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Decisione

36.2013.55

Franchigia e partecipazioni sono dovute all'assicuratore anche se responsabile dell'infortunio è un automobilista la cui RC assume il caso. La stessa RC prende a carico le partecipazioni

9 ottobre 2013Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

il 10 per cento dei costi eccedenti la franchigia (aliquota percentuale) (cpv.

2). Giusta l'art. 64 cpv. 3 LAMal, il Consiglio federale stabilisce la

franchigia e l'importo annuo massimo dell'aliquota percentuale. In caso di mancato pagamento dei premi e delle partecipazioni ai

costi, l’assicuratore invia la diffida al più tardi

entro tre mesi dall’esigibilità degli stessi. Egli la presenta separatamente da

eventuali altri pagamenti in arretrato;

· che in

concreto RI 1 era assicurata nel 2012 con una franchigia di CHF 300.00. Al

momento dei fatti permaneva una franchigia residua di CHF 137.00. È pure indiscusso

tra le parti che la signora, a seguito dell’investimento di cui è cenno in precedenza,

ha subìto cure che hanno comportato spese di franchigia e partecipazione per

complessivi CHF 165.75;

· che questo

importo è stato posto a carico dell’assicurata da parte dell’assicuratore. L'assicurata

deve chiederne il pagamento direttamente all’assicuratore __________ che si è

assunto la responsabilità in conseguenza all'investimento;

Considerandi

· che, in altri

termini, verso l’assicuratore malattia la signora RI 1 è responsabile per le

franchigie e partecipazioni che poi potrà vedersi rimborsare dall’assicuratore

RC auto dell’investitrice;

· che il doc. 9

di CO 1 indica specificatamente che a __________ era richiesto il versamento

“direttamente alla nostra assicurata” degli importi di franchigia e partecipazione.

__________ non ha dato seguito al pagamento;

· che da quanto

precede discende, come emerso in corso d’udienza, che RI 1 deve versare a CO 1

quanto dovuto per partecipazione e franchigie (ridotto a CHF 163.85 per una

piccolo pagamento intervenuto) che potrà ottenere da __________;

· che vanno

poste a carico dell’assicurata le spese esecutive che la signora ha dichiarato

di volere rimborsare mentre l’assicuratore malattie, alla luce delle argomentazioni

della ricorrente, ha rinunciato a percepire le spese amministrative inizialmente

computate in complessivi CHF 90.00;

· che ne deriva

un obbligo di pagamento per la ricorrente di CHF 163.85 oltre alle spese

esecutive che seguono la procedura d’incasso.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è parzialmente accolto. Di conseguenza:

1.1. RI

1 è condannata a versare all’assicuratore malattie CO 1 l’importo di CHF 163.85

oltre alle sole spese esecutive che seguono la procedura di incasso

(determinate in CHF 38.00).

2. Non

si percepiscono tasse e spese e non si attribuiscono ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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