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Decisione

36.2014.15

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

21 luglio 2014Italiano24 min

Source ti.ch

Fatti

i diritti sul passaggio in un'assicurazione individuale.

D'avviso del TCA, la

segnalazione da parte del datore di lavoro che il lavoratore non aveva diritto di

passare all'assicurazione individuale per perdita di guadagno a meno che fosse

disoccupato ai sensi dell'art. 10 LADI, era chiara ed intellegibile anche per

l'assicurato, soprattutto se si considera che era indicata in grassetto e

spiccava particolarmente in mezzo a tutte le altre condizioni. Di conseguenza,

la responsabilità per non avere chiesto il trasferimento nell'assicurazione

individuale ricade, semmai, unicamente sul lavoratore medesimo, essendone stato

convenientemente avvisato. Non va dimenticato che in concreto il contratto ha

(breve) durata determinata e l'evento (infortunio) si è avverato 3 settimane

dopo la sua conclusione e le relative avvertenze.

Quand'anche si ritenesse,

per mera ipotesi di lavoro, che l'interessato debba essere considerato come un

disoccupato ai sensi dell'art. 10 LADI, secondo il Promemoria n. 1 egli

disponeva di un termine di tre mesi per fare valere il suo diritto al

trasferimento dal momento dell'effettivo licenziamento.

Orbene, il rappresentante

dell'attore ha espressamente chiesto per la prima volta all'assicuratore

malattia di passare all'assicurazione individuale (soltanto) l'8 ottobre 2012 -

mentre __________ ne è stato avvisato con scritto del 6 luglio 2012 (doc. K). Di

conseguenza, è evidente che questa richiesta è stata formulata manifestamente

al di là del termine di tre mesi concesso dall'art. 8 del Promemoria n. 1

decorrente dalla cessazione della copertura collettiva, che si è realizzata con

l'uscita dell'attore dalla cerchia degli assicurati al 2 dicembre 2011.

Da quanto precede deriva

che il diritto del libero passaggio dell'attore all'assicurazione individuale

Considerandi

non è dato.

8.

Stanti

le considerazioni esposte, la pretesa dell'attore nei confronti dell'assicuratore

malattia convenuto non può essere tutelata e, pertanto, dalla malattia (lombalgia)

certificata dal 1° maggio 2012 egli non può pretendere il riconoscimento di

prestazioni di indennità giornaliera né dall'assicurazione collettiva né tanto

meno da quella individuale nei confronti di CV 1.

Può rimanere dunque qui

indeciso l'esame del suo grado di incapacità lavorativa e di guadagno, senza

che quindi occorra richiamare gli atti dall'Ufficio AI come richiesto

dall'attore (doc. I).

9.

Va

qui rammentato che con sentenza 4A_83/2013 del 20 giugno 2013 il TF ha

affermato:

"

(…)

1.

Il

ricorso è presentato dalla parte soccombente nella sede cantonale (art. 76 cpv.

1.

lett. a LTF), è tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF) ed è volto contro una

sentenza finale (art. 90 LTF) emanata dall'autorità ticinese di ultima istanza

(art. 75 cpv. 1 LTF) in una causa civile (art. 72 cpv. 1 LTF). Esso è ammissibile

a prescindere dal valore litigioso (di soli fr. 1'120.--) poiché, come afferma

correttamente la ricorrente, nel Cantone Ticino le controversie tra assicurati

e assicuratori concernenti le assicurazioni complementari all'assicurazione

contro le malattie sono di competenza del Tribunale cantonale delle

assicurazioni in prima e unica istanza (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF; art. 7 CPC;

art. 75 della legge ticinese di applicazione della LAMal del 26 giugno 1997

[RL/TI 6.4.6.1]; DTF 138 III 799 consid. 1.1)" (…).

Infine, secondo l'art. 49 cpv. 2 LSA, i

tribunali svizzeri devono trasmettere gratuitamente all'autorità di

sorveglianza una copia di tutte le sentenze civili concernenti disposizioni del

diritto in materia di contratto d'assicurazione; s'impone perciò di notificare

all'autorità di sorveglianza anche la presente sentenza.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. La petizione è respinta.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3. Comunicazione

alle parti ed alla FINMA, Berna.

Contro la presente sentenza è dato

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, a norma dell'art. 74 cpv. 2 lett. b LTF, nel termine di 30 giorni dalla notificazione (art. 100

cpv. 1 LTF).

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve

indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una

breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il giudice delegato Il

segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti