Lexipedia

Decisione

36.2014.22

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

7 agosto 2014Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

i giovani adulti non lo concerne (più) e quindi nemmeno l'ultima frase, che

stabilisce l'immobilità della tariffa una volta compiuti i 26 anni.

Ad ogni buon conto, anche una volta

raggiunta questa categoria un aumento (o diminuzione) del premio non è escluso in

futuro e ciò in virtù dell'art. 10 CGA, che va applicato anche in specie.

La controversia fra le parti nasce dall'interpretazione

dell'art. 12.3 CGA.

Per sapere se l'assicuratore debba

riconoscere all'attore il ripristino del precedente premio di Fr. 33.- al mese per

la copertura __________, occorre dunque interpretare questa norma secondo i

principi giurisprudenziali in materia.

4. Per giurisprudenza costante, al contratto d'assicurazione si applicano i

principi generali dell'interpretazione dei contratti, tanto più che la legge

speciale non contiene disposizioni particolari in proposito: l'art. 100 cpv. 1

LCA rinvia infatti al diritto delle obbligazioni e, di riflesso, al Codice

civile (sentenza 5C.13/2006 del 9 ottobre 2006, consid. 3.2; DTF 118 II 342

consid. 1a pag. 344). Dovendosi determinare il contenuto di un contratto di

assicurazione e delle condizioni generali che ne formano parte integrante, il

giudice deve, come per ogni altro contratto, ricorrere in primo luogo alla

cosiddetta interpretazione soggettiva, ovvero ricercare la “vera e concorde

volontà dei contraenti”, se del caso in modo empirico, basandosi su indizi

(art. 18 cpv. 1 CO; sentenza 5C.13/2006 del 9 ottobre 2006, consid. 3.2, cfr.

anche sentenza 4A_34/2007 del 26 luglio 2007, consid. 3.1). Se non gli è possibile

stabilire tale reale volontà, oppure se constata che uno dei contraenti non ha

compreso la reale volontà espressa dall'altro, il giudice ricercherà il senso

che le parti potevano e dovevano attribuire alle reciproche manifestazioni di volontà

(interpretazione oggettiva o principio dell'affidamento: sentenza 4A_371/2009

del 30 novembre 2009, consid. 6.1; sentenza 4A_34/2007 del 26 luglio

2007, consid. 3.1; sentenza 5C.13/2006 del 9 ottobre 2006, consid. 3.2, DTF 129

III 118 consid. 2.5; 126 III 119 consid. 2a; 122 III 118 consid. 2a). Punto di

partenza di tale interpretazione è l'espressione letterale del contratto; il

giudice dovrà tuttavia tenere conto delle circostanze che hanno caratterizzato

la conclusione del contratto (DTF 127 III 444 consid. 1b; 125 III 305 consid.

2b). Sarebbe infatti errato attribuire un'importanza decisiva ai termini

utilizzati dalle parti, seppur chiari; dall'art. 18 cpv. 1 CO traspare che non

si può erigere a principio l'assioma che in presenza di un testo chiaro si

debba escludere il ricorso ad altri mezzi di interpretazione; sebbene una

clausola contrattuale possa apparire a prima vista chiara ed indiscutibile, il

fine perseguito dalle parti, ma anche altre circostanze possono lasciar

intendere che l'espressione verbale non restituisca pienamente il senso

dell'accordo concluso (sentenza 5C.13/2006 del 9 ottobre 2006, consid. 3.2, DTF

128 III 212 consid. 2b/bb, consid. 3c).

Sussidiariamente,

all'interpretazione di clausole redatte esclusivamente dall'assicuratore ed

alle clausole generali prestampate trova applicazione il principio “in dubio

contra stipulatorem”, in virtù del quale esse vanno lette a sfavore di chi

le ha redatte, dunque dell'assicuratore (DTF 122 III 118 consid. 2a). L'art. 33

LCA ne è un'espressione (sentenza 5C.13/2006 del 9 ottobre 2006, consid. 3.2,

DTF 115 II 264 consid. 5a). Perché questa regola venga applicata non basta,

tuttavia, che le parti discordino sul significato da attribuire ad una

dichiarazione; questa deve effettivamente prestarsi a differenti

interpretazioni, ed inoltre deve essere impossibile, in assenza di altri mezzi

d'interpretazione, dissipare altrimenti il dubbio venutosi a creare (DTF 122

III 118 consid. 2d; 118 II consid. 1a).

5. Per

quanto concerne le Condizioni Generali d'Assicurazione, va ancora rilevato che

in virtù dell'art. 3 cpv. 1 LCA (nella versione in vigore fino al 31 dicembre

2006) esse devono essere inserite nel formulario di proposta rilasciato dall'assicuratore

o consegnate al proponente prima ch'egli abbia inoltrato il formulario contenente

la sua proposta (art. 3 cpv. 2 2a frase LCA in vigore dal 1° gennaio 2007). Da ciò deriva, come evidenziato dalla dottrina

(Carré, Loi fédérale sur le

contrat d'assurance, Losanna 2000,

pag. 120 ad art. 3 LCA; Viret, Assurances-maladie complémentaires et loi sur le contrat d'assurance,

in: Recueil de travaux en l'honneur de la Société suisse de droit des

assurances, ed. IRAL 1997, pag. 666 segg., in particolare pag. 673) e

giurisprudenza (sentenza 5C.13/2006 del 9 ottobre 2006, consid. 3.2), che le

condizioni generali d'assicurazione sono parte integrante del contratto d'assicurazione.

Come rammenta Vincent Brulhart,

Droit des assurances privées, Stämpfli 2008, n. 263 e segg., pag. 120 e segg.,

il contenuto del contratto può essere di principio determinato liberamente ed è,

il più delle volte, fissato nelle condizioni generali preformulate. Si tratta di "conditions contractuelles qui règlent les droits

et les obligations des contractants… fixent l'étendue de la couverture"

(n. 264).

La dottrina (Brulhart, op. cit., n. 267) ricorda

che l'uso di condizioni generali è la regola in materia di contratto d'assicurazione:

" De fait,

l'utilisation des conditions générales est indissociable de la technique d'assurance.".

La tecnica d'assicurazione

(Brulhart, op. cit., n. 15

e segg.) si fonda sulla legge dei grandi numeri ed il calcolo delle probabilità,

da ciò la necessità di considerare un grande numero di eventi simili per

dedurne le probabilità di sopravvenienza futura con necessità di definire

convenientemente il rischio e le condizioni della sua assunzione da parte

dell'assicuratore. Questi motivi, in uno con la necessità di mantenere ridotti

i costi amministrativi degli assicuratori (Brulhart, op. cit., n.

270, pag. 121), conducono all'offerta di prodotti standardizzati, con rischi e

garanzie uniformati "… ce qui intervient par l'utilisation de

conditions contractuelles préformulées" (Brulhart, op. cit., n.

271, pag. 121).

Come indicato le CGA, che

non hanno qualità di norme giuridiche, reggono il contratto solo se sono

integrate nello stesso.

La legge sul contratto d'assicurazione

non definisce il contratto che regola. L'assicurazione è una convenzione per la

quale, a fronte del versamento di un premio, l'assicuratore si impegna - in

caso di realizzazione di un rischio aleatorio previsto - a garantire la sua

controparte delle conseguenze dell'evento. Si tratta di un contratto

sinallagmatico, successivo, poiché esplica i suoi effetti nel tempo ed è

generalmente, come rileva parte della dottrina (Brulhart,

op. cit., n. 399), un contratto d'adesione siccome elaborato, redatto e

stampato dall'assicuratore prima della sua conclusione, ciò che ha per effetto

che il contraente dell'assicurazione aderisce, in genere senza discussione

delle clausole, all'elaborato dell'assicuratore.

Considerandi

Di per sé il contratto d'assicurazione

non è sottoposto ad alcuna condizione di forma e può essere concluso oralmente

o per atti concludenti (Willy König,

Schweizerisches Privatversicherungs-recht, 3a ed. Berna 1967,

pag. 69 e DTF 112 II 245).

Se il contratto

d'assicurazione non è sottoposto a condizioni di forma, anche la proposta

assicurativa ne è svincolata (Brulhart, op. cit., n. 404 e n. 262), pur potendo le parti convenire

altrimenti.

Per quanto attiene alle

CGA, definite da Ernst

Kramer e Bruno

Schmidlin, Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Tomo

IV, 3 ed., Berna 1986, pag. 177-178, quali forma di legislazione emanata dall'economia

privata o di legislazione senza legislatore, le stesse regolano il contratto

nella misura in cui siano, come detto, integrate nello stesso.

6.

In

applicazione del principio dell'affidamento scaturente dall'interpretazione oggettiva

del contratto, il TCA deve domandarsi come il destinatario oggettivo di questa

manifestazione di volontà poteva comprenderla in buona fede, quindi secondo il

senso che ogni contraente poteva e doveva ragionevolmente attribuire alle dichiarazioni

dell'altro nelle circostanze concrete (cfr. sentenza 4A_468/2008 del 20

febbraio 2009, consid. 2.4.1).

La frase che può dare luogo a

fraintendimenti è contenuta nell'art. 12.3 CGA, ossia:

"

A partire da quest'ultima fascia di età, la tariffa applicabile diventa

definitiva.".

Questa frase, come ha ben osservato

l'assicuratore malattia convenuto, deve essere contestualizzata all'interno del

suo stesso articolo, che è stato citato solo parzialmente dall'attore.

In effetti, l'art. 12 CGA si riferisce al

premio da corrispondere dai contraenti e l'art. 12.1 CGA stabilisce che il

premio è fissato secondo l'età dell'assicurato alla conclusione del contratto.

Nell'evenienza concreta, quindi, alla

conclusione del contratto l'interessato aveva 34 anni, visto che la polizza

assicurativa che contempla la nuova copertura dal 1° gennaio 2006 è datata 27

ottobre 2005 (doc. A7) e l'attore è nato nel 1971.

Di conseguenza, seguendo la tabella

allegata dall'assicuratore convenuto intitolata "Scala dei premi 2006

TI" (doc. 3), per la fascia di età 31-35 anni il premio mensile per la

copertura __________ era di Fr. 33.-. Quindi, secondo il citato art. 12.1 CGA, fintanto

che l'attore rimarrà affiliato in maniera continuativa ad CV 1, il premio da

pagare sarà sempre quello riferito alla fascia di età 31-35, anche quando egli

avrà un’età avanzata. La tariffa fissata al momento della conclusione del

contratto non cambierà mai più, essendo stata stabilita in base alla fascia di

età di entrata nell'assicurazione. Prova ne è che anche nel 2013, a 42 anni, l'interessato pagava il premio previsto per la categoria 31-35.

V'è tuttavia un'eccezione a questo

principio, che si realizza nella fascia di età fra gli 0 ed i 26 anni. In altre

parole, man mano che l'assicurato cresce cambia automaticamente fascia di età

e, conseguentemente, anche il suo premio muta di volta in volta - in funzione

della citata scala dei premi - finché raggiunge i 26 anni. A quel punto,

entrato a fare parte della categoria degli adulti, la tariffa applicata a questa

fascia di età (dai 26 anni in su) diventa definitiva.

L'art. 12.3 CGA spiega questa

circostanza, recitando che i bambini e gli adolescenti da 0 a 18 anni passano automaticamente alla tariffa superiore quando compiono il 19esimo anno di età. Lo

stesso vale per i giovani tra 19 e 25 anni quando compiono il 26esimo anno

d'età. A partire da quest'ultima fascia d'età, la tariffa applicabile

diventa definitiva.

Come detto, quest'ultima frase va

utilizzata unicamente nel caso in cui una persona si sia assicurata presso CV 1

quando ancora era bambina o adolescente e quindi, con il compimento dei 19

anni, passa nella categoria dei giovani adulti (19-25 anni), ciò che comporta

un cambio di tariffa ed in particolare un aumento del premio (nel 2006, il

premio da 0 a 18 anni era di Fr. 16.- senza infortunio, mentre dai 19 ai 25

anni di Fr. 20.-). In seguito, non appena compiuti i 26 anni, l'assicurato

entra nella fascia di età degli adulti, che prevede ancora un'altra tariffa.

Lo stesso procedere vale per un neo

assicurato giovane adulto (19-25 anni) che passa nella categoria degli adulti

con il compimento dei 26 anni.

La protezione consiste nella garanzia

della fascia d’età, non invece nella garanzia dell’ammontare del premio di

fascia per tutta l’esistenza. Un tale soluzione sarebbe illogica, non

economica ed il premio non sarebbe più calcolato in base al rischio.

L'attore, che al momento della sua

affiliazione alla copertura __________ aveva 34 anni, come visto è stato

correttamente inserito nella fascia di età 31-35 anni e, pertanto, la tariffa

applicata a questa categoria varrà per sempre, anche in futuro. Per contro,

egli non può beneficiare della protezione di cui all'ultima frase dell'art.

12.3

CGA, ossia non può pretendere che il premio applicato alla fascia di età

26-30 gli sia riconosciuto. Ne discende che, senza alcun dubbio, l'art. 12.3

CGA non è applicabile all'attore.

7.

L'aumento

del premio comunicato all'interessato a decorrere dal 1° gennaio 2014 é

giustificato alla luce dell'art. 10 CGA.

Secondo questa norma, in caso di

modifica dei premi CV 1 è autorizzata a proporre l'adattamento del contratto a

partire dalla prossima scadenza del premio. I nuovi premi saranno comunicati

allo stipulante almeno 25 giorni prima della loro entrata in vigore; costui disporrà

allora della facoltà di rescindere il contratto, per la parte modificata, al

più tardi il giorno precedente la scadenza del premio.

Questo disposto prevede che

l'assicuratore malattia è autorizzato ad aumentare i premi che, quindi, non

sono immutabili come sostenuto dall'attore. Tuttavia, in una tale evenienza,

l'assicuratore deve rispettare determinate condizioni, quali attendere la

scadenza del premio vecchio per potere applicare la nuova tariffa di premio e

comunicare questo aumento all'interessato almeno 25 giorni prima che il nuovo

premio esplichi effetto. Questa modifica contrattuale permette allo stipulante

di disdire il contratto senza rispettare il termine di sei mesi previsto dall'art.

9.

CGA.

In concreto, l'assicuratore convenuto

ha comunicato all'attore i nuovi premi per l'anno 2014 il 14 ottobre 2013 (doc.

5), quindi nel pieno rispetto del tenore del summenzionato art. 10 CGA.

In assenza di una comunicazione di

rescissione della copertura __________, l'attore rimane dunque regolarmente vincolato

alla stessa, con l'obbligo di fare fronte al pagamento del premio mensile di

Fr. 35.-, correttamente aumentato in virtù della possibilità offerta dall'art.

10.

CGA.

8.

Infine,

l'art. 2 LCA a cui fa riferimento l'attore non torna per contro applicabile in

specie, dato che si riferisce a modifiche sostanziali di un contratto, mentre

l'aumento del premio concordato non lo è. Peraltro, come visto, si tratta di

un'opzione di cui dispone l'assicuratore conferitagli con le Condizioni

Generali d'Assicurazione, accettate dall'attore quando ha sottoscritto la

copertura assicurativa in questione.

L'art. 2 LCA si applica infatti

unicamente quando non è esclusa la possibilità di poter modificare un contratto

né per espresso accordo delle parti né se previsto dalle CGA (Stoessel in: Bundesgesetz über den

Versicherungsvertrag (VVG), Basilea 2001, N. 15 ad art. 2 LCA, pag. 66).

Per proposta ai sensi dell'art. 2 LCA

si intende ogni manifestazione di volontà dell'assicurato che necessita il

consenso da parte dell'assicuratore, eccetto per i diritti che l'assicurato può

far valere unilateralmente (per esempio gli artt. 23, 50 e 90 LCA). Il termine

di 14 giorni dell'art. 2 LCA comincia a decorrere dalla ricezione da parte

dell'assicuratore della proposta di modifica o di estensione (DTF 120 II 133

consid. 3; STCA 36.2009.149 del 7 ottobre 2009).

9.

Stanti

le argomentazioni esposte, la petizione dell'attore deve essere respinta.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. La petizione è respinta.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3. Comunicazione

alle parti ed alla FINMA (art. 49 cpv. 2 LSA).

Contro la presente sentenza è dato

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. b LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, nel termine di 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1

LTF).

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve

indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una

breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il giudice delegato Il

segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti