36.2013.48
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18 dicembre 2013Italiano39 min
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Numero d'incarto:
36.2013.48
Data decisione, Autorità:
18.12.2013, TCA
Titolo:
Indennità x perdita di guadagno LCA. Esame dei certificati medici. Obbligo di ridurre il danno. Termine x cambiare professione. L'inabilità lavorativa è dovuta al datore di lavoro e quindi al luogo di lavoro. Applicare x analogia la giurisprudenza sul cambio di professione. 3 mesi x cambiare luogo
ASSICURAZIONE COMPLEMENTARE ALL'ASSICURAZIONE MALATTIA
art. 324a CO
art. 335c CO
art. 61 LCA
Raccomandata
Incarto n.
36.2013.48
TB
Lugano
18 dicembre
2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sulla petizione del 18 luglio
2013 di
AT 1
rappr. da: RA 1
contro
CV 1
in materia di assicurazione complementare
contro le malattie
ritenuto in
fatto
1.1. AT 1, 1972,
dal 1° agosto 2001 è attiva al 50% come infermiera presso la __________ (doc.
E) e come tale è assicurata per la perdita di guadagno in caso di malattia
presso CV 1 con la copertura __________ secondo LCA.
1.2. Con notifica
di malattia dell'8 gennaio 2013 (doc. G), la datrice di lavoro dell'interessata
ha informato il suo assicuratore malattia che dal 31 dicembre 2012 quest'ultima
era inabile al lavoro al 100% per malattia (doc. F).
1.3. La
psichiatra curante, dr.ssa med. __________, il 21 gennaio 2013 (doc. H) ha
compilato il rapporto intermedio LCA in cui ha posto la diagnosi di sindrome da
disadattamento con reazione mista ansioso-depressiva (ICD-10 F43.22) e si è
determinata sulla capacità lavorativa della paziente (0%).
1.4. A richiesta
dell'assicuratore malattia (doc. M1), il 25 febbraio 2013 (doc. I) il dr. med. __________,
psichiatria e psicoterapia FMH, ha eseguito una perizia sull'interessata,
concludendo per un'inabilità totale ancora per 4-6 settimane.
Di conseguenza, il 4 marzo 2013 (doc. M2) CV 1 ha
informato la lavoratrice che le avrebbe accordato prestazioni fino al 14 aprile
2013; dopodiché il caso sarebbe stato considerato chiuso, a meno che vi fosse stata
documentazione medica sufficiente per concludere diversamente.
Il 28 marzo 2013 (doc. L) AT 1 ha avuto un
colloquio con l'ispettrice sinistri dell'assicuratore malattia.
Dopo avere risollecitato l'interessata (doc. M2)
e ricevuto nuova documentazione medica, il 10 aprile 2013 (doc. M4) l'assicuratore
le ha comunicato che avrebbe versato prestazioni di indennità giornaliera al
100% fino al 30 aprile 2013. Qualora l'incapacità si fosse protratta, l'avrebbe
sottoposta ad una perizia specialistica.
1.5. In effetti,
il 29 maggio (doc. M5) l'interessata è stata visitata dal dr. med. __________ e,
sulla scorta del rapporto del 5 giugno 2013 (doc. P), il 18 giugno 2013 (doc.
D) CV 1 le ha accordato delle indennità giornaliere del 100% fino al 31 luglio
2013, dopodiché il caso sarebbe stato considerato chiuso, giacché il perito
l'ha ritenuta totalmente abile al lavoro in un'occupazione simile al lavoro
svolto finora, ma senza responsabilità dirigenziali o di capo team per almeno 6
mesi ed in un altro ambiente di lavoro, ossia presso un altro datore di lavoro.
1.6. Con
petizione del 18 luglio 2013 (doc. I) AT 1, rappresentata da RA 1, ha chiesto
di continuare a versarle indennità giornaliere anche dopo il 31 luglio 2013.
A suo dire, la presa di posizione dell'assicuratore
malattia sarebbe prematura, essendo tuttora inabile al lavoro (doc. F1).
1.7. Nelle
osservazioni del 25 luglio 2013 (doc. III) CV 1 ha proposto di respingere la
pretesa dell'attrice, giacché le problematiche psichiche sono (solo) legate al
posto di lavoro.
Un cambio di datore di lavoro, piuttosto che di
professione, sarebbe auspicabile. Il perito ha infatti evidenziato che un
ambiente di lavoro diverso permetterebbe all'interessata di riprendere la sua
attività lavorativa, dato che la stessa dispone del necessario potenziale per
recuperare e riacquistare una qualità di vita normale. Ciò, alla luce anche
dell'obbligo di ridurre il danno incombente all'attrice (art. 61 LCA), ritenuto
che è (soltanto) la situazione creatasi sul posto di lavoro che influenza da
tempo il suo stato di salute e che quindi i problemi psichici rilevati non sono
tali da impedirle di rientrare nel mondo del lavoro.
1.8. L'attrice ha
prodotto una serie di certificati del suo medico curante e la perizia del
dottor __________ (docc. O-V), mentre il 26 agosto 2013 (doc. VII) si è
riconfermata nella sua petizione, rilevando che la presa di posizione
dell'assicuratore malattia non ha considerato che essa era ancora legata ad un
contratto di lavoro. Pertanto, l'obbligo di ridurre il danno deve tenere conto
dell'esistenza di un rapporto di lavoro fondato su un contratto con precisi
obblighi e doveri che rendono difficile, se non impossibile, conformarsi alle
pretese dell'assicuratore malattia. Di conseguenza, le indennità giornaliere
vanno versate anche dopo il 31 luglio.
L'assicuratore convenuto si è pronunciato sui
certificati medici prodotti, concludendo che l'inabilità lavorativa del 100%
debba essere rapportata all'attuale datore di lavoro e non alla persona come
tale. Pertanto, le conclusioni del perito sulla capacità lavorativa vanno
condivise (doc. VIII). In seguito, parte convenuta ha ribadito la correttezza
dell'obbligo di ridurre il danno, visto che il malessere riscontrato è limitato
al datore di lavoro (doc. XI).
L'attrice ha ribadito che l'inabilità lavorativa
persiste, perciò l'assicuratore è tenuto a versarle le indennità giornaliere
(doc. XII).
considerato in
diritto
2.1. Oggetto del
contendere è la questione a sapere se l'attrice ha diritto ad indennità
giornaliere a causa di malattia anche dopo il 31 luglio 2013.
2.2. Per
quanto concerne l'indennità per perdita di guadagno, va innanzitutto rilevato,
come emerge da una sentenza del TF del 26 settembre 2007 (4A_53/2007), che l'art. 324a cpv. 1 CO prevede che se il lavoratore è
impedito senza sua colpa di lavorare, per motivi inerenti alla sua persona,
come la malattia, il datore di lavoro deve pagargli per un tempo limitato il
salario, compresa un'adeguata indennità per perdita del salario in natura, in
quanto il rapporto di lavoro sia durato o sia stato stipulato per più di tre
mesi (sulle condizioni di applicazione di questa norma, Adrian von Kaenel, Verhältnis einer Krankentaggeldlösung zu
Art. 324a OR, in: Krankentaggeldversicherung: Arbeits- und versicherungsrechtliche
Aspekte, Zurigo 2007, pagg. 109-131, in particolare pagg. 111-115).
La durata del pagamento del salario dipende dalla durata del
rapporto di lavoro (art. 324a cpv. 2 CO; sui criteri usualmente applicati dai
tribunali in questi casi, cfr. Adrian von
Kaenel, op. cit., pag. 116 seg.).
Salvo pattuizione contraria, l'obbligo di pagamento del salario in
caso di malattia cessa con la fine del rapporto di lavoro (Hans-Rudolf Müller, Grundlagen der
Krankentaggeldversicherung nach VVG, in: Krankentaggeldversicherung: Arbeits-
und versicherungsrechtliche Aspekte, Zurigo 2007, pagg. 19-45, in particolare pag. 20).
Queste norme configurano il regime legale di base a tutela del lavoratore,
gli garantiscono una protezione minima alla quale non può essere derogato a suo
svantaggio (art. 362 cpv. 1 CO; cfr. DTF 131 III 263 consid. 2.2 pag. 628).
L'art. 324a cpv. 4 CO prevede la possibilità di derogare al regime
di base legale appena descritto mediante accordo scritto, contratto normale o contratto
collettivo che sancisca un ordinamento almeno equivalente per il lavoratore
(sull'aspetto dell'equivalenza cfr. Adrian
von Kaenel, op. cit., pag. 120 segg.). Si tratta, di regola, di un
regime che comporta una riduzione delle prestazioni del datore di lavoro
durante il periodo minimo previsto dalla legge, ma compensa questa riduzione
mediante l'estensione del periodo durante il quale il datore di lavoro procede
al versamento (Gabriel Aubert, in:
Commentaire romand, n. 50 ad art. 324a CO).
La deroga al regime di base deve essere pattuita in forma scritta.
Trattandosi di un accordo che concerne i diritti minimi del lavoratore,
esso deve menzionare i punti essenziali del regime convenzionale, quali ad
esempio la percentuale del guadagno assicurato, i rischi coperti, la durata delle
prestazioni, se del caso la durata del periodo di attesa. Qualora – come spesso
accade nella pratica - il datore di lavoro stipuli un'assicurazione d'indennità
giornaliere in caso di malattia, l'accordo indica anche le modalità di
finanziamento dei premi assicurativi; per il resto può rinviare alle condizioni
generali di assicurazione o a un altro documento tenuto a disposizione del
lavoratore (DTF 131 III 623 consid. 2.5.1 con numerosi riferimenti dottrinali).
2.3. Nella
fattispecie, il contratto assicurativo è retto dalla LCA e dalle Condizioni
generali d'assicurazione (CGA) per l'assicurazione collettiva d'indennità
giornaliera __________ secondo la LCA, edizione 2006 (doc. C), che prevedono
all'art. 2 che le basi del contratto sono la polizza, le dichiarazioni
riportate sulla proposta d'assicurazione, le CGA, la LCA e gli accordi e le
convenzioni speciali.
Per l'art. 3.1 CGA, è considerata malattia
qualsiasi danno alla salute fisica, mentale o psichica che non sia la
conseguenza di un infortunio e che richieda un esame o una cura medica oppure
provochi un'incapacità al lavoro.
A norma dell'art. 3.4 CGA, è considerata
incapacità al lavoro qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un
danno alla salute fisica, mentale o psichica, di compiere un lavoro ragionevolmente
esigibile nella professione o nel campo d'attività abituale. In caso
d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione
anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività.
È considerata incapacità al guadagno la perdita,
totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro
equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute
fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle
cure e alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili (art. 3.5 CGA).
Giusta l'art. 6.2 CGA, per i dipendenti è
assicurata la percentuale del salario AVS effettivo indicata nella polizza.
Quale base per la determinazione delle indennità giornaliere vale l'ultimo
salario percepito prima dell'inizio del caso d'assicurazione. In caso di
reddito irregolare, si considera la media dal momento dell'assunzione, al
massimo comunque degli ultimi 12 mesi.
Per i singoli assicurati la copertura assicurativa
si estingue, fra le varie cause, con l'uscita dalla cerchia delle persone assicurate
o con la cessazione del rapporto di lavoro con il contraente (art. 9.3 lett. a
CGA).
L'indennità giornaliera viene corrisposta, in
caso d'incapacità lavorativa di almeno il 25%, in proporzione al grado
dell'incapacità lavorativa stessa (art. 12.2 CGA).
In virtù dell'art. 13.2 CGA, la persona
assicurata deve dimostrare la perdita di guadagno. Se non può dimostrare la
perdita di guadagno, non sussiste un diritto a prestazioni.
Secondo l'art. 15.1 CGA, l'obbligo di prestazione
inizia dopo la decorrenza del periodo di attesa convenuto nella polizza. Il periodo
d'attesa inizia a decorrere dal primo giorno dell'incapacità al lavoro
confermata dal medico, al più presto comunque tre giorni prima dell'inizio del
trattamento.
Infine, l'indennità giornaliera si calcola
convertendo il salario assicurato in un anno intero e dividendo la somma annua
assicurata per 365 o per 366 negli anni bisestili (art. 21 CGA).
2.4. Va ancora evidenziato che l'assicurazione d'indennità giornaliere in caso di malattia può
essere stipulata nella forma di un'assicurazione di somme o di un'assicurazione
contro i danni (sentenza 4A_53/2007 del 26 settembre 2007, consid. 4.4.2).
L'assicurazione di somme garantisce una
prestazione che è stata definita al momento della conclusione del contratto e
non dipende dal verificarsi di un pregiudizio economico: essa è dovuta non
appena l'evento assicurato si sia verificato (sentenza 4A_53/2007 del 26 settembre
2007, consid. 4.4.2; cfr. anche, sulla nozione di assicurazione di somme in
relazione a un'assicurazione d'indennità giornaliere in caso di malattie, la
sentenza 4A_168/2007 del 16 luglio 2007, consid. 3.2.4 e 3.2.5, pubblicata in
DTF 133 III 527).
L'assicurazione contro i danni mira invece a
rimborsare il danno: in questo caso il versamento e la misura delle prestazioni
dipendono dalla misura del pregiudizio economico effettivamente patito
dall'assicurato (sentenza 4A_53/2007 del 26 settembre 2007, consid. 4.4.2).
La questione di sapere se si è in presenza
dell'una o dell'altra forma di assicurazione va decisa mediante
l'interpretazione del contratto di assicurazione e delle condizioni generali
d'assicurazione che lo accompagnano (CGA), secondo le regole usuali
dell'interpretazione dei contratti (sui criteri di distinzione fra queste due
modalità di assicurazione, cfr. anche sentenza 4C.83/1998 dell'11 giugno 1998, consid. 3c e 3d e sentenza 5C.243/2006 del 19 aprile 2007).
Nel caso concreto, è stata conclusa
un'assicurazione contro i danni, perché la persona assicurata deve dimostrare
la perdita di guadagno (art. 13.2 CGA) e l'indennità giornaliera va calcolata
sulla base del salario annuo assicurato (art. 21 CGA).
2.5. Il Tribunale
deve dunque determinare se, a decorrere dal 1° agosto 2013, AT 1 abbia (ancora)
diritto al versamento di indennità giornaliere per perdita di guadagno a
dipendenza dell'inabilità lavorativa sopraggiunta il 31 dicembre 2012.
Nel caso di specie l'assicurata, attiva professionalmente
come infermiera ed assicurata per la perdita di guadagno tramite contratto
collettivo d'indennità giornaliera presso CV 1, è stata annunciata l'8 gennaio
2013 (doc. G) dal suo datore di lavoro come inabile al lavoro al 100% per
malattia dal 31 dicembre 2012.
La psichiatra curante ha sin da subito (doc. F)
certificato un'incapacità lavorativa totale e ciò ancora l'11 giugno 2013 (doc.
F1) con validità fino al 31 luglio 2013. Per questo motivo, parte attrice
ritiene di potere rivendicare il diritto alle indennità giornaliere previste
dal contratto assicurativo anche dopo il 31 luglio 2013, ritenendo di non
essere guarita e quindi che la decisione del suo assicuratore malattia di
interrompere il versamento delle prestazioni al 31 luglio 2013 sia prematura.
Pendente causa l'attrice ha prodotto nuovi
certificati medici, che attestano al 28 giugno 2013 (doc. U) ed al 25 luglio
2013 (doc. V) che essa era sempre inabile al 100% nella sua professione presso
l'attuale datore di lavoro.
L'assicuratore malattia sostiene invece di nulla
dovere corrispondere alla persona assicurata per la sua incapacità lavorativa
del 100% per il periodo successivo al 31 luglio 2013, ritenuto che lo
specialista incaricato di valutare lo stato di salute dell'interessata ha
stabilito che sin da subito quest'ultima era in grado di esercitare l'attività
di infermiera al 50%, ma senza responsabilità dirigenziali almeno fino alla
fine dell'anno, con la possibilità di incrementare gradualmente questa
percentuale.
2.6. In concreto,
dalla documentazione agli atti risulta che il 31 dicembre 2012 l'attrice era inabile al lavoro e che per questo impedimento l'assicuratore che l'affiliava
collettivamente tramite il datore di lavoro le ha riconosciuto delle indennità
giornaliere per perdita di guadagno, dapprima fino al 14 aprile 2013 (doc. M2)
sulla base della visita medico fiduciaria del 25 febbraio 2013 (doc. I) effettuata
dal dr. med. __________, poi fino al 31 luglio 2013 (doc. D) sulla scorta della
perizia specialistica del dr. med. __________ del 29 maggio 2013 (doc. P).
La dr.ssa med. __________, FMH in psichiatria e
psicoterapia, il 31 dicembre 2012 (doc. F) ha certificato che AT 1 era inabile
al 100% per malattia per un mese. In seguito, più o meno ogni mese la curante
attestava che la paziente era totalmente inabile al lavoro per circa un mese e
mezzo (docc. Q-V), finché nei certificati del 28 giugno (doc. U) e del 25
luglio 2013 (doc. V) la specialista ha precisato che questa inabilità "era
unicamente legata al posto di lavoro" (doc. U) e che era "nella
sua professione presso l'attuale datore di lavoro" (doc. V).
Nel rapporto intermedio del 21 gennaio 2013 (doc.
H), la psichiatra ha posto la diagnosi di sindrome da disadattamento con reazione
mista ansioso-depressiva (ICD-10 F43.22) e nell'anamnesi ha indicato lo
sviluppo di ansia e depressione reattiva a problemi sul posto di lavoro. I
sintomi individuati erano apatia, abulia, ansia, disforia, insonnia intermedia,
astenia; soggettivamente, la paziente aveva un umore deflesso, non idee
suicidali, difficoltà di concentrazione, ansia. La prognosi era sfavorevole.
La terapia psichiatrica ambulatoriale prevedeva
l'assunzione di psicofarmaci, ma l'incapacità di dare coerenza e continuità
alle attività l'hanno resa inabile al 100% al lavoro.
Anche il dr. med. __________, psichiatria e
psicoterapia FMH, incaricato dall'assicuratore malattia, il 25 febbraio 2013 ha visitato l'interessata e nel suo referto del giorno seguente (doc. I) ha confermato la sua
totale incapacità di lavoro per motivi psichici.
Dopo avere riassunto l'anamnesi personale e
patologica dell'attrice, i dati soggettivi e lo status psichico, l'esperto ha concluso
che in seguito a vari cambiamenti sul posto di lavoro avvenuti negli ultimi
mesi, si è creato un ambiente molto teso, a tratti ostile, che ha causato un
disturbo psichico reattivo con un'inabilità lavorativa totale.
La diagnosi era di una sindrome da disadattamento
con reazione mista ansioso-depressiva (ICD-10 F43.22), che le causava una
incapacità lavorativa.
Secondo il medico fiduciario, la terapia
farmacologica ed i colloqui di sostegno con la psichiatra curante erano molto
importanti. In conclusione, entro 4-6 settimane l'interessata avrebbe potuto
riprendere la sua abilità lavorativa, altrimenti la specialista avrebbe dovuto
trovare una soluzione tale da potere fare riprendere alla paziente la sua abilità
lavorativa.
Nel referto del 29 marzo 2013 (doc. O) la dr.ssa
med. __________ ha osservato un peggioramento in corso da un paio di settimane
in relazione all'aggravamento delle condizioni di salute della mamma. Attacchi
di panico in luoghi pubblici con evitamento dei contatti sociali e difficoltà
nelle relazioni interpersonali, aggravamento del quadro depressivo con apatia,
abulia, astenia, facile esauribilità. La terapia farmacologica antidepressiva
non ha dato miglioramenti, perciò una inabilità lavorativa del 100% era sempre
giustificata.
Lo psichiatra e psicoterapeuta FMH dr. med. __________
ha visitato l'attrice il 29 maggio 2013 su invito dell'assicuratore malattia.
Nella sua perizia del 5 giugno 2013 (doc. P)
l'esperto ha esposto l'anamnesi familiare, fisiologica e patologica, i dati
sociali e l'evoluzione dei disturbi psichici. Ha poi riassunto gli atti medici
a sua disposizione e descritto la quotidianità della paziente, i disturbi
soggettivi, la terapia attuale e lo status psichico.
La valutazione effettuata riferisce che la
peritata presentava una sintomatologia in cui i fattori esterni legati
all'ambiente di lavoro sono stati prevalenti nel definire il suo stato di
salute psichico. Poiché questa situazione non si era risolta, ciò non favoriva
una risoluzione dal profilo medico di una condizione nata come bio
psico-sociale. Rimaneva ancora una certa tensione di origine endopsichica, in
parte caratteriale, a cui lo psichiatra ha dato una lieve connotazione
psicopatologica, che però non può avere una durata prolungata nel tempo.
Pertanto, dal profilo medico psichiatrico l'interessata presentava una
condizione emozionale configurabile come disturbo da disadattamento, in cui
convergevano sia aspetti depressivi sia sintomi ansiosi a tratti pronunciati se
si rimaneva nel discorso dell'ambiente di lavoro, molto meno se si usciva da
questo tema. Di conseguenza, se l'attrice si fosse trovata in un ambiente
diverso rispettivamente se avesse potuto reinserirsi a breve termine in un
ambiente simile per il quale ha le conoscenze professionali adeguate, sarebbe
stata in grado di riprendere un'attività lavorativa. Quindi, il perito non ha
ritenuto giustificata un'inabilità lavorativa prolungata in qualsiasi attività
lucrativa adatta all'interessata rispettivamente in altre attività semplici e ripetitive,
assimilabili alle attività consuete di casalinga per le quali non era
giustificabile alcuna incapacità lavorativa dal dicembre 2012. Era comunque del
tutto improbabile, se non impossibile, ha precisato l'esperto, viste le
condizioni in cui si era rotto il rapporto di lavoro all'interno dell'attuale
posto di lavoro, che la peritata potesse effettivamente riprendere l'attività presso
lo stesso datore di lavoro. Dal lato medico teorico, tuttavia, se fosse esistito
un posto di lavoro simile, l'interessata avrebbe potuto riprendere un'attività
già da metà giugno 2013 non al 100%, ma al 50%, con la possibilità di
incrementare gradualmente questa percentuale, a causa di un'assenza prolungata dall'ambiente
lavorativo da ormai quasi sei mesi.
Rispondendo alle domande formulate
dall'assicuratore malattia, il perito ha chiaramente affermato che nell'attuale
posto di lavoro, viste le condizioni interne ed i rapporti interpersonali, l'attrice
non potrà riprendere la sua occupazione. Per contro, in un posto di lavoro
simile, dal 15 giugno era ipotizzabile, dal punto di vista medico teorico, una
ripresa graduale con inizio al 50%, tuttavia senza responsabilità dirigenziali
o di capo team almeno per sei mesi, ossia fino a fine anno, visto che non era
pronta a rispondere allo stress concernente una funzione di responsabilità
diretta verso altri. L'esperto ha ipotizzato la ripresa al 50% (4 ore consecutive)
in un lavoro di tipo subordinato in un centro trasfusionale o come infermiera
in un centro di riabilitazione, visto il lavoro già svolto in precedenza. Pertanto,
in un'attività semplice e ripetitiva priva di stress, priva di compiti
dirigenziali o in attività assimilabili alle mansioni consuete di casalinga,
l'interessata non ha mai presentato né presentava un'inabilità lavorativa.
Quanto alle possibilità terapeutiche da attuare, lo psichiatra ha rilevato che
se si considerava esclusivamente l'aspetto medico psichiatrico da
disadattamento una condizione che non può avere una durata illimitata nel
tempo, già a quel momento ha notato un miglioramento che era destinato a non
rappresentare nel medio termine la fonte di limitazioni significative in qualsiasi
attività lucrativa adatta all'interessata.
2.7. Per costante
giurisprudenza (cfr. sentenza 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione
(o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono
essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito
del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare
in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure
nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori
siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al
consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare
quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
Quanto alla valenza probante di un rapporto
medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di
uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che
consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato
in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto
medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate.
Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non
è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale
perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25
aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352
consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM
1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il
suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A proposito delle perizie
mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TF ha stabilito
che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati
riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e
sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che
indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V
161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK
1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna
1994, p. 332).
In una sentenza pubblicata
nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al
principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la
valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per
quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il
giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti,
il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro
conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa
fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono
ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una
superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI
2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA
Fatti
I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella DTF 125 V 351 (= SVR
2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti
allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,
infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro
attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di
dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio
l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari
circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti
circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo stesso vale per le perizie
fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).
Le perizie affidate dagli
organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria
amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i
quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a
risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non
sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI
2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Per quel che concerne il Servizio di Accertamento
Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità, l'Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di
rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione
conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7).
In merito al valore probatorio delle
perizie amministrative dei servizi medici di accertamento (SAM), sotto il
profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo e della parità delle armi,
in una sentenza pubblicata in DTF 136 V 376 il Tribunale
Federale ha specificato che la qualità formale di parte dell'organo
esecutivo dell'assicurazione per l'invalidità nella procedura giudiziaria, rispettivamente
la sua legittimazione a presentare ricorso in materia di diritto pubblico, non
consentono di considerare come atti di parte le prove assunte dall'amministrazione
nella precedente fase non contenziosa.
Nella sentenza di principio 9C_243/2010 del 28
giugno 2011 pubblicata in DTF 137 V 210, il Tribunale federale ha preso posizione
sulle critiche alla giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle
perizie dei Servizi di accertamento medico (SAM; art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal
profilo della conformità alla CEDU e alla Costituzione, formulate soprattutto
nel parere del Prof. Dr. iur. Jörg Paul Müller e del Dr. iur. Johannes
Reich dell'11 febbraio 2010.
L'Alta Corte è arrivata alla conclusione che
l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso
perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell'assicurazione invalidità
svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è di per sé
conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea (consid. 2.1-2.3).
D'altra parte il Tribunale federale ha
riconosciuto che attraverso tali perizie vengono messe in pericolo in modo
latente le garanzie procedurali, visto il potenziale di ricavi dell'attività
dei SAM nei confronti dell'assicurazione invalidità e con ciò anche della loro
dipendenza economica (consid. 2.4). La nostra Massima Istanza ha perciò
ritenuto necessario adottare dei correttivi a livello amministrativo ed a livello
dell'autorità giudiziaria di prima istanza.
Occorre ancora evidenziare che l'allora TFA, in
una decisione del 24 agosto 2006 concernente
un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha
evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità,
sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR
non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell'occasione
l'Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
"
(…)
3.2 L'on ne saurait certes
mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre
d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que
l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS
sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR;
toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre
médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire
de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.
La valeur probante des rapports médicaux des uns et
des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels
précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison
d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin
traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui
l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les
médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance
particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La
recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…).
Per quel che riguarda i
rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il
giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia
esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in
favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353
consid. 3a)cc); Pratique
VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.
230).
L'Alta Corte, nella sentenza 9C_142/2008
del 16 ottobre 2008 -concetto ribadito ancora nella recente STF 9C_721/2012 del
24 ottobre 2012 in un caso ticinese -, per quanto riguarda le divergenze d'opinioni
tra medici curanti e periti interpellati dall'amministrazione o dal giudice, ha
precisato quanto segue:
"
(…)
On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre
experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de
mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports
médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des
critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de
leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler
qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat
thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR
2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai
2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par
l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul
fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il
n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement
vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont
suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de
l'expert." (…).
Infine, va ricordato che se vi
sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli
si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25
aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Tali criteri di valutazione debbono guidare il Tribunale Cantonale
delle Assicurazioni anche nelle fattispecie rette dalla LCA, come quella in
discussione.
2.8. Dagli atti medici messi a disposizione dalle parti emerge quindi che dal 31
dicembre 2012 l'attrice era inabile al lavoro in misura totale per malattia.
Entrambe le parti concordano su questo stato di fatto, visto che anche i medici
interpellati dall'assicuratore malattia hanno sempre confermato tale incapacità
lavorativa, sia già nel febbraio 2013 sia ancora nel giugno 2013.
In discussione, però, rimane la continuazione di questo stato di
impedimento a riprendere l'attività lavorativa dal 1° agosto 2013. Secondo
l'assicuratore malattia, infatti, non vi sarebbe una malattia invalidante, perché
basterebbe cambiare datore di lavoro per tornare abile totalmente nella stessa
professione di infermiera. Pertanto, nemmeno sarebbe necessario, come ha
rilevato il perito, cambiare ramo professionale, ma soltanto il luogo, l'ambiente
di lavoro e quindi il datore di lavoro, visti i difficili rapporti
interpersonali e le condizioni interne che si sono create e che hanno portato e
portano ad un'impossibilità a riprendere la precedente occupazione in quel
luogo di lavoro.
In sostanza, dunque, non cambiando datore di lavoro parte attrice
avrebbe violato il suo obbligo di ridurre il danno (art. 61 LCA), motivo per
cui l'assicuratore malattia non ha più preso a carico il periodo di malattia
dopo il 31 luglio 2013.
D'avviso del TCA, l'assicuratore malattia può sì essere seguito nel
principio delle sue conclusioni, ma non nel risultato.
Va al riguardo evidenziato come in relazione alle
conseguenze economiche dell'incapacità lavorativa vige il principio secondo cui
l'assicurato è tenuto all'obbligo di ridurre le conseguenze economiche negative
del danno alla salute (art. 61 LCA).
Con sentenza 5C.176/1998 del 23 ottobre 1998, al consid. 2c l'Alta Corte ha affermato:
"
(…)
L'art. 61 LCA esprime infatti il medesimo
principio generale concernente l'obbligo dell'assicurato di ridurre il danno da
cui il Tribunale federale delle assicurazioni deduce che l'interessato può a
tal fine essere costretto a cambiare professione (DTF 111 V 235 consid. 2a; 114
V 281 consid. 3a). Un siffatto obbligo non costituisce una lesione più grave
della libertà personale rispetto all'imposizione - espressamente citata da Maurer
Considerandi
(Schweizerisches Privatversicherungsrecht, 1995, pag. 346 n. 4) con riferimento
all'art. 61 LCA - di sottomettersi a una cura o addirittura ad un intervento
chirurgico. Si può del resto rilevare che nemmeno l'attore contesta
l'applicabilità dell'art. 61 LCA alla fattispecie, limitandosi a sostenere che,
per un uomo di 63 anni nel suo stato di salute, un reinserimento in un'attività
professionale appare perlomeno problematico. Ne segue che i giudici cantonali
hanno violato il diritto federale accogliendo la petizione senza esaminare se e
in che misura sia possibile esigere dall'attore un cambiamento di professione e
se il termine accordato dalla convenuta a tal fine sia adeguato alle
circostanze. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata e la causa
rinviata all'autorità cantonale per completare gli accertamenti di fatto e per
nuova decisione. (...).".
A norma dell'art. 61 LCA,
" In
caso di sinistro, l'avente diritto è tenuto a fare quanto possa per scemare il
danno. Quando non siavi pericolo in mora, egli dovrà chiedere istruzioni
all'assicuratore circa i provvedimenti da prendere e conformarsi alle medesime.
Se l'avente diritto ha mancato a
quest'obbligo in modo inescusabile, l'assicuratore può limitare l'indennità
all'importo cui troverebbesi ridotta qualora l'obbligo fosse stato
adempiuto.".
Le CGA, agli artt. 3.4 e 13.5, prevedono il
medesimo concetto.
Per l'art. 3.4 CGA, infatti, in caso di incapacità
al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni
esigibili in un'altra professione o campo d'attività.
Inoltre, per l'art. 13.5 CGA, la persona
assicurata che nella sua professione abituale resta completamente o
parzialmente inabile al lavoro, prevedibilmente in modo duraturo, è tenuta ad
impiegare la sua eventuale capacità di guadagno residua anche se ciò esige un
cambio della professione. L'assicuratore esorta la persona assicurata al cambio
di professione e la rende attenta sulle sanzioni previste dall'art. 14.
Anche nell'ambito dell'assicurazione d'indennità
giornaliera sottoposta alla LCA, in applicazione del principio secondo cui
l'assicurato deve fare tutto quanto da lui esigibile per ridurre lo scapito
economico derivante dal danno alla salute, questi deve sfruttare la sua residua
capacità lavorativa in attività diverse da quella esercitata al momento del
verificarsi del danno alla salute. In caso d'incapacità lavorativa durevole
nell'ambito dell'attività abituale, come nel caso di specie, in ossequio
all'obbligo di ridurre il danno, l'assicurato è tenuto a cambiare professione
(DTF 114 V 283).
Per quanto concerne la determinazione del termine
che può essere assegnato all'assicurato per procedere al cambiamento di
professione, accertata la piena capacità lavorativa in attività confacenti al
suo stato di salute, nell'ambito delle assicurazioni sociali l'allora Tribunale
delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha più volte
ritenuto adeguati periodi d'adattamento varianti dai 3 ai 5 mesi
dall'intimazione dell'assicuratore per la ricerca di un nuovo impiego (sentenza
K 64/05 del 29 giugno 2006, consid. 4.1; DTF 114 V 289 consid. 5b; DTF 111 V
239.
consid. 2a con riferimenti; RAMI 2000 pag. 123 consid. 3a; RAMI 1987 pag.
108; RAMI 1994 pag. 113 segg.).
Il periodo di adattamento nel singolo caso può, entro tali limiti
(cfr. tuttavia la sentenza del 7 agosto 1998, K 126/97, consid. 2c, solo
parzialmente riassunta in RAMI 1998 no. KV 45 pag. 430, nel cui ambito l'Alta
Corte ha tutelato l'operato della precedente istanza che aveva esteso a quasi
sette mesi la durata del periodo di adattamento), essere fissato tenendo conto
delle circostanze concrete, quali la difficile collocabilità sul mercato, l'età
dell'assicurato, le capacità (fisiche) residue in un'attività adatta ecc. (DTF
114.
V 289 seg. consid. 5b; SJ 2000 II pag. 440 consid. 2b; cfr. pure la sentenza
citata del 7 agosto 1998, consid. 2c). Ai fini di tale esame non è per contro
determinante la durata della precedente incapacità lavorativa (RAMI 2000 no. KV
112.
pag. 123 consid. 3a). Né, per quanto è dato di vedere, il Tribunale
federale delle assicurazioni ha mai fatto dipendere l'assegnazione di un simile
periodo di transizione dall'esistenza, al momento dell'intimazione da parte
dell'assicuratore malattia, di un rapporto di lavoro (cfr. ad es. i fatti posti
a fondamento delle sentenze pubblicate in RAMI 1989 no. K 812 pag. 255 e in SJ
2000.
II pag. 440).
In questo contesto, è opportuno rammentare che
l'assicurato che, incapace nella precedente attività, non mette a frutto la sua
residua capacità lavorativa in un'altra professione, viene giudicato secondo
l'attività professionale che avrebbe potuto esercitare con uno sforzo di buona
volontà, ritenuto che l'assenza di quest'ultima non è scusabile se non derivante
da malattia (DTF 114 V 283 consid. 1d; 111 V 239 consid. 2a; 101 V 145; RAMI
1987.
pag. 106 consid. 2).
Va qui ricordato che nella sentenza pubblicata in
RAMI 2000 KV 112, pag. 122 seg., l'allora
TFA ha stabilito l'applicabilità in ambito LAMal della giurisprudenza elaborata
allorquando ancora era in vigore la LAMI. La giurisprudenza è stata confermata
con sentenza K 64/05 del 29 giugno 2006.
Il Tribunale federale ha applicato la medesima giurisprudenza alle
assicurazioni complementari contro le malattie rette dal diritto privato (sentenza
5C.74/2002 del 7 maggio 2002). In quel caso, l'Alta Corte ha ad esempio
ritenuto ammissibile assegnare un termine di 3-5 mesi per il riadattamento
professionale.
2.9
In concreto l'assicuratore,
con scritto del 18 giugno 2013, ha avvertito l'attrice che avrebbe continuato a
versarle le indennità giornaliere per malattia fino al 31 luglio 2013.
Parte convenuta non ha imposto all’attrice un cambio di attività
lavorativa fissando un termine, che la giurisprudenza vuole compreso tra i tre
ed i cinque mesi. In effetti il perito e la specialista curante dell’attrice
hanno entrambe attestato che l'inabilità lavorativa era legata all’attività
svolta sul posto di lavoro (doc. U e V) con il rilievo che un cambio, non di
attività ma di luogo di lavoro, avrebbe permesso lo svolgimento dell’attività
professionale usuale della signora AT 1 In questo senso correva l’obbligo all’assicurata
di porre in atto gli sforzi necessari per ridurre il danno e ciò mediante la
ricerca di un altro datore di lavoro al fine di riacquistare, gradatamente, la
piena capacità lavorativa come infermiera.
Alla luce di quanto precede e della particolarità dell’inabilità
lavorativa riconducibile al luogo di svolgimento dello stesso, pur se non
obbligata ad un cambio di professione come tale, alla signora AT 1 vanno applicati
i precetti sviluppati dalla giurisprudenza federale in materia di cambio di professione.
D'avviso del TCA, infatti, siccome è possibile pretendere da un assicurato che,
incapace di lunga durata nella precedente attività, metta a
frutto la sua residua capacità lavorativa in un'altra professione, a maggiore
ragione può essere preteso che la persona inabile eserciti la sua abituale
professione ma presso un diverso datore di lavoro (majore ad minus). La
giurisprudenza relativa al cambio di professione va applicata quindi in via
analogetica al cambio di datore di lavoro e quindi di luogo di lavoro.
Per concretizzare l’obbligo occorre concedere
all’assicurata un termine, remunerato mediante versamento di indennità per la
perdita di guadagno, che sia analogo a quello fissato per il cambio di lavoro
fissato dalla giurisprudenza, e, soprattutto, sia consono per porre in atto il
cambiamento.
Nell'evenienza concreta, il contratto di lavoro
agli atti è datato 1° gennaio 2006 (doc. E), ma l'attrice è dipendente della __________
sin dal 1° agosto 2001. Ritenuto, poi, che il contratto attualmente in vigore non
prevede norme particolari in caso di disdetta (art. 335c cpv. 2 CO), ma solo un
rinvio al diritto svizzero, considerato che l'art. 335c cpv. 1 CO dispone
che il rapporto di lavoro può essere disdetto per la fine di un mese, nel
primo anno di servizio con preavviso di un mese, dal secondo al nono anno di
servizio incluso con preavviso di due mesi e in seguito con preavviso di tre
mesi, AT 1 è pertanto tenuta a dare un preavviso di tre mesi prima di potersi
liberare dalla predetta datrice di lavoro.
Questo termine è da ritenere un lasso temporale
minimo in situazioni che impongano un cambio di luogo di lavoro e datore di
lavoro anche qualora i termini di disdetta del rapporto di lavoro fossero
inferiori a quali applicabili in concreto. Si ritiene qui che l’assicuratore
doveva riconoscere all’attrice il versamento di indennità di lavoro per
ulteriori tre mesi e mezzo dalla comunicazione del 18 giugno 2013 e quindi sino
alla fine di settembre 2013, e non soltanto per 6 settimane coma fatto con la
comunicazione consegnata al doc. D. Il termine appare del tutto adeguato alla
luce dello status dell’assicurata, del pensum del suo lavoro, della sua
formazione e della sua età, al fine di trovare adeguata nuova collocazione
professionale.
2.10
Alla luce di
quanto precede, la petizione deve quindi essere parzialmente accolta, e
l’assicuratore condannato al versamento all'attrice le indennità giornaliere
per malattia di sua spettanza limitatamente fino al 30 settembre 2013. Parzialmente
vincente in causa l'attrice, rappresentata da un legale, ha diritto ad un'indennità per ripetibili parziali.
2.11
L'attrice ha
chiesto di essere sentita per meglio esporre la situazione (docc. V e VII),
mentre l'assicuratore malattia non l'ha ritenuto necessario (docc. VIII e XI).
Questo Tribunale, in virtù del principio
dell'apprezzamento anticipato delle prove, prescinde dal dare seguito alla
richiesta di parte attrice ritenuto, come visto, che la sua incapacità
lavorativa è stata stabilita anche sulla base dei certificati medici rilasciati
dalla dr.ssa med. __________, la quale ha confermato il parere del perito,
ammettendo quindi l'esistenza di un'inabilità lavorativa totale unicamente
dovuta al posto/datore di lavoro.
Può dunque essere rifiutata la richiesta di sentire
AT 1, senza per questo ledere il diritto d'essere sentito, sancito
dall'art. 29 cpv. 2 Cost. fed. e dall'art. 6 n. 1 CEDU.
Inoltre, secondo la giurisprudenza federale, l'obbligo di organizzare
un dibattimento pubblico ai sensi dell'art. 6 n. 1 CEDU presuppone una
richiesta chiara e inequivocabile di una parte; semplici domande di assunzione
di prove, come ad esempio istanze di audizione personale o di interrogatorio di
parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastano per creare
un simile obbligo (cfr. sentenza del 21 agosto 2007, I 472/06,
consid. 2 che ha confermato questo principio, nonché DTF 122 V 47; cfr.
pure DTF 124 V 90, consid. 6, pag. 94 e il rinvio alla DTF prima citata).
In concreto, non essendo stata presentata una “domanda
espressa di procedere ad un'udienza pubblica”, questo TCA rinuncia
all'audizione dell'attrice, poiché superflua ai fini dell'esito della vertenza
(cfr. sentenza del 21 agosto 2007, I 472/06, consid. 2; cfr. sentenza
9C_578/2008 del 29 maggio 2009 dove la generica richiesta di “vegliare alla
parità delle armi […] e all'applicazione dell'art. 6 CEDU” non è stata
giudicata sufficiente per far sorgere l'obbligo di organizzare un dibattimento
pubblico).
2.12
Il valore di
causa è rappresentato dalla somma risultante dalla pretesa dell'attrice di
ottenere il versamento di indennità giornaliere dal 1° agosto 2013 fino alla
ripresa della capacità lavorativa.
Va qui rammentato che con sentenza 4A_83/2013 del
20.
giugno 2013 il TF ha affermato:
"
(…)
1.
Il ricorso è presentato dalla parte soccombente
nella sede cantonale (art. 76 cpv. 1 lett. a LTF), è tempestivo (art. 100 cpv.
1.
LTF) ed è volto contro una sentenza finale (art. 90 LTF) emanata
dall'autorità ticinese di ultima istanza (art. 75 cpv. 1 LTF) in una causa
civile (art. 72 cpv. 1 LTF). Esso è ammissibile a prescindere dal valore
litigioso (di soli fr. 1'120.--) poiché, come afferma correttamente la
ricorrente, nel Cantone Ticino le controversie tra assicurati e assicuratori
concernenti le assicurazioni complementari all'assicurazione contro le malattie
sono di competenza del Tribunale cantonale delle assicurazioni in prima e unica
istanza (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF; art. 7 CPC; art. 75 della legge ticinese
di applicazione della LAMal del 26 giugno 1997 [RL/TI 6.4.6.1]; DTF 138 III 799
consid. 1.1)" (…).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. La
petizione è accolta nel
senso delle considerazioni esposte. Di conseguenza:
1.1. CV
1, è condannata a versare all'attrice, oltre a quelle già versate, le indennità
giornaliere dal 1° agosto 2013 al 30 settembre 2013.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L'assicuratore malattia verserà all'attrice
delle ripetibili ridotte ammontanti a Fr. 1'000.- (IVA inclusa).
3. Comunicazione
alle parti ed alla FINMA, Berna.
Contro la presente sentenza è dato ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare
quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione,
e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà
essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è
ammissibile se il valore litigioso ammonta a Fr. 15'000.- nelle vertenze in
materia di diritto del lavoro e di locazione ed a Fr. 30'000.- negli altri
casi.
Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se
la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o
se una legge federale prescrive un'istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2
LTF). Qualora non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo
stesso termine, ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e 117
LTF).
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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