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Decisione

36.2013.63

Rimborso premi versati ma non dovuti. Conteggio dell'assicurazione malattie non condiviso. Rifiuto di dare seguito alle richieste dell'assicurato. Denegata giustizia

11 novembre 2013Italiano24 min

i rimedi di diritto previsti dalla LPGA, così come richiesto dall’assicurato;

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Numero d'incarto:

36.2013.63

Data decisione, Autorità:

11.11.2013, TCA

Titolo:

Rimborso premi versati ma non dovuti. Conteggio dell'assicurazione malattie non condiviso. Rifiuto di dare seguito alle richieste dell'assicurato. Denegata giustizia

DENEGATA GIUSTIZIA

art. 52 LPGA

art. 56 LPGA

Raccomandata

Incarto n.

36.2013.63

IR/sc

Lugano

11 novembre

2013

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

statuendo sul ricorso del 30 settembre 2013

di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

CO 1

in materia di assicurazione sociale

contro le malattie

considerato in fatto

ed in diritto

· che RI 1,

assicurato presso la __________, ha iniziato una collaborazione con CO 1 con il

1° settembre 2008, il contratto di collaborazione è cessato il successivo 31

marzo 2011;

· che dal 1°

gennaio 2009 egli è stato assicurato contro le malattie per la copertura

obbligatoria delle cure medico sanitarie, e per talune coperture complementari,

presso l’allora datrice di lavoro CO 1 (plichi 2 e 3 composti da un cumulo di

fogli non comprensibili siccome oggetto di rettifiche manuali, documenti che il

Tribunale cantonale delle Assicurazioni non ha – eccezionalmente – ritrasmesso

all’assicuratore per la necessaria repertoriazione e per le indispensabili

spiegazioni alla luce dell’esito della procedura);

· che

l’assicuratore è avvisato qui, pro futuro, che non sono accettabili elencazioni

atti con la dicitura “Diversi mail” o “Lettera del 20 aprile 2011” senza indicazioni più precise circa il contenuto dei documenti trasmessi all’autorità

giudiziaria, l’elenco atti non è solo una lista generica ma costituisce

distinta di elementi documentali probatori che vanno precisamente descritti e

compiutamente elencati. CO 1 è avvisata del fatto che analogo invio in futuro

comporterà retrocessione degli atti all’assicuratore con assegnazione di

brevissimo termine per la presentazione degli atti nelle dovute forme sotto

pena di giudizio emanato solo sulla scorta degli elementi prodotti da parte

ricorrente od attrice;

· che, a

seguito di intervento dell’amministrazione cantonale preposta, è emerso che per

il periodo successivo al 1° gennaio 2009 il signor RI 1 è stato contemporaneamente

assicurato presso due assicuratori sociali per l’obbligatoria, ossia __________

e CO 1 (doc. 13). L’intervento dello Stato ha comportato accertamento di

copertura presso l’assicuratore __________ con il che per il periodo di doppia

copertura il signor RI 1 ha versato a SWICA premi non dovuti;

· che RI 1 ha chiesto la restituzione dei premi non dovuti pagati a CO 1 che ha “disposto il pagamento

dell’importo risultante dalla doppia assicurazione direttamente al signor RI 1. A (recte: Da) questo importo (Fr. 7'753.30) si è dedotto (recte: è stato dedotto)

l’importo di Fr. 2'500.- pari alla Mitarbeiterbeteiligung, ottenendo un importo

di Fr. 5'253.30 a favore del signor RI 1. Il versamento … è stato effettuato”

il 18 marzo 2013 (risposta di causa doc. V p.4 in initio);

· che, tramite

il proprio rappresentante, il signor RI 1 ha chiesto versamento dell’importo intero dei premi pagati in eccesso, senza decurtazione alcuna, ciò con lettera 12

giugno 2013;

· che, con

risposta 17 luglio 2013 (quindi successiva di oltre 1 mese all’interpellazione),

CO 1 ha indicato “che il recupero dell’importo di Fr. 1'388,20 presso __________

… (sarebbe stato) … di sua (del signor RI 1) incombenza (avendo egli) … trasmesso

le fatture originali con scritto 20 marzo 2013 … “ con la precisazione che

“la Mitarbeiterbeteiligung” non doveva essere resa;

· che, dalla risposta

del 17 luglio 2013 di CO 1, si rileva il rifiuto di versare l’importo di CHF

2'500.- a fronte però di una richiesta formale molto chiara del rappresentante

del ricorrente di data 12 giugno 2013 con cui il rappresentante del signor RI 1

specificava:

" (…)

Dopo un nutrito scambio di corrispondenza, codesto assicuratore si

pronuncia in via definitiva a riguardo di quanto sopra con scritto 6 marzo

2013, con cui annuncia un versamento diretto al mio cliente, a titolo di

liquidazione della pendenza, per un importo di CHF 5'253.30.

Quanto sopra trae origine da un conteggio allegato ad uno scritto di CO

1, datato 12 dicembre 2012, a __________, __________.

(…)

Lo stesso è da considerarsi come una prima parte di quanto dovuto da CO

1 al mio cliente; e meglio come si dirà infra.

(…)

Il conteggio allestito da CO 1 per quanto sub. 3, 2° §, consta di 6

componenti; e meglio:

a. premi pagati dal mio cliente;

b. partecipazioni pagate dal mio cliente;

c. riduzione dei premi LAMal riconosciuta al mio cliente;

d. interessi moratori;

e. spese di esecuzione pendenti;

f. pagamenti di prestazioni LAMal

da parte di CO 1 (fatture mediche).

Il tutto, per un saldo di CHF 7'753.30.

(…)

Contestato, nella misura in cui il conteggio di cui in abbrivio deve essere

depennato di quanto alle lett. b) e f) di cui sub. 5, trattandosi, in buona

sostanza, di una partita di giroCO 1 deve pertanto ricuperare il saldo netto

(CHF 1'388.20) presso __________ (assicuratore, quest'ultimo, comunque tenuto

ad assumere i predetti costi).

Ne consegue che quanto dovuto in ritorno al mio cliente, seguendo il

percorso di CO 1, si cifra in CHF 9'141.50.

(…)

Incompleto – censura in subordine – nella misura in cui CO 1a non ha

ritornato le fatture nella forma originale, così che il mio cliente possa

ricuperare quanto di sua spettanza presso __________.

Nel caso fosse ottemperato quanto al paragrafo supra – ma solo a

quel momento – potrebbe essere riconosciuto l'importo in restituzione

(sempre seguendo il percorso di CO 1) di CHF 7'753.30.

Completamente destituita di fondamento risulta in ogni caso la decurtazione

di CHF 2'500.--, praticata d'imperio e in modo unilaterale da codesto assicuratore.

Ergo, la medesima è censurata ab ovo.

Genericamente CO 1 indica trattarsi di Mitarbeiterbeteiligung, ma

dalla lettura del contratto di lavoro nulla, ma proprio nulla, traspare in

questo senso.

Ora chi scrive non intende associare questo importo ad una sorta di

diminuzione del premio assicurativo LAMal che la ditta – assicurazione sociale

– riserverebbe ai propri dipendenti.

Ciò sarebbe illegale al punto da dover chiamare in causa l'Autorità di

vigilanza per violazione del principio di legge in base al quale i premi degli

assicurati devono corrispondere all'ammontare approvato dall'UFSP.

Per il momento questo aspetto può rimanere aperto.

Certo è che qualsivoglia decurtazione in questo senso ai danni del mio

cliente è, come detto, recisamente contestata ab initio, almeno in questo

ambito.

Nella denegata ipotesi potessero essere fondate pretese in tal senso,

le medesime devono essere fatte valere in separata sede, con le debite

motivazioni, ma di certo non in un contesto attinente alla LAMal. (…)" (Doc.

D, pag. 2-3)

· che RI 1 ha formulato un preciso e dettagliato petitum all’assicuratore (si rinvia alla lettura dello stesso

al doc. D), specificando che:

" (…)

Nella denegata ipotesi in cui CO 1 restasse del suo avviso primigenio,

è formalmente richiesto il pronunciamento in via di decisione (art. 49 LPGA),

in forma debitamente motivata e munita dei rimedi di diritto, avuta

considerazione dei termini di cui all'art. 127 OAMal.

In assenza di quanto sopra entro i tempi richiamati, senza ulteriore

comunicazione chi scrive adirà il TCA protestando la denegata giustizia (art.

56 cpv. 2 LPGA)." (Doc. D, pag. 4)

· che, come

indicato, CO 1 si è limitata a prendere posizione su due aspetti specifici

della richiesta: ha fornito una presa di posizione relativa al rimborso della

somma di CHF 1'388,20 da un lato, ed in merito al computo di CHF 2'500.-.

Indubbiamente tale risposta non ha soddisfatto il ricorrente siccome parziale e

poiché non ha aderito alle sue richieste. CO 1 non ha emanato una decisione

formale impugnabile come richiesto dall’assicurato, né il 17 luglio, né

successivamente sino all’inoltro, preannunciato, del presente ricorso;

· che con il

gravame in discussione del 30 settembre 2013 RI 1, dopo avere evocato in

dettaglio i fatti, evidenzia che il rifiuto dell’assicuratore di emanare una

decisione formale costituisce una denegata giustizia;

· che, dal

canto suo, l’amministrazione ribadisce il suo punto di vista nella risposta di

causa del 28 ottobre 2013, ritenendo che il suo diniego a dar seguito alle

richieste del ricorrente, e la mancata emanazione della decisione richiesta,

non costituiscano una denegata rispettivamente ritardata giustizia;

·

che, con osservazioni del 6 novembre 2013, il

ricorrente ha ribadito le sue richieste (doc. VII);

ritenuto in

diritto

in

ordine

· la presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza

(ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove).

Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo

49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00

del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29

gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002

pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre

1999);

nel

merito

· in virtù

dell’art. 52 cpv. 1 LPGA le decisioni possono essere impugnate entro trenta

giorni facendo opposizione presso il servizio che le ha notificate; fanno

eccezione le decisioni processuali e pregiudiziali. A norma dell’art. 52 cpv. 2

LPGA le decisioni su opposizione vanno pronunciate entro un termine adeguato

(ciò che vale anche per le decisioni formali richieste). Sono motivate e

contengono un avvertimento relativo ai rimedi giuridici. Giusta l’art. 56 cpv.

1 LPGA le decisioni su opposizione e quelle contro cui un’opposizione è esclusa

possono essere impugnate mediante ricorso. Secondo l'art. 56 cpv. 2 LPGA il

ricorso può essere interposto anche se l'assicuratore, nonostante la domanda

dell'assicurato, non emana una decisione o una decisione su opposizione. L’art.

56 cpv. 2 LPGA include sia i ricorsi per ritardata giustizia che per denegata

giustizia (Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo-Basilea-Ginevra, 2° ed. 2009, art. 56

nota 12 pag. 705). Secondo il Tribunale Federale, vi è diniego di giustizia qualora

un'autorità giudiziaria od amministrativa non si occupi di una domanda, per la

cui risoluzione essa é competente (DTF 114 V 147 cons. 3a e riferimenti ivi

menzionati; Kieser, op. cit, art. 56 nota 12 pag. 705). Sempre secondo la

giurisprudenza vi è diniego di giustizia nel caso in cui l'autorità competente

si dimostri certo pronta ad emanare una decisione, ma ciò non avviene entro un

termine che appare adeguato, tenuto conto della natura dell'affare nonché

dell'insieme delle altre circostanze (DTF 107 Ib 164 cons. 3b e riferimenti).

Irrilevanti sono le ragioni che hanno determinato il diniego di giustizia.

Decisivo per l'interessato è unicamente il fatto che l'autorità non abbia

agito, rispettivamente, non abbia agito in maniera tempestiva (DTF 108 V 20

cons. 4c, 103 V 195 cons. 3c). Nel giudicare l'esistenza di una ritardata

giustizia, si deve procedere ad una valutazione delle circostanze oggettive. Vi

è, quindi, ritardata giustizia quando le circostanze che hanno condotto ad un

prolungamento della procedura non appaiono oggettivamente giustificate (DTF 103

V 195 cons. 3c in fine). Criteri rilevanti sono, segnatamente, la natura della

procedura, la difficoltà della materia ed il comportamento dell'interessato

(DTF 125 V 188; VPB 1983 n. 150 p. 527 e EuGRZ 1983 p. 483). Il principio

secondo cui la procedura innanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni

deve essere semplice e spedita (art. 61 cpv. 1 lett. a LPGA) è espressione di

un principio generale del diritto delle assicurazioni sociali e vale, perciò,

anche nell'ambito della procedura amministrativa (DTF 110 V 61 consid. 4; cfr. pure Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung,

Zurigo 1999, p. 243 n. 509). Dottrina e giurisprudenza

hanno stabilito che una ritardata giustizia può essere ammessa soltanto

allorquando la competente autorità protrae più del dovuto la trattazione di un

affare. Ciò non è il caso se essa prende dei provvedimenti positivi, ad esempio

dei provvedimenti probatori supplementari;

·

che, quando l'autorità si sia occupata di una

vertenza senza notevole ritardo, una violazione della Costituzione può essere

ammessa soltanto se determinati provvedimenti sono stati presi abusivamente

(Meyer, Das Rechtsverzögerungsverbot nach Art. 4 BV, tesi Berna 1985, p. 78 e

riferimenti giurisprudenziali). In una sentenza pubblicata in DTF 129 V pag.

411 e seg., l’allora TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha ammesso l'esistenza di un

ritardo ingiustificato a carico dell'Ufficio AI e della Commissione federale di

ricorso in materia di AVS/AI, trattandosi di una procedura durata globalmente

più di 10 anni (dal momento in cui è stata presentata la domanda di prestazioni

a quello in cui è stata resa la sentenza impugnata). Nella DTF 125 V 188ss.,

l’allora TFA ha invece negato l'esistenza di un ritardo ingiustificato, trattandosi

di un assicuratore malattie che, trascorsi meno di 4 mesi dal momento in cui

l'assicurato ha interposto opposizione, non aveva ancora proceduto ad emanare

la decisione di sua competenza. In RAMI 1997 U 286, p. 339s., la Corte federale

ha riconosciuto una ritardata giustizia a carico di un tribunale cantonale che

era rimasto completamente inattivo nei riguardi di una causa pendente da 42

mesi e suscettibile di essere giudicata da 27 mesi (ossia a partire

dall'evasione di un atto di ricusa). In questa stessa pronuncia, l’allora TFA

ha illustrato alcuni precedenti in cui era stato chiamato a decidere circa

l'esistenza di una ritardata giustizia:

"

Das Eidgenössische

Versicherungsgericht hat in ähnlichen Fällen, bei denen keine besonderen

Umstände vorgelegen hatten, Verfahrensdauern von 20 Monaten (unveröffentliches

Urteil P. vom 4. Juli 1994, C 101/94) oder 22 Monaten (unveröffentliches Urteil

G. vom 4. September 1990, I 421/89) als Grenzfälle betrachtet. Im Urteil Z. vom

12.Oktober 1995 erachtete es eine Erledigungszeit von 39 Monate als zu lange,

verneinte jedoch eine unrechtmässige Verzögerung, weil besondere Umstände

hinzukamen. Andererseits hiess es eine Rechtsverzögerungbeschwerde bei einer

Verfahrensdauer von 40 Monate gut (unveröffentliches Urteil P. vom 10. März 1993, M 1/92)." (RAMI succitata)

Nella

sentenza del 20 settembre 1995, causa A.L. del Tribunale TC Argovia, è stata

riconosciuta una ritardata giustizia, poiché un'autorità aveva atteso più di 9

mesi prima di procedere ad ordinare un'ulteriore perizia (Kieser, Das Verwaltungsverfahren

in der AHV und IV in: Schaffhauser/Schlauri, Verfahrensfragen in der Sozialversicherung,

San Gallo 1996, p. 92s.). Nel caso giudicato il 22 giugno 1998 dal TC Nidwaldo

l'amministrazione è stata (soltanto) biasimata per aver lasciato trascorrere

più di un anno senza prendere alcuna decisione dopo ricezione di una perizia

(Plädoyer 6/1998, p. 67). Il TFA ha stabilito, in una sentenza pubblicata in

SVR 2001 KV 38, p. 109s., che l'oggetto di un ricorso per denegata o ritardata

giustizia é soltanto la verifica del preteso diniego o del preteso ritardo: il

tribunale non può, quindi, decidere in merito alle prestazioni. Le prestazioni

assicurative materiali, in effetti, non costituiscono l'oggetto litigioso di

questa procedura. Questa giurisprudenza è da considerare valida anche sotto

l’imperio dell’art. 56 cpv. 2 LPGA. Il TF ha ripreso gli stessi principi in un

recente giudizio in materia di assicurazione infortuni (DTF 22 febbraio 2010

inc. 8C_613/2009) in cui così si è espresso:

" Aux termes de l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a

droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit

traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Le caractère raisonnable

de la durée de la procédure s'apprécie en fonction des circonstances

particulières de la cause et, entre autres critères, sont notamment

déterminants le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige

pour l'assuré ainsi que le comportement de celui-ci et des autorités intimées.

A cet égard, il appartient au justiciable d'entreprendre certaines démarches

pour inviter l'autorité à faire diligence, notamment en incitant celle-ci à

accélérer la procédure ou en recourant pour retard injustifié. Si on ne saurait

reprocher à l'autorité quelques "temps morts", elle ne peut invoquer

une organisation déficiente ou une surcharge structurelle pour justifier la

lenteur de la procédure (ATF 130 I 312 consid. 5.1 et 5.2 p. 331 s. et les

références). 2.3 On ajoutera qu'en droit des assurances sociales, la

procédure de première instance est gouvernée par le principe de célérité.

Ce principe est consacré à l'art. 61 let. a LPGA qui exige des cantons que la

procédure soit simple et rapide; il constitue l'expression d'un principe

général du droit des assurances sociales (ATF 110 V 54 consid. 4b p. 61)." (sottolineatura del

redattore)

Si

veda inoltre la sentenza cantonale di Ginevra pubblicata in SJ 2010 pag. 297 in particolare cons. 3.1. pag. 301 secondo cui:

" Selon la jurisprudence, l'autorité qui ne traite pas

un grief relevant de sa compétence, motivé de façon suffisante et pertinente

pour l'issue du litige commet un déni de justice formel proscrit par l'art. 29 al. 1 Cst. (ATF 134 I 229 c. 2.3 p.

232; ATF 117 Ia 116 c. 3a p.

117 et les

références). De même, la jurisprudence a déduit du droit d'être entendu de l'art. 29 al. 2 Cst. l'obligation pour l'autorité de motiver sa

décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci

et l'attaquer en connaissance de cause. La motivation d'une décision est

suffisante lorsque l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui

l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement. L'autorité ne doit

toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties; elle peut se

limiter aux questions décisives (ATF 130 II 530 c. 4.3 p.

540 et les

arrêts cités)."

In DTF 130 I 312 e segg. richiamata nelle motivazioni appena

riprodotte, il TF ha, più esplicitamente, specificato che:

" Selon l'art. 29 al. 1 Cst.,

toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce

que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Le

caractère raisonnable ou adéquat du délai s'apprécie au regard de la nature de

l'affaire et de l'ensemble des circonstances, selon un principe déjà fixé sous

l'empire de l'art. 4 al. 1 aCst. (ATF 125 V 188 consid. 2a p. 191/192; ATF

117 Ia 193 consid. 1c p. 197; ATF 107 Ib 160 consid. 3b p. 164/165).

A l'instar de l'art. 6 par. 1 CEDH

- qui n'offre, à cet égard, pas une protection plus étendue que les garanties

constitutionnelles nationales (ATF 114 Ia 179 ss; Hottelier, op. cit., p. 810

ch. 5 in fine) - l'art. 29 al. 1 Cst. consacre le

principe de la célérité en ce sens qu'il prohibe le retard injustifié à

statuer. L'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend

pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi

ou dans un délai que la nature de l'affaire, ainsi que toutes les autres

circonstances, font apparaître comme raisonnable (ATF 119 Ib 311 consid. 5 p. 323 ss; JÖRG PAUL MÜLLER, Grundrechte

in der Schweiz, 3e éd., p. 505 ss; HAEFLIGER/SCHÜRMANN, op. cit., p. 200 ss;

HOTTELIER, op. cit., p. 810/ 811).

5.2 Le caractère raisonnable de la durée de la

procédure s'apprécie en fonction des circonstances particulières de la cause,

lesquelles commandent généralement une évaluation globale. Entre autres

critères sont notamment déterminants le degré de complexité de l'affaire,

l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce

dernier et celui des autorités compétentes (ATF 124 I 139 consid. 2c p 142; ATF

119 Ib 311 consid. 5b p. 325 et les références indiquées). A cet égard, il

appartient au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que

l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure

ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 107 Ib 155 consid.

2b et c p. 158 s.). Le comportement du justiciable s'apprécie toutefois avec

moins de rigueur en procédure pénale et administrative que dans un procès

civil, où les parties doivent faire preuve d'une diligence normale pour activer

la procédure (HAEFLIGER/ Schürmann, op. cit., p. 203/204;

AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, op. cit., n. 1243 p. 594). On ne saurait par

ailleurs reprocher à une autorité quelques "temps morts"; ceux-ci

sont inévitables dans une procédure (cf. ATF 124 I 139 consid. 2c p. 142). Une

organisation déficiente ou une surcharge structurelle ne peuvent cependant

justifier la lenteur excessive d'une procédure (ATF 122 IV 103 consid. I.4 p.

111; ATF 107 Ib 160 consid. 3c p. 165); il appartient en effet à l'Etat d'organiser

ses juridictions de manière à garantir aux citoyens une administration de la

justice conforme aux règles (ATF 119 III 1 consid. 3 p. 3; JÖRG PAUL MÜLLER,

op. cit., p. 506 s.; HAEFLIGER/ SCHÜRMANN, op. cit., p. 204 s.;

AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, op. cit., n. 1244 et 1245, p. 594/595; HOTTELIER,

op. cit., p. 811 ch. 7).

(…) La sanction du

dépassement du délai raisonnable ou adéquat consiste d'abord dans la

constatation de la violation du principe de célérité, qui constitue une

forme de réparation pour celui qui en est la victime. Cette constatation peut

également jouer un rôle sur la répartition des frais et dépens dans l'optique

d'une réparation morale (ATF 129 V 411 consid. 1.3 p. 417 et les

références). Dans certaines circonstances, si les conditions de la

responsabilité civile de la Confédération ou des cantons pour acte illicite

sont réalisées, le paiement de dommages-intérêts pour le retard à statuer peut

être envisagé. Faute de compétence ratione materiae, il n'appartient pas au

Tribunal fédéral, saisi d'un recours de droit administratif, de se prononcer

sur cette question, d'autant que les recourantes n'ont pas formulé de conclusions

dans ce sens (ATF 129 V 411 consid. 1.4 p. 417/418 et les références)."

(sottolineatura del redattore)

Come

evidenziato nel giudizio riportato, in caso di accoglimento di un ricorso per

ritardata o denegata giustizia, il Tribunale ordina all’assicuratore sociale di

concludere entro un termine ragionevole la procedura, rispettivamente di dar

seguito alla chiesta misura (cfr. anche SVR 2001 KV 38 consid. 2b pag. 110). Il

giudice non deve analizzare il merito della fattispecie ma semplicemente

valutare se sussista in concreto una denegata giustizia od un ritardo

ingiustificato da parte della Cassa. Qualora l’amministra-zione abbia dato

seguito alle domande dei ricorrenti nelle more della procedura occorre

verificare, per determinare l’eventuale diritto a ripetibili stante il

patrocinio, se il ricorso era necessario e se un ritardo nella reazione della

Cassa è sussistito. Questi principi sono stati recentemente espressi da questo

Tribunale cantonale delle Assicurazioni in una sentenza emanata nella composizione

completa (sentenza del 14 novembre 2011, inc. 36.2011.72);

· che la

giurisprudenza del TF ha recentemente ribadito che nel diritto delle assicurazioni

sociali «la procédure de première instance est gouvernée par le principe de

célérité. Ce principe est consacré à l'art. 61 let.

a LPGA qui exige des cantons que la procédure soit simple et rapide; il

constitue l'expression d'un principe général du droit des assurances sociales».

Questa esigenza si riverbera quindi anche sulle

amministrazioni. In altri termini non appena una

amministrazione é in misura di emanare il provvedimento che é chiamata a

rendere deve provvedervi senza indugio al fine di permettere all’assicurato di

sottoporre la fattispecie – se del caso – al Tribunale cantonale delle Assicurazioni

competente. Dal canto suo il Tribunale cantonale delle Assicurazioni adito deve

procedere con celerità all’acclaramento dei fatti e rendere il giudizio di sua

spettanza in tempi contenuti;

· che non vi è

comunque solo il concetto di ritardata giustizia da considerare, e quindi non

solo il ritardo nell’emanare un provvedimento da parte dell’amministrazione od

una sentenza da parte di un Tribunale, ma vi è anche il rifiuto di emanare una

decisione che rientra nella denegata giustizia;

· che il TF in

una sentenza del 20 ottobre 2006 (U 278/05) ha ricordato come:

" … En vertu de l'art. 49 al. 1 LPGA, l'assureur est

tenu dans tous les cas de rendre par écrit les décisions qui portent sur des

prestations importantes. En revanche, en ce qui concerne les autres

prestations, l'assureur ne doit rendre une décision écrite que si l'intéressé

n'est pas d'accord avec sa position (Ueli Kieser, ATSG-Kommentar: Kommentar zum

Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts vom 6.

Oktober 2000, Zurich 2003, n. 8 et 9 ad art. 49). Aussi, dans les cas portant

sur des prestations qui ne sauraient être qualifiées d'importantes,

appartient-il à l'assureur, en vertu de son obligation de conseil prescrite à

l'art. 27 al. 2 LPGA, d'informer l'intéressé qu'il lui est loisible, en cas de

désaccord, de réclamer une décision écrite. A cet effet, l'assuré doit agir

dans un délai raisonnable, conformément aux règles de la bonne foi et aux

principes de sécurité du droit (ATF 122 V 369 consid. 3; Ueli Kieser, op. cit.

n. 10 ad art. 49). Sans avoir voulu modifier en profondeur le système qui

existait jusque-là, le législateur a cependant consacré avec l'art. 49 al.1

LPGA le principe de la décision administrative comme règlement des rapports de

droit entre l'assureur et son assuré; celle-ci s'impose d'entrée de cause

lorsque le droit à des prestations importantes est en jeu. Ainsi,

l'assureur-accidents ne peut-il signifier à l'assuré la fin du droit aux

prestations pour les suites d'un accident assuré qu'au moyen d'une décision

formelle (arrêt G. du 7 septembre 2006, U 62/06, prévu pour la publication dans

le Recueil officiel);"

· che in una

sentenza del 25 gennaio 2013 inc. 9C_903/2011 il TF ha indicato:

" Il formalismo eccessivo è una forma particolare di diniego di giustizia; esso è ravvisabile nell'ipotesi

in cui per una determinata procedura sono predisposte delle regole rigide,

senza che simile rigore sia materialmente giustificato.

La giurisprudenza ha certo sempre affermato che le regole di procedura

sono necessarie nell'istituzione delle vie di diritto ai fini di assicurare un

decorso della procedura conformemente al principio della parità di trattamento,

nonché per garantire l'applicazione del diritto materiale. Le esigenze formali

non sono quindi in contrasto con l'art. 29 cpv. 1 Cost.: vi è infatti

formalismo eccessivo solo qualora l'applicazione rigorosa delle regole di

procedura non è giustificata da nessun interesse degno di protezione, diventa

un fine a sé stante e impedisce o complica in modo insostenibile la realizzazione

del diritto materiale;"

· che, per

tornare al caso concreto, l’amministrazione si è trovata confrontata con una

serie di corrispondenze precise ed esplicite circa diritti rivendicati

dall’assicurato, a seguito della doppia copertura assicurativa riscontrata

dall’amministrazione cantonale preposta. Con lo scritto 12 giugno 2013,

decisamente molto chiaro, l’assicurato ha formulato esplicite e chiare

richieste accompagnate dall’avviso che un ricorso per denegata giustizia sarebbe

stato inoltrato al Tribunale cantonale delle Assicurazioni in caso di

inadempienza. RI 1 ha, va ribadito, chiesto formalmente l’emanazione di una

decisione impugnabile, la risposta interlocutoria di CO 1 è inammissibile e costituisce

una palese manifestazione della volontà dell’assicuratore di non decidere nel

merito la fattispecie quando il ricorrente ha diritto ad ottenere un provvedimento

e l’assicuratore dispone di tutti gli elementi necessari per determinarsi nel

merito della fattispecie;

· che in

effetti le molteplici contestazioni dell’assicurato non sono state tutte compiutamente

analizzate, non sono state decise in suo favore e le sue pretese rimangono “a

mezz’aria” non potendo essere rapidamente sottoposte ad una autorità giudiziaria.

Forse l’assicuratore dimentica che importi come quelli in questione sono, o possono

essere significativi, per gli assicurati. In questa costellazione il ricorrente

ha diritto di potere adire le vie legali per ottenere giustizia;

· che in

concreto va ammessa e constatata una denegata giustizia e l’assicuratore

condannato ad emanare, nei tempi più brevi, una formale decisione impugnabile indicante

Fatti

i rimedi di diritto previsti dalla LPGA, così come richiesto dall’assicurato;

· che, vincente

in causa e patrocinato, l’assicurato ha diritto al versamento di congrue

Considerandi

ripetibili. Si prescinde eccezionalmente dal carico della tassa di giustizia e

delle spese all’assicuratore nonostante la leggerezza dimostrata e la

superficialità dimostrata nella produzione degli atti di causa ma CO 1 è

avvertita pro futuro.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso 30 settembre 2013 formulato da RI 1 è accolto.

Di

conseguenza:

1.1. E’ accertata una

denegata giustizia da parte dell’assicurato-re sociale CO 1 nella trattazione

delle pretese formulate da RI 1 da ultimo con scritto 12 giugno 2013.

1.2. E’ fatto ordine a CO

1 di emanare una decisione completa e compiuta relativa alle pretese formulate

dall’assicurato da ultimo nello scritto 12 giugno 2013 nei tempi pù contenuti.

2. Non

si percepiscono tasse e spese mentre l’assicuratore verserà all’assicurato, a

titolo di ripetibili, l’importo di CHF 1'800.- (IVA, se dovuta, compresa).

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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