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Decisione

36.2013.83

Ricorso generico per denegata giustizia. Respinto nella misura in cui appare ricevibile

26 marzo 2014Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

122 V 36 cons. 2a, DTF 110 V 51 cons. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997

UV 81, p. 294). Se non è stata emessa nessuna decisione, la contestazione non

ha oggetto e non può dunque essere pronunciata una sentenza nel merito (cfr.

STF C 22/06 del 5 gennaio 2007; DTF 131 V 164 cons. 2.1; DTF 125 V 414 cons.

1A; DTF 119 Ib 36 cons. 1b);

· che per

l’art. 52 cpv. 1 LPGA le decisioni possono essere impugnate entro trenta giorni

facendo opposizione presso il servizio che le ha notificate; fanno eccezione le

decisioni processuali e pregiudiziali. A norma dell’art. 52 cpv. 2 LPGA le

decisioni su opposizione vanno pronunciate entro un termine adeguato in maniera

motivata e con l’avvertimento relativo ai rimedi giuridici. Per l’art. 56 cpv.

1 LPGA le decisioni su opposizione e quelle contro cui un’opposizione è esclusa

possono essere impugnate mediante ricorso. Secondo l'art. 56 cpv. 2 LPGA il

ricorso può essere interposto anche se l'assicuratore, nonostante la domanda

dell'assicurato, non emana una decisione o una decisione su opposizione. La

norma comprende sia i ricorsi per ritardata giustizia che per denegata

giustizia;

· che per

costante giurisprudenza del Tribunale Federale, vi è diniego di giustizia qualora

un'autorità giudiziaria od amministrativa non si occupi di una domanda, per la

cui risoluzione essa é competente (DTF 114 V 147 cons. 3a e riferimenti ivi

menzionati). Sempre secondo la giurisprudenza vi è diniego di giustizia nel

caso in cui l'autorità competente si dimostri certo pronta ad emanare una

decisione, ma ciò non avviene entro un termine che appare adeguato, tenuto

conto della natura dell'affare nonché dell'insieme delle altre circostanze (DTF

107 Ib 164 cons. 3b e riferimenti). Irrilevanti sono le ragioni che hanno

determinato il diniego di giustizia. Decisivo per l'interessato è unicamente il

fatto che l'autorità non abbia agito, rispettivamente, non abbia agito in

maniera tempestiva (DTF 108 V 20 cons. 4c, 103 V 195 cons. 3c). Nel giudicare

l'esistenza di una ritardata giustizia, si deve procedere ad una valutazione

delle circostanze oggettive. Vi è, quindi, ritardata giustizia quando le circostanze

che hanno condotto ad un prolungamento della procedura non appaiono oggettivamente

giustificate (DTF 103 V 195 cons. 3c in fine). Criteri rilevanti sono, segnatamente,

la natura della procedura, la difficoltà della materia ed il comportamento

dell'interessato (DTF 125 V 188; VPB 1983 n. 150 p. 527 e EuGRZ 1983 p. 483).

Il principio secondo cui la procedura innanzi al Tribunale cantonale delle

assicurazioni deve essere semplice e spedita (art. 61 cpv. 1 lett. a LPGA) è

espressione di un principio generale del diritto delle assicurazioni sociali e

vale, perciò, anche nell'ambito della procedura amministrativa (DTF 110 V 61

consid. 4; cfr. pure Kieser, Das Verwaltungsverfahren

in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 243 n. 509);

· che dottrina e giurisprudenza hanno stabilito che una ritardata

giustizia può essere ammessa soltanto allorquando la competente autorità

protrae più del dovuto la trattazione di un affare. Ciò non è il caso se essa

prende dei provvedimenti positivi, ad esempio dei provvedimenti probatori

supplementari. Se l'autorità si sia occupata di una vertenza senza notevole

ritardo, una violazione della Costituzione può essere ammessa soltanto se determinati

provvedimenti sono stati presi abusivamente (Meyer, Das Rechtsverzögerungsverbot

nach Art. 4 BV, tesi Berna 1985, p. 78 e riferimenti giurisprudenziali). In una

sentenza del 25 giugno 2003, I 841/02, pubblicata in DTF 129 V pag. 411 e seg.,

il TFA ha ammesso l'esistenza di un ritardo ingiustificato a carico

dell'Ufficio AI e della Commissione federale di ricorso in materia di AVS/AI,

trattandosi di una procedura durata globalmente più di 10 anni (dal momento in

cui è stata presentata la domanda di prestazioni a quello in cui è stata resa

la sentenza impugnata). Nella DTF 125 V 188ss., il TFA ha invece negato

l'esistenza di un ritardo ingiustificato, trattandosi di un assicuratore malattie

che, trascorsi meno di 4 mesi dal momento in cui l'assicurato ha interposto

opposizione, non aveva ancora proceduto ad emanare la decisione di sua

competenza. In RAMI 1997 U 286, p. 339s., la Corte federale ha riconosciuto una

ritardata giustizia a carico di un tribunale cantonale che era rimasto

completamente inattivo nei riguardi di una causa pendente da 42 mesi e suscettibile

di essere giudicata da 27 mesi (ossia a partire dall'evasione di un atto di

ricusa);

· che con

sentenza del 20 settembre 1995 del Tribunale TC Argovia, è stata riconosciuta

una ritardata giustizia, poiché un'autorità aveva atteso più di 9 mesi prima di

procedere ad ordinare un'ulteriore perizia (Kieser,

Das Verwaltungsverfahren in der AHV und IV in: Schaffhauser/Schlauri, Verfahrensfragen

in der Sozialversicherung, San Gallo 1996, p. 92s.). Nel caso giudicato il 22

giugno 1998 dal TC Nidwaldo l'amministrazione è stata (soltanto) biasimata per

aver lasciato trascorrere più di un anno senza prendere alcuna decisione dopo

ricezione di una perizia (Plädoyer 6/1998, p. 67). Il TFA ha stabilito, in una

sentenza pubblicata in SVR 2001 KV 38, p. 109 s., che l'oggetto di un ricorso

per denegata o ritardata giustizia é soltanto la verifica del preteso diniego o

del preteso ritardo: il tribunale non può, quindi, decidere in merito alle

Considerandi

prestazioni. Le prestazioni assicurative materiali, in effetti, non costituiscono

l'oggetto litigioso di questa procedura. Questa giurisprudenza è da considerare

valida anche sotto l’imperio dell’art. 56 cpv. 2 LPGA. Il TF ha ripreso gli

stessi principi in un recente giudizio in materia di assicurazione infortuni (sentenza

22.

febbraio 2010,8C_613/2009) dove ha ricordato la necessità di ossequio del

precetto di celerità in particolare per le decisioni di prima istanza (si veda anche

la sentenza cantonale di Ginevra pubblicata in SJ 2010 pag. 297 in particolare consid. 3.1. pag. 301 e DTF 130 I 312);

· che in caso

di accoglimento di un ricorso per ritardata o denegata giustizia, il Tribunale

ordina all’assicuratore sociale di concludere entro un termine ragionevole la

procedura, rispettivamente di dar seguito alla chiesta misura (Kieser, Verwaltungsverfahren,

cit., nota 507 pag. 240; cfr. anche SVR 2001 KV 38 consid. 2b pag. 110), il

giudice non può sostituire l’indagine che compete all’assicuratore con propri

atti di verifica e di istruttoria e non deve neppure, conseguentemente,

analizzare il merito della fattispecie. Il giudizio si limita all’accertamento,

o meno, di una denegata giustizia od un ritardo ingiustificato da parte della

Cassa, e, laddove l’amministrazione abbia dato seguito alle domande dei

ricorrenti nelle more della procedura, occorre verificare, per determinare

l’eventuale diritto a ripetibili stante il patrocinio o il carico di spese, se

il ricorso era necessario e se un ritardo nella reazione della Cassa è sussistito;

· che in

concreto, in assenza di una decisione su opposizione impugnabile, il TCA non

può decidere su domande del ricorrente riferite al rimborso di premi che

l’insorgente afferma di aver pagato in troppo nel corso degli anni. Il

ricorrente sostiene che siano stati pretesi nel passato premi eccessivi per i

ticinesi, circostanza questa che però sfugge al giudizio del Tribunale cantonale

delle Assicurazioni siccome non oggetto di decisione e tema di una soluzione

legislativa di recente studio. D’altra parte il ricorrente lamenta le pretese

di incasso nei suoi confronti da parte di CO 1 e la percezione di spese

eccessive. In parte dalla documentazione prodotta emerge che l’assicurato non

si sia opposto alle procedure esecutive promosse nei suoi confronti per cui una

decisione in merito non solo non è stata emanata ma non appare neppure

emanabile. Il signor RI 1 ha però prodotto da ultimo copia di atti esecutivi

promossi dall’assicuratore nei suoi confronti cui egli si è opposto. In quel

caso l’assicuratore, se riterrà di mantenere la sua pretesa, dovrà emanare una

decisione formale e, in caso di opposizione, una decisione su opposizione impugnabile

al Tribunale cantonale delle Assicurazioni . Da notare comunque che con scritto

4.

febbraio 2014 al signor RI 1 è stato spiegato che una opposizione parziale

(per le sole spese amministrative) può essere formulata alle richieste di

pagamento dell’assicuratore;

· che l'assicurazione

contro le malattie, retta dalla LAMal in vigore dal 1° gennaio 1996, prevede

l'obbligo di versamento dei premi, uguali per gli appartenenti alla medesima

categoria d'assicurati all'interno della medesima regione del Cantone, che sono

semmai soggetti a riduzione grazie al versamento di sussidi. L'art. 64a LAMal prevede

l'obbligo per l'assicuratore di sollecitare l'assicurato in ritardo nei

pagamenti dei premi e partecipazioni, di diffidarlo in caso non paghi

ulteriormente assegnandogli un termine di 30 giorni ed indicandogli le

conseguenze della mora.

Se

nonostante la diffida il debitore non paga l'assicuratore deve chiedere l'esecuzione.

Ne

discende che CO 1 in caso di mora dell'assicurato, deve escuterlo per legge anche

se non si deve qui verificare la correttezza delle procedure d'incasso posta in

atto in concreto;

· che, nel caso

in esame, non si può ritenere che l’assicuratore sia in ritardo nell’emettere

decisioni che gli incombono, CO 1 – per quanto appare dagli atti – ha proceduto

sistematicamente all’incasso di sue pretese per premi, e si vede ora confrontata

con l’opposizione interposta a PE (PE __________ del __________ e __________ del

__________) sui quali dovrà esprimersi. Ad oggi non può essere ritenuto

comunque un ritardo ingiustificato in tale ambito da parte di CO 1;

· che, per il

resto delle esposizioni del signor RI 1, non può essere accolto il reclamo per

denegata giustizia alla luce dell’im-precisione delle richieste dell’assicurato.

L'assicurato dovrà semmai precisare all'assicuratore le sue richieste di

restituzione di premi argomentandole e, per quanto possibile, suffragandole;

· che egli deve

chiedere esplicitamente all’assicuratore di emanare una decisione specifica

relativa alle sue rivendicazioni precise. La contestazione di premi è comunque possibile,

al momento della loro comunicazione dopo la fissazione da parte dell’assicu-ratore

con l’approvazione del Dipartimento federale dell’interno, solo dopo avere

ottenuto una decisione formale resa su opposizione ed a condizioni (restrittive)

fissate dal TF. Per quanto invece riguarda il tema generale dei premi del

passato versati in eccesso dagli assicurati ticinesi abbordato con il gravame,

la questione è ora al vaglio dell’autorità politica;

· che, per

riassumere, per quanto attiene l'incasso di premi dell'assicuratore CO 1 deve

procedere come prevede l'art. 64a LAMal. In caso di contestazione da parte

del signor RI 1, egli deve esigere da CO 1 l'emanazione di una decisione impugnabile.

In concreto dagli atti non appare che CO 1 sia in ritardo nell'emanare, su

questo oggetto, una decisione.

Anche

per eventuali retrocessione di premi passati l'assicurato dovrà semmai – e nei

limiti concessi dalla giurisprudenza del TF – chiedere con precisione quanto ritiene

percepito in eccesso motivando le due rivendicazioni. Se del caso CO 1 emanerà

una decisione impugnabile. Per la rivendicazione più generale dei premi assicurativi

di troppo pagati dai cittadini ticinesi il legislatore sta approntando una soluzione

che il Giudice non può sindacare;

· che ne deriva

che, per quanto ricevibile, il gravame va respinto senza carico di tasse e

spese alle parti e senza riconoscimento di ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Per quanto

ricevibile il ricorso è respinto.

2. Non

si prelevano tasse e spese e non si attribuiscono ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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