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36.2014.13

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

23 giugno 2014Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

36.2014.13

TB

Lugano

23 giugno 2014

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

con redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 28 gennaio 2014 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 12 dicembre 2013 emanata

da

CO 1

in materia di assicurazione sociale contro le malattie

ritenuto in fatto che

__________,

nata nel 1923 e deceduta il 24 febbraio 2012 (doc. B5), nel 2011 era affiliata

presso CO 1 per l'assicurazione malattia di base LAMal;

il 29 novembre 2011 (doc. A1) __________

ha disdetto la sua polizza assicurativa per il 31 dicembre 2011;

Il 30 novembre 2011 (doc. B1) la Cassa

malati ha ritirato l'invio raccomandato, benché il 12 gennaio 2012 (doc. A3) CO

1 SA abbia informato il nuovo assicuratore (__________) di non avere ricevuto

nessuna disdetta del contratto e quindi che lo stesso rimaneva in vigore nel

2012;

la polizza assicurativa del 4 dicembre

2011 (doc. B2) rilasciata da __________ a __________ con validità per l'anno

2012 è stata successivamente annullata, giacché non risultava che l'interessata

fosse assicurata presso di sé (doc. A2);

il 9 maggio 2012 (doc. 3) la Casa

anziani __________ o di __________ ha trasmesso ad CO 1 la fattura di Fr.

3'162,50 per il ricovero di __________ dal 1° gennaio al 24 febbraio 2012 (doc.

3) per la diretta evasione;

sulla scorta della polizza assicurativa

LAMal in essere valida anche per l'anno 2012 (doc. 1), il 23 giugno 2012 (doc.

4) la Cassa malati ha trasmesso a RI 1, figlia della defunta assicurata ed appartenente

alla comunione ereditaria che si è venuta a creare con il decesso della madre,

il conteggio delle prestazioni per la degenza in casa anziani della mamma,

chiedendo il pagamento entro 30 giorni della partecipazione ai costi del 10%

(Fr. 316,25);

un anno dopo, il 2 maggio 2013 (doc. 5)

CO 1 ha sollecitato direttamente RI 1 al pagamento del credito di Fr. 316,25

oltre al 5% di interessi dal 23 luglio 2012, per un totale dovuto di Fr.

328,50;

anche il sollecito del 6 giugno 2013

(doc. 6) è rimasto inevaso;

la Cassa malati ha quindi fatto

spiccare dall'Ufficio __________ di __________ un precetto esecutivo (n. __________)

nei confronti di RI 1 per il mancato pagamento delle prestazioni di gennaio e

febbraio 2012 della mamma, oltre al 5% di interessi dal 23 luglio 2012, a cui la debitrice si è opposta (doc. A4);

con decisione del 19 agosto 2013 (doc.

9) la Cassa malati ha rigettato detta opposizione, confermando la legittimità

del debito in capitale di Fr. 316,25 e degli interessi di Fr. 16,55;

l'invio del rigetto dell'opposizione

non è stato ritirato dalla destinataria, quindi dopo 7 giorni di giacenza è

ritornato al mittente (doc. 17), il quale il 30 agosto 2013 (doc. A5) l'ha

nuovamente spedito per raccomandata alla debitrice, aggiungendo al credito le

spese di esecuzione (Fr. 33.-) ed aggiornando gli interessi (Fr. 17,45);

nell'opposizione del 1° ottobre 2013

(doc. A6) RI 1 ha rilevato di non essere affiliata presso CO 1, perciò non può

essere debitrice di alcunché nei suoi confronti;

il 4 ottobre seguente (doc. 11) la

Cassa malati ha spiegato all'interessata che ella risulta essere responsabile

della comunione ereditaria della madre defunta, perciò l'ha invitata a saldare

il dovuto direttamente presso l'Ufficio esecuzioni;

il 24 ottobre 2013 (doc. A7) la figlia

dell'assicurata ha chiesto l'emanazione della decisione su opposizione ed il 15

novembre successivo (doc. A9) la Cassa malati ha ribadito che da informazioni

ottenute presso la Divisione delle Contribuzioni essa risulta registrata quale

erede della madre, sua assicurata. L'assicuratore le ha inoltre trasmesso il

conteggio delle prestazioni e la copia della fattura, invitandola a saldare il

credito in sospeso;

stante una nuova richiesta in tal senso

(doc. A10), il 12 dicembre 2013 (doc. A11) CO 1 ha emanato la decisione su opposizione con cui ha confermato il rigetto dell'opposizione e quindi

la sua pretesa di pagamento di Fr. 316,25, oltre alle spese di esecuzione di

Fr. 33.-;

la Cassa malati ha evidenziato che ai

sensi dell'art. 560 CC l'eredità passa agli eredi, i quali hanno la facoltà di

rinunciare all'eredità. Inoltre, giusta l'art. 603 cpv. 1 CC gli eredi sono

solidalmente responsabili per i debiti della successione, perciò i debiti del

defunto diventano con il suo decesso debiti personali degli eredi (art. 560

cpv. 2 CC);

inoltre, il credito più volte preteso

dalla Cassa malati non è ancora stato saldato, così pure le spese esecutive ex

art. 105b cpv. 2 OAMal, mentre gli interessi di mora non possono essere pretesi

sulle partecipazioni ai costi, non rientrando nella nozione di contributi di

cui all'art. 26 cpv. 1 LPGA. Il rigetto dell'opposizione è stato quindi confermato

(solo) per il credito di Fr. 316,25;

con ricorso del 28 gennaio 2014 (doc.

I) RI 1 ha rilevato che la mamma aveva regolarmente disdetto il contratto assicurativo

con CO 1 e che era stata poi affiliata da __________ la quale, solo nel mese di

maggio 2012, l'ha informata che la sua affiliazione era stata annullata;

inoltre, la ricorrente non capisce il

motivo per cui dovrebbe essere solo lei responsabile dei debiti della mamma e

quindi perché ha ricevuto un precetto esecutivo a suo nome, che ora chiede di cancellare,

avendo comunque due fratelli ed avendo soltanto proceduto al disbrigo delle

pratiche dopo il decesso della mamma;

nella risposta del 6 febbraio 2014

(doc. III) CO 1 ha proposto di respingere il ricorso, affermando innanzitutto

di non avere mai ricevuto la disdetta del contratto assicurativo della madre

della ricorrente e che presso __________ la stessa nemmeno figurava assicurata.

Pertanto, la copertura presso CO 1 è stata validamente in essere fino al 24

febbraio 2012;

in ragione del fatto che la Cassa

malati resistente ha evaso la fattura della Casa anziani __________ relativa al

soggiorno di __________ per i mesi di gennaio e febbraio 2012, la partecipazione

ai costi del 10% (Fr. 316,25) è stata sollecitata alla comunione ereditaria __________

presso la figlia, qui ricorrente, siccome la stessa, per sua ammissione, si era

occupata delle pratiche della mamma, e dunque le ha inviato il conteggio delle

prestazioni del 23 giugno 2012, che è stato ricevuto dalla ricorrente;

la Cassa malati ha precisato che il

sollecito di pagamento ed il precetto esecutivo che ha fatto seguito sono stati

inviati direttamente a RI 1 quale rappresentante della comunione ereditaria,

ritenuto che in virtù dell'art. 560 cpv. 2 CC i debiti del defunto diventano

con il suo decesso debiti personali degli eredi ed essa potrà, quale debitrice

solidale, rifarsi sui fratelli;

ritenuto che l'importo richiesto non è

stato corrisposto e che nemmeno il credito di Fr. 316,25 è stato contestato in

quanto tale, va posto quale debito a carico degli eredi di __________ e,

pertanto, l'opposizione deve essere levata ed il ricorso respinto;

a richiesta del TCA, la Cassa malati ha

preso posizione l'11 febbraio 2014 (doc. IV) sulla tempestività del ricorso,

negandola;

il 26 febbraio 2014 (doc. VI) la

ricorrente ha prodotto nuova documentazione inerente l'affiliazione della mamma

presso __________ e la tempestività della disdetta assicurativa;

considerato in diritto che

la presente vertenza non pone questioni

giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la

difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove), perciò il TCA può decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della

Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011;

STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre

2007);

quanto alla tempestività del ricorso ma,

prima ancora, dell'opposizione formulata da RI 1, va qui rilevato che già il 19

agosto 2013 (doc. 9) CO 1 ha emanato il rigetto dell'opposizione al precetto

esecutivo n. __________ del 2 agosto 2013, ma che la debitrice escussa non ha

ritirato questo invio raccomandato (doc. 17), perciò lo stesso è ritornato al

mittente dopo 7 giorni;

in data 30 agosto 2013 (doc. A5) la

Cassa malati ha nuovamente inviato per raccomandata all'escussa il rigetto

dell'opposizione - contemplante questa volta anche le spese esecutive, oltre

agli interessi aggiornati ed al credito -, la quale l'ha regolarmente ricevuto

ed il 1° ottobre 2013 (doc. A6), quindi tempestivamente, si è opposta per invio

raccomandato lamentando di non essere assicurata presso CO 1 e quindi di non essere

debitrice di alcunché;

la tempestività dell'opposizione del 1°

ottobre 2013 è data dal secondo invio raccomandato della Cassa malati, che

sostituisce il precedente, non pervenuto alla destinataria, e che quindi ha

fatto rinascere il termine di 30 giorni per opporsi (art. 52 LPGA);

ciò stante, l'affermazione della Cassa

malati che sostiene di non avere ricevuto l'opposizione del 1° ottobre 2013, ma

solo quella del successivo 24 ottobre, viene smentita dalla documentazione prodotta

dall'interessata, ovvero una ricevuta postale attestante l'avvenuta spedizione

e una copia dell'atto in questione (STF 9C_211/2010 del 18

febbraio 2011; STF 9C_1089/2009 del 21 gennaio 2011; STFA C 94/94). Questi

atti comprovano l'invio raccomandato e quindi c'è la presunzione che esso

conteneva effettivamente quanto sostenuto dal mittente (DTF 124 V 400; STFA C

94/94);

il ricorso che ne è seguito è dunque

tempestivo ed il TCA può entrare nel merito del suo esame;

per l'art. 64 cpv. 1 LAMal, gli

assicurati partecipano ai costi delle prestazioni ottenute. La partecipazione

ai costi comprende un importo fisso per anno (franchigia) e il 10 per cento dei

costi eccedenti la franchigia (aliquota percentuale) (cpv. 2). Giusta l'art. 64

cpv. 3 LAMal, il Consiglio federale stabilisce la franchigia e l'importo annuo

massimo dell'aliquota percentuale;

il nuovo art. 64a LAMal,

in vigore dal 1° gennaio 2012, per ciò che qui interessa ha il seguente tenore:

" 1 Se l'assicurato non paga premi o

partecipazioni ai costi entro la scadenza prevista, l'assicuratore, dopo almeno

un sollecito scritto, deve diffidarlo assegnandogli un termine supplementare di

30 giorni e indicandogli le conseguenze della mora (cpv. 2).

Considerandi

2.

Se, nonostante la diffida,

l'assicurato non paga i premi, le partecipazioni ai costi e gli interessi di

mora entro il termine assegnato, l'assicuratore deve richiedere l'esecuzione.

Il Cantone può esigere che l'assicuratore comunichi all'autorità cantonale

competente il nome dei debitori escussi.

3.

L'assicuratore comunica all'autorità cantonale competente il nome degli assicurati interessati nonché,

per ogni debitore, l'importo complessivo dei crediti relativi all'assicurazione

obbligatoria delle cure medico-sanitarie (premi e partecipazioni ai costi in

arretrato, interessi di mora e spese di esecuzione) per i quali, durante il

periodo considerato, è stato rilasciato un attestato di carenza di beni o un

titolo equivalente. L'assicuratore chiede all'organo di revisione designato dal

Cantone di confermare l'esattezza dei dati che ha comunicato al Cantone e

trasmette la conferma a quest'ultimo.

4.

Il Cantone assume l'85 per

cento dei crediti oggetto della comunicazione di cui al capoverso 3. (…)";

in caso di mancato

pagamento dei premi e delle partecipazioni ai costi, l'assicuratore invia la

diffida al più tardi entro tre mesi dall'esigibilità degli stessi. Egli la

presenta separatamente da eventuali altri pagamenti in arretrato (art. 105b

cpv. 1 OAMal);

se l'assicurato causa per

propria colpa spese che avrebbero potuto essere evitate con un pagamento

tempestivo, l'assicuratore può riscuotere adeguate spese amministrative, se una

misura siffatta è prevista dalle disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi

dell'assicurato (art. 105b cpv. 2 OAMal);

nel caso di specie l'assicuratore, con

la decisione su opposizione, chiede il pagamento dell'importo di Fr. 316,25 per

la partecipazione ai costi non soluta e di Fr. 33.- per le spese esecutive;

l'ammontare della partecipazione ai

costi richiesto è corretto e corrisponde alla fattura del 9 maggio 2012 (doc.

3) della Casa anziani _________ di ________ per prestazioni dal 1° gennaio al

24.

febbraio 2012 di cui ha beneficiato la mamma della ricorrente;

la Cassa malati ha quindi inviato alla

comunione ereditaria __________, all'indirizzo della ricorrente, il conteggio

delle prestazioni del 23 giugno 2012 (doc. 4), in cui ha posto a carico dell'assicurata,

usufruita tutta la franchigia annua di Fr. 300.-, il 10% della fattura di Fr.

3'162,50 per un importo di Fr. 316,25, che va qui confermato dal Tribunale;

come detto, il mancato pagamento della

partecipazione ai costi ha comportato l'avvio della procedura esecutiva nei

confronti della ricorrente da parte della Cassa malati, che ha fatto spiccare

il precetto esecutivo n. __________, oggetto del contendere, per l'importo di

Fr. 316,25 oltre interessi del 5% dal 23 luglio 2012;

si tratta ora di stabilire se la

ricorrente era la rappresentante dell'assicurata e se quindi la Cassa malati

poteva escuterla per ottenere il pagamento della partecipazione ai costi in

questione;

riguardo all'acquisto dell'eredità, l'art.

560.

cpv. 1 CC prevede che gli eredi acquistano per legge l'universalità della

successione dal momento della sua apertura. A norma dell'art. 560 cpv. 2 CC,

salve le eccezioni previste dalla legge, i crediti, la proprietà, gli altri

diritti reali ed il possesso del defunto passano senz'altro agli eredi, ed i

debiti del medesimo diventano loro debiti personali;

il diritto delle successioni è retto

dal principio della successione universale. La totalità degli attivi e dei

passivi del de cujus passa agli eredi. Questi ultimi succedono nei

crediti e nei debiti del defunto (Steinauer,

Le droit des successions, Berna 2006, n. 25 pag. 55);

gli eredi acquisiscono la successione

al momento della sua apertura, ossia immediatamente alla morte del de cujus

(c'è, in altre parole, continuità nella titolarità dei diritti e degli obblighi

tra il de cujus ed i suoi eredi). Che lo voglia o meno e anche se ignora

il decesso, l'erede diventa ipso jure titolare dei diritti e degli obblighi

del de cujus con la sua morte. L'acquisizione della successione non dipende

da un atto positivo d'accettazione da parte degli eredi (Steinauer, op. cit., n. 28 e seguenti

pag. 56);

questi ultimi rispondono personalmente

dei debiti del defunto. Se ci sono più eredi, si assumono una responsabilità

solidale (Steinauer, op. cit., n.

37.

pag. 58 e art. 603 CC);

per questo motivo la legge prevede

diversi mezzi per proteggersi; in particolare la rinuncia della successione, la

richiesta del beneficio d'inventario o la liquidazione d'ufficio (Steinauer, op. cit., n. 38 pag. 58);

per l'art. 566 CC, gli eredi legittimi

ed istituiti possono rinunciare alla successione loro devoluta. La rinuncia si

presume quando l'insolvenza del defunto al momento dell'aperta successione fosse

notoria o risultasse da atti officiali. Il termine per rinunciare è di tre mesi

(art. 567 cpv. 1 CC). Esso decorre, per gli eredi legittimi, dal momento in cui

ebbero conoscenza della morte del loro autore, a meno che provino di aver

conosciuto più tardi l'apertura della successione; per gli eredi istituiti, dal

momento in cui hanno ricevuto la comunicazione officiale della disposizione che

li riguarda;

per l'art. 580 cpv. 1 CC, l'erede che

ha facoltà di rinunciare alla successione può chiedere il beneficio

d'inventario. Ogni erede può chiedere la liquidazione d'officio, anziché

rinunciare all'eredità od accettarla con beneficio d'inventario (art. 593 cpv.

1.

CC);

in concreto, la ricorrente è figlia

della defunta __________ e l'insorgente non ha smentito tale circostanza;

ella ne è pertanto erede legale.

Infatti, in virtù dell'art. 457 cpv. 1 CC, i prossimi eredi del defunto sono i

suoi discendenti;

quale erede legale la ricorrente ha

acquisito, ex lege, di principio, la totalità degli attivi e dei passivi

della successione relitta dalla mamma e risponde, salvo eccezioni, con tutto il

suo patrimonio, dei debiti della stessa, a meno che abbia rinunciato alla successione,

sia stato chiesto il beneficio d'inventario o la liquidazione d'ufficio;

RI 1, figlia della defunta __________ e

di conseguenza sua erede (art. 457 cpv. 1 CC), non ha contestato di non avere rinunciato

alla successione (art. 566 CC), di non avere chiesto il beneficio d'inventario

della medesima (art. 580 CC) e di non avere avviato la liquidazione della

successione relitta dalla mamma (art. 597 CC), perciò ne ha acquisito i debiti,

unitamente ai suoi fratelli, nella misura in cui anch'essi non vi hanno rinunciato;

gli eredi legali, come la ricorrente,

entrano in possesso della successione al momento del decesso del de cujus.

Il possesso inizialmente è provvisorio, ritenuta la possibilità che il de

cujus abbia preso disposizioni per causa di morte. Dal momento che è

accertato che il de cujus non ha istituito alcun erede, gli eredi legali

acquisiscono il possesso definitivo della successione. Di norma l'autorità non

interviene per assicurare l'amministrazione della successione e per trasferirne

il possesso (Steinauer, op. cit.,

n. 905 pagg. 443 e 444). Per contro, per gli eredi legali (come per gli eredi

istituiti), si pone la questione della legittimazione nei confronti dei terzi.

Per questo motivo, anche se il legislatore non ha ritenuto necessario

precisarlo, un certificato ereditario può essere rilasciato anche agli eredi

legali ogni volta che, per loro, è d'utilità (per esempio in vista dell'iscrizione

a registro fondiario, per trattare con le banche, ecc; Steinauer, op. cit., n. 906 pag. 444);

anche in assenza di tale certificato,

di cui qui non occorre comunque verificare l'esistenza, la ricorrente non può

sfuggire al pagamento dei debiti della successione relitta;

in queste condizioni è a giusta ragione

che la Cassa malati le ha chiesto di pagare la partecipazione ai costi in

arretrato della defunta __________;

pertanto, l'emanazione del precetto

esecutivo n. __________ nei suoi confronti è corretta;

in virtù dell'art. 603 cpv. 1 CC, gli

eredi sono solidalmente responsabili per i debiti della successione, perciò la

ricorrente è legittimata a pretendere dai suoi fratelli, coeredi nella misura

in cui non abbiano rinunciato alla successione della madre, il rimborso della

loro quota parte del debito che essa è tenuta a pagare;

con la decisione su opposizione la

Cassa malati chiede il pagamento dell'importo di Fr. 316,25, nonché delle spese

d'esecuzione di Fr. 33.- e rigetta l'opposizione al precetto esecutivo n. __________

dell'U__________ di __________;

in sede di opposizione la Cassa malati ha

giustamente rinunciato a chiedere anche gli interessi di mora, giacché, di

principio, non sono dovuti sulle partecipazioni ai costi (RAMI 2006, KV 356,

pag. 40);

per quanto concerne il pagamento di Fr.

33.

- per le spese esecutive, va rammentato che con sentenza K 114/03 del 22

luglio 2005 l'Alta Corte ha affermato:

" 10.

All'assicurata,

infine, sono state poste a carico spese di diffida per fr. 20.- e spese

esecutive per fr. 70.-, che contesta.

(…)

10.3

L'assunzione delle spese esecutive viene invece disciplinata dall'art.

68.

LEF, secondo cui esse sono a carico del debitore, ma il creditore è tenuto

ad anticiparle. In mancanza di tale anticipazione, l'ufficio può intanto

sospendere l'atto esecutivo, dandone avviso al creditore.

Questi

costi sono dovuti per legge e dal debitore, oltre all'importo posto in

esecuzione, nel caso in cui l'esecuzione abbia successo (RAMI 2003 no. KV 251

pag. 226 consid. 4 e giurisprudenza citata). Non essendo tuttavia oggetto della

procedura di rigetto dell'opposizione, sull'importo relativo a queste spese non

è ammissibile pronunciare il rigetto (sentenze del 26 agosto 2004 in re M., K 68/04, e del 18 giugno 2004 in re B., K 144/03).”;

queste spese esecutive non

formano dunque oggetto della sentenza di rigetto, ma seguono le sorti dell'esecuzione

per la quale è stato concesso il rigetto (STFA K 114/03 del 22 luglio 2005; STCA 36.2004.79 del 14 settembre 2004; RAMI 2003 KV 251 pag. 226 consid. 4; SZS

2001.

pag. 568 consid. 5 con riferimenti; Panchaud/Caprez,

La mainlevée de l'opposition, § 164, pag. 414; K. Ammon/F. Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs-

und Konkursrechts, 7a ed., Berna 2003, pag. 114, § 18 N 25: "Nicht

zulässig wäre dagegen ein auf die Betreibungskosten beschränkter

Rechtsvorschlag; denn für diese haftet der Schuldner von Gesetzes wegen (SchKG

68). Will er die Kostenfestsetzung rügen, muss er das mit Beschwerde an die Aufsichtsbehörde

tun (BGE 85 III 128)"). Non essendo dunque oggetto della procedura di

rigetto dell'opposizione, sull'importo relativo a queste spese non è

ammissibile pronunciare il rigetto (STFA K 114/03 del 22 luglio 2005,

STFA K 68/04 del 26 agosto 2004; STF K 144/03 del 18 giugno 2004);

per cui queste spese (Fr. 33.-) non

fanno parte del rigetto dell'opposizione, ma rimangono a carico della debitrice

escussa;

infine, in merito all'incasso forzato

di somme quali quelle in discussione (premi, partecipazioni, spese amministrative),

l'allora TFA ha più volte dichiarato applicabile alle casse malati (DTF 121 V

109.

segg.; RAMI 1983 pag. 294 = DTF 109 V 46; RCC 1984 pag. 197), la

giurisprudenza secondo cui una cassa di compensazione può rigettare

un'eventuale opposizione ad un PE con una decisione formale che si riferisce

precisamente all'esecuzione in corso, qualora avesse iniziato la procedura

esecutiva per il recupero del credito senza prima aver formalmente deciso in

merito alla propria pretesa. La Cassa malati, in tali casi, è dunque legittimata

a rigettare l'opposizione ai sensi dell'art. 80 LEF;

in queste condizioni, la decisione

su opposizione va parzialmente confermata, nel senso che il debito complessivo

ammonta a Fr. 316,25, a cui non vanno però aggiunte le spese esecutive

pretese;

ne discende,

pertanto, che l'opposizione della ricorrente al PE n. __________ del

2.

agosto 2013 emanato dall'U__________

di __________ deve essere rigettata in via definitiva limitatamente alla cifra appena esposta. Il costo della procedura esecutiva segue

l'esecuzione stessa e non deve essere oggetto di decisione da parte del giudice

amministrativo;

il ricorso deve quindi essere

parzialmente accolto e la decisione impugnata parzialmente confermata;

malgrado sia parzialmente vincente in

causa, siccome non è patrocinata all'assicurata non vanno attribuite delle

indennità per ripetibili (art. 61 lett. g LPGA).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è parzialmente accolto.

1.1. La

ricorrente è riconosciuta debitrice di CO 1 dell'importo di Fr. 316,25 per la

partecipazione ai costi derivante dalla degenza di gennaio e febbraio 2012

della madre __________, defunta, in casa anziani.

1.2. Per

l'importo di cui al punto 1.1 è rigettata in via definitiva l'opposizione

interposta al PE n. __________ emesso il 2 agosto 2013 dall'U__________ di __________.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato. Non si attribuiscono ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione

è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare

la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere

allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il giudice delegato Il

segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti