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Decisione

36.2014.107

Indennità giornaliera per perdita di guadagno. Conferma del grado di incapacità di guadagno (34%) e prolungamento del periodo entro il quale l'assicurato è tenuto a trovare un'attività confacente al s

2 febbraio 2015Italiano50 min

Source ti.ch

Fatti

I 462/05 del 25 aprile 2007).

Per quel che riguarda

i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il

giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia

esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in

favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353

consid. 3a)cc); Pratique

VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.

230).

Infine, va ricordato che se vi sono dei

rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza

valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto

piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I

462/05 del 25 aprile 2007).

2.7. In concreto, alla luce della

documentazione medica agli atti ed in particolare delle valutazioni del dr.

med. __________, FMH malattie reumatiche, fisiatria e riabilitazione, questo

Tribunale deve concludere che l’interessato, dal 1° luglio 2014 è abile al

lavoro, in attività leggere e confacenti al suo stato di salute nella misura

del 100%, mentre nella precedente attività è capace al lavoro tra il 25 ed il

40%.

Tale valutazione è da

considerare dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i parametri

giurisprudenziali ricordati al considerando che precede.

Lo

specialista, dopo aver descritto l’anamnesi

famigliare, personale remota, sociale ed attuale e lo stato reumatologico e

neurologico, ha posto la diagnosi di lombalgia cronica, attualmente con

sindrome lombovertebrale contenuta in/con esiti da PLIF (spondilodesi

posteriore ed intersomatica) L5/S1 per lombosciatalgia bilaterale in presenza

di una lisi vera di L5 con olistesi di I grado su S1 (operazione del

31.10.2013), discopatia con protrusione in L4/L5, cardiopatia

ipertensiva-ischemica con stato dopo posa di 4 stent (febbraio 2013), diabete

mellito con sospetta polineuropatia periferica, sindrome delle apnee notturne

in trattamento con C-PAP, obesità (178 cm/125 kg).

Il

dr. med. __________, specialista FMH in malattie reumatiche, fisiatria e

riabilitazione, si è espresso su tutte le patologie lamentate dall’assicurato,

ha esaminato accuratamente tutta la documentazione messa a sua disposizione ed

ha valutato la capacità lavorativa dell’attore sulla base delle indicazioni risultanti

dalla visita effettuata.

Al

referto va attribuita piena forza probante.

Del resto, l’interessato

non ha prodotto alcuna documentazione medica atta a sovvertire le concludenti

valutazioni dello specialista, ma si è limitato a sostenere che, essendo anche

affetto da diabete mellito ed avendo subito la posa di 4 stent alcuni mesi

prima dell’inizio dell’inabilità lavorativa la sua situazione valetudinaria non

sarebbe stata sufficientemente approfondita.

La censura va respinta.

Infatti, non solo il dr. med. __________ ha preso in considerazione entrambe le

patologie (cfr. doc. 15, diagnosi), ma la medesima curante, dr.ssa med. __________,

ha espressamente indicato il 22 ottobre 2013 (doc. 7), che la cadiopatia

ischemica non ha alcuna ripercussione sulla capacità lavorativa

dell’interessato, ed il 14 marzo 2014 ha ribadito questa valutazione, aggiungendo che neppure il diabete tipo 2 influisce sulla capacità lavorativa

dell’attore (doc. 13). Da parte loro gli specialisti del __________ (dr. med. __________

e dr.ssa med. __________), l’8 novembre 2013 hanno inserito la cardiopatia

ischemica con posizionamento di 4 stent nel febbraio 2013 e il diabete tipo II

tra le diagnosi secondarie, per rapporto alla spondilolistesi L5/S1 con lisi e

discopatia L5/S1 (doc. 10).

In queste condizioni non

vi è alcun motivo per scostarsi dalle conclusioni del dr. med. __________. Occorre

pertanto concludere che l’assicurato, dal 1° luglio 2014, è abile al lavoro, in

attività leggere e confacenti al suo stato di salute, nella misura del 100%.

2.8. Come visto, anche nell'ambito

dell'assicurazione d'indennità giornaliera sottoposta alla LCA, in applicazione

del principio secondo cui l'assicurato deve fare tutto quanto da lui esigibile

per ridurre lo scapito economico derivante dal danno alla salute (art. 61 LCA e

__________ CGA), questi deve sfruttare la sua residua capacità lavorativa in

attività diverse da quella esercitata al momento del verificarsi del danno alla

salute. In caso d’incapacità lavorativa durevole nell’ambito dell’attività

abituale, come nel caso di specie, in ossequio all’obbligo di ridurre il danno,

l’assicurato è tenuto a cambiare professione (cfr. DTF 114 V 283). Per quanto

concerne la determinazione del termine che può essere assegnato all’attore per

procedere al cambiamento di professione nell’ambito delle assicurazioni sociali

l’allora Tribunale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale

federale) ha più volte ritenuto adeguati periodi d'adattamento varianti dai 3

ai 5 mesi (DTF 111 V 239 consid. 2a e giurisprudenza ivi citata; RAMI 1987, p.

108; 1994, p. 113ss). In questo contesto, é opportuno rammentare che

l'assicurato che, incapace nella precedente attività, non mette a frutto la sua

residua capacità lavorativa in un'altra professione, viene giudicato secondo

l'attività professiona­le che avrebbe potuto esercitare con uno sforzo di buona

volontà, ritenuto che l'assenza di quest'ultima non é scusabile se non derivante

da malattia (DTF 114 V 283 consid. 1d; 111 V 239 consid. 2a; 101 V 145; RAMI

1987 p. 106 consid. 2).

Va qui ricordato

che nella sentenza pubblicata in RAMI

2000 KV 112, pag. 122 seg., l’allora TFA ha stabilito l'applicabilità in ambito

LAMal, della giurisprudenza elaborata allorquando ancora era in vigore la LAMI.

La giurisprudenza è stata confermata con sentenza K 64/05 del 29 giugno 2006.

Il Tribunale

federale ha applicato la medesima giurisprudenza alle assicurazioni

complementari contro le malattie rette dal dritto privato. Con sentenza del 7

maggio 2002 (5C.74/2002), l’Alta Corte ha ad esempio ritenuto ammissibile

assegnare un termine di 3-5 mesi per il riadattamento professionale.

Il periodo

di adattamento nel singolo caso può, entro tali limiti (cfr. tuttavia la

sentenza del 7 agosto 1998, K 126/97, consid. 2c, solo parzialmente riassunta

in RAMI 1998 no. KV 45 pag. 430, nel cui ambito l’Alta Corte ha tutelato

l'operato della precedente istanza che aveva esteso a quasi sette mesi la

durata del periodo di adattamento), essere fissato tenendo conto delle

circostanze concrete, quali la difficile collocabilità sul mercato, l'età

dell'assicurato, le capacità (fisiche) residue in un'attività adatta ecc. (DTF

114 V 289 seg. consid. 5b; SJ 2000 II pag. 440 consid. 2b; cfr. pure la sentenza

citata del 7 agosto 1998, consid. 2c). Ai fini di tale esame non è per contro

determinante la durata della precedente incapacità lavorativa (RAMI 2000 no. KV

112 pag. 123 consid. 3a). Né, per quanto è dato di vedere, il Tribunale

federale delle assicurazioni ha mai fatto dipendere l'assegnazione di un simile

periodo di transizione dall'esistenza, al momento dell'intimazione da parte

dell'assicuratore malattia, di un rapporto di lavoro (cfr. ad es. i fatti posti

a fondamento delle sentenze pubblicate in RAMI 1989 no. K 812 pag. 255 e in SJ

2000 II pag. 440),

2.9. In concreto

l’assicuratore ha assegnato all’attore un termine di tre mesi (dal 1° luglio 2014

al 30 settembre 2014) per cambiare attività ed adattarsi alla nuova situazione

valetudinaria. Questo Tribunale ritiene che il periodo di adattamento non sia

conforme a quanto previsto dalla giurisprudenza e vada esteso a 5 mesi, in

funzione dell’età (assicurato nato nel 1955), della conseguente difficile

collocabilità sul mercato del lavoro e dei limiti funzionali descritti dal

medico fiduciario (cfr. anche sentenza 36.2011.27 del 19 luglio 2011).

2.10. L’attore, con riferimento

agli art. __________ CGA, __________ CGA e __________ CGA (citati al consid.

2.2), sembra ritenere che l’agire dell’assicuratore, che, dopo il periodo di

adattamento, ha calcolato un grado d’incapacità di guadagno del 34%, non

sarebbe corretto. La convenuta non avrebbe potuto riferirsi ad un mercato

equilibrato del lavoro, ma avrebbe dovuto esaminare la situazione concreta dell’assicurato,

il quale avrebbe dovuto essere reso attento circa le conseguenze del suo agire

conformemente a quanto indicato nell’art. __________ CGA.

Le

censure dell’attore vanno disattese.

L’art. __________

CGA non trova applicazione nel caso di specie, poiché l’attore non era

assicurato parzialmente, né era totalmente invalido.

L’art. __________ CGA,

concretizza invece l’obbligo di ridurre il danno, che deriva

direttamente dall’art. 61 LCA (cfr. anche sentenza 5C.176/1998 del 23 ottobre 1998, consid. 2c) ed impone all’assicurato di cambiare,

laddove esigibile, la propria professione. Questo disposto conferma semmai il

corretto agire dell’assicuratore, il quale con lo scritto del 1° luglio 2014 ha esortato l’attore a cambiare professione (doc. A: “CV 1 verserà a partire da oggi e per un

periodo di 3 mesi e cioè sino al 30.9.2014 l’indennità nella misura del 50%.

Detto lasso di tempo le dovrà servire per ricercare un’attività lucrativa

confacente alla sua attuale situazione fisica”). Quanto all’art. __________

CGA, esso si applica unicamente quando l’assicuratore intende sanzionare la persona

assicurata, riducendole le prestazioni, perché questa ha violato i suoi doveri.

In concreto l’assicuratore non ha sanzionato l’attore riducendo o rifiutando di

versare le indennità, ma ha calcolato la prestazione cui l’interessato ha

diritto, applicando l’abituale raffronto dei redditi. L’assenza di indicazioni,

nello scritto del 1° luglio 2014, circa le sanzioni previste dall’art. __________

CGA, non giova di conseguenza all’interessato.

Quanto alla

circostanza che l’interessato ha già 59 anni, va evidenziato come con sentenza

9C_695/2010 del 15 marzo 2011 il TF, nel caso di un assicurato nato nel 1948,

che ha lavorato quale rappresentante/autista dal 1988 come dipendente della

medesima società, ha in sostanza ritenuto che, sia prendendo in considerazione

il momento della modifica del diritto alla rendita (58 anni), sia quello della

decisione impugnata (60 anni), l’interessato non poteva invocare la

giurisprudenza secondo la quale, in considerazione dell’età avanzata, non gli

poteva essere richiesto di cambiare professione (“6.2 Il convient encore

d'examiner si le recourant, conformément au grief qu'il invoque, peut être tenu

de changer de profession compte tenu de son âge. La

question de savoir à quel moment on doit se placer pour apprécier les chances

d'un assuré de retrouver un emploi en fonction de son âge n'a pas été tranchée

et peut ici rester ouverte (cf. arrêts 9C_949/2008

du 2 juin 2009 consid. 2;9C_651/2008 du 9

octobre 2009 consid. 6.2.2.2). En effet, que l'on retienne le moment où la

modification du droit à la rente prend effet ou le moment de la décision

litigieuse, le recourant, alors âgé de 58 ans, respectivement de 60 ans,

n'avait pas atteint le seuil à partir duquel la jurisprudence considère

généralement qu'il n'existe plus de possibilité réaliste d'exploiter la

capacité résiduelle de travail sur un marché du travail supposé équilibré (cf.

arrêt 9C_651/2008 du 9 octobre 2009 consid.

6.2.2.2). A l'appui de son argumentation, le recourant se réfère certes à trois

arrêts (arrêts 9C_578/2009 du 29 décembre

2009;9C_651/2008 du 9 octobre 2009;9C_612/2007 du 14 juillet 2008) dans lesquels le

Tribunal fédéral avait constaté l'impossibilité pour l'assuré de se reconvertir

dans une nouvelle profession. Toutefois, les circonstances du cas d'espèce ne

sont pas comparables à celles des cas cités par le recourant»).

L’Alta Corte ha evidenziato che l’insorgente, pur se al servizio del

medesimo datore di lavoro da 20 anni, era comunque già stato confrontato almeno

una volta ad un cambiamento professionale e il suo caso non poteva essere

assimilato a quello di un indipendente che ha sempre svolto la medesima

attività (“En l'occurrence, avant d'être au service du même employeur

pendant 20 ans, il a exercé le métier de serveur pour plusieurs employeurs. Il a donc déjà été confronté au moins une fois au cours de son parcours

professionnel à un changement d'activité. Au demeurant, il ne ressort du

dossier aucun élément mettant en évidence d'éventuelles difficultés

d'adaptation que présenterait l'intéressé - lequel n'a, par ailleurs, apporté

aucun indice qui permettrait d'en douter. De surcroît, on ne saurait assimiler

le cas d'espèce à la situation de la personne qui a toujours travaillé en

qualité d'indépendant et doit, malgré un âge avancé, réintégrer le marché de

l'emploi en tant que salarié.»).

Pur riconoscendo che l’UAI avrebbe potuto indicare in maniera più

precisa le attività che l’insorgente avrebbe potuto esercitare, il TF ha

comunque rammentato che vi è un ampio ventaglio di attività semplici e

ripetitive che non necessitano di alcuna formazione specifica e che

l’interessato avrebbe potuto svolgere (“6.3 Finalement, on soulignera

que compte tenu des limitations fonctionnelles décrites par les médecins, le

nouveau poste de travail n'impliquerait pas nécessairement d'adaptations

particulières. A ce sujet, comme le soulève le recourant,

on peut regretter que l'office AI n'ait mentionné

aucune activité exigible au cours de l'instruction. Cette omission ne permet

toutefois pas de retenir que les premiers juges auraient apprécié les faits de

façon arbitraire ou violé le droit fédéral. Vu le large éventail d'activités

simples et répétitives (qui correspondent à un emploi léger respectant les

limitations fonctionnelles observées) que recouvre le marché du travail en

général - et le marché du travail équilibré en particulier - (arrêt I 383/06 du

5 avril 2007 consid. 4.4), on constate qu'un nombre significatif d'entre elles,

ne nécessitant aucune formation spécifique, sont adaptées aux problèmes

physiques du recourant. Au demeurant, elles sont, en règle générale, disponibles

indépendamment de l'âge de l'intéressé sur le marché équilibré du travail

(arrêts 9C_646/2010 du 23 février 2011 consid. 4 et 8C_657/2010 du 19

novembre 2010 consid. 5.2.3). A titre d'exemples, on peut citer les activités

de surveillant de machines, gardien de parking ou ouvrier d'usine. »).

Inoltre, con sentenza 9C_924/2011 del 3 luglio 2012, a proposito di un garagista indipendente dall’inizio degli anni 1990, capace al lavoro al 50%

sia nella precedente attività che in attività confacenti al suo stato di salute

(poi aumentata al 70%), il TF ha rammentato che nell’ambito dell’assicurazione

invalidità vige il principio generale secondo il quale una persona invalida

deve, prima di domandare prestazioni, intraprendere tutto quanto gli è

possibile per attenuare le conseguenze della sua invalidità. Per questo motivo

un assicurato non ha diritto ad una rendita quando è capace, cambiando

professione, di ottenere un reddito escludente un’invalidità che gli darebbe il

diritto ad una rendita. Ciò va esaminato alla luce delle

circostanze oggettive e soggettive del caso di specie (“5.2 Au vu des

arguments du recourant, il convient cependant d'examiner si le Tribunal fédéral

doit s'écarter des constatations faites par la juridiction cantonale sur

l'exigibilité d'un changement de profession de la part du recourant ou du

raisonnement suivi par celle-ci, dans les limites de son pouvoir d'examen (cf.

consid. 1 supra). 5.2.1 Dans le domaine de l'assurance-invalidité, on applique

de manière générale le principe selon lequel une personne invalide doit, avant

de requérir des prestations, entreprendre de son propre chef tout ce qu'on peut

raisonnablement attendre d'elle pour atténuer le mieux possible les

conséquences de son invalidité; c'est pourquoi un assuré n'a pas droit à une

rente lorsqu'il serait en mesure, au besoin en changeant de profession,

d'obtenir un revenu excluant une invalidité ouvrant droit à une rente. La

réadaptation par soi-même est un aspect de l'obligation de diminuer le dommage

et prime aussi bien le droit à une rente que celui à des mesures de

réadaptation. L'obligation de diminuer le dommage s'applique aux aspects de la

vie les plus variés. Toutefois, le point de savoir si une mesure peut être

exigée d'un assuré doit être examiné au regard de l'ensemble des circonstances

objectives et subjectives du cas concret (ATF 113 V 22 consid. 4a p. 28 et les références) »).

Tra le

circostanze soggettive vi sono la capacità lavorativa residua o i fattori

personali come l’età e la situazione professionale concreta. Fra le circostanze oggettive vi sono l’esistenza del mercato

equilibrato del lavoro e la durata prevedibile del rapporto di lavoro (“Par

circonstances subjectives, il faut entendre en premier lieu l'importance de la

capacité résiduelle de travail ainsi que les facteurs personnels tels que

l'âge, la situation professionnelle concrète ou encore l'attachement au lieu de

domicile. Parmi les circonstances objectives doivent notamment être pris en

compte l'existence d'un marché du travail équilibré et la durée prévisible des

rapports de travail (arrêts du Tribunal fédéral 9C_540/2011 du 15 mars 2012

consid. 3.2 et les arrêts cités, destiné à la publication, et 9C_578/2009 du 29

décembre 2009 consid. 4.2.2 et les arrêts cités). Par ailleurs, plus la mise à

contribution de l'assureur est importante, plus les exigences posées à

l'obligation de réduire le dommage devront être sévères. C'est le cas, par

exemple, lorsque la renonciation à des mesures destinées à réduire le dommage

conduirait à l'octroi d'une rente ou au reclassement dans une profession

entièrement nouvelle (ATF 113 V 22 consid. 4d p. 32 et les références citées;

arrêt du Tribunal fédéral 9C_578/2009 du 29 décembre 2009 consid. 4.2.3 et les références citées). »).

Nel caso

giudicato dal TF l’interessato, per diminuire il danno, avrebbe dovuto cambiare

lavoro, guadagnando un importo superiore. Disponendo di una capacità di lavoro

residua del 70% poteva esercitare altre attività come quella di gestore della

logistica, nel commercio al dettaglio o come ricezionista di un garage.

Inoltre, avendo 53 anni al momento in cui la questione dell’esigibilità si è

posta, il ricorrente non aveva ancora raggiunto la soglia a partire dalla quale

la giurisprudenza considera generalmente che non esiste più alcuna possibilità

reale di sfruttare la capacità residua di lavoro in un mercato equilibrato (“5.2.2

En l'espèce, les juges cantonaux ont constaté que le revenu d'invalide que le

recourant aurait été en mesure de réaliser était plus élevé que celui perçu

dans son métier de garagiste. Contrairement à ce

que soutient ce dernier, une augmentation notable du revenu d'invalide auquel

il pourrait prétendre en cas de changement de profession n'est pas exigé. En

effet, pour diminuer son dommage, il suffit, au sens de la jurisprudence sus

exposée (consid. 5.2.1 supra), qu'un assuré puisse réaliser, dans une activité

adaptée, un revenu d'invalide supérieur à celui provenant de la poursuite de

son métier.

Par

ailleurs, les premiers juges ont constaté que la poursuite de l'entreprise du

recourant était menacée à terme et que la liquidation de cette dernière se

ferait sans difficulté, celle-ci n'ayant que très peu d'actifs. Ces

constatations ne sont pas remises en cause par le recourant. N'étant pas

Considerandi

manifestement inexactes, elles lient par conséquent le Tribunal fédéral (cf.

consid. 1 supra). Compte tenu des circonstances ainsi constatées, on peut

raisonnablement attendre du recourant qu'il change de profession pour diminuer

son dommage puisque sa demi-rente d'invalidité s'en verrait réduite. En effet,

en exerçant une activité salariée (voir consid. 5.2.3 infra), celui-ci serait

en mesure d'augmenter sa capacité de gain de telle sorte que seul le droit à un

quart de rente lui serait ouvert.

5.2.3

Les

autres arguments avancés par le recourant ne sont pas plus pertinents. Les

juges cantonaux ont constaté qu'il disposait d'une capacité résiduelle de

travail de 70 % et qu'il pouvait l'exercer dans une activité adaptée comme

celle de gestionnaire en logistique ou de commerce de détail ou encore comme

réceptionniste dans un garage. Il existe ainsi une large palette d'activités au

profit desquelles celui-ci peut mettre à disposition sa capacité résiduelle de

travail qui est relativement importante. Le recourant ne conteste pas que ce

genre d'activité est compatible avec son état de santé. De plus, sa capacité

résiduelle de travail fixée à 70 % tient déjà compte de ses problèmes de santé

et n'est pas de nature à l'empêcher de trouver une telle activité sur un marché

du travail équilibré. En effet, selon la jurisprudence, il n'y a pas lieu

d'examiner la question de savoir si un invalide peut être placé eu égard aux

conditions concrètes du marché du travail, mais uniquement de se demander s'il

pourrait encore exploiter économiquement sa capacité résiduelle de travail

lorsque les places de travail disponibles correspondent à l'offre de la main

d'oeuvre (ATF 110 V 276 consid. 4b; arrêt I 350/89 du 30 avril 1991 consid. 3b,

in RCC 1991 p. 332; cf. ATF 130 V 346 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 9C_695/2010 du 15 mars 2011 consid. 5 et les arrêts

cités). Au demeurant, âgé de 53 ans au moment où la question de l'exigibilité

d'un changement de profession se posait, le recourant n'avait de loin pas

atteint le seuil à partir duquel la jurisprudence considère généralement qu'il

n'existe plus de possibilité réaliste d'exploiter la capacité résiduelle de

travail sur un marché du travail supposé équilibré (cf. arrêt du Tribunal

fédéral 9C_695/2010 du 15 mars 2011 consid.

6.2

et les arrêts cités). Par ailleurs, on ne voit pas en quoi l'argument selon

lequel il s'est constitué une clientèle fidèle l'entraverait pour trouver un

nouveau travail. »)

A livello cantonale vanno rammentate le sentenze 32.2006.53 del 21

settembre 2007, 32.2009.91 del 10 settembre 2009, 32.2012.165 del 29 novembre

2012.

e 32.201.419 del 15 maggio 2014. Nel primo caso, all’interessato, posatore

di pavimenti indipendente nato nel 1973, in seguito ad una revisione avviata d’ufficio dall’UAI, era stata soppressa la rendita. Il Tribunale, dopo aver

rammentato la giurisprudenza e le norme applicabili, ha concluso affermando che

“in concreto, poiché non risultano dagli atti circostanze – soggettive ed

oggettive – che impongano di concludere in senso contrario, un cambiamento di

professione può ritenersi esigibile. Ne discende che a ragione

l’amministrazione ha ritenuto determinante ai fini della valutazione

dell’invalidità il metodo ordinario del raffronto dei redditi prescindendo

dall’applicazione di quello straordinario” (cfr. pag. 26- 27 della

sentenza). Nella seconda sentenza si trattava di un assicurato, nato nel 1964,

attivo quale giardiniere manutentore indipendente, abile all’80% in attività

adatte al suo stato di salute che il 5 novembre 2007 aveva presentato una

richiesta di prestazioni AI. In quell’occasione il TCA ha escluso l’utilizzo

del metodo straordinario, affermando, al consid. 2.13 che “l’amministrazione

ha valutato il grado di invalidità dell’assicurato applicando il metodo

ordinario del raffronto dei redditi. Il TCA, richiamata la giurisprudenza

federale esposta al consid. 2.4., ritiene corretto l’agire

dell’amministrazione, essendo ragionevolmente esigibile che l’assicurato, nato

nel 1964, sfrutti la propria capacità lavorativa residua in un’attività

lavorativa dipendente.”

La terza sentenza

concerneva invece un assicurato nato nel 1953, da ultimo attivo

quale ristoratore e che aveva cambiato professione in almeno un’altra

occasione. In quell’occasione il TCA ha confermato l’applicazione dell’abituale

raffronto dei redditi.

Infine nella

sentenza 32.2014.19 del 15 maggio 2014 questo Tribunale si è chinato sul caso

di un assicurato nato nel 1955, cui era stato imposto di cambiare attività da

indipendente a dipendente ed ha stabilito che dal punto di vista oggettivo nulla

ostava ad un cambiamento di professione non avendo l’interessato raggiunto

l’età a partire dalla quale la giurisprudenza considera generalmente che non

esistono possibilità per valorizzare la capacità lavorativa residua in un

mercato del lavoro ritenuto equilibrato.

In concreto

l’attore è nato nel 1955. Per cui, da un punto di vista oggettivo nulla osta ad

un cambiamento dell’attività lavorativa giacché l’insorgente non ha ancora

raggiunto l’età a partire dalla quale la giurisprudenza considera generalmente

che non esistono possibilità per valorizzare la capacità lavorativa residua in

un mercato del lavoro equilibrato (cfr. sentenza 9C_578/2009 del 29 dicembre

2009, pubblicata in SVR 6/2010 IV n. 37, consid. 4.3.2). Inoltre, i posti di

lavoro esigibili non sono così limitati da rendere incerta la possibilità di

trovare un’occupazione in un luogo prossimo al domicilio dell’attore che vive

in una zona densamente popolata e con numerosi posti di lavoro (cfr. sentenza 9C_578/2009

del 29 dicembre 2009, pubblicata in SVR 6/2010 IV n. 37, consid. 4.3.2; nonché

la già citata sentenza 9C_924/2011 del 3 luglio 2012). Del resto

all’interessato non è stato imposto di cambiare anche la qualifica

dell’attività (da indipendente a dipendente), come invece è avvenuto in alcuni

dei casi giudicati in passato da questo Tribunale (sentenza 32.2012.165 del 29

novembre 2012 e 32.201.419 del 15 maggio 2014). Infine, in attività leggere e

confacenti al suo stato di salute è stato giudicato capace al lavoro al 100%.

Alla luce di

tutto quanto sopra esposto è a giusta ragione che l’assicuratore ha imposto

all’attore un cambiamento di attività, in applicazione dell’obbligo di ridurre

il danno, ed ha proceduto all’abituale raffronto dei redditi.

Resta da

esaminare se il calcolo effettuato dalla Cassa è corretto.

2.11

Per accertare il reddito senza l'invalidità è decisivo

stabilire, secondo il principio della verosimiglianza preponderante, quanto

l’assicurato guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla rendita,

se fosse sano (sentenze 13 giugno 2003 I 475/01 e 23 maggio 2000, U 243/99;

RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b con riferimenti, cfr. anche RCC 1992

pag. 96 consid. 4a). Il reddito dev'essere fissato il più concretamente

possibile.

Determinante

è dunque il reddito che l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto

delle competenze professionali come pure delle circostanze personali per un

prospettato avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi,

l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in

merito (cfr. DTF 96 V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr.

U 168 pag. 100s. consid. 3b).

Un

salario di punta può essere ammesso solo se vi sono circostanze particolari che

lo giustificano (RCC 1980 pag. 560 pag. 560 con riferimenti). I salari medi

pagati nel settore hanno in ogni caso la precedenza sui salari fissati in base

a contratti collettivi di lavoro (RCC 1986 pag. 434 consid. 3b).

Siccome

di norma una simile valutazione professionale parte dal presupposto che, senza

il danno alla salute, l’assicurato avrebbe continuato ad esercitare la

precedente attività lucrativa, devono essere considerati eventuali adeguamenti

ed aumenti salariali (RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b, ZAK 1990 pag.

519.

consid. 3c).

Se

nel caso concreto non è possibile quantificare l’ipotetico reddito che

l’assicurato avrebbe potuto percepire senza l’invalidi-tà, allora si può

ricorrere a dati ottenuti da valori statistici e d’esperienza (cfr. Pratique

VSI 1999 pag. 248 consid. 3b; cfr. anche sentenza del 30 dicembre 2002, I

56/02).

Nel caso in esame dagli

atti emerge che nel 2013, senza il danno alla salute, l’interessato avrebbe

conseguito un reddito di fr. 75'600 (cfr. doc. 3).

Aggiornato al 2014, anno

di raffronto dei redditi e dell’inizio del diritto ad ulteriori indennità per

attività adeguata, il reddito ammonta a fr. 76'205 (+ 0.8%, dato del III

trimestre 2014, ultimo disponibile; cfr.

www.bfs.admin.ch/bfs/portal/it/index/themen/03/04/blank/key/lohnentwicklung/quartal.html).

2.12

Per

quel che concerne il reddito da invalido, va ricordato che lo stesso è determinato sulla base della situazione

professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo

sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che

il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non

costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid.

3b/aa e riferimenti).

Se invece non esiste un siffatto

guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso una attività

lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da

valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai

rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica,

che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di

lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485

consid. 3b).

L’Alta

Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di

indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla

tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita

dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella

TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV

nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

Con

pronunzia del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla

sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario

da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al

salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da

invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti,

art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

A questo proposito con sentenza

8C_44/2009 del 3 giugno 2009 il TF ha affermato che:

" (…)

3.3

In una recente sentenza 8C_652/2008 dell'8 maggio 2009, non ancora

pubblicata nella Raccolta ufficiale, il Tribunale federale, precisando la

propria giurisprudenza, ha stabilito che quando il reddito effettivamente

conseguito differisce di almeno il 5% rispetto al salario statistico

riconosciuto nel corrispondente settore economico, esso deve essere considerato

considerevolmente inferiore alla media nel senso della DTF 134 V 322 e può - in

caso di adempimento degli altri presupposti - giustificare un parallelismo dei

redditi di raffronto (consid. 6.1.2). A questo parallelismo si procederà però

soltanto limitatamente alla parte percentuale eccedente la soglia determinante

del 5% (consid. 6.1.3). Questa Corte ha nella stessa sentenza confermato che i

fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il

parallelismo non possono essere presi in considerazione una seconda volta

nell'ambito della deduzione per circostanze personali e professionali."

Utilizzando i dati forniti

dalla tabella TA1 elaborata dall'Ufficio federale di statistica, il ricorrente,

svolgendo nel 2010 una professione che presuppone qualifiche inferiori nel

settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni

salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV

15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo

pari a fr. 4’901.--, ossia fr. 58’812 all’anno (4’901 X 12, ritenuto

che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999, U

274/98, p. 5 consid. 3a).

Secondo la

più recente giurisprudenza del TF (sentenza 8C_671/2013 del 20 febbraio 2014,

consid. 4.2), per l'indicizza-zione dei salari nell'ambito

dell'accertamento del reddito ipotetico da invalido occorre applicare la

Tabella T1.1.10 (Indice dei salari nominali 2011-2013, pubblicata dall'Ufficio

federale di statistica, Indice svizzero dei salari per ramo, in: http://www.bfs.admin.ch;

cfr. anche tabella B 10.4, pubblicata in La Vie

économique, 12-2014, p. 94).

Il salario statistico

svizzero adeguato al rincaro ammonta pertanto a fr. 60’282 (Fr. 58’812 : 100 x

102,5) nel 2013, ultimo anno disponibile.

Questi dati si riferiscono, però, ad un tempo lavorativo di 40 ore

alla settimana.

Riportando così queste cifre su un orario medio di lavoro settimanale

di 41,7 ore computabili nel 2013, il salario medio

ipotetico da invalido ammonta a Fr. 62’844 (Fr. 60’282 : 40 x 41,7).

Nel 2014 esso ammonterebbe a fr. 63’347 (62’844 +

[0,8% di fr. 62’844]; cfr. www.bfs.admin.ch/bfs/portal/it/index/themen/03/04/ blank/key/lohnentwicklung/quartal.html,

dato relativo al III° trimestre 2014, ultimo disponibile).

La richiesta dell’attore di applicare la Tabella TA1_b

del 2012, da lui prodotta, va invece respinta. Infatti, essa non riporta il

salario delle attività semplici e ripetitive figuranti nella Tabella TA1

del 2010 al livello di qualifica 4 (cfr. tabella TA1 2010: “4 = Attività

semplici e ripetitive”), ma, quale valore più basso, i salari delle persone

senza funzione di quadro (Tabella TA1_b: “senza funzione di quadro”).

Quest’ultimo dato tuttavia non può sostituire quello utilizzato fin’ora per le

attività semplici e ripetitive, giacché non corrisponde alla medesima attività,

ritenuto che la differenza tra il salario riportato nella tabella TA1 2010 al

livello di qualifica 4 (fr. 4'901 per gli uomini) e quello della Tabella TA1_b

del 2012 per le persone “senza funzione di quadro” (fr. 5'856 per gli

uomini), non corrisponde all’evoluzione dei salari (4'901 X : 100 X 101.7 =

4'984), ma è nettamente superiore. Del resto questo dato sarebbe maggiormente

penalizzante per l’attore.

L’assicurato

sembra inoltre chiedere una riduzione del salario da invalido conformemente a

quanto stabilito dalla sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009.

I dati di riferimento

vanno tuttavia adeguati in base al principio del parallelismo dei redditi

soltanto se è comprovato che l'assicurato non intendeva accontentarsi di un

salario modesto (cfr. sentenza 9C_21/2014 del 2 aprile 2014, consid. 4.2). Non

vi è una presunzione in tal senso (sentenza 9C_21/2014 del 2 aprile 2014; sentenza

9C_205/2011 del 10 novembre 2011 consid. 8.4, in RtiD 2012 II pag. 414 segg.).

In

concreto l’interessato è attivo presso il medesimo datore di lavoro fin dal

1989.

e non risulta aver messo in atto sforzi particolari, nel corso di questi

anni, per cambiare attività ed ottenere in questo modo un salario superiore.

Questo TCA deve pertanto

ritenere che l’attore si è accontentato del salario percepito.

Va del resto

evidenziato quanto segue.

L’assicurato chiede che il

gap salariale venga calcolato sulla base di un reddito mensile di fr. 7'280,

evinto dalla Tabella TA1_b 2012, ramo professionale 33 (riparazione e

installazione macchine e apparecchiature), corrispondente alla posizione

professionale 4: “responsabilità dell’esecuzione dei lavori”. Tuttavia,

come visto in precedenza, la citata tabella riporta dati non del tutto

sovrapponibili con quelli evinti dalla Tabella TA1 2010.

In particolare il dato

citato dall’attore corrisponde piuttosto al salario di fr. 7'305 figurante

nella Tabella TA1 2010, ramo economico 33, al livello di qualifica 1+2 (“lavoro

particolarmente esigente e difficile” e “lavoro indipendente e molto

qualificato”), aggiornato a fr. 7'416 nel 2012 (7'307 : 100 X 101.5).

Ora, nel caso di specie,

viste le caratteristiche dell’interessato, si potrebbe semmai prendere in

considerazione il livello di qualifica 3 (“conoscenza professionali

specializzate”) della Tabella TA1 2010, ossia fr. 5'715 al mese.

Quest’ultimo dato

(aggiornato al 2012 pari a fr. 5'800 [5'715 : 100 X 101.5]) si avvicina

maggiormente al salario mensile di fr. 6'055 figurante nella posizione

professionale “senza funzione di quadro” della Tabella TA1_b 2012.

Ne segue che partendo da

un importo, nel 2010, di fr. 5’715, si giunge ad un salario annuo, nel 2013, di

fr. 72’437 (fr. 5’715 : 40 X 41.3 : 100 X 102.3 X

12.

mesi), corrispondente a fr. 73'016 nel 2014 (+ 0.8%), ossia inferiore a

quello effettivamente percepito dall’attore, nel 2014, di fr. 76’205.

Per cui non sono in ogni

caso dati i presupposti per una riduzione del salario ai sensi della sentenza

8C_44/2009 del 3 giugno 2009.

Inoltre,

va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a

causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti,

età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non

possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in

lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello

medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul

salario teorico statistico.

L’Alta

Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del

salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità

suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a

pronunciarsi sulla deduzio-ne globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione

deve succintamente motivare, il giudice non può, senza valido motivo,

sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF

126.

V 80 consid. 5b/cc).

Con sentenza 9C_179/2013

del 26 agosto 2013, a proposito della riduzione del salario statistico tramite

l’utilizzo di multipli di 5, il TF ha affermato:

" 5.4

Contrariamente al potere di apprezzamento del Tribunale federale, quello

dell’autorità giudiziaria di primo grado non è per contro limitato alla

violazione del diritto (compreso l’eccesso e l’abuso del potere di

apprezzamento), ma si estende ugualmente all’esame di adeguatezza della

decisione amministrativa (“Angemessenheits-kontrolle”). In tale contesto

l’esame verte sulla questione di sapere se un’altra soluzione non sarebbe stata

più opportuna rispetto a quella adottata, in un caso concreto, dall’autorità

nell’ambito del proprio potere di apprezzamento e pur nel rispetto dei principi

generali del diritto. A tal proposito, il giudice delle assicurazioni sociali

non può, senza valido motivo, sostituire il suo apprezzamento a quello degli

organi dell’assicurazione; deve piuttosto fondarsi su circostanze tali da fare

apparire il proprio apprezzamento come quello maggiormente appropriato (DTF 126

V 75 consid. 6 pag. 81; DTF 137 V 71 consid. 5.2 pag. 73 seg.).

5.5

La decisione del Tribunale cantonale di distanziarsi dalla

deduzione operata dall’UAI a titolo di circostanze particolari non viola il

diritto federale né configura altrimenti un abuso o un eccesso nell’esercizio

del potere di apprezzamento poiché poggia su un valido motivo. Come fanno

giustamente notare i giudici di prime cure, nella sua prassi il Tribunale

federale applica infatti abitualmente a questo genere di deduzioni dei multipli

di 5 quando non si limita semplicemente ad avallare – a causa dell’ininfluenza

del calcolo per l’esito della valutazione – il giudizio dell’istanza

precedente. L’applicazione di tassi più frazionati si rivelerebbe invece

problematica poiché siffatte riduzioni sarebbero difficilmente concretizzabili

e quindi anche difficilmente verificabili in sede giudiziaria (cfr. Ulrich

Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversi-cherung [IVG], in: Murer/Stauffer

[ed.], Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2a ed.

2010, pag. 314). (…)"

Nel

caso di specie l’assicuratore ha deciso una riduzione complessiva del 20%

In

concreto il TCA non ha motivo per distanziarsi da questo dato, non contestato

dall’attore e comunque non penalizzante per l’interessato.

Raffrontando il reddito da

valido di fr. 76'205 con quello da invalido di fr. 63'347, ridotto del 20% a

fr. 50'677, si ottiene un grado d’invalidità del 33.4991%, simile a quello

dell’assicuratore che ha arrotondato al 34%.

Ritenuto che cambiando

attività l’interessato sfrutterebbe al meglio la sua capacità lavorativa

residua è a giusta ragione che, dopo il periodo di adattamento, le prestazioni

vengano versate in tale misura.

Alla luce di tutto quanto

sopra esposto la petizione deve essere parzialmente accolta, nel senso che il

periodo di adattamento durante il quale versare l’indennità al 50% va

prolungato di due mesi (complessivamente 5 mesi), fino al 30 novembre 2014.

2.13

Per quanto concerne

l’ammissibilità di un ricorso al TF in funzione del valore litigioso della

causa, con sentenza 4A_83/2013 del 20 giugno 2013 l’Alta Corte ha affermato

che:

" (…) Esso è

ammissibile a prescindere dal valore litigioso (di soli fr. 1'120.--) poiché,

come afferma correttamente la ricorrente, nel Cantone Ticino le controversie

tra assicurati e assicuratori concernenti le assicurazioni complementari

all’assicurazione contro le malattie sono di competenza del Tribunale cantonale

delle assicurazioni in prima e unica istanza (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF; art.

7.

CPC; art. 75 della legge ticinese di applicazione della LAMal del 26 giugno

1997.

[RL/TI 6.4.6.1]; DTF 138 III 799 consid. 1.1)”

Secondo l'art. 49 cpv. 2 LSA, i tribunali svizzeri devono trasmettere

gratuitamente all'autorità di sorveglianza una copia di tutte le sentenze

concernenti disposizioni del diritto in materia di contratto d'assicurazione;

s'impone perciò di notificare all'autorità di sorveglianza anche la presente

sentenza in forma elettronica e senza il nominativo dell’attore.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. La petizione è parzialmente

accolta.

§ Il

periodo di adattamento durante il quale CV 1 è condannata a versare a AT 1

indennità giornaliere al 50% è prolungato fino al 30 novembre 2014. Per il

resto la petizione è respinta.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. CV 1 verserà

all’attore fr. 1'500.-- (IVA inclusa se dovuta) a titolo di ripetibili.

3. Comunicazione alle parti ed

alla FINMA, Berna.

Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

entro 30 giorni dalla notificazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve

indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una

breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti