36.2013.53
Incasso premi. USSI paga per l'assicurata. Bollettini di versamento referenziati. Onere delle prove. Ricorso accolto
13 novembre 2013Italiano23 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
36.2013.53
Data decisione, Autorità:
13.11.2013, TCA
Titolo:
Incasso premi. USSI paga per l'assicurata. Bollettini di versamento referenziati. Onere delle prove. Ricorso accolto
INCASSO PREMI
PREMIO
art. 61 LAMAL
Raccomandata
Incarto n.
36.2013.53
IR/sc
Lugano
13 novembre
2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 7 agosto 2013 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 24 luglio
2013 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
considerato in fatto
ed in diritto
1. RI
1 è assicurata per l'obbligatoria presso CO 1. La polizza prodotta (doc. 1)
indica un premio mensile netto di CHF 367,45. In realtà alla signora RI 1 è
concesso un sussidio per la riduzione del premio che permane a suo carico nella
misura di CHF 81,15 come sostenuto dalla Cassa, e ciò per il 2013. La Cassa
ha omesso di trasmettere la polizza indicante l’ammontare della riduzione del
premio concessa attraverso il sussidio. Pro futuro la Cassa è avvisata che
deve informare dettagliatamente il Tribunale cantonale delle Assicurazioni di
questi elementi con precisione e completezza, anche a livello documentale.
2. CO
1 ha ritenuto che RI 1 non abbia pagato il premio riferito ad un mese non
precisato. Potrebbe trattarsi, ma si tratta di congetture che non spetta al
Tribunale cantonale delle Assicurazioni fare ma dovrebbe trattarsi di fatti che
dovrebbero essere provati dalla Cassa, del premio del mese di marzo 2013 come
vedremo più avanti. L’assicuratore ha infatti sollecitato l'assicurata dopo
averla richiamata facendo riferimento alla fattura del 16 gennaio 2013 (doc. 3:
questo documento costituisce una fattura di rettifica data del 16 gennaio 2013,
fa riferimento a 3 mesi ossia 01-02-03.2013 e chiede il versamento entro il 28
febbraio 2013 dando atto di un versamento parziale di CHF 81,15). Il sollecito
è contenuto al doc.4 che però dà atto di un versamento complessivo di CHF
162,30 rispetto agli originari CHF 243,45 richiesti. Il 19 aprile 2013 la Cassa
ha diffidato l’assicurata chiedendo CHF 111,15 sempre riferendosi ai premi del 1°
trimestre del 2013 deducendo dai CHF 243,45 richiesti quanto incassato (CHF
162,30) con maggiorazione delle spese pretese di diffida (doc. 5). Ritenendo il
mancato pagamento dell’importo CO 1 ha chiesto all’UE di __________ di far
spiccare un PE a carico dell’assicurata (doc. 6) vantando un credito per
l’importo di CHF 81,15 cui si sommano in totale CHF 60.-- di spese amministrative.
L’Ufficio esecuzione di __________ ha emesso il PE 900145 il 14 giugno 2013 (doc.
7) cui RI 1 si è opposta. Si noti che il PE in questione riferisce, quale titolo
di credito, “… premi 01-03.2013 Fr. 243,45 ./. Montant encaissé Fr. 162,30”, come detto oltre alle spese amministrative per CHF 60.--. In altre parole si tratta
dell’importo di 1 mese di premi senza specificazione del mese cui il premio si
riferisce. La Cassa, che precisa, come vedremo, di avere trasmesso PVR
referenziati, non lo dice pur dovendone essere in grado appunto per la referenziazione
dei bollettini di versamento. Quindi il credito vantato è di CHF 81,15 e le
spese di CHF 60.-- corrispondono al 74% circa dell’importo del credito
preteso.
3. Va
ribadito che la Cassa non ha mai specificato con precisione quale premio non
sarebbe stato pagato, creando in questo modo difficoltà alla signora RI 1, da
un lato, ed a questo giudice dall’altro. Ebbene questo modo di procedere lascia
basiti. In effetti, come vedremo più avanti nelle considerazioni, l’assicurata
ha pagato i premi tramite USSI (Ufficio del sostegno sociale e
dell’inserimento, del DSS del Cantone Ticino) mediante le polizze pervenute
alla stessa da parte dell’assicuratore. L’USSI ha allestito una lista dei
versamenti concernenti la signora RI 1 che si riferiscono in maniera precisa ai
mesi di riferimento dei premi. Questa lista è stata trasmessa all’assicuratore
via mail dalla signora RI 1 (documentazione annessa al doc. 9: la Cassa è informata
qui, una volta per tutte, che l’elenco atti deve essere allestito in maniera
precisa e dettagliata e non debbono essere prodotti documenti multipli come in
concreto fatto al doc. 9). Ciò che lascia sbigottiti è il fatto che
l’allegato al doc. 9, ossia la lista trasmessa alla signora RI 1 in formato pdf
dalla signora __________ dell’USSI, e girata dall’assicurata a CO 1 (“incasso[at]
CO 1.ch”), è stata stampata da questo ufficio e, sulla copia consegnata con il
plico del doc. 9, si hanno annotazioni a mano da parte (si presume) del
funzionario CO 1 competente che ha annotato, a fianco dei “mesi di diritto”
riferiti a “RI 1” le seguenti annotazioni:
01-2013 pagamento
di 81,15 “BVR manuel acconto 01.03.13”
02.2013 pagamento
di 81,15 “BVR manuel acconto 01.03.13”
03.2013 pagamento
di 81.15 “BVR 04/13
Ora, da queste
annotazioni, sembra che CO 1 fosse in grado di precisare quale mese non sarebbe
stato pagato ma ciò non viene chiarito negli allegati.
4. Il
26 giugno 2013 CO 1 ha emanato una decisione formale (doc.8) con cui ha ritenuto
infondata l'opposizione al PE, che ha rigettato, ed ha confermato gli importi
dovuti (81,45 + 60.--) cui ha aggiunto CHF 33,-- per spese esecutive. Anche in
questo caso (come per il PE) l’indicazione precisa del premio che non sarebbe
stato pagato non è specificata. Il 2 luglio 2013 CO 1 ha redatto e recapitato
alla signora RI 1 un “estratto conto” che riprende gli importi di dare
ed avere addirittura dal 2010 e si riferisce non solo all’assicurata ma pure ad
altra persona appartenente alla sua schiera famigliare. A poco dire questo
conteggio è confuso, sulla prima pagina ci si riferisce al “Saldo anteriore
il 31.12.2010”, per RI 1 e l’altro membro della famiglia, a pag. 2 si
citano alcune fatture (2 fatture del 2011, 1 del 2012 e 3 del 2013 … ma non si
dice a chi siano riferite se alla ricorrente oppure all’altro membro della
famiglia) Vengono poi indicate spese amministrative per un totale di CHF
530.--. Più sotto sono precisati gli importi incassati con le date ed
indicazione dei motivi del versamento (non per tutti i versamenti). Ovviamente
la Cassa non indica se si tratti dell’assicurata o dell’altro membro della sua
famiglia, con il che il conteggio non serve a molto e vale meno del costo della
carta sulla quale è allestito. Il saldo finale di pag. 3 è di CHF 2'861,85 in favore della Cassa. Si noti che vengono computati versamenti dell’Ufficio delle
Assicurazioni sociali (CHF 243.60, 529.35 e 105.55) per i quali la Cassa
precisa che “questi versamenti non sono da considerare nel presente conteggio
in quanto … accreditati in una fatturazione precedente” anche qui non si sa
in favore di chi.
Il
conteggio, che avrebbe dovuto servire alla signora RI 1 a comprenderne le
pretese della Cassa, conclude con il seguente passaggio (pag. 4):
" (…)
Il saldo sopra citato corrisponde alle seguenti voci:
Fattura n° 188553293 Fr. 200.05
Esecuzione n° 900145, spese di esecuzione non incluse Fr. 174.15
Attestato di carenza beni n° 862987 Fr. 159.05
E a saldo degli attestati di carenza beni (importi e/o spese non rimborsati
dall'istituto delle assicurazioni sociali di Bellinzona) seguenti:
N° 559589 Fr. 744.65 N° 762642 Fr. 120.00
N° 564842 Fr. 273.35 N° 640656 Fr.
31.80
N° 570057 Fr. 332.05 N° 647502 Fr.
90.00
N° 593544 Fr. 280.90 N° 668091 Fr.
50.35
N° 600610 Fr. 52.00 N° 674826 Fr. 143.50
N° 616486 Fr. 150.00 N° 856380 Fr.
60.00
Le facciamo osservare che l'USSI effettua i suoi pagamenti con i bollettini
referenziati, e ciò ci obbliga ad attribuire i pagamenti come indicato al
momento del versamento, perciò i pagamenti effettuati da marzo 2013 ad oggi non
corrispondono ai premi da marzo a giugno 2013, ma ai premi da aprile a luglio
2013, come specificato nel nostro estratto conto." (doc. 9)
5. La
signora RI 1 si è opposta alla decisione con scritto del 3 luglio 2013
pervenuto il 5 luglio successivo alla Cassa (doc. 10). Essa ha trasmesso
formalmente all'assicuratore il documento acquisito presso l'Ufficio del
sostegno sociale e dell'inserimento, ossia le attestazioni secondo cui il
premio di marzo 2013 é stato pagato.
6. Con
decisione su opposizione 24 luglio 2013 CO 1 ha confermato il suo precedente
provvedimento ribadendo il suo credito. CO 1 non ha ritenuto i documenti
prodotti dall'assicurata, di segno contrario alle pretese, e non si è espressa nel
loro merito. RI 1 si è di conseguenza aggravata al Tribunale cantonale delle
assicurazioni il 7 agosto successivo (doc. I) chiedendo l'annullamento della
decisione e producendo nuovamente un estratto dei pagamenti eseguiti dall'Ufficio
del sostegno sociale e dell'inserimento da cui si desume il pagamento del
premio del mese di marzo 2013 e di tutti i premi mensili sino a quel momento
dovuti per il 2013.
7. Con
risposta di causa del 30 agosto 2013 CO 1 ha evidenziato:
" (…)
Il 02.07.2013, l'assicuratore invia alla sig.ra RI 1 un conteggio dettagliato
del suo conto. È menzionato che solo i premi di gennaio e febbraio 2013 sono
stati pagati. Il premio per il mese di marzo non è stato pagato. Il saldo a
favore dell'assicuratore ammonta a CHF 81.15. L'assicuratore fa osservare alla
sig.ra RI 1 che l'USSI effettua i suoi pagamenti con i bollettini referenziati
e quindi i versamenti vengono attribuiti ai mesi corrispondenti ai rispettivi
bollettini ed i pagamenti effettuati da marzo 2013 non corrispondono ai premi
da marzo a giugno 2013, ma ai premi da aprile a luglio 2013 (doc. N° 9).
(...)
Nella fattispecie, l'USSI effettua i pagamenti dei premi per la sig.ra
RI 1. L'USSI effettua questi pagamenti con i bollettini referenziati e quindi
l'assicuratore attribuisce i versamenti ai relativi mesi indicati al momento
del pagamento. Perciò, i pagamenti effettuati da marzo 2013 ad oggi non
corrispondono ai premi da marzo a giugno 2013, ma ai premi da aprile a luglio
2013. Dunque il premio di marzo 2013 non è mai stato pagato.
(…)
Per tutti i motivi esposti, la sig.ra RI 1 è debitrice del premio per
il mese di marzo 2013, nonché di CHF 30.-- di spese di diffida e CHF 30.-- di
spese amministrative, oltre agli interessi di mora del 5% dal 07.06.2013 e CO 1
ha, a ragione, rigettato l'opposizione interposta dall'assicurata al precetto
esecutivo n° 900145. La decisione su opposizione del 24.07.2013 deve dunque essere
confermata." (doc. III)
8. A
RI 1 è stata concessa la possibilità di ulteriormente esprimersi e di chiedere
l'acquisizione di nuove prove. Il giudice delegato ha scritto, dal canto suo,
l’8 ottobre 2013 all’USSI per ottenere ragguagli in merito alle pretese
dell’assicuratore (doc. V). Va qui subito detto che la Cassa malati CO 1, che
dispone pure di una rappresentanza in Ticino, non risulta avere contattato
l’USSI per un chiarimento. Dagli atti di causa emerge che la signora __________
dell’USSI si occupa dei pagamenti relativi alla ricorrente. Un contatto
finalizzato al chiarimento delle modalità di pagamento non è stato considerato
utile da CO 1 mentre questo giudice ritiene che fosse indispensabile. L’assicurato-re
ha ritenuto di avviare formali procedure (coinvolgendo UE, Magistratura, USSI
ecc.) per la somma di CHF 81,15, senza fare un passo pratico che avrebbe potuto
chiarire la situazione.
9. Nelle
more della procedura il giudice delegato ha interpellato l’amministrazione cantonale,
e meglio l’Ufficio del Sostegno sociale e dell’inserimento di Bellinzona, chiedendo
informazioni relative alle modalità di trasmissione delle polizze di versamento
(o bollettini di versamento che dir si voglia), la conferma dell’estrat-to
allestito secondo cui tutti i premi (quello qui d’interesse compreso) sono
stati pagati, indicazioni in merito ai pagamenti dei premi successivi al giugno
2013 ed informazioni sulle modalità del pagamento. La risposta (doc. VI con un
annesso) dell’USSI è del 25 ottobre 2013 e la signora __________ precisa che le
cedole di versamento vengono trasmesse dall’assicurata all’USSI stesso, che i
premi – alla data di redazione della lettera – erano pagati al 30 settembre
2013 compreso (e in quei giorni sarebbe stato pagato il mese di ottobre) e che
Fatti
i versamenti vengono effettuati mediante PVR non venendo indicato ulteriormente
il mese di riferimento. La signora __________ ha trasmesso ulteriormente la
lista dei pagamenti effettuati tramite il quale vi è quello del mese in discussione.
Nonostante
l’occasione offerta alla Cassa per prendere posizione in merito, CO 1 ha
dichiarato che lo scritto della signora __________ non apportava novità (doc.
VIII del 4 novembre 2013). Il Tribunale cantonale delle Assicurazioni – per una
mera ragione di rispetto del lavoro altrui - non ha voluto scomodare la signora
__________ per essere sentita quale testimone (a fronte di un premio di CHF
81,15 non valeva sinceramente la pena far perdere ore di lavoro ad una
funzionaria cantonale, spendere soldi di trasferta ecc.) e ciò in particolare a
fronte della reazione della Cassa che ha ritenuto ininfluente lo scritto
dell’USSI. In realtà, se la lettera fosse stata letta con altro spirito, la
stessa poteva fornire spunto alla Cassa per riesaminare la sua posizione,
approfondire la questione (anche in ottica futura e fa risparmiare a tutti
tempo e danaro). Se al 25 ottobre (data di redazione dello scritto doc. VI
dell’USSI) il pagamento dei premi era intervenuto sino al 30 settembre 2013
mediante i bollettini di versamento forniti dalla Cassa, ciò significa che
l’amministrazione cantonale effettua il versamento dei premi della signora RI 1
nel corso del mese di assicurazione e solo con bollettini di versamento della
Cassa stessa. La Cassa non si è però espressa in merito, scientemente e
volontariamente e non si è posta la domanda a sapere se essa stessa avesse
commesso un errore nella trasmissione delle polizze di versamento. Il giudice
delegato non ha acquisito altri elementi probatori.
10. In
diritto occorre qui ricordare, molto sommariamente, che il Tribunale cantonale
delle Assicurazioni può decidere le procedure a giudice unico nella misura in
cui queste siano prive di importanza fattuale, giuridica o probatoria. Ciò è
palesemente il caso in concreto.
11. Sempre
in diritto va rammentato come, giusta l'art. 61 LAMal, l'assicuratore stabilisce
l'ammontare dei premi dei propri assicurati. Sempreché la legge non preveda
eccezioni, l'assicuratore riscuote dai propri assicurati premi uguali (cpv. 1).
L'assicuratore può graduare i premi se è provato che i costi differiscono secondo
i Cantoni e le regioni. Determinante è il luogo di domicilio dell'assicurato.
L'Ufficio federale stabilisce in modo unitario le regioni per l’insieme degli
assicuratori (cpv. 2). Per gli assicurati che non hanno ancora compiuto 18 anni
(minorenni), l'assicuratore deve fissare un premio più basso rispetto a quello
degli assicurati d'età superiore (adulti). Egli è legittimato a fare
altrettanto nel caso di assicurati che non hanno ancora compiuto 25 anni (giovani
adulti; cpv. 3).
In
virtù dell’art. 64 cpv. 1 LAMal, gli assicurati partecipano ai costi delle
prestazioni ottenute. La partecipazione ai costi comprende un importo fisso per
anno (franchigia) e il 10 per cento dei costi eccedenti la franchigia (aliquota
percentuale) (cpv. 2). Giusta l'art. 64 cpv. 3 LAMal, il Consiglio federale
stabilisce la franchigia e l'importo annuo massimo dell'aliquota percentuale. A
norma dell'art. 64a cpv. 1 LAMal se l'assicurato non paga premi o
partecipazioni ai costi entro la scadenza prevista, l'assicuratore, dopo almeno
un sollecito scritto, deve diffidarlo assegnandogli un termine supplementare di
30 giorni e indicandogli le conseguenze della mora (cpv. 2). Se,
nonostante la diffida, l'assicurato non paga i premi, le partecipazioni ai
costi e gli interessi di mora entro il termine assegnato, l'assicuratore deve
richiedere l'esecuzione. Il Cantone può esigere che l'assicuratore comunichi
all'autorità cantonale competente il nome dei debitori escussi (art. 64a cpv. 2
LAMal). Secondo l'art. 105a OAMal, il tasso degli
interessi di mora sui premi scaduti secondo l'articolo 26 capoverso 1 LPGA è
del 5 per cento all'anno. Per l'art. 105b cpv. 1 OAMal, in caso di mancato
pagamento dei premi e delle partecipazioni ai costi, l'assicuratore invia la
diffida al più tardi entro tre mesi dall'esigibilità degli stessi. Egli la
presenta separatamente da eventuali altri pagamenti in arretrato. A norma
dell’art. 105b cpv. 2 OAMal se l'assicurato causa per propria colpa spese che
avrebbero potuto essere evitate con un pagamento tempestivo, l'assicuratore può
riscuotere adeguate spese amministrative, se una misura siffatta è prevista
dalle disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi dell'assicurato
12. Nel
caso concreto appare, per quello che la signora __________ ha scritto e trasmesso,
come “tutti i premi sino al 30 settembre” (e ciò al 25 ottobre 2013 momento
della redazione della lettera) sono stati correttamente pagati e ciò tramite
PVR forniti dalla Cassa stessa. Le polizze di versamento referenziate, come precisa
la funzionaria dello Stato, sono quelle ricevute dall’assicurata e da essa
trasmesse all’USSI. La signora __________, ricevute le polizze, ha eseguito
(così scrive al 25 ottobre 2013) tutti i versamenti, usando cioè tutte le
polizze trasmesse. Il numero delle PVR trasmesse all'USSI è pari al numero dei
mesi trascorsi da inizio anno sino a quel momento e tutti i premi sono stati
soluti. Il fatto che la Cassa abbia invece ritenuto, come alle annotazioni
manuali sulla stampa della lista annessa al doc. 9, dei pagamenti non allestiti
con bollettini referenziati o riferiti ad altri mesi o non riferiti a marzo
2013 non trova conferma. La Cassa ha comunque ricevuto i premi di gennaio e febbraio
il 9.01.2013 ed il 11.02.2013, le annotazioni sulla lista allegata al doc. 9
hanno invece voluto accreditare il versamento di marzo effettuato dall’USSI al
mese di aprile. La annotazione specifica “BVR 04/13”, con il che sembra essere
stato usato (secondo l’annotazione) un BVR che fa riferimento al mese di
aprile. La Cassa ha accreditato quindi il pagamento pervenuto a marzo e
destinato a marzo al mese successivo. Il collaboratore o la giurista della
Cassa, vista la lista, avrebbe forse dovuto prendere diretto contatto con la
ricorrente ed eventualmente anche con la funzionaria dell’USSI semplicemente
per chiarire queste circostanze e per armonizzare i pagamenti. Il messaggio di
posta elettronica del 27 giugno 2013 della funzionaria dello Stato (doc. non
cifrato tra i documenti della Cassa, ma allegato al doc. 9) destinato alla
signora RI 1 e da questa trasmesso all’assicuratore, avrebbe dovuto fare da volano
per un contatto teso al chiarimento. Non costituisce certo un chiarimento il conteggio
incomprensibile del 2 luglio 2013 che non aiuta nessuno e soprattutto non è
volto a rispondere alla domanda posta dalla signora __________ (“… invito a
voler chiarire a quale mese si riferisce lo scoperto, poiché i premi per il
mese di marzo 2013 sono stati pagati”). Ci si deve chiedere come mai, la
Cassa non abbia preso diretto contatto e non abbia chiarito la questione con
Considerandi
un’istituzione come l’USSI evitando inutili scritture, inutili spese
amministrative ed inutile lavoro al Tribunale.
13.
In
concreto resta non di meno aperto il quesito a sapere se il premio del mese di marzo
sia stato pagato. Il pagamento del premio deve avvenire anticipatamente rispetto
al mese per il quale la copertura obbligatoria è data. Ricordiamo qui alla
Cassa ed ai suoi collaboratori che, in concreto, non é certo una istituzione
assistenziale cantonale pubblica, che si assume il pagamento di un premio per
un cittadino in difficoltà, entità che specula o tarda per oscuri motivi un
pagamento. Ebbene, sostiene la Cassa, sostanzialmente, di avere trasmesso
all’assicurata i bollettini di versamento referenziati per i mesi del 2013,
compreso quello del mese di marzo. Dal canto suo l’assicurata e la funzionaria
dello Stato collaboratrice dell’USSI indicano di avere pagato tutti i mesi i
premi, mediante i medesimi bollettini di versamento referenziati, compreso
quello di marzo 2013. L'istruttoria ha accertato il versamento di tutti i mesi
trascorsi nel 2013 al momento della redazione del doc. VI da parte dell'USSI in
procinto di versare i premi di ottobre nel corso del medesimo mese. Ebbene, in
questa specifica costellazione l’onere della prova dell’in-vio corretto dei
bollettini di versamento referenziati è della Cassa, la stessa avrebbe dovuto
rendere perlomeno verosimile di avere trasmesso all’assicurata i bollettini di
versamento referenziati, identificabili come tali ossia riferibili allo
specifico mese, per ritenere l’omissione del pagamento del mese di marzo 2013. In sostanza, nonostante la Cassa sia stata richiesta di produrre gli atti completi di causa
(doc. II) e sia stata invitata specificatamente a prendere posizione sulla
lettera dell’USSI dove si precisava che il premio del mese di marzo 2013 era
stato soluto mediante i bollettini PVR trasmessi dalla Cassa stessa tramite
l’assicurata, nulla è stato prodotto, non è stato consegnato agli atti nessun
bollettino usato dall’assicurata (e per essa dall’USSI) per dimostrare il modo
di referenziare e collegare ad uno specifico mese il pagamento, non è stato
prodotto in particolare il bollettino usato nel corso del mese di marzo che la
Cassa Malati ha accreditato quale pagamento del mese di aprile, ciò per rendere
verosimile un errore da parte dell’assicurata. Mutuel avrebbe dunque dovuto
produrre gli atti concernenti il pagamento pervenuto nel corso del mese di
marzo 2013 e dimostrare, con documenti alla mano, che quel pagamento era invece
(per mezzo delle chiare e specifiche indicazioni contenute nel PVR,
riconoscibili all’assicu-rata) riferito ad un mese diverso, ciò non è stato
fatto. In effetti l’onere probatorio spetta all’assicuratore malattia siccome l’assicurata
ha reso verosimile il pagamento del premio del mese di marzo 2013 non solo
attraverso il suo dire ma tramite la funzionaria dell’USSI signora __________ e
mediante una specifica lista dalla stessa allestita. L’assicuratore,
rappresentato dal suo ufficio giuridico, non doveva certo essere
specificatamente avvisato dal giudice delegato di questa esigenza, il giudice
delegato ha comunque invitato l’assicuratore a formulare le opportune osservazioni
alla lettera (ed all’allegato) dell’USSI doc. VII. Avendo omesso la dimostrazione
contraria deve valere quanto comprovato e reso verosimile dall’assicurata. I
pagamenti della signora RI 1, effettuati dalla pubblica amministrazione (USSI),
sono avvenuti mese per mese con la specifica del mese in questione come appare
dalla lista prodotta (doc. VI/1). Il 20 marzo 2013 l’USSI ha pagato il premio
del mese di marzo. A nulla giova l’allegato al doc. 9 (lista dell’USSI con
modifiche apportate a mano da persona non nota) secondo cui quel pagamento non
sarebbe riferibile a marzo ma a quello di aprile. Dagli atti risultano eseguiti
i pagamenti seguenti effettuati dall’USSI:
·
09.01.2013
gennaio 2013
·
11.02.2013
febbraio 2013
·
20.03.2013
marzo 2013
·
22.04.2013
aprile 2013
·
16.05.2013
maggio 2013
·
12.06.2013
giugno 2013
·
05.07.2013
luglio 2013
·
20.08.2013
agosto 2013
·
18.09.2013
settembre 2013
Alla
luce di questo documento, allestito da un pubblico ufficio cantonale, appare
che per il mese di marzo il premio della ricorrente è stato pagato
correttamente. Certo con qualche giorno di ritardo secondo le annotazioni della
signora __________ (il 20 del mese). La funzionaria indica di avere eseguito i
pagamenti a mezzo dei bollettini di pagamento referenziati forniti dalla Cassa
all’assicurata. Come indicato la Cassa non ha apportato elementi probatori di
segno contrario, il suo conteggio del 2 luglio 2013 appare peraltro confuso e
non tale da coadiuvare la tesi dell’amministrazione. A pag. 2 dello stesso
leggiamo infatti che il 15.02. ed il 15.03 l’USSI ha pagato, per RI 1, 2 volte
CHF 81,15. Già questo aspetto presenta un punto critico. La lista doc. VI/1
specifica i pagamenti in questione in date diverse: per gennaio il versamento è
avvenuto il 9 del medesimo mese (e non il 15, ed anche se si ritenesse la data
di accredito 6 giorni di valuta sono eccessivi), per febbraio il pagamento è
avvenuto l’11 del mese (4 giorni di valuta appaiono difficili da ritenere). Il
conteggio (doc. 9) della Cassa precisa l’entrata di CHF 81,15 il 26 aprile,
pari somma è pervenuta il 23 maggio mentre il 28 maggio sono entrati
complessivamente CHF 311,95 (la Cassa non spiega questa somma e non sostiene
che essa si riferisca a partecipazioni, non indica, se ciò fosse il caso, a
quali partecipazioni i versamenti attengano) e quindi il pagamento del 18
giugno 2013. Alla luce di questi elementi appare che, nel 2013 il premio del
mese di marzo è stato ampiamente (materialmente) pagato. Dall’incarto emerge
che l’assicurata ha trasmesso all’USSI i bollettini per effettuare i pagamenti
mensili relativi a tutti i mesi del 2013 ed il numero dei mesi corrisponde al
numero dei pagamenti, con il che si ha che, con tutta verosimiglianza, è la
Cassa che ha errato con l’invio dei bollettini. Si ripete comunque che tutta
questa procedura, voluta da un formalismo incredibile dell’assi-curatore,
sarebbe stata assolutamente evitata con un contatto diretto con l’assicurata ed
un chiarimento con la stessa rispettivamente con la funzionaria dell’USSI.
14.
Il
ricorso va conseguentemente accolto e la decisione impugnata annullata siccome
il pagamento del premio del mese di marzo è sufficientemente ed adeguatamente
comprovato. La Cassa ha dimostrato leggerezza nell’agire, non ha considerato necessario
approfondire i fatti ed ha obbligato l’assicurata a ricorrere al Tribunale cantonale
delle Assicurazioni e questo a giudicare un caso che poteva essere chiarito con
un minimo di sforzo. La motivazione di fondo dell’agire dell’assicuratore è
quella contenuta nel punto 11 della risposta di causa, molto formalistico, l’assicu-ratore
non si è però sincerato per sapere se l’errore fosse suo e non dell’assicurata,
non ha verificato con l’USSI quale esemplare dei bollettini di versamento sia
stato utilizzato, non ha trasmesso, per quanto appare dagli atti, un nuovo
bollettino del mese di marzo alla signora RI 1, od ancora all’USSI spiegando il
problema sorto chiedendo di porvi rimedio, non si è lamentata dei pagamenti
sempre intervenuti con qualche giorno di ritardo da parte dell’amministrazione
pubblica ticinese. La Cassa si è dimostrata ottusa nel suo agire, come detto
superficiale, ciò che impone oggi di caricare alla stessa una adeguata tassa di
giustizia e le e spese. La tassa prescinde dal valore di causa, CHF 81,15 più
le spese amministrative pretese, e considera l’onere causato dalla procedura.
Le spese considerano la formazione dell’incarto, la redazione degli scritti e
gli invii e la redazione del presente giudizio. Si giustifica quindi di
quantificare in CHF 400.00 la TG ed in CHF 100.00 le spese.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è accolto. Di conseguenza la
decisione resa su opposizione in data 24 luglio 2013 è annullata
interamente. Di conseguenza:
1.1. L’opposizione al PE
900145 emanato il 14 giugno 2013 dall’UE di __________ è mantenuta.
2. La
tassa di giustizia cifrata in CHF 400.00 e le spese, determinate in CHF 100.00,
sono poste a carico dell’assicuratore CO 1.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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