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36.2013.52

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18 dicembre 2013Italiano43 min

Source ti.ch

Fatti

i dolori e le limitazioni funzionali causate dalle patologie somatiche.

Da un punto di vista psichico non sussisteva

un'incapacità lavorativa in nessuna professione, quindi era abile al 100%.

Il 17 aprile 2012 (doc. 48) la dr.ssa med. __________

del Servizio di neurochirurgia dell'Ospedale __________ di __________ ha visto

l'assicurata il giorno precedente, ricordando come nel mese di febbraio

quest'ultima fosse stata degente per sequestrectomia di un lussato erniario

L4/L5 destro. La Capoclinica ha affermato come al controllo ambulatoriale

l'interessata godesse di buona salute, visto che v'era stata una netta

regressione della lombosciatalgia destra, con buona ripresa alla marcia e agli

spostamenti, seppure persistesse, su un contesto degenerativo artrosico, una sfumata

sindrome lombare. La paziente si sottoponeva a cicli di fisioterapia con

benefici, perciò il decorso era favorevole.

Infine, la dottoressa ha certificato un'inabilità

lavorativa del 100% fino al 16 maggio 2012.

Nell'ambito della domanda di prestazioni

dall'assicurazione invalidità inoltrata dall'assicurata, a fine 2012 il medico

curante è stato chiamato dall'Ufficio AI a compilare un questionario (doc. 49),

nel quale ha osservato che la prognosi era sfavorevole, ma che un tentativo di

reinserimento professionale nella misura del 50% avrebbe potuto essere proposto.

Le risposte date rinviavano al referto del dr.

med. __________, FMH reumatologia e medicina interna, che ha visitato l'assicurata

su invito del curante del 13 settembre 2012 (doc. 52).

Nel rapporto medico per l'Ufficio AI del 26

novembre 2012 (doc. 50), identico al referto del 31 ottobre 2012 (doc. O) steso

per il dottor __________, il reumatologo ha posto la diagnosi con ripercussioni

sulla capacità lavorativa di sindrome da dolore cronico: sindrome

lombospondilogena algica, ev. paretica destra residua in stato dopo

sequestrectomia L4/L5 destra, shrinking epidurale e neurolisi di L5 destra il

22 febbraio 2012; sindrome L3/L4 e L4/L5, spondilartrosi; turbe statiche

assiali; decondizionamento fisico e rigidità algica globale e crampi;

fibromialgia. Artrosi delle dita. Neuropatia ulnare gomito sinistro. Stato dopo

caduta del 16 agosto 2011 con contusione della spalla destra e ginocchio sinistro.

Lo specialista ha esposto l'anamnesi e la

diagnosi oggettiva, concludendo per 18 punti su 18 di fibromialgia. Inoltre, ha

ritenuto importante che la paziente mantenesse una buona mobilizzazione, effettuasse

esercizi di ginnastica di stabilizzazione e riducesse il proprio peso. A suo

dire, un sostegno minipsicoterapeutico anche non specialistico da parte del

medico curante poteva essere utile, benché le possibilità di modifica della

situazione erano prognosticamente scarse.

Il reumatologo ha specificato quali erano gli

impedimenti che hanno portato l'assicurata ad essere incapace al lavoro, quali

una limitazione funzionale algica della colonna lombare con difficoltà a

sollevare pesi, marce prolungate, posizioni inergonomiche, mantenimento di una

posizione invariata per un tempo prolungato. Sofferenza psicologica. Problemi

legati all'artrosi delle dita e alla neuropatia ulnare rendevano difficoltosa

la presa con le mani e il lavoro fine. Pertanto, l'esperto non ha ritenuto possibile

una ripresa dell'attività precedentemente esercitata e ha valutato che la

capacità lavorativa era ridotta dell'80%.

Quanto alla capacità residua, egli ha affermato

che in teoria, per una attività completamente adeguata e leggera senza dover portare

pesi ripetutamente superiori ai 5 kg (occasionalmente fino a 10 kg), senza marce prolungate e senza particolari movimenti rotatori del tronco o attività frequenti

sopra l'orizzontale o posizioni inginocchiate, la paziente era idonea ad un

tentativo di reinserimento professionale nella misura del 50%.

Il 21 dicembre 2012 (doc. 51) il dottor __________

ha certificato che l'assicurata era inabile al lavoro all'80%, presentando

limitazioni funzionali algiche della colonna lombare con difficoltà a sollevare

pesi, marcia prolungata, posizioni inergonomiche, mantenimento di posizione

invariata per tempo prolungato, oltre ad una componente di sofferenza psichica.

Importanti limiti alla deambulazione dovuti ad una tendinite dei flessori

dorsali del piede destro.

A seguito dell'invio del 21 gennaio 2013 (doc.

46) di queste attestazioni di incapacità lavorativa, in cui il curante ha

confermato un'inabilità lavorativa del 50% dall'11 giugno 2012 e dell'80% dal

1° dicembre 2012 (docc. 44, 49, 50, 51, 52, O), il 30 gennaio 2013 la Cassa

malati ha contattato il dr. med. __________ chiedendogli se, alla luce di

questa nuova documentazione, si giustificasse un prolungamento dell'incapacità

lavorativa dell'assicurata o se fosse opportuna una visita per un complemento peritale.

Con rapporto dell'11 febbraio 2013 (doc. 40) il

reumatologo di fiducia della Cassa malati ha elencato gli atti medici ricevuti

fra i quali la perizia psichiatrica, li ha letti attentamente, in particolare i

pareri del collega reumatologo, e li ha confrontati con la sua precedente

perizia del 23 marzo 2012. Il dottor __________ ha concluso che per quanto

riguarda le patologie di stretta competenza reumatologica, non sono state

oggettivate ulteriori patologie non già note al momento della sua visita

peritale. Pertanto, egli ha affermato che i nuovi documenti non portavano ad un

cambiamento della valutazione della capacità funzionale e di carico residua e

quindi della capacità lavorativa in attività adatta allo stato di salute

dell'assicurata rispettivamente nell'ultima professione esercitata. Il medico

di fiducia si è dunque riconfermato nel suo precedente referto.

2.5. Per costante

giurisprudenza (cfr. sentenza 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione

(o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono

essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito

del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare

in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure

nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori

siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al

consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare

quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

Quanto alla valenza probante di un rapporto

medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di

uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che

consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato

in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto

medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate.

Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non

è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale

perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25

aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352

consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM

1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il

suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A proposito delle perizie

mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TF ha stabilito

che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati

riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e

sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che

indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V

161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK

1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna

1994, p. 332).

In una sentenza pubblicata

nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al

principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la

valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per

quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il

giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti,

il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro

conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa

fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono

ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una

superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI

2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA

I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella DTF 125 V 351 (= SVR

2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti

allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,

infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro

attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto

di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio

l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari

circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti

circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo stesso vale per le perizie

fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

Le perizie affidate dagli

organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria

amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i

quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a

risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano

indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag.

109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA

I 462/05 del 25 aprile 2007).

Per quel che riguarda i

rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il

giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia

esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in

favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid.

3a)cc); Pratique VSI 2001

pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im

Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).

L'Alta Corte, nella sentenza 9C_142/2008

del 16 ottobre 2008 -concetto ribadito ancora nella recente STF 9C_721/2012 del

24 ottobre 2012 in un caso ticinese -, per quanto riguarda le divergenze d'opinioni

tra medici curanti e periti interpellati dall'amministrazione o dal giudice, ha

precisato quanto segue:

"

(…)

On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre

experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de

mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports

médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des

critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de

leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler

qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat

thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR

2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai

2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par

l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait

qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en

va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments

objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui

sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de

l'expert." (…).

Infine, va ricordato che se vi

sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli

si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25

aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

2.6. Dagli atti medici messi a disposizione dalle parti emerge quindi che dal 16

agosto 2011 rispettivamente dal 20 novembre 2011 la ricorrente era inabile al

lavoro in misura totale dapprima per infortunio (doc. D), poi per malattia

(doc. E). Entrambe le parti concordano su questo stato di fatto, visto che

anche i medici fiduciari interpellati dall'assicuratore malattia hanno

confermato tale incapacità lavorativa nel marzo 2012.

In discussione, però, rimane la continuazione di questo stato di

impedimento a riprendere l'attività lavorativa dal 1° settembre 2012. Secondo

la Cassa malati, infatti, non vi sarebbe più una malattia invalidante, perché i

medici fiduciari che ha consultato hanno ritenuto l'assicurata abile al 100% in

attività adeguate già dal 22 maggio 2012, mentre nella sua professione dal 22

agosto 2012. D'avviso della ricorrente, invece, i suoi medici curanti hanno

attestato che l'inabilità lavorativa, in misura di almeno l'80%, è persistita

anche dopo il 31 agosto 2012.

Nel caso di specie, dai pareri medici esposti

discende chiaramente che le opinioni dei medici intervenuti sullo stato di

salute dell'assicurata e sui rimedi attuabili sono discordanti le une dalle altre.

Secondo la giurisprudenza, il giudice delle

assicurazioni sociali è tenuto a vagliare oggettivamente tutti i mezzi di

prova, a prescindere dalla loro provenienza, e a decidere se la documentazione

a disposizione permette di rendere un giudizio corretto sull'oggetto della

lite. Qualora i referti medici fossero contradditori fra loro, non gli è

consentito di liquidare il caso senza valutare l'insieme delle prove e senza

indicare le ragioni per le quali si fonda su un parere piuttosto che su un

altro (DTF 125 V 352). Determinante è, del resto, che il rapporto sia completo

sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto

delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena

conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto

medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (DTF 125 V 352; RAMI

1991 U 133, pag. 311 consid. 1, 1996 U 252, pag. 191; DTF 122 V 160, consid.

1c).

L'elemento rilevante per decidere circa il valore

probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua designazione quale

rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo contenuto (DTF 125 V 352

consid. 3a e riferimenti).

In una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009,

pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha precisato che il giudice

delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti

allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell'amministrazione, a

condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, a

proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti.

Sempre secondo l'Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell'uomo ha dedotto dall'art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli

assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l'affidabilità dei rapporti dei

medici interni all'amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra

questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le

certificazioni dei medici curanti.

2.7. Nella concreta fattispecie, chiamato a verificare se lo stato di salute

della ricorrente sia stato accuratamente vagliato dalla Cassa malati prima

dell'emissione della decisione impugnata, questo Tribunale non ha motivo per

mettere in dubbio le conclusioni cui è giunto l'assicuratore sulla base della

documentazione medica acquisita, in particolare la perizia reumatologica del 23

marzo 2012 ed il suo complemento dell'11 febbraio 2013.

Il medico fiduciario della Cassa malati, sulla base della visita

Considerandi

personale della ricorrente e dell'analisi dei certificati allestiti da altri

medici specialisti, è giunto alla convincente conclusione che l'insorgente era

abile al lavoro al 100% nella sua precedente attività dal 22 agosto 2012,

mentre lo era già dal 22 maggio 2012 in altre attività adeguate e leggere che

tenessero conto delle limitazioni descritte nel suo referto reumatologico.

Occorre infatti osservare come la valutazione del

2012.

del dr. med. __________ sia da considerare dettagliata, approfondita e

quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali ricordati al considerando

che precede, sebbene essa costituisca (solo) una proiezione dello stato di

salute della ricorrente dopo l'operazione del 22 febbraio 2012. In altre parole, il medico fiduciario specialista che la Cassa malati ha contattato non si è (effettivamente)

chinato a verificare se la sua ipotesi di sei mesi di inabilità lavorativa post

operatoria abbia poi veramente dato luogo ad una capacità lavorativa totale.

Lo stesso reumatologo interpellato

dall'assicuratore aveva invero previsto, nel marzo 2012, che dopo i sei mesi di

inabilità lavorativa totale post operatoria, quindi dopo il 22 agosto 2012,

"durante le prime 4 settimane lavorative" l'assicurata sarebbe

stata "abile al lavoro sull'arco di una giornata lavorativa normale di

8-9 ore, ma con una diminuzione del rendimento del 40%, a seguito dei limiti

funzionali e di carico menzionati" (doc. 37 pag. 10).

In teoria, quindi, l'assicurata avrebbe diritto

ancora al versamento di indennità giornaliere per malattia al 60% per quattro

settimane dopo il 22 agosto 2012. Tuttavia, l'art. 18 cpv. 3 del Regolamento

dell'assicurazione indennità giornaliera in caso di malattia, edizione 01.2010

(doc. G), prevede che l'incapacità lavorativa debba essere almeno del 50% per

potere ottenere delle indennità giornaliere proporzionalmente ridotte.

Pertanto, sulla base di questa perizia non si può

fare luogo al versamento alla ricorrente di ulteriori indennità, nemmeno proporzionalmente

ridotte, a decorrere dal 22 agosto 2012 e per quattro settimane.

Inoltre, lo specialista di fiducia della Cassa

malati resistente ha precisato che "successivamente, a dipendenza degli

esiti riabilitativi, l'assicurata potrà riprendere la sua attività originaria

senza limitazioni del rendimento, sull'arco di una giornata lavorativa normale."

(doc. 37 pag. 10 seg.).

Come detto, il medico di fiducia della Cassa

malati non ha più visitato personalmente l'assicurata trascorsi sei mesi dall'operazione,

ma ha potuto valutare il suo stato di salute sulla scorta della documentazione

medica allestita in seguito dai medici curanti e che l'assicuratore malattia ha

trasmesso il 30 gennaio 2013 per una presa di posizione.

Infatti, il dr. med. __________, anch'egli specialista

in reumatologia, ha visitato l'interessata il 22 ed il 30 ottobre 2012 e ha posto

essenzialmente la diagnosi di sindrome da dolore cronico su sindrome

lombospondilogena algica destra residua, stato dopo sequestrectomia L4/L5

destra, shrinking epidurale e neurolisi di L5 destra; discopatia L3/L4 e L4/L5,

spondilartrosi; turbe statiche assiali; decondizionamento fisico e rigidità

algica globale e crampi. Fibromialgia. Egli ha interpretato i disturbi della

paziente prevalentemente nell'ambito di una sindrome algica cronica di tipo

fibromialgico con corollario somatoforme associato. La sintomatologia algica

predominava nella regione dei siti operati con dolori che hanno assunto anche

caratteristiche brucianti. Persisteva la limitazione della mobilità lombare in

esiti postoperatori assiali, esiti sensibili dis/parestetici specialmente nel

dermatoma di L5 a destra, disturbi della forza mal sistematizzabili (riduzione

della forza bilateralmente per flessione/estensione dei piedi/alluci in parte

antalgica, in parte con movimenti a scatto bilateralmente) e dolori da

neuropatia ulnare al gomito sinistro nonché esiti di escissione di un ganglio

ulnare al polso sinistro anni fa. Il quadro reumatologico era combinato con una

compromissione biopsicosociale importante. A dire del dottor __________, era

molto importante una buona mobilizzazione, così pure gli esercizi di ginnastica

di stabilizzazione. Stante la persistenza dei dolori dopo i diversi interventi

chirurgici, lo specialista ha ritenuto giustificata un'inabilità lavorativa

dell'80% nella precedente attività di cameriera ai piani, mentre in un'attività

completamente adeguata e leggera l'assicurata era idonea ad un tentativo di

reinserimento professionale in misura del 50%.

In sostanza, quindi, le diagnosi poste dai due

reumatologi si equivalgono. Ciò che differisce sono le diverse valutazioni mediche

sulla capacità lavorativa dell'assicurata stanti le medesime patologie

riscontrate.

Non va al riguardo dimenticato che il Tribunale

federale ha confermato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a

scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di

regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF

9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.

5.

), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il

medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001

pag. 109 consid. 3a)cc); Meyer, Budesgesetz über die Invalidenversicherung, in:

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art.

28a, pag. 353) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano

un'opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una

perizia ordinata dal giudice o dall'amministrazione e a imporre nuovi

accertamenti (STF 9C_9/2010 del 29 settembre 2010, consid. 3.4 e rinvii

giurisprudenziali menzionati).

Ancora, il medico curante, che

vede il suo paziente soprattutto in fase di esacerbazione di una patologia,

raggiunge facilmente una diversa impressione circa la gravità del danno alla

salute rispetto a quella che può farsi un perito che non incentra il proprio

esame principalmente sulle esigenze terapeutiche in un determinato momento (STF

9C_605/2008 del 2 giugno 2009, consid. 3.2.5; STF I 514/06 del 25 maggio 2007,

consid. 2.2.1).

In merito alla lamentela circa i dolori, il

reumatologo curante ha evidenziato la presenza della fibromialgia, essendo positivi

18.

punti su 18, tanto che ha diagnosticato una sindrome algica cronica di tipo

fibromialgico con corollario somatoforme associato.

Anche il reumatologo di fiducia della Cassa

malati aveva riscontrato una sindrome fibromialgica generalizzata ma con 12 su

18.

punti fibromialgici positivi documentati, ripartiti simmetricamente alla

parte superiore ed inferiore del corpo.

Ciò nonostante, la perizia psichiatrica affidata dalla

Cassa malati alla dr. ssa med. __________ non ha corroborato questa diagnosi,

giacché dal profilo psichico non è stata rilevata alcuna malattia implicante

un'inabilità lavorativa, ma solo una reazione depressiva in sindrome da

disadattamento (doc. 38).

Secondo la giurisprudenza federale, la fibromialgia, in analogia a

quanto stabilito riguardo al disturbo somatoforme da dolore persistente (cfr.

DTF 132 V 72), non è di regola atto, in quanto tale, a determinare una

limitazione di lunga durata della capacità lavorativa suscettiva di cagionare

un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI. A determinate condizioni tale

disturbo può causare un'incapacità lavorativa e spetta comunque allo

specialista psichiatrico nell'ambito di una classificazione riconosciuta pronunciarsi

sulla gravità dell'affezione, rispettivamente sull'esigibilità della ripresa

lavorativa da parte dell'assicurato. Al riguardo, nella sentenza 12 marzo 2004,

pubblicata in DTF 130 V 352 (confermata in DTF 131 V 49 e nelle STF 9C_830/2007

del 29 luglio 2008 e 9C_959/2009,9C_995/2009 del 19 febbraio 2010), l'Alta

Corte ha precisato che un'inesigibilità presuppone in ogni caso la presenza

manifesta di una morbosità psichiatrica di notevole gravità, intensità e durata

oppure la presenza costante e intensa di altri criteri. Tali criteri sono (1)

l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un

decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione

duratura, (2) la perdita d'integrazione sociale in tutti gli ambiti della vita,

(3) uno stato psichico consolidato, senza possibilità di evoluzione sul piano

terapeutico, indicante simultaneamente l'insuccesso e la liberazione dal

processo risolutivo del conflitto psichico (profitto primario tratto dalla

malattia; "primärer Krankheitsgewinn") ed, infine, (4) l'insuccesso

di trattamenti ambulatoriali o stazionari conformi alle regole dell'arte nonché

di provvedimenti riabilitativi a dispetto degli sforzi profusi dalla persona

assicurata (DTF 130 V 354 consid. 2.2.3).

Nel caso concreto, la fibromialgia diagnosticata dal dottor __________

e dal dottor __________ non ha avuto alcuna influenza sulla capacità lavorativa

della ricorrente visto che la dr.ssa med. __________ non ha rilevato alcuna

patologia psichica e gli altri criteri giurisprudenziali non sono adempiuti. Pertanto, è da ritenere che la diagnosi di fibromialgia non produce

effetti invalidanti sulla capacità di lavoro dell'assicurata.

Di conseguenza, nell'evenienza concreta,

richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore probatorio di

rapporti medici, questo Tribunale non intravede ragioni che gli impediscano di

far proprie le conclusioni a cui è giunto il dr. med. __________ che, fondandosi

sulla perizia reumatologica eseguita il 23 marzo 2012 e sul suo complemento dell'11

febbraio 2013, nonché sul rapporto della visita psichiatrica del 26 marzo 2012 della

dr.ssa med. __________ (doc. 38: in particolare, laddove la psichiatra risponde

alla domanda n. 6 e conclude che "Dal punto di vista psichico non sussiste

incapacità lavorativa nella professione abituale né in un'altra"), ha

compiutamente valutato tutta la documentazione medica agli atti, compresi i più

recenti pareri dei medici curanti, giungendo ad una conclusione logica e priva

di contraddizioni.

La valutazione del dr. __________ non è stata del

resto validamente smentita da altri certificati da parte di medici specialisti

attestanti nuove patologie. Infatti, il dottor __________, anch'egli

reumatologo, ha diagnosticato le medesime patologie che il medico fiduciario,

ma ha dato (soltanto) una diversa valutazione medica delle conseguenze sulla

capacità lavorativa dell'assicurata.

In particolare, quanto al rapporto del 31 ottobre

2012.

del reumatologo che ha visitato la ricorrente per conto del medico

curante, lo stesso è stato sottoposto allo specialista interpellato dalla Cassa

malati che, con complemento peritale dell'11 febbraio 2013, ha osservato che "(…) non sono state oggettivate dopo la mia valutazione peritale del

23.3

, ulteriori patologie non già note il giorno della perizia del 23.3.2012;

di conseguenza gli atti prodotti non portano ad un cambiamento della

valutazione della capacità funzionale e di carico residua e quindi della

capacità lavorativa in attività adatta allo stato di salute dell'assicurata

rispettivamente nell'ultima professione espletata; riconfermo dunque quanto

scritto il 23.3.2012." (doc. 40 pag. 2).

A questo complemento non ha fatto però seguito

alcun rapporto medico dettagliato da parte dell'assicurata, ma soltanto dei semplici

certificati medici standardizzati in cui il dottor __________ ha attestato

un'inabilità lavorativa dapprima del 100% fino all'11 settembre 2012, del 50%

fino al 30 novembre 2012 (doc. 15, 17, 18), poi dell'80% fino al 17 gennaio

2013.

(docc. 19 e 20) ed in seguito del 100% fino al 31 maggio 2013 (docc. 22-25).

Questo Tribunale, ribadito che tanto la perizia

reumatologica del 23 marzo 2012 con complemento dell'11 febbraio 2013 del dr.

med. __________, quanto il rapporto della visita psichiatrica del 26 marzo 2012

della dr.ssa med. __________ non sono stati quindi validamente contestati e che

agli stessi va riconosciuta piena forza probatoria, non ha alcun motivo per scostarsi

dalle conclusioni a cui è giunto il reumatologo fiduciario della Cassa malati

resistente.

Va ancora rilevato che, affinché un esame medico

in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse

condizioni (cfr. DTF 127 V 294). L'esperto deve innanzitutto porre una diagnosi

secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività

lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi

criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve

esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata. Del resto, un

rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali

le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni

sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una

richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal

paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto

dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi

handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre

2001, inc. 32.1999.124).

Rispecchiando le suddette perizie tutti i criteri

di affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza, questo Tribunale

non può quindi che confermare le conclusioni dello specialista consultato dalla

Cassa malati.

Il TCA rileva innanzitutto che sebbene il dottor __________ sia il

medico curante della ricorrente, durante un anno e mezzo (dall'agosto 2011 al

maggio 2013) egli ha rilasciato soltanto un certificato medico motivato (peraltro

a favore dell'assicurazione invalidità, doc. 41) e numerosi certificati in cui

indicava solo il periodo ed il grado d'incapacità lavorativa dell'interessata.

Più precisamente, fino all'emanazione della decisione su opposizione

(conformemente alla consolidata giurisprudenza, il giudice

delle assicurazioni sociali valuta la legittimità delle decisioni impugnate in

base allo stato di fatto esistente al momento in cui la decisione litigiosa è

stata presa, STF 9C_443/2009 del 19 agosto 2009, consid. 2.2; DTF 132 V 215

consid. 3.1.1, DTF 109 V 179, DTF 107 V 5), quindi nel giugno 2013, due soli

certificati medici si sono pronunciati in maniera un po' più dettagliata sulle

condizioni di salute dell'insorgente - tenendo però presente che il referto del

dr. med. __________ riprendeva semplicemente il certificato del 31 ottobre 2012

del reumatologo dr. med. __________.

In questo senso, la domanda di rinvio degli atti

ad CO 1 affinché proceda ad una nuova valutazione medica e del persistere dell'incapacità

lavorativa va respinta.

In effetti, quando

l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,

in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che

altri provvedimenti probatori non potrebbero più modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove; cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und

Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; si

veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344

consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di

essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (STF 9C_18/2010 del 7

ottobre 2010 consid. 5.4; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V

344.

consid. 3c con riferimenti).

Va inoltre ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio

inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere

accertati d'ufficio dal giudice, dall'altra parte si rileva che questo

principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere

delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid.

1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione

comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse

ragionevolmente esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura

della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover

sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con

riferimenti).

Non è dunque sufficiente lasciare all'autorità

giudiziaria rispettivamente all'amministrazione l'onere di attuare un nuovo

esame medico, quando alla base della richiesta di nuovi

accertamenti - peraltro formulata dall'assicurata stessa -

vi sono (solo) affermazioni di carattere soggettivo

o poco oggettivate riguardo ad un presunto peggioramento del suo stato

di salute (STCA 32.2008.206 del 15 giugno 2009; STCA 32.2008.178 del 10 giugno

2009).

Questo Tribunale ribadisce, infatti, che il

medico curante non si è più espresso, malgrado ne abbia avuto la possibilità,

sulla presa di posizione dell'esperto scelto dalla Cassa malati, e meglio sul

suo complemento. Pertanto, limitarsi a chiedere semplicemente, con il ricorso,

il rinvio degli atti alla Cassa malati resistente per esperire ulteriori

accertamenti medici contraddice l'obbligo di collaborare delle parti che affianca il principio

inquisitorio a cui è sottoposto il TCA.

In concreto la ricorrente non ha inoltre prodotto

alcuna documentazione medica che non sia già stata vagliata dallo specialista a

cui ha fatto capo la Cassa malati e, in particolare, invitata espressamente a

prendere posizione in merito alle più recenti risultanze dei certificati dei

medici curanti, ha affermato non essere tali da modificare il suo precedente

parere.

In conclusione, analizzati i pareri medici

suesposti, d'avviso di questo Tribunale, la ricorrente non ha saputo

sufficientemente giustificare, a mano di dettagliata documentazione medica e/o

descrizioni di esami clinici effettuati, che il suo stato di salute fosse

peggiore rispetto a quello individuato dai medici interpellati

dall'assicuratore malattia e che quindi ella sarebbe stata (totalmente) inabile

al lavoro tanto nella sua attività abituale di cameriera ai piani quanto anche

in altre attività fisiche adeguate alle sue condizioni di salute.

L'assicurata non ha

dunque comprovato, mediante specifica documentazione medica, che la soluzione a

cui è giunto il medico reumatologo interpellato dal suo assicuratore malattia

non sarebbe credibile, ma sarebbe errata.

I certificati medici versati agli atti dalla

ricorrente non mettono dunque in discussione le valutazioni del perito.

2.8

Stanti così

le cose, ritenuto che sulla base

dell'annotazione dell'11 febbraio 2013 del dr. __________ l'insorgente è stata

ritenuta abile al lavoro nella sua professione dal 22 agosto 2012 al 100% e

abile totalmente in un'attività adeguata dal 22 maggio 2012, è a giusta

ragione che la Cassa malati resistente ha rifiutato di riconoscere e versare

alla ricorrente delle indennità giornaliere dopo il 31 agosto 2012, essendo

essa pienamente abile al lavoro nella sua attività di cameriera ai piani. Lo

specialista appositamente scelto per valutare l'interessata ha infatti fissato

il suo grado d'incapacità al lavoro nello 0% dal 22 agosto 2012, mentre la

premessa necessaria ai fini delle prestazioni è un'incapacità lavorativa di

almeno il 50% (art. 18 cpv. 3 del Regolamento).

In queste circostanze, la pretesa dell'insorgente

di vedersi riconosciuta un'incapacità lavorativa del 100% dal 1° settembre

2012, e quindi anche delle corrispondenti indennità per perdita di guadagno,

non può essere qui tutelata.

Il ricorso deve pertanto essere respinto e la

decisione impugnata va confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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