36.2014.15
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21 luglio 2014Italiano24 min
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Raccomandata
Incarto
n.
36.2014.15
TB
Lugano
21 luglio 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sulla petizione dell'11 febbraio 2014 di
AT 1
rappr. da: RA 1
contro
CV 1
in materia di assicurazione complementare contro le
malattie
ritenuto in fatto
A. AT
1, 1961, il 10 novembre 2011 ha sottoscritto un contratto quadro di lavoro con __________
quale collaboratore temporaneo (doc. 1) ed un contratto di incarico per un
impiego presso la ditta __________ di __________ in qualità di lavoratore edile
A (doc. 2), avente inizio l'indomani e per la durata di tre mesi, rinnovabile
per una durata indeterminata.
B. Il
30 novembre 2011 il lavoratore è stato licenziato per il 2 dicembre 2011 (docc.
3 e 32) ed il 1° dicembre 2011 ha subìto un infortunio, che è stato notificato
e preso a carico dalla __________ fino al 30 aprile 2012 (doc. 10), ossia fino
a quando i disturbi e l'inabilità erano (diventati) dovuti a malattia.
C. Il
3 (doc. I) ed il 6 luglio 2012 (doc. K) RA 1 ha scritto all'ex datore di lavoro
del suo assistito informandolo che poiché l'inabilità lavorativa era una conseguenza
dell'infortunio subìto, come tale doveva essere presa a carico
dall'assicuratore del datore di lavoro, che ha contattato il 17 luglio seguente
(doc. 6), annunciando il caso. Anche in seguito il rappresentante del
lavoratore ha trasmesso all'assicuratore i certificati medici attestanti un'incapacità
lavorativa del 100% e pretendendo il versamento delle relative indennità (docc.
7 e 8).
In risposta, il 13 agosto 2012 (doc. 9)
CV 1 ha informato l'interlocutore di non avere ricevuto il relativo annuncio
del caso da parte di __________, perciò non poteva entrare nel merito della sua
richiesta. Inoltre, essendo stato licenziato il 30 novembre 2011 per il 2
dicembre 2011, dal 1° maggio 2012 l'interessato non appartiene più alla cerchia
degli assicurati.
Nel corso del 2012 (docc. 10-23) fra le
parti è intercorsa una nutrita corrispondenza sull'assunzione del caso da parte
dell'assicuratore malattia del datore di lavoro dell'interessato e sul diritto
al libero passaggio all'assicurazione individuale (doc. 22).
Il 7 dicembre 2012 (doc. 23) CV 1 ha
espresso un categorico rifiuto di corrispondere delle indennità giornaliere per
malattia, poiché sia essa non gli è stata annunciata dal datore di lavoro sia
l'assicurato non fa più parte del cerchio delle persone assicurate, dato che il
contratto di lavoro è stato disdetto nel periodo di prova.
Con scritto del 3 (doc. L) e del 19 dicembre
2013 (doc. 27) AT 1 ha ribadito la sua pretesa e ha trasmesso all'assicuratore
malattia sia la sentenza del Tribunale amministrativo federale del 4 luglio
2013 (C-1155/2013) relativa alla sua domanda di prestazioni dall'assicurazione
invalidità, sia dei nuovi certificati medici.
Il 20 dicembre 2013 (doc. L4)
l'assicuratore malattia si è riconfermato nel suo scritto del 7 dicembre 2012,
visto che il caso non gli è mai stato annunciato.
D. Con
petizione dell'11 febbraio 2014 (doc. I) AT 1, sempre tramite RA 1, ha chiesto
al Tribunale di condannare CV 1 a versargli le 720 indennità di diritto nella
misura del 90% dal 1° maggio 2012, in virtù del contratto collettivo esistente
e della sua duratura inabilità lavorativa del 100% per malattia, che esisteva
già quando egli era inabile al lavoro anche per infortunio, così come attestato
dal medico curante il 19 dicembre 2012 (doc. F).
E. Nella
risposta del 1° aprile 2014 (doc. V) CV 1 ha chiesto di non entrare nel merito
della petizione e, qualora il TCA dovesse entrarne nel merito, di respingerla.
A suo dire, infatti, la disdetta del
contratto di lavoro con __________ è avvenuta durante il periodo di prova con
un preavviso di 2 giorni, perciò la protezione dalla disdetta in caso di
infortunio o di malattia non è applicabile (art. 324a CO) e l'attore è uscito
dalla cerchia degli assicurati dal contratto collettivo al più tardi il 6 dicembre
2011.
L'assicuratore convenuto ha spiegato
che il diritto di passaggio all'assicurazione invalidità ai sensi dell'art. 100
LCA e dell'art. 71 LAMal era chiaramente indicato nel Promemoria n. 1 punto 8 ricevuto
dall'attore alla firma del contratto quadro con __________. Inoltre, il suo rappresentante
ha fatto valere per la prima volta tale diritto (solo) l'8 ed il 9 ottobre 2012,
anche se espressamente soltanto il 31 ottobre seguente, ossia troppo tardi, e ciò
anche se si ritenesse che fosse avvenuto già con il primo scritto del 17 luglio
2012 ad esso indirizzato.
Pertanto, ritenuta l'infondatezza della
domanda dell'attore, l'assicuratore nemmeno si deve pronunciare sull'esistenza
di un'inabilità lavorativa. Tuttavia, qualora si ammettesse un diritto al libero
passaggio, l'inabilità lavorativa dell'assicurato dovrebbe comunque essere
ancora valutata nel merito appoggiandosi alle valutazioni dell'assicuratore
infortuni e dell'assicurazione invalidità, ritenuto che la situazione riguardo
a quanto potrebbe essere dovuto ad infortunio ed eventualmente a malattia non è
chiara.
Parte attrice si è riconfermata l'8
aprile 2014 (doc. VII) nella propria petizione, rilevando che quando ha subìto
l'infortunio era anche inabile al lavoro per malattia (docc. F, L2 e L3).
L'assicuratore malattia non ha
formulato osservazioni (doc. VIII).
considerato in diritto
in ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria
(STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF
H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007).
nel merito
2. Oggetto
del contendere è sapere se l'assicuratore malattia convenuto sia tenuto a
versare all'attore delle indennità giornaliere per malattia dal 1° maggio 2012
per 720 giorni, ossia dal momento dell'interruzione della presa a carico del
caso da parte dell'assicuratore infortuni (doc. 10).
3. Il
10 novembre 2011 (doc. 1) AT 1 ha sottoscritto un contratto quadro di lavoro
con __________, che al punto 4.7 relativo all'assicurazione contro la perdita
di guadagno in caso di malattia recita:
"
Il collaboratore temporaneo è assicurato contro la perdita di guadagno
in caso di malattia (vedi Legge federale sul contratto d'assicurazione, LCA)
presso la società d'assicurazione CV 1 fino alla scadenza del contratto
d'incarico. La perdita di guadagno viene pagata a partire dal terzo giorno e
copre, per una durata limitata, l'80% del guadagno medio giornaliero calcolato
a partire dall'inizio dell'anno a quello della durata effettiva dell'incarico
se essa è più corta. In ogni modo il diritto ad un'indennità cessa, in caso di
disdetta del contratto, l'ultimo giorno d'incarico. È inoltre fatto riferimento
alle condizioni generali d'assicurazione che sono parte integrante del presente
contratto (vedasi Promemoria n° 1 concernente detta assicurazione).
L'obbligo dell'__________ cade se CV 1
rifiuta il pagamento d'una prestazione a motivo che il collaboratore temporaneo
non riempie le condizioni d'assicurazione o al motivo che le condizioni
giuridiche necessarie a questo effetto mancano (malattia preesistente, etc.).
In questo caso, __________ deve pagare il salario in conformità all'articolo
324a CO. La scala determinante è la scala bernese.
Per avere diritto alle prestazioni di
cui sopra, è obbligatoria la presentazione di un certificato medico valido entro
3 giorni.".
Per quanto concerne l'infortunio, secondo l'art. 4.9
"
Durante l'esecuzione di un incarico presso una ditta utente, il collaboratore
temporaneo è assicurato presso la __________ contro i rischi d'infortunio
professionali e - qualora lavori almeno 8 ore alla settimana - contro i rischi
d'infortuni extraprofessionali, giusta le disposizioni legali in vigore (vedasi
Promemoria n° 2 concernente detta assicurazione).
Le prestazioni della __________
sostituiscono l'obbligo di versare il salario giusta l'articolo 324a CO. Dal
momento dell'accettazione dell'infortunio da parte della __________, __________
versa al collaboratore temporaneo il salario durante il periodo d'attesa, in
applicazione dell'art. 324b CO, a condizione che il rapporto di lavoro sia durato
più di tre mesi o che sia stato stipulato per più di tre mesi (art. 324a CO).".
L'art. 6 prevede che il periodo di
prova, salvo accordo contrario concluso per iscritto, è di tre mesi.
Quanto ai termini di disdetta, tanto
nel caso di un incarico di durata indeterminata (art. 7.1) quanto di uno di
durata determinata (art. 7.2), il rapporto di lavoro può essere disdetto da
ognuna delle parti rispettando il termine di 2 giorni di lavoro nei primi tre
mesi d'un impiego ininterrotto o durante il periodo di prova.
Apponendo in calce a questo contratto
quadro di lavoro la propria firma, il lavoratore temporaneo ha certificato di
averlo letto e compreso, oltreché di avere ricevuto un esemplare dei Promemoria.
Il Promemoria n. 1 concerne le
principali disposizioni del contratto d'assicurazione contro la perdita di
guadagno in caso di malattia e prevede che la copertura assicurativa ha effetto
a partire dall'inizio dell'incarico (art. 4.1) e che il diritto alle
prestazioni è sottoposto ad un periodo d'attesa di 2 giorni di lavoro (art.
4.3).
L'assicurazione termina l'ultimo giorno
di lavoro (art. 5.1) e l'ammontare delle indennità giornaliere copre l'80% del
guadagno giornaliero medio calcolato dall'inizio dell'anno o di quello risultante
dalla durata effettiva del lavoro, se l'inizio di quest'ultimo è anteriore o
posteriore all'inizio dell'anno (art. 6.1).
Quanto al numero di giorni indennizzabili,
l'art. 6.3 prevede che nel caso in cui la durata del lavoro non supera i tre
mesi, l'indennità sorge dal 3° giorno e durante 60 giorni civili al massimo nel
corso di un periodo di 360 giorni civili consecutivi.
In merito ai suoi obblighi, l'art. 7.1
del Promemoria n. 1 recita che nel caso di malattia, il collaboratore
temporaneo deve immediatamente notificare il caso alla succursale di __________
da cui egli dipende. Per l'art. 7.2, egli deve fare pervenire alla stessa al
più tardi entro tre giorni un certificato del medico curante e, al termine
della cura il collaboratore temporaneo deve consegnargli il certificato finale
del medico curante (art. 7.3).
Per quanto concerne il trasferimento
nell'assicurazione individuale, in deroga all'art. 6 delle Condizioni Generali
d'Assicurazione, il diritto di trasferimento nell'assicurazione individuale è
soppresso salvo per i disoccupati ai sensi dell'art. 10 LADI, i quali dispongono
di un termine di 3 mesi per fare valere il loro diritto di trasferimento. La
durata delle indennità figura al punto 6.3 del presente Promemoria. Le
prestazioni già assegnate tramite il contratto collettivo saranno imputate
sulla durata delle prestazioni dell'assicurazione individuale (art. 8).
L'assicurazione malattia collettiva di
indennità giornaliere stipulata il 28 novembre 2001 (doc. 4: polizza n. __________)
tra CV 1 ed __________ è valida dal 1° gennaio 2002 e, rinnovata tacitamente di
anno in anno, era quindi in vigore anche nel periodo in questione, ossia negli anni
2011 e 2012.
Questo contratto riconosce delle
indennità giornaliere pari all'80% del salario determinante e, per il personale
temporaneo non sottoposto ai Contratti collettivi di lavoro, il numero di
giorni indennizzati ricalca quello previsto dal Promemoria n. 1 (quando il
lavoro è durato meno di tre mesi, al massimo 60 giorni di calendario
consecutivi o fino a quando termina il contratto d'incarico, a decorrere dal
terzo giorno), mentre per il personale temporaneo sottoposto ai CCL, le
prestazioni sono concesse per al massimo 720 giorni. In entrambi i casi va ritenuto
un termine di attesa di due giorni e che il rischio d'infortunio è escluso.
Le Condizioni Generali d'Assicurazione per
l'assicurazione malattia collettiva d'indennità giornaliere secondo la LCA sono
applicabili al contratto assicurativo stipulato fra __________ e CV 1 nell'edizione
1996 (doc. 5).
Secondo l'art. 5 CGA, la copertura
assicurativa termina per ciascun assicurato, per esempio, alla scadenza del
contratto, quando egli lascia la cerchia delle persone assicurate ed in caso di
disoccupazione 30 giorni dopo l'inizio della disoccupazione.
Per l'art. 6 CGA, ogni assicurato
domiciliato in Svizzera ha diritto di domandare il suo trasferimento
nell'assicurazione individuale (secondo LCA) se lascia la cerchia degli
assicurati, se il contratto cessa di produrre effetti, se è considerato come
disoccupato ai sensi dell'art. 10 LADI. L'assicurato dispone di 30 giorni per
far valere il suo diritto al passaggio. Lo stipulante dell'assicurazione ha
l'obbligo di informare per tempo l'assicurato che esce sul diritto al passaggio
e sul termine da osservare per il passaggio nell'assicurazione individuale. CV
1 garantisce alla persona che chiede il passaggio, nell'ambito delle condizioni
e delle tariffe dell'assicurazione individuale in vigore, una copertura
assicurativa senza esame dello stato di salute per le prestazioni precedentemente
assicurate. Se l'assicurato non beneficia della piena capacità di lavoro al
momento del trasferimento o se c'è una ricaduta dopo il passaggio, i giorni già
indennizzati sono dedotti dalla durata delle prestazioni dell'assicurazione
individuale. Non v'è alcun diritto al libero passaggio, per esempio, in caso di
cambiamento di lavoro e di trasferimento nell'assicurazione d'indennità
giornaliera del nuovo datore di lavoro e per i frontalieri.
4. Il
2 dicembre 2011 è terminato il contratto di lavoro fra l'attore e la ditta __________
di __________ (doc. 32), iniziato l'11 novembre precedente ed avente una durata
di tre mesi (doc. 2).
Detto contratto di lavoro prevedeva che
durante questo periodo poteva essere disdetto da entrambe le parti con un
preavviso di almeno 2 giorni di lavoro. Se l'incarico proseguiva oltre, il contratto
sarebbe stato considerato come prolungato per una durata indeterminata. Per il
periodo di prova rinviava all'art. 6 del contratto quadro di lavoro stipulato
con __________ e questa norma prevedeva che il periodo di prova era di 3 mesi.
Nel caso di specie le parti hanno
concluso un contratto di lavoro avente durata di tre mesi, che poteva essere
disdetto con un preavviso di almeno due giorni.
Questa condizione si è concretizzata il
30 novembre 2011. L'attore è stato licenziato per il 2 dicembre 2011.
Questa circostanza non è contestata.
Il 1° dicembre 2011 AT 1 ha subìto un
infortunio e la __________ ha regolarmente assunto il caso. A seguito di quanto
emerso dalla visita medica fiduciaria eseguita il 9 maggio 2012, l'assicuratore infortuni ha confermato con scritto del 28 maggio 2012 al rappresentante dell'assicurato
che riconosceva le prestazioni di diritto fino al 30 aprile 2012 (doc. 10).
Dopodiché, l'ulteriore cura medica come anche un'eventuale ulteriore incapacità
lavorativa erano da annunciare all'assicuratore malattia.
La questione è sapere se esista in
concreto un diritto ad indennità giornaliere fondato sul contratto quadro di
lavoro con l'agenzia interinale e sul contratto di lavoro come tale.
5. Va
qui subito evidenziato che una malattia dell'attore va fatta risalire, se comprovata,
al più presto al 1° maggio 2012 e non invece in concomitanza con l'infortunio
del 1° dicembre 2011.
Lo stesso medico curante
dell'assicurato, dottor __________, medico chirurgo di __________, il 2 maggio
2012 (doc. 6) ha attestato che la lombalgia di cui il paziente era affetto ha
avuto inizio il 1° maggio 2012.
Vero è che nel suo referto del 19
dicembre 2012 (doc. F) il curante ha però anche certificato che "Il mio
paziente ha sofferto in concomitanza del periodo di invalidità lavorativa per
l'infortunio del 02/12/11 di sindrome ansioso-depressiva.".
Al riguardo va qui rilevato che nei
suoi precedenti numerosi certificati il medico curante non ha mai diagnosticato
una sindrome ansioso-depressiva, ma soltanto una lombalgia, poi sfociata in una
lombalgia con impotenza funzionale (doc. C)
Inoltre, nel suo certificato del 22
novembre 2013 (doc. L2) il dottor __________ ha indicato che è dal 20 febbraio
2013 che è presente una sindrome ansioso-depressiva reattiva allo stato di
salute, ciò che quindi contraddice quanto affermato un anno prima.
Lo stesso 20 febbraio 2013 (doc. B) il
dottor __________ dell'Ospedale __________ di __________, direttore del reparto
di psichiatria, ha rilevato che l'interessato "Da qualche tempo soffre
di una sindrome mista ansioso-depressiva (DSM IV TR e F41.2 secondo l'ICD-10)"
e gli ha consigliato una terapia psicofarmacologica con Mirtazapina 30 mg 1
compressa alla sera.
Il dottor __________, medico chirurgo
ortopedico di __________, il 2 dicembre 2013 (doc. L3) ha esposto l'anamnesi
patologica remota dell'attore, elencando i diversi infortuni di cui è stato
vittima dal 1994 al 2011, concludendo che "A seguito di tutti questi
traumi ed infortuni sul lavoro ha cominciato ad accusare disturbi del sonno e
dell'appetito, e una sindrome ansioso-depressiva come certificato dallo
specialista neurologo-psichiatra dott. __________, primario nell'Ospedale di __________
(reparto psichiatria).".
La data di inizio della sindrome mista
ansioso-depressiva non è certa, ma va collocata in un periodo certamente
successivo al 1° dicembre 2011.
Da evidenziare che, qualora essa fosse
già esistita al momento dell'infortunio, come tale non ha impedito all'attore di
lavorare fino al momento dell'infortunio. Quindi non sono dati i presupposti
per pretendere delle indennità giornaliere per malattia. Inoltre, questa
patologia non è mai stata notificata al datore di lavoro né all'assicuratore
malattia.
Medesima conclusione va tratta in
merito alla lombalgia, siccome comunicata ad __________ al più presto il 3
luglio 2012 (doc. I) ed a CV 1 il 17 luglio 2012 (doc. 6) con scritti
raccomandati (e non con apposito formulario di notifica di malattia).
Infine è lo stesso attore che, tramite
il suo rappresentate, ha comunicato, nell'estate 2012, ad entrambe le parti
contrattuali, che era (solo) dal 1° maggio 2012 che era inabile al lavoro per
malattia, allegando, a giustificazione di questo suo impedimento, i certificati
attestanti unicamente la lombalgia.
Va dunque concluso che è solo dopo il
1° maggio 2012 che si è, semmai, manifestata una malattia dovuta alla
lombalgia. Va inoltre osservato che dalla sentenza C-1155/2013 del 4 luglio
2013 del Tribunale amministrativo federale (doc. B1) su ricorso dell'assicurato
contro il rifiuto dell'Ufficio AI di erogargli prestazioni, emerge che nel suo
rapporto del 26 marzo 2013 il dr. med. __________ del __________ ha attestato
una incapacità lavorativa per malattia dal novembre 2012.
Alla luce di ciò, non è quindi
possibile concludere che la malattia dell'attore - sia che si tratti di sindrome
ansioso-depressiva, sia di lombalgia - sia sorta quando il contratto di lavoro
con la ditta __________ era ancora in essere e che quindi egli sarebbe coperto
dall'assicuratore convenuto.
Con il licenziamento, che ha avuto
effetto al 2 dicembre 2011, l'interessato è uscito dalla cerchia degli
assicurati e non beneficiava più di alcun diritto a prestazioni assicurative
per eventi sorti oltre la data di validità del contratto di lavoro.
L'art. 4.7 del contratto quadro di
lavoro spiega infatti chiaramente che il collaboratore temporaneo è assicurato
contro la perdita di guadagno in caso di malattia fino alla scadenza del
contratto d'incarico. Poiché quest'ultimo è terminato il 2 dicembre 2011
(doc. 32), non v'è dubbio alcuno che, oltre tale data, l'attore non
fosse più assicurato contro la perdita di guadagno in caso di malattia.
Pertanto, la malattia (lombalgia), sorta
al più presto il 1° maggio 2012 o nel novembre 2012 come accertato dall'__________,
non va presa a carico dall'assicuratore malattia convenuto.
6. Va
ancora escluso in concreto che la malattia possa essere considerata quale
conseguenza dell'infortunio del 1° dicembre 2011 e quindi debba essere presa a
carico da CV 1, siccome sorta nel periodo di copertura assicurativa collettiva.
Solo se l'evento
sorge durante il periodo di copertura assicurativa collettiva d'indennità
giornaliera, l'assicuratore deve versare le prestazioni pattuite fino al loro
esaurimento, fintanto che sono giustificate in virtù delle clausole
contrattuali. La copertura di un contratto assicurativo LCA è in effetti
delimitata unicamente dalla durata delle prestazioni convenute e non dalla fine
delle relazioni contrattuali (Meuwly,
La durée de la couverture d'assurance privée, tesi, Friburgo 1994, pag. 185).
In assenza di clausole convenzionali
che limitano o sopprimono il diritto alle prestazioni al di là del periodo di
copertura, l'assicurato che, dopo un avvenimento che dà diritto alle
prestazioni, esce da un'assicurazione collettiva perché cessa di fare parte
della cerchia di assicurati definita dal contratto, può fare valere il diritto
alle prestazioni anche per le conseguenze di tale avvenimento prodottesi dopo
l'estinzione del rapporto d'assicurazione (Maurer,
Schweizerisches Privatversicherungsrecht, 3a ed., 1995, pag. 240; DTF 128 V
176; DTF 127 III 106).
In DTF 127 III 106 il TF ha stabilito
che nell'ambito di un'assicurazione collettiva di indennità giornaliera secondo
la LCA, il diritto alle prestazioni non dipende dall'affiliazione,
contrariamente all'assicurazione collettiva d'indennità giornaliera prevista
dagli art. 67 segg. LAMal. Pertanto, in assenza di clausole convenzionali che
limitano o sopprimono il diritto alle prestazioni al di là del periodo di copertura,
l'assicurato che, dopo un avvenimento che dà diritto alle prestazioni, esce da
un'assicurazione collettiva perché cessa di far parte della cerchia di assicurati
definita dal contratto, può far valere il diritto alle prestazioni anche per le
conseguenze di tale avvenimento prodottesi dopo l'estinzione del rapporto di assicurazione.
Ne discende che se è dimostrata un'incapacità
al guadagno derivata da un evento realizzatosi durante il periodo di copertura
sussiste un diritto a percepire le indennità giornaliere concordate,
indipendentemente dal fatto che l'inabilità lavorativa si sia protratta oltre l'uscita
dalla cerchia degli assicurati, in concreto il 2 dicembre 2011.
Occorre dapprima verificare se esistano
clausole contrattuali, alla base della polizza che copre l'incapacità di lavoro
dell'attore, che limitano questo suo diritto (DTF 127 III 106; STCA 36.2013.30
del 17 dicembre 2013; STCA 36.2012.94 del 12 agosto 2013; STCA 36.2004.182 del
22 settembre 2005).
7. In
concreto, l'infortunio è avvenuto per certo quando l'interessato era ancora
coperto dall'assicuratore malattia convenuto (1° dicembre 2011), mentre gli
effetti si sarebbero estesi al di là della data per la quale il
contratto di lavoro è stato disdetto (1° maggio 2012).
In virtù dell'art. 4.7
delle condizioni del contratto quadro di lavoro, con l'estinzione del
contratto, l'obbligo dell'assicuratore malattia di corrispondere prestazioni cessa
l'ultimo giorno d'incarico. Anche l'art. 5.1 del Promemoria n. 1 prevede chiaramente
che l'assicurazione termina l'ultimo giorno di lavoro.
Di conseguenza, il
diritto dell'attore di pretendere prestazioni per malattia dall'assicuratore
malattia è venuto meno dal 3 dicembre 2011, indipendentemente
dalla circostanza che egli fosse ancora inabile al lavoro per malattia.
Tuttavia, tanto la
polizza contrattuale (pag. 5) quanto l'art. 8 del Promemoria n. 1, prevedono
che per quanto concerne il trasferimento nell'assicurazione individuale,
in deroga all'art. 6 delle Condizioni Generali d'Assicurazione dell'assicuratore
malattia, il diritto di trasferimento nell'assicurazione individuale è
soppresso, salvo per i disoccupati ai sensi dell'art. 10 LADI, i quali dispongono
di un termine di 3 mesi per fare valere il loro diritto di trasferimento. La
durata delle indennità figura al punto 6.3 del Promemoria n. 1 e le prestazioni
già assegnate tramite il contratto collettivo vengono imputate sulla durata
delle prestazioni dell'assicurazione individuale.
Nell'evenienza concreta,
quindi, di principio l'attore non aveva alcun diritto al libero passaggio
dall'assicurazione collettiva per perdita di guadagno a quella individuale.
Ne avrebbe invece avuto
diritto soltanto se fosse stato un disoccupato ai sensi dell'art. 10 LADI, stante
il rinvio dell'art. 100 cpv. 2 LCA all'art. 73 LAMal (per un'esposizione sul
diritto ad un'indennità giornaliera dall'assicurazione malattia per una persona
disoccupata, cfr. STF 9C_24/2013 del 25 marzo 2013 ripresa in STCA
36.2013.8 del 20 giugno 2013 ed in STCA 36.2014.5 del 28 marzo 2014).
Il TCA rileva che non
risulta dagli atti, e nemmeno l'attore stesso lo sostiene, che egli si sia
iscritto al collocamento e pertanto non può essere ritenuto disoccupato ai
sensi dell'art. 10 LADI.
Ne discende che non
essendo un disoccupato secondo l'art. 10 LADI, egli non beneficiava di
principio del diritto al libero passaggio all'assicurazione individuale.
Non trova dunque
applicazione l'art. 100 cpv. 2 LCA e, di riflesso, neppure l'art. 71 cpv. 2
LAMal, per il quale l'assicuratore deve provvedere affinché l'assicurato
sia informato per iscritto in merito al suo diritto di passare
all'assicurazione individuale e se omette questa informazione l'assicurato
rimane nell'assicurazione collettiva (STCA 36.2012.36 del 22 novembre 2012;
STCA 36.2012.3 del 19 settembre 2012, consid. 2.10; STCA del 19 maggio 2010,
36.2009.172, consid. 2.7).
Ininfluente, quindi, è l'affermazione
dell'attore secondo cui egli non sarebbe mai stato informato di questa
possibilità e, rifacendosi all'art. 71 cpv. 2 LAMal, ha rimproverato
all'assicuratore malattia questa mancanza.
Nel caso concreto, a
differenza di altri casi trattati da questo Tribunale (STCA 36.2012.3 del 19
settembre 2012, consid. 2.12; STCA 36.2009.172 del 19 maggio 2010, consid. 2.9),
il contratto sottoscritto dall'attore con __________ non contempla (nelle sue
CGA) una responsabilità dello stipulante (datore di lavoro). Anzi,
quest'ultimo l'ha espressa negata, disponendo l'esclusione dell'art. 6 delle
CGA di CV 1 che, invece, la prevedeva.
L'art. 8 del Promemoria
n. 1, facente parte del contratto quadro di lavoro sottoscritto dalle parti il
10 novembre 2011, comunica espressamente ai lavoratori delle informazioni circa
Fatti
i diritti sul passaggio in un'assicurazione individuale.
D'avviso del TCA, la
segnalazione da parte del datore di lavoro che il lavoratore non aveva diritto di
passare all'assicurazione individuale per perdita di guadagno a meno che fosse
disoccupato ai sensi dell'art. 10 LADI, era chiara ed intellegibile anche per
l'assicurato, soprattutto se si considera che era indicata in grassetto e
spiccava particolarmente in mezzo a tutte le altre condizioni. Di conseguenza,
la responsabilità per non avere chiesto il trasferimento nell'assicurazione
individuale ricade, semmai, unicamente sul lavoratore medesimo, essendone stato
convenientemente avvisato. Non va dimenticato che in concreto il contratto ha
(breve) durata determinata e l'evento (infortunio) si è avverato 3 settimane
dopo la sua conclusione e le relative avvertenze.
Quand'anche si ritenesse,
per mera ipotesi di lavoro, che l'interessato debba essere considerato come un
disoccupato ai sensi dell'art. 10 LADI, secondo il Promemoria n. 1 egli
disponeva di un termine di tre mesi per fare valere il suo diritto al
trasferimento dal momento dell'effettivo licenziamento.
Orbene, il rappresentante
dell'attore ha espressamente chiesto per la prima volta all'assicuratore
malattia di passare all'assicurazione individuale (soltanto) l'8 ottobre 2012 -
mentre __________ ne è stato avvisato con scritto del 6 luglio 2012 (doc. K). Di
conseguenza, è evidente che questa richiesta è stata formulata manifestamente
al di là del termine di tre mesi concesso dall'art. 8 del Promemoria n. 1
decorrente dalla cessazione della copertura collettiva, che si è realizzata con
l'uscita dell'attore dalla cerchia degli assicurati al 2 dicembre 2011.
Da quanto precede deriva
che il diritto del libero passaggio dell'attore all'assicurazione individuale
Considerandi
non è dato.
8.
Stanti
le considerazioni esposte, la pretesa dell'attore nei confronti dell'assicuratore
malattia convenuto non può essere tutelata e, pertanto, dalla malattia (lombalgia)
certificata dal 1° maggio 2012 egli non può pretendere il riconoscimento di
prestazioni di indennità giornaliera né dall'assicurazione collettiva né tanto
meno da quella individuale nei confronti di CV 1.
Può rimanere dunque qui
indeciso l'esame del suo grado di incapacità lavorativa e di guadagno, senza
che quindi occorra richiamare gli atti dall'Ufficio AI come richiesto
dall'attore (doc. I).
9.
Va
qui rammentato che con sentenza 4A_83/2013 del 20 giugno 2013 il TF ha
affermato:
"
(…)
1.
Il
ricorso è presentato dalla parte soccombente nella sede cantonale (art. 76 cpv.
1.
lett. a LTF), è tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF) ed è volto contro una
sentenza finale (art. 90 LTF) emanata dall'autorità ticinese di ultima istanza
(art. 75 cpv. 1 LTF) in una causa civile (art. 72 cpv. 1 LTF). Esso è ammissibile
a prescindere dal valore litigioso (di soli fr. 1'120.--) poiché, come afferma
correttamente la ricorrente, nel Cantone Ticino le controversie tra assicurati
e assicuratori concernenti le assicurazioni complementari all'assicurazione
contro le malattie sono di competenza del Tribunale cantonale delle
assicurazioni in prima e unica istanza (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF; art. 7 CPC;
art. 75 della legge ticinese di applicazione della LAMal del 26 giugno 1997
[RL/TI 6.4.6.1]; DTF 138 III 799 consid. 1.1)" (…).
Infine, secondo l'art. 49 cpv. 2 LSA, i
tribunali svizzeri devono trasmettere gratuitamente all'autorità di
sorveglianza una copia di tutte le sentenze civili concernenti disposizioni del
diritto in materia di contratto d'assicurazione; s'impone perciò di notificare
all'autorità di sorveglianza anche la presente sentenza.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. La petizione è respinta.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3. Comunicazione
alle parti ed alla FINMA, Berna.
Contro la presente sentenza è dato
ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, a norma dell'art. 74 cpv. 2 lett. b LTF, nel termine di 30 giorni dalla notificazione (art. 100
cpv. 1 LTF).
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve
indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una
breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il giudice delegato Il
segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti