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Decisione

36.2013.60

Pretesa di rimborso delll'assicurato. Assenza di decisione. Ricorso per denegata giustizia. Respinto. Non vi è ritardo ingiustificato

11 novembre 2013Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

I che richiama le specifiche norme LAMal).

Nel

caso in cui l'assicurata intendesse vantare pretese sulla scorta delle

coperture complementari potrà, semmai, procedere con atto separato.

6. La

contestazione ha quindi per oggetto la copertura obbligatoria e ciò in assenza

di una formale decisione. Ne discende che il ricorso va inteso quale lamentela

per una pretesa denegata o ritardata giustizia.

In

merito al diritto che regola questo specifico ambito occorre evidenziare:

"

(…)

che il principio secondo cui la procedura innanzi al Tribunale cantonale

delle assicurazioni deve essere semplice e spedita (art. 61 cpv. 1 lett. a

LPGA) è espressione di un principio generale del diritto delle assicurazioni

sociali e vale, perciò, anche nell'ambito della procedura amministrativa (DTF

110 V 61 consid. 4; cfr. pure Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der

Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 243 n. 509). Dottrina e giurisprudenza

hanno stabilito che una ritardata giustizia può essere ammessa quando la competente

autorità protrae più del dovuto la trattazione di un affare. Ciò non è il caso

se essa prende dei provvedimenti positivi, ad esempio dei provvedimenti

probatori supplementari. Qualora l'autorità si sia occupata di una vertenza

senza notevole ritardo, una violazione della Costituzione può essere ammessa

soltanto se determinati provvedimenti sono stati presi abusivamente (Meyer, Das

Rechtsverzögerungsverbot nach Art. 4 BV, tesi Berna 1985, p. 78 e riferimenti

giurisprudenziali). In una sentenza del 25 giugno 2003 nella causa Q., I

841/02, pubblicata in DTF 129 V pag. 411 e seg., il TFA ha ammesso l'esistenza

di un ritardo ingiustificato a carico dell'Ufficio AI e della Commissione

federale di ricorso in materia di AVS/AI, trattandosi di una procedura durata

globalmente più di 10 anni (dal momento in cui è stata presentata la domanda di

prestazioni a quello in cui è stata resa la sentenza impugnata). Nella DTF 125

V 188ss., il TFA ha invece negato l'esistenza di un ritardo ingiustificato,

trattandosi di un assicuratore malattie che, trascorsi meno di 4 mesi dal

momento in cui l'assicurato ha interposto opposizione, non aveva ancora

proceduto ad emanare la decisione di sua competenza. In RAMI 1997 U 286, p.

339s., la Corte federale ha riconosciuto una ritardata giustizia a carico di un

tribunale cantonale che era rimasto completamente inattivo nei riguardi di una

causa pendente da 42 mesi e suscettibile di essere giudicata da 27 mesi (ossia

a partire dall'evasione di un atto di ricusa). In questa stessa pronunzia, il

TFA ha illustrato alcuni precedenti in cui era stato chiamato a decidere circa

l'esistenza di una ritardata giustizia:

" Das

Eidgenössische Versicherungsgericht hat in ähnlichen Fällen, bei denen keine

besonderen Umstände vorgelegen hatten, Verfahrensdauern von 20 Monaten

(unveröffentliches Urteil P. vom 4. Juli 1994, C 101/94) oder 22 Monaten (unveröffentliches Urteil G. vom 4. September 1990, I 421/89) als

Grenzfälle betrachtet. Im Urteil Z. vom 12.Oktober 1995 erachtete es eine

Erledigungszeit von 39 Monate als zu lange, verneinte jedoch eine unrechtmässige

Verzögerung, weil besondere Umstände hinzukamen. Andererseits hiess es eine

Rechtsverzögerungbeschwerde bei einer Verfahrensdauer von 40 Monate gut

(unveröffentliches Urteil P. vom 10. März 1993, M 1/92)." (RAMI succitata)

che in dottrina viene menzionata la sentenza del 20 settembre 1995

nella causa A.L. del Tribunale delle assicurazioni del Canton Argovia, nella

quale è stata riconosciuta una ritardata giustizia, trattandosi di un'autorità

che aveva atteso più di 9 mesi prima di procedere ad ordinare un'ulteriore

perizia (Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der AHV und IV in:

Schaffhauser/Schlauri, Verfahrensfragen in der Sozialversicherung, San Gallo

1996, p. 92s.) oppure quella datata 22 giugno 1998 del Tribunale amministrativo

del Canton Nidwaldo, in cui l'amministrazione è stata (soltanto) biasimata per

aver lasciato trascorrere più di un anno senza prendere alcuna decisione dopo

ricezione di una perizia (Plädoyer 6/1998, p. 67). Il TFA ha stabilito, in una

sentenza pubblicata in SVR 2001 KV 38, p. 109s., che l'oggetto di un ricorso

per denegata o ritardata giustizia é soltanto la verifica del preteso diniego o

del preteso ritardo: il tribunale non può, quindi, decidere in merito alle prestazioni.

Le prestazioni assicurative materiali, in effetti, non costituiscono l'oggetto

litigioso di questa procedura. Questa giurisprudenza è da considerare valida

anche sotto l’imperio dell’art. 56 cpv. 2 LPGA (Kieser, op. cit., art. 56 nota

12 pag. 56);

che, da ultimo, va rilevato che, in caso di accoglimento di un ricorso

per ritardata o denegata giustizia, il Tribunale ordina all’assicuratore

sociale di concludere entro un termine ragionevole la procedura,

rispettivamente di dar seguito alla chiesta misura (Kieser,

Verwaltungsverfahren, cit., nota 507 pag. 240; cfr. anche SVR 2001 KV 38

consid. 2b pag. 110);" (…)"

7. In

concreto RI 1 sostiene di essere stata in malattia dall'11 ottobre 2011 al 6

agosto 2012. Le cure avrebbero condotto, per l'obbligo di rimborso da parte

dell'assicuratore, ad un credito di CHF 4'295.50 ridotti poi, a seguito di un

pagamento ritenuto parziale, a CHF 2'078.20.

Tramite

il padre la signora RI 1 ha prodotto (doc. H) una distinta di fatture mediche,

di laboratorio e di prestazioni dell'__________, secondo lei non solute a

luglio 2013.

L'assicurata

ha fatto spiccare il PE l'11 luglio 2013 per l'incasso del credito.

8. Con

la risposta di causa l'assicuratore ha contestato nel merito le pretese

dell'assicurata ed ha prodotto documenti a suo dire comprovanti il conteggio di

tutte le pretese di rimborso.

Oggetto

del litigio non è qui quello a sapere se o meno, l'assicuratore ha conteggiato

correttamente le richieste di rimborso di RI 1, rispettivamente se sono stati correttamente

versati gli importi riconosciuti. Oggetto del contendere è una pretesa ritardata

o denegata giustizia.

9. Ora

non v'è chi non veda come la celerità non abbia contraddistinto l'allestimento

Considerandi

dei conteggi da parte di CO 1. Un tale agire, una tale lentezza, è certamente

da evitare se l'invio delle fatture da parte dell'assicurata è avvenuto

tempestivamente.

A

parte ciò però, tema in sé non in discussione in questa sede, l'assicuratore,

che ha versato quanto ritenere di dovere a RI 1, ha comunque dato seguito alle

richieste nel corso del 2013 con i conteggi evocati.

CO

1.

non reputa di dovere versare nulla, più a saldo.

Indubbiamente

la procedura, come detto, si è trascinata e protratta nel tempo tra il momento

della fatturazione e quello del pagamento che l'assicuratore ritiene completo e

che l'assicurata ritiene parziale. In due occasioni RI 1 ha postulato il pagamento

del suo credito e ciò in tempi recenti. Soprattutto la richiesta formulata alla

Cassa di pagare la parte residua pretesa è solo del 19 luglio 2013.

In

concreto non appaiono dunque ancora adempiuti i presupposti di un

ingiustificato ritardo o di una denegata giustizia da parte di CO 1. Una

ritardata o denegata giustizia va infatti riferita alla mancata emanazione di

una decisione impugnabile da parte dell'assicuratore.

In

altri termini, se è possibile che vi sia stato un certo ritardo nell'evadere le

richieste di rimborso di RI 1 (se trasmesse tempestivamente all'assicuratore)

nel corso della primavera 2013 CO 1 ha proceduto ad allestire dei conteggi che

ritiene completi.

Solo

nell'imminenza dell'inoltro della procedura giudiziaria la qui ricorrente ha sostanzialmente

preteso l'emanazione di una decisione non condividendo le conclusioni ed i

conteggi dell'assicuratore. La mancata emanazione di un provvedimento

impugnabile non può essere però qui ritenuta omissione sanzionabile con ricorso

per denegata giustizia siccome il ritardo ancora contenuto in tempi

ragionevoli.

RI

1.

potrà ottenere, se ancora lo riterrà necessario, alla luce della

documentazione versata agli atti e delle considerazioni che seguono, una

formale decisione impugnabile che la Cassa dovrà emanare in tempi stretti.

L'assicuratore

ha infatti motivato nel merito al Tribunale cantonale delle assicurazioni le

ragioni del suo diniego a riconoscere ulteriori pretese a RI 1.

La

ricorrente può dedurre i motivi che hanno indotto CO 1 a respingere le sue pretese

dalla risposta di causa e dai documenti. In particolare questi motivi vanno

ricondotti alla percezione delle franchigie dovute per ogni anno di

assicurazione.

Può

qui essere evidenziato come dai doc. H (1-14) si rilevano le pretese di

rimborso della ricorrente. Si tratterebbe di fatture non conteggiate e rimborsate

da parte di CO 1. L'esame della documentazione indurrebbe a concludere

diversamente, in effetti le fatture sembrano essere state perlomeno tutte

oggetto di verifica e conteggio come segue:

a) fattura 6.5.2009 del

Dr. __________ per CHF 275,05 (doc. 8) che risulta conteggiata il 2 aprile 2013

(doc. 7);

b) fattura 4.10.2011 dell'__________

per CHF 72,55 (doc. 4 /H2) che è stata trasmessa direttamente all'assicuratore

(doc. H2) che l'ha conteggiata (doc. 3 e 4). In questo caso gli atti indicano

come l'assicuratore (__________) fosse terzo pagante;

c) fattura

27.10.2011

__________ per CHF 147,70 (doc. H3/13). Agli atti è consegnato un

conteggio 2 aprile 2013 (doc. 9) alla cui pag. 2 si fa riferimento ad una

fattura "14.10.2011" del __________, trattasi del conteggio

della fattura segnalata dalla ricorrente (fattura 27.10.2011, prestazioni del

13.10

).

d) fattura

27.10.2010

fattura __________ per CHF 66.-- (prestazioni 17.10.2011, doc. H4 /

doc. 19). Agli atti dell'assicuratore è consegnato il conteggio doc. 16 dove è

fatto riferimento ad una fattura di CHF 66.-- di __________ del "19.10.2011".

La data non corrisponde ma l'importo è il medesimo;

e) fattura

9.11.2011

Cassa dei Medici (Dr. __________) prestazioni 9.11.2011 fatturate il

medesimo giorno (doc. H5 e doc. 12). Il conteggio è avvenuto il 2.4.2013 (doc.

9.

pag. 2);

f) fattura

25.11.2011

(e non 15.11.2011) fattura __________ (doc. H6 e doc. 6).

Prestazioni fatturate direttamente a CO 1 da parte del fornitore (doc. H6);

g) 2.11.2011

Cassa Medici (Dr. __________) prestazioni 13.10.2011. Si

annota che la fattura specifica quale assicuratore __________ verosimilmente

per una svista (doc. H7 e 11).

Con

conteggio 2.4.2013 pag. 1 che fa riferimento alla data della prestazione

(13.10.2011) e non della fattura 2.11.2011, la prestazione appare conteggiata;

h) fattura 7.12.2011

Cassa Medici (Dr. __________) prestazioni 7.12.2011 (doc. H8 e 18).

La

prestazione è stata conteggiata il 12.04.2013 (doc. 16);

i) fattura 29.12.2011

Cassa Medici (Dr. __________) prestazioni 29.12.2011 (doc. H9 e 17) conteggiata

il 12.04.2013 (doc. 16);

l) fattura 30.1.2012

Cassa Medici (Dr. __________) prestazioni 11.10.2011 CHF 222,75 conteggiata

(con la data della prestazione 11.10.2011) il 2.4.2013 (doc. 9 pag. 1);

m) fattura 6.2.2012 Cassa

Medici (Dr. __________) prestazioni 16.12.2011 CHF 92,80 (doc. H11 e doc. 21)

conteggiata con data della prestazione il 9.4.2013 (doc. 20);

n) fattura 7.3.2012 __________

CHF 250,60 (doc. H12 e 15) conteggiata con data della prestazione il 5.4.2013

(doc. 14);

o) fattura 10.4.2012 Cassa Medici (Dr. __________) prestazioni 18.1.2012, CHF 92,80 (doc. H13 e 25) conteggiata il

16.8.2013

(doc. 24);

p) fattura 29.4.2012 (il

doc. H della ricorrente la indicata con data sbagliata del 29.6.2012) __________

CHF 204.-- (doc. H14 e 23). Conteggiata con la data della prestazione 29.3.2012

il 5.4.2013 (doc. 22).

Come

rammenta CO 1 l'assicurata ha optato per franchigie più elevate rispetto a

quella legale. Nell'eventuale ricorso avente per oggetto il merito della

fattispecie l'assicurata, se manterrà le sue contestazioni, dovrà indicare con

precisione se e quando le franchigie opzionali scelte siano state erroneamente

ritenute dall'assicuratore. Da evidenziare qui, per sgomberare il campo da ogni

possibile ambiguità, che le franchigie (legale od opzionale scelta) sono dovute

per ogni anno civile e non per le cure riferibili ad una medesima patologia che

si protraessero oltre l'anno civile.

10.

Da quanto precede discende che il ricorso avente per oggetto

una pretesa denegata rispettivamente ritardata giustizia, va respinto senza

carico di tasse e spese alla parte ricorrente e senza riconoscimento di ripetibili

in favore della stessa.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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