Lexipedia

Decisione

36.2013.48

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

18 dicembre 2013Italiano39 min

Source ti.ch

Fatti

I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella DTF 125 V 351 (= SVR

2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti

allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,

infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro

attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di

dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio

l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari

circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti

circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo stesso vale per le perizie

fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

Le perizie affidate dagli

organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria

amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i

quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a

risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non

sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI

2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Per quel che concerne il Servizio di Accertamento

Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità, l'Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di

rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione

conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7).

In merito al valore probatorio delle

perizie amministrative dei servizi medici di accertamento (SAM), sotto il

profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo e della parità delle armi,

in una sentenza pubblicata in DTF 136 V 376 il Tribunale

Federale ha specificato che la qualità formale di parte dell'organo

esecutivo dell'assicurazione per l'invalidità nella procedura giudiziaria, rispettivamente

la sua legittimazione a presentare ricorso in materia di diritto pubblico, non

consentono di considerare come atti di parte le prove assunte dall'amministrazione

nella precedente fase non contenziosa.

Nella sentenza di principio 9C_243/2010 del 28

giugno 2011 pubblicata in DTF 137 V 210, il Tribunale federale ha preso posizione

sulle critiche alla giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle

perizie dei Servizi di accertamento medico (SAM; art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal

profilo della conformità alla CEDU e alla Costituzione, formulate soprattutto

nel parere del Prof. Dr. iur. Jörg Paul Müller e del Dr. iur. Johannes

Reich dell'11 febbraio 2010.

L'Alta Corte è arrivata alla conclusione che

l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso

perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell'assicurazione invalidità

svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è di per sé

conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea (consid. 2.1-2.3).

D'altra parte il Tribunale federale ha

riconosciuto che attraverso tali perizie vengono messe in pericolo in modo

latente le garanzie procedurali, visto il potenziale di ricavi dell'attività

dei SAM nei confronti dell'assicurazione invalidità e con ciò anche della loro

dipendenza economica (consid. 2.4). La nostra Massima Istanza ha perciò

ritenuto necessario adottare dei correttivi a livello amministrativo ed a livello

dell'autorità giudiziaria di prima istanza.

Occorre ancora evidenziare che l'allora TFA, in

una decisione del 24 agosto 2006 concernente

un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha

evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità,

sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR

non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell'occasione

l'Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"

(…)

3.2 L'on ne saurait certes

mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre

d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que

l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS

sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR;

toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre

médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire

de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.

La valeur probante des rapports médicaux des uns et

des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels

précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison

d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin

traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui

l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les

médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance

particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La

recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…).

Per quel che riguarda i

rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il

giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia

esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in

favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353

consid. 3a)cc); Pratique

VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.

230).

L'Alta Corte, nella sentenza 9C_142/2008

del 16 ottobre 2008 -concetto ribadito ancora nella recente STF 9C_721/2012 del

24 ottobre 2012 in un caso ticinese -, per quanto riguarda le divergenze d'opinioni

tra medici curanti e periti interpellati dall'amministrazione o dal giudice, ha

precisato quanto segue:

"

(…)

On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre

experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de

mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports

médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des

critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de

leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler

qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat

thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR

2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai

2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par

l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul

fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il

n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement

vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont

suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de

l'expert." (…).

Infine, va ricordato che se vi

sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli

si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25

aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Tali criteri di valutazione debbono guidare il Tribunale Cantonale

delle Assicurazioni anche nelle fattispecie rette dalla LCA, come quella in

discussione.

2.8. Dagli atti medici messi a disposizione dalle parti emerge quindi che dal 31

dicembre 2012 l'attrice era inabile al lavoro in misura totale per malattia.

Entrambe le parti concordano su questo stato di fatto, visto che anche i medici

interpellati dall'assicuratore malattia hanno sempre confermato tale incapacità

lavorativa, sia già nel febbraio 2013 sia ancora nel giugno 2013.

In discussione, però, rimane la continuazione di questo stato di

impedimento a riprendere l'attività lavorativa dal 1° agosto 2013. Secondo

l'assicuratore malattia, infatti, non vi sarebbe una malattia invalidante, perché

basterebbe cambiare datore di lavoro per tornare abile totalmente nella stessa

professione di infermiera. Pertanto, nemmeno sarebbe necessario, come ha

rilevato il perito, cambiare ramo professionale, ma soltanto il luogo, l'ambiente

di lavoro e quindi il datore di lavoro, visti i difficili rapporti

interpersonali e le condizioni interne che si sono create e che hanno portato e

portano ad un'impossibilità a riprendere la precedente occupazione in quel

luogo di lavoro.

In sostanza, dunque, non cambiando datore di lavoro parte attrice

avrebbe violato il suo obbligo di ridurre il danno (art. 61 LCA), motivo per

cui l'assicuratore malattia non ha più preso a carico il periodo di malattia

dopo il 31 luglio 2013.

D'avviso del TCA, l'assicuratore malattia può sì essere seguito nel

principio delle sue conclusioni, ma non nel risultato.

Va al riguardo evidenziato come in relazione alle

conseguenze economiche dell'incapacità lavorativa vige il principio secondo cui

l'assicurato è tenuto all'obbligo di ridurre le conseguenze economiche negative

del danno alla salute (art. 61 LCA).

Con sentenza 5C.176/1998 del 23 ottobre 1998, al consid. 2c l'Alta Corte ha affermato:

"

(…)

L'art. 61 LCA esprime infatti il medesimo

principio generale concernente l'obbligo dell'assicurato di ridurre il danno da

cui il Tribunale federale delle assicurazioni deduce che l'interessato può a

tal fine essere costretto a cambiare professione (DTF 111 V 235 consid. 2a; 114

V 281 consid. 3a). Un siffatto obbligo non costituisce una lesione più grave

della libertà personale rispetto all'imposizione - espressamente citata da Maurer

Considerandi

(Schweizerisches Privatversicherungsrecht, 1995, pag. 346 n. 4) con riferimento

all'art. 61 LCA - di sottomettersi a una cura o addirittura ad un intervento

chirurgico. Si può del resto rilevare che nemmeno l'attore contesta

l'applicabilità dell'art. 61 LCA alla fattispecie, limitandosi a sostenere che,

per un uomo di 63 anni nel suo stato di salute, un reinserimento in un'attività

professionale appare perlomeno problematico. Ne segue che i giudici cantonali

hanno violato il diritto federale accogliendo la petizione senza esaminare se e

in che misura sia possibile esigere dall'attore un cambiamento di professione e

se il termine accordato dalla convenuta a tal fine sia adeguato alle

circostanze. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata e la causa

rinviata all'autorità cantonale per completare gli accertamenti di fatto e per

nuova decisione. (...).".

A norma dell'art. 61 LCA,

" In

caso di sinistro, l'avente diritto è tenuto a fare quanto possa per scemare il

danno. Quando non siavi pericolo in mora, egli dovrà chiedere istruzioni

all'assicuratore circa i provvedimenti da prendere e conformarsi alle medesime.

Se l'avente diritto ha mancato a

quest'obbligo in modo inescusabile, l'assicuratore può limitare l'indennità

all'importo cui troverebbesi ridotta qualora l'obbligo fosse stato

adempiuto.".

Le CGA, agli artt. 3.4 e 13.5, prevedono il

medesimo concetto.

Per l'art. 3.4 CGA, infatti, in caso di incapacità

al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni

esigibili in un'altra professione o campo d'attività.

Inoltre, per l'art. 13.5 CGA, la persona

assicurata che nella sua professione abituale resta completamente o

parzialmente inabile al lavoro, prevedibilmente in modo duraturo, è tenuta ad

impiegare la sua eventuale capacità di guadagno residua anche se ciò esige un

cambio della professione. L'assicuratore esorta la persona assicurata al cambio

di professione e la rende attenta sulle sanzioni previste dall'art. 14.

Anche nell'ambito dell'assicurazione d'indennità

giornaliera sottoposta alla LCA, in applicazione del principio secondo cui

l'assicurato deve fare tutto quanto da lui esigibile per ridurre lo scapito

economico derivante dal danno alla salute, questi deve sfruttare la sua residua

capacità lavorativa in attività diverse da quella esercitata al momento del

verificarsi del danno alla salute. In caso d'incapacità lavorativa durevole

nell'ambito dell'attività abituale, come nel caso di specie, in ossequio

all'obbligo di ridurre il danno, l'assicurato è tenuto a cambiare professione

(DTF 114 V 283).

Per quanto concerne la determinazione del termine

che può essere assegnato all'assicurato per procedere al cambiamento di

professione, accertata la piena capacità lavorativa in attività confacenti al

suo stato di salute, nell'ambito delle assicurazioni sociali l'allora Tribunale

delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha più volte

ritenuto adeguati periodi d'adattamento varianti dai 3 ai 5 mesi

dall'intimazione dell'assicuratore per la ricerca di un nuovo impiego (sentenza

K 64/05 del 29 giugno 2006, consid. 4.1; DTF 114 V 289 consid. 5b; DTF 111 V

239.

consid. 2a con riferimenti; RAMI 2000 pag. 123 consid. 3a; RAMI 1987 pag.

108; RAMI 1994 pag. 113 segg.).

Il periodo di adattamento nel singolo caso può, entro tali limiti

(cfr. tuttavia la sentenza del 7 agosto 1998, K 126/97, consid. 2c, solo

parzialmente riassunta in RAMI 1998 no. KV 45 pag. 430, nel cui ambito l'Alta

Corte ha tutelato l'operato della precedente istanza che aveva esteso a quasi

sette mesi la durata del periodo di adattamento), essere fissato tenendo conto

delle circostanze concrete, quali la difficile collocabilità sul mercato, l'età

dell'assicurato, le capacità (fisiche) residue in un'attività adatta ecc. (DTF

114.

V 289 seg. consid. 5b; SJ 2000 II pag. 440 consid. 2b; cfr. pure la sentenza

citata del 7 agosto 1998, consid. 2c). Ai fini di tale esame non è per contro

determinante la durata della precedente incapacità lavorativa (RAMI 2000 no. KV

112.

pag. 123 consid. 3a). Né, per quanto è dato di vedere, il Tribunale

federale delle assicurazioni ha mai fatto dipendere l'assegnazione di un simile

periodo di transizione dall'esistenza, al momento dell'intimazione da parte

dell'assicuratore malattia, di un rapporto di lavoro (cfr. ad es. i fatti posti

a fondamento delle sentenze pubblicate in RAMI 1989 no. K 812 pag. 255 e in SJ

2000.

II pag. 440).

In questo contesto, è opportuno rammentare che

l'assicurato che, incapace nella precedente attività, non mette a frutto la sua

residua capacità lavorativa in un'altra professione, viene giudicato secondo

l'attività professionale che avrebbe potuto esercitare con uno sforzo di buona

volontà, ritenuto che l'assenza di quest'ultima non è scusabile se non derivante

da malattia (DTF 114 V 283 consid. 1d; 111 V 239 consid. 2a; 101 V 145; RAMI

1987.

pag. 106 consid. 2).

Va qui ricordato che nella sentenza pubblicata in

RAMI 2000 KV 112, pag. 122 seg., l'allora

TFA ha stabilito l'applicabilità in ambito LAMal della giurisprudenza elaborata

allorquando ancora era in vigore la LAMI. La giurisprudenza è stata confermata

con sentenza K 64/05 del 29 giugno 2006.

Il Tribunale federale ha applicato la medesima giurisprudenza alle

assicurazioni complementari contro le malattie rette dal diritto privato (sentenza

5C.74/2002 del 7 maggio 2002). In quel caso, l'Alta Corte ha ad esempio

ritenuto ammissibile assegnare un termine di 3-5 mesi per il riadattamento

professionale.

2.9

In concreto l'assicuratore,

con scritto del 18 giugno 2013, ha avvertito l'attrice che avrebbe continuato a

versarle le indennità giornaliere per malattia fino al 31 luglio 2013.

