36.2013.55
Franchigia e partecipazioni sono dovute all'assicuratore anche se responsabile dell'infortunio è un automobilista la cui RC assume il caso. La stessa RC prende a carico le partecipazioni
9 ottobre 2013Italiano8 min
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Numero d'incarto:
36.2013.55
Data decisione, Autorità:
09.10.2013, TCA
Titolo:
Franchigia e partecipazioni sono dovute all'assicuratore anche se responsabile dell'infortunio è un automobilista la cui RC assume il caso. La stessa RC prende a carico le partecipazioni
PARTECIPAZIONE AI COSTI O ALLA FRANCHIGIA
RESPONSABILITÀ
art. 64 LAMAL
Raccomandata
Incarto n.
36.2013.55
IR/sc
Lugano
9 ottobre 2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 21 agosto 2013 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 23 luglio
2013 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
considerato in fatto
ed in diritto
· che RI 1 è
assicurata presso CO 1 di __________ per le coperture obbligatorie contro le
malattie e per il rischio infortunio con una franchigia di CHF 300.00 ed un
premio mensile di CHF 312.50 per l’anno 2012 (doc. 1);
· che l’11
febbraio 2012 la signora RI 1 è stata urtata da una vettura alla cui guida era __________
di __________, beneficiaria di un’assicurazione RC auto presso __________
agenzia di __________ (doc. 4);
· che a seguito
dell’urto la signora RI 1 è stata curata presso l’__________ ed ha beneficiato
di prestazioni complessive riassunte nel doc. 6;
· che, come
appare dal doc. 9, le cure sono (sin qui) state fatturate complessivamente in
CHF 424.85 di cui CHF 165.75 posti a carico dell’assicurata per franchigie e partecipazione
ai costi;
· che queste ultime
non sono state solute dalla signora RI 1, convinta che questo onere spettasse
all’assicuratore RC auto dell’investitrice (__________);
· che CO 1 ha
sollecitato il pagamento del proprio avere, in se non contestato dall’assicurata,
ed ha precettato la signora RI 1 (PE __________ dell’UE di __________ del __________);
· che
l’assicurata si è opposta all’atto esecutivo. Con decisione prima, quindi con decisione
su opposizione del 17 aprile la prima e del 23 luglio 2013 la seconda, CO 1 ha
confermato la bontà del proprio credito;
· che con
ricorso 21 agosto 2013 (doc. I) RI 1 postula l’annullamento della decisione
impugnata asserendo di non doversi fare carico della spesa in questione siccome
a carico, in ultima analisi, dell’assicuratore RC auto dell’investitrice, essa
lamenta il fatto che a seguito dell’incidente debba avere a proprio carico
spese che altrimenti non avrebbe avuto;
· che con
risposta di causa l’assicuratore, con argomentazioni che laddove necessario
verranno riprese in corso di argomentazione, ha chiesto la reiezione del
ricorso (doc. III);
· che
all’assicurata è stata offerta la possibilità di ulteriormente esprimersi e le
parti sono state convocate per un’udienza di discussione il 9 ottobre 2013
(doc. V);
· che in sede
d’udienza è stato verbalizzato quanto segue:
" Il Giudice spiega che di principio le franchigie e
le partecipazioni permangono a carico dell'assicurato anche nell'ipotesi in cui
sussiste un infortunio coperto tramite LAMal ed intervenga un assicuratore RC
della persona che ha cagionato il danno.
In altri termini la Cassa malati paga le sue prestazioni secondo legge
contando franchigia e partecipazione che l'assicurato danneggiato dovrà poi
chiedere direttamente all'assicuratore RC dell'autore del danno.
Nel caso concreto in conseguenza all'infortunio l'assicuratore CO 1 ha
onorato fatture ospedaliere, farmaceutiche e del medico curante per complessivi
fr. 424.85.
Di questi in totale fr. 165.75 sono stati posti a carico
dell'assicurata sig.ra RI 1 poiché dipendenti ancora da franchigia (fr.
137.--), e partecipazioni fr. 22,85 complessivamente.
Questo importo è stato anche comunicato alla __________ da parte di CO
1 con uno scritto del 27 giugno 2012 con cui CO 1 ha segnalato a __________
l'importo complessivo da essa pretesa e l'importo invece da versare
direttamente all'assicurata sig.ra RI 1 sulla sua relazione bancaria.
Il sig. RI 1 indica che __________ non ha pagato questi soldi, che
interpellata in merito ha riferito che avrebbe liquidato tutto con il CO 1 per
cui egli era convinto che anche questi importi che poi la Cassa ha chiesto di
versare fossero pagati direttamente dall'assicuratore RC alla Cassa senza un
suo intervento.
Il sig. RI 1, che qui rappresenta validamente la moglie, viene quindi
invitato a volersi rivolgere all'assicuratore __________ per poter ottenere
l'incasso della somma di fr. 165.75 come alla richiesta già anticipata per il
tramite della Cassa malati e che appare da doc. 9 così come al conteggio doc.
6.
A questo verbale vengono specificatamente annessi i doc. 6 e 9 e il
sig. RA 1 tramite questi documenti e questo verbale chiederà alla __________ il
pagamento delle prestazioni dovute.
Alla luce della natura della situazione l'assicuratore, ritenuto il
qui pro quo instauratosi, rinuncia alle spese amministrative di complessivi fr.
90.-- non potendo però rinunciare alle spese effettive del precetto esecutivo a
suo tempo intimato all'assicurata. (…)" (doc. VI)
· che non sono
state acquisite ulteriori prove;
· che la
presente procedura non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria
(STF H 180/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003);
· che il
ricorso, presentato nel termine di 30 giorni dall’intimazione della decisione resa
su opposizione è tempestivo e contiene una sufficiente esposizione dei fatti,
una motivazione adeguata e conclusioni precise a seguito del decreto di
completazione citato. Il gravame è quindi ricevibile in questa sede;
· che per
l'art. 64 cpv. 1 LAMal, gli assicurati partecipano ai costi delle prestazioni ottenute.
La partecipazione ai costi comprende un importo fisso per anno (franchigia) e
Fatti
il 10 per cento dei costi eccedenti la franchigia (aliquota percentuale) (cpv.
2). Giusta l'art. 64 cpv. 3 LAMal, il Consiglio federale stabilisce la
franchigia e l'importo annuo massimo dell'aliquota percentuale. In caso di mancato pagamento dei premi e delle partecipazioni ai
costi, l’assicuratore invia la diffida al più tardi
entro tre mesi dall’esigibilità degli stessi. Egli la presenta separatamente da
eventuali altri pagamenti in arretrato;
· che in
concreto RI 1 era assicurata nel 2012 con una franchigia di CHF 300.00. Al
momento dei fatti permaneva una franchigia residua di CHF 137.00. È pure indiscusso
tra le parti che la signora, a seguito dell’investimento di cui è cenno in precedenza,
ha subìto cure che hanno comportato spese di franchigia e partecipazione per
complessivi CHF 165.75;
· che questo
importo è stato posto a carico dell’assicurata da parte dell’assicuratore. L'assicurata
deve chiederne il pagamento direttamente all’assicuratore __________ che si è
assunto la responsabilità in conseguenza all'investimento;
Considerandi
· che, in altri
termini, verso l’assicuratore malattia la signora RI 1 è responsabile per le
franchigie e partecipazioni che poi potrà vedersi rimborsare dall’assicuratore
RC auto dell’investitrice;
· che il doc. 9
di CO 1 indica specificatamente che a __________ era richiesto il versamento
“direttamente alla nostra assicurata” degli importi di franchigia e partecipazione.
__________ non ha dato seguito al pagamento;
· che da quanto
precede discende, come emerso in corso d’udienza, che RI 1 deve versare a CO 1
quanto dovuto per partecipazione e franchigie (ridotto a CHF 163.85 per una
piccolo pagamento intervenuto) che potrà ottenere da __________;
· che vanno
poste a carico dell’assicurata le spese esecutive che la signora ha dichiarato
di volere rimborsare mentre l’assicuratore malattie, alla luce delle argomentazioni
della ricorrente, ha rinunciato a percepire le spese amministrative inizialmente
computate in complessivi CHF 90.00;
· che ne deriva
un obbligo di pagamento per la ricorrente di CHF 163.85 oltre alle spese
esecutive che seguono la procedura d’incasso.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è parzialmente accolto. Di conseguenza:
1.1. RI
1 è condannata a versare all’assicuratore malattie CO 1 l’importo di CHF 163.85
oltre alle sole spese esecutive che seguono la procedura di incasso
(determinate in CHF 38.00).
2. Non
si percepiscono tasse e spese e non si attribuiscono ripetibili.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Gianluca
Menghetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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