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36.2014.21

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

18 luglio 2014Italiano42 min

Source ti.ch

Fatti

I. Con

osservazioni del 18 giugno 2014 l’assicuratore ha preso posizione (doc. XVI).

In

particolare CO 1 ha evidenziato che “solo a seguito dell’udienza 5 giugno

2014 CO 1 ha avuto conoscenza di elementi che mai erano stati comunicati con la

dovuta precisione in precedenza. In particolare l’estratto del verbale di

audizione del signor (omissis) , nonché quello della signora RI 1 propongono

ulteriori indizi che lasciano dedurre il sopraggiungere del termine della vita

coniugale dei coniugi __________. Pertanto, sulla base di quanto solo ora noto

e ricordato il persistere di una certa insicurezza circa l’effettivo termine

della vita comune è legittimo e prudenziale affermare che verosimilmente la

separazione della coppia abbia avuto luogo al più presto verso la fine del

2008. Pertanto, pacifico che i premi assicurativi maturati durante la

convivenza sono dovuti; altrettanto pacifico che detti premi fanno oggetto di

una serie di attestati di carenza beni (dunque la pretesa di CO 1 non è

prescritta); pure pacifico che si possa far risalire il termine della

convivenza verosimilmente al mese di dicembre 2008, parte convenuta reclama il

pagamento dei premi assicurativi per il periodo gennaio 2006 - dicembre 2008

(…). La richiesta è assolutamente motivata dalla circostanza che il signor __________

non ha mai comunicato ad CO 1 di essersi coniugato (pure quest’aspetto non

sorprende particolarmente…) sicché CO 1 ha avuto conoscenza dell’esistenza

della moglie cioè della signora RI 1, solo dopo il decesso del signor __________,

poiché solo a questo stadio CO 1 ha proceduto ad una ricerca di eventuali eredi

(…). Contestualmente al ridimensionamento della richiesta ” l’assicuratore

“osserva che detta riduzione non possa certo essere ritenuta alla stregua di

un’acquiescenza parziale ma è da intendersi, solo ed esclusivamente, quale

adattamento della pretesa alla luce di elementi, in precedenza, non

sufficientemente noti” (doc. XVI).

L. Il

4 luglio 2014 l’insorgente ha preso posizione, ribadendo che la separazione di

fatto è avvenuta prima della fine del 2008. L’interessata sostiene infine che

le pretese sono prescritte, essendole state notificate per la prima volta il 7

giugno 2013 e che contengono pure le spese amministrative riportate anche nel

PE n. __________ (doc. XVIII).

Considerandi

in

ordine

1.

La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un

Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione

giudiziaria (cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00

del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4

febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre

2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre

2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

nel merito

2.

Oggetto

del contendere è la questione di sapere se l’assicuratore può chiedere alla

ricorrente il pagamento dei premi e delle partecipazioni ai costi lasciate

insolute dal defunto marito (cfr. decisione su opposizione, doc. B: “il

credito premio rivendicato da CO 1 ammonta a CHF 28'437.35 e risulta così

composto: Fattura dei premi e prestazioni contro __________, fu […]”) per

il periodo dal gennaio 2006 al luglio 2012, per complessivi fr. 28'437.35,

oltre interessi al 5% dal 3 aprile 2009, spese amministrative per fr. 1'730 e

spese esecutive per fr. 2'611.95.

3.

Per

l'art. 64 cpv. 1 LAMal, gli assicurati partecipano ai costi delle prestazioni

ottenute. La partecipazione ai costi comprende un importo fisso per anno

(franchigia) e il 10 per cento dei costi eccedenti la franchigia (aliquota

percentuale) (cpv. 2).

Giusta l'art. 64 cpv. 3 LAMal, il

Consiglio federale stabilisce la franchigia e l'importo annuo massimo dell'aliquota

percentuale.

A norma dell'art. 64a cpv. 1 LAMal nel

tenore in vigore fino al 31 dicembre 2011, se l'assicurato non

paga premi o partecipazioni ai costi entro la scadenza prevista, l'assicuratore

deve diffidarlo per scritto, assegnargli un termine supplementare di 30 giorni

e indicargli le conseguenze della mora (cpv. 2).

L'art. 90 OAMal prevede che i premi

devono essere pagati in anticipo e di regola mensilmente.

A norma dell'art. 105a OAMal, il tasso degli interessi di mora sui premi scaduti secondo l'articolo

26.

capoverso 1 LPGA è del 5 per cento all'anno.

Per l'art. 105b cpv. 1

OAMal, anch'esso nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2011, i premi e

le partecipazioni ai costi dell'assicurazione obbligatoria delle cure

medico-sanitarie scaduti e non pagati devono essere oggetto, nei tre mesi che

seguono la loro esigibilità, di una diffida scritta preceduta da almeno un

richiamo e distinta da quelle vertenti su altri eventuali pagamenti arretrati.

Con la diffida, l'assicuratore deve impartire all'assicurato un termine di 30

giorni al fine di permettergli di adempiere il suo obbligo e attirare la sua

attenzione sulle conseguenze in cui incorre se non paga.

L'art. 105b cpv. 2 OAMal

prevede che se l'assicurato non paga entro il termine impartito, l'assicuratore

deve avviare una procedura esecutiva relativa al debito nei quattro mesi

successivi, in modo distinto da altri eventuali pagamenti arretrati.

Per l'art. 105b cpv. 3

OAMal se l'assicurato cagiona per propria colpa spese che avrebbero potuto

essere evitate con un pagamento tempestivo, l'assicuratore può riscuotere, in

misura appropriata, spese amministrative, se una misura siffatta è prevista

dalle disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi dell'assicurato.

Come rammenta l'art. 105d

cpv. 1 OAMal sul cambiamento di assicuratore in caso di mora, l'assicurato è in mora ai sensi dell'articolo 64a cpv. 4 LAMal a decorrere dalla notifica della diffida scritta di cui

all'art. 105b capoverso 1.

Per l'art. 105d cpv. 2

OAMal, se l'assicurato in mora disdice il rapporto assicurativo, l'assicuratore

deve informarlo che la disdetta non ha alcun effetto se i premi, le

partecipazioni ai costi e gli interessi di mora oggetto di una diffida fino a

un mese prima della scadenza del termine di disdetta o le spese d'esecuzione

accumulate fino a tale momento non sono integralmente pagate prima della scadenza

di detto termine.

Giusta l'art. 105d cpv. 3

OAMal, se le somme in arretrato conformemente al capoverso 2 non sono pervenute

all'assicuratore entro la scadenza del termine di disdetta, quest'ultimo deve informare

l'assicurato che egli continua ad essere assicurato presso di lui e che può

cambiare assicuratore soltanto al successivo termine previsto nell'articolo 7

capoversi 1 e 2 della legge.

Le

norme in vigore dal 1° gennaio 2012 prevedono quanto segue.

Per

l'art. 64a cpv. 1 LAMal se l'assicurato non paga premi o

partecipazioni ai costi entro la scadenza prevista, l'assicuratore, dopo almeno

un sollecito scritto, deve diffidarlo assegnandogli un termine supplementare di

30.

giorni e indicandogli le conseguenze della mora (cpv. 2). Se,

nonostante la diffida, l'assicurato non paga i premi, le partecipazioni ai

costi e gli interessi di mora entro il termine assegnato, l'assicuratore deve

richiedere l'esecuzione. Il Cantone può esigere che l'assicuratore comunichi

all'autorità cantonale competente il nome dei debitori escussi (art. 64a cpv. 2

LAMal).

Per

l'art. 105b cpv. 1 OAMal, in caso di mancato pagamento dei premi e delle

partecipazioni ai costi, l'assicuratore invia la diffida al più tardi entro tre

mesi dall'esigibilità degli stessi. Egli la presenta separatamente da eventuali

altri pagamenti in arretrato.

A

norma dell’art. 105b cpv. 2 OAMal se l'assicurato causa per propria colpa spese

che avrebbero potuto essere evitate con un pagamento tempestivo, l'assicuratore

può riscuotere adeguate spese amministrative, se una misura siffatta è prevista

dalle disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi dell'assicurato

4.

Il

diritto delle assicurazioni sociali non disciplina la responsabilità

sussidiaria di un coniuge nei confronti dell'altro. La soluzione giuridica del

tema in discussione va quindi ricercata nel diritto privato, nella misura in

cui tale normativa sia compatibile con quella del diritto delle assicurazioni

sociali, nel caso di specie con la LAMal (DTF 119 V 19 consid. 2c-d; RAMI 1993

pag. 85 consid. 2b).

Per l'art. 163 CC, relativo al

mantenimento della famiglia,

"

1.

I coniugi provvedono in comune, ciascuno nella misura delle

sue forze, al debito mantenimento della famiglia.

2.

Essi s'intendono sul loro

contributo rispettivo, segnatamente circa le prestazioni pecuniarie, il governo

della casa, la cura della prole o l'assistenza nella professione o nell'impresa

dell'altro.

3.

In tale ambito, tengono conto dei bisogni dell'unione coniugale e della loro situazione personale."

Secondo l'art. 166 CC,

"

1.

Durante la vita comune, ciascun coniuge rappresenta

l'unione coniugale per i bisogni correnti della famiglia.

2.

Per gli altri bisogni, un

coniuge rappresenta l'unione coniugale soltanto se:

1.

è stato autorizzato dall'altro o dal

giudice;

2.

l'affare

non consente una dilazione e l'altro coniuge è impossibilitato a dare il proprio

consenso per malattia, assenza o analoghi motivi.

3.

Con i propri atti, ciascun

coniuge obbliga se stesso e, in quanto non ecceda il potere di rappresentanza

in modo riconoscibile dai terzi, solidalmente anche l'altro."

A questo proposito, va osservato che il

TF (dal 1° gennaio 2007) ed il TFA (fino al 31 dicembre 2006) hanno già avuto

modo di sancire che il pagamento dei premi alle assicurazioni sociali fa parte

del "debito mantenimento della famiglia" secondo l'art. 163

cpv. 1 CC (DTF 125 V 430 consid. 3b e dottrina citata; RAMI 2000 pag. 79, cfr.

anche DTF 119 V 25 consid. 6a; DTF 112 II 404 consid. 6; Eugster,

Krankenversicherung, in Meyer-Blaser, Soziale Sicherheit, Basilea 1998, pag.

182.

n. 337). Sia la conclusione di un'assicurazione malattia obbligatoria

che il cambiamento di assicuratore sono stati inoltre considerati come facenti

parte dei bisogni correnti della famiglia ai sensi dell'art. 166 cpv. 1 CC (Eugster, op. cit., pag. 182 e

giurisprudenza federale citata alla nota 815). Di conseguenza, alla luce

dell'art. 166 cpv. 3 CC, i coniugi rispondono solidalmente tra di loro per i

premi rimasti impagati, indipendentemente dal regime matrimoniale scelto (DTF

119.

V 21 consid. 4e), fintanto che vivono insieme (RAMI 1993 n. 914 pag. 83).

L’allora TFA, con sentenza del 18

ottobre 2002 (K 60/00) pubblicata in DTF 129 V 90, ha precisato la sua giurisprudenza. In sostanza, i coniugi che sono nella necessità

di instaurare relazioni con terze persone nell'interesse della coppia o della

famiglia – compresa la necessità di un'assicurazione di base per la copertura delle malattie - rappresentano

l'unione coniugale nella misura in cui gestiscono i bisogni correnti della

coppia stessa o della famiglia. Affinché ciò possa avvenire, e quindi affinché

un coniuge possa essere legalmente rappresentato dall'altro, e quindi affinché

nasca una responsabilità solidale per i debiti contratti da uno dei coniugi per

i bisogni correnti dell'unione coniugale, occorre che le obbligazioni contratte

servano ai bisogni correnti della famiglia.

Nella sentenza federale citata, la

nostra Massima Istanza ha modificato la propria giurisprudenza precisando che

con l'entrata in vigore dell'assicurazione malattia obbligatoria, in virtù

dell'art. 166 CC un coniuge risponde solidalmente per i debiti contributivi

dell'altro coniuge indipendentemente dal fatto che il rapporto di assicurazione

a fondamento del credito contributivo sia stato costituito durante la vita

comune oppure per soddisfare dei bisogni correnti della famiglia.

Con sentenza del 22 luglio 2005 (K

114/03), pubblicata in RAMI 2005 pag. 358, l’allora TFA ha confermato, al

considerando 5.1, che "sia la stipulazione di un contratto d'assicurazione

malattia obbligatoria sia il cambiamento dell'assicuratore fanno parte della categoria

dei bisogni correnti della famiglia ai sensi dell'art. 166 cpv. 1 CC, atteso

altresì che i coniugi rispondono solidalmente per il pagamento dei premi

assicurativi indipendentemente dal tipo di regime matrimoniale scelto (DTF 129

V 90 consid. 2, con riferimenti di giurisprudenza e dottrina; cfr. pure Hasenböhler, Kommentar zum

schweizerischen Privatrecht, Zivilgesetzbuch l, n. 7 all'art. 166)".

In quell'occasione, l'Alta Corte ha

inoltre stabilito che "con la cessazione della vita comune termina

anche la comunanza di intenti ("Nutzungsgemeinschaft") vigente in

regime di comunione domestica, che costituisce il presupposto necessario per la

responsabilità solidale. Il potere di rappresentanza giusta l'art. 166 CC

rimane in stato di latenza finché la vita comune è sospesa (DTF 119 V 21

consid. 4a-b; Hasenböhler,

op. cit., n. 22 all'art. 166). Detto altrimenti, con l'assenza di vita comune

dei coniugi viene a mancare, per ciascuna componente, il potere di rappresentanza

dell'unione coniugale e, di conseguenza, non può dar luogo a solidarietà. Il

potere di rappresentanza dell'unione coniugale, con il corollario della

responsabilità solidale del coniuge ex art. 166 cpv. 3 CC, è pertanto

pienamente operante solo se le parti vivono in unione domestica e non anche durante

un periodo di separazione, anche solo di fatto, come nel caso di specie. Determinante

ai fini della responsabilità solidale del coniuge è infatti che gli interessati

abbiano una vita comune (RAMI 2004 KV 278 pag. 149)".

L'allora Tribunale federale delle

assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha ricordato nella

sentenza K 63/05 del 26 giugno 2006, al considerando 9, che secondo l'art. 166

cpv. 3 CC, ogni coniuge si obbliga personalmente con i suoi atti ed obbliga

solidalmente il suo coniuge fintanto che non eccede i suoi poteri in modo

riconoscibile per i terzi. Lo scopo di questa disposizione è proprio quello di

semplificare la procedura dell'esecuzione forzata, dispensando il creditore da

difficili manovre per il recupero. Inoltre, la rappresentanza dell'unione

coniugale non si esercita soltanto durante la formazione degli atti giuridici,

ma essa si estende anche al loro sviluppo. Così, per esempio, la prescrizione

interrotta contro uno dei coniugi solidali lo è ugualmente contro l'altro (art.

136.

cpv. 1 CO), e ciò pure all'insaputa di quest'ultimo. Pertanto, la diffida

notificata all'assicurato in applicazione dell'art. 90 cpv. 3 OAMal è

opponibile a sua moglie.

Le medesime considerazioni sono state

ribadite ancora nella sentenza 9C_14/2012 del 29 ottobre 2012, al consid. 4 ("(…) Les charges d'entretien, au sens de l'art. 163 al. 1 CC, comprennent notamment l'assurance-maladie et accidents

obligatoire, le cas échéant aussi les assurances qui vont au-delà du seuil

légal minimal (DESCHENAUX / STEINAUER / BADDELEY, Les effets du mariage, 2e

ed., Berne 2009, n. 420; HAUSHEER / BRUNNER, Familienunterhalt, in Handbuch des

Unterhaltsrechts, 2e éd., Berne 2010, n. 03.89 et sv.). Par ailleurs, en vertu

de l'art. 166 al. 1 et 3 CC, un époux répond solidairement des dettes de cotisations

de son conjoint, que le rapport d'assurance, dont découle la créance de

cotisations, ait été créé pendant la vie commune ou pour satisfaire des besoins

courants de la famille (ATF 129 V 90 consid. 2 et 3.1; arrêt K 114/03 du 22 juillet 2005, in SVR 2006 KV n° 11 p. 32). Le but de l'art. 166 al. 3 CC, à teneur duquel chaque époux

s'oblige personnellement par ses actes et oblige solidairement son conjoint en

tant qu'il n'excède pas ses pouvoirs d'une manière reconnaissable pour les

tiers, est notamment de simplifier la procédure d'exécution forcée, en

dispensant le créancier de pénibles démarches de recouvrement (voir

HASENBÖHLER, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Schweizerisches

Zivilgesetzbuch I, n° 64 ad art. 166 p. 295; arrêt K 63/05 du 26 juin 2006

consid. 9). On précisera que l'art. 166 CC ne concerne que les rapports des

époux avec les tiers et est indépendant du régime matrimonial des époux; il ne

désigne pas celui des époux qui, dans les rapports internes, supporte la dette

(DESCHENAUX / STEINAUER / BADDELEY, op. cit., n. 376). (…)").

Infine,

per quanto concerne la prescrizione, rammentato che quando è interrotta

contro uno dei coniugi solidali lo è ugualmente contro l'altro (art. 136 cpv. 1

CO), e ciò pure all'insaputa di quest'ultimo (sentenza K 63/05 del 26 giugno

2006), va rilevato che nella già citata sentenza K 114/03 del 22

luglio 2005 l’allora TFA ha affermato al consid. 4:

“(…)

L'assicurata invoca in

primo luogo la perenzione dei premi dovuti personalmente e per il marito da

gennaio a luglio 1997, ritenuto che l'assicurazione malattia si conclude

mensilmente e non annualmente e che pure i premi vanno versati mensilmente.

La Corte cantonale, dal

canto suo, in applicazione analogica dell'art. 16 LAVS, in assenza di

disposizioni regolamentari della Cassa malati, ha stabilito che i premi non

sarebbero perenti in quanto fatti valere entro il termine di cinque anni dalla

fine dell'anno per il quale erano dovuti.

4.1

Correttamente il

Tribunale di prime cure ha evidenziato che, vigente la LAMI, non contenendo la

medesima legge disposizioni disciplinanti la prescrizione dei crediti relativi

ai premi assicurativi, questa Corte applicava l'art. 16 LAVS per analogia, se

neppure gli statuti prevedevano alcunché (DTF 122 V 333 consid. 3a), e non

l'art. 128 CO, come sostenuto dall'assicurata. Pure giustamente la Corte

cantonale ha ritenuto applicabile questa giurisprudenza anche alla LAMal (si

veda pure RAMI 2005 no. KV 320 pag. 85 consid. 2.1;

Eugster, Krankenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht

[SBVR], Soziale Sicherheit, pag. 185 cifra marg. 340).

Ora, l'art. 16 cpv. 1

prima frase LAVS prevede in particolare che i contributi il cui importo non è

stato fissato in una decisione notificata entro un termine di cinque anni dalla

fine dell'anno civile per il quale sono dovuti non possono più essere né

pretesi né pagati. Contrariamente al testo letterale della norma si tratta di

un termine di perenzione e non di prescrizione (DTF 117 V 208).

Nella sentenza del 17

giugno 2003 in re V. (K 82/02) questa Corte ha precisato che l'art. 16 LAVS va

applicato per analogia - non direttamente - alla LAMI e che quindi si deve

senz'altro tener conto delle peculiarità di questa legge e delle differenze rilevanti

rispetto alla LAVS, segnatamente del fatto che nell'ambito dell'assicurazione

vecchiaia e superstiti è necessaria l'emanazione di decisioni formali ai fini

di statuire su diritti e obblighi di cassa e assicurati, non invece nel settore

dell'assicurazione malattia (cfr. art. 30 LAMI e art. 80 LAMal), concludendo

non essere pertanto necessario emanare una decisione formale per salvaguardare

il termine di perenzione (consid. 5.2 e 5.3).

4.2

Constatato che gli

statuti e le condizioni generali della Concordia, applicabili nel 1997, non

contenevano disposizioni sulla perenzione dei premi, la Corte cantonale ha - a

ragione - dichiarato non essere perenti i crediti relativi ai premi dovuti da

gennaio a luglio 1997, in quanto il provvedimento formale con cui l'assicuratore

malattia ne aveva chiesto il pagamento risaliva al 16 agosto 2002. La richiesta

di pagamento era pertanto stata presentata entro cinque anni dalla fine

dell'anno civile per il quale erano dovuti.

4.3

A proposito della richiesta dell'assicurata

di tener conto di una perenzione mensile e non annuale va rilevato che il testo

dell'art. 16 LAVS è chiaro, esprimendosi in termini di "cinque anni dalla

fine dell'anno civile per il quale sono dovuti", e quindi non necessita di

essere interpretato.

Inoltre, contrariamente a

quanto affermato da questa Corte in relazione alla necessità o meno di far

valere la richiesta di premi tramite una decisione formale per salvaguardare il

termine di perenzione, per quel che concerne il loro pagamento non si ravvisano

differenze particolari o sostanziali tra assicurazione vecchiaia e superstiti e

assicurazione malattia tali da giustificare l'applicazione di una perenzione

mensile e non annua. Pure i contributi AVS vengono infatti di regola pagati

mensilmente oppure trimestralmente, in quanto dedotti dal salario (cfr. art. 34

OAVS).

La durata

dell'assicurazione malattia poi non è mensile né annuale ma dipende di

principio dall'esistenza o meno di alcune condizioni, quali il domicilio,

l'esercizio di un'attività o la dimora abituale in Svizzera (art. 3 cpv. 1 e

cpv. 3 lett. a LAMal) oppure l'esercizio di un'attività lavorativa all'estero

per conto di un datore di lavoro con sede in Svizzera (art. 3 cpv. 3 lett. b

LAMal; a proposito della possibilità di disdire il contratto, v. art. 7 LAMal).

Inoltre, l'ammontare dei premi LAMal è, come quello dei contributi AVS, fissato

annualmente (DTF 124 V 338 consid. 2c; art. 22 e 28 OAVS).

A sostegno della tesi

esposta è utile confrontare anche il tenore dell'art. 24 cpv. 1 LPGA, secondo

cui il diritto a prestazioni o contributi arretrati si estingue cinque anni

dopo la fine del mese per cui era dovuta la prestazione e cinque anni dopo lo

scadere dell'anno civile per cui il contributo doveva essere pagato. Anche

giusta la nuova legge quindi la perenzione è annuale per i contributi (cfr.

Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo/Basilea/Ginevra 2003, n. 18-20 e 25 all'art. 24;

Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, 3a ed., Berna 2003, pag. 27 n.

24).

4.4

In ogni caso la questione posta dalla

ricorrente può restare irrisolta poiché, anche seguendo la sua tesi, i premi

non risultano perenti. Dagli atti risulta infatti che la richiesta degli

stessi era già avvenuta nel corso del mese di novembre 2000.” (sottolineatura

del redattore)

5.

Nel

caso di specie, alla luce della giurisprudenza sopra riportata, l’insorgente,

di principio, indipendentemente dal regime matrimoniale scelto e dal momento in

cui è sorto il rapporto assicurativo LAMal, è tenuta a solvere i debiti del defunto

marito derivanti dai premi e dalle partecipazioni ai costi dell’assicurazione obbligatoria

delle cure medico-sanitarie rimasti impagati, essendone debitrice solidale (DTF

129.

V 90).

Per

questo motivo, pur avendo rinunciato alla successione (allegato al doc. 39),

può essere chiamata dall’assicuratore a solvere il debito rimasto scoperto dal

de cuius essendo debitrice solidale dei premi e delle partecipazioni ai costi

rimasti impagati sin dal sorgere del debito, ossia già quando il defunto marito

era ancora in vita. Infatti la solidarietà implica la possibilità per il

creditore di procedere nei confronti di ciascuno per l’intero importo (art. 163

e 166 CC e 143 e seguenti CO; cfr. anche DTF 105 V 74).

La

ricorrente non può neppure far valere la perenzione del debito, poiché è stata

validamente interrotta nei confronti del defunto marito con la richiesta di

pagamento dei premi inoltrata nel termine di 5 anni di cui all’art. 24 LPGA (segnatamente,

sulla base degli atti prodotti, con i verbali di pignoramento e con gli

attestati di carenza beni [cfr. in particolare per gli anni dal 2006 al 2008,

di cui si dirà in seguito, i doc. da 14 a 24], cfr. anche sentenza K 114/03 del 22 luglio 2005, consid. 4.3 e 4.4 e sentenza K 82/02 del 17 giugno 2003),

ciò che implica l’interruzione anche nei suoi confronti, pur essendo all’oscuro

di quanto accaduto (sentenza K 63/05 del 26 giugno 2006, considerando 9

ed art. 136 cpv. 1 CO per il quale l’interruzione rispetto ad un debitore

solidale o ad un condebitore di una prestazione indivisibile vale anche in

confronto degli altri condebitori).

In

concreto resta unicamente da esaminare se la solidarietà è (perlomeno in parte)

venuta meno a causa della separazione di fatto dei coniugi, che la ricorrente

sostiene essere avvenuta nel corso del 2008 (cfr. doc. I, pag. 3 punto 4).

Sulla

base degli accertamenti effettuati dal TCA e della documentazione prodotta

dalle parti, questo Tribunale deve far proprie le conclusioni dell’assicuratore

che in data 18 giugno 2014 ha in sostanza ritenuto comprovato, secondo il

principio della verosimiglianza preponderante, valido nelle

assicurazioni sociali, che la coppia si è separata al più preso

verso la fine del 2008 ed ha ridotto le sue pretese nei confronti della

ricorrente ai premi dovuti nel periodo da gennaio 2006 a dicembre 2008 (doc. XVI).

Ciò

emerge sia dalle dichiarazioni rilasciate il 16 giugno 2012, ossia ben prima

che iniziasse la vertenza in esame, alla Polizia cantonale da un conoscente del

defunto __________ (“Preciso che __________ viveva separato dalla moglie ma

presso lo stato civile risulta ancora coniugato. __________ e RI 1 effettuavano

una separazione in comune accordo, senza ufficializzare la cosa”) e dalla

ricorrente (“un paio di anni fa, quando sua madre ha iniziato ad avere

parecchi problemi di salute lui ha deciso di andare a stare da lei così che la

potesse curare meglio”), sia da quanto affermato dal rappresentante

dell’insorgente in sede di audizione il 5 giugno 2014 (“la data precisa di

quella separazione non è ricostruibile ma la stessa sostanzialmente corrisponde

i 2 anni precedenti la morte della mamma di __________ avvenuta il febbraio 2011”).

Del

resto non vi sono altre prove circa una separazione precedente la fine del

2008.

In

particolare non può essere d’aiuto la circostanza che i pignoramenti sono

inizialmente avvenuti all’indirizzo della madre di __________, poiché alcuni di

essi sono stati effettuati nel 2007, ossia in un periodo nel quale la stessa

ricorrente non sostiene di aver vissuto separata dal defunto marito. Essa ha infatti

sostenuto di essersi separata nel corso del 2008 (cfr. doc. I, pag. 3 punto 4).

Va

a questo proposito ricordato che se, da una parte, la procedura davanti al TCA è retta dal principio

inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere

accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non

è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di

collaborare (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).

Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare

l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile –

le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti

invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze

della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

Sulla

base delle emergenze istruttorie, conformemente a quanto ritenuto

dall’assicuratore in data 18 giugno 2014 (doc. XVI), questo Tribunale può far

risalire l’avvenuta separazione al massimo con effetto dal mese di gennaio

2009.

Infatti, da una parte la ricorrente afferma che la separazione sarebbe

avvenuta nel corso del 2008 senza apportare alcuna prova, dall’altra, e

soprattutto, in sede di udienza, il 5 giugno 2014 ha comunque affermato, per il tramite del rappresentante, che la stessa è avvenuta circa due

anni prima della morte della madre nel febbraio 2011.

Ne

segue che non occorre dar seguito alla richiesta dell’interessata di ascoltare

ulteriori testi (doc. VI) o di assumere altre prove.

Va

qui rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora

l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice,

in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che

altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove;

Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450,

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a

ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege,

2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H

103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid.

2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce

una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2

Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162

consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

Ne

segue che i premi rimasti impagati dal defunto marito nel periodo da gennaio 2006 a dicembre 2008, sono a carico della ricorrente, per un importo complessivo di fr. 12'698.40

({343.30 X 12 [premi 2006, doc. 7]} + {354.10 X 12 [premi 2007, doc. 7]} +

{360.80 X 12 [premi 2008, doc. 8]}).

6.

Per

quanto concerne gli accessori, e meglio gli interessi di mora, le spese

amministrative e le “spese esecutive precedenti” (cfr. doc. 47), questo

TCA evidenzia che la moglie, rispettivamente il marito, è solidalmente

responsabile unicamente per il pagamento dei premi dell'altro coniuge, ma non

delle altre spese causate dal consorte. Per cui l'assicuratore non può

chiedere al debitore solidale il pagamento delle spese di diffida, d'apertura

dell'incarto, del precetto esecutivo, di prima notifica, di procedura esecutiva

e gli interessi moratori generati dall'assenza di pagamento dei premi LAMal da

parte del coniuge (sentenza 36.2012.82 del 27 febbraio 2013; 36.2008.102 del 7

gennaio 2009; 36.2008.98 dell'8 settembre 2008; 36.2007.162 del 13 marzo 2008; 36.2007.23

del 2 ottobre 2007; 36.2007.62 del 5 luglio 2007; 36.2006.22 del 20 luglio 2006).

Al riguardo, nella (prima) sentenza

36.2006.22

del 20 luglio 2006 questo Tribunale ha evidenziato, al consid. 13,

quanto segue:

Come visto, la nostra

Massima Istanza ha avuto modo di precisare che con l'entrata in vigore

dell'assicurazione malattia obbligatoria un coniuge risponde solidalmente,

ex art. 166 CC, per i debiti contributivi dell'altro coniuge, indipendentemente

dal fatto che il rapporto di assicurazione a fondamento del credito

contributivo sia stato costituito durante la vita comune oppure per soddisfare

dei bisogni correnti della famiglia (cfr. STFA del 22 luglio 2005, K 114/03).

Per l'art. 146 CO salvo

disposizione contraria, un debitore solidale non può col suo fatto personale

aggravare la posizione degli altri.

Ad esempio la mora di uno

dei debitori solidali concerne unicamente l'interessato. In altre parole solo

lui deve gli interessi moratori. Allo stesso modo in caso di colpevole

impedimento di un debitore, solo questi deve pagarne le conseguenze (cfr.

Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2a. edizione, Berna 1997, pag.

840; cfr. anche Schnyder, Basler Kommentar 2a ed., n. 1 e segg. ad art. 147,

pag. 758 e seg.).

Ciò significa che la

moglie, rispettivamente il marito, è solidalmente responsabile unicamente per

il pagamento dei premi dell'altro coniuge, ma non delle altre spese causate dal

consorte.

Per cui l'assicuratore non può chiedere

all'insorgente il pagamento delle spese di diffida, d'apertura dell'incarto,

del precetto esecutivo, di prima notifica, di procedura esecutiva e gli

interessi moratori generati dall'assenza di pagamento dei premi LAMal da parte

del marito."

Ne

segue che in concreto gli interessi di mora, le spese amministrative per fr.

1'730 e le spese esecutive per fr. 2'611.95 non possono essere chieste alla

ricorrente.

Diverso

è invece il discorso per le spese che l’agire del coniuge, chiamato a pagare in

via solidale il debito, causa con il suo comportamento (cfr. sentenza

36.2012.82

del 27 febbraio 2013; 36.2008.102 del 7 gennaio 2009; 36.2008.98

dell'8 settembre 2008; 36.2007.162 del 13 marzo 2008; 36.2007.23 del 2 ottobre

2007; 36.2007.62 del 5 luglio 2007; 36.2006.22 del 20 luglio 2006).

Nella

DTF 125 V 276, l'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha ricordato che pure

sotto l'imperio della nuova LAMal un assicuratore contro le malattie può

esigere il pagamento in adeguata misura delle spese di diffida così come di

spese supplementari cagionate da mora dell'assicurato al momento del versamento

dei premi e della partecipazione ai costi, in quanto tali spese (alle quali si

sarebbe ovviato in caso di versamento tempestivo) siano addebitabili a colpa dell'interessato

e le disposizioni generali sui diritti e gli obblighi degli assicurati

contemplino una regolamentazione al riguardo.

Questo

principio è stato inserito nell'art. 105b cpv. 3 OAMal nella

versione in vigore fino al 31 dicembre 2011 (in precedenza, fino al 31 luglio

2007.

figurava nell'art. 90 cpv. 5 OAMal) e nell’art. 105b cpv. 2 OAMal dal 1°

gennaio 2012, secondo il quale se l'assicurato causa per propria colpa

spese che avrebbero potuto essere evitate con un pagamento tempestivo,

l'assicuratore può riscuotere adeguate spese amministrative, se una misura

siffatta è prevista dalle disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi

dell'assicurato

In concreto, l'art. 5.5 delle

condizioni d’assicurazione prevedono che le spese, quali ad esempio le spese di

sollecito e di riscossione, derivanti da premi e partecipazioni ai costi in

arretrato vanno a carico della persona assicurata.

Nel

caso di specie, per quanto concerne le richieste di pagamento inviate alla

ricorrente dopo la morte del marito per premi rimasti impagati dal de cuius,

agli atti vi è una richiesta del 7 giugno 2013 per premi del 2012 (doc. 37; con

il sollecito del 12 luglio 2013; doc. 42), non dovuti dalla moglie alla luce

della separazione intervenuta ad inizio 2009 e una richiesta di pagamento del

12.

giugno 2013 relativa ad un precetto esecutivo del 9 agosto 2007 n. __________

per premi di gennaio - marzo 2007 dovuti da defunto marito (doc. 17 e 38) oltre

al sollecito del 17 luglio 2013 (doc. 43), dove è chiesto un importo di fr. 70

per le spese.

Solo

le spese di questa richiesta possono essere accollate alla ricorrente. I doc.

da 34 a 36, e meglio gli attestati di carenza beni del febbraio e marzo 2009

rilasciati nei confronti della ricorrente, per premi LAMal da settembre a

dicembre 2007 non possono infatti concernere premi del defunto marito e dunque

non sono oggetto della presente procedura, poiché la medesima cassa ha

affermato che __________ “non ha mai comunicato ad CO 1 di essersi coniugato”,

aggiungendo che l’assicuratore “ha avuto conoscenza della moglie cioè della

signora RI 1, solo dopo il decesso” del marito poiché solo in quel momento

“ha proceduto alla ricerca di eventuali eredi” (doc. XVI).

Le spese di fr. 70, dovute per colpa

dell'assicurata medesima (che non ha pagato quanto richiesto nei termini) e che

trovano il loro fondamento nell'art. 105b cpv. 2 OAMal e nell'art. 5.5 delle

condizioni d’assicurazione vanno pertanto confermate.

7.

Infine,

l’assicuratore ha rigettato l’opposizione al precetto esecutivo n. __________

del 24 ottobre 2013 dell’UEF di __________ e chiede al TCA la conferma di

questo provvedimento.

Alla

richiesta dell’assicuratore, che non ha seguito la procedura prevista dalla

LPGA, non può essere dato seguito.

Per

l’art. 49 LPGA:

1Nei casi di ragguardevole entità o quando vi è disaccordo con

l’interessato l’assicuratore deve emanare per scritto le decisioni in materia

di prestazioni, crediti e ingiunzioni.

2.

Una domanda relativa a una decisione d’accertamento deve

essere soddisfatta se il richiedente fa valere un interesse degno di

protezione.

3.

Le decisioni sono accompagnate da un avvertimento relativo

ai rimedi giuridici.

Devono essere motivate se

non corrispondono interamente alle richieste delle parti.

La notificazione

irregolare di una decisione non deve provocare pregiudizi per l’interessato.

A

norma dell’art. 52 LPGA:

1.

Le decisioni possono essere impugnate entro trenta giorni

facendo opposizione presso il servizio che le ha notificate; fanno eccezione le

decisioni processuali e pregiudiziali.

2.

Le decisioni su opposizione vanno pronunciate entro un

termine adeguato. Sono motivate e contengono un avvertimento relativo ai rimedi

giuridici.

3.

La procedura d’opposizione è gratuita. Di regola non sono

accordate ripetibili.

Nella

già citata sentenza K 63/05 del 26 giugno 2006 il TF, al consid. 7, ha rammentato la procedura che deve seguire l’assicuratore se vuole continuare la procedura

esecutiva:

« 7.

L'exécution forcée ayant

pour objet une somme d'argent ou des sûretés à fournir s'opère par la poursuite

pour dettes et commence par la notification du commandement de payer (art. 38

al. 1 et 2 LP).

7.1

En cas d'opposition,

le créancier peut requérir du juge l'annulation de l'opposition si la créance

est fondée sur un jugement exécutoire (art. 80 al. 1er LP). Sont assimilées à

des jugements exécutoires, notamment les décisions des autorités administratives

de la Confédération ordonnant le paiement d'une somme d'argent ou la

constitution de sûretés (art. 80 al. 2 ch. 2 LP). Par conséquent, un

assureur-maladie au bénéfice d'un jugement, d'une décision ou d'une décision

sur opposition portant condamnation à payer des arriérés de primes ou de

participations aux coûts pourra requérir du juge la mainlevée définitive de

l'opposition à son commandement de payer. Dans ce cas, le juge n'a ni à revoir,

ni à interpréter le titre à la mainlevée définitive qui lui est produit. Le

prononcé de mainlevée définitive écarte d'une façon absolue l'opposition formée

par le débiteur. Sur simple réquisition, l'office des poursuites devra

continuer la poursuite comme s'il n'y avait pas eu opposition. Le débiteur dont

l'opposition a été levée définitivement et qui veut néanmoins échapper à

l'exécution forcée n'a plus que deux voies de droit : l'annulation ou la

suspension de la poursuite (art. 85 LP) ou le paiement de la dette.

7.2

Lorsque le créancier

requiert une poursuite sans titre à la mainlevée préalable, il doit, en cas

d'opposition au commandement de payer, agir par la voie de la procédure

ordinaire ou administrative pour faire reconnaître son droit conformément à

l'art. 79 al. 1 LP. Lorsque la poursuite porte sur une créance de droit public,

le bien-fondé de celle-ci doit faire l'objet d'une décision formelle de

l'autorité administrative compétente, soit, en matière d'assurance-maladie

sociale, des assureurs. Ceux-ci peuvent donc introduire une poursuite pour

leurs créances pécuniaires même sans titre à la mainlevée entré en force,

rendre après coup, en cas d'opposition, une décision formelle portant

condamnation à payer les arriérés de primes ou participations aux coûts et,

après l'entrée en force de cette dernière, requérir la continuation de la

poursuite. Si le dispositif de la décision administrative se réfère avec

précision à la poursuite en cours et lève expressément l'opposition à celle-ci,

ils pourront requérir la continuation de la poursuite sans passer par la procédure

de mainlevée de l'art. 80 LP. Dans sa décision, l'autorité administrative

prononcera non seulement une décision au fond selon le droit des assurances

sociales sur l'obligation pécuniaire de l'assuré, mais elle statuera

simultanément sur l'annulation de l'opposition comme autorité de mainlevée (ATF

119.

V 329 consid. 2 et les références). »

Nel

caso di specie, l’assicuratore ha sovrapposto le due procedure descritte dal TF

ai consid. 7.1 e 7.2 ed ha in sostanza mutato la natura della procedura.

Infatti

dapprima, il 28 giugno 2013, ha emanato una decisione formale condannatoria, chiedendo all’interessata il pagamento di un importo di fr.

39'133.20 (doc. 40; cfr. consid. 7.1 della citata sentenza). In seguito all’opposizione

presentata dall’insorgente, ha fatto spiccare, il 27 settembre 2013, un

precetto esecutivo (doc. 45 e 46) ed il 3 febbraio 2014 ha emesso direttamente una decisione su opposizione tramite la quale ha tolto

l’opposizione al citato PE (doc. 47, cfr. consid. 7.2 della citata sentenza).

Questa

soluzione ibrida non può venir tutelata in questa sede poiché contraria

alle norme procedurali della LPGA (in particolare art. 49 e 52 LPGA), che

prevedono dapprima l’emissione di una decisione formale ed in seguito, in caso

di contestazione, di una decisione su opposizione portante sul medesimo oggetto

e sulla medesima azione.

Ciò

vale a maggior ragione nell’ambito della procedura esecutiva, laddove

l’assicuratore stesso può rigettare l’opposizione al PE e le garanzie

procedurali devono, come sempre, essere garantite.

Va

qui rammentato che a norma l'art. 54 cpv. 2 LPGA le decisioni e le decisioni su

opposizione esecutive che condannano al pagamento di una somma in contanti o a

fornire una cauzione sono parificate alle sentenze esecutive giusta l'art. 80

della legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento.

Ciò

significa che, sulla base di una tale decisione, l'opposizione interposta

contro un precetto esecutivo può, contestualmente al credito fissato nella

decisione, essere tolta da un ordine di rigetto definitivo pronunciato dal

giudice.

Tuttavia

il rigetto dell'opposizione da parte del giudice non è necessario per il proseguimento

dell'esecuzione quando il credito oggetto di esecuzione è stato fissato da una

decisione cresciuta in giudicato, resa dopo che il debitore ha fatto

opposizione (DTF 119 V 331 consid. 2b con riferimenti).

Il

TF ha posto questo principio, già invalso da alcuni decenni in ambito civile

(DTF 64 III 78, DTF 53 III 202, DTF 36 I 452, DTF 34 I 612), nella sentenza

pubblicata in DTF 75 III 44, assimilando alle sentenze civili le decisioni e le

sentenze amministrative delle autorità federali e delle autorità del Cantone

dove è in atto l'esecuzione (DTF 107 III 63, RCC 1978, pag. 310).

In

definitiva, la Cassa che avvia una procedura d'esecuzione, contro la quale la

persona soggetta all'obbligo contributivo solleva opposizione, senza avere

prima fissato i contributi o i premi dovuti, deve in seguito notificare una

decisione formale.

La

decisione deve tuttavia chiaramente riferirsi all'esecuzione in atto e togliere

l'opposizione, totalmente o limitatamente ad un determinato importo (DTF 109 V

46; DTF 107 III 60, RCC 1982 pag. 344).

In

concreto la Cassa avrebbe dovuto o emettere solo una decisione

condannatoria sia in sede di decisione formale e su opposizione (e chiedere poi

al giudice ordinario, alla crescita in giudicato della decisione su

opposizione, di rigettare l’opposizione al PE [consid. 7.1 della sentenza K

63/05 del 26 giugno 2006]) oppure, dopo aver fatto spiccare il precetto

esecutivo, in caso di opposizione, emanare dapprima una decisione formale

tramite la quale l’assicuratore avrebbe potuto togliere l’opposizione al PE e,

in caso di contestazione, una decisione su opposizione ribadendo il rigetto

dell’opposizione al PE (cfr. consid. 7.2 della sentenza K 63/05 del 26 giugno

2006).

In

concreto, avendo in sostanza mischiato le due procedure ed avendo rigettato

l’opposizione al PE, spiccato dopo l’emissione della decisione formale, solo in

sede di decisione su opposizione, l’opposizione al PE n. __________ del 24

ottobre 2013 dell’UEF di __________ non può essere rigettata.

8.

La

ricorrente, parzialmente vincente in causa e rappresentata da una persona

cognita in materia, ha diritto a ripetibili (cfr. art. 61 lett. g LPGA).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.Il

ricorso è parzialmente accolto ai sensi dei considerandi.

§

La decisione impugnata è modificata nel senso che RI 1 è tenuta a versare ad CO

1 l’importo complessivo di fr. 12'698.40, oltre fr. 70 di spese amministrative.

§§

L’opposizione al precetto esecutivo n. __________ dell’UEF di __________

del 24 ottobre 2013 è mantenuta.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato. L’assicuratore verserà alla ricorrente fr. 1'500 (IVA inclusa) a titolo

di ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il giudice delegato Il

segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti