36.2014.30
Conferma del calcolo del sovraindennizzo effettuato dall'assicuratore contro le malattie tra le rendite AI e le indennità giornaliere dell'assicurazione malattia rette dalla LCA
7 luglio 2014Italiano24 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
36.2014.30
cs
Lugano
7 luglio 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sulla petizione del 31 marzo 2014 di
AT 1
rappr. da: RA 1
contro
CV 1
in materia di assicurazione complementare contro le
malattie
ritenuto, in fatto
Fatti
A. AT
1, nata nel 1962, da ultimo infermiera a domicilio per la __________, era
assicurata contro la perdita di guadagno in caso di malattia presso CV 1 (di
seguito: CV 1) per il tramite di un contratto collettivo stipulato dal proprio
datore di lavoro (doc. A2).
In
seguito ad una totale inabilità lavorativa l’assicuratore le ha versato
indennità giornaliere dal 19 dicembre 2008 al 18 dicembre 2010 (esaurimento del
diritto alle prestazioni; doc. A3).
B. Con
decisione del 27 gennaio 2014 l’UAI ha posto l’interessata al beneficio di una
rendita intera dell’AI dal 1° marzo 2010 al 1° settembre 2010 e di una mezza
rendita dal 1° dicembre 2010 (doc. A4).
C. Il
15 ottobre 2013 l’assicuratore ha informato AT 1 che il sovraindennizzo per il
periodo dal 1° marzo 2010 al 31 agosto 2010 sarebbe ammontato a fr. 14'058 e
che l’importo sarebbe stato chiesto direttamente alla Cassa di compensazione
competente per l’erogazione della rendita AI (doc. 13).
D. Con
petizione del 31 marzo 2014 AT 1, rappresentata dalla RA 1, si è rivolta al TCA,
chiedendo la condanna di CV 1 al versamento dell’importo di fr. 5'623,20 (doc.
I).
L’interessata
rammenta che dal 19 dicembre 2008 è completamente inabile al lavoro, che è
stata posta al beneficio delle indennità giornaliere erogate da CV 1 fino al 18
dicembre 2010 (doc. 3) e che a causa della sua inabilità lavorativa il 10
agosto 2009 ha inoltrato una richiesta di prestazioni AI. Con sentenza
32.2012.122 il TCA ha riconosciuto all’attrice una rendita intera dal 1° marzo
2010 al 1° settembre 2010 ed una mezza rendita dal 1° dicembre 2010.
L’assicurata
non contesta il diritto di CV 1 di porre in compensazione le prestazioni
versate con quelle dovute dall’AI, ma sostiene che l’assicuratore non ha
eseguito un calcolo corretto, poiché l’ha ritenuta salariata al 100%.
L’attrice
evidenzia che nel periodo oggetto di sovraindennizzo ha mantenuto lo statuto di
infermiera indipendente, per la quale non aveva sottoscritto alcun contratto
d’assicurazione per la copertura dell’incapacità di guadagno in caso di
malattia ed aveva lavorato quale infermiera dipendente per la __________, dove
invece era affiliata presso CV 1 per l’incapacità di guadagno in caso di
malattia.
Per
l’assicurata gli arretrati della rendita intera vanno a compensare entrambe le
perdite di guadagno, la rendita indennizzando sia l’attività svolta presso __________
nella misura del 60%, sia il 40% del pensum che l’interessata svolgeva quale
indipendente. L’attrice sostiene infatti che il grado d’invalidità è stato
fissato nel seguente modo: salariata presso __________ quota parte: 60%,
limitazione: 100%, grado d’invalidità 60%; ipotetica attività salariata
altrove: 40%, limitazione: 100%; grado d’invalidità: 40%, per un totale del
100%.
Dunque,
per l’assicurata, durante il periodo di corresponsione della rendita intera,
solo 3/5 della rendita (cioè 60/100) sono serviti ad indennizzare l’attività
assicurata da CV 1 e possono venir conteggiati nel calcolo del sovraindennizzo.
Secondo l’attrice la compensazione corretta concerne unicamente 3/5 ed ammonta
a fr. 8'434.80. Fr. 5'623.20, ossia i 2/5 della rendita intera versata nel
periodo in questione, le vanno invece restituiti.
E. L’assicuratore,
con risposta del 24 aprile 2014, propone la reiezione della petizione (doc.
III).
CV
1 sostiene che l’interessata svolgeva un’attività solo per il proprio datore di
lavoro e che non vi sono indizi secondo i quali nel periodo litigioso l’attrice
avesse interesse a lavorare per due o più datori di lavoro. Per la convenuta è
improponibile affermare che il complessivo grado d’invalidità per il periodo
dal 1° marzo al 31 agosto 2010 pari al 100% sia da dividere in ragione del 60%
per l’attività salariata e del 40% per l’attività ipotetica, entrambe con
limitazione al 100%. L’attrice ha espletato una sola attività salariata e la
compensazione deve ritenere la circostanza che il 60% di grado di attività
presso __________ corrispondesse al proprio reddito da salariata (cioè 100%
della propria entrata).
F. Con
osservazioni dell’8 maggio 2014 l’attrice ha ribadito la sua posizione e meglio
la circostanza che dalla pratica AI emerge la volontà e la necessità economica
di non volersi accontentare di un’attività al 60%, come quella svolta presso __________.
Senza problemi di salute l’interessata avrebbe avuto la volontà di svolgere
un’attività a tempo pieno. Non è corretto, secondo l’attrice, che tutti gli
arretrati della rendita intera d’invalidità vadano a compensare unicamente la
perdita di guadagno per l’attività svolta, parzialmente, in favore di __________
(doc. V).
G. Il
13 maggio 2014 il TCA ha domandato all’attrice l’autorizzazione a richiamare
l’incarto AI ed a sottoporlo alle parti (doc. VII), mentre il 21 maggio 2014,
ottenuto quanto richiesto, ha richiamato dall’UAI l’intero incarto (doc. X).
H. Il
3 giugno 2014 il Tribunale ha assegnato alle parti un termine scadente il 16
giugno 2014 per presentare eventuali osservazioni scritte in merito al
contenuto dell’incarto AI (doc. XII). L’attrice ha affermato di non aver nulla
da aggiungere (doc. XIII), mentre la convenuta è rimasta silente.
in
diritto
in
ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione
giudiziaria (cfr. STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7
novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del
21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4
febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre
2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre
2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
nel merito
Considerandi
2.
Oggetto
del contendere è la questione di sapere se la convenuta, per il periodo dal 1°
marzo 2010 al 31 agosto 2010, ha chiesto in compensazione alla cassa competente
un importo troppo elevato e se deve di conseguenza versare all’attrice
fr.
5'623,20.
3.
Per
quanto concerne l'indennità perdita di guadagno, va innanzitutto rilevato, come
emerge da una sentenza del TF 4A_53/2007 del 26 settembre 2007, che l'art. 324a cpv. 1 CO prevede che se il lavoratore è impedito senza sua colpa
di lavorare, per motivi inerenti alla sua persona, come la malattia, il datore
di lavoro deve pagargli per un tempo limitato il salario, compresa un'adeguata
indennità per perdita del salario in natura, in quanto il rapporto di lavoro
sia durato o sia stato stipulato per più di tre mesi (sulle condizioni di
applicazione di questa norma, cfr. Adrian
von Kaenel, Verhältnis einer Krankentaggeldlösung zu Art. 324a OR, in:
Krankentaggeld-versicherung: Arbeits- und versicherungsrechtliche Aspekte, Zurigo
2007, pagg. 109-131, in particolare pagg. 111-115).
La durata del pagamento
del salario dipende dalla durata del rapporto di lavoro (art. 324a cpv. 2 CO;
sui criteri usualmente applicati dai tribunali in questi casi, cfr. Adrian von Kaenel, op. cit., pag. 116
seg.).
Salvo pattuizione
contraria, l'obbligo di pagamento del salario in caso di malattia cessa con la
fine del rapporto di lavoro (Hans-Rudolf
Müller, Grundlagen der Krankentaggeldversicherung nach VVG, in:
Krankentaggeldversicherung: Arbeits- und versicherungsrechtliche Aspekte, Zurigo
2007, pagg. 19-45, in particolare pag. 20).
Queste norme configurano
il regime legale di base a tutela del lavoratore, gli garantiscono una protezione
minima alla quale non può essere derogato a suo svantaggio (art. 362 cpv. 1 CO;
cfr. DTF 131 III 263 consid. 2.2 pag. 628).
L'art. 324a cpv. 4 CO
prevede la possibilità di derogare al regime di base legale appena descritto
mediante accordo scritto, contratto normale o contratto collettivo che sancisca
un ordinamento almeno equivalente per il lavoratore (sull'aspetto dell'equivalenza
cfr. Adrian von Kaenel, op. cit.,
pag. 120 segg.). Si tratta, di regola, di un regime che comporta una riduzione
delle prestazioni del datore di lavoro durante il periodo minimo previsto dalla
legge, ma compensa questa riduzione mediante l'estensione del periodo durante
il quale il datore di lavoro procede al versamento (Gabriel Aubert, in: Commentaire romand, n. 50 ad art. 324a
CO).
La deroga al regime di
base deve essere pattuita in forma scritta.
Trattandosi di un accordo
che concerne i diritti minimi del lavoratore, esso deve menzionare i punti
essenziali del regime convenzionale, quali ad esempio la percentuale del guadagno
assicurato, i rischi coperti, la durata delle prestazioni, se del caso la
durata del periodo di attesa. Qualora – come spesso accade nella pratica - il
datore di lavoro stipuli un'assicurazione d'indennità giornaliere in caso di
malattia, l'accordo indica anche le modalità di finanziamento dei premi
assicurativi; per il resto può rinviare alle condizioni generali di
assicurazione o a un altro documento tenuto a disposizione del lavoratore (DTF
131.
III 623 consid. 2.5.1 con numerosi riferimenti dottrinali).
4.
Nella
fattispecie fanno in particolare stato le Condizioni generali d'assicurazione (di
seguito: CGA) __________ __________ – assicurazione malattie e infortuni,
edizione 2006 (doc. 1 pag. 6 e doc. 2) e le Condizioni supplementari
d’assicurazione (CSA) di __________ __________ per prestazioni assicurate
nell’ambito dell’assicurazione collettiva d’indennità giornaliera.
Ai
sensi dell’art. __________ CGA in generale è applicabile la legislazione
svizzera, in particolare: la LCA, la LPGA, la Legge federale sull’assicurazione
contro gli infortuni e le relative ordinanze. Sono considerate inoltre basi del
contratto ai sensi dell’art. __________ CGA: le dichiarazioni scritte del
contraente e degli assicurati, segnatamente nella proposta d’assicurazione e
nei formulari di notifica, la polizza e le eventuali aggiunte, le CGA e le
condizioni supplementari d’assicurazione (CSA) __________” e “__________” e gli
accordi e le convenzioni speciali, purché siano stati confermati
dall’assicuratore nella polizza come Condizioni particolari d’assicurazione
(CPA).
A
norma dell’art. __________ CGA è considerata malattia qualsiasi danno alla
salute fisica, mentale o psichica che non sia la conseguenza di un infortunio e
che richieda un esame o una cura medica oppure provochi un’incapacità al
lavoro. Per l’art. __________ CGA è considerata incapacità al lavoro qualsiasi
incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica,
mentale o psichica, di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella
professione o nel campo d’attività abituale. In caso d’incapacità al lavoro di
lunga durata possono essere prese in considerazione anche mansioni esigibili in
un’altra professione o campo d’attività.
Secondo
l’art. __________ CGA è considerata incapacità al guadagno la perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che
entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o
psichica e che perdura dopo aver sottoposto l’assicurato alle cure e alle
misure d’integrazione ragionevolmente esigibili.
Per
l’art. __________ CSA a condizione che le prestazioni assicurative siano
indicate nella polizza, l’assicuratore accorda la copertura assicurativa contro
le conseguenze economiche dell’incapacità lavorativa in seguito a malattia o
infortunio.
A
norma dell’art. __________ CSA il diritto alle prestazioni d’indennità
giornaliera esiste soltanto nella misura in cui per la persona assicurata non
ne risulti alcun guadagno assicurativo (assicurazione danni).
Secondo
l’art. __________ CSA valgono quale guadagno assicurativo le prestazioni che
eccedono la copertura completa della perdita di guadagno della persona
assicurata. Sono escluse le prestazioni derivanti da assicurazioni di somma
fissa, assicurazioni di capitale e assicurazioni pensionistiche che sono state
stipulate nell’ambito della previdenza facoltativa.
L’art. __________ CSA regola il
sovraindennizzo.
Per l’art. __________ CSA la
concomitanza con prestazioni di assicuratori sociali non può condurre ad un
sovraindennizzo della persona assicurata. Il limite di sovraindennizzo è pari
all’ammontare delle prestazioni assicurate secondo il paragrafo __________ CGA.
Le prestazioni di indennità giornaliera vengono corrisposte a complemento delle
prestazioni di assicurazioni sociali e delle assicurazioni secondo la LPP. Di
conseguenza, l’obbligo di prestazione dell’assicuratore si limita alla
differenza tra le prestazioni delle assicurazioni sociali – inclusa
l’assicurazione facoltativa d’indennità giornaliera secondo la LAMal - e delle
assicurazioni secondo la LPP e il summenzionato limite di sovraindennizzo.
Giusta l’art. __________ CSA
l’assicuratore domanda il rimborso delle prestazioni che corrisponde in vista
di una rendita d’invalidità direttamente all’assicurazione federale per
l’invalidità a partire dalla data dell’inizio della rendita. L’importo della
domanda di rimborso corrisponde all’ammontare del sovraindennizzo secon-do il
paragrafo __________. Se presso un assicuratore privato sussiste
un’assicurazione d’indennità giornaliera per malattia o infortunio,
l’assicuratore accorda l’indennità giornaliera proporzionalmente.
A norma dell’art. __________ CGA
nell’assicurazione collettiva d’indennità giornaliera e nell’assicurazione
complementare alla LAINF, è assicurata la percentuale del salario AVS indicata
nella polizza con le relative componenti. Il salario annuo massimo assicurabile
è indicato nella polizza. Per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni
retta dalla LAINF valgono le disposizioni legali.
5.
Va
ancora evidenziato che l'assicurazione d'indennità giornaliere in caso
di malattia può essere stipulata nella forma di un'assicurazione di somme o di
un'assicurazione contro i danni (sentenza 4A_53/2007 del 26 settembre 2007,
consid. 4.4.2).
L'assicurazione di somme garantisce una
prestazione che è stata definita al momento della conclusione del contratto e
non dipende dal verificarsi di un pregiudizio economico: essa è dovuta non
appena l'evento assicurato si sia verificato (sentenza 4A_53/2007 del 26
settembre 2007, consid. 4.4.2; cfr. anche, sulla nozione di assicurazione di
somme in relazione a un'assicurazione d'indennità giornaliere in caso di
malattie, la sentenza 4A_168/2007 del 16 luglio 2007, consid. 3.2.4 e 3.2.5,
pubblicata in DTF 133 III 527).
L'assicurazione contro i danni mira
invece a rimborsare il danno: in questo caso il versamento e la misura delle
prestazioni dipendono dalla misura del pregiudizio economico effettivamente patito
dall'assicurato (sentenza 4A_53/2007 del 26 settembre 2007, consid. 4.4.2)
La questione di sapere se si è in
presenza dell'una o dell'altra forma di assicurazione va decisa mediante
l'interpretazione del contratto di assicurazione e delle condizioni generali
d'assicurazione che lo accompagnano (CGA), secondo le regole usuali
dell'interpretazione dei contratti (sui criteri di distinzione fra queste due
modalità di assicurazione, cfr. anche sentenza 4C.83/1998 dell'11 giugno 1998, consid. 3c e 3d e sentenza 5C.243/2006 del 19 aprile 2007).
Nella fattispecie le parti hanno concluso
un'assicurazione contro i danni. Infatti nella polizza assicurativa figura che
in caso di malattia la prestazione corrisponde al 90% del salario effettivo,
per una durata delle prestazioni di 730 giorni per caso ed un periodo di attesa
di 14 giorni per caso (doc. 1; cfr. anche art. __________ CSA). La questione
non è del resto oggetto del contendere.
6.
In
concreto l’attrice evidenzia che per il periodo dal 1° marzo 2010 al 31 agosto 2010 ha percepito indennità giornaliere per complessivi fr. 18'473,60, pari al 90% del salario
determinante, a causa della sua totale incapacità lavorativa per l’attività
svolta in favore della __________ (cfr. doc. A5).
Questo
importo non è contestato (doc. I).
L’assicurata
rileva inoltre che le indennità sommate agli arretrati della rendita AI
superano di fr. 14'058 (cfr. anche doc. A4) il salario determinante e che la
convenuta, in applicazione degli art. __________ e __________ CSA ha “il
diritto, che qui non è contestato, di chiedere la restituzione delle
prestazioni di assicuratori sociali che conducono al sovraindennnizzo della
persona assicurata” (doc. I, pag. 3).
L’interessata
sottolinea che il limite di sovraindennizzo è pari all’ammontare delle
prestazioni assicurate e per questo l’assicuratore nella richiesta alla cassa
di compensazione ha preteso la totalità degli arretrati dal 1° marzo 2010 al 31
agosto 2010.
L’attrice
non ritiene corretto l’agire dell’assicuratore e sostiene che la rendita
d’invalidità corrisponde ad una perdita di guadagno di un’attività esercitata
al 100%, mentre per la __________ svolgeva un’attività solo al 60%. Per
l’interessata la compensazione può di conseguenza essere fatta valere sono in
questa misura e meglio solo per un importo di fr. 8'434.80. I restanti fr.
5'623.20 le devono di conseguenza essere restituiti. Infatti per il 40% le
conseguenze economiche dovute alla malattia sono state direttamente da lei
sopportate, non potendo né esercitare un’attività indipendente, né cercare un’altra
attività dipendente. Per l’attrice la rendita intera indennizza sia l’attività
svolta in favore di __________ che il 40% di pensum che non svolgeva
presso la citata datrice di lavoro.
La
tesi dell’attrice non può essere seguita.
Dagli
atti, e meglio dall’incarto AI richiamato dall’assicurata, emerge che
l’interessata, pur avendo espresso il desiderio di voler svolgere, senza il
danno alla salute, la propria attività professionale aumentando la percentuale lavorativa
fino al 100% (cfr. inchiesta economica per le persone che si occupano
dell’economia domestica del 13 ottobre 2010 [doc. AI 44-3] e del 9 giugno 2011
[doc. AI 59-2]), dal 1° aprile 2008, con l’inizio dell’attività presso l’ __________,
aveva terminato la propria attività di infermiera indipendente (pur continuando
ad essere affiliata in tale qualità [cfr. incarto AI]) e, con il 30 giugno
2008, sempre per motivi estranei al danno alla salute (insorto nel dicembre del
medesimo anno [cfr. pag. 12 della sentenza 32.2012.122 del 27 novembre 2012]),
non ha più neppure svolto l’attività accessoria di aiuto contabile.
In
uno scritto del 24 agosto 2009 all’Ufficio AI (doc. AI 9), precedente
all’inizio della vertenza in esame, circa l’attività di infermiera
indipendente, iniziata il 1° luglio 2004 (cfr. pag. 35, doc. 9 incarto AI),
l’attrice aveva infatti affermato che “dalI’ aprile 2008, un’attività dello
stesso genere quale dipendente presso __________ ha occupato il tempo che avevo
a disposizione, quindi l’attività indipendente è stata messa da parte”
(sottolineatura del redattore).
Anche
nel rapporto finale del 15 giugno 2010 della consulente in integrazione dell’AI,
allestito nel corso del periodo litigioso (1° marzo 2010 – 31 agosto 2010),
figura che “dal 1 luglio 2004 al 1 aprile 2008 l’A. ha lavorato come
infermiera indipendente a domicilio dei pazienti con un’occupazione variabile.
Come attività accessoria si segnala un impiego come aiuto ufficio dal 1 aprile
2004.
al 30 giugno 2008 a % variabile presso __________ di __________ (rapporto
di lavoro sciolto non a causa del danno alla salute). A partire dal 1 aprile
2008.
l’A. è impiegata come infermiera presso la __________ con un impegno
lavorativo regolare” (doc. AI 41-2).
Questo
TCA deve di conseguenza ritenere che l’attrice dal 1° aprile 2008, ossia prima
dell’inizio del danno alla salute (nel dicembre 2008; cfr. pag. 12 della
sentenza 32.2012.122 del 27 novembre 2012) aveva cessato, di fatto, l’attività di
infermiera indipendente, poiché impegnata con l’attività svolta per la __________
(cfr. pag. 35, doc. 9 incarto AI).
In
seguito, dal mese di dicembre 2008 fino al mese di marzo 2010, essendo
totalmente inabile al lavoro (cfr. sentenza 32.2012.122 del 27 novembre 2012,
pag. 12), non ha più potuto svolgere altre attività e neppure dal mese di
aprile 2010, pur essendo, in linea teorica, abile al 50% e, dal mese di maggio 2010,
al 70% (da dicembre 2010 nuovamente al 50%; cfr. sentenza 32.2012.122 del 27
novembre 2012, pag. 12), ha esercitato una professione.
A
questo proposito il 12 marzo 2010 il medico curante, dr. med __________, ha
affermato di considerare l’attrice inabile al 100% e che “di conseguenza la
sig.ra AT 1 non ha per nulla ripreso la sua attività di infermiera domiciliare
e al momento attuale non è prevedibile una riduzione dell’inabilità lavorativa”
(doc. AI 33-1). Il dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, il 29
marzo 2010 ha tra l’altro affermato che “la paziente lamenta costantemente
un’intensa debolezza muscolare e un’affaticabilità che la costringono a
svolgere le sue attività solo la mattina e che hanno impedito una ripresa della
capacità lavorativa” e che “ha provato per suo conto ad aiutare
nell’igiene personale un’amica che recentemente aveva subito un’operazione
chirurgica. Purtroppo vi ha dovuto rinunciare per l’impossibilità a sostenere
lo sforzo fisico” (doc. AI 34-1).
Nell’anamnesi
lavorativa riportata nella valutazione del 3 maggio 2010 dei medici SMR, dr.
med. __________ e dr. med. __________, non vi è alcun cenno ad una ripresa
dell’attività lavorativa quale infermiera ed anzi viene indicato: “IL 100%
dal dicembre 2008” (doc. AI 38-2). I medici SMR rilevano poi che “l’assicurata
oggi riferisce di essere stata malissimo da ottobre 2008, poi nella primavera
2009.
avrebbe cominciato a uscire di casa in giardino, e, da maggio 2009, a recarsi “con qualcuno della famiglia” alla guida dell’auto a fare la spesa a __________. Ora
uscirebbe anche da sola per la spesa, il marito aiuterebbe per le cose pesanti;
da alcuni mesi avrebbe ripreso a cucinare” (doc. AI 38-5). Anche nella
descrizione della vita quotidiana non vi è alcun accenno ad un’attività
lucrativa (doc. AI 38-5/6; cfr. anche: “I suoi crucci principali sono, a suo
dire, l’avere interrotto l’attività di infermiera cure palliative e il violino”
[doc. AI 38-6]). Il 28 agosto 2010 il medico curante, dr. med. __________, ha
ancora affermato che l’interessata, “in base alle mie valutazioni regolari
rimane tuttora inabile al lavoro al 100% a lungo termine quale infermiera
domiciliare” (doc. AI 43-1) e nell’inchiesta economica per le persone che
si occupano dell’economia domestica del 13 ottobre 2010 non emerge che
l’interessata abbia nel frattempo svolto un’attività lavorativa. L’interessata,
in quell’occasione ha riferito che “il momento migliore della giornata è il
mattino, poi gradualmente le energie scemano e di regola arriva a sera esaurita”.
Essa, come già visto, ha manifestato l’intenzione di lavorare al 100% se non
fosse insorto il danno alla salute e quale attività svolta ha citato quella presso
la __________ (“infermiera a domicilio in misura di 26 ore settimanali
circa, quale media”) ed ha confermato le indicazioni fornite dal datore di
lavoro nell’apposito questionario (doc. AI 44-3; cfr. doc. AI 41-3; doc. AI 15
e seguenti; cfr. anche doc. AI 59-2).
Anche
nella perizia psichiatrica del 15 aprile 2011 del dr. med. __________, non
figura che l’interessata abbia ripreso a lavorare (cfr. doc. AI 56-2: “dal
lato finanziario beneficia dell’assegno integrativo e dello stipendio del
marito che lavora come restauratore indipendente”; cfr. anche doc. AI 56-5,
descrizione della giornata) ed in una nota interna del 29 luglio 2011 relativa
ad una telefonata con l’attrice, una funzionaria dell’UAI rileva che
l’interessata le ha comunicato che “il datore di lavoro ha interrotto il
rapporto lavorativo nel dicembre 2010 per motivi correlati al suo assenteismo
per malattia. Ha percepito indennità perdita di guadagno fino ad allora.
L’assicurata mi conferma la necessità economica di svolgere un’attività lucrativa
a tempo pieno. Desidera dunque ora essere considerata salariata al 100%. Mi
comunica che provvede al suo sostentamento grazie al reddito del coniuge e al
beneficio di assegni integrativi per i figli” (doc. AI 63-1).
Alla
luce di quanto sopra questo TCA deve concludere che l’interessata, prima
dell’insorgere del danno alla salute (dicembre 2008), ha cessato sia l’attività
di infermiera indipendente (dal 1° aprile 2008), che quella accessoria di aiuto
contabile (30 giugno 2008). Per cui l’unica attività che ha dovuto interrompere
a causa dell’insorgere delle malattie invalidanti è stata quella svolta in
favore dell’ __________.
Certo,
senza il danno alla salute l’interessata avrebbe voluto aumentare la
percentuale lavorativa per poter esercitare la propria professione al 100%.
Tuttavia
questa circostanza, importante per il calcolo del grado d’invalidità della rendita
AI (doc. AI 71-1), non può esserle d’aiuto, nel preciso caso di specie, nell’ambito
del calcolo del sovraindennizzo.
Infatti,
l’art. __________ CSA prevede espressamente il divieto del sovraindennizzo tra
le prestazioni di indennità giornaliere versate in ragione del contratto in
essere e le prestazioni di assicurazioni sociali, e dunque anche dell’AI.
L’assicuratore, a norma del contratto, versa unicamente la differenza tra
quanto erogato dalle assicurazioni sociali e la percentuale del salario AVS
indicata nella polizza con le relative componenti (art. __________ CSA e art. __________
CGA), affinché la persona assicurata continui a conseguire un reddito simile a
quello introitato prima di incorrere nel danno alla salute.
In
altre parole, la persona assicurata non deve trarre alcun arricchimento e non
può pretendere di trovarsi in una situazione economica migliore rispetto a quella
in cui era in precedenza.
In
concreto, prima del danno alla salute l’interessata svolgeva solo l’attività di
infermiera presso la __________. Solo questa professione è stata interrotta a
causa delle patologie invalidanti.
Per
cui è a giusta ragione che l’assicuratore, conformemente agli art. __________
CSA e __________ CGA, ha compensato le rendite cui aveva diritto l’interessata
dal 1° marzo 2010 al 31 agosto 2010 con le indennità giornaliere erogate nel
medesimo periodo.
Se
si volesse invece seguire la tesi dell’attrice, quest’ultima, con il versamento
da lei richiesto di 2/5 delle rendite AI, ossia di fr. 5'623,20, si troverebbe
in una situazione economica migliore rispetto a quella precedente l’insorgere
della malattia. Ciò andrebbe contro lo scopo della copertura assicurativa in
essere e costituirebbe un palese sovraindennizzo.
In
queste condizioni il calcolo dell’assicuratore che ha chiesto direttamente alla
Cassa di compensazione il versamento dell’importo di fr. 14'058, poiché
inferiore rispetto all’ammontare di fr. 18'473.60 delle indennità giornaliere
versate all’attrice dal 1° marzo 2010 al 31 agosto 2010 deve essere confermato.
La
petizione va di conseguenza respinta.
7.
Con
la petizione l’attrice ha chiesto l’assunzione di ulteriori prove, e meglio il
richiamo dell’incarto AI e dell’incarto della convenuta.
L’assicuratore
ha prodotto quanto richiesto con la risposta (doc. III), mentre pendente causa
il TCA ha acquisito la documentazione AI completa (doc. XI/bis).
Alla
luce degli atti prodotti, il cui contenuto non è contestato, ritenuto che la
fattispecie è stata chiarita, questo Tribunale rinuncia all’assunzione di
ulteriori prove.
Va
qui rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora
l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice,
in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la
probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che
altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si
rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove;
Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450,
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, 2a
ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege,
2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H
103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid.
2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce
una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2
Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162
consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).
8.
Il
valore di causa è rappresentato dall’importo di fr. 5'623,20 chiesto
dall’attrice.
Con
sentenza 4A_83/2013 del 20 giugno 2013 il TF ha affermato:
"
(…)
1.
Il ricorso è presentato dalla parte
soccombente nella sede cantonale (art. 76 cpv. 1 lett. a LTF), è tempestivo
(art. 100 cpv. 1 LTF) ed è volto contro una sentenza finale (art. 90 LTF)
emanata dall’autorità ticinese di ultima istanza (art. 75 cpv. 1 LTF) in una
causa civile (art. 72 cpv. 1 LTF). Esso è ammissibile a prescindere dal valore
litigioso (di soli fr. 1'120.--) poiché, come afferma correttamente la
ricorrente, nel Cantone Ticino le controversie tra assicurati e assicuratori
concernenti le assicurazioni complementari all’assicurazione contro le malattie
sono di competenza del Tribunale cantonale delle assicurazioni in prima e unica
istanza (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF; art. 7 CPC; art. 75 della legge ticinese
di applicazione della LAMal del 26 giugno 1997 [RL/TI 6.4.6.1]; DTF 138 III 799
consid. 1.1)”
Secondo l'art. 49 cpv. 2 LSA, i tribunali
svizzeri devono trasmettere gratuitamente all'autorità di sorveglianza una
copia di tutte le sentenze concernenti disposizioni del diritto in materia di
contratto d'assicurazione; s'impone perciò di notificare all'autorità di
sorveglianza anche la presente sentenza in forma elettronica e senza il
nominativo dell’attrice.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. La
petizione è respinta.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3. Comunicazione
alle parti ed alla FINMA, Berna.
Contro il presente giudizio è dato
ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione. L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Nelle cause a carattere pecuniario il
ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a Fr. 15'000.- nelle
vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione ed a Fr. 30'000.-
negli altri casi.
Per
valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive
un'istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia ammissibile il
ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, ricorso sussidiario
in materia costituzionale (art. 113 e 117 LTF).
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il giudice delegato Il
segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti