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Decisione

36.2014.12

Assicurato si trasferisce nel FL. Informato l'assicuratore conferma la copertura a fronte del permesso di soggiorno. Spese mediche. Cassa malati rifiuta la presa a carico. Ricorso. Accolto

26 maggio 2014Italiano34 min

Source ti.ch

Fatti

i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72

nella loro versione aggiornata (lett. a) e la Convenzione del 4

gennaio 1960 istitutiva

dell’Associazione europea di libero scambio nella versione dell’Accordo del 21

giugno 2001 che emenda la Convenzione, il suo allegato K, l’appendice 2

dell’allegato K e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72 nella loro versione

aggiornata (lett. b).

L’art. 95a

cpv. 2 LAMal prevede che laddove le disposizioni della LAMal fanno uso

dell’espressione «Stati membri della Comunità europea», questa espressione è

riferita agli Stati cui è applicabile l’Accordo di cui al capoverso 1 lettera

a.

A questo proposito va

rammentato che il 1° giugno 2002 è entrato in vigore l’Accordo del 21 giugno

1999 tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC; RS

0.142.112.681).

Giusta l’art. 1 cpv. 1

dell’Allegato II ALC, elaborato sulla base dell’art. 8 ALC e facente parte

integrante dello stesso (art. 15 ALC), in unione con la sezione A di tale

allegato, le parti contraenti applicano nell’ambito delle loro relazioni in

particolare il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971,

relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori

subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano

all’interno della Comunità (in seguito: regolamento n. 1408/71 [RS

0.831.109.268.1]), come pure il regolamento (CEE) n. 574/72, oppure

disposizioni equivalenti. Anche la LAMal rinvia, al suo art. 95a (lett. a),

all’ALC e a questi due regolamenti di coordinamento. Dal 1° aprile 2012 i due

nuovi regolamenti (CEE) n. 883/2004 (GU L 200 del 7 giugno 2004) e 987/2009 (GU

L 284 del 30 ottobre 2009), hanno rimpiazzato, nei rapporti tra la Svizzera e

l’Unione europea, i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72.

Con sentenza 9C_1042/2009

del 7 settembre 2010, in materia di assicurazione contro le malattie,

pubblicata in DTF 136 V 295, al consid. 2.3.1 il TF ha rammentato che l'art. 13 n. 1 del regolamento 1408/71 enuncia il principio dell'unicità

della legislazione applicabile in funzione delle regole previste dagli art. 13

n. 2-17bis, dichiarando determinanti le disposizioni di un solo Stato membro.

Salvo eccezioni, il lavoratore subordinato è soggetto alla legislazione del suo

Stato di occupazione salariata, anche se risiede sul territorio di un altro

Stato membro o se l'impresa o il datore di lavoro da cui dipende ha la propria

sede o il proprio domicilio nel territorio di un altro Stato membro. Il

lavoratore frontaliere è dunque soggetto, in virtù di questo principio, alla

legislazione dello Stato in cui lavora (principio della lex loci laboris); lo

Stato competente è lo Stato di impiego (art. 13 n. 2 lett. a del regolamento n.

1408/71; DTF 135 V 339 consid. 4.3.1 pag. 343; 133 V 137 consid. 6.1 pag. 143

con riferimenti).

L’Alta

Corte ha poi aggiunto che:

" 2.3.2 Sono però possibili eccezioni a

questo principio. In effetti, in applicazione dell'art. 89 del Regolamento

1408/71, l'Allegato VI dello stesso Regolamento indica le modalità particolari

di applicazione delle legislazioni di alcuni Stati membri. Questo Allegato è

stato completato dalla sezione A Allegato II ALC "Coordinamento dei

sistemi di sicurezza sociale", da cui risulta che le persone soggette alle

disposizioni di legge svizzere possono, su domanda, essere esentate

dall'assicurazione obbligatoria (LAMal) per tutto il tempo in cui risiedono in

uno dei seguenti Stati e dimostrano di beneficiare di una copertura in caso di

malattia: Germania, Austria, Francia, Italia e, in alcuni casi, Finlandia e

Portogallo (sezione A n. 1 lett. o par. 3b Allegato II ALC, nella sua versione

modificata dalle decisioni n. 2/2003 e 1/2006 del Comitato misto UE-Svizzera

del 15 luglio 2003 e del 6 luglio 2006 [RU 2004 1277 e 2006 5851]). Tale

facoltà è comunemente detta "diritto d'opzione" (DTF 135 V 339 consid.

4.3.2 pag. 344 con riferimenti; sull'origine e la

portata pratica di questo diritto d'opzione cfr. RIONDEL BESSON, op. cit., pag.

24 e URSULA HOHN, Rechtsprobleme bei der Umsetzung des Koordinationsrechts in

der Krankenversicherung, in Das europäische Koordinationsrecht der sozialen

Sicherheit und die Schweiz, Thomas Gächter [ed.], 2006, pag. 66 seg.)."

Nei

rapporti tra Svizzera e Stati dell’AELS (tra cui il Liechtenstein), trova

applicazione la Convenzione istitutiva dell’Associazione europea di libero

scambio (AELS) del 4 giugno 1960 (RS 0.632.31), nella sua versione aggiornata

al 1° giugno 2002 che rinvia, di massima, ai citati regolamenti europei. La

convenzione prevede tuttavia un’eccezione nei rapporti tra Svizzera e

Liechtenstein. Infatti, se la persona assicurata è di nazionalità svizzera,

come nel caso di specie, oppure del Liechtenstein, non si applica il principio

generale dell’affiliazione al luogo di lavoro. Per l’art. 1.1 del protocollo 2

all’appendice 2 dell’allegato K alla Convenzione istitutiva dell’Associazione

europea di libero scambio (AELS) del 4 giugno 1960 infatti “le persone

residenti in uno dei due Stati sono assoggettati alle disposizioni concernente

l’assicurazione malattie obbligatorie dello Stato di residenza se: (a)

esercitano un’attività lucrativa e sono assoggettate in uno dei due Stati alla

legislazione relativa alle altre assicurazioni sociali.”

A questo proposito in una

sentenza 9C_313/2010 del 5 novembre 2010 il TF ha affermato che:

" 2.2 Im Verhältnis Liechtenstein - Schweiz, das heisst, bei

Erwerbstätigkeit in Liechtenstein und Wohnsitz in der Schweiz, wäre (bei einem

Staatsangehörigen aus der Schweiz oder Liechtenstein) das als Folge des FZA

zwischen der Schweiz und der Europäischen Gemeinschaft sowie ihren

Mitgliedstaaten angepasste und in dieser Fassung seit 1. Juni 2002

in Kraft stehende Übereinkommen zwischen Island, Liechtenstein, Norwegen und

der Schweiz vom 4. Januar 1960 zur Errichtung der Europäischen Freihandelsassoziation

(EFTA-Übereinkommen; SR 0.632.31) massgebend, das zur Koordinierung der Systeme

der sozialen Sicherheit (vgl. Art. 21 des Übereinkommens) ebenfalls auf die

Verordnung Nr. 1408/71 und die Verordnung Nr. 574/72 verweist (Art. 1 Abs. 1

Anhang K Anlage 2 i.V. m. Abschnitt A dieses Anhangs). Gemäss Ziffer 1.1

Protokoll 2 zu Anlage 2 Anhang K des EFTA-Übereinkommens würde sich im Sinne

einer Ausnahme zum Beschäftigungslandprinzip der Verordnung Nr. 1408/71 die

Frage der Versicherungsunterstellung in der Krankenpflegeversicherung nach dem

Wohnsitzprinzip und damit nach Schweizerischem Recht richten.”

Ciò

è confermato anche dallo scritto del 28 giugno 2002 dell’UFAS ai Governi

cantonali circa l’entrata in vigore dell’ALC ed i suoi effetti sulla LAMal, dove

a pag. 3 ha affermato che nel caso del Liechtenstein “il a été convenu que

le principe du lieu de résidence régissait l’assujetissement obligatoire des

personnes visées par l’Accord AELE” (cfr. www.bsv.admin.ch).

2.2. Nel caso

di specie l’assicuratore, dopo aver interpellato i comuni di __________ (doc. 4

e 5), __________ (__________, doc. 12), __________ (__________, doc. 13) e __________

(__________), ha stabilito che l’interessato nel 2012 era domiciliato in __________,

dove era assoggettato fiscalmente (doc. 16). Per cui non poteva trovare

applicazione l’art. 4 cpv. 1 OAMal secondo il quale rimangono soggetti

all’assicurazione obbligatoria in Svizzera i lavoratori distaccati all’estero,

come pure i loro familiari ai sensi dell’art. 3 capoverso 2 che l’accompagnano

se (lett. a) erano assicurati d’obbligo in Svizzera immediatamente prima di

essere distaccati all’estero e (lett. b) lavorano per conto di un datore di

lavoro che ha il domicilio o la sede in Svizzera (doc. 24).

Il ricorrente contesta le

affermazioni della convenuta, rilevando di essersi recato in __________ solo

per lavorare durante la settimana, ma di avere sempre avuto il centro dei suoi

interessi ad __________, dove vive la sua famiglia e dove rientrava ogni week

end.

A questo proposito va

rammentato che per l’art. 23 CC, nel tenore in vigore fino al 31

dicembre 2012:

" 1 Il domicilio di una

persona è nel luogo dove essa dimora con l’intenzione di stabilirvisi

durevolmente.

2 Nessuno

può avere contemporaneamente il suo domicilio in più luoghi.

3 Questa

disposizione non si applica al domicilio d’affari.”

Con il 1°

gennaio 2013 è entrata in vigore una modifica del cpv. 1, la quale prevede che

il domicilio di una persona è nel luogo dove essa dimora con

l'intenzione di stabilirvisi durevolmente; la dimora a scopo di formazione o il

collocamento di una persona in un istituto di educazione o di cura, in un

ospedale o in un penitenziario non costituisce di per sé domicilio.

A norma

dell’art. 24 CC:

" 1 Il domicilio di una

persona, stabilito che sia, continua a sussistere

fino a che essa non ne abbia acquistato un altro.

2 Si

considera come domicilio di una persona il luogo dove dimora,

quando non possa essere provato un domicilio

precedente o quando

essa abbia abbandonato il suo domicilio all’estero

senza averne stabilito un altro nella Svizzera.”

La nozione

di domicilio presuppone la realizzazione di due condizioni cumulative: la

prima, oggettiva, di residenza effettiva, e la seconda, soggettiva,

dell'intenzione di stabilirsi durevolmente. Quest'ultima condizione è tuttavia

unicamente di rilievo nella misura in cui risulta riconoscibile. Determinante è

il luogo in cui si trova il centro degli interessi. Quest'ultimo si trova

abitualmente nel luogo di abitazione, vale a dire dove si dorme, si trascorre

il tempo libero, dove si trovano gli effetti personali, dove solitamente esiste

un allacciamento telefonico e un recapito postale. L'intenzione, riconoscibile

all'esterno, deve essere orientata nel senso di una residenza durevole. Tuttavia,

l'intenzione di lasciare più tardi un luogo, non esclude la possibilità di

stabilirvi il domicilio. Valore indiziario per la risoluzione della questione

rivestono l'annuncio e il deposito dei documenti, l'esercizio dei diritti

politici, il pagamento delle imposte, eventuali autorizzazioni di polizia degli

stranieri ecc. (cfr. sentenza C 101/04 del 9 maggio 2007, pubblicata

parzialmente in DTF 133 V 367; DTF 127 V 237 consid. 1 pag. 238; 125 V 76 consid.

2a pag. 77 con riferimenti; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle

assicurazioni P 21/04 dell'8 agosto 2005, consid. 4.1.1, pubblicata in SVR 2006

EL no. 7 pag. 25).

In ambito di assicurazione

contro la disoccupazione (LADI), dove secondo la giurisprudenza costante,

l’espressione "risiedere in Svizzera" non ha esattamente la stessa

accezione della nozione di domicilio definita agli articoli 23 segg. del CC (la

nozione di residenza in Svizzera, condizione del diritto all’indennità, non va quindi

intesa nel senso del diritto civile ma secondo l’accezione fornita dalla giurisprudenza,

ossia di dimora abituale), con sentenza pubblicata in DTF 125 V 465, consid. 6,

pag. 469-470, l’Alta Corte accogliendo il ricorso e rinviando gli atti

all'amministrazione cantonale, ha concluso che:

" (…)

Orbene, per attestare la sua effettiva residenza in Svizzera il ricorrente

rileva in particolare di avere avuto a disposizione una camera presso il

"Personalhaus" dell'ex-datore di lavoro. A comprova di quanto

affermato esibisce una dichiarazione 18 dicembre 1996 di quest'ultimo, da cui

si evince che l'interessato, quale dipendente della ditta L. SA, abitava

durante tutto l'anno nel "Personalhaus". Per contro, nulla si rileva

per quanto concerne il periodo dopo il licenziamento.

In effetti, nell'incarto manca qualsivoglia documento attestante

una costante presenza sul mercato del lavoro svizzero per consentire al giudice

di statuire. Si rende pertanto necessario un complemento d'istruttoria.

(…)"

In una

sentenza 8C_777/2010 del 20 giugno 2011, pubblicata in SVR 2012 ALV Nr. 5,

l’Alta Corte ha concluso che un assicurato non aveva la residenza in Svizzera,

rilevando:

" (…)

3.

3.1 Le droit à l'indemnité de chômage suppose, selon

l'art. 8 al. 1 let. c LACI, la résidence effective en Suisse, ainsi que

l'intention de conserver cette résidence pendant un certain temps et d'en

faire, durant cette période, le centre de ses relations personnelles (ATF 133 V

169 consid. 3 p. 172; 125 V 465 consid. 2a p. 466; 115 V 448 consid. 1b p.

449). (…)

3.3 (…) Il convient donc, préalablement, de trancher

le point de savoir si l'intimé remplissait ou non la condition prévue par

l'art. 8 al. 1 let. c LACI.

A ce propos, il y a lieu de constater que l'intimé,

même s'il logeait une partie de la semaine en Suisse, comme il l'affirme,

résidait tout de même la plupart du temps en France, où il avait loué

successivement plusieurs appartements à partir de l'année 2000. Il a vécu sans

discontinuer en France voisine avec ses trois enfants, dont il avait la garde

et sur lesquels il exerçait l'autorité parentale. Les trois enfants y étaient

régulièrement scolarisés (cf. sur l'importance dans ce contexte du rôle de

l'établissement de la famille, arrêt 4C.4/2005 du 16 juin 2005 consid. 4.1

publié in : SJ 2005 I p. 501). Par ailleurs, l'intimé bénéficiait en France de

diverses prestations sociales (revenu minimum d'insertion, allocation de

soutien familial, aide au logement), ce qui supposait nécessairement une

résidence dans ce pays. Il disposait certes d'un pied-à-terre à Genève dans

lequel toutefois, en raison de ses dimensions modestes, il ne pouvait

visiblement pas accueillir sa famille. A un contrôleur de la CAF qui s'était

interrogé en juillet 2002 sur la résidence effective de l'intéressé, celui-ci a

déclaré qu'il conservait une adresse en Suisse pour bénéficier de la qualité de

résident sur territoire helvétique (déclaration relatée par la CAF dans sa

télécopie du 23 octobre 2008). Il signifiait par là clairement que ce seul

intérêt justifiait le maintien d'un point d'attache en Suisse. Au regard de l'ensemble

des circonstances, il ne fait dès lors pas de doute que le centre de ses

intérêts personnels se trouvait en France. Par conséquent, il n'avait pas droit

aux prestations de l'assurance-chômage en application de la législation interne

suisse. (…)“

Al

risultato opposto l’Alta Corte è giunta nella sentenza

8C_658/2012 del 15 febbraio 2013 nel caso di un assicurato, in possesso di un

permesso di domicilio (tipo C), che dormiva su un materasso in un appartamento

occupato dai suoi genitori e da sua sorella, senza che vi fossero i suoi

effetti personali

Infine, in

una sentenza 8C_797/2013 del 21 febbraio 2014,

a proposito di un'assicurata che aveva svolto la professione di badante e che

è rimasta in disoccupazione per un mese e mezzo, il Tribunale federale ha

stabilito che l'assicurata risiedeva in Svizzera rilevando:

" (…)

4.1. L'argomentazione dell'istanza precedente non può essere

seguita. La Corte cantonale ha in particolare ritenuto che l'assicurata aveva

risieduto in Svizzera a partire dall'ottobre 2009 fino a fine gennaio 2012,

ossia durante quasi due anni e mezzo, per poi interrompere questa sua residenza

durante circa due mesi e mezzo e quindi riprenderla a contare da metà aprile 2012.

L'istanza precedente ha evidentemente giudicato che l'assicurata durante il

periodo da fine gennaio a metà aprile aveva risieduto a C.________, in Italia.

Simile accertamento appare contrario al diritto federale, per i seguenti

motivi.

La ricorrente sostiene di vivere da lungo tempo separata dal

marito, che abita in Italia. L'affermazione appare senz'altro credibile in

considerazione dell'ininterrotta residenza in Svizzera dell'interessata sin

dall'ottobre del 2009. Le ragioni che avrebbero in siffatte circostanze indotto

quest'ultima a interrompere questa sua residenza per la durata di due mesi e

mezzo appaiono alquanto dubbie, visto in particolare che l'insorgente spiega di

aver potuto soggiornare durante il periodo in parola presso la sua amica

Y.________, la quale conferma tale asserzione. Non appare pertanto plausibile

che l'interessata abbia per quel breve periodo ripreso a convivere con suo

marito a C.________, dopo che ciò non era avvenuto durante i due anni e mezzo

Considerandi

precedenti e neppure in seguito. Dal momento che le relazioni coniugali erano

da parecchio tempo turbate, come la ricorrente espone in maniera credibile, il

soggiorno presso un'amica appare assai più probabile, e anche comprensibile,

che non quello presso il marito, considerata la turbata unione coniugale.

(…)"

In concreto, ritenuto che

l’insorgente nel __________ ha occupato per circa un anno un piccolo

appartamento, mentre ogni venerdì sera, per trascorrere il week end, tornava a

casa ad __________ dove vive la sua famiglia e dove afferma di aver sempre

avuto il centro dei suoi interessi, la conclusione dell’assicuratore secondo

cui il ricorrente nel 2012 era domiciliato in __________ non potrebbe in ogni

caso essere confermata in assenza di ulteriori e più approfonditi accertamenti.

Va peraltro qui

evidenziato che la circostanza secondo cui l’interessato pagava imposte alla

fonte in __________ sul suo salario non può essere considerata, da sola, una

prova in favore della costituzione del domicilio all’estero, giacché il sistema

del prelievo fiscale alla fonte è ampiamente conosciuto anche in Ticino,

essendo applicato ai frontalieri che lavorano nel nostro Cantone. Questi ultimi

rimangono tuttavia domiciliati in __________.

Nel caso di specie

tuttavia, per i motivi che seguono, questo Tribunale ritiene superfluo esperire

ulteriori accertamenti atti a stabilire l’effettivo luogo di domicilio del

ricorrente.

Quest’ultimo sostiene

infatti di essere in buona fede e, avvalendosi dell’art. 27 LPGA, afferma che

l’assicuratore avrebbe dovuto informarlo in relazione alla circostanza che, in

caso di domicilio, e dunque non di solo soggiorno, all’estero, avrebbe dovuto

affiliarsi in __________.

2.3

L'art. 27 della

legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali

(LPGA) che regola la “Informazione e consulenza” ha il seguente tenore:

" 1 Gli assicuratori e gli organi esecutivi

delle singole assicurazioni sociali, nei limiti delle loro competenze, sono

tenuti ad informare le persone interessate sui loro diritti e obblighi.

2.

Ognuno ha diritto, di regola gratuitamente, alla consulenza in merito

ai propri diritti e obblighi. Sono competenti in materia gli assicuratori nei

confronti dei quali gli interessati devono far valere i loro diritti o

adempiere i loro obblighi. Per le consulenze che richiedono ricerche onerose, il

Consiglio federale può prevedere la riscossione di emolumenti e stabilirne la

tariffa.

3.

Se un assicuratore

constata che un assicurato o i suoi congiunti possono rivendicare prestazioni

di altre assicurazioni sociali, li informa immediatamente."

L'art. 27

LPGA sancisce, in particolare, per l'amministrazione un dovere di carattere

collettivo, generale e permanente di fornire informazioni (cpv. 1) e il diritto

soggettivo e individuale dell'assicurato alla consulenza (cioè un parere su ciò

che conviene fare) su un caso preciso, che può essere fatto valere in giustizia

(cpv. 2) (Su questi aspetti cfr. in particolare STFA C

192/04 del 14 settembre 2005 consid. 4.1., pubblicata in DTF 131

V 472 e in SVR 2006 ALV Nr. 9 pag. 31; STFA C 241/04 del 9 maggio 2006 consid. 6; STFA C 157/05 del 28 ottobre 2005 consid. 4.2.; E. Imhof - CH

Zünd, "ATSG und Arbeitslosenversicherung" in SZS 2003 pag. 291 seg. (306);

E. Imhof, "Anhang zur Vertiefung von art. 27 ATSG über Aufklärung,

Beratung und Kenntnisgabe" in SZS 2002 pag. 315 seg. (315-318);

R. Spira, "Du droit d'être renseigné et conseillé par les assureurs et les

organes d'exécution des assurances sociales art. 27 LPGA" in SZS 2001 pag.

524.

seg. (527); U. Kieser, "ATSG - Kommentar",

2.

a ed., Zurigo-Basilea-Ginevra 2009, ad art. 27 pag. 400 e pag. 402-407).

Il capoverso 1 dell’art.

27.

LPGA prevede un obbligo di informazione generale e permanente nei confronti

di una cerchia indeterminata di persone, che non deve avvenire unicamente su

richiesta degli interessati, bensì regolarmente e d’ufficio, e a cui viene

fatto fronte ad esempio tramite la consegna di opuscoli informativi, direttive,

inserzioni, internet, ecc. (cfr. STFA C 241/04 del 9 maggio 2006

consid. 6; DTF 131 V 476 consid. 4.1.= SVR 2006 ALV Nr. 9 pag. 31; DLA 2002

pag. 194).

Per quanto attiene al

diritto alla consulenza enunciato all'art. 27 cpv. 2 LPGA, va segnalato che

ogni assicurato può esigere che il proprio assicuratore gli fornisca,

gratuitamente, consulenza in merito ai suoi diritti e obblighi (cfr. DLA 2007

pag. 193 segg.). Quest'obbligo concerne soltanto l'ambito di competenza

dell'assicuratore in questione e le informazioni possono essere fornite anche

da non giuristi, come del resto prima dell'entrata in vigore della LPGA.

Contrariamente alle informazioni di carattere generale, la consulenza deve

riferirsi al caso specifico (cfr. FF 1999 IV 3953).

Inoltre tale diritto non è

limitato alle persone assicurate, tuttavia deve esistere uno stretto rapporto

con l'assicurazione interpellata, nel senso che la consulenza deve riferirsi a

diritti e doveri che già esistono o che possono sorgere tra la persona che ha

richiesto le informazioni e l'assicurazione interessata (cfr. U. Kieser, op.

cit., ad art. 27 n. 29 pag. 405).

Riguardo, più

specificatamente, all’art. 27 cpv. 2 LPGA, il Tribunale federale delle

assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) in una sentenza del 14

settembre 2005 nella causa C 192/04, pubblicata in DTF 131 V 472, nel caso di

un assicurato ritenuto inidoneo al collocamento, in quanto il lasso di tempo

fra la presentazione della domanda e l’inizio del soggiorno linguistico che

avrebbe effettuato all’estero - di cui aveva peraltro informato i funzionari

dell’ufficio regionale di collocamento durante il primo colloquio - era troppo

breve per poterlo collocare, ha stabilito che ai sensi dell’art. 27 cpv. 2

LPGA, gli assicurati devono essere resi attenti che il loro comportamento può

pregiudicare il diritto alle prestazioni. Nella fattispecie l’ufficio regionale

di collocamento avrebbe dovuto avvertire l’assicurato che la prevista partenza

a breve scadenza non permetteva di collocarlo.

L’allora TFA (dal 1°

gennaio 2007: TF) ha, tuttavia, accolto il ricorso dell’ufficio regionale di

collocamento e rinviato gli atti al Tribunale cantonale, al fine di appurare se

il soggiorno avrebbe potuto essere rinviato e se l’assicurato secondo la

verosimiglianza preponderante era disposto a posticiparlo.

In caso affermativo,

l’amministrazione deve rispondere della sua omissione - che implica la tutela

della buona fede dell’assicurato - ed erogare, quindi, a quest’ultimo le

prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione.

Con sentenza C 36/06 del

16.

aprile 2007, pubblicata in DTF 133 V 249, l’Alta Corte ha stabilito che fintanto

che, nel prestare l'usuale attenzione, non può riconoscere che la situazione in

cui si trova la persona assicurata è tale da pregiudicarne il diritto alle

prestazioni, l'assicuratore non ha un obbligo di informazione e di consulenza

ai sensi dell'art. 27 LPGA.

L’assenza di informazioni

in una situazione concreta laddove l’obbligo di informare è previsto dalla

legge o quando le circostanze particolari del caso avrebbero presupposto

un’informazione da parte dell’assicuratore è assimilato ad una dichiarazione

erronea e può, a certe condizioni, obbligare l’autorità (in concreto

l’assicuratore) a consentire ad una persona assicurata un vantaggio al quale

non avrebbe potuto pretendere in virtù del principio della buona fede derivante

dall’art. 9 Cost. fed. (DTF 131 V 472 consid. 5). Secondo la giurisprudenza

un’informazione sbagliata o una decisione erronea possono obbligare

l’amministrazione a concedere a un amministrato un vantaggio contrario alla

legge se (a) l'autorità è intervenuta in una situazione concreta nei confronti

di determinate persone, (b) l'autorità ha agito entro i limiti della propria

competenza o comunque è supposta avere agito entro tali limiti, (c)

l'amministrato non ha potuto rendersi conto immediatamente dell'inesattezza

dell'informazione ricevuta, (d) facendo affidamento sull'informazione ricevuta

egli ha preso delle disposizioni non reversibili senza pregiudizio, (e) da

quando l'informazione è stata resa non è intervenuta una modifica del quadro

giuridico (DTF 131 II 627 consid. 6.1 pag. 636, 130 I 26 consid. 8.1 pag. 60 e

rispettivi rinvii).

Questi principi si

applicano per analogia in caso di mancanza di informazione, la condizione c)

dovendo tuttavia essere formulata nel seguente modo: che l’amministrato non ha

avuto conoscenza del contenuto dell’informazione omessa o che il contenuto era

talmente evidente che non doveva attendersi un’altra informazione (sentenza

8C_320/2010 del 14 dicembre 2010, DTF 131 V 472 consid. 5, sentenza 8C_66/2009

consid. 8.4 non pubblicato in DTF 135 V 399).

In una sentenza 9C_97/2009

del 14 ottobre 2009 il TF ha ammesso la buona fede di un assicurato che non era

stato informato correttamente dal proprio assicuratore circa cure dentarie

effettuate all’estero. L’Alta Corte ha evidenziato che dalla documentazione

trasmessa dall’insorgente alla Cassa, emergeva che l’interessato intendeva

sottoporsi ad interventi dentari a carico di uno specialista esercitante in

Francia e che il trattamento sarebbe stato eseguito un mese dopo. Per il TF

l’assicuratore avrebbe dovuto rendersi conto che secondo quanto indicato, il

ricorrente avrebbe potuto perdere il suo diritto al rimborso delle prestazioni.

La cassa avrebbe pertanto dovuto reagire ed informare l’insorgente circa le

norme applicabili in un caso simile. Non essendo intervenuto,

l’assicuratore ha violato l’art. 27 cpv. 2 LPGA (consid. 3.2).

L’Alta Corte ha rammentato

che il riconoscimento di un dovere d’informazione ai sensi dell’art. 27 LPGA

dipende dalla circostanza di sapere se l’assicuratore sociale disponeva, nella

situazione concreta che si presentava, di indizi sufficienti che gli avrebbero

imposto, secondo il principio della buona fede, di informare l’assicurato. Non

si può tuttavia pretendere dall’assicuratore che fornisca informazioni che si

può ammettere che siano conosciute in maniera generale, altrimenti

l’amministrazione rischierebbe di sommergere a titolo preventivo l’assicurato

di informazioni che non gli sono necessarie o che neppure pretende (“La

reconnaissance d'un devoir de conseils au sens de cette disposition dépend bien

plutôt du point de savoir si l'assureur social disposait, selon la situation

concrète telle qu'elle se présentait à lui, d'indices suffisants qui lui

imposaient au regard du principe de la bonne foi de renseigner l'intéressé. On ne saurait cependant attendre de l'assureur social qu'il donne des

informations dont on peut admettre qu'elles sont connues de manière générale,

sans quoi l'administration risquerait à titre préventif de submerger l'assuré

d'informations qui ne lui sont pas nécessaires ou qu'il ne souhaite pas (arrêt

9C_894/2008 du 18 décembre 2008 consid. 3.2, in RSAS 2009 p. 132).”).

Il TF ha stabilito che la

presa a carico di un trattamento dentario ai sensi della LAMal è una questione

relativamente complessa poiché dipende da differenti condizioni (art. 31

LAMal), il cui apprezzamento non è evidente alla sola lettura della legge. Le norme non sono formulate in maniera tale che il rimborso appaia

eccezionale, di modo che non è possibile ritenere un dovere dell’assicurato di

conoscere la situazione legale. L’Alta Corte ha inoltre evidenziato che lo

stesso funzionario della Cassa che si era occupato della fattispecie non si era

probabilmente reso conto che vi era un ostacolo al rimborso delle prestazioni,

per cui l’assicuratore non può rimproverare al proprio assicurato una

situazione giuridica che era apparentemente sfuggita anche ad un proprio

collaboratore (“En l'occurrence, la prise en charge d'un traitement

dentaire par l'assurance-maladie obligatoire est une question de droit

relativement complexe, puisqu'elle dépend de différentes conditions (art. 31

LAMal) dont l'appréciation n'est pas évidente à la seule lecture de la loi. Celle-ci n'est pas formulée de telle manière que le remboursement des

frais relatifs aux soins dentaires apparaisse exceptionnel, de sorte qu'on ne

saurait parler d'un "devoir" de l'intimé - lequel se savait atteint

d'une maladie dont le traitement médicamenteux entraînait des effets au niveau

dentaire - de connaître la situation légale. On ajoutera que les

"Conditions particulières de l'assurance des soins selon LAMal (catégorie

AH)" de la recourante renvoient aux art. 17 à 19a OPAS, ce qui ne permet

pas à l'assuré de se rendre compte d'emblée du caractère exceptionnel du remboursement

en question. Quant à l'allégation sur la notoriété du caractère exceptionnel du

remboursement des soins prodigués à l'étranger, elle apparaît d'autant moins

fondée que la recourante a justifié le délai avec lequel elle a informé

l'assuré par le fait que le gestionnaire du dossier ne s'était probablement pas

rendu compte qu'il y avait un obstacle juridique à la prise en charge

(procès-verbal de comparution des parties du 16 janvier 2008). On comprend mal

comment la recourante peut reprocher à son assuré d'ignorer une situation

juridique dont l'évidence avait apparemment échappé à son propre collaborateur.”).

Per

un’ulteriore applicazione dell’art. 27 LPGA in ambito di cure all’estero cfr.

anche la sentenza 9C-35/2010 del 28 maggio 2010, consid. 6.2 e seguenti dove

l’Alta Corte ha riconosciuto, in parte, la buona fede dell’assicurato.

2.4

Alla

luce della citata giurisprudenza, nel caso di specie le condizioni per ritenere

adempiute le condizioni della buona fede, per i motivi che seguono, sono date.

Con e-mail del 16 maggio

2012.

la moglie di __________ ha chiesto all’assicuratore quanto segue: “Avrei

una domanda. Da gennaio mio marito lavora con un permesso di soggiorno a __________.

Per quanto concerne la cassa malati è in regola, cioè coperto con la polizza __________?”

(doc. C).

Questo TCA evidenzia che

l’assicurato ha esposto correttamente la sua situazione. Egli infatti era al

beneficio di un permesso di soggiorno di tipo L (doc. B: “Aufenthaltstitel”)

valido fino al 31 dicembre 2012 e lavorava a __________. A questo proposito

l’art. 6 cpv. 2 dell’allegato K all’appendice 1 alla Convenzione istitutiva

dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) del 4 giugno 1960 (RS

0.632

) prevede che il lavoratore dipendente che occupa un impiego di durata

superiore a tre mesi e inferiore a un anno al servizio di un datore di lavoro

dello Stato ospitante riceve una carta di soggiorno della stessa durata

prevista per il contratto di lavoro. Al lavoratore dipendente che occupa un

impiego di durata non superiore a tre mesi non occorre una carta di soggiorno.

Nulla cambia, come visto, la circostanza che l’interessato pagava imposte alla

fonte in __________ sul suo salario giacché il sistema del prelievo fiscale

alla fonte è ampiamente conosciuto anche in Ticino, essendo applicato ai

frontalieri che lavorano nel nostro Cantone. Questi ultimi rimangono tuttavia

domiciliati in __________.

Il medesimo giorno una

consulente della Cassa malati ha risposto: “in merito alla sua richiesta, mi

sono informata e le posso comunicare che suo marito, mantenendo la copertura con

CO 1 è regolarmente coperto anche nel __________” (doc. D).

L’assicuratore sostiene

che l’informazione è corretta, poiché, in applicazione dell’art. 4 OAMal una

persona assicurata domiciliata in Svizzera e che lavora in __________ come

lavoratore distaccato, continua ad essere assicurata nel nostro Paese. Sarebbe

spettato al ricorrente informare la Cassa della presa di domicilio in __________.

Tuttavia, al caso di

specie, contrariamente a quanto ritiene l’assicuratore, non andava applicato

l’art. 4 OAMal, bensì l’art. 1.1 del protocollo 2 all’appendice 2 dell’allegato

K alla Convenzione istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio

(AELS) del 4 giugno 1960 (RS 0.632.31) secondo cui “le persone residenti in

uno dei due Stati sono assoggettate alle disposizioni concernente

l’assicurazione malattie obbligatorie dello Stato di residenza se: (lett. a)

esercitano un’attività lucrativa e sono assoggettate in uno dei due Stati alla

legislazione relativa alle altre assicurazioni sociali”.

La Cassa convenuta avrebbe

pertanto dovuto rendere attento l’insorgente circa le norme esatte

applicabili al caso di specie, indicandone perlomeno il tenore, ed in

particolare avrebbe dovuto informare l’assicurato che le persone di nazionalità

svizzera residenti in Liechtenstein, e che vi esercitano un’attività

lucrativa, sono ivi assoggettate contro le malattie se lo sono anche

relativamente alle altre assicurazioni sociali in uno dei due Stati.

L’assicuratore si è invece limitato ad affermare che, mantenendo la copertura

presso la Cassa, sarebbe stato regolarmente coperto anche nel __________ ed ha

accettato il pagamento dei premi dell’insorgente senza alcuna riserva. Solo

quando ha ricevuto la richiesta di garanzia e le fatture del ricovero del

ricorrente presso l’ospedale __________ ha esaminato la fattispecie

approfonditamente, senza comunque mai accennare alla Convenzione istitutiva

dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) del 4 giugno 1960.

Sulla base della risposta

fornita il 16 maggio 2012 il ricorrente poteva ritenere, come ha fatto, di

essere correttamente affiliato presso l’assicuratore convenuto e di non

necessitare di dover intraprendere ulteriori passi presso altri enti per

stabilire il luogo del suo assoggettamento. Ciò vale a maggior ragione in un

ambito particolare e complesso quale l’applicazione del diritto internazionale

in ambito di assicurazioni sociali. Il ricorrente, cittadino comune a digiuno

di conoscenze in ambito di assicurazioni sociali, che ha richiesto informazioni

circa la sua situazione assicurativa andava infatti informato adeguatamente

relativamente ai suoi diritti ed ai suoi obblighi alla luce delle sue

preoccupazioni espresse nello scritto del 16 maggio 2012 (cfr., circa la

complessità del diritto internazionale in materia di assoggettamento

all’assicurazione malattie anche la DTF 136 V 295, dove il TF ha stabilito che

in mancanza della prova della notifica [o comunque della pubblicazione su un

organo ufficiale] dell'atto con cui è stata concessa la possibilità di

chiedere, in via di sanatoria, l'esenzione dall'obbligo assicurativo in

Svizzera e di optare in favore del sistema sanitario italiano, il ricorrente

[frontaliere italiano] poteva validamente esercitare tale diritto al momento

della decisione di assoggettamento d'ufficio alla LAMal [consid. 5.8-5.10]). La

complessità della questione è comprovata dal fatto che il medesimo assicuratore

non ha mai citato la Convenzione istitutiva dell’Associazione europea di libero

scambio (AELS) del 4 giugno 1960 (RS 0.632.31) ed ha sempre ed unicamente

applicato il diritto interno svizzero, in particolare l’art. 4 OAMal, senza

esaminare le norme internazionali. Non si vede come un semplice cittadino che

ha chiesto esplicitamente informazioni in merito alla sua situazione avrebbe

potuto e dovuto conoscere l’applicazione dell’art. 1.1 del protocollo 2

all’appendice 2 dell’allegato K alla Convenzione istitutiva dell’Associazione

europea di libero scambio (AELS) del 4 giugno 1960 (RS 0.632.31; cfr. sentenza

9C_97/2009 del 14 ottobre 2009, consid. 3.3

in fine), nella versione aggiornata dopo l’importante modifica entrata in

vigore il 1° giugno 2002, se neppure l’assicuratore sembrava esserne al

corrente.

L’insorgente, il quale rileva

che, essendo stato rassicurato dalla risposta fornita dalla convenuta, ha

comunicato alle autorità del __________ di continuare ad essere assicurato

presso CO 1, ha inoltre evidenziato che se fosse stato informato correttamente,

o perlomeno se l’assicuratore avesse chiesto ulteriori delucidazioni circa il

suo statuto di “residente” all’estero e lo avesse reso attento sulle

particolarità delle norme applicabili in concreto, avrebbe sicuramente

approfondito la sua situazione ancora più dettagliatamente, rispettivamente, a

dipendenza dell’esito degli ulteriori accertamenti, si sarebbe assicurato in __________.

Ciò gli avrebbe permesso

di colmare la lacuna assicurativa con cui si trova confrontato attualmente a

causa dell’annullamento retroattivo della copertura LAMal e di evitare di dover

far capo a terzi, rispettivamente ai propri risparmi, per rimborsare le spese

cagionate dall’intervento al cuore del settembre 2012 presso il nosocomio __________

(fr. 23'529).

Alla luce di quanto sopra,

ritenuto che l’assicuratore è intervenuto in una situazione concreta, agendo

nei limiti della propria competenza, che l’insorgente non si è potuto rendere

conto immediatamente che l’informazione ricevuta non era corretta e, facendo

affidamento sull’informazione ricevuta, ha ritenuto di essere affiliato

obbligatoriamente in Svizzera e non ha ulteriormente approfondito la questione

circa il luogo di affiliazione, senza che nel frattempo vi sia stata una

modifica del quadro legislativo applicabile, il ricorrente deve essere tutelato

nella sua buona fede.

Ne segue che la decisione

impugnata va annullata, che l’assicurazione obbligatoria delle cure

medico-sanitarie deve essere ripristinata dal 1° gennaio 2012 e le prestazioni

usufruite rimborsate conformemente alla LAMal.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso é accolto.

§ La decisione impugnata è

modificata nel senso che é accertata la sussistenza ininterrotta della

copertura LAMal obbligatoria di RI 1 presso la CO 1 dal 1° gennaio 2012.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si

attribuiscono ripetibili.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti