36.2013.62
Solidarietà fra coniugi in caso di recupero premi rimasti impagati. Nel caso di specie non vi è alcun obbligo della moglie di pagare i premi insoluti del marito poiché è stato reso verosimile che vivo
7 febbraio 2014Italiano32 min
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Numero d'incarto:
36.2013.62
Data decisione, Autorità:
07.02.2014, TCA
Titolo:
Solidarietà fra coniugi in caso di recupero premi rimasti impagati. Nel caso di specie non vi è alcun obbligo della moglie di pagare i premi insoluti del marito poiché è stato reso verosimile che vivono separati
DEBITORE SOLIDALE
INCASSO PREMI
MANCATO PAGAMENTO DEL PREMIO O DELLA PARTECIPAZIONE AI COSTI
art. 163 CC
art. 166 CC
art. 64 LAMAL
art. 64A LAMAL
art. 90 OAMAL
art. 105a OAMAL
art. 105b OAMAL
Raccomandata
Incarto n.
36.2013.62
cs
Lugano
7 febbraio
2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 26 settembre 2013
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 29 agosto
2013 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto, in
fatto
A. Con
decisione formale del 13 giugno 2013, CO 1 (di seguito: CO 1) ha chiesto a RI 1,
coniugata dal 7 ottobre 2005 con __________, il pagamento di un importo di fr.
29'326.30, pari ai premi ed alle partecipazioni ai costi dovuti dal marito dal
1° luglio 2007 al 30 settembre 2012, nonché alle spese non solute dal coniuge (doc.
4).
B. In
seguito alle censure sollevate da RI 1, CO 1, dopo aver dedotto le spese di
natura amministrativa pretese nei confronti del marito, con decisione su
opposizione del 29 agosto 2013, ha fissato in fr. 24'352 l’importo richiesto
(doc. 7).
C. RI
1, rappresentata dall’avv. RA 1, è insorta al Tribunale cantonale delle
assicurazioni contro la predetta decisione su opposizione (doc. I).
L’insorgente
chiede innanzitutto di richiamare l’incarto dell’assicuratore, di poterlo
consultare nel rispetto del diritto di essere sentita e di essere interrogata
per quanto concerne i suoi rapporti con il marito.
Nel
merito, la ricorrente evidenzia di essersi sposata il 7 ottobre 2005 con __________,
ma di non aver mai convissuto con lui, essendo domiciliata a __________, mentre
il marito abita a __________. Sin dall’inizio del matrimonio l’interessata, per
suo espresso desiderio, per le sue attività e per i suoi interessi, ha
continuato a vivere separata ed in modo completamente indipendente dal marito,
sia dal profilo economico che personale. I coniugi hanno adottato il regime
della separazione dei beni, sono tassati separatamente e vivono una vita
autonoma. __________ ha continuato a vivere a __________ poiché doveva
occuparsi della madre ottantenne, che si trovava in un precario stato di
salute, doveva essere presente anche di notte e non poteva assentarsi né
durante i fine settimana né per le vacanze.
Ciò
può essere confermato dall’Autorità municipale dalla quale chiede formalmente
un rapporto all’attenzione del Tribunale.
Tra
Fatti
i due coniugi __________ non è mai stata costituita un’unione domestica, poiché
ciascuno ha vissuto sempre separato dall’altro.
Per
l’insorgente, nel caso di specie, non si può considerare che vi sia una
responsabilità solidale, non essendo i coniugi conviventi e non essendoci mai
stata nessuna comunione domestica tra le parti ai sensi dell’art. 159 e
seguenti CC, nemmeno saltuaria. Non corrisponde al vero che il marito si
ricongiunge con la moglie per i fine settimana e durante le vacanze. Ciascuno
ha sempre passato le vacanze da solo o con altre compagnie, così come i fine settimana.
L’interessata chiede all’assicuratore di comprovare la circostanza contraria.
La
ricorrente evidenzia di essere pensionata statale e di essere completamente
indipendente dal profilo economico e di non avere nessuna relazione, né nessun
contatto con il proprio marito. L’economia domestica non è di fatto mai
esistita e l’interessata non ritiene pertanto di dover essere chiamata a
supplire al rimborso delle spese di malattie del proprio coniuge. Essa del
resto non ha mai saputo alcunché del contratto del marito con la cassa malati
convenuta, che peraltro sarebbe stato sottoscritto prima del matrimonio, né è
mai stata messa al corrente dei suoi debiti.
L’insorgente
evidenzia infine che provvederà prossimamente a formalizzare la separazione di
fatto o legale o, rispettivamente, a procedere con il divorzio.
La
ricorrente chiede l’annullamento della decisione su opposizione impugnata ed il
riconoscimento di fr. 1'500 di ripetibili per i costi legali causatile.
D. Con
risposta del 18 ottobre 2013 la Cassa propone la reiezione del ricorso (doc.
III). L’amministrazione, dopo aver riassunto la fattispecie, ha affermato tra
l’altro che:
" (…)
La Signora RI 1
sostiene che non solo a partire dalle nozze non ha mai vissuto con il marito
(compresi i fine settimana), ma i coniugi __________ non hanno addirittura mai
trascorso le vacanze insieme durante più di 8 anni (!) di matrimonio.
Precisamente, ciascuno ha sempre passato le vacanze da solo o con altre
compagnie, e così pure i week-end. Di conseguenza, le affermazioni nella
decisione impugnata secondo cui il Signor __________ si ricongiunge con la
moglie per i fine settimana e durante le vacanze non corrisponderebbero al
vero, e non vi sarebbe nessuna vita comune, neppure sporadica. CO 1 non può
fornire nessuna prova scritta in merito alla doppia economia domestica dettata
sostanzialmente da motivi professionali, visto che quanto affermato nella
decisione su opposizione si basa su informazioni orali ottenute
telefonicamente, che sono state ritenute – a torto o meno – credibili. Infatti,
appare piuttosto plausibile che dei coniugi che, per motivi professionali non
possono avere un domicilio comune, si ricongiungano appena possibile,
specialmente per i fine settimana e le vacanze, e che costituiscano così una
vita comune, seppure discontinua.
Anche se non rientra
nelle competenze di una cassa malati – che nel caso presente cerca solo di
ottenere pagamento di premi e partecipazioni dalla moglie solvibile di un suo
assicurato onde evitare che queste debbano venire sostenute dalla collettività
– giudicare la genuinità di un matrimonio, dopo aver preso conoscenza dei nuovi
elementi espressi nel ricorso, insorgono comunque dei dubbi sul legame dei
coniugi __________ e sulla loro volontà di costituire un’autentica unione
coniugale effettiva e realmente vissuta ai sensi dell’art. 159 ss CC. Pare
lecito domandarsi se questo matrimonio esista solo sulla carta, visto che
secondo quanto sostiene la ricorrente non vi è mai stato un legame intatto e
effettivamente vissuto con il marito, ed è quindi da sempre privo di ogni scopo
e contenuto.
Per quanto concerne la
tassazione separata dei coniugi __________ fatta valere per la prima volta nel
ricorso, CO 1 ignora i motivi per cui l’Autorità fiscale l’abbia accettata.
Tuttavia, ci sono diversi motivi che permettono una tassazione separata, per
esempio quando uno dei coniugi è tassato alla fonte. Indipendentemente da ciò,
le assicurazioni sociali non sono legate alle decisioni delle autorità
fiscali.” (doc. III)
E. Con
scritto del 22 ottobre 2013 la ricorrente ha chiesto di poter disporre di una
copia degli allegati indicati e prodotti (doc. V). Il Giudice delegato del TCA
ha contattato telefonicamente lo studio legale in data 23 ottobre 2013
indicando che, alla luce del numero dei documenti, sarebbe stato meglio
presentarsi presso la cancelleria del Tribunale per esaminare gli atti e
specificare la richiesta (doc. V).
F. Il
2 dicembre 2013 il TCA ha chiesto alla ricorrente di trasmettere “il citato
rapporto del Comune di __________ circa la costante presenza del marito a __________
(notte e week end compresi, dal luglio 2007 ad oggi), oltre che un rapporto del
Comune di __________ da cui risulta quanto affermato in sede di ricorso a
proposito della circostanza che la ricorrente, anche durante i finesettimana,
sarebbe stata sempre sola” (doc. VI).
G. Dopo
aver chiesto (doc. VII), ed ottenuto (doc. VIII), una proroga, il 20 dicembre
2013 l’assicurata ha prodotto ulteriore documentazione evidenziando che “la
Cancelleria __________ non può allestire un rapporto nei termini richiesti, e
ciò poiché” la ricorrente “non è mai stata oggetto di controllo di
Polizia”, che “il Municipio è comunque a disposizione del Tribunale per
ogni ulteriore necessaria informazione o documento in merito” e di “essere
disposta ad essere interrogata per chiarire tutto quanto è necessario
dall’Autorità per pronunciarsi in merito” (doc. IX).
H. Il
9 gennaio 2014 l’assicuratore si è riconfermato nella sua decisione (doc. XII),
mentre con osservazioni del 20 gennaio 2014 l’insorgente ha prodotto nuovi
documenti (doc. XIV). Con scritto del 28 gennaio 2014 la Cassa ha ribadito la richiesta
di reiezione del ricorso (doc. XVI).
in
diritto
in
ordine
1.La presente vertenza non pone questioni
giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la
difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque
decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv.
Considerandi
2.
della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del
21.
dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18
febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio
2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;
STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
nel merito
2.
Oggetto
del contendere è la questione di sapere se l’assicuratore può chiedere alla
ricorrente il pagamento dei premi e delle partecipazioni ai costi lasciate
insolute dal marito per il periodo dal 1° luglio 2007 al 30 settembre 2012, per
complessivi fr. 24'352.
3.
Per
l'art. 64 cpv. 1 LAMal, gli assicurati partecipano ai costi delle prestazioni
ottenute. La partecipazione ai costi comprende un importo fisso per anno
(franchigia) e il 10 per cento dei costi eccedenti la franchigia (aliquota
percentuale) (cpv. 2).
Giusta l'art. 64 cpv.
3.
LAMal, il Consiglio federale stabilisce la franchigia e l'importo annuo
massimo dell'aliquota percentuale.
A norma dell'art. 64a
cpv. 1 LAMal nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2011, se
l'assicurato non paga premi o partecipazioni ai costi entro la scadenza
prevista, l'assicuratore deve diffidarlo per scritto, assegnargli un termine
supplementare di 30 giorni e indicargli le conseguenze della mora (cpv. 2).
L'art. 90 OAMal
prevede che i premi devono essere pagati in anticipo e di regola mensilmente.
A norma dell'art. 105a
OAMal, il tasso degli interessi di mora sui premi scaduti secondo
l'articolo 26 capoverso 1 LPGA è del 5 per cento all'anno.
Per l'art. 105b cpv. 1 OAMal, anch'esso
nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2011, i premi e le partecipazioni
ai costi dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie scaduti e
non pagati devono essere oggetto, nei tre mesi che seguono la loro esigibilità,
di una diffida scritta preceduta da almeno un richiamo e distinta da quelle
vertenti su altri eventuali pagamenti arretrati. Con la diffida, l'assicuratore
deve impartire all'assicurato un termine di 30 giorni al fine di permettergli
di adempiere il suo obbligo e attirare la sua attenzione sulle conseguenze in
cui incorre se non paga.
L'art. 105b cpv. 2 OAMal prevede che se
l'assicurato non paga entro il termine impartito, l'assicuratore deve avviare
una procedura esecutiva relativa al debito nei quattro mesi successivi, in modo
distinto da altri eventuali pagamenti arretrati.
Per l'art. 105b cpv. 3 OAMal se
l'assicurato cagiona per propria colpa spese che avrebbero potuto essere
evitate con un pagamento tempestivo, l'assicuratore può riscuotere, in misura appropriata,
spese amministrative, se una misura siffatta è prevista dalle disposizioni
generali sui diritti e sugli obblighi dell'assicurato.
Come rammenta l'art. 105d cpv. 1 OAMal
sul cambiamento di assicuratore in caso di mora, l'assicurato
è in mora ai sensi dell'articolo 64a
cpv. 4 LAMal a decorrere dalla notifica della diffida scritta di cui
all'art. 105b capoverso
1.
Per l'art. 105d cpv. 2 OAMal, se
l'assicurato in mora disdice il rapporto assicurativo, l'assicuratore deve
informarlo che la disdetta non ha alcun effetto se i premi, le partecipazioni
ai costi e gli interessi di mora oggetto di una diffida fino a un mese prima
della scadenza del termine di disdetta o le spese d'esecuzione accumulate fino
a tale momento non sono integralmente pagate prima della scadenza di detto
termine.
Giusta l'art. 105d cpv. 3 OAMal, se le
somme in arretrato conformemente al capoverso 2 non sono pervenute
all'assicuratore entro la scadenza del termine di disdetta, quest'ultimo deve informare
l'assicurato che egli continua ad essere assicurato presso di lui e che può
cambiare assicuratore soltanto al successivo termine previsto nell'articolo 7
capoversi 1 e 2 della legge.
Le
norme in vigore dal 1° gennaio 2012 prevedono quanto segue.
Per
l'art. 64a cpv. 1 LAMal se l'assicurato non paga premi o partecipazioni
ai costi entro la scadenza prevista, l'assicuratore, dopo almeno un sollecito
scritto, deve diffidarlo assegnandogli un termine supplementare di 30 giorni e
indicandogli le conseguenze della mora (cpv. 2). Se, nonostante la
diffida, l'assicurato non paga i premi, le partecipazioni ai costi e gli
interessi di mora entro il termine assegnato, l'assicuratore deve richiedere
l'esecuzione. Il Cantone può esigere che l'assicuratore comunichi all'autorità
cantonale competente il nome dei debitori escussi (art. 64a cpv. 2 LAMal).
Per
l'art. 105b cpv. 1 OAMal, in caso di mancato pagamento dei premi e delle
partecipazioni ai costi, l'assicuratore invia la diffida al più tardi entro tre
mesi dall'esigibilità degli stessi. Egli la presenta separatamente da eventuali
altri pagamenti in arretrato.
A
norma dell’art. 105b cpv. 2 OAMal se l'assicurato causa per propria colpa spese
che avrebbero potuto essere evitate con un pagamento tempestivo, l'assicuratore
può riscuotere adeguate spese amministrative, se una misura siffatta è prevista
dalle disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi dell'assicurato
4.
Il
diritto delle assicurazioni sociali non disciplina la responsabilità sussidiaria
di un coniuge nei confronti dell'altro. La soluzione giuridica del tema in
discussione va quindi ricercata nel diritto privato, nella misura in cui tale
normativa sia compatibile con quella del diritto delle assicurazioni sociali,
nel caso di specie con la LAMal (DTF 119 V 19 consid. 2c-d; RAMI 1993 pag. 85
consid. 2b).
Per l'art. 163 CC,
relativo al mantenimento della famiglia,
" 1 I coniugi provvedono in comune,
ciascuno nella misura delle sue forze, al debito mantenimento della famiglia.
2.
Essi s'intendono sul loro contributo rispettivo, segnatamente circa
le prestazioni pecuniarie, il governo della casa, la cura della prole o
l'assistenza nella professione o nell'impresa dell'altro.
3.
In tale
ambito, tengono conto dei bisogni dell'unione coniugale e della loro situazione
personale."
Secondo l'art. 166 CC,
" 1 Durante la vita comune, ciascun
coniuge rappresenta l'unione coniugale per i bisogni correnti della famiglia.
2.
Per gli altri bisogni, un coniuge rappresenta l'unione coniugale
soltanto se:
1.
è stato autorizzato
dall'altro o dal giudice;
2.
l'affare non consente una dilazione e l'altro coniuge è
impossibilitato a dare il proprio consenso per malattia, assenza o analoghi
motivi.
3.
Con i propri atti, ciascun coniuge obbliga se stesso e, in quanto
non ecceda il potere di rappresentanza in modo riconoscibile dai terzi,
solidalmente anche l'altro."
A questo proposito, va
osservato che il TF ed il TFA hanno già avuto modo di sancire che il pagamento
dei premi alle assicurazioni sociali fa parte del "debito mantenimento
della famiglia" secondo l'art. 163 cpv. 1 CC (DTF 125 V 430 consid. 3b
e dottrina citata; RAMI 2000 pag. 79, cfr. anche DTF 119 V 25 consid. 6a; DTF 112 II 404 consid. 6; Eugster,
Krankenversicherung, in Meyer-Blaser, Soziale Sicherheit, Basilea 1998, pag.
182.
n. 337). Sia la conclusione di un'assicurazione
malattia obbligatoria che il cambiamento di assicuratore sono stati inoltre
considerati come facenti parte dei bisogni correnti della famiglia ai sensi dell'art.
166.
cpv. 1 CC (Eugster, op. cit., pag. 182 e giurisprudenza federale citata alla nota
815). Di conseguenza, alla luce dell'art. 166 cpv. 3 CC, i coniugi rispondono
solidalmente tra di loro per i premi rimasti impagati, indipendentemente dal
regime matrimoniale scelto (DTF 119 V 21 consid. 4e), fintanto che vivono insieme
(RAMI 1993 n. 914 pag. 83).
Il TFA, con sentenza
del 18 ottobre 2002 (K 60/00) pubblicata in DTF 129 V 90, ha precisato la sua giurisprudenza. In sostanza, i coniugi che sono nella necessità di
instaurare relazioni con terze persone nell'interesse della coppia o della
famiglia – compresa la necessità di un'assicurazione di base per la copertura
delle malattie - rappresentano l'unione coniugale nella misura in cui gestiscono
i bisogni correnti della coppia stessa o della famiglia. Affinché ciò possa
avvenire, e quindi affinché un coniuge possa essere legalmente rappresentato
dall'altro, e quindi affinché nasca una responsabilità solidale per i debiti
contratti da uno dei coniugi per i bisogni correnti dell'unione coniugale,
occorre che le obbligazioni contratte servano ai bisogni correnti della famiglia.
Nella sentenza
federale citata, la nostra Massima Istanza ha modificato la propria
giurisprudenza precisando che con l'entrata in vigore dell'assicurazione malattia
obbligatoria, in virtù dell'art. 166 CC un coniuge risponde solidalmente per i
debiti contributivi dell'altro coniuge indipendentemente dal fatto che il
rapporto di assicurazione a fondamento del credito contributivo sia stato costituito
durante la vita comune oppure per soddisfare dei bisogni correnti della
famiglia.
Con sentenza del 22
luglio 2005 (K 114/03), pubblicata in RAMI 2005 pag. 358, il TFA ha confermato,
al considerando 5.1, che "sia la stipulazione di un contratto d'assicurazione
malattia obbligatoria sia il cambiamento dell'assicuratore fanno parte della categoria
dei bisogni correnti della famiglia ai sensi dell'art. 166 cpv. 1 CC, atteso
altresì che i coniugi rispondono solidalmente per il pagamento dei premi
assicurativi indipendentemente dal tipo di regime matrimoniale scelto (DTF 129
V 90 consid. 2, con riferimenti di giurisprudenza e dottrina; cfr. pure Hasenböhler, Kommentar zum
schweizerischen Privatrecht, Zivilgesetzbuch l, n. 7 all'art. 166)".
In quell'occasione,
l'Alta Corte ha inoltre stabilito che "con la cessazione della vita
comune termina anche la comunanza di intenti ("Nutzungsgemeinschaft")
vigente in regime di comunione domestica, che costituisce il presupposto
necessario per la responsabilità solidale. Il potere di rappresentanza giusta l'art.
166.
CC rimane in stato di latenza finché la vita comune è sospesa (DTF 119 V 21
consid. 4a-b; Hasenböhler,
op. cit., n. 22 all'art. 166). Detto altrimenti, con l'assenza di vita comune
dei coniugi viene a mancare, per ciascuna componente, il potere di rappresentanza
dell'unione coniugale e, di conseguenza, non può dar luogo a solidarietà. Il
potere di rappresentanza dell'unione coniugale, con il corollario della
responsabilità solidale del coniuge ex art. 166 cpv. 3 CC, è pertanto
pienamente operante solo se le parti vivono in unione domestica e non anche
durante un periodo di separazione, anche solo di fatto, come nel caso di
specie. Determinante ai fini della responsabilità solidale del coniuge è
infatti che gli interessati abbiano una vita comune (RAMI 2004 KV 278 pag. 149)".
L'allora Tribunale
federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha
ricordato nella sentenza K 65/03 del 26 giugno 2006, al considerando 9, che
secondo l'art. 166 cpv. 3 CC, ogni coniuge si obbliga personalmente con i suoi
atti ed obbliga solidalmente il suo coniuge fintanto che non eccede i suoi
poteri in modo riconoscibile per i terzi. Lo scopo di questa disposizione è
proprio quello di semplificare la procedura dell'esecuzione forzata,
dispensando il creditore da difficili manovre per il recupero. Inoltre, la
rappresentanza dell'unione coniugale non si esercita soltanto durante la
formazione degli atti giuridici, ma essa si estende anche al loro sviluppo.
Così, per esempio, la prescrizione interrotta contro uno dei coniugi solidali
lo è ugualmente contro l'altro (art. 136 cpv. 1 CO), e ciò pure all'insaputa di
quest'ultimo. Pertanto, la diffida notificata all'assicurato in applicazione
dell'art. 90 cpv. 3 OAMal è opponibile a sua moglie.
Queste considerazioni
sono state ribadite anche nella recente sentenza 9C_14/2012 del 29 ottobre
2012, dove al considerando 4 il Tribunale federale ha affermato:
" (…) Les
charges d'entretien, au sens de l'art. 163 al. 1 CC, comprennent notamment l'assurance-maladie
et accidents obligatoire, le cas échéant aussi les assurances qui vont au-delà
du seuil légal minimal (DESCHENAUX / STEINAUER / BADDELEY, Les effets du
mariage, 2e ed., Berne 2009, n. 420; HAUSHEER / BRUNNER, Familienunterhalt, in
Handbuch des Unterhaltsrechts, 2e éd., Berne 2010, n. 03.89 et sv.). Par
ailleurs, en vertu de l'art. 166 al. 1 et 3 CC, un époux répond solidairement
des dettes de cotisations de son conjoint, que le rapport d'assurance, dont
découle la créance de cotisations, ait été créé pendant la vie commune ou pour
satisfaire des besoins courants de la famille (ATF 129 V
90.
consid. 2 et 3.1; arrêt K 114/03 du 22 juillet 2005, in SVR 2006 KV n° 11 p. 32). Le but de l'art. 166 al. 3 CC, à teneur duquel chaque époux
s'oblige personnellement par ses actes et oblige solidairement son conjoint en
tant qu'il n'excède pas ses pouvoirs d'une manière reconnaissable pour les
tiers, est notamment de simplifier la procédure d'exécution forcée, en
dispensant le créancier de pénibles démarches de recouvrement (voir
HASENBÖHLER, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Schweizerisches
Zivilgesetzbuch I, n° 64 ad art. 166 p. 295; arrêt K 63/05 du 26 juin 2006
consid. 9). On précisera que l'art. 166 CC ne concerne que les rapports des
époux avec les tiers et est indépendant du régime matrimonial des époux; il ne
désigne pas celui des époux qui, dans les rapports internes, supporte la dette
(DESCHENAUX / STEINAUER / BADDELEY, op. cit., n. 376). (…)"
5.
Alla
luce della giurisprudenza sopra riportata l’insorgente, di principio,
indipendentemente dal regime matrimoniale scelto e dal momento in cui è sorto
il rapporto assicurativo LAMal, è tenuta a solvere i debiti del marito
derivanti dai premi e dalle partecipazioni ai costi dell’assicurazione malattie
delle cure medico-sanitarie rimasti impagati. La ricorrente sostiene tuttavia
di non aver costituito alcuna vita in comune con il coniuge, per cui non può
essere considerata quale debitrice solidale dei premi e partecipazione ai costi
insoluti.
Dalla
documentazione prodotta dalle parti emerge quanto segue.
Il
21.
marzo 2013 l’Ufficio controllo abitanti di __________ (Comune di __________)
ha attestato che __________, nato il __________ 1952, è coniugato dal 7 ottobre
2005.
con RI 1 e che “la moglie è domiciliata a __________” (doc. 2).
Il
25.
settembre 2013 l’Ufficio controllo abitanti del Comune di __________ ha
attestato che RI 1, nata a il __________ 1946, è coniugata con __________ e che
“il coniuge non è mai stato domiciliato in __________ – __________; la
signora __________ vive da sola” (doc. I).
L’insorgente
ha inoltre prodotto la notifica di tassazione relativa all’imposta cantonale ed
all’imposta federale diretta del 2011, da cui emerge che i due coniugi sono
tassati separatamente (doc. da G a H) e dove figurano gli indirizzi di __________
per quanto concerne la ricorrente e __________ per quanto concerne il marito.
L’interessata
ha inoltre trasmesso alcune prese di posizione di sue conoscenti.
Il
9.
settembre 2013 __________ di __________ ha rilasciato la seguente
attestazione:
" Con
la presente dichiaro di conoscere la signora RI 1 i da oltre 40 anni essendo
legata a lei da lunga amicizia.
Per quel che mi
risulta la signora ha sempre soggiornato in montagna o al mare ed effettuato
viaggi ed escursioni da sola, con le figlie, il nipote oppure con le amiche ma
senza il marito.
Ha trascorso con me
diversi periodi di ferie e di viaggio: per esempio un viaggio in __________ dal
9.
al 24 marzo 2013 accompagnata da una figlia, 2 soggiorni sul __________
l’anno precedente, ecc, ecc.” (doc. F)
Il
16.
settembre 2013 __________, domiciliata a __________, ha attestato:
" Io
sottoscritta __________, posso affermare con certezza che la signora RI 1 vive
da sola a __________ e trascorre le vacanze con le figlie.” (doc. E)
__________,
di __________, il 9 settembre 2013 ha attestato:
" Io __________
amica e vicina di casa della signora RI 1 dichiaro che la signora ha vissuto e
vive da sola nella sua casa di proprietà a __________, prima con le due figlie
che da qualche anno sono uscite da casa perché adulte.
Passa le vacanze
assieme alla più grande e al nipotino al mare e con la minore viaggia in paesi
al di fuori delle mete turistiche.” (doc. D)
Il
2.
settembre 2013 l’Ufficio controllo abitanti del Comune di __________ ha
attestato che __________, attinente di __________, nato a __________ il __________
1952, è domiciliato nel Comune di __________ dal 1° ottobre 1986 (doc. C).
Il
9.
settembre 2013 il Comune di __________ ha attestato che RI 1, anch’essa
attinente di __________ e nata a __________, è ivi domiciliata dal 15 settembre
1966.
(doc. B).
Pendente
causa la ricorrente ha inoltre prodotto un certificato medico del dr. med. __________,
medicina generale FMH, datato 17 agosto 2011, che l’interessata afferma essere
stato allestito dal medico curante nell’ambito di una vertenza con l’Autorità
tutoria in seguito ad un rapporto dell’Associazione __________ che avrebbe
chiesto il ricovero della mamma del coniuge dell’insorgente in una casa per anziani
(doc. XIV).
Il
medico ha affermato:
" (…)
Il Signor __________
richiede un mio parere sul certificato medico stilato dalla Dr.sa __________ il
5.08
u.s.
Conosco e curo la
paziente dal 1988. Essa vive in casa con il figlio e riesce a gestire in modo
abbastanza soddisfacente la sua vita. Essa è contraria a andare in una Casa per
Anziani ma abbisogna ultimamente ulteriori prestazioni dall’aiuto domiciliare ____________________,
compreso i pasti a domicilio.
Dovrà pure portare un
Tele Soccorso affinché se le dovesse ancora capitare di cadere, non vengano
scomodati polizia e autoambulanza.
Io vado regolarmente a
domicilio una volta al mese o più sovente se fosse necessario. Per cui
controllo regolarmente lo stato della paziente.
Ritengo attualmente
prematuro un suo ricovero in casa anziani anche perché ciò comporterebbe
sicuramente a un suo degrado psicofisico.” (doc. L3)
Il
9.
dicembre 2013 il medesimo dr. med. __________, ha affermato:
" Dichiaro
che il paziente sopraindicato è dovuto rimanere a casa della madre giorno e
notte per accudirla in quanto ammalata fino al 21.07.2013 giorno del suo
decesso, per questo motivo è stato costretto a vivere lontano dalla moglie.”
(doc. L2)
La
ricorrente ha inoltre prodotto un’ulteriore dichiarazione del 9 dicembre 2013
del Municipio del Comune di __________ da cui emerge:
" (…)
Così richiesto si
dichiara che il Signor __________, __________.1952, è risultato iscritto nel
controllo abitanti di __________ quartiere di __________ nel Palazzo __________,
dal 01.10.1986 allo stesso indirizzo della madre deceduta il 21.07.2013.
L’indirizzo attuale del Signor __________ è in __________ c/o ____________________
a __________.” (doc. L1)
Infine,
l’interessata ha prodotto una dichiarazione datata 16 gennaio 2014 di __________,
del seguente tenore:
" (…)
Io sottoscritta
__________,
titolare della
farmacia __________, con la presente dichiaro che la signora __________ si
riforniva presso la mia farmacia per i medicamenti a lei necessari per la sua
malattia, ed era curata al suo domicilio a __________ dal figlio __________.
Dato il suo precario
stato di salute lo stesso doveva sempre essere presente.
Mi assumo la piena
responsabilità di questa dichiarazione e che corrisponde alla verità” (doc. M)
6.
Giova
qui rammentare che la procedura dinanzi al Tribunale delle assicurazioni
sociali è retta dal principio inquisitorio. Il Tribunale accerta
d'ufficio, con la collaborazione delle parti, i fatti rilevanti per il
giudizio, assume le prove necessarie e le apprezza liberamente ed il giudice
delegato ha facoltà di ricorrere a mezzi probatori non indicati dalle parti o
di rinunciare all'assunzione di mezzi probatori che le parti hanno notificato.
Alla fattispecie in discussione è applicabile la Lptca, che prevede la massima
dell'ufficialità, il principio inquisitorio e quello dell'applicazione d'ufficio
del diritto (in questo senso: Marco
Borghi e Guido Corti, Compendio di procedura
amministrativa ticinese, edito dalla CFPG, Lugano, ad art. 18 pag. 89 e segg.;
cfr. inoltre STFA U 94/01 del 5 settembre 2001; STFA I 83/01
del 31 maggio 2001; STFA U 429/00 del 13 marzo 2001; Untersuchungsgrundsatz,
SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; AHI Praxis 1994 pag. 212; DTF 125 V
195.
consid. 2 con riferimenti). È dunque compito del giudice chiarire d'ufficio in modo corretto e completo i fatti
giuridicamente rilevanti.
Questo principio non è
tuttavia incondizionato, ma trova il suo correlato nell'obbligo delle parti di collaborare (DTF
125.
V 195 consid. 2 con riferimenti; RAMI 1994 pag. 211; AHI Praxis pag. 212;
DLA 1992 pag. 113; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in: Basler Juristische
Mitteilungen (BJM) 1989 pag. 12; Spira,
Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale, in:
Recueil de jurisprudence Neuchâteloise (RJN) 1984 pag. 16; Kurmann, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege in erster Instanz, in: Luzerner Rechtsseminar 1986,
Sozialversicherungsrecht, Referat XII, pagg. 5 segg.). Questo obbligo comprende
in particolare quello di motivare le pretese di cui le parti si avvalgono e
quello di apportare, nella misura in cui può essere ragionevolmente richiesto
da loro, le prove dettate dalla natura della vertenza o dai fatti invocati: in
difetto di ciò esse rischiano di dover sopportare le conseguenze dell'assenza
di prove (SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; RAMI 1993 pagg. 158-159
consid. 3a; DTF 117 V 264 consid. 3b; SZS 1989 pag. 92; DTF 115 V 113; Beati in: Relazioni tra diritto civile e
assicurazioni sociali, Lugano 1993, pag. 1 seg).
Su questi aspetti, si
veda in particolare: Duc, Les
assurances sociales en Suisse, Losanna 1995, pagg. 827-828 e Locher, Grundriss des
Sozialversicherungsrecht, Berna 1997, pagg. 339-341, laddove quest'ultimo
rileva che “besondere Bedeutung hat die Mitwirkungspflicht dann, wenn der
Sachverhalt ohne Mitwirkung der betroffenen Person gar nicht (weiter) erstellt
werden kann”.
L'obbligo di accertamento d'ufficio dei
fatti, correlato dal dovere di collaborazione delle parti, non rende comunque
privo d'efficacia il principio secondo cui l'onere della prova incombe
alla parte che da un fatto deriva un suo diritto e del conseguente fardello in
caso di mancata prova. L'art. 8 CC prevede infatti che, ove la
legge non disponga altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una
circostanza di fatto da lui asserita deve fornirne la prova.
7.
In
concreto, alla luce della documentazione prodotta dalla ricorrente e della cui
fedefacenza non vi è motivo di dubitare, questo Tribunale ritiene comprovato,
perlomeno secondo il principio della verosimiglianza preponderante valido nelle
assicurazioni sociali, che l’insorgente e suo marito, nel periodo oggetto del
contendere (1° luglio 2007 – 30 settembre 2012), non hanno dato vita ad un’unione
domestica, bensì hanno vissuto autonomamente e separati, ognuno per conto
proprio (cfr. anche sentenza K 114/03 del 22 luglio 2005, pubblicata in RAMI
2005.
pag. 358, in particolare consid. 5.2). In quel periodo la vita comune era
sospesa, è venuto a mancare il potere di rappresentanza dell’unione coniugale
e, di conseguenza, non può dar luogo a solidarietà (sentenza K 114/03 del 22
luglio 2005 consid. 5.1, pubblicata in RAMI 2005 pag. 358).
Dagli
atti si evince innanzitutto che i coniugi __________ si sono sposati il __________
2005.
e sono formalmente domiciliati in due Comuni diversi. Mentre la ricorrente
risiede a __________ dal 15 settembre 1966 (doc. B), il marito abita nel Comune
di __________ (e meglio a __________ che ha fusionato con altri Comuni dando
vita al Comune di __________) dal mese di ottobre 1986 (doc. C).
Essi,
non solo risiedono in due Comuni distinti, ma neppure conducono una vita
comune. Tutte le persone che si sono espresse in merito hanno infatti
confermato che entrambi i coniugi vivono da soli, autonomamente, anche durante
le vacanze. In primo luogo un funzionario dell’Ufficio controllo abitanti di __________
ha attestato che la ricorrente, ivi domiciliata, “vive da sola” (doc. I)
e che il coniuge non è mai stato domiciliato nella medesima via ed i funzionari
del Comune di __________, hanno attestato che mentre il marito risiede in quel
Comune, “la moglie è domiciliata a __________” (doc. 2 e C).
Per
quanto concerne la ricorrente, 3 sue conoscenti hanno affermato che
l’interessata “ha sempre soggiornato in montagna o al mare ed effettuato
viaggi ed escursioni da sola, con le figlie, il nipote oppure con le amiche ma
senza il marito” (doc. F), che l’insorgente “vive da sola a __________ e
trascorre le vacanze con le figlie” (doc. E) e che la ricorrente “ha
vissuto e vive da sola nella sua casa di proprietà a __________, prima con le
due figlie che da qualche anno sono uscite da casa perché adulte. Passa le
vacanze assieme alla più grande e al nipotino al mare e con la minore viaggia
in paesi al di fuori delle mete turistiche” (doc. D).
Circa
il marito, in un certificato del 17 agosto 2011, ossia ben prima che avesse
inizio la presente vertenza, il dr. med. __________, medicina generale FMH,
aveva rilasciato un certificato medico, che l’assicurata afferma essere stato
prodotto nell’ambito di un’altra causa (cfr. doc. XIV), dove ha rilevato tra le
altre cose che la mamma del marito della ricorrente “vive in casa con il
figlio (…)” (doc. L3). Il 9 dicembre 2013 il dr. med. __________ ha poi confermato
che il coniuge dell’insorgente “è dovuto rimanere a casa della madre giorno
e notte per accudirla in quanto ammalata fino al 21.07.2013 giorno del suo
decesso, per questo motivo è stato costretto a vivere lontano dalla moglie”
(doc. L2). Ciò viene confermato indirettamente dal Sindaco e dal Segretario
del Comune di __________ che hanno attestato come il marito dell’interessata risultava
iscritto ”nel controllo abitanti” allo stesso indirizzo di sua madre
sino al decesso avvenuto il 21.07.2013 ed in seguito si è trasferito altrove
(doc. L1) e da una farmacista di __________ che ha affermato che la mamma del
marito della ricorrente “si riforniva presso la mia farmacia per i
medicamenti a lei necessari per la sua malattia, ed era curata al suo domicilio
a __________ dal figlio __________” e che “dato il suo precario stato di
salute lo stesso doveva sempre essere presente” (doc. M).
Infine,
dalla documentazione prodotta si evince che i coniugi sono tassati
separatamente e che la notifica viene trasmessa ai rispettivi indirizzi dei
Comuni di __________ e di __________.
L’assicuratore
sostiene, rettamente, che di principio tocca alla parte che si prevale della
separazione di portare le prove di tale circostanza. Ora, nel caso di specie la
ricorrente con la documentazione agli atti ha comprovato, o perlomeno reso
verosimile in maniera preponderante, che dal mese di luglio 2007 al mese di
settembre 2012 non ha condotto una vita comune con suo marito ma, di fatto, ha
vissuto separatamente da lui.
Agli
atti non vi sono del resto indizi in favore di una vita comune. La sola
circostanza che i ricorrenti erano sposati nel periodo oggetto del contendere,
in presenza degli elementi sopra descritti, non è sufficiente per ritenere un’unione
domestica.
Ora, con l'assenza di
vita comune dei coniugi viene a mancare, per ciascuna componente, il potere di
rappresentanza dell'unione coniugale e, di conseguenza, non può dar luogo a
solidarietà (cfr. anche sentenza K 114/03 del 22 luglio 2005, pubblicata in
RAMI 2005 pag. 358, in particolare consid. 5.2). Determinante ai fini della
responsabilità solidale del coniuge è infatti che gli interessati abbiano una
vita comune (cfr. anche sentenza K 114/03 del 22 luglio 2005, pubblicata in
RAMI 2005 pag. 358, in particolare consid. 5.2; RAMI 2004 KV 278 pag. 149).
Ne
segue che la decisione impugnata non può essere confermata ed il ricorso va
accolto.
In
queste condizioni la richiesta della ricorrente di assumere ulteriori prove
(cfr. in particolare doc. I: domanda di essere interrogata dal Tribunale, edizione
di un rapporto delle autorità municipali di __________ e di __________),
risulta superflua.
Va
qui rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora
l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice,
in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la
probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che
altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si
rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove;
Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450,
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, 2a
ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege,
2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H
103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid.
2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce
una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2
Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162
consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).
8.
La
ricorrente, vincente in causa e rappresentata da un avvocato, ha diritto a
ripetibili (cfr. art. 61 lett. g LPGA).
L’assicurata
con il ricorso ha chiesto, in caso di vittoria, il riconoscimento di fr. 1'500.
Considerato che pendente causa l’interessata ha prodotto ulteriori osservazioni
e documentazione, alla medesima va riconosciuto un importo complessivo di fr.
1'800.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è accolto.
§
La decisione impugnata è annullata.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato. La Cassa verserà alla ricorrente fr. 1'800 (IVA inclusa, se dovuta) a
titolo di ripetibili.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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