36.2013.50
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11 dicembre 2013Italiano24 min
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Numero d'incarto:
36.2013.50
Data decisione, Autorità:
11.12.2013, TCA
Titolo:
Mancato pagamento di premi LAMal. La documentazione agli atti è contraddittoria. Il ricorrente ha soluto i premi richiesti dalla Cassa malati, tranne una sola mensilità, che è quindi dovuta. Le spese amministrative non sono dovute,mentre gli interessi di mora sì.Rigetto dell'opposizione limitato
COPERTURA OBBLIGATORIA
INCASSO PREMI
MANCATO PAGAMENTO DEL PREMIO O DELLA PARTECIPAZIONE AI COSTI
art. 61 LAMAL
art. 64A LAMAL
art. 26 LPGA
art. 90 OAMAL
art. 105b OAMAL
art. 7 cpv. 2 OPGA
Raccomandata
Incarto n.
36.2013.50
TB
Lugano
11 dicembre
2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 22 luglio 2013 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 5 luglio
2013 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto in
fatto
A. Affiliato
ad CO 1 per l'assicurazione malattia di base sin dal 2008 (doc. 1) RI 1, nato
nel 1958, beneficia(va) della copertura di base presso questa Cassa malati anche
nel 2012 per un premio di Fr. 188,30 (doc. 2), già comprensivo della riduzione
cantonale di premio e nel 2013 per un premio di Fr. 315,35 (doc. 3), senza
sussidio cantonale.
B. L'8
settembre 2012 (doc. 4) l'assicurato ha ricevuto la fattura per il pagamento
del premio di ottobre 2012, il 13 ottobre 2012 (doc. 5) quella per il premio
del mese di novembre 2012 e l'8 dicembre 2012 (doc. 6) la fattura di Fr. 127,65
per il premio di gennaio 2013 (Fr. 315,35 - Fr. 187,70 [sussidio cantonale]).
C. Il
21 ottobre 2012 (doc. 7) la Cassa malati ha sollecitato l'assicurato a pagare
il premio di Fr. 188,30 per il mese di ottobre 2012 ed il 15 dicembre 2012
(doc. 8) l'ha diffidato a fare fronte al pagamento dell'importo di Fr. 158,50,
pari al premio di Fr. 188,30, a cui sono stati dedotti in compensazione Fr.
21,10 e Fr. 48,70 il 13 novembre 2012 ed aggiunti Fr. 40.- di spese
amministrative.
D. Con
un'ultima diffida ("Letzte Mahnung") del 28 gennaio 2013 (doc.
9) la Cassa malati ha preteso il pagamento dei premi di ottobre 2012, novembre
2012 e gennaio 2013, vantando un credito di Fr. 504,25 oltre a Fr. 2,85 di
interessi dal 19 dicembre 2012 e Fr. 60.- per spese amministrative, a cui sono
stati dedotti i pagamenti di Fr. 139,60, per una pretesa totale di Fr. 427,50.
Anche il 26 febbraio
2013 (doc. 11) CO 1 ha inviato all'assicurato un'ultima diffida per i premi di
ottobre e novembre 2012, nonché gennaio 2013, per un credito di Fr. 330,35 (Fr.
504,25 + Fr. 4,30 + Fr. 60.- - Fr. 238,20 [pagamenti fatti]).
E. Il
17 febbraio 2013 (doc. 10) la Cassa malati ha ricordato all'interessato che il
premio di febbraio 2013 di Fr. 127,65 era ancora scoperto, mentre il premio di
gennaio 2013 (Fr. 127,65) era stato annullato lo stesso 12 gennaio 2013. Il 6
ed l'11 febbraio 2013 ha invece incassato Fr. 29,05 e Fr. 23,90, perciò il
debito a suo carico ammontava a Fr. 74,70 (Fr. 127,65 - Fr. 52,95).
F. Con
domanda di esecuzione del 12 aprile 2013 (doc. 13) CO 1 ha fatto spiccare il precetto esecutivo n. __________ dall'Ufficio esecuzione e fallimenti di __________
per un capitale di Fr. 266,05 per i premi di ottobre e novembre 2012, gennaio
2013, oltre interessi del 5% dal 19 dicembre 2012 (doc. A).
RI 1 si è opposto al
PE ed il 6 maggio 2013 (doc. B) il creditore ha tolto l'opposizione,
condannando l'assicurato a pagare la somma di Fr. 332,40 (Fr. 266,05 + Fr. 6,35
+ Fr. 60.-).
Contro questa
decisione il 31 maggio 2013 (doc. 16) il debitore ha formulato opposizione, a
seguito della quale la Cassa malati gli ha fatto pervenire, come richiesto, il
conteggio del suo conto, dal quale risulta un debito a suo carico di Fr. 7'883.-
per premi non pagati dal 2008 in poi, somma di cui il creditore ne ha preteso
il pagamento entro il 30 giugno 2013, avvisando inoltre l'assicurato di
ritirare l'opposizione al PE n. __________, ma quest'ultimo non vi ha
volutamente dato seguito (doc. 20).
G. Con
decisione su opposizione del 5 luglio 2013 (doc. C) CO 1 ha confermato la decisione con cui ha preteso dall'assicurato il pagamento di Fr. 266,05 oltre
interessi del 5% dal 19 dicembre 2012 e le spese amministrative di Fr. 60.-,
levando quindi l'opposizione interposta, mentre non l'ha tolta limitatamente
alle spese esecutive e su ciò ha accolto l'opposizione.
La Cassa malati ha
ricordato che non ottenendo il pagamento di quanto dovuto anche dopo le diffide
del 28 gennaio e del 26 febbraio 2013, il 12 aprile 2013 ha escusso l'assicurato per i premi di ottobre 2012 (Fr. 118,50), novembre 2012 (Fr. 118,50) e dicembre
2012 (Fr. 29,05), per un totale di Fr. 266,05. Nemmeno dopo avergli trasmesso
un dettagliato conteggio del suo conto ed averlo invitato a fare una proposta
di pagamento del dovuto, il debitore ha dato seguito ai suoi doveri. Di
conseguenza, tanto il credito quanto le spese esecutive (art. 105 cpv. 2
OAMal), oltre agli interessi di mora (art. 26 cpv. 1 LPGA), sono dovuti. Pertanto,
la decisione è confermata per l'intero importo di Fr. 332,40.
H. Contro
questa decisione il 22 luglio 2013 (doc. I) RI 1 ha presentato ricorso e ha chiesto di annullare l'esecuzione n. __________ e quindi anche la
decisione su opposizione. Inoltre, il ricorrente ha sollecitato il Tribunale a
che la Cassa malati gli spieghi le diciture dal n. 115 al n. 140 presenti nel
dettaglio del suo conto e che ricalcoli i premi dovuti per ottobre 2012,
novembre 2012, dicembre 2012 e gennaio 2013.
A suo dire, la Cassa
non avrebbe tenuto conto della correzione dei premi LAMal per i mesi da ottobre
a dicembre 2012 pari a Fr. 21,10 (cfr. n. 121 del conteggio) per il mese di
ottobre 2012.
Quanto al mese di
novembre 2012, in data 21 marzo 2013 è stato emesso il PE n. __________ (doc. E)
ed il 18 aprile 2013 il PE n. __________ qui in discussione, che però, malgrado
sia successivo, chiede nuovamente il pagamento del premio di novembre 2012,
oltre ai premi di ottobre 2012 e di gennaio 2013. Per questo motivo, l'insorgente
si è opposto al secondo precetto esecutivo, dato che la prima procedura
esecutiva era ancora in corso ed è poi sfociata il 24 maggio 2013 (doc. F) con un
attestato di carenza beni di Fr. 310,65 (Fr. 218,50 di capitale), essendo al
beneficio dell'assistenza sociale come risulta dal verbale di pignoramento.
Il premio chiesto per gennaio
2013 ammontava a Fr. 29,05 (cfr. n. 117), ma dal conteggio trasmesso risulta
che la Cassa __________, in data 6 febbraio 2013 (cfr. n. 133), ha pagato
questo importo, perciò non si capisce come mai la Cassa malati ne abbia preteso
il pagamento con il precetto esecutivo n. __________.
Il ricorrente ha
inoltre osservato come il predetto PE sia stato spiccato per il mancato
pagamento dei premi LAMal di ottobre 2012, novembre 2012 e gennaio 2013, mentre
nella decisione su opposizione si parla del premio di dicembre 2012 e non più
di quello di gennaio 2013. Tuttavia, dal citato conteggio non risulta alcun pagamento
di Fr. 29,05 per il premio di dicembre 2012 ma, semmai, un premio di Fr. 118,50
(cfr. n. 122) che è stato corretto lo stesso 13 novembre 2012 con un accredito
di Fr. 118,50 (cfr. n. 127), perciò questo premio non sarebbe più dovuto, ma è
stato ugualmente richiesto con il precetto esecutivo.
In conclusione, l'assicurato
ha lamentato una poca chiarezza e trasparenza da parte della sua Cassa malati
nei conteggi e le spiegazioni che ha richiesto non gli sono mai state date.
Fatti
I. Con
risposta del 12 agosto 2013 (doc. III) CO 1 ha chiesto di respingere il ricorso, perché il ricorrente non ha a tutti gli effetti saldato i premi di ottobre 2012,
novembre 2012 e gennaio 2013 (in luogo di dicembre 2012, evidente errore di
scrittura apparso sulla decisione del 6 maggio 2013 - recte: decisione
su opposizione del 5 luglio 2013), malgrado i numerosi solleciti in tal senso. In
assenza della prova che, per contro, l'assicurato abbia pagato la differenza
dei premi pretesa con il PE n. __________, la decisione impugnata deve essere
confermata.
L. Il
22 agosto 2013 (doc. V) il ricorrente ha prodotto la decisione della Cassa __________
con cui è stato posto al beneficio della riduzione del premio di Cassa malati
per i mesi da ottobre a dicembre 2012 (doc. G), ciò che dimostrerebbe che dei
pagamenti sono intervenuti su queste mensilità. Per il premio di Fr. 29,05 del
mese di gennaio 2013, l'assicurato ha ribadito che dalla voce n. 128 del
conteggio risulta che il 12 gennaio 2013 è stato effettuato un versamento che
ha lasciato un saldo di Fr. 29,05, ma il 6 febbraio 2013 (n. 133) v'è stato un
accredito di pari importo da parte della Cassa di compensazione, perciò nulla
sarebbe più dovuto. Infine, l'insorgente ha sollevato l'eccezione di una doppia
pretesa per il premio LAMal di novembre 2012, dato che quando la procedura per
l'incasso di questo mese non era ancora terminata (n. __________), la Cassa
malati ha fatto spiccare il PE n. __________ per i premi di ottobre 2012,
novembre 2012 e gennaio 2013. Egli ha poi rilevato che il mese di dicembre 2012
non è mai stato oggetto di una procedura esecutiva.
La Cassa malati si è
riconfermata nella risposta di causa (doc. VII), mentre il ricorrente non ha più
formulato osservazioni (doc. VIII).
considerato in
diritto
in ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 8C_855/2010
dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del
7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007).
nel merito
Considerandi
2.
Giusta l'art. 61 LAMal, l'assicuratore stabilisce l'ammontare dei
premi dei propri assicurati. Sempreché la legge non preveda eccezioni,
l'assicuratore riscuote dai propri assicurati premi uguali (cpv. 1).
L'assicuratore può
graduare i premi se è provato che i costi differiscono secondo i Cantoni e le
regioni. Determinante è il luogo di domicilio dell'assicurato. L'Ufficio federale
stabilisce in modo unitario le regioni per l'insieme degli assicuratori (cpv.
2).
Il nuovo art. 64a LAMal, in vigore dal
1° gennaio 2012, per ciò che qui interessa ha il seguente tenore:
"
1.
Se l'assicurato non paga premi o
partecipazioni ai costi entro la scadenza prevista, l'assicuratore, dopo almeno
un sollecito scritto, deve diffidarlo assegnandogli un termine supplementare di
30.
giorni e indicandogli le conseguenze della mora (cpv. 2).
2.
Se, nonostante la diffida, l'assicurato non
paga i premi, le partecipazioni ai costi e gli interessi di mora entro il
termine assegnato, l'assicuratore deve richiedere l'esecuzione. Il Cantone può
esigere che l'assicuratore comunichi all'autorità cantonale competente il nome
dei debitori escussi.
3.
L'assicuratore comunica all'autorità cantonale competente il nome
degli assicurati interessati nonché, per ogni debitore, l'importo complessivo
dei crediti relativi all'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie
(premi e partecipazioni ai costi in arretrato, interessi di mora e spese di
esecuzione) per i quali, durante il periodo considerato, è stato rilasciato un
attestato di carenza di beni o un titolo equivalente. L'assicuratore chiede all'organo
di revisione designato dal Cantone di confermare l'esattezza dei dati che ha
comunicato al Cantone e trasmette la conferma a quest'ultimo.
4.
Il Cantone assume l'85 per cento dei
crediti oggetto della comunicazione di cui al capoverso 3.
(…)".
L'art. 90 OAMal
prevede che i premi devono essere pagati in anticipo e di regola mensilmente.
Per l'art. 105a OAMal,
nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2012, il tasso degli interessi di mora sui
premi scaduti secondo l'articolo 26 capoverso 1 LPGA è del 5 per cento
all'anno.
In caso di mancato pagamento dei premi
e delle partecipazioni ai costi, l'assicuratore invia la diffida al più tardi
entro tre mesi dall'esigibilità degli stessi. Egli la presenta separatamente da
eventuali altri pagamenti in arretrato (art. 105b cpv. 1 OAMal).
Se l'assicurato causa per propria colpa
spese che avrebbero potuto essere evitate con un pagamento tempestivo,
l'assicuratore può riscuotere adeguate spese amministrative, se una misura
siffatta è prevista dalle disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi
dell'assicurato (art. 105b cpv. 2 OAMal).
Giusta l'art. 105c OAMal, gli
assicuratori non possono compensare le prestazioni assicurative con premi o
partecipazioni ai costi loro dovuti.
3.
Nel
caso di specie l'assicuratore, tramite la decisione su opposizione, chiede il pagamento
dell'importo di Fr. 266,05, nonché di Fr. 60.- di spese amministrative, oltre
agli interessi di mora del 5% dal 19 dicembre 2012.
Occorre esaminare se,
correttamente, la Cassa malati resistente può pretendere dal ricorrente i premi
arretrati di ottobre 2012, novembre 2012 e gennaio 2013.
Il Tribunale dovrà poi,
laddove necessario, stabilire l'ammontare del debito.
4.
L'importo
dei premi richiesto corrisponde alla somma del premio di Fr. 118,50 per i mesi
di ottobre 2012 e novembre 2012, e di Fr. 29,05 per gennaio 2013 (nella risposta
di causa la Cassa malati ha rettificato quest'ultima voce, indicando trattarsi
del premio di gennaio 2013, come risulta dal precetto esecutivo, e non di dicembre
2012.
come erroneamente apparso sulla decisione su opposizione).
In effetti, al premio
iniziale di Fr. 188,30 è stato dedotto il sussidio cantonale concesso
all'assicurato con decisione del 31 ottobre 2012 (doc. G: Fr. 563,10) per i
mesi da ottobre a dicembre 2012, per ottenere un premio netto mensile di Fr. 118,50
per ottobre, novembre e dicembre 2012.
Come risulta
dall'estratto conto dettagliato fornito dalle parti, i premi di Fr. 188,30 per
ottobre 2012 (n. 115) e novembre 2012 (n. 116), notificati il 6 settembre e il
13.
ottobre 2012, sono stati pagati parzialmente, visto che il saldo dovuto era
di Fr. 118,50.
Il premio di dicembre
2012.
è stato (invece) sin da subito fissato in Fr. 118,50 il 13 novembre 2012
(n. 122), visto che nel frattempo era pervenuta alla Cassa malati la decisione
di concessione all'assicurato della riduzione del premio LAMal.
L'8 dicembre 2012 (n.
117) la Cassa malati ha notificato al suo assicurato il premio di gennaio 2013,
pari a Fr. 127,65 che, dedotto il sussidio, rimaneva scoperto nella misura di
Fr. 29,05.
Come detto, il mancato
pagamento dei premi di ottobre 2012, novembre 2012 e gennaio 2013 ha comportato l'avvio della procedura esecutiva nei confronti dell'assicurato da parte della Cassa
malati, che ha fatto spiccare il precetto esecutivo n. __________, oggetto del
contendere, per l'importo di Fr. 266,05 (Fr. 118,50 + Fr. 118,50 + Fr. 29,05),
oltre a Fr. 60.- di spese amministrative.
Quanto alla mensilità
di dicembre 2012, dall'estratto conto risulta che questo premio è stato oggetto
del PE n. __________, sfociato in un attestato di carenza beni di Fr. 310,65,
di cui Fr. 218,50 di capitale, pari infatti al premio di dicembre 2012
di Fr. 118,50 (n. 122) ed alle spese di elaborazione di Fr. 40.- (n. 123) e amministrative
di Fr. 60.- (n. 124).
Dal precetto esecutivo
n. __________ fatto spiccare il 21 marzo 2013 (doc. E) dall'U__________ di __________,
risulta invece che il credito di Fr. 118,50 si riferiva al premio LAMal del
mese di novembre 2012.
Tuttavia, se così
fosse, come ha ben rilevato il ricorrente, una tale situazione non potrebbe
essere tutelata, giacché il premio di novembre 2012 è stato posto in esecuzione
una prima volta il 21 marzo 2013 (PE n. __________) ed una seconda volta il 18
aprile 2013 (PE n. __________) e la prima procedura esecutiva è sfociata in un
attestato di carenza beni il 24 maggio 2013 (doc. F).
Pertanto, se si
considerassero valide le diciture presenti in entrambi i succitati precetti
esecutivi, questo Tribunale dovrebbe semmai rigettare l'opposizione dell'assicurato
limitatamente ai premi di ottobre 2012 e gennaio 2013, mentre il premio di novembre
2012, essendo confluito nell'ACB, non potrebbe più essere preteso dall'assicuratore
con una nuova procedura esecutiva e dunque il suo ricorso, su questo punto, andrebbe
accolto.
La documentazione agli
atti si rivela essere contraddittoria.
Verosimilmente,
invece, il PE n. __________ si doveva se del caso riferire alla mensilità di
dicembre 2012 che, però, risulta essere stata integralmente saldata con Fr.
118,50 ("Prämienkorrektur Dezember 2012") già il 13
novembre 2012 (n. 127), ossia lo stesso giorno che essa è stata richiesta all'assicurato
(n. 122).
Da questo estratto
conto si evince, inoltre, che il 10 novembre 2012 (n. 121) v'è stata una
correzione sui premi da ottobre a dicembre 2012, con un accredito di Fr. 21,10.
Il premio del mese di
gennaio 2013 di Fr. 127,65 è stato chiesto l'8 dicembre 2012 con conteggio n.
17744184.
e parzialmente corrisposto, essendo rimasto un saldo dovuto di ancora
Fr. 29,05 (n. 117).
Inoltre, dall'estratto
conto in esame (doc. D) emerge che il conteggio n. 18162195 del 12 gennaio 2013
era relativo alle mensilità di gennaio e febbraio 2013, per il cui pagamento
l'assicurato è stato diffidato tre volte (l'ultima il 29 aprile 2013). Il saldo
ancora dovuto ammontava a Fr. 29,05.
Tuttavia, come risulta
dalla diffida del 17 marzo 2013 (doc. 12) - che faceva seguito all'identico
sollecito del 17 febbraio 2013 (doc. 10) -, il premio di gennaio 2013 di Fr.
127,65 è stato "annullato" dalla contabilizzazione di un premio identico,
ma negativo (Fr. -127,65), cosicché rimaneva dovuto soltanto il premio di
febbraio 2013 ammontante a Fr. 127,65.
Al riguardo, va
inoltre osservato come il 6 febbraio 2013 v'è stato un pagamento manuale di Fr.
29,05 sul conteggio n. 18162195, così pure di Fr. 23,90 l'11 febbraio ed il 6 marzo 2013. Il 26 febbraio 2013, invece, c'è stata una compensazione di
Fr. 21,75 (conteggio n. 18516674).
Per contro, esaminando
l'estratto conto al 7 giugno 2013 (doc. D), si evince che il premio di gennaio
2013.
di Fr. 127,65 era ancora dovuto nella misura di Fr. 29,05 (n. 117), ma che
poi, il 6 febbraio 2013 (n. 133), grazie alla concessione del sussidio di Cassa
malati da parte della Cassa __________, v'è stato un accredito di Fr. 29,05 sul
conteggio n. 18162195, cosicché, come tale, questo premio era stato interamente
soluto.
Mal si capisce,
quindi, la pretesa della Cassa malati che il 18 aprile 2013 ha escusso l'assicurato per l'importo di Fr. 29,05 a saldo del premio di gennaio 2013.
Risulta, inoltre, che
il 9 febbraio 2013 (n. 134) il sussidio per i mesi da gennaio a marzo 2013 è
stato di Fr. 120,35 (n. 18516674) ed era comprensivo dei succitati Fr. 21,75.
I Fr. 23,90
contabilizzati l'11 febbraio ed il 6 marzo 2013 sono stati computati sui premi
di febbraio 2013 (n. 135) e di marzo 2013 (n. 136) di cui al conteggio n.
18162195.
(doc.12).
5.
Da
quanto precede, per quel che è dato di capire, vista la contraddittorietà della
documentazione allestita dalla stessa Cassa malati (estratto conto, solleciti,
diffide e precetti esecutivi), d'avviso di questo Tribunale si deve concludere
quanto segue:
-
il premio di ottobre 2012 di Fr. 188,30 è
rimasto impagato nella misura di Fr. 118,50, a cui va dedotta la correzione di
premio di Fr. 21,10, per un saldo debitorio di Fr. 97,40;
-
il premio di novembre 2012 di Fr. 188,30, il cui
saldo ancora dovuto era di Fr. 118,50, è stato oggetto della procedura esecutiva
n. __________ (doc. E) - e non il premio di dicembre 2012, visto che esso è
stato subito corretto (conteggio n. 17486021) -, la quale è sfociata
nell'attestato di carenza beni del 24 maggio 2013 (doc. F) e quindi non può più
essere oggetto del precetto esecutivo n. __________ qui in discussione;
-
il premio di dicembre 2012 di Fr. 118,50 è stato
soluto il 13 novembre 2012 tramite correzione di premio ("Prämienkorrektur
Dezember 2012") dovuta al sussidio di Cassa malati;
-
il premio di gennaio 2013 di Fr. 127,65 è stato
inizialmente corrisposto fino all'ammontare di Fr. 29,05 e grazie al sussidio
di Cassa malati ricevuto in seguito, anche questi Fr. 29,05 sono stati versati
all'assicuratore il 6 febbraio 2013, perciò nulla è più dovuto ad CO 1.
Di conseguenza, le
censure sollevate dal ricorrente devono essere integralmente accolte.
Questo Tribunale stabilisce,
quindi, che l'importo ancora dovuto dal ricorrente per i premi LAMal dei mesi
di ottobre 2012, novembre 2012 e gennaio 2013 assomma in totale a Fr. 97,40 e
si riferisce al solo premio di ottobre 2012.
6.
Oltre
al capitale dei premi impagati, la Cassa malati ha chiesto al ricorrente il pagamento
di Fr. 60.- per spese amministrative.
Con la diffida del 15
dicembre 2012 (doc. 8) queste spese sono state inizialmente conteggiate in Fr.
40.
- relativamente al premio di ottobre 2012 non soluto.
Con l'ultima diffida
del 28 gennaio 2013 (doc. 9) le spese amministrative sono lievitate a Fr. 60.-
e sono state richieste per la mora nel pagamento dei premi di ottobre 2012,
novembre 2012 e gennaio 2013.
Questo importo è poi
stato confermato nell'ultima diffida del 26 febbraio 2013 (doc. 11).
In seguito, sono state
inserite pure nel PE n. __________ del 18 aprile 2013 quali spese
amministrative.
Nella DTF 125 V 276, l'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha ricordato che pure sotto l'imperio della nuova LAMal
un assicuratore contro le malattie può esigere il pagamento in adeguata misura
delle spese di diffida così come di spese supplementari cagionate da mora
dell'assicurato al momento del versamento dei premi e della partecipazione ai
costi, in quanto tali spese (alle quali si sarebbe ovviato in caso di
versamento tempestivo) siano addebitabili a colpa dell'interessato e le disposizioni
generali sui diritti e gli obblighi degli assicurati contemplino una regolamentazione
al riguardo.
Questo principio è
stato inserito nell'art. 105b cpv. 2 OAMal nella versione in vigore dal
1° gennaio 2012, secondo il quale se l'assicurato causa per propria colpa spese
che avrebbero potuto essere evitate con un pagamento tempestivo, l'assicuratore
può riscuotere adeguate spese amministrative, se una misura siffatta è prevista
dalle disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi dell'assicurato.
Nel caso di specie
l'assicuratore non ha prodotto le condizioni generali d'assicurazione, per cui
già solo per questo motivo mancano le basi per poter condannare il ricorrente
al pagamento delle spese (STCA 36.2012.89 del 25 febbraio 2013 consid. 6; STCA
36.2011.22
del 9 gennaio 2012 consid. 7).
Infatti,
agli atti sono sì consegnate le copie dei solleciti e delle diffide di
pagamento dei premi LAMal, da cui risulta l'importo preteso maturato in favore
della Cassa malati per ogni sollecito.
La Cassa
malati, patrocinata doverosamente, non ha però consegnato agli atti nessuna
condizione assicurativa dalla quale possa essere desunto il suo diritto di pretendere
il versamento di spese amministrative in caso di diffida di pagamento. Se è
vero che vige, in materia, il principio inquisitorio, lo stesso è temperato
dall'obbligo delle parti di collaborare all'acquisizione delle prove.
In concreto,
il giudice delegato ha chiesto esplicitamente all'assicuratore di esprimersi
sul ricorso producendo l'intero incarto (doc. II). La Cassa malati l'ha fatto,
ha cioè trasmesso gli atti a sua disposizione e, peraltro, le copie dei premi
dovuti, dei solleciti e delle ingiunzioni di pagamento, insieme alla risposta
di causa, ma non ha prodotto nessuna condizione assicurativa nel senso appena espresso.
Mancando
quindi la condizione per esigere il versamento delle spese amministrative (di
sollecito e di elaborazione), le stesse non possono essere qui pretese (STCA
36.2012.89
del 25 febbraio 2013 consid. 6; STCA
36.2012.41
del 16 luglio 2012 consid. 7).
Ne segue che
l'assicurato non deve dunque alcunché per spese di sollecito e/o amministrative.
7.
L'assicuratore,
con il precetto esecutivo notificato al ricorrente, ha chiesto anche degli
interessi di mora del 5% sui premi arretrati, e meglio dal 19 dicembre 2012.
Gli interessi sono
dovuti quando l'assicurato è in ritardo con il pagamento dei premi, che di
principio vanno pagati in anticipo e di regola mensilmente (art. 90 OAMal).
Per l'art. 26 cpv. 1
LPGA i crediti di contributi dovuti o di contributi indebitamente riscossi
sottostanno rispettivamente a interessi di mora o rimunerativi. Il Consiglio federale
può prevedere eccezioni per importi esigui e termini di breve durata.
Il tasso per gli
interessi di mora sui premi scaduti ai sensi dell'articolo 26 capoverso 1 LPGA
è del 5 per cento all'anno (art. 105a OAMal, art. 7 cpv. 1 OPGA).
Inoltre, secondo
l'art. 7 cpv. 2 OPGA, l'interesse di mora è calcolato ogni mese sulle
prestazioni spettanti al beneficiario sino alla fine del mese precedente. Il
suo decorso inizia il primo giorno del mese in cui ne è insorto il diritto e
cessa alla fine del mese in cui è stato emesso l'ordine di pagamento.
In specie, sul premio mensile
di 188,30 per il mese di ottobre 2012 - ridotto ora a Fr. 97,40 -, fatturato l'8
settembre 2012 (doc. 4) e da corrispondere entro il 1° ottobre 2012, gli interessi
del 5% sono dunque dovuti dall'inizio della decorrenza del mese.
Tuttavia, visto come
l'assicuratore abbia richiesto detti interessi unicamente a partire dal 19
dicembre 2012, la sua pretesa va ammessa così come esposta siccome più
favorevole al debitore.
8.
Infine,
per quanto concerne l'incasso forzato di somme quali quelle in discussione
(premi, spese amministrative), l'allora TFA ha più volte dichiarato applicabile
alle casse malati (DTF 121 V 109 segg.; RAMI 1983 pag. 294 = DTF 109 V 46; RCC
1984.
pag. 197) la giurisprudenza secondo cui una cassa di compensazione può rigettare
un'eventuale opposizione ad un PE con una decisione formale che si riferisce
precisamente all'esecuzione in corso, qualora avesse iniziato la procedura esecutiva
per il recupero del credito senza prima aver formalmente deciso in merito alla
propria pretesa. La Cassa malati, in tali casi, è dunque legittimata a
rigettare l'opposizione ai sensi dell'art. 80 LEF.
In queste condizioni, la
decisione su opposizione va parzialmente confermata, nel senso
che il debito complessivo ammonta a Fr. 97,40 oltre interessi del 5% dal
19.
dicembre 2012, a cui non vanno però aggiunte le spese amministrative
pretese.
Ne discende, pertanto,
che l'opposizione del ricorrente al PE n. __________ del 18 aprile 2013
emanato dall'U__________ di __________ deve essere rigettata
in via definitiva limitatamente alla cifra appena esposta.
Il costo della procedura esecutiva
segue l'esecuzione stessa e non deve essere oggetto di decisione da parte del
giudice amministrativo.
Il ricorso deve quindi
essere accolto e la decisione impugnata parzialmente annullata.
Malgrado sia vincente
in causa, siccome non è patrocinato all'assicurato non vanno attribuite delle
indennità per ripetibili (art. 61 lett. g LPGA).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è parzialmente accolto nel senso delle considerazioni esposte. Di conseguenza:
1.1. Il
ricorrente è riconosciuto debitore della Cassa malati CO 1 dell'importo di Fr.
97,40 per il premio LAMal di ottobre 2012, oltre ad interessi del 5% dal 19
dicembre 2012.
1.2. Per
l'importo di cui al punto 1.1 è rigettata in via definitiva l'opposizione
interposta al PE n. __________ emesso il 18 aprile 2013 dall'U__________ di __________.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Non si attribuiscono ripetibili.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Gianluca
Menghetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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