36.2013.70
Ricorso contro provvedimento cautelare in ambito di LSan. Irricevibile per incompetenza del TCA
5 novembre 2013Italiano5 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
36.2013.70
Data decisione, Autorità:
05.11.2013, TCA
Titolo:
Ricorso contro provvedimento cautelare in ambito di LSan. Irricevibile per incompetenza del TCA
IRRICEVIBILITÀ
art. 49 LPGA
art. 52 LPGA
art. 56 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
36.2013.70
IR/sc
Lugano
5 novembre 2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
visto il ricorso 4 novembre 2013 formulato
da
RI 1
contro la mancata revoca, da parte del
CO 1
della "sospensione cautelare
pronunciata nei confronti" della ricorrente il 12 dicembre 2012.
L'atto
ricorsuale, visto l'esito della procedura, non è stato intimato
all'amministrazione per la presentazione di una risposta di causa:
considerato in
fatto ed in diritto
· che RI 1 si è
rivolta al Tribunale cantonale delle assicurazioni con scritto 4 novembre 2013
(impostato il 3 novembre 2013 precedente e pervenuto al TCA il 4 novembre
2013);
· che con tale
scritto la signora RI 1 contesta la mancata revoca di un provvedimento
cautelare ordinato a dicembre 2012;
· che RI 1
rileva come non vi sarebbe alcun rischio per terzi con il suo esercizio di attività
soggetta ad autorizzazione;
· che, per
quanto desumibile dal manoscritto non sempre intellegibile, la mancata revoca
del divieto creerebbe una situazione di disagio psichico ed umiliazioni;
· che RI 1
rileva di avere sempre esercitato la sua attività "con diligenza e
bene";
· che la
signora RI 1 chiede quindi a questo Tribunale cantonale delle assicurazioni che
ordini la revoca del divieto di esercitare la sua attività quale decisione
emanata in via supercautelare e ciò "per potere uscire da una
condizione psichica che mi porta alla disperazione …";
· che RI 1
indica di avere un grande senso del dovere e di non arrendersi davanti alle
difficoltà avendo responsabilità verso terzi. Essa chiede al Tribunale
cantonale delle assicurazioni di volere accettare il gravame, di annullare il
provvedimento impugnato e si dichiara disposta a lavorare "sotto il
controllo di vigilanza dell' CO 1";
· che la
ricorrente evidenzia ulteriormente che nella decisione impugnata "si
ricorda che ogni attività abusiva è sanzionabile" ciò che costituisce
una limitazione eccessiva e sproporzionata, lesiva della sua libertà di attività
indipendente;
· che in uno
con il suo gravame la signora RI 1 ha prodotto il provvedimento impugnato con
cui l' CO 1 ha ritenuto, a firma del Capo Ufficio, che
" Abbiamo preso atto della sua richiesta del 9
settembre u.s. con la quale postula la revoca della sospensione cautelare
pronunciata nei suoi confronti in data 12 dicembre 2012 CO 1.
Va innanzitutto ricordato che nei suoi confronti è tuttora pendente un
procedimento penale.
Ritenuta inoltre la gravità dei fatti da lei parzialmente ammessi durante
l'inchiesta penale la sua richiesta non può essere accolta.
Pertanto, la decisione cautelare del 12 dicembre 2012 rimane valida.
La richiamiamo quindi al rispetto della decisione Dipartimentale e le
ricordiamo che ogni attività sanitaria è abusiva e sanzionabile." (Doc. A)
· che il
provvedimento, con cui l' CO 1 rifiuta di revocare la sospensiva, non contiene
l'indicazione dei rimedi di diritto;
· che il
gravame non è stato trasmesso all'amministrazione per la formulazione di una
risposta di causa;
· che la
presente procedura non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria
(STF H 180/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003);
· che il Tribunale
cantonale delle assicurazioni è competente, in ambito di assicurazioni sociali,
a giudicare contro provvedimenti degli assicuratori sociali;
· che, in
particolare, in ambito di assicurazione malattia, sono impugnabili al Tribunale
cantonale delle assicurazioni le decisioni rese dagli assicuratori su
opposizione rispettivamente sono impugnabili le decisioni della preposta
autorità amministrativa rese su reclamo, e riferite all'applicazione della
LCAMal;
· che le
decisioni rese in ambito di applicazione della legge sanitaria e del relativo
regolamento non sono di competenza di questo Tribunale cantonale delle assicurazioni;
· che il
ricorso in questione, a prescindere dalla sua irricevibilità e fondatezza nel merito,
non può e non deve essere esaminato dal Tribunale cantonale delle assicurazioni;
· che gli atti
vanno conseguentemente trasmessi al __________ per la verifica della competenza
dello stesso a trattare la fattispecie. Si giustifica trasmettere copia del gravame
con il relativo allegato e di questo provvedimento CO 1 stesso per conoscenza;
· che non si
prelevano tasse e spese e non si attribuiscono ripetibili.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Fatti
1. Il
ricorso è irricevibile.
2. Non
si prelevano tasse e spese e non si attribuiscono ripetibili.
3. Comunicazione
a RI 1, __________.
4. Trasmissione
del presente decreto al __________ (con gli atti trasmessi dalla ricorrente) e
all' CO 1
5. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
Considerandi
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster