36.2014.106
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
2 febbraio 2015Italiano44 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
36.2014.106
cs
Lugano
2 febbraio 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 6 (recte: 9) dicembre 2014 di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 4 novembre 2014 emanata da
Cassa cantonale di compensazione Ufficio dei
contributi, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale contro le malattie
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione del 7 agosto
2013 la Cassa cantonale di compensazione, Ufficio dei contributi, ha affiliato
d’ufficio __________, nata nel 1962, cittadina __________, al beneficio di un
permesso di domicilio C dal __________ (in precedenza, da __________, di un
permesso B; cfr. doc. V) lavoratrice dipendente in Svizzera nel 1995 e dal mese
di ottobre 2000 (cfr. doc. V), per l’assicurazione obbligatoria delle cure
medico-sanitarie dal medesimo giorno, indicando nel 1° gennaio 1996 l’inizio
teorico dell’obbligo assicurativo (doc. 31).
1.2. In seguito al reclamo
presentato dall’interessata, la quale ha rilevato di essere già affiliata in __________,
presso l’assicuratore __________, con una copertura migliore, e dopo numerosi
scambi di corrispondenza (doc. da 4 a 32), la Cassa, con decisione su reclamo
del 4 novembre 2014, ha respinto le censure dell’assicurata. L’amministrazione
ha in particolare stabilito che, malgrado il tempo trascorso e le numerose
proroghe concesse, l’assicuratore __________ si è rifiutato di compilare il
formulario approntato dalla Cassa (TI12) per verificare le prestazioni offerte
dall’assicuratore estero e l’interessata non ha comprovato l’adempimento delle
condizioni previste dall’art. 2 cpv. 8 OAMal per poter ottenere l’esonero
dall’obbligo assicurativo.
1.3. RI 1 è insorta al TCA contro
la predetta decisione su reclamo (doc. I).
La ricorrente, che ha
allegato numerosa documentazione, rileva in primo luogo di aver rifiutato di
assicurarsi in Svizzera poiché, in applicazione degli Accordi bilaterali, non
ne sarebbe tenuta.
L’insorgente evidenzia di
essere assicurata, insieme al marito, presso due casse malati __________ da
oltre 20 anni, con prestazioni migliori di quelle svizzere, che prevedono anche
la copertura delle prestazioni dentarie. Gli assicuratori __________ si sono
rifiutati di compilare il formulario trasmesso dall’amministrazione non essendo
chiara la formulazione delle domande. Gli assicuratori esteri dovrebbero
confermare l’equivalenza delle loro coperture alle tariffe svizzere senza
essere a conoscenza del loro ammontare o della legislazione applicabile e dovrebbero
dare informazioni dettagliate sulle coperture. Ciò tuttavia non è accettabile e
non rientra nei compiti degli assicuratori esteri. Sarebbe spettato alla Cassa
cantonale di compensazione preparare un questionario, come quello utilizzato
dagli assicuratori svizzeri quando concludono i contratti. L’interessata è
disposta a mettere a disposizione tutta la corrispondenza scritta.
Solo dopo l’intervento di
suo marito, le casse hanno risposto. L’insorgente si lamenta della circostanza
che l’amministrazione non avrebbe lasciato il tempo necessario per produrre
quanto richiesto, neppure quando è stato fatto notare che un funzionario
dell’assicurazione era in vacanza e si era dimenticato di spedire il formulario
TI12, allegato con il ricorso.
L’insorgente sostiene
inoltre che il riferimento all’art. 2 cpv. 8 OAMal sarebbe inconferente poiché
la cassa sarebbe stata d’accordo di esonerarla non appena il formulario TI12
fosse stato prodotto.
L’interessata fa infine
valere di trovarsi in difficoltà economica, poiché suo marito è anziano ed è
attivo come avvocato solo in __________ ed il figlio studia all’università di __________
grazie ad una borsa di studio ed evidenzia che in caso di ritorno in __________
non potrebbe più concludere un’assicurazione alle medesime condizioni.
1.4. Con risposta del 29 dicembre
2014 l’amministrazione, in via principale chiede di dichiarare il ricorso
irricevibile in quanto tardivo, in via subordinata ne domanda le reiezione
(doc. V).
1.5. Con osservazioni del 19
gennaio 2015 l’assicurata ribadisce la sua posizione, facendo inoltre valere
che il Comune di __________ e l’amministrazione avrebbero dovuto informarla
circa l’obbligo assicurativo (doc. VII).
in
diritto
in ordine
2.1. In concreto l’amministrazione
sostiene che il ricorso sia tardivo, affermando:
" (…) La
decisione su reclamo impugnata è datata 4 novembre 2014.
Quest’ultima lettera in modo raccomandato è stata intimata alla
ricorrente in data 7 novembre 2014 (ore 10.45) come da conferma dal sito
internet LaPosta-track&trace- (all. 1). La scadenza dei 30 giorni giunge in
un giorno feriale, cioè l’8 dicembre (Immacolata). Pertanto l’ultimo termine
utile perentorio per presentare un ricorso scadeva al più tardi il giorno
successivo 9 dicembre 2014. Solo per questi motivi il ricorso dovrebbe essere
dichiarato irricevibile in quanto fuori dai termini." (doc. V)
2.2. Ai sensi dell’art. 76 cpv. 1
LCAMal contro le decisioni emesse in virtù della LCAMal, è data facoltà di
reclamo all’organo amministrativo che le ha emesse entro 30 giorni dalla
notificazione. È applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24
settembre 2013 (seconda frase nel tenore in vigore dal 1° marzo 2014).
Per l’art. 76 cpv. 2
LCAMal contro le decisioni su reclamo di cui al cpv. 1, è data
facoltà di ricorso al Tribunale cantonale delle assicurazioni entro 30 giorni
dalla notificazione.
Secondo l’art. 1 cpv. 3
Lptca il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla notificazione
della decisione.
Giusta l’art. 31 Lptca per quanto non stabilito dalla presente legge, valgono le norme della
legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali,
delle leggi federali che regolano le singole materie e, sussidiariamente, la
legge cantonale di procedura per le cause amministrative.
L’art. 38 LPGA prevede che
se il termine è computato in giorni o in mesi e deve essere notificato alle
parti, inizia a decorrere il giorno dopo la notificazione (cpv. 1). Se non deve
essere notificato alle parti, esso inizia a decorrere il giorno dopo l'evento
che lo ha provocato (cpv. 2). Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una
domenica o un giorno festivo del Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o
il suo rappresentante, il termine scade il primo giorno feriale seguente. È
determinante il diritto del Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o il
suo rappresentante (cpv. 3).
Per l’art. 39 cpv. 1 LPGA
le richieste scritte devono essere consegnate all'assicuratore
oppure, a lui indirizzate, a un ufficio postale svizzero o a una rappresentanza
diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine.
In concreto dagli atti
prodotti dall’amministrazione emerge che la decisione su reclamo è stata
spedita il 4 novembre 2014, che l’avviso è stato lasciato nella casella postale
il 5 novembre 2014 e che la ricorrente ha ritirato la decisione su reclamo il 7
novembre 2014 (doc. III/3).
Ne segue che
il termine di trenta giorni ha cominciato a decorrere l’8 novembre 2014 ed è
giunto a scadenza martedì 9 dicembre 2014, essendo lunedì 8 dicembre 2014 un
giorno festivo in Ticino (art. 38 cpv. 3 LPGA).
Ritenuto che
la ricorrente ha consegnato il ricorso a un ufficio postale svizzero martedì 9
dicembre 2014 (cfr. busta di spedizione), il gravame è tempestivo (art. 39 cpv.
1 LPGA) ed il TCA deve entrare nel merito del medesimo.
2.3. Nel suo ricorso
l’insorgente accenna anche alla situazione assicurativa del marito, la quale
tuttavia è già stata risolta con scritto dell’8 agosto 2014 e non è oggetto né
della decisione impugnata né della presente procedura.
nel merito
2.4. La ricorrente in via
principale censura l’affiliazione all’assicurazione obbligatoria delle cure
medico-sanitarie in Svizzera, sostenendo che in virtù degli Accordi bilaterali
può rimanere assicurata in __________. In via subordinata rileva che la
copertura assicurativa all’estero è migliore di quella in Svizzera e di
conseguenza ha diritto di essere esonerata dall’obbligo assicurativo. Infine,
sostiene che avrebbe dovuto essere informata circa il suo obbligo assicurativo
e, implicitamente, fa valere la sua buona fede.
Oggetto
del contendere è
quindi la questione di sapere se la ricorrente va affiliata obbligatoriamente
in Svizzera contro le malattie, se può chiedere l’esenzione dall’obbligo
assicurativo in Svizzera e, semmai, a partire da quando avrebbe dovuto
affiliarsi nel nostro Paese.
Va qui rammentato che con
sentenza pubblicata in DTF 129 V 159 l’allora TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha
in sostanza affermato che il Cantone non è autorizzato ad affiliare d'ufficio
le persone che già si sono assicurate così come non può affiliare con effetto
retroattivo quelle che si sono assicurate tardivamente. L'assicuratore
malattia, non il Cantone, è competente a statuire sull'obbligo di versare un
supplemento di premio in caso di affiliazione tardiva nonché sull'ammontare e
sulla riduzione del medesimo (cfr. art. 5 LAMal e 8 OAMal). E’ invece
competenza dell’autorità cantonale stabilire se sono dati motivi di esonero
(consid. 3).
Infatti, per l’art. 6 cpv.
1 LAMal i Cantoni provvedono all’osservanza dell’obbligo di assicurazione. Ai
sensi dell’art. 6 cpv. 2 LAMal l'autorità designata dal Cantone
affilia a un assicuratore le persone tenute ad assicurarsi che non abbiano assolto
questo obbligo tempestivamente.
Per l’art. 5
cpv. 2 LAMal in caso d'affiliazione tardiva, l'assicurazione inizia dal giorno
dell'affiliazione. L'assicurato deve pagare un supplemento di premio se il
ritardo non è giustificabile. Il Consiglio federale ne stabilisce i tassi
indicativi, tenendo conto del livello dei premi nel luogo di residenza
dell'assicurato e della durata del ritardo. Se il pagamento del supplemento
risulta oltremodo gravoso per l'assicurato, l'assicuratore lo riduce,
considerate equamente la situazione dell'assicurato e le circostanze del ritardo.
Secondo
l’art. 8 cpv. 1 OAMal il supplemento di premio in caso di affiliazione tardiva,
previsto nell'articolo 5 capoverso 2 della legge, è riscosso per una durata
pari ad (sic) doppio di quella del ritardo di affiliazione, al massimo però per
cinque anni.
Esso è compreso tra il 30 ed il 50 per cento del premio. L'assicuratore stabilisce il supplemento secondo la situazione finanziaria
dell'assicurato. Se il pagamento del supplemento risulta oltremodo gravoso per
l'assicurato, l'assicuratore stabilisce un tasso inferiore al 30 per cento,
considerate equamente la situazione dell'assicurato e le circostanze del ritardo.
L’art. 8
cpv. 2 OAMal prevede che non è riscosso alcun supplemento se i premi sono
assunti da un’autorità d’assistenza sociale. Per l’art. 8 cpv. 3 OAMal se
l'assicurato cambia assicuratore, l'assicuratore precedente deve comunicare al
nuovo assicuratore il supplemento di premio nell'ambito della comunicazione
giusta l'articolo 7 capoverso 5 della legge. Il supplemento di premio stabilito
dal primo assicuratore è vincolante anche per gli assicuratori successivi.
2.5. La ricorrente, cittadina __________
al beneficio di un permesso di domicilio di tipo C in Svizzera __________ (in
precedenza, e meglio da __________ deteneva un permesso B), lavora nel nostro
Paese, in qualità di dipendente, dal mese di ottobre 2000 (doc. V; in
precedenza anche nel 1995), è coniugata con un cittadino __________, al
beneficio di una rendita di vecchiaia svizzera (doc. 36), il quale è attivo in __________
come avvocato indipendente (cfr. doc. 36). L’insorgente rileva di essere
affiliata presso un assicuratore privato __________ dal 1994 (cfr. doc. VII). Dal
1° maggio 2004 l’interessata è assicurata presso __________ (cfr. doc. 39/2).
Va dapprima esaminato se RI
1, in queste condizioni, è tenuta ad affiliarsi per l’assicurazione delle cure
medico-sanitarie nel nostro Paese.
2.6. Secondo
l'art. 3 LAMal:
" 1Ogni persona domiciliata in Svizzera deve
assicurarsi o farsi assicurare dal proprio rappresentante legale per le cure
medico-sanitarie entro tre mesi dall'acquisizione del domicilio o dalla nascita
in Svizzera.
2Il Consiglio
federale può prevedere eccezioni all'obbligo d'assicurazione, segnatamente per
le persone beneficiarie di privilegi, immunità e facilitazioni di cui
all'articolo 2 capoverso 2 della legge del 22 giugno 20071 sullo Stato ospite.
3Può estendere
l'obbligo d'assicurazione a persone non aventi il domicilio in Svizzera, in
particolare a quelle che:
a. esercitano
un'attività in Svizzera o vi hanno la propria dimora abituale (art. 13
cpv. 2 LPGA).
b. lavorano
all'estero per conto di un datore di lavoro con sede in Svizzera.
4L'obbligo
d'assicurazione è sospeso per le persone soggette per più di 60 giorni
consecutivi alla legge federale del 19 giugno 1992 sull'assicurazione militare
(LAM). Il Consiglio federale disciplina la procedura."
Con il 1° giugno 2002 è
entrato in vigore l'"Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati
membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera
circolazione delle persone" (RS 0.142.112.681, di seguito: ALC), che
rinvia, per quanto concerne la sicurezza sociale al "Regolamento (CEE)
N. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi
di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai
loro familiari che si spostano all'interno della Comunità", modificato
ed aggiornato dal regolamento (CE) n. 118/97, regolamento (CE) n. 1290/97,
regolamento (CE) n. 1223/98, regolamento (CE) n. 1606/98 e regolamento (CE) n.
307/1999 e modificato dall'Accordo sulla libera circolazione delle persone tra
la Comunità europea e i suoi Stati membri da una parte e la Svizzera dall'altra
parte.
Giusta l’art. 1 cpv. 1
dell’Allegato II ALC, elaborato sulla base dell’art. 8 ALC e facente parte
integrante dello stesso (art. 15 ALC), in unione con la sezione A di tale
allegato, le parti contraenti applicano nell’ambito delle loro relazioni in
particolare il regolamento (CE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971,
relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano
all’interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1), come pure il regolamento (CE)
n. 574/72, oppure disposizioni equivalenti. Anche la LAMal rinvia, al suo art. 95a (lett. a), all’ALC e a questi due regolamenti di coordinamento.
Il titolo II del
regolamento (CE) n. 1408/71 (art. 13 a 17bis) contiene le regole atte a
determinare la legislazione applicabile.
L'art. 13 n. 1 enuncia il principio dell'unicità della
legislazione applicabile in funzione delle regole previste dagli art. 13 n. 2 a 17bis, dichiarando determinanti, di principio e salvo eccezioni, le disposizioni di un solo Stato
membro (principio della lex loci laboris; art. 13 n. 2 lett. a del
regolamento n. 1408/71).
L'art. 13 del regolamento (CE) n.
1408/71 prevede:
"1. Le
persone per cui è applicabile il presente regolamento sono soggette alla
Fatti
legislazione di un solo Stato membro, fatti salvi gli articoli 14quater e
14septies. Tale legislazione è determinata in base alle disposizioni del
presente titolo.
2. Con riserva degli articoli da 14 a 17:
a) la
persona che esercita un'attività subordinata nel territorio di uno Stato membro
è soggetta alla legislazione di tale Stato anche se risiede nel territorio di
un altro Stato membro o se l'impresa o il datore di lavoro da cui dipende ha la
propria sede o il proprio domicilio nel territorio di un altro Stato membro;
b)
la persona che esercita un'attività autonoma nel territorio di uno Stato
membro è soggetta alla legislazione di tale Stato anche se risiede nel
territorio di un altro Stato membro;
(…)
f)
la persona cui cessi d'essere applicabile le legislazione di uno Stato membro
senza che ad essa divenga applicabile la legislazione di un altro Stato membro
in forza di una delle norme enunciate alle precedenti lettere o di una delle
eccezioni o norme specifiche di cui agli articoli da 14 a 17, è soggetta alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio risiede, in conformità
delle disposizioni di questa sola legislazione."
A norma
dell’art. 14 paragrafo 2 lett. b regolamento (CE) n. 1408/71:
" b) la persona che non rientra nei casi previsti alla lettera a) è soggetta:
i) alla
legislazione dello Stato membro nel cui territorio risiede, se esercita parte
della sua attività in tale territorio e se dipende da più imprese o da più
datori di lavoro aventi la propria sede o il proprio domicilio nel territorio
di diversi Stati membri;
ii) alla
legislazione dello Stato membro nel cui territorio l'impresa o il datore di
lavoro da cui dipende ha la propria sede o il proprio domicilio, se non risiede
nel territorio di uno degli Stati membri nel quale esercita la sua attività.”
Dal
1° aprile 2012 anche per la Svizzera è applicabile il regolamento (CE) n.
883/2004, che sostituisce il regolamento (CE) n. 1408/71.
Le direttive
sull’assoggettamento all’assicurazione obbligatoria (DOA), nell’introduzione
alla nuova versione in vigore dal 1° aprile 2012, prevedono:
« Le
règlement (CE) n° 883/2004 (R 883/2004) et le règlement d’application (CE) n°
987/2009 (R 987/2009) entrent en vigueur au 1er avril 2012. Ils impliquent
plusieurs modifications en matière d’assujettissement.
En particulier, une
personne ne peut désormais plus qu’être assujet-tie à la législation d’un seul
Etat membre ou de la Suisse. En cas d’activité salariée et indépendante
simultanée, la législation de l’Etat membre ou de la Suisse dans lequel
l’activité salariée est exercée est applicable.
Lorsqu’une personne
exerce une activité lucrative pour un em-ployeur dans plusieurs Etats membres
et/ou en Suisse, elle est soumise à la législation de son Etat de résidence si
elle y exerce une partie substantielle de ses activités. Si tel n’est pas le
cas, cette personne salariée est soumise à la législation de l’Etat dans lequel
l’employeur a son siège.
L’assujettissement des
employés des entreprises de transport inter-national se détermine selon les
règles générales de coordination (cf. paragraphe précédent).
Les indépendants qui
travaillent dans plusieurs Etats membres et/ou en Suisse sont soumis à la
législation de leur Etat de résidence lorsqu’ils y exercent une partie
substantielle de leur activité. Si tel n’est pas le cas, ils sont soumis à la
législation de l’Etat dans lequel se trouve le centre d’intérêt de leurs
activités.
(…)
Pour les états de faits
qui se sont produits avant le 1er avril 2012, le règlement (CEE) n° 1408/71 (R 1408/71) continue d’être
applicable en ce qui concerne l’assujettissement jusqu’à ce que l’état de fait
se modifie mais au maximum pendant 10 ans. Les assurés
peuvent toutefois demander l’application du nouveau règlement.»
Per l’art.
87 cpv. 8 del regolamento (CE) n. 883/2004 se, in conseguenza del presente
regolamento, una persona è soggetta alla legislazione di uno Stato membro
diverso da quello alla cui legislazione è soggetta a norma del titolo II del
regolamento (CE) n. 1408/71, tale persona continua ad essere soggetta a
quest’ultima legislazione fino a quando la situazione rimane invariata e
comunque per non più di dieci anni dalla data di applicazione del presente
regolamento, a meno che essa non presenti una domanda per essere assoggettata
alla legislazione applicabile a norma del presente regolamento. Se la domanda è
presentata entro un termine di tre mesi dalla data di applicazione del presente
regolamento all’istituzione competente dello Stato membro la cui legislazione è
applicabile a norma del presente regolamento, la persona è soggetta alla
legislazione di detto Stato membro sin dalla data di applicazione del presente
regolamento. Se la domanda è presentata dopo la scadenza di tale termine, la
persona è soggetta a detta legislazione a decorrere dal primo giorno del mese
successivo.
Per l’art. 11 n. 1 del
Regolamento (CE) n. 883/2004 le persone alle quali si applica il regolamento
sono soggette alla legislazione di un singolo Stato membro.
Secondo l’art. 11 n. 3
lett. a del Regolamento (CE) n. 883/2004, fatti salvi gli art. 12-16, una
persona che esercita un’attività subordinata o autonoma in uno Stato membro è
soggetta alla legislazione di tale Stato membro.
In concreto la ricorrente,
cittadina di uno Stato membro dell’UE, domiciliata in Svizzera, attiva in
Svizzera dal mese di ottobre 2000, di principio, doveva essere affiliata nel
nostro Paese per l’assicurazione delle cure medico-sanitarie dal 1° gennaio 1996 in applicazione dell’art. 3 cpv. 1 LAMal (in vigore dal 1° gennaio 1996) e, dal 1° giugno 2002, anche
degli art. 13 n. 1 del Regolamento (CE) n. 1408/71 e 13 n. 2 lett. a del Regolamento
(CE) n. 1408/71 e, dal 1° aprile 2012, degli art. 11 n. 1 del Regolamento (CE)
n. 883/2004 e 11 n. 3 lett. a del Regolamento (CE) n. 883/2004.
Va
ora esaminato se l’interessata può chiedere l’esonero.
2.7. L’art. 2 OAMal elenca
le possibilità di esenzione.
In
particolare per l’art. 2 cpv. 2 OAMal, nel tenore in vigore fino al 31 maggio 2002, a domanda erano esentate dall’obbligo assicurativo le persone obbligatoriamente assicurate
contro le malattie in virtù del diritto estero, se l’assoggettamento
all’assicurazione svizzera costituiva un doppio onere e se esse beneficiavano
di una copertura assicurativa equivalente per le cure in Svizzera. Per l’art. 2
cpv. 3 OAMal, sempre nel tenore in vigore fino al 31 maggio 2002, a domanda, erano esentate dall’obbligo assicurativo le persone che beneficiavano nell’ambito
dell’aiuto reciproco internazionale in materia di prestazioni, di una copertura
equivalente per le cure in Svizzera.
L’art. 2
cpv. 8 OAMal, nel tenore in vigore dal 1° giugno 2002, prevede:
" A domanda, sono esentate dall'obbligo d'assicurazione le persone a cui
l'assoggettamento all'assicurazione svizzera provoca un netto peggioramento
della protezione assicurativa o della copertura dei costi e che a causa della
loro età e/o del loro stato di salute non possono stipulare un'assicurazione
complementare equiparabile o lo possono fare solo a condizioni difficilmente
sostenibili. La domanda dev'essere corredata di un attestato
scritto dell'organo estero competente che dia tutte le informazioni necessarie.
L'interessato non può revocare l'esenzione o la rinuncia
all'esenzione senza un motivo particolare."
In concreto occorre
stabilire se sono dati i presupposti dell’esonero previsti dall’art. 2 cpv. 8
OAMal per il periodo dal 1° giugno 2002 e 2 cpv. 2 OAMal per il periodo
precedente.
Circa quest’ultimo
disposto, in una sentenza K 138/98 del 29 giugno 2000, l’allora TFA (dal 1°
gennaio 2007: TF) ha rilevato che il carattere obbligatorio dell'assicurazione
" … non è
fine a sé stesso, bensì un istrumento destinato a garantire la necessaria
solidarietà. Considerata la volontà del legislatore, si giustificava quindi di
circoscrivere in modo restrittivo le eccezioni di coloro che esulano, per non
essere tenuti all’obbligo assicurativo, dalla comunità di persone solidali. Il
motivo per cui è esclusa, giusta l'art. 2 cpv. 2 OAMal, la possibilità di
assicurarsi facoltativamente all'estero va quindi ricercato, in primo luogo, nel
rischio di vedere il carattere obbligatorio dell'assicurazione svizzera
facilmente eluso. Ciò sarebbe il caso se si accettasse la possibilità di
provare, quale motivo di esonero, anche l'esistenza di un'assicurazione estera
facoltativa (RAMI 2000 no. KV pag. 20 consid. 4c).”
In RAMI 2000 KV 102 pag.
16 segg. l’Alta Corte ha rilevato:
" Dass Art. 2 Abs. 2 KVV nicht die Befreiung jener Personen vom
Obligatorium vorsieht, die im Ausland über eine nicht-obligatorische
Krankenversicherung verfügen, kann zwar, wie auch der vorliegende Fall zeigt,
durchaus zu Problemen für die Betroffenen führen; dies namentlich für ältere
Personen, die eine freiwillige ausländische Krankenversicherung besitzen.
Diesen Personen steht des Abschluss einer tragbaren Zusatzversicherung nicht
ohne weiteres offen; auch können sich bei einer allfälligen Rückkehr ins
Herkunftsland Schwierigkeiten ergeben, wenn die frühere freiwillige
Krankenversicherung im Hinblick auf das schweizerische Obligatorium gekündigt
worden ist. Diese Probleme dürften sich indessen in manchen Fällen lösen
lassen, etwa auf dem Wege der Sistierung des ausländischen
Versicherungsvertrags oder der temporären Umwandlung der ausländischen
Versicherung in eine Ergänzungsverischerung zur Schweizerischen obligatorischen
Krankenversicherung. Nicht von der Hand zu weisen ist, dass sich möglicherweise
auch neue Regelungen im (nationale oder zwischenstaatlichen) schweizerischen
Recht aufdrängen."
Con sentenza del 4 febbraio 2004, inc. 36.2003.14, il TCA ha posto le
seguenti condizioni per poter beneficiare dell’esonero dall’obbligo
d’assicurazione in applicazione dell’art. 2 cpv. 8 OAMal, in vigore dal 1°
giugno 2002:
" (…)
A proposito dell'interpretazione del citato disposto, dalla
sentenza dell'Alta Corte emerge innanzitutto che, prima di accordare un
eventuale esonero dall'assicurazione obbligatoria e dunque prima di esaminare
se i presupposti dell'art. 2 cpv. 8 OAMal sono dati (netto peggioramento della
protezione assicurativa o della copertura dei costi, impossibilità di stipulare
un'assicurazione complementare equiparabile a causa dello stato di salute e/o
età oppure possibilità ma solo a condizioni difficilmente sostenibili), occorre
innanzitutto accertare se l'assicurato può mantenere le coperture assicurative
estere non assicurabili in Svizzera e, nel contempo, assicurarsi nel nostro
Paese per le cure di base.
Se vi è una possibilità in tal senso, un esonero è escluso.
Infatti, l'art. 2 cpv. 8 OAMal, che prevede un'eccezione
all'obbligo assicurativo, e va dunque interpretato restrittivamente, va inteso
nel senso che un esonero assicurativo è possibile se, oltre alle condizioni
enumerate nella norma, l'assicurato non può mantenere l'assicurazione estera
più estesa per le prestazioni non coperte dall'assicurazione obbligatoria
Svizzera."
Per quanto concerne le
altre condizioni, il TCA ha poi affermato:
" (…)
Innanzitutto l'esonero dall'assicurazione obbligatoria può essere
concesso unicamente se all'estero i rischi assicurati sono coperti
qualitativamente e quantitativamente meglio che non in Svizzera. Occorre in
altre parole effettuare una valutazione complessiva e globale della situazione
e, solo se l'assicurazione estera permette una copertura nettamente più estesa
rispetto a quella prevista dalla LAMal, l'amministrazione potrà ritenere
adempiuta la prima condizione ("l'assoggettamento in Svizzera provoca
un netto peggioramento della protezione assicurativa o della copertura dei
costi").
Infine, se anche questo requisito sarà adempiuto,
l'amministrazione dovrà esaminare l'ultima condizione, ossia stabilire se a
causa dell'età e/o dello stato di salute dell'interessato non è possibile
stipulare un'assicurazione complementare equiparabile a quella estera o è
possibile solo a condizioni estremamente difficili.
Solo se tutte le sopra citate condizioni sono adempiute
l'assicurato può beneficiare dell'esonero.
La possibilità di ottenere l'esenzione dall'assicurazione
obbligatoria appare di conseguenza assai limitata."
In una
sentenza K 109/06 del 5 dicembre 2007, pubblicata in DTF 134 V 34, a proposito di una richiesta di esonero dall’assicurazione obbligatoria, il TF ha rilevato:
" (…)
5.5. Questa Corte ha più volte avuto modo di
affermare che, malgrado l’art. 3 cpv. 2 LAMal conceda al Consiglio federale un
ampio potere di apprezzamento, in considerazione dello scopo perseguito dalla
legge, consistente nell’attuazione della solidarietà, eccezioni al principio
dell’assicurazione obbligatoria sono ammesse solo in maniera restrittiva.
(…)
7.
(…)
Per il resto si osserva che la Corte cantonale,
sulla base degli atti di causa e in particolare delle disposizioni contrattuali
fondate sul regolamento (… omissis …) ha accertato, in maniera sostenibile, che
i coniugi (… omissis …) potrebbero mantenere le coperture assicurative estere
non assicurabili in Svizzera e, nel contempo, assicurarsi nel nostro Paese. Il
che osterebbe ugualmente all’invocazione dell’art. 2 cpv. 8 OAMal da parte del
ricorrente (sulle possibilità per un assicurato anziano di ottenere, se del
caso – a fronte delle difficoltà di concludere un’assicurazione complementare
in Svizzera-, la sospensione del contratto assicurativo estero oppure la sua
trasformazione [temporanea] in un’assicurazione complementare all’assicurazione
obbligatoria malattia svizzera cfr. inoltre RAMI 2000 no. KV 102 pag. 16
consid. 4d)."
Con sentenza 9C_921/2008
del 23 aprile 2009 (SVR 2009 KV n. 10 pag. 35) il TF ha evidenziato che:
" 4.3 Im Übrigen wären im Lichte der Rechtsprechung die
Befreiungsvoraussetzungen von Art. 2 Abs. 8 KVV selbst dann nicht erfüllt, wenn
auf die Noven abgestellt würde. Mit Blick auf die gesetzgeberisch gewollte
Solidarität zwischen Gesunden und Kranken sind die Ausnahmen von der
Versicherungspflicht generell eng zu halten und es ist der Befürchtung des
Gesetzgebers Rechnung zu tragen, dass sich das schweizerische Obligatorium
unterlaufen liesse, wenn beispielsweise der Nachweis einer ausländischen
freiwilligen privaten Versicherung allgemein als Befreiungsgrund akzeptiert
würde (BGE 132 V 310 E. 8.5.6 S. 317). Für die Anwendung von Art. 2 Abs. 8 KVV
sind daher strenge Massstäbe anzuwenden. Insbesondere darf diese Bestimmung
nicht dazu dienen, blosse Nachteile zu verhindern, die eine Person dadurch
erleidet, dass das schweizerische System den Versicherungsschutz, den sie
bisher unter dem ausländischen System genoss, überhaupt nicht oder nicht zu
gleich günstigen Bedingungen vorsieht. Vor diesem Hintergrund erfüllt der
Beschwerdegegner allein wegen seines Alters die restriktiv zu handhabenden
Befreiungsvoraussetzungen von Art. 2 Abs. 8 KVV nicht, zumal sich in den Akten
keinerlei Hinweise auf Krankheiten finden. Dass bereits ab einem Alter von 40
Jahren der Abschluss bestimmter Zusatzversicherungen nicht mehr problemlos
möglich ist, wie dies der Beschwerdeführer letztinstanzlich vorbringt (und mit
einem ablehnenden Bescheid einer Krankenkasse betreffend Aufnahme in die
Zusatzversicherung belegt), genügt nicht."
Va
anche segnalata la sentenza pubblicata in DTF 132 V 310, dove il
TF ha affermato:
" 8.5.6 Der neue Art.
2 Abs. 8 KVV kommt nicht allen Personen zugute, für die eine Unterstellung
unter die schweizerische Versicherung eine klare Verschlechterung des
bisherigen Versicherungsschutzes oder der bisherigen Kostendeckung zur Folge
hätte und die sich nicht oder nur zu kaum tragbaren Bedingungen im bisherigen
Umfang zusatzversichern könnten, sondern nur jenen, bei denen Letzteres auf ihr
Alter und/oder ihren Gesundheitszustand zurückzuführen ist. Die Norm schützt
somit nicht allgemein Personen, für die der Wechsel zum schweizerischen System
zwar einen teureren und/oder weniger guten Versicherungsschutz bedeutet, die
sich aber immerhin - wenn auch möglicherweise nicht im bisherigen Umfang, aber
doch insoweit im bisherigen Umfang, als diesen Umfang garantierende Versicherungen
in der Schweiz überhaupt angeboten werden - über das gesetzliche Minimum
(obligatorische Krankenpflegeversicherung) hinaus zusatzversichern können
(privatrechtliche Versicherung nach dem Bundesgesetz über den
Versicherungsvertrag, VVG [vgl. Art. 12 Abs. 2 und 3 KVG]; z.B. eine Ferien-
und Reiseversicherung im Hinblick auf Geschäftsreisen, die auch den Schutz
ergänzen könnte, der bei Auslandaufenthalten schon aufgrund der in Art. 22 in Verbindung mit Art. 22b der Verordnung Nr. 1408/71 vorgesehenen Sachleistungsaushilfe besteht).
Sie kann nur von denjenigen Personen mit Erfolg angerufen werden, die sich - im
Rahmen des in der Schweiz nutzbaren Versicherungsangebots - nur deshalb nicht
oder nur zu kaum tragbaren Bedingungen im bisherigen Umfang zusatzversichern
können, weil sie wegen ihres Alters und/oder ihres Gesundheitszustandes
entsprechende Zusatzversicherungen entweder überhaupt nicht oder nur zu kaum
tragbaren Bedingungen abschliessen können. Art. 2 Abs. 8 KVV soll mit anderen
Worten nicht den Nachteil verhindern, den eine Person dadurch erleidet, dass
das schweizerische System den Versicherungsschutz, den sie bisher unter dem
ausländischen System genoss, überhaupt nicht oder nicht zu gleich günstigen
Bedingungen vorsieht. Er soll vielmehr den Nachteil vermeiden, der daraus
resultiert, dass eine Person bis zum Erreichen ihres bisherigen ausländischen
Versicherungsniveaus von in der Schweiz tatsächlich vorhandenen Angeboten wegen
ihres Alters und/oder Gesundheitszustandes nicht oder nur zu kaum tragbaren
Bedingungen Gebrauch machen kann.
Für diese unterschiedliche Behandlung von
Personen, bei denen solche Gründe des Alters und/oder Gesundheitszustandes
vorliegen, auf der einen und von Personen, bei denen solche Gründe fehlen, auf
der andern Seite gibt es einen vernünftigen Grund. Dieser liegt im Zweck des
Obligatoriums, der nicht nur darin besteht, zu verhindern, dass infolge Fehlens
einer Versicherung unter Umständen bei Risikoeintritt das Gemeinwesen für
höhere oder alle Kosten aufkommen muss, sondern auch darin, die Solidarität
zwischen Gesunden und Kranken zu gewährleisten (Erw. 8.3 hievor; Verwerfung des
Arguments, dass nicht die Solidarität, sondern das Bestehen eines
gleichwertigen Versicherungsschutzes ausschlaggebend sei, im nicht veröffentlichten
Urteil T. vom 29. Juni 2000, K 155/98). Diese Funktion des Obligatoriums würde
nämlich vereitelt, wenn sich so genannte gute Risiken generell durch Abschluss
einer vorteilhafteren privaten Versicherung von der durch das Obligatorium
bezweckten Solidargemeinschaft befreien könnten, was die Kosten für die in
dieser Gemeinschaft verbleibenden Personen in die Höhe triebe. In Anbetracht
dieser Überlegungen kann auch nicht gesagt werden, Art. 2 Abs. 8 KVV lasse sich
nicht auf ernsthafte Gründe stützen oder sei sinn- und zwecklos. Diese
Bestimmung ist somit ebenso wenig verfassungswidrig wie die vorangehenden
Absätze des Art. 2 KVV.”
In DTF 134 V 39 l’Alta Corte ha ricordato che per la dottrina
sviluppata a proposito dell'art. 2 cpv. 2 OAMal l'equivalenza è data se
l'assicurazione estera copre sostanzialmente le spese integrali di trattamento ambulatoriale,
ospedaliero e semiospedaliero in caso di malattia, infortunio e maternità come
pure quelle legate alla degenza ospedaliera nel reparto comune di un ospedale
pubblico o di una struttura semiospedaliera in Svizzera. Va tenuto presente in
quest'ambito che, al di fuori del coordinamento internazionale delle
prestazioni, le persone assicurate contro le malattie all'estero non godono
della protezione tariffaria in Svizzera. La copertura dev'essere di conseguenza
di principio illimitata. In presenza di differenze corrispondenti all'importo
della partecipazione ai costi prevista per legge, l'equivalenza è comunque
considerata salvaguardata (Gebhard Eugster, Die obligatorische
Krankenpflegeversicherung, in: Ulrich Meyer, [editore], Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit [SBVR], 2a ed., no. 34
pag. 411).
2.8. In concreto questo TCA
evidenzia, per quanto concerne il periodo dal 1° gennaio 1996 al 31 maggio
2002, che ci si potrebbe chiedere se, visto il tempo trascorso e il tenore
dell’art. 8 OAMal, sia veramente necessario esaminare anche la possibilità di
esonero prima dell’entrata in vigore degli Accordi bilaterali.
La questione può rimanere
irrisolta poiché dagli atti emerge che l’interessata non avrebbe potuto
beneficiare dell’esonero per quel periodo.
Infatti, la medesima
insorgente in sede di osservazioni, ha affermato quanto segue:
" (…)
Non c’è nessun dubbio che in generale ogni cittadino svizzero e
ogni cittadino straniero residente in Svizzera, che ci svolge anche un attività
lavorativa è sottoposto all’obbligo d’assicurazione contro le malattie. Questo
obbligo comprende unicamente una copertura obbligatoria. Un regolamento simile
esiste anche in __________. Al contrario della Svizzera però in __________
sono sottoposti all’obbligo solamente i cittadini che non percepiscono un
reddito maggiore di 4'125” Euro.
“Gli altri possono assicurarsi presso una cassa malati privata.
Queste assicurazioni private non coprono solamente prestazioni obbligatorie,
bensì tutti gli ambiti della malattia. Le casse malati private non offrono solo
una copertura completa, per esempio interventi dentari, ma si incaricano anche
di pagare i costi ospedalieri che una copertura obbligatoria copre solo in casi
eccezionali.
Visto che il mio reddito si è sempre aggirato attorno al limite
superiore, mi sono assicurata già nel 1994 presso una cassa malati privata."
(sottolineatura del redattore)
Ne segue che, essendo
l’insorgente assicurata per il tramite di un’assicurazione privata e non
obbligatoriamente contro le malattie in virtù del diritto estero sin dal
1994 (doc. VII: “Al contrario della Svizzera però in __________ sono
sottoposti all’obbligo solamente i cittadini che non percepiscono un reddito
maggiore di 4'125 Euro”), il motivo di esenzione di cui all’art. 2 cpv. 2
OAMal in vigore fino al 31 maggio 2002 non può trovare applicazione nel caso di
specie (cfr. sentenza K 138/98 del 29 giugno 2000, consid. 4a [“(…) era
stato inoltre precisato che l’assicurazione (…) è un’assicurazione privata,
stipulata in (…) da terze persone disponenti di un reddito minimo, che al
proposito non si poteva affermare trattarsi di un’assicurazione obbligatoria
per legge (…)“ e consid. 4baa; nonché sentenza K 133/01 del 20 gennaio 2003,
consid. 4.2: “[…] Da un attento esame della documentazione raccolta in sede
cantonale discende che questa Corte federale non ha motivo di scostarsi dalle
conclusioni tratte nel giudizio di prima istanza, in quanto conformi al diritto
federale e fondate su un accertamento completo dei fatti. Di conseguenza già
per il solo fatto che la documentazione prodotta non dimostra l'obbligatorietà
per i ricorrenti di assicurarsi contro le malattie secondo il diritto estero,
il ricorso dev'essere considerato infondato e quindi respinto, le condizioni di
cui all'art. 2 cpv. 2 OAMal, dovendo essere adempiute cumulativamente (sentenza
del 29 giugno 2000 in re A e B. Z. consid. 4b/cc, K 138/98) […]”),
senza che sia necessario esaminare se la copertura estera era equivalente a
quella Svizzera, ritenuto inoltre che l’interessata ha prodotto unicamente il
contenuto del contratto con l’assicuratore __________ con effetto dal 1° maggio
2004 (cfr. doc. 27a e b).
Per quanto concerne il
periodo successivo, va evidenziato quanto segue.
L’amministrazione ha
chiesto in più occasioni alla ricorrente di voler produrre il formulario TI12,
approntato dalla Cassa di compensazione al fine di valutare se le condizioni
dell’esonero sono adempiute (cfr. incarto Cassa, doc. da 1 a 44). Malgrado la concessione di numerose proroghe il formulario non è mai stato compilato
correttamente dall’assicuratore __________. Il 16 dicembre 2013 l’insorgente ha
prodotto un rapporto di un funzionario di __________ il quale afferma di aver riempito
il modulo TI12 solo a titolo di esempio e senza garanzia (“ohne Gewähr”;
cfr. doc. 17e), mentre con il ricorso l’interessata ha prodotto il citato formulario,
apparentemente trasmesso via fax dall’assicuratore __________ all’insorgente in
data 5 novembre 2014 (doc. A6), ma compilato dall’assicuratore __________ con
un rinvio alle tabelle allegate (cfr. doc. A6).
Questo Tribunale rammenta
che se è vero che la sola circostanza di non compilare un modulo non può essere
di per sé, senza un accurato esame del caso di specie, un motivo per poter
rifiutare d’acchito l’esonero dall’obbligo assicurativo (cfr. sentenza
36.2009.142 dell’8 ottobre 2009, consid. 6; cfr. anche sentenza 36.2004.142-143
del 25 gennaio 2005), d’altra parte non va dimenticato che spetta alla persona
assicurata presentare tutti gli elementi necessari per l’esame delle condizioni
di esonero.
Giova infatti rammentare che
la procedura dinanzi al Tribunale delle assicurazioni sociali è retta dal principio
inquisitorio. Il Tribunale accerta d'ufficio, con la
collaborazione delle parti, i fatti rilevanti per il giudizio, assume le prove
necessarie e le apprezza liberamente ed il giudice delegato ha facoltà di ricorrere
a mezzi probatori non indicati dalle parti o di rinunciare all'assunzione di
mezzi probatori che le parti hanno notificato. È dunque compito del
giudice chiarire d'ufficio in modo corretto e completo i fatti giuridicamente
rilevanti.
Questo principio non è tuttavia incondizionato, ma trova il suo
correlato nell'obbligo delle parti di collaborare (DTF 125 V 195 consid.
2 con riferimenti; RAMI 1994 pag. 211; AHI Praxis pag. 212;
DLA 1992 pag. 113; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in: Basler Juristische
Mitteilungen (BJM) 1989 pag. 12; Spira,
Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale, in:
Recueil de jurisprudence Neuchâteloise (RJN) 1984 pag. 16; Kurmann, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege in erster Instanz, in: Luzerner Rechtsseminar 1986,
Sozialversicherungsrecht, Referat XII, pagg. 5 segg.). Questo obbligo
comprende in particolare quello di motivare le pretese di cui le parti si
avvalgono e quello di apportare, nella misura in cui può essere ragionevolmente
richiesto da loro, le prove dettate dalla natura della vertenza o dai fatti invocati:
in difetto di ciò esse rischiano di dover sopportare le conseguenze
dell'assenza di prove (SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; RAMI 1993 pagg.
158-159 consid. 3a; DTF 117 V 264 consid. 3b; SZS 1989 pag. 92; DTF 115 V 113; Beati in: Relazioni tra diritto civile e
assicurazioni sociali, Lugano 1993, pag. 1 seg).
Su questi aspetti, si veda in particolare: Duc, Les assurances sociales en Suisse,
Losanna 1995, pagg. 827-828 e Locher,
Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 1997, pagg. 339-341, laddove
quest'ultimo rileva che “besondere Bedeutung hat die Mitwirkungspflicht dann,
wenn der Sachverhalt ohne Mitwirkung der betroffenen Person gar nicht (weiter)
erstellt werden kann”.
L'obbligo di accertamento d'ufficio dei fatti,
correlato dal dovere di collaborazione delle parti, non rende comunque privo d'efficacia
il principio secondo cui l'onere della prova incombe alla parte che da
un fatto deriva un suo diritto e del conseguente fardello in caso di mancata
prova. L'art. 8 CC prevede infatti che, ove la legge non disponga
altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui
asserita deve fornirne la prova.
In concreto, in luogo del
modulo TI12 l’assicurata avrebbe potuto produrre una dichiarazione
dell’assicuratore che attestasse di adempiere alle condizioni previste
dall’art. 2 cpv. 8 OAMal, garantendo prestazioni nettamente migliori, sia
quantitativamente, che qualitativamente, che non quelle previste dalla
legislazione sociale svizzera in ambito di assicurazione delle cure
medico-sanitarie. L’ordinanza prevede infatti che l’assicuratore rilasci
un’attestazione scritta con tutte le informazioni necessarie (sentenza
36.2009.142 dell’8 ottobre 2009, consid. 6; cfr. anche sentenza 36.2004.142-143
del 25 gennaio 2005).
L’assicuratore __________ non
ha compilato “ufficialmente” ed esaurientemente il formulario TI12.
In
particolare non ha risposto alla domanda circa la possibilità, per l’assicurata
di mantenere le coperture assicurative estere non assicurabili in
Svizzera e, nel contempo, assicurarsi nel nostro Paese per le cure di base. Se
vi fosse una possibilità in tal senso un esonero sarebbe in ogni caso escluso
indipendentemente dalla questione di sapere se le coperture estere sono
qualitativamente e quantitativamente migliori che non in Svizzera.
Già solo per questo motivo
l’affiliazione andrebbe confermata.
In ogni caso dalle
risposte fornite dall’assicuratore e prodotte il 16 dicembre 2013
dall’insorgente, quando un funzionario della Cassa __________ aveva precisato
di aver in parte riempito il modulo pur rilevando che, in assenza di
indicazioni più precise, le risposte sarebbero state fornite senza garanzia (“ohne
Gewähr”; cfr. doc. 17e), si evince che la copertura non è migliore di
quella offerta dalla legislazione svizzera e che per contro in diversi ambiti è
nettamente inferiore.
Alla questione di sapere
se le prestazioni sono coperte al 100% secondo il tariffario valido in
Svizzera, al 90% del tariffario svizzero, all’80% del tariffario svizzero od in
altra maniera (“Anderes”), l’assicuratore aveva posto la crocetta
all’ultima risposta, aggiungendo: “Tarif und Versicherungsbedingungen”
(doc. 17f), non garantendo in questo modo una totale protezione tariffaria in
Svizzera. Allorché, già solo per stabilire un’equivalenza tra assicurazione
estera ed assicurazione svizzera (cfr. DTF 134 V 39), la
copertura dev'essere di principio illimitata (in concreto la
crocetta non è stata posta a “100% der Schweizer Tarife” ma ad “Anderes”,
con l’aggiunta “Tarif und versicherungsbedingungen”; cfr. anche allegato
al doc. 17b: “Während des Aufenthalthes in der Schweiz besteht
Versicherungsschutz in vollem Umfang des vereinbarten Tarifes”;
sottolineatura del redattore).
Circa
la copertura degli infortuni, la Cassa aveva indicato “unklar”, mentre
per quanto concerne l’estensione della copertura, l’assicuratore ha posto la
crocetta a “Weltweit” e “Europa”, con tuttavia l’indicazione “bis
3 Monate unbegrenzt” (doc. 17f). Ciò significa che dopo un periodo di tre
mesi vi sono limitazioni nel rimborso delle prestazioni.
Alla questione di sapere
se la polizza prevede una copertura illimitata per quanto concerne gli importi,
l’assicuratore ha indicato che “bestimmte Leistungsarten sind tariflich
begrenzt”, confermando, implicitamente, l’assenza di protezione tariffale.
Circa i costi assunti in caso di ricovero in casa anziani, l’assicuratore ha
evidenziato che essi vengono rimborsati “nur teilweise” e “nicht Altersheim,
im Pflegeheim nach Pflegestufe” (doc. 17f). Inoltre anche alla domanda “sind Leistungen, welche gemäss
schweizerischem Recht obligatorisch sind (siehe Seiten 4, 5 und 6), von der
Police nicht gedeckt?”, pur rispondendo no, ha aggiunto „nicht alle“
(doc. 17f).
Per
cui dalle risposte fornite, pur senza garanzie, dal funzionario della Cassa __________,
emerge chiaramente una copertura inferiore rispetto a quella prevista dalla
LAMal.
Al ricorso l’assicurata ha
allegato nuovamente il modulo TI12, sottoscritto dall’assicuratore, che
tuttavia non risponde alle domande poste ma rinvia per le spiegazioni ad una
tabella (cfr. doc. A6: “sh. Tabelle”), di tre pagine, dove dovrebbero
essere riassunte le prestazioni rimborsate.
Dalla tabella, a mente di
questo TCA, non risulta tuttavia, complessivamente, la presa a carico di
prestazioni qualitativamente e quantitativamente migliori che non in Svizzera
(cfr. anche la sentenza 36.2005.84 del 6 febbraio 2006, dove è stato stabilito
che una miglior copertura in ambito dentario non è sufficiente). Sulla medesima è stato annotato che “es gilt Versicherungsschutz
in Europa, zeitlich begrenzt auch darüber hinaus”. In altre parole,
come già risulta dalle indicazioni figuranti nel formulario allegato allo
scritto del 16 dicembre 2013 (doc. 17), le prestazioni all’estero non sono
garantite illimitatamente.
Inoltre
dalla tabella emerge che le cure spitex (“Pflegemassnahmen ambulant“) di
norma coperte in Svizzera secondo quanto previsto agli art. 25a LAMal, 51 OAMal
e 7 e seguenti OPre (cfr. anche sentenza 36.2014.44 del 22 ottobre 2014), non
sono previste dall’assicuratore __________ (“Für häusliche Grundpflege und
hauswirtschaftliche Versorgung erfolgt keine Erstattung, da es sich um
Leistungen der Pflegepflichtversicherung handelt”). Anche la
copertura delle spese di malattia in caso di soggiorno prolungato in casa per
anziani non è garantito dall’assicuratore (doc. 17f: “nur teilweise, nicht
Altersheim, im Pflegeheim je nach Pflegestufe”; cfr anche la tabella, doc.
A/6: “Pflegeheimaufenthalt: Keine Erstattung, da es sich um Leistungen der
Pflegepflichtversicherung handelt”), mentre l’art. 50 LAMal prevede, nel
tenore in vigore dal 1° gennaio 2011, che per la degenza in casa di cura (art.
39 cpv. 3), l'assicuratore assume le stesse prestazioni previste in caso di
cura ambulatoriale secondo l'articolo 25a.
A proposito del rimborso delle prestazioni in casa anziani, il TCA, nella già
citata sentenza 36.2005.84 del 6 febbraio 2006, al consid. 2.7. ha avuto modo
di stabilire quanto segue:
" (…)
Per quanto concerne la copertura dei costi in caso
di soggiorno presso una casa di ricovero per anziani, le prestazioni previste
dall’assicuratore __________ sono nettamente inferiori.
Infatti, dal formulario TI 12 elaborato dall’IAS e
da compilare dagli assicuratori esteri allo scopo di sincerarsi se le
condizioni dell’esonero sono adempiute, intitolato “Erklärung über private
Krankenversicherungsdeckung mittels Privatversicherer”, emerge che
l’autorità estera competente, alla domanda 5, “Sieht die Police die Deckung
der Krankheitskosten im Falle eines dauernden Aufenthalts des Versicherten in
einem Alters- oder Pflegeheim vor ?” ha risposto “Nur teilweise: nicht
im Altersheim (vgl. __________)“.
L’assicuratore svizzero assume invece le stesse
prestazioni previste in caso di cura ambulatoriale e a domicilio e può
convenire con la casa di cura rimunerazioni forfetarie (art. 50 LAMal). La
copertura prevista dall’assicuratore __________ è pertanto inferiore, in questo
ambito, rispetto a quella Svizzera."
Per quanto
invece concerne la circostanza, sollevata con le osservazioni del 19 gennaio
2015, secondo cui visto il lungo periodo di assicurazione, dal 63esimo anno di
età si sarebbe guadagnata il diritto ad “un incremento ridotto” dei
premi “rispetto al normale”, il TCA nella sentenza 36.2005.84 del
6 febbraio 2006, al consid. 2.7 ha già
evidenziato che:
" Per quanto concerne la circostanza che l’assicuratore __________
prevede una specie di previdenza vecchiaia, ossia un capitale che viene
accumulato e che sarà utilizzato per diminuire l’ammontare dei premi una volta
raggiunta la pensione, va rilevato che questa non è una prestazione inerente le
cure in caso di malattia, bensì una diversa modalità di pagamento dei premi
dovuta alla circostanza che, mentre in Svizzera tutti gli adulti oltre i 25
anni pagano lo stesso premio (giovani e anziani, donne e uomini, cfr. art. 61
cpv. 3 LAMal), in __________ l’ammontare del premio dipende dall’età, dal sesso
e da altri fattori (cfr. doc. AB1). La differenza nel sistema di finanziamento
dell’assicurazione malattia non è tuttavia un criterio per stabilire se
l’assicurazione estera è qualitativamente e quantitativamente migliore
dell’assicurazione svizzera. L’art. 2 cpv. 8 OAMal prevede infatti l’esenzione
in caso di netto peggioramento della protezione assicurativa o della copertura
dei costi, ma non del sistema di finanziamento dell’assicurazione stessa."
In
concreto solo la copertura delle cure dentarie (più volte citate dalla ricorrente)
e i contributi per gli occhiali sembrano essere migliori che nel nostro Paese.
Ciò tuttavia non è manifestamente sufficiente per ottemperare alle condizioni
di cui all’art. 2 cpv. 8 OAMal.
Alla luce di tutto quanto
sopra esposto l’affiliazione teorica dal 1° gennaio 1996 va confermata.
2.9. Resta da
esaminare se l’interessata può far valere la propria buona fede. Essa afferma
infatti che l’amministrazione od il Comune di domicilio avrebbero dovuto
informarla dell’obbligo assicurativo in Svizzera.
La circostanza che l'assicurata sostiene di non sapere dell’obbligo di
affiliarsi presso un assicuratore svizzero per le cure medico-sanitarie non può
esserle d'aiuto per il periodo fino al 31 dicembre 2002, poiché, prima
dell’entrata in vigore della LPGA e del suo art. 27, nessuno poteva prevalersi
dell'ignoranza della legge (DTF 124 V 220 consid. 2b/aa con rinvii). In
concreto infatti la ricorrente non fa valere un’informazione errata, ma semmai
una mancanza di informazione.
Dal 1°
gennaio 2003 invece la questione è regolata dall'art. 27 della legge federale
sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA).
Questa
importante disposizione legale ha il seguente tenore:
" 1 Gli assicuratori e gli organi esecutivi
delle singole assicurazioni sociali, nei limiti delle loro competenze, sono
tenuti ad informare le persone interessate sui loro diritti e obblighi.
2 Ognuno ha diritto, di regola gratuitamente, alla consulenza in merito
ai propri diritti e obblighi. Sono competenti in materia gli assicuratori nei
confronti dei quali gli interessati devono far valere i loro diritti o
adempiere i loro obblighi. Per le consulenze che richiedono ricerche onerose,
il Consiglio federale può prevedere la riscossione di emolumenti e stabilirne la
tariffa.
3 Se un assicuratore
constata che un assicurato o i suoi congiunti possono rivendicare prestazioni
di altre assicurazioni sociali, li informa immediatamente."
L'art. 27
LPGA sancisce, in particolare, per l'amministrazione un dovere di carattere
collettivo, generale e permanente di fornire informazioni (cpv. 1) e il diritto
soggettivo e individuale dell'assicurato alla consulenza (cioè un parere su ciò
che conviene fare) su un caso preciso e su esplicita richiesta, che può essere
fatto valere in giustizia (cpv. 2) (Su questi aspetti cfr. in particolare la
sentenza del 14 settembre 2005, C 192/04, consid. 4.1., pubblicata in DTF 131 V 472; cfr. anche sentenza del 9
maggio 2006, C 241/04, consid. 6 e sentenza del 28
ottobre 2005, C 157/05, consid. 4.2.; E. Imhof - CH Zünd, "ATSG und
Arbeitslosenversicherung" in SZS 2003 pag. 291 seg. (306); E. Imhof,
"Anhang zur Vertiefung von art. 27 ATSG über Aufklärung, Beratung und
Kenntnisgabe" in SZS 2002 pag. 315 seg. (315-318); R.
Spira, "Du droit d'être renseigné et conseillé par les assureurs et les
organes d'exécution des assurances sociales art. 27 LPGA" in SZS 2001 pag.
524 seg. (527); U. Kieser, "ATSG - Kommentar",
2a edizione 2009, ad art. 27 pag. 397 e seguenti).
Il capoverso 1 dell’art.
27 LPGA prevede un obbligo di informazione generale e permanente nei confronti
di una cerchia indeterminata di persone, che non deve avvenire unicamente su
richiesta degli interessati, bensì regolarmente e d’ufficio, e a cui viene
fatto fronte ad esempio tramite la consegna di opuscoli informativi, direttive,
inserzioni, internet, ecc. (cfr. sentenza del 9 maggio 2006, C 241/04, consid. 6; DTF 131 V 476 consid. 4.1.; DLA 2002 pag. 194).
Per quanto attiene al
diritto alla consulenza enunciato all'art. 27 cpv. 2 LPGA, va segnalato che
ogni assicurato può esigere che il proprio assicuratore gli fornisca consulenza
in merito ai suoi diritti e obblighi. Quest'obbligo concerne soltanto l'ambito
di competenza dell'assicuratore in questione e le informazioni possono esse
fornite anche da non giuristi, come del resto prima dell'entrata in vigore
della LPGA. Contrariamente alle informazioni di carattere generale, la
consulenza deve riferirsi al caso specifico (cfr. FF 1999 IV 3953).
Inoltre tale diritto non è
limitato alle persone assicurate, tuttavia deve esistere uno stretto rapporto
con l'assicurazione interpellata, nel senso che la consulenza deve riferirsi a
diritti e doveri che già esistono o che possono sorgere tra la persona che ha
richiesto le informazioni e l'assicurazione interessata (cfr. U. Kieser, op.
cit., ad art. 27 n. 18 pag. 402).
Nel caso di specie
l’insorgente afferma di essere venuta a conoscenza dell’obbligo assicurativo
solo nel corso del 2013 quando la Cassa ha preso per la prima volta contatto
con lei.
Tuttavia, oltre ad essere
previsto dall’art. 3 cpv. 1 LAMal, l’obbligo di assicurarsi in Svizzera per le
cure medico-sanitarie è stato comunicato a tutti i cittadini tramite la
pubblicazione sul Foglio Ufficiale del Canton Ticino, nei seguenti termini:
" V.2. Obbligo assicurativo delle cure medico-sanitarie
1. Principio generale
La legge federale sull’assicurazione malattie
(LAMal) – entrata in vigore il 1° gennaio 1996 – prevede l’obbligo assicurativo
generalizzato delle cure medico-sanitarie su tutto il territorio nazionale, e
quindi per tutti i cittadini residenti nel Cantone Ticino.
L’obbligo assicurativo qui menzionato deve essere
adempiuto presso un assicuratore malattie liberamente scelto dal cittadino,
purché riconosciuto dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS).
L’assicuratore è tenuto ad affiliare – almeno per le
prestazioni obbligatorie –ogni persona che ne postuli l’adesione,
indipendentemente dall’età o dallo stato di salute.
Considerandi
2.
Categorie di cittadini soggetti all’obbligo assicurativo
Cfr. tabella allegata.
3.
Esenzione dall’obbligo d’assicurazione
La legge federale sull’assicurazione malattie
(LAMal) prevede anche la possibilità di ottenere un’esenzione dall’obbligo
d’assicurazione per taluni cittadini che ai sensi di legge vi sarebbero
astretti. (…)"
Questa
pubblicazione è avvenuta dall’entrata in vigore, il 1° gennaio 2003, dell’art.
27.
LPGA, e meglio:
FU
10/2003 del 4 febbraio 2003 pag. 833 e seguenti; FU 8/2004 del 27 gennaio 2004
pag. 634; FU 6/2005 del 21 gennaio 2005 pag. 466; FU 15/2006 del 21 febbraio
2006.
pag. 1166; FU 11/2007 del 6 febbraio 2007 pag. 989 e seguenti; FU 23/2008
del 18 marzo 2008 pag. 2190 e seguenti; FU 25/2009 del 31 marzo 2009 pag. 2359.
L’insorgente in presenza
di una pubblicazione su un organo ufficiale non può pertanto far valere di non
aver ottenuto quell’informazione generale ed astratta cui
aveva diritto in virtù dell’art. 27 cpv. 1 LPGA.
Infatti l’osservanza
dell’obbligo d’assicurazione incombe ai Cantoni (cfr. art. 6 LAMal) e, nel
Canton Ticino, competente per statuire circa l’esonero dall’obbligo
assicurativo era l’UAM (dal 1° febbraio 2010: Cassa cantonale di compensazione;
cfr. art. 12 LCAMal, RL 6.4.6.1).
Spettava semmai
all’insorgente, sulla base dell’informazione ottenuta tramite il Foglio
Ufficiale, rivolgersi alla Cassa per ottenere maggiori ragguagli circa il suo
obbligo assicurativo.
2.10
Alla luce di
tutto quanto sopra esposto la decisione impugnata merita conferma, mentre il
ricorso va respinto.
Nella misura
in cui l’insorgente fa valere di trovarsi in difficoltà economica, è invitata a
chiedere al Comune del suo domicilio il formulario per la richiesta del
sussidio per il pagamento dei premi dell’assicurazione obbligatoria, il cui
eventuale diritto sarà stabilito tramite decisione della Cassa cantonale di
compensazione, Ufficio delle prestazioni.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso, nella misura in
cui è ricevibile, è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti