente, atto
il 9 ottobre 2013 comunicando al ricorrente:
"
(…)
Preso atto che, come dichiarato dall'Ufficio di
tassazione di __________, lei non ha conseguito alcun reddito da attività lavorativa
in Svizzera e ritenuto che le è al beneficio unicamente di una rendita sociale __________,
richiamato l'art. 2 cpv. 1 lett. e) OAMal, la Cassa cantonale di compensazione
AVS/AI/IPG (in seguito: Cassa) conferma che, in applicazione degli Accordi
bilaterali CH/UE, non è soggetto all'obbligo assicurativo in Svizzera ai sensi
della LAMal.
In considerazione di quanto precede, la decisione
del 6 dicembre 2012 di iscrizione d'ufficio alla Cassa malati __________ e la decisione
su reclamo del 14 giugno 2013 vengono completamente annullate. (…)" (Doc.
XXIII/bis)
La
conclusione cui è pervenuta la Cassa, che costituisce proposta formulata al
Tribunale, va pienamente condivisa e fatta propria da questa Corte alla luce
delle argomentazioni giuridiche esposte in precedenza.
Il
ricorrente deve quindi essere esentato dall'obbligo assicurativo in Svizzera
con il rilievo – contenuto sempre nello scritto 9 ottobre della Cassa – che il
sig. RI 1 non ha mai presentato il modello S1 ma solo "... copia della
tessera europea di assicurazione malattie __________. Al proposito la rendiamo
attenta sul fatto che, non avendo presentato il modello europeo S1, che
garantisce in Svizzera la copertura completa delle cure medico-sanitarie secondo
la legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal), non potrà accedere a
tutte le prestazioni medico-sanitarie in Svizzera, ma potrà beneficiare solamente
di prestazioni di carattere necessario (sono quindi escluse le cure
pianificate e di lunga durata), Ne consegue che eventuali prestazioni
medico-sanitarie non riconosciute dalla tessera europea di assicurazione
malattie__________ saranno a suo carico" (doc. XXIII/bis).
Circostanza
di cui è il sig. RI 1 va congruamente informato.
Per i
motivi che precedono la decisione impugnata è annullata.
Si
prescinde dal carico di tasse e spese e dall'attribuzione di ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
é accolto.
1.1. La decisione
su reclamo emessa il 14 giugno 2013 della Cassa cantonale di compensazione
AVS/AI/IPG, Ufficio contributi è annullata.
2. Non si
prelevano tasse e spese e non si attribuiscono ripetibili.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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