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Decisione

36.2014.30

Conferma del calcolo del sovraindennizzo effettuato dall'assicuratore contro le malattie tra le rendite AI e le indennità giornaliere dell'assicurazione malattia rette dalla LCA

7 luglio 2014Italiano24 min

Source ti.ch

Fatti

A. AT

1, nata nel 1962, da ultimo infermiera a domicilio per la __________, era

assicurata contro la perdita di guadagno in caso di malattia presso CV 1 (di

seguito: CV 1) per il tramite di un contratto collettivo stipulato dal proprio

datore di lavoro (doc. A2).

In

seguito ad una totale inabilità lavorativa l’assicuratore le ha versato

indennità giornaliere dal 19 dicembre 2008 al 18 dicembre 2010 (esaurimento del

diritto alle prestazioni; doc. A3).

B. Con

decisione del 27 gennaio 2014 l’UAI ha posto l’interessata al beneficio di una

rendita intera dell’AI dal 1° marzo 2010 al 1° settembre 2010 e di una mezza

rendita dal 1° dicembre 2010 (doc. A4).

C. Il

15 ottobre 2013 l’assicuratore ha informato AT 1 che il sovraindennizzo per il

periodo dal 1° marzo 2010 al 31 agosto 2010 sarebbe ammontato a fr. 14'058 e

che l’importo sarebbe stato chiesto direttamente alla Cassa di compensazione

competente per l’erogazione della rendita AI (doc. 13).

D. Con

petizione del 31 marzo 2014 AT 1, rappresentata dalla RA 1, si è rivolta al TCA,

chiedendo la condanna di CV 1 al versamento dell’importo di fr. 5'623,20 (doc.

I).

L’interessata

rammenta che dal 19 dicembre 2008 è completamente inabile al lavoro, che è

stata posta al beneficio delle indennità giornaliere erogate da CV 1 fino al 18

dicembre 2010 (doc. 3) e che a causa della sua inabilità lavorativa il 10

agosto 2009 ha inoltrato una richiesta di prestazioni AI. Con sentenza

32.2012.122 il TCA ha riconosciuto all’attrice una rendita intera dal 1° marzo

2010 al 1° settembre 2010 ed una mezza rendita dal 1° dicembre 2010.

L’assicurata

non contesta il diritto di CV 1 di porre in compensazione le prestazioni

versate con quelle dovute dall’AI, ma sostiene che l’assicuratore non ha

eseguito un calcolo corretto, poiché l’ha ritenuta salariata al 100%.

L’attrice

evidenzia che nel periodo oggetto di sovraindennizzo ha mantenuto lo statuto di

infermiera indipendente, per la quale non aveva sottoscritto alcun contratto

d’assicurazione per la copertura dell’incapacità di guadagno in caso di

malattia ed aveva lavorato quale infermiera dipendente per la __________, dove

invece era affiliata presso CV 1 per l’incapacità di guadagno in caso di

malattia.

Per

l’assicurata gli arretrati della rendita intera vanno a compensare entrambe le

perdite di guadagno, la rendita indennizzando sia l’attività svolta presso __________

nella misura del 60%, sia il 40% del pensum che l’interessata svolgeva quale

indipendente. L’attrice sostiene infatti che il grado d’invalidità è stato

fissato nel seguente modo: salariata presso __________ quota parte: 60%,

limitazione: 100%, grado d’invalidità 60%; ipotetica attività salariata

altrove: 40%, limitazione: 100%; grado d’invalidità: 40%, per un totale del

100%.

Dunque,

per l’assicurata, durante il periodo di corresponsione della rendita intera,

solo 3/5 della rendita (cioè 60/100) sono serviti ad indennizzare l’attività

assicurata da CV 1 e possono venir conteggiati nel calcolo del sovraindennizzo.

Secondo l’attrice la compensazione corretta concerne unicamente 3/5 ed ammonta

a fr. 8'434.80. Fr. 5'623.20, ossia i 2/5 della rendita intera versata nel

periodo in questione, le vanno invece restituiti.

E. L’assicuratore,

con risposta del 24 aprile 2014, propone la reiezione della petizione (doc.

III).

CV

1 sostiene che l’interessata svolgeva un’attività solo per il proprio datore di

lavoro e che non vi sono indizi secondo i quali nel periodo litigioso l’attrice

avesse interesse a lavorare per due o più datori di lavoro. Per la convenuta è

improponibile affermare che il complessivo grado d’invalidità per il periodo

dal 1° marzo al 31 agosto 2010 pari al 100% sia da dividere in ragione del 60%

per l’attività salariata e del 40% per l’attività ipotetica, entrambe con

limitazione al 100%. L’attrice ha espletato una sola attività salariata e la

compensazione deve ritenere la circostanza che il 60% di grado di attività

presso __________ corrispondesse al proprio reddito da salariata (cioè 100%

della propria entrata).

F. Con

osservazioni dell’8 maggio 2014 l’attrice ha ribadito la sua posizione e meglio

la circostanza che dalla pratica AI emerge la volontà e la necessità economica

di non volersi accontentare di un’attività al 60%, come quella svolta presso __________.

Senza problemi di salute l’interessata avrebbe avuto la volontà di svolgere

un’attività a tempo pieno. Non è corretto, secondo l’attrice, che tutti gli

arretrati della rendita intera d’invalidità vadano a compensare unicamente la

perdita di guadagno per l’attività svolta, parzialmente, in favore di __________

(doc. V).

G. Il

13 maggio 2014 il TCA ha domandato all’attrice l’autorizzazione a richiamare

l’incarto AI ed a sottoporlo alle parti (doc. VII), mentre il 21 maggio 2014,

ottenuto quanto richiesto, ha richiamato dall’UAI l’intero incarto (doc. X).

H. Il

3 giugno 2014 il Tribunale ha assegnato alle parti un termine scadente il 16

giugno 2014 per presentare eventuali osservazioni scritte in merito al

contenuto dell’incarto AI (doc. XII). L’attrice ha affermato di non aver nulla

da aggiungere (doc. XIII), mentre la convenuta è rimasta silente.

in

diritto

in

ordine

1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un

Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione

giudiziaria (cfr. STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7

novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del

21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4

febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre

2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre

2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

nel merito

Considerandi

2.

Oggetto

del contendere è la questione di sapere se la convenuta, per il periodo dal 1°

marzo 2010 al 31 agosto 2010, ha chiesto in compensazione alla cassa competente

un importo troppo elevato e se deve di conseguenza versare all’attrice

fr.

5'623,20.

3.

Per

quanto concerne l'indennità perdita di guadagno, va innanzitutto rilevato, come

emerge da una sentenza del TF 4A_53/2007 del 26 settembre 2007, che l'art. 324a cpv. 1 CO prevede che se il lavoratore è impedito senza sua colpa

di lavorare, per motivi inerenti alla sua persona, come la malattia, il datore

di lavoro deve pagargli per un tempo limitato il salario, compresa un'adeguata

indennità per perdita del salario in natura, in quanto il rapporto di lavoro

sia durato o sia stato stipulato per più di tre mesi (sulle condizioni di

applicazione di questa norma, cfr. Adrian

von Kaenel, Verhältnis einer Krankentaggeldlösung zu Art. 324a OR, in:

Krankentaggeld-versicherung: Arbeits- und versicherungsrechtliche Aspekte, Zurigo

2007, pagg. 109-131, in particolare pagg. 111-115).

La durata del pagamento

del salario dipende dalla durata del rapporto di lavoro (art. 324a cpv. 2 CO;

sui criteri usualmente applicati dai tribunali in questi casi, cfr. Adrian von Kaenel, op. cit., pag. 116

seg.).

Salvo pattuizione

contraria, l'obbligo di pagamento del salario in caso di malattia cessa con la

fine del rapporto di lavoro (Hans-Rudolf

Müller, Grundlagen der Krankentaggeldversicherung nach VVG, in:

Krankentaggeldversicherung: Arbeits- und versicherungsrechtliche Aspekte, Zurigo

2007, pagg. 19-45, in particolare pag. 20).

Queste norme configurano

il regime legale di base a tutela del lavoratore, gli garantiscono una protezione

minima alla quale non può essere derogato a suo svantaggio (art. 362 cpv. 1 CO;

cfr. DTF 131 III 263 consid. 2.2 pag. 628).

L'art. 324a cpv. 4 CO

prevede la possibilità di derogare al regime di base legale appena descritto

mediante accordo scritto, contratto normale o contratto collettivo che sancisca

un ordinamento almeno equivalente per il lavoratore (sull'aspetto dell'equivalenza

cfr. Adrian von Kaenel, op. cit.,

pag. 120 segg.). Si tratta, di regola, di un regime che comporta una riduzione

delle prestazioni del datore di lavoro durante il periodo minimo previsto dalla

legge, ma compensa questa riduzione mediante l'estensione del periodo durante

il quale il datore di lavoro procede al versamento (Gabriel Aubert, in: Commentaire romand, n. 50 ad art. 324a

CO).

La deroga al regime di

base deve essere pattuita in forma scritta.

Trattandosi di un accordo

che concerne i diritti minimi del lavoratore, esso deve menzionare i punti

essenziali del regime convenzionale, quali ad esempio la percentuale del guadagno

assicurato, i rischi coperti, la durata delle prestazioni, se del caso la

durata del periodo di attesa. Qualora – come spesso accade nella pratica - il

datore di lavoro stipuli un'assicurazione d'indennità giornaliere in caso di

malattia, l'accordo indica anche le modalità di finanziamento dei premi

assicurativi; per il resto può rinviare alle condizioni generali di

assicurazione o a un altro documento tenuto a disposizione del lavoratore (DTF

131.

III 623 consid. 2.5.1 con numerosi riferimenti dottrinali).

4.

Nella

fattispecie fanno in particolare stato le Condizioni generali d'assicurazione (di

seguito: CGA) __________ __________ – assicurazione malattie e infortuni,

edizione 2006 (doc. 1 pag. 6 e doc. 2) e le Condizioni supplementari

d’assicurazione (CSA) di __________ __________ per prestazioni assicurate

nell’ambito dell’assicurazione collettiva d’indennità giornaliera.

Ai

sensi dell’art. __________ CGA in generale è applicabile la legislazione

svizzera, in particolare: la LCA, la LPGA, la Legge federale sull’assicurazione

contro gli infortuni e le relative ordinanze. Sono considerate inoltre basi del

contratto ai sensi dell’art. __________ CGA: le dichiarazioni scritte del

contraente e degli assicurati, segnatamente nella proposta d’assicurazione e

nei formulari di notifica, la polizza e le eventuali aggiunte, le CGA e le

condizioni supplementari d’assicurazione (CSA) __________” e “__________” e gli

accordi e le convenzioni speciali, purché siano stati confermati

dall’assicuratore nella polizza come Condizioni particolari d’assicurazione

(CPA).

A

norma dell’art. __________ CGA è considerata malattia qualsiasi danno alla

salute fisica, mentale o psichica che non sia la conseguenza di un infortunio e

che richieda un esame o una cura medica oppure provochi un’incapacità al

lavoro. Per l’art. __________ CGA è considerata incapacità al lavoro qualsiasi

incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica,

mentale o psichica, di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella

professione o nel campo d’attività abituale. In caso d’incapacità al lavoro di

lunga durata possono essere prese in considerazione anche mansioni esigibili in

un’altra professione o campo d’attività.

Secondo

l’art. __________ CGA è considerata incapacità al guadagno la perdita, totale o

parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che

entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o

psichica e che perdura dopo aver sottoposto l’assicurato alle cure e alle

misure d’integrazione ragionevolmente esigibili.

Per

l’art. __________ CSA a condizione che le prestazioni assicurative siano

indicate nella polizza, l’assicuratore accorda la copertura assicurativa contro

le conseguenze economiche dell’incapacità lavorativa in seguito a malattia o

infortunio.

A

norma dell’art. __________ CSA il diritto alle prestazioni d’indennità

giornaliera esiste soltanto nella misura in cui per la persona assicurata non

ne risulti alcun guadagno assicurativo (assicurazione danni).

Secondo

l’art. __________ CSA valgono quale guadagno assicurativo le prestazioni che

eccedono la copertura completa della perdita di guadagno della persona

assicurata. Sono escluse le prestazioni derivanti da assicurazioni di somma

fissa, assicurazioni di capitale e assicurazioni pensionistiche che sono state

stipulate nell’ambito della previdenza facoltativa.

L’art. __________ CSA regola il

sovraindennizzo.

Per l’art. __________ CSA la

concomitanza con prestazioni di assicuratori sociali non può condurre ad un

sovraindennizzo della persona assicurata. Il limite di sovraindennizzo è pari

all’ammontare delle prestazioni assicurate secondo il paragrafo __________ CGA.

Le prestazioni di indennità giornaliera vengono corrisposte a complemento delle

prestazioni di assicurazioni sociali e delle assicurazioni secondo la LPP. Di

conseguenza, l’obbligo di prestazione dell’assicuratore si limita alla

differenza tra le prestazioni delle assicurazioni sociali – inclusa

l’assicurazione facoltativa d’indennità giornaliera secondo la LAMal - e delle

assicurazioni secondo la LPP e il summenzionato limite di sovraindennizzo.

Giusta l’art. __________ CSA

l’assicuratore domanda il rimborso delle prestazioni che corrisponde in vista

di una rendita d’invalidità direttamente all’assicurazione federale per

l’invalidità a partire dalla data dell’inizio della rendita. L’importo della

domanda di rimborso corrisponde all’ammontare del sovraindennizzo secon-do il

paragrafo __________. Se presso un assicuratore privato sussiste

un’assicurazione d’indennità giornaliera per malattia o infortunio,

l’assicuratore accorda l’indennità giornaliera proporzionalmente.

A norma dell’art. __________ CGA

nell’assicurazione collettiva d’indennità giornaliera e nell’assicurazione

complementare alla LAINF, è assicurata la percentuale del salario AVS indicata

nella polizza con le relative componenti. Il salario annuo massimo assicurabile

è indicato nella polizza. Per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni

retta dalla LAINF valgono le disposizioni legali.

5.

Va

ancora evidenziato che l'assicurazione d'indennità giornaliere in caso

di malattia può essere stipulata nella forma di un'assicurazione di somme o di

un'assicurazione contro i danni (sentenza 4A_53/2007 del 26 settembre 2007,

consid. 4.4.2).

L'assicurazione di somme garantisce una

prestazione che è stata definita al momento della conclusione del contratto e

non dipende dal verificarsi di un pregiudizio economico: essa è dovuta non

appena l'evento assicurato si sia verificato (sentenza 4A_53/2007 del 26

settembre 2007, consid. 4.4.2; cfr. anche, sulla nozione di assicurazione di

somme in relazione a un'assicurazione d'indennità giornaliere in caso di

malattie, la sentenza 4A_168/2007 del 16 luglio 2007, consid. 3.2.4 e 3.2.5,

pubblicata in DTF 133 III 527).

L'assicurazione contro i danni mira

invece a rimborsare il danno: in questo caso il versamento e la misura delle

prestazioni dipendono dalla misura del pregiudizio economico effettivamente patito

dall'assicurato (sentenza 4A_53/2007 del 26 settembre 2007, consid. 4.4.2)

La questione di sapere se si è in

presenza dell'una o dell'altra forma di assicurazione va decisa mediante

l'interpretazione del contratto di assicurazione e delle condizioni generali

d'assicurazione che lo accompagnano (CGA), secondo le regole usuali

dell'interpretazione dei contratti (sui criteri di distinzione fra queste due

modalità di assicurazione, cfr. anche sentenza 4C.83/1998 dell'11 giugno 1998, consid. 3c e 3d e sentenza 5C.243/2006 del 19 aprile 2007).

Nella fattispecie le parti hanno concluso

un'assicurazione contro i danni. Infatti nella polizza assicurativa figura che

in caso di malattia la prestazione corrisponde al 90% del salario effettivo,

per una durata delle prestazioni di 730 giorni per caso ed un periodo di attesa

di 14 giorni per caso (doc. 1; cfr. anche art. __________ CSA). La questione

non è del resto oggetto del contendere.

6.

In

concreto l’attrice evidenzia che per il periodo dal 1° marzo 2010 al 31 agosto 2010 ha percepito indennità giornaliere per complessivi fr. 18'473,60, pari al 90% del salario

determinante, a causa della sua totale incapacità lavorativa per l’attività

svolta in favore della __________ (cfr. doc. A5).

Questo

importo non è contestato (doc. I).

L’assicurata

rileva inoltre che le indennità sommate agli arretrati della rendita AI

superano di fr. 14'058 (cfr. anche doc. A4) il salario determinante e che la

convenuta, in applicazione degli art. __________ e __________ CSA ha “il

diritto, che qui non è contestato, di chiedere la restituzione delle

prestazioni di assicuratori sociali che conducono al sovraindennnizzo della

persona assicurata” (doc. I, pag. 3).

L’interessata

sottolinea che il limite di sovraindennizzo è pari all’ammontare delle

prestazioni assicurate e per questo l’assicuratore nella richiesta alla cassa

di compensazione ha preteso la totalità degli arretrati dal 1° marzo 2010 al 31

agosto 2010.

L’attrice

non ritiene corretto l’agire dell’assicuratore e sostiene che la rendita

d’invalidità corrisponde ad una perdita di guadagno di un’attività esercitata

al 100%, mentre per la __________ svolgeva un’attività solo al 60%. Per

l’interessata la compensazione può di conseguenza essere fatta valere sono in

questa misura e meglio solo per un importo di fr. 8'434.80. I restanti fr.

5'623.20 le devono di conseguenza essere restituiti. Infatti per il 40% le

conseguenze economiche dovute alla malattia sono state direttamente da lei

sopportate, non potendo né esercitare un’attività indipendente, né cercare un’altra

attività dipendente. Per l’attrice la rendita intera indennizza sia l’attività

svolta in favore di __________ che il 40% di pensum che non svolgeva

presso la citata datrice di lavoro.

La

tesi dell’attrice non può essere seguita.

Dagli

atti, e meglio dall’incarto AI richiamato dall’assicurata, emerge che

l’interessata, pur avendo espresso il desiderio di voler svolgere, senza il

danno alla salute, la propria attività professionale aumentando la percentuale lavorativa

fino al 100% (cfr. inchiesta economica per le persone che si occupano

dell’economia domestica del 13 ottobre 2010 [doc. AI 44-3] e del 9 giugno 2011

[doc. AI 59-2]), dal 1° aprile 2008, con l’inizio dell’attività presso l’ __________,

aveva terminato la propria attività di infermiera indipendente (pur continuando

ad essere affiliata in tale qualità [cfr. incarto AI]) e, con il 30 giugno

2008, sempre per motivi estranei al danno alla salute (insorto nel dicembre del

medesimo anno [cfr. pag. 12 della sentenza 32.2012.122 del 27 novembre 2012]),

non ha più neppure svolto l’attività accessoria di aiuto contabile.

In

uno scritto del 24 agosto 2009 all’Ufficio AI (doc. AI 9), precedente

all’inizio della vertenza in esame, circa l’attività di infermiera

indipendente, iniziata il 1° luglio 2004 (cfr. pag. 35, doc. 9 incarto AI),

l’attrice aveva infatti affermato che “dalI’ aprile 2008, un’attività dello

stesso genere quale dipendente presso __________ ha occupato il tempo che avevo

a disposizione, quindi l’attività indipendente è stata messa da parte”

(sottolineatura del redattore).

Anche

nel rapporto finale del 15 giugno 2010 della consulente in integrazione dell’AI,

allestito nel corso del periodo litigioso (1° marzo 2010 – 31 agosto 2010),

figura che “dal 1 luglio 2004 al 1 aprile 2008 l’A. ha lavorato come

infermiera indipendente a domicilio dei pazienti con un’occupazione variabile.

Come attività accessoria si segnala un impiego come aiuto ufficio dal 1 aprile

2004.

al 30 giugno 2008 a % variabile presso __________ di __________ (rapporto

di lavoro sciolto non a causa del danno alla salute). A partire dal 1 aprile

2008.

l’A. è impiegata come infermiera presso la __________ con un impegno

lavorativo regolare” (doc. AI 41-2).

Questo

TCA deve di conseguenza ritenere che l’attrice dal 1° aprile 2008, ossia prima

dell’inizio del danno alla salute (nel dicembre 2008; cfr. pag. 12 della

sentenza 32.2012.122 del 27 novembre 2012) aveva cessato, di fatto, l’attività di

infermiera indipendente, poiché impegnata con l’attività svolta per la __________

(cfr. pag. 35, doc. 9 incarto AI).

In

seguito, dal mese di dicembre 2008 fino al mese di marzo 2010, essendo

totalmente inabile al lavoro (cfr. sentenza 32.2012.122 del 27 novembre 2012,

pag. 12), non ha più potuto svolgere altre attività e neppure dal mese di

aprile 2010, pur essendo, in linea teorica, abile al 50% e, dal mese di maggio 2010,

al 70% (da dicembre 2010 nuovamente al 50%; cfr. sentenza 32.2012.122 del 27

novembre 2012, pag. 12), ha esercitato una professione.

A

questo proposito il 12 marzo 2010 il medico curante, dr. med __________, ha

affermato di considerare l’attrice inabile al 100% e che “di conseguenza la

sig.ra AT 1 non ha per nulla ripreso la sua attività di infermiera domiciliare

e al momento attuale non è prevedibile una riduzione dell’inabilità lavorativa”

(doc. AI 33-1). Il dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, il 29

marzo 2010 ha tra l’altro affermato che “la paziente lamenta costantemente

un’intensa debolezza muscolare e un’affaticabilità che la costringono a

svolgere le sue attività solo la mattina e che hanno impedito una ripresa della

capacità lavorativa” e che “ha provato per suo conto ad aiutare

nell’igiene personale un’amica che recentemente aveva subito un’operazione

chirurgica. Purtroppo vi ha dovuto rinunciare per l’impossibilità a sostenere

lo sforzo fisico” (doc. AI 34-1).

Nell’anamnesi

lavorativa riportata nella valutazione del 3 maggio 2010 dei medici SMR, dr.

med. __________ e dr. med. __________, non vi è alcun cenno ad una ripresa

dell’attività lavorativa quale infermiera ed anzi viene indicato: “IL 100%

dal dicembre 2008” (doc. AI 38-2). I medici SMR rilevano poi che “l’assicurata

oggi riferisce di essere stata malissimo da ottobre 2008, poi nella primavera

2009.

avrebbe cominciato a uscire di casa in giardino, e, da maggio 2009, a recarsi “con qualcuno della famiglia” alla guida dell’auto a fare la spesa a __________. Ora

uscirebbe anche da sola per la spesa, il marito aiuterebbe per le cose pesanti;

da alcuni mesi avrebbe ripreso a cucinare” (doc. AI 38-5). Anche nella

descrizione della vita quotidiana non vi è alcun accenno ad un’attività

lucrativa (doc. AI 38-5/6; cfr. anche: “I suoi crucci principali sono, a suo

dire, l’avere interrotto l’attività di infermiera cure palliative e il violino”

[doc. AI 38-6]). Il 28 agosto 2010 il medico curante, dr. med. __________, ha

ancora affermato che l’interessata, “in base alle mie valutazioni regolari

rimane tuttora inabile al lavoro al 100% a lungo termine quale infermiera

domiciliare” (doc. AI 43-1) e nell’inchiesta economica per le persone che

si occupano dell’economia domestica del 13 ottobre 2010 non emerge che

l’interessata abbia nel frattempo svolto un’attività lavorativa. L’interessata,

in quell’occasione ha riferito che “il momento migliore della giornata è il

mattino, poi gradualmente le energie scemano e di regola arriva a sera esaurita”.

Essa, come già visto, ha manifestato l’intenzione di lavorare al 100% se non

fosse insorto il danno alla salute e quale attività svolta ha citato quella presso

la __________ (“infermiera a domicilio in misura di 26 ore settimanali

circa, quale media”) ed ha confermato le indicazioni fornite dal datore di

lavoro nell’apposito questionario (doc. AI 44-3; cfr. doc. AI 41-3; doc. AI 15

e seguenti; cfr. anche doc. AI 59-2).

Anche

nella perizia psichiatrica del 15 aprile 2011 del dr. med. __________, non

figura che l’interessata abbia ripreso a lavorare (cfr. doc. AI 56-2: “dal

lato finanziario beneficia dell’assegno integrativo e dello stipendio del

marito che lavora come restauratore indipendente”; cfr. anche doc. AI 56-5,

descrizione della giornata) ed in una nota interna del 29 luglio 2011 relativa

ad una telefonata con l’attrice, una funzionaria dell’UAI rileva che

l’interessata le ha comunicato che “il datore di lavoro ha interrotto il

rapporto lavorativo nel dicembre 2010 per motivi correlati al suo assenteismo

per malattia. Ha percepito indennità perdita di guadagno fino ad allora.

L’assicurata mi conferma la necessità economica di svolgere un’attività lucrativa

a tempo pieno. Desidera dunque ora essere considerata salariata al 100%. Mi

comunica che provvede al suo sostentamento grazie al reddito del coniuge e al

beneficio di assegni integrativi per i figli” (doc. AI 63-1).

Alla

luce di quanto sopra questo TCA deve concludere che l’interessata, prima

dell’insorgere del danno alla salute (dicembre 2008), ha cessato sia l’attività

di infermiera indipendente (dal 1° aprile 2008), che quella accessoria di aiuto

contabile (30 giugno 2008). Per cui l’unica attività che ha dovuto interrompere

a causa dell’insorgere delle malattie invalidanti è stata quella svolta in

favore dell’ __________.

Certo,

senza il danno alla salute l’interessata avrebbe voluto aumentare la

percentuale lavorativa per poter esercitare la propria professione al 100%.

Tuttavia

questa circostanza, importante per il calcolo del grado d’invalidità della rendita

AI (doc. AI 71-1), non può esserle d’aiuto, nel preciso caso di specie, nell’ambito

del calcolo del sovraindennizzo.

Infatti,

l’art. __________ CSA prevede espressamente il divieto del sovraindennizzo tra

le prestazioni di indennità giornaliere versate in ragione del contratto in

essere e le prestazioni di assicurazioni sociali, e dunque anche dell’AI.

L’assicuratore, a norma del contratto, versa unicamente la differenza tra

quanto erogato dalle assicurazioni sociali e la percentuale del salario AVS

indicata nella polizza con le relative componenti (art. __________ CSA e art. __________

CGA), affinché la persona assicurata continui a conseguire un reddito simile a

quello introitato prima di incorrere nel danno alla salute.

In

altre parole, la persona assicurata non deve trarre alcun arricchimento e non

può pretendere di trovarsi in una situazione economica migliore rispetto a quella

in cui era in precedenza.

In

concreto, prima del danno alla salute l’interessata svolgeva solo l’attività di

infermiera presso la __________. Solo questa professione è stata interrotta a

causa delle patologie invalidanti.

Per

cui è a giusta ragione che l’assicuratore, conformemente agli art. __________

CSA e __________ CGA, ha compensato le rendite cui aveva diritto l’interessata

dal 1° marzo 2010 al 31 agosto 2010 con le indennità giornaliere erogate nel

medesimo periodo.

Se

si volesse invece seguire la tesi dell’attrice, quest’ultima, con il versamento

da lei richiesto di 2/5 delle rendite AI, ossia di fr. 5'623,20, si troverebbe

in una situazione economica migliore rispetto a quella precedente l’insorgere

della malattia. Ciò andrebbe contro lo scopo della copertura assicurativa in

essere e costituirebbe un palese sovraindennizzo.

In

queste condizioni il calcolo dell’assicuratore che ha chiesto direttamente alla

Cassa di compensazione il versamento dell’importo di fr. 14'058, poiché

inferiore rispetto all’ammontare di fr. 18'473.60 delle indennità giornaliere

versate all’attrice dal 1° marzo 2010 al 31 agosto 2010 deve essere confermato.

La

petizione va di conseguenza respinta.

7.

Con

la petizione l’attrice ha chiesto l’assunzione di ulteriori prove, e meglio il

richiamo dell’incarto AI e dell’incarto della convenuta.

L’assicuratore

ha prodotto quanto richiesto con la risposta (doc. III), mentre pendente causa

il TCA ha acquisito la documentazione AI completa (doc. XI/bis).

Alla

luce degli atti prodotti, il cui contenuto non è contestato, ritenuto che la

fattispecie è stata chiarita, questo Tribunale rinuncia all’assunzione di

ulteriori prove.

Va

qui rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora

l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice,

in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che

altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove;

Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450,

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, 2a

ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege,

2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H

103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid.

2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce

una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2

Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162

consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

8.

Il

valore di causa è rappresentato dall’importo di fr. 5'623,20 chiesto

dall’attrice.

Con

sentenza 4A_83/2013 del 20 giugno 2013 il TF ha affermato:

"

(…)

1.

Il ricorso è presentato dalla parte

soccombente nella sede cantonale (art. 76 cpv. 1 lett. a LTF), è tempestivo

(art. 100 cpv. 1 LTF) ed è volto contro una sentenza finale (art. 90 LTF)

emanata dall’autorità ticinese di ultima istanza (art. 75 cpv. 1 LTF) in una

causa civile (art. 72 cpv. 1 LTF). Esso è ammissibile a prescindere dal valore

litigioso (di soli fr. 1'120.--) poiché, come afferma correttamente la

ricorrente, nel Cantone Ticino le controversie tra assicurati e assicuratori

concernenti le assicurazioni complementari all’assicurazione contro le malattie

sono di competenza del Tribunale cantonale delle assicurazioni in prima e unica

istanza (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF; art. 7 CPC; art. 75 della legge ticinese

di applicazione della LAMal del 26 giugno 1997 [RL/TI 6.4.6.1]; DTF 138 III 799

consid. 1.1)”

Secondo l'art. 49 cpv. 2 LSA, i tribunali

svizzeri devono trasmettere gratuitamente all'autorità di sorveglianza una

copia di tutte le sentenze concernenti disposizioni del diritto in materia di

contratto d'assicurazione; s'impone perciò di notificare all'autorità di

sorveglianza anche la presente sentenza in forma elettronica e senza il

nominativo dell’attrice.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. La

petizione è respinta.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3. Comunicazione

alle parti ed alla FINMA, Berna.

Contro il presente giudizio è dato

ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione. L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Nelle cause a carattere pecuniario il

ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a Fr. 15'000.- nelle

vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione ed a Fr. 30'000.-

negli altri casi.

Per

valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive

un'istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia ammissibile il

ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, ricorso sussidiario

in materia costituzionale (art. 113 e 117 LTF).

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il giudice delegato Il

segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti