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36.2013.8

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

20 giugno 2013Italiano80 min

Source ti.ch

Fatti

i propri principi giurisprudenziali, così pure nella recente STF 9C_24/2013 del

25 marzo 2013, in cui ha schematicamente riassunto le tre possibili soluzioni

che si presentano nel caso in cui un dipendente subisce una perdita di guadagno

a causa di un'incapacità al lavoro per malattia:

" (…)

4.

4.1 Il

Tribunale federale delle assicurazioni ha già avuto modo di stabilire in SVR

1998 KV n. 4 pag. 9 consid. 2b - sotto l'egida della LAMaI, ma enunciando

principi che rimangono validi anche sotto la LAMal (DTF 128 V 149 consid. 2a

pag. 152) - che subisce in particolare una perdita di guadagno il dipendente,

nei cui confronti non è (ancora) stato pronunciato il licenziamento ("in

ungekündigter Stellung"), che diventa incapace al lavoro a causa di

malattia e che non percepisce più il salario dal datore di lavoro. In questi casi,

se la persona assicurata perde (in seguito) il proprio posto a causa dell'incapacità

di lavoro, la perdita di guadagno consiste (anche dopo il termine di disdetta)

nella perdita di salario. In simile evenienza vale infatti la presunzione che

detta persona non avrebbe perso l'occupazione se non fosse diventata inabile al

lavoro (Gebhard Eugster, Vergleich der Krankentaggeldversicherung nach KVG und

nach VVG [in seguito: Vergleich], in: Adrian von Kaenel [ed.],

Krankentaggeldversicherung: Arbeits- und versicherungsrechtliche Aspekte,

Zurigo 2007, pag. 80; inoltre Eugster, Bundesgesetz über die

Krankenversicherung, 2010, pag. 500).

4.2 La

situazione si presenta invece diversamente se il datore di lavoro pronuncia il

licenziamento prima che il lavoratore diventa inabile al lavoro per malattia.

In tale evenienza la predetta presunzione non si giustifica più. Il lavoratore

perderebbe in ogni caso la propria occupazione, a prescindere dalla successiva

incapacità lavorativa, la quale in questo modo non assurge più a causa primaria

per la perdita di salario dopo la scadenza contrattuale. Al pari del lavoratore

disoccupato avente di principio diritto a indennità di disoccupazione ma che a

causa della malattia risulta temporaneamente non collocabile e che pertanto non

può riscuotere tali indennità (v. DTF 102 V 83), la persona diventata inabile

al lavoro dopo avere ricevuto (o espresso lei stessa) il licenziamento subisce ugualmente

una perdita di guadagno a carico dell'assicurazione d'indennità giornaliera in

caso di malattia. Tuttavia - in entrambe le situazioni - la perdita di guadagno

indennizzabile corrisponde (al termine della scadenza contrattuale e sempre che

la copertura assicurativa lo preveda) alla perdita dell'indennità di

disoccupazione (sul coordinamento tra assicurazione malattia e assicurazione disoccupazione

nello specifico contesto cfr. art. 73 LAMal e art. 28 LADI; DTF 102 V 83 segg.;

RAMI 1998 no. KV 43 pag. 420 consid. 3a con riferimenti). È riservato il caso

in cui la persona interessata è comunque in grado di dimostrare che senza

l'inabilità al lavoro avrebbe trovato con ogni verosimiglianza un posto nuovo,

concretamente definito (cfr. sentenza citata 9C_311/2010 consid. 1.2 in fine,9C_332/2007 del 29 maggio 2008 consid. 2.2 in fine e RJAM 1983 n. K 526 pag. 81).

4.3

Dalla situazione appena descritta in cui la persona assicurata vanta di

principio il diritto a indennità di disoccupazione ma a causa della malattia

non è (temporaneamente) collocabile e non le può riscuotere va infine distinta

quella del disoccupato che non può invece neppure rivendicare siffatto diritto,

vuoi perché esso si è esaurito o perché la persona interessata non adempie le

condizioni relative alla durata contributiva (RAMI 1998 no. KV 43 pag. 420

consid. 3b; cfr. pure sentenza K 121/06 del 16 agosto 2007 consid. 2). In

questa ipotesi, l'interessato che diventa inabile al lavoro non può di

principio neppure rivendicare, per la mancata perdita di un reddito sostitutivo,

il diritto a indennità giornaliere di malattia, a meno che non fornisca la

prova che senza la malattia avrebbe iniziato a lavorare in un posto ben definito

(cfr. Eugster, Vergleich, pag. 80 seg. con i riferimenti alla giurisprudenza in

materia). In quest'ultimo caso la perdita di guadagno consisterebbe nella

perdita di salario." (…)

7. Nella

fattispecie, va innanzitutto rilevato che la cessazione del rapporto di lavoro

fra la ricorrente ed il suo (ex) datore di lavoro non ha comportato la fine del

diritto alle prestazioni per l'insorgente per la malattia in corso, visto che

la Cassa malati ha espressamente riconosciuto di dovere versare all'assicurata

delle indennità giornaliere per malattia.

Tuttavia, la Cassa

malati ha precisato che tale diritto è dato in concreto se l'assicurata

comprova una perdita economica. Non avendo comprovato un danno, la Cassa ha adeguato

le prestazioni assicurative riconosciute all'assicurata alle indennità giornaliere

di disoccupazione che avrebbe percepito se, senza la malattia, si fosse

iscritta all'assicurazione contro la disoccupazione.

La divergenza fra le

parti consiste sia nella determinazione delle basi di calcolo dell'indennità

giornaliera da versare all'assicurata dal 1° febbraio 2012, sia nella durata stessa

di questo diritto, ossia se continuare a corrispondere all'insorgente delle indennità

giornaliere anche dopo il 15 novembre 2012 ed in quale misura.

La ricorrente ritiene

di potere rivendicare il diritto alle indennità giornaliere previste dal

contratto assicurativo implicitamente in base all'art. 12.5 CGA, dato che

quando la disdetta del contratto lavorativo è notificata durante l'inabilità

lavorativa, le prestazioni vanno erogate mantenendo invariato l'importo

previsto nella polizza.

L'assicuratore

sostiene, per contro, che la rescissione del contratto di lavoro è avvenuta prima

dell'insorgenza dell'incapacità lavorativa. Pertanto, con il licenziamento

dell'assicurata è venuto a mancare il parametro della quantificazione del

danno. In tal caso, per la comprova diretta della presenza di un danno, ci si

deve riferire alle indennità contro la disoccupazione che l'assicurata avrebbe

ricevuto se fosse stata collocabile al lavoro, ma che non può più ottenere a

causa dell'inabilità lavorativa dovuta alla malattia.

8. Dagli

atti emerge che la disdetta del contratto di lavoro è antecedente

l'inizio dell'incapacità lavorativa per malattia.

Infatti, la lettera di

rescissione del rapporto di lavoro è stata consegnata brevi manu dalla __________

alla ricorrente il 28 aprile 2011 (doc. 2) ed avrebbe esplicato effetto (ossia

messo fine al rapporto di lavoro) al 30 giugno 2011, se RI 1 non si fosse ammalata

il giorno seguente (doc. 3).

Come ha rilevato la

Cassa malati, il datore di lavoro non ha intimato alla ricorrente, attiva dal

2001 (doc. 3), una regolare disdetta del contratto di lavoro dandole un preavviso

di tre mesi (art. 335c cpv. 1 CO), ma solo di due mesi. Ciò comporta che, in

ogni caso, la fine del contratto sarebbe avvenuta al 31 luglio 2011.

Tuttavia, durante il

rapporto di lavoro l'assicurata si è ammalata e quindi, giusta l'art. 336c cpv.

2 lett. b CO, la disdetta da parte del datore di lavoro è abusiva se data nei

180 giorni. Di conseguenza, gli effetti della disdetta del contratto di lavoro sono

stati legalmente prorogati fino al 31 gennaio 2012, come correttamente

stabilito dalla Cassa malati.

Peraltro, quando il

contratto di lavoro fra l'assicurata e il suo datore di lavoro è giunto a

termine il 31 gennaio 2012, la ricorrente era inabile al lavoro per una malattia

iniziata il 26 dicembre 2011.

Fino a questo momento,

è indubbio che l'assicuratore ha regolarmente corrisposto le indennità

giornaliere per perdita di guadagno previste dal contratto assicurativo

stipulato dal datore di lavoro della ricorrente.

Dal 1° febbraio 2012,

invece, parte resistente ha sottoposto il diritto alla continuazione di tale

versamento alla condizione che l'assicurata dimostrasse l'esistenza di un

danno, e meglio di una perdita di salario.

Secondo la Cassa

malati, questa dimostrazione, che spettava all'interessata, non c'è però stata,

quindi essa ha fatto capo al diritto alle indennità di disoccupazione che l'assicurata

avrebbe percepito se non fosse stata malata e quindi se fosse stata abile al

lavoro. Pertanto, l'assicuratore ha sì riconosciuto il diritto alle indennità

assicurative, ma di pari importo a quelle di disoccupazione; inoltre, secondo

la Cassa malati, l'insorgente avrebbe potuto rivendicare le indennità di

disoccupazione specialmente previste dall'ordinamento applicabile in materia in

favore dei lavoratori __________ in Svizzera rimasti disoccupati a seguito

della cessazione del rapporto di lavoro.

9. D'avviso

di questo Tribunale, il ragionamento dell'assicuratore deve essere tutelato.

Va qui infatti

applicata la seconda ipotesi descritta dalla succitata giurisprudenza

(cfr. consid. 6), secondo cui vale la presunzione che, senza malattia,

l'interessata avrebbe invece continuato a non

esercitare una simile attività (per un caso di

applicazione della prima ipotesi, STCA 36.2012.52 del 17 dicembre 2012). Al

momento in cui il danno alla salute si è manifestato, l'assicurata era infatti già

stata formalmente licenziata dal suo datore di lavoro, sebbene la disdetta

abbia esplicato effetto solo successivamente (il 31 gennaio 2012).

Tale presunzione avrebbe

tuttavia potuto essere rovesciata se si fosse ammesso, secondo un grado di

verosimiglianza preponderante, che l'assicurata, senza la malattia, avrebbe

iniziato a lavorare in un posto ben definito.

Ritenuto, però, che l'insorgente non

ha né affermato né tanto meno apportato delle prove in questo senso, va

concluso che la ricorrente, licenziata il 28 aprile 2011 per il 31 gennaio 2012

e quindi prima che diventasse inabile al lavoro per malattia (29 aprile

2011), aveva diritto a ricevere delle indennità giornaliere corrispondenti alla

perdita dell'indennità di disoccupazione.

La citata recente STF

9C_24/2013 verte su un caso simile a quello qui in esame e, pertanto, può

essere seguita per la soluzione della presente controversia, concernendo,

peraltro, la stessa Cassa malati. In quell'occasione, il Tribunale federale ha

stabilito che la fattispecie si identificava con la casistica esposta al considerando

4.2 e non con quella descritta al considerando 4.1 (cfr. supra consid. 6).

Infatti, l'assicurata non aveva manifestamente perso il proprio posto di lavoro

a causa dell'incapacità di lavoro, che era subentrata solo

successivamente. Né tale incapacità era intervenuta in un momento in cui non

era (ancora) stato pronunciato il licenziamento, l'interruzione del rapporto di

lavoro essendo già stata notificata all'interessata in precedenza (il 30 settembre

2011, mentre l'incapacità lavorativa a causa di malattia è stata attestata per

la prima volta il 5 ottobre 2011). Ciò significa che, secondo le regole

suesposte, l'assicurata poteva di principio soltanto fare valere la perdita di

guadagno corrispondente all'indennità di disoccupazione, a meno che non fosse

stata in grado di dimostrare che, senza l'inabilità per malattia, avrebbe

trovato (tra il 1° maggio e il 30 giugno 2012), con ogni verosimiglianza un

posto nuovo concretamente definito. Nel qual caso ella avrebbe potuto

rivendicare quale perdita di guadagno la relativa perdita di salario. Circostanza

che però non risultava dagli atti.

10. Occorre ora quantificare l'ammontare di questo diritto.

A norma del citato

art. 6.1 CGA, per i dipendenti, è assicurata la percentuale del salario AVS

effettivo indicata nella polizza. Quale base per la determinazione delle indennità

giornaliere vale l'ultimo salario percepito prima dell'inizio del caso d'assicurazione.

Il salario annuo massimo assicurabile è indicato nella polizza.

Inoltre, come visto,

per l'art. 14.2 CGA la persona assicurata deve dimostrare la perdita di

guadagno. Se non può dimostrare la perdita di guadagno, non sussiste un diritto

a prestazioni.

Infine, l'indennità

giornaliera si calcola convertendo il salario assicurato in un anno intero e

dividendo la somma assicurata per 365 o per 366 negli anni bisestili (art. 22

CGA).

Tuttavia, come

pacificamente ammesso da tutte le parti in causa, la ricorrente avrebbe potuto

rivendicare le indennità di disoccupazione specialmente previste dall'ordinamento

applicabile in materia in favore dei lavoratori __________ in Svizzera rimasti

disoccupati a seguito della cessazione del rapporto di lavoro.

Infatti, come

riconosciuto dallo stesso Tribunale federale nell'evocata STF 9C_24/2013 al

considerando 6.1, l'art. 3 cpv. 2 della legge __________ del __________

stabilisce il trattamento speciale nella misura non superiore al 50% del

salario lordo medio annuo sottoposto a contribuzione, comprensivo di eventuali

indennità per malattia e infortunio, con esclusione degli assegni per il nucleo

familiare, percepito in Svizzera nell'anno precedente lo stato di

disoccupazione.

In considerazione di

quanto precede, la Cassa malati dovrà corrispondere all'insorgente, per il

periodo tra il 1° febbraio 2012 ed il 15 novembre 2012, indennità giornaliere

di malattia in base alla perdita di guadagno dimostrata, corrispondente al 50%

del salario lordo medio annuo sottoposto a contribuzione percepito in Svizzera

nell'anno precedente lo stato di disoccupazione (STF 9C_24/2013 consid. 6.5).

11. Resta

infine da stabilire il grado di inabilità lavorativa della ricorrente dal 1°

aprile 2012 in poi, essendo contestato.

La Cassa malati ha

fissato nel 50% il grado di incapacità lavorativa dell'assicurata dal 1° aprile

al 15 novembre 2012, riconoscendole così un'indennità di pari grado che, però,

stante il summenzionato trattamento speciale, comportava, concretamente, il

diritto ad indennità del 50% del 50% del salario.

Dal 16 novembre 2012 in poi, invece, mettendo a frutto la sua capacità lavorativa residua del 100% in attività

adeguate al suo stato di salute, si ottiene un grado di incapacità di guadagno

del 9%, tasso inferiore al minimo del 25% riconosciuto e preteso dalle CGA.

L'assicuratore ha dunque interrotto, da quel momento, un ulteriore versamento

di indennità giornaliere per malattia.

L'assicurata ha per

contro chiesto che sia riconosciuta la sua incapacità di lavoro totale anche

dopo il 31 marzo 2012 e fino al 15 novembre 2012. Dopodiché, essa deve essere

ritenuta abile al lavoro in attività leggere nella misura del 50% e le prestazioni

dovute vanno quindi erogate in misura ridotta al 50%.

12. Nel

marzo 2012 la Cassa malati ha inviato al medico curante un rapporto intermedio,

che il dottor __________ di __________, medico chirurgo, specialista in tisiologia

e malattie dell'apparato respiratorio, ha compilato il 7 marzo 2012 (doc. 11).

La diagnosi posta era di lombosciatalgia destra da ernia discale lombare L5-S1

recidiva, in trattamento dal 1999.

Nell'anamnesi il

curante ha precisato che dal settembre 2010 l'assicurata lamentava dolore alla colonna lombare con lombosciatalgia destra. La paziente lamentava tuttora

sciatalgia e parestesie all'arto inferiore destro.

La prognosi prevedeva

fisioterapia, dato che il neurochirurgo ha consigliato di sottoporsi ad un

intervento per ernia discale L5-S1. Nel frattempo, la terapia prevista era di

FANS al bisogno e miorilassanti. Era raccomandata della fisioterapia domiciliare.

L'inabilità lavorativa

era del 100% dal 17 dicembre 2011, visto che l'interessata aveva difficoltà a

mantenere la stessa posizione ed il suo lavoro di operaia assemblatrice le

imponeva di stare in posizioni statiche.

Per contro, il curante

non è stato in grado di rispondere alle domande relative al proseguimento

dell'attività professionale svolta fino a quel momento (in quale percentuale,

entro quando, se l'eventuale capacità lavorativa parziale era da considerarsi

ridotta in modo definitivo), ad un'attività adeguata al suo stato di salute (una

capacità residua in una professione più leggera è ragionevolmente esigibile?

Quali attività sono limitate ed in che misura?) e se un annuncio è stato fatto

presso l'Ufficio AI.

In seguito, il 23

marzo 2012 il dr. med. __________, FMH medicina interna, su mandato di CO 1 ha

visitato l'assicurata ed in pari data ha redatto il proprio referto (doc. 14).

Nel suo parere, il

medico fiduciario ha esposto la valutazione medica oggettiva della paziente,

non rilevando nulla dal punto di vista internistico. Dal profilo soggettivo,

l'assicurata ha menzionato dolore lombare evocabile rapidamente in posizione seduta

statica, dolore anche notturno e qualche disturbo durante la guida dell'automobile.

Parestesie al piede destro.

L'esame oggettivo ha visto

un rachide con baricentro fisiologico, dismetria del bacino confermato

radiologicamente, scogliosi dorso lombare parzialmente compensata. Rachide

cervicale e dorsale senza limitazioni in flessione, estensione e rotazione. Rachide

lombare con flessione anteriore -1/3, flessione laterale -1/3 sinistra e -1/3 a

destra. Muscolatura paravertebrale tesa in regione lombosacrale con appiattimento

della fisiologica lordosi lombare. Riferito difetto nella sensibilità cutanea superficiale

a tutto l'arto inferiore di destra, in particolare ipoestesia al piede. Deambulazione

non limitata anche in punta dei piedi e sui talloni. Tender points

fibromialgici negativi.

Dal punto di vista

medico, secondo il medico fiduciario i periodi di inabilità lavorativa

certificati dal curante erano giustificati fino a quel momento.

Dalla data della

visita, a suo dire l'inabilità lavorativa era del 50% nell'abituale attività e

l'assicurata era concorde nel ritenere che l'abituale lavoro fosse esigibile

per mezza giornata con rendimento normale, trattandosi di un'attività non

ergonomica per la necessità di flessione ed estensione ripetitiva durante

l'orario lavorativo.

In attività lavorativa

adatta allo stato di salute e rispettosa di determinati limiti funzionali

(posizioni statiche al massimo per 20 minuti, carichi sul rachide saltuari e

non superiori a 10 kg, evitare flessione/estensione ripetitiva), l'abilità lavorativa

era del 100%.

La prognosi era

favorevole rispettando l'ergonomia.

Il 12 ottobre 2012

(doc. 17) ed il 12 novembre 2012 (doc. 18) il dott. __________ ha certificato

che la paziente in lombosciatalgia destra cronica per ernia discale necessitava

di riposo e che quindi poteva esercitare per 30 giorni un'attività lavorativa

al 50%.

Va osservato che

l'iniziale convocazione dell'assicurata del 18 aprile 2012 (doc. 16) per

sottoporsi ad una visita peritale l'11 maggio 2012 presso il dr. med. __________,

specialista in reumatologia, è stata poi annullata.

Altri certificati

medici agli atti non ve ne sono.

13. Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è

che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio

approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri

parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena

conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia

chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi

per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del

mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01

e U 330/01del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid.

1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM

1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il

suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa,

il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite

da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono

a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti

approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle

inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1

pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).

In

una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però

ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire

delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie.

In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha

statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione

degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale

le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una

certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale

referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il

contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per

farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella

DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI

1993 pag. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Per quel che concerne

il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità, l'Alta

Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro

d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia, devono essere

osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7).

In merito al valore

probatorio delle perizie amministrative dei servizi medici di accertamento

(SAM), sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo e della parità

delle armi, in una sentenza pubblicata in DTF 136 V 376 il

Tribunale Federale ha specificato che la qualità

formale di parte dell'organo esecutivo dell'assicurazione per l'invalidità

nella procedura giudiziaria, rispettivamente la sua legittimazione a presentare

ricorso in materia di diritto pubblico, non consentono di considerare come atti

di parte le prove assunte dall'amministrazione nella precedente fase non contenziosa.

Nella sentenza di

principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 pubblicata in DTF 137 V 210, il Tribunale

federale ha preso posizione sulle critiche della giurisprudenza federale

relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico

(SAM; art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla

Costituzione, formulate soprattutto nel parere del Prof. Dr. iur. Jörg

Paul Müller e del Dr. iur. Johannes Reich dell'11 febbraio 2010.

L'Alta Corte è

arrivata alla conclusione che l'acquisizione delle basi mediche per poter

emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i

SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle

procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla

Convenzione europea (consid. 2.1-2.3).

D'altra parte il

Tribunale federale ha riconosciuto che attraverso tali perizie vengono messe in

pericolo in modo latente le garanzie procedurali, visto il potenziale di ricavi

dell'attività dei SAM nei confronti dell'assicurazione invalidità e con ciò

anche della loro dipendenza economica (consid. 2.4). La nostra Massima Istanza

ha perciò ritenuto necessario adottare dei correttivi:

a livello

amministrativo

- assegnazione a caso dei mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),

- differenze

minime delle tariffe della perizia (consid. 3.2),

- miglioramento

e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid. 3.3),

- rafforzamento

dei diritti di partecipazione:

-- in caso di divergenze l'amministrazione deve ordinare la perizia

attraverso una decisione incidentale impugnabile davanti al Tribunale cantonale

delle assicurazioni o al Tribunale federale amministrativo (consid. 3.4.2.6;

cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 132 V 93);

-- alla persona assicurata spettano precedentemente i diritti di

partecipazione alla procedura (ad esempio: quello di esprimersi sui quesiti

peritali; consid. 3.4.2.9; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V

446);

a livello

dell'autorità giudiziaria di prima istanza

In

caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o

il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare

una perizia medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza

secondo DLA 1997 Nr. 18 p. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H

355/99 del 11 aprile 2000 consid. 3b), i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione

invalidità (consid. 4.4.2).

Infine, il Tribunale

federale ha concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio standard

processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà

decidere nel contesto dell'esame del singolo caso, alla luce delle sue specifiche

caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi

esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la decisione

impugnata è o no conforme al diritto federale (consid. 6). (Sul tema cfr. STF

9C_120/2011 del 25 luglio 2011).

Occorre ancora

evidenziare che l'allora TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni

espresse dai medici SMR nell'ambito

dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di

divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio

necessario procedere ad una nuova perizia. In quell'occasione l'Alta

Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

" (…)

3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise

émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence

a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et

de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le

SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion

entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale,

nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.

La

valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt

s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf.

consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR

ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif

que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du

déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu

de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre

à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de

tel." (…)

Per

quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza

della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto

di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di

dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125

V 353 consid. 3a)cc);

Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht,

Zurigo 1997, pag. 230).

L'Alta

Corte, nella sentenza 9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 -concetto ribadito ancora

nella recente STF 9C_721/2012 del 24 ottobre 2012 in un caso ticinese -, per quanto riguarda le divergenze d'opinioni tra medici curanti e periti

interpellati dall'amministrazione o dal giudice, ha precisato quanto segue:

" (…)

On

ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre experts et médecins traitants,

il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle

expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit

bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351

consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A

cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la

jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I

170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références

[arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise

ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles

investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une

opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants

font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre

de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les

conclusions de l'expert. (…)".

Infine,

va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non

può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi

per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007

del 25 aprile 2008, STF I 462/05 del 25 aprile 2007).

14. In

concreto va esaminato se, a giusta ragione, la Cassa malati ha ritenuto la

ricorrente abile al lavoro in misura del 50% con effetto dal 1° aprile 2012

nella sua attività rispettivamente in ragione del 100% in attività adeguate al

suo stato di salute, ciò che ha dato luogo ad una perdita di guadagno del 9%, oppure

se all'interessata devono essere erogate ulteriori prestazioni assicurative

dovute ad un'inabilità lavorativa e se sì in quale misura.

Nel caso di specie,

dai pareri medici esposti discende chiaramente che le opinioni dei medici

intervenuti sullo stato di salute dell'assicurata sono discordanti le une dalle

altre.

Secondo la giurisprudenza,

il giudice delle assicurazioni sociali è tenuto a vagliare oggettivamente tutti

i mezzi di prova, a prescindere dalla loro provenienza, e a decidere se la

documentazione a disposizione permette di rendere un giudizio corretto sull'oggetto

della lite. Qualora i referti medici fossero contradditori fra loro, non gli è

consentito di liquidare il caso senza valutare l'insieme delle prove e senza

Considerandi

indicare le ragioni per le quali si fonda su un parere piuttosto che su un

altro (DTF 125 V 352). Determinante è, del resto, che il rapporto sia completo

sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto

delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena

conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto

medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (DTF 125 V 352; RAMI

1991.

U 133, pag. 311 consid. 1, 1996 U 252, pag. 191; DTF 122 V 160, consid.

1c).

L'elemento rilevante

per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né

la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il

suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

Come visto, nella DTF

125.

V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, pag. 33 e RAMI 1999 U 356, pag. 572), la nostra Corte federale ha stabilito che ai

rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve

essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino

essere concludenti, compiutamente motivati, di per

sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come

oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In una sentenza

8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale

federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la

propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze

dell'amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno

il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni

contenute in tali rapporti. Sempre secondo l'Alta Corte, dal principio della

parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell'uomo ha dedotto

dall'art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere

in dubbio l'affidabilità dei rapporti dei medici interni all'amministrazione mediante

dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto,

in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.

15.

Agli atti figurano da un canto, delle certificazioni del medico curante

dottor __________ che, in qualità di specialista in tisiologia e malattie

dell'apparato respiratorio, ha avuto (ed ha) in cura RI 1 sin dal 1999 e,

d'altro canto, il parere del medico internista dr. med. __________,

interpellato dalla Cassa malati.

Di principio, questi

referti possono essere presi in considerazione nell'ambito di una valutazione

globale delle prove. In effetti, come visto, secondo la giurisprudenza federale,

per decidere a proposito del valore probante di un mezzo di prova, determinante

è il suo contenuto, piuttosto che la sua provenienza.

Il TCA rileva innanzitutto che sebbene

il dottor __________ sia il medico curante della ricorrente dal 1999 (doc. 11),

durante un anno e mezzo (maggio 2011-novembre 2012) egli ha rilasciato soltanto

due semplici certificati medici (docc. 17 e 18) ed un rapporto intermedio più

completo, quest'ultimo ad espressa domanda della Cassa malati (doc. 11).

Più precisamente, però, fino

all'emanazione della decisione su opposizione (conformemente alla

consolidata giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali valuta la

legittimità delle decisioni impugnate in base allo stato di fatto esistente al

momento in cui la decisione litigiosa è stata presa, STF 9C_443/2009 del 19 agosto

2009, consid. 2.2; DTF 132 V 215 consid. 3.1.1, DTF 109 V 179, DTF 107 V 5),

quindi nel dicembre 2012 (doc. B), un solo certificato medico si è pronunciato

in maniera un po' più dettagliata sulle condizioni di salute dell'insorgente,

ovvero il rapporto intermedio.

Tuttavia, questo

rapporto del 7 marzo 2012 (doc. 11), sebbene risponda compiutamente alle

domande preformulate, non si pronuncia invece sulla graduazione percentuale

della possibilità, dal punto di vista medico, che l'assicurata prosegua l'attività

professionale svolta fino a quel momento, ma ha precisato che è possibile che

essa possa proseguire l'attività professionale precedente grazie alla fisioterapia.

Il curante non si è espresso

neppure sulla possibilità che per l'interessata, non essendo più in grado di

svolgere totalmente o parzialmente la sua attività, sia ragionevolmente

esigibile una professione più leggera e quindi nemmeno ha indicato quali attività

sarebbero limitate ed in che misura (domande 7 e 8).

Al riguardo, il TCA

evidenzia che il dr. med. __________, che ha visto l'assicurata solo una volta,

ha saputo esprimersi più lungamente e più compiutamente sul suo stato di

salute. Pertanto, un'analisi più descrittiva poteva certo essere (spontaneamente)

pretesa anche dal curante nel corso dell'anno della procedura.

Seppure nel suo breve

referto, il medico fiduciario della Cassa malati ha avuto il tempo di notare lo

status oggettivo della paziente e di valutare, dal profilo medico, l'attuale

incapacità lavorativa come pure la capacità residua in altre attività adeguate

al suo stato di salute, concludendo che la prognosi era favorevole considerando

il rispetto dell'ergonomia nei movimenti.

Anche il curante ha

rilevato un miglioramento, tanto che il 12 ottobre 2012 ha certificato un'inabilità del 50%.

In merito alla lamentela

formulata dalla ricorrente sulla (mancata) comunicazione del rapporto del

medico fiduciario all'assicurata, e meglio sulla riduzione del grado di

inabilità lavorativa al 50% dal 1° aprile 2012, va innanzitutto osservato che

detto rapporto medico indica espressamente che "La Paziente concorda

con l'eventuale invio del presente rapporto medico al proprio medico curante."

(doc. 14 pag. 3).

Inoltre, il 13 aprile

2012.

(doc. 19), al momento di assumere il patrocinio dell'assicurata, RA 1 ha

chiesto alla Cassa malati l'invio degli atti in visione, che le sono stati

trasmessi il seguente 19 aprile (doc. 20), sebbene non sia dato però sapere se

anche il rapporto del medico fiduciario sia stato consegnato al richiedente.

Comunque, vero è che è

solo il 15 giugno 2012 (doc. 25) che la Cassa malati ha informato l'assicurata

che dal 1° aprile 2012 la sua inabilità al lavoro era del 50%, senza però

specificare chiaramente che questo dato risultava dall'esito della visita

specialistica presso il dr. med. __________.

Dal conteggio delle

prestazioni datato 18 giugno 2012 (doc. G) era in ogni caso perfettamente intelligibile

che fino al 31 marzo 2012 l'incapacità lavorativa riconosciuta era del 100% e

dal 1° aprile 2012 essa era del 50%, tanto che l'indennità giornaliera passava

dai Fr. 38,928 ai Fr. 19,465.

Ad ogni buon conto,

questo Tribunale rileva che nemmeno sulla scorta di questi dati il medico

curante si è espresso, malgrado la possibilità, sulla presa di posizione dell'esperto

ticinese.

Valutati quindi tutti

i rapporti medici agli atti, lo scrivente Tribunale ritiene che le constatazioni oggettive formulate dal medico fiduciario

interpellato dalla Cassa malati

siano complete, convincenti ed esaurienti e certamente più approfondite dei

pareri di carattere generale e succinto del medico curante della ricorrente

che, va ribadito, non si sono dettagliatamente pronunciati sulla capacità

lavorativa (residua) dell'assicurata.

Alla luce di queste

circostanze, dunque, va tutelata la valutazione globale del medico di fiducia

della Cassa malati, che ha effettivamente attestato un'incapacità lavorativa totale nell'attività abituale fino al 31 marzo 2012, poiché fisicamente pesante

e da eseguire in parte in posizioni non ergonomiche e quindi in contrasto con

lo stato di salute della ricorrente. Dopodiché, dal 1° aprile 2012 l'inabilità lavorativa nella precedente professione si è attestata al 50%, mentre in altre

attività adeguate era nulla.

Richiamata la

suesposta giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici

(consid. 12), questo Tribunale non intravede ragioni che gli impediscano di far

proprie le conclusioni - ben motivate - a cui è giunto il medico fiduciario

della Cassa malati, il quale ha valutato compiutamente tutta la documentazione

medica agli atti, ha visitato personalmente la paziente ed è giunto ad una

conclusione logica, chiara, completa, attendibile, convincente e priva di

contraddizioni in merito all'incapacità

di esercitare la precedente attività ed alla capacità di esercitarne altre più

leggere in maniera completa. Pertanto, il TCA si attiene e fa affidamento alle

conclusioni tratte dal medico fiduciario.

Vanno condivise le

considerazioni dello specialista nominato da CO 1, che nel marzo 2012 ha valutato lo stato di salute dell'assicurata e ha stabilito che dal 1° aprile 2012 presentava

un'inabilità lavorativa del 50% nella sua attività, mentre era nulla in altre

leggere.

A questo proposito, non va poi dimenticato

il ruolo del medico della Cassa malati, che la LAMal regola

all'art. 57 cpv. 4 e 5:

" 4 Il

medico di fiducia consiglia l’assicuratore su questioni d’ordine medico come pure su problemi relativi alla

rimunerazione e all’applicazione delle tariffe. Esamina in particolare se sono

adempite le condizioni d’assunzione d’una prestazione da parte

dell’assicuratore.

5.

Il medico di fiducia decide autonomamente.

Né l’assicuratore né il fornitore di prestazioni e le rispettive federazioni

possono impartirgli istruzioni.".

La LAMal attribuisce

quindi al medico fiduciario un ruolo importante. Il medico di fiducia è

divenuto un organo di applicazione dell'assicurazione malattia sociale e si

occupa di valutare l'adeguatezza allo scopo e l'economicità di un trattamento (Eugster, in SBVR, Helbing &

Lichtenhahn, Basilea, 1998 pagg. 32-34). Il suo ruolo consiste in particolare

nell'evitare agli assicuratori malattia la presa a carico di misure inutili e

nell'offrire all'assicurato una certa protezione contro un eventuale rifiuto ingiustificato

dell'assicuratore di versare prestazioni (DTF 127 V 48 = STFA del 21 marzo 2001

K 87/00, pag. 4 consid. 2d e dottrina citata).

Il dott. Posa appare in concreto

indipendente ed imparziale.

Anche nella recente

STF 8C_184/2013 del 7 giugno 2013, al considerando 2.4, l'Alta Corte ha

ribadito che nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di

principio consentito all'amministrazione e al giudice delle assicurazioni

sociali di fondare la propria decisione esclusivamente su basi di giudizio

interne dell'istituto assicuratore. Tuttavia, qualora sussista anche il minimo

dubbio sull'affidabilità e sulla concludenza dei pareri medici interni

dell'assicurazione, occorrerà sottoporre l'assicurato a perizia medica esterna.

Nell'evenienza

concreta, le (scarne) valutazioni del curante prodotte durante la procedura

amministrativa non sono atte a far dubitare della valutazione del medico fiduciario.

Inoltre, ancorché

debitamente patrocinata, nemmeno con il ricorso l'assicurata ha prodotto nuovi

certificati medici a sostegno della propria tesi, né per quanto concerne il

periodo successivo al 31 marzo 2012, né dopo il 15 novembre 2012. I soli certificati

del 12 ottobre 2012 (doc. 17) e del 12 novembre 2012 (doc. 18) non sono certo

sufficienti per riconoscere un'abilità lavorativa del 50% come da essa preteso.

Nel diritto delle

assicurazioni sociali la procedura è retta dal principio inquisitorio,

secondo il quale i fatti pertinenti della causa devono essere constatati

d'ufficio dal tribunale, che apprezza liberamente le prove senza essere legato

da regole formali.

Tuttavia, questo

principio non è assoluto, ma trova il suo correlato nell'obbligo delle parti

di collaborare (STFA K 207/00 del 26 settembre 2001, consid. 3c; STFA K

202/00 del 18 settembre 2001, consid. 3b; DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti; RAMI 1994 pag. 211; AHI Praxis pag. 212; DLA 1992

pag. 113; Meyer, “Die Rechtspflege

in der Sozialversicherung” in: Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989 pag.

12; Spira, “Le contentieux des

assurances sociales fédérales et la procédure cantonale” in: Recueil de

jurisprudence Neuchâteloise (RJN) 1984 pag. 16; Kurmann,

“Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege in erster Instanz” in:

Luzerner Rechtsseminar 1986, Sozialversicherungsrecht, Referat XII, pag. 5

segg.).

Questo obbligo

comprende in particolare quello di motivare le pretese di cui le parti si avvalgono

e quello di apportare, nella misura in cui può essere ragionevolmente chiesto

loro, le prove dettate dalla natura della vertenza o dai fatti invocati; in

difetto di ciò, esse rischiano di dover sopportare le conseguenze dell'assenza di prove (DTF 125 V 195 consid. 2;

SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; Pratique VSI 1994 pag. 220 consid. 4;

RAMI 1993 pagg. 158-159 consid. 3a; DTF 117 V 264 consid. 3b; SZS 1989 pag. 92;

DTF 115 V 113; Beati in:

"Relazioni tra diritto civile e assicurazioni sociali", Lugano 1993,

pag. 1 seg.). Infatti, il principio inquisitorio dispensa le parti dall'obbligo

di provare, ma non le libera dall'onere della prova: in caso di mancanza

di prove, tocca alla parte che voleva dedurre un diritto sopportarne le

conseguenze (DTF 117 V 264 consid. 3), a meno che l'impossibilità di provare un

fatto possa essere imputata alla controparte (citata STFA del 26 settembre

2001, consid. 3c; citata STFA del 18 settembre 2001, consid. 3b; DTF 124 V 375

consid. 3; RAMI 1999 pag. 418, consid. 3).

L'assicurata non ha revocato in dubbio, mediante specifica e sufficiente

documentazione medica, le valutazioni del medico interpellato dal suo

assicuratore malattia.

I pareri del medico

curante sono troppo scarni e privi di sostrato probatorio.

Va rammentato che non

esiste, nel diritto delle assicurazioni sociali, il principio secondo il quale

l'amministrazione e il giudice dovrebbero statuire, nel dubbio, a favore

dell'assicurato (citata STFA del 26 settembre 2001, consid. 3c; citata STFA del

18.

settembre 2001, consid. 3b; STFA

C 49/00 del 15 gennaio 2001; DTF 115 V 142 consid. 8b;

DTF 113 V 312 consid. 3a e 322 consid. 2a; RAMI 1999 pag. 478, consid. 2b).

16.

In

virtù di quanto precede, la decisione della Cassa malati di ritenere l'assicurata

inabile al 50% nell'attività precedente rispettivamente totalmente abile al

lavoro in altre attività leggere a far data dal 1° aprile 2012 va confermata,

ferme restando le limitazioni indicate dal medico fiduciario.

L'assicuratore solo nell'agosto 2012

(doc. 29), con la decisione formale, ha ritenuto l'assicurata totalmente abile

in altre attività leggere ed ha deciso di sospendere il versamento alla

ricorrente delle indennità giornaliere soltanto dal 16 novembre 2012, ovvero

dopo i tre mesi di tempo concessi per trovare una nuova occupazione adatta al

suo stato di salute stante l'obbligo di ridurre il danno (art. 21 LPGA) e dopo

avere calcolato la perdita di guadagno effettiva mettendo a frutto la sua

capacità residua del 100% rispetto al salario precedentemente conseguito.

17.

Riconosciuto il valore invalidante della lombosciatalgia nella

precedente attività di operaia assemblatrice (50%), va evidenziato che l'interessata, quasi quarantenne, può

pienamente svolgere attività confacenti al suo stato di salute con resa

completa.

Nell'ambito dell'assicurazione

d'indennità giornaliera, l'obbligo dell'assicurata di mettere a frutto la sua residua

capacità lavorativa in altri ambiti lavorativi discende dall'art. 21 LPGA. In

relazione alle conseguenze economiche dell'incapacità lavorativa, vige il

principio secondo cui l'assicurato è tenuto all'obbligo di ridurre le conseguenze

economiche negative del danno alla salute.

In virtù di tale

obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto è ragionevolmente

esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze della sua

invalidità, segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa,

se necessario, in una nuova professione (DTF 113 V 22 consid. 4a pag. 28; Landolt,

Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi

Zurigo 1995, pag. 296 segg.). Non è quindi dato alcun

diritto ad una rendita se la persona interessata è in grado di percepire un

reddito tale da escluderne l'erogazione (DTF 113 V 22 consid. 4a pag. 28; RCC

1968.

pag. 434).

Dalla persona assicurata possono

tuttavia essere pretesi unicamente provvedimenti esigibili che tengano conto delle

circostanze oggettive e soggettive del caso concreto, quali la sua capacità

lavorativa residua, le ulteriori circostanze personali, l'età, la situazione

professionale, i legami presso il luogo di domicilio, il mercato del lavoro

equilibrato e la presumibile durata dell'attività lavorativa (DTF 113 V 22

consid. 4a pag. 28; cfr. pure VSI 2001 pag. 279 consid. 5a/aa e 5a/bb).

Occorre anche ricordare che il concetto

d'invalidità è riferito ad un mercato del lavoro equilibrato, nozione

quest'ultima teorica ed astratta implicante da una parte un certo equilibrio

tra offerta e domanda di manodopera e, dall'altra, un mercato del lavoro

strutturato in modo tale da offrire una gamma di posti di lavoro diversificati.

Secondo questi criteri si dovrà di caso in caso stabilire se l'invalido possa

mettere a profitto le sue residue capacità di guadagno e conseguire un reddito

tale da escludere il diritto a rendita. In particolare, l'esistenza di una simile

opportunità dovrà essere negata qualora le attività esigibili dall'interessato

lo siano in una forma talmente ristretta da non rientrare più nell'offerta lavorativa

generale o siano reperibili solo in misura molto ridotta cosicché le

possibilità occupazionali appaiono sin dall'inizio escluse o perlomeno non

realistiche (DTF 110 V 273 consid. 4b pag. 276; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b e

1989.

pag. 331 consid. 4a; Plädoyer 1995 no. 1 pag. 67 consid. 5c).

Per determinare il reddito ipotetico

conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla salute (reddito da

valido), occorre stabilire quanto la stessa, nel momento determinante

(corrispon-dente all'inizio dell'eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe,

secondo il grado di verosimiglianza preponderante, quale persona sana (DTF 129

V 222 consid. 4.3.1 pag. 224 con riferimento). Tale reddito deve essere

determinato il più concretamente possibile. Di regola ci si fonderà sull'ultimo

reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se

del caso adeguato al rincaro e all'evoluzione reale dei salari (cfr. ancora DTF

129.

V 222 consid. 4.3.1 pag. 224), o comunque sul salario che potrebbe essere

conseguito in un posto di lavoro identico nella stessa azienda o in un'azienda

simile. Nel caso in cui non fosse possibile quantificare in maniera attendibile

il reddito ipotetico che l'assicurato avrebbe potuto conseguire senza

l'invalidità, si farà riferimento a valori empirici o statistici (VSI 1999 pag.

248.

consid. 3b). Per il resto, occorre tenere conto del principio secondo cui -

in assenza di indizi concreti che impongano una diversa valutazione - la

persona assicurata avrebbe di regola, e conformemente all'esperienza generale,

continuato l'attività precedentemente svolta senza invalidità (RAMI 2000 U 400

pag. 381 consid. 2a). In tale contesto la normale evoluzione professionale va

senz'altro considerata. Tuttavia gli indizi che l'assicurato avrebbe intrapreso

una carriera e percepito un salario più elevato devono essere concreti (DTF 96

V 29 pag. 30; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b). La mera dichiarazione

d'intenti non è pertanto sufficiente; necessario è infatti che tale intenzione

sia suffragata da passi concreti, quale ad esempio la partecipazione a corsi

ecc. (VSI 2002 pag. 161 consid. 3b [I 357/01] e dottrina citata).

Un salario di punta può

essere ammesso solo se vi sono circostanze particolari che lo giustificano (RCC

1980.

pag. 560 pag. 560 con riferimenti). I salari medi pagati nel settore hanno

in ogni caso la precedenza sui salari fissati in base a contratti collettivi di

lavoro (RCC 1986 pag. 434 consid. 3b).

Siccome di norma una

simile valutazione professionale parte dal presupposto che, senza il danno alla

salute, l'assicurato avrebbe continuato ad esercitare la precedente attività

lucrativa, devono essere considerati eventuali adeguamenti ed aumenti salariali

(RAMI 1993 U 168 pag. 100 consid. 3b, ZAK 1990 pag. 519 consid. 3c).

Si tratta quindi ora

di esaminare dal profilo economico le conseguenze del danno alla salute subìto

dall'assicurata.

18.

Accertata

quindi dal medico fiduciario una capacità lavorativa del 100% in attività

leggere adeguate, nella decisione formale del 17 agosto 2012 la Cassa malati messo

a confronto il reddito che l'assicurata

avrebbe conseguito senza il danno alla salute quale operaia assemblatrice

(reddito da valido) con quello risultante da un'attività leggera non qualificata desunto dai salari statistici

(reddito da invalido).

La Cassa malati ha

ritenuto un salario da valido nella precedente attività pari a Fr. 28'496.- all'anno, mentre in altre attività leggere come

quelle nel settore dell'industria quale operaia generica addetta al

controllo, all'imballaggio, alla pulitura, alla stampa, alla tamponatura, al

riempimento, alla confezione, alla preparazione e distribuzione serie, oppure

nel ramo della sorveglianza, l'ha fissato in Fr. 53'571.- sulla base dei dati statistici. Questo importo è poi stato

diminuito del 46,19% stante la differenza fra il suo guadagno conseguito in

Ticino con quello conseguibile come operaia nell'industria della fabbricazione

di macchinari secondo la media Svizzera (Fr. 58'377.-), per giungere ad un

reddito di riferimento di Fr. 28'827.- (Fr. 53'571,65 - [Fr. 53'571,65 x 46,19

: 100)]. Diminuendo questo importo del 10% per tenere conto di parametri legati

allo stato di salute dell'assicurata, il reddito di riferimento ritenuto ammonta

a Fr. 25'944.- che, paragonato al reddito effettivamente conseguito, dà una

perdita di guadagno del 9% e quindi inferiore al limite del 25% per la concessione

di indennità giornaliere previsto dalle CGA (art. 13.1). Ciò ha comportato l'interruzione del versamento delle indennità

per malattia.

Per quanto concerne

l'importo del reddito ipotetico da invalido da porre alla base del calcolo, va

rammentato che in una sentenza resa in ambito LAINF pubblicata in DTF 128 V 174

seg., il TFA ha stabilito che per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato

il momento dell'inizio dell'eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione), quindi il mese di novembre 2012.

Tale principio è stato

poi esteso anche all'assicurazione per l'invalidità (DTF 129 V 222 in SVR 2003 IV Nr. 24; STFA inedita 26 giugno 2003, consid. 3.1, I 600/01, STFA del 18 ottobre

2002.

consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e STFA del 9 agosto

2002, consid. 3.1, I 26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 consid.

4.

, I 475/01).

Il TCA ha applicato tale criterio anche in materia di assicurazione sociale contro le malattie (STCA del 23 settembre 2003, 36.2003.18 e STCA del 1° settembre 2004, 36.2003.75).

19.

Riguardo

al reddito da valida, in concreto dagli atti emerge un salario

lordo, non contestato, di Fr. 28'496.- all'anno per 40 ore di lavoro

(doc. 5).

Tale importo va posto

alla base del calcolo, giacché per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato

il momento dell'inizio dell'eventuale diritto alle prestazioni, quindi in specie

il mese di novembre 2012, ossia da quando la ricorrente doveva mettere a

frutto la sua capacità residua in altre attività leggere.

20.

Per

quanto concerne il reddito da invalida, la giurisprudenza

federale si fonda sui criteri fissati nella sentenza pubblicata in DTF 126 V

75, che al considerando 3b/aa ha stabilito che ai fini della fissazione del reddito da

invalido è determinante la situazione

professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo

sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che

il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non

costituisca un salario sociale ("Soziallohn").

Qualora difettino indicazioni

economiche effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza, essere

ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali ufficiali, edite dall'Ufficio federale di statistica, che

si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di

lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485

consid. 3b).

Inoltre, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della

particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età,

anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di

occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità

residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere

il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione

percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al

riguardo, come una deduzione massima del 25% del salario statistico permettesse

di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito

del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato,

nella medesima sentenza che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale,

la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare,

il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello

degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

21.

Al

fine di non discriminare gli assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i

salari sono notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale, visto che il

reddito da non invalido è quello che verrebbe effettivamente percepito dagli

assicurati nel nostro Cantone senza il danno alla salute, da alcuni anni questo

Tribunale aveva deciso che nell'applicazione dei dati statistici per

determinare il reddito da invalido - se necessaria la sua determinazione

teorica - occorreva utilizzare la tabella che rifletteva i salari versati nella

nostra regione (TA 13).

Nella sentenza del 12

ottobre 2006 (U 75/03), pubblicata in SVR 2007 UV n. 17 pag. 56, l'Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente

applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali

nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell'inchiesta sulla struttura dei salari edita

dall'Ufficio federale di

statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori

in relazione alle grandi regioni della Svizzera.

In un'altra sentenza del 18 ottobre 2006 (I

790/04), il TFA ha ancora rilevato:

" (…) Quanto alla questione della tabella applicabile

tra le varie riportate dall'ISS, il Tribunale federale delle assicurazioni ha

recentemente stabilito, con decisione della Corte plenaria del 10 novembre

2005, non potersi (più) fare capo ai dati statistici regionali desumibili dalla

tabella TA13, riferentesi ai salari in relazione alle grandi regioni (cfr. pure

la sentenza del 22 agosto 2006 in re K., I 424/05, consid. 3.2.3; v. inoltre la

sentenza 12 ottobre 2006 in re S., U 75/03). Il reddito ipotetico da invalido

deve di conseguenza essere valutato sulla base della tabella TA1 dell'ISS,

concernente i salari medi nazionali conseguibili nel settore privato. Alla luce

di quanto precede non vi è (più) spazio alcuno per ammettere una riduzione dei

salari statistici, quale quella operata dai primi giudici, che tenga conto,

ispirandosi ai salari corrisposti in un vicino cantone, che l'assicurato vive

in una regione economicamente meno forte. Anche sotto questo aspetto non può

pertanto trovare conferma la valutazione del tasso d'invalidità compiuta dalla

Corte di prime cure.”.

In merito a questo

cambiamento, il 23 aprile 2008 (STF 8C_399/2007 consid. 7) la Massima istanza ha affermato che "Nonostante le critiche rivolte a questa prassi, il

Tribunale federale non ravvisa impellente motivo per scostarsene (STF U 463/06

del 20 novembre 2007 e I 418/06 del 24 settembre 2007)". Ancora con

sentenza del 17 marzo 2009 (8C_742/2008) l'Alta Corte ha confermato l'applicazione della tabella TA1.

Con STF U 529/06 del

28.

gennaio 2008 l'Alta Corte ha

stabilito che qualora, già prima dell'insorgenza del danno alla salute, il

reddito di una persona assicurata si situi sotto la media dei salari per

un'attività paragonabile nel settore interessato – a causa ad esempio di una

formazione e di conoscenze linguistiche insufficienti - e che non si possa

sostenere che essa si sia volontariamente accontentata di una retribuzione

modesta, si deve ammettere che gli stessi fattori che hanno inciso negativamente

sul reddito da valido potrebbero anche influenzare il reddito da invalido.

Accertato che l'assicurato ha realizzato un guadagno inferiore alla media per

dei motivi estranei all'invalidità, anche il reddito medio realizzabile sul

mercato equilibrato del lavoro (reddito da invalido) va ridotto in proporzione.

Con sentenza del 7

aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza federale U

8/07 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido

conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario

medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va

ridotto nella medesima percentuale”.

Nella citata sentenza

8C_399/2007 del 23 aprile 2008, al considerando 6.2 il TF ha lasciato aperta la

questione a sapere se l'adeguamento

va ammesso solo nel caso in cui il valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche

Abweichung”). Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR

2004.

UV Nr. 12 pag. 45 consid. 6.2; dell'8% in STF U 463/06 del 20 novembre

2007).

Questo tema è stato di

definitivamente risolto dalla nostra Massima Istanza, la quale nella sentenza

8C_44/2009 del 3 giugno 2009 ha ricordato che:

" 3.3 In

una recente sentenza 8C_652/2008 dell'8 maggio 2009, non ancora pubblicata

nella Raccolta ufficiale, il Tribunale federale, precisando la propria

giurisprudenza, ha stabilito che quando il reddito effettivamente conseguito

differisce di almeno il 5% rispetto al salario statistico riconosciuto nel corrispondente

settore economico, esso deve essere considerato considerevolmente inferiore

alla media nel senso della DTF 134 V 322 e può - in caso di adempimento degli

altri presupposti - giustificare un parallelismo dei redditi di raffronto

(consid. 6.1.2). A questo parallelismo si procederà però soltanto limitatamente

alla parte percentuale eccedente la soglia determinante del 5% (consid. 6.1.3).

Questa Corte ha nella stessa sentenza confermato che i fattori estranei

all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il parallelismo non

possono essere presi in considerazione una seconda volta nell'ambito della

deduzione per circostanze personali e professionali." (…).

22.

In ossequio alla più recente giurisprudenza federale, occorre, in

assenza di dati salariali concreti, basarsi sui dati statistici nazionali. Dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari 2010, ultima

edizione disponibile (cfr., a quest'ultimo

proposito, DTF 128 V 174 = RAMI 2002 U 467 pag. 511 segg.), edita dall'Ufficio

federale di statistica, più

precisamente dalla citata tabella TA1, si osserva che il salario lordo mediamente

percepito in quell'anno dalle donne per un'attività leggera e ripetitiva

(ossia il livello 4 di qualificazione) di 40 ore settimanali nel settore

privato (circa la rilevanza delle condizioni

salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439 pag. 347 segg. e SVR

2002.

UV 15 pag. 47 segg.), corrisponde

ad un importo di Fr. 50'700.- (Fr. 4'225.- x 12 mesi).

Adattando all'evoluzione dei salari nominali questo dato

fino a porsi al momento in cui

l'assicurata dovrebbe ricevere le indennità per incapacità di guadagno (DTF 126

V 81 consid. 7a; STF U 8/07 del 20 febbraio 2008; STCA

36.2008.148

del 12 dicembre 2008; STCA

del 13 febbraio 2006, 36.2005.55), ritenuto un rincaro

dell'1% nel 2011 (cfr. tabella B 10.2 in: La Vie économique, 6-2013, pag. 91) e dello 0,8% nel 2012 (cfr. tabella B 10.2 in: La Vie économique, 6-2013, pag. 91), si ottiene un salario lordo medio ammontante nell'anno 2011 a Fr. 51'207.- (Fr. 50'700.- + [Fr. 50'700.- x 1 : 100]) e nel

2012.

a Fr. 51'616,66 (Fr. 51'207.- + [Fr. 51'207.- x 0,8 : 100]), pari a Fr. 4'301,39 al mese.

Questo dato si

riferisce, però, ad un tempo lavorativo di 40 ore alla settimana.

Riportando così

quest'ultima cifra su un orario medio di lavoro settimanale di 41,7 ore

computabili nel 2012 (cfr.

per questo aspetto, STFA I 203/03 del 21 luglio 2003, consid. 4.4; cfr. anche sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008 e la tabella B 9.2 pubblicata

in: La Vie économique, 6-2013, pag. 90), il salario lordo medio ipotetico

da invalido ammonta a Fr. 4'484,20 mensili (Fr. 4'301,39 : 40 x 41,7) oppure a Fr. 53'810,36

per l'intero anno 2012, ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa

(STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a).

L'assicurata, quale operaia assemblatrice,

avrebbe guadagnato da sana nel 2012, per un'occupazione a tempo pieno, un reddito annuo di Fr. 28'496.- (cfr. consid. 17), corrispondente ad un

reddito di Fr. 2'374,66 al mese (Fr. 28'496.- : 12 mesi).

Tale reddito si situa sotto

la media dei salari svizzeri per un'attività equivalente svolta da una donna nel 2012 al 100%;

essa prevede infatti un reddito mensile medio lordo di Fr. 4'166,96 per

un'attività esercitata per 41,3

ore alla settimana nel settore dell'industria manufatturiera, livello di

esigenze 4 (Tabella TA1 2010, punto 27 “fabbr. di apparecchiature elettriche”,

livello di qualifica 4 per 40 ore di lavoro: Fr. 3'972.- [salario mensile lordo] x 12 mesi [importo già comprensivo della

tredicesima] = Fr. 47'664.-. Questa somma va aggiornata al 2011 con lo 0,9% (Fr.

47'664.- + [Fr. 47'664.- x 0,9 : 100] = Fr. 48'092,98) e con lo 0,7% (Fr.

48'092,98 + [Fr. 48'092,98 x 0,7 : 100] = Fr. 48'429,63) nel 2012 (cfr. tabella

B 10.2, pubblicata in: La Vie économique, 6-2013, pag.

91) di rincaro nello specifico settore 10-33 delle industrie manifatturiere (STF

9C_748/2009 del 16 aprile 2010, consid. 4.5; STCA 32.2010.313 del 25 maggio

2011), per ottenere un salario lordo medio di Fr. 48'429,63 nel 2012, che a sua

volta va poi riportato su 41,3 ore/settimana (cfr. tabella B 9.2, pubblicata in: La Vie économique, 6-2013, pag. 90) per un tempo di

lavoro medio esigibile nel 2012 nello specifico settore "C" dell'industria

manufatturiera (STF 9C_748/2009 del 16 aprile 2010, consid. 4.5; STF

8C_771/2008 del 3 giugno 2009, consid. 4.1; STCA 32.2010.313 del 25 maggio

2011; STCA 32.2010.133 del 22 novembre 2010). Si ottiene così un importo annuo

di Fr. 50'003,59 (Fr. 48'429,63 : 40 x 41,3) rispettivamente un salario

mensile di Fr. 4'166,96 (Fr. 50'003,59 : 12 mesi), quindi superiore

al reddito da valido conseguito dall'assicurata alle stesse condizioni nel 2012).

In specie, il reddito

che l'assicurata ha percepito lavorando a tempo pieno come operaia

assemblatrice è inferiore del 43,01% ([Fr. 50'003,59 – Fr. 28'496.-] x 100 : Fr. 50'003,59) rispetto a quello statistico svizzero del settore

professionale.

Pertanto, posto che

dall'incarto non emergono

indizi a favore del fatto che fosse intenzione dell'assicurata accontentarsi di un guadagno modesto, sono realizzati i

presupposti per ridurre il reddito statistico da invalida che

ella avrebbe potuto realizzare nel 2012 lavorando a tempo pieno in un'altra attività confacente al suo stato di

salute, in applicazione della citata giurisprudenza (STF U 8/07).

Di conseguenza, il reddito

statistico lordo da invalida relativo all'anno 2012 (Fr. 53'810,36) va ridotto del 38,01%

- percentuale corrispondente al gap salariale del 43,01% dedotto il 5%

(STF 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 e STF 8C_652/2008 dell'8 maggio 2009). Esso si attesta quindi all'ammontare di Fr. 33'357,04 (Fr.

53'810,36 - [Fr. 53'810,36 x 38,01 :

100]).

In ossequio alla giurisprudenza federale, occorre in

seguito esaminare le circostanze specifiche del caso concreto (limitazione

addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di

permesso di dimora, grado d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se

del caso, procedere ad una riduzione percentuale del salario statistico medio.

Infatti, come visto, la questione a sapere se e in

quale misura i salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti,

dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali del caso

concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio,

nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi

che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente (DTF 126 V 80 consid.

5b/bb).

Il TFA ha precisato, al riguardo, che se del caso

occorre procedere ad una riduzione percentuale del salario statistico medio. La

riduzione massima globale consentita ammonta al 25% del salario statistico,

percentuale che consente di tener conto delle varie particolarità che possono

influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla

deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve

succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il

suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80

consid. 5b/cc).

Nella concreta

evenienza, la Cassa malati ha

applicato una riduzione del 10% tenuto conto dello stato di salute.

Alla luce della

giurisprudenza sopra citata, vista l'età dell'attrice,

nata nel 1973 (non anziana), la sua nazionalità, la scolarità e la possibilità

di svolgere un'attività confacente

al suo stato di salute nella misura del 100% dal profilo reumatologico, il TCA non vede alcun motivo per sostituire il proprio apprezzamento a quello della Cassa malati nell'applicazione della riduzione concessa, che si trova del resto entro

i limiti riconosciuti dalla giurisprudenza.

Partendo quindi da un

reddito ipotetico da invalida rivalutato ammontante a Fr. 33'357,04 già

considerata la riduzione per la differenza salariale con il reddito medio

svizzero nella medesima professione, ritenuta

un'esigibilità del 100% in altre attività adeguate (cfr. consid. 14) ed

ammettendo poi una riduzione del 10% per circostanze personali, nell'anno

2012.

il reddito ipotetico da invalida dell'assicurata risulta di

conseguenza assommare a Fr. 30'021,34 (Fr. 33'357,04 – [Fr.

33'357,04 x 10 : 100]).

Confrontando

questo dato con l'ammontare di Fr. 28'496.-

corrispondente al reddito che l'assicurata avrebbe conseguito

da valida nell'anno 2012 per un'attività a tempo pieno senza

il danno alla salute, risulta un'incapacità al guadagno dello 0% ([Fr. 28'496.- - Fr. 30'021,34] : Fr. 28'496.- x 100).

Questa

incapacità al guadagno (ossia il danno residuo o grado d'invalidità, da non

confondere con la nozione d'incapacità al lavoro), determinata

confrontando il reddito che l'assicurata

avrebbe conseguito nel 2012 se non fosse intervenuta la malattia, con il

reddito che ella avrebbe potuto percepire nel 2012 svolgendo al 100% un'altra attività confacente al suo stato di

salute dal profilo reumatologico, risulta essere manifestamente inferiore al grado

del 25% richiesto dalle CGA

(art. 13.1).

Il risultato non

muterebbe nemmeno se si considerasse la riduzione massima possibile del 25% per

motivi personali del reddito da invalida, visto che, in tal caso, il grado di

incapacità di guadagno sarebbe del 12% (Fr. 28'496.- - {(Fr. 33'357,04 – [Fr. 33'357,04 x 25 : 100]} : Fr. 28'496.- x 100).

23.

Alla

luce di tutto quanto evidenziato, il rifiuto della Cassa malati di continuare a

versare delle indennità giornaliere per malattia va confermata.

In conclusione, stante

le considerazioni esposte, tutte e quattro le censure sollevate dall'assicurata

devono essere integralmente respinte e la decisione impugnata va confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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