36.2014.27
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27 novembre 2014Italiano36 min
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Raccomandata
Incarto
n.
36.2014.27
cs
Lugano
27 novembre 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen,
vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sulla petizione del 25 marzo 2014 di
AT 1
contro
CV 1
in materia di assicurazione contro le malattie
ritenuto, in fatto
1.1. __________, nato nel 1962, ha sottoscritto, il 6 ottobre 2011, con effetto dal 1° novembre 2011, presso CV 1 (di seguito: CV
1, per lui e sua moglie, AT 1, nata nel 1965, un’assicurazione d’indennità
giornaliera in caso di ricovero in ospedale con la formula “coppia/coniugi”.
La copertura assicurativa, retta dalla LCA, prevede il pagamento di un importo
di fr. 250 al giorno a partire dal 3° giorno di degenza ospedaliera (doc. 7).
1.2. Dal 9 dicembre 2013 al 3
febbraio 2014 AT 1 è stata degente presso la __________ a causa di patologie
psichiche (disturbi dell’adattamento, ICD-10 GM F: 43.2; disturbo somatoforme indifferenziato, ICD-10 GM: F 45.1; altri problemi connessi alla cerchia
relazionale ristretta, compreso l’ambiente familiare, ICD-10 GM: Z 63; problemi
legati all’abitazione e alle condizioni economiche, ICD-10 GM: Z 59; problemi
legati all’alfabetizzazione ed all’educazione, ICD-10 GM: Z 55). Essa era
inoltre affetta da alcune malattie somatiche, e meglio: sindrome spondilogena,
discopatia degenerativa a livello L4-L5, L5-S1 e cefalea cronica (doc. 6).
In seguito alla dimissione
dal nosocomio l’interessata ha chiesto all’assicuratore il versamento delle
indennità pattuite.
1.3. Con scritti del 24 febbraio
2014 (doc. A) e del 20 marzo 2014 (doc. H), CV 1 ha rifiutato di versare le
prestazioni richieste poiché la dichiarazione di degenza ospedaliera non è
stata trasmessa entro il termine di 30 giorni dal ricovero come previsto
dall’art. __________.
1.4. Il 25 marzo 2014, AT 1 ha
inoltrato una petizione al TCA, tramite la quale, previo richiamo di tutta la
documentazione medica da CV 1, Clinica, dr. med. __________ e dr.ssa __________,
nonché l’allestimento di una perizia medica, ha domandato di condannare l’assicuratore
al versamento di un importo complessivo di fr. 14'000 (fr. 250 x 56 giorni).
L’interessata sostiene che durante il periodo di degenza non sarebbe stata in
grado di esaminare il contenuto della polizza assicurativa, di chiedere
l’apposito questionario per la notifica della degenza, di farlo compilare, di
sottoscriverlo e di inviarlo all’assicuratore. La natura della malattia
psichiatrica, le cure mediche ed i medicamenti somministrati non le hanno
permesso di rispettare il termine di 30 giorni. L’attrice evidenzia che l’art. __________
prevede alcune eccezioni, segnatamente quando il termine non è stato rispettato
senza colpa da parte della persona assicurata. Infine l’interessata si domanda
se, confrontata con una persona analfabeta al momento della conclusione del
contratto, l’assicuratore abbia sufficientemente informato l’attrice circa il
contenuto e la portata delle CGA (doc. I).
1.5. Con risposta del 10 giugno
2014 l’assicuratore chiede in via principale che la petizione sia dichiarata
irricevibile ed in via subordinata che sia respinta (doc. VIII).
CV 1 sostiene in primo
luogo che il TCA non è competente per decidere in merito alla controversia in
esame. La copertura è un’assicurazione di somma praticata da un team apposito
di CV 1 creato per le “assicurazioni speciali”. Secondo l’assicuratore non si
tratta di un’assicurazione tipicamente complementare alla LAMal o alla LAINF
poiché non interviene a titolo integrativo e successivamente alle prestazioni
sociali, pur essendo connessa al rischio malattia e infortunio. Esulando il
caso di specie dalle assicurazioni complementari ai sensi dell’art. 12 cpv. 2 e
3 LAMal, il TCA non può dirimere la presente controversia.
Nel merito l’assicuratore
evidenzia che la prestazione viene erogata quando tutte le condizioni previste
dalle CGA sono adempiute. CV 1 sostiene che in concreto non vi fosse la
necessità di una degenza, essendo possibile un trattamento ambulatoriale (art. __________)
e che l’interessata non ha segnalato tempestivamente il caso (art. __________).
Inoltre secondo la convenuta la diagnosi psichica preesistente è insorta già
nel 2004, per cui, in applicazione dell’art. 9 LCA, che vieta l’assicurazione
di rischi già realizzatisi, l’attrice non può in ogni caso far valere alcuna
prestazione derivante dalla predetta patologia. Infine l’assicuratore sostiene
di aver pienamente adempiuto al suo obbligo di informare.
1.6. Con scritto del 18 giugno
2014, oltre a chiedere una proroga per poter visionare compiutamente gli atti
prodotti dall’assicuratore, l’attrice osserva che l’assicurazione è stata
proposta come assicurazione complementare e nel sito della CV 1 essa figura
come tale. Inoltre, quando è stato concluso il contratto, è stato chiesto e
indicato nella casella relativa alla professione che il contraente è invalido
ed è stato imposto un periodo di attesa di due anni (doc. X).
1.7. Dopo aver ottenuto la proroga
(doc. XI), l’attrice rileva, con riferimento ad un conteggio del 28 maggio 2014
relativo ad un’ospedalizzazione dal 23 aprile 2014 al 20 maggio 2014 per un
importo in favore dell’interessata di fr. 6'500 (doc. L), che inizialmente CV 1
intendeva provvedere al pagamento di un importo di fr. 6'500, riconoscendo di
fatto la sua incapacità ad inoltrare la dichiarazione di degenza ai sensi
dell’art. __________. In secondo luogo l’interessata evidenzia la necessità del
ricovero ospedaliero, richiesto dal proprio medico curante. Circa lo stato di
salute anteriore al 9 dicembre 2013 l’attrice ribadisce che l’assicuratore era
conoscenza del suo statuto di invalida, tant’è che le ha imposto un periodo di
attesa di due anni (doc. XII).
1.8. Il 15 luglio 2014
l’assicuratore evidenzia in primo luogo che il documento prodotto dall’attrice
relativo al ricovero dal 23 aprile 2014 al 20 maggio 2014, si riferisce ad
un’altra degenza, segnalata nel termine di 30 giorni, e pertanto non è di
rilievo per il caso in esame. CV 1 rileva inoltre che ad un riesame della
fattispecie, anche queste prestazioni sono state erogate a torto poiché la
degenza è avvenuta per una patologia preesistente ed ai sensi dell’art. 9 LCA
non dovevano essere versate. L’assicuratore ribadisce che nel caso di specie il
ricovero non sarebbe stato necessario, bastando una cura ambulatoriale e che lo
stato di salute dell’interessata non era tale da impedirle una tempestiva
notifica della degenza. Infine l’assicuratore sottolinea che non si deve
confondere l’art. 9 LCA, disposizione imperativa da cui non ci si può scostare,
con il periodo di differimento previsto dall’art. __________ (doc. XIV).
1.9. L’attrice, cui è stata
concessa la facoltà di esprimersi in merito, è rimasta silente (doc. XV).
1.10. Il 5 settembre 2014 il TCA ha
interpellato il medico curante, dr. med__________ (doc. XVI), il quale ha
risposto il 22 settembre 2014 (doc. XVII).
1.11. Il 24 settembre 2014 il TCA ha
trasmesso lo scritto del dr. med. __________ all’attrice ed ha affermato:
" (…)
A questo proposito le segnaliamo che il dr. med. __________ ha
prodotto il rapporto breve di dimissione del 3 febbraio 2014 relativo alla
degenza dal 9 dicembre 2013 al 3 febbraio 2014 presso la Clinica __________, il
rapporto di dimissione della Clinica __________ del 6 marzo 2013 per la degenza
dal 14 dicembre 2012 al 16 gennaio 2013, un rapporto del dr. med. __________
dell’11 settembre 2006 e la perizia pluridisciplinare del SAM del 9 settembre
2005 che, per quanto concerne le patologie psichiatriche, ha posto la diagnosi
di disturbo da dolore somatoforme in personalità ipoevoluta con problemi di
adattamento e da cui risulta un ricovero presso l’Ospedale di __________ per
distimia con somatizzazione da ansie multiple nel 1993.
Alla luce di quanto sopra le assegniamo un termine di 10 giorni
per presentare osservazioni scritte in merito e per prendere posizione sulla
circostanza sollevata dall’assicuratore a proposito dell’art. 9 LCA, secondo il
quale, riservati i casi di cui all’art. 100 cpv. 2, il contratto
di assicurazione è nullo se, al momento in cui fu conchiuso, il rischio era già
scomparso o il sinistro era già accaduto (cfr. risposta pag. 5 e anche
DTF 127 III 21 e 136 III 334)."
1.12. L’attrice, che segnala
numerose difficoltà a comprendere lo scritto trasmessogli dal TCA, ha sostenuto
che le patologie riscontrate nel corso della degenza litigiosa non sono imputabili
ad una diagnosi psichica preesistente alla stipula assicurativa (doc. XX) ed ha
affermato che al momento in cui fu concluso il contratto d’assicurazione il
rischio non era ancora comparso e il sinistro non era accaduto, per cui non vi
sono i presupposti per ritenere nullo il contratto d’assicurazione. L’attrice
ribadisce che l’assicuratore era a conoscenza del suo statuto di invalida e dei
problemi di salute, “tant’è vero che mi è stato imposto un periodo di attesa
di 2 anni” e che l’assicuratore in passato ha già erogato altre prestazioni
(doc. XX).
1.13. Il 13 ottobre 2014
l’assicuratore ha ribadito la richiesta di reiezione della petizione (doc.
XXII). Chiamata a prendere posizione in merito, l’attrice è rimasta silente.
1.14. L’interessata è stata
convocata innanzi al TCA il 17 novembre 2014 al fine di comunicarle che
l’assicuratore, a dipendenza dell’esito della causa, potrebbe chiederle la
restituzione di prestazioni già versate (fr. 6'500) per il ricovero avvenuto dal
24 aprile 2014 al 20 maggio 2014. All’attrice è stato assegnato un termine
scadente il 1° dicembre 2014 per determinarsi in merito e per eventualmente
ritirare l’azione.
1.15. Con scritto del 24 novembre
2014 AT 1 ha mantenuto la petizione evidenziando di aver informato sin dall’inizio
l’assicuratore circa il suo stato di salute (doc. XXIX). L’attrice ribadisce
inoltre che il contratto prevede un termine di attesa di due anni (che non
sarebbe previsto dalle CGA di nessuna polizza in casi normali), dovuto, a suo
dire, al fatto che l’assicuratore era a conoscenza delle sue patologie (doc.
XXIX).
L’interessata segnala che
con lettera raccomandata del 17 novembre 2014 CV 1 ha annullato il contratto in
esame, invocando l’art. 9 LCA ed affermando che avrebbe chiesto in restituzione
le prestazioni già versate (doc. XXIX/1).
Infine l’attrice rileva
che lo scritto del 24 novembre 2014 vale anche quale petizione contro la
disdetta contrattuale (doc. XXIX).
in
ordine
2.1. Oggetto del contendere del
caso di specie è unicamente la questione di sapere se CV 1 è tenuta ad erogare
prestazioni per la degenza dell’attrice dal 9 dicembre 2013 al 3 febbraio 2014.
La “petizione”
inoltrata il 24 novembre 2014 ed avente per oggetto la contestazione
dell’annullamento del contratto in esame sarà oggetto di una procedura
separata.
2.2. L’assicuratore sostiene in
primo luogo che il TCA non è competente per decidere in merito alla
controversia in esame. La copertura in oggetto è un’assicurazione di somma
praticata da un team apposito di CV 1 creato per le “assicurazioni speciali”.
Secondo la convenuta non si tratta di un’assicurazione tipicamente
complementare alla LAMal o alla LAINF poiché non interviene a titolo
integrativo e successivamente alle prestazioni sociali, pur essendo connessa al
rischio malattia e infortunio. Esulando il caso di specie dalle assicurazioni
complementari ai sensi dell’art. 12 cpv. 2 e 3 LAMal, secondo l’assicuratore il
TCA non può dirimere la presente controversia.
2.3. Secondo quanto disposto
dall'art. 1a cpv. 1 LAMal, l'assicurazione sociale contro le malattie comprende
l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e l'assicurazione
d'indennità giornaliera facoltativa.
La LAMal si applica
soltanto all'assicurazione malattia sociale. Le assicurazioni complementari
offerte dalle casse malati sono rette dal diritto privato ed in particolare, in
applicazione dell'art. 12 cpv. 3 LAMal, dalla legge federale sul contratto
d'assicurazione (LCA).
Ai sensi dell’art. 12 cpv.
2 LAMal le casse malati possono offrire, oltre all'assicurazione sociale
malattie ai sensi della presente legge, assicurazioni complementari; secondo le
condizioni e nei limiti massimi determinati dal Consiglio federale possono pure
esercitare altri rami d'assicurazione.
A norma dell’art. 13 OAMal
le casse possono esercitare le assicurazioni complementari
previste nell'articolo 12 capoverso 2 della legge se ne sono state autorizzate
dal Dipartimento federale di giustizia e polizia.
Per l’art. 14 OAMal gli
altri rami d’assicurazione ai sensi dell’art. 12 capoverso 2 della legge sono:
indennità in caso di morte di 6000 franchi al massimo (lett. a), indennità in
caso di morte in seguito a infortunio di 6000 franchi al massimo (lett. b),
indennità in caso d’invalidità in seguito a malattia e infortunio di 6000
franchi al massimo cadauna (lett. c), indennità in caso d’invalidità in seguito
a paralisi di 70000 franchi al massimo.
Secondo l’art. 85 cpv. 1
della legge federale sulla sorveglianza delle imprese d’assicurazione del 17 dicembre
2004 (LSA), il giudice decide le controversie di diritto privato
che sorgono fra le imprese di assicurazione o fra queste e gli assicurati.
Per l’art. 7
CPC i Cantoni possono designare un tribunale competente a decidere, in istanza
cantonale unica, le controversie derivanti da assicurazioni complementari
all'assicurazione sociale contro le malattie secondo la legge federale del 18
marzo 1994 sull'assicurazione malattie.
Il Canton Ticino prevede
all’art. 75 LCAMal che le contestazioni degli assicuratori tra
loro, con i loro membri o con terzi concernenti le assicurazioni complementari
all’assicurazione sociale contro le malattie o altri rami d’assicurazione,
praticati da assicuratori autorizzati all’esercizio ai sensi della LAMal e
delle relative Ordinanze, sono decise dal Tribunale cantonale delle
assicurazioni.
In concreto la causa
concerne una vertenza relativa ad un contratto di “indennità giornaliera ospedaliera”
retta dalla LCA.
Per l’art. __________ in
caso di degenza ospedaliera l’assicuratore versa un’indennità giornaliera ai
sensi dell’art. __________. Le prestazioni non sono a destinazione vincolata e
vengono versate direttamente alla persona assicurata, a prescindere da altre
prestazioni assicurative.
Con sentenza 36.2004.85 del
21 marzo 2005, in un caso relativo ad un contratto di indennità giornaliera in
caso di malattia retta dalla LCA, il TCA ha già avuto modo di stabilire che lo scopo dell’art. 75 LCAMal voluto dal legislatore è quello di
permettere al cittadino, per ragioni di chiarezza e trasparenza e per evitare
confusioni ed incertezze, di adire lo stesso giudice (nel caso di specie: il
TCA) quando i due rami dell’assicurazione (sociale e privata) sono praticati
dallo stesso assicuratore.
Attribuendo
al TCA la competenza di giudicare anche nel merito delle cause nelle quali si
applica il diritto privato (in particolare la LCA), si vuole conferire “ad
un'unica istanza la competenza di giudizio in ogni settore dell’assicurazione
contro le malattie”.
Questa norma
prevede che il TCA può essere adito per le contestazioni relative alle
assicurazioni complementari all'assicurazione sociale contro le malattie se praticate
da assicuratori autorizzati all'esercizio ai sensi della LAMal. In particolare a questo Tribunale sono attribuite le cause contro gli assicuratori
sociali “tradizionali” che offrono anche le assicurazioni complementari,
indipendentemente dalla forma giuridica scelta per gestire le assicurazioni
private.
In concreto CV
1 è il soggetto di diritto per l’assicurazione di base (LAMal), è un
assicuratore sociale autorizzato all’esercizio ai sensi della LAMal e figura in
quanto tale nell’elenco degli assicuratori malattie autorizzati pubblicato
dall’UFSP. CV 1 è invece il soggetto di diritto per le assicurazioni
complementari ed offre, in generale, le assicurazioni complementari alle
assicurazioni LAMal (cfr. doc. 7, dove l’assicuratore si presenta,
genericamente, quale CV 1; cfr. anche doc. F).
La prestazione
in oggetto viene di principio versata in caso di degenza ospedaliera (cfr. art.
__________), ossia una fattispecie che, di norma, apre il diritto anche a
prestazioni derivanti dalla LAMal.
La
convenuta, con riferimento ad un articolo di dottrina (Sara Lehner, Zum
Begriff <<Zusatzversicherungen zur sozialen Krankenversicherung>>
im Sinne der Schweizerischen ZPO, in BJM, pag. 169 e seguenti), fa valere
un’interpretazione restrittiva della nozione di assicurazione complementare alla
LAMal e sostiene che il TCA non è competente a decidere nel merito della
petizione.
A
torto.
La medesima
autrice, che ritiene le assicurazioni di capitale che prevedono il versamento
di una determinata somma in caso di invalidità o morte derivanti da malattia o
infortunio e le assicurazioni complementari di indennità giornaliera, quali
assicurazioni che dovrebbero esulare dalla competenza dei Tribunali delle
assicurazioni, non trattandosi, secondo lei, di assicurazioni complementari ad
un’assicurazione sociale (op. cit., pag. 185, cfr. anche pag. 188: “Entgegen
der bundesgerichtlichen und kantonalen Rechtsprechung sind kollektive
Krankentaggeldversicherungen m.E. nicht als Zusatzversicherung zur sozialen
Krankenversicherung zu qualifizieren. Auch wenn
man kollektive Versicherungen unter den Begriff fassen wollte, so sind doch bei
der Krankentaggeldversicherung, welche vom Arbeitgeber abgeschlossen wird, die
Verknüpfungen mit dem Arbeitsrecht intensiver als diejenigen mit der
Krankenpflegeversicherung”), rileva che l’esame
delle recenti sentenze federali mostra che il TF non intende modificare la sua
giurisprudenza dopo l’entrata in vigore del nuovo CPC. L’interpretazione
relativa all’iter dell’adozione dell’art. 7 CPC (che è stato voluto dal
parlamento, allorché il Consiglio federale non l’aveva previsto nel proprio
progetto) tende semmai a sostenere che il legislatore voleva permettere ai
Cantoni di mantenere le proprie competenze („bisherigen
<<acquis>>“; op. cit. pag. 190). L’autrice conclude affermando
che sarebbe sorprendente se con l’entrata in vigore del CPC la cerchia delle
assicurazioni qualificate di “complementari” fosse interpretata più
restrittivamente.
A questo
proposito l’art. 7 CPC, che non era previsto nel progetto del Consiglio
federale concernente il Codice di diritto processuale svizzero (FF 2006 pag. 6593
e seguenti), è stato adottato dal Parlamento federale dopo numerose discussioni
relative al principio della doppia istanza previsto dall’art. 75 cpv. 2 LTF (Lehner,
op. cit., pag. 173/174). La nozione di assicurazione complementare alle
assicurazioni sociali non è invece stata dibattuta (Lehner, op. cit., pag.
173/174).
Il
legislatore federale ha voluto mantenere le competenze cantonali, alfine di continuare
a permettere il coordinamento delle procedure derivanti dalle assicurazioni complementari
alla LAMal e dalla LAMal stessa (Lehner, op. cit., pag. 174). Tramite la
conferma della possibilità di prevedere una competenza unica per i due tipi di
assicurazione che si completano a vicenda, si vuole facilitare l’accesso alla
giustizia.
Dal
Messaggio del Consiglio federale del 28 giugno 2006 concernente il Codice di
diritto processuale svizzero (FF 2006, pag. 6593 e seguenti) e dai successivi
lavori parlamentari non emerge, in altre parole, che il legislatore abbia
inteso modificare la competenza cantonale in questo ambito. Piuttosto,
l’introduzione, in particolare, dell’art. 7 CPC deve permettere ai Cantoni di
mantenere le specificità circa il trattamento delle assicurazioni complementari
alle assicurazioni sociali (cfr. anche Lehner, op. cit., pag. 174/175).
Questo TCA
non ha di conseguenza alcun motivo per scostarsi dalla giurisprudenza cantonale
valida prima dell’entrata in vigore del CPC il 1° gennaio 2011 (cfr. in
particolare sentenza 36.2004.85 del 21 marzo 2005). In
concreto la vertenza concerne un’assicurazione complementare proposta da un
assicuratore che esercita anche l’assicurazione obbligatoria delle cure
medico-sanitarie e l’assicurazione in oggetto copre i costi di degenza ospedaliera
in caso di malattia.
Per cui, anche
se si tratta di un’assicurazione di somma, il TCA è competente (cfr. per un
caso in cui questo Tribunale, recentemente, è entrato nel merito di una causa
di indennità giornaliera di somma [capitale fisso] retta dalla LCA: inc.
36.2013.54 del 26 febbraio 2014).
In queste
condizioni questo Tribunale può entrare nel merito della petizione inoltrata
dall’attrice.
Nel merito
2.4. Nel caso di specie il marito
dell’attrice ha concluso, per sé stesso e per sua moglie, __________ (doc. 6).
Ai sensi dell’art. __________
viene definita degenza ospedaliera qualsiasi degenza di almeno 24 ore in uno
stabilimento di cura. Se una persona assicurata viene dimessa ufficialmente
dall’ospedale per rientrarvi dopo esservi stato assente per almeno 24 ore, le
due degenze vengono considerate separatamente.
Sono considerati
stabilimenti di cura gli ospedali e le cliniche riconosciute dallo Stato, con
una sorveglianza garantita 24 ore su 24 da parte di medici con diploma federale
e personale medico specializzato, nonché dotate dei principali strumenti e
dell’attrezzatura tecnica necessari per emettere una diagnosi e per effettuare
interventi chirurgici. Sono equiparate agli ospedali e alle cliniche le
cliniche di riabilitazione e di maternità a condizione che dispongano di
un’assistenza medica. Non vengono considerate alla stregua di stabilimenti di
cura le case di riposo, le residenze per la terza età e le case di cura per
malati cronici, nonché gli stabilimenti termali.
Per l’art. __________ se
si sceglie la formula <<persona singola>>, a beneficiare della
copertura assicurata è solo la persona assicurata. Se si opta per la formula
<<coppia/coniugi>>, la copertura contrattuale si estende al
coniuge, al/alla partner registrato/a o al/alla convivente. Il/la convivente
deve tuttavia vivere nella stessa economica domestica (…). Sulla polizza è
indicata la formula scelta.
Secondo l’art. __________
in caso di degenza ospedaliera l’assicuratore versa un’indennità giornaliera ai
sensi dell’art. __________. Le prestazioni non sono a destinazione vincolata e
vengono versate direttamente alla persona assicurata, a prescindere da altre
prestazioni assicurative. In caso di parto, invece dell’indennità giornaliera è
corrisposto un forfait pari alla somma di cui all’art. __________. Questa
prestazione è versata per ogni degenza ospedaliera dovuta a parto.
La variante __________,
scelta dal marito dell’attrice, prevede, ai sensi dell’art. __________, il
versamento di un’indennità giornaliera di fr. 250.
Secondo l’art. __________,
il diritto alle prestazioni inizia il 3° giorno della degenza ospedaliera. Per
l’art. __________ in caso di degenza ospedaliera a seguito di infortunio o di
degenza nel reparto di cure intensive o di rianimazione, in linea di massima il
diritto alle prestazioni inizia il primo giorno della degenza.
L’art. __________ prevede
che il diritto alle prestazioni sussiste durante una degenza ospedaliera dovuta
a ragioni mediche. La durata massima per ogni caso è tuttavia la seguente: - 48
mesi al massimo per singola degenza in stabilimenti di cura; - 2 mesi al
massimo per singola degenza e al massimo per 6 mesi nel corso di un anno in
cliniche di riabilitazione e cliniche psichiatriche oppure reparti psichiatrici
in ospedale.
A norma dell’art. __________
per far valere il diritto alle prestazioni, la persona assicurata è tenuta ad
inoltrare la dichiarazione di degenza ospedaliera al più tardi entro 30 giorni
dal ricovero. Se il differimento non è rispettato per colpa della persona
assicurata, l’assicuratore non è in obbligo di prendere a carico le
prestazioni. Se lo ritiene necessario, l’assicuratore è autorizzato a
richiedere o a procurarsi direttamente ulteriori informazioni o prove per
determinare il diritto alle prestazioni. Su richiesta dell’assicuratore, la
persona assicurata è tenuta a sottoporsi ad una visita medica effettuata dal
medico di fiducia. La persona assicurata o il suo rappresentante legale è
tenuta ad esonerare dal segreto professionale tutti i medici e le autorità.
Per l’art. __________
durante i primi due anni assicurativi non possono essere erogate prestazioni
per ricoveri ospedalieri dovuti a postumi d’infortunio o di malattie che si
sono verificate o sono state sottoposte a trattamento medico negli ultimi due
anni precedenti l’inizio del contratto, rispettivamente dell’assicurazione (__________).
A norma dell’art. __________ allo scadere del differimento della durata di due
anni saranno poi invece erogate le prestazioni contrattuali previste in caso di
ricovero ospedaliero conseguente ad eventuali precedenti malattie o infortuni.
2.5. Per costante
giurisprudenza al contratto d’assicurazione si applicano i principi generali
dell’interpretazione dei contratti, tanto più che la legge speciale non
contiene disposizioni particolari in proposito: l’art. 100 cpv. 1 LCA rinvia
infatti al diritto delle obbligazioni e, di riflesso, al Codice civile
(sentenza 5C.13/2006 del 9 ottobre 2006, consid. 3.2; DTF 118 II 342 consid. 1a
pag. 344). Dovendosi determinare il contenuto di un contratto d’assicurazione e
delle condizioni generali che ne formano parte integrante, il giudice deve,
come per ogni altro contratto, ricorrere in primo luogo alla cosiddetta
interpretazione soggettiva, ovvero ricercare la “vera e concorde volontà dei
contraenti”, se del caso in modo empirico, basandosi su indizi (art. 18 cpv. 1
CO; sentenza 5C.13/2006 del 9 ottobre 2006, consid. 3.2, cfr. anche sentenza
4A_34/2007 del 26 luglio 2007, consid. 3.1). Se non gli è possibile stabilire
tale reale volontà, oppure se constata che uno dei contraenti non ha compreso
la reale volontà espressa dall’altro, il giudice ricercherà il senso che le
parti potevano e dovevano attribuire alle reciproche manifestazioni di volontà
(principio dell’affidamento: sentenza 4A_34/2007 del 26 luglio 2007, consid.
3.1; sentenza 5C.13/2006 del 9 ottobre 2006, consid. 3.2, DTF 129 III 118
consid. 2.5; 126 III 119 consid. 2a; 122 III 118 consid. 2a). Punto di partenza
di tale interpretazione è l’espressione letterale del contratto; il giudice
dovrà tuttavia tener conto delle circostanze che hanno caratterizzato la
conclusione del contratto (DTF 127 III 444 consid. 1b; 125 III 305 consid. 2b).
Sarebbe infatti errato attribuire un’importanza decisiva ai termini utilizzati
dalle parti, seppur chiari; dall’art. 18 cpv. 1 CO traspare che non si può
erigere a principio l’assioma che in presenza di un testo chiaro si debba
escludere il ricorso ad altri mezzi d’interpretazione; sebbene una clausola
contrattuale possa apparire a prima vista chiara ed indiscutibile, il fine
perseguito dalle parti, ma anche altre circostanze possono lasciar intendere
che l’espressione verbale non restituisca pienamente il senso dell’accordo
concluso (sentenza 5C.13/2006 del 9 ottobre 2006, consid. 3.2, DTF 128 III 212
consid. 2b/bb, consid. 3c). Sussidiariamente, all’interpretazione di clausole
redatte esclusivamente dall’assicuratore ed alle clausole generali prestampate
trova applicazione il principio “in dubio contra stipulatorem”, in virtù del
quale esse vanno lette a sfavore di chi le ha redatte, dunque dell’assicuratore
(DTF 122 III 118 consid. 2a). L’art. 33 LCA ne è un’espressione (sentenza 5C.13/2006 del 9 ottobre 2006, consid. 3.2, DTF 115 II 264 consid. 5a). Perché questa regola venga
applicata non basta, tuttavia, che le parti discordino sul significato da
attribuire ad una dichiarazione; questa deve effettivamente prestarsi a
differenti interpretazioni, ed inoltre deve essere impossibile, in assenza di
altri mezzi d’interpretazione, dissipare altrimenti il dubbio venutosi a creare
(DTF 122 III 118 consid. 2d; 118 II consid. 1a).
2.6. Per quanto concerne le
condizioni generali (di seguito: CGA), va ancora rilevato che esse sono parte
integrante del contratto d'assicurazione.
Come rammenta Vincent Brulhart, Droit des Assurances
privées, Stämpfli 2008 n° 263 e segg. (pag. 120 e segg.),
il contenuto del contratto può essere di principio determinato liberamente ed
é, il più delle volte, fissato nelle condizioni generali preformulate. Si tratta di "conditions contractuelles qui règlent les droits
et les obligations des contractants…fixent l'étendue de la couverture"
(V. Brulhart, op. cit., n° 26-4). La dottrina ricorda che
l'uso di condizioni generali é la regola in materia di contratto
d'assicurazione:
" De fait, l'utilisation des conditions générales est indissociable de la
technique d'assurance." (V.
Brulhart, op. cit., n° 267)
La tecnica
d'assicurazione (si veda l'autore citato no. 15 e segg. della sua opera) si
fonda sulla legge dei grandi numeri ed il calcolo delle probabilità; da ciò la
necessità di considerare un grande numero di eventi simili per dedurne le
probabilità di sopravvenienza futura con necessità di definire convenientemente
il rischio e le condizioni della sua assunzione da parte dell'assicuratore.
Questi motivi, in uno con la necessità di mantenere i costi amministrativi
degli assicuratori ridotti (V.
Brulhart, op. cit., n° 270 pag. 121) conducono all'offerta
di prodotti standardizzati, con rischi e garanzie uniformati "…ce qui
intervient par l'utilisation de conditions contractuelles préformulées"
(V. Brulhart, op. cit., n° 271, pag. 121).
Come
indicato le CGA, che non hanno qualità di norme giuridiche, reggono il
contratto solo se vengono integrate nello stesso.
La legge sul contratto
d'assicurazione non definisce il contratto che regola. L'assicurazione è una
convenzione per la quale, a fronte del versamento di un premio, l'assicuratore
si impegna - in caso di realizzazione di un rischio aleatorio previsto - a
garantire la sua controparte delle conseguenze dell'evento. Si tratta di un
contratto sinallagmatico, successivo poiché esplica i suoi effetti nel tempo ed
è generalmente, come rileva parte della dottrina (V. Brulhart, op. cit., n° 399) un contratto d'adesione
siccome elaborato, redatto e stampato dall'assicuratore prima della sua
conclusione, ciò che ha per effetto che il prenditore d'assicurazione aderisce,
in genere senza discussione delle clausole, all'elaborato dell'assicuratore.
Di per sé il contratto
d'assicurazione non è sottoposto ad alcuna condizione di forma e può essere
concluso oralmente o per atti concludenti (Willy
König, Schweizerisches Privat-versicherungsrecht, 3a ed. Berna
1967 pag. 69 e DTF 112 II 245).
Se il
contratto d'assicurazione non è sottoposto a condizioni di forma anche la
proposta assicurativa ne è svincolata (V. Brulhart, op. cit., n° 404 e n° 262) pur
potendo le parti convenire altrimenti. Per quanto attiene alle CGA, definite da
Erns Kramer e Bruno Schmidlin, Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Tomo IV, 3 ed., Berna
1986, pag. 177-178, quali forma di legislazione emanata dall'economia privata o
di legislazione senza legislatore, le stesse regolano il contratto nella misura
in cui siano, come detto, integrate nello stesso.
Se è
ammissibile la conclusione di un contratto d'assicurazione per "facta
concludentia", deve essere ammessa la possibilità di modificare il
contratto stesso rispettivamente le CGA con le medesime modalità.
2.7. Va ancora evidenziato che per l'art. 9 LCA, riservati i casi di cui all'articolo 100 capoverso 2,
il contratto di assicurazione è nullo se, al momento in cui fu conchiuso, il
rischio era già scomparso o il sinistro già accaduto. L'art. 100 cpv. 2 LCA
prevede che per gli stipulanti e gli assicurati considerati disoccupati ai
senso dell'articolo 10 della legge del 25 giugno 1982 sull'assicurazione contro
la disoccupazione sono inoltre applicabili per analogia gli articoli 71
capoverso 1 e 73 della legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione
malattie.
Per l’art.
97 cpv. 1 LCA (prescrizioni inderogabili) non si possono modificare mediante
convenzione, tra gli altri, l’art. 9.
In
una sentenza del 19 ottobre 2000, pubblicata in DTF 127 III 21, il TF ha
stabilito che giusta l'art. 9 LCA i sinistri già accaduti non possono, in linea
di principio, essere assicurati (cosiddetto divieto dell'assicurazione
retroattiva). Se l'assicurato, prima della conclusione del contratto, ha
sofferto di una malattia soggetta, in base all'esperienza medica, a probabili
ricadute, il sinistro si è già verificato, cosicché le ricadute non sono
assicurabili.
In
quell’occasione l’Alta Corte ha evidenziato che il riprodursi di sintomi di una
malattia soggetta a ricadute giuridicamente non può essere assimilata ad una
nuova malattia o ad un sinistro parziale, ma ad una continuazione di una
patologia già presente, e meglio alla realizzazione di un rischio già accaduto
ai sensi dell’art. 9 LCA (“Daraus folgt aber, dass das erneute Auftreten von
Symptomen einer vorbestandenen, rückfallgefährdeten Krankheit juristisch nicht
als selbstständige Neuerkrankung bzw. als Teilereignis aufzufassen ist, sondern
als Fortdauern einer bereits eingetretenen Krankheit, mithin als Anwendungsfall
eines bereits eingetretenen Ereignisses im Sinne von Art. 9 VVG”).
In DTF 136
III 334 (sentenza 4A_163/2010 del 2 luglio 2010) il TF, al consid. 3, ha precisato che per sinistro, si intende la realizzazione del rischio assicurato; il sinistro è
il realizzarsi dell’avvenimento paventato a causa del quale il contratto è
stato concluso.
L’Alta Corte
ha rammentato che in applicazione dell’art. 9 LCA il contratto è nullo se il
rischio contro il quale ci si vuole assicurare è già sopraggiunto al momento
della conclusione del contratto (cfr. anche sentenza 8C_324/2007 del 12
febbraio 2008). L’art. 9 LCA non deve essere confuso con la reticenza; questo
disposto rende il contratto nullo anche se le parti non sapevano che, al
momento della conclusione, il sinistro era già realizzato (DTF 127 III 21,
consid. 2b/aa, sentenza 5C.45/2004 del 9 luglio 2004, consid. 2.1.2). Nel caso
in cui un sinistro parziale è già accaduto, è possibile assicurarsi contro la
parte di rischio non ancora realizzata se la sua realizzazione è aleatoria (DTF
127 III 21, consdi. 2b/aa; sentenza B 101/02 del 22 agosto 2003 consid. 4.5).
Se una malattia si è già dichiarata, non è possibile assicurarla, anche se non
si manifesta più al momento della conclusione del contratto, se delle ricadute
ulteriori appaiono come un’evoluzione normale (in DTF 127 III 21 consid. 2b/aa, sentenza 5C.45/2004 il TF ha affermato: „ […] Ist
eine Krankheit im Sinne dieser Definition bei Vertragsschluss bereits
ausgebrochen, so ist die Versicherung gegen ihre Folgen nach Art. 9 VVG ausgeschlossen, unbekümmert darum, ob sie noch andauert (vgl. BGE 118 V 158 E. 5c S. 169) […]“).
Nel caso
giudicato dal TF il rischio assicurato era l’incapacità di guadagno dovuta ad
una malattia o ad un infortunio. Dalle costatazioni delle autorità cantonali
non era emerso che l’assicurato era stato incapace al guadagno a causa del suo
disturbo ossessionale compulsivo prima della conclusione del contratto. Il
rischio assicurato non si era pertanto mai realizzato prima della conclusione
del contratto.
Secondo le
costatazioni cantonali il disturbo ossessionale compulsivo non era stato
diagnosticato al momento della conclusione del contratto, la sua evoluzione
verso un’incapacità di lavoro era incerta e l’assicurato ignorava tutto della
sua patologia. Non si era in un caso in cui, al momento della conclusione del
contratto d’assicurazione, era già sicuro che il rischio si sarebbe realizzato.
L’Alta Corte ha evidenziato che la cassa ha concluso un contratto con un
assicurato che, per ragioni inerenti alla sua persona, ma sconosciute ad
entrambe le parti, costituiva un cattivo rischio. Non si tratta di circostanze
che permettono all’assicuratore di liberarsi dai suoi obblighi contrattuali,
poiché ruolo dell’assicuratore è quello di assumersi i rischi, operando una
sorta di compensazione tra casi buoni e casi meno buoni.
2.8. Nel caso di specie l’attrice
è stata degente presso il __________ della __________ __________ dal 9 dicembre
2013 al 3 febbraio 2014 a causa di disturbi dell’adattamento, ICD-10 GM: F
43.2, disturbo somatoforme indifferenziato, ICD-10 GM: F 45.1, altri problemi
connessi alla cerchia relazionale ristretta, compreso l’ambiente familiare,
ICD-10 GM: Z 63, problemi legati all’abitazione e alle condizioni economiche,
ICD-10 GM: Z 59, problemi legati all’alfabetizzazione ed all’educazione, ICD-10
GM: Z 55, sindrome spondilogena, discopatia degenerativa a livello L4-L5, L5-S1,
cefalea cronica.
Nel rapporto di dimissione
del 6 maggio 2014, redatto dalla dr.ssa med. __________, FMH psichiatria e
psicoterapia e dal dr. med. __________, medico assistente, figura che l’attrice
è stata ricoverata per un quadro psicopatologico caratterizzato da deflessione
timica, insonnia ed aumento della tensione endopsichica reattivo a dinamiche
conflittuali con il marito, noto in clinica per patologie psichiatriche e che
sono presenti anche problematiche di natura economica.
Fatti
I medici del nosocomio __________
hanno inoltre attestato che “l’esordio psicopatologico viene proprio
collocato nel 2004 in seguito all’infortunio sul lavoro. Da allora lamenta
algie diffuse a livello della gamba sinistra e al rachide cervicale, cefalee
verosimilmente di origine muscolo tensiva, peraltro la sintomatologia algica
non le permette, a suo dire, di effettuare i normali lavori domestici. Ha
ripreso dal 2006 al 2008, periodo in cui ha terminato definitivamente le
attività lavorative. Dal 2004 ad oggi vi sono state esacerbazioni
sintomatologiche che hanno richiesto alcuni ricoveri psichiatrici, inoltre
durante i periodi intercritici non vi è stata una completa restituito ad
integrum della funzionalità globale. Attualmente riferisce di aver fatto
nuovamente richiesta di AI, infatti dopo il terzo ricorso, la domanda è
nuovamente in valutazione”.
La presenza delle medesime
patologie da diversi anni è confermata dalla notifica di degenza ospedaliera
del 10 febbraio 2014 della __________ __________ (doc. F: alla questione di
sapere quando è stata diagnosticata la malattia per la prima volta, i medici
hanno risposto: “2004”) e dal medico curante, dal 14 luglio 2006, dr.
med. __________, il quale, interpellato dal TCA ha affermato che “nella
documentazione, se evidenzia una sindrome fibromialgica, depressione,
sindrome da disadattamento nel rapporto del 16.02.2005 del collega Dr.med. __________.
Inoltre la paziente è stata valutata nell’ambito psichiatrico nel corso
dell’anno 2005 da parte del Dr.med __________, e del Dr.med. __________” ed
ha rilevato la presenza di due ricoveri, il primo dal 14 dicembre 2012 al 16
gennaio 2013 ed il secondo dal 9 dicembre 2013 al 3 febbraio 2014 (doc. XVII).
L’allegata perizia
pluridisciplinare del SAM del 9 settembre 2005 fa stato di una diagnosi di
disturbo da dolore somatoforme in personalità ipoevoluta con problemi di
adattamento e segnala un ricovero presso l’ospedale di __________ per distimia
con somatizzazione da ansie multiple nel 1993.
Non vi è pertanto dubbio
alcuno che l’interessata, prima della conclusione del contratto,
ha sofferto di una malattia soggetta, in base all'esperienza medica, a ricadute
(“Dal 2004 ad oggi vi sono state esacerbazioni sintomatologiche che hanno
richiesto alcuni ricoveri psichiatrici, inoltre durante i periodi intercritici
non vi è stata una completa retitutio ad integrum della funzionalità globale”),
e che il rischio assicurato si era già realizzato prima della conclusione del
contratto.
Del resto, a
comprova della ciclicità della patologia, vi è pure la circostanza che
l’interessata ha inoltrato, ad oggi, numerose richieste di rendite AI (“attualmente
riferisce di aver fatto nuovamente richiesta AI, infatti dopo il terzo ricorso,
la domanda è nuovamente in valutazione”), proprio a causa delle patologie
psichiche di cui soffre (dalla perizia SAM emerge proprio un disturbo
somatoforme in personalità ipoevoluta con problemi di adattamento ed il dr.
med. __________ già il 16 febbraio 2005 aveva diagnosticato una sindrome
fibromialgica, depressione, sindrome da disadattamento; cfr. doc. XVII).
Come visto, se l'assicurato, prima della conclusione del
contratto, ha sofferto di una malattia soggetta, in base all'esperienza medica,
a probabili ricadute, il sinistro si è già verificato, cosicché le ricadute non
sono assicurabili. Una malattia che si è già dichiarata, non può essere
assicurata se delle ricadute ulteriori appaiono come un’evoluzione normale (DTF
127 III 21 consid. 2b/aa, sentenza 5C.45/2004).
Ne segue che, per la degenza
dal 9 dicembre 2013 al 3 febbraio 2014, l’attrice non può rivendicare alcunché
all’assicuratore.
All’interessata non può
essere d’aiuto la circostanza secondo cui per l’art. __________ durante i primi
due anni assicurativi non possono essere erogate prestazioni per ricoveri
ospedalieri dovuti a postumi d’infortunio o di malattie che si sono verificate
Considerandi
o sono state sottoposte a trattamento medico negli ultimi due anni precedenti
l’inizio del contratto, rispettivamente dell’assicurazione (__________) e
secondo cui per l’art. __________ allo scadere del differimento della durata di
due anni saranno poi invece erogate le prestazioni contrattuali previste in
caso di ricovero ospedaliero conseguente ad eventuali precedenti malattie o
infortuni.
Infatti, in ogni caso,
l’art. 9 LCA, ai sensi dell’art. 97 cpv. 1 LCA è una norma imperativa cui non
può essere derogato. Ne segue che eventuali disposizioni prese dalle parti e
che sono contrarie all’art. 9 LCA non hanno alcun valore.
Per quanto concerne la
questione sollevata dall’attrice secondo cui l’assicuratore avrebbe conosciuto
la sua situazione valetudinaria avendo indicato nella proposta d’assicurazione
di essere invalida e di non essere stata personalmente informata di tutte le
condizioni del contratto, essendo analfabeta, va evidenziato che lo stato di
salute indicato nel formulario di proposta concerneva il marito, poiché è stato
quest’ultimo ad aver concluso e stipulato la convenzione con l’assicuratore
(cfr. doc. 7), mentre lo stato valetudinario della moglie non vi figura (doc.
7). Del resto, oggetto del contendere è solo la degenza dal 9 dicembre 2013 al
3.
febbraio 2014 per le note patologie psichiatriche e non eventuali ricoveri
dovuti ad altre malattie.
In queste condizioni l’interessata
non ha diritto a prestazioni per degenza ospedaliera per il caso in esame (DTF
127.
III 21 e DTF 136 III 334 ).
Non merita
di conseguenza approfondimento la questione di sapere se la degenza era
effettivamente necessaria (ciò che la convenuta contesta) e se l’interessata
avrebbe potuto e dovuto chiedere il rimborso nei termini previsti dall’art. __________.
2.9
L’assicurata ha chiesto
l’edizione della documentazione medica da parte di CV 1 __________ __________,
dr. med. __________ e dr.ssa __________, oltre all’allestimento di una perizia
medica (doc. I).
Pendente causa il TCA ha
interpellato il medico curante, dr. med. __________ ed ha trasmesso all’attrice
la documentazione prodotta dalla convenuta.
Alla luce degli atti
acquisiti nelle more processuali, questo Tribunale ritiene che non sia
necessario procedere con ulteriori accertamenti, ritenuto che i referti medici
permettono di decidere nel merito della vertenza senza dover procedere con
l’acquisizione di ulteriori prove ed in particolare l’allestimento di una perizia.
Conformemente alla
costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca
l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle
prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere
considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero
modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento
anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der
Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320;
Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11
gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223
consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale
modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito
desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124
V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).
2.10
Con sentenza 4A_83/2013 del 20
giugno 2013 il TF ha affermato:
" (…)
1.
Il ricorso è presentato dalla parte soccombente nella sede
cantonale (art. 76 cpv. 1 lett. a LTF), è tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF) ed è
volto contro una sentenza finale (art. 90 LTF) emanata dall’autorità ticinese
di ultima istanza (art. 75 cpv. 1 LTF) in una causa civile (art. 72 cpv. 1
LTF). Esso è ammissibile a prescindere dal valore litigioso (di soli fr.
1'120.--) poiché, come afferma correttamente la ricorrente, nel Cantone Ticino
le controversie tra assicurati e assicuratori concernenti le assicurazioni
complementari all’assicurazione contro le malattie sono di competenza del
Tribunale cantonale delle assicurazioni in prima e unica istanza (art. 74 cpv.
1.
lett. b LTF; art. 7 CPC; art. 75 della legge ticinese di applicazione della
LAMal del 26 giugno 1997 [RL/TI 6.4.6.1]; DTF 138 III 799 consid. 1.1)”
Secondo l'art. 49 cpv. 2 LSA, i tribunali svizzeri devono trasmettere
gratuitamente all'autorità di sorveglianza una copia di tutte le sentenze
concernenti disposizioni del diritto in materia di contratto d'assicurazione;
s'impone perciò di notificare all'autorità di sorveglianza anche la presente sentenza
in forma elettronica e senza il nominativo dell’attrice.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. La petizione è respinta.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione alle parti ed
alla FINMA, Berna.
Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
entro 30 giorni dalla notificazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve
indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una
breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il
valore litigioso ammonta a Fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto
del lavoro e di locazione ed a Fr. 30'000.- negli altri casi.
Per valori inferiori il
ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un'istanza cantonale
unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia ammissibile il ricorso in materia civile
è dato, entro lo stesso termine, ricorso sussidiario in materia costituzionale
(art. 113 e 117 LTF).
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti