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Decisione

36.2013.53

Incasso premi. USSI paga per l'assicurata. Bollettini di versamento referenziati. Onere delle prove. Ricorso accolto

13 novembre 2013Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

i versamenti vengono effettuati mediante PVR non venendo indicato ulteriormente

il mese di riferimento. La signora __________ ha trasmesso ulteriormente la

lista dei pagamenti effettuati tramite il quale vi è quello del mese in discussione.

Nonostante

l’occasione offerta alla Cassa per prendere posizione in merito, CO 1 ha

dichiarato che lo scritto della signora __________ non apportava novità (doc.

VIII del 4 novembre 2013). Il Tribunale cantonale delle Assicurazioni – per una

mera ragione di rispetto del lavoro altrui - non ha voluto scomodare la signora

__________ per essere sentita quale testimone (a fronte di un premio di CHF

81,15 non valeva sinceramente la pena far perdere ore di lavoro ad una

funzionaria cantonale, spendere soldi di trasferta ecc.) e ciò in particolare a

fronte della reazione della Cassa che ha ritenuto ininfluente lo scritto

dell’USSI. In realtà, se la lettera fosse stata letta con altro spirito, la

stessa poteva fornire spunto alla Cassa per riesaminare la sua posizione,

approfondire la questione (anche in ottica futura e fa risparmiare a tutti

tempo e danaro). Se al 25 ottobre (data di redazione dello scritto doc. VI

dell’USSI) il pagamento dei premi era intervenuto sino al 30 settembre 2013

mediante i bollettini di versamento forniti dalla Cassa, ciò significa che

l’amministrazione cantonale effettua il versamento dei premi della signora RI 1

nel corso del mese di assicurazione e solo con bollettini di versamento della

Cassa stessa. La Cassa non si è però espressa in merito, scientemente e

volontariamente e non si è posta la domanda a sapere se essa stessa avesse

commesso un errore nella trasmissione delle polizze di versamento. Il giudice

delegato non ha acquisito altri elementi probatori.

10. In

diritto occorre qui ricordare, molto sommariamente, che il Tribunale cantonale

delle Assicurazioni può decidere le procedure a giudice unico nella misura in

cui queste siano prive di importanza fattuale, giuridica o probatoria. Ciò è

palesemente il caso in concreto.

11. Sempre

in diritto va rammentato come, giusta l'art. 61 LAMal, l'assicuratore stabilisce

l'ammontare dei premi dei propri assicurati. Sempreché la legge non preveda

eccezioni, l'assicuratore riscuote dai propri assicurati premi uguali (cpv. 1).

L'assicuratore può graduare i premi se è provato che i costi differiscono secondo

i Cantoni e le regioni. Determinante è il luogo di domicilio dell'assicurato.

L'Ufficio federale stabilisce in modo unitario le regioni per l’insieme degli

assicuratori (cpv. 2). Per gli assicurati che non hanno ancora compiuto 18 anni

(minorenni), l'assicuratore deve fissare un premio più basso rispetto a quello

degli assicurati d'età superiore (adulti). Egli è legittimato a fare

altrettanto nel caso di assicurati che non hanno ancora compiuto 25 anni (giovani

adulti; cpv. 3).

In

virtù dell’art. 64 cpv. 1 LAMal, gli assicurati partecipano ai costi delle

prestazioni ottenute. La partecipazione ai costi comprende un importo fisso per

anno (franchigia) e il 10 per cento dei costi eccedenti la franchigia (aliquota

percentuale) (cpv. 2). Giusta l'art. 64 cpv. 3 LAMal, il Consiglio federale

stabilisce la franchigia e l'importo annuo massimo dell'aliquota percentuale. A

norma dell'art. 64a cpv. 1 LAMal se l'assicurato non paga premi o

partecipazioni ai costi entro la scadenza prevista, l'assicuratore, dopo almeno

un sollecito scritto, deve diffidarlo assegnandogli un termine supplementare di

30 giorni e indicandogli le conseguenze della mora (cpv. 2). Se,

nonostante la diffida, l'assicurato non paga i premi, le partecipazioni ai

costi e gli interessi di mora entro il termine assegnato, l'assicuratore deve

richiedere l'esecuzione. Il Cantone può esigere che l'assicuratore comunichi

all'autorità cantonale competente il nome dei debitori escussi (art. 64a cpv. 2

LAMal). Secondo l'art. 105a OAMal, il tasso degli

interessi di mora sui premi scaduti secondo l'articolo 26 capoverso 1 LPGA è

del 5 per cento all'anno. Per l'art. 105b cpv. 1 OAMal, in caso di mancato

pagamento dei premi e delle partecipazioni ai costi, l'assicuratore invia la

diffida al più tardi entro tre mesi dall'esigibilità degli stessi. Egli la

presenta separatamente da eventuali altri pagamenti in arretrato. A norma

dell’art. 105b cpv. 2 OAMal se l'assicurato causa per propria colpa spese che

avrebbero potuto essere evitate con un pagamento tempestivo, l'assicuratore può

riscuotere adeguate spese amministrative, se una misura siffatta è prevista

dalle disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi dell'assicurato

12. Nel

caso concreto appare, per quello che la signora __________ ha scritto e trasmesso,

come “tutti i premi sino al 30 settembre” (e ciò al 25 ottobre 2013 momento

della redazione della lettera) sono stati correttamente pagati e ciò tramite

PVR forniti dalla Cassa stessa. Le polizze di versamento referenziate, come precisa

la funzionaria dello Stato, sono quelle ricevute dall’assicurata e da essa

trasmesse all’USSI. La signora __________, ricevute le polizze, ha eseguito

(così scrive al 25 ottobre 2013) tutti i versamenti, usando cioè tutte le

polizze trasmesse. Il numero delle PVR trasmesse all'USSI è pari al numero dei

mesi trascorsi da inizio anno sino a quel momento e tutti i premi sono stati

soluti. Il fatto che la Cassa abbia invece ritenuto, come alle annotazioni

manuali sulla stampa della lista annessa al doc. 9, dei pagamenti non allestiti

con bollettini referenziati o riferiti ad altri mesi o non riferiti a marzo

2013 non trova conferma. La Cassa ha comunque ricevuto i premi di gennaio e febbraio

il 9.01.2013 ed il 11.02.2013, le annotazioni sulla lista allegata al doc. 9

hanno invece voluto accreditare il versamento di marzo effettuato dall’USSI al

mese di aprile. La annotazione specifica “BVR 04/13”, con il che sembra essere

stato usato (secondo l’annotazione) un BVR che fa riferimento al mese di

aprile. La Cassa ha accreditato quindi il pagamento pervenuto a marzo e

destinato a marzo al mese successivo. Il collaboratore o la giurista della

Cassa, vista la lista, avrebbe forse dovuto prendere diretto contatto con la

ricorrente ed eventualmente anche con la funzionaria dell’USSI semplicemente

per chiarire queste circostanze e per armonizzare i pagamenti. Il messaggio di

posta elettronica del 27 giugno 2013 della funzionaria dello Stato (doc. non

cifrato tra i documenti della Cassa, ma allegato al doc. 9) destinato alla

signora RI 1 e da questa trasmesso all’assicuratore, avrebbe dovuto fare da volano

per un contatto teso al chiarimento. Non costituisce certo un chiarimento il conteggio

incomprensibile del 2 luglio 2013 che non aiuta nessuno e soprattutto non è

volto a rispondere alla domanda posta dalla signora __________ (“… invito a

voler chiarire a quale mese si riferisce lo scoperto, poiché i premi per il

mese di marzo 2013 sono stati pagati”). Ci si deve chiedere come mai, la

Cassa non abbia preso diretto contatto e non abbia chiarito la questione con

Considerandi

un’istituzione come l’USSI evitando inutili scritture, inutili spese

amministrative ed inutile lavoro al Tribunale.

13.

In

concreto resta non di meno aperto il quesito a sapere se il premio del mese di marzo

sia stato pagato. Il pagamento del premio deve avvenire anticipatamente rispetto

al mese per il quale la copertura obbligatoria è data. Ricordiamo qui alla

Cassa ed ai suoi collaboratori che, in concreto, non é certo una istituzione

assistenziale cantonale pubblica, che si assume il pagamento di un premio per

un cittadino in difficoltà, entità che specula o tarda per oscuri motivi un

pagamento. Ebbene, sostiene la Cassa, sostanzialmente, di avere trasmesso

all’assicurata i bollettini di versamento referenziati per i mesi del 2013,

compreso quello del mese di marzo. Dal canto suo l’assicurata e la funzionaria

dello Stato collaboratrice dell’USSI indicano di avere pagato tutti i mesi i

premi, mediante i medesimi bollettini di versamento referenziati, compreso

quello di marzo 2013. L'istruttoria ha accertato il versamento di tutti i mesi

trascorsi nel 2013 al momento della redazione del doc. VI da parte dell'USSI in

procinto di versare i premi di ottobre nel corso del medesimo mese. Ebbene, in

questa specifica costellazione l’onere della prova dell’in-vio corretto dei

bollettini di versamento referenziati è della Cassa, la stessa avrebbe dovuto

rendere perlomeno verosimile di avere trasmesso all’assicurata i bollettini di

versamento referenziati, identificabili come tali ossia riferibili allo

specifico mese, per ritenere l’omissione del pagamento del mese di marzo 2013. In sostanza, nonostante la Cassa sia stata richiesta di produrre gli atti completi di causa

(doc. II) e sia stata invitata specificatamente a prendere posizione sulla

lettera dell’USSI dove si precisava che il premio del mese di marzo 2013 era

stato soluto mediante i bollettini PVR trasmessi dalla Cassa stessa tramite

l’assicurata, nulla è stato prodotto, non è stato consegnato agli atti nessun

bollettino usato dall’assicurata (e per essa dall’USSI) per dimostrare il modo

di referenziare e collegare ad uno specifico mese il pagamento, non è stato

prodotto in particolare il bollettino usato nel corso del mese di marzo che la

Cassa Malati ha accreditato quale pagamento del mese di aprile, ciò per rendere

verosimile un errore da parte dell’assicurata. Mutuel avrebbe dunque dovuto

produrre gli atti concernenti il pagamento pervenuto nel corso del mese di

marzo 2013 e dimostrare, con documenti alla mano, che quel pagamento era invece

(per mezzo delle chiare e specifiche indicazioni contenute nel PVR,

riconoscibili all’assicu-rata) riferito ad un mese diverso, ciò non è stato

fatto. In effetti l’onere probatorio spetta all’assicuratore malattia siccome l’assicurata

ha reso verosimile il pagamento del premio del mese di marzo 2013 non solo

attraverso il suo dire ma tramite la funzionaria dell’USSI signora __________ e

mediante una specifica lista dalla stessa allestita. L’assicuratore,

rappresentato dal suo ufficio giuridico, non doveva certo essere

specificatamente avvisato dal giudice delegato di questa esigenza, il giudice

delegato ha comunque invitato l’assicuratore a formulare le opportune osservazioni

alla lettera (ed all’allegato) dell’USSI doc. VII. Avendo omesso la dimostrazione

contraria deve valere quanto comprovato e reso verosimile dall’assicurata. I

pagamenti della signora RI 1, effettuati dalla pubblica amministrazione (USSI),

sono avvenuti mese per mese con la specifica del mese in questione come appare

dalla lista prodotta (doc. VI/1). Il 20 marzo 2013 l’USSI ha pagato il premio

del mese di marzo. A nulla giova l’allegato al doc. 9 (lista dell’USSI con

modifiche apportate a mano da persona non nota) secondo cui quel pagamento non

sarebbe riferibile a marzo ma a quello di aprile. Dagli atti risultano eseguiti

i pagamenti seguenti effettuati dall’USSI:

·

09.01.2013

gennaio 2013

·

11.02.2013

febbraio 2013

·

20.03.2013

marzo 2013

·

22.04.2013

aprile 2013

·

16.05.2013

maggio 2013

·

12.06.2013

giugno 2013

·

05.07.2013

luglio 2013

·

20.08.2013

agosto 2013

·

18.09.2013

settembre 2013

Alla

luce di questo documento, allestito da un pubblico ufficio cantonale, appare

che per il mese di marzo il premio della ricorrente è stato pagato

correttamente. Certo con qualche giorno di ritardo secondo le annotazioni della

signora __________ (il 20 del mese). La funzionaria indica di avere eseguito i

pagamenti a mezzo dei bollettini di pagamento referenziati forniti dalla Cassa

all’assicurata. Come indicato la Cassa non ha apportato elementi probatori di

segno contrario, il suo conteggio del 2 luglio 2013 appare peraltro confuso e

non tale da coadiuvare la tesi dell’amministrazione. A pag. 2 dello stesso

leggiamo infatti che il 15.02. ed il 15.03 l’USSI ha pagato, per RI 1, 2 volte

CHF 81,15. Già questo aspetto presenta un punto critico. La lista doc. VI/1

specifica i pagamenti in questione in date diverse: per gennaio il versamento è

avvenuto il 9 del medesimo mese (e non il 15, ed anche se si ritenesse la data

di accredito 6 giorni di valuta sono eccessivi), per febbraio il pagamento è

avvenuto l’11 del mese (4 giorni di valuta appaiono difficili da ritenere). Il

conteggio (doc. 9) della Cassa precisa l’entrata di CHF 81,15 il 26 aprile,

pari somma è pervenuta il 23 maggio mentre il 28 maggio sono entrati

complessivamente CHF 311,95 (la Cassa non spiega questa somma e non sostiene

che essa si riferisca a partecipazioni, non indica, se ciò fosse il caso, a

quali partecipazioni i versamenti attengano) e quindi il pagamento del 18

giugno 2013. Alla luce di questi elementi appare che, nel 2013 il premio del

mese di marzo è stato ampiamente (materialmente) pagato. Dall’incarto emerge

che l’assicurata ha trasmesso all’USSI i bollettini per effettuare i pagamenti

mensili relativi a tutti i mesi del 2013 ed il numero dei mesi corrisponde al

numero dei pagamenti, con il che si ha che, con tutta verosimiglianza, è la

Cassa che ha errato con l’invio dei bollettini. Si ripete comunque che tutta

questa procedura, voluta da un formalismo incredibile dell’assi-curatore,

sarebbe stata assolutamente evitata con un contatto diretto con l’assicurata ed

un chiarimento con la stessa rispettivamente con la funzionaria dell’USSI.

14.

Il

ricorso va conseguentemente accolto e la decisione impugnata annullata siccome

il pagamento del premio del mese di marzo è sufficientemente ed adeguatamente

comprovato. La Cassa ha dimostrato leggerezza nell’agire, non ha considerato necessario

approfondire i fatti ed ha obbligato l’assicurata a ricorrere al Tribunale cantonale

delle Assicurazioni e questo a giudicare un caso che poteva essere chiarito con

un minimo di sforzo. La motivazione di fondo dell’agire dell’assicuratore è

quella contenuta nel punto 11 della risposta di causa, molto formalistico, l’assicu-ratore

non si è però sincerato per sapere se l’errore fosse suo e non dell’assicurata,

non ha verificato con l’USSI quale esemplare dei bollettini di versamento sia

stato utilizzato, non ha trasmesso, per quanto appare dagli atti, un nuovo

bollettino del mese di marzo alla signora RI 1, od ancora all’USSI spiegando il

problema sorto chiedendo di porvi rimedio, non si è lamentata dei pagamenti

sempre intervenuti con qualche giorno di ritardo da parte dell’amministrazione

pubblica ticinese. La Cassa si è dimostrata ottusa nel suo agire, come detto

superficiale, ciò che impone oggi di caricare alla stessa una adeguata tassa di

giustizia e le e spese. La tassa prescinde dal valore di causa, CHF 81,15 più

le spese amministrative pretese, e considera l’onere causato dalla procedura.

Le spese considerano la formazione dell’incarto, la redazione degli scritti e

gli invii e la redazione del presente giudizio. Si giustifica quindi di

quantificare in CHF 400.00 la TG ed in CHF 100.00 le spese.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è accolto. Di conseguenza la

decisione resa su opposizione in data 24 luglio 2013 è annullata

interamente. Di conseguenza:

1.1. L’opposizione al PE

900145 emanato il 14 giugno 2013 dall’UE di __________ è mantenuta.

2. La

tassa di giustizia cifrata in CHF 400.00 e le spese, determinate in CHF 100.00,

sono poste a carico dell’assicuratore CO 1.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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