36.2014.25
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18 agosto 2014Italiano41 min
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Raccomandata
Incarto
n.
36.2014.25
TB
Lugano
18 agosto 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 17 marzo 2014 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 20 febbraio 2014 emanata
da
CO 1
in materia di assicurazione sociale contro le malattie
ritenuto in fatto
A. Dipendente
dal 2 ottobre 2012 della __________ di __________ come tagliapietra e quindi
affiliato presso CO 1 per la perdita di guadagno tramite il datore di lavoro, il
20 novembre 2012 (doc. 4) RI 1, 1968, è stato licenziato per il 30 novembre
2012.
L'indomani (doc. 5) il medico curante
ha certificato la presenza di una febbre influenzale, prescrivendo 7 giorni di
riposo, che il 27 novembre seguente (doc. 5) sono stati prolungati di altri 15
giorni stante la necessità di effettuare degli accertamenti clinici in reparto
oncologico.
Lo stesso 21 novembre 2012 (doc. 6) il
datore di lavoro ha segnalato al suo assicuratore l'incapacità lavorativa
dell'assicurato.
B. Il
12 dicembre 2012 (doc. 8) l'assicuratore malattia ha proposto all'ex lavoratore
il libero passaggio dall'assicurazione collettiva del datore di lavoro
all'assicurazione individuale a far conto dal 1° dicembre 2012, offerta che l'interessato
ha accettato.
C. Il
ricovero dal 27 al 31 gennaio 2013 (doc. 9) per neoplasia del timo ha portato i
medici dell'__________ di __________ ad eseguire un intervento chirurgico di
timectomie e timomectomia per via sternotomica mediana. I successivi controlli
hanno rilevato una persistenza di dolore a livello sternale, che necessitava di
antidolorifici e di dispnea da sforzo (docc. 12 e 13).
Stante il perdurare dell'inabilità
lavorativa, il 15 ottobre 2013 (doc. 16) l'assicurato è stato sottoposto ad una
visita medico-fiduciaria, a seguito della quale il dr. med. __________ ha concluso
che non v'erano motivi medici che giustificassero un'incapacità di lavoro,
nemmeno come tagliapietre. Ha quindi previsto dapprima una ripresa parziale del
lavoro, poi totale entro la fine dell'anno.
Questo parere è stato confermato dal
primo medico fiduciario consultato, dr. med. __________ (doc. 17).
D. Con decisione del 6 novembre
2013 (doc. 18) la Cassa malati ha informato l'assicurato che poiché dal 9
dicembre 2013 la sua abilità lavorativa è stata giudicata essere del 100%, non
gli avrebbe più versato indennità giornaliere oltre questa data.
E. I
medici curanti dell'assicurato hanno certificato che egli non poteva riprendere
il lavoro alla data indicata dalla Cassa malati essendo affetto da timoma
(docc. 19 e 20) ed a tal proposito il dr. med. __________ è stato nuovamente
interpellato dall'assicuratore (doc. 20). A seguito della conferma del 7
gennaio 2014 (doc. 21) da parte del medico fiduciario della possibilità
concreta di una ripresa lavorativa, con decisione su opposizione del 20 febbraio
2014 (doc. A1) CO 1 ha respinto l'opposizione dell'assicurato e ha confermato
il rifiuto di continuare a riconoscere delle prestazioni per incapacità di
lavoro.
A mente della Cassa malati, dato
l'obbligo dell'assicurato di ridurre il danno, egli può riprendere non solo
l'attività lavorativa, ma addirittura anche la sua professione di tagliapietra
nella misura del 50% dall'11 novembre 2013 e del 100% dal 9 dicembre 2013.
Pertanto, il versamento ulteriore di indennità giornaliere risulta ingiustificato
e ciò anche alla luce della nuova documentazione medica prodotta, che non
apporta nuovi elementi che giustifichino un'inabilità lavorativa oltre tale
data.
F. Con
ricorso del 17 marzo 2014 (doc. I) RI 1 ha contestato l'interruzione del versamento di indennità giornaliere a decorrere dal 9 dicembre 2013, dato che egli
continua ad essere inabile al lavoro così come certificato dai suoi medici
curanti e dalla perizia prodotta il 24 aprile 2014 (doc. B).
G. Nella
riposta del 19 maggio 2014 (doc. VII) CO 1 ha chiesto di respingere il ricorso dell'assicurato e ha riproposto sostanzialmente le medesime argomentazioni
esposte con la decisione su opposizione.
A suo dire, l'obbligo di ridurre il
danno è stato leso, giacché il ricorrente non ha tentato di riprendere il suo
lavoro o di trovarne un altro e nemmeno si è iscritto alla disoccupazione. I
certificati medici si limitano ad indicare che l'assicurato non può riprendere il
lavoro essendo inabile, ma non spiegano il motivo né contestano il parere del medico
fiduciario. Inoltre, la perizia medico legale è stata allestita dal dott. __________
posteriormente alla decisione impugnata ed indica soltanto i dolori soggettivi
del ricorrente, mentre dal profilo oggettivo riporta che l'assicurato è
in complessive condizioni generali soddisfacenti. Anche la discussione del caso
effettuata dallo specialista non apporta prove concrete, ma espone nozioni puramente
teoriche sulla malattia (timoma), sul rischio che nei prossimi 5 anni essa
possa riapparire e sul fatto che l'attività di tagliapietra sottoporrebbe il
ricorrente a dei fattori che gli imporrebbero di non essere esposto a rischi
connessi con una possibile ripresa della malattia.
La Cassa malati ha evidenziato che
anche l'Ufficio AI, sentito il Servizio Medico Regionale nell'ambito della
domanda di prestazioni di invalidità del 16 maggio 2013, ha stabilito le medesime percentuali di incapacità lavorativa, confermando quindi i pareri dei
due medici fiduciari da essa interpellati.
Il dr. med. __________, consultato nuovamente
(doc. IXbis), ha ritenuto senza valore la perizia medica del dott. __________.
H. I
nuovi documenti medici trasmessi dall'assicurato (docc. C1-C3) sono stati sottoposti
dalla Cassa malati all'esame del medico fiduciario, il quale ha confermato non
esserci motivi medici che giustifichino una continuazione dell'inabilità lavorativa
(doc. 28).
Anche gli ulteriori certificati dei
curanti (docc. D1 e D2) sono stati considerati dalla Cassa malati come
ininfluenti (doc. XVIII), mentre secondo l'insorgente questi e, soprattutto, la
perizia medica, sono significativi della sua totale incapacità lavorativa (doc.
XIX).
La Cassa malati non ha formulato nuove
osservazioni (doc. XX).
considerato in diritto
in ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria
(STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF
H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007).
nel merito
2. Oggetto
del contendere è la questione a sapere se l'insorgente ha diritto ad indennità
giornaliere a causa di malattia successivamente all'8 dicembre 2013.
3. Per
l'art. 3 cpv. 1 LPGA, è considerata malattia qualsiasi danno alla salute
fisica, mentale o psichica che non sia la conseguenza di un infortunio e che
richieda un esame o una cura medica oppure provochi un'incapacità al lavoro.
È considerata incapacità
al lavoro qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica, di compiere un lavoro ragionevolmente
esigibile nella professione o nel campo d'attività abituale. In caso d'incapacità
al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le
mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).
Per l'art. 7 LPGA, è
considerata incapacità al guadagno la perdita, totale o parziale, della
possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in
considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e
che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure e alle misure d'integrazione
ragionevolmente esigibili.
Per quanto concerne l'assicurazione
facoltativa di indennità giornaliera, l'art. 67 LAMal prevede che:
" 1 Le persone domiciliate in Svizzera o che vi esercitano un'attività lucrativa
e aventi compiuto i 15 anni ma non ancora i 65 anni possono stipulare un'assicurazione
d'indennità giornaliera con un assicuratore ai sensi dell'articolo 68.
2 Esse possono scegliere un assicuratore diverso da quello scelto per
l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.
3 L'assicurazione
d'indennità giornaliera può essere stipulata nella forma d'assicurazione
collettiva. Le assicurazioni collettive possono essere stipulate da:
a. datori di lavoro, per
sé stessi e per i propri dipendenti;
b. associazioni di datori di lavoro o associazioni professionali, per i
propri membri e per i dipendenti dei loro membri;
c. associazioni di
dipendenti, per i propri membri.".
Giusta l'art. 72 cpv. 1 LAMal, gli
assicuratori stabiliscono l'ammontare dell'indennità giornaliera assicurata d'intesa
con gli stipulanti l'assicurazione.
A norma dell'art. 72 cpv. 2 LAMal, il
diritto all'indennità giornaliera è dato qualora la capacità lavorativa dell'assicurato
sia ridotta di almeno la metà (art. 6 LPGA). Per quanto non pattuito altrimenti
il diritto nasce il terzo giorno che segue quello dell'insorgere della
malattia. L'inizio del diritto alle prestazioni può essere differito mediante
corrispettiva riduzione del premio. Qualora per il diritto all'indennità
giornaliera sia stato convenuto un termine d'attesa, durante il quale il datore
di lavoro è tenuto a versare il salario, questo termine può essere dedotto
dalla durata minima di riscossione.
L'art. 72 cpv. 3 LAMal prevede che l'indennità
giornaliera va pagata, per una o più malattie, durante almeno 720 giorni
compresi nell'arco di 900 giorni consecutivi. L'articolo 67 LPGA non è applicabile.
In caso di incapacità lavorativa
parziale è pagata una corrispondente indennità giornaliera ridotta per la
durata di cui al capoverso 3. È mantenuta la protezione assicurativa per la
capacità lavorativa residua (art. 72 cpv. 4 LAMal).
Per l'art. 72 cpv. 5 LAMal, qualora l'indennità
giornaliera sia ridotta in seguito a sovraindennizzo giusta l'articolo 78 della
LAMal e l'articolo 69 LPGA, l'assicurato colpito da incapacità lavorativa ha
diritto a 720 indennità giornaliere complete. I termini relativi alla
concessione delle indennità giornaliere sono prolungati in funzione della riduzione.
4. Secondo
la giurisprudenza sviluppatasi sull'art. 12bis cpv. 1 LAMI – giurisprudenza
applicabile anche all'attuale art. 72 LAMal (RAMI 1998 KV 45 pag. 430) – è considerato incapace al lavoro colui
che per motivi di salute non è più in grado di svolgere la propria attività,
oppure può farlo soltanto in misura ridotta oppure, ancora, quando l'esercizio
di una tale attività rischia di aggravarne le condizioni di salute (DTF 114 V
283 consid. 1c; DTF 111 V 239 consid. 1b; Maurer, Schweizerisches Sozialversicherungsrecht,
Tomo I, pag. 286 segg.).
L'allora TFA (dal 1° gennaio 2007:
Tribunale federale) ha stabilito che i concetti di incapacità al lavoro,
d'incapacità al guadagno, d'invalidità, di metodo di raffronto dei redditi e di
revisione (della rendita d'invalidità e di altre prestazioni durevoli)
formulati dalla LPGA corrispondono alle nozioni precedentemente sviluppate
dalla giurisprudenza nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità (DTF 130 V
343 consid. 2-3.6) e che la giurisprudenza sviluppata in precedenza vale anche
vigente la LPGA (STF U 193/03 del 22 giugno 2004, consid. 1.3 e seguenti con
riferimenti).
La questione a sapere se esista un'incapacità
lavorativa tale da giustificare il riconoscimento del diritto a prestazioni va
valutato in considerazione dei dati forniti dal medico. Determinante non è,
comunque, l'apprezzamento medico-teorico - anche se il giudice non se ne
scosterà senza sufficienti motivi, essendo anch'egli tenuto a rispettare la
sfera d'apprezzamento del medico (RAMI 1983 pag. 293; RAMI 1987 pag. 106 segg.)
-, bensì la diminuzione della capacità di lavoro che effettivamente risulta dal
danno alla salute (DTF 114 V 283 consid. 1c).
Il grado dell'incapacità lavorativa
viene valutato con riferimento all'impossibilità, derivante da motivi di
salute, di adempiere, secondo quanto può essere ragionevolmente richiesto, la
professione normalmente esercitata dall'assicurato.
L'incapacità di guadagno si
distingue dall'incapacità di lavoro per il fatto che essa considera quale
guadagno può e deve ancora essere realizzato dall'interessato, utilizzando la
sua capacità lavorativa residua in un mercato del lavoro equilibrato.
L'incapacità di lavoro, invece,
è l'impossibilità fisica di muoversi o di fare uno sforzo, come pure l'impossibilità
psichica di agire con metodo. Essa viene valutata nella propria professione
rispettivamente in altri lavori e attività (Scartazzini,
Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag.
228).
In relazione alle conseguenze
economiche dell'incapacità lavorativa, va ricordato che anche nell'ambito dell'assicurazione
malattia vige il principio – già comune a tutti i campi delle assi-curazioni
sociali - secondo cui l'assicurato è tenuto all'obbligo di ridurre le
conseguenze economiche negative del danno alla salute. Si tratta di un
principio generale del diritto federale delle assicurazioni sociali, che vale
anche per l'assicurazione malattia, indipendentemente dal tenore della
normativa statutaria delle Casse (DTF 123 V 233 consid. 3c;
DTF 117 V 278 consid. 2b; DTF 115 V 53; DTF 114 V 285 consid. 3; DTF 111
V 239 consid. 2a; DTF 105 V 178 consid. 2).
Quindi, se da un lato la graduazione
dell'incapacità va fatta ritenendo la professione esercitata, dall'altro va
considerato che l'assicurato ha l'obbligo di fare quanto da lui è
ragionevolmente esigibile per attenuare il più possibile le ripercussioni del
danno alla salute sulla sua condizione economica (art. 21 cpv. 4 LPGA).
Pertanto, in caso d'incapacità durevole
nella professione prece-dentemente esercitata (giudicata tale già dopo
un'interruzione del lavoro di sei mesi, Kieser,
ATSG Kommentar, 2a ed. 2009, n. 20 ad art. 6, pag. 112; STCA 36.2013.58 del 29
novembre 2013) è obbligo dell'assicurato di utilizzare le sue capacità residue
in settori lavorativi diversi, ragionevolmente esigibili.
Del resto, deve essere ricordato che il
principio dell'esigibilità configura un aspetto del principio della
proporzionalità. Secondo la dottrina, questo principio permette di pretendere
da una persona un determinato comportamento anche se presenta degli inconvenienti
(Peter, Die Koordination der
Invalidenrente, Schulthess 1997, pag. 71 e dottrina ivi citata).
Infine, il fatto di essere assicurato
per un'indennità giornaliera di un determinato importo e di avere pagato i
relativi premi non conferisce ancora il diritto al versamento della somma
assicurata in caso di incapacità lavorativa (DTF 110 V 322 consid. 5, 105 V 196; RAMI 2000 no. KV 137 pag. 355 consid. 3c, 1987 no. K
742 pag. 275 consid. 1, 1986 no. K 702 pag. 464 consid.
2a; Eugster, Zum Leistungsrecht
der Taggeldversicherung nach KVG, in: LAMal-KVG, Recueil de travaux en l'honneur
de la Société suisse de droit des assurances, Losanna 1997, pag. 539). Occorre
infatti ancora che l'assicurato subisca una perdita di guadagno in misura tale
da giustificare il pagamento dell'importo assicurato (RAMI 2000 no. KV 137 pag.
355 consid. 3c, 1998 no. KV 43 pag. 421 consid. 2a; STF 4A_344/2007 dell'11
marzo 2008 consid. 3.3; STFA K 146/03 del 4 maggio 2004 consid. 3.1). In caso
di sovraindennizzo, le prestazioni assicurate possono essere ridotte
conformemente agli art. 78 cpv. 2 LAMal e 122 OAMal.
5. Nel
caso in esame, riguardo all'incapacità lavorativa del ricorrente, va osservato
che il suo medico curante, dottor __________, medico chirurgo di __________ specialista
in ortopedia, ha attestato il 21 ed il 27 novembre 2012 (doc. 5) un'inabilità
lavorativa per febbre influenzale, con accertamenti in corso in reparto oncologico.
Infatti, lo stesso dr. med. __________,
FMH medicina interna consultato dalla Cassa malati, l'11 dicembre 2012 (doc. 7)
ha confermato che la diagnosi sospetta era di un timoma, a causa del quale
l'assicurato era in attesa di un intervento chirurgico.
Il 28 gennaio 2013 (doc. 9)
l'assicurato si è in effetti sottoposto presso __________ di __________ a timectomie
e timomectomia per via sternotomica mediana per una neoplasia del timo (ICD
IX:164.0).
Fatti
I successivi controlli del maggio 2013
(docc. 12 e 13) hanno riscontrato una persistenza di dolore in sede di
intervento a livello sternale, tanto che l'interessato necessitava di
antidolorifico quattro volte al giorno. Era poi sempre presente dispnea da sforzo.
L'esame obiettivo ha ravvisato una cicatrice sternale ben consolidata, dolente
alla digitopressione. Netta sopraelevazione dell'emidiaframma sinistro con disventilazione
del parenchima polmonare in sede basale.
A richiesta della Cassa malati, il
ricorrente è stato sottoposto il 15 ottobre 2013 ad una visita medica a __________
da parte del dr. med. __________, specialista FMH in medicina interna.
Nel suo referto del 18 ottobre 2013
(doc. 16) il medico fiduciario ha esposto l'anamnesi familiare, professionale e
personale dell'assicurato, le lamentele soggettive del paziente ed il suo
stato.
Ha poi posto la diagnosi di dispnea su
probabile BPCO incipiente e stato dopo timomectomia.
Nella sua valutazione, il medico ha
osservato che stante questa diagnosi, un nuovo esame con funzione polmonare
doveva essere rifatto per eventualmente predisporre un trattamento specifico.
Il problema del timoma era stabile dopo l'operazione del 28 gennaio 2013, senza
recidiva né evoluzione secondo l'ultima TC polmonare effettuata a fine
settembre 2013. Il perito ha consigliato all'interessato di uscire e di
camminare tutti i giorni almeno 15-30 minuti. Sulla scorta dell'esame eseguito,
l'internista non ha riscontrato motivi d'ordine medico che giustificassero
un'incapacità di lavoro, perfino come tagliapietra. Ritenuta però l'assenza
lavorativa di quasi un anno, la ripresa sarebbe dovuta essere dapprima
parziale, poi totale entro la fine dell'anno.
Il 30 ottobre 2013 (doc. 17) il dr.
med. __________ ha risposto ai quesiti sottopostigli dalla Cassa malati,
concordando con il parere del collega __________ e fissando a subito la ripresa
dell'attività lucrativa da parte dell'assicurato al 50%, mentre dopo 4 settimane
al 100%.
Dopo l'emanazione della decisione
formale di inizio novembre 2013, il 21 novembre seguente (doc. 19) il dottor __________
riferiva che essendo affetto da Timoma, l'assicurato non era in grado di
riprendere la sua attività lavorativa al 9 dicembre 2013, avendo dolore e
difficoltà alla deambulazione.
Del medesimo parere anche la dr.ssa __________
dell'__________ di __________, che il 4 dicembre 2013 (doc. 19) ha aggiunto la
presenza di dolore in sede sternale, astenia e dispnea da sforzo.
Entrambi questi certificati sono stati
trasmessi dalla Cassa malati al dr. med. __________ per un parere, il quale il
7 gennaio 2014 (doc. 21) ha osservato come non sia stato sollevato nessun nuovo
motivo medico rispetto al suo esame peritale del 15 ottobre 2013 che possa
giustificare il protrarsi dell'inabilità lavorativa dell'assicurato, peraltro
già troppo lunga che, anzi, non farebbe che peggiorare la cronicizzazione con
un decondizionamento.
I certificati del 10 marzo 2014 (doc. 25)
e del 9 aprile 2014 (doc. 26) allestiti dal dottor __________ recitano entrambi
che il paziente "è affetto da timoma con eseguito intervento
chirurgico. Lamenta sintomatologia dolorosa persistente in sede presternale su
pregresso intervento, con dolore alla digitopressione. Persiste dispnea da
sforzo. MV ridotto alla base sin. Prosegue con Tachidol 1 cp ogni 12 ore.
Necessita pertanto di 30 gg di riposo in quanto tuttora inabile al lavoro.".
Nelle more istruttorie il ricorrente ha
prodotto una perizia allestita l'11 aprile 2014 (doc. B) dal dottor __________ di
__________, medico chirurgo specialista in medicina legale e delle assicurazioni.
Dopo avere indicato i dati personali
dell'assicurato ed esposto i dati - di carattere non solo medico - che hanno
portato la Cassa malati ad interrompere il versamento delle indennità
giornaliere per malattia, il perito si è domandato se sussistesse un'incapacità
lavorativa tale da giustificare il riconoscimento di queste prestazioni.
Pertanto, egli ha esposto per intero e nel dettaglio la storia clinica
dell'interessato, procedendo in ordine cronologico ed indicando il contenuto
dei certificati medici agli atti.
Il referto medico si pronuncia poi
sullo stato attuale dell'assicurato ed elenca i concetti giuridici e le nozioni
di incapacità lavorativa e di guadagno, applicandoli alla fattispecie in esame
al fine di determinare l'esistenza o meno di un'inabilità lavorativa. L'esperto
ha così ripercorso le varie tesi agli atti su questa tematica.
Lo specialista ha inoltre spiegato
l'origine, la natura e la nozione medica e scientifica del Timoma che, rapportato
al ricorrente, fa sì che allo stato attuale egli sia da considerare come
persona inabile al lavoro al 100% anche dopo l'11 novembre 2013. Già il curante
aveva escluso che, affetto da questa patologia, l'interessato potesse
riprendere la sua attività lavorativa dal 9 dicembre 2013. Infatti, a tuttora
perdurano le condizioni di incapacità lavorativa totale a causa dei disturbi
lamentati, ma soprattutto in ragione degli esiti di questa patologia tumorale, "che
realizza sulla persona del lavoratore un danno alla salute, rapportato al
rischio espositivo del lavoratore, di professione tagliapietra, nei confronti
di fattori lavorativi favorenti una possibile ripresa di malattia o comunque
patologie a carico del sistema immunologico, di cui il timo è parte, e del
contiguo distretto respiratorio, determinandosi così una situazione di
incapacità temporanea lavorativa ed una incapacità a svolgere l'attività
lavorativa specifica di tagliapietra anche per il futuro." (doc. B
pag. 7). Inoltre, "La tipologia di patologia, di tipo tumorale, dalla
quale è affetto il RI 1; il rischio di recidive della patologia neoplastica
sebbene operata, la necessità di follow up della stessa almeno per 5 anni dalla
sua manifestazione, le connessioni di tale tipologia di tumore con l'apparato
immunologico di cui il timo è parte, la tipologia di attività (lavoratore della
pietra) che espone il lavoratore a contatti con polveri che contengono nel loro
interno altri fattori di rischio cancerogeno, la esposizione del lavoratore in
ragione del suo mestiere ad agenti meteorologici e termini, tutti questi
fattori nel complesso impongono che il lavoratore non venga esposto a
rischi connessi ad una possibile ripresa della malattia." (doc. B
pag. 7).
Pronunciatosi su questo referto, il 31
maggio 2014 (doc. IXbis) il dr. med. __________ ha affermato che lo stesso è
insufficiente e non ha alcun valore, giacché contiene tante nozioni giuridiche,
ma quasi nessuna informazione di carattere medico. Soltanto alle pagine 4 e 7, in sole 8 righe, il medico __________ ha esposto lo stato attuale del ricorrente con dolori, tosse
secca e dispnea da sforzo, ossia gli stessi sintomi che egli aveva già rilevato
nella sua perizia dell'ottobre 2013. Inoltre, la perizia del collega descrive
per esteso la patologia del timoma con i suoi differenti stadi, ma senza indicare
conseguenze concrete per l'assicurato. Infine, le motivazioni fornite dal
perito a sostegno della tesi secondo cui una ripresa lavorativa non sarebbe più
attuabile non sono fondate. A suo dire, il timoma fa sì anche parte del sistema
immunitario, ma ciò non significa che una timomectomia provochi una malattia
del sistema immunitario, anche perché il paziente non mostrava alcuna carenza
di questo sistema.
Inoltre, i rischi di aggravare il suo
stato di salute e di recidiva non sono dei motivi che possano giustificare il
perdurare di un'inabilità lavorativa, perché tutte le malattie possono essere
recidive.
Quanto all'affermazione che le polveri
che si sprigionano dall'attività di tagliapietra potrebbero contenere al loro
interno degli altri fattori di rischio cancerogeno, se così fosse allora essa
dovrebbe comportare la chiusura dell'azienda, senza però che il rischio enunciato
sia stato provato.
Da ultimo, il medico fiduciario ha
precisato che non si deve confondere il timoma (tumore del mediastino) con un
cancro polmonare e ha rilevato di avere avuto un paziente affetto dalla stessa
malattia che, però, dopo essere stato operato, sei settimane dopo ha ripreso il
suo lavoro di assicuratore ed è guarito, mentre in specie si sta parlando di
un'incapacità lavorativa che perdura da oltre un anno.
Il certificato del 12 maggio 2014 (doc.
C2) dell'__________, peraltro incompleto mancando la seconda pagina, riferisce l'esecuzione
di una tac del torace e dell'addome con e senza mezzo di contrasto. Al
controllo attuale non sono stati osservati segni di recidiva locale.
Immodificato rispetto al precedente controllo del settembre 2013 il tessuto
linfatico allungato a livello della finestra aorto-polmonare e la piccola
adenopatia con ilo centrale conservato, in sede prevascolare. Immodificate le
piccole adenopatie in sede paratracheale destra e nella finestra
aorto-polmonare. Non lesioni parenchimali polmonari con caratteristiche
evolutive. Nella sopraelevazione dell'emidiaframma sinistro con disventilazione
del parenchima polmonare contiguo. Non versamento pleurico. In sede sottodiaframmatica
appare immodificata la piccola formazione iperdensa segnalata a livello del
settimo segmento epatico, compatibile in presenza di anamnesi muta per epatopatia
cronica con piccolo angioma. Sostanzialmente immodificate per dimensioni i
linfonodi a livello del tripode celiaco, dell'ilo epatico, dell'ilo splenico,
in sede inter aorto cavale e paraortica sinistra. Non versamento peritoneale.
Le attestazioni del 4 (doc. C1) e del 9
giugno 2014 (doc. D2) del dottor __________ sono identiche alle precedenti e
confermano l'inabilità lavorativa del ricorrente.
Il dr. __________ ha preso posizione
l'11 giugno 2014 (doc. 28) sui due ultimi referti medici, rilevando che la
sintomatologia (dolore presternale e dispnea da sforzo) è sempre la medesima, come
in occasione della sua valutazione peritale dell'ottobre 2013.
Gli esami effettuati non hanno
riscontrato alcun segno di recidiva, senza lesioni parenchimali polmonari, con
un piccolo angioma del fegato immutato. Alla luce di ciò, a suo dire, non v'è
alcun motivo di prolungare l'incapacità lavorativa dell'assicurato.
Infine, il certificato del 23 giugno
2014 (doc. D1) della dr.ssa __________, identico ai precedenti, ribadisce che
l'intervento di timectomia per timoma non permette la ripresa dell'attività lavorativa
da agosto 2014, presentando l'interessato ancora astenia e dispnea da sforzo.
6. Per
costante giurisprudenza (cfr. sentenza 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione
(o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono
essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito
del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare
in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure
nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori
siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale,
avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali
siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser,
Rechts-sprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
Quanto alla valenza probante di un
rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto
di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che
consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato
in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto
medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate.
Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non
è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale
perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25
aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352
consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung,
BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto
(DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa, il TF ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite
da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono
a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti
approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle
inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1
pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, p. 332).
In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA
ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove
definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e
perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la
giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi
dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione
del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista
medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un
tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il
contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per
farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA
I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U
329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V
31; RAMI 1993 pag. 95).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in
sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità
(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA
I 462/05 del 25 aprile 2007).
Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale
esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce
del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,
in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile
2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht,
Zurigo 1997, pag. 230).
L'Alta Corte, nella sentenza 9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 -concetto
ribadito ancora nella STF 9C_721/2012 del 24 ottobre 2012 in un caso ticinese -, per quanto riguarda le divergenze d'opinioni tra medici curanti e periti
interpellati dall'amministrazione o dal giudice, ha precisato quanto segue:
" (…)
On
ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre experts et médecins traitants,
il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle
expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit
bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351
consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A
cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence
entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4
p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I
514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée
par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du
Considerandi
seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire.
Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments
objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui
sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de
l'expert." (…).
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori,
il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed
indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un
altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile
2007).
7.
Dagli
atti medici messi a disposizione dalle parti emerge quindi
che dal 21 novembre 2012 il ricorrente era inabile al lavoro in misura totale
per malattia. Entrambe le parti concordano su questo stato di fatto, ma rimane
in discussione la possibilità per l'insorgente di riprendere l'attività
lavorativa dal 9 dicembre 2013.
Secondo la Cassa malati,
infatti, non vi sarebbe più una malattia invalidante, perché i medici fiduciari
che ha consultato hanno ritenuto l'assicurato abile dapprima al 50% e poi al
100% nella sua professione dal 9 dicembre 2013.
D'avviso del ricorrente,
invece, i suoi medici curanti hanno attestato che l'inabilità lavorativa, in
misura totale, è persistita anche dopo l'8 dicembre 2013 e perdura tuttora.
Nel caso di specie, dai pareri medici
esposti discende chiaramente che le opinioni dei sanitari intervenuti sullo
stato di salute dell'assicurato sono discordanti le une dalle altre.
Secondo la giurisprudenza, il giudice
delle assicurazioni sociali è tenuto a vagliare oggettivamente tutti i mezzi di
prova, a prescindere dalla loro provenienza, e a decidere se la documentazione
a disposizione permette di rendere un giudizio corretto sull'oggetto della
lite. Qualora i referti medici fossero contradditori fra loro, non gli è
consentito di liquidare il caso senza valutare l'insieme delle prove e senza
indicare le ragioni per le quali si fonda su un parere piuttosto che su un
altro (DTF 125 V 352). Determinante è, del resto, che il rapporto sia completo
sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto
delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena
conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto
medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (DTF 125 V 352; RAMI
1991.
U 133, pag. 311 consid. 1, 1996 U 252, pag. 191; DTF 122 V 160, consid.
1c).
L'elemento rilevante per decidere circa
il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua
designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo
contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
In una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre
2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha precisato che il
giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti
allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell'amministrazione, a
condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, a
proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti.
Sempre secondo l'Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell'uomo ha dedotto dall'art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli
assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l'affidabilità dei rapporti dei
medici interni all'amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra
questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le
certificazioni dei medici curanti.
8.
Nella
concreta fattispecie, chiamato a verificare se lo stato di salute del
ricorrente sia stato accuratamente vagliato dalla Cassa malati prima
dell'emissione della decisione impugnata, questo Tribunale non ha motivo per
mettere in dubbio le conclusioni cui è giunto l'assicuratore sulla base della
documentazione medica acquisita, in particolare la perizia del 18 ottobre 2013
ed il suo complemento del 31 maggio 2014.
Il medico fiduciario
della Cassa malati, sulla base della visita personale dell'assicurato e
dell'analisi dei certificati allestiti dagli altri medici intervenuti, è giunto
alla convincente conclusione che l'insorgente sarebbe stato abile al lavoro al
100% nella sua precedente attività entro la fine dell'anno, mentre da subito
(dal 15 ottobre 2013) lo era già al 50%, tenuto conto della lunga assenza
dall'ambito lavorativo.
Occorre infatti osservare come la
valutazione del 2013 del dr. med. __________
sia da considerare dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i
parametri giurisprudenziali ricordati al considerando che precede.
Se da un lato il medico di fiducia
della Cassa malati ha visitato personalmente l'assicurato soltanto una volta, d'altro
lato non va dimenticato che egli ha potuto valutare susseguentemente il suo stato
di salute sulla scorta della documentazione medica allestita in seguito dai
medici curanti. Inoltre, e soprattutto, la sua valutazione personale è stata
fatta a 10 mesi dall'intervento di timomectomia e quindi quando la situazione
si era ormai stabilizzata.
Il dottor __________ ha potuto
pronunciarsi sui referti dei curanti dottor __________ e dr.ssa __________ che,
però, d'avviso del TCA non sono di grande aiuto per il ricorrente, giacché si
limitano a certificare un'inabilità lavorativa dovuta sia ai dolori in sede
presternale post intervento con dolore alla digitopressione, sia ad una dispnea
da sforzo. Essi forniscono soltanto elementi di carattere soggettivo che,
tuttavia, non possono essere posti alla base della soluzione del presente
giudizio, siccome non supportati da un quadro oggettivo clinico sullo stato di
salute dell'assicurato. Peraltro, queste attestazioni sono scarne e, come tali,
non sono in grado di contrastare il rapporto peritale del medico interpellato
dalla Cassa malati.
Perfino la perizia effettuata dal collega
nell'aprile 2014 non è atta a sovvertire le conclusioni chiare, complete e
dettagliate a cui è giunto il medico fiduciario, che l'ha sviscerata in ogni
suo punto e che al riguardo ha formulato le proprie puntuali osservazioni, a
cui questo Tribunale aderisce integralmente.
In effetti, le sette pagine allestite
dal dottor __________, specialista in medicina legale e delle assicurazioni, riassumono
dapprima i dati medici a disposizione e le loro ripercussioni sulla capacità
lavorativa dell'interessato dal profilo assicurativo.
Poi, dopo avere citato la
giurisprudenza federale in ambito assicurativo sul diritto dell'assicurato a
percepire delle indennità giornaliere, l'esperto ha esposto il contenuto delle
visite mediche effettuate __________ dall'interessato (pag. 3).
Ha fatto seguito a pagina 4 una breve descrizione
dello stato attuale del paziente, che comprende lo stato soggettivo (persistente
dolore in sede sternale, astenia, tosse secca, dispnea per minimo sforzo, calo
ponderale) e quello oggettivo (in complessive soddisfacenti condizioni
generali, lunga cicatrice chirurgica, torace ipoespansibile specie alla base
sinistra, con mv ridotto, lieve suono aspro e ipofonesi basale sinistra).
Nuovamente, ma più estesamente, lo
specialista ha esposto le norme ed i concetti giuridici alla base del diritto
alle indennità giornaliere, applicandoli al caso concreto sulla base dei
certificati medici a disposizione (pagg. 4 e 5).
In seguito, a pagina 6 egli ha spiegato
dal profilo medico e scientifico il timoma, elencandone gli stadi previsti ed
il loro trattamento, ponendo un'attenzione particolare al rischio di recidiva.
Concretizzando queste nozioni, il
medico ha affermato che il ricorrente, affetto da esiti di timectomie e
timomectomia per via sternotomica mediana per timoma A, Masaoka 2, pT2 N0, allo
stato attuale è da considerare come inabile totalmente al lavoro anche dopo
l'11 novembre 2013 e a tutt'oggi. La sua patologia gli impedisce di riprendere
l'attività lavorativa; l'inabilità lavorativa è dovuta ai disturbi lamentati,
ma soprattutto in ragione degli esiti della patologia tumorale di cui è affetto,
che gli causa un danno alla salute ed un rischio espositivo verso agli fattori
lavorativi che favoriscono una possibile ripresa della malattia o altre patologie
a carico del sistema immunologico vista l'attività di tagliapietra. Lo
specialista __________ ha poi evidenziato i possibili rischi di recidiva della
patologia neoplastica come pure di una ripresa dell'attività precedentemente
esercitata a causa delle polveri che si libererebbero nell'aria e che
contengono altri fattori di rischio cancerogeno, oltre al fatto che questa
attività è sottoposta ad agenti meteorologici e termici (pag. 7).
D'avviso del TCA, il referto del dottor
__________ non è atto a mettere in discussione l'opinione del collega __________,
poiché il primo non ha valutato oggettivamente lo stato di salute del ricorrente,
come ha invece fatto il medico fiduciario della Cassa malati.
Egli ha infatti soltanto elencato il
contenuto dei certificati medici messi a sua disposizione e si è pronunciato
sugli aspetti giuridici dell'incapacità lavorativa e di guadagno, aspetti però,
questi, che non competono ad un medico, ma restano un compito esclusivo dell'amministrazione
e dell'autorità giudiziaria.
Il medico interpellato dall'assicurato
ha poi spiegato l'origine e la natura della patologia di cui quest'ultimo è
affetto, ma questi concetti sono e rimangono puramente teorici, visto che non sono
stati applicati al ricorrente. La semplice affermazione conclusiva dello
specialista secondo cui a causa del timoma l'insorgente è totalmente inabile al
lavoro, non è infatti supportata da alcun elemento oggettivo. Non basta
l'accenno ai dolori soggettivi presternali ed alla dispnea da sforzo per potere
concludere che, concretamente, l'assicurato non sia più in grado di svolgere
non solo la sua attività, bensì anche altri lavori più leggeri ed adeguati al
suo stato di salute nell'ottica dell'obbligo di ridurre il danno (art. 21 cpv.
4.
LPGA), tenuto conto che in caso d'incapacità durevole nella professione precedentemente
esercitata è infatti obbligo dell'assicurato di utilizzare le sue capacità
residue in settori lavorativi diversi, ragionevolmente esigibili (art. 6 LPGA).
Neppure può soccorrere l'insorgente
l'argomentazione del perito riguardo ad un potenziale rischio a cui egli
sarebbe esposto se riprendesse la sua attività lavorativa. Sebbene la
giurisprudenza preveda in effetti che è considerato incapace al lavoro colui
che per motivi di salute non è più in grado di svolgere la propria attività,
oppure può farlo soltanto in misura ridotta oppure, ancora, quando l'esercizio
di una tale attività rischia di aggravarne le condizioni di salute (DTF 114 V
283.
consid. 1c), l'analisi effettuata dal dottor __________ sui
rischi lavorativi a cui si sottoporrebbe l'assicurato se esercitasse nuovamente
l'attività di tagliapietra costituisce (solo) una ipotetica proiezione
del suo futuro stato di salute, senza però che vi siano indizi concreti su una
sua probabile realizzazione. Peraltro, un ipotetico rischio di aggravare le
condizioni di salute di un assicurato, così pure il rischio di recidiva che il
tumore si ripresenti, non sono stati ritenuti dal medico fiduciario a titolo di
motivi medici tali da potere concludere in specie con sufficiente tranquillità che
l'assicurato, anche dopo l'operazione di timectomie e timomectomia, sia ancora
inabile a qualsiasi lavoro.
Dagli atti risulta chiaramente che ad
un anno dall'intervento non v'era nessun segno di recidiva e, benché il follow
up debba di norma essere esteso per almeno 5 anni dalla manifestazione del
tumore, ciò non significa ancora che la persona colpita non possa nel frattempo
riprendere la sua od altre attività lavorative.
Per quanto concerne il rischio di
aggravare lo stato di salute a causa del tipo di attività svolta
dall'assicurato, il dr. __________ ha precisato che il timoma fa sì anche parte
del sistema immunitario, tuttavia una timomectomia non provoca una malattia del
sistema immunitario, peraltro nemmeno non presente in concreto.
In sostanza, quindi, le diagnosi poste
dai medici intervenuti si equivalgono. Ciò che differisce sono le diverse
valutazioni sulla capacità lavorativa dell'assicurato stante la medesima
patologia.
Non va al riguardo dimenticato che il
Tribunale federale ha confermato che in ragione della diversità dell'incarico
assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si
può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista
(STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008,
consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il
paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo
paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc);
Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc); Meyer,
Budesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts
zum Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353) e che il solo fatto
che uno o più medici curanti esprimano un'opinione contraddittoria non è
sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o
dall'amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_9/2010 del 29 settembre
2010, consid. 3.4 e rinvii giurisprudenziali menzionati).
Ancora, il medico curante, che vede il suo paziente soprattutto in fase
di esacerbazione di una patologia, raggiunge facilmente una diversa impressione
circa la gravità del danno alla salute rispetto a quella che può farsi un
perito che non incentra il proprio esame principalmente sulle esigenze
terapeutiche in un determinato momento (STF 9C_605/2008 del 2 giugno 2009,
consid. 3.2.5; STF I 514/06 del 25 maggio 2007, consid. 2.2.1).
Di conseguenza, nell'evenienza
concreta, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore
probatorio di rapporti medici, questo Tribunale non intravede ragioni che gli
impediscano di far proprie le conclusioni a cui è giunto il dr. med. __________
che, fondandosi sulla perizia eseguita il 15 ottobre 2013 e sui suoi complementi
del 7 gennaio 2014 e del 31 maggio 2014, ha compiutamente valutato tutta la documentazione medica agli atti, compresi i più recenti pareri dei medici
curanti, giungendo ad una conclusione logica e priva di contraddizioni.
La valutazione del medico fiduciario non
è stata del resto validamente smentita da altri certificati allestiti da altri
medici specialisti. Infatti, i dottori __________ e __________ hanno diagnosticato
la medesima patologia che il medico fiduciario, ma hanno dato una diversa
valutazione medica delle conseguenze sulla capacità lavorativa dell'assicurato.
Queste valutazioni, come visto, non convincono, soprattutto quella del dottor __________,
poiché di carattere nozionistico, teorico e generale, quindi non specifica al
caso concreto dell'interessato. I dolori presternali e la dispnea da sforzo non
sono elementi tali da precludere, oggettivamente, l'esercizio di una qualsiasi
attività lucrativa.
Anche al complemento del maggio 2014 non
ha fatto seguito alcun rapporto medico dettagliato da parte dell'assicurato, ma
soltanto dei semplici certificati medici standardizzati in cui il dottor __________
ha attestato una perdurante inabilità lavorativa.
Questo Tribunale, ribadito che tanto alla
perizia quanto ai suoi complementi allestiti dal dr. med. __________, che non
sono stati quindi validamente contestati, va riconosciuta piena forza
probatoria, non ha alcun motivo per scostarsi dalle conclusioni a cui è giunto
il medico fiduciario della Cassa malati.
In questo senso, la richiesta del ricorrente
di far allestire una nuova valutazione medica giudiziaria per accertare il persistere
dell'incapacità lavorativa va respinta.
In effetti, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o
il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione
che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e
che altri provvedimenti probatori non potrebbero più modificare il risultato,
si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove; cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; si
veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344
consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di
essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (STF 9C_18/2010 del 7
ottobre 2010 consid. 5.4; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V
344.
consid. 3c).
In concreto il ricorrente non ha
inoltre prodotto alcuna documentazione medica che non sia già stata vagliata
dallo specialista a cui ha fatto capo la Cassa malati e, in particolare,
invitata espressamente a prendere posizione in merito alle più recenti risultanze
dei certificati dei medici curanti, ha affermato non essere tali da modificare
il suo precedente parere.
In conclusione, analizzati i pareri
medici suesposti, d'avviso di questo Tribunale, il ricorrente non ha saputo
sufficientemente giustificare, a mano di dettagliata documentazione medica e/o
descrizioni di esami clinici effettuati, che il suo stato di salute fosse
peggiore rispetto a quello individuato dai medici interpellati
dall'assicuratore malattia e che quindi egli sarebbe stato (totalmente) inabile
al lavoro tanto nella sua attività abituale di tagliapietra quanto anche in
altre attività fisiche adeguate alle sue condizioni di salute.
L'assicurato non ha dunque comprovato,
mediante specifica documentazione medica, che la soluzione a cui è giunto il
medico interpellato dal suo assicuratore malattia non sarebbe credibile, ma
sarebbe errata.
I certificati medici versati agli atti
dal ricorrente non mettono dunque in discussione le valutazioni del
perito.
9.
Stanti
così le cose, ritenuto che sulla base della
valutazione del 18 ottobre 2013 del dr. __________ e dell'annotazione del 30 ottobre
2013.
del dr. __________ l'insorgente è stato ritenuto abile al lavoro nella sua
professione dall'11 novembre 2013 al 50% e dal 9 dicembre 2013 al 100%, è
a giusta ragione che la Cassa malati resistente ha rifiutato di riconoscere e
versare al ricorrente delle indennità giornaliere dopo l'8 dicembre 2013,
essendo egli pienamente abile al lavoro nella sua attività di tagliapietra. Lo
specialista appositamente scelto per valutare l'interessato ha infatti fissato
il suo grado d'incapacità al lavoro sin da subito nel 50%, poi nello 0% entro
la fine dell'anno (è la Cassa malati che, favorendo l'assicurato, ha stabilito
nell'11 novembre e nel 9 dicembre 2013 le date della ripresa dell'attività
lavorativa), mentre la premessa necessaria ai fini delle prestazioni è
un'incapacità lavorativa di almeno il 25% (art. 13 cpv. 1 delle CGA, doc. 2).
In queste circostanze, potendo l'insorgente
continuare a svolgere la sua attività nelle misure e secondo la tempistica
indicate, la sua pretesa di vedersi riconosciuta un'incapacità lavorativa totale
dall'11 novembre 2013, e quindi anche delle corrispondenti indennità per
perdita di guadagno, non può essere qui tutelata.
Il ricorso deve pertanto essere
respinto e la decisione impugnata va confermata.
L'emanazione del presente giudizio rende
priva di oggetto la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo formulata
dal ricorrente a seguito della decisione della Cassa malati di togliere l'effetto
sospensivo ad un eventuale ricorso (STF 9C_745/2012 del 30 aprile 2013; STF
8C_911/2009 del 18 marzo 2010; STF 8C_1019/2008 del 28 luglio 2009).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata
e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il giudice delegato Il
segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti