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36.2014.106

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

2 febbraio 2015Italiano44 min

Source ti.ch

Fatti

legislazione di un solo Stato membro, fatti salvi gli articoli 14quater e

14septies. Tale legislazione è determinata in base alle disposizioni del

presente titolo.

2. Con riserva degli articoli da 14 a 17:

a) la

persona che esercita un'attività subordinata nel territorio di uno Stato membro

è soggetta alla legislazione di tale Stato anche se risiede nel territorio di

un altro Stato membro o se l'impresa o il datore di lavoro da cui dipende ha la

propria sede o il proprio domicilio nel territorio di un altro Stato membro;

b)

la persona che esercita un'attività autonoma nel territorio di uno Stato

membro è soggetta alla legislazione di tale Stato anche se risiede nel

territorio di un altro Stato membro;

(…)

f)

la persona cui cessi d'essere applicabile le legislazione di uno Stato membro

senza che ad essa divenga applicabile la legislazione di un altro Stato membro

in forza di una delle norme enunciate alle precedenti lettere o di una delle

eccezioni o norme specifiche di cui agli articoli da 14 a 17, è soggetta alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio risiede, in conformità

delle disposizioni di questa sola legislazione."

A norma

dell’art. 14 paragrafo 2 lett. b regolamento (CE) n. 1408/71:

" b) la persona che non rientra nei casi previsti alla lettera a) è soggetta:

i) alla

legislazione dello Stato membro nel cui territorio risiede, se esercita parte

della sua attività in tale territorio e se dipende da più imprese o da più

datori di lavoro aventi la propria sede o il proprio domicilio nel territorio

di diversi Stati membri;

ii) alla

legislazione dello Stato membro nel cui territorio l'impresa o il datore di

lavoro da cui dipende ha la propria sede o il proprio domicilio, se non risiede

nel territorio di uno degli Stati membri nel quale esercita la sua attività.”

Dal

1° aprile 2012 anche per la Svizzera è applicabile il regolamento (CE) n.

883/2004, che sostituisce il regolamento (CE) n. 1408/71.

Le direttive

sull’assoggettamento all’assicurazione obbligatoria (DOA), nell’introduzione

alla nuova versione in vigore dal 1° aprile 2012, prevedono:

« Le

règlement (CE) n° 883/2004 (R 883/2004) et le règlement d’application (CE) n°

987/2009 (R 987/2009) entrent en vigueur au 1er avril 2012. Ils impliquent

plusieurs modifications en matière d’assujettissement.

En particulier, une

personne ne peut désormais plus qu’être assujet-tie à la législation d’un seul

Etat membre ou de la Suisse. En cas d’activité salariée et indépendante

simultanée, la législation de l’Etat membre ou de la Suisse dans lequel

l’activité salariée est exercée est applicable.

Lorsqu’une personne

exerce une activité lucrative pour un em-ployeur dans plusieurs Etats membres

et/ou en Suisse, elle est soumise à la législation de son Etat de résidence si

elle y exerce une partie substantielle de ses activités. Si tel n’est pas le

cas, cette personne salariée est soumise à la législation de l’Etat dans lequel

l’employeur a son siège.

L’assujettissement des

employés des entreprises de transport inter-national se détermine selon les

règles générales de coordination (cf. paragraphe précédent).

Les indépendants qui

travaillent dans plusieurs Etats membres et/ou en Suisse sont soumis à la

législation de leur Etat de résidence lorsqu’ils y exercent une partie

substantielle de leur activité. Si tel n’est pas le cas, ils sont soumis à la

législation de l’Etat dans lequel se trouve le centre d’intérêt de leurs

activités.

(…)

Pour les états de faits

qui se sont produits avant le 1er avril 2012, le règlement (CEE) n° 1408/71 (R 1408/71) continue d’être

applicable en ce qui concerne l’assujettissement jusqu’à ce que l’état de fait

se modifie mais au maximum pendant 10 ans. Les assurés

peuvent toutefois demander l’application du nouveau règlement.»

Per l’art.

87 cpv. 8 del regolamento (CE) n. 883/2004 se, in conseguenza del presente

regolamento, una persona è soggetta alla legislazione di uno Stato membro

diverso da quello alla cui legislazione è soggetta a norma del titolo II del

regolamento (CE) n. 1408/71, tale persona continua ad essere soggetta a

quest’ultima legislazione fino a quando la situazione rimane invariata e

comunque per non più di dieci anni dalla data di applicazione del presente

regolamento, a meno che essa non presenti una domanda per essere assoggettata

alla legislazione applicabile a norma del presente regolamento. Se la domanda è

presentata entro un termine di tre mesi dalla data di applicazione del presente

regolamento all’istituzione competente dello Stato membro la cui legislazione è

applicabile a norma del presente regolamento, la persona è soggetta alla

legislazione di detto Stato membro sin dalla data di applicazione del presente

regolamento. Se la domanda è presentata dopo la scadenza di tale termine, la

persona è soggetta a detta legislazione a decorrere dal primo giorno del mese

successivo.

Per l’art. 11 n. 1 del

Regolamento (CE) n. 883/2004 le persone alle quali si applica il regolamento

sono soggette alla legislazione di un singolo Stato membro.

Secondo l’art. 11 n. 3

lett. a del Regolamento (CE) n. 883/2004, fatti salvi gli art. 12-16, una

persona che esercita un’attività subordinata o autonoma in uno Stato membro è

soggetta alla legislazione di tale Stato membro.

In concreto la ricorrente,

cittadina di uno Stato membro dell’UE, domiciliata in Svizzera, attiva in

Svizzera dal mese di ottobre 2000, di principio, doveva essere affiliata nel

nostro Paese per l’assicurazione delle cure medico-sanitarie dal 1° gennaio 1996 in applicazione dell’art. 3 cpv. 1 LAMal (in vigore dal 1° gennaio 1996) e, dal 1° giugno 2002, anche

degli art. 13 n. 1 del Regolamento (CE) n. 1408/71 e 13 n. 2 lett. a del Regolamento

(CE) n. 1408/71 e, dal 1° aprile 2012, degli art. 11 n. 1 del Regolamento (CE)

n. 883/2004 e 11 n. 3 lett. a del Regolamento (CE) n. 883/2004.

Va

ora esaminato se l’interessata può chiedere l’esonero.

2.7. L’art. 2 OAMal elenca

le possibilità di esenzione.

In

particolare per l’art. 2 cpv. 2 OAMal, nel tenore in vigore fino al 31 maggio 2002, a domanda erano esentate dall’obbligo assicurativo le persone obbligatoriamente assicurate

contro le malattie in virtù del diritto estero, se l’assoggettamento

all’assicurazione svizzera costituiva un doppio onere e se esse beneficiavano

di una copertura assicurativa equivalente per le cure in Svizzera. Per l’art. 2

cpv. 3 OAMal, sempre nel tenore in vigore fino al 31 maggio 2002, a domanda, erano esentate dall’obbligo assicurativo le persone che beneficiavano nell’ambito

dell’aiuto reciproco internazionale in materia di prestazioni, di una copertura

equivalente per le cure in Svizzera.

L’art. 2

cpv. 8 OAMal, nel tenore in vigore dal 1° giugno 2002, prevede:

" A domanda, sono esentate dall'obbligo d'assicurazione le persone a cui

l'assoggettamento all'assicurazione svizzera provoca un netto peggioramento

della protezione assicurativa o della copertura dei costi e che a causa della

loro età e/o del loro stato di salute non possono stipulare un'assicurazione

complementare equiparabile o lo possono fare solo a condizioni difficilmente

sostenibili. La domanda dev'essere corredata di un attestato

scritto dell'organo estero competente che dia tutte le informazioni necessarie.

L'interessato non può revocare l'esenzione o la rinuncia

all'esenzione senza un motivo particolare."

In concreto occorre

stabilire se sono dati i presupposti dell’esonero previsti dall’art. 2 cpv. 8

OAMal per il periodo dal 1° giugno 2002 e 2 cpv. 2 OAMal per il periodo

precedente.

Circa quest’ultimo

disposto, in una sentenza K 138/98 del 29 giugno 2000, l’allora TFA (dal 1°

gennaio 2007: TF) ha rilevato che il carattere obbligatorio dell'assicurazione

" … non è

fine a sé stesso, bensì un istrumento destinato a garantire la necessaria

solidarietà. Considerata la volontà del legislatore, si giustificava quindi di

circoscrivere in modo restrittivo le eccezioni di coloro che esulano, per non

essere tenuti all’obbligo assicurativo, dalla comunità di persone solidali. Il

motivo per cui è esclusa, giusta l'art. 2 cpv. 2 OAMal, la possibilità di

assicurarsi facoltativamente all'estero va quindi ricercato, in primo luogo, nel

rischio di vedere il carattere obbligatorio dell'assicurazione svizzera

facilmente eluso. Ciò sarebbe il caso se si accettasse la possibilità di

provare, quale motivo di esonero, anche l'esistenza di un'assicurazione estera

facoltativa (RAMI 2000 no. KV pag. 20 consid. 4c).”

In RAMI 2000 KV 102 pag.

16 segg. l’Alta Corte ha rilevato:

" Dass Art. 2 Abs. 2 KVV nicht die Befreiung jener Personen vom

Obligatorium vorsieht, die im Ausland über eine nicht-obligatorische

Krankenversicherung verfügen, kann zwar, wie auch der vorliegende Fall zeigt,

durchaus zu Problemen für die Betroffenen führen; dies namentlich für ältere

Personen, die eine freiwillige ausländische Krankenversicherung besitzen.

Diesen Personen steht des Abschluss einer tragbaren Zusatzversicherung nicht

ohne weiteres offen; auch können sich bei einer allfälligen Rückkehr ins

Herkunftsland Schwierigkeiten ergeben, wenn die frühere freiwillige

Krankenversicherung im Hinblick auf das schweizerische Obligatorium gekündigt

worden ist. Diese Probleme dürften sich indessen in manchen Fällen lösen

lassen, etwa auf dem Wege der Sistierung des ausländischen

Versicherungsvertrags oder der temporären Umwandlung der ausländischen

Versicherung in eine Ergänzungsverischerung zur Schweizerischen obligatorischen

Krankenversicherung. Nicht von der Hand zu weisen ist, dass sich möglicherweise

auch neue Regelungen im (nationale oder zwischenstaatlichen) schweizerischen

Recht aufdrängen."

Con sentenza del 4 febbraio 2004, inc. 36.2003.14, il TCA ha posto le

seguenti condizioni per poter beneficiare dell’esonero dall’obbligo

d’assicurazione in applicazione dell’art. 2 cpv. 8 OAMal, in vigore dal 1°

giugno 2002:

" (…)

A proposito dell'interpretazione del citato disposto, dalla

sentenza dell'Alta Corte emerge innanzitutto che, prima di accordare un

eventuale esonero dall'assicurazione obbligatoria e dunque prima di esaminare

se i presupposti dell'art. 2 cpv. 8 OAMal sono dati (netto peggioramento della

protezione assicurativa o della copertura dei costi, impossibilità di stipulare

un'assicurazione complementare equiparabile a causa dello stato di salute e/o

età oppure possibilità ma solo a condizioni difficilmente sostenibili), occorre

innanzitutto accertare se l'assicurato può mantenere le coperture assicurative

estere non assicurabili in Svizzera e, nel contempo, assicurarsi nel nostro

Paese per le cure di base.

Se vi è una possibilità in tal senso, un esonero è escluso.

Infatti, l'art. 2 cpv. 8 OAMal, che prevede un'eccezione

all'obbligo assicurativo, e va dunque interpretato restrittivamente, va inteso

nel senso che un esonero assicurativo è possibile se, oltre alle condizioni

enumerate nella norma, l'assicurato non può mantenere l'assicurazione estera

più estesa per le prestazioni non coperte dall'assicurazione obbligatoria

Svizzera."

Per quanto concerne le

altre condizioni, il TCA ha poi affermato:

" (…)

Innanzitutto l'esonero dall'assicurazione obbligatoria può essere

concesso unicamente se all'estero i rischi assicurati sono coperti

qualitativamente e quantitativamente meglio che non in Svizzera. Occorre in

altre parole effettuare una valutazione complessiva e globale della situazione

e, solo se l'assicurazione estera permette una copertura nettamente più estesa

rispetto a quella prevista dalla LAMal, l'amministrazione potrà ritenere

adempiuta la prima condizione ("l'assoggettamento in Svizzera provoca

un netto peggioramento della protezione assicurativa o della copertura dei

costi").

Infine, se anche questo requisito sarà adempiuto,

l'amministrazione dovrà esaminare l'ultima condizione, ossia stabilire se a

causa dell'età e/o dello stato di salute dell'interessato non è possibile

stipulare un'assicurazione complementare equiparabile a quella estera o è

possibile solo a condizioni estremamente difficili.

Solo se tutte le sopra citate condizioni sono adempiute

l'assicurato può beneficiare dell'esonero.

La possibilità di ottenere l'esenzione dall'assicurazione

obbligatoria appare di conseguenza assai limitata."

In una

sentenza K 109/06 del 5 dicembre 2007, pubblicata in DTF 134 V 34, a proposito di una richiesta di esonero dall’assicurazione obbligatoria, il TF ha rilevato:

" (…)

5.5. Questa Corte ha più volte avuto modo di

affermare che, malgrado l’art. 3 cpv. 2 LAMal conceda al Consiglio federale un

ampio potere di apprezzamento, in considerazione dello scopo perseguito dalla

legge, consistente nell’attuazione della solidarietà, eccezioni al principio

dell’assicurazione obbligatoria sono ammesse solo in maniera restrittiva.

(…)

7.

(…)

Per il resto si osserva che la Corte cantonale,

sulla base degli atti di causa e in particolare delle disposizioni contrattuali

fondate sul regolamento (… omissis …) ha accertato, in maniera sostenibile, che

i coniugi (… omissis …) potrebbero mantenere le coperture assicurative estere

non assicurabili in Svizzera e, nel contempo, assicurarsi nel nostro Paese. Il

che osterebbe ugualmente all’invocazione dell’art. 2 cpv. 8 OAMal da parte del

ricorrente (sulle possibilità per un assicurato anziano di ottenere, se del

caso – a fronte delle difficoltà di concludere un’assicurazione complementare

in Svizzera-, la sospensione del contratto assicurativo estero oppure la sua

trasformazione [temporanea] in un’assicurazione complementare all’assicurazione

obbligatoria malattia svizzera cfr. inoltre RAMI 2000 no. KV 102 pag. 16

consid. 4d)."

Con sentenza 9C_921/2008

del 23 aprile 2009 (SVR 2009 KV n. 10 pag. 35) il TF ha evidenziato che:

" 4.3 Im Übrigen wären im Lichte der Rechtsprechung die

Befreiungsvoraussetzungen von Art. 2 Abs. 8 KVV selbst dann nicht erfüllt, wenn

auf die Noven abgestellt würde. Mit Blick auf die gesetzgeberisch gewollte

Solidarität zwischen Gesunden und Kranken sind die Ausnahmen von der

Versicherungspflicht generell eng zu halten und es ist der Befürchtung des

Gesetzgebers Rechnung zu tragen, dass sich das schweizerische Obligatorium

unterlaufen liesse, wenn beispielsweise der Nachweis einer ausländischen

freiwilligen privaten Versicherung allgemein als Befreiungsgrund akzeptiert

würde (BGE 132 V 310 E. 8.5.6 S. 317). Für die Anwendung von Art. 2 Abs. 8 KVV

sind daher strenge Massstäbe anzuwenden. Insbesondere darf diese Bestimmung

nicht dazu dienen, blosse Nachteile zu verhindern, die eine Person dadurch

erleidet, dass das schweizerische System den Versicherungsschutz, den sie

bisher unter dem ausländischen System genoss, überhaupt nicht oder nicht zu

gleich günstigen Bedingungen vorsieht. Vor diesem Hintergrund erfüllt der

Beschwerdegegner allein wegen seines Alters die restriktiv zu handhabenden

Befreiungsvoraussetzungen von Art. 2 Abs. 8 KVV nicht, zumal sich in den Akten

keinerlei Hinweise auf Krankheiten finden. Dass bereits ab einem Alter von 40

Jahren der Abschluss bestimmter Zusatzversicherungen nicht mehr problemlos

möglich ist, wie dies der Beschwerdeführer letztinstanzlich vorbringt (und mit

einem ablehnenden Bescheid einer Krankenkasse betreffend Aufnahme in die

Zusatzversicherung belegt), genügt nicht."

Va

anche segnalata la sentenza pubblicata in DTF 132 V 310, dove il

TF ha affermato:

" 8.5.6 Der neue Art.

2 Abs. 8 KVV kommt nicht allen Personen zugute, für die eine Unterstellung

unter die schweizerische Versicherung eine klare Verschlechterung des

bisherigen Versicherungsschutzes oder der bisherigen Kostendeckung zur Folge

hätte und die sich nicht oder nur zu kaum tragbaren Bedingungen im bisherigen

Umfang zusatzversichern könnten, sondern nur jenen, bei denen Letzteres auf ihr

Alter und/oder ihren Gesundheitszustand zurückzuführen ist. Die Norm schützt

somit nicht allgemein Personen, für die der Wechsel zum schweizerischen System

zwar einen teureren und/oder weniger guten Versicherungsschutz bedeutet, die

sich aber immerhin - wenn auch möglicherweise nicht im bisherigen Umfang, aber

doch insoweit im bisherigen Umfang, als diesen Umfang garantierende Versicherungen

in der Schweiz überhaupt angeboten werden - über das gesetzliche Minimum

(obligatorische Krankenpflegeversicherung) hinaus zusatzversichern können

(privatrechtliche Versicherung nach dem Bundesgesetz über den

Versicherungsvertrag, VVG [vgl. Art. 12 Abs. 2 und 3 KVG]; z.B. eine Ferien-

und Reiseversicherung im Hinblick auf Geschäftsreisen, die auch den Schutz

ergänzen könnte, der bei Auslandaufenthalten schon aufgrund der in Art. 22 in Verbindung mit Art. 22b der Verordnung Nr. 1408/71 vorgesehenen Sachleistungsaushilfe besteht).

Sie kann nur von denjenigen Personen mit Erfolg angerufen werden, die sich - im

Rahmen des in der Schweiz nutzbaren Versicherungsangebots - nur deshalb nicht

oder nur zu kaum tragbaren Bedingungen im bisherigen Umfang zusatzversichern

können, weil sie wegen ihres Alters und/oder ihres Gesundheitszustandes

entsprechende Zusatzversicherungen entweder überhaupt nicht oder nur zu kaum

tragbaren Bedingungen abschliessen können. Art. 2 Abs. 8 KVV soll mit anderen

Worten nicht den Nachteil verhindern, den eine Person dadurch erleidet, dass

das schweizerische System den Versicherungsschutz, den sie bisher unter dem

ausländischen System genoss, überhaupt nicht oder nicht zu gleich günstigen

Bedingungen vorsieht. Er soll vielmehr den Nachteil vermeiden, der daraus

resultiert, dass eine Person bis zum Erreichen ihres bisherigen ausländischen

Versicherungsniveaus von in der Schweiz tatsächlich vorhandenen Angeboten wegen

ihres Alters und/oder Gesundheitszustandes nicht oder nur zu kaum tragbaren

Bedingungen Gebrauch machen kann.

Für diese unterschiedliche Behandlung von

Personen, bei denen solche Gründe des Alters und/oder Gesundheitszustandes

vorliegen, auf der einen und von Personen, bei denen solche Gründe fehlen, auf

der andern Seite gibt es einen vernünftigen Grund. Dieser liegt im Zweck des

Obligatoriums, der nicht nur darin besteht, zu verhindern, dass infolge Fehlens

einer Versicherung unter Umständen bei Risikoeintritt das Gemeinwesen für

höhere oder alle Kosten aufkommen muss, sondern auch darin, die Solidarität

zwischen Gesunden und Kranken zu gewährleisten (Erw. 8.3 hievor; Verwerfung des

Arguments, dass nicht die Solidarität, sondern das Bestehen eines

gleichwertigen Versicherungsschutzes ausschlaggebend sei, im nicht veröffentlichten

Urteil T. vom 29. Juni 2000, K 155/98). Diese Funktion des Obligatoriums würde

nämlich vereitelt, wenn sich so genannte gute Risiken generell durch Abschluss

einer vorteilhafteren privaten Versicherung von der durch das Obligatorium

bezweckten Solidargemeinschaft befreien könnten, was die Kosten für die in

dieser Gemeinschaft verbleibenden Personen in die Höhe triebe. In Anbetracht

dieser Überlegungen kann auch nicht gesagt werden, Art. 2 Abs. 8 KVV lasse sich

nicht auf ernsthafte Gründe stützen oder sei sinn- und zwecklos. Diese

Bestimmung ist somit ebenso wenig verfassungswidrig wie die vorangehenden

Absätze des Art. 2 KVV.”

In DTF 134 V 39 l’Alta Corte ha ricordato che per la dottrina

sviluppata a proposito dell'art. 2 cpv. 2 OAMal l'equivalenza è data se

l'assicurazione estera copre sostanzialmente le spese integrali di trattamento ambulatoriale,

ospedaliero e semiospedaliero in caso di malattia, infortunio e maternità come

pure quelle legate alla degenza ospedaliera nel reparto comune di un ospedale

pubblico o di una struttura semiospedaliera in Svizzera. Va tenuto presente in

quest'ambito che, al di fuori del coordinamento internazionale delle

prestazioni, le persone assicurate contro le malattie all'estero non godono

della protezione tariffaria in Svizzera. La copertura dev'essere di conseguenza

di principio illimitata. In presenza di differenze corrispondenti all'importo

della partecipazione ai costi prevista per legge, l'equivalenza è comunque

considerata salvaguardata (Gebhard Eugster, Die obligatorische

Krankenpflegeversicherung, in: Ulrich Meyer, [editore], Schweizerisches

Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit [SBVR], 2a ed., no. 34

pag. 411).

2.8. In concreto questo TCA

evidenzia, per quanto concerne il periodo dal 1° gennaio 1996 al 31 maggio

2002, che ci si potrebbe chiedere se, visto il tempo trascorso e il tenore

dell’art. 8 OAMal, sia veramente necessario esaminare anche la possibilità di

esonero prima dell’entrata in vigore degli Accordi bilaterali.

La questione può rimanere

irrisolta poiché dagli atti emerge che l’interessata non avrebbe potuto

beneficiare dell’esonero per quel periodo.

Infatti, la medesima

insorgente in sede di osservazioni, ha affermato quanto segue:

" (…)

Non c’è nessun dubbio che in generale ogni cittadino svizzero e

ogni cittadino straniero residente in Svizzera, che ci svolge anche un attività

lavorativa è sottoposto all’obbligo d’assicurazione contro le malattie. Questo

obbligo comprende unicamente una copertura obbligatoria. Un regolamento simile

esiste anche in __________. Al contrario della Svizzera però in __________

sono sottoposti all’obbligo solamente i cittadini che non percepiscono un

reddito maggiore di 4'125” Euro.

“Gli altri possono assicurarsi presso una cassa malati privata.

Queste assicurazioni private non coprono solamente prestazioni obbligatorie,

bensì tutti gli ambiti della malattia. Le casse malati private non offrono solo

una copertura completa, per esempio interventi dentari, ma si incaricano anche

di pagare i costi ospedalieri che una copertura obbligatoria copre solo in casi

eccezionali.

Visto che il mio reddito si è sempre aggirato attorno al limite

superiore, mi sono assicurata già nel 1994 presso una cassa malati privata."

(sottolineatura del redattore)

Ne segue che, essendo

l’insorgente assicurata per il tramite di un’assicurazione privata e non

obbligatoriamente contro le malattie in virtù del diritto estero sin dal

1994 (doc. VII: “Al contrario della Svizzera però in __________ sono

sottoposti all’obbligo solamente i cittadini che non percepiscono un reddito

maggiore di 4'125 Euro”), il motivo di esenzione di cui all’art. 2 cpv. 2

OAMal in vigore fino al 31 maggio 2002 non può trovare applicazione nel caso di

specie (cfr. sentenza K 138/98 del 29 giugno 2000, consid. 4a [“(…) era

stato inoltre precisato che l’assicurazione (…) è un’assicurazione privata,

stipulata in (…) da terze persone disponenti di un reddito minimo, che al

proposito non si poteva affermare trattarsi di un’assicurazione obbligatoria

per legge (…)“ e consid. 4baa; nonché sentenza K 133/01 del 20 gennaio 2003,

consid. 4.2: “[…] Da un attento esame della documentazione raccolta in sede

cantonale discende che questa Corte federale non ha motivo di scostarsi dalle

conclusioni tratte nel giudizio di prima istanza, in quanto conformi al diritto

federale e fondate su un accertamento completo dei fatti. Di conseguenza già

per il solo fatto che la documentazione prodotta non dimostra l'obbligatorietà

per i ricorrenti di assicurarsi contro le malattie secondo il diritto estero,

il ricorso dev'essere considerato infondato e quindi respinto, le condizioni di

cui all'art. 2 cpv. 2 OAMal, dovendo essere adempiute cumulativamente (sentenza

del 29 giugno 2000 in re A e B. Z. consid. 4b/cc, K 138/98) […]”),

senza che sia necessario esaminare se la copertura estera era equivalente a

quella Svizzera, ritenuto inoltre che l’interessata ha prodotto unicamente il

contenuto del contratto con l’assicuratore __________ con effetto dal 1° maggio

2004 (cfr. doc. 27a e b).

Per quanto concerne il

periodo successivo, va evidenziato quanto segue.

L’amministrazione ha

chiesto in più occasioni alla ricorrente di voler produrre il formulario TI12,

approntato dalla Cassa di compensazione al fine di valutare se le condizioni

dell’esonero sono adempiute (cfr. incarto Cassa, doc. da 1 a 44). Malgrado la concessione di numerose proroghe il formulario non è mai stato compilato

correttamente dall’assicuratore __________. Il 16 dicembre 2013 l’insorgente ha

prodotto un rapporto di un funzionario di __________ il quale afferma di aver riempito

il modulo TI12 solo a titolo di esempio e senza garanzia (“ohne Gewähr”;

cfr. doc. 17e), mentre con il ricorso l’interessata ha prodotto il citato formulario,

apparentemente trasmesso via fax dall’assicuratore __________ all’insorgente in

data 5 novembre 2014 (doc. A6), ma compilato dall’assicuratore __________ con

un rinvio alle tabelle allegate (cfr. doc. A6).

Questo Tribunale rammenta

che se è vero che la sola circostanza di non compilare un modulo non può essere

di per sé, senza un accurato esame del caso di specie, un motivo per poter

rifiutare d’acchito l’esonero dall’obbligo assicurativo (cfr. sentenza

36.2009.142 dell’8 ottobre 2009, consid. 6; cfr. anche sentenza 36.2004.142-143

del 25 gennaio 2005), d’altra parte non va dimenticato che spetta alla persona

assicurata presentare tutti gli elementi necessari per l’esame delle condizioni

di esonero.

Giova infatti rammentare che

la procedura dinanzi al Tribunale delle assicurazioni sociali è retta dal principio

inquisitorio. Il Tribunale accerta d'ufficio, con la

collaborazione delle parti, i fatti rilevanti per il giudizio, assume le prove

necessarie e le apprezza liberamente ed il giudice delegato ha facoltà di ricorrere

a mezzi probatori non indicati dalle parti o di rinunciare all'assunzione di

mezzi probatori che le parti hanno notificato. È dunque compito del

giudice chiarire d'ufficio in modo corretto e completo i fatti giuridicamente

rilevanti.

Questo principio non è tuttavia incondizionato, ma trova il suo

correlato nell'obbligo delle parti di collaborare (DTF 125 V 195 consid.

2 con riferimenti; RAMI 1994 pag. 211; AHI Praxis pag. 212;

DLA 1992 pag. 113; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in: Basler Juristische

Mitteilungen (BJM) 1989 pag. 12; Spira,

Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale, in:

Recueil de jurisprudence Neuchâteloise (RJN) 1984 pag. 16; Kurmann, Verwaltungsverfahren und

Verwaltungsrechtspflege in erster Instanz, in: Luzerner Rechtsseminar 1986,

Sozialversicherungsrecht, Referat XII, pagg. 5 segg.). Questo obbligo

comprende in particolare quello di motivare le pretese di cui le parti si

avvalgono e quello di apportare, nella misura in cui può essere ragionevolmente

richiesto da loro, le prove dettate dalla natura della vertenza o dai fatti invocati:

in difetto di ciò esse rischiano di dover sopportare le conseguenze

dell'assenza di prove (SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; RAMI 1993 pagg.

158-159 consid. 3a; DTF 117 V 264 consid. 3b; SZS 1989 pag. 92; DTF 115 V 113; Beati in: Relazioni tra diritto civile e

assicurazioni sociali, Lugano 1993, pag. 1 seg).

Su questi aspetti, si veda in particolare: Duc, Les assurances sociales en Suisse,

Losanna 1995, pagg. 827-828 e Locher,

Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 1997, pagg. 339-341, laddove

quest'ultimo rileva che “besondere Bedeutung hat die Mitwirkungspflicht dann,

wenn der Sachverhalt ohne Mitwirkung der betroffenen Person gar nicht (weiter)

erstellt werden kann”.

L'obbligo di accertamento d'ufficio dei fatti,

correlato dal dovere di collaborazione delle parti, non rende comunque privo d'efficacia

il principio secondo cui l'onere della prova incombe alla parte che da

un fatto deriva un suo diritto e del conseguente fardello in caso di mancata

prova. L'art. 8 CC prevede infatti che, ove la legge non disponga

altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui

asserita deve fornirne la prova.

In concreto, in luogo del

modulo TI12 l’assicurata avrebbe potuto produrre una dichiarazione

dell’assicuratore che attestasse di adempiere alle condizioni previste

dall’art. 2 cpv. 8 OAMal, garantendo prestazioni nettamente migliori, sia

quantitativamente, che qualitativamente, che non quelle previste dalla

legislazione sociale svizzera in ambito di assicurazione delle cure

medico-sanitarie. L’ordinanza prevede infatti che l’assicuratore rilasci

un’attestazione scritta con tutte le informazioni necessarie (sentenza

36.2009.142 dell’8 ottobre 2009, consid. 6; cfr. anche sentenza 36.2004.142-143

del 25 gennaio 2005).

L’assicuratore __________ non

ha compilato “ufficialmente” ed esaurientemente il formulario TI12.

In

particolare non ha risposto alla domanda circa la possibilità, per l’assicurata

di mantenere le coperture assicurative estere non assicurabili in

Svizzera e, nel contempo, assicurarsi nel nostro Paese per le cure di base. Se

vi fosse una possibilità in tal senso un esonero sarebbe in ogni caso escluso

indipendentemente dalla questione di sapere se le coperture estere sono

qualitativamente e quantitativamente migliori che non in Svizzera.

Già solo per questo motivo

l’affiliazione andrebbe confermata.

In ogni caso dalle

risposte fornite dall’assicuratore e prodotte il 16 dicembre 2013

dall’insorgente, quando un funzionario della Cassa __________ aveva precisato

di aver in parte riempito il modulo pur rilevando che, in assenza di

indicazioni più precise, le risposte sarebbero state fornite senza garanzia (“ohne

Gewähr”; cfr. doc. 17e), si evince che la copertura non è migliore di

quella offerta dalla legislazione svizzera e che per contro in diversi ambiti è

nettamente inferiore.

Alla questione di sapere

se le prestazioni sono coperte al 100% secondo il tariffario valido in

Svizzera, al 90% del tariffario svizzero, all’80% del tariffario svizzero od in

altra maniera (“Anderes”), l’assicuratore aveva posto la crocetta

all’ultima risposta, aggiungendo: “Tarif und Versicherungsbedingungen”

(doc. 17f), non garantendo in questo modo una totale protezione tariffaria in

Svizzera. Allorché, già solo per stabilire un’equivalenza tra assicurazione

estera ed assicurazione svizzera (cfr. DTF 134 V 39), la

copertura dev'essere di principio illimitata (in concreto la

crocetta non è stata posta a “100% der Schweizer Tarife” ma ad “Anderes”,

con l’aggiunta “Tarif und versicherungsbedingungen”; cfr. anche allegato

al doc. 17b: “Während des Aufenthalthes in der Schweiz besteht

Versicherungsschutz in vollem Umfang des vereinbarten Tarifes”;

sottolineatura del redattore).

Circa

la copertura degli infortuni, la Cassa aveva indicato “unklar”, mentre

per quanto concerne l’estensione della copertura, l’assicuratore ha posto la

crocetta a “Weltweit” e “Europa”, con tuttavia l’indicazione “bis

3 Monate unbegrenzt” (doc. 17f). Ciò significa che dopo un periodo di tre

mesi vi sono limitazioni nel rimborso delle prestazioni.

Alla questione di sapere

se la polizza prevede una copertura illimitata per quanto concerne gli importi,

l’assicuratore ha indicato che “bestimmte Leistungsarten sind tariflich

begrenzt”, confermando, implicitamente, l’assenza di protezione tariffale.

Circa i costi assunti in caso di ricovero in casa anziani, l’assicuratore ha

evidenziato che essi vengono rimborsati “nur teilweise” e “nicht Altersheim,

im Pflegeheim nach Pflegestufe” (doc. 17f). Inoltre anche alla domanda “sind Leistungen, welche gemäss

schweizerischem Recht obligatorisch sind (siehe Seiten 4, 5 und 6), von der

Police nicht gedeckt?”, pur rispondendo no, ha aggiunto „nicht alle“

(doc. 17f).

Per

cui dalle risposte fornite, pur senza garanzie, dal funzionario della Cassa __________,

emerge chiaramente una copertura inferiore rispetto a quella prevista dalla

LAMal.

Al ricorso l’assicurata ha

allegato nuovamente il modulo TI12, sottoscritto dall’assicuratore, che

tuttavia non risponde alle domande poste ma rinvia per le spiegazioni ad una

tabella (cfr. doc. A6: “sh. Tabelle”), di tre pagine, dove dovrebbero

essere riassunte le prestazioni rimborsate.

Dalla tabella, a mente di

questo TCA, non risulta tuttavia, complessivamente, la presa a carico di

prestazioni qualitativamente e quantitativamente migliori che non in Svizzera

(cfr. anche la sentenza 36.2005.84 del 6 febbraio 2006, dove è stato stabilito

che una miglior copertura in ambito dentario non è sufficiente). Sulla medesima è stato annotato che “es gilt Versicherungsschutz

in Europa, zeitlich begrenzt auch darüber hinaus”. In altre parole,

come già risulta dalle indicazioni figuranti nel formulario allegato allo

scritto del 16 dicembre 2013 (doc. 17), le prestazioni all’estero non sono

garantite illimitatamente.

Inoltre

dalla tabella emerge che le cure spitex (“Pflegemassnahmen ambulant“) di

norma coperte in Svizzera secondo quanto previsto agli art. 25a LAMal, 51 OAMal

e 7 e seguenti OPre (cfr. anche sentenza 36.2014.44 del 22 ottobre 2014), non

sono previste dall’assicuratore __________ (“Für häusliche Grundpflege und

hauswirtschaftliche Versorgung erfolgt keine Erstattung, da es sich um

Leistungen der Pflegepflichtversicherung handelt”). Anche la

copertura delle spese di malattia in caso di soggiorno prolungato in casa per

anziani non è garantito dall’assicuratore (doc. 17f: “nur teilweise, nicht

Altersheim, im Pflegeheim je nach Pflegestufe”; cfr anche la tabella, doc.

A/6: “Pflegeheimaufenthalt: Keine Erstattung, da es sich um Leistungen der

Pflegepflichtversicherung handelt”), mentre l’art. 50 LAMal prevede, nel

tenore in vigore dal 1° gennaio 2011, che per la degenza in casa di cura (art.

39 cpv. 3), l'assicuratore assume le stesse prestazioni previste in caso di

cura ambulatoriale secondo l'articolo 25a.

A proposito del rimborso delle prestazioni in casa anziani, il TCA, nella già

citata sentenza 36.2005.84 del 6 febbraio 2006, al consid. 2.7. ha avuto modo

di stabilire quanto segue:

" (…)

Per quanto concerne la copertura dei costi in caso

di soggiorno presso una casa di ricovero per anziani, le prestazioni previste

dall’assicuratore __________ sono nettamente inferiori.

Infatti, dal formulario TI 12 elaborato dall’IAS e

da compilare dagli assicuratori esteri allo scopo di sincerarsi se le

condizioni dell’esonero sono adempiute, intitolato “Erklärung über private

Krankenversicherungsdeckung mittels Privatversicherer”, emerge che

l’autorità estera competente, alla domanda 5, “Sieht die Police die Deckung

der Krankheitskosten im Falle eines dauernden Aufenthalts des Versicherten in

einem Alters- oder Pflegeheim vor ?” ha risposto “Nur teilweise: nicht

im Altersheim (vgl. __________)“.

L’assicuratore svizzero assume invece le stesse

prestazioni previste in caso di cura ambulatoriale e a domicilio e può

convenire con la casa di cura rimunerazioni forfetarie (art. 50 LAMal). La

copertura prevista dall’assicuratore __________ è pertanto inferiore, in questo

ambito, rispetto a quella Svizzera."

Per quanto

invece concerne la circostanza, sollevata con le osservazioni del 19 gennaio

2015, secondo cui visto il lungo periodo di assicurazione, dal 63esimo anno di

età si sarebbe guadagnata il diritto ad “un incremento ridotto” dei

premi “rispetto al normale”, il TCA nella sentenza 36.2005.84 del

6 febbraio 2006, al consid. 2.7 ha già

evidenziato che:

" Per quanto concerne la circostanza che l’assicuratore __________

prevede una specie di previdenza vecchiaia, ossia un capitale che viene

accumulato e che sarà utilizzato per diminuire l’ammontare dei premi una volta

raggiunta la pensione, va rilevato che questa non è una prestazione inerente le

cure in caso di malattia, bensì una diversa modalità di pagamento dei premi

dovuta alla circostanza che, mentre in Svizzera tutti gli adulti oltre i 25

anni pagano lo stesso premio (giovani e anziani, donne e uomini, cfr. art. 61

cpv. 3 LAMal), in __________ l’ammontare del premio dipende dall’età, dal sesso

e da altri fattori (cfr. doc. AB1). La differenza nel sistema di finanziamento

dell’assicurazione malattia non è tuttavia un criterio per stabilire se

l’assicurazione estera è qualitativamente e quantitativamente migliore

dell’assicurazione svizzera. L’art. 2 cpv. 8 OAMal prevede infatti l’esenzione

in caso di netto peggioramento della protezione assicurativa o della copertura

dei costi, ma non del sistema di finanziamento dell’assicurazione stessa."

In

concreto solo la copertura delle cure dentarie (più volte citate dalla ricorrente)

e i contributi per gli occhiali sembrano essere migliori che nel nostro Paese.

Ciò tuttavia non è manifestamente sufficiente per ottemperare alle condizioni

di cui all’art. 2 cpv. 8 OAMal.

Alla luce di tutto quanto

sopra esposto l’affiliazione teorica dal 1° gennaio 1996 va confermata.

2.9. Resta da

esaminare se l’interessata può far valere la propria buona fede. Essa afferma

infatti che l’amministrazione od il Comune di domicilio avrebbero dovuto

informarla dell’obbligo assicurativo in Svizzera.

La circostanza che l'assicurata sostiene di non sapere dell’obbligo di

affiliarsi presso un assicuratore svizzero per le cure medico-sanitarie non può

esserle d'aiuto per il periodo fino al 31 dicembre 2002, poiché, prima

dell’entrata in vigore della LPGA e del suo art. 27, nessuno poteva prevalersi

dell'ignoranza della legge (DTF 124 V 220 consid. 2b/aa con rinvii). In

concreto infatti la ricorrente non fa valere un’informazione errata, ma semmai

una mancanza di informazione.

Dal 1°

gennaio 2003 invece la questione è regolata dall'art. 27 della legge federale

sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA).

Questa

importante disposizione legale ha il seguente tenore:

" 1 Gli assicuratori e gli organi esecutivi

delle singole assicurazioni sociali, nei limiti delle loro competenze, sono

tenuti ad informare le persone interessate sui loro diritti e obblighi.

2 Ognuno ha diritto, di regola gratuitamente, alla consulenza in merito

ai propri diritti e obblighi. Sono competenti in materia gli assicuratori nei

confronti dei quali gli interessati devono far valere i loro diritti o

adempiere i loro obblighi. Per le consulenze che richiedono ricerche onerose,

il Consiglio federale può prevedere la riscossione di emolumenti e stabilirne la

tariffa.

3 Se un assicuratore

constata che un assicurato o i suoi congiunti possono rivendicare prestazioni

di altre assicurazioni sociali, li informa immediatamente."

L'art. 27

LPGA sancisce, in particolare, per l'amministrazione un dovere di carattere

collettivo, generale e permanente di fornire informazioni (cpv. 1) e il diritto

soggettivo e individuale dell'assicurato alla consulenza (cioè un parere su ciò

che conviene fare) su un caso preciso e su esplicita richiesta, che può essere

fatto valere in giustizia (cpv. 2) (Su questi aspetti cfr. in particolare la

sentenza del 14 settembre 2005, C 192/04, consid. 4.1., pubblicata in DTF 131 V 472; cfr. anche sentenza del 9

maggio 2006, C 241/04, consid. 6 e sentenza del 28

ottobre 2005, C 157/05, consid. 4.2.; E. Imhof - CH Zünd, "ATSG und

Arbeitslosenversicherung" in SZS 2003 pag. 291 seg. (306); E. Imhof,

"Anhang zur Vertiefung von art. 27 ATSG über Aufklärung, Beratung und

Kenntnisgabe" in SZS 2002 pag. 315 seg. (315-318); R.

Spira, "Du droit d'être renseigné et conseillé par les assureurs et les

organes d'exécution des assurances sociales art. 27 LPGA" in SZS 2001 pag.

524 seg. (527); U. Kieser, "ATSG - Kommentar",

2a edizione 2009, ad art. 27 pag. 397 e seguenti).

Il capoverso 1 dell’art.

27 LPGA prevede un obbligo di informazione generale e permanente nei confronti

di una cerchia indeterminata di persone, che non deve avvenire unicamente su

richiesta degli interessati, bensì regolarmente e d’ufficio, e a cui viene

fatto fronte ad esempio tramite la consegna di opuscoli informativi, direttive,

inserzioni, internet, ecc. (cfr. sentenza del 9 maggio 2006, C 241/04, consid. 6; DTF 131 V 476 consid. 4.1.; DLA 2002 pag. 194).

Per quanto attiene al

diritto alla consulenza enunciato all'art. 27 cpv. 2 LPGA, va segnalato che

ogni assicurato può esigere che il proprio assicuratore gli fornisca consulenza

in merito ai suoi diritti e obblighi. Quest'obbligo concerne soltanto l'ambito

di competenza dell'assicuratore in questione e le informazioni possono esse

fornite anche da non giuristi, come del resto prima dell'entrata in vigore

della LPGA. Contrariamente alle informazioni di carattere generale, la

consulenza deve riferirsi al caso specifico (cfr. FF 1999 IV 3953).

Inoltre tale diritto non è

limitato alle persone assicurate, tuttavia deve esistere uno stretto rapporto

con l'assicurazione interpellata, nel senso che la consulenza deve riferirsi a

diritti e doveri che già esistono o che possono sorgere tra la persona che ha

richiesto le informazioni e l'assicurazione interessata (cfr. U. Kieser, op.

cit., ad art. 27 n. 18 pag. 402).

Nel caso di specie

l’insorgente afferma di essere venuta a conoscenza dell’obbligo assicurativo

solo nel corso del 2013 quando la Cassa ha preso per la prima volta contatto

con lei.

Tuttavia, oltre ad essere

previsto dall’art. 3 cpv. 1 LAMal, l’obbligo di assicurarsi in Svizzera per le

cure medico-sanitarie è stato comunicato a tutti i cittadini tramite la

pubblicazione sul Foglio Ufficiale del Canton Ticino, nei seguenti termini:

" V.2. Obbligo assicurativo delle cure medico-sanitarie

1. Principio generale

La legge federale sull’assicurazione malattie

(LAMal) – entrata in vigore il 1° gennaio 1996 – prevede l’obbligo assicurativo

generalizzato delle cure medico-sanitarie su tutto il territorio nazionale, e

quindi per tutti i cittadini residenti nel Cantone Ticino.

L’obbligo assicurativo qui menzionato deve essere

adempiuto presso un assicuratore malattie liberamente scelto dal cittadino,

purché riconosciuto dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS).

L’assicuratore è tenuto ad affiliare – almeno per le

prestazioni obbligatorie –ogni persona che ne postuli l’adesione,

indipendentemente dall’età o dallo stato di salute.

Considerandi

2.

Categorie di cittadini soggetti all’obbligo assicurativo

Cfr. tabella allegata.

3.

Esenzione dall’obbligo d’assicurazione

La legge federale sull’assicurazione malattie

(LAMal) prevede anche la possibilità di ottenere un’esenzione dall’obbligo

d’assicurazione per taluni cittadini che ai sensi di legge vi sarebbero

astretti. (…)"

Questa

pubblicazione è avvenuta dall’entrata in vigore, il 1° gennaio 2003, dell’art.

27.

LPGA, e meglio:

FU

10/2003 del 4 febbraio 2003 pag. 833 e seguenti; FU 8/2004 del 27 gennaio 2004

pag. 634; FU 6/2005 del 21 gennaio 2005 pag. 466; FU 15/2006 del 21 febbraio

2006.

pag. 1166; FU 11/2007 del 6 febbraio 2007 pag. 989 e seguenti; FU 23/2008

del 18 marzo 2008 pag. 2190 e seguenti; FU 25/2009 del 31 marzo 2009 pag. 2359.

L’insorgente in presenza

di una pubblicazione su un organo ufficiale non può pertanto far valere di non

aver ottenuto quell’informazione generale ed astratta cui

aveva diritto in virtù dell’art. 27 cpv. 1 LPGA.

Infatti l’osservanza

dell’obbligo d’assicurazione incombe ai Cantoni (cfr. art. 6 LAMal) e, nel

Canton Ticino, competente per statuire circa l’esonero dall’obbligo

assicurativo era l’UAM (dal 1° febbraio 2010: Cassa cantonale di compensazione;

cfr. art. 12 LCAMal, RL 6.4.6.1).

Spettava semmai

all’insorgente, sulla base dell’informazione ottenuta tramite il Foglio

Ufficiale, rivolgersi alla Cassa per ottenere maggiori ragguagli circa il suo

obbligo assicurativo.

2.10

Alla luce di

tutto quanto sopra esposto la decisione impugnata merita conferma, mentre il

ricorso va respinto.

Nella misura

in cui l’insorgente fa valere di trovarsi in difficoltà economica, è invitata a

chiedere al Comune del suo domicilio il formulario per la richiesta del

sussidio per il pagamento dei premi dell’assicurazione obbligatoria, il cui

eventuale diritto sarà stabilito tramite decisione della Cassa cantonale di

compensazione, Ufficio delle prestazioni.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso, nella misura in

cui è ricevibile, è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti