Lexipedia

Decisione

36.2014.36

Richiesta di rimborso di una cura effettuata all'estero (in un Paese dell'UE). Nel preciso caso di specie non sono date le condizioni per un'assunzione dei costi. Negate sia l'urgenza che l'impossibil

27 maggio 2014Italiano32 min

Source ti.ch

Fatti

delle parti, i fatti rilevanti per il giudizio, assume le prove necessarie e le

apprezza liberamente ed il giudice delegato ha facoltà di ricorrere a mezzi

probatori non indicati dalle parti o di rinunciare all'assunzione di mezzi

probatori che le parti hanno notificato. Alla fattispecie in discussione è

applicabile la Lptca, che prevede la massima dell'ufficialità, il principio

inquisitorio e quello dell'applicazione d'ufficio del diritto (in questo senso:

Marco Borghi e Guido Corti,

Compendio di procedura amministrativa ticinese, edito dalla CFPG, Lugano, ad

art. 18 pag. 89 e segg.; cfr. inoltre STFA U 94/01 del 5

settembre 2001; STFA I 83/01 del 31 maggio 2001; STFA U 429/00 del 13 marzo

2001; Untersuchungsgrundsatz, SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; AHI

Praxis 1994 pag. 212; DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti). È dunque

compito del giudice chiarire d'ufficio

in modo corretto e completo i fatti giuridicamente rilevanti.

Questo principio non è

tuttavia incondizionato, ma trova il suo correlato nell'obbligo delle parti di collaborare (DTF

125 V 195 consid. 2 con riferimenti; RAMI 1994 pag. 211; AHI Praxis pag. 212;

DLA 1992 pag. 113; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in: Basler Juristische

Mitteilungen (BJM) 1989 pag. 12; Spira,

Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale, in:

Recueil de jurisprudence Neuchâteloise (RJN) 1984 pag. 16; Kurmann, Verwaltungs-verfahren und

Verwaltungsrechtspflege in erster Instanz, in: Luzerner Rechtsseminar 1986,

Sozialversicherungsrecht, Referat XII, pagg. 5 segg.). Questo obbligo comprende

in particolare quello di motivare le pretese di cui le parti si avvalgono e

quello di apportare, nella misura in cui può essere ragionevolmente richiesto

da loro, le prove dettate dalla natura della vertenza o dai fatti invocati: in

difetto di ciò esse rischiano di dover sopportare le conseguenze dell'assenza

di prove (SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; RAMI 1993 pagg. 158-159

consid. 3a; DTF 117 V 264 consid. 3b; SZS 1989 pag. 92; DTF 115 V 113; Beati in: Relazioni tra diritto civile e

assicurazioni sociali, Lugano 1993, pag. 1 seg).

Su questi aspetti, si

veda in particolare: Duc, Les

assurances sociales en Suisse, Losanna 1995, pagg. 827-828 e Locher, Grundriss des

Sozialversicherungsrecht, Berna 1997, pagg. 339-341, laddove quest'ultimo

rileva che “besondere Bedeutung hat die Mitwirkungspflicht dann, wenn der

Sachverhalt ohne Mitwirkung der betroffenen Person gar nicht (weiter) erstellt

werden kann”.

L'obbligo di accertamento d'ufficio dei

fatti, correlato dal dovere di collaborazione delle parti, non rende comunque

privo d'efficacia il principio secondo cui l'onere della prova incombe

alla parte che da un fatto deriva un suo diritto e del conseguente fardello in

caso di mancata prova. L'art. 8 CC prevede infatti che, ove la

legge non disponga altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una

circostanza di fatto da lui asserita deve fornirne la prova.

In

concreto l’interessato sostiene che a causa dei dolori lancinanti che lo

affliggevano e che lo assalivano ad ogni tentativo di movimento, era

praticamente paralizzato e che il dott. Fornari gli aveva consigliato di

limitare al massimo qualsivoglia movimento e/o spostamento sino al giorno

dell’operazione, per evitare un aggravamento delle condizioni di salute. A

prescindere dall’assenza assoluta di qualsiasi prova in tal senso, va evidenziato

che dalla documentazione medica prodotta emerge una situazione sostanzialmente

differente. Il fatto che l’operazione abbia avuto luogo una settimana dopo la

prima visita, che l’interessato non abbia dovuto rimanere in Ospedale in attesa

dell’intervento, ma che sia stato ricoverato solo il giorno prima

dell’operazione e, soprattutto, che dagli atti medici risultano parametri nella

norma (cfr. in particolare allegato 2, doc. P, dove nella valutazione

infermieristica, circa il “movimento”, la crocetta è stata apposta a “autonomo”

e dove figura inoltre che non vi sono state alterazioni del sonno) e che il

dolore concerneva la spalla ed il braccio sinistro (allegato 2, doc. P) comprovano

semmai una situazione valetudinaria stabile che avrebbe inoltre permesso all’interessato

di tornare in Svizzera senza particolari difficoltà. Ciò vale a maggior ragione

nel caso di specie, ritenuto che l’assicurato si trovava a __________, ossia a

pochi chilometri dal Canton Ticino, raggiungibile sia in automobile che in treno

in poco più di un’ora ed a prezzi abbordabili (cfr. www.ffs.ch; cfr. anche la

già citata sentenza 9C_562/2010 del 29 aprile 2011, al consid. 5.3, dove il TF

accenna alla vicinanza tra il luogo di domicilio e il luogo del ricovero).

L’assenza

di qualsiasi urgenza è del resto suffragata dal contenuto della documentazione

della Casa di __________. Nel rapporto d’uscita del 19 settembre 2012 il medico

responsabile, circa il “tipo di ricovero”, ha apposto la crocetta ad “ordinario”,

e non “d’urgenza” (allegato 2, doc. C), così come nella cartella

anestesiologica è stato indicato che si trattava di un intervento elettivo

(cfr. allegato 2, doc. I: crocetta apposta ad “elezione” e non ad “urgenza”)

e nella cartella infermieristica circa il tipo di ricovero è stato indicato “ordinario”

e non “urgente” (Allegato 2, doc. P).

Inoltre,

anche il medico fiduciario (cfr. a proposito delle valutazioni dei medici

fiduciari l’art. 57 cpv. 4 e 5 LAMal), ha potuto rilevare l’assenza di

qualsiasi urgenza o necessità di intervenire immediatamente (allegato 2, doc.

O).

L’assicurato

Considerandi

non si è trovato in una situazione tale da impedirgli il rientro in Svizzera,

soprattutto alla luce del fatto che da quando è stato visitato dal proprio

medico l’11 settembre 2012 a quando ha subito l’operazione (18 settembre 2012),

non è stato degente presso alcuna struttura sanitaria e avrebbe potuto tornare

nel nostro Paese per sottoporsi all’operazione consigliatagli dal proprio

medico.

Alla luce della chiara ed univoca (tranne per quanto concerne il

certificato del medico curante, dott. __________ dell’11 settembre 2012) documentazione

agli atti non vi è pertanto dubbio alcuno che il trattamento effettuato presso

La Casa di __________ non era un ricovero urgente e che di conseguenza i suoi

costi non possono essere messo a carico della LAMal.

8.

Non può

neppure trovare accoglimento la censura del ricorrente secondo cui il medesimo

trattamento non avrebbe potuto essere effettuato in Svizzera ed in particolare

in Ticino.

Dall’attestato

del 19 settembre 2012 del Dott. __________, specialista in neurochirurgia,

primario neurochirurgia, emerge quanto segue:

" (…)

Il paziente ha

presentato di recente comparsa di impaccio motorio e parestesie urenti arti

superiori ed in particolare dolorio e parestesie in territorio C7 a sin Gli

accertamenti hanno escluso altre patologie neurologiche Una NMR dimostrava una

sofferenza radicolomidollare ediscartrosi cervicale C5 C6 e C6 C7 prevalente a

sin

Nonostante una terapia

conservativa sia il quadro clinico che il quadro NMR dimostravano un

peggioramento fino a marcata ipostenia del tricipite dx cosi che in data 18 9

2012.

si è proceduto ad intervento di asportazione di ernia discale cervicale e

osteofiti in C5 C6 e C7 e successiva artrodesi cervicale per via anterolaterale

dx (PCB Alphatec e idrosilapatite) in C6 C7 e C5 C6."

(allegato 2, doc. O)

Dalla

descrizione dell’intervento non emergono elementi per far ritenere che questo

tipo di operazione o un’operazione con risultati analoghi non sarebbe fruibile

in Svizzera e che nel nostro Paese vi sia una grave lacuna nell’offerta delle

cure nell’ambito del trattamento di patologie quali quelle descritte dal dott.

Fornari, tali da permettere di distanziarsi dal principio della territorialità,

ossia di cure che richiedono delle tecniche altamente specializzate o di

trattamenti complessi di malattie rare, per le quali, proprio in ragione di

questa rarità, la Svizzera non dispone di un'esperienza diagnostica o

terapeutica sufficiente (Eugster, op. cit., n. 480 segg.; DTF 134 V 330).

L’insorgente

non ha neppure comprovato che nel nostro Paese non avrebbe potuto

ottenere le medesime cure in un lasso di tempo ragionevole.

Ora,

rilevato che un intervento di asportazione di ernia discale cervicale e

ostefiti è notoriamente effettuata in Svizzera nella maggior parte dei nosocomi

pubblici, va evidenziato che l’artrodesi cervicale per via anterolaterale è anch’essa

prevista nella lista degli interventi chirurgici effettuati nel nostro Paese,

in particolare nel DRG, con il codice 81.2, e non vi è dunque alcun motivo per

distanziarsi, in questo ambito, dal principio della territorialità (cfr. apps.swissdrg.org/manual30/tables/533446cee

4b09d0773a71ddd?locale=it&page=63; cfr. anche medcode.ch/ code/ch/it/chop/2013/81.02).

Abbondanzialmente

va evidenziato che essa è esplicitamente pubblicizzata anche in Ticino (cfr. www.__________.__________

/ docs/Schiena.pdf: “In determinati pazienti, il dolore cervicale o

lombare (comunemente chiamati «mal di collo» e «mal di schiena») è causato da

lesioni più evolute dei dischi, che – invecchiati prematuramente – perdono la

loro capacità di fungere da ammortizzatori e dissipatori dello sforzo meccanico

tra le vertebre. In alcuni di questi casi, interventi di artrodesi o

stabilizzazione vertebrale consentono di tenere sotto controllo il dolore e di

migliorare così la qualità della vita. Attualmente l’80% di questi interventi

sono eseguiti con tecniche chirurgiche mini-invasive, capaci di garantire

risultati equivalenti (o superiori), con minori rischi: ferite più piccole e

cosmetiche, probabilità d’infezione ridotta di circa 3 volte, meno dolore

postoperatorio e un recupero più veloce)” (sottolineatura del redattore).

Nulla avrebbe di conseguenza impedito al ricorrente di effettuare il

medesimo intervento nel nostro Cantone, dove è domiciliato.

Va

a questo proposito rammentato che in DTF 134 V 330, il TF ha evidenziato

come i "motivi d'ordine medico" di cui all’art. 34 cpv. 2

LAMal vanno interpretati in maniera rigorosa (DTF 131 V 271 consid. 3.2 pag. 275 con riferimento a GUY LONGCHAMP, Conditions et étendue du

droit aux prestations de l'assurance-maladie sociale, tesi Losanna 2004, pag.

262). Occorre infatti evitare che i pazienti ricorrano su grande scala a

una forma di "turismo medico" a carico dell'assicurazione malattia

obbligatoria. A tal proposito va ricordato che il sistema della LAMal si basa

su un regime di convenzioni tariffarie con gli stabilimenti ospedalieri. Una

parte del finanziamento ospedaliero si fonda su tali convenzioni (art. 49 LAMal).

Orbene, volere riconoscere agli assicurati il diritto di

farsi curare a spese dell'assicurazione obbligatoria presso uno stabilimento

altamente specializzato all'estero alfine di ottenere - comprensibilmente - le

migliori possibilità di guarigione oppure di farsi curare dai migliori

specialisti all'estero per la cura di una patologia in particolare

significherebbe minare nelle sue fondamenta questo sistema di finanziamento e,

di conseguenza, anche la pianificazione ospedaliera che gli è intrinsecamente

connessa. Con il tempo, ciò potrebbe in effetti compromettere il mantenimento

di una offerta terapeutica di qualità in Svizzera, essenziale per la sanità

pubblica (DTF 131 V consid. 3.2 pag. 276 con riferimento alle analoghe considerazioni

espresse in materia, ma in ambito comunitario, dalla Corte di giustizia delle

Comunità europee [CGCE] per giustificare delle restrizioni alla libera

prestazione dei servizi: v. sentenze del 13 maggio 2003, Müller-Fauré e Van

Riet, C-385/99, Racc. 2003, pag. I-4509, n. 72 segg. e del 12 luglio 2001, Smits

e Peerbooms, C-157/99, Racc. 2001, pag. I-5473, n. 72 segg.). È d'altronde

questa una delle ragioni per le quali l'assicurato, in assenza di motivi

medici, non ha diritto al rimborso di un importo equivalente delle spese che

sarebbero occorse per la realizzazione del trattamento in Svizzera. In questi

casi, l'assicurato non può prevalersi del diritto alla sostituzione della

prestazione (DTF 131 V 271 consid. 3.2 ibidem con riferimento).

9.

Alla

luce di tutto quanto esposto è a giusta ragione che la Cassa ha rifiutato di

assumersi i costi del trattamento all’estero dal 17 al 19 settembre 2012. In queste condizioni il ricorso va respinto e la decisione impugnata va confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster