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36.2014.25

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18 agosto 2014Italiano41 min

Source ti.ch

Fatti

I successivi controlli del maggio 2013

(docc. 12 e 13) hanno riscontrato una persistenza di dolore in sede di

intervento a livello sternale, tanto che l'interessato necessitava di

antidolorifico quattro volte al giorno. Era poi sempre presente dispnea da sforzo.

L'esame obiettivo ha ravvisato una cicatrice sternale ben consolidata, dolente

alla digitopressione. Netta sopraelevazione dell'emidiaframma sinistro con disventilazione

del parenchima polmonare in sede basale.

A richiesta della Cassa malati, il

ricorrente è stato sottoposto il 15 ottobre 2013 ad una visita medica a __________

da parte del dr. med. __________, specialista FMH in medicina interna.

Nel suo referto del 18 ottobre 2013

(doc. 16) il medico fiduciario ha esposto l'anamnesi familiare, professionale e

personale dell'assicurato, le lamentele soggettive del paziente ed il suo

stato.

Ha poi posto la diagnosi di dispnea su

probabile BPCO incipiente e stato dopo timomectomia.

Nella sua valutazione, il medico ha

osservato che stante questa diagnosi, un nuovo esame con funzione polmonare

doveva essere rifatto per eventualmente predisporre un trattamento specifico.

Il problema del timoma era stabile dopo l'operazione del 28 gennaio 2013, senza

recidiva né evoluzione secondo l'ultima TC polmonare effettuata a fine

settembre 2013. Il perito ha consigliato all'interessato di uscire e di

camminare tutti i giorni almeno 15-30 minuti. Sulla scorta dell'esame eseguito,

l'internista non ha riscontrato motivi d'ordine medico che giustificassero

un'incapacità di lavoro, perfino come tagliapietra. Ritenuta però l'assenza

lavorativa di quasi un anno, la ripresa sarebbe dovuta essere dapprima

parziale, poi totale entro la fine dell'anno.

Il 30 ottobre 2013 (doc. 17) il dr.

med. __________ ha risposto ai quesiti sottopostigli dalla Cassa malati,

concordando con il parere del collega __________ e fissando a subito la ripresa

dell'attività lucrativa da parte dell'assicurato al 50%, mentre dopo 4 settimane

al 100%.

Dopo l'emanazione della decisione

formale di inizio novembre 2013, il 21 novembre seguente (doc. 19) il dottor __________

riferiva che essendo affetto da Timoma, l'assicurato non era in grado di

riprendere la sua attività lavorativa al 9 dicembre 2013, avendo dolore e

difficoltà alla deambulazione.

Del medesimo parere anche la dr.ssa __________

dell'__________ di __________, che il 4 dicembre 2013 (doc. 19) ha aggiunto la

presenza di dolore in sede sternale, astenia e dispnea da sforzo.

Entrambi questi certificati sono stati

trasmessi dalla Cassa malati al dr. med. __________ per un parere, il quale il

7 gennaio 2014 (doc. 21) ha osservato come non sia stato sollevato nessun nuovo

motivo medico rispetto al suo esame peritale del 15 ottobre 2013 che possa

giustificare il protrarsi dell'inabilità lavorativa dell'assicurato, peraltro

già troppo lunga che, anzi, non farebbe che peggiorare la cronicizzazione con

un decondizionamento.

I certificati del 10 marzo 2014 (doc. 25)

e del 9 aprile 2014 (doc. 26) allestiti dal dottor __________ recitano entrambi

che il paziente "è affetto da timoma con eseguito intervento

chirurgico. Lamenta sintomatologia dolorosa persistente in sede presternale su

pregresso intervento, con dolore alla digitopressione. Persiste dispnea da

sforzo. MV ridotto alla base sin. Prosegue con Tachidol 1 cp ogni 12 ore.

Necessita pertanto di 30 gg di riposo in quanto tuttora inabile al lavoro.".

Nelle more istruttorie il ricorrente ha

prodotto una perizia allestita l'11 aprile 2014 (doc. B) dal dottor __________ di

__________, medico chirurgo specialista in medicina legale e delle assicurazioni.

Dopo avere indicato i dati personali

dell'assicurato ed esposto i dati - di carattere non solo medico - che hanno

portato la Cassa malati ad interrompere il versamento delle indennità

giornaliere per malattia, il perito si è domandato se sussistesse un'incapacità

lavorativa tale da giustificare il riconoscimento di queste prestazioni.

Pertanto, egli ha esposto per intero e nel dettaglio la storia clinica

dell'interessato, procedendo in ordine cronologico ed indicando il contenuto

dei certificati medici agli atti.

Il referto medico si pronuncia poi

sullo stato attuale dell'assicurato ed elenca i concetti giuridici e le nozioni

di incapacità lavorativa e di guadagno, applicandoli alla fattispecie in esame

al fine di determinare l'esistenza o meno di un'inabilità lavorativa. L'esperto

ha così ripercorso le varie tesi agli atti su questa tematica.

Lo specialista ha inoltre spiegato

l'origine, la natura e la nozione medica e scientifica del Timoma che, rapportato

al ricorrente, fa sì che allo stato attuale egli sia da considerare come

persona inabile al lavoro al 100% anche dopo l'11 novembre 2013. Già il curante

aveva escluso che, affetto da questa patologia, l'interessato potesse

riprendere la sua attività lavorativa dal 9 dicembre 2013. Infatti, a tuttora

perdurano le condizioni di incapacità lavorativa totale a causa dei disturbi

lamentati, ma soprattutto in ragione degli esiti di questa patologia tumorale, "che

realizza sulla persona del lavoratore un danno alla salute, rapportato al

rischio espositivo del lavoratore, di professione tagliapietra, nei confronti

di fattori lavorativi favorenti una possibile ripresa di malattia o comunque

patologie a carico del sistema immunologico, di cui il timo è parte, e del

contiguo distretto respiratorio, determinandosi così una situazione di

incapacità temporanea lavorativa ed una incapacità a svolgere l'attività

lavorativa specifica di tagliapietra anche per il futuro." (doc. B

pag. 7). Inoltre, "La tipologia di patologia, di tipo tumorale, dalla

quale è affetto il RI 1; il rischio di recidive della patologia neoplastica

sebbene operata, la necessità di follow up della stessa almeno per 5 anni dalla

sua manifestazione, le connessioni di tale tipologia di tumore con l'apparato

immunologico di cui il timo è parte, la tipologia di attività (lavoratore della

pietra) che espone il lavoratore a contatti con polveri che contengono nel loro

interno altri fattori di rischio cancerogeno, la esposizione del lavoratore in

ragione del suo mestiere ad agenti meteorologici e termini, tutti questi

fattori nel complesso impongono che il lavoratore non venga esposto a

rischi connessi ad una possibile ripresa della malattia." (doc. B

pag. 7).

Pronunciatosi su questo referto, il 31

maggio 2014 (doc. IXbis) il dr. med. __________ ha affermato che lo stesso è

insufficiente e non ha alcun valore, giacché contiene tante nozioni giuridiche,

ma quasi nessuna informazione di carattere medico. Soltanto alle pagine 4 e 7, in sole 8 righe, il medico __________ ha esposto lo stato attuale del ricorrente con dolori, tosse

secca e dispnea da sforzo, ossia gli stessi sintomi che egli aveva già rilevato

nella sua perizia dell'ottobre 2013. Inoltre, la perizia del collega descrive

per esteso la patologia del timoma con i suoi differenti stadi, ma senza indicare

conseguenze concrete per l'assicurato. Infine, le motivazioni fornite dal

perito a sostegno della tesi secondo cui una ripresa lavorativa non sarebbe più

attuabile non sono fondate. A suo dire, il timoma fa sì anche parte del sistema

immunitario, ma ciò non significa che una timomectomia provochi una malattia

del sistema immunitario, anche perché il paziente non mostrava alcuna carenza

di questo sistema.

Inoltre, i rischi di aggravare il suo

stato di salute e di recidiva non sono dei motivi che possano giustificare il

perdurare di un'inabilità lavorativa, perché tutte le malattie possono essere

recidive.

Quanto all'affermazione che le polveri

che si sprigionano dall'attività di tagliapietra potrebbero contenere al loro

interno degli altri fattori di rischio cancerogeno, se così fosse allora essa

dovrebbe comportare la chiusura dell'azienda, senza però che il rischio enunciato

sia stato provato.

Da ultimo, il medico fiduciario ha

precisato che non si deve confondere il timoma (tumore del mediastino) con un

cancro polmonare e ha rilevato di avere avuto un paziente affetto dalla stessa

malattia che, però, dopo essere stato operato, sei settimane dopo ha ripreso il

suo lavoro di assicuratore ed è guarito, mentre in specie si sta parlando di

un'incapacità lavorativa che perdura da oltre un anno.

Il certificato del 12 maggio 2014 (doc.

C2) dell'__________, peraltro incompleto mancando la seconda pagina, riferisce l'esecuzione

di una tac del torace e dell'addome con e senza mezzo di contrasto. Al

controllo attuale non sono stati osservati segni di recidiva locale.

Immodificato rispetto al precedente controllo del settembre 2013 il tessuto

linfatico allungato a livello della finestra aorto-polmonare e la piccola

adenopatia con ilo centrale conservato, in sede prevascolare. Immodificate le

piccole adenopatie in sede paratracheale destra e nella finestra

aorto-polmonare. Non lesioni parenchimali polmonari con caratteristiche

evolutive. Nella sopraelevazione dell'emidiaframma sinistro con disventilazione

del parenchima polmonare contiguo. Non versamento pleurico. In sede sottodiaframmatica

appare immodificata la piccola formazione iperdensa segnalata a livello del

settimo segmento epatico, compatibile in presenza di anamnesi muta per epatopatia

cronica con piccolo angioma. Sostanzialmente immodificate per dimensioni i

linfonodi a livello del tripode celiaco, dell'ilo epatico, dell'ilo splenico,

in sede inter aorto cavale e paraortica sinistra. Non versamento peritoneale.

Le attestazioni del 4 (doc. C1) e del 9

giugno 2014 (doc. D2) del dottor __________ sono identiche alle precedenti e

confermano l'inabilità lavorativa del ricorrente.

Il dr. __________ ha preso posizione

l'11 giugno 2014 (doc. 28) sui due ultimi referti medici, rilevando che la

sintomatologia (dolore presternale e dispnea da sforzo) è sempre la medesima, come

in occasione della sua valutazione peritale dell'ottobre 2013.

Gli esami effettuati non hanno

riscontrato alcun segno di recidiva, senza lesioni parenchimali polmonari, con

un piccolo angioma del fegato immutato. Alla luce di ciò, a suo dire, non v'è

alcun motivo di prolungare l'incapacità lavorativa dell'assicurato.

Infine, il certificato del 23 giugno

2014 (doc. D1) della dr.ssa __________, identico ai precedenti, ribadisce che

l'intervento di timectomia per timoma non permette la ripresa dell'attività lavorativa

da agosto 2014, presentando l'interessato ancora astenia e dispnea da sforzo.

6. Per

costante giurisprudenza (cfr. sentenza 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione

(o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono

essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito

del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare

in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure

nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori

siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale,

avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali

siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser,

Rechts-sprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

Quanto alla valenza probante di un

rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto

di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che

consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato

in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto

medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate.

Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non

è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale

perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25

aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352

consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung,

BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto

(DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa, il TF ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite

da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono

a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti

approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle

inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1

pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, p. 332).

In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA

ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove

definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e

perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la

giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi

dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione

del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista

medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un

tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il

contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per

farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA

I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U

329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V

31; RAMI 1993 pag. 95).

Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in

sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA

I 462/05 del 25 aprile 2007).

Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale

esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce

del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,

in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile

2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht,

Zurigo 1997, pag. 230).

L'Alta Corte, nella sentenza 9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 -concetto

ribadito ancora nella STF 9C_721/2012 del 24 ottobre 2012 in un caso ticinese -, per quanto riguarda le divergenze d'opinioni tra medici curanti e periti

interpellati dall'amministrazione o dal giudice, ha precisato quanto segue:

" (…)

On

ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre experts et médecins traitants,

il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle

expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit

bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351

consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A

cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence

entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4

p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I

514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée

par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du

Considerandi

seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire.

Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments

objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui

sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de

l'expert." (…).

Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori,

il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed

indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un

altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile

2007).

7.

Dagli

atti medici messi a disposizione dalle parti emerge quindi

che dal 21 novembre 2012 il ricorrente era inabile al lavoro in misura totale

per malattia. Entrambe le parti concordano su questo stato di fatto, ma rimane

in discussione la possibilità per l'insorgente di riprendere l'attività

lavorativa dal 9 dicembre 2013.

Secondo la Cassa malati,

infatti, non vi sarebbe più una malattia invalidante, perché i medici fiduciari

che ha consultato hanno ritenuto l'assicurato abile dapprima al 50% e poi al

100% nella sua professione dal 9 dicembre 2013.

D'avviso del ricorrente,

invece, i suoi medici curanti hanno attestato che l'inabilità lavorativa, in

misura totale, è persistita anche dopo l'8 dicembre 2013 e perdura tuttora.

Nel caso di specie, dai pareri medici

esposti discende chiaramente che le opinioni dei sanitari intervenuti sullo

stato di salute dell'assicurato sono discordanti le une dalle altre.

Secondo la giurisprudenza, il giudice

delle assicurazioni sociali è tenuto a vagliare oggettivamente tutti i mezzi di

prova, a prescindere dalla loro provenienza, e a decidere se la documentazione

a disposizione permette di rendere un giudizio corretto sull'oggetto della

lite. Qualora i referti medici fossero contradditori fra loro, non gli è

consentito di liquidare il caso senza valutare l'insieme delle prove e senza

indicare le ragioni per le quali si fonda su un parere piuttosto che su un

altro (DTF 125 V 352). Determinante è, del resto, che il rapporto sia completo

sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto

delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena

conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto

medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (DTF 125 V 352; RAMI

1991.

U 133, pag. 311 consid. 1, 1996 U 252, pag. 191; DTF 122 V 160, consid.

1c).

L'elemento rilevante per decidere circa

il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua

designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo

contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

In una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre

2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha precisato che il

giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti

allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell'amministrazione, a

condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, a

proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti.

Sempre secondo l'Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell'uomo ha dedotto dall'art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli

assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l'affidabilità dei rapporti dei

medici interni all'amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra

questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le

certificazioni dei medici curanti.

8.

Nella

concreta fattispecie, chiamato a verificare se lo stato di salute del

ricorrente sia stato accuratamente vagliato dalla Cassa malati prima

dell'emissione della decisione impugnata, questo Tribunale non ha motivo per

mettere in dubbio le conclusioni cui è giunto l'assicuratore sulla base della

documentazione medica acquisita, in particolare la perizia del 18 ottobre 2013

ed il suo complemento del 31 maggio 2014.

Il medico fiduciario

della Cassa malati, sulla base della visita personale dell'assicurato e

dell'analisi dei certificati allestiti dagli altri medici intervenuti, è giunto

alla convincente conclusione che l'insorgente sarebbe stato abile al lavoro al

100% nella sua precedente attività entro la fine dell'anno, mentre da subito

(dal 15 ottobre 2013) lo era già al 50%, tenuto conto della lunga assenza

dall'ambito lavorativo.

Occorre infatti osservare come la

valutazione del 2013 del dr. med. __________

sia da considerare dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i

parametri giurisprudenziali ricordati al considerando che precede.

Se da un lato il medico di fiducia

della Cassa malati ha visitato personalmente l'assicurato soltanto una volta, d'altro

lato non va dimenticato che egli ha potuto valutare susseguentemente il suo stato

di salute sulla scorta della documentazione medica allestita in seguito dai

medici curanti. Inoltre, e soprattutto, la sua valutazione personale è stata

fatta a 10 mesi dall'intervento di timomectomia e quindi quando la situazione

si era ormai stabilizzata.

Il dottor __________ ha potuto

pronunciarsi sui referti dei curanti dottor __________ e dr.ssa __________ che,

però, d'avviso del TCA non sono di grande aiuto per il ricorrente, giacché si

limitano a certificare un'inabilità lavorativa dovuta sia ai dolori in sede

presternale post intervento con dolore alla digitopressione, sia ad una dispnea

da sforzo. Essi forniscono soltanto elementi di carattere soggettivo che,

tuttavia, non possono essere posti alla base della soluzione del presente

giudizio, siccome non supportati da un quadro oggettivo clinico sullo stato di

salute dell'assicurato. Peraltro, queste attestazioni sono scarne e, come tali,

non sono in grado di contrastare il rapporto peritale del medico interpellato

dalla Cassa malati.

Perfino la perizia effettuata dal collega

nell'aprile 2014 non è atta a sovvertire le conclusioni chiare, complete e

dettagliate a cui è giunto il medico fiduciario, che l'ha sviscerata in ogni

suo punto e che al riguardo ha formulato le proprie puntuali osservazioni, a

cui questo Tribunale aderisce integralmente.

In effetti, le sette pagine allestite

dal dottor __________, specialista in medicina legale e delle assicurazioni, riassumono

dapprima i dati medici a disposizione e le loro ripercussioni sulla capacità

lavorativa dell'interessato dal profilo assicurativo.

Poi, dopo avere citato la

giurisprudenza federale in ambito assicurativo sul diritto dell'assicurato a

percepire delle indennità giornaliere, l'esperto ha esposto il contenuto delle

visite mediche effettuate __________ dall'interessato (pag. 3).

Ha fatto seguito a pagina 4 una breve descrizione

dello stato attuale del paziente, che comprende lo stato soggettivo (persistente

dolore in sede sternale, astenia, tosse secca, dispnea per minimo sforzo, calo

ponderale) e quello oggettivo (in complessive soddisfacenti condizioni

generali, lunga cicatrice chirurgica, torace ipoespansibile specie alla base

sinistra, con mv ridotto, lieve suono aspro e ipofonesi basale sinistra).

Nuovamente, ma più estesamente, lo

specialista ha esposto le norme ed i concetti giuridici alla base del diritto

alle indennità giornaliere, applicandoli al caso concreto sulla base dei

certificati medici a disposizione (pagg. 4 e 5).

In seguito, a pagina 6 egli ha spiegato

dal profilo medico e scientifico il timoma, elencandone gli stadi previsti ed

il loro trattamento, ponendo un'attenzione particolare al rischio di recidiva.

Concretizzando queste nozioni, il

medico ha affermato che il ricorrente, affetto da esiti di timectomie e

timomectomia per via sternotomica mediana per timoma A, Masaoka 2, pT2 N0, allo

stato attuale è da considerare come inabile totalmente al lavoro anche dopo

l'11 novembre 2013 e a tutt'oggi. La sua patologia gli impedisce di riprendere

l'attività lavorativa; l'inabilità lavorativa è dovuta ai disturbi lamentati,

ma soprattutto in ragione degli esiti della patologia tumorale di cui è affetto,

che gli causa un danno alla salute ed un rischio espositivo verso agli fattori

lavorativi che favoriscono una possibile ripresa della malattia o altre patologie

a carico del sistema immunologico vista l'attività di tagliapietra. Lo

specialista __________ ha poi evidenziato i possibili rischi di recidiva della

patologia neoplastica come pure di una ripresa dell'attività precedentemente

esercitata a causa delle polveri che si libererebbero nell'aria e che

contengono altri fattori di rischio cancerogeno, oltre al fatto che questa

attività è sottoposta ad agenti meteorologici e termici (pag. 7).

D'avviso del TCA, il referto del dottor

__________ non è atto a mettere in discussione l'opinione del collega __________,

poiché il primo non ha valutato oggettivamente lo stato di salute del ricorrente,

come ha invece fatto il medico fiduciario della Cassa malati.

Egli ha infatti soltanto elencato il

contenuto dei certificati medici messi a sua disposizione e si è pronunciato

sugli aspetti giuridici dell'incapacità lavorativa e di guadagno, aspetti però,

questi, che non competono ad un medico, ma restano un compito esclusivo dell'amministrazione

e dell'autorità giudiziaria.

Il medico interpellato dall'assicurato

ha poi spiegato l'origine e la natura della patologia di cui quest'ultimo è

affetto, ma questi concetti sono e rimangono puramente teorici, visto che non sono

stati applicati al ricorrente. La semplice affermazione conclusiva dello

specialista secondo cui a causa del timoma l'insorgente è totalmente inabile al

lavoro, non è infatti supportata da alcun elemento oggettivo. Non basta

l'accenno ai dolori soggettivi presternali ed alla dispnea da sforzo per potere

concludere che, concretamente, l'assicurato non sia più in grado di svolgere

non solo la sua attività, bensì anche altri lavori più leggeri ed adeguati al

suo stato di salute nell'ottica dell'obbligo di ridurre il danno (art. 21 cpv.

4.

LPGA), tenuto conto che in caso d'incapacità durevole nella professione precedentemente

esercitata è infatti obbligo dell'assicurato di utilizzare le sue capacità

residue in settori lavorativi diversi, ragionevolmente esigibili (art. 6 LPGA).

Neppure può soccorrere l'insorgente

l'argomentazione del perito riguardo ad un potenziale rischio a cui egli

sarebbe esposto se riprendesse la sua attività lavorativa. Sebbene la

giurisprudenza preveda in effetti che è considerato incapace al lavoro colui

che per motivi di salute non è più in grado di svolgere la propria attività,

oppure può farlo soltanto in misura ridotta oppure, ancora, quando l'esercizio

di una tale attività rischia di aggravarne le condizioni di salute (DTF 114 V

283.

consid. 1c), l'analisi effettuata dal dottor __________ sui

rischi lavorativi a cui si sottoporrebbe l'assicurato se esercitasse nuovamente

l'attività di tagliapietra costituisce (solo) una ipotetica proiezione

del suo futuro stato di salute, senza però che vi siano indizi concreti su una

sua probabile realizzazione. Peraltro, un ipotetico rischio di aggravare le

condizioni di salute di un assicurato, così pure il rischio di recidiva che il

tumore si ripresenti, non sono stati ritenuti dal medico fiduciario a titolo di

motivi medici tali da potere concludere in specie con sufficiente tranquillità che

l'assicurato, anche dopo l'operazione di timectomie e timomectomia, sia ancora

inabile a qualsiasi lavoro.

Dagli atti risulta chiaramente che ad

un anno dall'intervento non v'era nessun segno di recidiva e, benché il follow

up debba di norma essere esteso per almeno 5 anni dalla manifestazione del

tumore, ciò non significa ancora che la persona colpita non possa nel frattempo

riprendere la sua od altre attività lavorative.

Per quanto concerne il rischio di

aggravare lo stato di salute a causa del tipo di attività svolta

dall'assicurato, il dr. __________ ha precisato che il timoma fa sì anche parte

del sistema immunitario, tuttavia una timomectomia non provoca una malattia del

sistema immunitario, peraltro nemmeno non presente in concreto.

In sostanza, quindi, le diagnosi poste

dai medici intervenuti si equivalgono. Ciò che differisce sono le diverse

valutazioni sulla capacità lavorativa dell'assicurato stante la medesima

patologia.

Non va al riguardo dimenticato che il

Tribunale federale ha confermato che in ragione della diversità dell'incarico

assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si

può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista

(STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008,

consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il

paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo

paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc);

Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc); Meyer,

Budesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts

zum Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353) e che il solo fatto

che uno o più medici curanti esprimano un'opinione contraddittoria non è

sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o

dall'amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_9/2010 del 29 settembre

2010, consid. 3.4 e rinvii giurisprudenziali menzionati).

Ancora, il medico curante, che vede il suo paziente soprattutto in fase

di esacerbazione di una patologia, raggiunge facilmente una diversa impressione

circa la gravità del danno alla salute rispetto a quella che può farsi un

perito che non incentra il proprio esame principalmente sulle esigenze

terapeutiche in un determinato momento (STF 9C_605/2008 del 2 giugno 2009,

consid. 3.2.5; STF I 514/06 del 25 maggio 2007, consid. 2.2.1).

Di conseguenza, nell'evenienza

concreta, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore

probatorio di rapporti medici, questo Tribunale non intravede ragioni che gli

impediscano di far proprie le conclusioni a cui è giunto il dr. med. __________

che, fondandosi sulla perizia eseguita il 15 ottobre 2013 e sui suoi complementi

del 7 gennaio 2014 e del 31 maggio 2014, ha compiutamente valutato tutta la documentazione medica agli atti, compresi i più recenti pareri dei medici

curanti, giungendo ad una conclusione logica e priva di contraddizioni.

La valutazione del medico fiduciario non

è stata del resto validamente smentita da altri certificati allestiti da altri

medici specialisti. Infatti, i dottori __________ e __________ hanno diagnosticato

la medesima patologia che il medico fiduciario, ma hanno dato una diversa

valutazione medica delle conseguenze sulla capacità lavorativa dell'assicurato.

Queste valutazioni, come visto, non convincono, soprattutto quella del dottor __________,

poiché di carattere nozionistico, teorico e generale, quindi non specifica al

caso concreto dell'interessato. I dolori presternali e la dispnea da sforzo non

sono elementi tali da precludere, oggettivamente, l'esercizio di una qualsiasi

attività lucrativa.

Anche al complemento del maggio 2014 non

ha fatto seguito alcun rapporto medico dettagliato da parte dell'assicurato, ma

soltanto dei semplici certificati medici standardizzati in cui il dottor __________

ha attestato una perdurante inabilità lavorativa.

Questo Tribunale, ribadito che tanto alla

perizia quanto ai suoi complementi allestiti dal dr. med. __________, che non

sono stati quindi validamente contestati, va riconosciuta piena forza

probatoria, non ha alcun motivo per scostarsi dalle conclusioni a cui è giunto

il medico fiduciario della Cassa malati.

In questo senso, la richiesta del ricorrente

di far allestire una nuova valutazione medica giudiziaria per accertare il persistere

dell'incapacità lavorativa va respinta.

In effetti, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o

il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione

che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e

che altri provvedimenti probatori non potrebbero più modificare il risultato,

si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove; cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und

Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; si

veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344

consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di

essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (STF 9C_18/2010 del 7

ottobre 2010 consid. 5.4; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V

344.

consid. 3c).

In concreto il ricorrente non ha

inoltre prodotto alcuna documentazione medica che non sia già stata vagliata

dallo specialista a cui ha fatto capo la Cassa malati e, in particolare,

invitata espressamente a prendere posizione in merito alle più recenti risultanze

dei certificati dei medici curanti, ha affermato non essere tali da modificare

il suo precedente parere.

In conclusione, analizzati i pareri

medici suesposti, d'avviso di questo Tribunale, il ricorrente non ha saputo

sufficientemente giustificare, a mano di dettagliata documentazione medica e/o

descrizioni di esami clinici effettuati, che il suo stato di salute fosse

peggiore rispetto a quello individuato dai medici interpellati

dall'assicuratore malattia e che quindi egli sarebbe stato (totalmente) inabile

al lavoro tanto nella sua attività abituale di tagliapietra quanto anche in

altre attività fisiche adeguate alle sue condizioni di salute.

L'assicurato non ha dunque comprovato,

mediante specifica documentazione medica, che la soluzione a cui è giunto il

medico interpellato dal suo assicuratore malattia non sarebbe credibile, ma

sarebbe errata.

I certificati medici versati agli atti

dal ricorrente non mettono dunque in discussione le valutazioni del

perito.

9.

Stanti

così le cose, ritenuto che sulla base della

valutazione del 18 ottobre 2013 del dr. __________ e dell'annotazione del 30 ottobre

2013.

del dr. __________ l'insorgente è stato ritenuto abile al lavoro nella sua

professione dall'11 novembre 2013 al 50% e dal 9 dicembre 2013 al 100%, è

a giusta ragione che la Cassa malati resistente ha rifiutato di riconoscere e

versare al ricorrente delle indennità giornaliere dopo l'8 dicembre 2013,

essendo egli pienamente abile al lavoro nella sua attività di tagliapietra. Lo

specialista appositamente scelto per valutare l'interessato ha infatti fissato

il suo grado d'incapacità al lavoro sin da subito nel 50%, poi nello 0% entro

la fine dell'anno (è la Cassa malati che, favorendo l'assicurato, ha stabilito

nell'11 novembre e nel 9 dicembre 2013 le date della ripresa dell'attività

lavorativa), mentre la premessa necessaria ai fini delle prestazioni è

un'incapacità lavorativa di almeno il 25% (art. 13 cpv. 1 delle CGA, doc. 2).

In queste circostanze, potendo l'insorgente

continuare a svolgere la sua attività nelle misure e secondo la tempistica

indicate, la sua pretesa di vedersi riconosciuta un'incapacità lavorativa totale

dall'11 novembre 2013, e quindi anche delle corrispondenti indennità per

perdita di guadagno, non può essere qui tutelata.

Il ricorso deve pertanto essere

respinto e la decisione impugnata va confermata.

L'emanazione del presente giudizio rende

priva di oggetto la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo formulata

dal ricorrente a seguito della decisione della Cassa malati di togliere l'effetto

sospensivo ad un eventuale ricorso (STF 9C_745/2012 del 30 aprile 2013; STF

8C_911/2009 del 18 marzo 2010; STF 8C_1019/2008 del 28 luglio 2009).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata

e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il giudice delegato Il

segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti