36.2013.68
Ricorso per denegata/ritardata giustizia respinto
13 novembre 2013Italiano9 min
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Numero d'incarto:
Fatti
36.2013.68
Data decisione, Autorità:
13.11.2013, TCA
Titolo:
Ricorso per denegata/ritardata giustizia respinto
DENEGATA GIUSTIZIA
RITARDO INGIUSTIFICATO
art. 52 LPGA
art. 56 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
36.2013.68
cs
Lugano
13 novembre
2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso datato 25 ottobre
2013 di
RI 1
contro
CO 1
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto in fatto che con
scritto datato 25 ottobre 2013, pervenuto al TCA il 31 ottobre 2013, RI 1, che recentemente
ha interessato questo Tribunale in diverse occasioni sempre per procedure
coinvolgenti l'assicuratore malattia qui in causa (cfr. inc. 36.2011.71,
36.2012.59, 36.2012.60 e 36.2013.16), ha presentato al TCA opposizione al precetto
esecutivo n. “__________” (cfr. doc. I) dell’UEF di __________,
dopo
aver riassunto la fattispecie, l’insorgente sostiene di non più essere
affiliato a CO 1 nel 2013 e chiede che l’assicuratore sia obbligato a
rimborsare l’importo della fattura per i premi dall’1.8.2012 al 31.12.2013, che
afferma di aver soluto, oltre a spese per fr. 80 ed interessi al 5% dalla data
del pagamento,
il
TCA ha chiesto all’UEF di __________a copia del precetto e della relativa opposizione
(doc. II),
il
6 novembre 2013 l’UEF di __________ ha affermato che “non disponiamo del
precetto esecutivo notificato in quanto lo stesso è stato ritornato al creditore”,
che “il precetto esecutivo in questione è stato notificato in data 18
ottobre 2013, con opposizione, tramita Polizia comunale di __________” e
che “il 17 ottobre 2013 abbiamo ricevuto l’annullamento da parte del
creditore ed abbiamo provveduto allo stesso” (doc. IV),
il
TCA ha trasmesso copia dell’opposizione/ricorso datata 25 ottobre 2013 pervenuta
al TCA il 31 ottobre 2013 all’UEF di __________ (doc. V),
la
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione
giudiziaria (cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007),
la
decisione impugnata costituisce il presupposto ed il contenuto della
contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. SVR 2005 AHV N. 19; DTF 130
V 388; DTF 122 V 36 cons. 2a, DTF 110 V 51 cons. 3b e giurisprudenza ivi
citata; SVR 1997 UV 81, p. 294). Se non è stata emessa nessuna decisione, la
contestazione non ha oggetto e non può dunque essere pronunciata una sentenza
nel merito (cfr. STF C 22/06 del 5 gennaio 2007; DTF 131 V 164 cons. 2.1; DTF
125 V 414 cons. 1A; DTF 119 Ib 36 cons. 1b),
per
l’art. 52 cpv. 1 LPGA le decisioni possono essere impugnate entro trenta giorni
facendo opposizione presso il servizio che le ha notificate; fanno eccezione le
decisioni processuali e pregiudiziali. A norma dell’art. 52 cpv. 2 LPGA le
decisioni su opposizione vanno pronunciate entro un termine adeguato in maniera
motivata e con l’avvertimento relativo ai rimedi giuridici. Per l’art. 56 cpv.
1 LPGA le decisioni su opposizione e quelle contro cui un’opposizione è esclusa
possono essere impugnate mediante ricorso. Secondo l'art. 56 cpv. 2 LPGA il
ricorso può essere interposto anche se l'assicuratore, nonostante la domanda
Considerandi
dell'assicurato, non emana una decisione o una decisione su opposizione. La
norma comprende sia i ricorsi per ritardata giustizia che per denegata
giustizia,
per
costante giurisprudenza del Tribunale Federale, vi è diniego di giustizia
qualora un'autorità giudiziaria od amministrativa non si occupi di una domanda,
per la cui risoluzione essa é competente (DTF 114 V 147 cons. 3a e riferimenti
ivi menzionati). Sempre secondo la giurisprudenza vi è diniego di giustizia nel
caso in cui l'autorità competente si dimostri certo pronta ad emanare una
decisione, ma ciò non avviene entro un termine che appare adeguato, tenuto
conto della natura dell'affare nonché dell'insieme delle altre circostanze (DTF
107.
Ib 164 cons. 3b e riferimenti). Irrilevanti sono le ragioni che hanno
determinato il diniego di giustizia. Decisivo per l'interessato è unicamente il
fatto che l'autorità non abbia agito, rispettivamente, non abbia agito in
maniera tempestiva (DTF 108 V 20 cons. 4c, 103 V 195 cons. 3c). Nel giudicare
l'esistenza di una ritardata giustizia, si deve procedere ad una valutazione
delle circostanze oggettive. Vi è, quindi, ritardata giustizia quando le
circostanze che hanno condotto ad un prolungamento della procedura non appaiono
oggettivamente giustificate (DTF 103 V 195 cons. 3c in fine). Criteri rilevanti
sono, segnatamente, la natura della procedura, la difficoltà della materia ed
il comportamento dell'interessato (DTF 125 V 188; VPB 1983 n. 150 p. 527 e
EuGRZ 1983 p. 483). Il principio secondo cui la procedura innanzi al Tribunale
cantonale delle assicurazioni deve essere semplice e spedita (art. 61 cpv. 1
lett. a LPGA) è espressione di un principio generale del diritto delle
assicurazioni sociali e vale, perciò, anche nell'ambito della procedura
amministrativa (DTF 110 V 61 consid. 4; cfr. pure
Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 243
n. 509),
dottrina e giurisprudenza hanno stabilito che una ritardata giustizia
può essere ammessa soltanto allorquando la competente autorità protrae più del
dovuto la trattazione di un affare. Ciò non è il caso se essa prende dei
provvedimenti positivi, ad esempio dei provvedimenti probatori supplementari.
Se l'autorità si sia occupata di una vertenza senza notevole ritardo, una
violazione della Costituzione può essere ammessa soltanto se determinati provvedimenti
sono stati presi abusivamente (Meyer, Das Rechtsverzögerungsverbot nach Art. 4
BV, tesi Berna 1985, p. 78 e riferimenti giurisprudenziali). In una sentenza
del 25 giugno 2003, I 841/02, pubblicata in DTF 129 V pag. 411 e seg., il TFA
ha ammesso l'esistenza di un ritardo ingiustificato a carico dell'Ufficio AI e
della Commissione federale di ricorso in materia di AVS/AI, trattandosi di una
procedura durata globalmente più di 10 anni (dal momento in cui è stata presentata
la domanda di prestazioni a quello in cui è stata resa la sentenza impugnata).
Nella DTF 125 V 188ss., il TFA ha invece negato l'esistenza di un ritardo
ingiustificato, trattandosi di un assicuratore malattie che, trascorsi meno di
4.
mesi dal momento in cui l'assicurato ha interposto opposizione, non aveva ancora
proceduto ad emanare la decisione di sua competenza. In RAMI 1997 U 286, p.
339s., la Corte federale ha riconosciuto una ritardata giustizia a carico di un
tribunale cantonale che era rimasto completamente inattivo nei riguardi di una
causa pendente da 42 mesi e suscettibile di essere giudicata da 27 mesi (ossia
a partire dall'evasione di un atto di ricusa),
con
sentenza del 20 settembre 1995 del Tribunale TC Argovia, è stata riconosciuta
una ritardata giustizia, poiché un'autorità aveva atteso più di 9 mesi prima di
procedere ad ordinare un'ulteriore perizia (Kieser,
Das Verwaltungsverfahren in der AHV und IV in: Schaffhauser/Schlauri,
Verfahrensfragen in der Sozialversicherung, San Gallo 1996, p. 92s.). Nel caso
giudicato il 22 giugno 1998 dal TC Nidwaldo l'amministrazione è stata
(soltanto) biasimata per aver lasciato trascorrere più di un anno senza
prendere alcuna decisione dopo ricezione di una perizia (Plädoyer 6/1998, p.
67). Il TFA ha stabilito, in una sentenza pubblicata in SVR 2001 KV 38, p. 109 s.,
che l'oggetto di un ricorso per denegata o ritardata giustizia é soltanto la
verifica del preteso diniego o del preteso ritardo: il tribunale non può,
quindi, decidere in merito alle prestazioni. Le prestazioni assicurative
materiali, in effetti, non costituiscono l'oggetto litigioso di questa
procedura. Questa giurisprudenza è da considerare valida anche sotto l’imperio
dell’art. 56 cpv. 2 LPGA. Il TF ha ripreso gli stessi principi in un recente
giudizio in materia di assicurazione infortuni (sentenza 22 febbraio 2010,
8C_613/2009) dove ha ricordato la necessità di ossequio del precetto di
celerità in particolare per le decisioni di prima istanza (si veda anche la
sentenza cantonale di Ginevra pubblicata in SJ 2010 pag. 297 in particolare consid. 3.1. pag. 301 e DTF 130 I 312),
in caso di accoglimento di un ricorso per ritardata o denegata
giustizia, il Tribunale ordina all’assicuratore sociale di concludere entro un
termine ragionevole la procedura, rispettivamente di dar seguito alla chiesta
misura (Kieser, Verwaltungsverfahren, cit., nota 507 pag. 240; cfr. anche SVR
2001.
KV 38 consid. 2b pag. 110), il giudice non può sostituire l’indagine che
compete all’assicuratore con propri atti di verifica e di istruttoria e non deve
neppure, conseguentemente, analizzare il merito della fattispecie. Il giudizio
si limita all’accertamento, o meno, di una denegata giustizia od un ritardo
ingiustificato da parte della Cassa, e, laddove l’amministrazione abbia dato
seguito alle domande dei ricorrenti nelle more della procedura, occorre
verificare, per determinare l’eventuale diritto a ripetibili stante il
patrocinio o il carico di spese, se il ricorso era necessario e se un ritardo
nella reazione della Cassa è sussistito,
in
concreto, in assenza di una decisione su opposizione impugnabile, il TCA non può
decidere sulle domande del ricorrente ed in particolare nel merito della questione
di un eventuale rimborso del premio che l’insorgente afferma di aver pagato in
troppo,
neppure
è possibile, in concreto, ritenere lo scritto 25 ottobre 2013 di RI 1 quale ricorso
per ritardata o denegata giustizia. Del resto, giustamente, l’insorgente neppure
solleva il sussistere di un ritardo, rilevato come il PE al quale ha presentato
opposizione (e che nel frattempo è stato ritirato; cfr. doc. IV/1), è stato notificato
in data 18 ottobre 2013, con opposizione, tramite la Polizia comunale (doc. IV)
e il ricorso datato 25 ottobre 2013 è pervenuto al TCA il 31 ottobre successivo
(doc. I),
ne
segue che in assenza di una decisione impugnabile il ricorso non è ricevibile e
non si è in presenza di una denegata e/o ritardata giustizia, per cui il
gravame va respinto,
copia
del presente decreto al ricorrente ed all'assicuratore malattia con copia degli
atti per quanto di sua competenza.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso,
nella misura in cui è ricevibile, è respinto.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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