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Decisione

36.2013.72

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

7 aprile 2014Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

I. Con

atto del 13 dicembre 2013 (doc. X) il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha

sospeso la procedura sino a fine gennaio 2014 nell'attesa di un eventuale proseguimento

della vertenza parallela in ambito di assicurazione sociale, nell'ambito della

quale il ricorso dell'assicurata formulato il 16 dicembre 2013 (36.2013.84) è

sfociato in una sentenza odierna.

considerato in

diritto

in ordine

1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 8C_855/2010

dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del

7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007).

nel merito

Considerandi

2.

Oggetto

del contendere è sapere se ed in quale misura la Cassa malati resistente sia tenuta a prendere a carico le spese di trasferimento

dell'assicurata con l'elicottero avvenuto l'11 agosto 2013 dall'Ospedale

di __________ all'Ospedale __________ di __________.

3.

Per

l'assicurazione delle cure __________ di cui beneficia l'attrice, le Condizioni

speciali __________ nell'edizione 01.2011 (doc. 3) prevedono all'art. 3 che per

i costi di trasporto ed i costi di salvataggio sono riconosciuti Fr. 2'000.-

per anno civile per trasporti d'emergenza necessari per ragioni mediche fino al

prossimo medico o al più vicino ospedale.

Nel caso concreto,

l'attrice è dapprima stata ricoverata all'Ospedale di __________ e poi

trasferita all'Ospedale di __________. Il rimborso dei costi in oggetto concerne

però non un eventuale ricovero d'urgenza presso il primo Ospedale, bensì il trasferimento

all'Ospedale __________.

Va da sé, quindi, che

in specie non si tratta di un trasporto d'emergenza dal luogo in cui è interviene

la necessità medica fino al più vicino ospedale, ma di un trasferimento

dell'interessata da un ospedale all'altro durante una degenza.

Questa copertura

assicurativa non è dunque d'aiuto all'attrice.

È pertanto a giusta

ragione che CV 1 non è tenuto ad intervenire e quindi ad assumersi i costi del

trasferimento in elicottero dal Canton __________ al Canton __________.

4.

Quanto

all'assicurazione delle spese __________, le Condizioni speciali __________,

nella versione 01.2007 (doc. 2), regolano la presa a carico da parte dell'assicuratore

dei costi di trasporti d'urgenza, di salvataggio e di recupero (art. 9).

Il capoverso 1 di questa

norma prevede che sono assunti illimitatamente (art. 11) dall'assicuratore

malattia solo i costi dei trasporti d'urgenza in Svizzera necessari dal profilo

medico fino al più vicino e adatto ospedale per il trattamento stazionario.

In altre parole, come

l'altra copertura assicurativa, anche questa dispone che l'assunzione dei costi

di trasporto è data unicamente per il tragitto dal luogo in cui sorge l'evento che

richiede un intervento medico urgente fino al più vicino ed adatto ospedale. Un

trasferimento da un ospedale ad un altro non è invece contemplato, sia esso

dovuto per un'urgenza medica sia per altri motivi.

In concreto, sia non

ci si trova di fronte ad un primo trasporto d'urgenza - quello, semmai, va

identificato nel tragitto dal luogo di villeggiatura dell'attrice all'Ospedale

di __________ -, sia l'Ospedale __________ di __________ non può certo essere

definito l'ospedale più vicino al luogo in cui essa si è sentita male.

Nessun contributo alle

spese di trasferimento può dunque essere preteso dall'attrice nei confronti di CV

1.

5.

In

conclusione, le coperture complementari di cui beneficia l'attrice non

permettono di imputare al suo assicuratore il costo dell'elitrasporto addebitato

all'interessata dalla __________ a dipendenza del trasferimento dell'11 agosto

2013.

La petizione del 31 ottobre 2013 va dunque

respinta.

6.

Il

valore di causa è rappresentato dall'importo di Fr. 4'078,35 preteso in

restituzione dall'attrice dall'assicuratore malattia.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. La

petizione è respinta.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

alle parti ed alla FINMA, Berna.

Contro la presente

sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna

14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

L'atto di ricorso, in

3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella

impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o

del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata

e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Nelle cause a

carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a

Fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione ed

a Fr. 30'000.- negli altri casi.

Per valori inferiori

il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto

di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un'istanza

cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113 e 117 LTF).

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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