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Decisione

36.2013.50

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

11 dicembre 2013Italiano24 min

Source ti.ch

Fatti

I. Con

risposta del 12 agosto 2013 (doc. III) CO 1 ha chiesto di respingere il ricorso, perché il ricorrente non ha a tutti gli effetti saldato i premi di ottobre 2012,

novembre 2012 e gennaio 2013 (in luogo di dicembre 2012, evidente errore di

scrittura apparso sulla decisione del 6 maggio 2013 - recte: decisione

su opposizione del 5 luglio 2013), malgrado i numerosi solleciti in tal senso. In

assenza della prova che, per contro, l'assicurato abbia pagato la differenza

dei premi pretesa con il PE n. __________, la decisione impugnata deve essere

confermata.

L. Il

22 agosto 2013 (doc. V) il ricorrente ha prodotto la decisione della Cassa __________

con cui è stato posto al beneficio della riduzione del premio di Cassa malati

per i mesi da ottobre a dicembre 2012 (doc. G), ciò che dimostrerebbe che dei

pagamenti sono intervenuti su queste mensilità. Per il premio di Fr. 29,05 del

mese di gennaio 2013, l'assicurato ha ribadito che dalla voce n. 128 del

conteggio risulta che il 12 gennaio 2013 è stato effettuato un versamento che

ha lasciato un saldo di Fr. 29,05, ma il 6 febbraio 2013 (n. 133) v'è stato un

accredito di pari importo da parte della Cassa di compensazione, perciò nulla

sarebbe più dovuto. Infine, l'insorgente ha sollevato l'eccezione di una doppia

pretesa per il premio LAMal di novembre 2012, dato che quando la procedura per

l'incasso di questo mese non era ancora terminata (n. __________), la Cassa

malati ha fatto spiccare il PE n. __________ per i premi di ottobre 2012,

novembre 2012 e gennaio 2013. Egli ha poi rilevato che il mese di dicembre 2012

non è mai stato oggetto di una procedura esecutiva.

La Cassa malati si è

riconfermata nella risposta di causa (doc. VII), mentre il ricorrente non ha più

formulato osservazioni (doc. VIII).

considerato in

diritto

in ordine

1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 8C_855/2010

dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del

7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007).

nel merito

Considerandi

2.

Giusta l'art. 61 LAMal, l'assicuratore stabilisce l'ammontare dei

premi dei propri assicurati. Sempreché la legge non preveda eccezioni,

l'assicuratore riscuote dai propri assicurati premi uguali (cpv. 1).

L'assicuratore può

graduare i premi se è provato che i costi differiscono secondo i Cantoni e le

regioni. Determinante è il luogo di domicilio dell'assicurato. L'Ufficio federale

stabilisce in modo unitario le regioni per l'insieme degli assicuratori (cpv.

2).

Il nuovo art. 64a LAMal, in vigore dal

1° gennaio 2012, per ciò che qui interessa ha il seguente tenore:

"

1.

Se l'assicurato non paga premi o

partecipazioni ai costi entro la scadenza prevista, l'assicuratore, dopo almeno

un sollecito scritto, deve diffidarlo assegnandogli un termine supplementare di

30.

giorni e indicandogli le conseguenze della mora (cpv. 2).

2.

Se, nonostante la diffida, l'assicurato non

paga i premi, le partecipazioni ai costi e gli interessi di mora entro il

termine assegnato, l'assicuratore deve richiedere l'esecuzione. Il Cantone può

esigere che l'assicuratore comunichi all'autorità cantonale competente il nome

dei debitori escussi.

3.

L'assicuratore comunica all'autorità cantonale competente il nome

degli assicurati interessati nonché, per ogni debitore, l'importo complessivo

dei crediti relativi all'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie

(premi e partecipazioni ai costi in arretrato, interessi di mora e spese di

esecuzione) per i quali, durante il periodo considerato, è stato rilasciato un

attestato di carenza di beni o un titolo equivalente. L'assicuratore chiede all'organo

di revisione designato dal Cantone di confermare l'esattezza dei dati che ha

comunicato al Cantone e trasmette la conferma a quest'ultimo.

4.

Il Cantone assume l'85 per cento dei

crediti oggetto della comunicazione di cui al capoverso 3.

(…)".

L'art. 90 OAMal

prevede che i premi devono essere pagati in anticipo e di regola mensilmente.

Per l'art. 105a OAMal,

nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2012, il tasso degli interessi di mora sui

premi scaduti secondo l'articolo 26 capoverso 1 LPGA è del 5 per cento

all'anno.

In caso di mancato pagamento dei premi

e delle partecipazioni ai costi, l'assicuratore invia la diffida al più tardi

entro tre mesi dall'esigibilità degli stessi. Egli la presenta separatamente da

eventuali altri pagamenti in arretrato (art. 105b cpv. 1 OAMal).

Se l'assicurato causa per propria colpa

spese che avrebbero potuto essere evitate con un pagamento tempestivo,

l'assicuratore può riscuotere adeguate spese amministrative, se una misura

siffatta è prevista dalle disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi

dell'assicurato (art. 105b cpv. 2 OAMal).

Giusta l'art. 105c OAMal, gli

assicuratori non possono compensare le prestazioni assicurative con premi o

partecipazioni ai costi loro dovuti.

3.

Nel

caso di specie l'assicuratore, tramite la decisione su opposizione, chiede il pagamento

dell'importo di Fr. 266,05, nonché di Fr. 60.- di spese amministrative, oltre

agli interessi di mora del 5% dal 19 dicembre 2012.

Occorre esaminare se,

correttamente, la Cassa malati resistente può pretendere dal ricorrente i premi

arretrati di ottobre 2012, novembre 2012 e gennaio 2013.

Il Tribunale dovrà poi,

laddove necessario, stabilire l'ammontare del debito.

4.

L'importo

dei premi richiesto corrisponde alla somma del premio di Fr. 118,50 per i mesi

di ottobre 2012 e novembre 2012, e di Fr. 29,05 per gennaio 2013 (nella risposta

di causa la Cassa malati ha rettificato quest'ultima voce, indicando trattarsi

del premio di gennaio 2013, come risulta dal precetto esecutivo, e non di dicembre

2012.

come erroneamente apparso sulla decisione su opposizione).

In effetti, al premio

iniziale di Fr. 188,30 è stato dedotto il sussidio cantonale concesso

all'assicurato con decisione del 31 ottobre 2012 (doc. G: Fr. 563,10) per i

mesi da ottobre a dicembre 2012, per ottenere un premio netto mensile di Fr. 118,50

per ottobre, novembre e dicembre 2012.

Come risulta

dall'estratto conto dettagliato fornito dalle parti, i premi di Fr. 188,30 per

ottobre 2012 (n. 115) e novembre 2012 (n. 116), notificati il 6 settembre e il

13.

ottobre 2012, sono stati pagati parzialmente, visto che il saldo dovuto era

di Fr. 118,50.

Il premio di dicembre

2012.

è stato (invece) sin da subito fissato in Fr. 118,50 il 13 novembre 2012

(n. 122), visto che nel frattempo era pervenuta alla Cassa malati la decisione

di concessione all'assicurato della riduzione del premio LAMal.

L'8 dicembre 2012 (n.

117) la Cassa malati ha notificato al suo assicurato il premio di gennaio 2013,

pari a Fr. 127,65 che, dedotto il sussidio, rimaneva scoperto nella misura di

Fr. 29,05.

Come detto, il mancato

pagamento dei premi di ottobre 2012, novembre 2012 e gennaio 2013 ha comportato l'avvio della procedura esecutiva nei confronti dell'assicurato da parte della Cassa

malati, che ha fatto spiccare il precetto esecutivo n. __________, oggetto del

contendere, per l'importo di Fr. 266,05 (Fr. 118,50 + Fr. 118,50 + Fr. 29,05),

oltre a Fr. 60.- di spese amministrative.

Quanto alla mensilità

di dicembre 2012, dall'estratto conto risulta che questo premio è stato oggetto

del PE n. __________, sfociato in un attestato di carenza beni di Fr. 310,65,

di cui Fr. 218,50 di capitale, pari infatti al premio di dicembre 2012

di Fr. 118,50 (n. 122) ed alle spese di elaborazione di Fr. 40.- (n. 123) e amministrative

di Fr. 60.- (n. 124).

Dal precetto esecutivo

n. __________ fatto spiccare il 21 marzo 2013 (doc. E) dall'U__________ di __________,

risulta invece che il credito di Fr. 118,50 si riferiva al premio LAMal del

mese di novembre 2012.

Tuttavia, se così

fosse, come ha ben rilevato il ricorrente, una tale situazione non potrebbe

essere tutelata, giacché il premio di novembre 2012 è stato posto in esecuzione

una prima volta il 21 marzo 2013 (PE n. __________) ed una seconda volta il 18

aprile 2013 (PE n. __________) e la prima procedura esecutiva è sfociata in un

attestato di carenza beni il 24 maggio 2013 (doc. F).

Pertanto, se si

considerassero valide le diciture presenti in entrambi i succitati precetti

esecutivi, questo Tribunale dovrebbe semmai rigettare l'opposizione dell'assicurato

limitatamente ai premi di ottobre 2012 e gennaio 2013, mentre il premio di novembre

2012, essendo confluito nell'ACB, non potrebbe più essere preteso dall'assicuratore

con una nuova procedura esecutiva e dunque il suo ricorso, su questo punto, andrebbe

accolto.

La documentazione agli

atti si rivela essere contraddittoria.

Verosimilmente,

invece, il PE n. __________ si doveva se del caso riferire alla mensilità di

dicembre 2012 che, però, risulta essere stata integralmente saldata con Fr.

118,50 ("Prämienkorrektur Dezember 2012") già il 13

novembre 2012 (n. 127), ossia lo stesso giorno che essa è stata richiesta all'assicurato

(n. 122).

Da questo estratto

conto si evince, inoltre, che il 10 novembre 2012 (n. 121) v'è stata una

correzione sui premi da ottobre a dicembre 2012, con un accredito di Fr. 21,10.

Il premio del mese di

gennaio 2013 di Fr. 127,65 è stato chiesto l'8 dicembre 2012 con conteggio n.

17744184.

e parzialmente corrisposto, essendo rimasto un saldo dovuto di ancora

Fr. 29,05 (n. 117).

Inoltre, dall'estratto

conto in esame (doc. D) emerge che il conteggio n. 18162195 del 12 gennaio 2013

era relativo alle mensilità di gennaio e febbraio 2013, per il cui pagamento

l'assicurato è stato diffidato tre volte (l'ultima il 29 aprile 2013). Il saldo

ancora dovuto ammontava a Fr. 29,05.

Tuttavia, come risulta

dalla diffida del 17 marzo 2013 (doc. 12) - che faceva seguito all'identico

sollecito del 17 febbraio 2013 (doc. 10) -, il premio di gennaio 2013 di Fr.

127,65 è stato "annullato" dalla contabilizzazione di un premio identico,

ma negativo (Fr. -127,65), cosicché rimaneva dovuto soltanto il premio di

febbraio 2013 ammontante a Fr. 127,65.

Al riguardo, va

inoltre osservato come il 6 febbraio 2013 v'è stato un pagamento manuale di Fr.

29,05 sul conteggio n. 18162195, così pure di Fr. 23,90 l'11 febbraio ed il 6 marzo 2013. Il 26 febbraio 2013, invece, c'è stata una compensazione di

Fr. 21,75 (conteggio n. 18516674).

Per contro, esaminando

l'estratto conto al 7 giugno 2013 (doc. D), si evince che il premio di gennaio

2013.

di Fr. 127,65 era ancora dovuto nella misura di Fr. 29,05 (n. 117), ma che

poi, il 6 febbraio 2013 (n. 133), grazie alla concessione del sussidio di Cassa

malati da parte della Cassa __________, v'è stato un accredito di Fr. 29,05 sul

conteggio n. 18162195, cosicché, come tale, questo premio era stato interamente

soluto.

Mal si capisce,

quindi, la pretesa della Cassa malati che il 18 aprile 2013 ha escusso l'assicurato per l'importo di Fr. 29,05 a saldo del premio di gennaio 2013.

Risulta, inoltre, che

il 9 febbraio 2013 (n. 134) il sussidio per i mesi da gennaio a marzo 2013 è

stato di Fr. 120,35 (n. 18516674) ed era comprensivo dei succitati Fr. 21,75.

I Fr. 23,90

contabilizzati l'11 febbraio ed il 6 marzo 2013 sono stati computati sui premi

di febbraio 2013 (n. 135) e di marzo 2013 (n. 136) di cui al conteggio n.

18162195.

(doc.12).

5.

Da

quanto precede, per quel che è dato di capire, vista la contraddittorietà della

documentazione allestita dalla stessa Cassa malati (estratto conto, solleciti,

diffide e precetti esecutivi), d'avviso di questo Tribunale si deve concludere

quanto segue:

-

il premio di ottobre 2012 di Fr. 188,30 è

rimasto impagato nella misura di Fr. 118,50, a cui va dedotta la correzione di

premio di Fr. 21,10, per un saldo debitorio di Fr. 97,40;

-

il premio di novembre 2012 di Fr. 188,30, il cui

saldo ancora dovuto era di Fr. 118,50, è stato oggetto della procedura esecutiva

n. __________ (doc. E) - e non il premio di dicembre 2012, visto che esso è

stato subito corretto (conteggio n. 17486021) -, la quale è sfociata

nell'attestato di carenza beni del 24 maggio 2013 (doc. F) e quindi non può più

essere oggetto del precetto esecutivo n. __________ qui in discussione;

-

il premio di dicembre 2012 di Fr. 118,50 è stato

soluto il 13 novembre 2012 tramite correzione di premio ("Prämienkorrektur

Dezember 2012") dovuta al sussidio di Cassa malati;

-

il premio di gennaio 2013 di Fr. 127,65 è stato

inizialmente corrisposto fino all'ammontare di Fr. 29,05 e grazie al sussidio

di Cassa malati ricevuto in seguito, anche questi Fr. 29,05 sono stati versati

all'assicuratore il 6 febbraio 2013, perciò nulla è più dovuto ad CO 1.

Di conseguenza, le

censure sollevate dal ricorrente devono essere integralmente accolte.

Questo Tribunale stabilisce,

quindi, che l'importo ancora dovuto dal ricorrente per i premi LAMal dei mesi

di ottobre 2012, novembre 2012 e gennaio 2013 assomma in totale a Fr. 97,40 e

si riferisce al solo premio di ottobre 2012.

6.

Oltre

al capitale dei premi impagati, la Cassa malati ha chiesto al ricorrente il pagamento

di Fr. 60.- per spese amministrative.

Con la diffida del 15

dicembre 2012 (doc. 8) queste spese sono state inizialmente conteggiate in Fr.

40.

- relativamente al premio di ottobre 2012 non soluto.

Con l'ultima diffida

del 28 gennaio 2013 (doc. 9) le spese amministrative sono lievitate a Fr. 60.-

e sono state richieste per la mora nel pagamento dei premi di ottobre 2012,

novembre 2012 e gennaio 2013.

Questo importo è poi

stato confermato nell'ultima diffida del 26 febbraio 2013 (doc. 11).

In seguito, sono state

inserite pure nel PE n. __________ del 18 aprile 2013 quali spese

amministrative.

Nella DTF 125 V 276, l'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha ricordato che pure sotto l'imperio della nuova LAMal

un assicuratore contro le malattie può esigere il pagamento in adeguata misura

delle spese di diffida così come di spese supplementari cagionate da mora

dell'assicurato al momento del versamento dei premi e della partecipazione ai

costi, in quanto tali spese (alle quali si sarebbe ovviato in caso di

versamento tempestivo) siano addebitabili a colpa dell'interessato e le disposizioni

generali sui diritti e gli obblighi degli assicurati contemplino una regolamentazione

al riguardo.

Questo principio è

stato inserito nell'art. 105b cpv. 2 OAMal nella versione in vigore dal

1° gennaio 2012, secondo il quale se l'assicurato causa per propria colpa spese

che avrebbero potuto essere evitate con un pagamento tempestivo, l'assicuratore

può riscuotere adeguate spese amministrative, se una misura siffatta è prevista

dalle disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi dell'assicurato.

Nel caso di specie

l'assicuratore non ha prodotto le condizioni generali d'assicurazione, per cui

già solo per questo motivo mancano le basi per poter condannare il ricorrente

al pagamento delle spese (STCA 36.2012.89 del 25 febbraio 2013 consid. 6; STCA

36.2011.22

del 9 gennaio 2012 consid. 7).

Infatti,

agli atti sono sì consegnate le copie dei solleciti e delle diffide di

pagamento dei premi LAMal, da cui risulta l'importo preteso maturato in favore

della Cassa malati per ogni sollecito.

La Cassa

malati, patrocinata doverosamente, non ha però consegnato agli atti nessuna

condizione assicurativa dalla quale possa essere desunto il suo diritto di pretendere

il versamento di spese amministrative in caso di diffida di pagamento. Se è

vero che vige, in materia, il principio inquisitorio, lo stesso è temperato

dall'obbligo delle parti di collaborare all'acquisizione delle prove.

In concreto,

il giudice delegato ha chiesto esplicitamente all'assicuratore di esprimersi

sul ricorso producendo l'intero incarto (doc. II). La Cassa malati l'ha fatto,

ha cioè trasmesso gli atti a sua disposizione e, peraltro, le copie dei premi

dovuti, dei solleciti e delle ingiunzioni di pagamento, insieme alla risposta

di causa, ma non ha prodotto nessuna condizione assicurativa nel senso appena espresso.

Mancando

quindi la condizione per esigere il versamento delle spese amministrative (di

sollecito e di elaborazione), le stesse non possono essere qui pretese (STCA

36.2012.89

del 25 febbraio 2013 consid. 6; STCA

36.2012.41

del 16 luglio 2012 consid. 7).

Ne segue che

l'assicurato non deve dunque alcunché per spese di sollecito e/o amministrative.

7.

L'assicuratore,

con il precetto esecutivo notificato al ricorrente, ha chiesto anche degli

interessi di mora del 5% sui premi arretrati, e meglio dal 19 dicembre 2012.

Gli interessi sono

dovuti quando l'assicurato è in ritardo con il pagamento dei premi, che di

principio vanno pagati in anticipo e di regola mensilmente (art. 90 OAMal).

Per l'art. 26 cpv. 1

LPGA i crediti di contributi dovuti o di contributi indebitamente riscossi

sottostanno rispettivamente a interessi di mora o rimunerativi. Il Consiglio federale

può prevedere eccezioni per importi esigui e termini di breve durata.

Il tasso per gli

interessi di mora sui premi scaduti ai sensi dell'articolo 26 capoverso 1 LPGA

è del 5 per cento all'anno (art. 105a OAMal, art. 7 cpv. 1 OPGA).

Inoltre, secondo

l'art. 7 cpv. 2 OPGA, l'interesse di mora è calcolato ogni mese sulle

prestazioni spettanti al beneficiario sino alla fine del mese precedente. Il

suo decorso inizia il primo giorno del mese in cui ne è insorto il diritto e

cessa alla fine del mese in cui è stato emesso l'ordine di pagamento.

In specie, sul premio mensile

di 188,30 per il mese di ottobre 2012 - ridotto ora a Fr. 97,40 -, fatturato l'8

settembre 2012 (doc. 4) e da corrispondere entro il 1° ottobre 2012, gli interessi

del 5% sono dunque dovuti dall'inizio della decorrenza del mese.

Tuttavia, visto come

l'assicuratore abbia richiesto detti interessi unicamente a partire dal 19

dicembre 2012, la sua pretesa va ammessa così come esposta siccome più

favorevole al debitore.

8.

Infine,

per quanto concerne l'incasso forzato di somme quali quelle in discussione

(premi, spese amministrative), l'allora TFA ha più volte dichiarato applicabile

alle casse malati (DTF 121 V 109 segg.; RAMI 1983 pag. 294 = DTF 109 V 46; RCC

1984.

pag. 197) la giurisprudenza secondo cui una cassa di compensazione può rigettare

un'eventuale opposizione ad un PE con una decisione formale che si riferisce

precisamente all'esecuzione in corso, qualora avesse iniziato la procedura esecutiva

per il recupero del credito senza prima aver formalmente deciso in merito alla

propria pretesa. La Cassa malati, in tali casi, è dunque legittimata a

rigettare l'opposizione ai sensi dell'art. 80 LEF.

In queste condizioni, la

decisione su opposizione va parzialmente confermata, nel senso

che il debito complessivo ammonta a Fr. 97,40 oltre interessi del 5% dal

19.

dicembre 2012, a cui non vanno però aggiunte le spese amministrative

pretese.

Ne discende, pertanto,

che l'opposizione del ricorrente al PE n. __________ del 18 aprile 2013

emanato dall'U__________ di __________ deve essere rigettata

in via definitiva limitatamente alla cifra appena esposta.

Il costo della procedura esecutiva

segue l'esecuzione stessa e non deve essere oggetto di decisione da parte del

giudice amministrativo.

Il ricorso deve quindi

essere accolto e la decisione impugnata parzialmente annullata.

Malgrado sia vincente

in causa, siccome non è patrocinato all'assicurato non vanno attribuite delle

indennità per ripetibili (art. 61 lett. g LPGA).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è parzialmente accolto nel senso delle considerazioni esposte. Di conseguenza:

1.1. Il

ricorrente è riconosciuto debitore della Cassa malati CO 1 dell'importo di Fr.

97,40 per il premio LAMal di ottobre 2012, oltre ad interessi del 5% dal 19

dicembre 2012.

1.2. Per

l'importo di cui al punto 1.1 è rigettata in via definitiva l'opposizione

interposta al PE n. __________ emesso il 18 aprile 2013 dall'U__________ di __________.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

Non si attribuiscono ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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