36.2013.76
Denegata e ritardata giustizia. La promozione di una causa civile da parte dell'assicurato contro la cassa malati per la copertura obbligatoria equivale palesemente a richiesta di emanazione di una de
17 gennaio 2014Italiano25 min
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Numero d'incarto:
36.2013.76
Data decisione, Autorità:
17.01.2014, TCA
Titolo:
Denegata e ritardata giustizia. La promozione di una causa civile da parte dell'assicurato contro la cassa malati per la copertura obbligatoria equivale palesemente a richiesta di emanazione di una decisione
DENEGATA GIUSTIZIA
RITARDATA GIUSTIZIA
art. 52 LPGA
art. 56 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
36.2013.76
IR/sc
Lugano
17 gennaio 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 14 gennaio 2013
di
RI 1
contro
CO 1
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
considerato in fatto
ed in diritto
· che mediante
scritto 14 gennaio 2013 RI 1 si è rivolto alla Giudicatura di pace di __________
chiedendo fosse indetta un’udienza di conciliazione per dirimere una vertenza
in essere tra lo stesso signor RI 1 e CO 1 Società del Gruppo __________;
· che in
particolare il signor RI 1 evidenzia i seguenti fatti:
" … a seguito di un precetto esecutivo e
successivamente seguito da un pignoramento:
Per il quale io non ho mai ottenuto, per quanto richiesto, ne la prova
di quanto mi veniva addebitato, nè tanto meno aver potuto dimostrare: che per
la fattura del medico di cui mi si imputa di non aver pagato e quindi
ingiustamente rimborsatami:
che avevo provveduto a farmi rilasciare una dichiarazione scritta e
firmata dal Dr. __________ che conferma l'avvenuto versamento a suo tempo (risalente
al 2011).
Come può costatare dalla documentazione allegata (suscettibile di
essere ampliata se richiesto), non potevo
certo oppormi al pignoramento, ma mi sono offerto di mettere a garanzia la
somma di Fr. 400.-- per il debito originale di Fr. 119 + le spese.
Ma come verrà precisato nel verbale, di cui non sono ancora in possesso
(già sollecitato) a solo titolo di garanzia e non come riconoscimento del
debito.
Pertanto prima di ricorrere ad altre istanze e impegnare un legale per
un disconoscimento del debito e per una somma irrisoria, desidererei, poter giungere ad un chiarimento …" (doc. I)
· che l’atto è
accompagnato da una serie di documenti da copia del PE __________ UE __________
del 26 giugno 2012 notificato al signor RI 1, che non vi si è opposto, il 27
giugno 2012 (doc. A1); dall’avviso di pignoramento per CHF 263,10 del 7.09.2012
e dal verbale di pignoramento del 21.12.2012. Agli atti è pure consegnato:
conteggio prestazioni CO 1 28.01.2011 per prestazioni 201.10.2010 Dr. __________
CHF 119,70, importo interamente accreditato all’assicurato (doc. A5); conteggio
07.09.2012 prestazioni Clinica __________ dal 16.01 al 13.02.2012 con richiesta
di versamento di CHF 97,75 comprendente la fotocopia di un versamento di RI 1 a
CO 1 di CHF 395,60 ed una annotazione in penna blu (doc. A6). Con altre corrispondenze
va citata (doc. A12) una lettera di CO 1 con cui si indica all’assicurato che:
" Ci riferiamo alla sua lettera ricevuta il 16.08.2012 che é stata oggetto
della nostra massima attenzione.
- I termini per l'opposizione al precetto esecutivo sono scaduti e non
avendo lei fatto opposizione a) momento della notifica avvenuta al 27.06.2012,
la procedura prosegue quindi senza opposizione con una richiesta di
proseguimento.
- Il conteggio in questione é stato stornato dopo comunicazione del Dottore e per l'importo a lei in precedenza
versato, le é stato chiesto il rimborso, in quanto versato a torto." (doc. A12)
· che a monte
della richiesta di versamento da parte della Cassa, come indicato, vi è una
prestazione del dott. __________ che, il 17 settembre 2012, ha redatto lo scritto doc. A13 con cui ha attestato il pagamento il 20 ottobre 2010 di CHF
119,70 il 30 marzo 2011;
· che
ulteriormente il signor RI 1 si è rivolto all’assicuratore lamentando un errore
nelle pretese che hanno condotto all’incasso forzato degli importi reclamati da
CO 1. Gli atti contemplano inoltre scritti del signor RI 1 con l’UE interessato
e con la giudicatura di pace;
· che l’atto
del 14 gennaio 2013 è stato trasmesso dalla giudicatura di pace di __________
all’assicuratore malattia che, con scritto del 21 maggio 2013, ha preso posizione nei termini che, per ragioni d’opportunità e comprensione della fattispecie,
appare utile riprendere in dettaglio:
" … CO 1 (di seguito __________) ha deciso di rinunciare a presenziare all'udienza e formula con il presente la propria presa di posizione in
merito all'istanza del RI 1, postulando che l'istanza venga dichiarata
irricevibile, o, in via subordinata, respinta.
(…)
L'istante chiede, con affermazioni vaghe e imprecise, il disconoscimento
del debito e la restituzione dell'importo di CHF 400.00 in relazione con quanto da lui saldato nella procedura esecutiva promossa da CO 1 con PE nr. __________
dell'UEF di __________. L'istante è affiliato a CO 1; la controversia concerne una
pretesa inerente la LAMaI (Legge sull'assicurazione malattia) e quindi ambito
delle assicurazioni sociali. Giudice ordinario per tali questioni è il Tribunale cantonale delle assicurazioni (cfr. art. 1 LPtca, art. 86 LEF, art. 61
LPGA) e non il giudice civile.
(…)
… circa il
merito della stessa CO 1 osserva quanto segue. L'istante chiede il disconoscimento
e la restituzione dell'importo di CHF 400.00 con riferimento a quanto da lui
saldato nell'ambito della procedura esecutiva nr. __________ UEF di __________.
Tale procedura veniva promossa da CO 1 per l'incasso del conteggio di prestazione
nr. 1283970279 del 25.03.2011 di complessivi CHF 136.55 (conteggio e fatture
allegati). Il conteggio è composto di:
· fattura
del dr. __________ di CHF 119.70. CO 1 aveva saldato tale fattura con pagamento
dell'importo di CHF 119.70 sul conto dell'assicurato in data 28.01.2011; la
fattura era poi stata annullata dal curante dopo discussione con il paziente
(cfr. sua comunicazione del 17.03.2011).
CO 1 provvedeva quindi a stornare la prestazione già erogata e a chiederne il rimborso all'assicurato;
· fattura
della farmacia del __________ del 13.12.2010 di CHF 35.70, con un saldo di CHF
0.00;
· fattura
del Dr. __________ del 16.03.2011 di CHF 16.85, importo a carico
dell'assicurato quale
franchigia.
(…)
La pretesa di CO 1 di cui al conteggio del 25.03.2011 è corretta.
(…)
Dopo aver invano diffidato l'assicurato (cfr. allegato), CO 1 faceva
spiccare nei confronti dell'insorgente il PE nr. __________ dell'UEF di __________
per l'importo di CHF 136.55 per il conteggio di prestazione del 25.03.2011 (nr.
1283970279), oltre gli interessi di mora del 02.05.2011 e le spese
amministrative di CHF 60.00. A tale importo si aggiungono le spese esecutive,
che sono a carico dell'escusso (art. 68 LEF).
La domanda sfociava nel PE __________ UEF(agli atti) di __________ del
26.06.2012, notificato il giorno successivo all'escusso, al quale egli non si
opponeva.
CO 1 presentava quindi domanda di continuazione dell'esecuzione in
data 31.07.2012 per l'importo di CHF 136.55, nonché l'interesse di mora del 5%
dal 02.05.2012, oltre le spese amministrative di CHF 60.00, e le spese
esecutive (sino ad allora di CHF 33.00).
Con scritto del 21.08.2012 CO 1 informava l'assicurato che la procedura
esecutiva seguiva il suo corso, dal momento che egli non si era opposto al PE,
e che la pretesa di CO 1 era corretta.
La procedura sfociava nell'avviso di pignoramento del 31.07.2012 (per
l'importo di CHF 263.10) e verbale di pignoramento del 21.12.2012 per l'importo
di CHF 303.55 (con spese di pignoramento pari a CHF 74.00).
In data 06.03.2013 CO 1 formulava all'UEF di __________ domanda di
vendita per l'importo di CHF 136.55, oltre l'interesse di mora del 5% dal
02.05.2011, le spese amministrative di CHF 60.00, e quelle esecutive di CHF
107.00.
In data 21.03.2013 per il tramite dell'ufficio dell'esecuzione,
l'assicurato ha provveduto a saldare l'intero debito di CO 1 escusso, con le
spese amministrative e esecutive, nonché gli interessi di mora del 5% su CHF
136.55 dal 02.05.2012) per complessivi CHF 316.25 (e non CHF 400.00).
La pretesa di CO 1 era corretta e giustificata.
(…)
L'istante non dimostra come egli abbia pagato un indebito a CO 1 pari
a CHF 400.00 e non ha reso sufficientemente verosimile di avere una pretesa di
restituzione per tale importo nei confronti di CO 1. La sua richiesta va
pertanto respinta in quanto del tutto ingiustificata." (doc. II)
· che il
Giudice di pace di __________ (doc. IV del 20 novembre 2013) ha respinto
l’istanza siccome irricevibile trasmettendo in pari tempo gli atti al Tribunale
cantonale delle Assicurazioni per ragioni di competenza;
· che il
giudice delegato ha ricevuto gli atti ed il 21 novembre 2013 si è rivolto alle
parti con lettera di cui occorre, per completezza, riprendere il testo:
" il Giudice di Pace di __________, __________, ha
trasmesso a questo Tribunale Cantonale delle Assicurazioni gli atti della procedura
ricordata in entrata.
E’ data, apparentemente almeno, una competenza del Tribunale Cantonale
delle Assicurazioni le prestazioni di cui il sig. RI 1 chiede la restituzione
siccome pagate a torto al proprio assicuratore malattia sono fornite da un
assicuratore ammesso alla LAMal e dipendono dall’applicazione di questa legge.
Ricordo alle parti, e meglio al signor RI 1, che in virtù dell’art. 49
legge sulla parte generale delle assicurazioni sociali (LPGA), in caso di
disaccordo tra assicuratore ed assicurato, una domanda dell’assicurato tendente
una decisione d'accertamento deve essere soddisfatta se il richiedente fa
valere un interesse degno di protezione. L’assicuratore deve provvedere
mediante l’emanazione di una decisione formale e, se non vi provvede o non lo
fa sollecitamente, l’assicurato può adire il Tribunale cantonale delle
Assicurazioni lamentando una ritardata o denegata giustizia. Si tratta di un
diritto scaturente dall’art. 29 cpv. 2 Cost. Fed. che prevede il diritto di essere
sentito della parte, che comprende non solo quello di esprimersi ed accedere al
dossier ma pure quello di ottenere decisioni formalmente complete e che evadano
in modo completo le lamentele formulate. Nel caso di emanazione della decisione
sono conseguentemente dati all’assicurato la facoltà di inoltrare opposizione
e, contro la decisione resa su opposizione, può essere formulato un ricorso al
Tribunale cantonale delle Assicurazioni. Questo per contestualizzare la procedura.
L’istanza del signor RI 1 evasa dal Giudice di Pace viene qui ritenuta
quale reclamo per denegata giustizia.
La stessa viene intimata ad CO 1 e per essa al Servizio giuridico con
sede a__________ per la presentazione della risposta di causa come impone la
procedura. (…)" (doc. V)
· che in data 9
gennaio 2104 Intras, dopo avere ottenuto proroga del termine per la presentazione
della risposta di causa, ha fatto pervenire la sua risposta di causa (doc. IX)
trasmessa il 10 gennaio (doc. X) all’assicurato ricorrente per l’esercizio dei
suoi diritti processuali;
· che
l’assicuratore ha ribadito la sua originaria posizione, ossia che competente in
materia è il Tribunale cantonale delle Assicurazioni e non certo la Giudicatura
di pace, che in assenza di una decisione formale resa su opposizione una
decisione di merito non può essere resa ma unicamente può essere esaminato il
sussistere di una denegata o ritardata giustizia, circostanza che
l’assicuratore nega argomentando come segue:
"
(…)
CO 1 ha comunque riesaminato la pretesa di cui all'esecuzione nr. __________
UEF di __________ e ne conferma la sua correttezza. Essa concerne infatti il conteggio
del 25.03.2011 e si giustifica dal momento che secondo l'art. 64 LAMaI gli assicurati
sono tenuti a corrispondere all'assicuratore malattie le partecipazioni ai
costi di cura delle prestazioni ottenute (64 LAMaI) e che le prestazioni erogate
a torto vanno restituite all'assicuratore secondo l'art. 25 LPGA. Se, nonostante
diffida, l'assicurato non paga premi o partecipazioni ai costi scaduti,
l'assicuratore deve promuovere una procedura esecutiva (art. 64a LAMaI).
CO 1 respinge pertanto integralmente la richiesta di restituzione
presentata dall'insorgente; per motivi di economia di procedura (inutili
dispendi causati dalla garanzia di un ulteriore grado di giurisdizione) allo
stadio attuale della procedura non si giustifica il rilascio di una decisione formale
ai sensi dell'art. 49 LPGA. (…)" (doc. IX)
· che RI 1 ha
chiesto, il 16 gennaio 2014, l'acquisizione di specifiche prove aventi però per
oggetto il merito della fattispecie.
Alla
luce dell'esito della procedura CO 1 è invitata a volere verificare le
richieste probatorie prima dell'emanazione del provvedimento che le compete;
· che la
presente procedura non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle
prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai
sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF
H 180/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003);
· che, in
assenza di una formale decisione resa su opposizione, il Tribunale cantonale
delle Assicurazioni può occuparsi del gravame formulato da RI 1 unicamente
nella misura in cui lo stesso sia da intendersi quale ricorso per denegata
rispettivamente ritardata giustizia (come precisato nello scritto del 21
novembre 2013 del Giudice delegato alle parti);
· che in merito
alla questione giuridica di fondo sottoposta al Tribunale cantonale delle
assicurazioni si può fare ampiamente riferimento ai principi dedotti dalla giurisprudenza
federale in materia ed evocati nella decisione 3 luglio 2012 (inc. 36.2012.48)
ed in altre recenti di questo Tribunale cantonale delle Assi-curazioni
pubblicate sul sito delle sentenze del cantone (www.sentenze.ti.ch). Come ampiamente
noto alle parti la decisione impugnata costituisce il presupposto ed il contenuto
della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. SVR 2005 AHV N. 19;
DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 cons. 2a, DTF 110 V 51 cons. 3b e giurisprudenza
ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294). Se non è stata emessa nessuna decisione,
la contestazione non ha oggetto e non può dunque essere pronunciata una
sentenza nel merito (cfr. STF C 22/06 del 5 gennaio 2007; DTF 131 V 164 cons.
2.1; DTF 125 V 414 cons. 1A; DTF 119 Ib 36 cons. 1b);
· che per
l’art. 52 cpv. 1 LPGA le decisioni possono essere impugnate entro trenta giorni
facendo opposizione presso il servizio che le ha notificate; fanno eccezione le
decisioni processuali e pregiudiziali. A norma dell’art. 52 cpv. 2 LPGA le
decisioni su opposizione vanno pronunciate entro un termine adeguato (ciò che
vale anche per le decisioni formali richieste) in maniera motivata e con
l’avvertimento relativo ai rimedi giuridici. Per l’art. 56 cpv. 1 LPGA le
decisioni su opposizione e quelle contro cui un’opposizione è esclusa possono
essere impugnate mediante ricorso. Secondo l'art. 56 cpv. 2 LPGA il ricorso può
essere interposto anche se l'assicuratore, nonostante la domanda dell'assicurato,
non emana una decisione o una decisione su opposizione, la norma comprende sia
Fatti
i ricorsi per ritardata giustizia che per denegata giustizia (Kieser,
ATSG-Kommentar, Zurigo-Basilea-Ginevra 2003, art. 56 nota 10 pag. 560). Per
costante giurisprudenza del Tribunale Federale, vi è diniego di giustizia
qualora un'autorità giudiziaria od amministrativa non si occupi di una domanda,
per la cui risoluzione essa é competente (DTF 114 V 147 cons. 3a e riferimenti
ivi menzionati; Kieser, op. cit, art. 56 nota 10 pag. 560). Sempre secondo la
giurisprudenza vi è diniego di giustizia nel caso in cui l'autorità competente
si dimostri certo pronta ad emanare una decisione, ma ciò non avviene entro un
termine che appare adeguato, tenuto conto della natura dell'affare nonché
dell'insieme delle altre circostanze (DTF 107 Ib 164 cons. 3b e riferimenti).
Irrilevanti sono le ragioni che hanno determinato il diniego di giustizia.
Decisivo per l'interessato è unicamente il fatto che l'autorità non abbia
agito, rispettivamente, non abbia agito in maniera tempestiva (DTF 108 V 20
cons. 4c, 103 V 195 cons. 3c). Nel giudicare l'esistenza di una ritardata
giustizia, si deve procedere ad una valutazione delle circostanze oggettive. Vi
è, quindi, ritardata giustizia quando le circostanze che hanno condotto ad un
prolungamento della procedura non appaiono oggettivamente giustificate (DTF 103
V 195 cons. 3c in fine). Criteri rilevanti sono, segnatamente, la natura della
procedura, la difficoltà della materia ed il comportamento dell'interessato
(DTF 125 V 188; VPB 1983 n. 150 p. 527 e EuGRZ 1983 p. 483). Il principio
secondo cui la procedura innanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni
deve essere semplice e spedita (art. 61 cpv. 1 lett. a LPGA) è espressione di
un principio generale del diritto delle assicurazioni sociali e vale, perciò,
anche nell'ambito della procedura amministrativa (DTF 110 V 61 consid. 4; cfr. pure Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung,
Zurigo 1999, p. 243 n. 509);
· che, come
evocato nel giudizio citato e nel giudizio 29 novembre 2011 inc. 36.2011.70,
dottrina e giurisprudenza hanno stabilito che una ritardata giustizia può
essere ammessa soltanto allorquando la competente autorità protrae più del
dovuto la trattazione di un affare. Ciò non è il caso se essa prende dei provvedimenti
positivi, ad esempio dei provvedimenti probatori supplementari. Se l'autorità
si sia occupata di una vertenza senza notevole ritardo, una violazione della
Costituzione può essere ammessa soltanto se determinati provvedimenti sono
stati presi abusivamente (Meyer, Das Rechtsverzögerungsverbot nach Art. 4 BV,
tesi Berna 1985, p. 78 e riferimenti giurisprudenziali). In una sentenza del 25
giugno 2003 nella causa Q., I 841/02, pubblicata in DTF 129 V pag. 411 e seg.,
il TFA ha ammesso l'esistenza di un ritardo ingiustificato a carico dell'Ufficio
AI e della Commissione federale di ricorso in materia di AVS/AI, trattandosi di
una procedura durata globalmente più di 10 anni (dal momento in cui è stata
presentata la domanda di prestazioni a quello in cui è stata resa la sentenza
impugnata). Nella DTF 125 V 188ss., il TFA ha invece negato l'esistenza di un
ritardo ingiustificato, trattandosi di un assicuratore malattie che, trascorsi
meno di 4 mesi dal momento in cui l'assicurato ha interposto opposizione, non
aveva ancora proceduto ad emanare la decisione di sua competenza. In RAMI 1997
U 286, p. 339s., la Corte federale ha riconosciuto una ritardata giustizia a
carico di un tribunale cantonale che era rimasto completamente inattivo nei
riguardi di una causa pendente da 42 mesi e suscettibile di essere giudicata da
27 mesi (ossia a partire dall'evasione di un atto di ricusa);
· che nella
sentenza del 20 settembre 1995, causa A.L. del Tribunale del Canton Argovia, è
stata riconosciuta una ritardata giustizia, poiché un'autorità aveva atteso più
di 9 mesi prima di procedere ad ordinare un'ulteriore perizia (Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der
AHV und IV in: Schaffhauser/Schlauri, Verfahrensfragen in der
Sozialversicherung, San Gallo 1996, p. 92s.). Nel caso giudicato il 22 giugno
1998 dal TC Nidwaldo l'amministrazione è stata (soltanto) biasimata per aver
lasciato trascorrere più di un anno senza prendere alcuna decisione dopo ricezione
di una perizia (Plädoyer 6/1998, p. 67). Il TFA ha stabilito, in una sentenza
pubblicata in SVR 2001 KV 38, p. 109 s., che l'oggetto di un ricorso per
denegata o ritardata giustizia é soltanto la verifica del preteso diniego o del
preteso ritardo: il tribunale non può, quindi, decidere in merito alle
prestazioni. Le prestazioni assicurative materiali, in effetti, non
costituiscono l'oggetto litigioso di questa procedura. Questa giurisprudenza è
da considerare valida anche sotto l’imperio dell’art. 56 cpv. 2 LPGA (Kieser,
op. cit., art. 56 nota 12 pag. 56). Il TF ha ripreso gli stessi principi in un
recente giudizio in materia di assicurazione infortuni (DTF 22 febbraio 2010
inc.8C_613/2009) dove ha ricordato la necessità di ossequio del precetto di
celerità in particolare per le decisioni di prima istanza, si veda anche la
sentenza cantonale di Ginevra pubblicata in SJ 2010 PAG. 297 in particolare cons. 3.1. pag. 301 secondo cui:
" Selon la jurisprudence, l'autorité qui ne traite
pas un grief relevant de sa compétence, motivé de façon suffisante et
pertinente pour l'issue du litige commet un déni de justice formel proscrit par
l'art. 29 al. 1 Cst. (ATF 134 I 229 c. 2.3 p.
232; ATF 117 Ia 116 c. 3a p.
117 et les
références). De même, la jurisprudence a déduit du droit d'être entendu de l'art. 29 al. 2 Cst. l'obligation pour l'autorité de motiver sa
décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci
et l'attaquer en connaissance de cause. La motivation d'une décision est
suffisante lorsque l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui
l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement. L'autorité ne doit
toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties; elle peut se
limiter aux questions décisives (ATF 130 II 530 c. 4.3 p.
540 et les
arrêts cités)."
· che in DTF
130 I 312 e segg. richiamata nelle motivazioni appena riprodotte, il TF ha, più
esplicitamente, specificato che:
" Selon l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une
procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement
et jugée dans un délai raisonnable. Le caractère raisonnable ou adéquat du
délai s'apprécie au regard de la nature de l'affaire et de l'ensemble des
circonstances, selon un principe déjà fixé sous l'empire de l'art. 4 al. 1 aCst. (ATF 125 V 188 consid. 2a p. 191/192;
ATF 117 Ia 193 consid. 1c p. 197; ATF 107 Ib 160 consid. 3b p. 164/165).
A l'instar de l'art. 6 par. 1 CEDH - qui n'offre, à cet égard, pas une
protection plus étendue que les garanties constitutionnelles nationales (ATF
Considerandi
114.
Ia 179 ss; Hottelier, op. cit., p. 810 ch. 5 in fine) - l'art. 29 al.
1.
Cst. consacre
le principe de la célérité en ce sens qu'il prohibe le retard injustifié à
statuer. L'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend
pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi
ou dans un délai que la nature de l'affaire, ainsi que toutes les autres
circonstances, font apparaître comme raisonnable (ATF 119 Ib 311 consid. 5 p. 323 ss; JÖRG PAUL MÜLLER, Grundrechte
in der Schweiz, 3e éd., p. 505 ss; HAEFLIGER/SCHÜRMANN, op. cit., p. 200 ss;
HOTTELIER, op. cit., p. 810/ 811).
5.2
Le caractère raisonnable de la durée de la
procédure s'apprécie en fonction des circonstances particulières de la cause,
lesquelles commandent généralement une évaluation globale. Entre autres critères
sont notamment déterminants le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que
revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et
celui des autorités compétentes (ATF 124 I 139 consid. 2c p 142; ATF 119 Ib 311
consid. 5b p. 325 et les références indiquées). A cet égard, il appartient au
justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse
diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant,
le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 107 Ib 155 consid. 2b et c p. 158
s.). Le comportement du justiciable s'apprécie toutefois avec moins de rigueur
en procédure pénale et administrative que dans un procès civil, où les parties
doivent faire preuve d'une diligence normale pour activer la procédure (HAEFLIGER/
Schürmann, op. cit., p. 203/204; AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, op. cit., n. 1243
p. 594). On ne saurait par ailleurs reprocher à une autorité quelques
"temps morts"; ceux-ci sont inévitables dans une procédure (cf. ATF
124.
I 139 consid. 2c p. 142). Une organisation déficiente ou une surcharge
structurelle ne peuvent cependant justifier la lenteur excessive d'une
procédure (ATF 122 IV 103 consid. I.4 p. 111; ATF 107 Ib 160 consid. 3c p.
165); il appartient en effet à l'Etat d'organiser ses juridictions de manière à
garantir aux citoyens une administration de la justice conforme aux règles (ATF
119.
III 1 consid. 3 p. 3; JÖRG PAUL MÜLLER, op. cit., p. 506 s.; HAEFLIGER/
SCHÜRMANN, op. cit., p. 204 s.; AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, op. cit., n. 1244 et
1245, p. 594/595; HOTTELIER, op. cit., p. 811 ch. 7).
5.3
La sanction du dépassement du délai
raisonnable ou adéquat consiste d'abord dans la constatation de la violation du
principe de célérité,
qui constitue une forme de réparation pour celui qui en est la victime. Cette
constatation peut également jouer un rôle sur la répartition des frais et
dépens dans l'optique d'une réparation morale (ATF 129 V 411 consid. 1.3 p.
417.
et les références). Dans certaines circonstances, si les conditions de la
responsabilité civile de la Confédération ou des cantons pour acte illicite
sont réalisées, le paiement de dommages-intérêts pour le retard à statuer peut
être envisagé. Faute de compétence ratione materiae, il n'appartient pas au Tribunal
fédéral, saisi d'un recours de droit administratif, de se prononcer sur cette
question, d'autant que les recourantes n'ont pas formulé de conclusions dans ce
sens (ATF 129 V 411 consid. 1.4 p. 417/418 et les références)." (sottolineatura del redattore)
· che va qui
ribadito come, in caso di accoglimento di un ricorso per ritardata o denegata
giustizia, il Tribunale ordina all’assicura-tore sociale di concludere entro un
termine ragionevole la procedura, rispettivamente di dar seguito alla chiesta misura
(Kieser, Verwaltungsverfahren, cit., nota 507 pag. 240; cfr. anche SVR 2001 KV
38.
consid. 2b pag. 110), il giudice non può sostituire l’indagine che compete
all’assicuratore con propri atti di verifica e di istruttoria e non deve
neppure, conseguentemente, analizzare il merito della fattispecie. Il giudizio
si limita all’accertamento, o meno, di una denegata giustizia od un ritardo
ingiustificato da parte della Cassa, e, laddove l’amministrazione abbia dato seguito
alle domande dei ricorrenti nelle more della procedura, occorre verificare, per
determinare l’eventuale diritto a ripetibili stante il patrocinio o il carico
di spese, se il ricorso era necessario e se un ritardo nella reazione della
Cassa è sussistito;
· che nel caso
in esame il signor RI 1 contesta, dopo comunque avere operato il pagamento
delle somme, di dovere alla Cassa Malati quanto da essa preteso e ciò, in
particolare, per un suo contatto con il medico dott. __________;
· che la
contestazione del ricorrente è chiara da tempo, egli lamenta da molti mesi,
certamente con forme inadatte e presso istituzioni non competenti, la sua
contrarietà al pagamento di una somma oggetto di incasso forzato;
· che a torto
la cassa ritiene che una decisione non debba essere resa alla luce dello stadio
della procedura o perché l’assicurato non si sarebbe opposto al PE o per la natura
della procedura;
· che infatti
Ueli Kieser: ATSG Kommentar 2. Auflage, Schulthess 2009, ad art. 49 n. 18 pag.
614.
ricorda il dovere dell’assicuratore di rendere una decisione formale nei
casi "in denendas fehlende Einverständnis der versicherte Person
vonvornherein feststeht";
· che in
concreto sin dall’inizio era palese all’assicuratore che il signor RI 1 non è esperto
nell’ambito in discussione, che si è rivolto alle autorità incompetenti per
risolvere il suo problema e l’assicuratore avrebbe sin dall’inizio dovuto
emanare una decisione formale che ricapitolava i fatti, che spiegava i motivi
del conteggio, che precisava eventuali accertamenti svolti presso il dott. __________
per verificare la fattura, sua revoca o meno, per poi verificare il buon
diritto alla pretesa non restituzione dell’importo richiesto ed incassato da CO
1;
· che ciò non è
stato fatto malgrado che la volontà di contestare quel credito da parte di RI 1
era palese ed allo stesso andava offerta la possibilità di farlo nelle dovute
forme presso le istituzioni preposte, in casu si tratta di prestazioni della
copertura obbligatoria e l’importo, anche se non rilevante, è stato insistentemente
richiesto in restituzione da parte dell’assicurato;
· che ICO 1 non
solo non ha adeguatamente informato l’assicurato nelle more della procedura ma
non gli ha recapitato una formale decisione neppure dopo avere ricevuto
l’istanza del Giudice di pace, dopo avere formulato le osservazioni allo stesso
magistrato sollevando la sua incompetenza, non lo ha fatto nemmeno in conseguenza
allo stralcio della procedura da parte del magistrato civile, nemmeno quando
gli atti sono giunti al Tribunale cantonale delle Assicurazioni e sono stati
accompagnati da una lettera (doc. V) 21 novembre 2013 del Giudice delegato che
faceva esplicito riferimento all’ipotesi di una denegata giustizia;
· che il
ritardo è ingiustificabile, che le richieste sono state molteplici da parte
dell’assicurato, anche se non formalmente correttamente espresse,
l’assicuratore aveva tutti gli elementi per potere emanare il suo provvedimento
in tempi brevi e comunque tutto il tempo per eseguire una verifica in
particolare presso la contabilità del dott. __________;
· che in
concreto è quindi data una ritardata giustizia e all’assicu-ratore va imposto
di emanare il provvedimento che le incombe entro i più brevi tempi;
· che alla luce
di quanto precede il ricorso va accolto. Il signor RI 1, non rappresentato non
ha diritto a ripetibili ma deve vedersi riconoscere il rimborso delle spese
assunte (invii per raccomandata, redazioni …) che un tempestivo intervento
della cassa non avrebbe imposto, queste spese vanno fissate complessivamente in
CHF 50.00.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è accolto.
2. Non si prelevano tasse di giustizia e spese e non si attribuiscono
ripetibili siccome il ricorrente non patrocinato. A RI 1 CO 1 verserà comunque,
a titolo di rifusione delle spese vive sopportate, la somma di CHF 50.00.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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