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Decisione

36.2013.62

Solidarietà fra coniugi in caso di recupero premi rimasti impagati. Nel caso di specie non vi è alcun obbligo della moglie di pagare i premi insoluti del marito poiché è stato reso verosimile che vivo

7 febbraio 2014Italiano32 min

Source ti.ch

Fatti

i due coniugi __________ non è mai stata costituita un’unione domestica, poiché

ciascuno ha vissuto sempre separato dall’altro.

Per

l’insorgente, nel caso di specie, non si può considerare che vi sia una

responsabilità solidale, non essendo i coniugi conviventi e non essendoci mai

stata nessuna comunione domestica tra le parti ai sensi dell’art. 159 e

seguenti CC, nemmeno saltuaria. Non corrisponde al vero che il marito si

ricongiunge con la moglie per i fine settimana e durante le vacanze. Ciascuno

ha sempre passato le vacanze da solo o con altre compagnie, così come i fine settimana.

L’interessata chiede all’assicuratore di comprovare la circostanza contraria.

La

ricorrente evidenzia di essere pensionata statale e di essere completamente

indipendente dal profilo economico e di non avere nessuna relazione, né nessun

contatto con il proprio marito. L’economia domestica non è di fatto mai

esistita e l’interessata non ritiene pertanto di dover essere chiamata a

supplire al rimborso delle spese di malattie del proprio coniuge. Essa del

resto non ha mai saputo alcunché del contratto del marito con la cassa malati

convenuta, che peraltro sarebbe stato sottoscritto prima del matrimonio, né è

mai stata messa al corrente dei suoi debiti.

L’insorgente

evidenzia infine che provvederà prossimamente a formalizzare la separazione di

fatto o legale o, rispettivamente, a procedere con il divorzio.

La

ricorrente chiede l’annullamento della decisione su opposizione impugnata ed il

riconoscimento di fr. 1'500 di ripetibili per i costi legali causatile.

D. Con

risposta del 18 ottobre 2013 la Cassa propone la reiezione del ricorso (doc.

III). L’amministrazione, dopo aver riassunto la fattispecie, ha affermato tra

l’altro che:

" (…)

La Signora RI 1

sostiene che non solo a partire dalle nozze non ha mai vissuto con il marito

(compresi i fine settimana), ma i coniugi __________ non hanno addirittura mai

trascorso le vacanze insieme durante più di 8 anni (!) di matrimonio.

Precisamente, ciascuno ha sempre passato le vacanze da solo o con altre

compagnie, e così pure i week-end. Di conseguenza, le affermazioni nella

decisione impugnata secondo cui il Signor __________ si ricongiunge con la

moglie per i fine settimana e durante le vacanze non corrisponderebbero al

vero, e non vi sarebbe nessuna vita comune, neppure sporadica. CO 1 non può

fornire nessuna prova scritta in merito alla doppia economia domestica dettata

sostanzialmente da motivi professionali, visto che quanto affermato nella

decisione su opposizione si basa su informazioni orali ottenute

telefonicamente, che sono state ritenute – a torto o meno – credibili. Infatti,

appare piuttosto plausibile che dei coniugi che, per motivi professionali non

possono avere un domicilio comune, si ricongiungano appena possibile,

specialmente per i fine settimana e le vacanze, e che costituiscano così una

vita comune, seppure discontinua.

Anche se non rientra

nelle competenze di una cassa malati – che nel caso presente cerca solo di

ottenere pagamento di premi e partecipazioni dalla moglie solvibile di un suo

assicurato onde evitare che queste debbano venire sostenute dalla collettività

– giudicare la genuinità di un matrimonio, dopo aver preso conoscenza dei nuovi

elementi espressi nel ricorso, insorgono comunque dei dubbi sul legame dei

coniugi __________ e sulla loro volontà di costituire un’autentica unione

coniugale effettiva e realmente vissuta ai sensi dell’art. 159 ss CC. Pare

lecito domandarsi se questo matrimonio esista solo sulla carta, visto che

secondo quanto sostiene la ricorrente non vi è mai stato un legame intatto e

effettivamente vissuto con il marito, ed è quindi da sempre privo di ogni scopo

e contenuto.

Per quanto concerne la

tassazione separata dei coniugi __________ fatta valere per la prima volta nel

ricorso, CO 1 ignora i motivi per cui l’Autorità fiscale l’abbia accettata.

Tuttavia, ci sono diversi motivi che permettono una tassazione separata, per

esempio quando uno dei coniugi è tassato alla fonte. Indipendentemente da ciò,

le assicurazioni sociali non sono legate alle decisioni delle autorità

fiscali.” (doc. III)

E. Con

scritto del 22 ottobre 2013 la ricorrente ha chiesto di poter disporre di una

copia degli allegati indicati e prodotti (doc. V). Il Giudice delegato del TCA

ha contattato telefonicamente lo studio legale in data 23 ottobre 2013

indicando che, alla luce del numero dei documenti, sarebbe stato meglio

presentarsi presso la cancelleria del Tribunale per esaminare gli atti e

specificare la richiesta (doc. V).

F. Il

2 dicembre 2013 il TCA ha chiesto alla ricorrente di trasmettere “il citato

rapporto del Comune di __________ circa la costante presenza del marito a __________

(notte e week end compresi, dal luglio 2007 ad oggi), oltre che un rapporto del

Comune di __________ da cui risulta quanto affermato in sede di ricorso a

proposito della circostanza che la ricorrente, anche durante i finesettimana,

sarebbe stata sempre sola” (doc. VI).

G. Dopo

aver chiesto (doc. VII), ed ottenuto (doc. VIII), una proroga, il 20 dicembre

2013 l’assicurata ha prodotto ulteriore documentazione evidenziando che “la

Cancelleria __________ non può allestire un rapporto nei termini richiesti, e

ciò poiché” la ricorrente “non è mai stata oggetto di controllo di

Polizia”, che “il Municipio è comunque a disposizione del Tribunale per

ogni ulteriore necessaria informazione o documento in merito” e di “essere

disposta ad essere interrogata per chiarire tutto quanto è necessario

dall’Autorità per pronunciarsi in merito” (doc. IX).

H. Il

9 gennaio 2014 l’assicuratore si è riconfermato nella sua decisione (doc. XII),

mentre con osservazioni del 20 gennaio 2014 l’insorgente ha prodotto nuovi

documenti (doc. XIV). Con scritto del 28 gennaio 2014 la Cassa ha ribadito la richiesta

di reiezione del ricorso (doc. XVI).

in

diritto

in

ordine

1.La presente vertenza non pone questioni

giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la

difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque

decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv.

Considerandi

2.

della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del

21.

dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18

febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio

2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;

STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

nel merito

2.

Oggetto

del contendere è la questione di sapere se l’assicuratore può chiedere alla

ricorrente il pagamento dei premi e delle partecipazioni ai costi lasciate

insolute dal marito per il periodo dal 1° luglio 2007 al 30 settembre 2012, per

complessivi fr. 24'352.

3.

Per

l'art. 64 cpv. 1 LAMal, gli assicurati partecipano ai costi delle prestazioni

ottenute. La partecipazione ai costi comprende un importo fisso per anno

(franchigia) e il 10 per cento dei costi eccedenti la franchigia (aliquota

percentuale) (cpv. 2).

Giusta l'art. 64 cpv.

3.

LAMal, il Consiglio federale stabilisce la franchigia e l'importo annuo

massimo dell'aliquota percentuale.

A norma dell'art. 64a

cpv. 1 LAMal nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2011, se

l'assicurato non paga premi o partecipazioni ai costi entro la scadenza

prevista, l'assicuratore deve diffidarlo per scritto, assegnargli un termine

supplementare di 30 giorni e indicargli le conseguenze della mora (cpv. 2).

L'art. 90 OAMal

prevede che i premi devono essere pagati in anticipo e di regola mensilmente.

A norma dell'art. 105a

OAMal, il tasso degli interessi di mora sui premi scaduti secondo

l'articolo 26 capoverso 1 LPGA è del 5 per cento all'anno.

Per l'art. 105b cpv. 1 OAMal, anch'esso

nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2011, i premi e le partecipazioni

ai costi dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie scaduti e

non pagati devono essere oggetto, nei tre mesi che seguono la loro esigibilità,

di una diffida scritta preceduta da almeno un richiamo e distinta da quelle

vertenti su altri eventuali pagamenti arretrati. Con la diffida, l'assicuratore

deve impartire all'assicurato un termine di 30 giorni al fine di permettergli

di adempiere il suo obbligo e attirare la sua attenzione sulle conseguenze in

cui incorre se non paga.

L'art. 105b cpv. 2 OAMal prevede che se

l'assicurato non paga entro il termine impartito, l'assicuratore deve avviare

una procedura esecutiva relativa al debito nei quattro mesi successivi, in modo

distinto da altri eventuali pagamenti arretrati.

Per l'art. 105b cpv. 3 OAMal se

l'assicurato cagiona per propria colpa spese che avrebbero potuto essere

evitate con un pagamento tempestivo, l'assicuratore può riscuotere, in misura appropriata,

spese amministrative, se una misura siffatta è prevista dalle disposizioni

generali sui diritti e sugli obblighi dell'assicurato.

Come rammenta l'art. 105d cpv. 1 OAMal

sul cambiamento di assicuratore in caso di mora, l'assicurato

è in mora ai sensi dell'articolo 64a

cpv. 4 LAMal a decorrere dalla notifica della diffida scritta di cui

all'art. 105b capoverso

1.

Per l'art. 105d cpv. 2 OAMal, se

l'assicurato in mora disdice il rapporto assicurativo, l'assicuratore deve

informarlo che la disdetta non ha alcun effetto se i premi, le partecipazioni

ai costi e gli interessi di mora oggetto di una diffida fino a un mese prima

della scadenza del termine di disdetta o le spese d'esecuzione accumulate fino

a tale momento non sono integralmente pagate prima della scadenza di detto

termine.

Giusta l'art. 105d cpv. 3 OAMal, se le

somme in arretrato conformemente al capoverso 2 non sono pervenute

all'assicuratore entro la scadenza del termine di disdetta, quest'ultimo deve informare

l'assicurato che egli continua ad essere assicurato presso di lui e che può

cambiare assicuratore soltanto al successivo termine previsto nell'articolo 7

capoversi 1 e 2 della legge.

Le

norme in vigore dal 1° gennaio 2012 prevedono quanto segue.

Per

l'art. 64a cpv. 1 LAMal se l'assicurato non paga premi o partecipazioni

ai costi entro la scadenza prevista, l'assicuratore, dopo almeno un sollecito

scritto, deve diffidarlo assegnandogli un termine supplementare di 30 giorni e

indicandogli le conseguenze della mora (cpv. 2). Se, nonostante la

diffida, l'assicurato non paga i premi, le partecipazioni ai costi e gli

interessi di mora entro il termine assegnato, l'assicuratore deve richiedere

l'esecuzione. Il Cantone può esigere che l'assicuratore comunichi all'autorità

cantonale competente il nome dei debitori escussi (art. 64a cpv. 2 LAMal).

Per

l'art. 105b cpv. 1 OAMal, in caso di mancato pagamento dei premi e delle

partecipazioni ai costi, l'assicuratore invia la diffida al più tardi entro tre

mesi dall'esigibilità degli stessi. Egli la presenta separatamente da eventuali

altri pagamenti in arretrato.

A

norma dell’art. 105b cpv. 2 OAMal se l'assicurato causa per propria colpa spese

che avrebbero potuto essere evitate con un pagamento tempestivo, l'assicuratore

può riscuotere adeguate spese amministrative, se una misura siffatta è prevista

dalle disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi dell'assicurato

4.

Il

diritto delle assicurazioni sociali non disciplina la responsabilità sussidiaria

di un coniuge nei confronti dell'altro. La soluzione giuridica del tema in

discussione va quindi ricercata nel diritto privato, nella misura in cui tale

normativa sia compatibile con quella del diritto delle assicurazioni sociali,

nel caso di specie con la LAMal (DTF 119 V 19 consid. 2c-d; RAMI 1993 pag. 85

consid. 2b).

Per l'art. 163 CC,

relativo al mantenimento della famiglia,

" 1 I coniugi provvedono in comune,

ciascuno nella misura delle sue forze, al debito mantenimento della famiglia.

2.

Essi s'intendono sul loro contributo rispettivo, segnatamente circa

le prestazioni pecuniarie, il governo della casa, la cura della prole o

l'assistenza nella professione o nell'impresa dell'altro.

3.

In tale

ambito, tengono conto dei bisogni dell'unione coniugale e della loro situazione

personale."

Secondo l'art. 166 CC,

" 1 Durante la vita comune, ciascun

coniuge rappresenta l'unione coniugale per i bisogni correnti della famiglia.

2.

Per gli altri bisogni, un coniuge rappresenta l'unione coniugale

soltanto se:

1.

è stato autorizzato

dall'altro o dal giudice;

2.

l'affare non consente una dilazione e l'altro coniuge è

impossibilitato a dare il proprio consenso per malattia, assenza o analoghi

motivi.

3.

Con i propri atti, ciascun coniuge obbliga se stesso e, in quanto

non ecceda il potere di rappresentanza in modo riconoscibile dai terzi,

solidalmente anche l'altro."

A questo proposito, va

osservato che il TF ed il TFA hanno già avuto modo di sancire che il pagamento

dei premi alle assicurazioni sociali fa parte del "debito mantenimento

della famiglia" secondo l'art. 163 cpv. 1 CC (DTF 125 V 430 consid. 3b

e dottrina citata; RAMI 2000 pag. 79, cfr. anche DTF 119 V 25 consid. 6a; DTF 112 II 404 consid. 6; Eugster,

Krankenversicherung, in Meyer-Blaser, Soziale Sicherheit, Basilea 1998, pag.

182.

n. 337). Sia la conclusione di un'assicurazione

malattia obbligatoria che il cambiamento di assicuratore sono stati inoltre

considerati come facenti parte dei bisogni correnti della famiglia ai sensi dell'art.

166.

cpv. 1 CC (Eugster, op. cit., pag. 182 e giurisprudenza federale citata alla nota

815). Di conseguenza, alla luce dell'art. 166 cpv. 3 CC, i coniugi rispondono

solidalmente tra di loro per i premi rimasti impagati, indipendentemente dal

regime matrimoniale scelto (DTF 119 V 21 consid. 4e), fintanto che vivono insieme

(RAMI 1993 n. 914 pag. 83).

Il TFA, con sentenza

del 18 ottobre 2002 (K 60/00) pubblicata in DTF 129 V 90, ha precisato la sua giurisprudenza. In sostanza, i coniugi che sono nella necessità di

instaurare relazioni con terze persone nell'interesse della coppia o della

famiglia – compresa la necessità di un'assicurazione di base per la copertura

delle malattie - rappresentano l'unione coniugale nella misura in cui gestiscono

i bisogni correnti della coppia stessa o della famiglia. Affinché ciò possa

avvenire, e quindi affinché un coniuge possa essere legalmente rappresentato

dall'altro, e quindi affinché nasca una responsabilità solidale per i debiti

contratti da uno dei coniugi per i bisogni correnti dell'unione coniugale,

occorre che le obbligazioni contratte servano ai bisogni correnti della famiglia.

Nella sentenza

federale citata, la nostra Massima Istanza ha modificato la propria

giurisprudenza precisando che con l'entrata in vigore dell'assicurazione malattia

obbligatoria, in virtù dell'art. 166 CC un coniuge risponde solidalmente per i

debiti contributivi dell'altro coniuge indipendentemente dal fatto che il

rapporto di assicurazione a fondamento del credito contributivo sia stato costituito

durante la vita comune oppure per soddisfare dei bisogni correnti della

famiglia.

Con sentenza del 22

luglio 2005 (K 114/03), pubblicata in RAMI 2005 pag. 358, il TFA ha confermato,

al considerando 5.1, che "sia la stipulazione di un contratto d'assicurazione

malattia obbligatoria sia il cambiamento dell'assicuratore fanno parte della categoria

dei bisogni correnti della famiglia ai sensi dell'art. 166 cpv. 1 CC, atteso

altresì che i coniugi rispondono solidalmente per il pagamento dei premi

assicurativi indipendentemente dal tipo di regime matrimoniale scelto (DTF 129

V 90 consid. 2, con riferimenti di giurisprudenza e dottrina; cfr. pure Hasenböhler, Kommentar zum

schweizerischen Privatrecht, Zivilgesetzbuch l, n. 7 all'art. 166)".

In quell'occasione,

l'Alta Corte ha inoltre stabilito che "con la cessazione della vita

comune termina anche la comunanza di intenti ("Nutzungsgemeinschaft")

vigente in regime di comunione domestica, che costituisce il presupposto

necessario per la responsabilità solidale. Il potere di rappresentanza giusta l'art.

166.

CC rimane in stato di latenza finché la vita comune è sospesa (DTF 119 V 21

consid. 4a-b; Hasenböhler,

op. cit., n. 22 all'art. 166). Detto altrimenti, con l'assenza di vita comune

dei coniugi viene a mancare, per ciascuna componente, il potere di rappresentanza

dell'unione coniugale e, di conseguenza, non può dar luogo a solidarietà. Il

potere di rappresentanza dell'unione coniugale, con il corollario della

responsabilità solidale del coniuge ex art. 166 cpv. 3 CC, è pertanto

pienamente operante solo se le parti vivono in unione domestica e non anche

durante un periodo di separazione, anche solo di fatto, come nel caso di

specie. Determinante ai fini della responsabilità solidale del coniuge è

infatti che gli interessati abbiano una vita comune (RAMI 2004 KV 278 pag. 149)".

L'allora Tribunale

federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha

ricordato nella sentenza K 65/03 del 26 giugno 2006, al considerando 9, che

secondo l'art. 166 cpv. 3 CC, ogni coniuge si obbliga personalmente con i suoi

atti ed obbliga solidalmente il suo coniuge fintanto che non eccede i suoi

poteri in modo riconoscibile per i terzi. Lo scopo di questa disposizione è

proprio quello di semplificare la procedura dell'esecuzione forzata,

dispensando il creditore da difficili manovre per il recupero. Inoltre, la

rappresentanza dell'unione coniugale non si esercita soltanto durante la

formazione degli atti giuridici, ma essa si estende anche al loro sviluppo.

Così, per esempio, la prescrizione interrotta contro uno dei coniugi solidali

lo è ugualmente contro l'altro (art. 136 cpv. 1 CO), e ciò pure all'insaputa di

quest'ultimo. Pertanto, la diffida notificata all'assicurato in applicazione

dell'art. 90 cpv. 3 OAMal è opponibile a sua moglie.

Queste considerazioni

sono state ribadite anche nella recente sentenza 9C_14/2012 del 29 ottobre

2012, dove al considerando 4 il Tribunale federale ha affermato:

" (…) Les

charges d'entretien, au sens de l'art. 163 al. 1 CC, comprennent notamment l'assurance-maladie

et accidents obligatoire, le cas échéant aussi les assurances qui vont au-delà

du seuil légal minimal (DESCHENAUX / STEINAUER / BADDELEY, Les effets du

mariage, 2e ed., Berne 2009, n. 420; HAUSHEER / BRUNNER, Familienunterhalt, in

Handbuch des Unterhaltsrechts, 2e éd., Berne 2010, n. 03.89 et sv.). Par

ailleurs, en vertu de l'art. 166 al. 1 et 3 CC, un époux répond solidairement

des dettes de cotisations de son conjoint, que le rapport d'assurance, dont

découle la créance de cotisations, ait été créé pendant la vie commune ou pour

satisfaire des besoins courants de la famille (ATF 129 V

90.

consid. 2 et 3.1; arrêt K 114/03 du 22 juillet 2005, in SVR 2006 KV n° 11 p. 32). Le but de l'art. 166 al. 3 CC, à teneur duquel chaque époux

s'oblige personnellement par ses actes et oblige solidairement son conjoint en

tant qu'il n'excède pas ses pouvoirs d'une manière reconnaissable pour les

tiers, est notamment de simplifier la procédure d'exécution forcée, en

dispensant le créancier de pénibles démarches de recouvrement (voir

HASENBÖHLER, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Schweizerisches

Zivilgesetzbuch I, n° 64 ad art. 166 p. 295; arrêt K 63/05 du 26 juin 2006

consid. 9). On précisera que l'art. 166 CC ne concerne que les rapports des

époux avec les tiers et est indépendant du régime matrimonial des époux; il ne

désigne pas celui des époux qui, dans les rapports internes, supporte la dette

(DESCHENAUX / STEINAUER / BADDELEY, op. cit., n. 376). (…)"

5.

Alla

luce della giurisprudenza sopra riportata l’insorgente, di principio,

indipendentemente dal regime matrimoniale scelto e dal momento in cui è sorto

il rapporto assicurativo LAMal, è tenuta a solvere i debiti del marito

derivanti dai premi e dalle partecipazioni ai costi dell’assicurazione malattie

delle cure medico-sanitarie rimasti impagati. La ricorrente sostiene tuttavia

di non aver costituito alcuna vita in comune con il coniuge, per cui non può

essere considerata quale debitrice solidale dei premi e partecipazione ai costi

insoluti.

Dalla

documentazione prodotta dalle parti emerge quanto segue.

Il

21.

marzo 2013 l’Ufficio controllo abitanti di __________ (Comune di __________)

ha attestato che __________, nato il __________ 1952, è coniugato dal 7 ottobre

2005.

con RI 1 e che “la moglie è domiciliata a __________” (doc. 2).

Il

25.

settembre 2013 l’Ufficio controllo abitanti del Comune di __________ ha

attestato che RI 1, nata a il __________ 1946, è coniugata con __________ e che

“il coniuge non è mai stato domiciliato in __________ – __________; la

signora __________ vive da sola” (doc. I).

L’insorgente

ha inoltre prodotto la notifica di tassazione relativa all’imposta cantonale ed

all’imposta federale diretta del 2011, da cui emerge che i due coniugi sono

tassati separatamente (doc. da G a H) e dove figurano gli indirizzi di __________

per quanto concerne la ricorrente e __________ per quanto concerne il marito.

L’interessata

ha inoltre trasmesso alcune prese di posizione di sue conoscenti.

Il

9.

settembre 2013 __________ di __________ ha rilasciato la seguente

attestazione:

" Con

la presente dichiaro di conoscere la signora RI 1 i da oltre 40 anni essendo

legata a lei da lunga amicizia.

Per quel che mi

risulta la signora ha sempre soggiornato in montagna o al mare ed effettuato

viaggi ed escursioni da sola, con le figlie, il nipote oppure con le amiche ma

senza il marito.

Ha trascorso con me

diversi periodi di ferie e di viaggio: per esempio un viaggio in __________ dal

9.

al 24 marzo 2013 accompagnata da una figlia, 2 soggiorni sul __________

l’anno precedente, ecc, ecc.” (doc. F)

Il

16.

settembre 2013 __________, domiciliata a __________, ha attestato:

" Io

sottoscritta __________, posso affermare con certezza che la signora RI 1 vive

da sola a __________ e trascorre le vacanze con le figlie.” (doc. E)

__________,

di __________, il 9 settembre 2013 ha attestato:

" Io __________

amica e vicina di casa della signora RI 1 dichiaro che la signora ha vissuto e

vive da sola nella sua casa di proprietà a __________, prima con le due figlie

che da qualche anno sono uscite da casa perché adulte.

Passa le vacanze

assieme alla più grande e al nipotino al mare e con la minore viaggia in paesi

al di fuori delle mete turistiche.” (doc. D)

Il

2.

settembre 2013 l’Ufficio controllo abitanti del Comune di __________ ha

attestato che __________, attinente di __________, nato a __________ il __________

1952, è domiciliato nel Comune di __________ dal 1° ottobre 1986 (doc. C).

Il

9.

settembre 2013 il Comune di __________ ha attestato che RI 1, anch’essa

attinente di __________ e nata a __________, è ivi domiciliata dal 15 settembre

1966.

(doc. B).

Pendente

causa la ricorrente ha inoltre prodotto un certificato medico del dr. med. __________,

medicina generale FMH, datato 17 agosto 2011, che l’interessata afferma essere

stato allestito dal medico curante nell’ambito di una vertenza con l’Autorità

tutoria in seguito ad un rapporto dell’Associazione __________ che avrebbe

chiesto il ricovero della mamma del coniuge dell’insorgente in una casa per anziani

(doc. XIV).

Il

medico ha affermato:

" (…)

Il Signor __________

richiede un mio parere sul certificato medico stilato dalla Dr.sa __________ il

5.08

u.s.

Conosco e curo la

paziente dal 1988. Essa vive in casa con il figlio e riesce a gestire in modo

abbastanza soddisfacente la sua vita. Essa è contraria a andare in una Casa per

Anziani ma abbisogna ultimamente ulteriori prestazioni dall’aiuto domiciliare ____________________,

compreso i pasti a domicilio.

Dovrà pure portare un

Tele Soccorso affinché se le dovesse ancora capitare di cadere, non vengano

scomodati polizia e autoambulanza.

Io vado regolarmente a

domicilio una volta al mese o più sovente se fosse necessario. Per cui

controllo regolarmente lo stato della paziente.

Ritengo attualmente

prematuro un suo ricovero in casa anziani anche perché ciò comporterebbe

sicuramente a un suo degrado psicofisico.” (doc. L3)

Il

9.

dicembre 2013 il medesimo dr. med. __________, ha affermato:

" Dichiaro

che il paziente sopraindicato è dovuto rimanere a casa della madre giorno e

notte per accudirla in quanto ammalata fino al 21.07.2013 giorno del suo

decesso, per questo motivo è stato costretto a vivere lontano dalla moglie.”

(doc. L2)

La

ricorrente ha inoltre prodotto un’ulteriore dichiarazione del 9 dicembre 2013

del Municipio del Comune di __________ da cui emerge:

" (…)

Così richiesto si

dichiara che il Signor __________, __________.1952, è risultato iscritto nel

controllo abitanti di __________ quartiere di __________ nel Palazzo __________,

dal 01.10.1986 allo stesso indirizzo della madre deceduta il 21.07.2013.

L’indirizzo attuale del Signor __________ è in __________ c/o ____________________

a __________.” (doc. L1)

Infine,

l’interessata ha prodotto una dichiarazione datata 16 gennaio 2014 di __________,

del seguente tenore:

" (…)

Io sottoscritta

__________,

titolare della

farmacia __________, con la presente dichiaro che la signora __________ si

riforniva presso la mia farmacia per i medicamenti a lei necessari per la sua

malattia, ed era curata al suo domicilio a __________ dal figlio __________.

Dato il suo precario

stato di salute lo stesso doveva sempre essere presente.

Mi assumo la piena

responsabilità di questa dichiarazione e che corrisponde alla verità” (doc. M)

6.

Giova

qui rammentare che la procedura dinanzi al Tribunale delle assicurazioni

sociali è retta dal principio inquisitorio. Il Tribunale accerta

d'ufficio, con la collaborazione delle parti, i fatti rilevanti per il

giudizio, assume le prove necessarie e le apprezza liberamente ed il giudice

delegato ha facoltà di ricorrere a mezzi probatori non indicati dalle parti o

di rinunciare all'assunzione di mezzi probatori che le parti hanno notificato.

Alla fattispecie in discussione è applicabile la Lptca, che prevede la massima

dell'ufficialità, il principio inquisitorio e quello dell'applicazione d'ufficio

del diritto (in questo senso: Marco

Borghi e Guido Corti, Compendio di procedura

amministrativa ticinese, edito dalla CFPG, Lugano, ad art. 18 pag. 89 e segg.;

cfr. inoltre STFA U 94/01 del 5 settembre 2001; STFA I 83/01

del 31 maggio 2001; STFA U 429/00 del 13 marzo 2001; Untersuchungsgrundsatz,

SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; AHI Praxis 1994 pag. 212; DTF 125 V

195.

consid. 2 con riferimenti). È dunque compito del giudice chiarire d'ufficio in modo corretto e completo i fatti

giuridicamente rilevanti.

Questo principio non è

tuttavia incondizionato, ma trova il suo correlato nell'obbligo delle parti di collaborare (DTF

125.

V 195 consid. 2 con riferimenti; RAMI 1994 pag. 211; AHI Praxis pag. 212;

DLA 1992 pag. 113; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in: Basler Juristische

Mitteilungen (BJM) 1989 pag. 12; Spira,

Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale, in:

Recueil de jurisprudence Neuchâteloise (RJN) 1984 pag. 16; Kurmann, Verwaltungsverfahren und

Verwaltungsrechtspflege in erster Instanz, in: Luzerner Rechtsseminar 1986,

Sozialversicherungsrecht, Referat XII, pagg. 5 segg.). Questo obbligo comprende

in particolare quello di motivare le pretese di cui le parti si avvalgono e

quello di apportare, nella misura in cui può essere ragionevolmente richiesto

da loro, le prove dettate dalla natura della vertenza o dai fatti invocati: in

difetto di ciò esse rischiano di dover sopportare le conseguenze dell'assenza

di prove (SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; RAMI 1993 pagg. 158-159

consid. 3a; DTF 117 V 264 consid. 3b; SZS 1989 pag. 92; DTF 115 V 113; Beati in: Relazioni tra diritto civile e

assicurazioni sociali, Lugano 1993, pag. 1 seg).

Su questi aspetti, si

veda in particolare: Duc, Les

assurances sociales en Suisse, Losanna 1995, pagg. 827-828 e Locher, Grundriss des

Sozialversicherungsrecht, Berna 1997, pagg. 339-341, laddove quest'ultimo

rileva che “besondere Bedeutung hat die Mitwirkungspflicht dann, wenn der

Sachverhalt ohne Mitwirkung der betroffenen Person gar nicht (weiter) erstellt

werden kann”.

L'obbligo di accertamento d'ufficio dei

fatti, correlato dal dovere di collaborazione delle parti, non rende comunque

privo d'efficacia il principio secondo cui l'onere della prova incombe

alla parte che da un fatto deriva un suo diritto e del conseguente fardello in

caso di mancata prova. L'art. 8 CC prevede infatti che, ove la

legge non disponga altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una

circostanza di fatto da lui asserita deve fornirne la prova.

7.

In

concreto, alla luce della documentazione prodotta dalla ricorrente e della cui

fedefacenza non vi è motivo di dubitare, questo Tribunale ritiene comprovato,

perlomeno secondo il principio della verosimiglianza preponderante valido nelle

assicurazioni sociali, che l’insorgente e suo marito, nel periodo oggetto del

contendere (1° luglio 2007 – 30 settembre 2012), non hanno dato vita ad un’unione

domestica, bensì hanno vissuto autonomamente e separati, ognuno per conto

proprio (cfr. anche sentenza K 114/03 del 22 luglio 2005, pubblicata in RAMI

2005.

pag. 358, in particolare consid. 5.2). In quel periodo la vita comune era

sospesa, è venuto a mancare il potere di rappresentanza dell’unione coniugale

e, di conseguenza, non può dar luogo a solidarietà (sentenza K 114/03 del 22

luglio 2005 consid. 5.1, pubblicata in RAMI 2005 pag. 358).

Dagli

atti si evince innanzitutto che i coniugi __________ si sono sposati il __________

2005.

e sono formalmente domiciliati in due Comuni diversi. Mentre la ricorrente

risiede a __________ dal 15 settembre 1966 (doc. B), il marito abita nel Comune

di __________ (e meglio a __________ che ha fusionato con altri Comuni dando

vita al Comune di __________) dal mese di ottobre 1986 (doc. C).

Essi,

non solo risiedono in due Comuni distinti, ma neppure conducono una vita

comune. Tutte le persone che si sono espresse in merito hanno infatti

confermato che entrambi i coniugi vivono da soli, autonomamente, anche durante

le vacanze. In primo luogo un funzionario dell’Ufficio controllo abitanti di __________

ha attestato che la ricorrente, ivi domiciliata, “vive da sola” (doc. I)

e che il coniuge non è mai stato domiciliato nella medesima via ed i funzionari

del Comune di __________, hanno attestato che mentre il marito risiede in quel

Comune, “la moglie è domiciliata a __________” (doc. 2 e C).

Per

quanto concerne la ricorrente, 3 sue conoscenti hanno affermato che

l’interessata “ha sempre soggiornato in montagna o al mare ed effettuato

viaggi ed escursioni da sola, con le figlie, il nipote oppure con le amiche ma

senza il marito” (doc. F), che l’insorgente “vive da sola a __________ e

trascorre le vacanze con le figlie” (doc. E) e che la ricorrente “ha

vissuto e vive da sola nella sua casa di proprietà a __________, prima con le

due figlie che da qualche anno sono uscite da casa perché adulte. Passa le

vacanze assieme alla più grande e al nipotino al mare e con la minore viaggia

in paesi al di fuori delle mete turistiche” (doc. D).

Circa

il marito, in un certificato del 17 agosto 2011, ossia ben prima che avesse

inizio la presente vertenza, il dr. med. __________, medicina generale FMH,

aveva rilasciato un certificato medico, che l’assicurata afferma essere stato

prodotto nell’ambito di un’altra causa (cfr. doc. XIV), dove ha rilevato tra le

altre cose che la mamma del marito della ricorrente “vive in casa con il

figlio (…)” (doc. L3). Il 9 dicembre 2013 il dr. med. __________ ha poi confermato

che il coniuge dell’insorgente “è dovuto rimanere a casa della madre giorno

e notte per accudirla in quanto ammalata fino al 21.07.2013 giorno del suo

decesso, per questo motivo è stato costretto a vivere lontano dalla moglie”

(doc. L2). Ciò viene confermato indirettamente dal Sindaco e dal Segretario

del Comune di __________ che hanno attestato come il marito dell’interessata risultava

iscritto ”nel controllo abitanti” allo stesso indirizzo di sua madre

sino al decesso avvenuto il 21.07.2013 ed in seguito si è trasferito altrove

(doc. L1) e da una farmacista di __________ che ha affermato che la mamma del

marito della ricorrente “si riforniva presso la mia farmacia per i

medicamenti a lei necessari per la sua malattia, ed era curata al suo domicilio

a __________ dal figlio __________” e che “dato il suo precario stato di

salute lo stesso doveva sempre essere presente” (doc. M).

Infine,

dalla documentazione prodotta si evince che i coniugi sono tassati

separatamente e che la notifica viene trasmessa ai rispettivi indirizzi dei

Comuni di __________ e di __________.

L’assicuratore

sostiene, rettamente, che di principio tocca alla parte che si prevale della

separazione di portare le prove di tale circostanza. Ora, nel caso di specie la

ricorrente con la documentazione agli atti ha comprovato, o perlomeno reso

verosimile in maniera preponderante, che dal mese di luglio 2007 al mese di

settembre 2012 non ha condotto una vita comune con suo marito ma, di fatto, ha

vissuto separatamente da lui.

Agli

atti non vi sono del resto indizi in favore di una vita comune. La sola

circostanza che i ricorrenti erano sposati nel periodo oggetto del contendere,

in presenza degli elementi sopra descritti, non è sufficiente per ritenere un’unione

domestica.

Ora, con l'assenza di

vita comune dei coniugi viene a mancare, per ciascuna componente, il potere di

rappresentanza dell'unione coniugale e, di conseguenza, non può dar luogo a

solidarietà (cfr. anche sentenza K 114/03 del 22 luglio 2005, pubblicata in

RAMI 2005 pag. 358, in particolare consid. 5.2). Determinante ai fini della

responsabilità solidale del coniuge è infatti che gli interessati abbiano una

vita comune (cfr. anche sentenza K 114/03 del 22 luglio 2005, pubblicata in

RAMI 2005 pag. 358, in particolare consid. 5.2; RAMI 2004 KV 278 pag. 149).

Ne

segue che la decisione impugnata non può essere confermata ed il ricorso va

accolto.

In

queste condizioni la richiesta della ricorrente di assumere ulteriori prove

(cfr. in particolare doc. I: domanda di essere interrogata dal Tribunale, edizione

di un rapporto delle autorità municipali di __________ e di __________),

risulta superflua.

Va

qui rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora

l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice,

in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che

altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove;

Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450,

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, 2a

ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege,

2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H

103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid.

2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce

una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2

Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162

consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

8.

La

ricorrente, vincente in causa e rappresentata da un avvocato, ha diritto a

ripetibili (cfr. art. 61 lett. g LPGA).

L’assicurata

con il ricorso ha chiesto, in caso di vittoria, il riconoscimento di fr. 1'500.

Considerato che pendente causa l’interessata ha prodotto ulteriori osservazioni

e documentazione, alla medesima va riconosciuto un importo complessivo di fr.

1'800.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è accolto.

§

La decisione impugnata è annullata.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato. La Cassa verserà alla ricorrente fr. 1'800 (IVA inclusa, se dovuta) a

titolo di ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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