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Decisione

36.2013.71

Cure termali all'estero nell'ambito dell'assicurazione malattie complementare. Interpretazione delle CGA. Nel caso di specie le condizioni per il rimborso delle prestazioni sono adempiute

7 gennaio 2014Italiano24 min

Source ti.ch

Fatti

A. AT

1 (nata nel __________) e AT 2 (nato nel __________) sono affiliati presso CO 1

(di seguito: CO 1) per alcune assicurazioni complementari, tra cui le spese di

cura in caso di malattie (doc. 1 e 2), che coprono la degenza ospedaliera nel

reparto privato nonché soggiorno di cura, senza franchigia (doc. 1 e 2).

B.

Nel corso del mese di febbraio 2013 AT 2 ha

trasmesso a CO 1 un certificato medico per sé ed uno per sua moglie al fine di

ottenere la garanzia della copertura dei costi per un soggiorno di cure presso

il centro termale di __________ (__________ doc. D).

C. Il

21 marzo 2013 l’assicuratore ha rifiutato per entrambi di emanare la chiesta

garanzia, non ritenendo adempiute le condizioni previste dalle condizioni

generali d’assicurazione (di seguito: CGA), poiché, secondo CO 1, il rimborso è

previsto solo in caso di urgenza e se la malattia o l’infortunio è avvenuto

all’estero (doc. 7).

D. Dopo

ulteriori scambi di corrispondenza, AT 2 e AT 1 AT 2, rappresentati dall’avv. RA

1, si sono rivolti al TCA, chiedendo la condanna dell’assicuratore al pagamento

di un importo di Euro 3'478 (Euro 2'238 [doc. N] + Euro 1'195 [doc. N]) oltre

interessi a far tempo dal 7 novembre 2013 (data dell’inoltro della petizione),

per le spese sostenute per il soggiorno ad __________ (__________) dal 5 al 12

maggio 2013 (doc. I).

Dopo

aver riassunto la fattispecie, gli attori rammentano che già nel 2012 avevano

soggiornato presso il medesimo centro termale ed avevano ottenuto il completo

rimborso delle prestazioni sebbene la richiesta fosse stata inoltrata solo dopo

aver effettuato le cure. Gli assicurati evidenziano inoltre che, data la

persistenza dei dolori e ritenuto che l’anno precedente le cure avevano avuto

un effetto positivo, si sono comunque recati ad __________ ed hanno inoltrato

all’assicuratore le fatture per la cura ed il soggiorno all’estero.

Rifacendosi

agli art. A4, B1, B2, B3, B6 e B7 delle condizioni generali d’assicurazione (di

seguito: CGA), gli attori sostengono di aver diritto al rimborso delle

prestazioni poiché né nelle CGA né nella polizza vi è una limitazione che

concerne il rimborso delle prestazioni in funzione del luogo del soggiorno. Le

norme citate dall’assicuratore concernono, secondo gli attori, unicamente le

cure ambulatoriali all’estero e comunque, ritenuto che nel 2012 il rimborso è

avvenuto senza alcuna richiesta particolare da parte dell’assicuratore, in

applicazione del principio della buona fede anche per il 2013 la convenuta avrebbe

dovuto rimborsare i costi del soggiorno all’estero. Tanto più che nuove singole

assicurazioni offerte proprio da CO 1 prevedono espressamente la copertura per

soggiorni di cura termali in Svizzera o ad __________ (__________).

E. Con

risposta del 12 dicembre 2013 l’assicuratore propone la reiezione della

petizione con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso

di motivazione (doc. V).

in

diritto

In ordine

1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un

Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione

giudiziaria (cfr. STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7

novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del

21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4

febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre

2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre

2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Nel

merito

2. Nel

caso di specie gli attori hanno tra l’altro sottoscritto, presso CO 1,

l’assicurazione per spese di cura in caso di malattie, con applicazione delle

CGA edizione settembre 1994 (doc. 1 e 2), le quali prevedono, all’art. A15, che

a complemento delle CGA si applica la Legge federale sul contratto d’assicurazione

(LCA).

A

norma dell’art. A4 cpv. 1 CGA le assicurazioni sono valide in tutto il mondo.

Qualora l’assicurato abbandoni il suo domicilio svizzero, le assicurazioni si

estinguono dopo 6 mesi.

Gli

art. da B1 a B7 CGA regolano specificatamente l’”assicurazione delle spese

di cura” (doc. 3).

Per

l’art. B1 cpv. 1 CGA “voi potete assicurare sia per le malattie che per gli

infortuni:

-

le spese di cura in caso di degenza in ospedale, nel reparto privato o

semiprivato, e in caso di soggiorno di cura;

-

le spese di cura in caso di degenza in ospedale, nel reparto privato o

semiprivato, in caso di soggiorno di cura e di trattamento ambulatoriale”.

Secondo

l’art. B2 cpv. 1 CGA per le degenze in ospedale e i soggiorni di cura la CO 1

paga, purché venga fatturata almeno una (1) retta giornaliera, le spese per

tutti i trattamenti, provvedimenti, servizi e acquisti prescritti dal medico,

scientificamente riconosciuti e necessari dal punto di vista medico, come pure

le spese per vitto, alloggio e cure. Queste prestazioni vengono versate in base

ai tassi praticati normalmente nella regione o in base alle tariffe stabilite

dall’autorità.

Sono

considerati ospedali gli istituti di cura diretti o sorvegliati da un medico,

comprese le cliniche psichiatriche. Nella polizza è specificato se la CO 1 paga

le spese per il reparto privato o per quello semiprivato (art. B2 cpv. 2 CGA).

E’

considerata soggiorno di cura la degenza in un istituto specializzato, diretto

o sorvegliato da un medico, in cui vengono effettuate cure termali e

dietetiche, cure di riabilitazione o convalescenze. La CO 1 paga le spese se

riceve la prescrizione medica 3 settimane prima dell’inizio della cure e se ha

dato il suo consenso (art. B2 cpv. 3 CGA).

Per

l’art. B6 cpv. 4 CGA le prestazioni per tutti i soggiorni di cura, fatti a

causa di malattia, sono limitate a 120 giorni in un periodo di 5 anni,

indipendentemente dei casi di malattia. Nei casi di convalescenza la durata

massima delle prestazioni è di 30 giorni in un periodo di 2 anni.

L’art.

B7 CGA elenca le “delimitazioni dell’assicurazione”.

Per

l’art. B7 cpv. 4 CGA qualora l’assicurato si ammali o subisca un infortunio

all’estero, le spese ivi sostenute saranno rimborsate dalla CO 1 in base ai

tassi praticati normalmente in quella regione.

A

norma dell’art. C3 cpv. 3 CGA, applicabile per l’assicurazione di un’indennità

d’ospedalizzazione e di cura (cfr. art. A1 cpv. 3 CGA), in caso di degenza in

ospedale o in una casa di cura all’estero, la CO 1 versa le prestazioni soltanto

se l’assicurato si è ammalato o ha subito l’infortunio mentre soggiornava

all’estero.

3. Per

costante giurisprudenza al contratto d’assicurazione si applicano i principi

generali dell’interpretazione dei contratti, tanto più che la legge speciale non

contiene disposizioni particolari in proposito: l’art. 100 cpv. 1 LCA rinvia

infatti al diritto delle obbligazioni e, di riflesso, al Codice civile

(sentenza 5C.13/2006 del 9 ottobre 2006, consid. 3.2; DTF 118 II 342 consid. 1a

pag. 344). Dovendosi determinare il contenuto di un contratto d’assicurazione e

delle condizioni generali che ne formano parte integrante, il giudice deve,

come per ogni altro contratto, ricorrere in primo luogo alla cosiddetta

interpretazione soggettiva, ovvero ricercare la “vera e concorde volontà dei

contraenti”, se del caso in modo empirico, basandosi su indizi (art. 18 cpv. 1

CO; sentenza 5C.13/2006 del 9 ottobre 2006, consid. 3.2, cfr. anche sentenza

4A_34/2007 del 26 luglio 2007, consid. 3.1). Se non gli è possibile stabilire

tale reale volontà, oppure se constata che uno dei contraenti non ha compreso

la reale volontà espressa dall’altro, il giudice ricercherà il senso che le

parti potevano e dovevano attribuire alle reciproche manifestazioni di volontà

(principio dell’affidamento: sentenza 4A_34/2007 del 26 luglio 2007, consid.

3.1; sentenza 5C.13/2006 del 9 ottobre 2006, consid. 3.2, DTF 129 III 118

consid. 2.5; 126 III 119 consid. 2a; 122 III 118 consid. 2a). Punto di partenza

di tale interpretazione è l’espressione letterale del contratto; il giudice

dovrà tuttavia tener conto delle circostanze che hanno caratterizzato la

conclusione del contratto (DTF 127 III 444 consid. 1b; 125 III 305 consid. 2b).

Sarebbe infatti errato attribuire un’importanza decisiva ai termini utilizzati

dalle parti, seppur chiari; dall’art. 18 cpv. 1 CO traspare che non si può

erigere a principio l’assioma che in presenza di un testo chiaro si debba

escludere il ricorso ad altri mezzi d’interpretazione; sebbene una clausola

contrattuale possa apparire a prima vista chiara ed indiscutibile, il fine

perseguito dalle parti, ma anche altre circostanze possono lasciar intendere

che l’espressione verbale non restituisca pienamente il senso dell’accordo

concluso (sentenza 5C.13/2006 del 9 ottobre 2006, consid. 3.2, DTF 128 III 212

consid. 2b/bb, consid. 3c). Sussidiariamente, all’interpretazione di clausole

redatte esclusivamente dall’assicuratore ed alle clausole generali prestampate

trova applicazione il principio “in dubio contra stipulatorem”, in virtù del

quale esse vanno lette a sfavore di chi le ha redatte, dunque dell’assicuratore

(DTF 122 III 118 consid. 2a). L’art. 33 LCA ne è un’espressione (sentenza 5C.13/2006 del 9 ottobre 2006, consid. 3.2, DTF 115 II 264 consid. 5a). Perché questa regola venga

applicata non basta, tuttavia, che le parti discordino sul significato da

attribuire ad una dichiarazione; questa deve effettivamente prestarsi a

differenti interpretazioni, ed inoltre deve essere impossibile, in assenza di

altri mezzi d’interpretazione, dissipare altrimenti il dubbio venutosi a creare

(DTF 122 III 118 consid. 2d; 118 II consid. 1a).

4. Per

quanto concerne le condizioni generali (di seguito: CGA), va ancora rilevato

che in virtù dell'art. 3 cpv. 1

LCA (nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2006) esse devono essere

inserite nel formulario di proposta rilasciato dall'assicuratore o consegnate

al proponente prima ch'egli abbia inoltrato il formulario contenente la sua

proposta. Da ciò deriva, come evidenziato da dottrina (Carrė, Loi fédérale sur le contrat

d'assurance, Losanna 2000, pag. 120

ad art. 3 LCA; Viret, Assurances-maladie complémentaires et loi sur le contrat d'assurance,

in: Recueil de travaux en l'honneur de la Société suisse de droit des

assurances, ed. IRAL 1997, pag. 666 segg., in

particolare pag. 673) e giurisprudenza (sentenza 5C.13/2006 del 9 ottobre 2006, consid. 3.2), che le condizioni generali d'assicurazione sono parte

integrante del contratto d'assicurazione.

Come rammenta Vincent Brulhart,

Droit des Assurances privées, Stämpfli 2008 n° 263 e segg. (pag. 120 e

segg.), il contenuto del contratto può essere di principio determinato

liberamente ed é, il più delle volte, fissato nelle condizioni generali

preformulate. Si tratta di "conditions contractuelles qui

règlent les droits et les obligations des contractants…fixent l'étendue de la

couverture" (V.

Brulhart, op. cit., n° 26-4). La dottrina ricorda

che l'uso di condizioni generali é la regola in materia di contratto

d'assicurazione:

" De

fait, l'utilisation des conditions générales est indissociable de la technique

d'assurance." (V.

Brulhart, op. cit., n° 267)

La

tecnica d'assicurazione (si veda l'autore citato no. 15 e segg. della sua

opera) si fonda sulla legge dei grandi numeri ed il calcolo delle probabilità;

da ciò la necessità di considerare un grande numero di eventi simili per

dedurne le probabilità di sopravvenienza futura con necessità di definire

convenientemente il rischio e le condizioni della sua assunzione da parte

dell'assicuratore. Questi motivi, in uno con la necessità di mantenere i costi

amministrativi degli assicuratori ridotti (V.

Brulhart, op. cit., n° 270 pag. 121) conducono all'offerta di prodotti

standardizzati, con rischi e garanzie uniformati "…ce qui intervient

par l'utilisation de conditions contractuelles préformulées" (V. Brulhart, op. cit., n° 271, pag.

121).

Come

indicato le CGA, che non hanno qualità di norme giuridiche, reggono il

contratto solo se vengono integrate nello stesso.

La

legge sul contratto d'assicurazione non definisce il contratto che regola.

L'assicurazione è una convenzione per la quale, a fronte del versamento di un

premio, l'assicuratore si impegna - in caso di realizzazione di un rischio

aleatorio previsto - a garantire la sua controparte delle conseguenze

dell'evento. Si tratta di un contratto sinallagmatico, successivo poiché

esplica i suoi effetti nel tempo ed è generalmente, come rileva parte della

dottrina (V. Brulhart, op. cit., n° 399) un contratto d'adesione siccome elaborato,

redatto e stampato dall'assicuratore prima della sua conclusione, ciò che ha

per effetto che il prenditore d'assicurazione aderisce, in genere senza

discussione delle clausole, all'elaborato dell'assicuratore.

Di

per sé il contratto d'assicurazione non è sottoposto ad alcuna condizione di

forma e può essere concluso oralmente o per atti concludenti (Willy König,

Schweizerisches Privat-versicherungsrecht, 3a ed. Berna 1967 pag. 69 e

DTF 112 II 245).

Se

il contratto d'assicurazione non è sottoposto a condizioni di forma anche la

proposta assicurativa ne è svincolata (V.

Brulhart, op. cit., n° 404 e n° 262) pur potendo le parti convenire

altrimenti. Per quanto attiene alle CGA, definite da Erns Kramer e Bruno

Schmidlin, Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Tomo IV, 3 ed.,

Berna 1986, pag. 177-178, quali forma di legislazione emanata dall'economia

privata o di legislazione senza legislatore, le stesse regolano il contratto

nella misura in cui siano, come detto, integrate nello stesso.

Se

è ammissibile la conclusione di un contratto d'assicurazione per "facta

concludentia", deve essere ammessa la possibilità di modificare il

contratto stesso rispettivamente le CGA con le medesime modalità.

5. In concreto non è contestato che gli attori hanno soggiornato ad __________

(__________) presso un istituto che ha erogato cure termali, diretto o

sorvegliato da un medico e che alla fattispecie vanno applicate le CGA relative

alla sezione B: “Assicurazione delle spese di cura” e meglio l’art. B2

cpv. 3 prima frase CGA per il quale è considerata soggiorno di cura la degenza

in un istituto specializzato, diretto o sorvegliato da un medico, in cui

vengono effettuate cure termali e dietetiche, cure di riabilitazione o

convalescenze.

Vi

è invece una divergenza tra le parti circa la presa a carico delle spese di cura

per degenze effettuate all’estero, poiché la convenuta ritiene che l’art. B7

cpv. 4 CGA escluda il rimborso di tali prestazioni.

Come

visto (cfr. consid. 2), per l’art. B7 cpv. 4 CGA:

" qualora

l’assicurato si ammali o subisca un infortunio all’estero, le spese ivi

sostenute saranno rimborsate dalla CO 1 in base ai tassi praticati normalmente

in quella regione.”

In

concreto non risulta possibile stabilire la reale e concorde volontà delle

parti al momento della conclusione del contratto, poiché le parti non hanno

fornito i nomi delle persone coinvolte nella conclusione di detto contratto od

altri indizi che permettano di accertare la volontà soggettiva dell'assicuratore malattia e degli attori.

Inoltre, questo contratto assicurativo è stato stipulato diversi anni fa, ciò

che rende(rebbe) ancora più difficile risalire alle persone coinvolte e,

soprattutto, alla loro volontà (cfr. sentenza 36.2012.65 dell’11 gennaio 2013,

consid. 5).

In assenza di

indicazioni contrarie delle parti relative a specifiche pattuizioni, occorre

ricorrere all'interpretazione oggettiva del contratto, secondo il principio

dell'affidamento. Il TCA deve domandarsi come il destinatario oggettivo di

questa manifestazione di volontà poteva comprenderla in buona fede, quindi secondo

il senso che ogni contraente poteva e doveva ragionevolmente attribuire alle

dichiarazioni dell'altro nelle circostanze concrete (cfr. sentenza 4A_468/2008

del 20 febbraio 2009, consid. 2.4.1).

Procedendo

all’interpretazione delle clausole contrattuali secondo il principio

dell’affidamento, che permette d’imputare ad una parte il senso oggettivo della

sua dichiarazione o del suo comportamento anche se ciò non corrisponde alla sua

intima volontà (DTF 130 III 417 consid. 3.2, DTF 129

III 118 consid. 2.5, DTF 128 III 419 consid. 2.2, DTF 127 III 444 consid. 1b;

non ci si deve scostare dal senso letterale del testo adottato

quando non c’è alcuna ragione seria per ritenere che non corrisponda alla

volontà della parti ; DTF 129 III 118 consid. 2.5; DTF 128 III 265 consid. 3a)

occorre concludere che il disposto in esame concerne unicamente la modalità del

calcolo del rimborso delle prestazioni quando la persona assicurata si ammala

all’estero o vi subisce un infortunio. In tal caso si applica la tariffa

praticata normalmente nel luogo della cura. Questa norma non prevede invece,

contrariamente a quanto sostiene la convenuta (doc. V, pag. 2), che il rimborso

avviene unicamente se la persona si ammala o si infortuna all’estero, ossia

solo in caso d’urgenza. Ciò è previsto solo per le cure ambulatoriali (cfr.

art. B5 cpv. 1 CGA).

Questa

interpretazione trova conferma nel fatto che invece, nell’ambito di un’altra

copertura, e meglio quella dell’assicurazione di un’indennità d’ospedalizzazione

e di cura, l’art. C3 CGA, al cpv. 3, prevede espressamente che in caso di

degenza in ospedale o in una casa di cura all’estero la convenuta “versa le

prestazioni soltanto se l’assicurato si è ammalato o ha subito l’infortunio

mentre soggiornava all’estero”. Se l’assicuratore convenuto avesse voluto

prevedere la medesima esclusione anche per l’assicurazione delle spese di cura

qui in discussione (CGA, sezione B), non avrebbe avuto alcun motivo per non

utilizzare la medesima formulazione.

Del

resto, nelle disposizioni comuni delle CGA (sezione A), non figura alcuna

esclusione specifica per quanto concerne i soggiorni di cura in istituti

termali all’estero. L’art. A4 cpv. 1 CGA prevede, al contrario, che le

assicurazioni sono valide in tutto il mondo e qualora l’assicurato abbandoni il

suo domicilio svizzero, che si estinguono dopo 6 mesi.

A

confortare ulteriormente questa interpretazione vi è pure, in via

abbondanziale, la circostanza che altre coperture assicurative offerte dalla

convenuta, anche se non sono quelle sottoscritte dagli attori, prevedono

espressamente la copertura dei costi delle cure terminali in Svizzera ed “ad

__________” (cfr. doc. O).

Ne

segue che, di principio, l’assicuratore è tenuto a rimborsare i costi per un

soggiorno di cura in un istituto specializzato diretto o sorvegliato da un

medico in cui vengono effettuate cure termali, anche se si trova all’estero. La

limitazione figura nell’art. B6 cpv. 4 CGA, secondo cui le prestazioni per

tutti i soggiorni di cura, fatti a causa di malattia, sono limitate a 120

giorni in un periodo di 5 anni, indipendentemente dal numero dei casi di

malattia. Nei casi di convalescenza la durata massima delle prestazioni è di 30

giorni in un periodo di 2 anni.

6. L’assicuratore

sostiene in secondo luogo, per la prima volta con la risposta di causa, che,

anche se vi fosse un diritto al rimborso delle cure all’estero, nel caso di

specie non sarebbero adempiute le condizioni dell’art. B2 cpv. 3 CGA poiché “come

afferma il medico curante nella presa di posizione del 26 febbraio 2013 i

risultati sono stati “discreti”. Tali risultati discreti sono noti e pertanto i

metodi passivi quali cure termali da anni non sono più di moda. Con il loro

approccio metodico, forse aumentano il benessere, tuttavia non contribuiscono a

curare la malattia e i postumi”.

L’art.

B2 cpv. 3 CGA prevede che è considerato soggiorno di cura la degenza in un

istituto specializzato, diretto o sorvegliato da un medico, in cui vengono

effettuate cure termali e dietetiche, cure di riabilitazione o convalescenze.

L’assicuratore paga le spese se riceve la prescrizione medica 3 settimane prima

dell’inizio della cura e se ha dato il suo consenso.

In

concreto gli attori hanno chiesto la garanzia del rimborso tramite due certificati

medici del 1° febbraio 2013 (doc. D) e si sono recati ad __________ (__________)

nel corso del mese di maggio 2013. Il termine di 3 settimane è di conseguenza

stato ampiamente rispettato. Certo, l’assicuratore non ha dato il suo consenso.

Ciò tuttavia è dovuto ad un’errata interpretazione delle CGA applicabili al

caso di specie e non può di conseguenza essere opposto agli attori quale motivo

di diniego di pagamento delle prestazioni. Del resto, il 4 marzo 2013 la

convenuta ha rilasciato, perlomeno per il marito, una garanzia per la cura

termale ad __________ (__________), sulla base della copertura prevista

dall’assicurazione “__________” pari a fr. 50 al giorno per al massimo 21

giorni (doc. 6).

Quanto

agli effetti delle cure, oltre a ribadire che comunque, perlomeno per il marito

l’assicuratore, sulla base della copertura “__________”, ha rilasciato una

garanzia, basti qui evidenziare come al termine del precedente soggiorno in __________,

rimborsato dall’assicuratore senza alcuna riserva, il 14 giugno 2012 il dr.

med. __________ ha attestato che la cura specifica di fisiobalneoterapia

effettuata dal 3 al 10 giugno 2012 ha portato “ad un effetto benefico”

(doc. E2) ed il 26 febbraio 2013 il dr. med. __________ ha attestato che vi è

stata una “discreta remissione della sintomatologia dolorosa” (doc. 5a).

Non si vede per quale motivo, ex ante, la cura da effettuare nel 2013 non

avrebbe dovuto avere il medesimo esito positivo. Quanto alla circostanza che le

cure termali non sarebbero “più di moda”, va ribadito che lo stesso

assicuratore le prevede ancora (doc. O e doc. V pag. 3 punto 13).

7. Infine,

gli assicurati chiedono il versamento di interessi di mora dal 7 novembre 2013,

ossia dalla data della petizione (doc. I).

Per

l’art. 102 cpv. 1 CO se l’obbligazione è scaduta, il debitore è costituito in

mora mediante interpellazione del creditore.

A

norma dell’art. 102 cpv. 2 CO quando il giorno dell’adempimento sia stato

stabilito o risulti determinato da una disdetta preventivamente convenuta e

debitamente fatta il debitore è costituito in mora pel solo decorso di detto

giorno.

L’art.

104 cpv. 1 CO prevede che il debitore in mora al pagamento di una somma di

danaro deve pagare gli interessi moratori del cinque per cento all’anno,

quand’anche gli interessi convenzionali fossero pattuiti in misura minore.

Con

sentenza 4A_468/2008 del 20 febbraio 2009 il TF, al consid. 3.2, ha rammentato:

" (…)

Considerandi

II Tribunale cantonale

delle assicurazioni gli ha accordato interessi di mora del 5 % sulla somma

residua di fr. 68'420.10 (137'065 ./. 68'644.90) dall'8 febbraio 2008 al 29

febbraio 2008, cioè dal giorno della prima interpellazione (art. 102 cpv. 1 CO)

al giorno della ricezione del pagamento. Il ricorrente obietta che gli

interessi di mora andrebbero riconosciuti dal 24 dicembre 2006, momento nel

quale, a suo dire, la prestazione assicurata avrebbe dovuto essergli versata. A

torto. Gli interessi di ritardo del 5 % (art. 104 cpv. 1 CO) sono dovuti dal

giorno dell'interpellazione del creditore, che mette in mora il debitore (art.

102.

cpv. 1 CO). Queste norme si applicano anche al contratto d'assicurazione

(JÜRG NEF, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag,

2001, n. 20 art. 41 LCA). Dato che il ricorrente non contesta la data della

prima messa in mora considerata nel giudizio impugnato, la Corte ticinese ha

applicato correttamente il diritto federale. La censura dell'attore, che

parrebbe conferire rilevanza, sotto il profilo degli interessi di mora, al

momento in cui il credito dell'assicurato diviene esigibile (cfr. art. 41 cpv.

1.

LCA), è infondata.”

La

richiesta di condannare l’assicuratore al pagamento di interessi di mora al 5%

dal 7 novembre 2013, data dell’inoltro della petizione, va di conseguenza

accolta.

8.

L’attore

chiede la condanna della convenuta all’importo complessivo di Euro 3'478 (cfr.

doc. I ed N).

L’assicuratore

non contesta il contenuto delle fatture, né sostiene, in sede di risposta di

causa, di aver già versato prestazioni derivanti da altre assicurazioni

sottoscritte dagli attori.

Tuttavia,

da uno scritto del 21 agosto 2013 di CO 1 all’attore risulta che il 6 agosto

2013.

l’assicuratore avrebbe provveduto ad un rimborso, per il marito, sulla

base dell’assicurazione complementare __________ (doc. 11). Considerato che

tale copertura prevede un rimborso di fr. 50 al giorno (cfr. doc. 10),

l’eventuale importo già versato andrà dedotto dal totale di Euro 3'478 dovuto

dall’assicuratore (cfr., a proposito della valuta: DTF 134 III 151, consid. 2.4

e 2.5, DTF 137 III 158 e sentenza 4A_152/2013 del 20 settembre 2013,

consid. 3.2: “Lorsqu'une obligation est exprimée en monnaie étrangère, elle

doit en principe être payée dans cette monnaie. Toutefois, aux conditions de

l'art. 84 al. 2 CO, le débiteur - et lui seul - a la faculté alternative de

payer en francs suisses. Le dispositif d'un jugement qui ne serait libellé

qu'en monnaie nationale n'apparaît pas admissible (arrêt 4C.191/2004 du 7 septembre 2004 consid. 6, in SJ 2005 I 174). Autre est la question de l'exécution

forcée en Suisse d'une créance stipulée en monnaie étrangère (ATF 134 III 151

consid. 2.3). La loi sur la poursuite pour dettes et la faillite impose que le

montant de la créance en poursuite soit désigné en valeur légale suisse (art.

67.

al. 1 ch. 3 LP). Cette règle d'ordre public, fondée sur des motifs

pratiques, n'a toutefois pas pour effet de nover en une dette de francs suisses

celle que les intéressés ont librement fixée en devises étrangères: le débiteur

doit simplement tolérer que, dans la procédure d'exécution, ses biens situés en

Suisse soient soumis à l'exécution pour un montant qui, en valeur suisse,

correspond à la dette de monnaie étrangère (ATF 135 III 88 consid. 4.1; 125 III

443.

consid. 5a). Il s'ensuit que dans une procédure tendant à faire reconnaître

l'existence d'une créance libellée en monnaie étrangère, le tribunal ne peut

prononcer une condamnation pécuniaire que dans cette monnaie-là, étant entendu

que s'il doit dans le même temps accorder la mainlevée de l'opposition formée

au commandement de payer, celle-ci sera libellée en francs suisses, à des fins

d'exécution forcée (ATF 134 III 151 consid. 2.4)“).

9.

Il valore di causa è rappresentato dall’importo di Euro 3'478

chiesto dagli attori.

Va qui

rammentato che con sentenza 4A_83/2013 del 20 giugno 2013 il TF ha affermato:

" (…)

1.

Il ricorso è

presentato dalla parte soccombente nella sede cantonale (art. 76 cpv. 1 lett. a

LTF), è tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF) ed è volto contro una sentenza finale

(art. 90 LTF) emanata dall’autorità ticinese di ultima istanza (art. 75 cpv. 1

LTF) in una causa civile (art. 72 cpv. 1 LTF). Esso è ammissibile a prescindere

dal valore litigioso (di soli fr. 1'120.--) poiché, come afferma correttamente

la ricorrente, nel Cantone Ticino le controversie tra assicurati e assicuratori

concernenti le assicurazioni complementari all’assicurazione contro le malattie

sono di competenza del Tribunale cantonale delle assicurazioni in prima e unica

istanza (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF; art. 7 CPC; art. 75 della legge ticinese

di applicazione della LAMal del 26 giugno 1997 [RL/TI 6.4.6.1]; DTF 138 III 799

consid. 1.1)”

Secondo l'art. 49 cpv.

2.

LSA, i tribunali svizzeri devono trasmettere gratuitamente all'autorità di

sorveglianza una copia di tutte le sentenze concernenti disposizioni del

diritto in materia di contratto d'assicurazione; s'impone perciò di notificare

all'autorità di sorveglianza anche la presente sentenza in forma elettronica e

senza il nominativo degli attori.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. La

petizione è accolta ai sensi dei considerandi.

§ CO

1 è condannata a versare a AT 2 e AT 2, in solido, Euro 3'478, dedotti

eventuali rimborsi già effettuati, oltre interessi al 5% dal 7 novembre 2013.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato. La Cassa verserà agli attori, in solido, fr. 1'800 (IVA inclusa, se

dovuta), a titolo di ripetibili.

3. Comunicazione

alle parti ed alla FINMA, Berna.

Contro il presente

giudizio è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare

quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve

motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Nelle cause a

carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a

Fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione ed

a Fr. 30'000.- negli altri casi.

Per

valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive

un'istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia ammissibile il

ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, ricorso sussidiario

in materia costituzionale (art. 113 e 117 LTF).

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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