Lexipedia

Decisione

36.2013.79

Incasso premi. Spese amministrative della Cassa malati sono percepibili se le condizioni d'assicurazione le prevedono. Onere probatorio della Cassa. Le spese esecutive seguono il credito

28 gennaio 2014Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

il luogo di domicilio dell'assicurato. L'Ufficio federale stabilisce in modo

unitario le regioni per l’insieme degli assicuratori (cpv. 2). Per gli

assicurati che non hanno ancora compiuto 18 anni (minorenni), l'assicuratore

deve fissare un premio più basso rispetto a quello degli assicurati d'età superiore

(adulti). Egli è legittimato a fare altrettanto nel caso di assicurati che non

hanno ancora compiuto 25 anni (giovani adulti; cpv. 3). Per l'art. 64 cpv. 1

LAMal, gli assicurati partecipano ai costi delle prestazioni ottenute. La

partecipazione ai costi comprende un importo fisso per anno (franchigia) e il

10 per cento dei costi eccedenti la franchigia (aliquota percentuale) (cpv. 2).

Giusta l'art. 64 cpv. 3 LAMal, il Consiglio federale stabilisce la franchigia e

l'importo annuo massimo dell'aliquota percentuale;

· che in caso di mancato versamento di

premi (e partecipazioni), l’Ordinanza di applicazione della LAMal prevede (con

effetto dal 1° gennaio 2012 e quindi per i premi in discussione) quanto segue:

" Art. 105a Interessi di mora

Il tasso degli interessi di mora sui premi scaduti secondo l’articolo

26 capoverso 1

LPGA è del 5 per cento all’anno.

Art. 105b Procedura di diffida

1 In caso di mancato pagamento dei premi e delle

partecipazioni ai costi, l’assicuratore invia la diffida al più tardi entro tre

mesi dall’esigibilità degli stessi. Egli la presenta separatamente da eventuali

altri pagamenti in arretrato.

Considerandi

2.

Se l’assicurato causa per propria colpa spese che

avrebbero potuto essere evitate con un pagamento tempestivo, l’assicuratore può

riscuotere adeguate spese amministrative, se una misura siffatta è prevista

dalle disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi dell’assicurato."

Fondandosi sul previgente diritto (di senso analogo) questo Tribunale

cantonale delle Assicurazioni ha promulgato (tra altre) anche una decisione 1

febbraio 2013 in re T. (36.2012.59 e 60) in cui si rileva quanto segue:

" A norma dell'art. 105a OAMal, il tasso degli

interessi di mora sui premi scaduti secondo l'articolo 26 capoverso 1 LPGA è

del 5 per cento all'anno.

Per l'art. 105b cpv. 1 OAMal, anch'esso nella versione in vigore fino

al 31 dicembre 2011 e applicabile in concreto, i premi e le partecipazioni ai

costi dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie scaduti e non

pagati devono essere oggetto, nei tre mesi che seguono la loro esigibilità, di

una diffida scritta preceduta da almeno un richiamo e distinta da quelle

vertenti su altri eventuali pagamenti arretrati. … .

L'art. 105b cpv. 2 OAMal prevede che se l'assicurato non paga entro il

termine impartito, l'assicuratore deve avviare una procedura esecutiva relativa

al debito … .

Per l'art. 105b cpv. 3 OAMal se l'assicurato cagiona per propria colpa

spese che avrebbero potuto essere evitate con un pagamento tempestivo,

l'assicuratore può riscuotere, in misura appropriata, spese amministrative, se

una misura siffatta è prevista dalle disposizioni generali sui diritti e sugli

obblighi dell'assicurato.

Nella DTF 125 V 276, l'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha ricordato

che pure sotto l'imperio della nuova LAMal un assicuratore contro le malattie

può esigere il pagamento in adeguata misura delle spese di diffida così come di

spese supplementari cagionate da mora dell'assicurato al momento del versamento

dei premi e della partecipazione ai costi, in quanto tali spese (alle quali si

sarebbe ovviato in caso di versamento tempestivo) siano addebitabili a colpa

dell'interessato e le disposizioni generali sui diritti e gli obblighi degli

assicurati contemplino una regolamentazione al riguardo.

Questo principio è stato inserito nell'art. 105b cpv. 3 OAMal nella

versione in vigore fino al 31 dicembre 2011 (in precedenza, fino al 31 luglio

2007.

figurava nell'art. 90 cpv. 5 OAMal), secondo il quale se l'assicurato

cagiona per propria colpa spese che avrebbero potuto essere evitate con un

pagamento tempestivo, l'assicuratore può riscuotere, in misura appropriata,

spese amministrative, se una misura siffatta è prevista dalle disposizioni

generali sui diritti e sugli obblighi dell'assicurato.

In concreto, l'art. 14.1 del Regolamento delle Assicurazioni secondo

la LAMal prevede che la persona assicurata ha l'obbligo di pagare in anticipo i

premi secondo la polizza corrispondenti alla sua assicurazione e alla sua

ripartizione. Per l'art. 14.3, le spese dell’assicuratore per richiami ed

esecuzioni sono a carico della persona assicurata.

Gli interessi sono dovuti quando l'assicurato è in ritardo con il pagamento

dei premi, che di principio vanno pagati in anticipo e di regola mensilmente

(art. 90 OAMal).

Per l'art. 26 cpv. 1 LPGA i crediti di contributi dovuti o di

contributi indebitamente riscossi sottostanno rispettivamente a interessi di

mora o rimunerativi. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni per importi

esigui e termini di breve durata.

Il tasso per gli interessi di mora sui premi scaduti ai sensi

dell'articolo 26 capoverso 1 LPGA è del 5 per cento all'anno (art. 105a OAMal).

In specie, gli interessi, chiesti a partire dallo scadere del termine

di pagamento, sono pertanto dovuti.

Circa le spese esecutive va infine evidenziato quanto segue."

Con

sentenza K 114/03 del 22 luglio 2005, l'Alta Corte ha affermato:

" 10.

All'assicurata, infine, sono state poste a carico

spese di diffida per fr. 20.- e spese esecutive per fr. 70., che contesta.

(…)

10.3

L'assunzione delle spese

esecutive viene invece disciplinata dall'art. 68 LEF, secondo cui esse sono a

carico del debitore, ma il creditore è tenuto ad anticiparle. In mancanza di

tale anticipazione, l'ufficio può intanto sospendere l'atto esecutivo, dandone

avviso al creditore.

Questi costi sono dovuti per legge e dal debitore,

oltre all'importo posto in esecuzione, nel caso in cui l'esecuzione abbia

successo (RAMI 2003 no. KV 251 pag. 226 consid. 4 e giurisprudenza citata). Non

essendo tuttavia oggetto della procedura di rigetto dell'opposizione, sull'importo

relativo a queste spese non è ammissibile pronunciare il rigetto (sentenze del

26.

agosto 2004 in re M., K 68/04, e del 18 giugno 2004 in re B., K 144/03).”

" Come rettamente evidenziato dalla Cassa malati, le

spese esecutive vere e proprie non formano dunque oggetto della sentenza di

rigetto, ma seguono le sorti dell'esecuzione per la quale è stato concesso il rigetto

(STFA K 114/03 del 22 luglio 2005; STCA del 14 settembre 2004, 36.2004.79; RAMI

2003.

KV 251 pag. 226 consid. 4; SZS 2001 pag. 568 consid. 5 con riferimenti; Panchaud/Caprez, La mainlevée de

l'opposition, § 164, pag. 414; K. Ammon/F. Walther, Grundriss des

Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 7a ed., Berna 2003, pag. 114, § 18 N 25:

"Nicht zulässig wäre dagegen ein auf die Betreibungskosten beschränkter

Rechtsvorschlag; denn für diese haftet der Schuldner von Gesetzes wegen (SchKG

68). Will er die Kostenfestsetzung rügen, muss er das mit Beschwerde an die

Aufsichtsbehörde tun (BGE 85 III 128)"). Non essendo dunque oggetto della procedura di

rigetto dell'opposizione, sull'importo relativo a queste spese non è

ammissibile pronunciare il rigetto (STFA K 114/03 del 22 luglio 2005, STFA K 68/04 del

26.

agosto 2004; STF K 144/03 del 18 giugno 2004).

Per cui queste spese non fanno parte del rigetto dell'opposizione, ma

rimangono a carico del debitore escusso.

Infine, per quanto concerne l'incasso forzato di somme quali quelle in

discussione (premi, spese amministrative), l'allora TFA ha più volte dichiarato

applicabile alle casse malati (DTF 121 V 109 segg.; RAMI 1983 pag. 294 = DTF

109.

V 46; RCC 1984 pag. 197) la giurisprudenza secondo cui una cassa di

compensazione può rigettare un'eventuale opposizione ad un PE con una decisione

formale che si riferisce precisamente all'esecuzione in corso, qualora avesse

iniziato la procedura esecutiva per il recupero del credito senza prima aver

formalmente deciso in merito alla propria pretesa. La Cassa malati, in tali

casi, è dunque legittimata a rigettare l'opposizione ai sensi dell'art. 80 LEF."

· che in

concreto i premi, 3 volte CHF 391.20 per un totale di CHF 1'173,60 sono certamente

dovuti e correttamente calcolati;

· che gli

interessi chiesti sono dovuti, essi sono del 5% e sono dovuti quando l'assicurato

è in ritardo con il pagamento dei premi, che di principio vanno pagati in

anticipo e di regola mensilmente;

· che per

l'art. 26 cpv. 1 LPGA i crediti di contributi dovuti o di contributi

indebitamente riscossi sottostanno rispettivamente a interessi di mora o rimunerativi.

Il Consiglio federale può prevedere eccezioni per importi esigui e termini di

breve durata;

· che il tasso

per gli interessi di mora sui premi scaduti ai sensi dell'articolo 26 capoverso

1.

LPGA è del 5 per cento all'anno (art. 105a OAMal, art. 7 cpv. 1 OPGA);

· che, secondo

l'art. 7 cpv. 2 OPGA, l'interesse di mora è calcolato ogni mese sulle prestazioni

spettanti al beneficiario sino alla fine del mese precedente. Il suo decorso

inizia il primo giorno del mese in cui ne è insorto il diritto e cessa alla

fine del mese in cui è stato emesso l'ordine di pagamento;

· che per

quanto attiene alle spese esecutive, pure oggetto della decisione impugnata,

occorre rilevare quanto segue:

Con sentenza K 114/03 del 22 luglio 2005, a questo proposito l'Alta Corte ha affermato:

" 10.

All'assicurata, infine, sono state poste a carico spese di diffida per

fr. 20.- e spese esecutive per fr. 70.-, che contesta.

(…)

10.3

L'assunzione delle spese esecutive viene invece

disciplinata dall'art. 68 LEF, secondo cui esse sono a carico del debitore, ma

il creditore è tenuto ad anticiparle. In mancanza di tale anticipazione, l'ufficio

può intanto sospendere l'atto esecutivo, dandone avviso al creditore.

Questi costi sono dovuti per legge e dal debitore, oltre all'importo

posto in esecuzione, nel caso in cui l'esecuzione abbia successo (RAMI 2003 no.

KV 251 pag. 226 consid. 4 e giurisprudenza citata). Non essendo tuttavia

oggetto della procedura di rigetto dell'opposizione, sull'importo relativo a

queste spese non è ammissibile pronunciare il rigetto (sentenze del 26 agosto 2004 in re M., K 68/04, e del 18 giugno 2004 in re B., K 144/03).”

Le

spese esecutive vere e proprie non formano dunque oggetto della sentenza di

rigetto, ma seguono le sorti dell'esecuzione per la quale è stato concesso il

rigetto (STFA K 114/03 del 22 luglio 2005; STCA del 14 settembre 2004,

36.2004

; RAMI 2003 KV 251 pag. 226 consid. 4; SZS

2001.

pag. 568 consid. 5 con riferimenti; Panchaud/Caprez,

La mainlevée de l'opposition, § 164, pag. 414; K.

Ammon/F. Walther, Grundriss

des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 7a ed., Berna 2003, pag. 114, § 18 N

25: "Nicht zulässig wäre dagegen ein auf die Betreibungskosten

beschränkter Rechtsvorschlag; denn für diese haftet der Schuldner von Gesetzes

wegen (SchKG 68). Will er die Kostenfestsetzung rügen, muss er das mit

Beschwerde an die Aufsichtsbehörde tun (BGE 85 III 128)"). Non

essendo dunque oggetto della procedura di rigetto dell'opposizione,

sull'importo relativo a queste spese non è ammissibile pronunciare il rigetto (STFA K 114/03 del 22 luglio 2005, STFA K 68/04 del 26 agosto 2004;

STF K 144/03 del 18 giugno 2004).

Per

cui queste spese (Fr. 73.-) non fanno parte del rigetto dell'opposizione, ma rimangono

a carico del debitore escusso;

· che le spese di natura amministrativa

chieste dall’assicuratore si fondano sull’art. 105b cpv. 2 OAMal, CO 1 le ha

cifrate in CHF 180.--;

· che per potere vedersi riconoscere tali

spese CO 1 deve dimostrare che le stesse siano effettivamente previste nelle

condizioni d’assicurazione che vincolano l’assicurato, ciò che l’assicuratore

non ha fatto nonostante sia stato invitato ben due volte a volersi esprimere

sui fatti di causa dove la principale contestazione era proprio quella riferita

all’assenza di possibilità di percepire spese amministrative;

· CO 1 è stata formalmente invitata a

volere produrre l’intero dossier nel quale non è però prodotta alcuna

condizione d’assicurazione che preveda la possibilità di prelevare le spese

amministrative (in questo senso anche: STCA 36.2012.89 del 25 febbraio 2013 in re L);

· che, per quanto concerne

l'incasso forzato di somme quali quelle in discussione (premi, spese

amministrative), l'allora TFA ha più volte dichiarato applicabile alle casse

malati (DTF 121 V 109 segg.; RAMI 1983 pag. 294 = DTF 109 V 46; RCC 1984 pag.

197) la giurisprudenza secondo cui una cassa di compensazione può rigettare

un'eventuale opposizione ad un PE con una decisione formale che si riferisce

precisamente all'esecuzione in corso, qualora avesse iniziato la procedura esecutiva

per il recupero del credito senza prima aver formalmente deciso in merito alla

propria pretesa. La Cassa malati, in tali casi, è dunque legittimata a

rigettare l'opposizione ai sensi dell'art. 80 LEF;

· che, ne consegue, che la decisione su

opposizione va parzialmente confermata, nel senso che il debito complessivo

ammonta all’importo dei premi per i 3 mesi il cui pagamento è stato omesso (CHF

391,20 x 3) quindi CHF 1'173,60 oltre agli interessi al 5% a contare dal 1

luglio 2012 su CHF 391,20 sino al 31 luglio 2012; su 782,40 dal 1 agosto 2012

al 31 agosto 2012, e su 1'173,60 dal 1 settembre 2012. Non sono invece dovute

spese amministrative;

· che seppure parzialmente vincente in

causa al ricorrente non sono riconosciute ripetibili in assenza di un

patrocinio legale ma solo di rappresentanza da parte del curatore.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è parzialmente accolto. Di conseguenza:

1.1. RI

1 è debitore nei confronti dell’assicuratore CO 1 dell’importo dei premi di

luglio, agosto e settembre 2012 per complessivi CHF 1'173,60 oltre interessi al

5% a contare dal 1° luglio 2012 su CHF 391,20 sino al 31 luglio 2012; su

782,40 dal 1° agosto 2012 al 31 agosto 2012, e su 1'173,60 dal 1° settembre

2012.

1.2. Per

l’importo di cui sub. 1.1. è rigettata l’opposizione interposta al PE __________

del 10 settembre 2013 dell’UE di __________.

2. Non

si percepiscono tasse e spese e non si attribuiscono ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster