36.2013.64
Ricorso intempestivo. Termine per pronunciarsi. Motivazione di merito non attinente. Irricevibilità dell'impugnativa
14 ottobre 2013Italiano8 min
di impugnativa ha iniziato a decorrere, in difetto di indicazioni (comprovate)
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AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
36.2013.64
Data decisione, Autorità:
14.10.2013, TCA
Titolo:
Ricorso intempestivo. Termine per pronunciarsi. Motivazione di merito non attinente. Irricevibilità dell'impugnativa
IRRICEVIBILITÀ
RICORSO
TEMPESTIVITÀ
art. 29II COST
art. 49 LPGA
art. 52 LPGA
art. 56 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
36.2013.64
IR/sc
Lugano
14 ottobre 2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 2 ottobre 2013 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 31 luglio
2013 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
Considerato in fatto
ed in diritto
· che RI 1 ha
indirizzato al Tribunale cantonale delle Assicurazioni un ricorso datato 2
ottobre 2013 ma consegnato alla posta il giorno successivo 3 ottobre 2013 (doc.
I), aggravandosi contro decisione resa su opposizione il 31 luglio 2013 da
parte dell’assicuratore CO 1 relativa a saldo della partecipazione ai costi
fatturata con il numero di riferimento __________ e concernente la
partecipazione __________, entrambe del dicembre 2012;
· che il
giudice delegato ha rilevato l’intempestività apparente del gravame, infatti il
ricorso contro decisioni rese su opposizione può essere formulato nei 30 giorni
dall’intimazione della decisione impugnabile, in concreto, rilevate le ferie
giudiziarie, il ricorso 2/3 ottobre 2013 appariva inoltrato ben oltre i termini
di legge;
· che, come
impone costante prassi del TF in applicazione del diritto di essere sentito
sancito dall’art. 29 cpv. 2 Cost. Fed., il giudice delegato ha chiesto al
signor RI 1 di esprimersi compiutamente sull’apparente ritardo (doc. II);
· che RI 1 ha
preso posizione in merito il 10 ottobre 2013 non contestando il ritardo come
tale nell’inoltro del ricorso, segnalando comunque una sua generale contestazione
relativa ai conteggi 2012 e 2013 dell’assicuratore;
· che va
ricordato qui come il rimedio giuridico contro una decisione formale emanata da
un assicuratore sociale quale l’assicura-tore malattia è l’opposizione che deve
essere inoltrata nel termine di 30 giorni dalla ricevuta dell’atto;
· che contro
una decisione resa su opposizione invece è possibile aggravarsi al Tribunale
cantonale delle Assicurazioni, ciò sempre nel termine di 30 giorni
dall’intimazione dell’atto;
· che in merito
all’intimazione di una decisione amministrativa va ricordato che, per costante
giurisprudenza (STF 9C_1042/2009 dl 7 settembre 2010, consid. 5.9; STF H 60/06
del 3 maggio 2007, consid. 3), l'onere della prova circa l'atto e il momento della
notifica di una decisione amministrativa incombe, di principio, all'autorità
che intende trarne conseguenze giuridiche (DTF
124 V 400 consid. 2a pag. 402). La prova della notifica di un atto, che
deve essere determinata almeno con il grado della verosimiglianza preponderante
richiesto in materia di assicurazioni sociali (DTF
124 V 400 consid. 2b pag. 402; 121
V 5 consid. 3 pag. 6), può tuttavia risultare dall'insieme delle
circostanze o da altri indizi (DTF
105 III 43 consid. 3 pag. 46; DLA 2000 no. 25 pag. 121).;
· che in
concreto non fa dubbio che la decisione resa su opposizione da parte di CO 1
sia stata effettivamente emessa e che la stessa sia entrata nella sfera del
ricorrente;
· che va
evidenziato come la data della decisione resa su opposizione è il 31 luglio
2013, e la decisione reca l’indicazione di sua intimazione a mezzo di invio
raccomandato;
· che in una
sentenza H 60/06 il Tribunale federale ha ricordato che un atto, per principio,
è considerato notificato alla data alla quale il suo destinatario lo riceve
effettivamente e che quando il tentativo di intimazione di un invio
raccomandato si rivela infruttuoso e, di conseguenza, viene emesso un avviso di
ritiro nella buca delle lettere del destinatario, l'invio è validamente
notificato quando viene ritirato alla Posta. Se ciò non avviene entro il termine
di ritiro, corrispondente a sette giorni, l'invio viene ritenuto notificato
l'ultimo giorno di questo termine, nella misura in cui il destinatario doveva
prevedere un'intimazione (cosiddetta "Zustellungsfiktion"; DTF 127 I
31 consid. 2a/aa pag. 34; 123 III 492 consid. 1; 119 V 89 consid. 4b/aa pag.
94; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni U 216/00
del 31 maggio 2001, consid. 6c, parzialmente pubblicata in RAMI 2001 no. U 434
pag. 329);
· che, in altre
parole, una decisione amministrativa o giudiziaria intimata mediante invio
raccomandato vale come notificata quando entra nella sfera d'influenza ("Machtbereich")
del destinatario (STF 9C_1042/2009, consid. 5.9; STF 8C_621/2007 del 5 maggio
2008, consid. 4.2). Non è invece necessario che quest'ultimo la prenda effettivamente
in consegna oppure ne prenda altrimenti conoscenza (DTF 122 I 139 consid. 1
pag. 143). Ciò vale anche nel caso in cui il destinatario dovesse avere designato
o avere autorizzato una terza persona a prendere in consegna i suoi invii
postali. Anche in siffatta evenienza, la notifica al terzo autorizzato equivale
a una notifica al destinatario medesimo (cfr. Rtid 2005 II no 45 pag. 211
consid. 2 con riferimento). Infine, sempre secondo giurisprudenza, è da
considerarsi valida la notifica di una decisione raccomandata consegnata allo
sportello postale ad un terzo titolare di una semplice procura tacita, risultante
dalle circostanze (DTF 110 V 36; cfr. pure Rtid 2005 II no. 45 pag. 211 consid.
2 con riferimento);
· che, sempre secondo la giurisprudenza (STF I 935/06 del 21 febbraio 2008, consid. 3), la notificazione irregolare di una decisione non deve
comportare pregiudizio alla parte legittimata alla sua impugnazione; per lei il
termine di ricorso inizia a decorrere solo dalla conoscenza effettiva della
decisione (DTF 118 Ia 46 consid. 2a pag. 49 con riferimenti). Ciò non significa
tuttavia che l'interessata può differire a piacimento il suo intervento: il
principio della buona fede le impone di informarsi dell'esistenza e del
contenuto di un atto che la riguarda, non appena ne sospetti l'esistenza, pena
il rischio di vedersi opporre l'irricevibilità del gravame per tardività
(citata STF 9C_1042/2009, consid. 5.10; DTF 107 Ia 72 consid. 4a pag. 76; 102
Ib 91 consid. 3 pag. 93 seg.);
· che una decisione cresce in giudicato solo
se il destinatario o la persona legittimata a impugnare l'atto resta inattivo/a
durante un periodo di tempo corrispondente al termine di ricorso, aumentato del
tempo ragionevolmente necessario per informarsi della situazione (citata
STF 9C_1042/2009, consid. 5.10; STF 6A.100/2006 del 28 marzo 2007, consid.
2.2.);
· che nel caso
di specie il ricorrente, nonostante l’invito del giudice delegato, non ha motivato
l’apparente ritardo nella sua reazione alla decisione su opposizione 31 luglio
2013 della Cassa malati, che lo avvisava correttamente dei tempi necessari per
formulare un ricorso contro il provvedimento;
· che ne
discende che il ricorso inoltrato il 3 ottobre 2013 contro la decisione del 31
luglio precedente va considerato intempestivo. Infatti anche considerando le
ferie giudiziarie che si sono protratte sino al 15 agosto compreso, il termine
Fatti
di impugnativa ha iniziato a decorrere, in difetto di indicazioni (comprovate)
del ricorrente, il 16 agosto 2013. I 30 giorni disponibili per la formulazione
del ricorso sono così scaduti il 14 settembre 2013;
· che il
gravame in discussione è quindi ampiamente intempestivo;
· che la
contestazione fatta valere da RI 1 nel suo ricorso è comunque più generale
rispetto al tema del PE a lui intimato. In effetti il signor RI 1 evidenzia di
essere passato ad CO 1 con effetto al 1 luglio 2012 e di non avere avuto
chiarezza e contezza della sua franchigia residua ed in genere delle sua
partecipazioni ai costi (egli indica di recarsi sovente dal medico, oltre a
rammentare come sia suo costume pagare i suoi conti in tempi ristretti non
Considerandi
appena ricevuta la sua rendita AVS);
· che il signor
RI 1 potrà domandare al suo assicuratore precedente il conteggio delle sue
partecipazioni per il primo semestre del 2012 e potrà parallelamente domandare
ad CO 1 il conteggio complessivo delle sue partecipazioni (franchigia e spese
di partecipazione ai costi) per il secondo semestre 2012 al fine di potere
rilevare se la franchigia indicata sulle polizze assicurative sia stata o meno
rispettata e per verificare se nel complesso la partecipazione limite ai costi
sia stata essa pure considerata correttamente;
· che, qualora
si rilevasse un esubero delle spese di partecipazione o delle franchigie, RI 1
potrà domandare la restituzione di quanto pagato in eccesso al suo assicuratore;
· che, alla
luce di quanto precede, il ricorso è comunque da considerare irricevibile siccome
intempestivo. Non si prelevano tasse e spese e non si attribuiscono ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso 2 ottobre 2013 di RI 1 è irricevibile.
2. Non
si prelevano tasse e spese e con si attribuiscono ripetibili.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Gianluca
Menghetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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