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36.2013.58

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

29 novembre 2013Italiano62 min

Source ti.ch

Fatti

i disturbi residuali sarebbero invece stati considerati in relazione al trauma

precedente avvenuto all’età di 17 anni.

Non vengono segnalate altre patologie di natura

morbosa e/o post-infortunistica al di fuori di quelle qui sotto. A causa dei

problemi alla caviglia sinistra il paziente ha sospeso le sue attività sportive

a partire dal 2009 (calcio, escursioni in montagna ed arti marziali) (…).

(…)

Valutazione:

All’origine della presente incapacità lavorativa

del signor RI 1 in qualità di carropontista, certificata del 100% a partire dal

21.11.2012 (con una prova di lavoro in febbraio 2013 fallita) vi è una

sintomatologia dolorosa nel cinto cervicotoracale a destra comprendente in

particolare la regione scapolare, associata a tratti a delle parestesie nella

mano destra. La sofferenza appare solo parzialmente di tipo meccanica,

presentandosi anche spontaneamente con una sensazione di fitte, di un’intensità

da sentirsi bloccato. Parallelamente ed in forma minore il paziente lamenta

dolori lombari, risentiti secondo i movimenti del busto o restando seduto a

lungo. Infine persistono dolori nella caviglia sinistra dove ha subito due

infortuni, l’ultimo nel 2009 con allora una revisione artroscopica (sulla quale

non sono a disposizione documenti).

Sul piano clinico spicca un’irritabilità della

muscolatura nel cinto scapolare a destra con contratture e tendomiosi (punti

trigger) specialmente nel muscolo infraspinato e nel grande rotondo. I

movimenti cervicali provocano solo modici dolori locali senza irradiazioni

periferiche. Lo stato neurologico degli arti superiori risulta normale. Appare

quindi poco probabile, che l’ernia in C6/7 evidenziata nell’esame RM del

dicembre 2012 sia la fonte principale della sofferenza; non vi sono ad ogni

modo fenomeni neurocompressivi evidenti riconducibili ad essa. I disturbi sono

piuttosto in relazione a delle disfunzioni dei segmenti cervicotoracali

nell’ambito delle discopatie.

Al livello lombare non vi sono al momento segni

oggettivi di una sindrome vertebrale; i reperti si limitano ad una modica

riduzione della mobilità in lateroflessione bilaterale. Le recenti radiografie

convenzionali alla colonna lombare documentano unicamente una minima deviazione

scoliotica destroconvessa senza alterazioni strutturali. Alla caviglia sinistra

vi è infine una dolenzia palpatoria in proiezione alla parte anteriore del

legamento fibulo-talare corrispondente al reperto RM di una sua lesione. Lo

stesso esame ha inoltre evidenziato segni artrosici nel compartimento

tibio-talare.

Alla luce dei miei riscontri clinici e

considerando il quadro morfologico documentato le dichiarazioni del paziente

riguardante la sua sofferenza rispettivamente l’impatto di essa sulla sua

caricabilità fisica appaiono coerenti e credibili. Il lavoro svolto di

carropontista richiede frequentemente posizioni corporee poco compatibili con

la patologia funzionale e strutturale del rachide: l’iperestensione

cervicotoracale è già fisiologicamente accompagnata da un restringimento del

canale spinale e dei foramina di congiunzione. In presenza di alterazioni

degenerative come dal signor RI 1 vi sono possibili risvolti sulle strutture

nervali soprattutto in C6/7 anche se ciò non è stato possibile oggettivare al

momento dell’esame clinico. L’artrosi della caviglia sinistra rende inoltre

difficoltoso spostamenti su superfici irregolari come richieste all’attuale

posto (camminare su mazzi di ferro). Il signor RI 1 non può quindi svolgere il

suo lavoro senza importanti restrizioni con un’incapacità lavorativa che valuto

dal profilo teorico del 50% (presenza normale ma con un rendimento ridotto

dovuto alla necessità di interrompere regolarmente il lavoro con delle pause);

sul piano pratico non penso che a queste condizioni il paziente possa ancora

essere inserito in questa attività.

(…)

Per un’attività lucrativa confacente a queste sue

risorse il signor RI 1 risulta abile al lavoro in forma normale (rendimento e

presenza) e questo a partire da subito. Ricordo che egli è in possesso delle

patenti per mulettista, attività che per quanto posso giudicare rientra

pienamente nelle limitazioni stabilite.” (doc. 19)

Il 24

maggio 2013 il dr. __________, medico chirurgo, specialista in ortopedia e

medicina dello sport, dirigente medico Div. Ortopedia di __________ (__________),

dopo aver evidenziato che l’insorgente presenta esiti di plurime lesioni

traumatologiche/ortopediche: frattura femore sinistro, frattura acetabolo

sinistro, frattura branche ischio-pubiche, sublussazione A/C sinistro,

discopatie multiple rachide C-D con importante ED C6-C7 destra e impotenza

funzionale arto superiore destro, osteocondrite astragalo sinistra con

associata esiti di lesione peg. PAA, rottura completa leg. collaterale int e

meniscopatia int ginoccho destro, discreta sofferenza Lea ginocchio sinistro,

ha affermato:

"

(…)

Il lavoro di gruista necessita di sforzi

moderati, senza sollevamento di carichi importanti, ma implica il mantenere il

rachide cervicale in iperestensione per seguire i carichi sollevati e spesso

camminare su terreni accidentati. Con tali limitazioni, purtroppo, il lavoro di

gruista risulta impossibile da svolgere. Ritengo pertanto il sig. RI 1, non più

abile a tale lavoro di gruista. Tenendo presente le limitazioni fisiche dello

stesso non sono ovviamente possibili lavori di sollevamento, spostamento di

carichi, su terreni accidentati o su ampi spazi, su mezzi in movimento con

vibrazioni ripetitive (macchine operatrici) o lavori comunque faticosi. Non è

possibile il muoversi con facilità o salire/scendere le scale in modo normale.

Sono invece possibili lavori leggeri, magari in posizione seduta, con periodi

di riposo.

Pertanto, in base a queste considerazioni lo

ritengo abile al 50% per lavori leggeri consoni con il suo stato di salute

(Commesso senza sollevamenti, edicolante, addetto a call center, lavori

effettuati da seduto con minuterie meccaniche, ecc.).” (doc. 23)

Dopo aver

preso atto del citato rapporto, il dr. med. __________, ha ritenuto necessario

procedere con una nuova visita affermando:

"

(…)

In base ai suoi riscontri clinici egli valuta la

capacità funzionale residuale del paziente in maniera più restrittiva di quanto

da me stabilito. Le diagnosi all’origine del suo giudizio comportano quanto da

me preso in considerazione ad eccezione di patologie segnalate in entrambe le

ginocchia, da me non evidenziate (versamento e dolori al ginocchio destro,

dolori nel compartimento del ginocchio sinistro in presenza di una moderata

instabilità anteroposteriore). Sempre secondo le indicazioni dell’ortopedico il

paziente sarebbe stato vittima di una distorsione di entrambe le ginocchia

all’origine di una visita ortopedica risalente al 16.10.2009, evento non

segnalato dal paziente al momento della mia visita, nella quale non avevo

riscontrato patologie cliniche alle ginocchia.

Per una verifica di un eventuale (ulteriore)

impatto clinico delle patologie riferite alle ginocchia ritengo utile

riesaminare il paziente. Va comunque sottolineato, che le patologie dominanti

con risvolti sulla capacità funzionale rispettivamente lavorativa del paziente

riguardano il rachide e la caviglia sinistra, da me valutate in maniera analoga

del Dr. __________” (doc. 27)

In

seguito alla visita del 19 luglio 2013 il medico fiduciario, dopo aver

descritto l’anamnesi famigliare, personale remota, sociale ed attuale, lo stato

reumatologico e neurologico periferico e la radiologia, ha posto la diagnosi di

sindrome cervico-(e toraco-) vertebrale cronica con componente miofasciale

nella regione scapolare a destra in/con disfunzioni minori dei segmenti

cervicotoracali, alterazioni degenerative: C6/7: ernia discale posterolaterale

ed intraforaminale a destra, discopatie minori in C3/4 e C4/5 rispettivamente

nei segmenti mediotoracali (secondo RM del 11.12.2012), assenza di segni

clinici di neurocompressione, lombalgie anamnestiche, attualmente senza

sindrome vertebrale locale, artrosi tibio-talare a sinistra in esiti da 2

traumi remoti (1990 e 2009, necessitando di revisioni chirurgiche); esiti da

lesione della parte anteriore del legamento fibulo-talare rispettivamente

fibulo-calcaneare con periartropatia cronica, gonalgie bilaterali riferite, con

stato dopo trauma distorsivo nel 2009, senza sequele funzionali particolari ed

attualmente senza flogosi, esiti da politrauma (1993) con rottura della milza

(splenectomia) e frattura del femore sinistro (osteosintesi con parziale AMO)

senza sequele funzionali significative al di fuori di una leggera ipotrofia

della muscolatura nella gamba sinistra.

Il

dr. med. __________ ha poi affermato:

"

(…)

Personale remota: vedi rapporto precedente. Oltre

a quanto ivi riassunto il paziente ha riferito di un evento traumatico avvenuto

nell’inverno del 2008/2009, non menzionato al controllo precedente: in una

caduta sugli sci si sarebbe procurato una distorsione di entrambe le ginocchia

necessitando di cure mediche tra cui una visita ortopedica presso lo

specialista Dr. __________, __________ avvenuta il 16.01.2009 nella quale è

stato riscontrato a destra uno stress in valgo positivo e segni meniscali

positivi ed a sinistra una moderata instabilità anteroposteriore (secondo la

sua recente relazione del 24.05.2013, vedi sotto). Le RM effettuate ad entrambi

i lati in data del 01.02.2009 avevano messo in evidenza al ginocchio destro

esiti da distrazione del legamento crociato anteriore senza interruzione della

continuità assieme ad un’inibizione dei tessuti molli a ridosso del retinaculum

mediale; per i dettagli vedasi allegato. Il paziente riferisce di avvertire a

tutt’oggi a tratti dolori nel compartimento femoro-tibiale mediale ad entrambi

i lati, disturbi descritti come un bruciore, che si presenterebbe per la durata

di 2-3 giorni, senza fattori di provocazione e che reagirebbe in maniera

favorevole all’assunzione di FANS.

(…)

Nella sua valutazione del 24.05.2013 l’ortopedico

Dr. __________, ha giudicato l’esigibilità lavorativa in maniera più

restrittiva del sottoscritto aggiungendo alle diagnosi poste anche i disturbi

riferiti dal paziente nelle ginocchia dove nel suo esame clinico recente lo

specialista aveva riscontrato: “ginocchio dx con minimo versamento, e con

gonalgia dx e instabilità in valgo per deficit LCM. Dolore comparto int con

segni di sofferenza meniscale int (Apley+, Oudard +). Ginocchio sx asciutto con

moderata sofferenza comparto int e moderata instabilità ant-post con Lachman

+/-“.

Il paziente conferma l’entità dei disturbi come

riferiti nella mia relazione precedente sia per quanto riguarda i dolori

scapolari a destra, le parestesie acrali alla mano destra (e presenti a volte

anche nella mano sinistra), e i disturbi nella regione cervicale e lombare come

pure i dolori alla caviglia sinistra (vedi rapporto precedente). A ciò si

aggiungono episodi di bruciore presenti ad intermittenza in entrambe le

ginocchia, una volta a destra, una volta a sinistra, localizzati nel

compartimento interno e presenti indipendentemente da sforzi od attività, il

tutto della durata di 2-3 giorni, ben reagente all’assunzione di FANS. Non vi

sarebbero cedimenti o rigonfiamenti articolari.

Il paziente gestisce le cure attualmente in modo

autonomo, ricorrendo al bisogno a delle iniezioni intramuscolari di Voltaren e

recandosi di tanto in tanto dal suo fisioterapista. Non sono previsti ulteriori

accertamenti o visite specialistiche.

(…)

I riscontri clinici attuali sono simili a quanto

evidenziato nella mia visita precedente del 03.04.2013. Non trovo in

particolare alterazioni funzionali significative nelle ginocchia dove il

paziente ha subito un trauma distorsivo nell’inverno 2008/2009, non menzionato

nella visita precedente e che si presenterebbero sotto forma di un bruciore

risentito nel compartimento mediale di entrambe le articolazioni e presente ad

intervalli, per la durata di 2-3 giorni, senza nesso con attività e/o posizioni

corporee. L’ortopedico Dr. __________, ha riscontrato nella sua valutazione

recente del 24.05.2013 un minimo versamento nel ginocchio destro (ora non più

evidenziabile) assieme ad un’instabilità in valgo per un deficit del legamento

collaterale mediale senza che ho potuto evidenziare una differenza nella

stabilità legamentare tra il ginocchio destro e quello sinistro sia per i

legamenti collaterali che per quelli crociati, in entrambe le articolazioni

prive di segni di insufficienza. Una leggera dolorabilità alla palpazione della

parte posteriore della rima femoro-tibiale mediale a destra potrà riflettere una

leggera sofferenza del corno posteriore meniscale senza comunque impedimenti

funzionali.

Complessivamente ritengo quindi le condizioni

attuali del paziente ed i reperti clinici rilevati simili all’esame di 3 mesi

fa.

Ciononostante ritengo che vadano riviste le

limitazioni funzionali stabilite allora prendendo maggiormente in

considerazione gli impedimenti della caviglia sinistra dove il paziente

presenta una ridotta dorsi-flessione (0°) causata dalle patologie degenerative

nel compartimento tibio-talare. Ne risulta una certa difficoltà anche nel

camminare, non considerato nell’esame precedente.

(…)

Confermo l’inidoneità del signor RI 1 per

svolgere ulteriormente il suo lavoro di carropontista.

Per un’attività lucrativa confacente, rispettosa

alle risorse stabilite sopra egli risulta invece abile in forma normale

(rendimento e presenza) e questo a partire da subito.” (doc. 29)

Il 9

ottobre 2013 il dr. __________, dopo aver nuovamente visitato il ricorrente, ha

affermato:

"

(…)

Il sig. RI 1 presenta cervicalgia accentuata

dalla palpazione locale, vi è contrattura Trapezio e rigidità collo. Vi è

irradiazione brachialgia arto sup dx con netta ipoestesia in C6 dx senza

deficit stenici. Si rileva netta limitazione antalgica dell’articolarità del RC

specie in max flessione laterale dx e sin e in iperflessione dorsale del RC. Vi

è dorsolombalgia con limitazione particolarità in flesso-estensione.

Accentuazione del dolore alla palpazione del rachide D-L. Non segni di

sofferenza compressiva radicolare lombare.

Ginocchio dx con minimo versamento, e con

gonalgia dx e instabilità in valgo per deficit LCM. Dolore comparto int con

segni di sofferenza meniscale int (Apley+, Oudard+)

Ginocchio sin asciutto con moderata sofferenza

comparto int e moderata instabilità ant-post con Lachmann+/-

Netta artralgia caviglia sin. che appare

moderatamente tumefatta e dolente con accentuazione del dolore alla palpazione.

Rilievo di dolore accentuato al comparto est e discreta instabilità ant-post

Impossibilità alla posizione di accovacciamento e

modesta zoppia sin.

(…)

Il sig. RI 1 presenta esiti di plurime lesioni

traumatologiche/ortopediche: frattura femore sin, frattura acetabolo sin,

frattura branche ischio-pubiche, sublussazione A/C sin, discopatie multiple rachide

C-D con importante ED C6-C7 dx e impotenza funzionale arto sup dx.

Ostecocondrite Astragalo sin con associata esiti di lesione leg. PAA. Rottura

completa leg. Collaterale int e meniscopatia int ginocchio dx. Discreta

sofferenza Lca ginocchio sin.

Il sig. RI 1, di professione gruista, ha lavorato

in Svizzera fino al 14.12.12. In seguito a causa delle sue condizioni di salute

non è più stato in grado di lavorare. La posizione di lavoro come gruista

necessita l’iperstensione del rachide cervicale, spesso con rotazione associata

del rachide cervicale e lombare per guardare e controllare il sollevamento dei

carichi. Inoltre è necessario, spesso, spostarsi su terreni accidentati e

instabili, superando ostacoli per posizionarsi nel modo migliore per controllare

il sollevamento dei carichi. A volte anche aiutando gli altri operai nella

movimentazione dei carichi. E’ evidente che in questa situazione il sig. RI 1

non è in grado di svolgere il lavoro di Mulettista. Tale valutazione è stata

infine confermata il 19.7.13 (in revisione di precedenti apprezzamenti) anche

dal dr. __________ (__________). Rimane ora da stabilire cosa e quanto sia in

grado di lavorare il sig. RI 1 in altri lavori più confacenti al suo stato di

salute.

(…)

Il sig. RI 1 di professione gruista, lamenta uno

stato patologico interessante soprattutto il rachide nel suo complesso e

soprattutto quello cervicale e in gradi legg. Minore lombare; l’anca sin, il

ginocchio dx e sin e la caviglia sin

Il lavoro di gruista necessita di sforzi moderati,

senza sollevamento di carichi importanti, ma implica il mantenere il rachide

cervicale in iperestensione per seguire i carichi sollevati e spesso camminare

su terreni accidentati. Con tali limitazioni, purtroppo, il lavoro di gruista

risulta impossibile da svolgere come già evidenziato prima. Ritengo pertanto il

sig. RI 1 – non più abile a tale lavoro di gruista.

La situazione clinica del sig. RI 1 è

sostanzialmente simile a quella del 24.5.13 e anzi le lesioni degenerative

dello stesso, tendono, con il tempo lentamente a peggiorare e pertanto non ci

si può aspettare un miglioramento della situazione clinica, ma invece a medio

termine un peggioramento. Tenendo presente le limitazioni fisiche dello stesso

non sono ovviamente possibili lavori di sollevamento, spostamento di carichi,

su terreni accidentati o su ampi spazi, su mezzi in movimento con vibrazioni

ripetitive (macchine operatrici) o lavori comunque faticosi. Non è possibile il

muoversi con facilità o salire/scendere le scale in modo normale. Sono invece

possibili lavori leggeri… senza sollevare carichi, magari in posizione seduta,

con periodi di riposo. Anche __________ dr. __________) riconosceva la presenza

di limitazioni funzionali (Una certa difficoltà nel camminare…), ma qui non si

tratta solamente di una limitazione moderata nel camminare. Il sig. RI 1

presenta molte e importanti stati patologici a diversi segmenti del proprio

corpo che causano diverse limitazioni:

1) Colonna cervicale con discopatie multiple ed ernia discale C6-C7

comprimente il Sacco durale

2) Colonna dorsale con plurime protrusioni discali a diversi livelli e

presenza di ernia discale D6-D7

Patologie che causano cervicobrachialgia dx,

anche valutata neurochirurgicamente e che causano importante impotenza

funzionale del braccio dx.

3) netto dolore al caviglia sin in importante e ampia zona di lesione

osteocondrale del Domo Astragalico con associati fenomeni artrosici, con anche

lesione completa del Legamento Peroneo Atragalico anteriore. Il tutto

ovviamente causa dolore locale e zoppia, oltre all’impossibilità di camminare

per tratti se non brevi, o medio brevi, senza carichi e su terreni piani.

4) Lesione 3 completa del legamento Collaterale mediale ginocchio dx

causante moderata instabilità del ginocchio stesso.

5) Lesione incompleta del legamento Collaterale mediale del ginocchio

sin

6) Esiti frattura Femore sin ed Acetabolo sin causante artraglia

artrosica a livello anca sin, con ulteriore quindi difficoltà nella marcia e

nella possibilità di portare carichi

7) Sublussazione A/C spalla sin

Trattasi pertanto di plurime lesioni interessanti

svariati segmenti corporei. E’ oggettivamente evidente come una persona con

tali lesioni, tutte documentate con esami radiografici e di Risonanza

magnetica, abbia veramente problemi nel svolgere qualsiasi attività lavorativa

(come evidenziato nell’esigibilità lavorativa precedentemente)

Il sig. RI 1i ha limitazioni, nel camminare, nel

sollevare, nello stare seduto a lungo in una posizione, presenta dolore diffuso

alla colonna.

Non è pertanto possibile che posa avere un

rendimento del 100% in attività per lui confacenti, perché in tutte le attività

ha delle limitazioni anche in quelle che riteniamo meno pesanti. Non si vuole

dire che il sig. RI 1 sia incapace di svolgere qualsivoglia lavoro, ma

sicuramente è da riconoscergli una limitazione oggettiva anche in lavori per

liu confacenti. Questa limitazione si ritiene quantizzabile in almeno il 50%

(cinquanta per cento).

Pertanto in base a queste considerazioni lo

ritengo abile al 50% per lavori leggeri consoni con il suo stato di salute

(Commesso senza sollevamenti, edicolante, addetto a call center, lavori

effettuati da seduto con minuterie meccaniche, ecc.)” (doc. H)

2.5. Per costante

giurisprudenza (cfr. sentenza 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministra-zione

(o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono

essere rassegnati dal medico o eventual-mente da altri specialisti, il compito

del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute,

nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al

lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare

quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al

consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare

quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza

dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e

che le conclusioni del perito siano ben motivate.

Determinante

quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine

del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto

(STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U

329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160

consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM

1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il

suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa,

il TF ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici

specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni

logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi,

fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V

176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329

e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna

1994, pag. 332).

In una sentenza pubblicata

nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., l’allora TFA (dal 1° gennaio 2007: TF)

ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove

definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e

perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la

giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi

dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione

del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista

medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un

tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il

contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per

farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella

DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI

1993 pag. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Per quel che riguarda i

rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il

giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia

esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in

favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353

consid. 3a)cc); Pratique

VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.

230).

Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti

medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare

l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto

piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

2.6. Alla luce delle tavole

processuali e della documentazione medica prodotta dalle parti, questo

Tribunale, per i seguenti motivi, non ha alcuna ragione per distanziarsi dalle

conclusioni cui è giunto il dr. med. __________, il quale ha stabilito che

l’insorgente è completamente abile al lavoro in attività adeguate e confacenti

al suo stato di salute, con le limitazioni ivi descritte.

Tale

valutazione è da considerare dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i

parametri giurisprudenziali ricordati al considerando che precede.

Il dr.

med. __________, specialista FMH in malattie reumatiche, fisiatria e

riabilitazione, si è espresso su tutte le patologie lamentate dall’assicurato,

ha esaminato accuratamente tutta la documentazione messa a sua disposizione ed

ha valutato la capacità lavorativa dell’insorgente sulla base delle indicazioni

risultanti dalle visite effettuate il 3 aprile 2013 ed il 19 luglio 2013.

Ai referti

va attribuita piena forza probante.

2.7. L’interessato, con

riferimento alle attestazioni del dr. med. __________, medico chirurgo,

specialista in ortopedia, contesta le valutazioni del dr. med. __________,

sostenendo che quest’ultimo, oltre a stabilire una differente capacità

lavorativa in attività leggere e confacenti al suo stato di salute, si sarebbe

fondato su diagnosi diverse e non avrebbe preso in considerazione le patologie

riscontrate dal dr. med. __________.

La tesi del ricorrente non

trova riscontro negli atti. Da un’attenta lettura dei referti allestiti dal dr.

med. __________ emerge che lo specialista ha esaminato tutta la documentazione

prodotta dal ricorrente, compresa la valutazione del 24 maggio 2013 del dr.

med. __________ e la RM dell’11 dicembre 2012 eseguita dal dott. __________

presso la Casa di Cura __________. di __________ (__________).

Il 19 luglio 2013 il dr.

med. __________ ha spiegato di aver ritenuto necessario effettuare una nuova

visita dell’insorgente poiché la capacità funzionale residuale “è stata

valutata in maniera più restrittiva dall’ortopedico curante, Dr. __________”

e che i dati contenuti nel referto del medico __________, da considerare parte

integrante della nuova valutazione, sono stati confermati dal ricorrente “dopo

che li abbiamo letti assieme” (doc. 29).

Il dr. med. __________ ha

poi evidenziato come nel corso della precedente visita il ricorrente non avesse

menzionato una caduta sugli sci avvenuta nell’inverno 2008/2009 che avrebbe

procurato una distorsione di entrambe le ginocchia in seguito alla quale è

stato riscontrato a destra uno stress valgo positivo e segni meniscali positivi

ed a sinistra una moderata instabilità anteroposteriore.

Il medico fiduciario ha

preso in considerazione le affezioni descritte dal dr. med. __________ (cfr.

pag. 2 e 3 doc. 29), evidenziando tra l’altro che gli impedimenti maggiori

accusati dal paziente riguardano il rachide e la caviglia sinistra e rilevando

che “il paziente conferma l’entità dei disturbi come riferiti nella mia

relazione precedente sia per quanto riguarda i dolori scapolari a destra, le

parestesie acrali alla mano destra (e presenti a volte anche nella mano

sinistra), e i disturbi nella regione cervicale e lombare come pure i dolori

alla caviglia sinistra (vedi rapporto precedente)” (pag. 3, doc. 29). Lo specialista

ha inoltre esaminato la RM delle ginocchia (destra e sinistra) del 12 gennaio

2009 dell’Istituto __________ (__________; cfr. pag. 7, doc. 29) e, pur

ritenendo complessivamente le condizioni dell’insorgente simili a quelle

riscontrate tre mesi prima, ha rivisto le limitazioni funzionali stabilite

allora, prendendo maggiormente in considerazione gli impedimenti alla caviglia

sinistra dove presenta una ridotta dorsi-flessione (0°) causata dalle patologie

degenerative nel compartimento tibio-talare (pag. 6, doc. 29).

Contrariamente a quanto

sembra sostenere il ricorrente, sulla base degli atti, non è pertanto possibile

concludere che il dr. med. __________ non abbia considerato le diagnosi poste

dal dr. med. __________. Vi è una differenza nella diversa elencazione e

descrizione delle patologie. Il dr. med. __________, come risulta dal contenuto

dei suoi referti, ha in ogni caso preso in considerazione tutte le malattie di

Considerandi

cui è affetto l’insorgente e descritte anche dallo specialista __________ (cfr.

in particolare doc. 19, 23 e 29).

Il

successivo rapporto del 9 ottobre 2013 del dr. med. __________ (doc. H), a

prescindere dalla circostanza che, di principio, l'autorità

giudicante deve limitare l'esame del caso alla situazione effettiva che si presenta

all'epoca in cui è stata resa la decisione impugnata, in concreto il 30 luglio

2013.

(doc. A; cfr. fra le

tante: DTF 121 V 366 consid. 1b; 116 V 248 consid. 1a), ritenuto che eventuali

peggioramenti intervenuti successivamente vanno semmai fatti valere nell’ambito

di un’altra procedura, non descrive una situazione valetudinaria differente

(cfr. pag. 3: “[…] la situazione clinica del sig.RI 1 è sostanzialmente

simile a quella del 24.5.13 […]”) e riprende in pratica quanto già

accertato in precedenza e ritenuto anche dal medico fiduciario.

Ne segue che ai referti

del dr. __________ va riconosciuto pieno valore probatorio.

La differente valutazione

medica dell’incapacità lavorativa in attività leggere (0% secondo il medico

fiduciario e 50% secondo il dr. med. __________) è spiegabile, anche, con la

diversità degli incarichi assunti (a scopo di trattamento piuttosto che di

perizia; cfr. anche sentenza 9C_151/2011 del 27 gennaio 2012, sentenza

9C_949/2010 del 5 luglio 2011, nonché sentenza 9C_9/2010 del 29 settembre

2010).

Quanto al rilievo del dr.

med.__________ secondo cui l’insorgente, con le limitazioni funzionali di cui è

affetto, non potrebbe svolgere attività leggere al 100%, va qui evidenziato che

in una sentenza 35.2002.88 del 14 aprile 2003, questa Corte ha

giudicato completamente abile in attività leggere dal profilo dell'impegno

fisico, comportanti in prevalenza dei compiti di sorveglianza, un assicurato

che, a causa di un "importante deficit funzionale e ipotrofia muscolare

all'emicinto scapolare destro. Flessione attiva 100°, abduzione 90° solo con il

gomito flesso, rotazione interna solo fino all'altezza del trocantere.

Ipersensibilità nella regione del deltoide in corrispondenza del territorio di

innervazione del nervo ascellare", il medico di fiducia

dell'assicuratore aveva ritenuto "… limitato nelle attività lavorative

che richiedono l'ingaggio dell'arto superiore destro al di sopra della vita,

scostato al tronco, così come nei movimenti di rotazione. Limitato l'uso di

utensili, rispettivamente, macchinari vibranti e contundenti. Trasporto di pesi

possibile solo con il braccio pendente, sollevamento di pesi solo al massimo

fino al di sotto della vita, tenendo l'arto superiore destro accostato al

tronco" (cfr. STCA succitata, consid. 2.6.).

È pure

stato dichiarato in grado di esercitare, a tempo pieno e con un rendimento

completo, un’attività adeguata, nella quale venga ingaggiata prevalentemente la

mano destra in mansioni non gravose per il polso, con la mano controlaterale a

svolgere una funzione ausiliaria, un assicurato, cuoco di professione, che

soffriva - a livello dell’estremità superiore sinistra – di una sindrome

dolorosa e da risparmio cronica con deficit funzionali, in presenza di una

lieve artrosi dell’articolazione radio-ulnare distale, di una modica artrosi

dell’articolazione radio-carpale nonché di una neuropatia del mediano e - a

destra – di una leggera sindrome dolorosa e da inattività con una lieve artrosi

dell’articolazione radio-ulnare distale, un’incipiente artrosi

dell’articolazione radio-carpale ed una lieve neuropatia del mediano (cfr. STCA

35.2004.38

del 3 marzo 2005).

È poi

stato ritenuto completamente abile in attività leggere, da svolgere all’altezza

del banco implicanti unicamente la manipolazione di oggetti leggeri, un

assicurato, di professione muratore, che soffriva di una sindrome da attrito

sottoacromiale ad entrambe le spalle, persistente malgrado le operazioni

eseguite nel frattempo (riparazione cuffia dei rotatori, acromioplastica a

livello della due spalle; STFA I 356/04 del 12 maggio 2005, consid. 2.2 e 3.1).

Con un

giudizio I 27/06 e U 18/06 del 24 agosto 2006, consid. 5.2.3, il TFA ha

considerato in grado di svolgere a tempo pieno semplici mansioni di

sorveglianza, rispettivamente, di controllo, così come lavori in un chiosco

nonché attività ausiliarie nel campo della gastronomia o in un magazzino, un

assicurato, nato nel 1948, che soffriva di dolori cronici alla spalla destra

con irradiazione al braccio destro, di un’importante rottura della cuffia dei

rotatori a destra (con rottura completa del tendine dei muscoli sovra- e

infraspinato, rottura parziale del tendine sottoscapolare e lussazione del

tendine del bicipite), di un’artrosi dell’articolazione acromio-claveare e di

una persistente pseudoparalisi del braccio destro (diagnosi differenziale:

spalla congelata post-traumatica).

In

concreto, quindi, alla luce della giurisprudenza sopra riportata, questo

Tribunale ritiene che anche nel caso di specie sul mercato generale del lavoro

esistano delle occupazioni, essenzialmente di controllo e di sorveglianza, che il

ricorrente, nonostante i disturbi che lo interessano, sarebbe in grado di

esercitare in maniera completa.

In questo

contesto è utile ricordare che secondo la giurisprudenza se è vero che vanno

indicate possibilità di lavoro concrete all'amministrazione rispettivamente al

giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli

accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di

invalidità. In proposito, va rilevato che il TF ha in particolare già ritenuto

corretto il rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto

di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (cfr. VSI

1998.

p. 296 consid. 3b; STFA U 329/01 del 25 febbraio 2003, consid. 4.7).

Si può, quindi, senz'altro ipotizzare - senza

far riferimento alla difficoltà concreta di reperimento di posti di lavoro

dovuta all’eccedenza della domanda, difficoltà che viene assicurata

dall’assicurazione contro la disoccupazione e non dall’assicura-zione contro l’invalidità

(cfr. DTF 110 V 276 consid. 4c; RCC 1991 p. 332 consid. 3b; P. Omlin, Die

Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, p. 83) -

che il ricorrente sia in grado di mettere a frutto la sua residua capacità

lavorativa in attività professionali più leggere da un profilo dell'impegno

fisico rispetto a quella originariamente esercitata.

Del resto deve essere ricordato che il principio

dell’esigibilità configura un aspetto del principio della proporzionalità.

Secondo la dottrina questo principio permette di pretendere da una persona un

determinato comportamento anche se presenta degli inconvenienti (Peter, Die

Koordination der Invalidenrente, Schultess 1997 p. 71 e dottrina ivi

citata), anche in virtù del principio della riduzione del danno.

Ai fini dell’accertamento dell’invalidità ci si

deve fondare su un mercato del lavoro equilibrato e quindi fittizio; ci

dev’essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta di posti di lavoro e

un’offerta di posti diversificati in relazione con le capacità professionali,

intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un concetto teorico e astratto

(DTF 110 V 276). Un assicurato non può pertanto avvalersi dell’impossibilità congiunturale

di trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 p. 347). Ciò

non è il caso se - ipotesi non realizzata nella fattispecie - l'attività

ammissibile è possibile solo in forma talmente limitata, che il mercato

generale del lavoro praticamente non la conosce o se il suo esercizio è reso

possibile solo grazie alla collaborazione irrealistica di un datore di lavoro

medio (cfr. ZAK 1989 p. 322 consid. 4a; Locher, Grundriss des

Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, p. 114).

In queste

condizioni la valutazione del dr. med. __________ va confermata senza che sia

necessario l’allestimento di una perizia.

Va a questo proposito

rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza,

qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il

giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione

che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e

che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove;

Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450,

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, 2a

ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege,

2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H

103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid.

2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce

una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2

Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162

consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

2.8

Va ancora

rammentato che con sentenza pubblicata in RAMI 1989, p. 106ss., la nostra Alta

Corte federale ha stabilito che, per il diritto all'indennità ex art. 12bis

LAMI, qualora un cambiamento di professione si imponga, tenuto conto

dell'obbligo di ridurre il danno, se il rapporto assicurativo prevede

l'indennizzazione anche di un'incapa­ci­tà parziale, determinante diventa

l'entità del danno residuo (RAMI 1989, p. 106ss.; RAMI 1994, p. 113ss.).

In tale

ipotesi va, cioè, considerata la differenza tra il reddito che potrebbe essere

realizzato senza la malattia nella precedente professione e il reddito che,

invece, é realizzato o potrebbe essere ragio­nevolmente esatto nella nuova

professione.

Il grado

di invalidità viene, in quest'ottica, perciò, valutato prendendo in considerazione

l'intero mercato del lavoro: all'assicurato, andrà, comunque, concesso un

periodo di adattamento la cui durata dipenderà dalle pecu­liarità di ogni caso

concreto (DTF 114 V 287 consid. 3d; 111 V 239 consid. 1b e 2a; RAMI 1987 p.

105ss.).

Il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha più volte ritenuto adeguati

periodi d'adattamento varianti dai 3 ai 5 mesi dall'intimazione

dell'assicuratore per la ricerca di un nuovo impiego (sentenza K64/05 del 29

giugno 2006, consid. 4.1; DTF 114 V 289 consid. 5b, 111 V 239 consid. 2a con

riferimenti; RAMI 2000 no. KV 112 pag. 123 consid. 3a; Gebhard

Eugster, Zum Leistungsrecht der Taggeldversicherung nach KVG, in LAMal-KVG,

Losanna 1997, pag. 519). Il periodo di adattamento nel singolo caso può,

entro tali limiti (cfr. tuttavia la sentenza del 7 agosto 1998, K 126/97,

consid. 2c, solo parzialmente riassunta in RAMI 1998 no. KV 45 pag. 430, nel

cui ambito l’Alta Corte ha tutelato l'operato della precedente istanza che

aveva esteso a quasi sette mesi la durata del periodo di adattamento), essere

fissato tenendo conto delle circostanze concrete, quali la difficile

collocabilità sul mercato, l'età dell'assicurato, le capacità (fisiche) residue

in un'attività adatta ecc. (DTF 114 V 289 seg. consid. 5b; SJ 2000 II pag. 440

consid. 2b; cfr. pure la sentenza citata del 7 agosto 1998, consid. 2c). Ai

fini di tale esame non è per contro determinante la durata della precedente

incapacità lavorativa (RAMI 2000 no. KV 112 pag. 123 consid. 3a). Né, per

quanto è dato di vedere, il Tribunale federale delle assicurazioni ha mai fatto

dipendere l'assegnazione di un simile periodo di transizione dall'esistenza, al

momento dell'intimazione da parte dell'assicuratore malattia, di un rapporto di

lavoro (cfr. ad es. i fatti posti a fondamento delle sentenze pubblicate in

RAMI 1989 no. K 812 pag. 255 e in SJ 2000 II pag. 440).

Come

visto (cfr. consid. 2.3), l'art. 6 LPGA definisce incapacità al lavoro

qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute

fisica, mentale o psichica, di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile

nella professione o nel campo d'attività abituale. In caso d'incapacità al

lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le

mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività.

Nel caso

di specie l’interessato, se si fa astrazione dal periodo di incapacità

lavorativa dal 21 novembre 2012 al 2 dicembre 2012 (doc. 3) è ininterrottamente

incapace al lavoro nella sua professione dal 14 dicembre 2012 (doc. 2 e 6).

L’assicuratore,

con decisione formale 30 aprile 2013 (doc. 21), ossia poco più di 4 mesi

dall’inizio dell’incapacità lavorativa, ha imposto al ricorrente un cambio di

professione e gli ha assegnato un termine di tre mesi, scadente il 29 luglio

2013, per cambiare attività (doc. B).

A questo proposito la dottrina rammenta che un’incapacità

di lavoro di lunga durata, di regola, va ritenuta se supera i 6 mesi (cfr. Kieser,

ATSG Kommentar, 2a edizione, Zurigo, Basilea, Ginevra 2009, n. 20 ad art. 6,

pag. 112). Inoltre, il cambiamento di attività va escluso fin quando non può

essere ragionevolmente richiesto (cfr. Kieser, ATSG Kommentar, 2a edizione,

Zurigo, Basilea, Ginevra 2009, n. 20 ad art. 6, pag. 112, con riferimento alla

DTF 114 V 283 dove il lasso di tempo di 6 mesi non è stato messo in

discussione).

L’art.

3.4

seconda frase delle Condizioni generali d’assicurazione (di seguito: CGA),

riprendendo in sostanza il contenuto dell’art. 6 LPGA, prevede che possono

essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un’altra

professione o campo d’attività in caso d’incapacità al lavoro di lunga

durata.

A questo

proposito nel rapporto della Commissione del Consiglio degli Stati del 27

settembre 1990 relativo all’iniziativa parlamentare sulla parte generale del

diritto delle assicurazioni sociali, pubblicato nel FF 1991 II pag. 177

seguenti, a pag. 239, circa l’art. 6 LPGA, figura che:

" La nozione d'incapacità al lavoro figura in varie leggi delle

assicurazioni sociali, sovente come condizione per l'erogazione di prestazioni

pecuniarie, ma non è stata definita più dettagliatamente. La

giurisprudenza le ha tuttavia dato una definizione precisa, che viene ripresa

nella presente disposizione. È determinante l'incapacità, per motivi di salute,

di svolgere il proprio lavoro nell'attuale professione o settore d'attività

oppure, per periodi più lunghi (in generale oltre 6 mesi), anche in un'altra

professione o campo d'attività.”

Con

sentenza K 31/04 del 9 dicembre 2004 l’Alta Corte ha dovuto giudicare il caso

di una parrucchiera incapace al lavoro al 50% dal 5 al 19 marzo 2003 ed al 100%

dal 20 marzo 2003. L’assicuratore, con decisione del 21 maggio 2003, ha imposto all’interessata di cambiare professione ed ha versato le indennità fino al 21

settembre 2003 (consid. A). In seguito all’opposizione presentata dall’insorgente,

l’assicuratore, dopo aver eseguito alcuni accertamenti medici, ha parzialmente modificato

la decisione ed ha prolungato il versamento delle indennità fino al 31 ottobre

2003.

poiché solo da metà giugno 2003 era stato stabilito che l’interessata non

avrebbe più potuto riprendere l’attività di parrucchiera e il termine

d’adattamento di 4 mesi (e mezzo) per cambiare professione poteva decorrere solo

da quel momento.

Il

Tribunale cantonale aveva accolto il ricorso e rinviato la causa alla Cassa. I

giudici cantonali avevano ritenuto che occorreva attendere l’esito della

domanda AI circa il reinserimento professionale prima di decidere. In caso di

accoglimento della richiesta l’assicuratore avrebbe dovuto pagare le indennità

fino all’esaurimento del diritto, in caso di rifiuto della richiesta di

reintegrazione avrebbe potuto limitare il versamento delle indennità

giornaliere fino al termine del periodo di adattamento, che la Cassa avrebbe

nuovamente dovuto esaminare tenuto conto di tutte le circostanze del caso.

Inoltre l’assicuratore avrebbe dovuto effettuare il raffronto dei redditi per

stabilire se, al termine del periodo di adattamento, l’interessata avrebbe

avuto diritto ad ulteriori prestazioni.

Il TF ha

parzialmente accolto il ricorso dell’assicuratore e rinviato gli atti alla

Cassa.

L’Alta

Corte ha infatti evidenziato che oggetto del contendere era quello di stabilire

il lasso di tempo necessario per cambiare professione e sapere se al termine del

periodo d’adattamento l’assicuratore sarebbe stato tenuto a versare ulteriori

prestazioni. Il TF, dopo aver escluso che fosse necessario, nel preciso caso di

specie, attendere l’esito della vertenza in ambito AI e dopo aver riassunto le

norme e la giurisprudenza applicabili, che questo TCA ha citato ai consid. da 2.1 a 2.3, ha affermato che da metà giugno 2003 l’interessata non può più, dal punto di vista medico,

esercitare la propria attività di parrucchiera a causa di problemi di allergia

ai prodotti da lei utilizzati e che a partire da quel momento la sua

incapacità di lavoro in questa professione va considerata di lunga durata ai

sensi dell’art. 6 seconda frase LPGA (“3.3 Depuis mi-juin 2003, l'intimée ne peut plus, du point de vue médical, exercer son activité de coiffeuse dans le

salon qu'elle exploite, en raison d'un problème d'allergie aux produits de

coiffure. A partir de ce moment-là, son incapacité de

travail dans cette profession ne pouvait qu'être de longue durée au sens de

l'art. 6 deuxième phrase LPGA (Gebhard Eugster,

ATSG und Krankenversicherung : Streifzug durch Art. 1-55 ATSG, in RSAS 2003 p.

218.

s.; voir aussi Kieser, op. cit., Art. 6 LPGA, ch. 3 n° 10 p. 87).“). L’Alta Corte ha poi rilevato che il termine assegnato

dalla Cassa per cambiare professione va da metà giugno al 31 ottobre ed è

dunque di 4 mesi e mezzo e lo ha ritenuto, nel preciso caso di specie, adeguato

(“[…] Point n'est besoin d'examiner plus avant si

l'intimée, âgée au moment déterminant de 52 ans, présentait un âge relativement

« avancé » comme le déclarent les premiers juges ou un âge « moyen » comme

l'affirme la recourante. Même si la pratique de l'octroi d'un temps

d'adaptation n'est pas uniforme, cela ne justifie pas en soi l'octroi d'une

période d'adaptation supérieure à quatre mois et demi (ATF 111 V 239 s. consid.

2b, où il s'agissait précisément d'un coiffeur; voir aussi SVR 2001 KV Nr. 34

consid. 9, où la juridiction cantonale a considéré comme approprié un délai de

5.

mois et demi environ). Le fait que l'intimée, en parallèle à ses recherches

pour trouver une nouvelle activité professionnelle, doive entreprendre des

démarches pour remettre son exploitation ne joue par ailleurs aucun rôle.

Compte tenu de l'ensemble des circonstances, on peut raisonnablement exiger de

l'intimée, aussi bien objectivement que subjectivement (ATF 129 V 463 consid.

4.3

et 465 consid. 5.4, 114 V 290 consid. 5b; Kieser, op. cit., Art. 6 LPGA,

ch. 5 n° 12 p. 87 s.), qu'elle recherche une nouvelle activité professionnelle,

ce qui ne l'empêche pas de garder son salon de coiffure si elle entend en

continuer l'exploitation, et le temps d'adaptation de quatre mois et demi qui

lui a été imparti par la recourante apparaît comme étant approprié à sa

situation.“).

Il TF

ha poi esaminato se il raffronto dei redditi è stato effettuato correttamente

ed ha rinviato la causa all’assicuratore per nuovi accertamenti su questo punto

(cfr. anche sentenza K 56/05 del 31 agosto 2006).

In una sentenza K 224/05

del 29 marzo 2007 il TF ha giudicato il caso di un assicurato che dal 4 aprile 2003 ha ricevuto indennità per perdita di guadagno a causa di malattia e che il 22 agosto 2003 è

stato avvisato che, trascorso il periodo di adattamento, dal 16 dicembre 2003

non avrebbe più ricevuto alcuna indennità (decisione formale del 15 settembre

2003, decisione su opposizione dell’8 novembre 2004).

L’Alta Corte ha rammentato

che l’indennità per perdita di guadagno interviene laddove vi è un’incapacità

di lavoro temporanea. Quando viene accertato che un rientro nella precedente

attività non è più possibile, questa funzione “ponte” della prestazione viene

meno e occorre esaminare se la persona assicurata può esercitare, e in che

misura, un’altra attività più consona al suo stato di salute. In tal caso la

giurisprudenza riconosce che alla persona assicurata occorre assegnare un

termine di 3-5 mesi per adattarsi alla sua nuova attività (“3.1.2 Die

Taggeldversicherung entschädigt demnach nur solange Berufsunfähigkeit, als

nicht eine berufliche Neueingliederung notwendig geworden ist (Gebhard Eugster,

ATSG und Krankenversicherung: Streifzug durch Art. 1-55 ATSG, in: SZS 2003, S.

218). Die Umstellung ist mit der Natur der

Taggeldversicherung vereinbar, da hier die Bezugnahme auf den vor Eintritt des

Gesundheitsschadens ausgeübten Beruf nicht Wesensmerkmal des versicherten

Risikos darstellt. Taggeldleistungen nach KVG erfolgen (zunächst) unter der

Vorgabe einer bloss vorübergehenden Unfähigkeit, die angestammte Tätigkeit zu

versehen; diese tätigkeitsspezifische Überbrückungsfunktion entfällt, wenn

feststeht, dass eine Rückkehr in die bisherige Arbeit nicht mehr möglich sein

wird. 3.2 Solange noch die Prognose gestellt werden kann, die versicherte

Person werde die Arbeitsfähigkeit im angestammten Beruf mit überwiegender Wahrscheinlichkeit

soweit zurückgewinnen, dass weitere Leistungen entfallen, ist die dort gegebene

funktionelle Einschränkung massgebend. Die Bezugsgrösse für die Ermittlung der

Arbeitsunfähigkeit wird aber auf alle zumutbaren, das heisst nach den gesundheitlichen

und weiteren persönlichen Verhältnissen in Frage kommenden Beschäftigungen

ausgeweitet, sobald feststeht, dass die Wiederaufnahme der bisher ausgeübten

Tätigkeit aufgrund des - stabilisierten (RKUV 2000 Nr. U 366 S. 92, U 104/99) -

Gesundheitszustandes nicht mehr in Frage kommt (oder definitiv nur noch in

geringerem Umfang als in einer leidensangepassten Arbeit) und die versicherte

Person eingliederungsfähig ist (BGE 129 V 460 E. 4.2 S. 462; Meyer-Blaser,

a.a.O., S. 39 ff.; Andreas Brunner, Arbeitsunfähigkeit und

Schadenminderungspflicht - Zumutbarkeit der Verweisungstätigkeit, in: Case

Management und Arbeitsunfähigkeit, Zürich 2006, S. 77 ff.). 3.3 Ist ein

Berufswechsel angezeigt, so gesteht die Rechtsprechung der versicherten Person

zur Anpassung an die veränderten Verhältnisse und zur Stellensuche eine

Übergangsfrist zu, während welcher das bisherige Krankentaggeld geschuldet

bleibt. In der Regel wird eine Frist von drei bis fünf Monaten als angemessen

betrachtet. Die Anpassungszeit beginnt mit der Aufforderung des

Taggeldversicherers zum Berufswechsel (BGE 114 V 281 E. 5b S. 289; 111 V 235 E.

2a S. 239; RKUV 2005 Nr. KV 342 S. 357 f., K 42/05; 2000 Nr. KV 112 S. 123 E. 3a, K 14/99).“).

L’Alta

Corte ha ritenuto che nel preciso caso di specie un lasso di tempo di 3 mesi

fosse conforme alla giurisprudenza.

Alla luce della

giurisprudenza del TF e della dottrina, questo TCA deve concludere che alla persona assicurata, di norma, può essere imposto un cambiamento

di professione solo laddove una ripresa della propria attività non è più

possibile. Questo è il caso, di regola, se l’incapacità lavorativa nella

propria professione è durata oltre 6 mesi.

Tuttavia

il lasso di tempo di 6 mesi non va inteso quale termine assoluto. Se prima dello

scadere dei 6 mesi è accertato che la persona assicurata non potrà più

svolgere la sua attività ed un cambio di professione può essere imposto,

l’assicuratore può intervenire prima, dando alla persona assicurata un lasso di

tempo adeguato (di norma 3-5 mesi) per conformarsi alla nuova attività ed

eseguendo l’abituale raffronto dei redditi (cfr. consid. seguente). Per contro

se è reso verosimile, anche dopo 6 mesi, che l’interessato può ancora svolgere,

a breve, la sua attività lucrativa, di principio, non può essergli imposto un

cambio di professione e le indennità devono continuare ad essergli corrisposte

fino al reintegro nella sua precedente attività.

In concreto, dopo che il

dr. med. __________, il 1° febbraio 2013, aveva ritenuto che, nell’arco di

circa 6 settimane, l’interessato avrebbe potuto riprendere l’attività

lavorativa (doc. 12. “[…] Prognosi lavorativa salvo complicazioni, IL 50% in

abituale attività entro le prossime tre settimane, IL 0% entro le prossime sei

settimane sempre salvo complicazioni”), nel corso della visita del 3 aprile

2013.

il medico fiduciario, dr. med. __________ ha stabilito che l’insorgente “non

può quindi più svolgere il suo lavoro senza importanti restrizioni con

un’incapacità lavorativa che valuto dal profilo teorico del 50% (presenza

normale ma con un rendimento ridotto dovuto alla necessità di interrompere

regolarmente il lavoro con delle pause); sul piano pratico non penso che a

queste condizioni il paziente possa ancora essere inserito in questa attività”

(doc. 19).

E’ pertanto a partire da

quella data che è stata accertata un’incapacità lavorativa di lunga durata

nella sua professione.

Ne segue che la decisione

del 30 aprile 2013 di assegnargli un termine di 3 mesi, scadente il 29 luglio

2013, per trovare un’attività adatta alle sue condizioni di salute, tenuto

conto dell’età dell’insorgente (nato nel 1973), della capacità di lavoro

residua completa e delle limitazioni funzionali descritte, va confermata,

essendo conforme alla giurisprudenza.

2.9

Nell'ambito

dell'assicurazione d'indennità giornaliera, in applica-zione

del principio secondo cui l'assicurato deve fare tutto quanto da lui esigibile

per ridurre lo scapito economico derivante dal danno alla salute, questi deve

sfruttare la sua residua capacità lavorativa in attività diverse da quella

esercitata al momento del verificarsi del danno alla salute (sentenza

8C_709/2008 del 3 aprile 2009).

Si tratta dunque ora di esaminare dal profilo

economico le conseguenze del danno alla salute subìto dal ricorrente.

Accertata

una capacità lavorativa del 100% in attività leggere, va ora esaminato se il

raffronto dei redditi è stato effettuato correttamente.

Per accertare il reddito senza l'invalidità è decisivo stabilire, secondo

il principio della verosimiglianza preponderante, quanto l’assicurato

guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla rendita, se fosse sano

(sentenze 13 giugno 2003 I 475/01 e 23 maggio 2000, U 243/99; RAMI 1993 no. U

168.

pag. 100 consid. 3b con riferimenti, cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid. 4a).

Il reddito dev'essere fissato il più concretamente possibile.

Determinante

è dunque il reddito che l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto

delle competenze professionali come pure delle circostanze personali per un

prospettato avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi,

l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in

merito (cfr. DTF 96 V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr.

U 168 pag. 100s. consid. 3b).

Un

salario di punta può essere ammesso solo se vi sono circostanze particolari che

lo giustificano (RCC 1980 pag. 560 pag. 560 con riferimenti). I salari medi

pagati nel settore hanno in ogni caso la precedenza sui salari fissati in base

a contratti collettivi di lavoro (RCC 1986 pag. 434 consid. 3b).

Siccome

di norma una simile valutazione professionale parte dal presupposto che, senza

il danno alla salute, l’assicurato avrebbe continuato ad esercitare la

precedente attività lucrativa, devono essere considerati eventuali adeguamenti

ed aumenti salariali (RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b, ZAK 1990 pag.

519.

consid. 3c).

Se

nel caso concreto non è possibile quantificare l’ipotetico reddito che

l’assicurato avrebbe potuto percepire senza l’invalidi-tà, allora si può

ricorrere a dati ottenuti da valori statistici e d’esperienza (cfr. Pratique

VSI 1999 pag. 248 consid. 3b; cfr. anche sentenza del 30 dicembre 2002, I

56/02).

Nel caso

in esame l’assicuratore malattie ha preso in considerazione un reddito da

valido, non contestato, di fr. 62'920 (doc. B), attestato dal datore di lavoro

nella notifica di malattia del 14 dicembre 2012 (doc. 2). Il salario,

aggiornato all’anno di calcolo del diritto ad eventuali ulteriori prestazioni,

nel 2013 ammonta a fr. 63'235 (+ 0.5%, cfr. stima trimestrale del II° trimestre

2013.

in: www.bfs.admin.ch).

2.10

Per

quel che concerne il reddito da invalido, va ricordato che lo stesso è determinato sulla base della situazione

professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo

sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che

il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non

costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid.

3b/aa e riferimenti).

Se

invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non

ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,

da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di

invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi

dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi

nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC

1991.

p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

L’Alta

Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di

indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla

tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita

dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella

TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV

nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

Con

pronunzia del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla

sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario

da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al

salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da

invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti,

art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

A questo proposito con sentenza 8C_44/2009 del 3

giugno 2009 il TF ha affermato che:

"

(…)

3.3

In una recente sentenza

8C_652/2008 dell'8 maggio 2009, non ancora pubblicata nella Raccolta ufficiale,

il Tribunale federale, precisando la propria giurisprudenza, ha stabilito che

quando il reddito effettivamente conseguito differisce di almeno il 5% rispetto

al salario statistico riconosciuto nel corrispondente settore economico, esso

deve essere considerato considerevolmente inferiore alla media nel senso della

DTF 134 V 322 e può - in caso di adempimento degli altri presupposti -

giustificare un parallelismo dei redditi di raffronto (consid. 6.1.2). A questo

parallelismo si procederà però soltanto limitatamente alla parte percentuale

eccedente la soglia determinante del 5% (consid. 6.1.3). Questa Corte ha nella

stessa sentenza confermato che i fattori estranei all'invalidità di cui si

dovesse già aver tenuto conto con il parallelismo non possono essere presi in

considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze

personali e professionali."

In

applicazione della giurisprudenza sviluppata nella sentenza del 7 aprile 2008

(inc. 32.2007.165), utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 elaborata

dall'Ufficio federale di statistica, il ricorrente, svolgendo nel 2010 una

professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a

proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr.

RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto

realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4'901.--.

Riportando

questo dato su 41.6 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata

in La Vie économique, 7/8 2013, p. 94), esso ammonta a fr.

5'097.04 mensili oppure a fr. 61'164.48 (cfr. sentenza 32.2011.224 del 9

febbraio 2012) per l'intero anno (fr. 5'097.04 x 12, ritenuto che la quota di

tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999, U 274/98, p. 5

consid. 3a), che corrisponde, nel 2011, a fr. 61'910 (4'901 : 40 X 41.7 [cfr. tabella B 9.2, pubblicata in La Vie économique, 7/8

2013, p. 94] X 12 : 2150 X 2171 [cfr. tabella B 10.3, pubblicata

in La Vie économique, 7/8 2013, p. 95), nel 2012 a fr. 62'395 (61'910 : 2171 X 2188) e nel 2013 a fr. 62'707 (+ 0.5%, dati provvisori relativi al

II° trimestre in: www.bfs.admin.ch).

Come

visto, l’assicurato avrebbe guadagnato fr. 63’235 nel 2013.

Tale

reddito si situa sotto la media dei salari svizzeri per un’attività equivalente

(cfr. Tabella TA1 p.to 41-43 “costruzioni”: fr. 5’310 : 40 X 41.4 X 12 mesi = 65'950

nel 2010, fr. 66’594 [:2150 X 2171] nel 2011, fr. 67'115 [: 2171 X 2188] nel

2012.

e fr. 67'451 nel 2013 [+ 0.5%]).

Ritenuto

che la differenza percentuale tra i due redditi è del 6,2%, il reddito da

invalido va ridotto dell’1,2% (6,2% – 5%; cfr. sentenza 8C_44/2009 sopra

menzionata).

Inoltre, va rilevato che, secondo la

giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare

situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e

tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere

completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che

pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul

mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico

statistico.

L’Alta Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale

massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie

particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre,

chiamato a pronunciarsi sulla deduzio-ne globale, la quale procede da una stima

che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza

valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi

dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

Con

sentenza 9C_179/2013 del 26 agosto 2013, a proposito della riduzione del salario statistico tramite l’utilizzo di multipli di 5, il TF ha affermato:

"

5.4

Contrariamente al potere di apprezzamento

del Tribunale federale, quello dell’autorità giudiziaria di primo grado non è

per contro limitato alla violazione del diritto (compreso l’eccesso e l’abuso

del potere di apprezzamento), ma si estende ugualmente all’esame di adeguatezza

della decisione amministrativa (“Angemessenheits-kontrolle”). In tale contesto

l’esame verte sulla questione di sapere se un’altra soluzione non sarebbe stata

più opportuna rispetto a quella adottata, in un caso concreto, dall’autorità

nell’ambito del proprio potere di apprezzamento e pur nel rispetto dei principi

generali del diritto. A tal proposito, il giudice delle assicurazioni sociali

non può, senza valido motivo, sostituire il suo apprezzamento a quello degli

organi dell’assicurazione; deve piuttosto fondarsi su circostanze tali da fare

apparire il proprio apprezzamento come quello maggiormente appropriato (DTF 126

V 75 consid. 6 pag. 81; DTF 137 V 71 consid. 5.2 pag. 73 seg.).

5.5

La decisione del Tribunale cantonale di

distanziarsi dalla deduzione operata dall’UAI a titolo di circostanze

particolari non viola il diritto federale né configura altrimenti un abuso o un

eccesso nell’esercizio del potere di apprezzamento poiché poggia su un valido

motivo. Come fanno giustamente notare i giudici di prime cure, nella sua prassi

il Tribunale federale applica infatti abitualmente a questo genere di deduzioni

dei multipli di 5 quando non si limita semplicemente ad avallare – a causa

dell’ininfluenza del calcolo per l’esito della valutazione – il giudizio

dell’istanza precedente. L’applicazione di tassi più frazionati si rivelerebbe

invece problematica poiché siffatte riduzioni sarebbero difficilmente concretizzabili

e quindi anche difficilmente verificabili in sede giudiziaria (cfr. Ulrich

Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversi-cherung [IVG], in: Murer/Stauffer

[ed.], Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2a ed.

2010, pag. 314). (…)”

Nel

caso di specie l’assicuratore ha deciso una riduzione globale del 10%, a causa

dello stato di salute del ricorrente. Quest’ultimo chiede una riduzione

complessiva del 20%.

In

concreto il TCA, ritenuto che la riduzione, nel particolare caso di specie

rientra nei parametri giurisprudenziali, non vede alcun motivo per sostituire

il proprio apprezzamento a quello dell’assicuratore nell’applicazione della

riduzione concessa.

La

riduzione chiesta dall’insorgente appare invece nettamente superiore a quella

applicata in casi simili a quelli dell’insorgente. Va del resto evidenziato,

come si vedrà in seguito, che anche con una riduzione del 20% il ricorrente non

avrebbe comunque diritto ad ulteriori indennità.

Il

reddito da invalido di fr. 62’707 va pertanto ridotto del 10% a fr. 56'436 e

dell’1,2% a fr. 55’759 e va raffrontato con quello da valido di fr. 63’235 per

un grado d’invalidità dell’11,8% che non dà diritto ad alcuna indennità essendo

inferiore al 25% (cfr. CGA art. 13.1, doc. 1, cfr. anche la sentenza K 31/04

del 9 dicembre 2004, consid. 4.4).

Prendendo

in considerazione una riduzione complessiva del 20%, come chiesto dal

ricorrente, si otterrebbe dapprima un reddito da invalido di fr. 50’165, poi

ridotto dell’1,2% a fr. 49'563 che, raffrontato con il salario da valido di fr.

63’235, darebbe un grado d’incapacità di guadagno del 21,6% che non permetterebbe

comunque all’insorgente di beneficiare di ulteriori prestazioni (cfr. CGA art.

13.

, doc. 1, cfr. anche la sentenza K 31/04 del 9 dicembre 2004, consid. 4.4).

Alla luce

di tutto quanto sopra esposto il ricorso va respinto, mentre la decisione

impugnata merita conferma.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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