36.2013.5
Decisione soggetta ad opposizione. Ricorso diretto al TCA. Irricevibile
16 gennaio 2013Italiano4 min
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RICERCA
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Numero d'incarto:
Fatti
36.2013.5
Data decisione, Autorità:
16.01.2013, TCA
Titolo:
Decisione soggetta ad opposizione. Ricorso diretto al TCA. Irricevibile
IRRICEVIBILITÀ
OPPOSIZIONE
RICORSO
art. 49 LPGA
art. 52 LPGA
art. 56 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
36.2013.5
IR/sc
Lugano
16 gennaio 2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 12 gennaio 2013
di
RI 1
contro
CO 1
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
considerato
· che RI 1 si è
rivolto al Tribunale cantonale delle assicurazioni con atto del 12/15 gennaio
2013 con cui contesta pretese finanziarie per partecipazioni impostegli dal suo
assicuratore malattia CO 1;
· che RI 1 è
stato oggetto, per quanto desumibile dagli atti, di procedura esecutiva (PE __________
Considerandi
del 10 settembre 2012 dell'UE di __________) per l'incasso di complessivi CHF
186,40 oltre accessori e spese di richiamo e di apertura del dossier per CHF
90.
-- in totale;
· che egli ha
interposto opposizione (il 14.09.2012) al PE in questione (doc. A2) indicando a
mano sull'atto "pagato";
· CO 1 ha emanato una decisione formale a norma dell'art. 49 LPGA con cui ha confermato il suo credito e
rigettato l'opposizione interposta al PE;
· che CO 1
pretende complessivamente CHF 309,40 comprensivi delle spese esecutive;
· che l'atto,
alla luce dell'esito della procedura, non è stato intimato all'assicuratore per
la presentazione della risposta di causa;
· che la presente procedura non pone questioni
giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la
difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque
decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv.
2.
della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF H 180/06 del 21 dicembre
2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003);
· che per
l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, l’art. 1 cpv. 1 LAMal
prevede che le disposizioni della LPGA (Legge sulla parte generale delle
assicurazioni sociali) sono applicabili all’assicurazione malattie, sempre che
la LAMal non preveda espressamente una deroga alla LPGA;
· che per
l’art. 49 cpv. 1 LPGA nei casi di ragguardevole entità o quando vi è disaccordo
con l’interessato l’assicuratore deve emanare per scritto le decisioni in materia
di prestazioni, crediti e ingiunzioni;
· che in virtù
dell’art. 52 cpv. 1 LPGA le decisioni possono essere impugnate entro trenta
giorni facendo opposizione presso il servizio che le ha notificate;
fanno eccezione le decisioni processuali e pregiudiziali;
· che a norma
dell’art. 56 cpv. 1 LPGA le decisioni su opposizione e quelle contro cui
un’opposizione è esclusa possono essere impugnate mediante ricorso;
· che in
concreto l’assicuratore non ha emanato nessuna decisione resa su opposizione
impugnabile al Tribunale cantonale delle Assicurazioni, ma unicamente una
decisione formale soggetta ad opposizione come indicato nei rimedi di diritto ancorché
in maniera imprecisa (manca chiarezza circa la modalità di opposizione per chi
non è addetto ai lavori);
· che, alla
luce di quanto precede, il ricorso non è ricevibile e gli atti vanno immediatamente
trasmessi (quale opposizione) alla Cassa Malati CO 1 affinché provveda ad
emanare una decisione su opposizione semmai impugnabile al TCA che consideri la
prassi di questo Tribunale in materia;
· che non si fa
carico di tasse di giustizia e spese e non si assegnano ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
12/15 gennaio 2013 di RI 1 è irricevibile.
2. Gli
atti vengono immediatamente trasmessi ad RI 1, per l'emanazione della decisione
su opposizione.
3. Non
si prelevano tasse e spese e con si attribuiscono ripetibili.
4. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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