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Decisione

36.2014.16

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

8 agosto 2014Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

I dolori sono soggettivamente

diminuiti, mentre dal profilo oggettivo la mobilità della colonna vertebrale è

migliorata.

Il medico specialista in medicina

fisica e riabilitativa ha infine sì consigliato al ricorrente di continuare la

fisioterapia ambulatorialmente e di mettere regolarmente in pratica a casa gli

esercizi imparati durante il suo soggiorno, ma gli ha anche raccomandato un

nuovo periodo di terapia termale per l'anno seguente.

8. I

certificati medici del fiduciario agli atti non possono fungere da sostrato al

presento caso per l’insufficiente motivazione della certificazione del Dott. __________,

medico fiduciario consultato dalla cassa malati. D'altra parte la necessità per

l'insorgente, attestata da entrambi i suoi medici curanti, di soggiornare (almeno)

Considerandi

tre settimane in un centro termale, secondo questo Tribunale va considerata

come fede facente. I certificati medici ed i pareri dei dr. med. __________, __________

e __________ giustificano, motivano e argomentano in maniera sufficiente la

necessità di una cura termale maggiormente lunga. L’età del paziente, le sue

particolarità, le gravi affezioni di cui soffre complessivamente (doc. L, I,

C, vedi cons. 5 che precede) ne sono il sostrato.

Di conseguenza, per l'anno 2013 il

ricorrente ha diritto al riconoscimento dei relativi costi derivanti da tre

settimane di terapia termale, che peraltro egli ha già effettuato dal 4 al 22

novembre al __________.

Questa circostanza non deve comunque

trarre con sé la necessità per Swica di riconoscere ogni anno tali cure e per

tale durata. Ogni situazione di richiesta dovendo essere analizzata specificatamente

alla luce della situazione concreta.

Il ricorso va dunque accolto e la

decisione impugnata annullata. Al ricorrente, patrocinato da un legale, vanno

attribuite indennità per ripetibili siccome vincente in causa (art. 61 lett. g

LPGA).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto.

§ La

decisione impugnata che rifiuta il riconoscimento dei costi relativi alla terza

settimana di soggiorno balneare dell'assicurato a __________ deve essere annullata,

con conseguente diritto del ricorrente di vedersi garantiti e rimborsati per

l'anno 2013 i costi (anche) della terza settimana di cura termale, che in

concreto ha già avuto luogo a __________.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La Cassa malati verserà al ricorrente

l'importo di Fr. 1'500.- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata

e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il giudice delegato Il

segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti