36.2013.72
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7 aprile 2014Italiano8 min
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Numero d'incarto:
36.2013.72
Data decisione, Autorità:
07.04.2014, TCA
Titolo:
Trasferimento in elicottero da un ospedale all'altro. Le CGA prevedono solo il trasporto all'ospedale più vicino, ciò che qui non è manifestamente dato, visto che l'attrice si è fatta trasferire all'Ospedale ubicato vicino al suo domicilio, in un altro Cantone
ASSICURAZIONE COMPLEMENTARE ALL'ASSICURAZIONE MALATTIA
INTERPRETAZIONE DELLE CONDIZIONI GENERALI
art. 18 CO
Raccomandata
Incarto n.
36.2013.72
TB
Lugano
7 aprile 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sulla petizione del 31 ottobre
2013 di
AT 1
rappr. da: RA 1
contro
CV 1
in materia di assicurazione complementare
contro le malattie
ritenuto in
fatto
A. RI
1, nata nel 1921, nel 2013 disponeva di diverse coperture complementari presso il
suo assicuratore malattia CV 1, fra le quali l'assicurazione delle cure __________
e l'assicurazione delle spese __________ (doc. 1).
B. L'11
agosto 2013 l'interessata è stata ricoverata all'Ospedale di __________ a seguito
di un blocco intestinale. Per necessità medica, questo nosocomio ha subito
disposto il trasferimento della paziente in ambulanza presso l'__________ di __________,
ossia la struttura ospedaliera idonea più vicina.
Per volontà della
paziente e dei suoi familiari, l'assicurata è invece stata trasferita in
elicottero all'Ospedale __________ di __________ (doc. A9). L'Ospedale __________
ha fatto però firmare al marito dell'assicurata un formulario con cui riconosceva
che desiderava essere trasferita in elicottero o in ambulanza e che quindi si sarebbe
assunta tutte le relative spese (doc. A3).
C. Al
fine di ottenere il rimborso della metà delle spese che sono state poste a suo carico
(Fr. 4'078,35), l'assicurata ha trasmesso a CV 1 la fattura del 20 agosto 2013
(doc. A4) di Fr. 8'156,70 emessa dalla __________.
D. Il
19 settembre 2013 (doc. A5) l'assicuratore malattia, rispondendo alle
perplessità dell'interessata, le ha comunicato che sul documento di
trasferimento, che suo marito ha sottoscritto, è indicato chiaramente che lei
stessa ha richiesto l'intervento dell'elicottero e che quindi si sarebbe
assunta i relativi costi. Pertanto, essa non aveva diritto al rimborso dei costi
fatturati dalla __________.
E. Il
3 ottobre 2013 (doc. A10) RI 1 ha scritto al suo assicuratore esponendo le
proprie ragioni, affinché esso si assuma il costo dell'elitrasporto e ha concluso
che "Dal documento medico ufficiale dell'ospedale risulta altrettanto
chiaro che la decisione e l'ordine sono stati rispettivamente presa e dato dai
sanitari.".
F. L'assicuratore
malattia ha risposto il 23 ottobre 2013 (doc. A11) affermando che trattandosi
di un trasporto di trasferimento da un ospedale all'altro durante la degenza
ospedaliera, in base alle regole SwissDRG i costi per il trasferimento sono a carico
dell'Ospedale di partenza. Tuttavia, dagli atti medici è risultato che l'Ospedale
di __________ aveva previsto il trasporto, necessario dal profilo medico,
all'Ospedale più vicino (__________ di __________), ma che la paziente aveva
chiesto di essere elitrasportata all'Ospedale __________ di __________
sottoscrivendo un riconoscimento dell'assunzione dei relativi costi di trasferimento.
Pertanto, l'assicuratore non si assumeva questi costi.
G. Con
petizione del 31 ottobre 2013 (doc. I) indirizzata al "Tribunale
civile" di __________, e da questo trasmesso al TCA per competenza
giurisdizionale (doc. II), AT 1, rappresentata dal figlio RA 1, ha esposto gli
eventi occorsi l'11 agosto 2013 che hanno portato al suo ricovero all'Ospedale __________
e ha chiesto di condannare il suo assicuratore malattia al rimborso dei costi
dell'elitrasporto da lei assunti.
L'attrice ha in
particolare evidenziato che come risulta chiaramente dal certificato medico
rilasciato dall'Ospedale __________, vista la gravità del suo stato di salute e
lo stato fisico e psicologico del marito, ipovedente, che l'accompagnava, i
medici stessi hanno ordinato il trasporto della paziente all'Ospedale di __________.
Quanto alla firma
apposta dal coniuge sulla richiesta di trasferimento, essa è da contestualizzare
e quindi va considerato che egli, sotto choc ed in perfetta buona fede perché __________,
così pure in difficoltà nel leggere il formulario siccome cieco e con la moglie
in pericolo di vita, ha in modo del tutto naturale apposto la sua firma su tale
documento.
H. Il
19 novembre 2013 (doc. VI) CV 1 ha preso posizione sulla petizione chiedendo di
respingerla non essendo dati i presupposti, previsti dalle CGA delle coperture
complementari concluse dall'attrice, per farsi carico dell'importo di Fr.
4'078,35 quale costo del trasferimento ospedaliero in elicottero.
Fatti
I. Con
atto del 13 dicembre 2013 (doc. X) il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha
sospeso la procedura sino a fine gennaio 2014 nell'attesa di un eventuale proseguimento
della vertenza parallela in ambito di assicurazione sociale, nell'ambito della
quale il ricorso dell'assicurata formulato il 16 dicembre 2013 (36.2013.84) è
sfociato in una sentenza odierna.
considerato in
diritto
in ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 8C_855/2010
dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del
7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007).
nel merito
Considerandi
2.
Oggetto
del contendere è sapere se ed in quale misura la Cassa malati resistente sia tenuta a prendere a carico le spese di trasferimento
dell'assicurata con l'elicottero avvenuto l'11 agosto 2013 dall'Ospedale
di __________ all'Ospedale __________ di __________.
3.
Per
l'assicurazione delle cure __________ di cui beneficia l'attrice, le Condizioni
speciali __________ nell'edizione 01.2011 (doc. 3) prevedono all'art. 3 che per
i costi di trasporto ed i costi di salvataggio sono riconosciuti Fr. 2'000.-
per anno civile per trasporti d'emergenza necessari per ragioni mediche fino al
prossimo medico o al più vicino ospedale.
Nel caso concreto,
l'attrice è dapprima stata ricoverata all'Ospedale di __________ e poi
trasferita all'Ospedale di __________. Il rimborso dei costi in oggetto concerne
però non un eventuale ricovero d'urgenza presso il primo Ospedale, bensì il trasferimento
all'Ospedale __________.
Va da sé, quindi, che
in specie non si tratta di un trasporto d'emergenza dal luogo in cui è interviene
la necessità medica fino al più vicino ospedale, ma di un trasferimento
dell'interessata da un ospedale all'altro durante una degenza.
Questa copertura
assicurativa non è dunque d'aiuto all'attrice.
È pertanto a giusta
ragione che CV 1 non è tenuto ad intervenire e quindi ad assumersi i costi del
trasferimento in elicottero dal Canton __________ al Canton __________.
4.
Quanto
all'assicurazione delle spese __________, le Condizioni speciali __________,
nella versione 01.2007 (doc. 2), regolano la presa a carico da parte dell'assicuratore
dei costi di trasporti d'urgenza, di salvataggio e di recupero (art. 9).
Il capoverso 1 di questa
norma prevede che sono assunti illimitatamente (art. 11) dall'assicuratore
malattia solo i costi dei trasporti d'urgenza in Svizzera necessari dal profilo
medico fino al più vicino e adatto ospedale per il trattamento stazionario.
In altre parole, come
l'altra copertura assicurativa, anche questa dispone che l'assunzione dei costi
di trasporto è data unicamente per il tragitto dal luogo in cui sorge l'evento che
richiede un intervento medico urgente fino al più vicino ed adatto ospedale. Un
trasferimento da un ospedale ad un altro non è invece contemplato, sia esso
dovuto per un'urgenza medica sia per altri motivi.
In concreto, sia non
ci si trova di fronte ad un primo trasporto d'urgenza - quello, semmai, va
identificato nel tragitto dal luogo di villeggiatura dell'attrice all'Ospedale
di __________ -, sia l'Ospedale __________ di __________ non può certo essere
definito l'ospedale più vicino al luogo in cui essa si è sentita male.
Nessun contributo alle
spese di trasferimento può dunque essere preteso dall'attrice nei confronti di CV
1.
5.
In
conclusione, le coperture complementari di cui beneficia l'attrice non
permettono di imputare al suo assicuratore il costo dell'elitrasporto addebitato
all'interessata dalla __________ a dipendenza del trasferimento dell'11 agosto
2013.
La petizione del 31 ottobre 2013 va dunque
respinta.
6.
Il
valore di causa è rappresentato dall'importo di Fr. 4'078,35 preteso in
restituzione dall'attrice dall'assicuratore malattia.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. La
petizione è respinta.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
alle parti ed alla FINMA, Berna.
Contro la presente
sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna
14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
L'atto di ricorso, in
3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella
impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o
del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata
e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Nelle cause a
carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a
Fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione ed
a Fr. 30'000.- negli altri casi.
Per valori inferiori
il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto
di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un'istanza
cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, ricorso sussidiario in materia
costituzionale (art. 113 e 117 LTF).
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Gianluca
Menghetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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