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Decisione

36.2014.105

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

12 febbraio 2015Italiano34 min

Source ti.ch

Fatti

I medici del nosocomio __________

hanno attestato che “l’esordio psicopatologico viene proprio collocato nel 2004 in seguito all’infortunio sul lavoro. Da allora lamenta algie diffuse a livello della gamba

sinistra e al rachide cervicale, cefalee verosimilmente di origine muscolo tensiva,

peraltro la sintomatologia algica non le permette, a suo dire, di effettuare i

normali lavori domestici. Ha ripreso dal 2006 al 2008, periodo in cui ha

terminato definitivamente le attività lavorative. Dal 2004 ad oggi vi sono

state esacerbazioni sintomatologiche che hanno richiesto alcuni ricoveri

psichiatrici, inoltre durante i periodi intercritici non vi è stata una

completa restituito ad integrum della funzionalità globale. Attualmente riferisce

di aver fatto nuovamente richiesta di AI, infatti dopo il terzo ricorso, la

domanda è nuovamente in valutazione” (cfr. inc. 36.2014.27).

La presenza delle medesime

patologie da diversi anni è confermata dalla notifica di degenza ospedaliera

del 10 febbraio 2014 (doc. F, inc. 36.2014.27: alla questione di sapere quando

è stata diagnosticata la malattia per la prima volta, i medici hanno risposto:

“2004”) e dal medico curante, dal 14 luglio 2006, dr. med. __________,

il quale, interpellato dal TCA ha affermato che “nella documentazione, se

evidenzia una sindrome fibromialgica, depressione, sindrome da

disadattamento nel rapporto del 16.02.2005 del collega Dr.med. __________.

Inoltre la paziente è stata valutata nell’ambito psichiatrico nel corso dell’anno

2005 da parte del Dr. med. __________, e del Dr.med. __________” ed ha

rilevato la presenza di due ricoveri, il primo dal 14 dicembre 2012 al 16

gennaio 2013 ed il secondo dal 9 dicembre 2013 al 3 febbraio 2014 (doc. XVII,

inc. 36.2014.27).

L’allegata perizia

pluridisciplinare del SAM del 9 settembre 2005 fa stato di una diagnosi di

disturbo da dolore somatoforme in personalità ipoevoluta con problemi di

adattamento e segnala un ricovero presso l’ospedale di __________ per distimia

con somatizzazione da ansie multiple nel 1993.

Non vi è pertanto dubbio

alcuno che l’interessata, prima della conclusione del contratto,

ha sofferto di una malattia soggetta, in base all'esperienza medica, a ricadute

(“Dal 2004 ad oggi vi sono state esacerbazioni sintomatologiche che hanno

richiesto alcuni ricoveri psichiatrici, inoltre durante i periodi intercritici

non vi è stata una completa restitutio ad integrum della funzionalità globale”),

e che il rischio assicurato si era già realizzato prima della conclusione del

contratto.

Del resto, a

comprova della ciclicità della patologia, vi è pure la circostanza che

l’interessata ha inoltrato, ad oggi, numerose richieste di rendite AI (“attualmente

riferisce di aver fatto nuovamente richiesta AI, infatti dopo il terzo ricorso,

la domanda è nuovamente in valutazione”), proprio a causa delle patologie

psichiche di cui soffre (dalla perizia SAM emerge proprio un disturbo

somatoforme in personalità ipoevoluta con problemi di adattamento ed il dr.

med. __________ già il 16 febbraio 2005 aveva diagnosticato una sindrome

fibromialgica, depressione, sindrome da disadattamento; cfr. doc. XVII, inc.

36.2014.27).

Come visto, se l'assicurato, prima della conclusione del

contratto, ha sofferto di una malattia soggetta, in base all'esperienza medica,

a probabili ricadute, il sinistro si è già verificato, cosicché le ricadute non

sono assicurabili. Una malattia che si è già dichiarata, non può essere

assicurata se ricadute ulteriori appaiono come un’evoluzione normale (DTF 127

III 21 consid. 2b/aa, sentenza 5C.45/2004).

Ciò tuttavia non è

sufficiente per ritenere nullo tutto il contratto ai sensi dell’art. 9 LCA.

Nel caso in

cui un sinistro parziale è già accaduto, è possibile assicurarsi contro la

parte di rischio non ancora realizzata se la sua realizzazione è aleatoria (DTF

127 III 21, consid. 2b/aa; sentenza B 101/02 del 22 agosto 2003 consid. 4.5).

A questo

proposito, nella sentenza B 101/02 del 22 agosto 2003 consid. 4.5, l’Alta Corte

ha rammentato che il rischio va considerato parziale se si è realizzato per un

singolo infortunio od una singola malattia ben determinata, ma non quando i

sintomi di una malattia soggetta a ricaduta si sono già manifestati (“Von

Art. 9 VVG nicht erfasst werden Fälle, da die Gefahr nur teilweise eingetreten

ist (Roelli/Keller/Tännler, a.a.O., S. 175). Als

nur teilweise eingetreten gilt die Gefahr bei einzelnen Unfällen

(vorübergehende Arbeitsunfähigkeit, teilweise Invalidität oder Ganzinvalidität)

oder einzelnen Krankheitsfällen (Roelli/Keller/Tännler, a.a.O., S. 610), nicht

aber das erneute Auftreten von Symptomen einer vorbestandenen,

rückfallgefährdeten Krankheit, welche juristisch nicht als selbstständige

Neuerkrankung bzw. als Teilereignis aufzufassen ist, sondern als Fortdauern

einer bereits eingetretenen Krankheit (BGE 127 III 25 Erw. 2b/bb)“.

Non vi è nullità se lo stipulante al momento della conclusione del

contratto non ha conoscenza della malattia, non era data alcuna diagnosi medica

e niente indicava che l’evento si realizzasse (DTF 136 III 334).

Considerandi

Ciò

significa, nel caso concreto, che la circostanza che il rischio si è già

realizzato per determinate patologie (segnatamente depressione, sindrome

fibromialgica e sindrome da disadattamento), non implica l’annullamento del

contratto per tutte le malattie, comprese quelle che non si sono mai dichiarate.

L’assicuratore

sostiene che il contratto è completamente nullo poiché la fibromialgia e la

depressione comportano vari sintomi, tra cui dolore, stanchezza, rigidità,

disturbi del sonno, mal di testa, dolori al volto, acufeni, disturbi della

sensibilità, disturbi gastrointestinali, disturbi urinari, ecc.. Ciò rendere

difettoso l’intero contratto.

Tant’è che in

presenza di tali disturbi la convenuta non lo avrebbe mai concluso.

L’assicuratore

tuttavia confonde due piani. La circostanza che non avrebbe mai concluso il

contratto se fosse stato a conoscenza di queste patologie, è imputabile

unicamente alla medesima convenuta che per questo tipo di prodotto non fa

sottoscrivere allo stipulante alcun formulario sullo stato di salute.

L’assicuratore

non può ora, in applicazione dell’art. 9 LCA, per una sua manchevolezza, annullare

tutto il contratto.

L’art. 9 LCA

è chiaro. Il contratto di assicurazione è nullo se, al momento in cui fu

conchiuso, il rischio era già scomparso o il sinistro già accaduto.

In concreto,

il sinistro si è già realizzato, in ogni caso, per quanto concerne le patologie

psichiche pregresse ed è per queste malattie (ed eventuali altre già

dichiaratesi prima della sua conclusione) che il contratto è nullo.

Esso,

conformemente alla giurisprudenza, continua invece ad esplicare tutti i suoi

effetti per quelle patologie che non erano state diagnosticate e che non si

sono erano manifestate al momento della conclusione del contratto.

Il contratto

rimane pertanto in essere per tutte quelle malattie che prima della sua

conclusione, non si sono mai manifestate, non sono state diagnosticate e quelle

per le quali una ricaduta non appariva al momento del contratto come un’evoluzione

normale (cfr. sentenza 4A_163/2010 del 2 luglio 2010).

Per quanto concerne la

questione sollevata dall’attrice secondo cui l’assicuratore avrebbe conosciuto

la sua situazione valetudinaria avendo indicato nella proposta d’assicurazione

di essere invalida e di non essere stata personalmente informata di tutte le

condizioni del contratto, essendo analfabeta, va evidenziato che lo stato di

salute indicato nel formulario di proposta concerneva il marito, poiché è stato

quest’ultimo ad aver concluso e stipulato la convenzione con l’assicuratore

(cfr. doc. 7), mentre lo stato valetudinario della moglie non vi figura (doc.

7). Inoltre, come già indicato nella sentenza 36.2014.27 del 27

novembre 2014 all’interessata non può essere d’aiuto la circostanza

secondo cui per l’art. __________ __________ durante i primi due anni

assicurativi non possono essere erogate prestazioni per ricoveri ospedalieri

dovuti a postumi d’infortunio o di malattie che si sono verificate o sono state

sottoposte a trattamento medico negli ultimi due anni precedenti l’inizio del

contratto, rispettivamente dell’assicurazione (art__________) e secondo cui per

l’art. __________ __________ allo scadere del differimento della durata di due

anni saranno poi invece erogate le prestazioni contrattuali previste in caso di

ricovero ospedaliero conseguente ad eventuali precedenti malattie o infortuni.

Infatti, in ogni caso,

l’art. 9 LCA, ai sensi dell’art. 97 cpv. 1 LCA è una norma imperativa cui non

può essere derogato. Ne segue che eventuali disposizioni prese dalle parti e

che sono contrarie all’art. 9 LCA non hanno alcun valore.

2.10

L’assicuratore,

in sede di risposta, chiede che l’attrice sia condannata a versarle l’importo

di fr. 3'805 pari alla differenza tra quanto già pagato per la degenza dal 23

aprile 2014 al 20 maggio 2014 (fr. 6'500) e i premi versati dal 1° novembre

2011.

al 13 dicembre 2014 (fr. 2'774).

Alla

richiesta non può essere dato seguito. L’assicuratore non ha prodotto alcun

atto medico in proposito, limitandosi ad affermare, in uno scritto del 15

luglio 2014 (doc. XIV, inc. 36.2014.27), che “ha avuto modo di accertare che

anche la recente degenza avveniva per una patologia preesistente (risalente al

2004)”. Tuttavia agli atti non vi è nessuna documentazione in merito a

questa degenza, di cui non si conoscono i motivi e neppure il luogo.

In assenza

di qualsiasi atto medico in merito, e ritenuta la parziale validità del

contratto, la domanda riconvenzionale dell’assicuratore, cui incombe l’obbligo

di comprovare che anche la predetta degenza va fatta risalire ad una patologia

preesistente, va respinta.

2.11

Per quanto concerne

l’ammissibilità di un ricorso al TF in funzione del valore litigioso della

causa, con sentenza 4A_83/2013 del 20 giugno 2013 l’Alta Corte ha affermato

che:

" (…) Esso è

ammissibile a prescindere dal valore litigioso (di soli fr. 1'120.--) poiché,

come afferma correttamente la ricorrente, nel Cantone Ticino le controversie

tra assicurati e assicuratori concernenti le assicurazioni complementari

all’assicurazione contro le malattie sono di competenza del Tribunale cantonale

delle assicurazioni in prima e unica istanza (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF; art.

7.

CPC; art. 75 della legge ticinese di applicazione della LAMal del 26 giugno

1997.

[RL/TI 6.4.6.1]; DTF 138 III 799 consid. 1.1)”

Secondo l'art. 49 cpv. 2 LSA, i tribunali svizzeri devono trasmettere

gratuitamente all'autorità di sorveglianza una copia di tutte le sentenze

concernenti disposizioni del diritto in materia di contratto d'assicurazione;

s'impone perciò di notificare all'autorità di sorveglianza anche la presente

sentenza in forma elettronica e senza il nominativo dell’attrice.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. La petizione è parzialmente

accolta ai sensi dei considerandi.

Il contratto rimane in essere per tutte quelle malattie che prima della sua

conclusione, non si sono mai manifestate, non sono state diagnosticate e per le

quali una ricaduta non appariva al momento del contratto come un’evoluzione normale.

2. La domanda riconvenzionale

della convenuta è respinta.

3. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

4. Comunicazione alle parti ed

alla FINMA, Berna.

Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

entro 30 giorni dalla notificazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve

indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una

breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti