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Decisione

36.2013.5

Decisione soggetta ad opposizione. Ricorso diretto al TCA. Irricevibile

16 gennaio 2013Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

36.2013.5

Data decisione, Autorità:

16.01.2013, TCA

Titolo:

Decisione soggetta ad opposizione. Ricorso diretto al TCA. Irricevibile

IRRICEVIBILITÀ

OPPOSIZIONE

RICORSO

art. 49 LPGA

art. 52 LPGA

art. 56 LPGA

Raccomandata

Incarto n.

36.2013.5

IR/sc

Lugano

16 gennaio 2013

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

statuendo sul ricorso del 12 gennaio 2013

di

RI 1

contro

CO 1

in materia di assicurazione sociale

contro le malattie

considerato

· che RI 1 si è

rivolto al Tribunale cantonale delle assicurazioni con atto del 12/15 gennaio

2013 con cui contesta pretese finanziarie per partecipazioni impostegli dal suo

assicuratore malattia CO 1;

· che RI 1 è

stato oggetto, per quanto desumibile dagli atti, di procedura esecutiva (PE __________

Considerandi

del 10 settembre 2012 dell'UE di __________) per l'incasso di complessivi CHF

186,40 oltre accessori e spese di richiamo e di apertura del dossier per CHF

90.

-- in totale;

· che egli ha

interposto opposizione (il 14.09.2012) al PE in questione (doc. A2) indicando a

mano sull'atto "pagato";

· CO 1 ha emanato una decisione formale a norma dell'art. 49 LPGA con cui ha confermato il suo credito e

rigettato l'opposizione interposta al PE;

· che CO 1

pretende complessivamente CHF 309,40 comprensivi delle spese esecutive;

· che l'atto,

alla luce dell'esito della procedura, non è stato intimato all'assicuratore per

la presentazione della risposta di causa;

· che la presente procedura non pone questioni

giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la

difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque

decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv.

2.

della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF H 180/06 del 21 dicembre

2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003);

· che per

l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, l’art. 1 cpv. 1 LAMal

prevede che le disposizioni della LPGA (Legge sulla parte generale delle

assicurazioni sociali) sono applicabili all’assicurazione malattie, sempre che

la LAMal non preveda espressamente una deroga alla LPGA;

· che per

l’art. 49 cpv. 1 LPGA nei casi di ragguardevole entità o quando vi è disaccordo

con l’interessato l’assicuratore deve emanare per scritto le decisioni in materia

di prestazioni, crediti e ingiunzioni;

· che in virtù

dell’art. 52 cpv. 1 LPGA le decisioni possono essere impugnate entro trenta

giorni facendo opposizione presso il servizio che le ha notificate;

fanno eccezione le decisioni processuali e pregiudiziali;

· che a norma

dell’art. 56 cpv. 1 LPGA le decisioni su opposizione e quelle contro cui

un’opposizione è esclusa possono essere impugnate mediante ricorso;

· che in

concreto l’assicuratore non ha emanato nessuna decisione resa su opposizione

impugnabile al Tribunale cantonale delle Assicurazioni, ma unicamente una

decisione formale soggetta ad opposizione come indicato nei rimedi di diritto ancorché

in maniera imprecisa (manca chiarezza circa la modalità di opposizione per chi

non è addetto ai lavori);

· che, alla

luce di quanto precede, il ricorso non è ricevibile e gli atti vanno immediatamente

trasmessi (quale opposizione) alla Cassa Malati CO 1 affinché provveda ad

emanare una decisione su opposizione semmai impugnabile al TCA che consideri la

prassi di questo Tribunale in materia;

· che non si fa

carico di tasse di giustizia e spese e non si assegnano ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

12/15 gennaio 2013 di RI 1 è irricevibile.

2. Gli

atti vengono immediatamente trasmessi ad RI 1, per l'emanazione della decisione

su opposizione.

3. Non

si prelevano tasse e spese e con si attribuiscono ripetibili.

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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