Parte convenuta non ha imposto all’attrice un cambio di attività

lavorativa fissando un termine, che la giurisprudenza vuole compreso tra i tre

ed i cinque mesi. In effetti il perito e la specialista curante dell’attrice

hanno entrambe attestato che l'inabilità lavorativa era legata all’attività

svolta sul posto di lavoro (doc. U e V) con il rilievo che un cambio, non di

attività ma di luogo di lavoro, avrebbe permesso lo svolgimento dell’attività

professionale usuale della signora AT 1 In questo senso correva l’obbligo all’assicurata

di porre in atto gli sforzi necessari per ridurre il danno e ciò mediante la

ricerca di un altro datore di lavoro al fine di riacquistare, gradatamente, la

piena capacità lavorativa come infermiera.

Alla luce di quanto precede e della particolarità dell’inabilità

lavorativa riconducibile al luogo di svolgimento dello stesso, pur se non

obbligata ad un cambio di professione come tale, alla signora AT 1 vanno applicati

i precetti sviluppati dalla giurisprudenza federale in materia di cambio di professione.

D'avviso del TCA, infatti, siccome è possibile pretendere da un assicurato che,

incapace di lunga durata nella precedente attività, metta a

frutto la sua residua capacità lavorativa in un'altra professione, a maggiore

ragione può essere preteso che la persona inabile eserciti la sua abituale

professione ma presso un diverso datore di lavoro (majore ad minus). La

giurisprudenza relativa al cambio di professione va applicata quindi in via

analogetica al cambio di datore di lavoro e quindi di luogo di lavoro.

Per concretizzare l’obbligo occorre concedere

all’assicurata un termine, remunerato mediante versamento di indennità per la

perdita di guadagno, che sia analogo a quello fissato per il cambio di lavoro

fissato dalla giurisprudenza, e, soprattutto, sia consono per porre in atto il

cambiamento.

Nell'evenienza concreta, il contratto di lavoro

agli atti è datato 1° gennaio 2006 (doc. E), ma l'attrice è dipendente della __________

sin dal 1° agosto 2001. Ritenuto, poi, che il contratto attualmente in vigore non

prevede norme particolari in caso di disdetta (art. 335c cpv. 2 CO), ma solo un

rinvio al diritto svizzero, considerato che l'art. 335c cpv. 1 CO dispone

che il rapporto di lavoro può essere disdetto per la fine di un mese, nel

primo anno di servizio con preavviso di un mese, dal secondo al nono anno di

servizio incluso con preavviso di due mesi e in seguito con preavviso di tre

mesi, AT 1 è pertanto tenuta a dare un preavviso di tre mesi prima di potersi

liberare dalla predetta datrice di lavoro.

Questo termine è da ritenere un lasso temporale

minimo in situazioni che impongano un cambio di luogo di lavoro e datore di

lavoro anche qualora i termini di disdetta del rapporto di lavoro fossero

inferiori a quali applicabili in concreto. Si ritiene qui che l’assicuratore

doveva riconoscere all’attrice il versamento di indennità di lavoro per

ulteriori tre mesi e mezzo dalla comunicazione del 18 giugno 2013 e quindi sino

alla fine di settembre 2013, e non soltanto per 6 settimane coma fatto con la

comunicazione consegnata al doc. D. Il termine appare del tutto adeguato alla

luce dello status dell’assicurata, del pensum del suo lavoro, della sua

formazione e della sua età, al fine di trovare adeguata nuova collocazione

professionale.

2.10

Alla luce di

quanto precede, la petizione deve quindi essere parzialmente accolta, e

l’assicuratore condannato al versamento all'attrice le indennità giornaliere

per malattia di sua spettanza limitatamente fino al 30 settembre 2013. Parzialmente

vincente in causa l'attrice, rappresentata da un legale, ha diritto ad un'indennità per ripetibili parziali.

2.11

L'attrice ha

chiesto di essere sentita per meglio esporre la situazione (docc. V e VII),

mentre l'assicuratore malattia non l'ha ritenuto necessario (docc. VIII e XI).

Questo Tribunale, in virtù del principio

dell'apprezzamento anticipato delle prove, prescinde dal dare seguito alla

richiesta di parte attrice ritenuto, come visto, che la sua incapacità

lavorativa è stata stabilita anche sulla base dei certificati medici rilasciati

dalla dr.ssa med. __________, la quale ha confermato il parere del perito,

ammettendo quindi l'esistenza di un'inabilità lavorativa totale unicamente

dovuta al posto/datore di lavoro.

Può dunque essere rifiutata la richiesta di sentire

AT 1, senza per questo ledere il diritto d'essere sentito, sancito

dall'art. 29 cpv. 2 Cost. fed. e dall'art. 6 n. 1 CEDU.

Inoltre, secondo la giurisprudenza federale, l'obbligo di organizzare

un dibattimento pubblico ai sensi dell'art. 6 n. 1 CEDU presuppone una

richiesta chiara e inequivocabile di una parte; semplici domande di assunzione

di prove, come ad esempio istanze di audizione personale o di interrogatorio di

parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastano per creare

un simile obbligo (cfr. sentenza del 21 agosto 2007, I 472/06,

consid. 2 che ha confermato questo principio, nonché DTF 122 V 47; cfr.

pure DTF 124 V 90, consid. 6, pag. 94 e il rinvio alla DTF prima citata).

In concreto, non essendo stata presentata una “domanda

espressa di procedere ad un'udienza pubblica”, questo TCA rinuncia

all'audizione dell'attrice, poiché superflua ai fini dell'esito della vertenza

(cfr. sentenza del 21 agosto 2007, I 472/06, consid. 2; cfr. sentenza

9C_578/2008 del 29 maggio 2009 dove la generica richiesta di “vegliare alla

parità delle armi […] e all'applicazione dell'art. 6 CEDU” non è stata

giudicata sufficiente per far sorgere l'obbligo di organizzare un dibattimento

pubblico).

2.12

Il valore di

causa è rappresentato dalla somma risultante dalla pretesa dell'attrice di

ottenere il versamento di indennità giornaliere dal 1° agosto 2013 fino alla

ripresa della capacità lavorativa.

Va qui rammentato che con sentenza 4A_83/2013 del

20.

giugno 2013 il TF ha affermato:

"

(…)

1.

Il ricorso è presentato dalla parte soccombente

nella sede cantonale (art. 76 cpv. 1 lett. a LTF), è tempestivo (art. 100 cpv.

1.

LTF) ed è volto contro una sentenza finale (art. 90 LTF) emanata

dall'autorità ticinese di ultima istanza (art. 75 cpv. 1 LTF) in una causa

civile (art. 72 cpv. 1 LTF). Esso è ammissibile a prescindere dal valore

litigioso (di soli fr. 1'120.--) poiché, come afferma correttamente la

ricorrente, nel Cantone Ticino le controversie tra assicurati e assicuratori

concernenti le assicurazioni complementari all'assicurazione contro le malattie

sono di competenza del Tribunale cantonale delle assicurazioni in prima e unica

istanza (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF; art. 7 CPC; art. 75 della legge ticinese

di applicazione della LAMal del 26 giugno 1997 [RL/TI 6.4.6.1]; DTF 138 III 799

consid. 1.1)" (…).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. La

petizione è accolta nel

senso delle considerazioni esposte. Di conseguenza:

1.1. CV

1, è condannata a versare all'attrice, oltre a quelle già versate, le indennità

giornaliere dal 1° agosto 2013 al 30 settembre 2013.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

L'assicuratore malattia verserà all'attrice

delle ripetibili ridotte ammontanti a Fr. 1'000.- (IVA inclusa).

3. Comunicazione

alle parti ed alla FINMA, Berna.

Contro la presente sentenza è dato ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare

quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione,

e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà

essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è

ammissibile se il valore litigioso ammonta a Fr. 15'000.- nelle vertenze in

materia di diritto del lavoro e di locazione ed a Fr. 30'000.- negli altri

casi.

Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se

la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o

se una legge federale prescrive un'istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2

LTF). Qualora non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo

stesso termine, ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e 117

LTF).

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster