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Decisione

36.2013.68

Ricorso per denegata/ritardata giustizia respinto

13 novembre 2013Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

36.2013.68

Data decisione, Autorità:

13.11.2013, TCA

Titolo:

Ricorso per denegata/ritardata giustizia respinto

DENEGATA GIUSTIZIA

RITARDO INGIUSTIFICATO

art. 52 LPGA

art. 56 LPGA

Raccomandata

Incarto n.

36.2013.68

cs

Lugano

13 novembre

2013

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

con redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso datato 25 ottobre

2013 di

RI 1

contro

CO 1

in materia di assicurazione sociale

contro le malattie

ritenuto in fatto che con

scritto datato 25 ottobre 2013, pervenuto al TCA il 31 ottobre 2013, RI 1, che recentemente

ha interessato questo Tribunale in diverse occasioni sempre per procedure

coinvolgenti l'assicuratore malattia qui in causa (cfr. inc. 36.2011.71,

36.2012.59, 36.2012.60 e 36.2013.16), ha presentato al TCA opposizione al precetto

esecutivo n. “__________” (cfr. doc. I) dell’UEF di __________,

dopo

aver riassunto la fattispecie, l’insorgente sostiene di non più essere

affiliato a CO 1 nel 2013 e chiede che l’assicuratore sia obbligato a

rimborsare l’importo della fattura per i premi dall’1.8.2012 al 31.12.2013, che

afferma di aver soluto, oltre a spese per fr. 80 ed interessi al 5% dalla data

del pagamento,

il

TCA ha chiesto all’UEF di __________a copia del precetto e della relativa opposizione

(doc. II),

il

6 novembre 2013 l’UEF di __________ ha affermato che “non disponiamo del

precetto esecutivo notificato in quanto lo stesso è stato ritornato al creditore”,

che “il precetto esecutivo in questione è stato notificato in data 18

ottobre 2013, con opposizione, tramita Polizia comunale di __________” e

che “il 17 ottobre 2013 abbiamo ricevuto l’annullamento da parte del

creditore ed abbiamo provveduto allo stesso” (doc. IV),

il

TCA ha trasmesso copia dell’opposizione/ricorso datata 25 ottobre 2013 pervenuta

al TCA il 31 ottobre 2013 all’UEF di __________ (doc. V),

la

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un

Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione

giudiziaria (cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007),

la

decisione impugnata costituisce il presupposto ed il contenuto della

contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. SVR 2005 AHV N. 19; DTF 130

V 388; DTF 122 V 36 cons. 2a, DTF 110 V 51 cons. 3b e giurisprudenza ivi

citata; SVR 1997 UV 81, p. 294). Se non è stata emessa nessuna decisione, la

contestazione non ha oggetto e non può dunque essere pronunciata una sentenza

nel merito (cfr. STF C 22/06 del 5 gennaio 2007; DTF 131 V 164 cons. 2.1; DTF

125 V 414 cons. 1A; DTF 119 Ib 36 cons. 1b),

per

l’art. 52 cpv. 1 LPGA le decisioni possono essere impugnate entro trenta giorni

facendo opposizione presso il servizio che le ha notificate; fanno eccezione le

decisioni processuali e pregiudiziali. A norma dell’art. 52 cpv. 2 LPGA le

decisioni su opposizione vanno pronunciate entro un termine adeguato in maniera

motivata e con l’avvertimento relativo ai rimedi giuridici. Per l’art. 56 cpv.

1 LPGA le decisioni su opposizione e quelle contro cui un’opposizione è esclusa

possono essere impugnate mediante ricorso. Secondo l'art. 56 cpv. 2 LPGA il

ricorso può essere interposto anche se l'assicuratore, nonostante la domanda

Considerandi

dell'assicurato, non emana una decisione o una decisione su opposizione. La

norma comprende sia i ricorsi per ritardata giustizia che per denegata

giustizia,

per

costante giurisprudenza del Tribunale Federale, vi è diniego di giustizia

qualora un'autorità giudiziaria od amministrativa non si occupi di una domanda,

per la cui risoluzione essa é competente (DTF 114 V 147 cons. 3a e riferimenti

ivi menzionati). Sempre secondo la giurisprudenza vi è diniego di giustizia nel

caso in cui l'autorità competente si dimostri certo pronta ad emanare una

decisione, ma ciò non avviene entro un termine che appare adeguato, tenuto

conto della natura dell'affare nonché dell'insieme delle altre circostanze (DTF

107.

Ib 164 cons. 3b e riferimenti). Irrilevanti sono le ragioni che hanno

determinato il diniego di giustizia. Decisivo per l'interessato è unicamente il

fatto che l'autorità non abbia agito, rispettivamente, non abbia agito in

maniera tempestiva (DTF 108 V 20 cons. 4c, 103 V 195 cons. 3c). Nel giudicare

l'esistenza di una ritardata giustizia, si deve procedere ad una valutazione

delle circostanze oggettive. Vi è, quindi, ritardata giustizia quando le

circostanze che hanno condotto ad un prolungamento della procedura non appaiono

oggettivamente giustificate (DTF 103 V 195 cons. 3c in fine). Criteri rilevanti

sono, segnatamente, la natura della procedura, la difficoltà della materia ed

il comportamento dell'interessato (DTF 125 V 188; VPB 1983 n. 150 p. 527 e

EuGRZ 1983 p. 483). Il principio secondo cui la procedura innanzi al Tribunale

cantonale delle assicurazioni deve essere semplice e spedita (art. 61 cpv. 1

lett. a LPGA) è espressione di un principio generale del diritto delle

assicurazioni sociali e vale, perciò, anche nell'ambito della procedura

amministrativa (DTF 110 V 61 consid. 4; cfr. pure

Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 243

n. 509),

dottrina e giurisprudenza hanno stabilito che una ritardata giustizia

può essere ammessa soltanto allorquando la competente autorità protrae più del

dovuto la trattazione di un affare. Ciò non è il caso se essa prende dei

provvedimenti positivi, ad esempio dei provvedimenti probatori supplementari.

Se l'autorità si sia occupata di una vertenza senza notevole ritardo, una

violazione della Costituzione può essere ammessa soltanto se determinati provvedimenti

sono stati presi abusivamente (Meyer, Das Rechtsverzögerungsverbot nach Art. 4

BV, tesi Berna 1985, p. 78 e riferimenti giurisprudenziali). In una sentenza

del 25 giugno 2003, I 841/02, pubblicata in DTF 129 V pag. 411 e seg., il TFA

ha ammesso l'esistenza di un ritardo ingiustificato a carico dell'Ufficio AI e

della Commissione federale di ricorso in materia di AVS/AI, trattandosi di una

procedura durata globalmente più di 10 anni (dal momento in cui è stata presentata

la domanda di prestazioni a quello in cui è stata resa la sentenza impugnata).

Nella DTF 125 V 188ss., il TFA ha invece negato l'esistenza di un ritardo

ingiustificato, trattandosi di un assicuratore malattie che, trascorsi meno di

4.

mesi dal momento in cui l'assicurato ha interposto opposizione, non aveva ancora

proceduto ad emanare la decisione di sua competenza. In RAMI 1997 U 286, p.

339s., la Corte federale ha riconosciuto una ritardata giustizia a carico di un

tribunale cantonale che era rimasto completamente inattivo nei riguardi di una

causa pendente da 42 mesi e suscettibile di essere giudicata da 27 mesi (ossia

a partire dall'evasione di un atto di ricusa),

con

sentenza del 20 settembre 1995 del Tribunale TC Argovia, è stata riconosciuta

una ritardata giustizia, poiché un'autorità aveva atteso più di 9 mesi prima di

procedere ad ordinare un'ulteriore perizia (Kieser,

Das Verwaltungsverfahren in der AHV und IV in: Schaffhauser/Schlauri,

Verfahrensfragen in der Sozialversicherung, San Gallo 1996, p. 92s.). Nel caso

giudicato il 22 giugno 1998 dal TC Nidwaldo l'amministrazione è stata

(soltanto) biasimata per aver lasciato trascorrere più di un anno senza

prendere alcuna decisione dopo ricezione di una perizia (Plädoyer 6/1998, p.

67). Il TFA ha stabilito, in una sentenza pubblicata in SVR 2001 KV 38, p. 109 s.,

che l'oggetto di un ricorso per denegata o ritardata giustizia é soltanto la

verifica del preteso diniego o del preteso ritardo: il tribunale non può,

quindi, decidere in merito alle prestazioni. Le prestazioni assicurative

materiali, in effetti, non costituiscono l'oggetto litigioso di questa

procedura. Questa giurisprudenza è da considerare valida anche sotto l’imperio

dell’art. 56 cpv. 2 LPGA. Il TF ha ripreso gli stessi principi in un recente

giudizio in materia di assicurazione infortuni (sentenza 22 febbraio 2010,

8C_613/2009) dove ha ricordato la necessità di ossequio del precetto di

celerità in particolare per le decisioni di prima istanza (si veda anche la

sentenza cantonale di Ginevra pubblicata in SJ 2010 pag. 297 in particolare consid. 3.1. pag. 301 e DTF 130 I 312),

in caso di accoglimento di un ricorso per ritardata o denegata

giustizia, il Tribunale ordina all’assicuratore sociale di concludere entro un

termine ragionevole la procedura, rispettivamente di dar seguito alla chiesta

misura (Kieser, Verwaltungsverfahren, cit., nota 507 pag. 240; cfr. anche SVR

2001.

KV 38 consid. 2b pag. 110), il giudice non può sostituire l’indagine che

compete all’assicuratore con propri atti di verifica e di istruttoria e non deve

neppure, conseguentemente, analizzare il merito della fattispecie. Il giudizio

si limita all’accertamento, o meno, di una denegata giustizia od un ritardo

ingiustificato da parte della Cassa, e, laddove l’amministrazione abbia dato

seguito alle domande dei ricorrenti nelle more della procedura, occorre

verificare, per determinare l’eventuale diritto a ripetibili stante il

patrocinio o il carico di spese, se il ricorso era necessario e se un ritardo

nella reazione della Cassa è sussistito,

in

concreto, in assenza di una decisione su opposizione impugnabile, il TCA non può

decidere sulle domande del ricorrente ed in particolare nel merito della questione

di un eventuale rimborso del premio che l’insorgente afferma di aver pagato in

troppo,

neppure

è possibile, in concreto, ritenere lo scritto 25 ottobre 2013 di RI 1 quale ricorso

per ritardata o denegata giustizia. Del resto, giustamente, l’insorgente neppure

solleva il sussistere di un ritardo, rilevato come il PE al quale ha presentato

opposizione (e che nel frattempo è stato ritirato; cfr. doc. IV/1), è stato notificato

in data 18 ottobre 2013, con opposizione, tramite la Polizia comunale (doc. IV)

e il ricorso datato 25 ottobre 2013 è pervenuto al TCA il 31 ottobre successivo

(doc. I),

ne

segue che in assenza di una decisione impugnabile il ricorso non è ricevibile e

non si è in presenza di una denegata e/o ritardata giustizia, per cui il

gravame va respinto,

copia

del presente decreto al ricorrente ed all'assicuratore malattia con copia degli

atti per quanto di sua competenza.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso,

nella misura in cui è ricevibile, è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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